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Decisione

17.2020.230

Appello accolto, proscioglimento dalle imputazioni di infrazione alle norme della circolazione, violazione dei doveri in caso di incidente, elusione di provvedimenti per accertare l'inettitudine alla guida

1 luglio 2021Italiano27 min

direzione di __________, circolando con la vettura marca __________, targata __________

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.230+251

Locarno

1 luglio 2021/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Francesca Lepori Colombo

segretario:

Camilla Robotti, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 12 giugno 2020 da

AP 1

rappr. dall' DI 1

contro la sentenza emanata nei

suoi confronti il 9 giugno 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona

(motivazione scritta intimata il 16 luglio 2020)

richiamata la dichiarazione di appello 6 agosto 2020;

esaminati gli atti;

ritenuto che

Fatti

A. Decretata la riunione

dei procedimenti e trattando, in un unico giudizio, i decreti d’accusa:

- no. 2855/2019 del 12 giugno 2019;

- no. 357/2020 del 22 gennaio 2020;

con sentenza 9 giugno 2020 (intimata il 16 luglio 2020), il

presidente della Pretura penale ha prosciolto AP 1 dall’imputazione di guida in

stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare sotto l’influsso di

alcol, oggetto del DA 2855/2019, mentre l’ha dichiarato autore colpevole di:

“2.1. infrazione

alle norme della circolazione

per avere, il 6 luglio 2019 in

territorio di __________ (Comune di __________), su Via __________, in

direzione di __________, circolando con la vettura marca __________, targata __________

(di proprietà di __________), alla velocità da lui dichiarata di 40 km/h, perso

negligentemente la padronanza di guida, urtando, con la fiancata destra del

veicolo, una ringhiera di protezione di proprietà del Comune di __________,

danneggiando sia quest’ultima, sia il veicolo di cui era alla guida.

2.2 elusione

di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida

per essersi, nelle circostanze di

tempo e di luogo di cui al punto 2.1, intenzionalmente sottratto alla prova del

sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia,

allontanandosi dal luogo dell’incidente di cui al punto 2.1, rendendosi

irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle

circostanze (vedi: dinamica dei fatti, ora dell’incidente, ecc.), che la

polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue.

2.3. inosservanza

dei doveri in caso d’incidente

per aver abbandonato, nelle

circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2.1, il luogo dell’incidente

surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza

fornire immediatamente le proprie generalità al Comune di __________ o avvertire

senza indugio la polizia.”

per i fatti oggetto del DA 357/2020.

Lo ha, quindi, condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote

giornaliere di fr. 100.- (per un totale di fr. 3'000.-), sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, ed al pagamento della multa

di fr. 600.-, nonché della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie. Visto

il parziale proscioglimento, a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a

CPP, gli ha assegnato l’importo omnicomprensivo di fr. 1'000.-.

B. La pronuncia

pretorile è stata tempestivamente impugnata da AP 1 che, con dichiarazione

d’appello 6 agosto 2020, ha chiesto il suo integrale proscioglimento, la messa

a carico dello Stato degli oneri processuali, l’accoglimento integrale delle

istanze di indennizzo ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura di primo

grado, nonché un’indennità per le spese legali relative alla procedura di

appello.

C. In assenza

d’impugnazione, il dispositivo no. 1 della sentenza impugnata (proscioglimento

dal reato di guida in stato di inattitudine e violazione del divieto di guidare

sotto l’influsso dell’alcol), è passato in giudicato.

D. Il pubblico

dibattimento si è tenuto il 14 giugno 2021.

A conclusione del suo intervento, il patrocinatore di AP 1 ha

ribadito quanto già postulato con la dichiarazione d’appello.

Il PP non ha né partecipato al dibattimento né ha fatto pervenire

richieste di giudizio.

Considerando

Considerandi

in fatto e in diritto

1.

Alle ore 19.00 del 6

luglio 2019 veniva richiesto l’intervento della polizia a causa di un incidente

della circolazione avvenuto poco prima su via __________, in territorio di __________.

