17.2020.193
Infrazione aggravata alla LStup e infrazione alla LStrI. Accertamento dei quantitativi, commisurazione della pena e valutazione dell'eventuale segnalazione nel Sistema d’informazione di Schengen (SIS)
18 novembre 2020Italiano44 min
nell’albergo “__________ a Locarno il 03.09.2018 ed infine nell’albergo “___________”
Source ti.ch
Incarto n.
17.2020.193
Locarno
18 novembre 2020/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati,
giudice presidente,
Ilario
Bernasconi e Giovanna Canepa Meuli
segretario:
Gabriele
Monopoli, vicecancelliere
sedente per
statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 aprile 2020 da
IM1,
rappr.
dall'avv. DI1
contro la
sentenza emanata il 23 aprile 2020 dalla Corte delle assise criminali nei
suoi confronti e nei confronti di V.
richiamata la
dichiarazione di appello 6 luglio 2020;
esaminati gli atti;
ritenuto
Riassunto
del
procedimento: A. Il
22 gennaio 2020 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti di IM1
e di V..
Aa. IM1
è stato accusato di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte
persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
agendo in parte in correità con _________, M., _________ e V.,
a Solduno, a Locarno, ed in altre località del Canton Ticino,
nel periodo dal mese di febbraio/marzo 2018 al 24 luglio 2019,
detenuto e alienato, vendendola ed offrendola, da un minimo di
complessivi 1’951.71 grammi di cocaina ad un massimo di complessivi 2'612.21
grammi di cocaina,
e meglio per avere:
1.1. alienato,
vendendola, agendo in parte in correità con _________
detto _____, M., _________ e V.,
in più occasioni, da un minimo di complessivi 1570.5 grammi lordi di cocaina
ad un massimo di complessivi 2136.75 grammi lordi di cocaina, sotto
forma di sacchetti da 0.25/0.3 grammi al prezzo di CHF40.--/50.--, a diversi
consumatori locali in parte non identificati ed in parte identificati in ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
M. e V.;
1.2. alienato,
offrendola, in più occasioni,
a _________________,
da un minimo di complessivi 279.55 grammi lordi
di cocaina ad un massimo di complessivi 373.80 grammi lordi di cocaina;
1.3. detenuto
e posseduto, il 24 luglio
2019, in correità con V., a Locarno in __________________, presso il domicilio
di quest’ultima, complessivi 101.66 grammi netti di cocaina con purezza
variante tra il 76.5% e il 88.9%,
sostanza stupefacente destinata
all’alienazione;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto: dagli art. 19 cpv. 1 lett.
c) e lett. d) LStup, art. 19 cpv. 2 lett. a), LStup;
2. infrazione
alla LF sugli stranieri, ripetuta
per avere, a Solduno e a Locarno, nel periodo dal mese di
febbraio/marzo 2018 al 24 luglio 2019, ripetutamente soggiornato illegalmente
in Svizzera, poiché sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non
turistici, ritenuto che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello
di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze
stupefacenti, di cui al punto 1.1. del presente atto di accusa;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStrl;
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti, ripetuta
per avere, senza essere autorizzato,
3.1. consumato
nel periodo dal mese di luglio 2018 al 23 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in
altre località del Canton Ticino, in più occasioni, complessivi 30 grammi
lordi di cocaina;
3.2. detenuto
e posseduto, il 24 luglio 2019, a Locarno in ____________________, complessivi 9.67
grammi netti di marijuana, sostanza stupefacente destinata al proprio
consumo;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall’art. 19 a LStup;
Ab. V.
è stata accusata di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva
presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte
persone,
per avere,
senza essere autorizzata,
agendo in correità con IM1,
a Solduno, a Locarno, ed in altre località del Canton Ticino,
nel periodo dal mese di maggio 2018 al 24 luglio 2019,
detenuto e alienato, vendendola ed offrendola, da un minimo di
complessivi 1'252.66 grammi di cocaina ad un massimo di complessivi 1'818.91
grammi di cocaina,
e meglio per avere:
1.1. alienato,
vendendola, agendo in correità
con IM1, in più occasioni, da un
minimo di complessivi 1’132.5 grammi lordi di cocaina ad un massimo di
complessivi 1’698.75 grammi lordi di cocaina, sotto forma di sacchetti
da 0.25/0.3 grammi al prezzo di CHF40.--/50.--, a diversi consumatori locali in
parte non identificati ed in parte identificati in ___________________________________________________________________________________________________________,
M.;
1.2. alienato,
offrendola, in più occasioni, complessivi 18.5 grammi lordi di cocaina a
________________________________________________;
1.3.
detenuto
e posseduto, il 24 luglio 2019, in correità con IM1, a Locarno in ____________________,
presso il proprio domicilio, complessivi 101.66 grammi netti di cocaina con
purezza variante tra il 76.5% e il 88.9%,
sostanza stupefacente destinata
all’alienazione;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato
previsto dagli art. 19 cpv. 1 lett. c) e lett. d) LStup, art. 19 cpv. 2 lett.
a), LStup;
2. incitazione
al soggiorno illegale, ripetuta
per avere a Solduno, a
Locarno, ed in altre località del Canton Ticino, nel periodo dal mese di maggio
2018 al 24 luglio 2019, presso i
propri domicili, facilitato il soggiorno illegale di IM1, sapendolo sprovvisto
del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che sapeva
che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire
illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 lett. a) LStrl;
3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti, ripetuta
per avere, senza essere autorizzata,
3.1. consumato,
nel periodo dal mese di marzo 2018 al 23 luglio 2019, a Solduno, a Locarno, e in altre località del Canton Ticino, in più
occasioni, da un minimo di
complessivi
204.75
grammi lordi di cocaina ad un
massimo di complessivi 299
grammi lordi di cocaina; sostanza stupefacente acquistata ed offertale da IM1;
3.2. detenuto
e posseduto, il 24 luglio 2019, a Locarno in ____________________, complessivi 9.67
grammi netti di marijuana, sostanza stupefacente destinata al proprio
consumo;
fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto: dall’art. 19 a LStup;
B. Il
pubblico dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali si è tenuto il
23 aprile 2020. Con sentenza datata di quel medesimo giorno, le cui motivazioni
sono state intimate il 12 giugno 2020, l’istanza precedente ha così statuito:
1. IM1
è autore colpevole di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,
per avere,
nel periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, a
Solduno, Locarno e in altre località del Canton Ticino, agendo in parte in
correità con V. e con terzi, senza essere autorizzato, detenuto e alienato,
vendendola e offrendola, 1'943.71 grammi di cocaina, e meglio per avere,
1.1.1. alienato,
vendendola, agendo in parte in correità con V. e con terzi, in più occasioni,
1'570.50 grammi di cocaina a diversi consumatori locali;
1.1.2. alienato,
offrendola, in più occasioni, a diversi consumatori locali, tra cui V., 279.55
grammi di cocaina;
1.1.3. detenuto e
posseduto, il 24 luglio 2019, a Locarno, in correità con V., presso il
domicilio di quest’ultima, 101.66 grammi di cocaina con purezza variante tra il
76,5% e l’88.9%, sostanza stupefacente destinata all’alienazione;
1.2. infrazione
alla LF sugli stranieri ripetuta
per avere,
nel periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, a
Solduno e a Locarno, ripetutamente soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché
sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto
che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire
illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti, di
cui al punto 1.1 del presente dispositivo;
1.3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
nel periodo luglio 2018 – 23 luglio 2019, a Solduno,
Locarno e in altre località del Canton Ticino, senza essere autorizzato,
consumato 30 grammi di cocaina;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato
nei considerandi.
