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Decisione

17.2020.193

Infrazione aggravata alla LStup e infrazione alla LStrI. Accertamento dei quantitativi, commisurazione della pena e valutazione dell'eventuale segnalazione nel Sistema d’informazione di Schengen (SIS)

18 novembre 2020Italiano44 min

nell’albergo “__________ a Locarno il 03.09.2018 ed infine nell’albergo “___________”

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.193

Locarno

18 novembre 2020/cv

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati,

giudice presidente,

Ilario

Bernasconi e Giovanna Canepa Meuli

segretario:

Gabriele

Monopoli, vicecancelliere

sedente per

statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 29 aprile 2020 da

IM1,

rappr.

dall'avv. DI1

contro la

sentenza emanata il 23 aprile 2020 dalla Corte delle assise criminali nei

suoi confronti e nei confronti di V.

richiamata la

dichiarazione di appello 6 luglio 2020;

esaminati gli atti;

ritenuto

Riassunto

del

procedimento: A. Il

22 gennaio 2020 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti di IM1

e di V..

Aa. IM1

è stato accusato di:

1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte

persone,

per avere,

senza essere autorizzato,

agendo in parte in correità con _________, M., _________ e V.,

a Solduno, a Locarno, ed in altre località del Canton Ticino,

nel periodo dal mese di febbraio/marzo 2018 al 24 luglio 2019,

detenuto e alienato, vendendola ed offrendola, da un minimo di

complessivi 1’951.71 grammi di cocaina ad un massimo di complessivi 2'612.21

grammi di cocaina,

e meglio per avere:

1.1. alienato,

vendendola, agendo in parte in correità con _________

detto _____, M., _________ e V.,

in più occasioni, da un minimo di complessivi 1570.5 grammi lordi di cocaina

ad un massimo di complessivi 2136.75 grammi lordi di cocaina, sotto

forma di sacchetti da 0.25/0.3 grammi al prezzo di CHF40.--/50.--, a diversi

consumatori locali in parte non identificati ed in parte identificati in ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

M. e V.;

1.2. alienato,

offrendola, in più occasioni,

a _________________,

da un minimo di complessivi 279.55 grammi lordi

di cocaina ad un massimo di complessivi 373.80 grammi lordi di cocaina;

1.3. detenuto

e posseduto, il 24 luglio

2019, in correità con V., a Locarno in __________________, presso il domicilio

di quest’ultima, complessivi 101.66 grammi netti di cocaina con purezza

variante tra il 76.5% e il 88.9%,

sostanza stupefacente destinata

all’alienazione;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto: dagli art. 19 cpv. 1 lett.

c) e lett. d) LStup, art. 19 cpv. 2 lett. a), LStup;

2. infrazione

alla LF sugli stranieri, ripetuta

per avere, a Solduno e a Locarno, nel periodo dal mese di

febbraio/marzo 2018 al 24 luglio 2019, ripetutamente soggiornato illegalmente

in Svizzera, poiché sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non

turistici, ritenuto che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello

di conseguire illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze

stupefacenti, di cui al punto 1.1. del presente atto di accusa;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto dall’art. 115 cpv. 1 lett. b) LStrl;

3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per avere, senza essere autorizzato,

3.1. consumato

nel periodo dal mese di luglio 2018 al 23 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in

altre località del Canton Ticino, in più occasioni, complessivi 30 grammi

lordi di cocaina;

3.2. detenuto

e posseduto, il 24 luglio 2019, a Locarno in ____________________, complessivi 9.67

grammi netti di marijuana, sostanza stupefacente destinata al proprio

consumo;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto dall’art. 19 a LStup;

Ab. V.

è stata accusata di:

1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva

presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte

persone,

per avere,

senza essere autorizzata,

agendo in correità con IM1,

a Solduno, a Locarno, ed in altre località del Canton Ticino,

nel periodo dal mese di maggio 2018 al 24 luglio 2019,

detenuto e alienato, vendendola ed offrendola, da un minimo di

complessivi 1'252.66 grammi di cocaina ad un massimo di complessivi 1'818.91

grammi di cocaina,

e meglio per avere:

1.1. alienato,

vendendola, agendo in correità

con IM1, in più occasioni, da un

minimo di complessivi 1’132.5 grammi lordi di cocaina ad un massimo di

complessivi 1’698.75 grammi lordi di cocaina, sotto forma di sacchetti

da 0.25/0.3 grammi al prezzo di CHF40.--/50.--, a diversi consumatori locali in

parte non identificati ed in parte identificati in ___________________________________________________________________________________________________________,

M.;

1.2. alienato,

offrendola, in più occasioni, complessivi 18.5 grammi lordi di cocaina a

________________________________________________;

1.3.

detenuto

e posseduto, il 24 luglio 2019, in correità con IM1, a Locarno in ____________________,

presso il proprio domicilio, complessivi 101.66 grammi netti di cocaina con

purezza variante tra il 76.5% e il 88.9%,

sostanza stupefacente destinata

all’alienazione;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato

previsto dagli art. 19 cpv. 1 lett. c) e lett. d) LStup, art. 19 cpv. 2 lett.

a), LStup;

2. incitazione

al soggiorno illegale, ripetuta

per avere a Solduno, a

Locarno, ed in altre località del Canton Ticino, nel periodo dal mese di maggio

2018 al 24 luglio 2019, presso i

propri domicili, facilitato il soggiorno illegale di IM1, sapendolo sprovvisto

del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che sapeva

che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire

illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 116 cpv. 1 lett. a) LStrl;

3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti, ripetuta

per avere, senza essere autorizzata,

3.1. consumato,

nel periodo dal mese di marzo 2018 al 23 luglio 2019, a Solduno, a Locarno, e in altre località del Canton Ticino, in più

occasioni, da un minimo di

complessivi

204.75

grammi lordi di cocaina ad un

massimo di complessivi 299

grammi lordi di cocaina; sostanza stupefacente acquistata ed offertale da IM1;

3.2. detenuto

e posseduto, il 24 luglio 2019, a Locarno in ____________________, complessivi 9.67

grammi netti di marijuana, sostanza stupefacente destinata al proprio

consumo;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reato previsto: dall’art. 19 a LStup;

B. Il

pubblico dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali si è tenuto il

23 aprile 2020. Con sentenza datata di quel medesimo giorno, le cui motivazioni

sono state intimate il 12 giugno 2020, l’istanza precedente ha così statuito:

1. IM1

è autore colpevole di:

1.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere

direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone,

per avere,

nel periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, a

Solduno, Locarno e in altre località del Canton Ticino, agendo in parte in

correità con V. e con terzi, senza essere autorizzato, detenuto e alienato,

vendendola e offrendola, 1'943.71 grammi di cocaina, e meglio per avere,

1.1.1. alienato,

vendendola, agendo in parte in correità con V. e con terzi, in più occasioni,

1'570.50 grammi di cocaina a diversi consumatori locali;

1.1.2. alienato,

offrendola, in più occasioni, a diversi consumatori locali, tra cui V., 279.55

grammi di cocaina;

1.1.3. detenuto e

posseduto, il 24 luglio 2019, a Locarno, in correità con V., presso il

domicilio di quest’ultima, 101.66 grammi di cocaina con purezza variante tra il

76,5% e l’88.9%, sostanza stupefacente destinata all’alienazione;

1.2. infrazione

alla LF sugli stranieri ripetuta

per avere,

nel periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, a

Solduno e a Locarno, ripetutamente soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché

sprovvisto del richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto

che l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire

illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti, di

cui al punto 1.1 del presente dispositivo;

1.3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo luglio 2018 – 23 luglio 2019, a Solduno,

Locarno e in altre località del Canton Ticino, senza essere autorizzato,

consumato 30 grammi di cocaina;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato

nei considerandi.

2. V.

è autrice colpevole di:

2.1. infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita a un quantitativo di cocaina che

sapeva o doveva presumere mettere direttamente o indirettamente in pericolo la

salute di molte persone,

per

avere, nel periodo maggio 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre

località del Canton Ticino, agendo in correità con IM1, senza essere

autorizzata, detenuto e alienato, vendendola e offrendola, 1'252.66 grammi di

cocaina, e meglio per avere,

2.1.1. alienato,

vendendola, agendo in correità con IM1, in più occasioni, 1'132.50 grammi di

cocaina a diversi consumatori locali;

2.1.2. alienato,

offrendola, in più occasioni, 18.5 grammi di cocaina a diversi consumatori

locali;

2.1.3. detenuto

e posseduto, il 24 luglio 2019, a Locarno, in correità con IM1, presso il

proprio domicilio, 101.66 grammi di cocaina con purezza variante tra il 76.5% e

l’88.9%, sostanza stupefacente destinata all’alienazione;

2.2. incitazione

al soggiorno illegale ripetuta

per avere,

nel

periodo maggio 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno e a Locarno, presso i propri

domicili, facilitato il soggiorno illegale di IM1, sapendolo sprovvisto del

richiesto permesso in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che sapeva che

l’unico motivo del suo soggiorno in Svizzera era quello di conseguire

illecitamente un reddito derivante dalla vendita di sostanze stupefacenti;

2.3. contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

senza essere autorizzata,

2.3.1. nel

periodo marzo 2018 – 23 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre località del

Canton Ticino, consumato, in più occasioni, 204.75 grammi di cocaina;

2.3.2. il

24 luglio 2019, a Locarno, detenuto e posseduto 9.67 grammi di marijuana,

sostanza stupefacente destinata al proprio consumo;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato

nei considerandi.

3. IM1

è prosciolto dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti di

cui al punto A.3.2 dell’atto d’accusa.

C. La Corte delle assise

criminali ha così condannato (dispositivo n. 4.1) IM1 alla pena detentiva di

quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, nonché al

pagamento di una multa di fr. 100.-. È inoltre stata ordinata la sua espulsione

dalla Svizzera per un periodo di dieci anni.

V., alla quale è stata riconosciuta

una scemata imputabilità di grado lieve e l’attenuante del sincero pentimento,

è stata condannata alla pena detentiva di tre anni e al pagamento di una multa

di fr. 300.-. L’esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di

24 mesi, con un periodo di prova di quattro anni, per il resto da espiare. A V.

è inoltre stato ordinato di sottoporsi all’assistenza riabilitativa e le sono

altresì state imposte delle norme di condotta.

D. Il 29 aprile 2020 IM1 ha

annunciato di appellare la sentenza e, ricevutane la motivazione, ha confermato

questa sua intenzione con dichiarazione del 6 luglio 2020, in cui ha indicato

di impugnare i dispositivi nn. 1 (con riferimento ai quantitativi), 4 (durata

della pena detentiva), 10 e 11 (confisca), precisando che “si chiede che i

dispositivi impugnati siano annullati e riformati nel senso che l’imputato è

riconosciuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup riferibile a

un quantitativo massimo di 701.66 grammi di cocaina e condannato alla pena detentiva

di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo e di sicurezza sofferti (decorrenti

dal 24 luglio 2019), ritenuto che la pena detentiva è sospesa condizionalmente

in ragione di 24 mesi e per il rimanente da espiare”.

Unitamente alla dichiarazione

di appello l’imputato ha chiesto l’assunzione di alcuni mezzi probatori,

ribadendo tale richiesta anche con scritto dell’8 settembre 2020. L’assunzione

di queste prove è stata respinta con decisione del 30 settembre 2020 del

presidente di questa Corte.

E. V. non ha impugnato la

sentenza della Corte delle assise criminali.

F. Il dibattimento davanti a

questa Corte si è tenuto il 23 ottobre 2020, al termine del quale la pubblica

accusa ha chiesto la conferma del giudizio impugnato mentre IM1 ha domandato, per

il tramite del suo difensore, che la pena nei suoi confronti sia al massimo di

tre anni, di cui 18 mesi sospesi condizionalmente.

Considerato

in fatto e in diritto:

Vita dell’imputato e

precedenti penali

1. Per ciò che attiene alla

vita di IM1, si richiamano, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, i consid.

4-8 (pag. 12-14) della sentenza impugnata, aggiungendo che al dibattimento di

appello l’imputato ha dichiarato che con la mamma delle due gemelline nate nel

2013 ha in seguito avuto altre due figlie (nate nel 2015 rispettivamente nel

2017).

.

IM1 è incensurato sia in

Svizzera (doc. TPC 15) sia in Italia (doc. TPC 18).

Avvio dell’inchiesta e

arresto di IM1

2. Sulle circostanze

dell’inchiesta e sull’arresto di IM1 si rinvia ai considerandi 9-17 del

giudizio impugnato (art. 82 cpv. 4 CPP).

L’imputato, su sua richiesta,

si trova in espiazione anticipata della pena (doc. TPC 10).

Contenuto dell’appello e

suo esame

3. L’elemento centrale

dell’appello consiste nel censurare il quantitativo di stupefacente detenuto,

rispettivamente alienato, da IM1. L’imputato lo quantifica, si è già accennato,

in al massimo 701.66 grammi. Si rivela pertanto necessario far luce su tale

aspetto.