Gli agenti intervenuti riscontravano il danneggiamento della ringhiera di

protezione posta sul lato destro della strada e, sulla carreggiata, tracce di

pneumatico per una lunghezza di 18 metri nonché alcuni residui del veicolo

accidentato. Sul luogo non c’era, invece, né il veicolo accidentato né il

conducente (cfr. rapporto d’incidente AI 8).

Il veicolo accidentato è stato ritrovato dagli agenti poco

lontano, nel parcheggio sterrato del vicino campo di calcio, su di un

rimorchio. L’autovettura era danneggiata nella parte posteriore e anteriore

della fiancata destra e sul tetto (cfr. fotografie all. ad AI 8).

Identificato il detentore della vettura, la polizia ha cercato di

contattarlo telefonicamente, riuscendoci solo il giorno seguente.

2.

AP 1, sentito dagli

inquirenti il 23 luglio 2019, ha confermato di essere stato alla guida del

veicolo marca __________ modello __________ di colore __________ nelle

circostanze di tempo e di luogo summenzionate e di essere incappato in un

incidente. Pur riconoscendo di aver urtato con la propria vettura la ringhiera

di protezione ha, sin da subito, negato ogni sua responsabilità attribuendo la

causa dell’incidente allo scoppio improvviso del pneumatico posteriore destro:

“Scendendo dai monti in zona __________ mi trovavo a percorrere Via __________

__________ in direzione di __________. Svoltavo alla mia destra imboccando Via __________.

Percorrevo tale via ad una velocità dichiarata di circa 40 km/h. Ho udito un

forte botto provenire dalla parte posteriore destra riconducibile ad uno

scoppio di un pneumatico. A causa di tale [ndr: scoppio]

la parte

posteriore della mia automobile scivolava urtando la ringhiera posta alla parte

destra della carreggiata” (AI 1,

pag. 4).

AP 1 ha aggiunto:

- di essersi

subito fermato e, accertato che nessuno era rimasto ferito ma che c’erano solo

danni materiali, di essersi allontanato dal luogo dell’incidente (posteggiando

il veicolo nei pressi del vicino campo di calcio) con il solo obiettivo di

liberare la carreggiata;

- di aver chiesto

ad un amico di venirli a prendere per far rientro al domicilio;

- di avere

organizzato il rimorchio per spostare l’automobile accidentata;

- di avere,

appena giunto a casa - “una quindicina di minuti dopo i fatti”

(interrogatorio imputato, in verb. dib. di primo grado, pag 1) - contattato __________,

presidente del Patriziato di __________ (proprietario del bene danneggiato),

per informarlo di quanto successo;

- di non avere

consumato alcolici;

- di non avere

voluto rendersi irreperibile ma, semplicemente, di non essersi accorto delle

chiamate della polizia (effettuate con numero sconosciuto).

3.

Questa versione è

stata integralmente confermata dall’imputato al dibattimento d’appello dove AP

1.

ha, anche, precisato la dinamica dell’incidente nonché l’estensione dei danni

riportati dalla vettura a seguito dell’urto:

“Dopo il botto la macchina ha cominciato a scivolare proprio dietro. La ringhiera

è un po’ alta e la macchina ha picchiato tutta la parte destra: è proprio

scivolata dietro (fa il gesto con la mano), ha picchiato la parte posteriore

contro la ringhiera e poi automaticamente si è girata un pelino ed ha picchiato

anche la parte anteriore nella parte destra” (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2).

Ha, altresì, specificato che la macchina non era rovesciata su un

fianco ma era semplicemente “in bilico” a causa della pendenza del

terreno a lato della strada (“vicino alla ringhiera c’è una piccola discesa

e, appoggiandosi alla ringhiera, una ruota non appoggiava per terra. È per

quello che il mio amico mi aiutava a schiacciare giù la macchina per far

toccare la ruota sul manto stradale”, verb. dib. d’appello, pag. 2) e che

l’avvallamento sul tetto era dovuto all’impatto del tubo della ringhiera che si

era staccato a seguito dell’urto.

4.

Di sostanziale

identico tenore sono le dichiarazioni rese alla polizia il 14 ottobre 2019

dalla fidanzata di AP 1, __________: la ragazza ha, infatti, detto di avere,

dapprima, udito un forte rumore provenire dal veicolo che è, poi, andato a

sbattere contro la ringhiera di protezione posta a lato della carreggiata

rimanendo un po’ in bilico (“probabilmente eravamo in bilico”) e che,

poi, è stato spostato e condotto al parcheggio del vicino campo di calcio per

liberare la carreggiata (cfr. VI __________, all. ad AI 8).

