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Decisione

17.2020.256

Ripetuto tentato omicidio intenzionale. Appello dell'imputato e dell'ACP; derubrica in tentate lesioni gravi e assorbimento del reato consumato di lesioni semplici; scemata imputabilità e commisurazione della pena

18 marzo 2021Italiano59 min

vettura, guardando in direzione del balcone dei coniugi ACP, dicendo qualcosa (verosimilmente

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.256+301

Locarno

18 marzo 2021/cv

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente,

Matteo Galante e Attilio Rampini

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del

16 giugno 2020, confermato con dichiarazione di appello del 14 settembre 2020

da

AP1

rappr. dall'avv. DI1

e sull’appello incidentale presentato il 6 ottobre 2020 da

ACP

contro la sentenza emanata il 9

giugno 2020 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP1

esaminati gli atti;

riassunto dei

fatti e del

procedimento: A. AP1 è proprietario dal 1997

di un’unità di proprietà per piani con uso esclusivo su un appartamento posto

al secondo piano di un palazzo situato in _________ a Stabio.

Dal 1° luglio 2017 ACP

(____) e la moglie R hanno preso in locazione un appartamento posto al quarto

piano del medesimo edificio (AI 9).

B. I rapporti tra i

coniugi __________ e la rappresentante del loro locatore (_______ SA) nonché

nei confronti dei condomini e nei riguardi di _______ SA, amministratrice del

condominio (denominato Condominio _______), si sono ben presto deteriorati.

C. È in questo contesto

che si inseriscono gli avvenimenti del 9 marzo 2018 intercorsi tra AP1 e ACP, a

seguito dei quali il procuratore pubblico ha allestito il 6 novembre 2018

l’atto di accusa n. 193/2018 nei confronti di AP1, accusandolo dei seguenti

reati:

“1. tentato omicidio intenzionale

per avere, il 9 marzo 2018

a Stabio in _________, sul piazzale di transito veicolare antistante allo

stabile nr. 16, intenzionalmente tentato di uccidere ACP investendolo

volontariamente con l’autoveicolo FIAT targato TI _______ da lui condotto,

schiacciandolo all’altezza delle gambe fra il veicolo da lui condotto e un

altro veicolo ivi posteggiato,

e meglio per avere,

a seguito di un diverbio

fra i due avvenuto qualche minuto prima su quel piazzale adibito a

posteggio/transito veicolare, conclusosi con spintoni/colpi da parte del ACP al

AP1 il quale cadeva poi a terra;

il AP1 si rialzava ed

andava a riprendere la sua vettura che aveva pocanzi posteggiato, dirigendosi

alla guida del suo veicolo verso il ACP che stava ancora, a piedi, sul

piazzale, cercando già di investirlo una prima volta, tuttavia senza successo

poiché il ACP riusciva a scansarsi di lato;

il AP1 allora eseguiva una

breve retromarcia dopo che il ACP aveva sferrato un calcio alla portiera

dell’auto, riprendendo poi la corsa in direzione del ACP che distava pochi

metri davanti al veicolo, cercando nuovamente di investirlo, senza tuttavia

riuscire nell’intento poiché il ACP riusciva nuovamente a scansarsi

rifugiandosi fra due veicoli posteggiati;

dopo una nuova breve

retromarcia, il AP1 ripartiva nuovamente in direzione del ACP avendolo visto

uscire dal rifugio fra le due vetture posteggiate e, dopo essersi fermato a

breve distanza, ripartiva repentinamente investendolo così come descritto in

apertura;

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art.

22 cpv. 1 CPS e 111 CPS;

Imputazione alternativa

(art. 325 cpv. 2 CPP)

1A.

lesioni gravi

per avere, il 9 marzo 2018

a Stabio in _________, sul piazzale di transito veicolare antistante allo

stabile nr. 16, intenzionalmente ferito ACP, cagionandogli in tal modo un grave

danno al corpo ed alla salute fisica e mentale, investendolo volontariamente

con il suo veicolo FIAT targato TI _____ mentre gli si trovava davanti a piedi

e in posizione eretta, schiacciandolo così all’altezza delle gambe contro un

altro veicolo ivi posteggiato, procurandogli conseguentemente le gravi lesioni

e i danni fisici e psichici descritti nei certificati medici: 9 marzo 2018

dell’ORM, Mendrisio (AI 38 all.3); 12 aprile 2018 del dr. med. _________,

Lugano (AI 38 all. 8) e 12 maggio 2018 dell’ORL, Locarno (AI 38 all. 8);

fatti avvenuti: nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto:

dall’art. 122 CPS;

Imputazione alternativa

( art. 325 cpv. 2 CPP)

1B.

lesioni semplici qualificate

per avere, il 9 marzo 2018

a Stabio in _________, sul piazzale di transito veicolare antistante allo

stabile nr. 16, intenzionalmente cagionato ad ACP, un danno al corpo ed alla

salute fisica e mentale, investendolo volontariamente con il suo veicolo FIAT

targato TI _____ mentre gli si trovava davanti a piedi e in posizione eretta,

schiacciandolo così all’altezza delle gambe contro un altro veicolo ivi

posteggiato, procurandogli conseguentemente le lesioni e i danni fisici e

psichici descritti nei certificati medici: 9 marzo 2018 dell’ORM, Mendrisio (AI

38 all.3); 12 aprile 2018 del dr. med. _________, Lugano (AI 38 all. 8) e 12

maggio 2018 dell’ORL, Locarno (AI 38 all. 8);

fatti avvenuti: nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto:

dall’art. 123 cifra 1 e 2 cpv. 1 e 2 CPS;

2.

ripetuto danneggiamento

per avere, il 9 marzo 2018 a Stabio in _________, sul

piazzale di transito veicolare antistante allo stabile nr. 16, intenzionalmente

deteriorato i veicoli: FIAT Panda targato TI ______ di ACP e FIAT Panda targato

TI ______ di R ivi posteggiati, cozzandovi volontariamente contro con il

proprio veicolo FIAT targato TI _____ in occasione dei summenzionati tentativi

di investire ACP, cagionando in tal modo dei danni per un importo complessivo

imprecisato;

fatti avvenuti: nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto:

dall’art. 144 cpv. 1 CPS”.

D. Il

pubblico dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali si è tenuto il

9 giugno 2020. Statuendo quello stesso giorno (la motivazione della sentenza è

poi stata intimata alle parti il 14 agosto 2020) la Corte precedente ha

ritenuto l’imputato autore colpevole di ripetuto tentato omicidio e di ripetuto

danneggiamento. Tenuto conto di una scemata imputabilità di AP1, lo ha così

condannato alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi e alla pena pecuniaria di 90

aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna.

Reputando di

essere confrontata a un caso di rigore, la prima Corte non ha pronunciato

l’espulsione dell’imputato.

L’istanza precedente

ha inoltre riconosciuto nel principio la richiesta di indennizzo per torto

morale avanzata da ACP, ordinando il rinvio al foro civile per la

determinazione del quantum.

La tassa di

giustizia e le spese procedurali sono state poste a carico dell’imputato, il

quale è stato altresì astretto a rimborsare allo Stato la nota professionale

del proprio difensore e quella del patrocinatore dell’accusatore privato ACP.

E. Con

annuncio di appello del 16 giugno 2020 e successiva dichiarazione di appello del

14 settembre 2020, AP1 ha impugnato la sentenza della Corte delle assise

criminali, e meglio la condanna per ripetuto tentato omicidio, la

commisurazione della pena nonché il riconoscimento del principio dell’indennità

per torto morale (punti 1.1, 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata).

Egli chiede

di essere prosciolto dall’imputazione di ripetuto tentato omicidio e di essere

ritenuto autore colpevole di lesioni semplici qualificate, con conseguente

condanna al riguardo alla pena detentiva di 12 mesi da dedursi il carcere

preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di

due anni.

F. Il 6

ottobre 2020 ACP ha inoltrato dichiarazione di appello incidentale chiedendo la

riforma del punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che

l’imputato venga condannato a versargli la somma di fr. 7'500.- quale indennità

per il torto morale.

G. Il

pubblico dibattimento davanti a questa Corte si è tenuto il 2 marzo 2021.

L’imputato è stato dispensato dal comparirvi personalmente (doc. CARP XXIII).

Al termine

dei rispettivi interventi, il procuratore pubblico ha chiesto la conferma del

giudizio impugnato e l’accusatore privato ha ribadito la propria richiesta di

indennizzo di fr. 7'500.-, quale risarcimento per il torto morale, evidenziando

le sofferenze patite a seguito degli avvenimenti.