2. V.
è autrice colpevole di:
2.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo di cocaina che
sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la
salute di molte persone,
per
avere, nel periodo maggio 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre
località del Canton Ticino, agendo in correità con IM1, senza essere
autorizzata, detenuto e alienato, vendendola e offrendola, 1'252.66 grammi di
cocaina, e meglio per avere,
2.1.1. alienato,
vendendola, agendo in correità con IM1, in più occasioni, 1'132.50 grammi di
cocaina a diversi consumatori locali;
2.1.2. alienato,
offrendola, in più occasioni, 18.5 grammi di cocaina a diversi consumatori
locali;
2.1.3. detenuto
e posseduto, il 24 luglio 2019, a Locarno, in correità con IM1, presso il
proprio domicilio, 101.66 grammi di cocaina con purezza variante tra il 76.5% e
l’88.9%, sostanza stupefacente destinata all’alienazione;
2.2. incitazione
al soggiorno illegale ripetuta
per avere,
nel
periodo maggio 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno e a Locarno, presso i propri
domicili, facilitato il soggiorno illegale di IM1, sapendolo sprovvisto del
richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che sapeva che
l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire
illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;
2.3. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
senza essere autorizzata,
2.3.1. nel
periodo marzo 2018 – 23 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre località del
Canton Ticino, consumato, in più occasioni, 204.75 grammi di cocaina;
2.3.2. il
24 luglio 2019, a Locarno, detenuto e posseduto 9.67 grammi di marijuana,
sostanza stupefacente destinata al proprio consumo;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato
nei considerandi.
3. IM1
è prosciolto dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di
cui al punto A.3.2 dell’atto d’accusa.
C. La Corte delle assise
criminali ha così condannato (dispositivo n. 4.1) IM1 alla pena detentiva di
quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché al
pagamento di una multa di fr. 100.-. È inoltre stata ordinata la sua espulsione
dalla Svizzera per un periodo di dieci anni.
V., alla quale è stata riconosciuta
una scemata imputabilità di grado lieve e l’attenuante del sincero pentimento,
è stata condannata alla pena detentiva di tre anni e al pagamento di una multa
di fr. 300.-. L’esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di
24 mesi, con un periodo di prova di quattro anni, per il resto da espiare. A V.
è inoltre stato ordinato di sottoporsi all’assistenza riabilitativa e le sono
altresì state imposte delle norme di condotta.
D. Il 29 aprile 2020 IM1 ha
annunciato di appellare la sentenza e, ricevutane la motivazione, ha confermato
questa sua intenzione con dichiarazione del 6 luglio 2020, in cui ha indicato
di impugnare i dispositivi nn. 1 (con riferimento ai quantitativi), 4 (durata
della pena detentiva), 10 e 11 (confisca), precisando che “si chiede che i
dispositivi impugnati siano annullati e riformati nel senso che l’imputato è
riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup riferibile a
un quantitativo massimo di 701.66 grammi di cocaina e condannato alla pena detentiva
di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti (decorrenti
dal 24 luglio 2019), ritenuto che la pena detentiva è sospesa condizionalmente
in ragione di 24 mesi e per il rimanente da espiare”.
Unitamente alla dichiarazione
di appello l’imputato ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi probatori,
ribadendo tale richiesta anche con scritto dell’8 settembre 2020. L’assunzione
di queste prove è stata respinta con decisione del 30 settembre 2020 del
presidente di questa Corte.
E. V. non ha impugnato la
sentenza della Corte delle assise criminali.
F. Il dibattimento davanti a
questa Corte si è tenuto il 23 ottobre 2020, al termine del quale la pubblica
accusa ha chiesto la conferma del giudizio impugnato mentre IM1 ha domandato, per
il tramite del suo difensore, che la pena nei suoi confronti sia al massimo di
tre anni, di cui 18 mesi sospesi condizionalmente.
Considerato
in fatto e in diritto:
Vita dell’imputato e
precedenti penali
1. Per ciò che attiene alla
vita di IM1, si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid.
4-8 (pag. 12-14) della sentenza impugnata, aggiungendo che al dibattimento di
appello l’imputato ha dichiarato che con la mamma delle due gemelline nate nel
2013 ha in seguito avuto altre due figlie (nate nel 2015 rispettivamente nel
2017).
.
IM1 è incensurato sia in
Svizzera (doc. TPC 15) sia in Italia (doc. TPC 18).
Avvio dell’inchiesta e
arresto di IM1
2. Sulle circostanze
dell’inchiesta e sull’arresto di IM1 si rinvia ai considerandi 9-17 del
giudizio impugnato (art. 82 cpv. 4 CPP).
L’imputato, su sua richiesta,
si trova in espiazione anticipata della pena (doc. TPC 10).
Contenuto dell’appello e
suo esame
3. L’elemento centrale
dell’appello consiste nel censurare il quantitativo di stupefacente detenuto,
rispettivamente alienato, da IM1. L’imputato lo quantifica, si è già accennato,
in al massimo 701.66 grammi. Si rivela pertanto necessario far luce su tale
aspetto.
La credibilità di V.