5.

Sui fatti va poi

precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, la barriera di

protezione posta a lato della carreggiata e danneggiata da AP 1 è di proprietà

del Patriziato di __________ (cfr. dichiarazione 8 maggio 2021; doc. dib. 1,

all. a verb. dib. d’appello).

appello

6.

Chiedendo di essere

assolto dall’imputazione di infrazione alla LCStr, AP 1 sostiene la tesi, già

sviluppata in primo grado, secondo cui lo sbandamento del veicolo – e la

conseguente collisione con la barriera – sono dovute unicamente allo scoppio

improvviso ed imprevedibile del pneumatico e non a una sua negligenza.

A tal proposito l’imputato censura la conclusione del pretore

secondo cui:

“Agli atti non vi è però alcun

elemento a comprova che lo pneumatico, che è risultato essere sgonfio quando la

polizia ha rinvenuto il veicolo (cfr. foto 11, documentazione fotografica; AI

8, inc. 81.2020.48), fosse in questo stato perché scoppiato poco prima di

scontrarsi con la ringhiera. È difficilmente ipotizzabile che questo sia

avvenuto senza che vi sia stata un’azione meccanica di una certa importanza,

come può (invece) esserlo quando una ruota si scontra con qualcosa. Corpi

estranei, come sassi o chiodi, avrebbero afflosciato lo pneumatico, più che

farlo scoppiare improvvisamente. Per di più, nel caso concreto, se questo fosse

avvenuto prima dello scontro con la ringhiera, il veicolo che circolava – a

detta dell’imputato – a 40 km/h avrebbe potuto essere padroneggiato, e non

(addirittura) sbandare rovesciandosi”

sostenendo che essa non è sorretta da alcun elemento probatorio,

in particolare non lo è da perizie tecniche che sconfessino la tesi difensiva,

invece sorretta dagli articoli prodotti al dibattimento d’appello (cfr. doc.

dib. 2, 3 e 4 all. a verb. dib. d’appello).

7.

In assenza di prove

tranquillanti e sicure, si può, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi

sono più indizi – cioè fatti certi – che, correlati logicamente nel loro

insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che

l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere

ragionevolmente posta in dubbio (STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003, consid. 2.2;

6P.218/2006 del 20 marzo 2007, consid. 3.9).

Il principio della presunzione d’innocenza - garantito dagli art.

32.

cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art.

10.

cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla

pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice

penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato

quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi

esposti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la

fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.;

STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124

IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così

come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione

più favorevole all’imputato.

8.

In concreto, agli

atti non vi sono elementi idonei a sconfessare la tesi difensiva secondo cui

l’incidente è stato causato dallo scoppio improvviso e inatteso di uno

pneumatico.

E questo, non soltanto perché il racconto dei fatti dell’imputato

(cfr. fra l’altro, VI all. ad AI 8, pag. 4 e verb. dib. d’appello, pag. 3)

trova piena conferma nelle dichiarazioni di __________ che era, con lui, a

bordo della vettura (VI __________, all. ad AI 8, pag. 2/7). Ma anche perché

non è possibile – senza una perizia tecnica – ritenere che i danni alla

carrozzeria (localizzati sull’intera lunghezza della fiancata destra e lato

destro del tetto) siano incompatibili con la sua versione. In effetti, per quel

poco che si può desumere dalle foto in atti, i danni patiti dalla vettura

possono benissimo essere attribuiti ad una prima collisione fra la ringhiera e

la parte posteriore destra del veicolo, seguita da un secondo impatto sempre

sul lato destro ma sulla parte anteriore e, infine, all’impatto del tetto con

la parte superiore della ringhiera in parte divelta, così come precisato

durante il dibattimento di appello. E’ pur vero che l’avvallamento del tetto e

la crepatura del parabrezza della vettura sarebbero eventualmente compatibili

anche con un’ulteriore collisione avvenuta poco distante, in via __________, e

che ha causato la caduta di un lampione: ma la questione non merita

approfondimenti poiché, per tali fatti, il PP,

richiamati una serie di elementi che andavano in senso contrario, ha

emanato, a favore del qui imputato, un decreto di abbandono.