Il difensore

dell’imputato, dal canto suo, ha sottolineato che il giudizio impugnato non

avrebbe esaminato con la dovuta cura i primi due episodi della fattispecie,

concentrandosi a fondo esclusivamente sul terzo episodio. L’imputato non aveva

alcuna intenzione di investire e provocare la morte di ACP. La sua volontà è

stata sempre e solo quella di spaventarlo. Inoltre, l’intera fattispecie

andrebbe considerata come un’unità di azione, i comportamenti dell’imputato

essendo da ascrivere a un’unica volontà.

Ha pertanto

ribadito le richieste di pena indicate nella dichiarazione di appello (doc.

CARP III).

Per ciò che

attiene alla pretesa di indennizzo per torto morale, la difesa dell’imputato ha

evidenziato che la documentazione prodotta dall’accusatore privato non

dimostrerebbe l’entità delle eventuali sofferenze subite, le quali peraltro

devono essere importanti per potere giustificare un indennizzo per torto

morale.

ritenuto in fatto

e considerato

in diritto:

gli

antefatti

1. Dalla

documentazione che ________ SA, amministratrice del condominio, ha fornito al

procuratore pubblico l’11 settembre 2018 (AI 48) emerge che la presenza dei

coniugi __________ si è rivelata ben presto, come già accennato, fonte di non

pochi problemi di convivenza nel condominio.

1.1 I problemi non hanno

riguardato solo i rapporti tra gli inquilini __________ e la rappresentante

(________ SA) della parte locatrice: a questo specifico riguardo basti dire che

con mail di domenica 20 agosto 2017, quindi dopo poco più di un mese e mezzo

dall’inizio del contratto, quest’ultima si è lamentata nei confronti dei due

locatari per il fatto che essi avevano effettuato “ben quasi 40 telefonate

al giorno” e che “è stato davvero colmato il limite di sopportabilità”.

Anche ________ SA è stata destinataria di lamentele pesanti da parte dei

coniugi ACP, come risulta dalla mail che ________ SA ha scritto a ________ SA

il 15 settembre 2017: “Anche questa mattina abbiamo ricevuto telefonate ed

email dai vostri inquilini. La telefonata si è tramutata in insulti ecc.”

(AI 48 allegato 6).

La situazione non è

migliorata in seguito, al punto che con mail del 27 settembre 2017 i coniugi

ACP hanno disdetto il rapporto di locazione (AI 48 allegato 7):

“Salve, come d’accordo le invio disdetta del contratto per

l’appartamento sito in _________ 16 in Stabio. Come pattuito mi concede il

termine di trenta giorni con la scadenza di ogni mese a partire da oggi (vedasi

chiamata telefonica delle 19.00 in data 27/09/2017). Consapevoli e giudiziosi

da entrambe le parti, chiedo conferma della medesima invaitole.

in

fede: ACP”

1.2 I problemi principali

sono sorti nella convivenza con i condomini, i quali si sono segnatamente

lamentati del fatto che il pastore tedesco dei coniugi ACP sporcava le parti

comuni, sporcava e graffiava la porta dell’ascensore, circostanza attestata

anche dall’azienda incaricata della pulizia dello stabile (AI 48 allegato 12),

e che i coniugi ACP parcheggiavano in maniera durevole nei posteggi riservati

agli ospiti.

Per descrivere l’evolvere

increscioso della situazione è sufficiente rammentare che il 6 dicembre 2017 la

comunione dei comproprietari del condominio _____, rappresentata da ________

SA, ha convenuto E, locatore dell’appartamento in uso ai coniugi ACP, davanti

al giudice di pace, allo scopo di trovare una conciliazione per la “grave

situazione” che “persiste nonostante tutte le rimostranze verbali e

scritte e non è più tollerabile” (AI 48 allegato 13).

2. La convivenza non è

migliorata nei mesi successivi ed è in questo contesto litigioso che si

inseriscono i fatti oggetto del presente procedimento penale.

Fatti

i fatti del pomeriggio

del 9 marzo 2018

3. Le videocamere di

sorveglianza del Condominio _____ permettono di accertare come si sono svolti i

fatti quel pomeriggio del 9 marzo 2018.

Vi è una prima

fattispecie, che ha portato il procuratore pubblico ad emettere un decreto di

accusa (AI 54) nei confronti di ACP per il reato di lesioni semplici. La si

descrive qui di seguito (consid. 3.1), siccome collegata con i fatti di cui è

imputato AP1 (consid. 3.2).

3.1 Attorno alle 16:41

(orario delle videocamere di sorveglianza) di venerdì 9 marzo 2018 ACP ha

posteggiato il veicolo Fiat Panda azzurro della moglie accanto ad un albero

posto vicino ai posteggi del condominio _____. La moglie è scesa dall’auto ed è

entrata nel palazzo. ACP, avendo scorto AP1 dall’altra parte del piazzale, si è

rimesso al volante, dirigendosi verso di lui. AP1 aveva nel frattempo raggiunto

il proprio garage. Sceso dall’auto, ACP si è incamminato verso AP1 che si

trovava in quel momento all’interno del proprio garage. Mentre ACP gli parlava,

gesticolava. A un certo punto AP1 è uscito dal proprio garage. I due uomini

hanno discusso in modo acceso uno di fronte all’altro. ACP, di corporatura

robusta (come l’avversario del resto, ma visibilmente più alto di quest’ultimo)

si è avvicinato sempre più a AP1, toccandolo e quasi a sospingerlo col proprio

corpo, facendolo indietreggiare di un paio di passi. A questo punto AP1 gli ha

dato un colpo con la mano, una sorta di pugno, all’altezza della pancia. ACP ha

reagito, ne è derivato un breve tafferuglio nel quale ben presto AP1 è stato

spintonato a terra da ACP, rompendosi la terza vertebra lombare. ACP è allora

risalito in macchina, rimettendola dall’altra parte del piazzale, accanto alla

pianta, fuori posteggio, nel medesimo posto in cui si trovava quando aveva

fatto scendere la moglie esattamente tre minuti prima.

3.2 AP1 è a sua volta

salito nella propria vettura e si è diretto verso ACP, che nel frattempo era

sceso dall’auto e stava camminando vicino ad essa, al cellulare.

3.2.1 Visto arrivare AP1, ACP

si è dapprima spostato in avanti verso il centro della carreggiata, accennando

un gesto con la mano verso AP1 (non si vede bene se si tratta di un gesto

finalizzato a sollecitare che la vettura si fermi), salvo poi tornare

immediatamente indietro per schivare l’auto di AP1 che velocemente si stava

dirigendo verso di lui. AP1 ha frenato e si è fermato. Quando l’auto si è

completamente fermata, ACP – che si era nel frattempo spostato dalla

traiettoria del veicolo – si trovava a circa un metro/un metro e mezzo di

distanza sul lato destro dell’auto di AP1. ACP ha allora colpito con una pedata

l’auto di AP1 sul lato anteriore destro.

3.2.2 La scena è proseguita.

AP1, che aveva inserito la retromarcia pochi istanti prima della pedata, è

indietreggiato di circa mezzo metro. ACP, a sua volta, si è spostato in parte

davanti all’auto dell’avversario, il quale avanzando e sterzando verso destra

si è nuovamente diretto verso ACP che è riuscito a schivare l’impatto (evitando

così di rimanervi schiacciato in mezzo) tra l’auto di AP1 e la Panda grigia che

era lì parcheggiata e che appartiene ad ACP.

AP1 è nuovamente

indietreggiato e poi di nuovo avanzato con l’auto. ACP si era nel frattempo

spostato verso l’albero.

3.2.3 AP1 è sceso dalla

vettura, guardando in direzione del balcone dei coniugi ACP, dicendo qualcosa (verosimilmente

alla moglie dell’antagonista. I video delle telecamere di sorveglianza del

condominio sono sprovviste di audio) e gesticolando con il braccio. Dal canto

suo, ACP ha preso in mano il cellulare, passando poi davanti alla parte

anteriore dell’auto dell’avversario mentre questi risaliva in macchina e

ingranava la retromarcia. Quando AP1 ha di nuovo ripreso ad avanzare con

l’auto, ACP era proprio davanti al veicolo. L’imputato ha continuato la guida

per qualche metro, finendo per schiacciare l’antagonista tra la parte anteriore

del proprio veicolo e la parte posteriore della Panda azzurra appartenente alla

moglie di ACP.

3.3 Trasportato con

l’ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Mendrisio, la lettera

di dimissione di ACP, redatta dal medico dell’ospedale quello stesso 9

marzo 2018 (il paziente è stato infatti dimesso quel medesimo giorno), attesta

quanto segue (AI 12 allegato 2):

“Diagnosi

conclusiva

1. Aggressione

con

- lieve

contusione emitorace sx.