4. La Corte precedente,
dopo avere riportato in particolare le dichiarazioni rilasciate da IM1 e da V.
nei vari interrogatori tenutisi durante l’inchiesta, ha effettuato un esame
della credibilità degli imputati, concludendo che V. è “apparsa costante,
lineare, logica e disinteressata” (consid. 117, pag. 48) mentre l’atteggiamento
processuale di IM1 è stato “caratterizzato da molteplici versioni,
ritrattazioni e allegazioni palesemente destinate unicamente a migliorare la
propria posizione processuale”, ciò che – ha concluso la prima Corte – “ha
minato irrimediabilmente la propria credibilità”.
Questa conclusione
dell’istanza precedente, dopo avere effettuato il necessario esame della
credibilità degli imputati (ai cui considerandi 117-121 pagg. 48-51 si rinvia
in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP), è del tutto condivisa da questa
Corte.
Il lungo periodo di
attività di spaccio ad opera di IM1
5. IM1 (chiamato ______
nell’ambito dello spaccio di stupefacente) è stato attivo nell’alienazione di
stupefacenti sin dall’inizio del 2018. Ciò emerge segnatamente da quanto
riferito dal consumatore _______________ (AI 1 pag. 5), secondo cui “da
gennaio 2018 ad oggi ho acquistato da _______ […]”, dalle dichiarazioni di F.
che ha collocato la conoscenza dell’imputato nel periodo fine 2017/inizio 2018
(AI 174, all. 1, VI 17.10.2019 pag. 5 e 6: “Ad inizio 2018 ____ mi ha
contattato di nuovo. […] ____ era in compagnia di “_______”, un ragazzo
africano suo “cavallino””; AI 241 pag. 12 “fine anno 2017/inizio anno
2018”), da __________ (AI 74, pag. 4), che ha dichiarato di avere “conosciuto
_______ tramite F. […] e meglio nel periodo fine 2017/inizio 2018. So
che _______ in quel periodo era già attivo nelle vendite di cocaina”.
Per
tacere del fatto che per alienazioni avvenute, fra l’altro, nel periodo
febbraio/marzo 2018 al mese di maggio/giugno 2018 in correità con IM1, F. è
stato condannato con sentenza del 5 marzo 2020 passata in giudicato.
Inoltre, se si considera che F.
ha riferito (AI 241, pag. 12) che IM1 “ha spacciato cocaina a casa di ______________per
un periodo di 5/6 mesi. In seguito aveva poi iniziato a collaborare con Viviana
e pertanto non ha più spacciato a casa nostra, ossia di ________ e me”, e
se si considera che V. ha riferito che “di sicuro ero attiva nella vendita
da maggio 2018” (AI 77 pag. 7), si può ritenere accertato che IM1, prima di
essere arrestato il 24 luglio 2019, è stato attivo nell’alienazione di stupefacenti
per circa un anno e mezzo.
6. IM1 è stato introdotto
nell’ambiente dello spaccio di cocaina a Locarno da un suo connazionale, ________,
detto ____. In tal modo l’imputato ha potuto disporre da subito di una rete di
tossicodipendenti che si rivolgevano a lui per ottenere la sostanza
stupefacente. Nella prima metà dell’anno 2018 l’alienazione di cocaina da parte
dell’imputato avveniva per lo più a casa di ________ , compagna di F. (l’una e
l’altro tossicodipendenti); in seguito IM1 si è man mano accasato da V.,
dapprima saltuariamente ma comunque in modo crescente, quando quest’ultima
abitava ancora a Solduno (si vedano a questo proposito le dichiarazioni della
locatrice ____________, AI 53, pag. 3: “Per quanto concerne il soggiorno di _______
[a Solduno, ndr] posso dire che lui abitava presso l’appartamento della V.
in maniera praticemente ininterrotta”), poi stabilmente, quando V. si è
trasferita in ________a Locarno.
Il quantitativo di
stupefacente
7. La ricostruzione del quantitativo
di stupefacente alienato fatta da V. è stata eseguita in modo ponderato.
Infatti, a fronte di una prima
quantificazione durante il primo interrogatorio (del 24 luglio 2019: AI 19 p. 8
e 9), fondata sul dato secondo cui l’imputato portava a Locarno, ogniqualvolta
andava a rifornirsi di stupefacente, 200 grammi di cocaina (essendogliene stata
sequestrata 137.80 grammi lordi ad una settimana circa dall’ultimo
rifornimento; senza dimenticare che la stessa V. ha dichiarato “che IM1 mi
diceva che le forniture erano di un paio di etti”: AI 19 p. 10), ritenuto
inoltre che V. aveva indicato che il rifornimento avveniva ogni 5/6 settimane
(AI 19 p. 7), la stessa V. ha poi precisato, correggendolo, il quantitativo
durante l’interrogatorio del 21 agosto 2019 (AI 77), computato con una modalità
di calcolo fondata su quanto ella medesima vedeva svolgersi nel suo
appartamento (dapprima in quello di Solduno, anche se non da subito, bensì da
maggio 2018, e poi in quello di _________) e da quanta cocaina ella riceveva da
IM1:
“ADR
che in media giungevano dai 3 ai 10 clienti al giorno. Questo dipendeva se a
loro volta questi clienti rivendevano la cocaina.
Ribadisco
che le palline erano sempre da 0,25.
Dovendo
fare una media ritengo che ogni giorno si vendeva almeno 10/15 palline al
giorno pari a grammi 2,5/3,75 al giorno”.
V., sempre durante
l’interrogatorio del 21 agosto 2019 (AI 77) ha specificato che non si potevano
considerare tutti i giorni della collaborazione tra lei e l’imputato quali
giorni di spaccio, giacché “vorrei precisare che quando lui partiva per fare
rifornimento non venivano eseguite vendite in quanto non mi lasciava merce in
deposito. In media si assentava una volta al mese per 2 o 3 giorni mentre altre
andava e tornava poco dopo. È anche successo che si assentasse per una
settimana”.
La posizione di V. non è mutata
nel corso del verbale di confronto tra lei e IM1 (AI 177, p. 3):
“Gli
accordi tra me e IM1 erano i seguenti: una pallina da 0.25, ogni 6 palline da
0.25 vendute. Solo negli ultimi due mesi prima del mio arresto mi consegnava
oltre alla pallina da [sic] ogni 6 palline vendute, anche due palline da 0.25
grammi di cocaina al giorno.