Infine, va detto che a sconfessare la tesi difensiva non basta

certo la testimonianza della signora __________: l’inattendibilità delle sue

dichiarazioni è provata dal fatto che la teste si è sbagliata già sul numero

degli occupanti della vettura (ha più volte parlato di quattro ragazzi e non di

tre, come in realtà era). Ritenuto come si sia sbagliata su un aspetto di così

facile percezione, è evidente che la signora non può essere seguita quando

afferma di ricordare di avere sentito prima “un grande stridore di freni, un

fracasso enorme” e poi, ma soltanto “dopo qualche secondo” un botto

(allegato ad AI8, pag. 2). Non ha, peraltro, da essere spiegato come sia, per

tutti, particolarmente arduo, se non impossibile, ricordare – a maggior ragione

se interrogati dopo quasi due mesi dai fatti - con cognizione di causa la

sequenza temporale di due diversi rumori che si susseguono in un intervallo di

tempo brevissimo.

Inoltre, in assenza di un accertamento peritale, non è possibile

escludere la tesi dello scoppio improvviso e inatteso dello pneumatico.

Infatti, come sostanziato dalla difesa durante il dibattimento di appello (cfr.

doc. dib. 2, 3 e 4, all. a verb. dib. d’appello), le cause dello scoppio di uno

pneumatico possono essere molteplici: in particolare, per provocarne lo

scoppio, non è necessario che lo pneumatico impatti con elemento esterno (come,

invece, ritenuto in prima istanza).

Tutto ciò ritenuto, forza è concludere che i pochi elementi

raccolti dagli inquirenti non bastano a togliere credibilità alla tesi

difensiva. L’imputato deve, quindi, già solo in applicazione del principio in

dubio pro reo, essere prosciolto dal reato di infrazione alle norme della

circolazione.

L’appello è dunque, sul punto, accolto.

9.

L’appellante chiede,

inoltre, di essere assolto dal reato d’inosservanza dei doveri in caso

d’incidente sostenendo che ne difettano i presupposti: da un lato, perché egli

si è immediatamente fermato, si è assicurato che vi fossero solo danni

materiali ed ha subito liberato la carreggiata per garantire la sicurezza della

circolazione e, dall’altro, perché ha contattato personalmente, “una

quindicina di minuti dopo i fatti”, il Patriziato di __________ (e, meglio,

il presidente __________), proprietario del bene danneggiato, per segnalare

l’accaduto e fornire i suoi dati (cfr. verb. dib. primo grado, pag. 1).

10.

Ai sensi dell’art. 92

cpv.1 LCStr chiunque, in caso d’incidente, non osserva i doveri impostigli

dalla legge, è punito con la multa. L’art. 51 LCStr stabilisce – per tutte le

persone coinvolte in un incidente – l’obbligo generale di fermarsi subito e di

provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione (cpv. 1).

Se ci sono solo danni materiali, la legge prevede che il loro autore deve

avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò

è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia (cpv.3).

L’art. 51 LCStr sanziona dunque:

a. la violazione

del dovere generale di fermarsi in seguito all’incidente (cfr. Jeanneret, Les

dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berna 2007, ad art.

92, n. 27-28, pag. 157) e di garantire la sicurezza della circolazione (cpv.

1), che s’impone a tutti i conducenti coinvolti in una collisione (Jeanneret,

op. cit., ad art. 92, n. 23-24, pag. 156) a prescindere dai danni verificatisi;

b. la violazione

del dovere di avviso immediato al danneggiato, che s’impone all’autore di soli

danni materiali (e non corporali) e si concretizza tramite la comunicazione di

nome e indirizzo al danneggiato (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n 111, pag.

178). È autore del danno materiale ogni persona all’origine di una delle cause

dell’incidente, indipendentemente dalla colpa e dal fatto che abbia subito

personalmente un danno (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 101-102, pagg.

