17.2020.188
Denuncia mendace, appello dell'imputato condannato. Riapertura del dibattimento di primo grado per l'assunzione di nuove prove (art. 349 CPP), esame della credibilità. Appello parzialmente accolto
5 luglio 2021Italiano34 min
solo sulla rete fissa. La figlia si è, quindi, arrabbiata con lei, rimproverandole
Source ti.ch
Incarto n.
17.2020.188+271
Locarno
5 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 8 giugno 2020 da
IM1
rappr. dall' DI1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 27 maggio 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 28 maggio 2020)
richiamata la dichiarazione di appello 17 luglio 2020;
esaminati gli atti;
ritenuto che
A. Con DA n. 2450/2017
del 9 giugno 2017, il PP ha messo in stato d’accusa IM1 ritenendola autrice
colpevole di:
“denuncia mendace
per avere, a Ponte Tresa e
Lugano, in data 23 dicembre 2015, denunciato all’autorità come colpevole di un
delitto una persona che sapeva essere innocente per provocare contro di essa un
procedimento penale, in particolare per avere, sporto denuncia penale nei
confronti della madre R. per i titoli di reato di truffa e falsità in
documenti, dichiarando che essa aveva sottoscritto in data 14 luglio 2010, a
suo nome, falsificando la sua firma, 5 contratti di telefonia con l’operatore
Sunrise presso il Sunrise Center di Agno, contratti che hanno generato l’avvio
di una procedura esecutiva per complessivi CHF 9'471.45 (ACB del 30 luglio
2012) da parte di Sunrise nei confronti dell’imputata a causa del mancato pagamento
delle relative fatture, e meglio che aveva stipulato in suo nome i seguenti
abbonamenti:
-____tel. 1____ -
abbonamento di rete fissa “click & call 5000+”;
-____tel. 2____ -
abbonamento mobile “sunrise flat classic”;
-____tel. 3____ -
abbonamento per rete dati “sunrise take away basic (internet)”;
-____tel. 4____ -
abbonamento mobile “sunrise flat basic”;
-____tel. 5____ -
conversione da prepagata ad abbonamento mobile “sunrise flat basic” (copia
cliente senza firma);
sapendo di dire cosa non
vera ritenuto come dall’inchiesta è emerso che l’imputata era a conoscenza
dell’avvenuta stipulazione dei menzionati contratti e aveva dato il consenso,
usufruendo personalmente di alcune di queste utenze telefoniche, provocando in
tal modo l’apertura di un procedimento penale nei confronti di R. per i titoli
di reato di truffa (art. 146 CP) e falsità in documenti (art. 251 CP), sfociato
in un decreto di abbandono”,
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere
da fr. 100.- ciascuna (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni), al pagamento della multa di fr. 400.- (da sostituirsi, in caso di
mancato pagamento, con la pena detentiva di 4 giorni) e di tassa e spese di
giustizia per complessivi fr. 200.-.
B. L’imputata si è
tempestivamente opposta al citato DA, che il PP ha poi confermato, trasmettendo
gli atti alla Pretura penale. Il procedimento dinanzi a quest’ultima si è
svolto in più momenti:
- il primo
dibattimento ha avuto luogo il 19 novembre 2018 e si è concluso con la
sospensione per il ritiro in camera di consiglio del giudice e la convocazione
delle parti a un nuovo dibattimento per la comunicazione della sentenza,
fissato inizialmente per il 26 novembre 2018 e poi rinviato al 17 dicembre 2018
(doc. PrPen 7);
- il successivo
atto della Pretura penale è stato una citazione 11 maggio 2020 (doc. PrPen 8),
con cui questa ha comunicato alle parti che il caso non era ancora maturo per
la decisione, essendo necessario richiamare dal MP il decreto di abbandono del
procedimento emanato nei confronti della madre dell’imputata. Quindi,
richiamando l’art. 349 CPP, le parti sono state citate per la continuazione del
dibattimento il 18 maggio 2020;
- il 14 maggio
2020 è stato acquisito agli atti il citato decreto d’abbandono e, il 18 maggio
2020, celebrato il secondo dibattimento. Concluso quest’ultimo, le parti sono
state citate ad un ulteriore nuovo dibattimento per la comunicazione della
sentenza (cui hanno dichiarato di rinunciare a presenziare), fissato per il 27
maggio 2020;
- conclusa la
camera di consiglio, il 27 maggio 2020 il pretore ha dichiarato l’imputata
autrice colpevole del reato ascrittole e l’ha condannata alla pena pecuniaria
di 20 aliquote giornaliere da fr. 20.- (sospendendone l’esecuzione della pena
per un periodo di prova di 2 anni), alla multa di fr. 80.- (fissando la pena
detentiva sostitutiva in 4 giorni) e al pagamento di tasse e spese per
complessivi fr. 450.-.
C. Contro il giudizio
pretorile, IM1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello, e ha,
poi, confermato tale volontà con dichiarazione 17 luglio 2020, precisando di
impugnare (di fatto) l’intera sentenza, chiedendone l’annullamento con rinvio
alla Pretura penale per un nuovo giudizio, salvo che questa Corte non voglia
già pronunciare il suo proscioglimento. Nella sua motivazione scritta ha poi
chiesto, anche, il risarcimento delle spese legali di primo e secondo grado,
per complessivi fr. 4'231.70.