- escoriazione

e lieve contusione ginocchio dx.

- escoriazione

e contusione terzo medio regione anteriore mediale gamba sx”

Per quanto riguarda lo

stato del paziente si può ancora leggere:

“Status

- cosciente,

adeguato, lievemente scosso psicologicamente.

- gamba

sx: piccola escoriazione, lieve tumefazione dolente alla palpazione a livello

del terzo medio parte anteriore. Non deficit neurologici, non parestesie,

mobilità delle dita: sp, polso pedideo presente.

Non

segni clinici per la sindrome della loggia.

-

ginocchio dx: piccola

escoriazione, lieve dolenzia alla palpazione nella regione sotto patellare.

-

torace: non segni macroscoici per

contusione, dolenzia alla palpazione emitorace sx regione anteriore, regione

media. All’auscultazione polmonare MVC ubiquitario e simmetrico.”

Dalle radiografie

effettuate al torace, al ginocchio destro e alla gamba sinistra non sono

risultate fratture.

Nella parte finale della

lettera di dimissione il medico ha indicato:

“Valutazione

e procedere

Ad

1. evitare sforzi fisici importanti.

deambulazione

con stampelle e carico secondo dolore.

ghiaccio,

tenere la gamba sollevata piu possibile.

bendaggio

antalgico

terapia

antalgica secondo dolore.

ulteriori

controlli dal Medico curante secondo bisogno.

il

Pz è avvisato di presentarsi dal Medico curante se comparsa forti dolori alla

gamba, piede freddo, parestesie e difficoltà nella mobilizzazione del piede

(sindrome della loggia).”

4. AP1 è stato

arrestato subito dopo i fatti esposti al consid. 3.2. La sua carcerazione

preventiva è durata dal 9 marzo 2018 al 27 aprile 2018 (50 giorni).

il quadro giuridico

5.

5.1 Si rende colpevole di

omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente

uccide una persona.

5.2 Il reato di lesioni

gravi secondo l’art. 122 CP è compiuto da chiunque intenzionalmente ferisce una

persona mettendone in pericolo la vita, da chiunque intenzionalmente mutila il

corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita

dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al

lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente

il viso, o da chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o

alla salute fisica o mentale di una persona.

5.3 Si rende colpevole di

lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP chiunque intenzionalmente cagiona un

danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona. La norma prevede

altresì, da un lato, la possibilità per il giudice di attenuare la pena nei

casi poco gravi e dall’altro prevede il perseguimento d’ufficio dell’autore se

egli ha fatto uso di veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso, se egli ha

agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona,

segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva avere cura.

5.4 Propriamente la legge

non definisce il concetto di tentativo ex art. 22 cpv. 1 CP, norma in base alla

quale chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto,

non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli

atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena

attenuata.

In base alla giurisprudenza

del Tribunale federale sussiste un tentativo (art. 22 CP) qualora l’autore

realizzi tutti gli elementi soggettivi del reato e manifesti la sua intenzione

di commetterlo, senza che si siano adempiuti tutti gli elementi oggettivi del

reato stesso (DTF 140 IV 150 consid. 3.4, pag. 152 con rinvii;

Demarmels/Vonwil, StGB Annotierter

Kommentar, 2020, ad art. 22 n. 1).

Il

tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è

però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1). In altre

parole, la giurisprudenza ha più volte stabilito che l’equivalenza delle due

forme di intenzione – dolo diretto e dolo eventuale – si applica anche al

tentativo (STF 6B_924/2017 del 14 marzo 2018 consid. 1.1.3 con rinvii; STF

6B_1146/2018 dell’8 novembre 2019 consid. 4.2.).

6. Giusta l’art. 12

cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie

consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga

possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase

dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9

consid. 4, pag. 15), che per costante giurisprudenza del Tribunale federale

sussiste allorquando l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si

produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel

caso in cui si realizzi, lo accetta, gli fosse anche indesiderato rispettivamente

pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_1146/2018 dell’8

novembre 2019 consid. 4.2).

6.1 Se l’autore si sia

assunto il rischio del realizzarsi del reato (componente volitiva del concetto

di intenzione, ovvero la Willensseite: Stratenwerth/

Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2013, ad art.

12 n. 6), è una questione che il tribunale – in mancanza di una confessione

dell’imputato – deve decidere sulla base delle circostanze. Tra queste

circostanze figurano l’ampiezza del rischio, noto all’autore, del verificarsi del

reato, la gravità della violazione del dovere di diligenza, i moventi

dell’autore e il modo in cui egli ha agito.

Tanto più è grande la

probabilità del verificarsi del reato rispettivamente tanto più è grave la

violazione del dovere di diligenza, quanto più potrà essere ritenuto che

l’autore si sia accollato il rischio del realizzarsi del reato (STF 6B_213/2019

del 26 agosto 2019 consid. 4.3.4 con numerosi rinvii; 6B_1146/2018 dell’8

novembre 2019 consid. 4.2).

Per provare l’intenzione,

dunque, il tribunale può dedurre dalla consapevolezza dell’autore la sua

volontà, se all’autore il realizzarsi del rischio (vale a dire il subentrare

dell’evento) doveva imporsi come uno scenario così probabile che la

disponibilità ad accettarlo come conseguenza non può che essere ragionevolmene

interpretata che come accettazione dell’evento. Tanto più è grande la

probabilità del verificarsi del reato e tanto più è grave la violazione del

bene giuridico, tanto più deriva la conclusione che l’autore si sia accollato il

rischio del realizzarsi del reato (STF 6B_1250/2013 del 24 aprile 2015 consid.

3.1; STF 6B_213/2019 del 26 agosto 2019 consid. 4.3.4).

Tuttavia, il dolo

eventuale può sussistere anche quando il subentrare dell’evento previsto dalla

figura di reato (il cosiddetto tatbestandsmässiger Erfolg) non era molto

probabile bensì semplicemente possibile (STF 6B_213/2019 del 26 agosto 2019

consid. 4.3.4).

Anche sulla base di indizi

e di regole derivanti dall’esperienza il tribunale può trarre deduzioni che

portano dalle circostanze esterne all’atteggiamento interiore dell’autore (DTF

130 IV 58 consid. 8.4, pag. 62).

6.2 Nondimeno, non si può dedurre dalla sola

consapevolezza dell’autore circa la possibilità del verificarsi dell’evento (Wissensseite:

Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad

art. 12 n. 2) che egli se ne sia accollato il rischio (Willensseite). In

altri termini, dalla consapevolezza dell’autore circa la possibilità del

verificarsi dell’evento non può essere automaticamente concluso che egli se ne

sia anche accollato il rischio. Devono aggiungervisi ulteriori circostanze.

Siffatte circostanze sussistono segnatamente quando l’autore non può calcolare

e dosare il rischio a lui noto e la vittima non ha alcuna possibilità di

difendersi (6B_213/2019 del 26 agosto 2019 consid. 4.3.4 con rinvii).

Il Tribunale federale ha

avuto modo di ribadire questa giurisprudenza anche con riferimento a reati in

cui vi è pericolo per la vita di una persona. La consapevolezza certa di un

imminente pericolo per la vita, vale a dire quindi della possibilità della

morte, non è identico alla consapevolezza certa del subentrare dell’evento.

Altrimenti, ha proseguito l’Alta Corte, un’intenzione mirata a una messa in

imminente pericolo di vita racchiuderebbe sempre in sé anche il dolo eventuale

per omicidio, nella misura in cui l’autore non supponga che l’incombente evento

possa essere sventato con il suo proprio intervento o con il comportamento di

un altro, con la conseguenza che tutti i reati che presuppongono l’intenzionale

creazione di un (imminente) pericolo di vita (ad esempio l’art. 122 cpv. 1 CP)

diverrebbero superflui. Non vi è intenzione di uccidere quando l’autore agisce

malgrado il riconosciuto possibile pericolo di morte, tuttavia confida nel

fatto che il pericolo di morte non si realizzerà. Un’intenzione di uccidere può

essere ammessa, in considerazione dell’elevata pena minima dei reati contro la

vita e del gravoso rimprovero di colpa in caso di reati capitali, solo se

all’elemento di consapevolezza si aggiungono ulteriori circostanze. Siffatte

circostanze sussistono segnatamente quando l’autore non può in alcun modo

calcolare e dosare il rischio a lui noto e la vittima non ha alcuna possibilità

di difendersi (STF 6B_1250/2013 del 24 aprile 2015 consid. 3.1 con rinvii).