175-176; Bussy&Rusconi, op. cit., ad art. 51 LCR, n. 3.1, pag. 488). Se la

comunicazione immediata e diretta al danneggiato non è possibile, ad esempio

per l’assenza dello stesso sul luogo dell’incidente, allora l’autore del danno

deve avvisare la polizia (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, n. 113, pag. 179).

La nozione d’immediatezza ex art. 51 cpv. 3 LCStr deve essere

interpretata in maniera restrittiva: l’annuncio deve avvenire non appena le

circostanze lo consentono, e ciò sia per il caso di avviso al danneggiato che

per quello alla polizia (Jeanneret, Les dispositiones pénales de la Loi sur la

circulation routière, Berna 2007, ad art. 92, n. 106 e 117; Bussy/Rusconi, Code

suisse de la circulation routière, Commentaire, 4 ed, ad art. 51 LCStr., n.

3.3). Non è, infatti, ammissibile differire l’annuncio se, un tale avviso è

possibile (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.3 ad art. 51 LCStr). L’autore deve

avvertire la polizia quando non può avvisare il danneggiato subito dopo

l’incidente (Jeanneret, op. cit., ad art. 92, no. 106). L’avviso deve essere

immediato: per la dottrina, non lo è – e l’infrazione è, comunque, data –

quando viene fatto un’ora dopo che l’autore è rientrato a casa propria,

rispettivamente il giorno successivo per danni provocati la sera prima oppure,

ancora, a mezzogiorno per i danni provocati la mattina (Bussy/Rusconi, op.

cit., ad art. 51 LCStr., consid. 3.3).

c. Dal profilo

soggettivo, l’inosservanza dei doveri in caso di infortunio può essere commessa

sia intenzionalmente, e il dolo eventuale è sufficiente, che per negligenza

(art. 100 cpv. 1 LCStr).

11.

Si pone, ora, la

questione a sapere se AP 1, ha adempiuto a tutti gli obblighi impostigli dalla

legge, in particolare – posto che è già stato accertato che l’appellante ha

provveduto a liberare la carreggiata – a quello di avviso immediato di cui

all’art. 51 cpv. 3 LCStr, oppure no.

a. AP 1 ha, sin da

subito, dichiarato di sapere di aver danneggiato un bene del Patriziato e di

avere, per questa ragione, immediatamente contattato telefonicamente – e meglio

“una quindicina di minuti dopo di fatti” (VI all. a verb. dib. di primo grado,

pag. 1) – il presidente __________ che, stando alle dichiarazioni rese

dall’imputato, ha confermato la proprietà del bene danneggiato (“Il signor __________

mi ha confermato che la ringhiera era di loro proprietà” cfr. VI all. a

verb. dib. di primo grado, pag. 1).

b. Agli atti non

figurano elementi atti a sconfessare le dichiarazioni di AP 1 in merito alla

tempistica della telefonata. Al contrario. La versione dell’imputato trova

conferma nella dichiarazione del 3 giugno 2020 rilasciata dal Patriziato di __________,

dalla quale emerge che:

“ancora in serata, ha avvisato il

presidente del Patriziato __________ di quanto avvenuto, concordando la

riparazione dei danni” (dichiarazione del 3 giugno 2020, all. verb. dib.

di primo grado).

Considerate, d’un lato, l’ora dell’incidente (ore 18:00) e,

d’altro lato, la vicinanza geografica tra i differenti luoghi in cui l’imputato

ha dichiarato di essersi recato dopo il sinistro (Via __________ ed il Comune

di __________) prima di provvedere a contattare il danneggiato, è, inoltre, del

tutto plausibile che la telefonata in questione sia stata fatta poco dopo il

sinistro e quindi, come riferito dal Patriziato, “ancora in serata”.

c. Va, dunque, concluso

che l’appellante ha adempiuto tutti i doveri impostigli dalla legge in caso di

incidente provvedendo, dapprima, a liberare la carreggiata e, successivamente,

avvisando il danneggiato, ovvero il Patriziato di __________ (cfr.

dichiarazione 8 maggio 2021, doc. dib. 1 all. a verb. dib. d’appello). AP 1

deve, dunque, essere prosciolto dall’imputazione d’inosservanza dei doveri in

caso di incidente ai sensi del combinato disposto degli art. 92 cpv. 1 e 51

cpv. 1 e 3 LCStr.