La credibilità di V.

4. La Corte precedente,

dopo avere riportato in particolare le dichiarazioni rilasciate da IM1 e da V.

nei vari interrogatori tenutisi durante l’inchiesta, ha effettuato un esame

della credibilità degli imputati, concludendo che V. è “apparsa costante,

lineare, logica e disinteressata” (consid. 117, pag. 48) mentre l’atteggiamento

processuale di IM1 è stato “caratterizzato da molteplici versioni,

ritrattazioni e allegazioni palesemente destinate unicamente a migliorare la

propria posizione processuale”, ciò che – ha concluso la prima Corte – “ha

minato irrimediabilmente la propria credibilità”.

Questa conclusione

dell’istanza precedente, dopo avere effettuato il necessario esame della

credibilità degli imputati (ai cui considerandi 117-121 pagg. 48-51 si rinvia

in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP), è del tutto condivisa da questa

Corte.

Il lungo periodo di

attività di spaccio ad opera di IM1

5. IM1 (chiamato ______

nell’ambito dello spaccio di stupefacente) è stato attivo nell’alienazione di

stupefacenti sin dall’inizio del 2018. Ciò emerge segnatamente da quanto

riferito dal consumatore _______________ (AI 1 pag. 5), secondo cui “da

gennaio 2018 ad oggi ho acquistato da _______ […]”, dalle dichiarazioni di F.

che ha collocato la conoscenza dell’imputato nel periodo fine 2017/inizio 2018

(AI 174, all. 1, VI 17.10.2019 pag. 5 e 6: “Ad inizio 2018 ____ mi ha

contattato di nuovo. […] ____ era in compagnia di “_______”, un ragazzo

africano suo “cavallino””; AI 241 pag. 12 “fine anno 2017/inizio anno

2018”), da __________ (AI 74, pag. 4), che ha dichiarato di avere “conosciuto

_______ tramite F. […] e meglio nel periodo fine 2017/inizio 2018. So

che _______ in quel periodo era già attivo nelle vendite di cocaina”.

Per

tacere del fatto che per alienazioni avvenute, fra l’altro, nel periodo

febbraio/marzo 2018 al mese di maggio/giugno 2018 in correità con IM1, F. è

stato condannato con sentenza del 5 marzo 2020 passata in giudicato.

Inoltre, se si considera che F.

ha riferito (AI 241, pag. 12) che IM1 “ha spacciato cocaina a casa di ______________per

un periodo di 5/6 mesi. In seguito aveva poi iniziato a collaborare con Viviana

e pertanto non ha più spacciato a casa nostra, ossia di ________ e me”, e

se si considera che V. ha riferito che “di sicuro ero attiva nella vendita

da maggio 2018” (AI 77 pag. 7), si può ritenere accertato che IM1, prima di

essere arrestato il 24 luglio 2019, è stato attivo nell’alienazione di stupefacenti

per circa un anno e mezzo.

6. IM1 è stato introdotto

nell’ambiente dello spaccio di cocaina a Locarno da un suo connazionale, ________,

detto ____. In tal modo l’imputato ha potuto disporre da subito di una rete di

tossicodipendenti che si rivolgevano a lui per ottenere la sostanza

stupefacente. Nella prima metà dell’anno 2018 l’alienazione di cocaina da parte

dell’imputato avveniva per lo più a casa di ________ , compagna di F. (l’una e

l’altro tossicodipendenti); in seguito IM1 si è man mano accasato da V.,

dapprima saltuariamente ma comunque in modo crescente, quando quest’ultima

abitava ancora a Solduno (si vedano a questo proposito le dichiarazioni della

locatrice ____________, AI 53, pag. 3: “Per quanto concerne il soggiorno di _______

[a Solduno, ndr] posso dire che lui abitava presso l’appartamento della V.

in maniera praticemente ininterrotta”), poi stabilmente, quando V. si è

trasferita in ________a Locarno.

Il quantitativo di

stupefacente

7. La ricostruzione del quantitativo

di stupefacente alienato fatta da V. è stata eseguita in modo ponderato.

Infatti, a fronte di una prima

quantificazione durante il primo interrogatorio (del 24 luglio 2019: AI 19 p. 8

e 9), fondata sul dato secondo cui l’imputato portava a Locarno, ogniqualvolta

andava a rifornirsi di stupefacente, 200 grammi di cocaina (essendogliene stata

sequestrata 137.80 grammi lordi ad una settimana circa dall’ultimo

rifornimento; senza dimenticare che la stessa V. ha dichiarato “che IM1 mi

diceva che le forniture erano di un paio di etti”: AI 19 p. 10), ritenuto

inoltre che V. aveva indicato che il rifornimento avveniva ogni 5/6 settimane

(AI 19 p. 7), la stessa V. ha poi precisato, correggendolo, il quantitativo

durante l’interrogatorio del 21 agosto 2019 (AI 77), computato con una modalità

di calcolo fondata su quanto ella medesima vedeva svolgersi nel suo

appartamento (dapprima in quello di Solduno, anche se non da subito, bensì da

maggio 2018, e poi in quello di _________) e da quanta cocaina ella riceveva da

IM1:

“ADR

che in media giungevano dai 3 ai 10 clienti al giorno. Questo dipendeva se a

loro volta questi clienti rivendevano la cocaina.

Ribadisco

che le palline erano sempre da 0,25.

Dovendo

fare una media ritengo che ogni giorno si vendeva almeno 10/15 palline al

giorno pari a grammi 2,5/3,75 al giorno”.

V., sempre durante

l’interrogatorio del 21 agosto 2019 (AI 77) ha specificato che non si potevano

considerare tutti i giorni della collaborazione tra lei e l’imputato quali

giorni di spaccio, giacché “vorrei precisare che quando lui partiva per fare

rifornimento non venivano eseguite vendite in quanto non mi lasciava merce in

deposito. In media si assentava una volta al mese per 2 o 3 giorni mentre altre

andava e tornava poco dopo. È anche successo che si assentasse per una

settimana”.

La posizione di V. non è mutata

nel corso del verbale di confronto tra lei e IM1 (AI 177, p. 3):

“Gli

accordi tra me e IM1 erano i seguenti: una pallina da 0.25, ogni 6 palline da

0.25 vendute. Solo negli ultimi due mesi prima del mio arresto mi consegnava

oltre alla pallina da [sic] ogni 6 palline vendute, anche due palline da 0.25

grammi di cocaina al giorno.