D. Non sono state
formulate istanze probatorie e, con il consenso delle parti, l’appello è stato
svolto in procedura scritta. Delle diverse argomentazioni sviluppate negli
allegati scritti si dirà, per quanto necessario, in seguito.
in fatto e in diritto:
questioni pregiudiziali della difesa
1. Richiamato l’iter
procedurale sopra descritto, nei suoi allegati scritti la difesa:
- ribadisce
quanto sollevato dinanzi alla Pretura penale, ovvero che il giudice non può
assumere nuove prove ex art. 349 CPP dopo aver confermato che l’incarto è
pronto per la decisione ex art. 351 CPP, fungendo così da autorità inquirente
(peraltro, riaprendo l’istruttoria ad un anno e mezzo di distanza dal primo
dibattimento, ciò che costituisce una violazione particolarmente grave del
principio di celerità). Ribadisce pertanto la richiesta - respinta dal primo
giudice con la sentenza di merito - di estromettere dagli atti il decreto di
abbandono emanato nei confronti della madre, da sempre noto alle parti;
- ritiene che la prassi
adottata dal pretore, unita alla lunga attesa e ai tempi “ristrettissimi”
della citazione all’ultimo dibattimento, “mettono oggettivamente in dubbio
che il caso sia stato trattato in maniera imparziale e indipendente”;
- chiede,
pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio ad un nuovo giudice della
Pretura penale e fissazione di un nuovo dibattimento.
a. La procedura seguita
dal pretore che ha deciso, durante la camera di consiglio, di riaprire il
dibattimento e assumere nuove prove non presta il fianco a critica alcuna:
basta, al riguardo, leggere l’art. 349 CPP (cfr. anche, STF 6B_584/2018 del 30
agosto 2018 consid. 1.2; 1B_304/2011 del 26 luglio 2011 consid. 3.1;
Heimgartner/Niggli, BSK StPO, 2014, ad art. 349 n. 1).
La richiesta di estromissione del DA è, pertanto, respinta.
Del resto, va, pur se a titolo abbondanziale, rilevato che la
questione dell’esito del procedimento penale avviato a seguito della denuncia
della qui imputata era (ed è) senz’altro rilevante per il giudizio. La sua acquisizione
agli atti era, pertanto, del tutto giustificata (Heimgartner/Niggli, BSK StPO,
2014, ad art. 349 n. 3). A ciò si aggiunge, inoltre, che al giudice deve essere
lasciato un certo margine di manovra nel determinare le prove necessarie
all’accertamento dei fatti (STF 6B_815/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 2.3).
b. Il tempo intercorso
tra il primo dibattimento e la prima camera di consiglio – un anno e mezzo –
desta, in effetti, qualche perplessità. Non attinente all’imparzialità e
indipendenza del pretore ma, unicamente, in riferimento al principio di
celerità che, tuttavia, rileva solamente sul tema della pena.
La richiesta di annullamento del giudizio pretorile e di rinvio
degli atti a un nuovo pretore è, di conseguenza, pure respinta.
c. L’appellante
propone, poi, una serie di altre contestazioni su cui non è necessario
dilungarsi poiché da esse non fa derivare alcuna specifica richiesta.
A ciò fa eccezione quella per cui il difensore, nonostante si
fosse - a suo dire - regolarmente annunciato, non è stato convocato al primo
interrogatorio di IM1, della madre e del venditore Sunrise (cita, in proposito,
“scritti del 7 gennaio e 4 marzo 2018 (atti 4 e 8 inc. MP)” e “scritto
28 ottobre 2016”).
Agli atti non c’è, però, alcun riscontro con i riferimenti
indicati dalla Difesa (AI inc. MP 4 [rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria] e 8 [inesistente]) nè c’è traccia degli scritti che menziona (che,
peraltro, portano tutti una data posteriore ai verbali in oggetto): non è dato
sapere se, in realtà, il riferimento sia all’inchiesta a carico della madre -
in cui la qui appellante era denunciante e AP - e non a quella oggetto del
presente procedimento. Ad ogni buon conto, l’unico riferimento all’attuale
difensore (agli atti di questo procedimento) che precede i verbali in oggetto
si trova nella denuncia dell’imputata, in cui questa chiedeva di essere posta
al beneficio del gratuito patrocinio, indicando l’attuale difensore come
nominativo di preferenza (ciò che, ancora, non costituisce l’elezione di un
difensore). In ogni caso, la questione non esige approfondimenti, poiché sia IM1
sia sua madre sia il venditore di Sunrise sono stati nuovamente sentiti alla
presenza dell’attuale difensore, cui è stato permesso di porre tutte le domande
che riteneva opportune (AI 5). Ne deriva che, se anche un vizio vi fosse stato,
questo è, senz’altro, sanato.
vita e precedenti penali di IM1
2. IM1 (1991) ha
seguito un apprendistato quale venditrice al dettaglio presso l’____________ di
Pazzallo dove ha continuato a lavorare per circa un anno e mezzo dopo il
conseguimento del certificato di capacità. Perso quel lavoro, ha percepito
indennità di disoccupazione per 9 mesi. In seguito, è stata a carico della
pubblica assistenza. Ha, poi, lavorato al 40% presso un bar di Ponte Tresa (AI
4, all. 1, p. 4) con il cui titolare si è sposata nel 2018 (doc. PrPen 11). In
seguito, è diventata mamma e, da allora, si è occupata di casa e prole (CARP X,
p. 6).
