17.2020.219
Infrazione aggravata alla LStup (possesso e confezionamento di 19 kg di eroina). Valutazione probatoria del DNA; commisurazione della pena; assenza di concorso retrospettivo in caso infrazione alla LStup iniziata prima e terminata dopo una precedente condanna
11 febbraio 2021Italiano108 min
estivi, da giugno a settembre, e in Germania a ____________________ il resto dell’anno. Devo precisare che delle volte
Source ti.ch
Incarto n.
17.2020.219
17.2020.252+253
Locarno
11 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati,
giudice presidente,
Matteo Galante
e Attilio Rampini
assessori
giurati:
AS 2
AS 3
AS 4
AS 5
AS 6
segretario:
Gabriele
Monopoli, vicecancelliere
per statuire
nella procedura di appello avviata con annuncio del 4 giugno 2020 da
AP 1
rappr. dall' DI1
e con appello
incidentale presentato il 13 agosto 2020 dal
procuratore
pubblico
contro la
sentenza emanata nei suoi confronti il 29 maggio 2020 dalla Corte delle
assise criminali (motivazione scritta intimata il 3 luglio 2020)
richiamata la
dichiarazione di appello 27 luglio 2020;
esaminati gli atti;
riassunto del
procedimento:
A. L’11 marzo 2020 il
procuratore pubblico ha promosso l’accusa (AA 59/2020) nei confronti AP1 davanti
alla Corte delle assise criminali, ritenendolo autore colpevole di:
1.
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
sapendo o dovendo presumere che
l’infrazione poteva mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute
di molte persone e agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato,
nel periodo compreso tra il
01.03.2017 e il 14.02.2018,
in Albania, Italia, a Muzzano e
St. Gallenkappel,
posseduto, indi confezionato in
singoli panetti dal peso variabile di circa 250 e 500 grammi l’uno, almeno
18'386.05 grammi di eroina (con grado di purezza compreso tra il 38.3% e il
48.7%),
nonché spedito e importato in
Svizzera, in sei distinte occasioni, predetta sostanza stupefacente – per il
tramite di K., S. e di terze persone non meglio identificate, appartenenti
tutte quante alla medesima banda composta da cittadini albanesi –,
eroina da questi ultimi quindi
trasportata, il 15.03.2017, il 14.05.2017, il 26.06.2017, il 06.09.2017 e il
31.01.2018, in ragione di 13'340.10 grammi, sino a St. Gallenkappel in __________________,
presso l’officina meccanica che fungeva da deposito gestito da SS., persona
responsabile della successiva distribuzione in Svizzera,
mentre i restanti 5'045.95
grammi netti – anch’essi destinati a predetto deposito – sono stati importati e
trasportati da K. il 10.06.2017, solo fino a Muzzano, dove quest’ultimo è stato
arrestato;
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
dall’art. 19 cpv. 2 lett. a, b LStup in combinazione con l’art. 19 cpv. 1 lett.
b, d LStup;
B. Il dibattimento davanti
all’istanza precedente si è tenuto il 29 maggio 2020.
All’inizio del
dibattimento il procuratore pubblico ha comunicato che il quantitativo
complessivo di eroina indicato nell’atto di accusa andava rettificato, mancando
il quantitativo di eroina sequestrato a Ginevra, pari a 995.9 grammi. Il
magistrato inquirente ha pertanto indicato che “il quantitativo totale di
eroina trafficata è di 19'381.95 e il quantitativo indicato a pagina 2
dell’atto d’accusa non è di 13'340.10, bensì di 14'336”. Non risulta che siano
state fatte contestazioni alla correzione dell’atto di accusa indicata dal
procuratore pubblico.
C. Al termine del
dibattimento, con sentenza del 29 maggio 2020 (motivazione scritta intimata il
3 luglio 2020), la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP1 autore
colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per avere:
“sapendo o dovendo presumere che l’infrazione poteva
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone e
agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il
traffico illecito di stupefacenti, nel periodo compreso tra il 1. marzo 2017 e
il 14 febbraio 2018, in Albania, Italia e altre imprecisate località estere,
posseduto, indi confezionato in singoli panetti dal peso variabile di circa 250
e 500 grammi l’uno, 19'381.95 grammi di eroina (con grado di purezza compreso tra il
38.3% e il 48.7%), sostanza in seguito importata in Svizzera, segnatamente a
Muzzano e St. Gallenkappel, in 6 distinte occasioni, per il tramite di K., S. e
terze persone non meglio identificate, e da questi ultimi quindi trasportata,
il 15 marzo 2017, il 14 maggio 2017, il 26 giugno 2017, il 6 settembre 2017 e
il 31 gennaio 2018, in ragione di 14'336 grammi, sino a St. Gallenkappel in _________________,
presso l’officina meccanica che fungeva da deposito gestito da S.S., persona
responsabile della successiva distribuzione in Svizzera, mentre i restanti
5'045.95 grammi netti – anch’essi destinati a predetto deposito – sono stati
importati e trasportati da K. il 10 giugno 2017 solo fino a Muzzano, dove
quest’ultimo è stato arrestato;
e meglio come descritto nell’atto d’accusa e precisato
nei considerandi”.
La Corte
precedente, premettendo trattarsi “di pena totalmente aggiuntiva a quella di
cui alla sentenza del 13 novembre 2018 del Kantonsgericht del Canton Lucerna”,
ha condannato AP1 alla pena detentiva di 10 anni e 6 mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica (dispositivo n. 2). Ha
inoltre ordinato l’espulsione dell’imputato dal territorio svizzero per 15
anni.
L’istanza di
indennizzo e di riparazione del torto morale presentata dall’imputato è stata
respinta. A parte l’avere ordinato il dissequestro del telefono iPhone 7 rosso
e della relativa carta SIM, per il resto i primi giudici hanno disposto la
confisca dei rimanenti oggetti sequestrati.
Infine, la
tassa e le spese procedurali sono state poste a carico dell’imputato. Le spese
per la sua difesa d’ufficio, riconosciute per complessivi fr. 8'705.15, sono
state messe a carico dello Stato, con l’obbligo per l’imputato di rimborsarle
non appena le sue condizioni economiche glielo permettano.
D. Contro la sentenza della
Corte delle assise criminali, AP1 ha tempestivamente annunciato di volere
interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
sentenza, ha confermato tale sua volontà con dichiarazione del 27 luglio 2020,
precisando di impugnare l’intera sentenza e chiedendo il proprio
proscioglimento, un’indennità per torto morale, il dissequestro di tutto quanto
sotto sequestro e l’accollo allo Stato di tasse e spese di primo grado.
E. Con dichiarazione di
appello incidentale del 13 agosto 2020 il procuratore pubblico chiede che la
pena detentiva a carico dell’imputato venga stabilita in 12 anni, così come già
domandato dinnanzi all’istanza precedente.
F. Statuendo
il 6
ottobre 2020 sulle istanze probatorie formulate dal procuratore pubblico (il 13
e 14 agosto 2020) e dall’imputato (l’11 e il 17 settembre 2020), il giudice
presidente di questa Corte ha acquisito agli atti i seguenti documenti:
-
mail dell’11 agosto 2020 08h28 del Kriminaltechnischer Dienst del Canton
San Gallo in cui viene precisato che non vi è corrispondenza (hit) tra il
profilo DNA rinvenuto sulla base di una traccia acquisita a Wohlen bei Bern
nell’ambito di un’inchiesta in tema di stupefacenti e il profilo di AP1;
-
mail del 14 agosto 2020 11h25 della polizia cantonale sangallese che
conferma il contenuto della mail sopracitata dell’11 agosto 2020 08h28;
-
sentenza emanata il 16 febbraio 2011 dal Tribunale civile e penale di
Novara nei confronti di AP1 e di una terza persona;
-
referto peritale “Perizia__________” del Laboratorio di Diagnostica
Molecolare trasmesso al procuratore pubblico Chiara Borelli il 5 settembre 2018
e di cui viene fatta menzione nella frase introduttiva della “Perizia di analisi”
del 21 febbraio 2020 (AI 56).
Sono invece state respinte le
ulteriori richieste difensive di “allestimento di una nuova perizia
giudiziaria relativa alle analisi DNA per i tre pani su cui sono state trovate
le tracce” di AP1 , volta a stabilire se le tracce siano dirette o dovute a
un trasferimento secondario, come pure la richiesta di acquisizione agli atti
degli elettroferogrammi “relativi a tutte le indagini genetiche svolte”,
di quelli “relativi ai controlli negativi e positivi delle PCR” e di
quelli “relativi al profilo degli indagati e/o soggetti inclusi nelle tracce”
(doc. CARP XXI).
G. Il pubblico dibattimento
di appello si è tenuto il 26 novembre 2020.
In
apertura, l’imputato ha chiesto di poter versare agli atti:
- un
“Parere pro veritate” del dott. _________ in merito alla perizia del
Laboratorio di diagnostica molecolare di Gentilino;
- il
curriculum vitae del dott. ________.
Ha inoltre rinnovato la
richiesta di ricevere gli elettroferogrammi in formato grezzo relativi a tutte
le indagini genetiche svolte.
Il procuratore pubblico si è
opposto alla richiesta volta a ottenere gli elettroferogrammi, sostenendo che
due laboratori diversi hanno già attestato che sono state rispettate tutte le
norme federali in materia e non vi è pertanto motivo di dubitare della loro
correttezza.
Con decisione riportata alla
pag. 3 del verbale del dibattimento questa Corte ha respinto la richiesta di
fare produrre gli elettroferogrammi mentre ha accolto quella di annettere agli
atti il “Parere pro-veritate” del dott. _________ (doc. dib. CARP 2) e il suo
curriculum vitae (doc. dib. CARP 5).
A
conclusione dei rispettivi interventi:
- il
procuratore pubblico ha chiesto la conferma del giudizio di condanna di primo
grado (in relazione ai fatti), l’accoglimento del proprio appello incidentale e
la reiezione di quello principale, con conseguente condanna dell’imputato alla
pena detentiva di 12 anni;
- l’avv. DI1,
difensore di AP1, ha chiesto l’accoglimento dell’appello principale e la
reiezione di quello incidentale, con conseguente proscioglimento integrale del
proprio assistito. Ha inoltre chiesto l’accoglimento della sua istanza di
indennizzo ex art. 429 CPP.
H. Il 4 dicembre 2020 questa
Corte ha deciso di invitare l’Istituto di medicina legale del Canton San Gallo
a verificare la concordanza tra il profilo DNA di cui al PCN __________
attribuito a AP1 e il profilo misto DNA di cui alla traccia PCN ___________ reperita
su un panetto di eroina a St. Gallenkappel in _______________________ ,
allestendo a questo riguardo un calcolo biostatistico.
L’Istituto di medicina legale
del Canton San Gallo ha dato seguito alla suddetta richiesta il 4/11 gennaio
2021.
Le parti hanno potuto prendere
posizione al riguardo. Esprimendosi il 26 gennaio 2021 (doc. CARP XXXVIII), la
difesa dell’imputato ha indicato che “l’assenza degli elettroferogrammi non
permette ai consulenti della difesa di poter verificare l’attendibilità dei dati
messi a disposizione”, lamentando una violazione del diritto di essere
sentito.
Considerato
in fatto e
in diritto:
vita e
precedenti penali di AP1
1. Sulla
vita di AP1 e sui suoi precedenti penali (su quest’ultimo tema si tornerà
maggiormente in dettaglio più avanti) si riprende qui di seguito, in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, il consid. I della sentenza impugnata
(pagg. 14-20). Su questi due temi, durante il dibattimento d’appello,
l’imputato non ha apportato particolari aggiunte, eccezion fatta per quanto
concerne lo studio universitario che l’imputato ha dichiarato di avere svolto:
egli ha riferito che lo studio prevedeva la sua presenza fisica in Albania, sia
per gli esami sia - così ha soggiunto in un secondo tempo - per i corsi (verb.
dib. CARP pag. 4). AP1 ha altresì indicato che da quando sua figlia va a
scuola, sia lui che la moglie risiedono stabilmente a Durazzo, precisando di
risiedere stabilmente in Albania dal 2018.
“1. AP1,
di ____ e di ________, è nato il __________ a Durazzo (Albania). Cittadino
albanese e tedesco, risiede a _____________, e a __________, ed è coniugato.
Nel verbale della persona arrestata l’imputato si è
così espresso in punto alla sua situazione personale:
Sono nato a Durazzo, quando avevo 10
anni e mezzo mi sono trasferito in
Germania, a _________, da lì in
avanti ho vissuto in questo piccolo paese. Ho
fatto le scuole dell’obbligo in
Germania e poi mi sono iscritto alla facoltà di
business e management in
un’università privata in Albania. Dopodiché ho
lavorato per mio padre che ha un
albergo. In seguito ho aperto dei negozi,
uno di vestiti e una cartoleria. Sono
anche proprietario di una casa a Durazzo
che ho affittato a terzi, io mi
occupo di amministrarla. Aggiungo che mi occupo
anche dell’amministrazione di due
case di proprietà di mia zia che sono
anch’esse affittate a terzi.
(…) non ho fratelli né sorelle.
(…) sono sposato e ho una figlia.
(…) mio papà lavora nell’hotel di sua
proprietà, preciso che lui lavora in
cucina, io mi occupo invece della
gestione dello stesso.
(…) mia moglie si occupa di gestire i
due negozi.
(…) io mensilmente guadagno circa EUR
5’000/6'000 durante l’estate, mentre
in inverno le entrate sono di EUR
900/1'000 mensili circa, dipende dal tempo
e da come va il business. Questo è il
mio guadagno complessivo, o meglio,
quello famigliare, comprende quindi
gestione hotel, amministrazione case e
gestione negozi. Posso aggiungere che
questo è il mio guadagno già dal
2014/2015, prima invece le mie
entrate erano minori, al mese guadagnavo
circa EUR 1’000/2'000. Vorrei
aggiungere che sebbene io risulti essere
residente in Germania io trascorro
l’estate in Albania, questo perché appunto
continuo a occuparmi dell’hotel e
delle case di vacanza.
(…) le case vengono affittate
principalmente d’estate, questo perché sono al
mare, sono delle case di vacanza.”
(VI PP 10.01.2020, AI 22, p. 2).
AP1 ha riferito di avere pure vissuto in Svizzera, dal
2012 fino all’estate del 2014, lavorando ________. Al proposito ha spiegato di
avere lasciato il nostro Paese siccome aveva stipulato un contratto con una
compagnia turistica polacca, che avrebbe portato diversi turisti nell’albergo
di suo padre, e visto l’aumento del lavoro vi sarebbe stato bisogno di lui in
Albania, all’hotel (VI PP 10.01.2020, AI 22, p. 3).
Di fatto, risulta che l’imputato è stato in possesso
di un permesso di dimora B dal 21 novembre 2011, valido sino al 20 novembre 2016,
e il 31 luglio 2014 risulta una notifica di partenza senza notifica personale.
Attualmente, stando alle sue dichiarazioni, non
avrebbe nessun legame con la Svizzera (VI PP 10.01.2020, AI 22, p. 3).
Sentito nuovamente dal PP il 27 gennaio 2020, l’uomo
ha aggiunto di essersi sposato nel 2013 con la moglie __________, la quale
avrebbe in gestione due negozi in Albania, e meglio:
Fatti
I due negozi si trovano a Durazzo in
Albania. Se non sbaglio abbiamo queste attività da circa un anno e mezzo.
(…) durante i mesi estivi (giugno-settembre) dai due
negozi abbiamo guadagni compresi tra Euro 900 e 1'500 al mese, negli altri mesi
le entrate medie mensili sono di Euro 800/900.
(…) mia moglie gestisce a tempo pieno i due negozi,
nei negozi abbiamo anche delle venditrici. Prima dell’apertura dei due negozi
mia moglie faceva la parrucchiera in un salone sempre a Durazzo e percepiva uno
stipendio mensile di Euro 300/400.”
(VI PP 27.01.2020, AI 37, p. 2).
L’imputato ha poi avuto modo di precisare che:
(…) io vivo in Albania nei mesi
estivi, da giugno a settembre, e in Germania a ____________________ il resto dell’anno. Devo precisare che delle volte
anche durante l’inverno mi capita di dovermi recare in Albania per questioni
legate all’hotel e mi ci fermo anche per diversi mesi se necessario. In
Germania soggiorno nell’abitazione di mia madre.”
(VI PP 27.01.2020, AI 37, p. 2).
Alla domanda a sapere se trascorresse più mesi
dell’anno in Germania o in Albania, AP1 ha risposto:
(…) principalmente in Germania ma vi
sono degli anni in cui trascorro periodi più lunghi in Albania. Tutto dipende
sempre dal mio lavoro in Hotel.”
(VI PP 27.01.2020, AI 37, p. 2).
Ha quindi aggiunto:
(…) quando vivo in Germania lavoro
irregolarmente come tassista oppure corriere di pizze, dipende dai lavori che
trovo, mensilmente guadagno meno di Euro 800 da queste attività.
(…) mia moglie e mia figlia attualmente vivono in
Germania a ___________, si sono trasferite lì nel mese di dicembre 2019, prima
vivevano in Albania.”
(VI PP 27.01.2020, AI 37, p. 2).
