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Decisione

17.2020.188

Denuncia mendace, appello dell'imputato condannato. Riapertura del dibattimento di primo grado per l'assunzione di nuove prove (art. 349 CPP), esame della credibilità. Appello parzialmente accolto

5 luglio 2021Italiano34 min

solo sulla rete fissa. La figlia si è, quindi, arrabbiata con lei, rimproverandole

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.188+271

Locarno

5 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 8 giugno 2020 da

IM1

rappr. dall' DI1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 27 maggio 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona

(motivazione scritta intimata il 28 maggio 2020)

richiamata la dichiarazione di appello 17 luglio 2020;

esaminati gli atti;

ritenuto che

A. Con DA n. 2450/2017

del 9 giugno 2017, il PP ha messo in stato d’accusa IM1 ritenendola autrice

colpevole di:

“denuncia mendace

per avere, a Ponte Tresa e

Lugano, in data 23 dicembre 2015, denunciato all’autorità come colpevole di un

delitto una persona che sapeva essere innocente per provocare contro di essa un

procedimento penale, in particolare per avere, sporto denuncia penale nei

confronti della madre R. per i titoli di reato di truffa e falsità in

documenti, dichiarando che essa aveva sottoscritto in data 14 luglio 2010, a

suo nome, falsificando la sua firma, 5 contratti di telefonia con l’operatore

Sunrise presso il Sunrise Center di Agno, contratti che hanno generato l’avvio

di una procedura esecutiva per complessivi CHF 9'471.45 (ACB del 30 luglio

2012) da parte di Sunrise nei confronti dell’imputata a causa del mancato pagamento

delle relative fatture, e meglio che aveva stipulato in suo nome i seguenti

abbonamenti:

-____tel. 1____ -

abbonamento di rete fissa “click & call 5000+”;

-____tel. 2____ -

abbonamento mobile “sunrise flat classic”;

-____tel. 3____ -

abbonamento per rete dati “sunrise take away basic (internet)”;

-____tel. 4____ -

abbonamento mobile “sunrise flat basic”;

-____tel. 5____ -

conversione da prepagata ad abbonamento mobile “sunrise flat basic” (copia

cliente senza firma);

sapendo di dire cosa non

vera ritenuto come dall’inchiesta è emerso che l’imputata era a conoscenza

dell’avvenuta stipulazione dei menzionati contratti e aveva dato il consenso,

usufruendo personalmente di alcune di queste utenze telefoniche, provocando in

tal modo l’apertura di un procedimento penale nei confronti di R. per i titoli

di reato di truffa (art. 146 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP), sfociato

in un decreto di abbandono”,

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere

da fr. 100.- ciascuna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni), al pagamento della multa di fr. 400.- (da sostituirsi, in caso di

mancato pagamento, con la pena detentiva di 4 giorni) e di tassa e spese di

giustizia per complessivi fr. 200.-.

B. L’imputata si è

tempestivamente opposta al citato DA, che il PP ha poi confermato, trasmettendo

gli atti alla Pretura penale. Il procedimento dinanzi a quest’ultima si è

svolto in più momenti:

- il primo

dibattimento ha avuto luogo il 19 novembre 2018 e si è concluso con la

sospensione per il ritiro in camera di consiglio del giudice e la convocazione

delle parti a un nuovo dibattimento per la comunicazione della sentenza,

fissato inizialmente per il 26 novembre 2018 e poi rinviato al 17 dicembre 2018

(doc. PrPen 7);

- il successivo

atto della Pretura penale è stato una citazione 11 maggio 2020 (doc. PrPen 8),

con cui questa ha comunicato alle parti che il caso non era ancora maturo per

la decisione, essendo necessario richiamare dal MP il decreto di abbandono del

procedimento emanato nei confronti della madre dell’imputata. Quindi,

richiamando l’art. 349 CPP, le parti sono state citate per la continuazione del

dibattimento il 18 maggio 2020;

- il 14 maggio

2020 è stato acquisito agli atti il citato decreto d’abbandono e, il 18 maggio

2020, celebrato il secondo dibattimento. Concluso quest’ultimo, le parti sono

state citate ad un ulteriore nuovo dibattimento per la comunicazione della

sentenza (cui hanno dichiarato di rinunciare a presenziare), fissato per il 27

maggio 2020;

- conclusa la

camera di consiglio, il 27 maggio 2020 il pretore ha dichiarato l’imputata

autrice colpevole del reato ascrittole e l’ha condannata alla pena pecuniaria

di 20 aliquote giornaliere da fr. 20.- (sospendendone l’esecuzione della pena

per un periodo di prova di 2 anni), alla multa di fr. 80.- (fissando la pena

detentiva sostitutiva in 4 giorni) e al pagamento di tasse e spese per

complessivi fr. 450.-.

C. Contro il giudizio

pretorile, IM1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello, e ha,

poi, confermato tale volontà con dichiarazione 17 luglio 2020, precisando di

impugnare (di fatto) l’intera sentenza, chiedendone l’annullamento con rinvio

alla Pretura penale per un nuovo giudizio, salvo che questa Corte non voglia

già pronunciare il suo proscioglimento. Nella sua motivazione scritta ha poi

chiesto, anche, il risarcimento delle spese legali di primo e secondo grado,

per complessivi fr. 4'231.70.