IM1 è incensurata.
avvio dell’inchiesta
3. Il 14 luglio 2010,
la madre di IM1, R., ha sottoscritto 5 abbonamenti con Sunrise a nome della
figlia, con cui all’epoca viveva, apponendo nello spazio preposto alla firma il
cognome e il nome della figlia. La madre ha dichiarato di averlo fatto con
l’accordo della figlia che, quel giorno, le aveva anche spedito via fax dal
lavoro la copia del suo permesso di soggiorno e/o una procura. Il venditore di
Sunrise, interrogato in proposito a sei anni di distanza, ha dichiarato di non
ricordare più i fatti ma che, senza un documento e una procura della persona
interessata, è difficile pensare che avrebbe permesso delle stipulazioni.
Per oltre un anno non vi sono stati problemi con i contratti,
finché, a fine 2011-inizio 2012, l’accumulo di alcune fatture impagate ha
portato al blocco dei numeri, ad un’esecuzione e, infine, all’emissione di un
attestato di carenza beni nei confronti di IM1.
Diversi anni dopo, e meglio, il 23 dicembre 2015, IM1 ha
denunciato la madre e l’operatore Sunrise che si era occupato dei contratti per
Fatti
i reati di falsità in documenti, truffa e danneggiamento, sostenendo che tutto
era stato fatto alle sue spalle e a sua insaputa e che lei non sapeva nulla di
quei 5 numeri di telefono né li aveva mai utilizzati.
A seguito delle indagini, gli inquirenti hanno ritenuto che, se
anche fosse stata la madre a stipulare i contratti, la denunciante – che,
all’epoca, viveva con lei – non poteva non esserne a conoscenza. La denuncia è,
dunque, parsa loro come un espediente per non pagare il debito od evitare
pignoramenti. E’, perciò, stato decretato l’abbandono del procedimento a carico
della madre (doc. PrPen 9) e emanato un DA per denuncia mendace e sviamento
della giustizia nei confronti di IM1 che è, poi, stato integralmente confermato
dalla Pretura penale.
le dichiarazioni di IM1
4. IM1, interrogata in
polizia (al. 1.1 a AI 4), ha dichiarato che, il giorno in cui sono stati
stipulati i contratti, la madre le aveva detto soltanto di volersi informare
sui prezzi degli abbonamenti di telefonia Sunrise. Soltanto dopo la consegna
degli apparecchi, la madre le ha detto di avere, invece, stipulato i contratti
a nome suo, promettendole che tutti i costi sarebbero stati da lei assunti.
Quindi, richiesta sui suoi numeri di telefono dal 2010 ad oggi, ha dichiarato
di aver avuto un numero Sunrise, che purtroppo non ricordava. Ha precisato di
averlo avuto prepagato e di averlo, poi, convertito in abbonamento verso il
2010/2011, presso uno stand promozionale al Conforama di Grancia.
Dopo che le sono stati sottoposti i 5 numeri per cui ha inoltrato la
denuncia, ha dichiarato di aver utilizzato il telefono e il wireless del numero
di rete fissa ____tel. 1____, e che lo ____tel. 4____ era effettivamente il
numero di cellulare (di cui aveva, appena, riferito), inizialmente prepagato e
poi convertito in abbonamento dalla madre il giorno dei fatti (14.7.2010).
Richiesta di spiegare come mai prima avesse dichiarato di averlo convertito lei
in abbonamento, ha dichiarato che “Intendevo che la conversione è stata
fatta da mia madre con la sottoscrizione del 14.07.2010 ed io ho rinnovato il
contratto a Grancia nel 2011. ADR che di questo numero di telefono ne ero a
conoscenza e lo usavo nonostante sia stata mia madre a stipulare il contratto a
mia insaputa e a mio nome” (pag. 7). Richiesta, quindi, di spiegare come
mai, nella denuncia, avesse scritto che “dei numeri telefonici io non ne so
nulla, né li ho mai usati”, ha risposto che:
“Ho dimenticato che uno l'ho
utilizzato. Ho sbagliato a scrivere, ho formulato la frase in maniera
sbagliata. ADR che io sapevo dell'esistenza dei seguenti numeri di telefono:
- ____tel. 4____ che era quello che
utilizzavo io
- ____tel. 2____ in uso a mia madre
Rosita
- ____tel. 1____ che era il numero
di casa
ADR che il numero ____tel. 3____
(rete dati) non l'ho mai visto e neppure utilizzato. Come pure non ho mai visto
e utilizzato il numero ____tel. 5____. Mia madre mi avevo detto che un numero
l'aveva stipulato per mio fratello minore ma data l'età lui non l'ha mai
utilizzato. Non so di quel numero si tratti.”.
In seguito, richiesta di spiegare come mai avesse atteso 5 anni
per presentare la denuncia, IM1 ha risposto di essersi decisa a presentarla a
seguito di una nuova esecuzione avviata da ______________ nei suoi confronti
circa un mese prima di inoltrare la denuncia (pag. 9). Confrontata con gli
accertamenti da cui è emerso che uno dei 5 numeri era il suo e un altro era in
uso alla madre, e lei (IM1) lo sapeva, ha risposto che:
“Come già anticipato ho sbagliato a
scrivere i fatti nella denuncia penale. Come già detto io ero a conoscenza di
tre dei cinque numeri di telefono. Ribadisco comunque che questi contratti in
data 14.07.2010 li ha stipulati mia madre e senza neppure la mia presenza.