7. Più azioni possono

solo eccezionalmente essere raggruppate e considerate come unità. Segnatamente,

più azioni singole possono essere riunite nel senso di un’unità naturale di

azione (im Sinne einer natürlichen Handlungseinheit) se esse poggiano su

un atto di volontà unitario e, a causa dello stretto nesso spaziale e

temporale, appaiono a un esame oggettivo come un unico evento. Una naturale

unità di azione va comunque ammessa con riserbo (STF 6B_968/2019 del 14

settembre 2020 consid. 5.3; DTF 133 IV 256 consid. 4.5.3, pag. 266).

In una sentenza del 15

giugno 2012 (inc. 17.2011.138, consid. 33), confermata dal Tribunale federale

(STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013), questa Corte ha ritenuto che un

pestaggio avvenuto in due tappe derivava da un’unica volontà delittuosa

dell’autore, perché è stato solo grazie all’intervento del suo compagno, che lo

ha letteralmente strappato dalla vittima, se l’aggressione si è svolta in due

fasi. La valutazione dei fatti andava dunque effettuata nel loro complesso.

Anche nel caso in esame, i

fatti rimproverati all’imputato derivano da un’unica volontà delittuosa (quella

di prendersela con l’accusatore privato); l’intera scena, poi, costituisce un

tutt’uno, svoltosi in uno spazio ristretto (una modesta superficie del posteggio

antistante il palazzo) e in un lasso di tempo alquanto contenuto (dalle

16:45:57 alle 16:46:46, orario della videocamera, vale a dire una cinquantina

di secondi scarsi, ancora meno del precedente giurisprudenziale evocato

poc’anzi).

accertamento dei fatti

e sussunzione nel caso concreto

8. Riprendendo le

considerazioni espresse poc’anzi (consid. 6), il punto decisivo è stabilire

quali conseguenze l’imputato sulla base del suo operato ha ritenuto possibili e

se ne sia accollato il rischio (STF 6B_464/2017 del 7 agosto 2017 consid. 1.4;

STF 6B_1250/2013 del 24 aprile 2015 consid. 1.4.1).

8.1 Riprendendo il

complesso dei fatti a giudizio di questa Corte, essi possono essere così

riassunti:

l’imputato ha dapprima

percorso a bordo della propria vettura la stradetta che passa accanto ai garage

e ai posteggi del condominio, dirigendosi verso l’accusatore privato che a

piedi, vedendo arrivare l’imputato, si era dapprima posizionato tra il ciglio e

il centro della stradetta, verosimilmente con l’intento di fermarlo o di fargli

diminuire la velocità. L’imputato ha in seguito sterzato verso destra,

nell’esatta direzione dell’accusatore privato, il quale nel frattempo – vistasi

avvicinare l’automobile dell’imputato – si è affrettato a mettersi al sicuro nell’area

dei posteggi. Una manciata scarsa di secondi più tardi l’imputato ha cercato di

schiacciare la vittima contro la vettura Panda grigia posteggiata lì accanto e

appartenenente all’accusatore privato. Tra le due auto vi è stato un urto ma

l’accusatore privato è riuscito ad evitare di trovarsi tra i due veicoli. In

seguito, l’imputato, sempre con l’auto, ha schiacciato – questa volta

riuscendovi – l’accusatore privato (che nei secondi precedenti aveva continuato

a camminare nei pressi e davanti al veicolo di AP1) contro la Panda azzurra,

appartenenente alla moglie dell’accusatore privato e posteggiata in parte sul

prato posto accanto ai posteggi.

8.2 Agendo in tal modo

l’imputato non poteva innanzitutto non ritenere possibile che l’accusatore

privato avrebbe potuto riportare delle gravi conseguenze.

Certo, è vero che

quando si è diretto con l’auto – in provenienza dal proprio garage – verso

l’accusatore privato, l’imputato ha iniziato a frenare già all’altezza

dell’automobile bianca, in sosta al posteggio n. 6 (dal video si vede infatti

che si accendono le luci dei freni), mentre l’accusatore privato si metterà al

sicuro correndo tra la linea che separa il posteggio n. 2 e il n. 3. Se da un

lato non vi sono agli atti dei dati che concernono la velocità del veicolo

dell’imputato né elementi sullo spazio di frenata, dall’altro risulta dalle

immagini della videocamera che se l’accusatore privato non avesse avuto

l’accortezza di scansarsi immediatamente, l’eventualità di un urto sarebbe

stata sicuramente (quantomeno) possibile. Tanto più che l’accusatore privato

non è persona dal fisico atletico, ciò che di regola influisce sull’agilità e

rapidità dei movimenti.

Questa conclusione si

impone, e sempre con maggiore intensità, quando l’imputato ha tentato in

seguito di schiacciare l’accusatore privato contro la Panda grigia, per poi

effettivamente schiacciarlo tra il proprio veicolo e la Panda azzurra: AP1 non

poteva non ritenere possibile che l’urto avrebbe potuto avere delle conseguenze

ben maggiori di quelle effettivamente verificatesi.

Tuttavia, che tra queste

conseguenze potesse rientrare anche la morte dell’accusatore privato, in altre

parole che l’imputato dovesse ritenere possibile di provocare con il suo agire

la morte dell’accusatore privato e (come si vedrà ancora in seguito) se ne sia

accollato il rischio, è una conclusione che questa Corte non trae. Già si è

detto (consid. 6.2) che la giurisprudenza del Tribunale federale indica che

un’intenzione di uccidere può essere ammessa, in considerazione dell’elevata

pena minima dei reati contro la vita e del gravoso rimprovero di colpa in caso

di reati capitali, solo se all’elemento di consapevolezza si aggiungono

ulteriori circostanze. Siffatte circostanze sussistono, si è già accennato,

segnatamente quando l’autore non può in alcun modo calcolare e dosare il

rischio a lui noto e la vittima non ha alcuna possibilità di difendersi (STF

6B_1250/2013 del 24 aprile 2015 consid. 3.1 con rinvii). Nel caso concreto, per

ammettere la presenza del dolo eventuale riferito al reato di tentato omicidio,

manca a giudizio di questa Corte già l’elemento della consapevolezza, ovvero il

ritenere possibile la morte dell’accusatore privato, e nemmeno si può sostenere

che l’imputato nel suo agire – che ha, beninteso e come si vedrà, evidenti

conseguenze penali – non abbia dosato il rischio, frenando sia quando si è

diretto la prima volta verso l’accusatore privato, sia prima di tentare di

schiacciarlo contro la Panda grigia (all’orario 16:46:05 prima dell’urto, si

vede che la luce del freno dell’auto dell’imputato si accende) sia prima di

schiacciarlo contro la Panda azzurra (anche in questo caso, all’orario

16:46:45, prima dell’urto, si vede che la luce del freno dell’auto

dell’imputato si accende). Tenendo inoltre conto che, prima di tentare di

schiacciare l’accusatore privato contro la Panda grigia e in seguito prima di

schiacciarlo tra il proprio veicolo e la Panda azzurra, l’imputato era partito

da fermo alcuni metri prima (anche in questo caso mancano dati precisi sulla

distanza e, di riflesso, sulla velocità), questa Corte non reputa che

l’imputato ritenesse e dovesse ritenere possibile di uccidere l’accusatore

privato, così come non reputa che egli, di conseguenza, si sia accollato il

rischio del realizzarsi di un tale evento.

Si può ancora soggiungere

che se l’imputato avesse voluto travolgere la vittima con l’intento di

ucciderla, gli sarebbe probabilmente bastato che, quando l’ha raggiunta

percorrendo la strada accanto ai posteggi, egli non solo sterzasse leggermente

a destra ma anche proseguisse verso di lei.

8.3 L’imputato, per

contro, con il suo modo di agire non poteva non essere consapevole della

possibilità di provocare lesioni gravi alla vittima. Infatti, dirigersi con il

proprio veicolo specificamente verso una persona a una velocità non adeguata

alle circostanze, correndo il serio rischio di investirla malgrado si effettui

una frenata, che ha verosimilmente facilitato alla vittima di evitare l’urto,

costituisce un comportamento suscettibile di provocare lesioni gravi, ove solo

si pensi all’eventualità assai concreta che la vittima (dal fisico non

atletico) potesse avere una reazione meno rapida per mettersi in salvo o che

inciampasse nel cercare di mettersi al riparo, finendo per non riuscire a

evitare l’urto con una vettura diretta verso di sé e circolante a una velocità

non misurata ma comunque inadatta a una stradetta del genere. Ma anche

prescindendo da questo episodio e guardando al seguito della fattispecie,

tentare di schiacciare, e poi effettivamente schiacciare, una persona con il

proprio veicolo contro un altro costituisce un comportamento che può causare

lesioni gravi alla vittima: se certo, lo si è già detto, la velocità non poteva

essere elevata, visto il tratto di strada percorso partendo da fermo prima dei

due urti (dapprima contro la Panda grigia, poi contro l’accusatore privato e la

Panda azzurra), non può essere trascurato il fatto che il veicolo dell’imputato

pesa sicuramente più di una tonnellata ed era diretto proprio verso la vittima.