12.

L’appellante contesta,

infine, la realizzazione dei presupposti del reato di elusione dei

provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida sostenendo, da un lato,

che egli non aveva nessun obbligo di avvisare la polizia, avendo adempiuto

tutti i doveri imposti in caso di incidente e, dall’altro, che nella situazione

concreta, non vi erano elementi che gli imponevano di ritenere che, se

avvertita, la polizia avrebbe ordinato un provvedimento per accertare la sua

inattitudine alla guida.

a. Ai sensi dell’art.

91a cpv. 1 LCStr, il conducente di un veicolo a motore che intenzionalmente si

oppone o si sottrae a una prova del sangue, a un'analisi dell'alito o a un

altro esame preliminare che è stato ordinato o che si doveva supporre lo

sarebbe stato, o a una visita di controllo medico completiva, oppure elude lo

scopo di tali provvedimenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria.

Il bene giuridico protetto dall’art. 91a LCStr è l’amministrazione

della giustizia penale ed amministrativa. La disposizione penale punisce colui

che si sottrae ad un esame per accertare l’inettitudine alla guida che doveva

supporre sarebbe stato, con alta verosimiglianza, ordinato dall’autorità.

Trattandosi di una forma di commissione per omissione, il TF richiede – sotto

il profilo oggettivo - che per la realizzazione della fattispecie vi sia

l’esistenza di un dovere di avviso della polizia e/o un dovere di contribuire

all’accertamento dei fatti (Jeannert, op. cit., ad art. 91a LCStr, N 22 e 23).

In caso di incidente con soli danni materiali, l’avviso alla

polizia è sussidiario e deve essere effettuato solo quando il danneggiante è

impossibilitato a contattare il danneggiato. Di conseguenza, laddove il

danneggiato è stato immediatamente avvisato e non ha espresso la necessità –

garantitagli dall’art. 56 cpv. 2 ONC – di chiamare la polizia per procedere

all’accertamento dei fatti, l’autore dell’incidente può allontanarsi dal luogo

dell’incidente senza che possa essergli rimproverato il reato di elusione di

cui all’art. 91a LCStr. E questo anche se doveva oggettivamente attendersi che

un provvedimento per accertare l’inettitudine alla guida sarebbe stato ordinato

dalla polizia (STF 6S.431/2004 del 4 luglio 2005, consid. 2.3.1 e 2.3.2; DTF

114.

IV 154).

Sempre in questo contesto, l’Alta Corte ha avuto modo di stabilire

che l’informazione immediata al danneggiato libera altresì l’autore

dell’incidente dall’obbligo di tenersi a disposizione della polizia.

L’insussistenza di un tale obbligo ha, quale conseguenza, l’impossibilità per

l’autorità di perseguimento penale di imputare all’autore il reato di cui

all’art. 91a cpv. 1 LCStr (DTF 124 I 175 consid. 4a in fine).

b. In concreto, a AP 1 è

imputato il reato di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr per essersi allontanato dal

luogo dell’incidente e per essersi, nelle ore successive, reso irreperibile.

Trattandosi, però - come visto - di un incidente con soli danni

materiali ed avendo egli provveduto all’avviso immediato al danneggiato, non

sussisteva in capo all’imputato né l’obbligo di chiamare la polizia, né quello

di rimanere sul luogo, né – tantomeno - un dovere di tenersi a disposizione di

quest’ultima.

Ed è proprio in considerazione dell’inesistenza degli obblighi

appena citati che non si può rimproverare a AP 1 di essersi sottratto ai

provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida allontanandosi dal luogo

dell’incidente e rendendosi irreperibile.

Il fatto che l’imputato non abbia risposto alle chiamate della

polizia, tra l’altro effettuate con numero nascosto (“posso dire di aver

ricevuto due chiamate da un numero sconosciuto che non ho potuto ricondurre

alla polizia”, VI, AI 1, pag. 7), è del tutto irrilevante e non può essere

utilizzato come punto di ancoraggio per l’imputazione del reato di cui all’art.

91a cpv. 1 LCStr.

c. Visto quanto

precede, AP 1 deve essere prosciolto anche dall’imputazione di elusione di

provvedimenti per l’accertamento dell’inattitudine alla guida.

indennità

13.