Ricordo che quel giorno lavoravo” (pag. 10).
Alla contestazione per cui il documento usato per stipulare i 5
contratti oggetto della denuncia era quello da lei usato per stipulare, un anno
dopo, un contratto riguardante un altro numero di telefono presso Sunrise, ha
risposto dichiarando che “Io abitavo con mia madre ed è molto semplice
riuscire a prendere un mio documento.” (pag. 13).
Ha, infine, precisato di non aver denunciato la madre in
precedenza perché il fratello era minorenne e non sapeva quali conseguenze la
denuncia avrebbe avuto sulla madre aggiungendo, poi, che:
“Mi ha dato un po' la motivazione a
inoltrare denuncia quando mi hanno chiuso le porte facendo la richiesta per una
borsa di studio (…) perché avevo attestati di carenza beni. Questi attestati mi
stanno bloccando tutte le strade” (pag. 14).
le dichiarazioni della madre
5. La madre di IM1, R.,
interrogata in polizia ha dichiarato che:
“quel giorno io mi sono recata
presso l'operatore Sunrise di Agno, all'interno dello stabile Migros, per
chiedere delle informazioni. Era nostra intenzione attivare una linea internet
al domicilio. Il venditore mi informava che vi era proprio in corso una
promozione, o meglio un pacchetto completo comprendente anche 3 carte SIM a 10
franchi al mese, incluse le telefonate gratuite sui numeri Sunrise. lo avevo
una carta prepagata Sunrise come pure sapevo che mia figlia IM1 avesse una
stessa carta prepagata sempre presso Sunrise. Inoltre a quel tempo per
contattare il suo ex. compagno so che spendeva anche 80 - 90 franchi al mese; a
volte addirittura di più. Trovando l'offerta interessante ho chiamato IM1 sul
posto di lavoro. A quel tempo lavorava presso l'____________ di Pazzallo.
L'avevo chiamata per informarla di questa opportunità e subito era d’accordo.
Inizialmente avevamo pattuito che saremmo tornati in negozio assieme visto che
il tutto sarebbe stato intestato alla figlia IM1. Fatto sta che questa offerta
scadeva a giorni e non ci coincidevano i giorni di libero dal lavoro. Il
venditore ha suggerito che se la figlia fosse stata d'accordo avrei potuto
firmare a suo nome. A questo punto ho richiamato la IM1 al lavoro ed ha dato il
benestare. Ricordo che ha persino spedito un fax presso la Sunrise di Agno. Non
ricordo se tramite fax ha spedito la copia del suo documento oppure
l'autorizzazione scritta. In tutti i casi IM1 era informata ed è stata lei ad
autorizzarmi a stipulare i contratti. Adesso non ricordo i numeri ma il mio
numero e quella di IM1, che avevamo già in uso con carta prepagata, sono stati
commutati semplicemente in abbonamento ed un ulteriore numero è stato dato a
mio figlio __________. Gli altri due contratti si riferivano ad un numero fisso
di casa e la DSL (internet). L'anno successivo IM1 stessa, ha prolungato il suo
contratto prendendosi anche un telefono ed in più ha stipulato un abbonamento
per un computer portatile (…) ho firmato i contratti a nome di IM1 perché mi è
stato riferito dal venditore di fare così. Non ho cercato di copiarla ma con la
mia calligrafia ho scritto semplicemente IM1 in maniera leggibile, come firmo
io di solito. La firma della figlia è diversa. Ma ci tengo a precisare che non
era per simulare che fosse direttamente la figlia a firmare. Ripeto che lei mi
ha autorizzata ed il fatto che la firma fosse a suo nome è solo perché me l'ha
detto il venditore non era per nessun altro motivo.” (all. 2 a AI 4, p. 3-5).
In seguito, le è stato contestato il contratto di rinnovo del suo
numero, effettuato a Grancia il 29 settembre 2011: a nome della figlia, con la
firma della madre (chiaramente leggibile) e con allegato il documento della
figlia. Ha quindi dichiarato di averlo stipulato lei, raccontando che quel
giorno è passata sul posto di lavoro della figlia a recuperare il suo documento
e, dato che lei non poteva assentarsi, le ha dato una delega scritta. In
quell’occasione, il venditore Sunrise aveva inserito il suo nome nel sistema,
cosa che il primo venditore di Agno (N.) non aveva fatto. Infine, ha riferito
che inizialmente, per i 5 contratti, tutto era andato bene: arrivavano le
fatture al suo indirizzo e lei le pagava, ricevendo saltuariamente dalla figlia
la sua parte. Poi, ad un certo momento, era arrivata una fattura di quasi fr.