Provocare non solo

fratture di ossa delle gambe, con anche possibili conseguenze permanenti,

suscettibili di disturbare la successiva capacità di deambulazione, ma anche

l’eventualità di rompere uno o entrambi i ginocchi della vittima, con conseguenze

durature e significative su tale articolazione, era uno scenario più che

semplicemente possibile, al punto che – guardando i filmati della videocamera –

è innegabile una reazione di sorpresa nel vedere l’accusatore privato mettersi

al riparo da solo e nell’apprendere dai resoconti dell’ospedale in cui è stato

trasportato subito dopo i fatti, che le conseguenze sono state limitate.

Non è tutto: senza volere

fare un’analisi retrospettiva per determinare ciò di cui l’imputato poteva a

priori essere consapevole, risulta dal video fatto dalla moglie della vittima

che quest’ultima prima di essere schiacciata tra il veicolo dell’imputato e la

Panda azzurra non si trovava più in posizione del tutto eretta, assai

verosimilmente perché già urtata dalla vettura dell’imputato. Questo

svolgimento dei fatti non è per nulla sorprendente, anzi: è infatti del tutto

possibile che un pedone investito da una vettura venga in un primo tempo

atterrato dall’auto investitrice. Un atterramento completo non è potuto avvenire

nel caso concreto perché la vittima è stata portata dall’auto investitrice

contro la Panda azzurra. In un contesto del genere, l’imputato non poteva non

essere consapevole della possibilità che la vittima cominciasse ad accasciarsi

dopo essere stata urtata dall’auto dell’imputato (come in effetti cominciava ad

avvenire), di modo che quando poi la vittima è stata schiacciata tra i due

veicoli vi era la possibilità (di cui l’imputato non poteva non essere

consapevole) di crearle lesioni gravi a organi importanti della parte centrale

del corpo, si pensi alla parte del corpo costituita dal bacino e

all’articolazione dell’anca.

8.4 Del realizzarsi delle

conseguenze descritte al consid. 8.3, che l’imputato non poteva non avere

ritenuto possibili, egli se ne è anche assunto il rischio.

Questa conclusione si

impone esaminando le circostanze del caso concreto: la maniera di agire

dell’imputato, ossia la violazione del dovere di diligenza nel guidare in tal

modo il proprio veicolo (utilizzandolo al solo scopo di andare contro

l’accusatore privato) è stata talmente grave e il rischio del verificarsi

dell’evento (vale a dire il rischio di lesioni gravi) è stato di un’ampiezza

tale – senza dimenticare il movente dell’imputato, ossia punire la vittima per

tutte le angherie pregresse, da ultimo quella di pochi istanti prima dei fatti

ora a giudizio, cioè la frattura di una vertebra lombare – che non si può che

trarne la conclusione che l’imputato si sia accollato il rischio del

realizzarsi di lesioni gravi a danno della vittima.

8.5 Ne discende che per i

fatti descritti nell’atto di accusa l’imputato deve essere considerato autore

colpevole del reato di tentate lesioni gravi.

8.6 Di passata si noti –

anche se questa Corte non ne ha voluto tenere conto in nessuna misura nelle

proprie valutazioni esposte in precedenza – che nella decisione impugnata,

quando è stato riassunto l’intervento in difesa dell’imputato, figura quanto

segue: “Per la difesa AP1 poteva prendere in considerazione solo delle lesioni

gravi, non ha considerato e non poteva considerare l’eventualità della morte di

ACP” (pag. 8; si veda anche il verbale del dibattimento TPC, pag. 6). In

appello, l’imputato ha invece sostenuto che il reato sarebbe quello delle

lesioni semplici qualificate.

il reato consumato di

lesioni semplici

9.

9.1 Il Tribunale federale

ha già avuto modo di stabilire che il reato di (tentate) lesioni gravi per dolo

eventuale ha la precedenza, a determinate condizioni, rispetto al reato

consumato (vollendet) di lesioni semplici qualificate (STF 6B_954/2010

del 10 marzo 2011 consid. 3.4). Le condizioni consistevano in quel precedente

giurisprudenziale nella conoscenza da parte dell’autore della pericolosità del

suo agire (Roth/Berkemeier, Basler

Kommentar, 2019, ad art. 122 n. 28).

Più in dettaglio, in

quella fattispecie l’autore aveva colpito in modo estremamente pesante la testa

della vittima che giaceva inerte al suolo. Sulla base degli evidenti pericoli

di un tale modo di agire, ha evidenziato il Tribunale federale, è a ragione che

l’istanza precedente aveva stabilito che l’autore poteva e doveva sapere della

pericolosità delle sue azioni. Solo grazie al caso non era subentrata una

situazione di pericolo per la vita o di importanti danni permanenti alla testa

o al viso della vittima.

È pertanto correttamente

che da ciò i giudici cantonali avevano concluso trattarsi – in mancanza del

subentrare dell’evento (Erfolg) – di tentate lesioni gravi per dolo

eventuale. L’Alta Corte ha poi sentenziato che, contrariamente all’opinione dell’autore

(ricorrente in sede federale), è a ragione che i giudici cantonali hanno fatto

astrazione da una condanna dell’autore per il reato di lesioni semplici

qualificate, sebbene il reato di cui all’art. 123 n. 2 CP potesse senz’altro

essere considerato compiuto, come ad esempio la variante di reato prevista dal

cpv. 3 di quella norma (commissione del reato nei confronti di una persona

incapace di difendersi). Infatti, ha concluso il Tribunale federale, il reato

di (tentate) lesioni gravi per dolo eventuale ha la precedenza, a determinate

condizioni, rispetto al reato consumato (vollendet) di lesioni semplici

qualificate (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.4).

9.2 Questa giurisprudenza

si applica anche al caso in esame, di modo che l’imputato, oltre al reato di

tentate lesioni gravi, non deve essere condannato anche per il reato di lesioni

semplici qualificate, malgrado l’art. 123 n. 2 CP possa senz’altro essere

considerato compiuto nella fattispecie qui a giudizio.

il reato di

danneggiamento

10. Non è tema di appello

la condanna dell’imputato per il danneggiamento dei due veicoli Panda (l’uno

grigio, l’altro azzurro) che si trovavano posteggiati nel luogo dei fatti

descritti ai punti precedenti. Il dispositivo n. 1.2 del giudizio impugnato è

pertanto passato in giudicato.

l’imputabilità di AP1

e, in seguito, commisurazione della pena

11. A giusta ragione il

presidente dell’istanza precedente ha deciso di sottoporre l’imputato a una

perizia psichiatrica. Il contenuto di quest’ultima (agli atti quale doc. TPC

12) è stato riassunto nella sentenza appellata alle pag. 32-34, alle quali si

rinvia in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

Basta qui rammentare che,

in tema di incapacità rispettivamente di scemata imputabilità, l’esperto così

si è espresso (doc. TPC 12, pag. 23):

“Il peritando non era totalmente incapace di valutare il carattere

illecito o di agire secondo tale valutazione. La sua condizione psichica non

era alterata in modo molto grave ed egli era in grado di valutare il carattere

illecito del suo gesto. Solo la sua capacità di agire secondo tale valutazione

è stata temporaneamente indebolita.”

Alla domanda, “nel caso in

cui l’autore avesse agito in stato di scemata capacità di valutare o di

agire, quale era il grado – leggero, medio o grave – della scemata

imputabilità?”, il perito ha risposto nel modo seguente (pag. 24):

“Ritengo che il peritando abbia agito in stato di scemata capacità di

agire secondo una pur corretta valutazione del carattere illecito dell’atto di

grado leggero-medio.”

Non vi è agli atti il

benché minimo elemento per questa Corte per scostarsi dall’opinione

dell’esperto che ha redatto in modo accurato e preciso il proprio referto, dopo

avere esaminato l’incarto e visitato l’imputato.

12.

12.1 Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la

pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle

condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla

sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità

dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

12.2 In base all’art. 19

cpv. 2 CP, se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di

valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice

attenua la pena.