D. Non sono state

formulate istanze probatorie e, con il consenso delle parti, l’appello è stato

svolto in procedura scritta. Delle diverse argomentazioni sviluppate negli

allegati scritti si dirà, per quanto necessario, in seguito.

in fatto e in diritto:

questioni pregiudiziali della difesa

1. Richiamato l’iter

procedurale sopra descritto, nei suoi allegati scritti la difesa:

- ribadisce

quanto sollevato dinanzi alla Pretura penale, ovvero che il giudice non può

assumere nuove prove ex art. 349 CPP dopo aver confermato che l’incarto è

pronto per la decisione ex art. 351 CPP, fungendo così da autorità inquirente

(peraltro, riaprendo l’istruttoria ad un anno e mezzo di distanza dal primo

dibattimento, ciò che costituisce una violazione particolarmente grave del

principio di celerità). Ribadisce pertanto la richiesta - respinta dal primo

giudice con la sentenza di merito - di estromettere dagli atti il decreto di

abbandono emanato nei confronti della madre, da sempre noto alle parti;

- ritiene che la prassi

adottata dal pretore, unita alla lunga attesa e ai tempi “ristrettissimi”

della citazione all’ultimo dibattimento, “mettono oggettivamente in dubbio

che il caso sia stato trattato in maniera imparziale e indipendente”;

- chiede,

pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio ad un nuovo giudice della

Pretura penale e fissazione di un nuovo dibattimento.

a. La procedura seguita

dal pretore che ha deciso, durante la camera di consiglio, di riaprire il

dibattimento e assumere nuove prove non presta il fianco a critica alcuna:

basta, al riguardo, leggere l’art. 349 CPP (cfr. anche, STF 6B_584/2018 del 30

agosto 2018 consid. 1.2; 1B_304/2011 del 26 luglio 2011 consid. 3.1;

Heimgartner/Niggli, BSK StPO, 2014, ad art. 349 n. 1).

La richiesta di estromissione del DA è, pertanto, respinta.

Del resto, va, pur se a titolo abbondanziale, rilevato che la

questione dell’esito del procedimento penale avviato a seguito della denuncia

della qui imputata era (ed è) senz’altro rilevante per il giudizio. La sua acquisizione

agli atti era, pertanto, del tutto giustificata (Heimgartner/Niggli, BSK StPO,

2014, ad art. 349 n. 3). A ciò si aggiunge, inoltre, che al giudice deve essere

lasciato un certo margine di manovra nel determinare le prove necessarie

all’accertamento dei fatti (STF 6B_815/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 2.3).

b. Il tempo intercorso

tra il primo dibattimento e la prima camera di consiglio – un anno e mezzo –

desta, in effetti, qualche perplessità. Non attinente all’imparzialità e

indipendenza del pretore ma, unicamente, in riferimento al principio di

celerità che, tuttavia, rileva solamente sul tema della pena.

La richiesta di annullamento del giudizio pretorile e di rinvio

degli atti a un nuovo pretore è, di conseguenza, pure respinta.

c. L’appellante

propone, poi, una serie di altre contestazioni su cui non è necessario

dilungarsi poiché da esse non fa derivare alcuna specifica richiesta.

A ciò fa eccezione quella per cui il difensore, nonostante si

fosse - a suo dire - regolarmente annunciato, non è stato convocato al primo

interrogatorio di IM1, della madre e del venditore Sunrise (cita, in proposito,

“scritti del 7 gennaio e 4 marzo 2018 (atti 4 e 8 inc. MP)” e “scritto

28 ottobre 2016”).

Agli atti non c’è, però, alcun riscontro con i riferimenti

indicati dalla Difesa (AI inc. MP 4 [rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria] e 8 [inesistente]) nè c’è traccia degli scritti che menziona (che,

peraltro, portano tutti una data posteriore ai verbali in oggetto): non è dato

sapere se, in realtà, il riferimento sia all’inchiesta a carico della madre -

in cui la qui appellante era denunciante e AP - e non a quella oggetto del

presente procedimento. Ad ogni buon conto, l’unico riferimento all’attuale

difensore (agli atti di questo procedimento) che precede i verbali in oggetto

si trova nella denuncia dell’imputata, in cui questa chiedeva di essere posta

al beneficio del gratuito patrocinio, indicando l’attuale difensore come

nominativo di preferenza (ciò che, ancora, non costituisce l’elezione di un

difensore). In ogni caso, la questione non esige approfondimenti, poiché sia IM1

sia sua madre sia il venditore di Sunrise sono stati nuovamente sentiti alla

presenza dell’attuale difensore, cui è stato permesso di porre tutte le domande

che riteneva opportune (AI 5). Ne deriva che, se anche un vizio vi fosse stato,

questo è, senz’altro, sanato.

vita e precedenti penali di IM1

2. IM1 (1991) ha

seguito un apprendistato quale venditrice al dettaglio presso l’____________ di

Pazzallo dove ha continuato a lavorare per circa un anno e mezzo dopo il

conseguimento del certificato di capacità. Perso quel lavoro, ha percepito

indennità di disoccupazione per 9 mesi. In seguito, è stata a carico della

pubblica assistenza. Ha, poi, lavorato al 40% presso un bar di Ponte Tresa (AI

4, all. 1, p. 4) con il cui titolare si è sposata nel 2018 (doc. PrPen 11). In

seguito, è diventata mamma e, da allora, si è occupata di casa e prole (CARP X,

p. 6).