1'000.-: telefonando a Sunrise, aveva scoperto che l’importo così elevato era
dovuto al figlio __________ che usava il suo telefono e “si divertiva a
comporre dei numeri a pagamento”. Sono nate così le prime divergenze con
Sunrise, poiché, al momento della stipulazione dei contratti, lei aveva chiesto
esplicitamente di bloccare questi numeri a pagamento, ma Sunrise lo aveva fatto
solo sulla rete fissa. La figlia si è, quindi, arrabbiata con lei, rimproverandole
di non avere saputo gestire la situazione e, poi, ha chiamato Sunrise e il
tutto è terminato con il blocco di tutti i numeri ed una fattura finale
complessiva di “Credo più di 10'000.- franchi” (all. 2 a AI 4, p. 6)
(n.d.r.: dalla documentazione trasmessa da ________________ si deduce che la
fattura finale, di fr. 9'471.45, poi posta in esecuzione, era la somma di
quella prima fattura impagata per il periodo 4 agosto – 3 settembre 2011 di fr.
1'035.35, delle fatture dei mesi seguenti e delle tasse per il blocco dei conti
e per le disdette anticipate dei contratti; cfr. fatture Sunrise e precetto
esecutivo all. a AI 1).
le dichiarazioni del venditore di Sunrise
6. N. (dipendente di
Sunrise che si è occupato dei contratti in oggetto), non ricordando più dei
fatti (risalenti a 6 anni prima), si è limitato a dichiarare che, se ha firmato
la madre per la figlia, “vuol dire che per forza di cose doveva avere un
documento a nome suo (di IM1) ed una procura scritta da parte sua (IM1)”,
precisando che, all’epoca, lui aveva appena iniziato a lavorare ed è
difficilmente credibile che abbia stipulato un contratto senza aver rispettato
tutte le procedure ed esperito gli accertamenti necessari (all. 3 a AI 4, p.
2).
verbali successivi (alla presenza del difensore di IM1)
7.a. Nel suo secondo
verbale (all. 1.2 a AI 4), IM1 ha confermato il contenuto del verbale
precedente (pag. 3) ed ha precisato che il rinnovo/prolungo dell’abbonamento
per il numero ____tel. 2____ (all’epoca in uso alla madre), avvenuto a Grancia nel
2011, è stato fatto da sua madre, con le medesime modalità dei contratti del
14.7.2010: cioè, a suo nome e a sua insaputa.
b. La madre, risentita
dagli inquirenti (all. 1 a AI 5), ha sostanzialmente ribadito la sua posizione.
Sul rinnovo del suo abbonamento (a nome della figlia) a Grancia, il 29.9.2011,
ha detto di essersi recata al punto vendita con l’intenzione di modificare il
suo contratto, ma il venditore (che, questa volta, non era lo stesso della
stipulazione del 14.7.2010) le ha detto che necessitava di una delega scritta
della figlia (diversamente dal precedente venditore, cui era bastata la copia
del documento di IM1). Così si è recata sul posto di lavoro della figlia, dove
quest’ultima le ha scritto e firmato una delega per poi tornare a Grancia con
la delega e il documento di IM1, firmando questa volta con il suo nome poiché
così le aveva detto di fare il venditore. In quell’occasione, il venditore
aveva fatto una copia del suo documento, di quello della figlia e tenuto la
delega in originale (all. 1 a AI 5, p. 7).
c. N., risentito alla
presenza del difensore di IM1 (all. 2 a AI 5), ha confermato le sue precedenti
dichiarazioni. Sulla questione della procura, non agli atti, ha detto che:
“Tecnicamente in quei anni noi non
avevamo queste regole. Del documento facevamo noi la fotocopia e la procura non
veniva mandata a Zurigo. La tenevamo noi nei nostri documenti presso la sede di
Agno. In seguito, credo dopo 4 anni circa, questi fogli venivano eliminati”
(all. 2 a AI 5, p. 2).
accertamento dei fatti
8. Per accertare i
fatti nel caso di specie, rilevante é la credibilità delle persone coinvolte
che deve essere valutata con estremo rigore (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007
consid. 3.4.3) sulla base della linearità e costanza nel tempo delle versioni
date, della loro logica intrinseca, della loro verosimiglianza e della presenza
o meno di indizi esterni che possano supportarle (cfr. STF 6B_1012/2009 del 15
febbraio 2010 consid. 1.2).
a. Sin dall’inizio, la
versione di IM1 appare essere la più claudicante. Dapprima, perché occorre
Considerandi
considerare che lei ha mentito già in denuncia quando ha affermato di non
sapere nulla dei 5 numeri di telefono in oggetto e di non averli mai
utilizzati: uno di quei 5 numeri di telefono era, in effetti, il suo, cioè
quello che aveva usato per anni e il cui contratto aveva rinnovato
personalmente. La tesi dell’errore e della dimenticanza cavalcata in inchiesta
(“Ho dimenticato che uno l'ho utilizzato. Ho sbagliato a scrive[re],
ho formulato la frase in maniera sbagliata”) non convince già solo perché è
difficile credere sia che si possa sbagliare nel formulare un concetto così
elementare sia che si possa dimenticare un numero di telefono che si è usato a
lungo.
Proseguendo nell’inchiesta, IM1 non ha dato miglior prova.
Infatti, confrontata con le risultanze istruttorie, ha dovuto
ammettere che, contrariamente a quanto indicato in denuncia, sapeva
dell’esistenza di ben 3 dei 5 numeri elencati e che di alcuni di essi aveva,
peraltro, fatto un uso regolare: oltre al suo, ha dichiarato di conoscere sia
di quello di casa (che usava, sia come telefono sia per il wireless) sia di
quello della madre (all. 1.1 a AI 4, p. 7-8).