Il Tribunale federale ha

precisato che il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento quando

determina l'effetto della scemata imputabilità sulla colpa (soggettiva) tenendo

conto dell'insieme delle circostanze. Può applicare la scala usuale secondo cui

una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta a una colpa da grave a

molto grave in conseguenza di una lieve scemata imputabilità. La riduzione di

una colpa oggettivamente molto grave può condurre a riconoscere una colpa da

media a grave nel caso di una scemata imputabilità di grado medio,

rispettivamente a una colpa da lieve a media nel caso di una grave scemata

responsabilità. Sulla base di questa valutazione approssimativa, il giudice

deve poi stabilire la pena tenendo conto degli ulteriori criteri di commisurazione

della stessa all'interno del quadro legale disponibile. Questo modo di

procedere permette di prendere in considerazione interamente la scemata

imputabilità, senza tuttavia attribuirle un significato eccessivo. Una

diminuzione puramente matematica della pena ipotetica non è conforme al

sistema. Essa limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del

giudice e comporta che, di regola, viene attribuito un peso eccessivo alla

capacità di valutazione definita dall'esperto psichiatra (STF 6B_1146/2018

dell’8 novembre 2019 consid. 5.2.2 con rinvii anche alla DTF 136 IV 55 consid.

5.6 e alla STF 6B_1177/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 2.2).

In caso di scemata

imputabilità, il giudice deve quindi, in una prima fase, decidere sulla base

degli accertamenti peritali in quale misura l'imputabilità dell'autore è

diminuita dal profilo giuridico e come essa si ripercuote complessivamente

sulla valutazione della colpa. Deve essere qualificata la colpa globale e, alla

luce dell'art. 50 CP, il giudice deve espressamente esporre nella sentenza il

grado di gravità da prendere in considerazione. In una seconda fase, occorre

determinare nell’ambito del quadro edittale disponibile, la pena ipotetica che

corrisponde a questa colpa. La pena così fissata può, dandosene le condizioni,

essere modificata sulla base degli elementi riguardanti la situazione personale

dell'autore, come pure in ragione di un eventuale tentativo ai sensi dell'art.

22 cpv. 1 CP (STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 consid. 5.2.2 con rinvii;

DTF 136 IV 55 consid. 5.7, pag. 62).

La scemata imputabilità

dell’autore va considerata, pertanto, nell'ambito della valutazione della sua

colpa. Come visto, la scemata imputabilità attenua la colpa: non costituisce di

per sé un elemento di riduzione matematica della pena. La diminuzione

dell'entità della pena deriva dalla colpa ridotta (STF 6B_1146/2018 dell'8

novembre 2019 consid. 5.3.2 con riferimento anche alla DTF 136 IV 55 consid.

5.5, pag. 59).

Parimenti, il fatto che l’autore

abbia agito con dolo eventuale incide sulla sua colpa e deve di conseguenza

essere preso in considerazione nell'ambito della valutazione della stessa (STF 6B_1146/2018

dell'8 novembre 2019 consid. 5.3.2 con riferimento anche alla DTF 136 IV 55

consid. 5.6).

12.3 Applicando questi

criteri al caso concreto, si possono fare le considerazioni seguenti:

12.3.1 Di per sé (vale a dire

se si prescindesse dalla scemata responsabilità e dal suo grado, stabiliti

dalla perizia giudiziaria) la colpa dell’imputato andrebbe qualificata come

colpa in bilico tra grave e molto grave. Senza applicare già a questo momento

singoli criteri di commisurazione della pena, va infatti detto che l’imputato

non ha esitato a farsi giustizia da sé anziché attendere, segnatamente, che

l’istanza adita dall’amministrazione del condominio (il giudice di pace) si

pronunciasse sulla situazione che si era venuta a creare dopo che i coniugi ACP

avevano preso in locazione un appartamento del palazzo. Il comportamento

dell’imputato è in antitesi con quanto previsto già solo dalle più elementari

regole di convivenza civile che permettono a un condomino, esausto dal

comportamento dell’inquilino di un altro condomino, di cercare per le vie

legali di imporre a quest’ultimo di allontanare il locatario ma non gli

concedono il diritto di salire in macchina e andare a dargli una lezione.

Tenendo conto del grado di

scemata imputabilità stabilito dall’esperto e qualificato “di grado

leggero-medio” (perizia, pag. 24) – qualifica a cui questa Corte, come

detto, si allinea integralmente – la colpa effettivamente ascrivibile a AP1 va

attenuata e considerata, tenendo conto dell’insieme delle circostanze, quale

colpa da media a grave.

12.3.2 Passando ora alla

seconda fase del ragionamento (esposto al consid. 12.2), sulla base della

predetta valutazione della colpa occorre a questo punto stabilire la pena

ipotetica che corrisponde a questa colpa, tenendo conto dei criteri di

commisurazione della stessa all'interno del quadro legale disponibile.

In tema di criteri di

commisurazione della pena, vanno notoriamente considerati, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal

profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli

obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà

delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre

tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta

dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione

che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai

sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del

12 marzo 2008 consid. 2.2).

Se da un lato il risultato

dell'attività illecita, vale a dire il grado di lesione del bene giuridico in

questione (l’integrità del corpo e della salute di una persona: Ege, StGB Annotierter Kommentar, 2020,

ann. prelim. agli art. 122 ss. n. 1) è stato fortunatamente contenuto,

dall’altro la reprensibilità dell’atto stesso e la sua modalità

di esecuzione si commentano da sé guardando i filmati agli atti, senza che a questa

Corte sembri necessario dilungarsi. Utilizzare la propria auto non solo per

spaventare, come secondo l’imputato sembrerebbero essere stati i suoi

intendimenti iniziali, ma anche per letteralmente colpire la vittima

costituisce un atteggiamento intollerabile.

Proseguendo conformemente

all’art. 47 cpv. 2 CP, e come già accennato, sono poi da considerare – quali

componenti soggettive del reato (subjektive Tatkomponenten) – l’intensità della

volontà delittuosa (STF 6B_129/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 1; Trechsel/Thommen, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, 2018, ad art. 47 n. 20 con ulteriori rinvii giurisprudenziali)

e al riguardo la presenza di dolo eventuale – come in concreto – ha effetto

sgravante (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; Trechsel/Thommen,

op. cit. ad art. 47 n. 20), i moventi e gli obiettivi perseguiti.

Nella categoria dei

moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni,

come ad esempio l’avidità o ambizioni di potere. Se si tratta di stimoli

altruistici, l’effetto è quello di diminuire la pena. In caso, invece, di

stimoli egoistici o riprovevoli, l’effetto è di aumentarla.

Sempre tra le componenti

soggettive del reato occorre anche considerare, come già detto, il grado di

libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità.

Tanto più semplice sarebbe stato per l’autore il rispettare la norma violata,

tanto più grave è la sua decisione di infrangerla.

Che lo stimolo interno che

ha indotto l’imputato al comportamento poi tenuto non abbia la benché minima

connotazione altruistica non dev’essere spiegato. Così come non dev’essere

argomentato molto per dire che è riprovevole lo stimolo di volersi

egoisticamente ergere a giustiziere anziché attendere gli sviluppi della via

giudiziaria imboccata dall’amministrazione del condominio e che prevedeva

un’udienza davanti al giudice di pace due-tre settimane più tardi (per

l’esattezza il 28 marzo 2018: AI 48 allegati 16 e 17).

Questa Corte ha nondimeno

tenuto conto del clima che il comportamento della vittima (e della moglie)

aveva creato nel condominio, tenendo presente quanto già riferito al consid. 1

del presente giudizio e considerando altresì quanto avvenuto pochi minuti prima

dei fatti oggi a giudizio e che hanno portato alla rottura della terza vertebra

lombare dell’imputato ad opera dell’accusatore privato (consid. 3.1 in fine di

questa sentenza).

Se il ben più che

possibile subentrare dell’evento consistente nel provocare alla vittima delle

lesioni gravi del tipo descritto al consid. 8.3 si fosse effettivamente

verificato, la pena ipotetica che entrerebbe in considerazione, tenuto conto di

tutto quanto esaminato sinora (consid. 12.3.1 e 12.3.2) e avuto riguardo al

quadro legale disponibile che prevede una pena detentiva da sei mesi a dieci anni,

si aggirerebbe almeno sui 3 anni e mezzo.

12.3.3 Procedendo in base alla

sopra ricordata giurisprudenza dell’Alta Corte, occorre ora esaminare in una

terza fase (oltre alla STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 si veda anche la

DTF 136 IV 55 consid. 5.7, pag. 62) se la pena ipotetica così stabilita possa essere

modificata sulla base degli elementi riguardanti la situazione personale

dell'autore, come pure in ragione di un eventuale tentativo ai sensi dell'art.