Confermo

che per quantificare il quantitativo di cocaina da me alienato per conto di IM1

durante il periodo della nostra conoscenza affermo che ero attiva almeno dal

mese di maggio 2018

Fatti

I

clienti mi chiamavano o si presentavano direttamente a casa. Io raccoglievo le

richieste e le giravo a _______. I clienti che volevano poca cocaina o le

palline da fr 40.- li servivo io, mentre i clienti che ritiravano maggiori

quantitativi li facevo salire in casa e li serviva direttamente _______.

Facendo cosi mi doveva corrispondere meno compenso. ADR che in media giungevano

dai 3 ai 10 clienti al giorno. Questo dipendeva se a loro volta questi clienti

rivendevano la cocaina. Ribadisco che le palline erano sempre da 0,25. Dovendo

fare una media ritengo che ogni giorno si vendeva almeno 10/15 palline al

giorno pari a grammi 2,5/3,75 al giorno.

Il PP

mi fa presente che dal mese di maggio 2018 al 23 luglio 2019 si contano 453

giorni. Applicando una media di 2.5 min al giorno e 3.75 max al giorno si

giunge al risultato che sono stati venduti 1132.5 min grammi di cocaina e

1698.75 max grammi di cocaina, corrispondenti rispettivamente a 4530 palline da

0.25 min e a 6795 palline da 0.25 max.

Dividendo

per sei le palline emerge che io ne ho ricevuto min 755 e max 1132.5 per

complessivi 188.75 min e 283 max grammi di cocaina. In aggiunta, negli ultimi

due mesi prima del mio arresto si contano 53 giorni in occasione dei quali io

ho ricevuto 0.5 grammi al giorno per complessivi [sic]”.

R:

dopo avere preso atto dei risultati del PP confermo che sono corretti

rispecchiano quanto da me venduto per conto di IM1 e ricevuto da lui per il mio

consumo.”

(cfr.

VI PP 18.10.2019, AI 177, p. 2-3)

Ed è stata ribadita anche nel

corso dell’ultimo interrogatorio, quello del 20 gennaio 2020 davanti al

Procuratore pubblico (AI 262, p. 2):

“Nel maggio 2018 fino al giorno del mio arresto ho

venduto per conto di IM1 da un minimo di complessivi 1132.5 grammi di cocaina

ad un massimo di complessivi 1698.75 grammi di cocaina, sotto forma di

sacchetti da 0.25/0.3 grammi al prezzo di CHF 40.-/50.-”.

Al dibattimento davanti alla

Corte precedente, V. ha ribadito che il punto di partenza per il calcolo è

stato il suo proprio consumo, vale a dire le palline di cocaina che riceveva da

IM1 ogni sei vendute (VI DIB TPC pag. 4 e 5):

“Il quantitativo è stato calcolato in sede d’inchiesta

sulla base di quello che io ricevevo come compenso, ricostruendo quindi poi a

ritroso il quantitativo. Riconfermo la correttezza del calcolo, come detto in

corso d’inchiesta”.

Specificando che:

“Sono calcoli che non ho fatto io, perché io non sono

brava in matematica, sono calcoli che sono stati fatti in corso d’inchiesta,

che sono però corretti”.

Ribadendo appunto che:

“È la ricostruzione fatta sulla base della cocaina da

me ricevuta come ricompensa per le vendite”.

Tanto IM1 quanto V. hanno

dichiarato che il compenso che il primo dava alla seconda in cambio

dell’aiuto nell’alienazione della cocaina, consisteva in una pallina di cocaina

ogni sei vendute (AI 177 VI confronto V./IM1 pag. 8; VDIB TPC all. 1 pag. 7).

8. Tenendo presente quanto

riferito dalla stessa V. e ricordato al consid. 7, ovvero che non si possono

considerare tutti i giorni della collaborazione tra lei e l’imputato quali

giorni di spaccio, giacché

“vorrei precisare che quando lui partiva per fare

rifornimento non venivano eseguite vendite in quanto non mi lasciava merce in

deposito. In media si assentava una volta al mese per 2 o 3 giorni mentre altre

andava e tornava poco dopo. È anche successo che si assentasse per una

settimana”

considerando quindi una media

(prudenziale e favorevole all’imputato) di 26 giorni di spaccio al mese, si

giunge pur sempre al quantitativo alienato seguente:

26 giorni x 14 mesi (maggio 18

– giugno 19) + 23 gg (luglio 2019) = 387 gg x 2.5 grammi/giorno = 967.5 grammi

min.

rispettivamente

26 giorni x 14 mesi (maggio 18

– giugno 19) + 23 gg (luglio 2019) = 387 gg x 3.75 grammi/giorno = 1'451.25

grammi max.

riferito al periodo compreso

tra il maggio 2018 e il giorno dell’arresto, ovvero il 24 luglio 2019.

9.

9.1. Il quantitativo di cui al

consid. 8, prendendo quello minimo, cioè 967.5 grammi, equivale a 3'870 palline

da 0.25 grammi l’una. Ricordato che l’accordo tra l’imputato e V. consisteva

nella corresponsione gratuita dal primo alla seconda di una pallina di cocaina

ogni sei vendute, risulta che V. ha ricevuto 645 palline di cocaina da 0.25

grammi quale compenso per il suo operato, vale a dire 161.25 grammi.

Questo quantitativo va

aggiunto a quello di cui al consid. 8.

Considerando invece il

quantitativo massimo di cui al consid. 8, ossia 1451.25 grammi, equivalente a

5805 palline da 0.25 grammi, si ottiene che V. ne ha ricevute 967, ossia 241.75

grammi.

9.2. Occorre inoltre tenere

presente che nei due mesi precedenti l’arresto V. ha ricevuto dall’imputato, in

aggiunta alla pallina ogni sei vendute, due ulteriori palline di cocaina da

0.25 grammi al giorno. Letteralmente:

“Gli accordi tra me e IM1 erano i seguenti: una

pallina da 0.25, ogni 6 palline da 0.25 vendute. Solo negli ultimi due mesi

prima del mio arresto mi consegnava oltre alla pallina da ogni 6 palline

vendute, anche due pal[l]line da 0.25 grammi di cocaina al giorno.”

V. ha quindi ricevuto 26.5

grammi ulteriori da IM1.

10. Come già detto (consid. 5),

IM1 è stato attivo nello spaccio di stupefacenti dall’inizio del 2018. Occorre

quindi determinare il quantitativo di stupefacente alienato nei primi mesi del

2018, e meglio – a fronte del lasso temporale indicato nell’atto di accusa – da

febbraio/marzo 2018 sino a quando IM1 ha poi consolidato l’attività con V.,

ovverosia da maggio 2018, installandosi man mano da quest’ultima.