E non può essere passato sotto silenzio nemmeno il fatto che, dopo
avere inizialmente dichiarato di essere stata lei a convertire il suo numero di
telefono da prepagato in abbonamento, ha cambiato versione affermando che,
invece, era stata sua madre, quel 14 luglio 2010, a compiere quell’operazione,
mentre lei lo aveva poi rinnovato a suo nome soltanto l’anno seguente e tentando
di giustificare anche questo nuovo cambiamento di versione – guarda caso – con
una nuova formulazione infelice (“Intendevo che la conversione è stata fatta
da mia madre con la sottoscrizione del 14.07.2010 ed io ho rinnovato il
contratto a Grancia nel 2011”).
Ma i cambiamenti di versione di IM1 non finiscono qui. In
relazione al numero di casa (____tel. 1____), dopo avere scritto in denuncia di
non saperne nulla e di non averlo mai usato e avere, invece, dichiarato il
contrario al primo interrogatorio (“Ho utilizzato la connessione rete dati
tramite il numero di rete fissa ____tel. 1____, questo poiché vi era il
Wireless. Ho pure utilizzato per un periodo il numero di telefono”; all.
1.1
a AI 4, p. 7), nel verbale seguente ha cambiato ancora versione tornando a
sostenere quella primitiva (“era il numero di casa. Io non l’ho mai usato”;
all. 1.2 a AI 4, p. 7).
E non solo. Oltre a non essere lineare, la versione di IM1 manca
anche di una propria logica intrinseca, e meglio di un susseguirsi logico e
concatenato degli eventi che permetta di ritenere, con un certo grado di
verosimiglianza, che i fatti avrebbero quantomeno potuto svolgersi così come li
ha raccontati. E ciò poiché:
- è difficile
credere che lei si sia accorta solo dopo un mese che il suo abbonamento, da
prepagato, era diventato un abbonamento mensile: tralasciando che, di regola,
si riceve almeno un SMS dall’operatore a seguito di questi cambi, non è
pensabile che lei non si sia accorta che non doveva più ricaricare la scheda;
- la versione che
vuole che la madre abbia fatto tutto all’insaputa della figlia si scontra
proprio con la conversione della scheda prepagata in abbonamento: se fosse
stata in malafede, la madre non lo avrebbe fatto poiché, per quanto appena
detto, era scontato che la figlia avrebbe ben presto scoperto le sue (pretese)
malefatte;
- la versione
della denunciante è, poi, ancora, sconfessata dal fatto che, sui contratti, la
madre non ha cercato di falsificare la firma della figlia ma si è limitata a
scrivere, nell’apposita casella, il suo cognome e nome: se avesse voluto far
intendere che a stipulare tali contratti era stata personalmente la figlia,
avrebbe quantomeno copiato la firma che figurava nel suo documento (allegato in
fotocopia ai contratti), in cui la firma è ben diversa e il nome precede il
cognome;
- anche il
rinnovo del 29 settembre 2011 dell’abbonamento in uso alla madre (a nome di IM1)
contrasta con la versione della denunciante nella misura in cui è stato fatto presso
un altro punto vendita di Sunrise e con un altro venditore, con la firma
(perfettamente leggibile) della madre. È difficile credere che il contratto
possa essere stato firmato con il nome di una persona diversa dall’intestatario
senza una procura. Certo, è ben vero che nella documentazione trasmessa da ______________
di procure non ce ne sono. Tuttavia va considerato che, come riferito dal primo
venditore Sunrise, all’epoca le procure non venivano spedite a Zurigo con i
contratti, bensì tenute nei punti vendita in cui avvenivano le stipulazioni e
distrutte dopo 4 anni. Inoltre, se questo rinnovo fosse stato il prosieguo di
una truffa, la madre si sarebbe recata dal precedente venditore, ad Agno, posto
che la prima volta, con lui, era “filato tutto liscio”;
- cozza, poi, con
la versione di IM1 la sua passività dopo la (pretesa) scoperta insieme alla sua
(pretesa) giustificazione di tale passività (“i contratti erano stati
stipulati e non vi era più altra possibilità che quella di utilizzarli”;
all. 1.1 a AI 4, p. 10): se il tutto fosse davvero stato fatto a sua insaputa e
contro il suo volere, le sarebbe bastato avvisare Sunrise e se, come sostiene,
non vi era né una procura né un accordo telefonico con il venditore, le cose si
sarebbe subito aggiustate.