Confermo
che per quantificare il quantitativo di cocaina da me alienato per conto di IM1
durante il periodo della nostra conoscenza affermo che ero attiva almeno dal
mese di maggio 2018
Fatti
I
clienti mi chiamavano o si presentavano direttamente a casa. Io raccoglievo le
richieste e le giravo a _______. I clienti che volevano poca cocaina o le
palline da fr 40.- li servivo io, mentre i clienti che ritiravano maggiori
quantitativi li facevo salire in casa e li serviva direttamente _______.
Facendo cosi mi doveva corrispondere meno compenso. ADR che in media giungevano
dai 3 ai 10 clienti al giorno. Questo dipendeva se a loro volta questi clienti
rivendevano la cocaina. Ribadisco che le palline erano sempre da 0,25. Dovendo
fare una media ritengo che ogni giorno si vendeva almeno 10/15 palline al
giorno pari a grammi 2,5/3,75 al giorno.
Il PP
mi fa presente che dal mese di maggio 2018 al 23 luglio 2019 si contano 453
giorni. Applicando una media di 2.5 min al giorno e 3.75 max al giorno si
giunge al risultato che sono stati venduti 1132.5 min grammi di cocaina e
1698.75 max grammi di cocaina, corrispondenti rispettivamente a 4530 palline da
0.25 min e a 6795 palline da 0.25 max.
Dividendo
per sei le palline emerge che io ne ho ricevuto min 755 e max 1132.5 per
complessivi 188.75 min e 283 max grammi di cocaina. In aggiunta, negli ultimi
due mesi prima del mio arresto si contano 53 giorni in occasione dei quali io
ho ricevuto 0.5 grammi al giorno per complessivi [sic]”.
R:
dopo avere preso atto dei risultati del PP confermo che sono corretti
rispecchiano quanto da me venduto per conto di IM1 e ricevuto da lui per il mio
consumo.”
(cfr.
VI PP 18.10.2019, AI 177, p. 2-3)
Ed è stata ribadita anche nel
corso dell’ultimo interrogatorio, quello del 20 gennaio 2020 davanti al
Procuratore pubblico (AI 262, p. 2):
“Nel maggio 2018 fino al giorno del mio arresto ho
venduto per conto di IM1 da un minimo di complessivi 1132.5 grammi di cocaina
ad un massimo di complessivi 1698.75 grammi di cocaina, sotto forma di
sacchetti da 0.25/0.3 grammi al prezzo di CHF 40.-/50.-”.
Al dibattimento davanti alla
Corte precedente, V. ha ribadito che il punto di partenza per il calcolo è
stato il suo proprio consumo, vale a dire le palline di cocaina che riceveva da
IM1 ogni sei vendute (VI DIB TPC pag. 4 e 5):
“Il quantitativo è stato calcolato in sede d’inchiesta
sulla base di quello che io ricevevo come compenso, ricostruendo quindi poi a
ritroso il quantitativo. Riconfermo la correttezza del calcolo, come detto in
corso d’inchiesta”.
Specificando che:
“Sono calcoli che non ho fatto io, perché io non sono
brava in matematica, sono calcoli che sono stati fatti in corso d’inchiesta,
che sono però corretti”.
Ribadendo appunto che:
“È la ricostruzione fatta sulla base della cocaina da
me ricevuta come ricompensa per le vendite”.
Tanto IM1 quanto V. hanno
dichiarato che il compenso che il primo dava alla seconda in cambio
dell’aiuto nell’alienazione della cocaina, consisteva in una pallina di cocaina
ogni sei vendute (AI 177 VI confronto V./IM1 pag. 8; VDIB TPC all. 1 pag. 7).
8. Tenendo presente quanto
riferito dalla stessa V. e ricordato al consid. 7, ovvero che non si possono
considerare tutti i giorni della collaborazione tra lei e l’imputato quali
giorni di spaccio, giacché
“vorrei precisare che quando lui partiva per fare
rifornimento non venivano eseguite vendite in quanto non mi lasciava merce in
deposito. In media si assentava una volta al mese per 2 o 3 giorni mentre altre
andava e tornava poco dopo. È anche successo che si assentasse per una
settimana”
considerando quindi una media
(prudenziale e favorevole all’imputato) di 26 giorni di spaccio al mese, si
giunge pur sempre al quantitativo alienato seguente:
26 giorni x 14 mesi (maggio 18
– giugno 19) + 23 gg (luglio 2019) = 387 gg x 2.5 grammi/giorno = 967.5 grammi
min.
rispettivamente
26 giorni x 14 mesi (maggio 18
– giugno 19) + 23 gg (luglio 2019) = 387 gg x 3.75 grammi/giorno = 1'451.25
grammi max.
riferito al periodo compreso
tra il maggio 2018 e il giorno dell’arresto, ovvero il 24 luglio 2019.
9.
9.1. Il quantitativo di cui al
consid. 8, prendendo quello minimo, cioè 967.5 grammi, equivale a 3'870 palline
da 0.25 grammi l’una. Ricordato che l’accordo tra l’imputato e V. consisteva
nella corresponsione gratuita dal primo alla seconda di una pallina di cocaina
ogni sei vendute, risulta che V. ha ricevuto 645 palline di cocaina da 0.25
grammi quale compenso per il suo operato, vale a dire 161.25 grammi.
Questo quantitativo va
aggiunto a quello di cui al consid. 8.
Considerando invece il
quantitativo massimo di cui al consid. 8, ossia 1451.25 grammi, equivalente a
5805 palline da 0.25 grammi, si ottiene che V. ne ha ricevute 967, ossia 241.75
grammi.
9.2. Occorre inoltre tenere
presente che nei due mesi precedenti l’arresto V. ha ricevuto dall’imputato, in
aggiunta alla pallina ogni sei vendute, due ulteriori palline di cocaina da
0.25 grammi al giorno. Letteralmente:
“Gli accordi tra me e IM1 erano i seguenti: una
pallina da 0.25, ogni 6 palline da 0.25 vendute. Solo negli ultimi due mesi
prima del mio arresto mi consegnava oltre alla pallina da ogni 6 palline
vendute, anche due pal[l]line da 0.25 grammi di cocaina al giorno.”
V. ha quindi ricevuto 26.5
grammi ulteriori da IM1.
