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Decisione

17.2020.219

Infrazione aggravata alla LStup (possesso e confezionamento di 19 kg di eroina). Valutazione probatoria del DNA; commisurazione della pena; assenza di concorso retrospettivo in caso infrazione alla LStup iniziata prima e terminata dopo una precedente condanna

11 febbraio 2021Italiano108 min

estivi, da giugno a settembre, e in Germania a ____________________ il resto dell’anno. Devo precisare che delle volte

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.219

17.2020.252+253

Locarno

11 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati,

giudice presidente,

Matteo Galante

e Attilio Rampini

assessori

giurati:

AS 2

AS 3

AS 4

AS 5

AS 6

segretario:

Gabriele

Monopoli, vicecancelliere

per statuire

nella procedura di appello avviata con annuncio del 4 giugno 2020 da

AP 1

rappr. dall' DI1

e con appello

incidentale presentato il 13 agosto 2020 dal

procuratore

pubblico

contro la

sentenza emanata nei suoi confronti il 29 maggio 2020 dalla Corte delle

assise criminali (motivazione scritta intimata il 3 luglio 2020)

richiamata la

dichiarazione di appello 27 luglio 2020;

esaminati gli atti;

riassunto del

procedimento:

A. L’11 marzo 2020 il

procuratore pubblico ha promosso l’accusa (AA 59/2020) nei confronti AP1 davanti

alla Corte delle assise criminali, ritenendolo autore colpevole di:

1.

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

sapendo o dovendo presumere che

l’infrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute

di molte persone e agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare

sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,

per avere, senza essere

autorizzato,

nel periodo compreso tra il

01.03.2017 e il 14.02.2018,

in Albania, Italia, a Muzzano e

St. Gallenkappel,

posseduto, indi confezionato in

singoli panetti dal peso variabile di circa 250 e 500 grammi l’uno, almeno

18'386.05 grammi di eroina (con grado di purezza compreso tra il 38.3% e il

48.7%),

nonché spedito e importato in

Svizzera, in sei distinte occasioni, predetta sostanza stupefacente – per il

tramite di K., S. e di terze persone non meglio identificate, appartenenti

tutte quante alla medesima banda composta da cittadini albanesi –,

eroina da questi ultimi quindi

trasportata, il 15.03.2017, il 14.05.2017, il 26.06.2017, il 06.09.2017 e il

31.01.2018, in ragione di 13'340.10 grammi, sino a St. Gallenkappel in __________________,

presso l’officina meccanica che fungeva da deposito gestito da SS., persona

responsabile della successiva distribuzione in Svizzera,

mentre i restanti 5'045.95

grammi netti – anch’essi destinati a predetto deposito – sono stati importati e

trasportati da K. il 10.06.2017, solo fino a Muzzano, dove quest’ultimo è stato

arrestato;

fatti avvenuti: nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto:

dall’art. 19 cpv. 2 lett. a, b LStup in combinazione con l’art. 19 cpv. 1 lett.

b, d LStup;

B. Il dibattimento davanti

all’istanza precedente si è tenuto il 29 maggio 2020.

All’inizio del

dibattimento il procuratore pubblico ha comunicato che il quantitativo

complessivo di eroina indicato nell’atto di accusa andava rettificato, mancando

il quantitativo di eroina sequestrato a Ginevra, pari a 995.9 grammi. Il

magistrato inquirente ha pertanto indicato che “il quantitativo totale di

eroina trafficata è di 19'381.95 e il quantitativo indicato a pagina 2

dell’atto d’accusa non è di 13'340.10, bensì di 14'336”. Non risulta che siano

state fatte contestazioni alla correzione dell’atto di accusa indicata dal

procuratore pubblico.

C. Al termine del

dibattimento, con sentenza del 29 maggio 2020 (motivazione scritta intimata il

3 luglio 2020), la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP1 autore

colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere:

“sapendo o dovendo presumere che l’infrazione poteva

mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone e

agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il

traffico illecito di stupefacenti, nel periodo compreso tra il 1. marzo 2017 e

il 14 febbraio 2018, in Albania, Italia e altre imprecisate località estere,

posseduto, indi confezionato in singoli panetti dal peso variabile di circa 250

e 500 grammi l’uno, 19'381.95 grammi di eroina (con grado di purezza compreso tra il

38.3% e il 48.7%), sostanza in seguito importata in Svizzera, segnatamente a

Muzzano e St. Gallenkappel, in 6 distinte occasioni, per il tramite di K., S. e

terze persone non meglio identificate, e da questi ultimi quindi trasportata,

il 15 marzo 2017, il 14 maggio 2017, il 26 giugno 2017, il 6 settembre 2017 e

il 31 gennaio 2018, in ragione di 14'336 grammi, sino a St. Gallenkappel in _________________,

presso l’officina meccanica che fungeva da deposito gestito da S.S., persona

responsabile della successiva distribuzione in Svizzera, mentre i restanti

5'045.95 grammi netti – anch’essi destinati a predetto deposito – sono stati

importati e trasportati da K. il 10 giugno 2017 solo fino a Muzzano, dove

quest’ultimo è stato arrestato;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato

nei considerandi”.

La Corte

precedente, premettendo trattarsi “di pena totalmente aggiuntiva a quella di

cui alla sentenza del 13 novembre 2018 del Kantonsgericht del Canton Lucerna”,

ha condannato AP1 alla pena detentiva di 10 anni e 6 mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica (dispositivo n. 2). Ha

inoltre ordinato l’espulsione dell’imputato dal territorio svizzero per 15

anni.

L’istanza di

indennizzo e di riparazione del torto morale presentata dall’imputato è stata

respinta. A parte l’avere ordinato il dissequestro del telefono iPhone 7 rosso

e della relativa carta SIM, per il resto i primi giudici hanno disposto la

confisca dei rimanenti oggetti sequestrati.

Infine, la

tassa e le spese procedurali sono state poste a carico dell’imputato. Le spese

per la sua difesa d’ufficio, riconosciute per complessivi fr. 8'705.15, sono

state messe a carico dello Stato, con l’obbligo per l’imputato di rimborsarle

non appena le sue condizioni economiche glielo permettano.

D. Contro la sentenza della

Corte delle assise criminali, AP1 ha tempestivamente annunciato di volere

interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della

sentenza, ha confermato tale sua volontà con dichiarazione del 27 luglio 2020,

precisando di impugnare l’intera sentenza e chiedendo il proprio

proscioglimento, un’indennità per torto morale, il dissequestro di tutto quanto

sotto sequestro e l’accollo allo Stato di tasse e spese di primo grado.

E. Con dichiarazione di

appello incidentale del 13 agosto 2020 il procuratore pubblico chiede che la

pena detentiva a carico dell’imputato venga stabilita in 12 anni, così come già

domandato dinnanzi all’istanza precedente.

F. Statuendo

il 6

ottobre 2020 sulle istanze probatorie formulate dal procuratore pubblico (il 13

e 14 agosto 2020) e dall’imputato (l’11 e il 17 settembre 2020), il giudice

presidente di questa Corte ha acquisito agli atti i seguenti documenti:

-

mail dell’11 agosto 2020 08h28 del Kriminaltechnischer Dienst del Canton

San Gallo in cui viene precisato che non vi è corrispondenza (hit) tra il

profilo DNA rinvenuto sulla base di una traccia acquisita a Wohlen bei Bern

nell’ambito di un’inchiesta in tema di stupefacenti e il profilo di AP1;

-

mail del 14 agosto 2020 11h25 della polizia cantonale sangallese che

conferma il contenuto della mail sopracitata dell’11 agosto 2020 08h28;

-

sentenza emanata il 16 febbraio 2011 dal Tribunale civile e penale di

Novara nei confronti di AP1 e di una terza persona;

-

referto peritale “Perizia__________” del Laboratorio di Diagnostica

Molecolare trasmesso al procuratore pubblico Chiara Borelli il 5 settembre 2018

e di cui viene fatta menzione nella frase introduttiva della “Perizia di analisi”

del 21 febbraio 2020 (AI 56).

Sono invece state respinte le

ulteriori richieste difensive di “allestimento di una nuova perizia

giudiziaria relativa alle analisi DNA per i tre pani su cui sono state trovate

le tracce” di AP1 , volta a stabilire se le tracce siano dirette o dovute a

un trasferimento secondario, come pure la richiesta di acquisizione agli atti

degli elettroferogrammi “relativi a tutte le indagini genetiche svolte”,

di quelli “relativi ai controlli negativi e positivi delle PCR” e di

quelli “relativi al profilo degli indagati e/o soggetti inclusi nelle tracce”

(doc. CARP XXI).

G. Il pubblico dibattimento

di appello si è tenuto il 26 novembre 2020.

In

apertura, l’imputato ha chiesto di poter versare agli atti:

- un

“Parere pro veritate” del dott. _________ in merito alla perizia del

Laboratorio di diagnostica molecolare di Gentilino;

- il

curriculum vitae del dott. ________.

Ha inoltre rinnovato la

richiesta di ricevere gli elettroferogrammi in formato grezzo relativi a tutte

le indagini genetiche svolte.

Il procuratore pubblico si è

opposto alla richiesta volta a ottenere gli elettroferogrammi, sostenendo che

due laboratori diversi hanno già attestato che sono state rispettate tutte le

norme federali in materia e non vi è pertanto motivo di dubitare della loro

correttezza.

Con decisione riportata alla

pag. 3 del verbale del dibattimento questa Corte ha respinto la richiesta di

fare produrre gli elettroferogrammi mentre ha accolto quella di annettere agli

atti il “Parere pro-veritate” del dott. _________ (doc. dib. CARP 2) e il suo

curriculum vitae (doc. dib. CARP 5).

A

conclusione dei rispettivi interventi:

- il

procuratore pubblico ha chiesto la conferma del giudizio di condanna di primo

grado (in relazione ai fatti), l’accoglimento del proprio appello incidentale e

la reiezione di quello principale, con conseguente condanna dell’imputato alla

pena detentiva di 12 anni;

- l’avv. DI1,

difensore di AP1, ha chiesto l’accoglimento dell’appello principale e la

reiezione di quello incidentale, con conseguente proscioglimento integrale del

proprio assistito. Ha inoltre chiesto l’accoglimento della sua istanza di

indennizzo ex art. 429 CPP.

H. Il 4 dicembre 2020 questa

Corte ha deciso di invitare l’Istituto di medicina legale del Canton San Gallo

a verificare la concordanza tra il profilo DNA di cui al PCN __________

attribuito a AP1 e il profilo misto DNA di cui alla traccia PCN ___________ reperita

su un panetto di eroina a St. Gallenkappel in _______________________ ,

allestendo a questo riguardo un calcolo biostatistico.

L’Istituto di medicina legale

del Canton San Gallo ha dato seguito alla suddetta richiesta il 4/11 gennaio

2021.

Le parti hanno potuto prendere

posizione al riguardo. Esprimendosi il 26 gennaio 2021 (doc. CARP XXXVIII), la

difesa dell’imputato ha indicato che “l’assenza degli elettroferogrammi non

permette ai consulenti della difesa di poter verificare l’attendibilità dei dati

messi a disposizione”, lamentando una violazione del diritto di essere

sentito.

Considerato

in fatto e

in diritto:

vita e

precedenti penali di AP1

1. Sulla

vita di AP1 e sui suoi precedenti penali (su quest’ultimo tema si tornerà

maggiormente in dettaglio più avanti) si riprende qui di seguito, in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. I della sentenza impugnata

(pagg. 14-20). Su questi due temi, durante il dibattimento d’appello,

l’imputato non ha apportato particolari aggiunte, eccezion fatta per quanto

concerne lo studio universitario che l’imputato ha dichiarato di avere svolto:

egli ha riferito che lo studio prevedeva la sua presenza fisica in Albania, sia

per gli esami sia - così ha soggiunto in un secondo tempo - per i corsi (verb.

dib. CARP pag. 4). AP1 ha altresì indicato che da quando sua figlia va a

scuola, sia lui che la moglie risiedono stabilmente a Durazzo, precisando di

risiedere stabilmente in Albania dal 2018.

“1. AP1,

di ____ e di ________, è nato il __________ a Durazzo (Albania). Cittadino

albanese e tedesco, risiede a _____________, e a __________, ed è coniugato.

Nel verbale della persona arrestata l’imputato si è

così espresso in punto alla sua situazione personale:

Sono nato a Durazzo, quando avevo 10

anni e mezzo mi sono trasferito in

Germania, a _________, da lì in

avanti ho vissuto in questo piccolo paese. Ho

fatto le scuole dell’obbligo in

Germania e poi mi sono iscritto alla facoltà di

business e management in

un’università privata in Albania. Dopodiché ho

lavorato per mio padre che ha un

albergo. In seguito ho aperto dei negozi,

uno di vestiti e una cartoleria. Sono

anche proprietario di una casa a Durazzo

che ho affittato a terzi, io mi

occupo di amministrarla. Aggiungo che mi occupo

anche dell’amministrazione di due

case di proprietà di mia zia che sono

anch’esse affittate a terzi.

(…) non ho fratelli né sorelle.

(…) sono sposato e ho una figlia.

(…) mio papà lavora nell’hotel di sua

proprietà, preciso che lui lavora in

cucina, io mi occupo invece della

gestione dello stesso.

(…) mia moglie si occupa di gestire i

due negozi.

(…) io mensilmente guadagno circa EUR

5’000/6'000 durante l’estate, mentre

in inverno le entrate sono di EUR

900/1'000 mensili circa, dipende dal tempo

e da come va il business. Questo è il

mio guadagno complessivo, o meglio,

quello famigliare, comprende quindi

gestione hotel, amministrazione case e

gestione negozi. Posso aggiungere che

questo è il mio guadagno già dal

2014/2015, prima invece le mie

entrate erano minori, al mese guadagnavo

circa EUR 1’000/2'000. Vorrei

aggiungere che sebbene io risulti essere

residente in Germania io trascorro

l’estate in Albania, questo perché appunto

continuo a occuparmi dell’hotel e

delle case di vacanza.

(…) le case vengono affittate

principalmente d’estate, questo perché sono al

mare, sono delle case di vacanza.”

(VI PP 10.01.2020, AI 22, p. 2).

AP1 ha riferito di avere pure vissuto in Svizzera, dal

2012 fino all’estate del 2014, lavorando ________. Al proposito ha spiegato di

avere lasciato il nostro Paese siccome aveva stipulato un contratto con una

compagnia turistica polacca, che avrebbe portato diversi turisti nell’albergo

di suo padre, e visto l’aumento del lavoro vi sarebbe stato bisogno di lui in

Albania, all’hotel (VI PP 10.01.2020, AI 22, p. 3).

Di fatto, risulta che l’imputato è stato in possesso

di un permesso di dimora B dal 21 novembre 2011, valido sino al 20 novembre 2016,

e il 31 luglio 2014 risulta una notifica di partenza senza notifica personale.

Attualmente, stando alle sue dichiarazioni, non

avrebbe nessun legame con la Svizzera (VI PP 10.01.2020, AI 22, p. 3).

Sentito nuovamente dal PP il 27 gennaio 2020, l’uomo

ha aggiunto di essersi sposato nel 2013 con la moglie __________, la quale

avrebbe in gestione due negozi in Albania, e meglio:

Fatti

I due negozi si trovano a Durazzo in

Albania. Se non sbaglio abbiamo queste attività da circa un anno e mezzo.

(…) durante i mesi estivi (giugno-settembre) dai due

negozi abbiamo guadagni compresi tra Euro 900 e 1'500 al mese, negli altri mesi

le entrate medie mensili sono di Euro 800/900.

(…) mia moglie gestisce a tempo pieno i due negozi,

nei negozi abbiamo anche delle venditrici. Prima dell’apertura dei due negozi

mia moglie faceva la parrucchiera in un salone sempre a Durazzo e percepiva uno

stipendio mensile di Euro 300/400.”

(VI PP 27.01.2020, AI 37, p. 2).

L’imputato ha poi avuto modo di precisare che:

(…) io vivo in Albania nei mesi

estivi, da giugno a settembre, e in Germania a ____________________ il resto dell’anno. Devo precisare che delle volte

anche durante l’inverno mi capita di dovermi recare in Albania per questioni

legate all’hotel e mi ci fermo anche per diversi mesi se necessario. In

Germania soggiorno nell’abitazione di mia madre.”

(VI PP 27.01.2020, AI 37, p. 2).

Alla domanda a sapere se trascorresse più mesi

dell’anno in Germania o in Albania, AP1 ha risposto:

(…) principalmente in Germania ma vi

sono degli anni in cui trascorro periodi più lunghi in Albania. Tutto dipende

sempre dal mio lavoro in Hotel.”

(VI PP 27.01.2020, AI 37, p. 2).

Ha quindi aggiunto:

(…) quando vivo in Germania lavoro

irregolarmente come tassista oppure corriere di pizze, dipende dai lavori che

trovo, mensilmente guadagno meno di Euro 800 da queste attività.