22 cpv. 1 CP.

Tra le circostanze riguardanti

la situazione personale dell’autore (“Täterkomponenten”) vanno annoverate la

sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), la reputazione, la

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), il comportamento tenuto dopo l’atto

e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà

sulla sua vita.

Richiamate le risultanze

relative alla vita dell’imputato (in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP si

rinvia amche al consid. 1 della sentenza appellata), emerge che AP1 ha compiuto

76 anni il 5 luglio scorso, è pensionato ed è incensurato. Fino a prima degli

avvenimenti oggi a giudizio non risultavano particolari problemi di salute (AI

1 allegato 1 VI imputato del 9 marzo 2018 pag. 8: “Non ho problemi di salute e

non assumo medicamenti se non mezza pastiglia per la pressione alta il

mattino”). Dai certificati medici prodotti durante il procedimento di appello

dalla difesa dell’imputato risulta che egli “è stato ricoverato [alla Clinica

Viarnetto] una prima volta dal 11.06.2020 al 09.08.20 a seguito di un tentato

suicidio e nuovamente dal 08.09.20 al 17.10.20 a seguito di un mancato

suicidio” e che “durante le degenze abbiamo oggettivato un disturbo depressivo

reattivo, conseguente alla condanna subita” (doc. CARP XI).

Sulla base delle

dichiarazioni dell’imputato durante il dibattimento in prima sede e di quelle

rilasciate nei verbali di interrogatorio si rivela che egli vive solo, siccome

sua moglie “è in casa anziani dall’agosto dell’anno scorso [2019, ndr] perché

ha problemi alle gambe e non riesce più a stare in piedi” (VDIB TPC del 9

giugno 2020 interrogatorio imputato, pag. 1 e 2) e siccome il figlio – sposato

e con due figlie – vive a Vacallo.

Dai certificati medici

prodotti dalla difesa si può dedurre il convincimento che, malgrado

esteriormente l’imputato non abbia dato segni di ravvedimento né di particolare

assunzione di responsabilità per quanto ha fatto sino al dibattimento davanti

all’istanza precedente (non se ne trova traccia né nelle immagini del video

subito dopo gli avvenimenti, anzi, né nelle dichiarazioni dell’imputato

risultanti dai verbali di interrogatorio, basti pensare all’affermazione

riferita dallo stesso AP1 rivolta alla vittima subito dopo i fatti: “questa

volta te la sei cercata”: AI 1 all. 1 ossia VI imputato del 9 marzo 2018 pag.

7. Solo davanti alla prima Corte l’imputato ha ammesso: “Io ho sbagliato

sicuramente, mi dispiace. In quel momento la testa non ragionava più”), egli

abbia interiormente ben compreso quanto ha fatto, con conseguenze sulla sua

salute (anche se un tentativo di suicidio non deve necessariamente far

concludere che si tratti di un gesto di disperazione per il male commesso: Wiprächtiger/ Keller, Basler Kommentar,

2019, ad art. 47 n. 176 con rinvii).

A ciò si aggiunga che

l’età avanzata deve essere considerata nella commisurazione della pena e meglio

con riferimento alla sensibilità alla pena stessa (Wiprächtiger/Keller, op. cit., ad art. 47 n. 155). Va

inoltre dato atto anche di una certa collaborazione da parte dell’imputato

durante il procedimento nell’accertamento dei fatti.

Quanto all’aspetto del

pericolo di recidiva, il perito – dopo esame dell’imputato, con anche

l’effettuazione di un calcolo nella scala attuariale VRAG – ha indicato che “il

pericolo di commettere nuovi reati è dunque decisamente basso” (doc. TPC 12

pag. 24).

Sulla scorta dell’esame di

tutte le circostanze riguardanti la situazione personale dell’imputato, tra le

quali spicca la sua età avanzata e la conseguente accresciuta sensibilità alla

pena, si giustifica di ridurre la pena stessa a 3 anni e tre mesi.

A questo punto occorre

tenere in considerazione il fatto che il reato di lesioni gravi è rimasto allo

stadio del tentativo e che, in tale eventualità, l’art. 22 cpv. 1 CP permette

al giudice di attenuare la pena.

Tra gli elementi

pertinenti nell’esame della misura dell’attenuazione della pena vi è in primo

luogo l’imminenza del risultato, l’imputato avendo compiuto – come nel caso in

esame – tutti gli atti necessari alla consumazione del reato (STF 6B_42/2015

del 22 luglio 2015 consid. 2.4.2). D’altra parte vanno anche considerate le

effettive conseguenze delle azioni dell’imputato che, nella concreta

fattispecie, sono fortunatamente risultate contenute (Demarmels/Vonwil, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art.

22 n. 12 con numerosi riferimenti a sentenze del Tribunale federale).

Tenuto conto anche di

questi ultimi aspetti, come pure del fatto che – ancorché solo prima del

processo in primo grado, ma nel dubbio non va considerato come mera tattica –

l’imputato ha pur sempre risarcito alla vittima il danno consistente nella

rottura degli occhiali nonché i danni ai due veicoli Panda (doc. dib. TPC n. 1

e art. 48 lett. d CP), la pena che viene stabilita da questa Corte si fissa in

Considerandi

2.

anni e 6 mesi.

13.

Un’ulteriore

attenuazione della pena sulla scorta di altre circostanze previste dall’art. 48

CP non entra in considerazione.

In particolare, non

torna applicabile l’art. 48 lett. b CP – norma che permette al giudice di

attenuare la pena se l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla

condotta della vittima – non potendosi affermare che il comportamento

dell’accusatore privato (di cui questa Corte ha comunque tenuto conto: consid.

12.3.2) sia stato a tal punto provocatorio che anche una persona responsabile

posta nella situazione dell’autore avrebbe fatto fatica a resistervi (STF

6B_675/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 6.2.4; STF 6B_31/2011 del 27 aprile

2011.

consid. 3.4.3. Questa circostanza attenuante trova applicazione per lo più

nell’ambito di delitti di natura sessuale: Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2013, ad art. 48-48a n. 6).

14.

L’art. 43 CP

stabilisce che il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena

detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto

della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà

della pena (cpv. 2). La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di

almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale

(art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire (cpv. 3).

Le condizioni legate alla

prognosi favorevole che permettono di sospendere l’esecuzione della pena

secondo l’art. 42 CP valgono anche per la concessione parziale della

sospensione ai sensi dell’art. 43 CP. Anche la gravità della colpa deve essere

considerata dal giudice nella determinazione della parte di pena da espiare,

rispettivamente di quella da porre al beneficio della sospensione condizionale (Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 43 n. 2 con riferimenti

giurisprudenziali). Vale sostanzialmente la regola per cui tanto più è

favorevole la prognosi e quanto più leggera la colpa, tanto più potrà essere

breve la parte di pena da espiare (Wohlers,

op. cit., ad art. 43 n. 5 con riferimenti giurisprudenziali).

Nel caso concreto a fronte

di una prognosi favorevole (anche considerando lo screzio con i coniugi

__________: AI 23 e AI 27 pag. 3, AI 36 pag. 3; AI 38 allegato 12), la colpa

dell’imputato non può, come già visto, essere definita leggera. Comunque, la

suddivisione della pena di 2 anni e 6 mesi in due anni al beneficio della

sospensione condizionale per un periodo di prova di tre anni e, invece, 6 mesi

da espiare risulta ancora conforme ai suesposti criteri di suddivisione della

pena.

15.

In conclusione per

quanto riguarda l’appello dell’imputato discende da quanto precede che egli

viene prosciolto dal reato di ripetuto tentato omicidio intenzionale mentre

viene ritenuto autore colpevole di tentate lesioni gravi. Quanto all’avere

compiuto anche il reato di ripetuto danneggiamento, ciò non è oggetto di

appello.

La pena per il

reato di tentate lesioni gravi viene stabilita in 2 anni e 6 mesi, di cui 2

anni posti al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova

di 3 anni e, invece, 6 mesi da espiare.

La pena pecuniaria di 90

aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna per un totale di fr. 2'700.-

stabilita in prima sede per il reato di ripetuto danneggiamento viene

confermata: tale pena, tuttavia, risulta ancora conforme alla colpa

dell’imputato assortendola del beneficio della sospensione condizionale per un

periodo di prova di tre anni (sul tema della concessione della sospensione

condizionale di una pena pecuniaria con riguardo ai limiti di pena: Jositsch/Ege/Schwarzenegger, Strafrecht

II, Strafen und Massnahmen, 2018, pag. 150).

richiesta di

riparazione del torto morale avanzata dall’accusatore privato

16.