10. Come già detto (consid. 5),
IM1 è stato attivo nello spaccio di stupefacenti dall’inizio del 2018. Occorre
quindi determinare il quantitativo di stupefacente alienato nei primi mesi del
2018, e meglio – a fronte del lasso temporale indicato nell’atto di accusa – da
febbraio/marzo 2018 sino a quando IM1 ha poi consolidato l’attività con V.,
ovverosia da maggio 2018, installandosi man mano da quest’ultima.
Al dibattimento davanti
all’istanza precedente, a fronte della domanda
“di riferire quanta sostanza ho alienato durante la mia
permanenza presso M., direttamente o per suo tramite”
IM1 ha dichiarato quanto
segue:
“In quel periodo ho comprato 160 grammi di cocaina,
che ho poi venduto interamente.
Il
presidente mi chiede di indicare quanta sostanza ho offerto a terzi durante la
mia permanenza presso M..
R:
circa 40 grammi, compresi nei 160 grammi che ho appena indicato”.
11. Ciò che occorre ancora
aggiungere è il quantitativo sequestrato il giorno dell’arresto e destinato
all’alienazione, ovverosia 101.66 grammi con purezza variante tra il 76.5% e
l’88.9%.
12. Ricapitolando, risulta
quindi il seguente quantitativo minimo:
-
160 grammi alienati durante la permanenza presso ________
e M., di cui 120 grammi venduti e 40 grammi offerti;
-
967.50 grammi (come minimo) alienati durante la
permanenza presso V. in correità con quest’ultima;
-
161.25 + 26.5 grammi offerti a V. per l’attività
svolta da quest’ultima;
-
101.66 grammi sequestrati il giorno dell’arresto con
un grado di purezza variante tra il 76.5% e l’88.9% (AI 118),
per un totale di 1'416.91
grammi di cocaina.
Queste conclusioni non vengono
scalfite da quanto l’imputato ha cercato di fare valere durante il dibattimento
di appello, nel palese intento di spostare il più possibile la data d’inizio
della sua attività di spaccio con V., dilungando a dismisura i periodi delle
sue presunte assenze e senza essere in grado di fornire alcun elemento
convincente a favore della propria tesi.
Anche il
tentativo dell’imputato al dibattimento di appello di sostenere di avere
alloggiato per prolungati e ripetuti periodi in piccole pensioni e alberghi di
Locarno è vano. A parte il fatto che è strano che egli si sia improvvisamente
ricordato i nomi delle pensioni che lo avrebbero ospitato, quando invece nel
corso dell’interrogatorio del 24 luglio 2019 (AI 19 pag. 6) aveva dichiarato
che degli alberghi in cui aveva alloggiato “non ricordo il nome”, va
soprattutto evidenziato il seguente passaggio di quello stesso verbale
d’interrogatorio (sempre a pag. 6):
“Gli
agenti interroganti mi fanno prendere atto che da accertamenti di Polizia
inerente le notifiche d’albergo risulta che io ho pernottato nell’albergo
“Hotel __________” a Locarno il 08.06.2018, nell’albergo “___________” a
Locarno il 24.08.2018, nell’albergo “______________” di Locarno il 27.08.2018,
nell’albergo “__________ a Locarno il 03.09.2018 ed infine nell’albergo “___________”
di Locarno il 04.09.2018.
Ne
prendo atto, come detto non ricordo il nome degli alberghi, come pure le date,
ma mi risultano corretti i periodi.
Per
quanto riguarda il periodo invernale, forse mi sbaglio, non ho soggiornato in
nessun albergo”.
La presenza in albergo era,
quindi, assai sporadica. Circostanza del resto comprensibile, visto che da V.
l’imputato poteva alloggiare gratuitamente.
13. Riassumendo, e tenendo
presente i dispositivi del giudizio della Corte precedente che non sono stati
impugnati, IM1 risponde complessivamente di:
-
infrazione aggravata alla LStup
(art. 19
cpv. 2 lett. a LStup)
per avere alienato, rispettivamente detenuto in
vista dell’alienazione, complessivi 1'416.91 grammi di cocaina, reato per cui i
combinati artt. 19 cpv. 2 LStup e 40 cpv. 2 CP prevedono una pena detentiva da
uno a vent’anni, che può essere cumulata con una pena pecuniaria;
-
ripetuta infrazione alla LStrI (art. 115 cpv. 1
lett. b LStrl) per avere ripetutamente soggiornato illegalmente in Svizzera nel
periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, reato per cui è prevista una
pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria;
-
ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a
cpv. 1 LStup) per aver consumato 30 grammi di cocaina, reato per cui è prevista
la multa.
Commisurazione della pena
14. Per l’art. 47 cpv. 1 CP,
il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2
dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
14.1. Fondamentale, dunque, per
la definizione della pena è, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa
dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In
applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore
fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va
determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten).
In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o
di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.1).
Vanno, poi,
considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i
moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà
dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
14.2. Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne
in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del
quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
14.3. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010
consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo
a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena
delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per
intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal
compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica
del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.
4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;
STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato
la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127
IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia
soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14
ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF
6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und
Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
15.
15.1. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP
(che sancisce il cosiddetto principio dell’inasprimento della pena), quando per
uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene
dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il
reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di
oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al
massimo legale del genere di pena.
Una
pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena
presuppone, diversamente dal principio dell'assorbimento e da quello del cumulo
materiale delle pene, che il giudice abbia (almeno mentalmente) commisurato una
(ipotetica) pena per ciascuno dei reati. La pronuncia di una pena unitaria,
intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non
è possibile (DTF 144 IV 219, consid. 3.5, pag. 231, precisazione della
giurisprudenza).
15.2. L’esigenza,
per potere applicare l’art. 49 cpv. 1 CP, che le pene siano dello stesso
genere, implica che il giudice esamini, per ogni reato commesso, la natura
della pena da pronunciare per ciascuno di essi. La possibilità di pronunciare
una pena complessiva, in applicazione del principio dell’inasprimento della
pena contenuto all’art. 49 CP, è pertanto possibile solo se il giudice opta,
nel caso concreto, per lo stesso genere di pena per sanzionare ogni reato
commesso. Non è sufficiente che le disposizioni penali applicabili prevedano
astrattamente delle pene dello stesso genere. Se le sanzioni prese in
considerazione nel caso concreto non sono dello stesso genere, devono essere
pronunciate cumulativamente. La pena privativa della libertà e la pena
pecuniaria non sono dello stesso genere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 316
con numerosi rinvii).