Quanto ai suoi guadagni, l’imputato ha confermato di
avere entrate di circa EUR 5/6'000.00 in estate e EUR 900/1'000.00 in inverno e
questo a far tempo dal 2014/2015, denaro proveniente dai due negozi,
dall’albergo gestito con i genitori e dalle case in affitto (VI PP 27.01.2020,
AI 37, p. 2 e 3).
2. Alla
contestazione che nel procedimento aperto nel 2014 nel Canton Lucerna e più
precisamente in sede di ricorso nel 2017/2018, per il tramite del suo
difensore, aveva comunicato alle autorità giudicanti di lavorare in un hotel e
di percepire uno stipendio mensile di EUR 500.00 (comprensivo di mance), mentre
la moglie avrebbe lavorato come estetista guadagnando EUR 500.00 mensili, AP1 ha
risposto affermando che sarebbe stato il suo avvocato di allora a consigliargli
di indicare quei guadagni per contenere l’ammontare della multa, ma i suoi
guadagni reali sarebbero invece quelli appena riferiti (VI PP 27.01.2020, AI
37, p. 3).
3. Preso
atto che secondo le informazioni ricevute dalle autorità tedesche risulterebbe
avere vissuto a __________ dal 1. al 30 novembre 2015, mentre ad oggi non
risulterebbe residente in Germania, l’imputato ha affermato di non avere
annunciato il proprio soggiorno, e nemmeno quello della moglie e della figlia,
alle competenti autorità, con lo scopo di non pagare tasse e assicurazioni,
visto che le pagherebbe già in Albania (VI PP 27.01.2020, AI 37, p. 3).
4. Alla
domanda a sapere per quale ragione alle autorità austriache al momento
dell’arresto avesse affermato di essere un meccanico e non un manager nel
settore alberghiero (cfr. documentazione allegata all’AI 21), l’imputato ha
risposto:
(…) perché in realtà mi occupo anche di
motoveicoli, precisamente ho un’officina a Durazzo e mi occupo della
personalizzazione delle moto. I guadagni da questa attività sono già compresi
negli importi che le ho indicato nell’interrogatorio di fine gennaio 2020.”
(VI PP 24.02.2020, AI 59, p. 4).
Al proposito ha precisato di non avere una formazione
come meccanico, ma si tratterebbe unicamente di un hobby (VI PP 24.02.2020, AI
59, p. 9).
5. Rispondendo
alle domande dell’interrogante, AP1 ha dichiarato che in Albania vivrebbe in un
appartamento in affitto e pagherebbe circa EUR 140.00 al mese, mentre in
Germania non pagherebbe nulla, siccome la di lui madre li ospiterebbe
gratuitamente (VI PP 24.02.2020, AI 59, p. 9).
6. Invitato
ad esprimersi sui suoi precedenti penali, il prevenuto ha dichiarato:
(…) penso di avere un precedente in
Svizzera, per riciclaggio e per essere stato in possesso di un’arma senza
permesso.”
(VI PP 10.01.2020, AI 22, p. 4).
AP1, effettivamente, non è sconosciuto alla giustizia
elvetica, essendo stato condannato, con sentenza del 13 novembre 2018 del
Kantonsgericht del Canton Lucerna, alla pena detentiva di 12 mesi, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per riciclaggio di denaro e
ripetuta infrazione alla LF sulle armi (tentata e consumata) (estratto del
casellario giudiziale 22.01.2019, AI 33; cfr. sentenza ad AI 15).
7. Con
riferimento a tale condanna, nel verbale del PP del 10 gennaio 2020, il
prevenuto si è dichiarato innocente, affermando che:
(…) per quanto riguarda la condanna
di Lucerna io non sono d’accordo, anche in quel caso io non avevo fatto nulla,
non riesco ancora oggi a spiegarmi il perché sono stato condannato. Io peraltro
ho fatto appello, non riesco davvero a capire perché sono comunque stato
condannato.”
(VI PP 10.01.2020, AI 22, p. 6).
Ciò che ha continuato a sostenere anche nel verbale
del PP del 27 gennaio 2020, e meglio:
In Svizzera non ho mai fatto nulla di
illegale, ancora oggi nonostante la recente condanna mi professo innocente per
quei fatti.”
(VI PP 27.01.2020, AI 37, p. 3).
8. Per
contro, l’imputato risulta incensurato in Germania (estratto del casellario
giudiziale tedesco 06.01.2020, AI 29), in Italia (estratto del casellario
giudiziale italiano 23.01.2020, AI 36) [si
vedrà in seguito che una condanna c’è stata, ndr] e in Albania (estratto del casellario giudiziale
albanese 07.02.2020, AI 36).
9. Dalla
segnalazione del CCPD agli atti, tuttavia, risulta che nel 2010 AP1 è stato
inchiestato in Italia in un procedimento penale per detenzione di sostanze stupefacenti
(AI 42). Invitato a spiegare tale circostanza, nel verbale d’interrogatorio
finale del 24 febbraio 2020 l’imputato ha affermato:
(…) per quei fatti ho già pagato e
non ho niente da dire se non che mi sono trovato come passeggiero di un’auto sulla
quale il mio amico che era alla guida stava trasportando 4 o 5 kg di eroina.
Non so dire nulla di più sulla provenienza e la destinazione della droga perché
io non ne sapevo di nulla, mi sono trovato lì per caso, il mio amico mi ha
chiesto se volevo accompagnarlo ma senza specificarmi a fare che cosa.
(…) in Italia per quei fatti sono stato in carcere per
9 mesi e se non sbaglio altri 6 o 7 mesi agli arresti domiciliari.”
(VI PP 24.02.2020, AI 59, p. 3).
10. L’imputato
ha quindi affermato di essersi trovato nel posto sbagliato con la persona
sbagliata, e questo sia per quanto attiene al procedimento penale italiano (VI
PP 24.02.2020, AI 59, p. 4), che con riferimento alla condanna inflittagli nel
Canton Lucerna (VI PP 10.01.2020, AI 22, p. 6).
11. Con
specifico riferimento ai fatti per cui è stato condannato nel Canton Lucerna ha
affermato:
(…) per risparmiare il costo di un biglietto aereo ho
accettato un passaggio da P. per Durazzo. Se non sbaglio P. mi aveva detto che
dovevamo fermarci in Germania ad acquistare delle macchine per la produzione di
miele.”
(VI PP 24.02.2020, AI 59, p. 4).
Alla contestazione che nell’ambito dell’inchiesta del
2014 aveva sostenuto che erano diretti a un matrimonio o battesimo, l’imputato
ha risposto:
(…) forse effettivamente P. mi aveva detto che vi era
una sua parente che si sposava in Germania.”
(VI PP 24.02.2020, AI 59, p. 4).
Ha pure aggiunto:
(…) l’errore è stato quello di accettare dei passaggi,
io non sapevo cosa faceva il mio amico in Italia e neppure P. Sono rimasto
molto sorpreso sia quando in Italia in auto è stata trovata l’eroina sia quando
in Svizzera sono stati trovati tutti quei soldi.”
(VI PP 24.02.2020, AI 59, p. 6).
12. In
sede dibattimentale, invitato a indicare la sua attività professionale, alla
luce delle diverse versioni fornite in corso d’inchiesta, AP1 ha così
dichiarato:
Io
gestisco l’hotel di mio padre. È tutto corretto quello che ho detto, tranne che
non ero tassista, ma consegnavo le pizze.”
(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 1).
Alla domanda a sapere perché l’attività di meccanico
l’avesse indicata solo dopo che gli era stato contestato che l’aveva dichiarata
alle autorità austriache al momento dell’arresto, l’imputato ha risposto:
Non pensavo che fosse così importante che io avessi
anche l’officina per le motociclette.”
(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 2).
Con specifico riferimento al suo reddito, l’uomo ha
affermato che guadagnava circa EUR 5'000.00 in estate, mentre in inverno tra
gli EUR 1'500.00 e i 1'900.00/2'000.00 (VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 2).
Alla contestazione che in corso d’inchiesta ha reso
dichiarazioni divergenti anche su tale aspetto della sua vita, affermando
dapprima di guadagnare EUR 5/6'000.00 mensili durante l’estate ed EUR
900/1'000.00 mensili durante l’inverno, che attraverso i due negozi di mia
moglie avrebbero guadagni mensili pari a EUR 900/1'500.00 in estate ed EUR
800/900.00 quale media per gli altri mesi, che in Germania, dall’attività di
tassametrista o corriere delle pizze, guadagnerebbe meno di EUR 800.00, mentre
nell’ambito nel Canton Lucerna ha dichiarato un reddito pari a EUR 500.00
lavorando in hotel, somma pari a quanto guadagnava sua moglie, l’imputato ha
risposto:
A quel tempo non guadagnavo così tanto e il mio
avvocato mi aveva anche sconsigliato di dichiarare che guadagnavo di più.”
(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 2).
Ha in fine affermato:
È tutto incluso, il guadagno mio e di mia moglie in
totale è di EUR 5/6'000.00 in estate, mentre in inverno EUR 1'500.00 circa, ma
varia, non è sempre uguale.”
(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 2).
Invitato a spiegare per quale ragione alle autorità
germaniche risulta che ha risieduto a ___________ solo fino al 30 novembre
2015, ha dichiarato di non essersi annunciato siccome non voleva più pagare,
assicurazione, cassa malati, ecc. (VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale dibattimentale,
p. 2).
Invitato a spiegare per quale motivo, con riferimento
alla sua condanna a 12 mesi, in corso d’inchiesta avesse affermato che il
motivo del viaggio all’epoca dei fatti era quello di raggiungere la Germania
dove il suo correo avrebbe acquistato macchine per il miele, mentre all’epoca
avevo dichiarato agli inquirenti che si stavano [recando, ndr] nel citato Paese
per un matrimonio o un battesimo, AP1 ha dichiarato:
La persona che era con me in macchina mi aveva detto
che saremmo andati in Germania a trovare qualcuno che si era sposato o cose del
genere. Mi ha anche chiesto di aiutarlo, perché lui era apicoltore, per degli
apparecchi per il miele.”
(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 3).
Con specifico riferimento alle circostanze che hanno
condotto al suo arresto in Italia ha spiegato:
Ero in macchina con un amico che trasportava droga di
cui io non sapevo nulla. Sono stato in carcere circa 12 o 9 mesi e poi agli
arresti domiciliari.
(…) quel procedimento è terminato con un
patteggiamento, quindi con una condanna a 12 mesi. Questo è avvenuto nel
2010/2011.”
(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 3).
Invitato ad esprimersi sulle sue prospettive di vita
ha così affermato:
Continuerò a gestire il mio albergo come fatto fino ad
ora. L’officina delle moto è un mio hobby, non posso smettere di farlo. Per
quanto riguarda i negozi, dipende da come andranno gli affari.”
(VI DIB 29.5.2020, allegato 1 al verbale
dibattimentale, p. 3).”.
avvio dell’inchiesta
2. Sull’avvio
dell’inchiesta si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, al consid.
Considerandi
II della sentenza impugnata (pagg. 20-22).
imputazione di infrazione
aggravata alla LStup
3.
Come
già indicato, l’atto di accusa, modificato in apertura del dibattimento di
primo grado (verb. dib. TPC, pag. 2), imputa a AP1 di avere, nel periodo
compreso tra il 1° marzo 2017 e il 14 febbraio 2018, in Albania, Italia, a
Muzzano e St. Gallenkappel, posseduto, indi confezionato in singoli panetti dal
peso variabile di circa 250 e 500 grammi l’uno, almeno 19'381.95 grammi di
eroina, nonché spedito e importato in Svizzera, in sei distinte occasioni, la
predetta sostanza stupefacente – per il tramite di K., S. e di terze persone
non meglio identificate, appartenenti tutte quante alla medesima banda composta
da cittadini albanesi –, eroina da questi ultimi quindi trasportata, il
15.03.2017, il 14.05.2017, il 26.06.2017, il 06.09.2017 e il 31.01.2018, in
ragione di 14’336 grammi, sino a St. Gallenkappel in _______________________ ,
presso l’officina meccanica che fungeva da deposito gestito da S.S., persona
responsabile della successiva distribuzione in Svizzera, mentre i restanti
5'045.95 grammi netti – anch’essi destinati a predetto deposito – sono stati
importati e trasportati da K. il 10.06.2017, solo fino a Muzzano, dove
quest’ultimo è stato arrestato.
l’appello di Kapllani
4.
L’imputato
sostiene di essere totalmente estraneo ai fatti e il suo DNA sarebbe finito
accidentalmente sui panetti di eroina sequestrati a Muzzano e a St.
Gallenkappel, tramite dei contatti indiretti ascrivibili a coincidenze.
risultanze degli atti
5.
L’imputato è stato condannato in Italia, il 16 febbraio 2011, a 4 anni e
20.
giorni di carcere e a 14'000.- euro di multa per avere, il 23 febbraio 2010
a Novara:
- in concorso con E.,
illecitamente detenuto e trasportato, a bordo dell’autovettura su cui
viaggiavano, 4'968.43 grammi di stupefacente del tipo eroina destinati
all’alienazione;
- in concorso con E., preso la
fuga dopo che era stato loro intimato di fermarsi dalla polizia stradale e
quindi, dopo aver perso il controllo del veicolo ed essere finiti fuori strada,
aver continuato la fuga a piedi, in tal modo opponendo resistenza nei confronti
degli agenti che, dopo un breve inseguimento, riuscivano a fermarli; in
particolare E. usando violenza nei confronti degli agenti e causando loro
diverse lesioni;
- singolarmente AP1, portato
con sé, nell’auto in cui viaggiava prima del fermo, senza giustificato motivo,
un coltello dalla lama lunga 11 centimetri (doc. dib. TPC 3 e sentenza italiana
di condanna emessa il 16 febbraio 2011 dal Tribunale civile e penale di Novara
nei confronti di AP1, allegata al complemento all’appello incidentale del
procuratore pubblico).
Dopo avere glissato sulla
domanda se avesse precedenti penali all’estero (VI 10 gennaio 2020, AI 22 pag.
4) per poi passare a rispondere (VI del 27 gennaio 2020, AI 37 pag. 6) “che
non ricordo” se avesse “mai avuto problemi con la giustizia italiana”,
AP1 – agli inquirenti che gli hanno domandato come mai fosse stato sotto
inchiesta nel 2010 (a quel momento non disponevano della sentenza di condanna
di Novara emessa nel 2011) – ha risposto che “mi sono trovato lì per caso”
(VI del 24 febbraio 2020, AI 59, pag. 3): sul tema si ritornerà più avanti.
6.
Il
9.
giugno 2014 AP1 è stato fermato alla dogana di Rheineck (SG), in uscita dalla
Svizzera verso l’Austria (con destinazione finale l’Albania: AI 15 consid.
3.2.8). Nel veicolo su cui l’imputato si trovava unitamente al conducente P.vi
erano, nascosti in due vani segreti ubicati nei passaruota posteriori, fr.
90'400.- suddivisi perlopiù in banconote di piccolo taglio (AI 15 pag. 8
consid. 3.2.1) contaminate da eroina e una pistola Glock 26, anch’essa
contaminata da eroina. Anche le mani di AP1 erano contaminate da eroina (AI 45
p. 42), come pure da sostanze da taglio (Streckmittel: AI 15, pag. 9
consid. 3.2.2) e il suo DNA è stato trovato sulla pistola (AI 15, sentenza del
Kantonsgericht di Lucerna, consid. A). All’interno del veicolo vi erano 4
telefoni cellulari e tra gli effetti personali dell’imputato vi erano fra
l’altro due confezioni di carte SIM senza la rispettiva carta.
Per
questi fatti il ministero pubblico del Canton Lucerna ha rinviato a giudizio AP1.
Con sentenza del 12 aprile 2017 il Kriminalgericht
del Canton Lucerna lo ha condannato per infrazione aggravata alla LStup,
riciclaggio di denaro, possesso non autorizzato di un'arma e tentativo non
autorizzato di esportare un'arma in uno stato Schengen, e lo ha condannato alla
pena detentiva di 2 anni e 8 mesi, di cui 12 mesi da espiare e per i rimanenti
20.
mesi ha sospeso l’esecuzione della pena fissando un periodo di prova di 2
anni.
Contro
questa sentenza l’imputato ha inoltrato appello.
Statuendo
il 13 novembre 2018 (AI 15), il Kantonsgericht del Canton Lucerna ha dapprima
accertato che l’imputato era presente quando i soldi e la pistola erano stati
sistemati nel veicolo poi fermato a Rheineck (consid. 3.2.5 in fine). Ha poi
soggiunto che il fatto che il conducente Latif P., il giorno precedente il
fermo, era entrato in Svizzera passando dal piccolo valico di Gondo (dopo che,
due giorni prima del fermo, ovvero il 7 giugno 2014, era partito da Durazzo in
auto, passando per Trieste e poi Milano, mentre AP1 era andato con l’aereo da
Pristina a Basilea) era finalizzato a evitare il più possibile i controlli di
polizia. Questa circostanza, unita alla continua comunicazione via SMS tra P. e
AP1 in cui il primo comunicava al secondo di volta in volta la propria
posizione e AP1 gli dava istruzioni sulla successiva destinazione da
raggiungere (consid. 3.2.4, pag. 11) così come le contraddittorie dichiarazioni
di AP1 e di P., rendevano immanente il sospetto di attività illegali (consid.