(…) mia moglie e mia figlia attualmente vivono in

Germania a ___________, si sono trasferite lì nel mese di dicembre 2019, prima

vivevano in Albania.”

(VI PP 27.01.2020, AI 37, p. 2).

Quanto ai suoi guadagni, l’imputato ha confermato di

avere entrate di circa EUR 5/6'000.00 in estate e EUR 900/1'000.00 in inverno e

questo a far tempo dal 2014/2015, denaro proveniente dai due negozi,

dall’albergo gestito con i genitori e dalle case in affitto (VI PP 27.01.2020,

AI 37, p. 2 e 3).

2. Alla

contestazione che nel procedimento aperto nel 2014 nel Canton Lucerna e più

precisamente in sede di ricorso nel 2017/2018, per il tramite del suo

difensore, aveva comunicato alle autorità giudicanti di lavorare in un hotel e

di percepire uno stipendio mensile di EUR 500.00 (comprensivo di mance), mentre

la moglie avrebbe lavorato come estetista guadagnando EUR 500.00 mensili, AP1 ha

risposto affermando che sarebbe stato il suo avvocato di allora a consigliargli

di indicare quei guadagni per contenere l’ammontare della multa, ma i suoi

guadagni reali sarebbero invece quelli appena riferiti (VI PP 27.01.2020, AI

37, p. 3).

3. Preso

atto che secondo le informazioni ricevute dalle autorità tedesche risulterebbe

avere vissuto a __________ dal 1. al 30 novembre 2015, mentre ad oggi non

risulterebbe residente in Germania, l’imputato ha affermato di non avere

annunciato il proprio soggiorno, e nemmeno quello della moglie e della figlia,

alle competenti autorità, con lo scopo di non pagare tasse e assicurazioni,

visto che le pagherebbe già in Albania (VI PP 27.01.2020, AI 37, p. 3).

4. Alla

domanda a sapere per quale ragione alle autorità austriache al momento

dell’arresto avesse affermato di essere un meccanico e non un manager nel

settore alberghiero (cfr. documentazione allegata all’AI 21), l’imputato ha

risposto:

(…) perché in realtà mi occupo anche di

motoveicoli, precisamente ho un’officina a Durazzo e mi occupo della

personalizzazione delle moto. I guadagni da questa attività sono già compresi

negli importi che le ho indicato nell’interrogatorio di fine gennaio 2020.”

(VI PP 24.02.2020, AI 59, p. 4).

Al proposito ha precisato di non avere una formazione

come meccanico, ma si tratterebbe unicamente di un hobby (VI PP 24.02.2020, AI

59, p. 9).

5. Rispondendo

alle domande dell’interrogante, AP1 ha dichiarato che in Albania vivrebbe in un

appartamento in affitto e pagherebbe circa EUR 140.00 al mese, mentre in

Germania non pagherebbe nulla, siccome la di lui madre li ospiterebbe

gratuitamente (VI PP 24.02.2020, AI 59, p. 9).

6. Invitato

ad esprimersi sui suoi precedenti penali, il prevenuto ha dichiarato:

(…) penso di avere un precedente in

Svizzera, per riciclaggio e per essere stato in possesso di un’arma senza

permesso.”

(VI PP 10.01.2020, AI 22, p. 4).

AP1, effettivamente, non è sconosciuto alla giustizia

elvetica, essendo stato condannato, con sentenza del 13 novembre 2018 del

Kantonsgericht del Canton Lucerna, alla pena detentiva di 12 mesi, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per riciclaggio di denaro e

ripetuta infrazione alla LF sulle armi (tentata e consumata) (estratto del

casellario giudiziale 22.01.2019, AI 33; cfr. sentenza ad AI 15).

7. Con

riferimento a tale condanna, nel verbale del PP del 10 gennaio 2020, il

prevenuto si è dichiarato innocente, affermando che:

(…) per quanto riguarda la condanna

di Lucerna io non sono d’accordo, anche in quel caso io non avevo fatto nulla,

non riesco ancora oggi a spiegarmi il perché sono stato condannato. Io peraltro

ho fatto appello, non riesco davvero a capire perché sono comunque stato

condannato.”

(VI PP 10.01.2020, AI 22, p. 6).

Ciò che ha continuato a sostenere anche nel verbale

del PP del 27 gennaio 2020, e meglio:

In Svizzera non ho mai fatto nulla di

illegale, ancora oggi nonostante la recente condanna mi professo innocente per

quei fatti.”

(VI PP 27.01.2020, AI 37, p. 3).

8. Per

contro, l’imputato risulta incensurato in Germania (estratto del casellario

giudiziale tedesco 06.01.2020, AI 29), in Italia (estratto del casellario

giudiziale italiano 23.01.2020, AI 36) [si

vedrà in seguito che una condanna c’è stata, ndr] e in Albania (estratto del casellario giudiziale

albanese 07.02.2020, AI 36).

9. Dalla

segnalazione del CCPD agli atti, tuttavia, risulta che nel 2010 AP1 è stato

inchiestato in Italia in un procedimento penale per detenzione di sostanze stupefacenti

(AI 42). Invitato a spiegare tale circostanza, nel verbale d’interrogatorio

finale del 24 febbraio 2020 l’imputato ha affermato:

(…) per quei fatti ho già pagato e

non ho niente da dire se non che mi sono trovato come passeggiero di un’auto sulla

quale il mio amico che era alla guida stava trasportando 4 o 5 kg di eroina.

Non so dire nulla di più sulla provenienza e la destinazione della droga perché

io non ne sapevo di nulla, mi sono trovato lì per caso, il mio amico mi ha

chiesto se volevo accompagnarlo ma senza specificarmi a fare che cosa.

(…) in Italia per quei fatti sono stato in carcere per

9 mesi e se non sbaglio altri 6 o 7 mesi agli arresti domiciliari.”

(VI PP 24.02.2020, AI 59, p. 3).

10. L’imputato

ha quindi affermato di essersi trovato nel posto sbagliato con la persona

sbagliata, e questo sia per quanto attiene al procedimento penale italiano (VI

PP 24.02.2020, AI 59, p. 4), che con riferimento alla condanna inflittagli nel

Canton Lucerna (VI PP 10.01.2020, AI 22, p. 6).

11. Con

specifico riferimento ai fatti per cui è stato condannato nel Canton Lucerna ha

affermato:

(…) per risparmiare il costo di un biglietto aereo ho

accettato un passaggio da P. per Durazzo. Se non sbaglio P. mi aveva detto che

dovevamo fermarci in Germania ad acquistare delle macchine per la produzione di

miele.”

(VI PP 24.02.2020, AI 59, p. 4).

Alla contestazione che nell’ambito dell’inchiesta del

2014 aveva sostenuto che erano diretti a un matrimonio o battesimo, l’imputato

ha risposto:

(…) forse effettivamente P. mi aveva detto che vi era

una sua parente che si sposava in Germania.”

(VI PP 24.02.2020, AI 59, p. 4).

Ha pure aggiunto:

(…) l’errore è stato quello di accettare dei passaggi,

io non sapevo cosa faceva il mio amico in Italia e neppure P. Sono rimasto

molto sorpreso sia quando in Italia in auto è stata trovata l’eroina sia quando

in Svizzera sono stati trovati tutti quei soldi.”

(VI PP 24.02.2020, AI 59, p. 6).

12. In

sede dibattimentale, invitato a indicare la sua attività professionale, alla

luce delle diverse versioni fornite in corso d’inchiesta, AP1 ha così

dichiarato:

Io

gestisco l’hotel di mio padre. È tutto corretto quello che ho detto, tranne che

non ero tassista, ma consegnavo le pizze.”

(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 1).

Alla domanda a sapere perché l’attività di meccanico

l’avesse indicata solo dopo che gli era stato contestato che l’aveva dichiarata

alle autorità austriache al momento dell’arresto, l’imputato ha risposto:

Non pensavo che fosse così importante che io avessi

anche l’officina per le motociclette.”

(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 2).

Con specifico riferimento al suo reddito, l’uomo ha

affermato che guadagnava circa EUR 5'000.00 in estate, mentre in inverno tra

gli EUR 1'500.00 e i 1'900.00/2'000.00 (VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 2).

Alla contestazione che in corso d’inchiesta ha reso

dichiarazioni divergenti anche su tale aspetto della sua vita, affermando

dapprima di guadagnare EUR 5/6'000.00 mensili durante l’estate ed EUR

900/1'000.00 mensili durante l’inverno, che attraverso i due negozi di mia

moglie avrebbero guadagni mensili pari a EUR 900/1'500.00 in estate ed EUR

800/900.00 quale media per gli altri mesi, che in Germania, dall’attività di

tassametrista o corriere delle pizze, guadagnerebbe meno di EUR 800.00, mentre

nell’ambito nel Canton Lucerna ha dichiarato un reddito pari a EUR 500.00

lavorando in hotel, somma pari a quanto guadagnava sua moglie, l’imputato ha

risposto:

A quel tempo non guadagnavo così tanto e il mio

avvocato mi aveva anche sconsigliato di dichiarare che guadagnavo di più.”

(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 2).

Ha in fine affermato:

È tutto incluso, il guadagno mio e di mia moglie in

totale è di EUR 5/6'000.00 in estate, mentre in inverno EUR 1'500.00 circa, ma

varia, non è sempre uguale.”

(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 2).

Invitato a spiegare per quale ragione alle autorità

germaniche risulta che ha risieduto a ___________ solo fino al 30 novembre

2015, ha dichiarato di non essersi annunciato siccome non voleva più pagare,

assicurazione, cassa malati, ecc. (VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale,

p. 2).

Invitato a spiegare per quale motivo, con riferimento

alla sua condanna a 12 mesi, in corso d’inchiesta avesse affermato che il

motivo del viaggio all’epoca dei fatti era quello di raggiungere la Germania

dove il suo correo avrebbe acquistato macchine per il miele, mentre all’epoca

avevo dichiarato agli inquirenti che si stavano [recando, ndr] nel citato Paese

per un matrimonio o un battesimo, AP1 ha dichiarato:

La persona che era con me in macchina mi aveva detto

che saremmo andati in Germania a trovare qualcuno che si era sposato o cose del

genere. Mi ha anche chiesto di aiutarlo, perché lui era apicoltore, per degli

apparecchi per il miele.”

(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 3).

Con specifico riferimento alle circostanze che hanno

condotto al suo arresto in Italia ha spiegato:

Ero in macchina con un amico che trasportava droga di

cui io non sapevo nulla. Sono stato in carcere circa 12 o 9 mesi e poi agli

arresti domiciliari.

(…) quel procedimento è terminato con un

patteggiamento, quindi con una condanna a 12 mesi. Questo è avvenuto nel

2010/2011.”

(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 3).

Invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita

ha così affermato:

Continuerò a gestire il mio albergo come fatto fino ad

ora. L’officina delle moto è un mio hobby, non posso smettere di farlo. Per

quanto riguarda i negozi, dipende da come andranno gli affari.”

(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale

dibattimentale, p. 3).”.

avvio dell’inchiesta

2. Sull’avvio

dell’inchiesta si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid.

Considerandi

II della sentenza impugnata (pagg. 20-22).

imputazione di infrazione

aggravata alla LStup

3.

Come

già indicato, l’atto di accusa, modificato in apertura del dibattimento di

primo grado (verb. dib. TPC, pag. 2), imputa a AP1 di avere, nel periodo

compreso tra il 1° marzo 2017 e il 14 febbraio 2018, in Albania, Italia, a

Muzzano e St. Gallenkappel, posseduto, indi confezionato in singoli panetti dal

peso variabile di circa 250 e 500 grammi l’uno, almeno 19'381.95 grammi di

eroina, nonché spedito e importato in Svizzera, in sei distinte occasioni, la

predetta sostanza stupefacente – per il tramite di K., S. e di terze persone

non meglio identificate, appartenenti tutte quante alla medesima banda composta

da cittadini albanesi –, eroina da questi ultimi quindi trasportata, il

15.03.2017, il 14.05.2017, il 26.06.2017, il 06.09.2017 e il 31.01.2018, in

ragione di 14’336 grammi, sino a St. Gallenkappel in _______________________ ,

presso l’officina meccanica che fungeva da deposito gestito da S.S., persona

responsabile della successiva distribuzione in Svizzera, mentre i restanti

5'045.95 grammi netti – anch’essi destinati a predetto deposito – sono stati

importati e trasportati da K. il 10.06.2017, solo fino a Muzzano, dove

quest’ultimo è stato arrestato.

l’appello di Kapllani

4.

L’imputato

sostiene di essere totalmente estraneo ai fatti e il suo DNA sarebbe finito

accidentalmente sui panetti di eroina sequestrati a Muzzano e a St.

Gallenkappel, tramite dei contatti indiretti ascrivibili a coincidenze.

risultanze degli atti

5.

L’imputato è stato condannato in Italia, il 16 febbraio 2011, a 4 anni e

20.

giorni di carcere e a 14'000.- euro di multa per avere, il 23 febbraio 2010

a Novara:

- in concorso con E.,

illecitamente detenuto e trasportato, a bordo dell’autovettura su cui

viaggiavano, 4'968.43 grammi di stupefacente del tipo eroina destinati

all’alienazione;

- in concorso con E., preso la

fuga dopo che era stato loro intimato di fermarsi dalla polizia stradale e

quindi, dopo aver perso il controllo del veicolo ed essere finiti fuori strada,

aver continuato la fuga a piedi, in tal modo opponendo resistenza nei confronti

degli agenti che, dopo un breve inseguimento, riuscivano a fermarli; in

particolare E. usando violenza nei confronti degli agenti e causando loro

diverse lesioni;

- singolarmente AP1, portato

con sé, nell’auto in cui viaggiava prima del fermo, senza giustificato motivo,

un coltello dalla lama lunga 11 centimetri (doc. dib. TPC 3 e sentenza italiana

di condanna emessa il 16 febbraio 2011 dal Tribunale civile e penale di Novara

nei confronti di AP1, allegata al complemento all’appello incidentale del

procuratore pubblico).

Dopo avere glissato sulla

domanda se avesse precedenti penali all’estero (VI 10 gennaio 2020, AI 22 pag.

4) per poi passare a rispondere (VI del 27 gennaio 2020, AI 37 pag. 6) “che

non ricordo” se avesse “mai avuto problemi con la giustizia italiana”,

AP1 – agli inquirenti che gli hanno domandato come mai fosse stato sotto

inchiesta nel 2010 (a quel momento non disponevano della sentenza di condanna

di Novara emessa nel 2011) – ha risposto che “mi sono trovato lì per caso”

(VI del 24 febbraio 2020, AI 59, pag. 3): sul tema si ritornerà più avanti.

6.

Il

9.

giugno 2014 AP1 è stato fermato alla dogana di Rheineck (SG), in uscita dalla

Svizzera verso l’Austria (con destinazione finale l’Albania: AI 15 consid.

3.2.8). Nel veicolo su cui l’imputato si trovava unitamente al conducente P.vi

erano, nascosti in due vani segreti ubicati nei passaruota posteriori, fr.

90'400.- suddivisi perlopiù in banconote di piccolo taglio (AI 15 pag. 8

consid. 3.2.1) contaminate da eroina e una pistola Glock 26, anch’essa

contaminata da eroina. Anche le mani di AP1 erano contaminate da eroina (AI 45

p. 42), come pure da sostanze da taglio (Streckmittel: AI 15, pag. 9

consid. 3.2.2) e il suo DNA è stato trovato sulla pistola (AI 15, sentenza del

Kantonsgericht di Lucerna, consid. A). All’interno del veicolo vi erano 4

telefoni cellulari e tra gli effetti personali dell’imputato vi erano fra

l’altro due confezioni di carte SIM senza la rispettiva carta.

Per

questi fatti il ministero pubblico del Canton Lucerna ha rinviato a giudizio AP1.

Con sentenza del 12 aprile 2017 il Kriminalgericht

del Canton Lucerna lo ha condannato per infrazione aggravata alla LStup,

riciclaggio di denaro, possesso non autorizzato di un'arma e tentativo non

autorizzato di esportare un'arma in uno stato Schengen, e lo ha condannato alla

pena detentiva di 2 anni e 8 mesi, di cui 12 mesi da espiare e per i rimanenti

20.

mesi ha sospeso l’esecuzione della pena fissando un periodo di prova di 2

anni.

Contro

questa sentenza l’imputato ha inoltrato appello.

Statuendo

il 13 novembre 2018 (AI 15), il Kantonsgericht del Canton Lucerna ha dapprima

accertato che l’imputato era presente quando i soldi e la pistola erano stati

sistemati nel veicolo poi fermato a Rheineck (consid. 3.2.5 in fine). Ha poi

soggiunto che il fatto che il conducente Latif P., il giorno precedente il

fermo, era entrato in Svizzera passando dal piccolo valico di Gondo (dopo che,

due giorni prima del fermo, ovvero il 7 giugno 2014, era partito da Durazzo in

auto, passando per Trieste e poi Milano, mentre AP1 era andato con l’aereo da

Pristina a Basilea) era finalizzato a evitare il più possibile i controlli di

polizia. Questa circostanza, unita alla continua comunicazione via SMS tra P. e

AP1 in cui il primo comunicava al secondo di volta in volta la propria

posizione e AP1 gli dava istruzioni sulla successiva destinazione da

raggiungere (consid. 3.2.4, pag. 11) così come le contraddittorie dichiarazioni

di AP1 e di P., rendevano immanente il sospetto di attività illegali (consid.