Al dibattimento davanti

all’istanza precedente, a fronte della domanda

“di riferire quanta sostanza ho alienato durante la mia

permanenza presso M., direttamente o per suo tramite”

IM1 ha dichiarato quanto

segue:

“In quel periodo ho comprato 160 grammi di cocaina,

che ho poi venduto interamente.

Il

presidente mi chiede di indicare quanta sostanza ho offerto a terzi durante la

mia permanenza presso M..

R:

circa 40 grammi, compresi nei 160 grammi che ho appena indicato”.

11. Ciò che occorre ancora

aggiungere è il quantitativo sequestrato il giorno dell’arresto e destinato

all’alienazione, ovverosia 101.66 grammi con purezza variante tra il 76.5% e

l’88.9%.

12. Ricapitolando, risulta

quindi il seguente quantitativo minimo:

-

160 grammi alienati durante la permanenza presso ________

e M., di cui 120 grammi venduti e 40 grammi offerti;

-

967.50 grammi (come minimo) alienati durante la

permanenza presso V. in correità con quest’ultima;

-

161.25 + 26.5 grammi offerti a V. per l’attività

svolta da quest’ultima;

-

101.66 grammi sequestrati il giorno dell’arresto con

un grado di purezza variante tra il 76.5% e l’88.9% (AI 118),

per un totale di 1'416.91

grammi di cocaina.

Queste conclusioni non vengono

scalfite da quanto l’imputato ha cercato di fare valere durante il dibattimento

di appello, nel palese intento di spostare il più possibile la data d’inizio

della sua attività di spaccio con V., dilungando a dismisura i periodi delle

sue presunte assenze e senza essere in grado di fornire alcun elemento

convincente a favore della propria tesi.

Anche il

tentativo dell’imputato al dibattimento di appello di sostenere di avere

alloggiato per prolungati e ripetuti periodi in piccole pensioni e alberghi di

Locarno è vano. A parte il fatto che è strano che egli si sia improvvisamente

ricordato i nomi delle pensioni che lo avrebbero ospitato, quando invece nel

corso dell’interrogatorio del 24 luglio 2019 (AI 19 pag. 6) aveva dichiarato

che degli alberghi in cui aveva alloggiato “non ricordo il nome”, va

soprattutto evidenziato il seguente passaggio di quello stesso verbale

d’interrogatorio (sempre a pag. 6):

“Gli

agenti interroganti mi fanno prendere atto che da accertamenti di Polizia

inerente le notifiche d’albergo risulta che io ho pernottato nell’albergo

“Hotel __________” a Locarno il 08.06.2018, nell’albergo “___________” a

Locarno il 24.08.2018, nell’albergo “______________” di Locarno il 27.08.2018,

nell’albergo “__________ a Locarno il 03.09.2018 ed infine nell’albergo “___________”

di Locarno il 04.09.2018.

Ne

prendo atto, come detto non ricordo il nome degli alberghi, come pure le date,

ma mi risultano corretti i periodi.

Per

quanto riguarda il periodo invernale, forse mi sbaglio, non ho soggiornato in

nessun albergo”.

La presenza in albergo era,

quindi, assai sporadica. Circostanza del resto comprensibile, visto che da V.

l’imputato poteva alloggiare gratuitamente.

13. Riassumendo, e tenendo

presente i dispositivi del giudizio della Corte precedente che non sono stati

impugnati, IM1 risponde complessivamente di:

-

infrazione aggravata alla LStup

(art. 19

cpv. 2 lett. a LStup)

per avere alienato, rispettivamente detenuto in

vista dell’alienazione, complessivi 1'416.91 grammi di cocaina, reato per cui i

combinati artt. 19 cpv. 2 LStup e 40 cpv. 2 CP prevedono una pena detentiva da

uno a vent’anni, che può essere cumulata con una pena pecuniaria;

-

ripetuta infrazione alla LStrI (art. 115 cpv. 1

lett. b LStrl) per avere ripetutamente soggiornato illegalmente in Svizzera nel

periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, reato per cui è prevista una

pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria;

-

ripetuta contravvenzione alla LStup (art. 19a

cpv. 1 LStup) per aver consumato 30 grammi di cocaina, reato per cui è prevista

la multa.

Commisurazione della pena

14. Per l’art. 47 cpv. 1 CP,

il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2

dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

14.1. Fondamentale, dunque, per

la definizione della pena è, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In

applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore

fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va

determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten).

In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o

di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza

sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni

“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.

6.1).

Vanno, poi,

considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i

moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

14.2. Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne

in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del

quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

14.3. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo

a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena

delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per

intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal

compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.

4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;

STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato

la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127

IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia

soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14

ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF

6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

15.

15.1. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP

(che sancisce il cosiddetto principio dell’inasprimento della pena), quando per

uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene

dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il

reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di

oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al

massimo legale del genere di pena.

Una

pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della pena

presuppone, diversamente dal principio dell'assorbimento e da quello del cumulo

materiale delle pene, che il giudice abbia (almeno mentalmente) commisurato una

(ipotetica) pena per ciascuno dei reati. La pronuncia di una pena unitaria,

intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non

è possibile (DTF 144 IV 219, consid. 3.5, pag. 231, precisazione della

giurisprudenza).

15.2. L’esigenza,

per potere applicare l’art. 49 cpv. 1 CP, che le pene siano dello stesso

genere, implica che il giudice esamini, per ogni reato commesso, la natura

della pena da pronunciare per ciascuno di essi. La possibilità di pronunciare

una pena complessiva, in applicazione del principio dell’inasprimento della

pena contenuto all’art. 49 CP, è pertanto possibile solo se il giudice opta,

nel caso concreto, per lo stesso genere di pena per sanzionare ogni reato

commesso. Non è sufficiente che le disposizioni penali applicabili prevedano

astrattamente delle pene dello stesso genere. Se le sanzioni prese in

considerazione nel caso concreto non sono dello stesso genere, devono essere

pronunciate cumulativamente. La pena privativa della libertà e la pena

pecuniaria non sono dello stesso genere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 316

con numerosi rinvii).

La

pena pecuniaria costituisce la sanzione principale nell’ambito della piccola e

media criminalità, le pene privative della libertà dovendo essere pronunciate

solo quando lo Stato non può garantire in altro modo la sicurezza pubblica.