IM1 è incensurata.

avvio dell’inchiesta

3. Il 14 luglio 2010,

la madre di IM1, R., ha sottoscritto 5 abbonamenti con Sunrise a nome della

figlia, con cui all’epoca viveva, apponendo nello spazio preposto alla firma il

cognome e il nome della figlia. La madre ha dichiarato di averlo fatto con

l’accordo della figlia che, quel giorno, le aveva anche spedito via fax dal

lavoro la copia del suo permesso di soggiorno e/o una procura. Il venditore di

Sunrise, interrogato in proposito a sei anni di distanza, ha dichiarato di non

ricordare più i fatti ma che, senza un documento e una procura della persona

interessata, è difficile pensare che avrebbe permesso delle stipulazioni.

Per oltre un anno non vi sono stati problemi con i contratti,

finché, a fine 2011-inizio 2012, l’accumulo di alcune fatture impagate ha

portato al blocco dei numeri, ad un’esecuzione e, infine, all’emissione di un

attestato di carenza beni nei confronti di IM1.

Diversi anni dopo, e meglio, il 23 dicembre 2015, IM1 ha

denunciato la madre e l’operatore Sunrise che si era occupato dei contratti per

Fatti

i reati di falsità in documenti, truffa e danneggiamento, sostenendo che tutto

era stato fatto alle sue spalle e a sua insaputa e che lei non sapeva nulla di

quei 5 numeri di telefono né li aveva mai utilizzati.

A seguito delle indagini, gli inquirenti hanno ritenuto che, se

anche fosse stata la madre a stipulare i contratti, la denunciante – che,

all’epoca, viveva con lei – non poteva non esserne a conoscenza. La denuncia è,

dunque, parsa loro come un espediente per non pagare il debito od evitare

pignoramenti. E’, perciò, stato decretato l’abbandono del procedimento a carico

della madre (doc. PrPen 9) e emanato un DA per denuncia mendace e sviamento

della giustizia nei confronti di IM1 che è, poi, stato integralmente confermato

dalla Pretura penale.

le dichiarazioni di IM1

4. IM1, interrogata in

polizia (al. 1.1 a AI 4), ha dichiarato che, il giorno in cui sono stati

stipulati i contratti, la madre le aveva detto soltanto di volersi informare

sui prezzi degli abbonamenti di telefonia Sunrise. Soltanto dopo la consegna

degli apparecchi, la madre le ha detto di avere, invece, stipulato i contratti

a nome suo, promettendole che tutti i costi sarebbero stati da lei assunti.

Quindi, richiesta sui suoi numeri di telefono dal 2010 ad oggi, ha dichiarato

di aver avuto un numero Sunrise, che purtroppo non ricordava. Ha precisato di

averlo avuto prepagato e di averlo, poi, convertito in abbonamento verso il

2010/2011, presso uno stand promozionale al Conforama di Grancia.

Dopo che le sono stati sottoposti i 5 numeri per cui ha inoltrato la

denuncia, ha dichiarato di aver utilizzato il telefono e il wireless del numero

di rete fissa ____tel. 1____, e che lo ____tel. 4____ era effettivamente il

numero di cellulare (di cui aveva, appena, riferito), inizialmente prepagato e

poi convertito in abbonamento dalla madre il giorno dei fatti (14.7.2010).

Richiesta di spiegare come mai prima avesse dichiarato di averlo convertito lei

in abbonamento, ha dichiarato che “Intendevo che la conversione è stata

fatta da mia madre con la sottoscrizione del 14.07.2010 ed io ho rinnovato il

contratto a Grancia nel 2011. ADR che di questo numero di telefono ne ero a

conoscenza e lo usavo nonostante sia stata mia madre a stipulare il contratto a

mia insaputa e a mio nome” (pag. 7). Richiesta, quindi, di spiegare come

mai, nella denuncia, avesse scritto che “dei numeri telefonici io non ne so

nulla, né li ho mai usati”, ha risposto che:

“Ho dimenticato che uno l'ho

utilizzato. Ho sbagliato a scrivere, ho formulato la frase in maniera

sbagliata. ADR che io sapevo dell'esistenza dei seguenti numeri di telefono:

- ____tel. 4____ che era quello che

utilizzavo io

- ____tel. 2____ in uso a mia madre

Rosita

- ____tel. 1____ che era il numero

di casa

ADR che il numero ____tel. 3____

(rete dati) non l'ho mai visto e neppure utilizzato. Come pure non ho mai visto

e utilizzato il numero ____tel. 5____. Mia madre mi avevo detto che un numero

l'aveva stipulato per mio fratello minore ma data l'età lui non l'ha mai

utilizzato. Non so di quel numero si tratti.”.

