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Decisione

17.2020.174

Incidente della circolazione. Infr. alle norme della circolazione; viol. precedenza, incrocio senza visuale. Princ. dell'affidamento

10 marzo 2021Italiano15 min

settembre 2019 alle ore 17:35 in territorio di __________, con il veicolo TI __________,

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.174+203

Locarno

10 marzo 2021/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretaria:

Camilla Robotti, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 13 maggio 2020 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 5 maggio 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona

(motivazione scritta intimata il 28 maggio 2020)

richiamata la dichiarazione di appello 19 giugno 2020;

esaminati gli atti;

ritenuto che:

Fatti

A. Con DA 1138046/1 del

6 dicembre 2019, la Sezione della circolazione ha ritenuto AP 1 autore

colpevole di:

“infrazione alle norme della circolazione

per essersi inoltrato, l’8

settembre 2019 alle ore 17:35 in territorio di __________, con il veicolo TI __________,

in un’intersezione – dopo essersi fermato ad un “dare precedenza” – e aver

colliso con un ciclista sopraggiungente dalla sua sinistra”

e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 400.- oltre che al

pagamento della tassa di giustizia e spese per un totale di fr.180.-.

B. Preso atto

dell’opposizione presentata il 18 dicembre 2019 dall’imputato, la Sezione della

circolazione ha confermato il DA ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.

C. Acquisita la perizia

di parte (doc. 11 PrPen) e respinta la richiesta di allestimento di una perizia

giudiziaria (doc. 12 PrPen), con giudizio 5 maggio 2020 (intimato il 28 maggio

2020) il presidente della Pretura penale ha confermato il DA e ha dichiarato AP

1 autore dell’infrazione ascrittagli, condannandolo alla multa di fr. 400.-

nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.

D. La pronuncia

pretorile è stata tempestivamente impugnata da AP 1 che, con dichiarazione

d’appello 19 giugno 2020, ha chiesto il suo proscioglimento, la messa a carico

dello Stato degli oneri processuali nonché un’indennità di fr. 7'382.05 per le

spese legali e peritali sostenute (ex art. 429 cpv. 1 CPP).

E. In applicazione

dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, l’appello è stato trattato in procedura

scritta.

a. Con motivazione 14

luglio 2020, l’imputato contesta la conclusione del pretore secondo cui la manovra

d’immissione da lui compiuta sarebbe illecita, invocando l’applicazione del

principio dell’affidamento ritenuto che il coprotagonista sarebbe incorso in un

abuso del diritto di precedenza.

b. Nè la Pretura penale

né la Sezione della circolazione hanno formulato osservazioni alla motivazione

scritta.

Considerato

in fatto e in diritto:

1. Giusta l’art. 398

cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo

grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far

valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento

dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto.

Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

In questi casi, dunque, la Corte d’appello dispone di piena

cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto (Mini, in

Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n.

20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2013, ad art. 398, n. 12, pag. 778

e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato all’arbitrio (Mini, in op. cit., ad

art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28,

pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 779) che

si verifica quando, nel suo accertamento dei fatti, il primo giudice ha

misconosciuto manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso senza valido motivo di tener conto di un elemento di prova importante,

suscettibile di modificare l’esito della vertenza, oppure ha ammesso o ha

negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o

interpretandoli in modo insostenibile (DTF 138 III 378 consid. 6.1; 137 I 1

consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag.

4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze

ivi citate; STF 6B_216/2014 del 5 giugno 2014; 6B_527/2011 del 22 dicembre

2011; 6B_312/2011 dell’8 agosto 2011).

Considerandi

2.

La dinamica dei

fatti è – nella sostanza – incontestata e può essere così riassunta.

Verso le ore 17.35 dell’8 settembre 2019 AP 1 circolava, alla

guida del proprio autoveicolo, sulla strada secondaria di via __________, in

territorio di __________. Giunto all’intersezione con via __________, dopo

essersi fermato al segnale “dare precedenza”, si immetteva sulla strada

principale andando a collidere con __________ che, in quel frangente,

sopraggiungeva in sella al suo velocipede da sinistra. L’urto avveniva tra la

parte anteriore sinistra della vettura e la parte frontale della bicicletta. A

seguito dell’incidente __________ riportava un trauma cranico commotivo, oltre

ad alcune contusioni alle caviglie, al femore destro e al polso destro (cfr.

rapporto incidente stradale, informazioni complementari, pag.2; AI 1).