La
pena pecuniaria costituisce la sanzione principale nell’ambito della piccola e
media criminalità, le pene privative della libertà dovendo essere pronunciate
solo quando lo Stato non può garantire in altro modo la sicurezza pubblica.
Allorquando entrano in considerazione tanto una pena pecuniaria quanto una pena
privativa della libertà ed entrambe paiono sanzionare in maniera equivalente,
occorre di regola, conformemente al principio di proporzionalità, accordare la
precedenza alla sanzione pecuniaria, la quale colpisce il patrimonio
dell’interessato e costituisce quindi una sanzione più clemente della pena
detentiva, che incide sulla sua libertà personale. La scelta del tipo di
sanzione deve essere effettuata tenendo conto, in primo luogo, dell'adeguatezza
(adéquation, Zweckmässigkeit) della pena, dei suoi effetti
sull'autore e sulla sua situazione sociale così come della sua efficacia dal
punto di vista della prevenzione (STF 6B_911/2018 del 5 febbraio 2019 consid.
1.1.1 con rinvii; DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 317 con rinvii). Per
contro, non è determinante segnatamente la colpa dell’autore, la quale si
ripercuote esclusivamente sull’entità della pena (Strafmass: DTF 137 II
297 consid. 2.3.4, pag. 301).
16. Nel caso concreto occorre
dunque dipartirsi dal reato di infrazione aggravata alla LFStup, che
costituisce il reato più grave in base alla prospettazione sanzionatoria
generale e astratta, la pena detentiva prevista dall’art. 19 cpv. 2 LStup non
potendo essere inferiore a un anno e suscettibile di essere estesa sino a 20
anni (art. 40 cpv. 2 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
II, 2010, ad art. 19 n. 72).
16.1. A tal proposito, e
come già accennato, ci si deve chinare in primis sugli elementi oggettivi
rilevanti che si riferiscono all’atto stesso, come segnatamente la gravità
della lesione (ossia l’entità delle conseguenze cagionate dall’autore, il
cosiddetto verschuldeter Erfolg), il carattere reprensibile dell’atto e
la sua modalità di esecuzione (STF 6B_911/2018 del 5 febbraio 2019 consid.
1.1.2).
Nel caso concreto, il
grado di lesione del bene giuridico offeso, vale a dire, sulla base di quanto
già accenna l’art. 1 LStup, la salute pubblica, intesa non solo come salute del
singolo individuo ma anche della collettività (Maurer, in: Donatsch Andreas
(edit.), StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den
Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 19 n 2 con
riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale; Fingerhuth/Schlegel/
Jucker, in: BetmG Kommentar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 2016
ad art. 19 n.1), è stato importante. Il quantitativo di stupefacente è stato
ingente, di gran lunga superiore alla soglia di 18 grammi di cocaina pura
necessaria per ammettere un caso di infrazione aggravata alla LStup. Molti
tossicodipendenti del Locarnese si rifornivano dall’imputato e ciò per un lungo
periodo.
Quanto
alla reprensibilità dell’atto e alla sua modalità di esecuzione, IM1 per
spacciare non ha esitato da un punto di vista logistico ad appoggiarsi a
tossicodipendenti: dapprima servendosi, quale base per lo spaccio,
dell’appartamento utilizzato da F.e dalla sua compagna, poi trasferendosi ben
presto e in forma vieppiù stabile nell’appartamento di V.. In tal modo poteva
evitare i costi dell’alloggio e il maggiore rischio di essere sottoposto a
controlli, oltre che preparare facilmente le dosi. In cambio, a chi gli forniva
alloggio, IM1 dava delle palline di cocaina per il personale consumo –
assicurandosene così la dipendenza – ma non in modo gratuito bensì in cambio di
un certo volume di spaccio. Non va al proposito dimenticato, infatti, che
l’accordo con V. consisteva nella consegna di una pallina di cocaina ogni sei
vendute da quest’ultima. Non va inoltre dimenticato che questa squallida
modalità di agire si è protratta per circa un anno e mezzo e, senza
l’intervento della polizia, sarebbe sicuramente stata destinata a continuare
come emerge indubitabilmente dal sequestro di 101.66 grammi di cocaina il
giorno dell’arresto.
16.2. Proseguendo
conformemente all’art. 47 cpv. 2 CP, sono poi da considerare – quali componenti
soggettive del reato (subjektive Tatkomponenten) – l’intensità della
volontà delittuosa (STF 6B_129/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 1; Trechsel/Thommen, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, 2018, ad art. 47 n. 20 con ulteriori rinvii
giurisprudenziali), i moventi e gli obiettivi perseguiti.
Nella
categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli
interni, come ad esempio l’avidità.
In
questo contesto non può non essere evidenziato che IM1 è venuto in Svizzera –
lo ha ammesso lui stesso al dibattimento davanti all’istanza precedente, ma non
poteva esserci nemmeno la parvenza di un dubbio al proposito – al solo scopo di
spacciare cocaina. Al dibattimento di appello ha cercato di far credere,
invano, di avere seguito il suo connazionale ____ in Svizzera senza sapere cosa
sarebbe venuto a fare e che avrebbe appreso solo una volta arrivato sul territorio
elvetico che l’attività consisteva nello spaccio di cocaina. IM1 inoltre non è
un tossicodipendente bensì, se già, un consumatore occasionale: detto
diversamente, per lui non si trattava di finanziare il proprio consumo
personale bensì, come detto, si trattava di lucro.
Questi accertamenti trovano
solo parziale mitigazione nel fatto che l’imputato non avesse una situazione
economica stabile. Risulta infatti che egli ha pur sempre frequentato le scuole
superiori in Italia, a Como, e meglio la scuola professionale tecnica delle
industrie elettriche (AI 156, pag. 2), conseguendo la maturità professionale e
lavorando complessivamente per oltre un anno in Lombardia, affiancando
successivamente l’attività accessoria di domestico/badante. In altre parole, quindi,
egli aveva, a meno di trent’anni di età e in buona salute, la possibilità di
seguire altre vie lecite per fare fronte al proprio sostentamento, anziché
dedicarsi allo spaccio di cocaina.
17. Nelle
circostanze descritte, tenuto conto dei criteri di commisurazione della pena,
questa Corte ritiene grave la colpa di IM1 e una pena ipotetica aggirantesi sui
4 anni appare adeguata per il reato di infrazione aggravata alla LStup.