3.2.6).

Nondimeno,

l’autorità di appello lucernese ha ritenuto che, sebbene i fr. 90'400.-

derivassero sì dal commercio di eroina (vista la loro suddivisione in banconote

di piccolo taglio e la loro contaminazione con l’eroina), non vi fossero

elementi sufficienti per trarre la conclusione che quei soldi derivassero da

una consegna di eroina effettuata dall’imputato poco prima e che vi sia stato

un collegamento tra l’eroina asseritamente importata (trasporto non provato) e

quella somma di denaro. I giudici di appello lucernesi hanno pertanto

prosciolto AP1 - per insufficienza di prove - dall’infrazione aggravata alla

LStup (consid. 3.2.7.5), mentre lo hanno condannato per gli altri reati già

considerati in primo grado a 12 mesi di pena detentiva, sospesa per 2 anni (AI

15).

Il

ministero pubblico del Canton Lucerna ha ricorso al Tribunale federale contro

il proscioglimento dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup, ma, non

avendo dimostrato l’arbitrio, il ricorso è stato respinto (STF 6B_1330/2018 del

17.

settembre 2019).

7.

Sui

nastri elastici che avvolgevano i sei mazzi di denaro sequestrato a Rheineck e

di cui si è appena detto (i fr. 90'400.-), è stata in particolare trovata una

traccia di DNA. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che essa

apparteneva a un certo A.. Effettuate ulteriori verifiche da parte della

polizia cantonale sangallese, è emerso che si trattava di un nome fittizio,

creato tramite una falsa licenza di condurre greca. In realtà si trattava di ED.,

cittadino albanese da lungo tempo indagato dalla polizia lucernese per traffico

di eroina.

Il

17.

settembre 2014 ED. è stato arrestato dalla polizia cantonale bernese: al

momento del fermo aveva con sé circa 150 grammi di eroina e circa 350 grammi di

sostanza da taglio, che egli voleva portare a Reconvilier (BE) per consegnarla

a un gruppo di spacciatori albanesi. In seguito la polizia ha anche effettuato

due perquisizioni di abitazioni: a Reiden ha così trovato 615 grammi di eroina

e circa 25,5 kg di sostanza da taglio, mentre a Balsthal – in una camera

d’albergo – 159 grammi di eroina e circa 414 grammi di sostanza da taglio.

L’albergo in questione (situato in ___________________, un piccolo comune del

Canton Soletta con circa 6000 abitanti) si trova a 100 metri di distanza in

linea d’aria (3-4 minuti a piedi) dall’abitazione in cui risiedeva AP1 in quel

periodo, in _______________, e da cui se n’era andato senza notificare la

propria partenza (AI 14 e AI 17; Google maps).

8.

Il

10.

giugno 2017 K., cittadino albanese attivo nel trasporto internazionale di

eroina dall’Italia alla Svizzera, è stato fermato sull’autostrada all’altezza

dell’area di servizio di Muzzano-Gentilino dalle guardie di confine, mentre si

stava recando (con l’amica, risultata del tutto estranea ai fatti) a un

deposito di eroina situato in un’autofficina a St. Gallenkappel, gestito da un

certo S.S..

Nell’auto,

guidata da K., e meglio nascosti sotto la vettura, in un vano segreto

appositamente creato, sono stati trovati 5'045.95 grammi di eroina. I campioni

analizzati hanno rivelato un grado di purezza compreso tra il 38.3% e il 48.7%

(AI 11).

Ciascuno

dei 10 cilindri che formavano la partita era avvolto in modo identico da nastro

adesivo marrone e ciascuno dei 10 cilindri era – al proprio interno – composto

da due cilindri posti uno sopra l’altro (AI 11).

L’analisi

delle tracce, trovate per lo più sul nastro adesivo, è stata effettuata dal

Laboratorio di diagnostica molecolare di Gentilino. Una di queste tracce è

stata trovata sulla parte interna del nastro adesivo di uno dei summenzionati

cilindri: il Laboratorio di diagnostica molecolare lo ha interamente analizzato

e ha epurato un profilo maggioritario parziale di 11 loci, trasmettendolo alla

Banca dati del DNA (CODIS), come risulta dalla perizia di analisi del 5

settembre 2018 (doc. CARP XXV). Ne è risultata una corrispondenza (hit)

con il DNA di AP1, che è stata confermata dal Laboratorio, il quale ha in

seguito effettuato un calcolo biostatistico (AI 56), ottenendo un cosiddetto rapporto

di verosimiglianza superiore a un miliardo a favore dell’ipotesi in cui è

proprio l’imputato a essere all’origine del profilo maggioritario epurato dalla

traccia esaminata piuttosto che una persona terza e non imparentata con

l’imputato.

In

termini più semplici e badando al senso dell’affermazione scientifica, se ne

conclude che la probabilità che il DNA sia di AP1 è di almeno un miliardo di

volte superiore rispetto all’eventualità che si tratti di DNA di una persona

terza e non imparentata con l’imputato.

Un’ulteriore

traccia è stata trovata sulla parte esterna dell’adesivo di un altro cilindro

di eroina, ma la possibilità che si tratti del DNA dell’imputato è “soltanto”

almeno 100 volte superiore all’eventualità che si tratti del DNA di un terzo.

Il summenzionato laboratorio ha pertanto evidenziato quanto segue: “Un

valore così basso del rapporto di verosimiglianza non permette a nostro avviso

di pronunciarci a favore di nessuna delle due ipotesi”, ovvero che il

profilo sia di AP1 o, invece, di un terzo.

La

Corte non terrà pertanto conto di questa seconda traccia.

9.

Nell’ambito

di una vasta operazione di polizia (di cui si dirà ancora più avanti), il 14

febbraio 2018 la polizia cantonale sangallese ha arrestato S.S. – che, come già

anticipato, gestiva il deposito di eroina situato a St. Gallenkappel – e suo

fratello J. S., titolare dell’autofficina in cui era nascosto il deposito di

eroina.

Durante

la perquisizione del deposito di St. Gallenkappel la polizia sangallese ha

trovato 24 panetti di eroina identici fra loro, avvolti ciascuno in un identico

involucro di colore marroncino con fascetta gialla (vedasi le fotografie

nell’AI 32 pag. 2, 3, 6 e 7), contenenti complessivamente 11.99 kg di eroina

(circa 500 g a panetto).

Due ulteriori panetti di eroina

sono stati sequestrati quello stesso 14 febbraio 2018 a Ginevra, allorquando la

polizia ginevrina ha arrestato due persone, nella cui abitazione ha trovato

circa 1.5 kg di eroina, di cui 1 kg si trovava ancora nello zaino di uno dei

due arrestati, suddiviso per l’appunto in due panetti da 497.3 e da 498.6

grammi l’uno, otticamente uguali a quelli trovati nel deposito di St.

Gallenkappel e riconducibili a una recente consegna da parte di S.S. che le due

persone arrestate avevano incontrato poco prima (AI 45, pag. 22 e 26 nonché le

foto di cui al doc. TPC dib. 1 ultimi due fogli).

Sempre nel deposito di St.

Gallenkappel, la polizia sangallese ha altresì trovato tre ulteriori panetti di

eroina del peso di 496.8 g, 354.7 g e 498.6 grammi, leggermente diversi dagli

altri 26 di cui si è appena detto (vedasi foto in AI 32 pag. 4, 5 e 8).

Su uno dei summenzionati 24

panetti identici fra loro trovati nel deposito di St. Gallenkappel (e meglio

sullo strato più interno di uno di questi panetti: AI 27) è stato trovato il

DNA di AP1, con un profilo di ben 13 loci (AI 27 foglio 4, foglio 5, foglio 18

e foglio 19). L’Istituto di medicina legale del Canton San Gallo, su richiesta

di questa Corte, ha al proposito allestito un calcolo biostatistico (doc. CARP

XXXIV), stabilendo che il valore probatorio è circa 4.2 x 10⁸ volte più

elevato qualora venga ammesso che AP1 e una terza persona siano coloro che

hanno lasciato la traccia in questione (quella sullo strato più interno di uno

dei 24 panetti) piuttosto che qualora si parta dal presupposto che chi ha

lasciato la traccia in questione siano due persone sconosciute, non parenti

dell’imputato.

Siccome, notoriamente, 4.2 x

10⁸ significa 420 milioni, l’attribuzione della traccia a AP1 (e a una

terza persona che non interessa per questo procedimento) non dev’essere

spiegata ulteriormente.

10.

Il

25.

novembre 2019 AP1 ha effettuato un volo dall’Albania e, sussistendo nei suoi

confronti un mandato di cattura internazionale emanato dal Ministero pubblico

ticinese, appena atterrato all’aeroporto di Vienna è stato arrestato. In

quell’occasione è stato trovato in possesso di due cellulari: di uno, dopo

un’iniziale reticenza, ha fornito il codice di sblocco, mentre dell’altro no,

impedendone l’analisi e fornendo in merito giustificazioni inverosimili di cui

si dirà in seguito.

le dichiarazioni

dell’imputato

11.

11.1

Dopo

avere in un primo tempo glissato sulla domanda se avesse precedenti penali

all’estero (VI 10 gennaio 2020, AI 22 pag. 4), AP1 ha poi tentato di dire in un

successivo verbale che non ricordava se avesse avuto precedenti in Italia e di

non ritenere possibile quanto gli inquirenti gli contestavano al riguardo. Più

in dettaglio, sulla sua precedente condanna in Italia a 4 anni e 20 giorni di carcere,

si è così espresso (VI del 27.01.2020 AI 37 pag. 6):

“La

verbalizzante mi chiede se ho mai soggiornato in Italia

R

di no.

La

verbalizzante mi chiede se ho mai avuto problemi con la giustizia italiana.

R che non ricordo.

La

verbalizzante mi contesta che da informazioni di polizia le risulta che nel

2010.

o 2011 nei pressi di Novara mi sono reso protagonista unitamente a ED. di

una fuga dalla polizia, sono stato arrestato e anche condotto in ospedale, mi

chiede quindi se sono certo di non ricordare questi fatti.

R ribadisco che non mi ricordo ma non penso sia

possibile che una cosa del genere sia accaduta.

La

verbalizzante mi chiede se questo mio non ricordare non è invece da ricondursi

al fatto che anche all'ora centrava un'ingente quantitativo [recte: anche

allora c’entrava un ingente quantitativo] di eroina.

R che io non ne so di nulla.”,

mentre, in un seguente verbale

(quello del 24.02.2020, AI 59, pag. 3):

“[…]

Saranno 10 anni che non vado in Italia.

La

verbalizzante mi chiede se non vado in Italia dal procedimento penale che mi ha

visto coinvolto nel 2010.

R che può darsi.

La

verbalizzante mi chiede per quale motivo nel 2010 sono stato inchiestato.

R

che per quei fatti ho già pagato e

non ho niente da dire se non che mi sono trovato come passeggiero [recte:

passeggero]

di un'auto sulla quale il mio amico che era alla guida stava

trasportando 4 o 5 kg di eroina. Non so dire nulla di più sulla provenienza e

la destinazione della droga perché io non ne sapevo di nulla, mi sono trovato

lì per caso, il mio amico mi ha chiesto se volevo accompagnarlo ma senza

specificarmi a fare che cosa.

ADR che in Italia per quei fatti sono stato in carcere

per 9 mesi e se non sbaglio altri 6 o 7 mesi agli arresti domiciliari.”

11.2

Sui

fatti che hanno portato alla sua condanna nel Canton Lucerna, AP1 così si è

espresso (VI del 10.01.2020, AI 22 pag. 6):

“R

che non c’è niente da dire, se dico che non ho nulla a che fare con questa

storia è perché davvero non c’entro nulla. Vorrei anche dire che per quanto

riguarda la condanna di Lucerna io non sono d’accordo, anche in quel caso io

non avevo fatto nulla, non riesco ancora oggi a spiegarmi il perché sono stato

condannato. Io peraltro ho fatto appello, non riesco davvero a capire perché

sono comunque stato condannato.”

E ancora (VI del 27.01.2020, AI

37, pag. 3):

“In

Svizzera non ho mai fatto nulla di illegale, ancora oggi nonostante la recente

condanna mi professo innocente per quei fatti.”

“La

verbalizzante mi chiede se conosco KE. e nell'affermatività di chi si tratta.

R che lo conosco, si tratta del cugino di mia moglie.

La

verbalizzante mi chiede se è un caso che l'automobile a bordo della quale sono

stato arrestato nel 2014 era intestata proprio a KE.

R che io non ne sapevo nulla.

La

verbalizzante mi chiede se sto davvero sostenendo che non sapevo che l'auto a

bordo della quale sono stato arrestato e sulla quale trasportavo unitamente a P.90'000

CHF contaminati da cocaina [recte:

eroina] era del cugino di mia moglie.

R

che è così io non lo sapevo. Anzi aggiungo che in Albania ci sono

tanti omonomi. Potrebbe trattarsi di un altro KE..”

(AI 37 p.

4).

11.3

Accomunando

poi la propria estraneità ai fatti nei due precedenti (quello di Novara e

quello di Lucerna), l’imputato ha sottolineato al riguardo che:

“l’errore

è stato quello di accettare dei passaggi, io non sapevo cosa faceva il mio

amico in Italia e neppure P.. Sono rimasto molto sorpreso sia quando in Italia

in auto è stata trovata l’eroina sia quando in Svizzera sono stati trovati

tutti quei soldi”. (VI 24.02.2020 AI 59, pag. 6)

12.

12.1

Sul

presente procedimento, dopo essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo del DNA

(AI 22 pagg. 1-3), quando poi gli è stato contestato il ritrovamento del suo

DNA sui panetti di eroina (poiché il suo profilo era già presente nella banca

dati nazionale, a far tempo dal procedimento di cui alla condanna nel Canton

Lucerna), ha dichiarato: “non ho idea di come ci

sia finito il mio DNA su quei panetti. Non ho alcuna spiegazione” (AI 22

pag. 5), e che “io davvero non so spiegare

perché il mio DNA sia finito su quei panetti” (AI 22 pag. 5).

Due giorni dopo, all’udienza

dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi, l’imputato così si è espresso:

“ci potrebbero essere tante risposte a queste

domande perché facilmente delle tracce di DN[A] possono propagarsi, visto anche

che io mi occupo del settore turistico ed entro in contatto con molte persone.

Toccando tante cose potrebbe anche essere che le mie tracce di DNA siano poi

state trasferite altrove. Mi riferiscono in particolare a fodere, lenzuola e

asciugamani, ma anche ad altro.” (AI 24 pag. 2).

Poi, nel verbale seguente (del

27.

gennaio 2020, AI 37 pagg. 4-5) ha risposto “che

sinceramente non me lo so proprio spiegare come il mio DNA sia finito su quei

panetti” e che “Ribadisco di non sapere

come il mio DNA sia finito su quelle partite di eroina.”

Nell’interrorgatorio del 24

febbraio 2020 (AI 59 pagg. 6-7) l’imputato ha dichiarato che “possono esserci

1000.

possibilità. Può darsi che la persona che ha confezionato l’eroina ha

soggiornato in una camera dell’Hotel che gestisco oppure in uno dei

appartamenti che affitto. Ad esempio può darsi che il nastro adesivo che stava

maneggiando è caduto a terra e si è contaminato con il mio DNA presente sul

tappeto o pavimento. Non so come altro spiegarmelo.”

E al dibattimento davanti

all’istanza precedente:

“Il

Presidente mi chiede di spiegare la circostanza secondo cui sui panetti di

eroina è stato trovato proprio il mio DNA, ovvero quello di una persona già

condannata per riciclaggio di denaro legato ad un traffico di eroina a Lucerna

e già inchiestato anche in Italia per il traffico di detta sostanza.

R: Non me lo so spiegare, è tutto una grande casualità.

[…]” (all. 1 a Vdib TPC pag. 5).

Infine, anche al

dibattimento davanti a questa Corte, sul tema del reperimento e della

concordanza del suo DNA, l’imputato ha risposto “di non sapere come ciò

possa essere possibile” soggiungendo che “Potrei tutt’al più fare delle

mere supposizioni”, ovvero che “posso supporre ad esempio che la traccia

possa eventualmente essere ricondotta alla mia presenza nell’hotel di mio papà

oppure ai locali che io do in locazione a Durazzo”, e ciò tanto per la

concordanza del suo DNA con quello trovato su un panetto di eroina scoperto

nell’auto guidata da K. quanto per ciò che attiene alla traccia sul panetto di

eroina di Sankt Gallenkappel (Vdib CARP del 26.11.2020 pag. 5).