In seguito, richiesta di spiegare come mai avesse atteso 5 anni

per presentare la denuncia, IM1 ha risposto di essersi decisa a presentarla a

seguito di una nuova esecuzione avviata da ______________ nei suoi confronti

circa un mese prima di inoltrare la denuncia (pag. 9). Confrontata con gli

accertamenti da cui è emerso che uno dei 5 numeri era il suo e un altro era in

uso alla madre, e lei (IM1) lo sapeva, ha risposto che:

“Come già anticipato ho sbagliato a

scrivere i fatti nella denuncia penale. Come già detto io ero a conoscenza di

tre dei cinque numeri di telefono. Ribadisco comunque che questi contratti in

data 14.07.2010 li ha stipulati mia madre e senza neppure la mia presenza.

Ricordo che quel giorno lavoravo” (pag. 10).

Alla contestazione per cui il documento usato per stipulare i 5

contratti oggetto della denuncia era quello da lei usato per stipulare, un anno

dopo, un contratto riguardante un altro numero di telefono presso Sunrise, ha

risposto dichiarando che “Io abitavo con mia madre ed è molto semplice

riuscire a prendere un mio documento.” (pag. 13).

Ha, infine, precisato di non aver denunciato la madre in

precedenza perché il fratello era minorenne e non sapeva quali conseguenze la

denuncia avrebbe avuto sulla madre aggiungendo, poi, che:

“Mi ha dato un po' la motivazione a

inoltrare denuncia quando mi hanno chiuso le porte facendo la richiesta per una

borsa di studio (…) perché avevo attestati di carenza beni. Questi attestati mi

stanno bloccando tutte le strade” (pag. 14).

le dichiarazioni della madre

5. La madre di IM1, R.,

interrogata in polizia ha dichiarato che:

“quel giorno io mi sono recata

presso l'operatore Sunrise di Agno, all'interno dello stabile Migros, per

chiedere delle informazioni. Era nostra intenzione attivare una linea internet

al domicilio. Il venditore mi informava che vi era proprio in corso una

promozione, o meglio un pacchetto completo comprendente anche 3 carte SIM a 10

franchi al mese, incluse le telefonate gratuite sui numeri Sunrise. lo avevo

una carta prepagata Sunrise come pure sapevo che mia figlia IM1 avesse una

stessa carta prepagata sempre presso Sunrise. Inoltre a quel tempo per

contattare il suo ex. compagno so che spendeva anche 80 - 90 franchi al mese; a

volte addirittura di più. Trovando l'offerta interessante ho chiamato IM1 sul

posto di lavoro. A quel tempo lavorava presso l'____________ di Pazzallo.

L'avevo chiamata per informarla di questa opportunità e subito era d’accordo.

Inizialmente avevamo pattuito che saremmo tornati in negozio assieme visto che

il tutto sarebbe stato intestato alla figlia IM1. Fatto sta che questa offerta

scadeva a giorni e non ci coincidevano i giorni di libero dal lavoro. Il

venditore ha suggerito che se la figlia fosse stata d'accordo avrei potuto

firmare a suo nome. A questo punto ho richiamato la IM1 al lavoro ed ha dato il

benestare. Ricordo che ha persino spedito un fax presso la Sunrise di Agno. Non

ricordo se tramite fax ha spedito la copia del suo documento oppure

l'autorizzazione scritta. In tutti i casi IM1 era informata ed è stata lei ad

autorizzarmi a stipulare i contratti. Adesso non ricordo i numeri ma il mio

numero e quella di IM1, che avevamo già in uso con carta prepagata, sono stati

commutati semplicemente in abbonamento ed un ulteriore numero è stato dato a

mio figlio __________. Gli altri due contratti si riferivano ad un numero fisso

di casa e la DSL (internet). L'anno successivo IM1 stessa, ha prolungato il suo

contratto prendendosi anche un telefono ed in più ha stipulato un abbonamento

per un computer portatile (…) ho firmato i contratti a nome di IM1 perché mi è

stato riferito dal venditore di fare così. Non ho cercato di copiarla ma con la

mia calligrafia ho scritto semplicemente IM1 in maniera leggibile, come firmo

io di solito. La firma della figlia è diversa. Ma ci tengo a precisare che non

era per simulare che fosse direttamente la figlia a firmare. Ripeto che lei mi

ha autorizzata ed il fatto che la firma fosse a suo nome è solo perché me l'ha

detto il venditore non era per nessun altro motivo.” (all. 2 a AI 4, p. 3-5).

In seguito, le è stato contestato il contratto di rinnovo del suo

numero, effettuato a Grancia il 29 settembre 2011: a nome della figlia, con la

firma della madre (chiaramente leggibile) e con allegato il documento della

figlia. Ha quindi dichiarato di averlo stipulato lei, raccontando che quel

giorno è passata sul posto di lavoro della figlia a recuperare il suo documento

e, dato che lei non poteva assentarsi, le ha dato una delega scritta. In

quell’occasione, il venditore Sunrise aveva inserito il suo nome nel sistema,

cosa che il primo venditore di Agno (N.) non aveva fatto. Infine, ha riferito

che inizialmente, per i 5 contratti, tutto era andato bene: arrivavano le

fatture al suo indirizzo e lei le pagava, ricevendo saltuariamente dalla figlia

la sua parte. Poi, ad un certo momento, era arrivata una fattura di quasi fr.