3.2.6).
Nondimeno,
l’autorità di appello lucernese ha ritenuto che, sebbene i fr. 90'400.-
derivassero sì dal commercio di eroina (vista la loro suddivisione in banconote
di piccolo taglio e la loro contaminazione con l’eroina), non vi fossero
elementi sufficienti per trarre la conclusione che quei soldi derivassero da
una consegna di eroina effettuata dall’imputato poco prima e che vi sia stato
un collegamento tra l’eroina asseritamente importata (trasporto non provato) e
quella somma di denaro. I giudici di appello lucernesi hanno pertanto
prosciolto AP1 - per insufficienza di prove - dall’infrazione aggravata alla
LStup (consid. 3.2.7.5), mentre lo hanno condannato per gli altri reati già
considerati in primo grado a 12 mesi di pena detentiva, sospesa per 2 anni (AI
15).
Il
ministero pubblico del Canton Lucerna ha ricorso al Tribunale federale contro
il proscioglimento dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup, ma, non
avendo dimostrato l’arbitrio, il ricorso è stato respinto (STF 6B_1330/2018 del
17.
settembre 2019).
7.
Sui
nastri elastici che avvolgevano i sei mazzi di denaro sequestrato a Rheineck e
di cui si è appena detto (i fr. 90'400.-), è stata in particolare trovata una
traccia di DNA. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che essa
apparteneva a un certo A.. Effettuate ulteriori verifiche da parte della
polizia cantonale sangallese, è emerso che si trattava di un nome fittizio,
creato tramite una falsa licenza di condurre greca. In realtà si trattava di ED.,
cittadino albanese da lungo tempo indagato dalla polizia lucernese per traffico
di eroina.
Il
17.
settembre 2014 ED. è stato arrestato dalla polizia cantonale bernese: al
momento del fermo aveva con sé circa 150 grammi di eroina e circa 350 grammi di
sostanza da taglio, che egli voleva portare a Reconvilier (BE) per consegnarla
a un gruppo di spacciatori albanesi. In seguito la polizia ha anche effettuato
due perquisizioni di abitazioni: a Reiden ha così trovato 615 grammi di eroina
e circa 25,5 kg di sostanza da taglio, mentre a Balsthal – in una camera
d’albergo – 159 grammi di eroina e circa 414 grammi di sostanza da taglio.
L’albergo in questione (situato in ___________________, un piccolo comune del
Canton Soletta con circa 6000 abitanti) si trova a 100 metri di distanza in
linea d’aria (3-4 minuti a piedi) dall’abitazione in cui risiedeva AP1 in quel
periodo, in _______________, e da cui se n’era andato senza notificare la
propria partenza (AI 14 e AI 17; Google maps).
8.
Il
10.
giugno 2017 K., cittadino albanese attivo nel trasporto internazionale di
eroina dall’Italia alla Svizzera, è stato fermato sull’autostrada all’altezza
dell’area di servizio di Muzzano-Gentilino dalle guardie di confine, mentre si
stava recando (con l’amica, risultata del tutto estranea ai fatti) a un
deposito di eroina situato in un’autofficina a St. Gallenkappel, gestito da un
certo S.S..
Nell’auto,
guidata da K., e meglio nascosti sotto la vettura, in un vano segreto
appositamente creato, sono stati trovati 5'045.95 grammi di eroina. I campioni
analizzati hanno rivelato un grado di purezza compreso tra il 38.3% e il 48.7%
(AI 11).
Ciascuno
dei 10 cilindri che formavano la partita era avvolto in modo identico da nastro
adesivo marrone e ciascuno dei 10 cilindri era – al proprio interno – composto
da due cilindri posti uno sopra l’altro (AI 11).
L’analisi
delle tracce, trovate per lo più sul nastro adesivo, è stata effettuata dal
Laboratorio di diagnostica molecolare di Gentilino. Una di queste tracce è
stata trovata sulla parte interna del nastro adesivo di uno dei summenzionati
cilindri: il Laboratorio di diagnostica molecolare lo ha interamente analizzato
e ha epurato un profilo maggioritario parziale di 11 loci, trasmettendolo alla
Banca dati del DNA (CODIS), come risulta dalla perizia di analisi del 5
settembre 2018 (doc. CARP XXV). Ne è risultata una corrispondenza (hit)
con il DNA di AP1, che è stata confermata dal Laboratorio, il quale ha in
seguito effettuato un calcolo biostatistico (AI 56), ottenendo un cosiddetto rapporto
di verosimiglianza superiore a un miliardo a favore dell’ipotesi in cui è
proprio l’imputato a essere all’origine del profilo maggioritario epurato dalla
traccia esaminata piuttosto che una persona terza e non imparentata con
l’imputato.
In
termini più semplici e badando al senso dell’affermazione scientifica, se ne
conclude che la probabilità che il DNA sia di AP1 è di almeno un miliardo di
volte superiore rispetto all’eventualità che si tratti di DNA di una persona
terza e non imparentata con l’imputato.
Un’ulteriore
traccia è stata trovata sulla parte esterna dell’adesivo di un altro cilindro
di eroina, ma la possibilità che si tratti del DNA dell’imputato è “soltanto”
almeno 100 volte superiore all’eventualità che si tratti del DNA di un terzo.
Il summenzionato laboratorio ha pertanto evidenziato quanto segue: “Un
valore così basso del rapporto di verosimiglianza non permette a nostro avviso
di pronunciarci a favore di nessuna delle due ipotesi”, ovvero che il
profilo sia di AP1 o, invece, di un terzo.
La
Corte non terrà pertanto conto di questa seconda traccia.
9.
Nell’ambito
di una vasta operazione di polizia (di cui si dirà ancora più avanti), il 14
febbraio 2018 la polizia cantonale sangallese ha arrestato S.S. – che, come già
anticipato, gestiva il deposito di eroina situato a St. Gallenkappel – e suo
fratello J. S., titolare dell’autofficina in cui era nascosto il deposito di
eroina.
Durante
la perquisizione del deposito di St. Gallenkappel la polizia sangallese ha
trovato 24 panetti di eroina identici fra loro, avvolti ciascuno in un identico
involucro di colore marroncino con fascetta gialla (vedasi le fotografie
nell’AI 32 pag. 2, 3, 6 e 7), contenenti complessivamente 11.99 kg di eroina
(circa 500 g a panetto).
Due ulteriori panetti di eroina
sono stati sequestrati quello stesso 14 febbraio 2018 a Ginevra, allorquando la
polizia ginevrina ha arrestato due persone, nella cui abitazione ha trovato
circa 1.5 kg di eroina, di cui 1 kg si trovava ancora nello zaino di uno dei
due arrestati, suddiviso per l’appunto in due panetti da 497.3 e da 498.6
grammi l’uno, otticamente uguali a quelli trovati nel deposito di St.
Gallenkappel e riconducibili a una recente consegna da parte di S.S. che le due
persone arrestate avevano incontrato poco prima (AI 45, pag. 22 e 26 nonché le
foto di cui al doc. TPC dib. 1 ultimi due fogli).
Sempre nel deposito di St.
Gallenkappel, la polizia sangallese ha altresì trovato tre ulteriori panetti di
eroina del peso di 496.8 g, 354.7 g e 498.6 grammi, leggermente diversi dagli
altri 26 di cui si è appena detto (vedasi foto in AI 32 pag. 4, 5 e 8).
Su uno dei summenzionati 24
panetti identici fra loro trovati nel deposito di St. Gallenkappel (e meglio
sullo strato più interno di uno di questi panetti: AI 27) è stato trovato il
DNA di AP1, con un profilo di ben 13 loci (AI 27 foglio 4, foglio 5, foglio 18
e foglio 19). L’Istituto di medicina legale del Canton San Gallo, su richiesta
di questa Corte, ha al proposito allestito un calcolo biostatistico (doc. CARP
XXXIV), stabilendo che il valore probatorio è circa 4.2 x 10⁸ volte più
elevato qualora venga ammesso che AP1 e una terza persona siano coloro che
hanno lasciato la traccia in questione (quella sullo strato più interno di uno
dei 24 panetti) piuttosto che qualora si parta dal presupposto che chi ha
lasciato la traccia in questione siano due persone sconosciute, non parenti
dell’imputato.
Siccome, notoriamente, 4.2 x
10⁸ significa 420 milioni, l’attribuzione della traccia a AP1 (e a una
terza persona che non interessa per questo procedimento) non dev’essere
spiegata ulteriormente.
10.
Il
25.
novembre 2019 AP1 ha effettuato un volo dall’Albania e, sussistendo nei suoi
confronti un mandato di cattura internazionale emanato dal Ministero pubblico
ticinese, appena atterrato all’aeroporto di Vienna è stato arrestato. In
quell’occasione è stato trovato in possesso di due cellulari: di uno, dopo
un’iniziale reticenza, ha fornito il codice di sblocco, mentre dell’altro no,
impedendone l’analisi e fornendo in merito giustificazioni inverosimili di cui
si dirà in seguito.
le dichiarazioni
dell’imputato
11.
11.1
Dopo
avere in un primo tempo glissato sulla domanda se avesse precedenti penali
all’estero (VI 10 gennaio 2020, AI 22 pag. 4), AP1 ha poi tentato di dire in un
successivo verbale che non ricordava se avesse avuto precedenti in Italia e di
non ritenere possibile quanto gli inquirenti gli contestavano al riguardo. Più
in dettaglio, sulla sua precedente condanna in Italia a 4 anni e 20 giorni di carcere,
si è così espresso (VI del 27.01.2020 AI 37 pag. 6):
“La
verbalizzante mi chiede se ho mai soggiornato in Italia
R
di no.
La
verbalizzante mi chiede se ho mai avuto problemi con la giustizia italiana.
R che non ricordo.
La
verbalizzante mi contesta che da informazioni di polizia le risulta che nel
2010.
o 2011 nei pressi di Novara mi sono reso protagonista unitamente a ED. di
una fuga dalla polizia, sono stato arrestato e anche condotto in ospedale, mi
chiede quindi se sono certo di non ricordare questi fatti.
R ribadisco che non mi ricordo ma non penso sia
possibile che una cosa del genere sia accaduta.
La
verbalizzante mi chiede se questo mio non ricordare non è invece da ricondursi
al fatto che anche all'ora centrava un'ingente quantitativo [recte: anche
allora c’entrava un ingente quantitativo] di eroina.
R che io non ne so di nulla.”,
mentre, in un seguente verbale
(quello del 24.02.2020, AI 59, pag. 3):
“[…]
Saranno 10 anni che non vado in Italia.
La
verbalizzante mi chiede se non vado in Italia dal procedimento penale che mi ha
visto coinvolto nel 2010.
R che può darsi.
La
verbalizzante mi chiede per quale motivo nel 2010 sono stato inchiestato.
R
che per quei fatti ho già pagato e
non ho niente da dire se non che mi sono trovato come passeggiero [recte:
passeggero]
di un'auto sulla quale il mio amico che era alla guida stava
trasportando 4 o 5 kg di eroina. Non so dire nulla di più sulla provenienza e
la destinazione della droga perché io non ne sapevo di nulla, mi sono trovato
lì per caso, il mio amico mi ha chiesto se volevo accompagnarlo ma senza
specificarmi a fare che cosa.
ADR che in Italia per quei fatti sono stato in carcere
per 9 mesi e se non sbaglio altri 6 o 7 mesi agli arresti domiciliari.”
11.2
Sui
fatti che hanno portato alla sua condanna nel Canton Lucerna, AP1 così si è
espresso (VI del 10.01.2020, AI 22 pag. 6):
“R
che non c’è niente da dire, se dico che non ho nulla a che fare con questa
storia è perché davvero non c’entro nulla. Vorrei anche dire che per quanto
riguarda la condanna di Lucerna io non sono d’accordo, anche in quel caso io
non avevo fatto nulla, non riesco ancora oggi a spiegarmi il perché sono stato
condannato. Io peraltro ho fatto appello, non riesco davvero a capire perché
sono comunque stato condannato.”
E ancora (VI del 27.01.2020, AI
37, pag. 3):
“In
Svizzera non ho mai fatto nulla di illegale, ancora oggi nonostante la recente
condanna mi professo innocente per quei fatti.”
“La
verbalizzante mi chiede se conosco KE. e nell'affermatività di chi si tratta.
R che lo conosco, si tratta del cugino di mia moglie.
La
verbalizzante mi chiede se è un caso che l'automobile a bordo della quale sono
stato arrestato nel 2014 era intestata proprio a KE.
R che io non ne sapevo nulla.
La
verbalizzante mi chiede se sto davvero sostenendo che non sapevo che l'auto a
bordo della quale sono stato arrestato e sulla quale trasportavo unitamente a P.90'000
CHF contaminati da cocaina [recte:
eroina] era del cugino di mia moglie.
R
che è così io non lo sapevo. Anzi aggiungo che in Albania ci sono
tanti omonomi. Potrebbe trattarsi di un altro KE..”
(AI 37 p.
4).
11.3
Accomunando
poi la propria estraneità ai fatti nei due precedenti (quello di Novara e
quello di Lucerna), l’imputato ha sottolineato al riguardo che:
“l’errore
è stato quello di accettare dei passaggi, io non sapevo cosa faceva il mio
amico in Italia e neppure P.. Sono rimasto molto sorpreso sia quando in Italia
in auto è stata trovata l’eroina sia quando in Svizzera sono stati trovati
tutti quei soldi”. (VI 24.02.2020 AI 59, pag. 6)
12.
12.1
Sul
presente procedimento, dopo essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo del DNA
(AI 22 pagg. 1-3), quando poi gli è stato contestato il ritrovamento del suo
DNA sui panetti di eroina (poiché il suo profilo era già presente nella banca
dati nazionale, a far tempo dal procedimento di cui alla condanna nel Canton
Lucerna), ha dichiarato: “non ho idea di come ci
sia finito il mio DNA su quei panetti. Non ho alcuna spiegazione” (AI 22
pag. 5), e che “io davvero non so spiegare
perché il mio DNA sia finito su quei panetti” (AI 22 pag. 5).
Due giorni dopo, all’udienza
dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi, l’imputato così si è espresso:
“ci potrebbero essere tante risposte a queste
domande perché facilmente delle tracce di DN[A] possono propagarsi, visto anche
che io mi occupo del settore turistico ed entro in contatto con molte persone.
Toccando tante cose potrebbe anche essere che le mie tracce di DNA siano poi
state trasferite altrove. Mi riferiscono in particolare a fodere, lenzuola e
asciugamani, ma anche ad altro.” (AI 24 pag. 2).
Poi, nel verbale seguente (del
27.
gennaio 2020, AI 37 pagg. 4-5) ha risposto “che
sinceramente non me lo so proprio spiegare come il mio DNA sia finito su quei
panetti” e che “Ribadisco di non sapere
come il mio DNA sia finito su quelle partite di eroina.”
Nell’interrorgatorio del 24
febbraio 2020 (AI 59 pagg. 6-7) l’imputato ha dichiarato che “possono esserci
1000.
possibilità. Può darsi che la persona che ha confezionato l’eroina ha
soggiornato in una camera dell’Hotel che gestisco oppure in uno dei
appartamenti che affitto. Ad esempio può darsi che il nastro adesivo che stava
maneggiando è caduto a terra e si è contaminato con il mio DNA presente sul
tappeto o pavimento. Non so come altro spiegarmelo.”
E al dibattimento davanti
all’istanza precedente:
“Il
Presidente mi chiede di spiegare la circostanza secondo cui sui panetti di
eroina è stato trovato proprio il mio DNA, ovvero quello di una persona già
condannata per riciclaggio di denaro legato ad un traffico di eroina a Lucerna
e già inchiestato anche in Italia per il traffico di detta sostanza.
R: Non me lo so spiegare, è tutto una grande casualità.
[…]” (all. 1 a Vdib TPC pag. 5).
Infine, anche al
dibattimento davanti a questa Corte, sul tema del reperimento e della
concordanza del suo DNA, l’imputato ha risposto “di non sapere come ciò
possa essere possibile” soggiungendo che “Potrei tutt’al più fare delle
mere supposizioni”, ovvero che “posso supporre ad esempio che la traccia
possa eventualmente essere ricondotta alla mia presenza nell’hotel di mio papà
oppure ai locali che io do in locazione a Durazzo”, e ciò tanto per la
concordanza del suo DNA con quello trovato su un panetto di eroina scoperto
nell’auto guidata da K. quanto per ciò che attiene alla traccia sul panetto di
eroina di Sankt Gallenkappel (Vdib CARP del 26.11.2020 pag. 5).
12.2
La
tesi ventilata dall’imputato è, quindi, che le persone che preparavano l’eroina
per il successivo trasporto dall’Albania verso la Svizzera sarebbero state
proprio nell’albergo in cui egli lavorava – peraltro senza che lo conoscessero
e quindi, una volta di più, per caso – e che proprio lì avrebbero confezionato
l’eroina.