12.2

La

tesi ventilata dall’imputato è, quindi, che le persone che preparavano l’eroina

per il successivo trasporto dall’Albania verso la Svizzera sarebbero state

proprio nell’albergo in cui egli lavorava – peraltro senza che lo conoscessero

e quindi, una volta di più, per caso – e che proprio lì avrebbero confezionato

l’eroina.

Mal si comprende, innanzitutto,

perché dei cittadini albanesi appartenenti a un’organizzazione strutturata

dovrebbero confezionare l’eroina proprio in un albergo invece che a casa loro o

in una base operativa, sempre in Albania, tanto più che, viste le modalità

professionali di confezionamento e successivo occultamento dello stupefacente per

il trasporto, non erano certo dei trafficanti improvvisati.

Che poi, malauguratamente e

casualmente, il DNA dell’imputato sarebbe stato trasferito su due panetti di

eroina di due diverse partite, ritrovate a otto mesi di distanza fra loro e a

oltre 1'000 km di distanza dall’Albania, per di più nella parte interna degli

involucri dei panetti, è una tesi che questa Corte considera inverosimile e a

cui non dà alcun seguito.

13.

13.1

A

proposito del telefono (dei due trovati sull’imputato al momento dell’arresto)

di cui egli non hai mai voluto fornire il codice, impedendone così l’analisi

agli inquirenti, AP1 ha dichiarato che, nell’aereo su cui viaggiava prima di

essere arrestato, non era da solo:

“c’erano

con me altre tre o quattro persone, del quale non voglio fare i nomi, poiché

non è importante per l’inerente inchiesta.

Ad

una di queste persone che mi accompagnava e che stava seduta al mio fianco

sull’aereo che da Tirana portava a Vienna, cadeva il proprio cellulare sul

rispettivo suo sedile, io lo vedevo poi nel mentre ci alzavamo dai sedili per

scendere dall’aereo a Vienna e lo raccoglievo mettendolo nella mia tasca con

l’intenzione di ridarlo all’amico una volta che ci saremmo ritrovati sul volo

che da Vienna ci avrebbe portati a Parigi” (AI 64, all. 2, pag. 2).

Inutile dire che, se fosse vero

che aveva visto il telefono del suo amico cadere sul sedile mentre si stavano

alzando, lo avrebbe avvisato o gliel’avrebbe ridato subito, non ravvisandosi

motivi per aspettare fino al prossimo volo. Inoltre, ed in ogni caso, avrebbe

detto agli inquirenti di chi era, così che – se fosse stato vero – avrebbe

potuto essere riconsegnato al legittimo proprietario. Piuttosto, quel che è da

ritenere è che, invece, in quel telefono ci siano informazioni che AP1 non ha

voluto condividere con gli inquirenti.

13.2

Dall’analisi

tecnica del telefono dell’imputato di cui ha invece fornito il codice è

risultato un messaggio WhatsApp inviatogli dal contatto denominato “B.”, con

allegata la fotografia di un documento del Tribunale di Busto Arsizio datato 9

ottobre 2019 con cui – per quanto si riesce a leggere la calligrafia della

parte manoscritta – il giudice per le indagini preliminari ha rigettato

un’istanza di concessione degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento

penale connesso con un quantitativo di oltre 5 kg di cocaina.

Il messaggio che ha

accompagnato l’invio della foto del documento è del seguente tenore:

“È

arrivato ora ed è purtroppo negativo…il Giudice dice che dobbiamo aspettare che

il patteggiamento venga accettato” (AI 64, all. 13).

Richiesto di esprimersi al

riguardo, l’imputato ha dapprima detto che il nome “B.” “non mi dice nulla”

e in seguito – dopo che gli è stata mostrata la fotografia profilo del contatto

“B.” – ha indicato trattarsi di sua zia: “B.”, ha sostenuto, è il soprannome di

sua zia che si chiama F. e vive a Novara. Suo marito si chiama FE., ha aggiunto

l’imputato.

Non si possono trarre

particolari conclusioni da questa risultanza telefonica per la fattispecie

oggetto del presente giudizio, non essendo peraltro del tutto chiaro nemmeno se

l’imputato di quel procedimento sia lo zio di AP1 (come sembrerebbe emergere dalle

domande poste a quest’ultimo durante l’interrogatorio del 24.02.2020, AI 59

pag. 2) o un suo cugino (come sembrerebbe emergere dalle considerazioni del GIP

nella decisione manoscritta sull’istanza di concessione degli arresti

domiciliari, ove viene esaminata “la disponibilità abitativa della madre”

riferita al “nucleo familiare del FE.”).

Né occorre approfondire se, piuttosto, il nome “B.” stia invece

per BE., che è la persona a cui è intestato il telefono sequestrato al corriere

K., e che ha chiamato il corriere medesimo proprio il giorno del suo secondo

trasporto di eroina in Svizzera (avvenuto il 14 maggio 2017), poi due volte il

giorno seguente e un’altra volta ancora il giorno successivo (16 maggio 2017.

Cfr. AI 58 allegato 10 VI K. del 14.07.2017 pag. 2 e 3).

attività lucrativa, guadagni e credibilità di AP1

14.

Già

dai considerandi precedenti emerge non solo che l’imputato non ha mai

collaborato ma anche che, ove possibile, ha cercato di contestare qualsiasi

risultanza istruttoria.

L’istanza precedente ha evidenziato, accanto a una “generale scarsa credibilità

dell’imputato” (sentenza impugnata, pag.

37), anche la mancanza di chiarezza sulla propria attività lucrativa.

A questo

proposito si può annotare che dagli atti pervenuti, dopo l’emanazione del

giudizio qui impugnato, dalle autorità albanesi (doc. CARP XXVIII) a seguito

della domanda di assistenza giudiziaria del procuratore pubblico (AI 63), è

emerso – sulla base delle dichiarazioni del padre dell’imputato – che AP1 ha

lavorato nell’albergo _________ (di cui il padre è comproprietario) ricoprendo

“il ruolo di fornitore, traduttore”: conoscendo alcune lingue straniere

“è lui che si occupa dei turisti stranieri” ha soggiunto il padre.

Quanto alla presenza dell’imputato nella struttura alberghiera, il padre ha

dichiarato che l’imputato “durante i 4-5 mesi di alta stagione resta quasi

tutto il giorno in albergo”.

Alla

domanda “se suo figlio è impiegato e se sì dove lavora?”, il padre ha

ribadito che “come ho già dichiarato, AP1 lavora presso l’albergo e viene

pagato con i guadagni di quest’ultimo. Non è impiegato altrove”.

Quest’ultima

affermazione è confermata dalla direzione generale delle imposte di Durazzo,

secondo cui “AP1, si informa che non risulta dipendente presso nessun altro

soggetto iscritto nella Repubblica d’Albania”.

L’imputato

ha fra l’altro affermato (oltre che di due negozi) di essere anche titolare di

un’officina a Durazzo ma è ben vero (cfr. VI 24.02.2020, AI 59 pag. 4) quanto

rilevato dall’istanza precedente, ovverosia che

“quest’ultima

attività è stata evocata unicamente dopo la contestazione mossagli dal

Magistrato inquirente che alle autorità austriache aveva indicato – al momento

dell’arresto – di essere meccanico”.

Vero è anche che al

dibattimento davanti alla prima Corte, con riferimento alle attività svolte in

Germania:

“l’imputato

ha ritrattato l’indicazione secondo cui [in

Germania] farebbe pure il tassista,

affermando di occuparsi unicamente della consegna di pizze (“È tutto

corretto quello che ho detto, tranne che non ero tassista, ma consegnavo le

pizze”, VI DIB, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 1). (sentenza

impugnata, pag. 38)

Per

quanto riguarda l’ammontare delle entrate dell’imputato, si rinvia – in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP – a quanto ritenuto dalla Corte precedente

(sentenza impugnata, consid. 54 pp. 38/39):

“54. Non è poi

chiaro a quanto ammonti il suo reddito, avendo egli fornito una moltitudine di

cifre per le diverse attività, cifre mutate ancora in sede di interrogatorio

dibattimentale.

In

particolare, si ricorderà che AP1 ha quantificato in EUR 5/6'000.00 mensili

d’estate e EUR 900/1'000.00 in inverno, precisando che “questo è il mio

guadagno complessivo, o meglio, quello famigliare, comprende quindi gestione

hotel, amministrazione case e gestione negozi” (cfr. AI 22).

Sennonché,

nel successivo verbale, l’imputato ha riferito che, soltanto attraverso i due

negozi di Durazzo, egli percepirebbe EUR 900.00/1'500.00 al mese durante

l’estate ed una media di EUR 8/900.00 durante gli altri mesi (cfr. AI 37),

mentre dall’attività di tassista e consegna di pizze in Germania trarrebbe meno

di EUR 800.00 mensili (cfr. “mensilmente guadagno meno di Euro 800 da queste

attività”, AI 37).

In

sede dibattimentale, oltre ad avere – come visto – escluso di fare il tassista,

l’imputato ha rivisto le suddette cifre, dichiarando di guadagnare “in

estate circa EUR 5'000.00. In inverno dipende, tra gli EUR 1'500.00 e i

1'900.00/2'000.00. Preciso che si tratta del mio reddito, cioè quello mio e di

mia moglie” (cfr. VI DIB, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).

Si

impone, peraltro, di ricordare che all’epoca del procedimento in cui egli è

stato imputato nel Canton Lucerna, AP1 aveva dichiarato entrate per EUR 500.00.

Confrontato a tale risultanza, l’uomo ha dapprima tentato di sostenere che a

quei tempi guadagnava effettivamente di meno e che era stato il suo difensore a

consigliargli di riferire redditi inferiori alla realtà. Confrontato al fatto

che nell’ambito del presente procedimento aveva affermato di vantare le entrate

odierne fin dal 2014/2015 (cfr. “questo è il mio guadagno già dal 2014/2015,

prima invece le mie entrate erano minori, al mese guadagnavo circa EUR

1’000/2'000”, AI 22, p. 2), l’imputato ha modificato le proprie

dichiarazioni, facendo risalire l’aumento dei propri redditi al 2015 (cfr. “È

nel che ho 2015 ho iniziato a guadagnare un po’ di più, perché abbiamo concluso

un contratto con un’agenzia, nel 2014 no”, VI DIB, allegato 1 al verbale

del dibattimento, p. 3).

Ancora,

però, non si comprende per quale ragione un individuo che vanterebbe in Albania

entrate di svariate migliaia di Euro mensili dovrebbe poi fare il corriere di

pizze o il tassista in nero in Germania e, soprattutto, risiedere in tale Paese

senza annunciarsi alle autorità così da risparmiare, come si dirà in seguito,

modeste somme di denaro.

Un

cenno va poi fatto in relazione al suo tenore di vita. L’imputato ha affermato

di viaggiare molto, di possedere una BMW X6 [recte:

X5, ndr], una Smart, una moto BMW, una

Harley Davidson, una moto d’acqua e di essersi interessato ad acquistare un

gommone. Tale sfoggio di disponibilità economica, risulta essere eccessivo e

ciò pur tenendo conto del potere d’acquisto che il reddito indicato

dall’imputato può avere in Albania.”

Effettivamente

l’indicazione dei guadagni, si trattasse pure di una stima, non è certo stata

lineare, il tutto a prescindere dall’effettiva esistenza o meno dei negozi (uno

di vestiti e l’altro una cartoleria) che l’imputato avrebbe aperto attorno alla

metà del 2018 (VI 27.01.2020 AI 37 pag. 2 in alto).

Condivisibili

sono anche le perplessità della prima Corte circa l’effettivo luogo di residenza

dell’imputato. Le dichiarazioni di quest’ultimo al dibattimento di appello

hanno permesso di capire che la sua presenza in Albania è costante (quantomeno)

dal 2018: “Dal 2018 risiedo invece stabilmente in Albania” (Vdib CARP

pag. 4). Ma anche a proposito del periodo precedente il 2018, è ben poco

credibile che una famiglia effettivamente soggiornasse illegalmente per così

tanti mesi all’anno, e per svariati anni, in Germania. La credibilità

dell’imputato è del resto, una volta di più, inconsistente, se appena si pensi

al fatto che durante l’interrogatorio del 27 gennaio 2020 (AI 37, pag. 2) ha

dichiarato:

“ADR che mia moglie e mia figlia

attualmente vivono in Germania a ___________, si sono trasferite lì nel mese di

dicembre 2019, prima vivevano in Albania.”

Salvo poi

affermare al dibattimento di appello che: “Da quando mia figlia va a a

scuola sia mia moglie sia io stesso risiediamo stabilmente a Durazzo” (Vdib

CARP pag. 4).

In

realtà, è piuttosto da credere, ancorché la questione non sia di certo decisiva

per la fattispecie in esame, che l’imputato soggiornasse in Albania, anche

prima del 2018, più del mero periodo estivo.

Sulle

perplessità relative al luogo di residenza dell’imputato, si rinvia – in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP – al consid. 55 della decisione impugnata,

che qui di seguito si riprende:

“55. Neppure vi è

certezza su quale sia il reale luogo di residenza di AP1 . Egli ha infatti

affermato di vivere in Germania, a ___________, soggiornando tuttavia nei mesi

estivi in Albania. Solo dopo aver preso atto che egli non risulta risiedere

ufficialmente nel Paese d’oltralpe dal 2015, l’uomo ha dichiarato di aver

effettivamente lasciato la Germania, omettendo poi di notificare il susseguente

ritorno. A suo dire, ciò sarebbe giustificato dalla volontà di evitare “di

dover pagare tasse e assicurazioni visto che le pago già in Albania” (cfr.

AI 37, p. 3). Orbene, tale spiegazione non può essere ritenuta plausibile. In

primo luogo, a fronte dei consistenti redditi da egli riferiti, non si

comprende perché AP1 dovrebbe fare ricorso ad un situazione di illegalità,

concernente pure moglie e figlia in tenera età, per risparmiare importi

relativamente contenuti; soprattutto, tale argomentazione risulta sprovvista di

fondamento, ritenuto che tra Germania e Albania esiste un trattato sulla doppia

imposizione (cfr. https://doppelbesteuerung.eu/).

Analogamente,

si dirà che neppure è chiaro dove la figlia di 7 anni frequenti le scuole. Si

ricorderà, infatti, che l’imputato ha indicato che “mia moglie e mia figlia

attualmente vivono in Germania a ___________, si sono trasferite lì nel mese di

dicembre 2019, prima vivevano in Albania” (AI 37, p. 2). Invitato dal PP a

specificare se prima del mese di dicembre 2019 moglie e figlia avessero mai

vissuto in Germania, ha risposto “sì, quando io andavo in Germania loro

venivano con me e in estete facevano altrettanto quando andavo in Albania. (..)

mia moglie in Germania non lavora” (cfr. AI 37, p. 2).

Interrogato

in sede dibattimentale a sapere dove la figlia frequentasse le scuole data la

sua situazione di illegalità nel Paese teutonico, AP1 ha cambiato versione

affermando che ciò avverrebbe in Albania (cfr. VI DIB, p. 2).”

accertamento

15.

I risultati dell’esame del DNA trovato sulle due confezioni di eroina

sequestrate a Muzzano e a St. Gallenkappel provengono da due laboratori - fra i

sette presenti in Svizzera - accreditati dalla Confederazione per effettuare

questo tipo di analisi in campo forense: l’Istituto di medicina legale di San

Gallo e il Laboratorio di diagnostica molecolare di Gentilino. Per ottenere il

riconoscimento come laboratorio di analisi forense del DNA, occorre presentare

la relativa richiesta e adempiere a tutti i requisiti sanciti dalle ordinanze

pertinenti

(www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/personenidentifikation/abstammung/anerkannte_labors.html).

Nulla ha permesso di ritenere

che nella procedura di analisi eseguita da questi due laboratori non siano

state rispettate tutte le normative federali in materia. D’altronde, nemmeno il

dott. __________, nel parere che la difesa ha prodotto al dibattimento di

appello, ha evocato una normativa applicabile in Svizzera che non sarebbe stata

rispettata nella perizia del Laboratorio di diagnostica molecolare di Gentilino

(l’unica su cui si è chinato), appellandosi a delle generiche “linee” stabilite

dalle “società scientifiche nazionali ed internazionali” (senza indicare

concretamente quali), nonché a quelle nazionali che egli avrebbe contribuito a

stilare (riferendosi verosimilmente a quelle italiane, essendo egli di Roma, ma

nemmeno questo è stato specificato).

Peraltro, si evidenzia che a

una perizia di parte non va attribuito il valore di un mezzo di prova, dovendo

essere considerata alla stregua di un'allegazione di parte (cfr. Donatsch, Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 182 n. 15 con anche numerosi rinvii;

DTF 132 III 83 consid. 3.4 e 3.6; STF 1B_248/2012 del 2.10.2012 consid. 2.4.2).