Visto l’esito

dell’appello, conformemente all’art. 429 cpv.1 lett. a CPP, l’imputato ha

diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio

dei suoi diritti.

Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, lo Stato assume le spese per

un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa

della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il

volume di lavoro e, di conseguenza, l’onorario dell’avvocato erano giustificati

(sentenza CARP del 21 aprile 2017, inc. n. 17.2017.82, consid. 2). Per

stabilire l’importo dell’indennità a copertura delle spese sostenute

dall’imputato ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali,

viene verificata la congruità della nota d’onorario presentata secondo il

principio stabilito dall’art. 21 cpv. 2 LAvv. Questa Corte ammette quindi

onorari corrispondenti a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del

mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore. In

altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con la particolarità del caso (sentenze CRP

del 10 novembre 2010, inc. 60.2010.119 e del 12 novembre 2010, 60.2010.189). La

remunerazione oraria viene fissata prendendo come base, per i casi che non

presentano particolari difficoltà, l’importo di fr. 280.- per l’avvocato (art.

12.

RtarRip). Delle spese si riconoscono quelle effettive e necessarie cagionate

dal procedimento penale (sentenza CARP del 26 ottobre 2017, inc. n.

17.2017.175, consid. 7B).

a. Con il gravame, AP 1

ha contestato la decisione del pretore di indennizzarlo, per i costi legali

riferiti ai fatti da cui è stato assolto in quella sede (quelli di cui al DA n.

2855/2019) con soli 1’000.- fr ed ha chiesto, invece, l’assegnazione

dell’intero importo di cui alla nota d’onorario 12 giugno 2020 in cui il suo

difensore (di fiducia) espone complessivi fr. 4'501.43 (di cui fr. 4’044.- di

onorario legale per 13 ore e 35 minuti di lavoro ad una tariffa oraria di fr.

300.-, fr. 135.60 di spese e 321.83 di IVA).

Ora, considerato che la fattispecie non presenta particolari

difficoltà né in fatto né in diritto, che il difensore è intervenuto – in

relazione al procedimento penale - solo dopo l’emanazione del DA (12 giugno

2019) e che nella nota d’onorario sono state indicate prestazioni riguardanti

la procedura amministrativa pendente presso la Sezione della circolazione (per

un totale di 2 ore e 55 minuti), questa Corte ritiene che le prestazioni

esposte vadano riconosciute limitatamente a 6 ore e 40 minuti alla tariffa

oraria di fr. 280.- (ex art. 12 RtarRip), per un totale complessivo di fr.

2'076.05 (composti da fr. 1’792.- di onorario, fr. 135.60 di spese e fr. 148.45

di IVA). In questo importo sono considerati - indipendentemente dalle

prestazioni concretamente effettuate – 2 ore e 40 minuti per colloqui e

corrispondenza con cliente e autorità e 4 ore per la preparazione al

dibattimento.

b. AP 1 ha, poi, chiesto

il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la

totalità delle spese legali sostenute, per il primo grado, in relazione ai

fatti oggetto del DA 357/2020 (da cui è stato assolto in appello): trattasi

della nota d’onorario 9 giugno 2020 in cui il suo difensore di fiducia espone

un dispendio orario di 40 ore e 15 minuti – sempre ad una tariffa oraria di fr.

300.

– per complessivi fr. 11'988 di onorario, più spese (fr. 345.30) ed IVA

(fr. 962.37) per un totale complessivo di fr. 13'282.96.

Il dispendio orario esposto non appare adeguato: se il caso non è

di facile approccio e soluzione per un profano, non così è per un avvocato

mediamente esperto (CARP del 18.05.2011 inc. 17.2011.22 consid. 3.3; CRP del

29.12.2010

inc. 60.2010.218; CRP del 28.12.2010 inc. 60.2010.42).