Infine, a destituire di credibilità la sua versione sono anche i
moventi e la tempistica della denuncia, presentata a oltre 5 anni dai fatti, in
un momento in cui si è definita “disperata”, in cui “non avevo più
altra scelta” (all. 1.1 a AI 4, p. 5), un mese dopo aver ricevuto una nuova
esecuzione da ______________ (all. 1.1 a AI 4, p. 9) cui si era – per la prima
volta – opposta. Del resto, anche l’assenza di opposizione alle esecuzioni
precedenti (iniziate nel 2012) depone contro la sua versione. E questo, a
maggior ragione vista l’evidente inconsistenza della spiegazione che ne ha
dato: “non ho fatto opposizione perché è mia madre. (…) inoltre non sapevo
come funzionava la procedura” (all. 1.1 a AI 4, p. 8): la denunciata
rimaneva sua madre anche al momento della presentazione della denuncia e, come
tutti sanno, è il PE stesso ad indicare a chiare lettere all’escusso quale è la
procedura (l’apposizione di una semplice firma) da seguire per l’opposizione.
b. La madre di IM1 ha da
subito dichiarato di avere agito a nome della figlia con il suo chiaro ed
esplicito consenso ed ha mantenuto ferma questa sua posizione per tutta
l’inchiesta. Inoltre, oltre ad essere costante e lineare, la sua versione è
stata, fin dall’inizio, vestita di particolari che la rendono verosimile e le
conferiscono una logica intrinseca. Ella ha, infatti, raccontato che, quel
giorno, era andata da Sunrise per informarsi sull’attivazione di una linea
internet per casa e, appreso che c’era in corso una promozione “comprendente
anche 3 carte SIM a 10 franchi al mese, incluse le telefonate gratuite sui
numeri Sunrise”, aveva trovato la cosa interessante (in particolare, perché
la figlia spendeva anche “80-90 franchi al mese; a volte addirittura di più”
per contattare l’ex compagno) e, perciò, l’aveva subito chiamata per
illustrarle l’offerta e ne aveva immediatamente ricevuto l’assenso (“subito
era d’accordo”). Considerato che l’offerta scadeva a giorni e che non
trovavano un giorno di libero in comune, su proposta del venditore, ha chiesto
alla figlia il consenso di firmare a suo nome (e che il venditore fosse
effettivamente - quantomeno - d’accordo con questo modo di procedere, è
innegabile, poiché non poteva non accorgersi che R. non era la persona ritratta
nel permesso di soggiorno allegato ai contratti).
Del resto, va osservato che la signora R. non aveva alcun
interesse che non fosse quello di profittare e far profittare la figlia
dell’offerta di Sunrise:
“il mio numero e quella di IM1, che
avevamo già in uso con carta prepagata, sono stati commutati semplicemente in
abbonamento ed un ulteriore numero è stato dato a mio figlio __________. Gli
altri due contratti si riferivano ad un numero fisso di casa e la DSL
(internet). L’anno successivo IM1 stessa, ha prolungato il suo contratto
prendendosi anche un telefono ed in più ha stipulato un abbonamento per un
computer portatile.” (all. 2 a AI 4, p.3-4).
Inoltre, va rilevato che, fino alla fatidica fattura da circa fr.
1'000.- del settembre 2011 (dunque, per oltre un anno), era la madre a pagare
tutti gli abbonamenti Sunrise, compreso quello della figlia, dalla quale, a suo
dire, riceveva solo saltuariamente la parte di sua spettanza (la figlia, in
proposito, ha dichiarato che la madre le chiedeva fr. 400.- mensili che le
servivano per pagarle la cassa malati, l’abbonamento del telefono e il
rimanente era per la camera che usava, all. 1.1 a AI 4, p. 14).
Del resto, la versione della signora R. é confermata dalle
dichiarazioni di N. che, pur non ricordando né i fatti né la cliente (ciò che
non sorprende, visto che erano passati ben 6 anni e considerato il numero di
clienti che avrà servito in questo lasso di tempo), ha confermato che,
all’epoca, la prassi seguita in Sunrise era esattamente quella di cui al
racconto della donna. Ha, infatti, ricordato che, all’epoca, si potevano
stipulare contratti per terzi, presentando una copia di un documento d’identità
e una procura dell’intestatario e aggiungendo, poi, che egli ha sicuramente
seguito la procedura anche in questo caso visto che, allora, era agli inizi
della sua carriera professionale e “non potevo di certo permettermi di
sbagliare e prendermi delle libertà che non rispettavano i regolamenti”
(all. 3 a AI 4, p. 2). Parimenti, dalla sua testimonianza si evince che
l’assenza agli atti della procura non è rilevante poiché, sempre all’epoca,
tali documenti non venivano inviati a Zurigo ed erano conservati solo per 4
anni.
Detto che egli non aveva alcun interesse a mentire, non ci sono
ragioni per non credergli, ritenuto anche che le sue dichiarazioni avrebbero
potuto essere facilmente verificate presso Sunrise stessa.
c. Da quanto precede
emerge con evidenza che, fra le due, la versione più credibile è quella della
madre della qui imputata. Ricordato, poi, che il decreto con cui è stato
abbandonato il procedimento nei confronti di R. è passato incontestato in
giudicato (doc. PrPen 9; STF 6B_753/2016 del 24 marzo 2017, c. 2.1 e 2.2; DTF
136.
IV 170 c. 2.1), forza è concludere che, contrariamente alle sue
dichiarazioni, IM1 aveva dato il suo consenso alle stipulazioni in oggetto e
ha, in seguito, denunciato la madre, pur sapendola innocente, nel tentativo di
liberarsi dalle esecuzioni di ______________.
Ne segue che il reato di denuncia mendace ex art. 303 cifra 1 CP
(cfr., per i diversi presupposti del reato: Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar,
Strafrecht II, 3a edizione, Basilea 2013, ad art. 303, n.14;
Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 6a
edizione, Berna 2008, § 53, n. 8; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte
gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 369; DTF 132 IV 20 consid.