1'000.-: telefonando a Sunrise, aveva scoperto che l’importo così elevato era

dovuto al figlio __________ che usava il suo telefono e “si divertiva a

comporre dei numeri a pagamento”. Sono nate così le prime divergenze con

Sunrise, poiché, al momento della stipulazione dei contratti, lei aveva chiesto

esplicitamente di bloccare questi numeri a pagamento, ma Sunrise lo aveva fatto

solo sulla rete fissa. La figlia si è, quindi, arrabbiata con lei, rimproverandole

di non avere saputo gestire la situazione e, poi, ha chiamato Sunrise e il

tutto è terminato con il blocco di tutti i numeri ed una fattura finale

complessiva di “Credo più di 10'000.- franchi” (all. 2 a AI 4, p. 6)

(n.d.r.: dalla documentazione trasmessa da ________________ si deduce che la

fattura finale, di fr. 9'471.45, poi posta in esecuzione, era la somma di

quella prima fattura impagata per il periodo 4 agosto – 3 settembre 2011 di fr.

1'035.35, delle fatture dei mesi seguenti e delle tasse per il blocco dei conti

e per le disdette anticipate dei contratti; cfr. fatture Sunrise e precetto

esecutivo all. a AI 1).

le dichiarazioni del venditore di Sunrise

6. N. (dipendente di

Sunrise che si è occupato dei contratti in oggetto), non ricordando più dei

fatti (risalenti a 6 anni prima), si è limitato a dichiarare che, se ha firmato

la madre per la figlia, “vuol dire che per forza di cose doveva avere un

documento a nome suo (di IM1) ed una procura scritta da parte sua (IM1)”,

precisando che, all’epoca, lui aveva appena iniziato a lavorare ed è

difficilmente credibile che abbia stipulato un contratto senza aver rispettato

tutte le procedure ed esperito gli accertamenti necessari (all. 3 a AI 4, p.

2).

verbali successivi (alla presenza del difensore di IM1)

7.a. Nel suo secondo

verbale (all. 1.2 a AI 4), IM1 ha confermato il contenuto del verbale

precedente (pag. 3) ed ha precisato che il rinnovo/prolungo dell’abbonamento

per il numero ____tel. 2____ (all’epoca in uso alla madre), avvenuto a Grancia nel

2011, è stato fatto da sua madre, con le medesime modalità dei contratti del

14.7.2010: cioè, a suo nome e a sua insaputa.

b. La madre, risentita

dagli inquirenti (all. 1 a AI 5), ha sostanzialmente ribadito la sua posizione.

Sul rinnovo del suo abbonamento (a nome della figlia) a Grancia, il 29.9.2011,

ha detto di essersi recata al punto vendita con l’intenzione di modificare il

suo contratto, ma il venditore (che, questa volta, non era lo stesso della

stipulazione del 14.7.2010) le ha detto che necessitava di una delega scritta

della figlia (diversamente dal precedente venditore, cui era bastata la copia

del documento di IM1). Così si è recata sul posto di lavoro della figlia, dove

quest’ultima le ha scritto e firmato una delega per poi tornare a Grancia con

la delega e il documento di IM1, firmando questa volta con il suo nome poiché

così le aveva detto di fare il venditore. In quell’occasione, il venditore

aveva fatto una copia del suo documento, di quello della figlia e tenuto la

delega in originale (all. 1 a AI 5, p. 7).

c. N., risentito alla

presenza del difensore di IM1 (all. 2 a AI 5), ha confermato le sue precedenti

dichiarazioni. Sulla questione della procura, non agli atti, ha detto che:

“Tecnicamente in quei anni noi non

avevamo queste regole. Del documento facevamo noi la fotocopia e la procura non

veniva mandata a Zurigo. La tenevamo noi nei nostri documenti presso la sede di

Agno. In seguito, credo dopo 4 anni circa, questi fogli venivano eliminati”

(all. 2 a AI 5, p. 2).

accertamento dei fatti

8. Per accertare i

fatti nel caso di specie, rilevante é la credibilità delle persone coinvolte

che deve essere valutata con estremo rigore (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007

consid. 3.4.3) sulla base della linearità e costanza nel tempo delle versioni

date, della loro logica intrinseca, della loro verosimiglianza e della presenza

o meno di indizi esterni che possano supportarle (cfr. STF 6B_1012/2009 del 15

febbraio 2010 consid. 1.2).

a. Sin dall’inizio, la

versione di IM1 appare essere la più claudicante. Dapprima, perché occorre

Considerandi

considerare che lei ha mentito già in denuncia quando ha affermato di non

sapere nulla dei 5 numeri di telefono in oggetto e di non averli mai

utilizzati: uno di quei 5 numeri di telefono era, in effetti, il suo, cioè

quello che aveva usato per anni e il cui contratto aveva rinnovato

personalmente. La tesi dell’errore e della dimenticanza cavalcata in inchiesta

(“Ho dimenticato che uno l'ho utilizzato. Ho sbagliato a scrive[re],

ho formulato la frase in maniera sbagliata”) non convince già solo perché è

difficile credere sia che si possa sbagliare nel formulare un concetto così

elementare sia che si possa dimenticare un numero di telefono che si è usato a

lungo.

Proseguendo nell’inchiesta, IM1 non ha dato miglior prova.