Mal si comprende, innanzitutto,
perché dei cittadini albanesi appartenenti a un’organizzazione strutturata
dovrebbero confezionare l’eroina proprio in un albergo invece che a casa loro o
in una base operativa, sempre in Albania, tanto più che, viste le modalità
professionali di confezionamento e successivo occultamento dello stupefacente per
il trasporto, non erano certo dei trafficanti improvvisati.
Che poi, malauguratamente e
casualmente, il DNA dell’imputato sarebbe stato trasferito su due panetti di
eroina di due diverse partite, ritrovate a otto mesi di distanza fra loro e a
oltre 1'000 km di distanza dall’Albania, per di più nella parte interna degli
involucri dei panetti, è una tesi che questa Corte considera inverosimile e a
cui non dà alcun seguito.
13.
13.1
A
proposito del telefono (dei due trovati sull’imputato al momento dell’arresto)
di cui egli non hai mai voluto fornire il codice, impedendone così l’analisi
agli inquirenti, AP1 ha dichiarato che, nell’aereo su cui viaggiava prima di
essere arrestato, non era da solo:
“c’erano
con me altre tre o quattro persone, del quale non voglio fare i nomi, poiché
non è importante per l’inerente inchiesta.
Ad
una di queste persone che mi accompagnava e che stava seduta al mio fianco
sull’aereo che da Tirana portava a Vienna, cadeva il proprio cellulare sul
rispettivo suo sedile, io lo vedevo poi nel mentre ci alzavamo dai sedili per
scendere dall’aereo a Vienna e lo raccoglievo mettendolo nella mia tasca con
l’intenzione di ridarlo all’amico una volta che ci saremmo ritrovati sul volo
che da Vienna ci avrebbe portati a Parigi” (AI 64, all. 2, pag. 2).
Inutile dire che, se fosse vero
che aveva visto il telefono del suo amico cadere sul sedile mentre si stavano
alzando, lo avrebbe avvisato o gliel’avrebbe ridato subito, non ravvisandosi
motivi per aspettare fino al prossimo volo. Inoltre, ed in ogni caso, avrebbe
detto agli inquirenti di chi era, così che – se fosse stato vero – avrebbe
potuto essere riconsegnato al legittimo proprietario. Piuttosto, quel che è da
ritenere è che, invece, in quel telefono ci siano informazioni che AP1 non ha
voluto condividere con gli inquirenti.
13.2
Dall’analisi
tecnica del telefono dell’imputato di cui ha invece fornito il codice è
risultato un messaggio WhatsApp inviatogli dal contatto denominato “B.”, con
allegata la fotografia di un documento del Tribunale di Busto Arsizio datato 9
ottobre 2019 con cui – per quanto si riesce a leggere la calligrafia della
parte manoscritta – il giudice per le indagini preliminari ha rigettato
un’istanza di concessione degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento
penale connesso con un quantitativo di oltre 5 kg di cocaina.
Il messaggio che ha
accompagnato l’invio della foto del documento è del seguente tenore:
“È
arrivato ora ed è purtroppo negativo…il Giudice dice che dobbiamo aspettare che
il patteggiamento venga accettato” (AI 64, all. 13).
Richiesto di esprimersi al
riguardo, l’imputato ha dapprima detto che il nome “B.” “non mi dice nulla”
e in seguito – dopo che gli è stata mostrata la fotografia profilo del contatto
“B.” – ha indicato trattarsi di sua zia: “B.”, ha sostenuto, è il soprannome di
sua zia che si chiama F. e vive a Novara. Suo marito si chiama FE., ha aggiunto
l’imputato.
Non si possono trarre
particolari conclusioni da questa risultanza telefonica per la fattispecie
oggetto del presente giudizio, non essendo peraltro del tutto chiaro nemmeno se
l’imputato di quel procedimento sia lo zio di AP1 (come sembrerebbe emergere dalle
domande poste a quest’ultimo durante l’interrogatorio del 24.02.2020, AI 59
pag. 2) o un suo cugino (come sembrerebbe emergere dalle considerazioni del GIP
nella decisione manoscritta sull’istanza di concessione degli arresti
domiciliari, ove viene esaminata “la disponibilità abitativa della madre”
riferita al “nucleo familiare del FE.”).
Né occorre approfondire se, piuttosto, il nome “B.” stia invece
per BE., che è la persona a cui è intestato il telefono sequestrato al corriere
K., e che ha chiamato il corriere medesimo proprio il giorno del suo secondo
trasporto di eroina in Svizzera (avvenuto il 14 maggio 2017), poi due volte il
giorno seguente e un’altra volta ancora il giorno successivo (16 maggio 2017.
Cfr. AI 58 allegato 10 VI K. del 14.07.2017 pag. 2 e 3).
attività lucrativa, guadagni e credibilità di AP1
14.
Già
dai considerandi precedenti emerge non solo che l’imputato non ha mai
collaborato ma anche che, ove possibile, ha cercato di contestare qualsiasi
risultanza istruttoria.
L’istanza precedente ha evidenziato, accanto a una “generale scarsa credibilità
dell’imputato” (sentenza impugnata, pag.
37), anche la mancanza di chiarezza sulla propria attività lucrativa.
A questo
proposito si può annotare che dagli atti pervenuti, dopo l’emanazione del
giudizio qui impugnato, dalle autorità albanesi (doc. CARP XXVIII) a seguito
della domanda di assistenza giudiziaria del procuratore pubblico (AI 63), è
emerso – sulla base delle dichiarazioni del padre dell’imputato – che AP1 ha
lavorato nell’albergo _________ (di cui il padre è comproprietario) ricoprendo
“il ruolo di fornitore, traduttore”: conoscendo alcune lingue straniere
“è lui che si occupa dei turisti stranieri” ha soggiunto il padre.
Quanto alla presenza dell’imputato nella struttura alberghiera, il padre ha
dichiarato che l’imputato “durante i 4-5 mesi di alta stagione resta quasi
tutto il giorno in albergo”.
Alla
domanda “se suo figlio è impiegato e se sì dove lavora?”, il padre ha
ribadito che “come ho già dichiarato, AP1 lavora presso l’albergo e viene
pagato con i guadagni di quest’ultimo. Non è impiegato altrove”.
Quest’ultima
affermazione è confermata dalla direzione generale delle imposte di Durazzo,
secondo cui “AP1, si informa che non risulta dipendente presso nessun altro
soggetto iscritto nella Repubblica d’Albania”.
L’imputato
ha fra l’altro affermato (oltre che di due negozi) di essere anche titolare di
un’officina a Durazzo ma è ben vero (cfr. VI 24.02.2020, AI 59 pag. 4) quanto
rilevato dall’istanza precedente, ovverosia che
“quest’ultima
attività è stata evocata unicamente dopo la contestazione mossagli dal
Magistrato inquirente che alle autorità austriache aveva indicato – al momento
dell’arresto – di essere meccanico”.
Vero è anche che al
dibattimento davanti alla prima Corte, con riferimento alle attività svolte in
Germania:
“l’imputato
ha ritrattato l’indicazione secondo cui [in
Germania] farebbe pure il tassista,
affermando di occuparsi unicamente della consegna di pizze (“È tutto
corretto quello che ho detto, tranne che non ero tassista, ma consegnavo le
pizze”, VI DIB, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 1). (sentenza
impugnata, pag. 38)
Per
quanto riguarda l’ammontare delle entrate dell’imputato, si rinvia – in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP – a quanto ritenuto dalla Corte precedente
(sentenza impugnata, consid. 54 pp. 38/39):
“54. Non è poi
chiaro a quanto ammonti il suo reddito, avendo egli fornito una moltitudine di
cifre per le diverse attività, cifre mutate ancora in sede di interrogatorio
dibattimentale.
In
particolare, si ricorderà che AP1 ha quantificato in EUR 5/6'000.00 mensili
d’estate e EUR 900/1'000.00 in inverno, precisando che “questo è il mio
guadagno complessivo, o meglio, quello famigliare, comprende quindi gestione
hotel, amministrazione case e gestione negozi” (cfr. AI 22).
Sennonché,
nel successivo verbale, l’imputato ha riferito che, soltanto attraverso i due
negozi di Durazzo, egli percepirebbe EUR 900.00/1'500.00 al mese durante
l’estate ed una media di EUR 8/900.00 durante gli altri mesi (cfr. AI 37),
mentre dall’attività di tassista e consegna di pizze in Germania trarrebbe meno
di EUR 800.00 mensili (cfr. “mensilmente guadagno meno di Euro 800 da queste
attività”, AI 37).
In
sede dibattimentale, oltre ad avere – come visto – escluso di fare il tassista,
l’imputato ha rivisto le suddette cifre, dichiarando di guadagnare “in
estate circa EUR 5'000.00. In inverno dipende, tra gli EUR 1'500.00 e i
1'900.00/2'000.00. Preciso che si tratta del mio reddito, cioè quello mio e di
mia moglie” (cfr. VI DIB, allegato 1 al verbale del dibattimento, p. 2).
Si
impone, peraltro, di ricordare che all’epoca del procedimento in cui egli è
stato imputato nel Canton Lucerna, AP1 aveva dichiarato entrate per EUR 500.00.
Confrontato a tale risultanza, l’uomo ha dapprima tentato di sostenere che a
quei tempi guadagnava effettivamente di meno e che era stato il suo difensore a
consigliargli di riferire redditi inferiori alla realtà. Confrontato al fatto
che nell’ambito del presente procedimento aveva affermato di vantare le entrate
odierne fin dal 2014/2015 (cfr. “questo è il mio guadagno già dal 2014/2015,
prima invece le mie entrate erano minori, al mese guadagnavo circa EUR
1’000/2'000”, AI 22, p. 2), l’imputato ha modificato le proprie
dichiarazioni, facendo risalire l’aumento dei propri redditi al 2015 (cfr. “È
nel che ho 2015 ho iniziato a guadagnare un po’ di più, perché abbiamo concluso
un contratto con un’agenzia, nel 2014 no”, VI DIB, allegato 1 al verbale
del dibattimento, p. 3).
Ancora,
però, non si comprende per quale ragione un individuo che vanterebbe in Albania
entrate di svariate migliaia di Euro mensili dovrebbe poi fare il corriere di
pizze o il tassista in nero in Germania e, soprattutto, risiedere in tale Paese
senza annunciarsi alle autorità così da risparmiare, come si dirà in seguito,
modeste somme di denaro.
Un
cenno va poi fatto in relazione al suo tenore di vita. L’imputato ha affermato
di viaggiare molto, di possedere una BMW X6 [recte:
X5, ndr], una Smart, una moto BMW, una
Harley Davidson, una moto d’acqua e di essersi interessato ad acquistare un
gommone. Tale sfoggio di disponibilità economica, risulta essere eccessivo e
ciò pur tenendo conto del potere d’acquisto che il reddito indicato
dall’imputato può avere in Albania.”
Effettivamente
l’indicazione dei guadagni, si trattasse pure di una stima, non è certo stata
lineare, il tutto a prescindere dall’effettiva esistenza o meno dei negozi (uno
di vestiti e l’altro una cartoleria) che l’imputato avrebbe aperto attorno alla
metà del 2018 (VI 27.01.2020 AI 37 pag. 2 in alto).
Condivisibili
sono anche le perplessità della prima Corte circa l’effettivo luogo di residenza
dell’imputato. Le dichiarazioni di quest’ultimo al dibattimento di appello
hanno permesso di capire che la sua presenza in Albania è costante (quantomeno)
dal 2018: “Dal 2018 risiedo invece stabilmente in Albania” (Vdib CARP
pag. 4). Ma anche a proposito del periodo precedente il 2018, è ben poco
credibile che una famiglia effettivamente soggiornasse illegalmente per così
tanti mesi all’anno, e per svariati anni, in Germania. La credibilità
dell’imputato è del resto, una volta di più, inconsistente, se appena si pensi
al fatto che durante l’interrogatorio del 27 gennaio 2020 (AI 37, pag. 2) ha
dichiarato:
“ADR che mia moglie e mia figlia
attualmente vivono in Germania a ___________, si sono trasferite lì nel mese di
dicembre 2019, prima vivevano in Albania.”
Salvo poi
affermare al dibattimento di appello che: “Da quando mia figlia va a a
scuola sia mia moglie sia io stesso risiediamo stabilmente a Durazzo” (Vdib
CARP pag. 4).
In
realtà, è piuttosto da credere, ancorché la questione non sia di certo decisiva
per la fattispecie in esame, che l’imputato soggiornasse in Albania, anche
prima del 2018, più del mero periodo estivo.
Sulle
perplessità relative al luogo di residenza dell’imputato, si rinvia – in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP – al consid. 55 della decisione impugnata,
che qui di seguito si riprende:
“55. Neppure vi è
certezza su quale sia il reale luogo di residenza di AP1 . Egli ha infatti
affermato di vivere in Germania, a ___________, soggiornando tuttavia nei mesi
estivi in Albania. Solo dopo aver preso atto che egli non risulta risiedere
ufficialmente nel Paese d’oltralpe dal 2015, l’uomo ha dichiarato di aver
effettivamente lasciato la Germania, omettendo poi di notificare il susseguente
ritorno. A suo dire, ciò sarebbe giustificato dalla volontà di evitare “di
dover pagare tasse e assicurazioni visto che le pago già in Albania” (cfr.
AI 37, p. 3). Orbene, tale spiegazione non può essere ritenuta plausibile. In
primo luogo, a fronte dei consistenti redditi da egli riferiti, non si
comprende perché AP1 dovrebbe fare ricorso ad un situazione di illegalità,
concernente pure moglie e figlia in tenera età, per risparmiare importi
relativamente contenuti; soprattutto, tale argomentazione risulta sprovvista di
fondamento, ritenuto che tra Germania e Albania esiste un trattato sulla doppia
imposizione (cfr. https://doppelbesteuerung.eu/).
Analogamente,
si dirà che neppure è chiaro dove la figlia di 7 anni frequenti le scuole. Si
ricorderà, infatti, che l’imputato ha indicato che “mia moglie e mia figlia
attualmente vivono in Germania a ___________, si sono trasferite lì nel mese di
dicembre 2019, prima vivevano in Albania” (AI 37, p. 2). Invitato dal PP a
specificare se prima del mese di dicembre 2019 moglie e figlia avessero mai
vissuto in Germania, ha risposto “sì, quando io andavo in Germania loro
venivano con me e in estete facevano altrettanto quando andavo in Albania. (..)
mia moglie in Germania non lavora” (cfr. AI 37, p. 2).
Interrogato
in sede dibattimentale a sapere dove la figlia frequentasse le scuole data la
sua situazione di illegalità nel Paese teutonico, AP1 ha cambiato versione
affermando che ciò avverrebbe in Albania (cfr. VI DIB, p. 2).”
accertamento
15.
I risultati dell’esame del DNA trovato sulle due confezioni di eroina
sequestrate a Muzzano e a St. Gallenkappel provengono da due laboratori - fra i
sette presenti in Svizzera - accreditati dalla Confederazione per effettuare
questo tipo di analisi in campo forense: l’Istituto di medicina legale di San
Gallo e il Laboratorio di diagnostica molecolare di Gentilino. Per ottenere il
riconoscimento come laboratorio di analisi forense del DNA, occorre presentare
la relativa richiesta e adempiere a tutti i requisiti sanciti dalle ordinanze
pertinenti
(www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/personenidentifikation/abstammung/anerkannte_labors.html).
Nulla ha permesso di ritenere
che nella procedura di analisi eseguita da questi due laboratori non siano
state rispettate tutte le normative federali in materia. D’altronde, nemmeno il
dott. __________, nel parere che la difesa ha prodotto al dibattimento di
appello, ha evocato una normativa applicabile in Svizzera che non sarebbe stata
rispettata nella perizia del Laboratorio di diagnostica molecolare di Gentilino
(l’unica su cui si è chinato), appellandosi a delle generiche “linee” stabilite
dalle “società scientifiche nazionali ed internazionali” (senza indicare
concretamente quali), nonché a quelle nazionali che egli avrebbe contribuito a
stilare (riferendosi verosimilmente a quelle italiane, essendo egli di Roma, ma
nemmeno questo è stato specificato).
Peraltro, si evidenzia che a
una perizia di parte non va attribuito il valore di un mezzo di prova, dovendo
essere considerata alla stregua di un'allegazione di parte (cfr. Donatsch, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 182 n. 15 con anche numerosi rinvii;
DTF 132 III 83 consid. 3.4 e 3.6; STF 1B_248/2012 del 2.10.2012 consid. 2.4.2).
È evidente che tali critiche generiche non sollevano alcun dubbio concreto
sull’attendibilità delle perizie giudiziarie agli atti, stilate, lo si ricorda,
da due dei sette istituti svizzeri accreditati dalla Confederazione per
l’analisi del DNA in campo forense. Queste, pertanto, in assenza di elementi
concreti che le possano screditare, e giungendo le stesse a risultati chiari,
completi e coerenti, non lasciano dubbi quanto alle loro conclusioni, che
vengono ritenute pienamente attendibili da questa Corte (DTF 141 IV 369 consid.
6.1; STF 6B_638/2018 del 10.12.2018 consid. 3.2).
