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Decisione

17.2020.170

Infrazione aggravata alla LStup, appello dell'imputato sulla pena. Commisurazione della pena e analisi delle "circostanze particolarmente favorevoli" (art. 42 cpv. 2 CP) per l'esame della sospensione condizionale in caso di condanna nei 5 anni precedenti a una pena detentiva superiore a 6 mesi

3 agosto 2020Italiano17 min

può, dunque, concludere che siano date le circostanze particolarmente favorevoli

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.170

17.2020.238

Locarno

3 agosto 2020/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Francesca Lepori Colombo

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 17 aprile 2020 da

IM1AP 1

rappr. dall' DI1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 14 aprile 2020 dalla Corte delle assise criminali

(motivazione scritta intimata il 22 maggio 2020)

richiamata la dichiarazione di appello 27 maggio 2020;

esaminati gli atti;

ritenuto che

A. Confermando quasi integralmente

l’atto d’accusa n. 41/2020 del 20 febbraio 2020, a conclusione

del dibattimento esperito il 14 aprile 2020, la Corte delle assise

criminali ha dichiarato IM1 autore colpevole di:

“1.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita a un quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere

in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato,

nel periodo primavera 2018 – 9 dicembre 2019, a Lugano, Melide, Maroggia

e Campione d’Italia (I), acquistato, trasportato, esportato, detenuto,

importato e alienato 914.67 grammi di cocaina, e meglio per avere,

1.1.1. nel

periodo primavera 2018 – 9 dicembre 2019, a Lugano, Melide e Maroggia,

alienato, in più occasioni, 882.50 grammi di cocaina;

1.1.2. il

9 dicembre 2019, a Lugano, detenuto sulla sua persona 1.1 grammi netti di

cocaina con grado di purezza compreso tra il 58.3% e il 58.7%, e a (I)Campione

d’Italia, presso la propria abitazione, detenuto 31.07 grammi netti di cocaina

con un grado di purezza compreso tra il 72.2% e l’84.7%, stupefacente

interamente destinato all’alienazione;”,

prosciogliendolo limitatamente all’alienazione di 76 grammi di

cocaina (punto 1.1 AA).

La Corte ha, poi, condannato IM1 alla pena detentiva di 3 anni e 3

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché all’espulsione dalla

Svizzera per 6 anni. Non è stata revocata la sospensione condizionale di una

precedente pena di 60 aliquote giornaliere da fr. 60.- cadauna, stabilita con

DA del 14 ottobre 2013 dal Ministero pubblico del Canton Ticino per guida in

stato d’inattitudine e contravvenzione alla LStup, ma l’imputato è stato

ammonito. Dedotta la tassa di giustizia e le spese procedurali (poste a carico

dell’imputato), è stata ordinata la confisca del denaro sequestratogli, di un

Rolex, di un cellulare e di una SIM. Per lo stupefacente e la sostanza da

taglio sequestrati è stata ordinata la distruzione, mentre un secondo cellulare

e una SIM sono stati dissequestrati.

B. IM1 ha

tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere

ricevuto la motivazione scritta della sentenza, con dichiarazione 17 aprile

2020, ha precisato di impugnare i dispositivi n. 1.1.1, 2 e 3 chiedendo che il

quantitativo alienato a Crespi sia ridotto di 50 grammi (richiesta ritirata al

dibattimento d’appello) e che la pena venga contenuta in 3 anni, di cui 2 e

mezzo sospesi condizionalmente.

C. Ne discende che,

incontestati, i dispositivi n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 10.1 della sentenza

impugnata sono passati in giudicato.

D. Non sono state

formulate istanze probatorie.

E. Il pubblico

dibattimento d’appello si è tenuto il 31 luglio 2020. A conclusione dei

loro interventi:

- il PP ha chiesto la conferma del primo giudizio;

- la difesa ha chiesto, con il riconoscimento dell’attenuante del

sincero pentimento, che la pena venga contenuta in 3 anni e che venga sospesa

condizionalmente in ragione di 2 anni e 4 mesi. In via subordinata, che la pena

venga sospesa per 18 mesi.

considerato

vita e precedenti penali

1.

a. Sulla vita di Mario IM1

(cittadino italiano) si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i

consid. 1-3 della sentenza impugnata (pag. 6-7) nonché il verbale del

dibattimento d’appello dove, in particolare, l’appellante ha evidenziato come

la morte della madre (intervenuta quando lui era appena sedicenne) abbia

segnato il suo vissuto di adolescente, prima, e di giovane uomo, poi, poiché

con lei egli ha perso quello che era il suo unico punto di riferimento (il

padre avendo abbandonato la famiglia quando lui era piccolissimo).

b. Nell’estratto del

casellario giudiziario svizzero (doc. dib. CARP 2) è annotata la seguente

condanna:

- DA 14 ottobre 2013 del Ministero pubblico del Cantone Ticino con

condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote da CHF 60.00 cadauna, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, oltre a CHF 1'000.00 di

multa, per guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti.