3.

Via __________

interseca via __________ cui deve precedenza. È dunque pacifico che __________,

percorrendo la strada principale, godeva della precedenza e che, di contro,

provenendo da strada secondaria l’imputato era debitore della precedenza.

4.

L’imputato,

interrogato il 17 ottobre 2019, ha precisato che:

- la sua “visuale

sulla sinistra era buona grazie alla presenza di uno specchio parabolico

installato a lato della strada” (cfr. verb. imputato all. ad AI 1, pag. 2);

- ha, prima di

immettersi, “guardato a destra e poi a sinistra e non vedevo nessuno

sopraggiungere dalle due direzioni”; cfr. verb. imputato all. ad AI 1, pag.

3);

- si è immesso su

via __________ a passo d’uomo, con la prima marcia inserita.

5.

Sui fatti va, poi,

precisato che sebbene l’appellante abbia – in un primo momento – dichiarato di

avere una visuale perfetta (“grazie allo specchio parabolico riuscivo a

vedere anche alla mia sinistra nonostante la presenza di un muro di

delimitazione della strada” cfr. verb. imputato allegato ad AI 1, pag. 3),

dagli atti emerge invece come, per chi circola su via __________, la visuale

lato sinistro all’incrocio non è ottimale poiché compromessa dalla presenza del

muro di cinta a delimitazione della carreggiata.

La ridotta visibilità sull’incrocio aumenta la difficoltà

dell’immissione e la necessità, per il debitore dalla precedenza, di effettuare

una manovra graduale e prudente.

6.

Con il suo appello

l’imputato censura l’operato del primo giudice che ha concluso che “la

manovra non è stata graduale e prudente, come per contro gli si imponeva in

quell’incrocio con scarsa visibilità” (cfr. sentenza impugnata, consid.

5.1) sostenendo di non aver contravvenuto a nessuna disposizione di legge

considerata l’equivalenza tra l’andatura a passo d’uomo e l’avanzamento a

tentoni e lamentando, quantomeno, la concolpa del ciclista che, avendo tenuto

una velocità eccessiva ed inadeguata alle circostanze, ha abusato del proprio

diritto di precedenza.

7.

L’art. 90 cpv. 1

LCStr prevede che è punito con la multa chiunque contravviene alle norme della

circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d’esecuzione

del Consiglio federale.

8.

Giusta l’art. 36

cpv. 2 LCStr, alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da

destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la

precedenza anche se giungono da sinistra. L’esercizio del diritto di precedenza

è specificato all’art. 14 cpv. 1 ONC, secondo cui, chi è tenuto a dare la

precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, ma deve ridurre

per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima

dell’intersezione. A causa dell'attuale densità di traffico, e in particolare

quando ci si immette in una strada dove le auto viaggiano ad alta velocità, non

è sufficiente controllare se la strada è libera al momento dell'immissione, ma

è necessario continuare ad osservare il traffico durante la manovra per potersi

fermare davanti ad un utente prioritario inatteso o per permettergli, con una

rapida accelerazione, di continuare il suo viaggio senza essere ostacolato (STF

6B_457/2007 del 29 febbraio 2008, consid. 1.1.1; 6S_457/2004 del 21 marzo 2005,

consid. 2.3).

9.

In ragione del

principio dell’affidamento (art. 26 LCStr), ogni utente della strada che si

comporta in maniera corretta può, a sua volta, confidare nel corretto comportamento

degli altri utenti nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il

contrario. In particolare, il beneficiario della precedenza può contare sul

fatto che il suo diritto venga rispettato (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière, Losanna, no. 3.1.1. e 3.6.6 ad art. 36 LCStr). Il

diritto di precedenza è violato quando chi ne è beneficiario, a causa del

comportamento di chi deve cederla, deve modificare bruscamente il suo modo di

condurre, ossia è costretto in modo repentino a frenare, ad accelerare o a

schivare poco prima o poco dopo l’intersezione, a prescindere dal verificarsi

di una collisione (DTF 105 IV 341, consid. 3a).