È evidente che tali critiche generiche non sollevano alcun dubbio concreto

sull’attendibilità delle perizie giudiziarie agli atti, stilate, lo si ricorda,

da due dei sette istituti svizzeri accreditati dalla Confederazione per

l’analisi del DNA in campo forense. Queste, pertanto, in assenza di elementi

concreti che le possano screditare, e giungendo le stesse a risultati chiari,

completi e coerenti, non lasciano dubbi quanto alle loro conclusioni, che

vengono ritenute pienamente attendibili da questa Corte (DTF 141 IV 369 consid.

6.1; STF 6B_638/2018 del 10.12.2018 consid. 3.2).

Nelle descritte circostanze, la

trasmissione degli elettroferogrammi al perito di parte e l’allestimento di un

referto di parte che contrasti le risultanze dei due sopra ricordati istituti

accreditati, non cambierebbe in nulla il convincimento di questa Corte (sul

concetto di valutazione anticipata di un mezzo di prova richiesto, vedasi

segnatamente STF 6B_537/2010 del 4 novembre 2010 consid. 1.1), di modo che

neppure vi è stata una violazione del diritto di essere sentito.

16.

Ciò

posto, la problematica dei trasferimenti indiretti, su cui la difesa si

concentra, è nota a questa Corte. È anche per questo motivo che le tracce di

DNA non hanno valore di prova assoluta, ma sono elementi che vanno analizzati

alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.

La

difesa, in proposito, ha sostenuto che:

- il

Tribunale federale nella STF 6B_889/2020 ha prosciolto l’imputato in virtù del

principio in dubio pro reo malgrado vi fosse un rapporto di verosimiglianza di

9.

miliardi: la tesi della difesa, suggestiva solo in apparenza, si rivela priva

di pertinenza se contestualizzata. In quel caso, infatti, l’Alta Corte non ha

reputato dubbio l’esito dell’esame del DNA, bensì, semplicemente, non ha

ritenuto manifestamente insostenibile il giudizio dell’istanza precedente per

cui un trasferimento indiretto, dovuto, per esempio, a cellule epiteliali

trasportate dal vento (considerato specialmente il fatto che l’imputato era

affetto da psoriasi, disturbo che causa un’accresciuta perdita – e dunque distribuzione

nell’ambiente – di cellule epiteliali) era, in quel caso, un’ipotesi

ragionevole, non essendoci altri elementi per ritenere che l’imputato avesse effettivamente

lanciato il sasso su cui era stato trovato il suo DNA;

- sempre in

tema di DNA, l’imputato ha sostenuto che vi sarebbe stato un errore di numero,

a suo parere il campione analizzato nell’incarto K. avrebbe infatti avuto il

numero ___________ mentre quello del panetto 6 imputato a AP1 avrebbe il numero

___________: dunque, a mente della difesa, sarebbe un altro.

Così

argomentando (ovverosia prendendo in parte finanche il numero dell’incarto

della polizia scientifica), l’imputato dimentica che a essere determinante è il

numero della traccia in questione (N° PCN __________), numero che rimane del

tutto identico in ogni fase del procedimento e al riguardo non vi è nella

perizia alcun errore (AI 56). Nella perizia, inoltre, è espressamente indicato

che il prelievo in oggetto proviene dal “nastro adesivo parte interna del

pano 6”. Ciò che è peraltro indicato chiaramente anche nel rapporto della

polizia scientifica (AI 64 allegato 20, pag. 2).

17.

Riassumendo,

e come riportato nei considerandi precedenti di questa sentenza, AP1 :

- nel 2011

è stato condannato per un trasporto di circa 5 kg di eroina;

- nel 2014

è stato arrestato (e poi condannato, con sentenza definitiva del 13 novembre

2018) per aver trasportato una pistola detenuta illegalmente, contaminata da

eroina, oltre a fr. 90'400.-, contaminati da eroina e provento del traffico di

stupefacenti (da cui la condanna per riciclaggio di denaro e ripetuta

infrazione, in parte tentata, alla LArm). In quell’occasione egli aveva anche

le mani contaminate da eroina e sulle fascette usate per legare quei soldi, vi

era il DNA di un trafficante di eroina che, al suo arresto, aveva con sé 150

grammi di eroina e 350 grammi di sostanza da taglio, mentre nelle abitazioni in

seguito perquisite sono stati trovati, in una, 615 grammi di eroina e circa

25,5 kg di sostanza da taglio mentre nell’altra (una camera d’albergo) 159

grammi di eroina e circa 414 grammi di sostanza da taglio. L’albergo in

questione si trova a 100 metri di distanza in linea d’aria dal luogo in cui

viveva AP1 a quel tempo;

- nel 2017

il suo DNA è stato trovato sulla parte interna del nastro adesivo di una

confezione di eroina destinata a uno specifico deposito di St. Gallenkappel;

- nel 2018

il suo DNA è stato trovato sullo strato più interno di un panetto di eroina

reperito nel deposito di St. Gallenkappel;

- di un

cellulare che gli è stato sequestrato al momento dell’arresto non ha fornito il

codice, impedendone l’analisi, fornendo una giustificazione ritenuta (a dir

poco) inverosimile da questa Corte e non indicando neppure il nominativo della

persona a cui, nella sua tesi, il telefonino apparterrebbe.

Per

completezza, dell’altro cellulare (dopo iniziali reticenze) ha fornito il

codice: vi è stato trovato un messaggio (di cui ha detto di non essere a

conoscenza) con allegata la foto di una decisione legata a un procedimento

penale in Italia per droga riguardante terzi;

- AP1 ha

dichiarato di possedere due auto (una Smart e una BMW X5), due moto (una BMW e

una Harley Davidson), una moto d’acqua e di voler acquistare un gommone, salvo

sostenere di non essersi annunciato all’autorità in Germania per risparmiare

improbabili costi;

- durante

l’inchiesta AP1 ha negato ogni responsabilità anche in relazione a condanne già

passate in giudicato e in cui quindi la sua responsabilità era stata

definitivamente accertata. Egli, ha altresì nascosto agli inquirenti (finché ha

potuto) il suo precedente italiano;

- non ha

saputo fornire alcuna spiegazione plausibile che potesse giustificare il

ritrovamento del suo DNA all’interno di due confezioni di eroina, destinate al

medesimo deposito (una delle due vi si trovava già);

- la sua

credibilità è pressoché nulla, avendo egli fornito versioni contrastanti

praticamente su tutto, comprese la sua effettiva residenza, le sue entrate e le

sue attività.

Considerati tutti gli elementi

nel loro complesso, può essere scartata la - in casu già inverosimile - tesi

dell’imputato sulla contaminazione indiretta dei panetti di eroina che sarebbe

avvenuta (due volte) per una serie di sfortunate coincidenze in un albergo in

Albania in cui lavorava, e deve essere ritenuto, invece, il fatto che egli ha

manipolato le confezioni di eroina all’interno delle quali è stato trovato il

suo DNA. In tal senso, l’argomento difensivo per cui, se il trasferimento non

fosse indiretto, vi dovrebbero essere le impronte digitali dell’imputato, non

può essere seguito: infatti, il DNA non viene lasciato solo dal contatto con i

polpastrelli delle dita, bensì in molti altri modi: da tracce di saliva,

sangue, sperma, o ancora, da parti di tessuto corporeo, quali frammenti di

pelle, capelli, ecc. (FF 2019, Analisi del DNA nei procedimenti penali -

Rapporto del Controllo parlamentare dell’amministrazione all’attenzione della

Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 14 febbraio 2019, pag.

5895.

[versato agli atti dalla difesa, nella versione francese, quale doc. dib.

TPC 8]).

Accertato pertanto che le due

tracce di DNA sono da attribuire all’imputato e con esse il fatto che egli ha

personalmente manipolato le confezioni di eroina, in particolare a fronte della

circostanza che entrambe le tracce sono state rinvenute all’interno delle

confezioni di eroina (conclusione che non viola né la presunzione di innocenza

né il principio in dubio pro reo: STF 6B_771/2019 del 7 novembre 2019 consid.

5.2

e 6B_736/2007 del 6 febbraio 2008 consid. 2), resta solo da accertare di

quanti panetti di eroina l’imputato – nell’ambito di una banda albanese come si

è visto molto ben organizzata, in cui tutto era predisposto, dal

confezionamento, al trasporto, al deposito (a St. Gallenkappel), al successivo

smistamento alle varie cellule sul territorio svizzero, sino alla consegna

verso il consumatore finale (di ciò si dirà ancora, trattando il rapporto

dettagliato della polizia sangallese) – ha effettuato il confezionamento a cui

è seguita la spedizione e l’importazione tramite terzi membri della medesima

banda.

i 10 cilindri di Muzzano

18.

I 10 cilindri sequestrati a Muzzano costituiscono di tutta evidenza un’unica

partita, poiché:

- sono

confezionati in modo identico e caratteristico (ogni cilindro è composto da due

cilindri più piccoli, posti uno sopra l’altro): hanno tutti la stessa forma, la

stessa dimensione e lo stesso involucro;

- tranne

uno, con 20 grammi in più, contengono tutti la stessa quantità di eroina: circa

500.

grammi suddivisi in 2 cilindri da 250 grammi ciascuno per ogni confezione,

con un margine di differenza di pochissimi grammi;

- erano

trasportati tutti nel medesimo ricettacolo, dal medesimo corriere (K.) e

destinati al medesimo deposito di St. Gallenkappel.

Per approfondimenti, cfr. AI

11, AI 56 e Rapport d’expertise PFS 17.0189 all. a AI 58.

Queste confezioni di eroina

vanno considerate un’unica partita per i motivi sopra esposti, senza che sia

necessario che abbiano tra loro un identico grado di purezza e/o composizione

chimica: imputata, non è, infatti, la produzione dello stupefacente, e al

riguardo è ben possibile che diverse qualità di miscela di eroina siano state

riunite per confezionare una partita che raggiungesse il preciso quantitativo

di 5 chilogrammi. Poco importa, anche, che vi fossero due loghi, vale a dire

che alcuni cilindri presentavano al loro interno un determinato logo e altri

cilindri un altro logo: infatti, all’esterno sono stati confezionati in modo

identico e formavano tutti, come detto e per i motivi sopra ricordati, un’unica

partita.

i 26 panetti di St.

Gallenkappel

19.

Anche questi 26 panetti costituiscono un’unica partita, poiché:

- sono

confezionati in modo identico e caratteristico: hanno tutti la stessa forma, la

stessa dimensione, lo stesso involucro ed erano tutti contrassegnati da una

caratterista e insolita fascetta gialla. Tutti i 24 panetti trovati nel

deposito di St. Gallenkappel erano inoltre, singolarmente, in una identica

confezione sottovuoto;

-

contengono tutti la stessa quantità di eroina: circa 500 grammi per ogni

confezione;

- erano

stati tutti portati da membri della medesima organizzazione - tra cui, in due

occasioni, lo stesso K. - al deposito di St. Gallenkappel, tenuto da tempo

sotto sorveglianza dalla polizia sangallese come si dirà poco più avanti.

(sulle caratteristiche delle

confezioni si veda segnatamente AI 32 e AI 64 all. 21).

conclusioni sul quantitativo

lordo di eroina

20.

Ciò posto, per quanto riguarda lo stupefacente sequestrato a Muzzano, a AP1 va

attribuito il confezionamento, la spedizione e l’importazione tramite terzi

membri della medesima banda, non solo del cilindro all’interno del quale è

stato ritrovato il suo DNA, ma di tutti e 10, per complessivi 5'045.95 grammi

di eroina, essendoci sufficienti elementi per ritenere che quei cilindri

componevano un’unica e indivisa partita di eroina.

Anche per quanto concerne lo

stupefacente sequestrato nel deposito di St. Gallenkappel, a AP1 va attribuito

il confezionamento, la spedizione e l’importazione tramite terzi membri della

medesima banda non solo del panetto all’interno del quale è stato ritrovato il

suo DNA, ma di tutti e 26, per complessivi 12'985.90 grammi di eroina,

essendoci sufficienti elementi per ritenere che questi componevano un’unica e

indivisa partita di eroina.

Il fatto che il DNA

dell’imputato non sia stato trovato su tutte le confezioni o sullo spago, ma

solo su alcune di esse, non deve stupire, anzi.

AP1 appartiene a una banda

specializzata, come risulta sia dalla professionalità con cui sono stati

confezionati e nascosti gli imballaggi (cfr. AI 11, 32 e 64) nonché organizzati

il trasporto e la distribuzione, sia dall’elevato quantitativo di eroina

importato in Svizzera in meno di un anno (circa 20 kg) sia – ancora – dal fatto

che, una volta arrestato K. a Muzzano, questi è stato sostituito in pochi

giorni (16 giorni dopo il suo arresto, un altro corriere aveva già portato al

noto deposito di St. Gallenkappel dell’altra eroina: AI 45 pag. 20). È pertanto

evidente che nel confezionare della sostanza stupefacente in seno a

un’organizzazione di questo tipo, vengono di regola prese le precauzioni

necessarie. Tuttavia, se per non lasciare impronte è sufficiente utilizzare dei

guanti, evitare di lasciare del DNA è molto più difficile, essendo sufficiente,

come visto, anche solo una traccia di saliva, sangue, sperma o parti di tessuto

corporeo quali frammenti di pelle, capelli, ecc. Corrisponde pertanto al corso

ordinario delle cose che, confezionando così tanti panetti di eroina, su

qualcuno di essi, malgrado le precauzioni prese, una traccia genetica venga

comunque lasciata.

Nemmeno il fatto che tanto S.S.

quanto K. abbiano voluto/potuto identificare l’imputato deve stupire, essendo

stato accertato che AP1 ha agito in seno a una ben più ampia e strutturata

organizzazione, in cui i ruoli sono suddivisi e per la sostenibilità a lungo

termine della stessa vi è tutto l’interesse a che i membri non si conoscano fra

loro più di quanto strettamente indispensabile, al fine di evitare il rischio

che qualcuno – in caso di arresto – possa parlare e permettere così di

arrestare anche altri membri della banda, indebolendone ulteriormente la struttura.

le

dichiarazioni di S.S., gestore del deposito di eroina di St. Gallenkappel

21.

Gli

accertamenti effettuati da questa Corte e descritti in precedenza non vengono

per nulla intaccati dall’ulteriore tesi difensiva dell’imputato secondo cui,

una volta arrestato, S.S. avrebbe descritto agli inquirenti tutta

l’organizzazione criminale, rivelando i nomi delle persone facenti parte “di

questa organizzazione criminale, effettivamente di origine albanese” (doc.

dib. CARP n. 4 pag. 13), compreso quello del capo, collaborando appieno con gli

inquirenti. Nonostante ciò, il nome di AP1 non è mai stato indicato,

circostanza che andrebbe a ulteriormente corroborare la tesi dell’estraneità ai

fatti di quest’ultimo.

L’esame

degli atti, in particolare del rapporto conclusivo su S.S. redatto dalla

polizia cantonale sangallese (AI 45), non permette di giungere alle conclusioni

tratte da AP1 .

21.1

Il

rapporto conclusivo della polizia cantonale sangallese evidenzia che le

indagini erano in atto da diverso tempo, nell’ambito di un’azione di polizia

denominata GAIA SG, avviata anche su impulso della Guarda di finanza di Milano

che indagava sin dal 2014 su un gruppo di albanesi che commerciava grosse

quantità di eroina.

La

figura di S.S. è divenuta nota agli inquirenti sangallesi il 30 giugno 2016,

allorquando egli ha incontrato EB., da tempo sorvegliato dalla polizia di San

Gallo e che verrà poi arrestato il 16 settembre 2016 e che ammetterà di avere

venduto 1.5 kg di eroina a XH., soggiungendo che LO. era la persona che si

occupava di portare all’estero, verso l’Italia, i soldi ricavati dal commercio

di stupefacenti (AI 45, pag. 8). Già nota alla polizia sangallese era inoltre

la presenza a Mols (SG) di una cellula della banda albanese dedita al commercio

di eroina, alloggiata in un locale hotel sin dal 2015/2016, tenuto sotto

sorveglianza dalla polizia. L’installazione di un GPS sulle automobili di S.S.,

già il 1° febbraio 2017, e della sorveglianza audio dal 30 marzo 2017, ha

permesso alla polizia sangallese (anche in collaborazione con altre polizie

cantonali) di registrare i numerosi spostamenti in Svizzera di S.S. ,

finalizzati a vendere eroina e a incassare i soldi derivanti dal suo commercio.

Gli spostamenti di S.S. sono stati tali e tanti da stupire per la loro ampiezza

gli inquirenti, i quali hanno sottolineato le fatiche per l’interessato dovute

alle trasferte che effettuava, tanto più che egli a causa di un incidente

percepiva una rendita di invalidità al 100% sino al 2010 e da quell’anno al

50%, facendo l’interessato valere che a causa dei dolori era inabile al lavoro

(AI 45 Schlussbericht, pag. 15). Il 1° agosto 2017 S.S.si trovava all’estero e

la sua auto, che ha avuto un difetto, è stata riparata in Albania e in Italia

(AI 45, pag. 13).