Nelle descritte circostanze, la
trasmissione degli elettroferogrammi al perito di parte e l’allestimento di un
referto di parte che contrasti le risultanze dei due sopra ricordati istituti
accreditati, non cambierebbe in nulla il convincimento di questa Corte (sul
concetto di valutazione anticipata di un mezzo di prova richiesto, vedasi
segnatamente STF 6B_537/2010 del 4 novembre 2010 consid. 1.1), di modo che
neppure vi è stata una violazione del diritto di essere sentito.
16.
Ciò
posto, la problematica dei trasferimenti indiretti, su cui la difesa si
concentra, è nota a questa Corte. È anche per questo motivo che le tracce di
DNA non hanno valore di prova assoluta, ma sono elementi che vanno analizzati
alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
La
difesa, in proposito, ha sostenuto che:
- il
Tribunale federale nella STF 6B_889/2020 ha prosciolto l’imputato in virtù del
principio in dubio pro reo malgrado vi fosse un rapporto di verosimiglianza di
9.
miliardi: la tesi della difesa, suggestiva solo in apparenza, si rivela priva
di pertinenza se contestualizzata. In quel caso, infatti, l’Alta Corte non ha
reputato dubbio l’esito dell’esame del DNA, bensì, semplicemente, non ha
ritenuto manifestamente insostenibile il giudizio dell’istanza precedente per
cui un trasferimento indiretto, dovuto, per esempio, a cellule epiteliali
trasportate dal vento (considerato specialmente il fatto che l’imputato era
affetto da psoriasi, disturbo che causa un’accresciuta perdita – e dunque distribuzione
nell’ambiente – di cellule epiteliali) era, in quel caso, un’ipotesi
ragionevole, non essendoci altri elementi per ritenere che l’imputato avesse effettivamente
lanciato il sasso su cui era stato trovato il suo DNA;
- sempre in
tema di DNA, l’imputato ha sostenuto che vi sarebbe stato un errore di numero,
a suo parere il campione analizzato nell’incarto K. avrebbe infatti avuto il
numero ___________ mentre quello del panetto 6 imputato a AP1 avrebbe il numero
___________: dunque, a mente della difesa, sarebbe un altro.
Così
argomentando (ovverosia prendendo in parte finanche il numero dell’incarto
della polizia scientifica), l’imputato dimentica che a essere determinante è il
numero della traccia in questione (N° PCN __________), numero che rimane del
tutto identico in ogni fase del procedimento e al riguardo non vi è nella
perizia alcun errore (AI 56). Nella perizia, inoltre, è espressamente indicato
che il prelievo in oggetto proviene dal “nastro adesivo parte interna del
pano 6”. Ciò che è peraltro indicato chiaramente anche nel rapporto della
polizia scientifica (AI 64 allegato 20, pag. 2).
17.
Riassumendo,
e come riportato nei considerandi precedenti di questa sentenza, AP1 :
- nel 2011
è stato condannato per un trasporto di circa 5 kg di eroina;
- nel 2014
è stato arrestato (e poi condannato, con sentenza definitiva del 13 novembre
2018) per aver trasportato una pistola detenuta illegalmente, contaminata da
eroina, oltre a fr. 90'400.-, contaminati da eroina e provento del traffico di
stupefacenti (da cui la condanna per riciclaggio di denaro e ripetuta
infrazione, in parte tentata, alla LArm). In quell’occasione egli aveva anche
le mani contaminate da eroina e sulle fascette usate per legare quei soldi, vi
era il DNA di un trafficante di eroina che, al suo arresto, aveva con sé 150
grammi di eroina e 350 grammi di sostanza da taglio, mentre nelle abitazioni in
seguito perquisite sono stati trovati, in una, 615 grammi di eroina e circa
25,5 kg di sostanza da taglio mentre nell’altra (una camera d’albergo) 159
grammi di eroina e circa 414 grammi di sostanza da taglio. L’albergo in
questione si trova a 100 metri di distanza in linea d’aria dal luogo in cui
viveva AP1 a quel tempo;
- nel 2017
il suo DNA è stato trovato sulla parte interna del nastro adesivo di una
confezione di eroina destinata a uno specifico deposito di St. Gallenkappel;
- nel 2018
il suo DNA è stato trovato sullo strato più interno di un panetto di eroina
reperito nel deposito di St. Gallenkappel;
- di un
cellulare che gli è stato sequestrato al momento dell’arresto non ha fornito il
codice, impedendone l’analisi, fornendo una giustificazione ritenuta (a dir
poco) inverosimile da questa Corte e non indicando neppure il nominativo della
persona a cui, nella sua tesi, il telefonino apparterrebbe.
Per
completezza, dell’altro cellulare (dopo iniziali reticenze) ha fornito il
codice: vi è stato trovato un messaggio (di cui ha detto di non essere a
conoscenza) con allegata la foto di una decisione legata a un procedimento
penale in Italia per droga riguardante terzi;
- AP1 ha
dichiarato di possedere due auto (una Smart e una BMW X5), due moto (una BMW e
una Harley Davidson), una moto d’acqua e di voler acquistare un gommone, salvo
sostenere di non essersi annunciato all’autorità in Germania per risparmiare
improbabili costi;
- durante
l’inchiesta AP1 ha negato ogni responsabilità anche in relazione a condanne già
passate in giudicato e in cui quindi la sua responsabilità era stata
definitivamente accertata. Egli, ha altresì nascosto agli inquirenti (finché ha
potuto) il suo precedente italiano;
- non ha
saputo fornire alcuna spiegazione plausibile che potesse giustificare il
ritrovamento del suo DNA all’interno di due confezioni di eroina, destinate al
medesimo deposito (una delle due vi si trovava già);
- la sua
credibilità è pressoché nulla, avendo egli fornito versioni contrastanti
praticamente su tutto, comprese la sua effettiva residenza, le sue entrate e le
sue attività.
Considerati tutti gli elementi
nel loro complesso, può essere scartata la - in casu già inverosimile - tesi
dell’imputato sulla contaminazione indiretta dei panetti di eroina che sarebbe
avvenuta (due volte) per una serie di sfortunate coincidenze in un albergo in
Albania in cui lavorava, e deve essere ritenuto, invece, il fatto che egli ha
manipolato le confezioni di eroina all’interno delle quali è stato trovato il
suo DNA. In tal senso, l’argomento difensivo per cui, se il trasferimento non
fosse indiretto, vi dovrebbero essere le impronte digitali dell’imputato, non
può essere seguito: infatti, il DNA non viene lasciato solo dal contatto con i
polpastrelli delle dita, bensì in molti altri modi: da tracce di saliva,
sangue, sperma, o ancora, da parti di tessuto corporeo, quali frammenti di
pelle, capelli, ecc. (FF 2019, Analisi del DNA nei procedimenti penali -
Rapporto del Controllo parlamentare dell’amministrazione all’attenzione della
Commissione della gestione del Consiglio degli Stati del 14 febbraio 2019, pag.
5895.
[versato agli atti dalla difesa, nella versione francese, quale doc. dib.
TPC 8]).
Accertato pertanto che le due
tracce di DNA sono da attribuire all’imputato e con esse il fatto che egli ha
personalmente manipolato le confezioni di eroina, in particolare a fronte della
circostanza che entrambe le tracce sono state rinvenute all’interno delle
confezioni di eroina (conclusione che non viola né la presunzione di innocenza
né il principio in dubio pro reo: STF 6B_771/2019 del 7 novembre 2019 consid.
5.2
e 6B_736/2007 del 6 febbraio 2008 consid. 2), resta solo da accertare di
quanti panetti di eroina l’imputato – nell’ambito di una banda albanese come si
è visto molto ben organizzata, in cui tutto era predisposto, dal
confezionamento, al trasporto, al deposito (a St. Gallenkappel), al successivo
smistamento alle varie cellule sul territorio svizzero, sino alla consegna
verso il consumatore finale (di ciò si dirà ancora, trattando il rapporto
dettagliato della polizia sangallese) – ha effettuato il confezionamento a cui
è seguita la spedizione e l’importazione tramite terzi membri della medesima
banda.
i 10 cilindri di Muzzano
18.
I 10 cilindri sequestrati a Muzzano costituiscono di tutta evidenza un’unica
partita, poiché:
- sono
confezionati in modo identico e caratteristico (ogni cilindro è composto da due
cilindri più piccoli, posti uno sopra l’altro): hanno tutti la stessa forma, la
stessa dimensione e lo stesso involucro;
- tranne
uno, con 20 grammi in più, contengono tutti la stessa quantità di eroina: circa
500.
grammi suddivisi in 2 cilindri da 250 grammi ciascuno per ogni confezione,
con un margine di differenza di pochissimi grammi;
- erano
trasportati tutti nel medesimo ricettacolo, dal medesimo corriere (K.) e
destinati al medesimo deposito di St. Gallenkappel.
Per approfondimenti, cfr. AI
11, AI 56 e Rapport d’expertise PFS 17.0189 all. a AI 58.
Queste confezioni di eroina
vanno considerate un’unica partita per i motivi sopra esposti, senza che sia
necessario che abbiano tra loro un identico grado di purezza e/o composizione
chimica: imputata, non è, infatti, la produzione dello stupefacente, e al
riguardo è ben possibile che diverse qualità di miscela di eroina siano state
riunite per confezionare una partita che raggiungesse il preciso quantitativo
di 5 chilogrammi. Poco importa, anche, che vi fossero due loghi, vale a dire
che alcuni cilindri presentavano al loro interno un determinato logo e altri
cilindri un altro logo: infatti, all’esterno sono stati confezionati in modo
identico e formavano tutti, come detto e per i motivi sopra ricordati, un’unica
partita.
i 26 panetti di St.
Gallenkappel
19.
Anche questi 26 panetti costituiscono un’unica partita, poiché:
- sono
confezionati in modo identico e caratteristico: hanno tutti la stessa forma, la
stessa dimensione, lo stesso involucro ed erano tutti contrassegnati da una
caratterista e insolita fascetta gialla. Tutti i 24 panetti trovati nel
deposito di St. Gallenkappel erano inoltre, singolarmente, in una identica
confezione sottovuoto;
-
contengono tutti la stessa quantità di eroina: circa 500 grammi per ogni
confezione;
- erano
stati tutti portati da membri della medesima organizzazione - tra cui, in due
occasioni, lo stesso K. - al deposito di St. Gallenkappel, tenuto da tempo
sotto sorveglianza dalla polizia sangallese come si dirà poco più avanti.
(sulle caratteristiche delle
confezioni si veda segnatamente AI 32 e AI 64 all. 21).
conclusioni sul quantitativo
lordo di eroina
20.
Ciò posto, per quanto riguarda lo stupefacente sequestrato a Muzzano, a AP1 va
attribuito il confezionamento, la spedizione e l’importazione tramite terzi
membri della medesima banda, non solo del cilindro all’interno del quale è
stato ritrovato il suo DNA, ma di tutti e 10, per complessivi 5'045.95 grammi
di eroina, essendoci sufficienti elementi per ritenere che quei cilindri
componevano un’unica e indivisa partita di eroina.
Anche per quanto concerne lo
stupefacente sequestrato nel deposito di St. Gallenkappel, a AP1 va attribuito
il confezionamento, la spedizione e l’importazione tramite terzi membri della
medesima banda non solo del panetto all’interno del quale è stato ritrovato il
suo DNA, ma di tutti e 26, per complessivi 12'985.90 grammi di eroina,
essendoci sufficienti elementi per ritenere che questi componevano un’unica e
indivisa partita di eroina.
Il fatto che il DNA
dell’imputato non sia stato trovato su tutte le confezioni o sullo spago, ma
solo su alcune di esse, non deve stupire, anzi.
AP1 appartiene a una banda
specializzata, come risulta sia dalla professionalità con cui sono stati
confezionati e nascosti gli imballaggi (cfr. AI 11, 32 e 64) nonché organizzati
il trasporto e la distribuzione, sia dall’elevato quantitativo di eroina
importato in Svizzera in meno di un anno (circa 20 kg) sia – ancora – dal fatto
che, una volta arrestato K. a Muzzano, questi è stato sostituito in pochi
giorni (16 giorni dopo il suo arresto, un altro corriere aveva già portato al
noto deposito di St. Gallenkappel dell’altra eroina: AI 45 pag. 20). È pertanto
evidente che nel confezionare della sostanza stupefacente in seno a
un’organizzazione di questo tipo, vengono di regola prese le precauzioni
necessarie. Tuttavia, se per non lasciare impronte è sufficiente utilizzare dei
guanti, evitare di lasciare del DNA è molto più difficile, essendo sufficiente,
come visto, anche solo una traccia di saliva, sangue, sperma o parti di tessuto
corporeo quali frammenti di pelle, capelli, ecc. Corrisponde pertanto al corso
ordinario delle cose che, confezionando così tanti panetti di eroina, su
qualcuno di essi, malgrado le precauzioni prese, una traccia genetica venga
comunque lasciata.
Nemmeno il fatto che tanto S.S.
quanto K. abbiano voluto/potuto identificare l’imputato deve stupire, essendo
stato accertato che AP1 ha agito in seno a una ben più ampia e strutturata
organizzazione, in cui i ruoli sono suddivisi e per la sostenibilità a lungo
termine della stessa vi è tutto l’interesse a che i membri non si conoscano fra
loro più di quanto strettamente indispensabile, al fine di evitare il rischio
che qualcuno – in caso di arresto – possa parlare e permettere così di
arrestare anche altri membri della banda, indebolendone ulteriormente la struttura.
le
dichiarazioni di S.S., gestore del deposito di eroina di St. Gallenkappel
21.
Gli
accertamenti effettuati da questa Corte e descritti in precedenza non vengono
per nulla intaccati dall’ulteriore tesi difensiva dell’imputato secondo cui,
una volta arrestato, S.S. avrebbe descritto agli inquirenti tutta
l’organizzazione criminale, rivelando i nomi delle persone facenti parte “di
questa organizzazione criminale, effettivamente di origine albanese” (doc.
dib. CARP n. 4 pag. 13), compreso quello del capo, collaborando appieno con gli
inquirenti. Nonostante ciò, il nome di AP1 non è mai stato indicato,
circostanza che andrebbe a ulteriormente corroborare la tesi dell’estraneità ai
fatti di quest’ultimo.
L’esame
degli atti, in particolare del rapporto conclusivo su S.S. redatto dalla
polizia cantonale sangallese (AI 45), non permette di giungere alle conclusioni
tratte da AP1 .
21.1
Il
rapporto conclusivo della polizia cantonale sangallese evidenzia che le
indagini erano in atto da diverso tempo, nell’ambito di un’azione di polizia
denominata GAIA SG, avviata anche su impulso della Guarda di finanza di Milano
che indagava sin dal 2014 su un gruppo di albanesi che commerciava grosse
quantità di eroina.
La
figura di S.S. è divenuta nota agli inquirenti sangallesi il 30 giugno 2016,
allorquando egli ha incontrato EB., da tempo sorvegliato dalla polizia di San
Gallo e che verrà poi arrestato il 16 settembre 2016 e che ammetterà di avere
venduto 1.5 kg di eroina a XH., soggiungendo che LO. era la persona che si
occupava di portare all’estero, verso l’Italia, i soldi ricavati dal commercio
di stupefacenti (AI 45, pag. 8). Già nota alla polizia sangallese era inoltre
la presenza a Mols (SG) di una cellula della banda albanese dedita al commercio
di eroina, alloggiata in un locale hotel sin dal 2015/2016, tenuto sotto
sorveglianza dalla polizia. L’installazione di un GPS sulle automobili di S.S.,
già il 1° febbraio 2017, e della sorveglianza audio dal 30 marzo 2017, ha
permesso alla polizia sangallese (anche in collaborazione con altre polizie
cantonali) di registrare i numerosi spostamenti in Svizzera di S.S. ,
finalizzati a vendere eroina e a incassare i soldi derivanti dal suo commercio.
Gli spostamenti di S.S. sono stati tali e tanti da stupire per la loro ampiezza
gli inquirenti, i quali hanno sottolineato le fatiche per l’interessato dovute
alle trasferte che effettuava, tanto più che egli a causa di un incidente
percepiva una rendita di invalidità al 100% sino al 2010 e da quell’anno al
50%, facendo l’interessato valere che a causa dei dolori era inabile al lavoro
(AI 45 Schlussbericht, pag. 15). Il 1° agosto 2017 S.S.si trovava all’estero e
la sua auto, che ha avuto un difetto, è stata riparata in Albania e in Italia
(AI 45, pag. 13).
Nota
agli inquirenti era anche l’esistenza e la gestione del deposito di eroina
nell’officina del fratello di S.S.a St. Gallenkappel, e ciò ben prima
dell’arresto di S.S.. L’officina era tenuta sotto controllo dalla polizia che
aveva registrato le targhe dei veicoli che, nel tempo, vi erano giunti e che S.S.
faceva entrare per poi chiudere la porta garage dell’officina subito dopo che
il veicolo vi era entrato. Le auto in questione vi sostavano una ventina di
minuti per poi ripartire. Si trattava di due vetture Citroën (con targhe
albanesi, registrate dalla polizia) e la VW Passat che verrà poi segnalata dalla
polizia sangallese alle autorità doganali in modo da bloccare il veicolo alla
prossima entrata in Svizzera con il nuovo carico di stupefacente, come poi
puntualmente avvenuto il 10 giugno 2017 quando è stato fermato K. con oltre 5
kg di eroina, mentre era diretto proprio all’officina di St. Gallenkappel.