In Italia, egli è stato

condannato il 20 ottobre 2015 a 1 anno di reclusione, sospesa condizionalmente,

per violenza sessuale (AI 14; cfr. verb. dib. d’appello in cui IM1 spiega i

fatti soggiacenti a tale condanna e le ragioni del patteggiamento).

l’appello

2. Contestata è la

commisurazione della pena.

La prima Corte lo

ha condannato alla pena detentiva di 3 anni e 3 mesi.

Invocando, in

particolare, il suo sincero pentimento che si è concretizzato

nell’ampia collaborazione prestata agli inquirenti e rilevando,

inoltre, come il periodo di spaccio costituisca una parentesi di cui si

pente amaramente e che trova la sua origine nello

sbandamento dovuto alla perdita del lavoro e all’impossibilità di trovarne

un altro, IM1 chiede, che la pena detentiva a suo carico sia ridotta ad un

massimo di 3 anni.

a. L’infrazione aggravata alla LStup è punita con una pena

detentiva minima di un anno e massima di venti, cui può essere cumulata una

pena pecuniaria (artt. 19 cpv. 2 LStup e 40 cpv. 2 CP). Questa è realizzata,

segnatamente, se l’autore sa o deve presumere che

l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di

molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), ciò che

è oggettivamente dato già per un quantitativo complessivo di 18 grammi di

cocaina pura (DTF 138 IV 100 c. 3.2; 111 IV 100 c. 2; 109 IV 143 c. 2b).

La quantità di

stupefacente trattato da IM1 supera ampiamente la soglia di 18 grammi di

cocaina pura posta dalla giurisprudenza federale per ritenere il caso grave,

avendo egli:

- alienato 882.50 grammi lordi di cocaina (purezza 10%);

- detenuto, ai

fini dell’alienazione, 32.17 grammi lordi di cocaina (1.1 grammi puri al

58.3/58.7% e 31.07 grammi puri al 72.2/84.7%; cfr. consid. 28 della sentenza

impugnata, pag. 19).

b. Sulla commisurazione

della pena si richiamano, oltre all’art. 47 CP e alla DTF 136 IV 55 consid.

5.4, i consid. 24-27 della sentenza impugnata (pag. 15-18).

c. Dal profilo oggettivo,

a qualificare come almeno mediamente grave la colpa di IM1 sono la quantità e

la pericolosità della sostanza che trafficava. Si tratta di 914.67 grammi lordi

di cocaina, cioè di una quantità che - pur applicando un tasso di purezza del

10% alla parte non sequestrata - è notevolmente superiore al discrimine

dei 18 grammi di cocaina pura posto dalla giurisprudenza per determinare la

sussistenza di un’infrazione aggravata giusta l’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup.

Se è vero che il quantitativo non è l’unico elemento da considerare,

è anche vero che ad esso va attribuita la giusta importanza ritenuto che,

maggiore è il quantitativo di droga messa in circolazione, maggiore

è il numero di persone la cui salute è posta in pericolo (DTF 121

IV 202 c. 2d/cc; 119 IV 180; 118 IV 342 c. 2b). È, tuttavia, anche vero – e

questo va considerato circostanza attenuante – che il quantitativo, in sé

importante, è stato venduto nel corso di un anno e mezzo, ciò che porta a

quantificare le vendite mensili in una cinquantina di grammi (lordi), ciò che,

a sua volta, è indicativo della (comunque) ridotta caratura delinquenziale del

condannato. D’altra parte, va, invece, considerato – e questa volta si tratta

di un’aggravante – il tempo relativamente lungo in cui IM1 ha delinquito

ritenuto che esso è indicativo di una certa stabilità della volontà di

delinquere. Per contro, non si trovano elementi qualificanti la colpa nel modo

d'esecuzione: IM1 ha, infatti, agito come qualsiasi altro piccolo spacciatore.

Negativamente, incide la costatazione - obbligata, visto il ritrovamento, nel

suo appartamento, di un ulteriore quantitativo destinato alla vendita - che

solo l'arresto ha impedito che egli proseguisse nel suo traffico illecito.