Nota

agli inquirenti era anche l’esistenza e la gestione del deposito di eroina

nell’officina del fratello di S.S.a St. Gallenkappel, e ciò ben prima

dell’arresto di S.S.. L’officina era tenuta sotto controllo dalla polizia che

aveva registrato le targhe dei veicoli che, nel tempo, vi erano giunti e che S.S.

faceva entrare per poi chiudere la porta garage dell’officina subito dopo che

il veicolo vi era entrato. Le auto in questione vi sostavano una ventina di

minuti per poi ripartire. Si trattava di due vetture Citroën (con targhe

albanesi, registrate dalla polizia) e la VW Passat che verrà poi segnalata dalla

polizia sangallese alle autorità doganali in modo da bloccare il veicolo alla

prossima entrata in Svizzera con il nuovo carico di stupefacente, come poi

puntualmente avvenuto il 10 giugno 2017 quando è stato fermato K. con oltre 5

kg di eroina, mentre era diretto proprio all’officina di St. Gallenkappel.

Anche il conducente di uno dei veicoli Citroën era già stato identificato dalla

polizia, siccome fermato per un controllo alla dogana verso l’Austria, prima di

lasciargli riprendere il viaggio: si trattava di S. (AI 45, pag. 20).

Il

rapporto della polizia sangallese ha anche fornito (AI 45, pag. 21) un esempio

di coordinazione avvenuta con la polizia di altri cantoni, in quel caso con la

polizia cantonale bernese: il 30 giugno 2017 S.S. era partito con la propria

vettura (tenuta, come detto, sotto sorveglianza dagli inquirenti) in direzione

di Berna. Allertata, la polizia bernese ha documentato l’incontro tra S.S. e lo

spacciatore AR., al termine del quale quest’ultimo è stato arrestato unitamente

a un altro complice, in possesso di 962 grammi di eroina ricevuta da S.S..

Analoga

azione di polizia ha avuto luogo a Ginevra il 14 febbraio 2018, quando la

polizia cantonale sangallese riferisce che – subito dopo avere acquistato

eroina da S.S. – è stato arrestato dalla polizia ginevrina _________ e il suo

complice _______, nella cui abitazione è stato trovato complessivamente circa

1.5

kg di eroina, di cui 1 kg proveniente da S.S. (AI 45, pag. 22 e 26).

Quello

stesso 14 febbraio 2018 sono poi stati arrestati S.S. e il fratello JS..

In

concomitanza con l’arresto di S.S., il piano delle indagini prevedeva ulteriori

azioni di arresto (Festnahme-Aktionen) negli alloggi di Mols (SG),

Schänis (SG) e Altendorf (SZ). A Mols, sono stati arrestati due corrieri della

droga (AI 45, pag. 26 in basso). A Schänis, invece, quando la polizia è

arrivata per controllare la camera d’albergo occupata da due corrieri albanesi,

questi ultimi si erano dileguati. Gli inquirenti hanno nondimeno trovato

nell’alloggio strumenti connessi con il confezionamento di stupefacenti (pag.

27).

21.2

Come

già accennato, la collaborazione di S.S. (vi si tornerà al consid. 21.3) non ha

avuto quell’ampiezza descritta nell’arringa difensiva dell’imputato AP1.

Il

rapporto della polizia sangallese (AI 45, pag. 30) indica sì che nel corso dei

primi interrogatori di polizia S.S. ha raccontato molto. Ma nel senso di

affrontare le questioni prendendole alla larga, ripetendosi costantemente e

scostandosi dal tema. A domande delicate e concrete ha spesso risposto dicendo

di non sapere. Dai cellulari sequestratigli (all’inizio del periodo di

sorveglianza da parte degli inquirenti, S.S. ne ha utilizzati come minimo

quattro e cambiava sempre numero di telefono, di modo che la sorveglianza da

parte degli inquirenti è di fatto sempre stata limitata: rapporto, pag. 37 e

38), la polizia non ha potuto ricavare praticamente alcun dato rilevante

concernente il commercio di droga con riferimento ai numerosi trasporti di

denaro (l’analisi dei dati dei 6 mesi precedenti ha permesso di stabilire che S.S.

ha avuto contatti telefonici anche verso l’Italia, l’Albania, la Serbia e il

Montenegro: rapporto, pag. 39. Dopo il suo arresto, ha ripetutamente ricevuto

chiamate da un numero albanese, il cui utente è rimasto sconosciuto: rapporto,

pag. 40).

A

rimostranze concrete, soggiunge ancora il rapporto di polizia (AI 45, pag. 30),

S.S. ha spesso reagito con uno sguardo severo e perdendo in parte la calma,

agitando le braccia e battendo con le mani sul tavolo (pag. 30 e 33).

21.3

È

nondimeno vero che dopo il suo arresto, S.S. ha fornito il 2 marzo 2018

informazioni concrete riguardanti l’alloggio di Altendorf, indicando che i

corrieri alloggiavano al primo piano, ciò che confermava quanto scoperto dalla

polizia (“Die Angaben von S.S. bestätigten die polizeilichen Erkenntnisse”:

AI 45, pag. 27). A seguito dell’intervento della polizia sono stati arrestati

nell’alloggio __________, __________ e __________ nonché, pochi giorni dopo, __________

e __________. S.S. ha descritto __________ (il cui nome completo è __________)

quale addetto alla logistica della cellula a Schänis come pure ad Altendorf.

È

anche vero che, in seguito, S.S. ha riferito che il suo capo sarebbe un certo __________

(AI 45, pag. 31), detto __________, chiamato anche __________ (durante

l’interrogatorio del 13 febbraio 2020, davanti alla polizia cantonale

zurighese, AI 69 pag. 2, aggiungerà il nomignolo “__________”). Ma si tratta,

come emerge dal rapporto (AI 45, pag. 34), semplicemente di nomignoli (“Sein

Spitzname sei neben __________”). Suo cugino si chiamerebbe __________.

Anche gli ulteriori nomi forniti, fossero poi veri, sono lungi dal costituire

informazioni concrete: __________, competenti per Altendorf e Schänis. Vi è

inoltre una persona che si chiamerebbe __________. Tutti, ha aggiunto S.S., non

risiederebbero in Svizzera, con la sola eccezione di __________. __________ si

troverebbe in Albania. (AI 45, pag. 33 e 45) e così anche __________ (AI 45,

pag. 45). Quanto alle persone incontrate a Ginevra, S.S. non ha fornito alcun

nominativo. Per quanto attiene a quelle a cui doveva portare dei soldi o che li

avrebbero ritirati, dalla lettura del rapporto finale della polizia sangallese

non si ricavano denominazioni maggiori delle laconiche espressioni “der Typ”

o “die unbekannten Autofahrer mit Zürcher und Luzerner Kontrollschildern”.

Le istruzioni a S.S. le dava __________, il quale non sarebbe certo venuto fin

qua dall’Albania per queste cose (“__________ sei ja nicht selber für solche

Sachen von Albanien hierher gekommen”: rapporto, pag. 32). S.S. ha definito

__________ il capo dell’organizzazione albanese dedita alla droga (pag. 33 in

fondo). Avrebbe circa 30 anni, capelli corti e neri, alto 170 cm, corporatura

piuttosto robusta. A domanda ha risposto che il numero telefonico albanese

registrato come “__________”, è quello di __________. Laddove __________ non è

ovviamente da intendersi come cognome bensì sarebbe il luogo di provenienza di __________

(rapporto, pag. 40 in basso: “__________”). __________ è una città albanese con

oltre 60'000 abitanti.

22.

Concludere

da tutto quanto precede che S.S. abbia fatto il nome di tutti i componenti

della banda albanese, compreso il capo, e che pertanto, siccome da questa serie

di nomi non figura AP1, non potrebbe che dedursi che l’imputato nulla abbia a

che fare con questa banda, costituisce un passo che questa Corte non compie.

I

nominativi fatti da S.S. sono tutto fuorché indicativi: __________ non hanno

permesso alcuna concreta identificazione di persone.

Solo

__________, arrestati dalla polizia ad Altendorf (SZ) hanno potuto essere

identificati. Ma non risulta avessero un ruolo preponderante, specie gli ultimi

due, definiti “die Jungen”, siccome poco più che diciottenne al momento

dell’arresto __________, e di 23 anni __________. Del resto, come già

accennato, le indicazioni fornite da S.S. sulla logistica della cellula di

Altendorf (SZ) sembrano piuttosto avere soltanto confermato informazioni che la

polizia aveva già raccolto (“die Angaben von S.S.bestätigten die

polizeilichen Erkenntnisse”: AI 45, pag. 27), ritenuto altresì che le forze

dell’ordine avevano in programma di effettuare simultaneamente le azioni di

arresto a Mols, Schänis e Altendorf (“konnten die Festnahme-Aktionen in den

Läuferlogen in Mols SG, Schänis SG und Altendorf SZ nicht wie geplant, direkt

im Anschluss an S.S.s Festnahme vollzogen werden”: pag.45) e considerato

parimenti che la polizia già sapeva – grazie alla sorveglianza col GPS e mediante

i collegamenti con le antenne – che S.S.si recava con regolarità ad Altendorf,

proprio in __________, e che lì riforniva di droga e ritirava i soldi

guadagnati dalle operazioni precedenti (AI 45, pag. 48, ove è descritta in

dettaglio la modalità in cui si svolgeva l’attività di S.S. ad Altendorf. Si

veda anche pag. 50).

i tre ulteriori panetti

trovati nel deposito di St. Gallenkappel

23.

Imputati a AP1 vi sono inoltre tre ulteriori panetti trovati nel deposito di

St. Gallenkappel, per complessivi 1'350.10 grammi (AI 45 pag. 24) di eroina, in

parte diversi tra loro e in parte anche diversi dai 26 di cui già si è detto in

precedenza.

Di

per sé non mancherebbe motivo per considerare di attribuire anche questi

panetti all’attività dell’imputato, visto il fatto che sono stati ritrovati

nello stesso deposito di St. Gallenkappel in cui sono stati ritrovati gli

altri, deposito a cui erano inoltre destinati i 10 cilindri di eroina

trasportati da K..

Il

magistrato inquirente ha inoltre evidenziato che su uno di questi tre panetti

sarebbero state trovate tracce di DNA di una persona (sconosciuta alla

giustizia svizzera), il cui DNA è stato trovato anche “su uno dei 26 panetti

identici su cui è stato trovato il DNA di AP1”, sottolineando che questa

persona rimasta (almeno per il momento) senza un nome “altro non è che un

altro membro della banda a cui appartiene AP1 dedita al traffico di eroina

dall’Albania alla Svizzera” (requisitoria, di cui a pag. 5 del giudizio

impugnato e ribadita in appello).

Questi elementi rendono

piuttosto evidente il fatto che anche questi tre panetti siano stati importati

dalla medesima banda.

Questa Corte, tuttavia,

ravvisando una – invero leggera – differenza nelle confezioni di questi tre

panetti (differenza che per quanto riguarda il panetto raffigurato nell’ultima

pagina dell’AI 32 potrebbe essere semplicemente dovuta al fatto che la

confezione di quel panetto, che pur risulta marrone con banda avvolgente gialla

come gli altri 26 panetti, si trova in un sacco di plastica che ne compromette

la buona visibilità) ha preferito, in applicazione del principio in dubio pro

reo, non attribuire anche questi tre panetti all’imputato, con la motivazione

di non potersi escludere che l’imputato non si occupasse di tutte le partite di

eroina destinate all’importazione nel nostro Paese da parte della citata banda

e che non si sia quindi occupato di quei tre panetti. Egli va dunque prosciolto

per questo quantitativo e il suo appello, su questo specifico punto, viene

accolto.

24.

È

pertanto accertato che AP1, agendo come membro di una banda costituitasi per

esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, ha posseduto, confezionato e spedito 18'031.85

grammi di eroina con una purezza compresa tra il 38.3% e il 48.7% (per

complessivi 7'836.8 grammi di sostanza pura, cfr. sotto), eroina in seguito

importata in Svizzera tramite terzi membri della medesima banda, e meglio:

- 5'045.95

grammi di eroina con una purezza compresa tra il 38.3% e il 48.7% (per

complessivi 1'993.2 grammi di sostanza pura, applicando il tasso minimo del

38,3% alla parte non analizzata; AI 11 nonché all. 18 ad AI 64 p. 3), sostanza

in seguito importata in Svizzera da K.;

- 12'985.90

(11'990 + 995.90) grammi di eroina con una purezza del 45% (per complessivi

5'843,65 grammi di sostanza pura; AI 45 p. 42. Il grado di purezza del 43% si

riferisce infatti a uno dei tre panetti non attribuiti all’imputato), sostanza

in seguito importata in Svizzera da K., S. e terze persone non meglio

identificate.

sussunzione in diritto

25.

L’art.

19.

cpv. 1 LStup reprime la produzione, il commercio e il

possesso illeciti di stupefacenti in tutte le forme. Allo scopo di evitare una

qualsiasi lacuna nella catena che va dal produttore al consumatore, la predetta

norma enumera parecchie azioni. Il compimento di anche una sola di esse è

sufficiente per compiere il reato. Detto diversamente, ogni singola azione tra

quelle enumerate costituisce una figura di reato autonoma (ein selbständiger

Straftatbestand: Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. II, 2010, ad art. 19 n. 15 e 17 con anche

rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale, segnatamente alla DTF 133 IV

193.

consid. 3.2).

Se

l’autore commette più azioni tra quelle elencate all’art. 19 cpv. 1 LStup, si

considera, senza applicare le regole sul concorso, che si tratta di un solo

reato, da giudicare applicando il primo o il secondo capoverso dell’articolo, a

seconda, segnatamente, della quantità complessiva di sostanza pura (DTF 110 IV

99.

consid. 3). Nondimeno, la presenza di svariati comportamenti puniti dalla

norma in questione sarà presa in considerazione al momento di determinare la

pena (Corboz, op. cit., ad art. 19

LStup n. 145).

26.

Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b e d LStup, è punito con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato,

segnatamente possiede, spedisce o importa stupefacenti. Nei casi gravi è

prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata

una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup). La pena detentiva prevista

dall’art. 19 cpv. 2 LStup è suscettibile di essere estesa sino a

20.

anni (art. 40 cpv. 2 CP; Corboz,

op. cit., ad art. 19 n. 72).

Un

caso è grave, segnatamente, se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione

può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte

persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup. Per costante giurisprudenza: 20 persone,

vedasi la DTF 145 IV 312 consid. 2.1.3 pag. 317 con rinvii), il che è

oggettivamente dato già per quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV

113, con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 grammi di

eroina pura (sul tema DTF 145 IV 312 consid. 2.1.3, pag. 317 con riferimento

già alla DTF 109 IV 143).

Oppure

sussiste un caso grave, per menzionare una seconda eventualità, se l’autore

agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il

traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup).

In

base alla giurisprudenza del Tribunale federale si è in presenza di una banda

quando due o più autori manifestano espressamente o per atti concludenti la

volontà di cooperare in futuro per commettere più reati indipendenti tra loro.

Ciò vale anche se i reati futuri non sono ancora stati determinati in dettaglio

(DTF 135 IV 158 consid. 2).

Una

banda può essere costituita già dall’unione di due persone, a condizione che vi

siano determinati elementi di organizzazione (ad esempio, la ripartizione di

ruoli o compiti) che vanno oltre quelli della semplice correità o che

l’intensità della collaborazione raggiunga una misura tale per cui si possa

parlare di una squadra con un certo grado di affiatamento e stabile (“von

einem fest verbundenen und stabilen Team gesprochen werden kann”), anche se

la sua durata si è eventualmente protratta soltanto per un lasso di tempo breve

(DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; 124 IV 86 consid. 2b). Una certa gerarchia non è

inusuale in una banda, anzi proprio il contrario; e anche chi riveste un ruolo

di mero esecutore ne è considerato membro (STF 6S.398/2006 del 2 novembre 2006

consid. 1.2). Dal punto di vista soggettivo occorre che l’autore conosca e

voglia la realizzazione delle circostanze di fatto che portano il giudice a

concludere per la presenza di una banda (DTF 124 IV 86 consid. 2b).

Un

accordo esplicito, come già accennato, non è necessario. Per la realizzazione

del concetto di banda è sufficiente ogni apporto alla commissione del reato (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, BetmG

Kommentar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 2016, ad art. 19 LStup

n. 208).

27.

Le

quantità di eroina che, come accertato nei considerandi precedenti, vengono

attribuite a AP1, fossero anche prese singolarmente, superano di gran lunga la

soglia di 12 grammi di sostanza pura posta dalla giurisprudenza federale per

ritenere il caso grave. Egli ha inoltre senza dubbio agito intenzionalmente ed

è pertanto autore colpevole di infrazione aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv.

2.

lett. a LStup.

L’imputato ha inoltre agito

quale membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il

traffico illecito di stupefacenti, e ciò in piena consapevolezza e con

altrettanta volontà, ed è pertanto autore colpevole di infrazione aggravata

anche ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup.