Allorquando entrano in considerazione tanto una pena pecuniaria quanto una pena

privativa della libertà ed entrambe paiono sanzionare in maniera equivalente,

occorre di regola, conformemente al principio di proporzionalità, accordare la

precedenza alla sanzione pecuniaria, la quale colpisce il patrimonio

dell’interessato e costituisce quindi una sanzione più clemente della pena

detentiva, che incide sulla sua libertà personale. La scelta del tipo di

sanzione deve essere effettuata tenendo conto, in primo luogo, dell'adeguatezza

(adéquation, Zweckmässigkeit) della pena, dei suoi effetti

sull'autore e sulla sua situazione sociale così come della sua efficacia dal

punto di vista della prevenzione (STF 6B_911/2018 del 5 febbraio 2019 consid.

1.1.1 con rinvii; DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 317 con rinvii). Per

contro, non è determinante segnatamente la colpa dell’autore, la quale si

ripercuote esclusivamente sull’entità della pena (Strafmass: DTF 137 II

297 consid. 2.3.4, pag. 301).

16. Nel caso concreto occorre

dunque dipartirsi dal reato di infrazione aggravata alla LFStup, che

costituisce il reato più grave in base alla prospettazione sanzionatoria

generale e astratta, la pena detentiva prevista dall’art. 19 cpv. 2 LStup non

potendo essere inferiore a un anno e suscettibile di essere estesa sino a 20

anni (art. 40 cpv. 2 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

II, 2010, ad art. 19 n. 72).

16.1. A tal proposito, e

come già accennato, ci si deve chinare in primis sugli elementi oggettivi

rilevanti che si riferiscono all’atto stesso, come segnatamente la gravità

della lesione (ossia l’entità delle conseguenze cagionate dall’autore, il

cosiddetto verschuldeter Erfolg), il carattere reprensibile dell’atto e

la sua modalità di esecuzione (STF 6B_911/2018 del 5 febbraio 2019 consid.

1.1.2).

Nel caso concreto, il

grado di lesione del bene giuridico offeso, vale a dire, sulla base di quanto

già accenna l’art. 1 LStup, la salute pubblica, intesa non solo come salute del

singolo individuo ma anche della collettività (Maurer, in: Donatsch Andreas

(edit.), StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den

Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 19 n 2 con

riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale; Fingerhuth/Schlegel/

Jucker, in: BetmG Kommentar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 2016

ad art. 19 n.1), è stato importante. Il quantitativo di stupefacente è stato

ingente, di gran lunga superiore alla soglia di 18 grammi di cocaina pura

necessaria per ammettere un caso di infrazione aggravata alla LStup. Molti

tossicodipendenti del Locarnese si rifornivano dall’imputato e ciò per un lungo

periodo.

Quanto

alla reprensibilità dell’atto e alla sua modalità di esecuzione, IM1 per

spacciare non ha esitato da un punto di vista logistico ad appoggiarsi a

tossicodipendenti: dapprima servendosi, quale base per lo spaccio,

dell’appartamento utilizzato da F.e dalla sua compagna, poi trasferendosi ben

presto e in forma vieppiù stabile nell’appartamento di V.. In tal modo poteva

evitare i costi dell’alloggio e il maggiore rischio di essere sottoposto a

controlli, oltre che preparare facilmente le dosi. In cambio, a chi gli forniva

alloggio, IM1 dava delle palline di cocaina per il personale consumo –

assicurandosene così la dipendenza – ma non in modo gratuito bensì in cambio di

un certo volume di spaccio. Non va al proposito dimenticato, infatti, che

l’accordo con V. consisteva nella consegna di una pallina di cocaina ogni sei

vendute da quest’ultima. Non va inoltre dimenticato che questa squallida

modalità di agire si è protratta per circa un anno e mezzo e, senza

l’intervento della polizia, sarebbe sicuramente stata destinata a continuare

come emerge indubitabilmente dal sequestro di 101.66 grammi di cocaina il

giorno dell’arresto.

16.2. Proseguendo

conformemente all’art. 47 cpv. 2 CP, sono poi da considerare – quali componenti

soggettive del reato (subjektive Tatkomponenten) – l’intensità della

volontà delittuosa (STF 6B_129/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 1; Trechsel/Thommen, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, 2018, ad art. 47 n. 20 con ulteriori rinvii

giurisprudenziali), i moventi e gli obiettivi perseguiti.

Nella

categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli

interni, come ad esempio l’avidità.

In

questo contesto non può non essere evidenziato che IM1 è venuto in Svizzera –

lo ha ammesso lui stesso al dibattimento davanti all’istanza precedente, ma non

poteva esserci nemmeno la parvenza di un dubbio al proposito – al solo scopo di

spacciare cocaina. Al dibattimento di appello ha cercato di far credere,

invano, di avere seguito il suo connazionale ____ in Svizzera senza sapere cosa

sarebbe venuto a fare e che avrebbe appreso solo una volta arrivato sul territorio

elvetico che l’attività consisteva nello spaccio di cocaina. IM1 inoltre non è

un tossicodipendente bensì, se già, un consumatore occasionale: detto

diversamente, per lui non si trattava di finanziare il proprio consumo

personale bensì, come detto, si trattava di lucro.

Questi accertamenti trovano

solo parziale mitigazione nel fatto che l’imputato non avesse una situazione

economica stabile. Risulta infatti che egli ha pur sempre frequentato le scuole

superiori in Italia, a Como, e meglio la scuola professionale tecnica delle

industrie elettriche (AI 156, pag. 2), conseguendo la maturità professionale e

lavorando complessivamente per oltre un anno in Lombardia, affiancando

successivamente l’attività accessoria di domestico/badante. In altre parole, quindi,

egli aveva, a meno di trent’anni di età e in buona salute, la possibilità di

seguire altre vie lecite per fare fronte al proprio sostentamento, anziché

dedicarsi allo spaccio di cocaina.

17. Nelle

circostanze descritte, tenuto conto dei criteri di commisurazione della pena,

questa Corte ritiene grave la colpa di IM1 e una pena ipotetica aggirantesi sui

4 anni appare adeguata per il reato di infrazione aggravata alla LStup.

18. Come

detto (consid. 14.3), il tribunale deve poi procedere ad una ponderazione della

pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore

(“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o

meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età,

obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Al

riguardo, l’imputato non risulta avere precedenti penali, circostanza che ha

invero un effetto neutro sulla commisurazione della pena. Quanto al suo

comportamento nel corso del procedimento, esso non può di sicuro essere

considerato collaborativo, ove appena si consideri la quantità di diverse

versioni fornite dall’imputato nel corso degli interrogatori (come ha ben

riferito la Corte precedente nel giudizio impugnato ai consid. 53-111): in

altre parole, non si possono ricavare elementi di attenuazione della pena dalla

condotta processuale dell’imputato.