4.2; Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367; Delnon/Rüdy, in op.
cit., ad art. 303 n. 9; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
3a edizione, Berna 2010, ad art. 303, n. 4; DTF 132 IV 20 consid. 4.2;
Dontasch/Wohlers, op. cit., pag. 367 e seg.; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art.
303, n. 11-13; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 13 e segg.; DTF 136 IV
170.
consid. 2.1; 72 IV 74 consid. 1; STF 6P.196/2006 del 4 dicembre 2006,
consid. 7.2; DTF 72 IV 74 consid. 1; STF 6B_600/2010 del 26 novembre 2010, consid.
2.2.; STF 6P.196/2006 del 4 dicembre 2006, consid. 7.2; Dontasch/Wohlers, op.
cit., pag. 370 e seg.; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 7; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad. art. 303 n.
9; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303,
n. 27; Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 20; Donatsch/Wohlers, op. cit.,
pag. 370 e seg.; DTF 136 IV 170, consid. 2.1; DTF 76 IV 243; STF 6B_420/2012
del 22 ottobre 2012, consid.8.2; Corboz, op. cit., ad art. 303, n. 17;
Stratenwerth/Bommer, op. cit., § 53 n. 21; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag.
371; DTF 80 IV 117; DTF 111 IV 159 consid. 2a; 102 IV 107 consid. 3; STF
6S.162/2000 del 20 dicembre 2000, consid. 4a; Corboz, op. cit., ad art.
303, n. 17; Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 303, n. 30) è pacificamente
realizzato.
commisurazione della pena
9.
Il pretore ha
condannato IM1 alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 20.-
cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre che
al pagamento di una multa di fr. 80.-.
a. Si tratta di una
pena adeguatamente commisurata alla colpa di IM1 ai sensi di quanto stabilito dall’art.
47.
CP (DTF 136 IV 55, consid. 5.4, 5.5 e 5.8; 134 IV 17, consid. 2.1) e che
tiene conto, in modo altrettanto adeguato, in suo favore, della violazione del
principio di celerità, concretizzatasi nel tempo lasciato trascorrere senza
alcun apparente motivo tra il primo dibattimento e la prima camera di
consiglio.
b. Confermata è anche la
sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di 2
anni, non solo poiché non vi sono elementi atti a fondare una prognosi
negativa, ma anche in applicazione del divieto di reformatio in peius (art. 391
cpv. 2 CPP).
c. Contrariamente
all’opinione del primo giudice, invece, non vi sono motivi per ritenere che la
pena pecuniaria non sia sufficiente a sanzionare adeguatamente la colpa di IM1:
non vi sono, dunque, i presupposti (art. 42 cpv. 4 CP) per infliggerle, in
aggiunta alla pena pecuniaria sospesa, una multa.
tasse, spese e indennità di primo grado
10.
L’appellante,
sostenendo l’inutilità del secondo dibattimento tenuto dalla Pretura penale,
chiede che le relative spese di patrocinio le vengano indennizzate o,
quantomeno, che vengano compensate con una riduzione delle tasse e delle spese
di giustizia.
La richiesta va respinta già solo per quanto indicato in initio.
a. Visto l’esito del
procedimento (art. 426 cpv. 1 e 428 cpv. 3 CPP), tasse e spese di primo grado,
di complessivi fr. 450.-, sono a carico di IM1.
b. Non si assegnano
indennità ex art. 429 CPP per la procedura di primo grado.
tasse, spese e indennità di appello
11.
Visto l’esito del suo
appello (art. 428 cpv. 1 CPP), IM1 ne sopporta le tasse e le spese in ragione
di 9/10, mentre il resto è a carico dello Stato.
a. L’accoglimento
parziale dell’appello (in relazione alla multa) impone di riconoscerle un
indennizzo parziale (ex art. 436 cpv. 2 CPP) per le relative spese legali,
quantificato in fr. 100.-, da compensare con la quota di spese procedurali a
suo carico ex art. 442 cpv. 4 CPP.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 4, 5, 6, 10, 80, 81, 84, 139, 348 e
segg., 379 e segg., 391, 398 e segg., 403 e segg., 408 e segg., 421, 422 e
segg., 429, 436 e 442 CPP,
42, 44, 47 e 303 cifra 1 CP,
6 cpv. 1 CEDU,
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza,
1.1. IM1 è dichiarata autrice
colpevole di:
denuncia mendace
per avere, a Ponte Tresa e
Lugano, il 23 dicembre 2015, sporto denuncia penale nei confronti della madre R.
per i titoli di reato di truffa e falsità in documenti sapendola innocente
e meglio come indicato nel DA e precisato nei considerandi.
1.2. IM1 è condannata alla pena
pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 20.- (venti) cadauna;
1.2.1. l’esecuzione della pena
pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
1.3. Gli oneri processuali di
primo grado sono posti a carico di IM1.
1.4. Non si assegnano
indennità ex art. 429 CPP per la procedura di primo grado.
2. Gli oneri
processuali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti per 9/10 a carico di IM1 e per 1/10 a carico dello
Stato.
3. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a IM1,
a titolo di indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP, l’importo di fr. 100.-, da compensare
con la quota di spese procedurali a suo carico ex art. 442 cpv. 4 CPP.
4. Intimazione a:
5. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.