Per quanto riguarda gli aspetti soggettivi legati a questo reato,

va, in primo luogo, evidenziato che IM1 non è né tossicodipendente né

consumatore della sostanza che distribuiva: egli non ha, dunque, agito per

finanziare il proprio consumo ma unicamente per motivi di lucro (DTF 122 IV 299

c. 2b/2c; STF 6B_390/2010 c. 1.1; 6B_10/2010 c. 2.1). Se questo aggrava la sua

colpa, va anche considerato che egli ha deciso di fare quel che ha fatto in un

periodo per lui difficile, in cui aveva perso il lavoro e, nonostante le

ricerche, non riusciva a trovarne altri. Si tratta di un’attenuante che non

gioca un peso rilevante. Tuttavia, la circostanza lo differenzia dal

trafficante che agisce per permettersi, con poca fatica, la bella vita, anche

se i proventi del traffico gli hanno permesso – oltre che di far fronte ai suoi

oneri di mantenimento (in particolare, della figlia) – di condurre una vita

piuttosto agiata.

Nell’ambito delle circostanze personali legate all’autore,

compensa ampiamente l’aggravante dei precedenti (peraltro, non specifici e

relativamente lontani nel tempo) la circostanza attenuante relativa al

comportamento processuale di IM1. Pur se non raggiunge gli estremi del sincero

pentimento (IM1 ha fatto il nome di uno solo dei due fornitori), la

collaborazione prestata è, infatti, più che buona. Prova ne è la velocità con

cui l’inchiesta ha potuto essere chiusa. Va, inoltre, tenuto conto, a suo

favore, dei reali disagi vissuti dalla prima adolescenza con la perdita della

madre.

Ne segue che, tutto ben considerato, a IM1 va inflitta la pena

detentiva di 3 anni.

3.

a. IM1 chiede che

l’esecuzione della pena a suo carico sia sospesa condizionalmente. In via

principale, chiede che la parte di pena da eseguire non superi gli 8 mesi. In

via secondaria, che si tratti della metà della pena.

b. Sulla sospensione

condizionale della pena si richiamano, oltre che agli artt. 42 e 43 CP, le DTF 134 IV 1 c.

4.2.1-4.2.2 e 134 IV 53 (cfr., anche, STF 6B_103/2007 c. 4.2.2,

6B_393/2007 c. 4.5, CARP 17.2014.23 c. 11-12 e FF 1999 pag. 1729-1737).

c. Nel caso concreto,

vista l’entità della pena inflitta a IM1, solo la sospensione condizionale

parziale ai sensi degli artt. 43 cpv. 2 e 3 CP e 42 CP può entrare in linea di

conto (DTF 134 IV 1). Anche per la sospensione

parziale valgono i principi (e meglio, il requisito della prognosi non

negativa) di cui all’art. 42 CP.

c.1. IM1 è stato condannato in Italia, il 20 ottobre

2015, alla pena detentiva di un anno (cfr., sul

tema della condanna estera, STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid.

1; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale

svizzero, FF 1999 pag. 1735; Schneider/Garré, BK, ad art. 42 CP, n. 90): torna, pertanto, in concreto, applicabile

l’art. 42 cpv. 2 CP.

c.2. L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione

della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano

presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali

da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del

precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.

6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). E questo

poiché, contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione

condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta

l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio

2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si intendono quelle

che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insito nella

condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non

pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della

sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni

determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre

che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid.

2.1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve,

pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che

relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante

della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può

diventare determinante, ad esempio, il fatto che l’infrazione da giudicare non

ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore o un importante e positivo

mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42).

In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente,

solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse

concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010,

consid. 1).

c.3. Ritenuto come i

precedenti di IM1 non siano specifici e avuto riguardo ai fatti soggiacenti

alla condanna italiana (peraltro, limitata ad una pena detentiva di un anno

sospesa condizionalmente, ciò che, visto il sistema sanzionatorio italiano,

colloca il reato nella relativa fascia inferiore), ad essere in concreto

determinante è il comportamento tenuto con gli inquirenti. Egli ha collaborato

sin dal momento del suo fermo: benché trovato in possesso solo di una quantità

esigua di cocaina (1,3 gr lordi), ha subito ammesso di essere dedito allo

spaccio da un anno e mezzo. Ha poi fornito i nomi e i numeri di telefono dei

suoi acquirenti, ha dettagliato il rapporto con loro e i quantitativi

complessivamente alienati ed ha indicato il nome di uno dei suoi due fornitori.