18. Come
detto (consid. 14.3), il tribunale deve poi procedere ad una ponderazione della
pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore
(“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o
meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età,
obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Al
riguardo, l’imputato non risulta avere precedenti penali, circostanza che ha
invero un effetto neutro sulla commisurazione della pena. Quanto al suo
comportamento nel corso del procedimento, esso non può di sicuro essere
considerato collaborativo, ove appena si consideri la quantità di diverse
versioni fornite dall’imputato nel corso degli interrogatori (come ha ben
riferito la Corte precedente nel giudizio impugnato ai consid. 53-111): in
altre parole, non si possono ricavare elementi di attenuazione della pena dalla
condotta processuale dell’imputato.
A
suo favore si può unicamente tenere conto della sua relativamente giovane età e
– in modo limitato, poiché la situazione gli è comunque addebitabile, avendo
egli deliberatamente scelto di delinquere in un paese lontano dal suo – della
sua sensibilità alla pena, per il fatto di doverla scontare lontano dagli
affetti familiari (in particolare le figlie risiedono in Germania e la mamma in
Italia).
Considerato
tutto quanto precede, questa Corte ritiene adeguata una pena di 3 anni e 10
mesi per l’infrazione aggravata alla LStup commessa dall’imputato.
Il
tentativo della difesa dell’imputato al dibattimento di appello di paragonare
il caso in esame alla fattispecie alla base della sentenza nell’incarto di
questa Corte 17.2020.170 è vano. Innanzitutto perché, per giurisprudenza
consolidata del Tribunale federale, paragoni tra fattispecie diverse non
possono avvenire alla leggera, giacché ogni caso presenta le proprie
sfaccettature. Inoltre, in quel caso non solo il quantitativo di cocaina era
ben diverso (914.67 grammi a fronte dei 1'416.91 grammi nel caso in esame,
ovvero ben mezzo chilo di differenza) ma, per certi versi soprattutto, in quel
caso l’imputato aveva fornito un’ampia collaborazione agli inquirenti,
comportamento che non può di certo essere attribuito a IM1.
19. IM1
risponde anche di ripetuta infrazione alla LStrI.
L’art.
115 cpv. 1 LStrI (capoverso dal tenore identico a quello in vigore al momento
dei fatti rimproverati all’imputato e avente il seguente titolo marginale: Entrata,
partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione)
stabilisce quanto segue:
È
punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria
chiunque:
a.
viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera secondo l’articolo 5;
b.
soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata
del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;
c.
esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;
d.
entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto
(art. 7).
Applicando tutti i criteri di
commisurazione della pena ricordati al consid. 14 (e applicati ai consid. 16-18
in relazione al reato di infrazione aggravata alla LStup), considerato
segnatamente che il reato si è protratto per ben un anno e mezzo e che lo scopo
unico del soggiorno in Svizzera era quello di spacciare cocaina, una pena
detentiva di tre mesi appare adeguata al caso concreto per questo reato.
20. Per la contravvenzione
alla LStup (art. 19a cpv. 1 LStup), adeguata è una multa di fr. 100.-, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, questa sarà
sostituita con 1 giorno di pena detentiva (art. 106 cpv. 2 CP).
Segnalazione nel Sistema d’informazione di Schengen (SIS)
21.
21.1. Durante il dibattimento
d’appello, IM1 è stato informato del fatto che questa Corte si sarebbe
pronunciata anche sul tema di una eventuale segnalazione della sua espulsione
nel cosiddetto SIS (Sistema d’informazione di Schengen). La segnalazione
dell’espulsione nel SIS comporta di principio che alla persona toccata, e che è
cittadina di un Paese terzo, è fondamentalmente vietato l’accesso nel
territorio di un qualsiasi Stato dello spazio Schengen.
Il Tribunale federale ha di
recente evidenziato (STF 6B_572/2019 dell’8 aprile 2020, pubblicata quale DTF
146 IV 172 ss.) che la segnalazione dell’espulsione nel SIS - come la stessa
espulsione - non soggiace al principio accusatorio. Se il giudice pronuncia
l’espulsione di un cittadino di uno Stato terzo, deve imperativamente decidere
anche se segnalare l’espulsione nel SIS, indipendentemente da una richiesta del
pubblico ministero in tal senso. Deve esaminare nel merito la questione della
segnalazione dell’espulsione nel SIS e menzionare obbligatoriamente nel
dispositivo della sentenza penale se la segnalazione dev’essere effettuata o
meno (consid. 3.2.5).
L’art. 20 dell’Ordinanza del
Consiglio federale sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen
(N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (chiamata Ordinanza N-SIS) prevede e ribadisce
che i cittadini di Stati terzi possono essere segnalati ai fini della non
ammissione e del divieto di soggiorno soltanto se esiste una corrispondente
decisione pronunciata da un’autorità amministrativa o giudiziaria. La
segnalazione dell’espulsione giudiziaria nel SIS è ordinata dal giudice che ha
pronunciato la sentenza.
La pena detentiva che viene
inflitta a IM1, superiore ad un anno, comporta di principio la segnalazione
(art. 24 cpv. 2 lett. a del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e
l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)).
Devono tuttavia essere adempiuti anche i requisiti di proporzionalità di cui
all’art. 21 di tale regolamento.
21.2 Richiesto di esprimersi sui
suoi progetti futuri e sulle sue relazioni con l’Italia e la Germania, IM1 ha
dichiarato di avere la madre e una sorella che vivono in Italia e le figlie in
Germania, di voler stare loro vicino (“Una volta che avrò scontato la pena
la mia intenzione è quella di recarmi in Germania dalla mia famiglia” ha
affermato al dibattimento di appello) e di non avere in Nigeria legami
altrettanto intensi.
La
ponderazione degli interessi sussistenti nel caso concreto, considerata la
situazione personale e famigliare di IM1 (cfr. consid. 4-8 pag.
12-14 della sentenza impugnata), i suoi legami con l’Italia e la
Germania, anche con riferimento all’art. 8 CEDU, e l’assenza di relazioni
altrettanto intense con il suo paese d’origine porta a prescindere nel caso
concreto dalla segnalazione nel SIS.
Sequestri
22.
22.1. Essendo
adempiuti i requisiti dell’art. 70 CP, è ordinata la confisca - dedotte tassa
di giustizia e spese procedurali a carico dell’imputato - dei valori
patrimoniali sotto sequestro di fr. 1'310.-, fr. 4'000.- e EUR 245.-,
rispettivamente risultanti dal doc. TPC 4 in fr. 5579.50.