Infatti, confrontata con le risultanze istruttorie, ha dovuto

ammettere che, contrariamente a quanto indicato in denuncia, sapeva

dell’esistenza di ben 3 dei 5 numeri elencati e che di alcuni di essi aveva,

peraltro, fatto un uso regolare: oltre al suo, ha dichiarato di conoscere sia

di quello di casa (che usava, sia come telefono sia per il wireless) sia di

quello della madre (all. 1.1 a AI 4, p. 7-8).

E non può essere passato sotto silenzio nemmeno il fatto che, dopo

avere inizialmente dichiarato di essere stata lei a convertire il suo numero di

telefono da prepagato in abbonamento, ha cambiato versione affermando che,

invece, era stata sua madre, quel 14 luglio 2010, a compiere quell’operazione,

mentre lei lo aveva poi rinnovato a suo nome soltanto l’anno seguente e tentando

di giustificare anche questo nuovo cambiamento di versione – guarda caso – con

una nuova formulazione infelice (“Intendevo che la conversione è stata fatta

da mia madre con la sottoscrizione del 14.07.2010 ed io ho rinnovato il

contratto a Grancia nel 2011”).

Ma i cambiamenti di versione di IM1 non finiscono qui. In

relazione al numero di casa (____tel. 1____), dopo avere scritto in denuncia di

non saperne nulla e di non averlo mai usato e avere, invece, dichiarato il

contrario al primo interrogatorio (“Ho utilizzato la connessione rete dati

tramite il numero di rete fissa ____tel. 1____, questo poiché vi era il

Wireless. Ho pure utilizzato per un periodo il numero di telefono”; all.

1.1

a AI 4, p. 7), nel verbale seguente ha cambiato ancora versione tornando a

sostenere quella primitiva (“era il numero di casa. Io non l’ho mai usato”;

all. 1.2 a AI 4, p. 7).

E non solo. Oltre a non essere lineare, la versione di IM1 manca

anche di una propria logica intrinseca, e meglio di un susseguirsi logico e

concatenato degli eventi che permetta di ritenere, con un certo grado di

verosimiglianza, che i fatti avrebbero quantomeno potuto svolgersi così come li

ha raccontati. E ciò poiché:

- è difficile

credere che lei si sia accorta solo dopo un mese che il suo abbonamento, da

prepagato, era diventato un abbonamento mensile: tralasciando che, di regola,

si riceve almeno un SMS dall’operatore a seguito di questi cambi, non è

pensabile che lei non si sia accorta che non doveva più ricaricare la scheda;

- la versione che

vuole che la madre abbia fatto tutto all’insaputa della figlia si scontra

proprio con la conversione della scheda prepagata in abbonamento: se fosse

stata in malafede, la madre non lo avrebbe fatto poiché, per quanto appena

detto, era scontato che la figlia avrebbe ben presto scoperto le sue (pretese)

malefatte;

- la versione

della denunciante è, poi, ancora, sconfessata dal fatto che, sui contratti, la

madre non ha cercato di falsificare la firma della figlia ma si è limitata a

scrivere, nell’apposita casella, il suo cognome e nome: se avesse voluto far

intendere che a stipulare tali contratti era stata personalmente la figlia,

avrebbe quantomeno copiato la firma che figurava nel suo documento (allegato in

fotocopia ai contratti), in cui la firma è ben diversa e il nome precede il

cognome;

- anche il

rinnovo del 29 settembre 2011 dell’abbonamento in uso alla madre (a nome di IM1)

contrasta con la versione della denunciante nella misura in cui è stato fatto presso

un altro punto vendita di Sunrise e con un altro venditore, con la firma

(perfettamente leggibile) della madre. È difficile credere che il contratto

possa essere stato firmato con il nome di una persona diversa dall’intestatario

senza una procura. Certo, è ben vero che nella documentazione trasmessa da ______________

di procure non ce ne sono. Tuttavia va considerato che, come riferito dal primo

venditore Sunrise, all’epoca le procure non venivano spedite a Zurigo con i

contratti, bensì tenute nei punti vendita in cui avvenivano le stipulazioni e

distrutte dopo 4 anni. Inoltre, se questo rinnovo fosse stato il prosieguo di

una truffa, la madre si sarebbe recata dal precedente venditore, ad Agno, posto

che la prima volta, con lui, era “filato tutto liscio”;

- cozza, poi, con

la versione di IM1 la sua passività dopo la (pretesa) scoperta insieme alla sua

(pretesa) giustificazione di tale passività (“i contratti erano stati

stipulati e non vi era più altra possibilità che quella di utilizzarli”;

all. 1.1 a AI 4, p. 10): se il tutto fosse davvero stato fatto a sua insaputa e

contro il suo volere, le sarebbe bastato avvisare Sunrise e se, come sostiene,

non vi era né una procura né un accordo telefonico con il venditore, le cose si

sarebbe subito aggiustate.

