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Decisione

17.2020.170

Infrazione aggravata alla LStup, appello dell'imputato sulla pena. Commisurazione della pena e analisi delle "circostanze particolarmente favorevoli" (art. 42 cpv. 2 CP) per l'esame della sospensione

3 agosto 2020Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I consumatori, in seguito interrogati, non solo hanno confermato le sue

dichiarazioni, ma alcuni hanno addirittura indicato quantitativi inferiori a

quelli da lui dichiarati. Tale atteggiamento permette di ritenere che egli

abbia compreso i suoi errori (ciò che si esprime anche nell’accettazione della

sua espulsione) e che egli nemmeno più ipotizzi di proseguire con l’attività di

spaccio (chi fa i nomi sa di non avere più “credibilità” nell’ambiente). Si

può, dunque, concludere che siano date le circostanze particolarmente favorevoli

di cui all’art. 42 cpv. 2 CP. Ciò comporta che la prognosi, per IM1, nonostante

i suoi precedenti, ancora non è sfavorevole: una parte della pena deve pertanto

essere sospesa (DTF 134 IV 1 c. 5.3.1).

c.4. La sua colpa non è

tuttavia da banalizzare, e i suoi precedenti incidono negativamente, per cui la

sospensione condizionale è concessa solo per 21 mesi mentre, per il resto, la

pena è da espiare.

c.5. Ciò posto, per

sostenere il giudizio sulla prognosi, avuto riguardo ai suoi precedenti e ai

quantitativi di cui è chiamato a rispondere, e considerato inoltre l’effetto

particolarmente dissuasivo di una sospensione condizionale quando si ha già

vissuto, sulla propria pelle, la privazione della libertà, il periodo di prova

viene fissato in 5 anni (art. 44 cpv. 1 CP; DTF 95 IV 121 c. 1; STF 6B_529/2019

c. 3.1).

tasse, spese e indennità

4. Visto l’esito del

procedimento, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr.

10'630.45, rimangono a carico di IM1 (art. 428 cpv. 3 CPP), che dovrà – non

appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno – rimborsare allo

Stato quanto da questo anticipato per la sua difesa in primo grado.

5. Visto l’esito del

presente giudizio, gli oneri di appello, per complessivi fr. 1'200.-, sono

posti a carico dello Stato.

A IM1 – che non ne ha fatto richiesta – non viene assegnata alcuna

indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).

Tassazione nota del precedente patrocinatore d’ufficio

6.1. Per le sue prestazioni

in appello, all’avv. DI2, difensore d’ufficio di IM1 sino al 24 luglio 2020,

vengono riconosciuti fr. 853.-, di cui fr. 720.- di onorario (equivalenti a 4

ore di lavoro, ritenute sufficienti, nel caso concreto, per decidere se

presentare o meno l’appello e per preparare la dichiarazione), fr. 72.- di spese

e fr. 61.- di IVA al 7.7%.

6.2. Visto l’esito del suo

appello, IM1 non sarà tenuto, nemmeno in caso di ritorno a miglior fortuna, a

rimborsare tale importo (art. 135 cpv. 4 CPP).

visti gli artt.

6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e

segg., 422, 433, 436 e 442 CPP, 10 e segg., 34, 40, 42 e segg. e 47 e segg. CP

e 19 LStup, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di IM1 è

accolto.

Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1, 1.1, 1.1.1,

1.1.2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 10.1 della sentenza impugnata sono passati

in giudicato,

Considerandi

2.

IM1, autore

colpevole di infrazione aggravata alla LStup per aver alienato 882.50 grammi

lordi di cocaina ed averne detenuti 32.17, è condannato:

2.1

alla pena detentiva di

3.

(tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena

anticipatamente espiata;

2.2

l’esecuzione della

pena è sospesa condizionalmente in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo

di prova di 5 (cinque) anni. Per il resto, è da espiare.

3.

Gli oneri

processuali di primo grado, per complessivi fr. 10'630.45, rimangono a carico

di IM1.

4.

Non appena le sue

condizioni glielo permetteranno, IM1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato quanto

da questi anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135 cpv. 4 e 5

CPP).

5.

Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

6.1

Per le sue prestazioni

in appello, all’avv. DI2, difensore d’ufficio di IM1 sino al 24 luglio 2020,

vengono riconosciuti fr. 853.-, di cui fr. 720.- di onorario, fr. 72.- di spese

e fr. 61.- di IVA al 7.7%.

6.2

La richiesta di

pagamento deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

6.3

Contro la presente

tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

6.4

Visto l’esito del suo

appello, IM1 non sarà tenuto, nemmeno in caso di ritorno a miglior fortuna, a

rimborsare tale importo (art. 135 cpv. 4 CPP).

7.

Non si assegnano

indennità ex art. 429 CPP [recte 436 cpv. 2 CPP].

8.

Intimazione a:

9.

Comunicazione a:

Per la Corte di appello

e di revisione penale

La presidente

Il segretario

Rimedi

giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.