Si annota peraltro che,

allorquando sussiste un motivo per considerare la fattispecie quale infrazione

aggravata (come in casu, già solo per il quantitativo), non deve neppure essere

esaminato se l'infrazione debba essere ritenuta grave anche per altri motivi

(DTF 124 IV 286 consid. 3; DTF 122 IV 265 consid. 2c, pag. 267).

commisurazione della pena

28.

Già si è detto che i primi giudici hanno condannato l’imputato alla pena

di 10 anni e 6 mesi quale pena unica e totalmente aggiuntiva alla precedente

condanna di 12 mesi (sospesa condizionalmente per 2 anni) del Kantonsgericht di

Lucerna. AP1 con il suo appello chiede il proprio proscioglimento mentre il

procuratore pubblico chiede che la pena detentiva venga stabilita in 12 anni.

Nell’ambito

della commisurazione della pena occorre nel caso concreto determinare dapprima

(consid. 29) l’eventuale incidenza che potrebbe avere al riguardo la sentenza

pronunciata dalla Corte di appello lucernese (Kantonsgericht), confermata dal

Tribunale federale (consid. 4).

29.

29.1

Determinante

per la sussistenza o meno di un concorso retrospettivo è la data del cosiddetto primo giudizio (Ersturteil),

ossia della prima condanna emanata nella prima procedura (DTF 138 IV 113

consid. 3.4.2, conferma della giurisprudenza stabilita nella DTF 129 IV 113 consid. 1.3 e 1.4). Il primo giudizio nella procedura svoltasi nel Canton

Lucerna è la sentenza del Kriminalgericht del 12 aprile 2017 (all. a AI 15, p.

1), che si situa a cavallo del periodo imputato dall’atto di accusa (1.3.2017 –

14.2.2018).

In

presenza di svariati comportamenti ai sensi delle diverse lettere del

cpv. 1 dell’art. 19 LStup, si deve considerare – lo si è già ricordato (consid.

25) – che si tratti di un’unica infrazione (DTF 110 IV 99 consid. 3) e che i

diversi comportamenti, per una data operazione, formano un unico complesso

fattuale (DTF 137 IV 33 consid. 2.1.3). I quantitativi di stupefacente relativi

a diverse operazioni vanno sommati tra loro, sia che essi siano frutto di

un’unica decisione sia che provengano da singole diverse decisioni (DTF 112 IV 109 consid. 2.b, con la

precisazione nella DTF 114 IV 164 consid. 2.b).

29.2

I

fatti oggi a giudizio non giustificano di scostarsi da tale chiara

giurisprudenza e costituiscono un’unica infrazione aggravata alla LStup, in cui

vanno considerati globalmente sia i quantitativi (segnatamente per determinare

la sussistenza o meno del caso grave ex art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, DTF 110

IV 99 consid. 3) sia i comportamenti (segnatamente per determinare la sussistenza

o meno dell’aggravante della banda ex art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, DTF 145 IV

377.

consid. 2.3.3). Pertanto, non potendo essere suddivisa, l’infrazione va

collocata prima o dopo la data della precedente condanna. Come recentemente

stabilito dall’Alta Corte nella DTF 145 IV 377 consid. 2.3.3, per le infrazioni

che vanno considerate come un tutto nella commisurazione della pena (nel caso

citato, si trattava di ripetute truffe per mestiere commesse sia prima sia dopo

una precedente condanna), si giustifica di considerarle come un'unica

infrazione (comprensiva sia di quanto commesso prima sia di quanto commesso

dopo la condanna intermedia) da collocare al momento in cui è avvenuto l’ultimo

atto ritenuto.

Nel caso concreto, se per il

possesso (confezionamento) e la spedizione non è possibile stabilire delle date

precise, la quasi totalità delle importazioni (ad eccezione di quella del 15

marzo 2017) è posteriore alla precedente condanna di primo grado del 12 aprile 2017. Pertanto, l’infrazione aggravata alla

LStup oggi a giudizio va collocata dopo tale condanna e, non essendoci altri

reati a giudizio, non v’è ragione di applicare le regole sul concorso

retrospettivo - totale o parziale - ex art. 49 CP.

Una

pena unica nemmeno si giustifica dal profilo dell’art. 46 cpv. 1 CP, giusta il

quale se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un

delitto e vi è pertanto da attendersi che egli commetterà nuovi reati, il

giudice revoca la sospensione condizionale e, se è dello stesso genere della

nuova pena, pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49

CP. Infatti, il periodo di prova inizia con la comunicazione della sentenza che

diviene esecutiva (STF 6B_934/2015 del 5 aprile 2016 consid. 5.3.2; DTF 118 IV 102, consid. 1b; 109 IV

87.

consid. 2b. Espliciti anche Trechsel/Pieth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, ad art. 44 n. 2: “Ergreift

der Verurteilte ein Rechtsmittel, so schiebt sich der Beginn hinaus bis zum

Vorliegen des Berufungsurteils”. Così

anche Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 44 n. 3). Nel procedimento

lucernese è pertanto determinante la sentenza del Kantonsgericht di Lucerna del

13.

novembre 2018, posteriore ai fatti qui a giudizio. La sospensione

condizionale di quella pena non può pertanto essere revocata in questa sede.

Ne

discende che la pena per i fatti oggi a giudizio è, da questo profilo,

indipendente rispetto a quella del procedimento lucernese.

Questo

non significa, evidentemente, che il procedimento lucernese non costituisca un

precedente dell’imputato, da tenere in considerazione commisurando la pena per

i fatti ora a giudizio, come si dirà qui di seguito, nell’ambito delle

componenti legate all’autore (le cosiddette Täterkomponenten).

30.

L’art. 50 CP

stabilisce che se la sentenza dev’essere motivata, il

giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della

pena e la loro ponderazione.

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice

commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e

delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita.

Il cpv. 2

dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di

lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

30.1

Fondamentale, dunque, per

la definizione della pena è, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In

applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore

fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va

determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten).

In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o

di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza

sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni

“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.

6.1).

Vanno, poi,

considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i

moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998.

concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

30.2

Determinata, così, la colpa

globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne

in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro

edittale, la pena ipotetica adeguata.

30.3

Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).

Con riguardo

a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena

delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per

intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal

compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.

4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;

STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato

la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127

IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia

soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14

ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF

6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

31.

Il

Tribunale federale ha spesso ricordato che, nell’ambito della commisurazione

della pena, un confronto con altri casi è di principio problematico, visti i

numerosi parametri che entrano in considerazione. Una certa disparità di

trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio

dell’individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore (ad esempio STF

6B_913/2018 del 28 marzo 2019 consid. 5.3 con rinvio alla DTF 141 IV 61 consid.

6.3.2).

L’Alta Corte ha considerato

eccessiva una pena detentiva di 12 anni in un caso in cui il quantitativo di

droga si aggirava complessivamente sui 17 chilogrammi di eroina (non pura) e 1

chilogrammo di cocaina non pura (DTF 121 IV 202, ricordata nella STF

6B_687/2016 del 12 luglio 2017 consid. 1.4.3). Vi era comunque stata in quel

caso una confessione particolarmente ampia.

Non sono mancati studi nella

dottrina finalizzati a creare una sorta di modello per la commisurazione della pena

nel commercio di stupefacenti. Fingerhuth/Schlegel/Jucker

(in: BetmG Kommentar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 2016, Nr.6

Auszug aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB), ad art. 47 n. 44 ss.)

hanno allestito una tabella contenente l’indicazione della pena a dipendenza

dei diversi quantitativi di stupefacente. Dal canto loro, Eugester/Frischknecht, Strafzumessung im

Betäubungsmittelhandel, in: AJP 2014 pag. 327 ss., si sono parimenti chinati in

dettaglio sul tema, precisando comunque anch’essi che ogni modello ha

unicamente funzione di linea guida e non di rigido tariffario che prescinde

dalle particolarità del singolo caso (AJP 2014, pag. 329). Il Tribunale

federale ha al proposito parimenti ribadito che quel modello rappresenta tutt’al

più un aiuto orientativo (Orientierungshilfe: STF 6B_687/2016 del 12

luglio 2017 consid. 1.4.2 con rinvii) e che in base alla legge la colpa va

determinata secondo i criteri stabiliti dall’art. 47 CP.

Come già detto, in caso di

infrazione aggravata alla LFStup, la pena detentiva prevista dall’art. 19 cpv.

2.

LStup non può essere inferiore a un anno ed è suscettibile di essere estesa

sino a 20 anni (art. 40 cpv. 2 CP; STF 6B_687/2016 del 12 luglio 2017 consid.

1.4; Corboz, op. cit., ad art. 19

n. 72).

32.

32.1

Procedendo

alla commisurazione della pena nel caso concreto, ci si deve chinare in primis,

come già accennato, sugli elementi oggettivi rilevanti che si riferiscono

all’atto stesso, come segnatamente la gravità della lesione (ossia l’entità

delle conseguenze cagionate dall’autore, il cosiddetto verschuldeter Erfolg),

il carattere reprensibile dell’atto e la sua modalità di esecuzione (STF

6B_911/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 1.1.2).

Il

quantitativo di stupefacente come pure la sua pericolosità vengono considerati

nell’ambito della valutazione della gravità della lesione (Trechsel/Thommen, in: Trechsel/Pieth

(editori), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, ad art. 47

n. 18).

Nel caso in esame, il

grado di lesione del bene giuridico offeso, vale a dire, sulla base di quanto

già accenna l’art. 1 LStup, la salute pubblica, intesa non solo come salute del

singolo individuo ma anche della collettività (Maurer,

in: Donatsch Andreas (edit.), StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und

Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 19

n 2 con riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale; Fingerhuth/Schlegel/ Jucker, in: BetmG

Kommentar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 2016 ad art. 19 n.1),

è stato indiscutibilmente importante. Il quantitativo di stupefacente è stato

molto ingente (oltre 18 kg di eroina con un grado di purezza compreso tra il

38.3% e il 48.7%, pari a quasi 8 kg di eroina pura), di gran lunga superiore

alla soglia di 12 grammi di eroina pura necessaria per ammettere un caso di

infrazione aggravata alla LStup. E, inoltre, con un grado di purezza senz’altro

piuttosto elevato.

Il Tribunale federale ha più

volte indicato che il quantitativo di stupefacente e la posizione gerarchica

dell’autore (su quest’ultimo aspetto si dirà tra poco) hanno un peso

determinante, fermo restando che la notevole rilevanza del quantitativo non può

permettere un lineare aumento della pena (STF 6B_687/2016 del 12 luglio 2017

consid. 1.4.3 con rinvii).

Sempre nell’ambito degli

elementi oggettivi rilevanti che si riferiscono all’atto occorre valutare la

reprensibilità dell’atto stesso e la sua modalità di esecuzione. In questo

contesto, anche la durata dell’attività illecita concorre a determinare la

colpa (Eugster/Frischknecht, op.

cit., pag. 335).

Le

modalità di esecuzione sono nel caso concreto il frutto di un’organizzazione

rodata, per di più attiva a livello internazionale: una volta confezionata la

droga, nella fase di trasporto essa veniva nascosta. Quando il corriere K. è

stato fermato a Muzzano, lo stupefacente era celato in nascondigli

appositamente creati sotto la vettura con la quale intendeva raggiungere St.

Gallenkappel. La droga, per l’appunto, era destinata a un vero e proprio centro

di smistamento, gestito da una persona che provvedeva a rifornire le varie

cellule sparse in varie parti della Svizzera (come emerge con chiarezza dal

rapporto della polizia cantonale sangallese).

Di

regola, ha ricordato il Tribunale federale, un comportamento in banda (come nel

caso concreto) oppure svolto per mestiere realizzando una grossa cifra d’affari

o un guadagno considerevole aumenta la colpa in maniera molto elevata. Un

commercio di stupefacenti dell’entità di diversi chilogrammi è di regola

indizio di un’intensa volontà criminale e con ciò di una corrispondente grave

colpa (art. 47 CP). Ciò giustifica pene elevate (STF 6B_699/2010 del 13

dicembre 2010 consid. 4).

L’attività

dell’imputato oggetto del presente procedimento si è protratta per un anno (dal

1° marzo 2017 al 14 febbraio 2018, data in cui la polizia sangallese ha posto

fine al deposito di St. Gallenkappel).

Da tutto quanto precede, emerge

che dal profilo della colpa oggettiva incidono l’importante quantitativo di

stupefacente, per di più di eroina, sostanza dagli effetti particolarmente

nocivi per la salute delle persone, nonché le modalità di esecuzione, il tutto

su un periodo di quasi un anno.

Con riferimento al già citato

bene giuridicamente protetto dalla norma, ovvero la salute pubblica, maggiore è

il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone

la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid.

2d/cc; 119 IV 180, consid. 2b).

Anche la posizione gerarchica

di chi opera in seno a una banda, si è già accennato, è un criterio da

considerare per determinare la colpa (DTF 121 IV 206; Fingerhuth/ Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 2016, ad art.

47.

n. 36). AP1 si è insediato molto tempo fa nel traffico organizzato di

eroina, ricoprendo col tempo ruoli sempre più privilegiati e di minore rischio.

Nel caso oggi a giudizio, egli è stato attivo nel confezionamento delle partite

di eroina, ovvero un’attività maggiormente al riparo dai rischi, mentre le

successive importazioni – con i considerevoli rischi che implicano – sono state

delegate a dei trasportatori. Ciò indica che con gli anni AP1 si è sempre più

avvicinato ai vertici della banda, lasciando ad altri, gerarchicamente

inferiori, i ruoli che prima ricopriva lui: basti pensare alla condanna

italiana per avere trasportato l’eroina nel 2010. E senza dimenticare che la

condanna del 2018 da parte dei giudici lucernesi (per riciclaggio e possesso di

una pistola), confermata dal Tribunale federale, era dovuta al fatto che

nascosti nell’automobile in cui si trovava – diretta in Albania – erano stati

trovati fr. 90'400.- in banconote di piccolo taglio, derivanti dal traffico di

eroina e contaminate da eroina, così come contaminate da eroina erano le sue

mani. Se, certo, non può essere al riguardo in alcun modo trascurato il fatto

che AP1 è stato prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup

(come ricordato al consid. 6. della presente sentenza), si può nondimeno

annotare che il Tribunale federale, respingendo il ricorso del ministero

pubblico lucernese contro l’assoluzione per questo reato non potendosi

ravvisare arbitrio nella decisione impugnata, ha evidenziato che l’esposizione

dei fatti sostenuta dal ministero pubblico lucernese nel ricorso all’Alta Corte

era oltremodo evidente (“Im Ergebnis ist die beschwerdeführerische

Darstellung des Sachverhalts zwar äusserst naheliegend”: STF 6B_1330/2018

del 17 settembre 2019 consid. 2.4 in fine).

Detto della realizzazione di

due aggravanti specifiche ai sensi del cpv. 2 dell’art. 19 LStup, considerate

tutte le circostanze precedentemente ricordate, dal profilo oggettivo la colpa

di AP1 è da considerare molto grave.

32.2

Proseguendo conformemente

all’art. 47 cpv. 2 CP, sono poi da considerare – quali componenti soggettive

del reato (subjektive Tatkomponenten) – l’intensità della volontà delittuosa

(STF 6B_129/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 1; Trechsel/Thommen,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2018, ad art. 47 n. 20 con ulteriori rinvii

giurisprudenziali), i moventi e gli obiettivi perseguiti.

Nella

categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto

stimoli interni, come ad esempio l’avidità.

Per qualificare la colpa

soggettiva va in primo luogo differenziato il caso dell’autore tossicomane che

agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica

unicamente per motivi di lucro (STF 6B_390/2010 del 2 luglio 2010, consid.

1.1). AP1 non è né tossicomane né consumatore occasionale. Per lui si trattava

di puro e semplice lucro.

Ancora senz’altro piuttosto

giovane e in buona salute, l’imputato non aveva certo bisogno di dedicarsi al

traffico internazionale di eroina per fare fronte alle proprie necessità e a

quelle della sua famiglia, tenuta presente l’attività alberghiera del padre

alla quale l’imputato contribuiva e il fatto che quest’ultimo, in possesso

anche della cittadinanza tedesca, avrebbe potuto trovare un lavoro in Germania

nel periodo in cui non aiutava il padre in albergo. Il tutto a prescindere

dall’effettiva esistenza o meno delle altre attività commerciali di cui ha

parlato (negozi), di cui non vi è agli atti alcuna documentazione e, anzi,

dalle informazioni pervenute per rogatoria dall’autorità albanese non risultano

attività commerciali a nome dell’imputato.

Doveroso è quindi concludere

che la scelta di appartenere ad una banda dedita al traffico di eroina fosse

finalizzata al concedersi un tenore di vita agiato, ciò che d’altronde

suggerisce anche il fatto che possiede due moto, due auto, una moto d’acqua e

fosse interessato anche all’acquisto di un gommone.