Infine, a destituire di credibilità la sua versione sono anche i

moventi e la tempistica della denuncia, presentata a oltre 5 anni dai fatti, in

un momento in cui si è definita “disperata”, in cui “non avevo più

altra scelta” (all. 1.1 a AI 4, p. 5), un mese dopo aver ricevuto una nuova

esecuzione da ______________ (all. 1.1 a AI 4, p. 9) cui si era – per la prima

volta – opposta. Del resto, anche l’assenza di opposizione alle esecuzioni

precedenti (iniziate nel 2012) depone contro la sua versione. E questo, a

maggior ragione vista l’evidente inconsistenza della spiegazione che ne ha

dato: “non ho fatto opposizione perché è mia madre. (…) inoltre non sapevo

come funzionava la procedura” (all. 1.1 a AI 4, p. 8): la denunciata

rimaneva sua madre anche al momento della presentazione della denuncia e, come

tutti sanno, è il PE stesso ad indicare a chiare lettere all’escusso quale è la

procedura (l’apposizione di una semplice firma) da seguire per l’opposizione.

b. La madre di IM1 ha da

subito dichiarato di avere agito a nome della figlia con il suo chiaro ed

esplicito consenso ed ha mantenuto ferma questa sua posizione per tutta

l’inchiesta. Inoltre, oltre ad essere costante e lineare, la sua versione è

stata, fin dall’inizio, vestita di particolari che la rendono verosimile e le

conferiscono una logica intrinseca. Ella ha, infatti, raccontato che, quel

giorno, era andata da Sunrise per informarsi sull’attivazione di una linea

internet per casa e, appreso che c’era in corso una promozione “comprendente

anche 3 carte SIM a 10 franchi al mese, incluse le telefonate gratuite sui

numeri Sunrise”, aveva trovato la cosa interessante (in particolare, perché

la figlia spendeva anche “80-90 franchi al mese; a volte addirittura di più”

per contattare l’ex compagno) e, perciò, l’aveva subito chiamata per

illustrarle l’offerta e ne aveva immediatamente ricevuto l’assenso (“subito

era d’accordo”). Considerato che l’offerta scadeva a giorni e che non

trovavano un giorno di libero in comune, su proposta del venditore, ha chiesto

alla figlia il consenso di firmare a suo nome (e che il venditore fosse

effettivamente - quantomeno - d’accordo con questo modo di procedere, è

innegabile, poiché non poteva non accorgersi che R. non era la persona ritratta

nel permesso di soggiorno allegato ai contratti).

Del resto, va osservato che la signora R. non aveva alcun

interesse che non fosse quello di profittare e far profittare la figlia

dell’offerta di Sunrise:

“il mio numero e quella di IM1, che

avevamo già in uso con carta prepagata, sono stati commutati semplicemente in

abbonamento ed un ulteriore numero è stato dato a mio figlio __________. Gli

altri due contratti si riferivano ad un numero fisso di casa e la DSL

(internet). L’anno successivo IM1 stessa, ha prolungato il suo contratto

prendendosi anche un telefono ed in più ha stipulato un abbonamento per un

computer portatile.” (all. 2 a AI 4, p.3-4).

Inoltre, va rilevato che, fino alla fatidica fattura da circa fr.

1'000.- del settembre 2011 (dunque, per oltre un anno), era la madre a pagare

tutti gli abbonamenti Sunrise, compreso quello della figlia, dalla quale, a suo

dire, riceveva solo saltuariamente la parte di sua spettanza (la figlia, in

proposito, ha dichiarato che la madre le chiedeva fr. 400.- mensili che le

servivano per pagarle la cassa malati, l’abbonamento del telefono e il

rimanente era per la camera che usava, all. 1.1 a AI 4, p. 14).

Del resto, la versione della signora R. é confermata dalle

dichiarazioni di N. che, pur non ricordando né i fatti né la cliente (ciò che

non sorprende, visto che erano passati ben 6 anni e considerato il numero di

clienti che avrà servito in questo lasso di tempo), ha confermato che,

all’epoca, la prassi seguita in Sunrise era esattamente quella di cui al

racconto della donna. Ha, infatti, ricordato che, all’epoca, si potevano

stipulare contratti per terzi, presentando una copia di un documento d’identità

e una procura dell’intestatario e aggiungendo, poi, che egli ha sicuramente

seguito la procedura anche in questo caso visto che, allora, era agli inizi

della sua carriera professionale e “non potevo di certo permettermi di

sbagliare e prendermi delle libertà che non rispettavano i regolamenti”

(all. 3 a AI 4, p. 2). Parimenti, dalla sua testimonianza si evince che

l’assenza agli atti della procura non è rilevante poiché, sempre all’epoca,

tali documenti non venivano inviati a Zurigo ed erano conservati solo per 4

anni.

Detto che egli non aveva alcun interesse a mentire, non ci sono

ragioni per non credergli, ritenuto anche che le sue dichiarazioni avrebbero

potuto essere facilmente verificate presso Sunrise stessa.

c. Da quanto precede

emerge con evidenza che, fra le due, la versione più credibile è quella della

madre della qui imputata. Ricordato, poi, che il decreto con cui è stato

abbandonato il procedimento nei confronti di R. è passato incontestato in

giudicato (doc. PrPen 9; STF 6B_753/2016 del 24 marzo 2017, c. 2.1 e 2.2; DTF

136.

IV 170 c. 2.1), forza è concludere che, contrariamente alle sue

dichiarazioni, IM1 aveva dato il suo consenso alle stipulazioni in oggetto e

ha, in seguito, denunciato la madre, pur sapendola innocente, nel tentativo di

liberarsi dalle esecuzioni di ______________.