10.

Dottrina e

giurisprudenza hanno cristallizzato un ulteriore principio relativo alla

precedenza secondo cui, negli incroci privi di visuale, chi è debitore della

precedenza deve avanzare a tentoni (langsames Hineintasten). Questa regola si

applica sempre, anche nei casi in cui la visibilità di chi deve concedere la

priorità è ostacolata o annullata da muri, piante, automobili, neve, o altro:

in simili casi, bisogna avanzare a tentoni, fintanto che si possa acquisire una

vista chiara e libera su tutto quanto può sopraggiungere. È in questi casi

assolutamente proibito avanzare alla cieca ma occorre, in sostanza, avanzare a

spizzichi e bocconi sino a quando si possa scorgere (e farsi scorgere da)

veicoli prioritari, anticipare quanto sta per succedere e reagire di

conseguenza (cfr. P. Weissenberger, art. 36 Einspuren und Vortritt, Kommentar

Strassenverkehrgesetz und Ordnungsbussengesetz, mit Änderungen nach Via Sicura,

note 40 e segg. e giurisprudenza ivi citata; STF 6B_1300/2016 del 5 dicembre

2017, consid. 1.2.2; 6B_746/2007 del 29 febbraio 2008, consid. 1.1.1;

6S.457/2004 del 21 marzo 2005, consid. 2.3; DTF 143 IV 500, consid. 1.2.2; 122

IV 133 consid. 2a).

Se, in ragione di una scarsa visibilità, il beneficiario della

precedenza ha potuto rendersi conto dell’improvvisa immissione solo una volta

giunto all’altezza dell’intersezione e non è più in grado di evitare lo

scontro, la responsabilità totale spetta a colui che è tenuto a dare la

precedenza (DTF 93 IV 32; BUSSY/RUSCONI, op.cit, n. 3.5.4 ad art. 36 LCStr). Le

accresciute precauzioni imposte da una visibilità ridotta gravano sul

conducente tenuto a dare la precedenza (STF 6B_573/2010 del 5 novembre 2010,

consid. 3.3.1; DTF 98 IV 273, consid. 2b; 93 IV 32, consid. 2; Bussy/Rusconi,

op.cit., n. 3.4.7 ad art. 36 LCStr). Una severa applicazione della regola della

precedenza è nell’interesse della sicurezza del traffico (DTF 93 IV 32, consid.

2).

11.

Ora, avuto riguardo ai

principi appena citati, la soluzione del caso appare evidente.

a. AP 1 era debitore

della precedenza a chi giungeva da via __________. Giunto all’intersezione con

la strada principale, la sua visuale verso sinistra non era ottimale a causa

del muro di delimitazione della carreggiata. In un contesto di visibilità

ridotta, come era quello al momento dell’incidente, gravava dunque

sull’appellante, tenuto a dare la precedenza, prendere accresciute precauzioni.

Egli avrebbe dovuto, in conformità con gli obblighi di legge, procedere a

tentoni, con prudenza e gradualmente, continuando a prestare attenzione al

traffico durante la manovra sino al punto che gli avrebbe garantito di vedere

quel che succedeva sulla via principale. Ciò che non è stato fatto poiché, per

sua stessa ammissione, l’imputato ha dichiarato di non aver scorto il ciclista

sopraggiungere alla sua sinistra e di aver cominciato la manovra di immissione

a passo d’uomo, ovvero a velocità ridotta ma costante, non adottando – dunque -

le cautele accresciute che gli erano invece imposte.