22.2. Eccetto
quanto dissequestrato al disp. n. 9 del giudizio impugnato, passato
incontestato in giudicato, essendo adempiuti i requisiti dell’art. 69 CP è
ordinata la confisca di tutto il restante sotto sequestro, con distruzione
dello stupefacente e della sostanza da taglio (REP SAD 23027).
tasse e spese di
primo grado
23.
23.1. Visto
l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo grado rimangono a
carico di IM1 nella misura definita al dispositivo n. 12 della sentenza
impugnata e precisato nella relativa distinta spese, e meglio, per complessivi
fr. 10'961.73.
23.2. Non
appena le sue condizioni economiche glielo permettano, IM1 dovrà risarcire allo
Stato quanto anticipato per la sua difesa in primo grado, e meglio, fr.
32'845.60 (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).
tasse e spese d’appello
24. Visto
l’esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP), tasse e spese relative
all’appello di IM1, parzialmente accolto, sono poste a suo carico in ragione di
13/18, mentre per il resto sono a carico dello Stato.
Indennizzo
a favore dell’imputato
25. Giusta
l’art. 436 cpv. 2 CPP, se non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né
dell’abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni,
l’imputato ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute.
IM1
non viene assolto da alcuna imputazione. Nondimeno, la pena pronunciata nei
suoi confronti da questa Corte è più mite di quella pronunciata dall’istanza
precedente. Una anche solo leggera diminuzione della pena costituisce di per sé
una circostanza che rientra nei casi di applicazione dell’art. 436 cpv. 2 CPP:
STF 6B_472/2018 del 22 agosto 2018 consid. 1.3 con rinvii;
Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 436 n. 3. Considerate
tutte le circostanze, avuto riguardo al fatto che il difensore di fiducia avv. DI1
è subentrato al difensore d’ufficio avv. DI2 durante il procedimento di
appello, si giustifica un’indennità omnicomprensiva di fr. 1'200.-, da
compensare con le spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).
Per questi
motivi,
visti
gli art. 6, 10, 80 ss., 135, 139, 348 ss., 379 ss., 398 ss., 405, 408 ss., 422
ss., 436 e 442 CPP,
12,
40, 42, 47, 49, 51, 66a, 69, 70 e 106 CP,
19,
19a LStup,
115
LStrl,
21
e 24 del Regolamento
(CE) n. 1987/2006 e 20 dell’Ordinanza N-SIS,
nonché,
sulle spese e le ripetibili, anche la LTG;
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
è parzialmente accolto.
Considerandi
2.
Di
conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.3,
2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 (proscioglimento dall’imputazione di contravvenzione alla
LStup di cui al punto A.3.2 dell’atto di accusa), 4.2, 5, 6, 7 (ordine di
espulsione di IM1 dal territorio svizzero per un periodo di dieci anni, ai
sensi dell’art. 66a cpv. 1 CP), 8, 9, 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4 del
giudizio impugnato sono passati in giudicato,
ricordato,
in particolare, che IM1 è stato dichiarato autore colpevole di
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti ripetuta
per avere,
nel periodo
luglio 2018 – 23 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre località del Canton
Ticino, senza essere autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina.
3.
IM1,
è dichiarato anche
autore colpevole di:
3.1
infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per
avere, nel periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno, Locarno e
in altre località del Cantone Ticino, agendo in parte in correità con V. e con
terzi, senza essere autorizzato, detenuto e alienato,
rispettivamente detenuto ai fini dell’alienazione, complessivi 1'416.91 grammi
di cocaina, e meglio,
a. 160 grammi alienati durante la permanenza
presso ________ e M., di cui 120 grammi venduti e 40 offerti;
b. 967.50 grammi alienati
durante la permanenza presso V. in correità con quest’ultima;
c. 161.25 grammi + 26.5
grammi offerti a V. per l’attività svolta da quest’ultima;
d. 101.66 grammi, con un
grado di purezza variante tra il 76.5% e l’88.9%, detenuti in correità con V.
nel domicilio di quest’ultima a Locarno e destinati all’alienazione;
e meglio come descritto
nell’atto d’accusa e nei considerandi.
3.2
infrazione alla LF sugli stranieri
ripetuta
per avere,
nel periodo
febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno e a Locarno, ripetutamente
soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché sprovvisto del richiesto permesso
in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che l’unico motivo del suo
soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante
dalla vendita di sostanze stupefacenti;
4.
IM1
è condannato:
4.1
alla
pena detentiva di 4 (quattro) anni e 1 (uno) mese, da dedursi il carcere
preventivo e di sicurezza sofferto rispettivamente quanto anticipatamente
espiato (consid. 2);
4.2
al
pagamento della multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che, in
caso di mancato pagamento per colpa, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 1 (uno).
5.
Non
viene ordinata la segnalazione di IM1 nel sistema SIS II.
6.1
È
ordinata la confisca - dedotte tassa di giustizia e spese procedurali a carico
dell’imputato - dei valori patrimoniali sotto sequestro (fr. 1'310.-, fr.
4'000.- e EUR 245.-, rispettivamente risultanti dal doc. TPC 4 in complessivi
fr. 5579.50).
6.2
Eccetto
quanto dissequestrato al disp. n. 9 del giudizio impugnato, passato
incontestato in giudicato, è ordinata la confisca di tutto il restante sotto
sequestro, con distruzione dello stupefacente e della sostanza da taglio (REP
SAD ______).
7.1
Gli
oneri processuali di primo grado rimangono a carico di IM1 nella misura
definita al dispositivo n. 12 della sentenza impugnata e precisato nella
relativa distinta spese, e meglio, per complessivi fr. 10'961.73.
7.2
Non
appena le sue condizioni economiche glielo permettano, IM1 dovrà risarcire allo
Stato quanto anticipato per la sua difesa in primo grado, e meglio, fr.
32'845.60 (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).
8.
Gli
oneri processuali dell’appello consistenti in:
tassa di giustizia fr. 2'000.-
altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono
posti a carico di IM1 in ragione di 13/18 mentre, per il resto, sono a carico
dello Stato.
9.
A
IM1 è riconosciuta un’indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP omnicomprensiva di fr.
1'200.-, da compensare con le spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4
CPP).
10.
Intimazione
a:
11.
Comunicazione
a:
Per la Corte
di appello e di revisione penale
Il giudice
presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.