Anche il conducente di uno dei veicoli Citroën era già stato identificato dalla
polizia, siccome fermato per un controllo alla dogana verso l’Austria, prima di
lasciargli riprendere il viaggio: si trattava di S. (AI 45, pag. 20).
Il
rapporto della polizia sangallese ha anche fornito (AI 45, pag. 21) un esempio
di coordinazione avvenuta con la polizia di altri cantoni, in quel caso con la
polizia cantonale bernese: il 30 giugno 2017 S.S. era partito con la propria
vettura (tenuta, come detto, sotto sorveglianza dagli inquirenti) in direzione
di Berna. Allertata, la polizia bernese ha documentato l’incontro tra S.S. e lo
spacciatore AR., al termine del quale quest’ultimo è stato arrestato unitamente
a un altro complice, in possesso di 962 grammi di eroina ricevuta da S.S..
Analoga
azione di polizia ha avuto luogo a Ginevra il 14 febbraio 2018, quando la
polizia cantonale sangallese riferisce che – subito dopo avere acquistato
eroina da S.S. – è stato arrestato dalla polizia ginevrina _________ e il suo
complice _______, nella cui abitazione è stato trovato complessivamente circa
1.5
kg di eroina, di cui 1 kg proveniente da S.S. (AI 45, pag. 22 e 26).
Quello
stesso 14 febbraio 2018 sono poi stati arrestati S.S. e il fratello JS..
In
concomitanza con l’arresto di S.S., il piano delle indagini prevedeva ulteriori
azioni di arresto (Festnahme-Aktionen) negli alloggi di Mols (SG),
Schänis (SG) e Altendorf (SZ). A Mols, sono stati arrestati due corrieri della
droga (AI 45, pag. 26 in basso). A Schänis, invece, quando la polizia è
arrivata per controllare la camera d’albergo occupata da due corrieri albanesi,
questi ultimi si erano dileguati. Gli inquirenti hanno nondimeno trovato
nell’alloggio strumenti connessi con il confezionamento di stupefacenti (pag.
27).
21.2
Come
già accennato, la collaborazione di S.S. (vi si tornerà al consid. 21.3) non ha
avuto quell’ampiezza descritta nell’arringa difensiva dell’imputato AP1.
Il
rapporto della polizia sangallese (AI 45, pag. 30) indica sì che nel corso dei
primi interrogatori di polizia S.S. ha raccontato molto. Ma nel senso di
affrontare le questioni prendendole alla larga, ripetendosi costantemente e
scostandosi dal tema. A domande delicate e concrete ha spesso risposto dicendo
di non sapere. Dai cellulari sequestratigli (all’inizio del periodo di
sorveglianza da parte degli inquirenti, S.S. ne ha utilizzati come minimo
quattro e cambiava sempre numero di telefono, di modo che la sorveglianza da
parte degli inquirenti è di fatto sempre stata limitata: rapporto, pag. 37 e
38), la polizia non ha potuto ricavare praticamente alcun dato rilevante
concernente il commercio di droga con riferimento ai numerosi trasporti di
denaro (l’analisi dei dati dei 6 mesi precedenti ha permesso di stabilire che S.S.
ha avuto contatti telefonici anche verso l’Italia, l’Albania, la Serbia e il
Montenegro: rapporto, pag. 39. Dopo il suo arresto, ha ripetutamente ricevuto
chiamate da un numero albanese, il cui utente è rimasto sconosciuto: rapporto,
pag. 40).
A
rimostranze concrete, soggiunge ancora il rapporto di polizia (AI 45, pag. 30),
S.S. ha spesso reagito con uno sguardo severo e perdendo in parte la calma,
agitando le braccia e battendo con le mani sul tavolo (pag. 30 e 33).
21.3
È
nondimeno vero che dopo il suo arresto, S.S. ha fornito il 2 marzo 2018
informazioni concrete riguardanti l’alloggio di Altendorf, indicando che i
corrieri alloggiavano al primo piano, ciò che confermava quanto scoperto dalla
polizia (“Die Angaben von S.S. bestätigten die polizeilichen Erkenntnisse”:
AI 45, pag. 27). A seguito dell’intervento della polizia sono stati arrestati
nell’alloggio __________, __________ e __________ nonché, pochi giorni dopo, __________
e __________. S.S. ha descritto __________ (il cui nome completo è __________)
quale addetto alla logistica della cellula a Schänis come pure ad Altendorf.
È
anche vero che, in seguito, S.S. ha riferito che il suo capo sarebbe un certo __________
(AI 45, pag. 31), detto __________, chiamato anche __________ (durante
l’interrogatorio del 13 febbraio 2020, davanti alla polizia cantonale
zurighese, AI 69 pag. 2, aggiungerà il nomignolo “__________”). Ma si tratta,
come emerge dal rapporto (AI 45, pag. 34), semplicemente di nomignoli (“Sein
Spitzname sei neben __________”). Suo cugino si chiamerebbe __________.
Anche gli ulteriori nomi forniti, fossero poi veri, sono lungi dal costituire
informazioni concrete: __________, competenti per Altendorf e Schänis. Vi è
inoltre una persona che si chiamerebbe __________. Tutti, ha aggiunto S.S., non
risiederebbero in Svizzera, con la sola eccezione di __________. __________ si
troverebbe in Albania. (AI 45, pag. 33 e 45) e così anche __________ (AI 45,
pag. 45). Quanto alle persone incontrate a Ginevra, S.S. non ha fornito alcun
nominativo. Per quanto attiene a quelle a cui doveva portare dei soldi o che li
avrebbero ritirati, dalla lettura del rapporto finale della polizia sangallese
non si ricavano denominazioni maggiori delle laconiche espressioni “der Typ”
o “die unbekannten Autofahrer mit Zürcher und Luzerner Kontrollschildern”.
Le istruzioni a S.S. le dava __________, il quale non sarebbe certo venuto fin
qua dall’Albania per queste cose (“__________ sei ja nicht selber für solche
Sachen von Albanien hierher gekommen”: rapporto, pag. 32). S.S. ha definito
__________ il capo dell’organizzazione albanese dedita alla droga (pag. 33 in
fondo). Avrebbe circa 30 anni, capelli corti e neri, alto 170 cm, corporatura
piuttosto robusta. A domanda ha risposto che il numero telefonico albanese
registrato come “__________”, è quello di __________. Laddove __________ non è
ovviamente da intendersi come cognome bensì sarebbe il luogo di provenienza di __________
(rapporto, pag. 40 in basso: “__________”). __________ è una città albanese con
oltre 60'000 abitanti.
22.
Concludere
da tutto quanto precede che S.S. abbia fatto il nome di tutti i componenti
della banda albanese, compreso il capo, e che pertanto, siccome da questa serie
di nomi non figura AP1, non potrebbe che dedursi che l’imputato nulla abbia a
che fare con questa banda, costituisce un passo che questa Corte non compie.
I
nominativi fatti da S.S. sono tutto fuorché indicativi: __________ non hanno
permesso alcuna concreta identificazione di persone.
Solo
__________, arrestati dalla polizia ad Altendorf (SZ) hanno potuto essere
identificati. Ma non risulta avessero un ruolo preponderante, specie gli ultimi
due, definiti “die Jungen”, siccome poco più che diciottenne al momento
dell’arresto __________, e di 23 anni __________. Del resto, come già
accennato, le indicazioni fornite da S.S. sulla logistica della cellula di
Altendorf (SZ) sembrano piuttosto avere soltanto confermato informazioni che la
polizia aveva già raccolto (“die Angaben von S.S.bestätigten die
polizeilichen Erkenntnisse”: AI 45, pag. 27), ritenuto altresì che le forze
dell’ordine avevano in programma di effettuare simultaneamente le azioni di
arresto a Mols, Schänis e Altendorf (“konnten die Festnahme-Aktionen in den
Läuferlogen in Mols SG, Schänis SG und Altendorf SZ nicht wie geplant, direkt
im Anschluss an S.S.s Festnahme vollzogen werden”: pag.45) e considerato
parimenti che la polizia già sapeva – grazie alla sorveglianza col GPS e mediante
i collegamenti con le antenne – che S.S.si recava con regolarità ad Altendorf,
proprio in __________, e che lì riforniva di droga e ritirava i soldi
guadagnati dalle operazioni precedenti (AI 45, pag. 48, ove è descritta in
dettaglio la modalità in cui si svolgeva l’attività di S.S. ad Altendorf. Si
veda anche pag. 50).
i tre ulteriori panetti
trovati nel deposito di St. Gallenkappel
23.
Imputati a AP1 vi sono inoltre tre ulteriori panetti trovati nel deposito di
St. Gallenkappel, per complessivi 1'350.10 grammi (AI 45 pag. 24) di eroina, in
parte diversi tra loro e in parte anche diversi dai 26 di cui già si è detto in
precedenza.
Di
per sé non mancherebbe motivo per considerare di attribuire anche questi
panetti all’attività dell’imputato, visto il fatto che sono stati ritrovati
nello stesso deposito di St. Gallenkappel in cui sono stati ritrovati gli
altri, deposito a cui erano inoltre destinati i 10 cilindri di eroina
trasportati da K..
Il
magistrato inquirente ha inoltre evidenziato che su uno di questi tre panetti
sarebbero state trovate tracce di DNA di una persona (sconosciuta alla
giustizia svizzera), il cui DNA è stato trovato anche “su uno dei 26 panetti
identici su cui è stato trovato il DNA di AP1”, sottolineando che questa
persona rimasta (almeno per il momento) senza un nome “altro non è che un
altro membro della banda a cui appartiene AP1 dedita al traffico di eroina
dall’Albania alla Svizzera” (requisitoria, di cui a pag. 5 del giudizio
impugnato e ribadita in appello).
Questi elementi rendono
piuttosto evidente il fatto che anche questi tre panetti siano stati importati
dalla medesima banda.
Questa Corte, tuttavia,
ravvisando una – invero leggera – differenza nelle confezioni di questi tre
panetti (differenza che per quanto riguarda il panetto raffigurato nell’ultima
pagina dell’AI 32 potrebbe essere semplicemente dovuta al fatto che la
confezione di quel panetto, che pur risulta marrone con banda avvolgente gialla
come gli altri 26 panetti, si trova in un sacco di plastica che ne compromette
la buona visibilità) ha preferito, in applicazione del principio in dubio pro
reo, non attribuire anche questi tre panetti all’imputato, con la motivazione
di non potersi escludere che l’imputato non si occupasse di tutte le partite di
eroina destinate all’importazione nel nostro Paese da parte della citata banda
e che non si sia quindi occupato di quei tre panetti. Egli va dunque prosciolto
per questo quantitativo e il suo appello, su questo specifico punto, viene
accolto.
24.
È
pertanto accertato che AP1, agendo come membro di una banda costituitasi per
esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, ha posseduto, confezionato e spedito 18'031.85
grammi di eroina con una purezza compresa tra il 38.3% e il 48.7% (per
complessivi 7'836.8 grammi di sostanza pura, cfr. sotto), eroina in seguito
importata in Svizzera tramite terzi membri della medesima banda, e meglio:
- 5'045.95
grammi di eroina con una purezza compresa tra il 38.3% e il 48.7% (per
complessivi 1'993.2 grammi di sostanza pura, applicando il tasso minimo del
38,3% alla parte non analizzata; AI 11 nonché all. 18 ad AI 64 p. 3), sostanza
in seguito importata in Svizzera da K.;
- 12'985.90
(11'990 + 995.90) grammi di eroina con una purezza del 45% (per complessivi
5'843,65 grammi di sostanza pura; AI 45 p. 42. Il grado di purezza del 43% si
riferisce infatti a uno dei tre panetti non attribuiti all’imputato), sostanza
in seguito importata in Svizzera da K., S. e terze persone non meglio
identificate.
sussunzione in diritto
25.
L’art.
19.
cpv. 1 LStup reprime la produzione, il commercio e il
possesso illeciti di stupefacenti in tutte le forme. Allo scopo di evitare una
qualsiasi lacuna nella catena che va dal produttore al consumatore, la predetta
norma enumera parecchie azioni. Il compimento di anche una sola di esse è
sufficiente per compiere il reato. Detto diversamente, ogni singola azione tra
quelle enumerate costituisce una figura di reato autonoma (ein selbständiger
Straftatbestand: Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, 2010, ad art. 19 n. 15 e 17 con anche
rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale, segnatamente alla DTF 133 IV
193.
consid. 3.2).
Se
l’autore commette più azioni tra quelle elencate all’art. 19 cpv. 1 LStup, si
considera, senza applicare le regole sul concorso, che si tratta di un solo
reato, da giudicare applicando il primo o il secondo capoverso dell’articolo, a
seconda, segnatamente, della quantità complessiva di sostanza pura (DTF 110 IV
99.
consid. 3). Nondimeno, la presenza di svariati comportamenti puniti dalla
norma in questione sarà presa in considerazione al momento di determinare la
pena (Corboz, op. cit., ad art. 19
LStup n. 145).
26.
Giusta l’art. 19 cpv. 1 lett. b e d LStup, è punito con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato,
segnatamente possiede, spedisce o importa stupefacenti. Nei casi gravi è
prevista una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata
una pena pecuniaria (art. 19 cpv. 2 LStup). La pena detentiva prevista
dall’art. 19 cpv. 2 LStup è suscettibile di essere estesa sino a
20.
anni (art. 40 cpv. 2 CP; Corboz,
op. cit., ad art. 19 n. 72).
Un
caso è grave, segnatamente, se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione
può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte
persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup. Per costante giurisprudenza: 20 persone,
vedasi la DTF 145 IV 312 consid. 2.1.3 pag. 317 con rinvii), il che è
oggettivamente dato già per quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV
113, con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 grammi di
eroina pura (sul tema DTF 145 IV 312 consid. 2.1.3, pag. 317 con riferimento
già alla DTF 109 IV 143).
Oppure
sussiste un caso grave, per menzionare una seconda eventualità, se l’autore
agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il
traffico illecito di stupefacenti (art. 19 cpv. 2 lett. b LStup).
In
base alla giurisprudenza del Tribunale federale si è in presenza di una banda
quando due o più autori manifestano espressamente o per atti concludenti la
volontà di cooperare in futuro per commettere più reati indipendenti tra loro.
Ciò vale anche se i reati futuri non sono ancora stati determinati in dettaglio
(DTF 135 IV 158 consid. 2).
Una
banda può essere costituita già dall’unione di due persone, a condizione che vi
siano determinati elementi di organizzazione (ad esempio, la ripartizione di
ruoli o compiti) che vanno oltre quelli della semplice correità o che
l’intensità della collaborazione raggiunga una misura tale per cui si possa
parlare di una squadra con un certo grado di affiatamento e stabile (“von
einem fest verbundenen und stabilen Team gesprochen werden kann”), anche se
la sua durata si è eventualmente protratta soltanto per un lasso di tempo breve
(DTF 135 IV 158 consid. 2 e 3; 124 IV 86 consid. 2b). Una certa gerarchia non è
inusuale in una banda, anzi proprio il contrario; e anche chi riveste un ruolo
di mero esecutore ne è considerato membro (STF 6S.398/2006 del 2 novembre 2006
consid. 1.2). Dal punto di vista soggettivo occorre che l’autore conosca e
voglia la realizzazione delle circostanze di fatto che portano il giudice a
concludere per la presenza di una banda (DTF 124 IV 86 consid. 2b).
Un
accordo esplicito, come già accennato, non è necessario. Per la realizzazione
del concetto di banda è sufficiente ogni apporto alla commissione del reato (Fingerhuth/Schlegel/Jucker, BetmG
Kommentar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 2016, ad art. 19 LStup
n. 208).
27.
Le
quantità di eroina che, come accertato nei considerandi precedenti, vengono
attribuite a AP1, fossero anche prese singolarmente, superano di gran lunga la
soglia di 12 grammi di sostanza pura posta dalla giurisprudenza federale per
ritenere il caso grave. Egli ha inoltre senza dubbio agito intenzionalmente ed
è pertanto autore colpevole di infrazione aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv.
2.
lett. a LStup.
L’imputato ha inoltre agito
quale membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il
traffico illecito di stupefacenti, e ciò in piena consapevolezza e con
altrettanta volontà, ed è pertanto autore colpevole di infrazione aggravata
anche ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. b LStup.
Si annota peraltro che,
allorquando sussiste un motivo per considerare la fattispecie quale infrazione
aggravata (come in casu, già solo per il quantitativo), non deve neppure essere
esaminato se l'infrazione debba essere ritenuta grave anche per altri motivi
(DTF 124 IV 286 consid. 3; DTF 122 IV 265 consid. 2c, pag. 267).
commisurazione della pena
28.
Già si è detto che i primi giudici hanno condannato l’imputato alla pena
di 10 anni e 6 mesi quale pena unica e totalmente aggiuntiva alla precedente
condanna di 12 mesi (sospesa condizionalmente per 2 anni) del Kantonsgericht di
Lucerna. AP1 con il suo appello chiede il proprio proscioglimento mentre il
procuratore pubblico chiede che la pena detentiva venga stabilita in 12 anni.