b. Non giovano

all’imputato nemmeno le risultanze del rapporto peritale di parte in merito

alla difficoltà di scorgere il ciclista nello specchio, nella misura in cui,

proprio perché uno specchio destinato a rimediare alla scarsa visibilità di

un’intersezione può facilmente “ingannare” il guidatore nello stimare le

distanze e la velocità e percepire i veicoli a due ruote visto il campo visivo

concentrato su una piccola area e con immagine invertita, l’imputato non poteva

unicamente fidarsi di quanto percepibile nell’immagine riflessa nello specchio,

che costituiva semplicemente un mezzo di fortuna (DTF 143 IV 500, consid. 1.2.3; www.bfu.ch/fr/conseils/prévention-des-accidents/circulation-routière/infrastructure-routière/miroir-au-bord-de-la-route,

consulté le 14 novembre 20). Ancora una volta, nelle circostanze

concrete, l’appellante avrebbe dovuto avanzare a tentoni controllando

costantemente lo specchio e la visione diretta della strada sino al punto che

gli avrebbe permesso di avere una visuale maggiore e di percepire utenti

prioritari inattesi.

12.

Non soccorre

l’appellante nemmeno invocare l’applicazione del principio dell’affidamento lamentando

la concolpa del ciclista. Preliminarmente, perché ciò non sgrava l’imputato

dalle proprie responsabilità non esistendo, in diritto penale, il concetto di

compensazione delle colpe (Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz,

Bundesgerichtspraxis, Zurigo 2011, ad art. 26 LCStr, n.10, pag. 157).

Secondariamente, poiché, in concreto, __________ non ha abusato del proprio

diritto di precedenza, visto che – circolando su una bicicletta - non poteva di

certo raggiungere una velocità tale da risultare imprevedibile ad un utente

accorto a cui è imposta una diligenza accresciuta (cfr. DTF 118 IV 277, consid.

5a e 5b in cui il TF ha ritenuto configurarsi una violazione del diritto di

precedenza a fronte del superamento di oltre 65 km/h della velocità massima

consentita; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.4.6 ad art. 36 LCStr). Non sarebbe

stato il caso nemmeno nell’ipotesi in cui, davvero, il ciclista avesse

circolato alla velocità stabilita dal perito di parte (che l’ha ritenuta

superiore ai 50 km/h): infatti, non ci sarebbe nulla di particolarmente

inusuale nel fatto che un utente circoli a quella velocità su un tratto di

strada in cui il limite posto è di 80 km/h.

Ed in ultimo, perché comunque può invocare il principio

dell’affidamento solo chi si è comportato secondo le regole (DTF 120 IV 252,

consid. 2d; 100 IV 186, consid. 3). E AP 1 non lo ha fatto, avendo egli violato

il suo obbligo di procedere a tentoni con una manovra graduale e prudente.

Ne discende che AP 1 si è reso colpevole

di infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cvp. 1 LCStr.

Commisurazione della pena

13.

Nessun appunto può

essere mosso alla commisurazione della multa (di fr. 400.-) inflitta dal primo

giudice che, oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (art.

106.

cpv. 1 CP), appare più che ossequiosa degli elementi di valutazione

prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP

Tasse, spese e indennità

14.

Visto l’esito

dell’appello, gli oneri processuali di primo grado rimangono a carico di AP 1

(art. 428 cpv. 3 CPP). Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per

complessivi fr. 700.- (di cui fr. 500.- di tassa e fr. 200.- di spese), sono

pure posti a carico dell’appellante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

15.

Non vengono assegnate

indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv.1, 36 cpv.

2 e 90 cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSStr; 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 398 segg., 429 e segg. CPP;

nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP e la LTG;

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di AP 1 è respinto.

Di conseguenza:

1.1 AP 1 è autore

colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per essersi inoltrato,

l’8 settembre 2019 alle ore 17:35 in territorio di __________, con il veicolo

TI __________, in un’intersezione – dopo essersi fermato ad un “dare

precedenza” – e aver colliso con un ciclista sopraggiungente dalla sua

sinistra.

1.2 AP 1 è condannato alla

multa di fr. 400.- (quattrocento) da sostituirsi, in caso di mancato pagamento,

con la pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

1.2.1 Gli oneri processuali

del procedimento di primo grado per complessivi fr. 780.- rimangono a carico di

AP 1.

2. Non si assegnano

indennità ex art. 429 CPP.

3. Gli oneri

processuali di appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti integralmente a carico di AP 1.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.