A

suo favore si può unicamente tenere conto della sua relativamente giovane età e

– in modo limitato, poiché la situazione gli è comunque addebitabile, avendo

egli deliberatamente scelto di delinquere in un paese lontano dal suo – della

sua sensibilità alla pena, per il fatto di doverla scontare lontano dagli

affetti familiari (in particolare le figlie risiedono in Germania e la mamma in

Italia).

Considerato

tutto quanto precede, questa Corte ritiene adeguata una pena di 3 anni e 10

mesi per l’infrazione aggravata alla LStup commessa dall’imputato.

Il

tentativo della difesa dell’imputato al dibattimento di appello di paragonare

il caso in esame alla fattispecie alla base della sentenza nell’incarto di

questa Corte 17.2020.170 è vano. Innanzitutto perché, per giurisprudenza

consolidata del Tribunale federale, paragoni tra fattispecie diverse non

possono avvenire alla leggera, giacché ogni caso presenta le proprie

sfaccettature. Inoltre, in quel caso non solo il quantitativo di cocaina era

ben diverso (914.67 grammi a fronte dei 1'416.91 grammi nel caso in esame,

ovvero ben mezzo chilo di differenza) ma, per certi versi soprattutto, in quel

caso l’imputato aveva fornito un’ampia collaborazione agli inquirenti,

comportamento che non può di certo essere attribuito a IM1.

19. IM1

risponde anche di ripetuta infrazione alla LStrI.

L’art.

115 cpv. 1 LStrI (capoverso dal tenore identico a quello in vigore al momento

dei fatti rimproverati all’imputato e avente il seguente titolo marginale: Entrata,

partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione)

stabilisce quanto segue:

È

punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria

chiunque:

a.

viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera secondo l’articolo 5;

b.

soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata

del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;

c.

esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;

d.

entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto

(art. 7).

Applicando tutti i criteri di

commisurazione della pena ricordati al consid. 14 (e applicati ai consid. 16-18

in relazione al reato di infrazione aggravata alla LStup), considerato

segnatamente che il reato si è protratto per ben un anno e mezzo e che lo scopo

unico del soggiorno in Svizzera era quello di spacciare cocaina, una pena

detentiva di tre mesi appare adeguata al caso concreto per questo reato.

20. Per la contravvenzione

alla LStup (art. 19a cpv. 1 LStup), adeguata è una multa di fr. 100.-, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, questa sarà

sostituita con 1 giorno di pena detentiva (art. 106 cpv. 2 CP).

Segnalazione nel Sistema d’informazione di Schengen (SIS)

21.

21.1. Durante il dibattimento

d’appello, IM1 è stato informato del fatto che questa Corte si sarebbe

pronunciata anche sul tema di una eventuale segnalazione della sua espulsione

nel cosiddetto SIS (Sistema d’informazione di Schengen). La segnalazione

dell’espulsione nel SIS comporta di principio che alla persona toccata, e che è

cittadina di un Paese terzo, è fondamentalmente vietato l’accesso nel

territorio di un qualsiasi Stato dello spazio Schengen.

Il Tribunale federale ha di

recente evidenziato (STF 6B_572/2019 dell’8 aprile 2020, pubblicata quale DTF

146 IV 172 ss.) che la segnalazione dell’espulsione nel SIS - come la stessa

espulsione - non soggiace al principio accusatorio. Se il giudice pronuncia

l’espulsione di un cittadino di uno Stato terzo, deve imperativamente decidere

anche se segnalare l’espulsione nel SIS, indipendentemente da una richiesta del

pubblico ministero in tal senso. Deve esaminare nel merito la questione della

segnalazione dell’espulsione nel SIS e menzionare obbligatoriamente nel

dispositivo della sentenza penale se la segnalazione dev’essere effettuata o

meno (consid. 3.2.5).

L’art. 20 dell’Ordinanza del

Consiglio federale sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen

(N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (chiamata Ordinanza N-SIS) prevede e ribadisce

che i cittadini di Stati terzi possono essere segnalati ai fini della non

ammissione e del divieto di soggiorno soltanto se esiste una corrispondente

decisione pronunciata da un’autorità amministrativa o giudiziaria. La

segnalazione dell’espulsione giudiziaria nel SIS è ordinata dal giudice che ha

pronunciato la sentenza.

La pena detentiva che viene

inflitta a IM1, superiore ad un anno, comporta di principio la segnalazione

(art. 24 cpv. 2 lett. a del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e

l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)).

Devono tuttavia essere adempiuti anche i requisiti di proporzionalità di cui

all’art. 21 di tale regolamento.

21.2 Richiesto di esprimersi sui

suoi progetti futuri e sulle sue relazioni con l’Italia e la Germania, IM1 ha

dichiarato di avere la madre e una sorella che vivono in Italia e le figlie in

Germania, di voler stare loro vicino (“Una volta che avrò scontato la pena

la mia intenzione è quella di recarmi in Germania dalla mia famiglia” ha

affermato al dibattimento di appello) e di non avere in Nigeria legami

altrettanto intensi.

La

ponderazione degli interessi sussistenti nel caso concreto, considerata la

situazione personale e famigliare di IM1 (cfr. consid. 4-8 pag.

12-14 della sentenza impugnata), i suoi legami con l’Italia e la

Germania, anche con riferimento all’art. 8 CEDU, e l’assenza di relazioni

altrettanto intense con il suo paese d’origine porta a prescindere nel caso

concreto dalla segnalazione nel SIS.

Sequestri

22.

22.1. Essendo

adempiuti i requisiti dell’art. 70 CP, è ordinata la confisca - dedotte tassa

di giustizia e spese procedurali a carico dell’imputato - dei valori

patrimoniali sotto sequestro di fr. 1'310.-, fr. 4'000.- e EUR 245.-,

rispettivamente risultanti dal doc. TPC 4 in fr. 5579.50.

22.2. Eccetto

quanto dissequestrato al disp. n. 9 del giudizio impugnato, passato

incontestato in giudicato, essendo adempiuti i requisiti dell’art. 69 CP è

ordinata la confisca di tutto il restante sotto sequestro, con distruzione

dello stupefacente e della sostanza da taglio (REP SAD 23027).

tasse e spese di

primo grado

23.