Nell’ambito
della commisurazione della pena occorre nel caso concreto determinare dapprima
(consid. 29) l’eventuale incidenza che potrebbe avere al riguardo la sentenza
pronunciata dalla Corte di appello lucernese (Kantonsgericht), confermata dal
Tribunale federale (consid. 4).
29.
29.1
Determinante
per la sussistenza o meno di un concorso retrospettivo è la data del cosiddetto primo giudizio (Ersturteil),
ossia della prima condanna emanata nella prima procedura (DTF 138 IV 113
consid. 3.4.2, conferma della giurisprudenza stabilita nella DTF 129 IV 113 consid. 1.3 e 1.4). Il primo giudizio nella procedura svoltasi nel Canton
Lucerna è la sentenza del Kriminalgericht del 12 aprile 2017 (all. a AI 15, p.
1), che si situa a cavallo del periodo imputato dall’atto di accusa (1.3.2017 –
14.2.2018).
In
presenza di svariati comportamenti ai sensi delle diverse lettere del
cpv. 1 dell’art. 19 LStup, si deve considerare – lo si è già ricordato (consid.
25) – che si tratti di un’unica infrazione (DTF 110 IV 99 consid. 3) e che i
diversi comportamenti, per una data operazione, formano un unico complesso
fattuale (DTF 137 IV 33 consid. 2.1.3). I quantitativi di stupefacente relativi
a diverse operazioni vanno sommati tra loro, sia che essi siano frutto di
un’unica decisione sia che provengano da singole diverse decisioni (DTF 112 IV 109 consid. 2.b, con la
precisazione nella DTF 114 IV 164 consid. 2.b).
29.2
I
fatti oggi a giudizio non giustificano di scostarsi da tale chiara
giurisprudenza e costituiscono un’unica infrazione aggravata alla LStup, in cui
vanno considerati globalmente sia i quantitativi (segnatamente per determinare
la sussistenza o meno del caso grave ex art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, DTF 110
IV 99 consid. 3) sia i comportamenti (segnatamente per determinare la sussistenza
o meno dell’aggravante della banda ex art. 19 cpv. 2 lett. b LStup, DTF 145 IV
377.
consid. 2.3.3). Pertanto, non potendo essere suddivisa, l’infrazione va
collocata prima o dopo la data della precedente condanna. Come recentemente
stabilito dall’Alta Corte nella DTF 145 IV 377 consid. 2.3.3, per le infrazioni
che vanno considerate come un tutto nella commisurazione della pena (nel caso
citato, si trattava di ripetute truffe per mestiere commesse sia prima sia dopo
una precedente condanna), si giustifica di considerarle come un'unica
infrazione (comprensiva sia di quanto commesso prima sia di quanto commesso
dopo la condanna intermedia) da collocare al momento in cui è avvenuto l’ultimo
atto ritenuto.
Nel caso concreto, se per il
possesso (confezionamento) e la spedizione non è possibile stabilire delle date
precise, la quasi totalità delle importazioni (ad eccezione di quella del 15
marzo 2017) è posteriore alla precedente condanna di primo grado del 12 aprile 2017. Pertanto, l’infrazione aggravata alla
LStup oggi a giudizio va collocata dopo tale condanna e, non essendoci altri
reati a giudizio, non v’è ragione di applicare le regole sul concorso
retrospettivo - totale o parziale - ex art. 49 CP.
Una
pena unica nemmeno si giustifica dal profilo dell’art. 46 cpv. 1 CP, giusta il
quale se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un
delitto e vi è pertanto da attendersi che egli commetterà nuovi reati, il
giudice revoca la sospensione condizionale e, se è dello stesso genere della
nuova pena, pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49
CP. Infatti, il periodo di prova inizia con la comunicazione della sentenza che
diviene esecutiva (STF 6B_934/2015 del 5 aprile 2016 consid. 5.3.2; DTF 118 IV 102, consid. 1b; 109 IV
87.
consid. 2b. Espliciti anche Trechsel/Pieth,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, ad art. 44 n. 2: “Ergreift
der Verurteilte ein Rechtsmittel, so schiebt sich der Beginn hinaus bis zum
Vorliegen des Berufungsurteils”. Così
anche Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 44 n. 3). Nel procedimento
lucernese è pertanto determinante la sentenza del Kantonsgericht di Lucerna del
13.
novembre 2018, posteriore ai fatti qui a giudizio. La sospensione
condizionale di quella pena non può pertanto essere revocata in questa sede.
Ne
discende che la pena per i fatti oggi a giudizio è, da questo profilo,
indipendente rispetto a quella del procedimento lucernese.
Questo
non significa, evidentemente, che il procedimento lucernese non costituisca un
precedente dell’imputato, da tenere in considerazione commisurando la pena per
i fatti ora a giudizio, come si dirà qui di seguito, nell’ambito delle
componenti legate all’autore (le cosiddette Täterkomponenten).
30.
L’art. 50 CP
stabilisce che se la sentenza dev’essere motivata, il
giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della
pena e la loro ponderazione.
Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice
commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e
delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita.
Il cpv. 2
dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di
lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la
reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto
conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore
aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.
30.1
Fondamentale, dunque, per
la definizione della pena è, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa
dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In
applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore
fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va
determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten).
In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o
di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.1).
Vanno, poi,
considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i
moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere
del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità
della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,
6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà
dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della
situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni
d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare
un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre
1998.
concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale
militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.
1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
30.2
Determinata, così, la colpa
globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve indicarne
in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro
edittale, la pena ipotetica adeguata.
30.3
Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010
consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5).
Con riguardo
a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena
delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per
intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal
compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica
del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.
4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;
STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato
la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127
IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia
soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14
ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF
6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und
Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
31.
Il
Tribunale federale ha spesso ricordato che, nell’ambito della commisurazione
della pena, un confronto con altri casi è di principio problematico, visti i
numerosi parametri che entrano in considerazione. Una certa disparità di
trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio
dell’individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore (ad esempio STF
6B_913/2018 del 28 marzo 2019 consid. 5.3 con rinvio alla DTF 141 IV 61 consid.
6.3.2).
L’Alta Corte ha considerato
eccessiva una pena detentiva di 12 anni in un caso in cui il quantitativo di
droga si aggirava complessivamente sui 17 chilogrammi di eroina (non pura) e 1
chilogrammo di cocaina non pura (DTF 121 IV 202, ricordata nella STF
6B_687/2016 del 12 luglio 2017 consid. 1.4.3). Vi era comunque stata in quel
caso una confessione particolarmente ampia.
Non sono mancati studi nella
dottrina finalizzati a creare una sorta di modello per la commisurazione della pena
nel commercio di stupefacenti. Fingerhuth/Schlegel/Jucker
(in: BetmG Kommentar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 2016, Nr.6
Auszug aus dem Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB), ad art. 47 n. 44 ss.)
hanno allestito una tabella contenente l’indicazione della pena a dipendenza
dei diversi quantitativi di stupefacente. Dal canto loro, Eugester/Frischknecht, Strafzumessung im
Betäubungsmittelhandel, in: AJP 2014 pag. 327 ss., si sono parimenti chinati in
dettaglio sul tema, precisando comunque anch’essi che ogni modello ha
unicamente funzione di linea guida e non di rigido tariffario che prescinde
dalle particolarità del singolo caso (AJP 2014, pag. 329). Il Tribunale
federale ha al proposito parimenti ribadito che quel modello rappresenta tutt’al
più un aiuto orientativo (Orientierungshilfe: STF 6B_687/2016 del 12
luglio 2017 consid. 1.4.2 con rinvii) e che in base alla legge la colpa va
determinata secondo i criteri stabiliti dall’art. 47 CP.
Come già detto, in caso di
infrazione aggravata alla LFStup, la pena detentiva prevista dall’art. 19 cpv.
2.
LStup non può essere inferiore a un anno ed è suscettibile di essere estesa
sino a 20 anni (art. 40 cpv. 2 CP; STF 6B_687/2016 del 12 luglio 2017 consid.
1.4; Corboz, op. cit., ad art. 19
n. 72).
32.
32.1
Procedendo
alla commisurazione della pena nel caso concreto, ci si deve chinare in primis,
come già accennato, sugli elementi oggettivi rilevanti che si riferiscono
all’atto stesso, come segnatamente la gravità della lesione (ossia l’entità
delle conseguenze cagionate dall’autore, il cosiddetto verschuldeter Erfolg),
il carattere reprensibile dell’atto e la sua modalità di esecuzione (STF
6B_911/2018 del 5 febbraio 2019 consid. 1.1.2).
Il
quantitativo di stupefacente come pure la sua pericolosità vengono considerati
nell’ambito della valutazione della gravità della lesione (Trechsel/Thommen, in: Trechsel/Pieth
(editori), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, ad art. 47
n. 18).
Nel caso in esame, il
grado di lesione del bene giuridico offeso, vale a dire, sulla base di quanto
già accenna l’art. 1 LStup, la salute pubblica, intesa non solo come salute del
singolo individuo ma anche della collettività (Maurer,
in: Donatsch Andreas (edit.), StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und
Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 19
n 2 con riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale; Fingerhuth/Schlegel/ Jucker, in: BetmG
Kommentar, Betäubungsmittelgesetz mit weiteren Erlassen, 2016 ad art. 19 n.1),
è stato indiscutibilmente importante. Il quantitativo di stupefacente è stato
molto ingente (oltre 18 kg di eroina con un grado di purezza compreso tra il
38.3% e il 48.7%, pari a quasi 8 kg di eroina pura), di gran lunga superiore
alla soglia di 12 grammi di eroina pura necessaria per ammettere un caso di
infrazione aggravata alla LStup. E, inoltre, con un grado di purezza senz’altro
piuttosto elevato.
Il Tribunale federale ha più
volte indicato che il quantitativo di stupefacente e la posizione gerarchica
dell’autore (su quest’ultimo aspetto si dirà tra poco) hanno un peso
determinante, fermo restando che la notevole rilevanza del quantitativo non può
permettere un lineare aumento della pena (STF 6B_687/2016 del 12 luglio 2017
consid. 1.4.3 con rinvii).
Sempre nell’ambito degli
elementi oggettivi rilevanti che si riferiscono all’atto occorre valutare la
reprensibilità dell’atto stesso e la sua modalità di esecuzione. In questo
contesto, anche la durata dell’attività illecita concorre a determinare la
colpa (Eugster/Frischknecht, op.
cit., pag. 335).
Le
modalità di esecuzione sono nel caso concreto il frutto di un’organizzazione
rodata, per di più attiva a livello internazionale: una volta confezionata la
droga, nella fase di trasporto essa veniva nascosta. Quando il corriere K. è
stato fermato a Muzzano, lo stupefacente era celato in nascondigli
appositamente creati sotto la vettura con la quale intendeva raggiungere St.
Gallenkappel. La droga, per l’appunto, era destinata a un vero e proprio centro
di smistamento, gestito da una persona che provvedeva a rifornire le varie
cellule sparse in varie parti della Svizzera (come emerge con chiarezza dal
rapporto della polizia cantonale sangallese).
Di
regola, ha ricordato il Tribunale federale, un comportamento in banda (come nel
caso concreto) oppure svolto per mestiere realizzando una grossa cifra d’affari
o un guadagno considerevole aumenta la colpa in maniera molto elevata. Un
commercio di stupefacenti dell’entità di diversi chilogrammi è di regola
indizio di un’intensa volontà criminale e con ciò di una corrispondente grave
colpa (art. 47 CP). Ciò giustifica pene elevate (STF 6B_699/2010 del 13
dicembre 2010 consid. 4).
L’attività
dell’imputato oggetto del presente procedimento si è protratta per un anno (dal
1° marzo 2017 al 14 febbraio 2018, data in cui la polizia sangallese ha posto
fine al deposito di St. Gallenkappel).
Da tutto quanto precede, emerge
che dal profilo della colpa oggettiva incidono l’importante quantitativo di
stupefacente, per di più di eroina, sostanza dagli effetti particolarmente
nocivi per la salute delle persone, nonché le modalità di esecuzione, il tutto
su un periodo di quasi un anno.
Con riferimento al già citato
bene giuridicamente protetto dalla norma, ovvero la salute pubblica, maggiore è
il quantitativo di stupefacente trafficato, maggiore è il numero delle persone
la cui salute viene potenzialmente messa in pericolo (DTF 121 IV 202 consid.
2d/cc; 119 IV 180, consid. 2b).
Anche la posizione gerarchica
di chi opera in seno a una banda, si è già accennato, è un criterio da
considerare per determinare la colpa (DTF 121 IV 206; Fingerhuth/ Schlegel/Jucker, BetmG Kommentar, 2016, ad art.
47.
n. 36). AP1 si è insediato molto tempo fa nel traffico organizzato di
eroina, ricoprendo col tempo ruoli sempre più privilegiati e di minore rischio.
Nel caso oggi a giudizio, egli è stato attivo nel confezionamento delle partite
di eroina, ovvero un’attività maggiormente al riparo dai rischi, mentre le
successive importazioni – con i considerevoli rischi che implicano – sono state
delegate a dei trasportatori. Ciò indica che con gli anni AP1 si è sempre più
avvicinato ai vertici della banda, lasciando ad altri, gerarchicamente
inferiori, i ruoli che prima ricopriva lui: basti pensare alla condanna
italiana per avere trasportato l’eroina nel 2010. E senza dimenticare che la
condanna del 2018 da parte dei giudici lucernesi (per riciclaggio e possesso di
una pistola), confermata dal Tribunale federale, era dovuta al fatto che
nascosti nell’automobile in cui si trovava – diretta in Albania – erano stati
trovati fr. 90'400.- in banconote di piccolo taglio, derivanti dal traffico di
eroina e contaminate da eroina, così come contaminate da eroina erano le sue
mani. Se, certo, non può essere al riguardo in alcun modo trascurato il fatto
che AP1 è stato prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup
(come ricordato al consid. 6. della presente sentenza), si può nondimeno
annotare che il Tribunale federale, respingendo il ricorso del ministero
pubblico lucernese contro l’assoluzione per questo reato non potendosi
ravvisare arbitrio nella decisione impugnata, ha evidenziato che l’esposizione
dei fatti sostenuta dal ministero pubblico lucernese nel ricorso all’Alta Corte
era oltremodo evidente (“Im Ergebnis ist die beschwerdeführerische
Darstellung des Sachverhalts zwar äusserst naheliegend”: STF 6B_1330/2018
del 17 settembre 2019 consid. 2.4 in fine).
Detto della realizzazione di
due aggravanti specifiche ai sensi del cpv. 2 dell’art. 19 LStup, considerate
tutte le circostanze precedentemente ricordate, dal profilo oggettivo la colpa
di AP1 è da considerare molto grave.
32.2
Proseguendo conformemente
all’art. 47 cpv. 2 CP, sono poi da considerare – quali componenti soggettive
del reato (subjektive Tatkomponenten) – l’intensità della volontà delittuosa
(STF 6B_129/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 1; Trechsel/Thommen,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2018, ad art. 47 n. 20 con ulteriori rinvii
giurisprudenziali), i moventi e gli obiettivi perseguiti.
Nella
categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto
stimoli interni, come ad esempio l’avidità.
Per qualificare la colpa
soggettiva va in primo luogo differenziato il caso dell’autore tossicomane che
agisce per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica
unicamente per motivi di lucro (STF 6B_390/2010 del 2 luglio 2010, consid.
1.1). AP1 non è né tossicomane né consumatore occasionale. Per lui si trattava
di puro e semplice lucro.
Ancora senz’altro piuttosto
giovane e in buona salute, l’imputato non aveva certo bisogno di dedicarsi al
traffico internazionale di eroina per fare fronte alle proprie necessità e a
quelle della sua famiglia, tenuta presente l’attività alberghiera del padre
alla quale l’imputato contribuiva e il fatto che quest’ultimo, in possesso
anche della cittadinanza tedesca, avrebbe potuto trovare un lavoro in Germania
nel periodo in cui non aiutava il padre in albergo. Il tutto a prescindere
dall’effettiva esistenza o meno delle altre attività commerciali di cui ha
parlato (negozi), di cui non vi è agli atti alcuna documentazione e, anzi,
dalle informazioni pervenute per rogatoria dall’autorità albanese non risultano
attività commerciali a nome dell’imputato.
Doveroso è quindi concludere
che la scelta di appartenere ad una banda dedita al traffico di eroina fosse
finalizzata al concedersi un tenore di vita agiato, ciò che d’altronde
suggerisce anche il fatto che possiede due moto, due auto, una moto d’acqua e
fosse interessato anche all’acquisto di un gommone.
Pertanto, dal profilo
soggettivo, la colpa di AP1 non può che essere considerata grave.
32.3
Sulla base di tutte le
sopra riferite circostanze del caso concreto, la pena ipotetica di base nella
fattispecie in esame si aggira intorno a 8 anni di pena detentiva.
32.4
A
questo punto, come detto (consid. 30.3), il tribunale deve poi procedere ad una
ponderazione – in senso attenuante o aggravante – della pena ipotetica in
considerazione dei fattori legati all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della
sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della
situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione
professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto
e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita.