Fatti

I consumatori, in seguito interrogati, non solo hanno confermato le sue

dichiarazioni, ma alcuni hanno addirittura indicato quantitativi inferiori a

quelli da lui dichiarati. Tale atteggiamento permette di ritenere che egli

abbia compreso i suoi errori (ciò che si esprime anche nell’accettazione della

sua espulsione) e che egli nemmeno più ipotizzi di proseguire con l’attività di

spaccio (chi fa i nomi sa di non avere più “credibilità” nell’ambiente). Si

può, dunque, concludere che siano date le circostanze particolarmente favorevoli

di cui all’art. 42 cpv. 2 CP. Ciò comporta che la prognosi, per IM1, nonostante

i suoi precedenti, ancora non è sfavorevole: una parte della pena deve pertanto

essere sospesa (DTF 134 IV 1 c. 5.3.1).

c.4. La sua colpa non è

tuttavia da banalizzare, e i suoi precedenti incidono negativamente, per cui la

sospensione condizionale è concessa solo per 21 mesi mentre, per il resto, la

pena è da espiare.

c.5. Ciò posto, per

sostenere il giudizio sulla prognosi, avuto riguardo ai suoi precedenti e ai

quantitativi di cui è chiamato a rispondere, e considerato inoltre l’effetto

particolarmente dissuasivo di una sospensione condizionale quando si ha già

vissuto, sulla propria pelle, la privazione della libertà, il periodo di prova

viene fissato in 5 anni (art. 44 cpv. 1 CP; DTF 95 IV 121 c. 1; STF 6B_529/2019

c. 3.1).

tasse, spese e indennità

4. Visto l’esito del

procedimento, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr.

10'630.45, rimangono a carico di IM1 (art. 428 cpv. 3 CPP), che dovrà – non

appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno – rimborsare allo

Stato quanto da questo anticipato per la sua difesa in primo grado.

5. Visto l’esito del

presente giudizio, gli oneri di appello, per complessivi fr. 1'200.-, sono

posti a carico dello Stato.

A IM1 – che non ne ha fatto richiesta – non viene assegnata alcuna

indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).

Tassazione nota del precedente patrocinatore d’ufficio

6.1. Per le sue prestazioni

in appello, all’avv. DI2, difensore d’ufficio di IM1 sino al 24 luglio 2020,

vengono riconosciuti fr. 853.-, di cui fr. 720.- di onorario (equivalenti a 4

ore di lavoro, ritenute sufficienti, nel caso concreto, per decidere se

presentare o meno l’appello e per preparare la dichiarazione), fr. 72.- di spese

e fr. 61.- di IVA al 7.7%.

6.2. Visto l’esito del suo

appello, IM1 non sarà tenuto, nemmeno in caso di ritorno a miglior fortuna, a

rimborsare tale importo (art. 135 cpv. 4 CPP).

visti gli artt.

6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e

segg., 422, 433, 436 e 442 CPP, 10 e segg., 34, 40, 42 e segg. e 47 e segg. CP

e 19 LStup, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di IM1 è

accolto.

Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1, 1.1, 1.1.1,

1.1.2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 10.1

della sentenza impugnata sono passati

in giudicato,

Considerandi

2.

IM1, autore

colpevole di infrazione aggravata alla LStup per aver alienato 882.50 grammi

lordi di cocaina ed averne detenuti 32.17, è condannato:

2.1

alla pena detentiva di

3.

(tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena

anticipatamente espiata;

2.2

l’esecuzione della

pena è sospesa condizionalmente in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo

di prova di 5 (cinque) anni. Per il resto, è da espiare.

3.

Gli oneri

processuali di primo grado, per complessivi fr. 10'630.45, rimangono a carico

di IM1.

4.

Non appena le sue

condizioni glielo permetteranno, IM1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato quanto

da questi anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135 cpv. 4 e 5

CPP).

5.

Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

6.1

Per le sue prestazioni

in appello, all’avv. DI2, difensore d’ufficio di IM1 sino al 24 luglio 2020,

vengono riconosciuti fr. 853.-, di cui fr. 720.- di onorario, fr. 72.- di spese

e fr. 61.- di IVA al 7.7%.

6.2

La richiesta di

pagamento deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

6.3

Contro la presente

tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

6.4

Visto l’esito del suo

appello, IM1 non sarà tenuto, nemmeno in caso di ritorno a miglior fortuna, a

rimborsare tale importo (art. 135 cpv. 4 CPP).

7.

Non si assegnano

indennità ex art. 429 CPP [recte 436 cpv. 2 CPP].

8.

Intimazione a:

9.

Comunicazione a:

Per la Corte di appello

e di revisione penale

La presidente

Il segretario

Rimedi

giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.