23.1. Visto

l’esito del procedimento, gli oneri processuali di primo grado rimangono a

carico di IM1 nella misura definita al dispositivo n. 12 della sentenza

impugnata e precisato nella relativa distinta spese, e meglio, per complessivi

fr. 10'961.73.

23.2. Non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano, IM1 dovrà risarcire allo

Stato quanto anticipato per la sua difesa in primo grado, e meglio, fr.

32'845.60 (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

tasse e spese d’appello

24. Visto

l’esito del procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP), tasse e spese relative

all’appello di IM1, parzialmente accolto, sono poste a suo carico in ragione di

13/18, mentre per il resto sono a carico dello Stato.

Indennizzo

a favore dell’imputato

25. Giusta

l’art. 436 cpv. 2 CPP, se non beneficia di un’assoluzione piena o parziale, né

dell’abbandono del procedimento, ma ottiene ragione su altre questioni,

l’imputato ha diritto a una congrua indennità per le spese sostenute.

IM1

non viene assolto da alcuna imputazione. Nondimeno, la pena pronunciata nei

suoi confronti da questa Corte è più mite di quella pronunciata dall’istanza

precedente. Una anche solo leggera diminuzione della pena costituisce di per sé

una circostanza che rientra nei casi di applicazione dell’art. 436 cpv. 2 CPP:

STF 6B_472/2018 del 22 agosto 2018 consid. 1.3 con rinvii;

Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, ad art. 436 n. 3. Considerate

tutte le circostanze, avuto riguardo al fatto che il difensore di fiducia avv. DI1

è subentrato al difensore d’ufficio avv. DI2 durante il procedimento di

appello, si giustifica un’indennità omnicomprensiva di fr. 1'200.-, da

compensare con le spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).

Per questi

motivi,

visti

gli art. 6, 10, 80 ss., 135, 139, 348 ss., 379 ss., 398 ss., 405, 408 ss., 422

ss., 436 e 442 CPP,

12,

40, 42, 47, 49, 51, 66a, 69, 70 e 106 CP,

19,

19a LStup,

115

LStrl,

21

e 24 del Regolamento

(CE) n. 1987/2006 e 20 dell’Ordinanza N-SIS,

nonché,

sulle spese e le ripetibili, anche la LTG;

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

è parzialmente accolto.

Considerandi

2.

Di

conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.3,

2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 (proscioglimento dall’imputazione di contravvenzione alla

LStup di cui al punto A.3.2 dell’atto di accusa), 4.2, 5, 6, 7 (ordine di

espulsione di IM1 dal territorio svizzero per un periodo di dieci anni, ai

sensi dell’art. 66a cpv. 1 CP), 8, 9, 12, 13, 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4 del

giudizio impugnato sono passati in giudicato,

ricordato,

in particolare, che IM1 è stato dichiarato autore colpevole di

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti ripetuta

per avere,

nel periodo

luglio 2018 – 23 luglio 2019, a Solduno, Locarno e in altre località del Canton

Ticino, senza essere autorizzato, consumato 30 grammi di cocaina.

3.

IM1,

è dichiarato anche

autore colpevole di:

3.1

infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome

riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere mettere

direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per

avere, nel periodo febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno, Locarno e

in altre località del Cantone Ticino, agendo in parte in correità con V. e con

terzi, senza essere autorizzato, detenuto e alienato,

rispettivamente detenuto ai fini dell’alienazione, complessivi 1'416.91 grammi

di cocaina, e meglio,

a. 160 grammi alienati durante la permanenza

presso ________ e M., di cui 120 grammi venduti e 40 offerti;

b. 967.50 grammi alienati

durante la permanenza presso V. in correità con quest’ultima;

c. 161.25 grammi + 26.5

grammi offerti a V. per l’attività svolta da quest’ultima;

d. 101.66 grammi, con un

grado di purezza variante tra il 76.5% e l’88.9%, detenuti in correità con V.

nel domicilio di quest’ultima a Locarno e destinati all’alienazione;

e meglio come descritto

nell’atto d’accusa e nei considerandi.

3.2

infrazione alla LF sugli stranieri

ripetuta

per avere,

nel periodo

febbraio/marzo 2018 – 24 luglio 2019, a Solduno e a Locarno, ripetutamente

soggiornato illegalmente in Svizzera, poiché sprovvisto del richiesto permesso

in caso di soggiorni non turistici, ritenuto che l’unico motivo del suo

soggiorno in Svizzera era quello di conseguire illecitamente un reddito derivante

dalla vendita di sostanze stupefacenti;

4.

IM1

è condannato:

4.1

alla

pena detentiva di 4 (quattro) anni e 1 (uno) mese, da dedursi il carcere

preventivo e di sicurezza sofferto rispettivamente quanto anticipatamente

espiato (consid. 2);

4.2

al

pagamento della multa di fr. 100.- (cento), con l’avvertenza che, in

caso di mancato pagamento per colpa, la stessa sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 1 (uno).

5.

Non

viene ordinata la segnalazione di IM1 nel sistema SIS II.

6.1

È

ordinata la confisca - dedotte tassa di giustizia e spese procedurali a carico

dell’imputato - dei valori patrimoniali sotto sequestro (fr. 1'310.-, fr.

4'000.- e EUR 245.-, rispettivamente risultanti dal doc. TPC 4 in complessivi

fr. 5579.50).

6.2

Eccetto

quanto dissequestrato al disp. n. 9 del giudizio impugnato, passato

incontestato in giudicato, è ordinata la confisca di tutto il restante sotto

sequestro, con distruzione dello stupefacente e della sostanza da taglio (REP

SAD ______).

7.1

Gli

oneri processuali di primo grado rimangono a carico di IM1 nella misura

definita al dispositivo n. 12 della sentenza impugnata e precisato nella

relativa distinta spese, e meglio, per complessivi fr. 10'961.73.

7.2

Non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano, IM1 dovrà risarcire allo

Stato quanto anticipato per la sua difesa in primo grado, e meglio, fr.

32'845.60 (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

8.

Gli

oneri processuali dell’appello consistenti in:

tassa di giustizia fr. 2'000.-

altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono

posti a carico di IM1 in ragione di 13/18 mentre, per il resto, sono a carico

dello Stato.

9.

A

IM1 è riconosciuta un’indennità ex art. 436 cpv. 2 CPP omnicomprensiva di fr.

1'200.-, da compensare con le spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4

CPP).

10.

Intimazione

a:

11.

Comunicazione

a:

Per la Corte

di appello e di revisione penale

Il giudice

presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.