Il
rapporto con un figlio rientra nell’ambito del criterio dell’ “effetto che la
pena avrà sulla vita dell’autore”, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP (STF 6B_687/2016
del 12 luglio 2017 consid. 1.5.3 con rinvii). Al proposito la giurisprudenza
dell’Alta Corte ha stabilito che una tale situazione va considerata solo in
presenza di circostanze straordinarie e tendenzialmente non entra in
considerazione quando, ancorché – come nel caso concreto – si sia a conoscenza
della situazione, nondimeno si delinque: in tali casi, infatti, l’autore prende
in considerazione di doversi staccare dai propri figli (STF 6B_687/2016 del 12
luglio 2017 consid. 1.5.3 con rinvii; DTF 146 IV 267 ss. relativa alla medesima
fattispecie), ovvero dalla propria figlia nella concreta fattispecie.
Agli atti non vi
sono elementi per ravvisare circostanze attenuanti nella vita anteriore e nelle
circostanze personali dell’imputato, ed egli non può pretendere sconti di pena
dalla sua condotta processuale: l’atteggiamento negatorio tenuto per
tutta l’inchiesta, finanche al dibattimento d’appello, è indicativo di
un’assenza di pentimento e di assunzione di responsabilità.
La presenza di precedenti
condanne riveste un ruolo molto importante nella commisurazione della pena (Wiprächtiger/Keller, Baser Kommentar,
2019, ad art. 47 n. 130). Ciò vale anche in caso di delitti commessi all’estero
e di pene scontate all’estero (Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 47 n. 14). In
generale, la colpa dell’autore è amplificata dal fatto che egli non ha tenuto
conto dell’avvertimento costituito dalla precedente condanna e la sua recidiva
dimostra un’energia criminale accresciuta (STF 6B_49/2012 del 5 luglio 2012,
consid. 1.2).
Nel caso concreto, di per sé,
vi è la sentenza di condanna pronunciata in Italia (4 anni e 20
giorni di carcere oltre a 14'000.- euro di multa per avere trasportato 4'968.43
grammi di stupefacente di tipo eroina destinato all’alienazione).
Anche a voler non solo tenere doverosamente conto
del tempo trascorso da quella condanna (10 anni), ma anche prescindendo
completamente – come fa questa Corte con riferimento alla commisurazione della
pena e alla prognosi – dalla stessa, resta pur sempre il precedente del Canton
Lucerna: AP1 non è stato dissuaso né dal procedimento penale aperto a
suo carico in quel Cantone, né dalla carcerazione preventiva
subita in quel procedimento, né dalla concreta prospettiva di una ben
più che probabile condanna, peraltro già subentrata con un giudizio di prima
istanza e successivamente in buona parte confermata dalle istanze superiori,
per reati legati – foss’anche per certi versi indirettamente – al traffico di
eroina.
Se da un lato, come detto, i
fatti accaduti in Italia sono ormai lontani nel tempo, dall’altro si può
senz’altro affermare come AP1 fosse già da tempo attivo nel mondo del commercio
dell’eroina e la condanna per i fatti del 2014 a Lucerna, così come quella per
i fatti oggi a giudizio, dimostrano che egli – almeno fino al 2018 – non aveva
ancora smesso di delinquere.
Infine, motivi d’attenuazione
obbligatoria della pena ex art. 48 CP non se ne ravvisano. A parte il fatto che
la pena pronunciata con la presente sentenza sarà indipendente rispetto a
quella pronunciata nel Canton Lucerna, le uniche attenuanti di cui può
beneficiare AP1 sono una carcerazione più restrittiva del normale durante la
pandemia di covid-19 e il suo consenso al trasferimento in Svizzera.
Ne deriva che, tutto ben
ponderato, si giustifica un aumento della pena ipotetica di base, risultando
adeguata alla colpa dell’imputato la pena di 9 anni di detenzione.
Su questo punto l’appello
dell’imputato è pertanto parzialmente accolto, mentre è respinto l’appello
incidentale della pubblica accusa.
espulsione
(art. 66a cpv. 1 lett. o CP)
33.
33.1
Giusta
l’art. 66a cpv. 1 lett. o CP, il giudice espelle dal territorio svizzero per un
tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per infrazione all’art.
19.
cpv. 2 della LF sugli stupefacenti.
Ai sensi del cpv.
2.
di questa norma, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare
l’espulsione se essa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore
personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevale sull’interesse
privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della
situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.
Secondo il chiaro
tenore letterale della norma, in caso di condanna per uno o più reati
menzionati dall’art. 66a cpv. 1 CP l’espulsione è la regola e la sua rinuncia
un’eccezione subordinata alla realizzazione delle due condizioni cumulative di
cui all’art. 66a cpv. 2 CP (STF 6B_371/2018 consid. 2.1; in caso di cittadini
di Stati membri dell’UE cfr. DTF 145 IV 364 ss.). Considerato il principio
della proporzionalità, la durata dell’espulsione deve essere determinata, in
primo luogo, in funzione della durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del
07.09.2017
consid. 4.1; STF 2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2).
33.2
Nel caso
di specie, l’appello sull’espulsione non è che una mera conseguenza della
richiesta di proscioglimento dell’imputato, non essendo la stessa stata
puntualmente contestata e avendo addirittura l’imputato stesso dichiarato che “Per
me l’espulsione non cambierebbe nulla, perché comunque non ho nulla a che fare
con la Svizzera” (all. 1 a Vdib TPC p. 6). Ciò posto, ex art. 66a
cpv. 1 lett. o CP, l’espulsione va pronunciata e non vi sono di tutta evidenza
gli estremi che ne impongano la rinuncia ex art. 66a cpv. 2 CP, non avendo AP1 –
come da lui stesso dichiarato – alcun legame con la Svizzera.
La durata di 15
anni decisa dalla prima Corte è proporzionata alla durata della pena inflitta,
che si situa nella fascia alta del quadro edittale previsto dall’art. 19 cpv. 2
LStup, e va pertanto confermata.
sequestri e
confisca
34.
34.1
La prima
Corte, aderendo alla richiesta del procuratore pubblico (all. 1 al verb. dib.
TPC p. 6), ha disposto il dissequestro dell’iPhone 7 rosso (rep. _____) e della
relativa scheda SIM (rep. _____). Questo punto del dispositivo è passato in
giudicato.
Per i
restanti oggetti sottoposti a sequestro ha invece disposto la confisca, e
meglio:
- biglietti manoscritti (rep. _____),
- biglietti aerei (rep. _____ e rep. _____),
- l’altro iPhone (quello di cui AP1 non ha fornito il codice,
sostenendo che fosse di un suo amico di cui non ha voluto fare il nome, n. IMEI
_____) e la relativa scheda SIM (cfr. AI 64, all. 4, p. 3) sottoposti a
sequestro, non indicati nell’atto di accusa.
La difesa
dell’imputato, in occasione del dibattimento di primo grado, si è detta
d’accordo con quanto chiesto dal magistrato inquirente (e poi stabilito dalla
prima Corte), ad eccezione della confisca dell’iPhone non menzionato dall’atto
di accusa, per il quale ha chiesto il dissequestro (all. 1 a Vdib TPC p. 6).
Nella dichiarazione d’appello, invece, ha chiesto il dissequestro di tutti gli
oggetti sottoposti a sequestro.
34.2
In applicazione dell’art. 69 CP il giudice ordina fra l’altro la confisca
degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato se tali
oggetti compromettano la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine
pubblico.
La
confisca di oggetti pericolosi è una misura volta alla tutela della collettività
nei confronti del (ri-)utilizzo di siffatti oggetti pericolosi che
rappresentano una minaccia per i beni giuridici protetti dalla legge. Il
giudice penale deve, dunque, operare una prognosi sulla pericolosità
dell’oggetto da confiscare e stabilire il grado di probabilità che esso, in
futuro, nelle mani dell’autore, possa compromettere la sicurezza delle persone,
la moralità o l’ordine pubblico (DTF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid.
3.3.1).
Il pericolo creato o costituito
dall’instrumenta sceleris può essere inerente all’oggetto in quanto tale
o all’utilizzo che il suo detentore può ancora farne. In quest’ultima ipotesi,
è sufficiente che il pericolo di un suo successivo utilizzo delittuoso appaia
verosimile e che - in applicazione del principio della proporzionalità cui ogni
confisca deve attenersi (Schmid, Das neue Einziehungsrecht nach StGB 58 ff.,
in: ZStrR 113/ 1995 pag. 328; Trechsel et al., Praxiskommentar, nota 7 ad art.
69.
CP) – a questo pericolo non possa essere ovviato se non con la confisca
dell’oggetto (DTF 124 IV 121 consid. 2a; 117 IV 345 consid. 2a; 116 IV 117
consid. 2a). È in particolare il caso quando l’oggetto è stato acquistato
proprio per commettere la o le infrazioni (DTF 114 IV 98), quando esso è stato
più volte utilizzato a fini delittuosi (DTF 81 IV 217) o, ancora, quando di
esso può venire fatto solo un uso pericoloso (DTF 116 IV 117 consid. 2a). In
applicazione di questi principi, il Tribunale federale ha ad esempio confermato
la confisca di alambicchi destinati alla produzione di assenzio ritenuto che,
visto l’utilizzo sin lì fatto, poteva essere escluso un loro futuro utilizzo
lecito (DTF 81 IV 217).
34.3
Con
riferimento ai seguenti oggetti:
- biglietti
manoscritti (rep. _____),
- biglietti
aerei (rep. _____ e rep. _____),
non ravvisandosi elementi agli
atti che permettano di ritenere adempiuti i requisiti della confisca, va
ordinato il loro dissequestro. Come detto, il dissequestro dell’iPhone 7 rosso
con annessa scheda SIM (rep. _____) è passato in giudicato.
Per quanto concerne invece
l’iPhone e la relativa scheda SIM non indicati nell’atto di
accusa, la tesi dell’appellante secondo cui il telefono in oggetto sarebbe di
un suo amico del quale non ha voluto fare il nome (il telefono sarebbe caduto
mentre si alzavano dai sedili dell’aereo), come già detto, non ha convinto
questa Corte.
La generale
inattendibilità dell’imputato e l’inconsistenza della specifica tesi addotta
sul tema di questo cellulare (infatti, lo si ribadisce, se davvero il telefono
fosse scivolato all’amico sul sedile al momento di alzarsi lui e l’imputato,
non si vede perché quest’ultimo non glielo avrebbe restituito subito e, in ogni
caso, perché non avrebbe detto agli inquirenti di chi fosse il cellulare
affinché potesse essere restituito al legittimo proprietario), unita al fatto
che sull’altro telefono in suo possesso, ad eccezione di una singola traccia di
cui ha negato la conoscenza, non sono stati trovati collegamenti con il mondo
del narcotraffico di cui l’imputato era parte integrante, portano a ritenere
che il telefono di cui non ha fornito il codice fosse quello preposto alle
comunicazioni legate al traffico di eroina.
Se dell’altro
telefono, dopo un’iniziale reticenza, ha fornito il codice, l’imputato ben si è
guardato dal fornire quello del telefono qui in discussione. È pertanto
sufficientemente probabile (hinreichend wahrscheinlich: DTF 137 IV 249
ss. consid. 4.4, pag. 255) per non dire verosimile che, se dissequestrato,
l’imputato lo userebbe per rimettersi in contatto con i membri della banda una
volta uscito dal carcere (ricordato come la sua prognosi è negativa, visto il
suo precedente lucernese). Tale pericolo può tuttavia essere sventato con una
misura meno incisiva della confisca, ovvero con la cancellazione totale dei dati
ivi contenuti. Pertanto, in applicazione del principio della proporzionalità, è
ordinato il dissequestro del telefono iPhone (n. IMEI _____)
previa cancellazione di tutti i dati in memoria, i cui costi dovranno
essere anticipati dall’imputato. Per l’annessa scheda SIM, invece, è ordinata
la confisca.
tasse e spese di
primo grado
35.
35.1
Visto
l’esito del procedimento, le tasse e le spese del procedimento di primo grado,
per complessivi fr. 4'659.20, sono poste a carico di AP1 in ragione di 9/10, mentre per il resto sono a carico dello Stato
(art. 428 cpv. 3 CPP).
35.2
Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, AP1 dovrà
risarcire allo Stato 9/10 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado
(art. 135 cpv. 4 CPP).
tasse e spese d’appello
36.
Visto l’esito del procedimento di appello (art. 428 cpv. 1 CPP):
- tasse e
spese relative all’appello parzialmente accolto di AP1 e fissate in fr. 2’200.-
sono poste a suo carico in ragione di 9/10, mentre per il resto sono a carico
dello Stato;
- non
appena le sue condizioni economiche glielo permettano, AP1 dovrà rimborsare
allo Stato 9/10 di fr. 2'214.-, anticipati per la prima fase della sua difesa
in appello, in cui aveva un difensore d’ufficio;
- tasse e
spese relative all’appello incidentale del procuratore pubblico, fissate in fr.
600.-, sono poste a carico dello Stato.
indennità ex art. 429 CPP
37.
Visto l’esito del procedimento, segnatamente un proscioglimento per un
quantitativo di stupefacente certamente alquanto secondario rispetto a quello
per cui l’imputato viene condannato, con la conseguenza che l’entità temporale
e di impegno che l’esercizio della sua difesa ha comportato su questo specifico
punto è da considerarsi contenuta, questa Corte riconosce a AP1 un’indennità
forfetaria ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 1'000.-, da compensare con la
quota di spese procedurali a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP).
Non
viene evidentemente
riconosciuta alcuna indennità ex art. 429 cpv. 1
lett. c CPP (torto morale).
visti gli artt. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139,
348.
e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422, 429, 433 e 442 CPP,
10.
e segg.,
40, 42 e segg., 47 e segg. CP e 19 LStup,
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente, il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia:
1.
1.1
L’appello di AP1 è parzialmente
accolto.
1.2
L’appello incidentale del procuratore
pubblico è respinto.
2.
Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 5 e 8.1 della
sentenza impugnata sono passati in giudicato,
2.1
AP1 è
dichiarato autore colpevole di:
infrazione aggravata
alla LStup
siccome
riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere poter
mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone e
siccome commessa agendo quale membro di una banda costituitasi per esercitare
sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti, per avere, senza essere
autorizzato, nel periodo 1° marzo 2017 - 14 febbraio 2018, in Albania, Italia e
altre imprecisate località estere, posseduto, confezionato e spedito 18'031.85
grammi di miscela di eroina con una purezza compresa tra il 38.3% e il 48.7%
(per complessivi 7'836.80 grammi di eroina pura), sostanza in seguito importata
in Svizzera per il tramite di terzi membri della stessa banda;
2.2
AP1 è prosciolto
dall’imputazione di infrazione aggravata alla LStup limitatamente al quantitativo
complessivo di 1'350.10 grammi di miscela di eroina.
3.
AP1 è condannato:
alla pena detentiva
di 9 (nove) anni, da dedursi la detenzione in vista dell’estradizione, la
carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza sofferte, a valere quale
pena indipendente rispetto a quella di cui alla sentenza del Kantonsgericht del
Canton Lucerna del 13 novembre 2018.
4.
È ordinata l’espulsione
di AP1 dal territorio svizzero per un periodo di 15 (quindici) anni, ai sensi
dell’art. 66a CP.
5.
L’istanza di indennizzo
e di riparazione del torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP di AP1 è
respinta.
6.1
È ordinato il dissequestro
dei biglietti manoscritti (rep. _____) e dei biglietti
aerei (rep. _____).
6.2
È ordinato, previa
cancellazione di tutti i dati in memoria (i cui costi dovranno essere
anticipati dall’imputato), il dissequestro dell’ulteriore telefono iPhone con
n. IMEI _____, mentre dell’annessa scheda SIM è ordinata
la confisca.
7.1
Gli oneri processuali di
primo grado, per complessivi fr. 4'659.20, sono posti a carico di AP1 in
ragione di 9/10, mentre per il resto sono a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3
CPP).
7.2
Non appena le sue
condizioni economiche glielo permetteranno, AP1 dovrà risarcire allo Stato 9/10
di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (fr. 8'705.15; art. 135
cpv. 4 CPP).
8.1
Gli oneri processuali
dell’appello di AP1 , consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 2'000.-
- altri
disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a
suo carico in ragione di 9/10, mentre per il resto sono a carico dello Stato,
che rifonderà a AP1 fr. 1'000.- a titolo di indennità per spese di patrocinio
ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, da compensare con la quota di spese procedurali
a suo carico (art. 442 cpv. 4 CPP). Per il resto, ogni pretesa è respinta.
8.2
Gli oneri processuali
dell'appello incidentale del PP, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 500.-
- altri
disborsi fr. 100.-
fr. 600.-
sono posti a
carico dello Stato.
9.
Visto l’esito del suo
appello, AP1, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, è
tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino 9/10 di fr. 2'214.-,
anticipati per la prima fase della sua difesa in appello, in cui beneficiava di
un difensore d’ufficio (art. 135 cpv. 4 e 5 CPP).
10.
Intimazione
a:
11.
Comunicazione
a:
Per la Corte
di appello e di revisione penale
Il giudice
presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.