Ne segue che il reato di denuncia mendace ex art. 303 cifra 1 CP

(cfr., per i diversi presupposti del reato: Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar,

Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 303, n.14;

Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6a

edizione, Berna 2008, § 53, n. 8; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte

gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 369; DTF 132 IV 20 consid.

4.2; Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367; Delnon/Rüdy, in op.

cit., ad art. 303 n. 9; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,

3a edizione, Berna 2010, ad art. 303, n. 4; DTF 132 IV 20 consid. 4.2;

Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367 e seg.; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art.

303, n. 11-13; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 13 e segg.; DTF 136 IV

170.

consid. 2.1; 72 IV 74 consid. 1; STF 6P.196/2006 del 4 dicembre 2006,

consid. 7.2; DTF 72 IV 74 consid. 1; STF 6B_600/2010 del 26 novembre 2010, consid.

2.2.; STF 6P.196/2006 del 4 dicembre 2006, consid. 7.2; Dontasch/Wohlers, op.

cit., pag. 370 e seg.; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7; Trechsel,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad. art. 303 n.

9; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303,

n. 27; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 20; Donatsch/Wohlers, op. cit.,

pag. 370 e seg.; DTF 136 IV 170, consid. 2.1; DTF 76 IV 243; STF 6B_420/2012

del 22 ottobre 2012, consid.8.2; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17;

Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 21; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag.

371; DTF 80 IV 117; DTF 111 IV 159 consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF

6S.162/2000 del 20 dicembre 2000, consid. 4a; Corboz, op. cit., ad art.

303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 30) è pacificamente

realizzato.

commisurazione della pena

9.

Il pretore ha

condannato IM1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 20.-

cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che

al pagamento di una multa di fr. 80.-.

a. Si tratta di una

pena adeguatamente commisurata alla colpa di IM1 ai sensi di quanto stabilito dall’art.

47.

CP (DTF 136 IV 55, consid. 5.4, 5.5 e 5.8; 134 IV 17, consid. 2.1) e che

tiene conto, in modo altrettanto adeguato, in suo favore, della violazione del

principio di celerità, concretizzatasi nel tempo lasciato trascorrere senza

alcun apparente motivo tra il primo dibattimento e la prima camera di

consiglio.

b. Confermata è anche la

sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di 2

anni, non solo poiché non vi sono elementi atti a fondare una prognosi

negativa, ma anche in applicazione del divieto di reformatio in peius (art. 391

cpv. 2 CPP).

c. Contrariamente

all’opinione del primo giudice, invece, non vi sono motivi per ritenere che la

pena pecuniaria non sia sufficiente a sanzionare adeguatamente la colpa di IM1:

non vi sono, dunque, i presupposti (art. 42 cpv. 4 CP) per infliggerle, in

aggiunta alla pena pecuniaria sospesa, una multa.

tasse, spese e indennità di primo grado

10.

L’appellante,

sostenendo l’inutilità del secondo dibattimento tenuto dalla Pretura penale,

chiede che le relative spese di patrocinio le vengano indennizzate o,

quantomeno, che vengano compensate con una riduzione delle tasse e delle spese

di giustizia.

La richiesta va respinta già solo per quanto indicato in initio.

a. Visto l’esito del

procedimento (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), tasse e spese di primo grado,

di complessivi fr. 450.-, sono a carico di IM1.

b. Non si assegnano

indennità ex art. 429 CPP per la procedura di primo grado.

tasse, spese e indennità di appello

11.

Visto l’esito del suo

appello (art. 428 cpv. 1 CPP), IM1 ne sopporta le tasse e le spese in ragione

di 9/10, mentre il resto è a carico dello Stato.

a. L’accoglimento

parziale dell’appello (in relazione alla multa) impone di riconoscerle un

indennizzo parziale (ex art. 436 cpv. 2 CPP) per le relative spese legali,

quantificato in fr. 100.-, da compensare con la quota di spese procedurali a

suo carico ex art. 442 cpv. 4 CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 4, 5, 6, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e

segg., 379 e segg., 391, 398 e segg., 403 e segg., 408 e segg., 421, 422 e

segg., 429, 436 e 442 CPP,

42, 44, 47 e 303 cifra 1 CP,

6 cpv. 1 CEDU,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente

accolto.

Di

conseguenza,

1.1. IM1 è dichiarata autrice

colpevole di:

denuncia mendace

per avere, a Ponte Tresa e

Lugano, il 23 dicembre 2015, sporto denuncia penale nei confronti della madre R.

per i titoli di reato di truffa e falsità in documenti sapendola innocente

e meglio come indicato nel DA e precisato nei considerandi.

1.2. IM1 è condannata alla pena

pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 20.- (venti) cadauna;

1.2.1. l’esecuzione della pena

pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

1.3. Gli oneri processuali di

primo grado sono posti a carico di IM1.

1.4. Non si assegnano

indennità ex art. 429 CPP per la procedura di primo grado.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti per 9/10 a carico di IM1 e per 1/10 a carico dello

Stato.

3. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IM1,

a titolo di indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP, l’importo di fr. 100.-, da compensare

con la quota di spese procedurali a suo carico ex art. 442 cpv. 4 CPP.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.