Pertanto, dal profilo

soggettivo, la colpa di AP1 non può che essere considerata grave.

32.3

Sulla base di tutte le

sopra riferite circostanze del caso concreto, la pena ipotetica di base nella

fattispecie in esame si aggira intorno a 8 anni di pena detentiva.

32.4

A

questo punto, come detto (consid. 30.3), il tribunale deve poi procedere ad una

ponderazione – in senso attenuante o aggravante – della pena ipotetica in

considerazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della

sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita.

Il

rapporto con un figlio rientra nell’ambito del criterio dell’ “effetto che la

pena avrà sulla vita dell’autore”, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP (STF 6B_687/2016

del 12 luglio 2017 consid. 1.5.3 con rinvii). Al proposito la giurisprudenza

dell’Alta Corte ha stabilito che una tale situazione va considerata solo in

presenza di circostanze straordinarie e tendenzialmente non entra in

considerazione quando, ancorché – come nel caso concreto – si sia a conoscenza

della situazione, nondimeno si delinque: in tali casi, infatti, l’autore prende

in considerazione di doversi staccare dai propri figli (STF 6B_687/2016 del 12

luglio 2017 consid. 1.5.3 con rinvii; DTF 146 IV 267 ss. relativa alla medesima

fattispecie), ovvero dalla propria figlia nella concreta fattispecie.

Agli atti non vi

sono elementi per ravvisare circostanze attenuanti nella vita anteriore e nelle

circostanze personali dell’imputato, ed egli non può pretendere sconti di pena

dalla sua condotta processuale: l’atteggiamento negatorio tenuto per

tutta l’inchiesta, finanche al dibattimento d’appello, è indicativo di

un’assenza di pentimento e di assunzione di responsabilità.

La presenza di precedenti

condanne riveste un ruolo molto importante nella commisurazione della pena (Wiprächtiger/Keller, Baser Kommentar,

2019, ad art. 47 n. 130). Ciò vale anche in caso di delitti commessi all’estero

e di pene scontate all’estero (Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 47 n. 14). In

generale, la colpa dell’autore è amplificata dal fatto che egli non ha tenuto

conto dell’avvertimento costituito dalla precedente condanna e la sua recidiva

dimostra un’energia criminale accresciuta (STF 6B_49/2012 del 5 luglio 2012,

consid. 1.2).

Nel caso concreto, di per sé,

vi è la sentenza di condanna pronunciata in Italia (4 anni e 20

giorni di carcere oltre a 14'000.- euro di multa per avere trasportato 4'968.43

grammi di stupefacente di tipo eroina destinato all’alienazione).

Anche a voler non solo tenere doverosamente conto

del tempo trascorso da quella condanna (10 anni), ma anche prescindendo

completamente – come fa questa Corte con riferimento alla commisurazione della

pena e alla prognosi – dalla stessa, resta pur sempre il precedente del Canton

Lucerna: AP1 non è stato dissuaso né dal procedimento penale aperto a

suo carico in quel Cantone, né dalla carcerazione preventiva

subita in quel procedimento, né dalla concreta prospettiva di una ben

più che probabile condanna, peraltro già subentrata con un giudizio di prima

istanza e successivamente in buona parte confermata dalle istanze superiori,

per reati legati – foss’anche per certi versi indirettamente – al traffico di

eroina.

Se da un lato, come detto, i

fatti accaduti in Italia sono ormai lontani nel tempo, dall’altro si può

senz’altro affermare come AP1 fosse già da tempo attivo nel mondo del commercio

dell’eroina e la condanna per i fatti del 2014 a Lucerna, così come quella per

i fatti oggi a giudizio, dimostrano che egli – almeno fino al 2018 – non aveva

ancora smesso di delinquere.

Infine, motivi d’attenuazione

obbligatoria della pena ex art. 48 CP non se ne ravvisano. A parte il fatto che

la pena pronunciata con la presente sentenza sarà indipendente rispetto a

quella pronunciata nel Canton Lucerna, le uniche attenuanti di cui può

beneficiare AP1 sono una carcerazione più restrittiva del normale durante la

pandemia di covid-19 e il suo consenso al trasferimento in Svizzera.

Ne deriva che, tutto ben

ponderato, si giustifica un aumento della pena ipotetica di base, risultando

adeguata alla colpa dell’imputato la pena di 9 anni di detenzione.

Su questo punto l’appello

dell’imputato è pertanto parzialmente accolto, mentre è respinto l’appello

incidentale della pubblica accusa.

espulsione

(art. 66a cpv. 1 lett. o CP)

33.

33.1

Giusta

l’art. 66a cpv. 1 lett. o CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un

tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all’art.

19.

cpv. 2 della LF sugli stupefacenti.

Ai sensi del cpv.

2.

di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare

l’espulsione se essa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore

personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse

privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della

situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

Secondo il chiaro

tenore letterale della norma, in caso di condanna per uno o più reati

menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la regola e la sua rinuncia

un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di

cui all’art. 66a cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid. 2.1; in caso di cittadini

di Stati membri dell’UE cfr. DTF 145 IV 364 ss.). Considerato il principio

della proporzionalità, la durata dell’espulsione deve essere determinata, in

primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del

07.09.2017

consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2).

33.2

Nel caso

di specie, l’appello sull’espulsione non è che una mera conseguenza della

richiesta di proscioglimento dell’imputato, non essendo la stessa stata

puntualmente contestata e avendo addirittura l’imputato stesso dichiarato che “Per

me l’espulsione non cambierebbe nulla, perché comunque non ho nulla a che fare

con la Svizzera” (all. 1 a Vdib TPC p. 6). Ciò posto, ex art. 66a

cpv. 1 lett. o CP, l’espulsione va pronunciata e non vi sono di tutta evidenza

gli estremi che ne impongano la rinuncia ex art. 66a cpv. 2 CP, non avendo AP1 –

come da lui stesso dichiarato – alcun legame con la Svizzera.

La durata di 15

anni decisa dalla prima Corte è proporzionata alla durata della pena inflitta,

che si situa nella fascia alta del quadro edittale previsto dall’art. 19 cpv. 2

LStup, e va pertanto confermata.

sequestri e

confisca

34.

34.1

La prima

Corte, aderendo alla richiesta del procuratore pubblico (all. 1 al verb. dib.

TPC p. 6), ha disposto il dissequestro dell’iPhone 7 rosso (rep. _____) e della

relativa scheda SIM (rep. _____). Questo punto del dispositivo è passato in

giudicato.

Per i

restanti oggetti sottoposti a sequestro ha invece disposto la confisca, e

meglio:

- biglietti manoscritti (rep. _____),

- biglietti aerei (rep. _____ e rep. _____),

- l’altro iPhone (quello di cui AP1 non ha fornito il codice,

sostenendo che fosse di un suo amico di cui non ha voluto fare il nome, n. IMEI

_____) e la relativa scheda SIM (cfr. AI 64, all. 4, p. 3) sottoposti a

sequestro, non indicati nell’atto di accusa.

La difesa

dell’imputato, in occasione del dibattimento di primo grado, si è detta

d’accordo con quanto chiesto dal magistrato inquirente (e poi stabilito dalla

prima Corte), ad eccezione della confisca dell’iPhone non menzionato dall’atto

di accusa, per il quale ha chiesto il dissequestro (all. 1 a Vdib TPC p. 6).

Nella dichiarazione d’appello, invece, ha chiesto il dissequestro di tutti gli

oggetti sottoposti a sequestro.

34.2

In applicazione dell’art. 69 CP il giudice ordina fra l’altro la confisca

degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato se tali

oggetti compromettano la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine

pubblico.

La

confisca di oggetti pericolosi è una misura volta alla tutela della collettività

nei confronti del (ri-)utilizzo di siffatti oggetti pericolosi che

rappresentano una minaccia per i beni giuridici protetti dalla legge. Il

giudice penale deve, dunque, operare una prognosi sulla pericolosità

dell’oggetto da confiscare e stabilire il grado di probabilità che esso, in

futuro, nelle mani dell’autore, possa compromettere la sicurezza delle persone,

la moralità o l’ordine pubblico (DTF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid.

3.3.1).

Il pericolo creato o costituito

dall’instrumenta sceleris può essere inerente all’oggetto in quanto tale

o all’utilizzo che il suo detentore può ancora farne. In quest’ultima ipotesi,

è sufficiente che il pericolo di un suo successivo utilizzo delittuoso appaia

verosimile e che - in applicazione del principio della proporzionalità cui ogni

confisca deve attenersi (Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB 58 ff.,

in: ZStrR 113/ 1995 pag. 328; Trechsel et al., Praxiskommentar, nota 7 ad art.

69.

CP) – a questo pericolo non possa essere ovviato se non con la confisca

dell’oggetto (DTF 124 IV 121 consid. 2a; 117 IV 345 consid. 2a; 116 IV 117

consid. 2a). È in particolare il caso quando l’oggetto è stato acquistato

proprio per commettere la o le infrazioni (DTF 114 IV 98), quando esso è stato

più volte utilizzato a fini delittuosi (DTF 81 IV 217) o, ancora, quando di

esso può venire fatto solo un uso pericoloso (DTF 116 IV 117 consid. 2a). In

applicazione di questi principi, il Tribunale federale ha ad esempio confermato

la confisca di alambicchi destinati alla produzione di assenzio ritenuto che,

visto l’utilizzo sin lì fatto, poteva essere escluso un loro futuro utilizzo

lecito (DTF 81 IV 217).

34.3

Con

riferimento ai seguenti oggetti:

- biglietti

manoscritti (rep. _____),

- biglietti

aerei (rep. _____ e rep. _____),

non ravvisandosi elementi agli

atti che permettano di ritenere adempiuti i requisiti della confisca, va

ordinato il loro dissequestro. Come detto, il dissequestro dell’iPhone 7 rosso

con annessa scheda SIM (rep. _____) è passato in giudicato.

Per quanto concerne invece

l’iPhone e la relativa scheda SIM non indicati nell’atto di

accusa, la tesi dell’appellante secondo cui il telefono in oggetto sarebbe di

un suo amico del quale non ha voluto fare il nome (il telefono sarebbe caduto

mentre si alzavano dai sedili dell’aereo), come già detto, non ha convinto

questa Corte.

La generale

inattendibilità dell’imputato e l’inconsistenza della specifica tesi addotta

sul tema di questo cellulare (infatti, lo si ribadisce, se davvero il telefono

fosse scivolato all’amico sul sedile al momento di alzarsi lui e l’imputato,

non si vede perché quest’ultimo non glielo avrebbe restituito subito e, in ogni

caso, perché non avrebbe detto agli inquirenti di chi fosse il cellulare

affinché potesse essere restituito al legittimo proprietario), unita al fatto

che sull’altro telefono in suo possesso, ad eccezione di una singola traccia di

cui ha negato la conoscenza, non sono stati trovati collegamenti con il mondo

del narcotraffico di cui l’imputato era parte integrante, portano a ritenere

che il telefono di cui non ha fornito il codice fosse quello preposto alle

comunicazioni legate al traffico di eroina.

Se dell’altro

telefono, dopo un’iniziale reticenza, ha fornito il codice, l’imputato ben si è

guardato dal fornire quello del telefono qui in discussione. È pertanto

sufficientemente probabile (hinreichend wahrscheinlich: DTF 137 IV 249

ss. consid. 4.4, pag. 255) per non dire verosimile che, se dissequestrato,

l’imputato lo userebbe per rimettersi in contatto con i membri della banda una

volta uscito dal carcere (ricordato come la sua prognosi è negativa, visto il

suo precedente lucernese). Tale pericolo può tuttavia essere sventato con una

misura meno incisiva della confisca, ovvero con la cancellazione totale dei dati

ivi contenuti. Pertanto, in applicazione del principio della proporzionalità, è

ordinato il dissequestro del telefono iPhone (n. IMEI _____)

previa cancellazione di tutti i dati in memoria, i cui costi dovranno

essere anticipati dall’imputato. Per l’annessa scheda SIM, invece, è ordinata

la confisca.

tasse e spese di

primo grado

35.

35.1

Visto

l’esito del procedimento, le tasse e le spese del procedimento di primo grado,

per complessivi fr. 4'659.20, sono poste a carico di AP1 in ragione di 9/10, mentre per il resto sono a carico dello Stato

(art. 428 cpv. 3 CPP).

35.2

Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, AP1 dovrà

risarcire allo Stato 9/10 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado

(art. 135 cpv. 4 CPP).

tasse e spese d’appello

36.

Visto l’esito del procedimento di appello (art. 428 cpv. 1 CPP):

- tasse e

spese relative all’appello parzialmente accolto di AP1 e fissate in fr. 2’200.-

sono poste a suo carico in ragione di 9/10, mentre per il resto sono a carico

dello Stato;

- non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano, AP1 dovrà rimborsare

allo Stato 9/10 di fr. 2'214.-, anticipati per la prima fase della sua difesa

in appello, in cui aveva un difensore d’ufficio;

- tasse e

spese relative all’appello incidentale del procuratore pubblico, fissate in fr.

600.-, sono poste a carico dello Stato.

indennità ex art. 429 CPP

37.

Visto l’esito del procedimento, segnatamente un proscioglimento per un

quantitativo di stupefacente certamente alquanto secondario rispetto a quello

per cui l’imputato viene condannato, con la conseguenza che l’entità temporale

e di impegno che l’esercizio della sua difesa ha comportato su questo specifico

punto è da considerarsi contenuta, questa Corte riconosce a AP1 un’indennità

forfetaria ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 1'000.-, da compensare con la

quota di spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).

Non

viene evidentemente

riconosciuta alcuna indennità ex art. 429 cpv. 1

lett. c CPP (torto morale).

visti gli artt. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139,

348.

e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422, 429, 433 e 442 CPP,

10.

e segg.,

40, 42 e segg., 47 e segg. CP e 19 LStup,

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente, il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia:

1.

1.1

L’appello di AP1 è parzialmente

accolto.

1.2

L’appello incidentale del procuratore

pubblico è respinto.

2.

Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 5 e 8.1 della

sentenza impugnata sono passati in giudicato,

2.1

AP1 è

dichiarato autore colpevole di:

infrazione aggravata

alla LStup

siccome

riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter

mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone e

siccome commessa agendo quale membro di una banda costituitasi per esercitare

sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, per avere, senza essere

autorizzato, nel periodo 1° marzo 2017 - 14 febbraio 2018, in Albania, Italia e

altre imprecisate località estere, posseduto, confezionato e spedito 18'031.85

grammi di miscela di eroina con una purezza compresa tra il 38.3% e il 48.7%

(per complessivi 7'836.80 grammi di eroina pura), sostanza in seguito importata

in Svizzera per il tramite di terzi membri della stessa banda;

2.2

AP1 è prosciolto

dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup limitatamente al quantitativo

complessivo di 1'350.10 grammi di miscela di eroina.

3.

AP1 è condannato:

alla pena detentiva

di 9 (nove) anni, da dedursi la detenzione in vista dell’estradizione, la

carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sofferte, a valere quale

pena indipendente rispetto a quella di cui alla sentenza del Kantonsgericht del

Canton Lucerna del 13 novembre 2018.

4.

È ordinata l’espulsione

di AP1 dal territorio svizzero per un periodo di 15 (quindici) anni, ai sensi

dell’art. 66a CP.

5.

L’istanza di indennizzo

e di riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP di AP1 è

respinta.

6.1

È ordinato il dissequestro

dei biglietti manoscritti (rep. _____) e dei biglietti

aerei (rep. _____).

6.2

È ordinato, previa

cancellazione di tutti i dati in memoria (i cui costi dovranno essere

anticipati dall’imputato), il dissequestro dell’ulteriore telefono iPhone con

n. IMEI _____, mentre dell’annessa scheda SIM è ordinata

la confisca.

7.1

Gli oneri processuali di

primo grado, per complessivi fr. 4'659.20, sono posti a carico di AP1 in

ragione di 9/10, mentre per il resto sono a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3

CPP).

7.2

Non appena le sue

condizioni economiche glielo permetteranno, AP1 dovrà risarcire allo Stato 9/10

di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (fr. 8'705.15; art. 135

cpv. 4 CPP).

8.1

Gli oneri processuali

dell’appello di AP1 , consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 2'000.-

- altri

disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti a

suo carico in ragione di 9/10, mentre per il resto sono a carico dello Stato,

che rifonderà a AP1 fr. 1'000.- a titolo di indennità per spese di patrocinio

ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, da compensare con la quota di spese procedurali

a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP). Per il resto, ogni pretesa è respinta.

8.2

Gli oneri processuali

dell'appello incidentale del PP, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 500.-

- altri

disborsi fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a

carico dello Stato.

9.

Visto l’esito del suo

appello, AP1, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, è

tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino 9/10 di fr. 2'214.-,

anticipati per la prima fase della sua difesa in appello, in cui beneficiava di

un difensore d’ufficio (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).

10.

Intimazione

a:

11.

Comunicazione

a:

Per la Corte

di appello e di revisione penale

Il giudice

presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.