Se l’onorario esposto per gli interrogatori, le trasferte e la

partecipazione al dibattimento di primo grado (complessivamente 9 ore) va

certamente integralmente riconosciuto, lo stesso non si può dire, in

applicazione dei principi succitati, con riferimento ad altre voci elencate

nella nota d’onorario e, meglio:

- le prestazioni

e le spese concernenti il procedimento amministrativo (per 1 ora complessiva)

non possono essere riconosciute in quanto estranee al procedimento penale;

- il tempo

esposto (7 ore e 45 minuti) per la corrispondenza con le diverse autorità

(polizia, MP e Pretura penale) e per la redazione dei necessari allegati

(opposizione al DA e istanza di indennizzo ex art. 429 CPP) è, avuto riguardo

ai criteri applicabili, eccessivo: esso va ridotto a 3 ore;

- avuto riguardo

all’esigenza di una conduzione del mandato ragionevolmente proporzionata alla

natura del caso, il tempo esposto per la corrispondenza con il cliente (quella

con la di lui madre non è indennizzabile) per un totale complessivo di 4 ore e

30.

minuti, così come il tempo esposto per la preparazione al dibattimento (18

ore complessive), appaiono eccessivi: essi vengono approvati limitatamente a 1

ora (per la corrispondenza) e a 4 ore per la preparazione del dibattimento.

Ne consegue che le prestazioni esposte vengono riconosciute

limitatamente a 17 ore. Anche in questo caso la tariffa oraria (di fr. 300.-)

applicata dal difensore di fiducia dev’essere ridotta a fr. 280.-.

Di conseguenza, ritenuto l’esito del giudizio, in relazione alla

nota d’onorario del 9 giugno 2020, a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1

lett. a CPP, lo Stato dovrà rifondere a AP 1 complessivi fr. 5'508.10 (composti

da fr. 4'760.- di onorario, fr. 354.30 di spese e fr. 393.80 di IVA).

c. Per la procedura

d’appello, il difensore di fiducia dell’appellante ha esposto – nella nota

professionale 14 giugno 2021 - un dispendio orario di 14 ore e 40 minuti per un

onorario di fr. 4'359.-,oltre a spese (fr. 158.-) e IVA (fr. 342.42). Ora,

tenuto conto della natura della fattispecie in esame, nonché delle necessarie

attività predibattimentali svolte dall’avvocato DI 1 (segnatamente: annuncio e

dichiarazione d’appello, l’allestimento dell’istanza probatoria (mezza pagina)

e l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP, così come la preparazione al

dibattimento), il dispendio orario esposto appare eccessivo. Per l’insieme

delle attività elencate, questa Corte ritiene adeguato riconoscere 5 ore di

lavoro, a cui si aggiungono 1 ora e 30 minuti del dibattimento di appello e 1

ora per la trasferta, per un totale di 7 ore e 30 minuti, alla tariffa di 280.-

(fr. 2'100.-), oltre spese (fr. 158.-) ed IVA (173.85, 7.7% sul totale), pari a

fr. 2'431.85.

oneri processuali

14.

A fronte

dell’integrale proscioglimento, le spese procedurali di primo grado (per

complessivi fr. 1'450.-) - così come quelle relative al procedimento d’appello

(per complessivi fr. 1'200.-) - sono poste integralmente a carico dello Stato

(art. 428 cpv. 1 e 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. art. 90 cpv 1 in relazione con

gli art. 26 cpv. 1 e 31 cpv. 1 LCStr e art. 3 cpv. 1 ONC; art. 91a cpv. 1, 92

cpv. 1 LCStr in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr; 34, 42, 47, 106 CP;

80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 398 e segg., 429 e segg. CPP; nonché,

sulle spese, 422 e segg. CPP, la LTG.

pronuncia e decide:

1. L’appello è accolto

Di conseguenza, ricordato che il dispositivo no. 1 della sentenza

impugnata è passato in giudicato,

1.1 AP 1 è prosciolto da

ogni imputazione.

1.2 Gli oneri processuali

per il procedimento di primo grado per complessivi fr. 1'450.- sono posti a

carico dello Stato.

1.3 A titolo d’indennità

ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura di primo grado, lo Stato

verserà a AP 1 l’importo complessivo di fr. 7'584.15.

2. Gli oneri

processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti integralmente a carico dello Stato.

3. A titolo d’indennità

ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura di secondo grado lo Stato

riconoscerà a AP 1 l’importo di fr. 2'431.85.

4. Intimazione a:

5. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.