ACP reitera in appello

la propria richiesta volta a ottenere la condanna dell’imputato a versargli la

somma di fr. 7'500.- quale “indennità per il torto morale cagionatogli”

(dichiarazione di appello incidentale, pag. 2).

La Corte precedente ha

accolto la richiesta nel principio, rinviando l’accusatore privato al foro

civile per il quantum. L’imputato ha impugnato la decisione con cui è stato

riconosciuto il principio del risarcimento.

Per quanto attiene alla

decisione sul principio del risarcimento, questa Corte conferma il giudizio

dell’istanza precedente, i presupposti dell’art. 47 CO (secondo cui,

segnatamente, in caso di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle

particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato un’equa indennità

pecuniaria a titolo di riparazione) e dell’art. 49 CO – norma in base alla

quale chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la

gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro

modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale – risultando

fondamentalmente adempiuti, ritenuto che tra i diritti della personalità

protetti da quella norma rientra il corpo (Fischer,

in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz /Fankhauser (ed.), OR Kommentar,

Schweizerisches Obligationenrecht, 2016, ad art. 49 n. 22).

Con riferimento alla

quantificazione della richiesta, è vero che l’art. 126 cpv. 3 seconda frase CPP

stabilisce che, per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono

nondimeno giudicate interamente in sede penale. Tuttavia, nel caso concreto, a

prescindere dal fatto che non è per nulla certo che una richiesta di fr.

7'500.- sia ancora da considerare di esigua entità, mancano elementi sufficienti,

come rettamente indicato dalla Corte precedente, che permettano di stabilire in

che misura lo stato di salute dell’accusatore privato sia da ricondurre ai

fatti oggetto del presente giudizio e in che misura, invece, e piuttosto,

vadano ascritti a una situazione psicopatologica iniziata ben prima. La

documentazione prodotta in appello conferma e rafforza questa impossibilità di

giudizio, considerato che dalla stessa risulta che “l’esordio psicopatologico

sarebbe avvenuto nel 1995” e che “da allora sarebbe insorto un disturbo

depressivo ricorrente e avrebbe ottenuto l’AI al 100% per le problematiche

fisiche” (doc. dib. CARP n. 2).

Anche perché, poi, se

appena ci si addentri nelle conseguenze che l’accusatore privato nel proprio

intervento ha descritto nella categoria denominata “a livello sociale”

(pag. 10) alludendo fra l’altro all’avere dovuto cambiare casa, va detto che

già il 27 settembre 2017 – quindi ben prima dei fatti oggi a giudizio – ACP e

Ravevano scritto una mail al rappresentante del locatore, come già accennato,

comunicandogli: “Salve, come d’accordo le invio disdetta del contratto per

l’appartamento sito in _________ 16 in Stabio. Come pattuito mi concede il

termine di trenta giorni con la scadenza di ogni mese a partire da oggi” (AI 48

allegato doc. 7).

Senza dimenticare di

aggiungere che, dopo la partenza da Stabio nel 2018, l’accusatore privato ha

già fatto un ulteriore spostamento, trasferendosi dapprima a _______, per poi

spostarsi alcuni mesi dopo a ________, ove risulta domiciliato dal ________.

Per tacere del fatto che

sembrerebbe che un peggioramento dello stato di salute dell’accusatore privato

sia subentrato a seguito delle rimostranze che un rappresentante

dell’amministrazione del condominio e alcuni condomini gli hanno fatto nel

corso del mese di febbraio 2018 (quindi prima dei fatti oggi a giudizio),

lamentandosi per il comportamento dell’accusatore privato e del suo cane (AI 12

allegato 1, certificato medico del 27.2.2018).

È certamente del tutto a

ragione che il perito giudiziario ha definito la personalità di ACP

“sicuramente problematica”, soggiungendo che la lettera del 23 marzo 2018 del

suo medico curante (AI 21) “è evidentemente elusiva” (doc. TPC 12, pag. 20 e si

veda anche pag. 21 in alto).

In mancanza di specifici

elementi probatori relativi alla situazione di salute preesistente, quale ad

esempio una perizia medica su questo delicato e complesso aspetto centrale,

l’accusatore privato viene rinviato al foro civile (Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung

StPO, 2020, ad art. 126 n. 15).

Ne segue che l’appello

incidentale dev’essere respinto.

spese procedurali

17.

L’art. 428 cpv. 1

prima frase CPP prevede che le parti sostengono le spese della procedura di

ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.

Pertanto, visto l’esito

dell’appello dell’imputato si giustifica di suddividerne i costi, ponendoli a

carico di AP1 nella misura di 3/5 e per il resto a carico dello Stato (art. 428

cpv. 1 CPP).

I costi dell’appello

incidentale sarebbero di per sé a carico dell’accusatore privato (art. 428 cpv.

1.

CPP). Senonché, essendo egli al beneficio del gratuito patrocinio

comprendente anche l’esonero dalle spese procedurali, i costi dell’appello sono

posti a carico dello Stato (art. 136 cpv. 2 lett. b CPP e AI 24).

In applicazione dell’art.

428.

cpv. 3 CPP – secondo cui se emana essa stessa una nuova decisione, la

giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle

spese prevista dalla giurisdizione precedente – statuendo quindi d’ufficio (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozess-ordnung StPO, 2020, ad art. 428 n. 14), questa Corte mantiene i

costi della procedura di primo grado a carico dell’imputato, risultando egli

condannato per reati che erano contemplati nell’atto di accusa.

indennità

18.

18.1

Siccome all’imputato è

stato assegnato un difensore d’ufficio, AP1 non può pretendere alcuna indennità

per i costi della sua difesa (Oberholzer,

Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 710 n. 2314 con rinvii alla

giurisprudenza del Tribunale federale; Griesser,

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 429 ann.

9.

a piè di pag. 3493).

Detto diversamente,

l’indennità secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP – e anche quella prevista

dall’art. 436 cpv. 2 CPP – concernono le spese dell’imputato per un avvocato di

fiducia (DTF 138 IV 205 consid. 1, pag. 206).

18.2

Secondo l’art. 433 cpv.

1.

lett. a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato

delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore

privato vince la causa.

Nel caso in esame,

l’accusatore privato in appello si vede confermata la decisione, avversata

dall’imputato, di riconoscimento del principio della propria pretesa, venendo

invece rinviato al foro civile per il quantum.

Affinché l’accusatore

privato che fa valere solo la propria pretesa di natura civile abbia diritto a

un’indennità, occorre quantomeno un parziale accoglimento della propria pretesa

civile (Griesser, op. cit., ad

art. 433 n. 2). Una prevalenza nella causa a favore dell’accusatore privato

sussiste anche quando le sue richieste – come nel caso concreto – vengono

accolte solo nel principio ai sensi dell’art. 126 cpv. 3 CPP (Riklin, StPO Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2014, ad art. 433

n. 1).

Nelle circostanze appena

descritte si giustifica di condannare l’imputato a versare all’accusatore

privato un’indennità ridotta, che viene fissata in fr. 600.-, oltre a fr. 60.-

di spese e a fr. 50.80 di IVA per complessivi fr. 710.80.

L’accusatore privato tenga

presente che tale indennità è devoluta al Cantone fino a concorrenza delle

spese per il gratuito patrocinio in applicazione dell’art. 138 cpv. 2 CPP.

note professionali

19.

19.1

Per quanto attiene alla

nota del difensore dell’imputato (doc. CARP XXIV), la stessa viene approvata

non senza ricordare al patrocinatore che il tempo che un avvocato impiega per

allestire la propria nota d’onorario non può essere fatturato. Nel caso

concreto la relativa voce (ossia quella del 1° marzo 2021) viene annullata ma

il relativo lasso di tempo aggiunto al processo (che il difensore aveva

quantificato in un’ora). Viene quindi approvata la nota di complessivi fr.

2'924.80 (fr. 2'775.- di onorario e fr. 149.80 di spese).

19.2

Con riferimento alla

nota d’onorario del 2 marzo 2021 del patrocinatore dell’accusatore privato

(doc. dib. CARP n. 3), la stessa viene ammessa con un’unica modifica riguardante

l’onorario per il dibatimento di appello che, stimato in sette ore, viene

ridotto a quattro, per tenere conto dell’effettiva durata del dibattimento (due

ore) a cui si aggiunge il tempo della trasferta.

L’onorario risulta quindi

pari a fr. 2'175.- (12h e 5 minuti), a cui si aggiungono le spese indicate di

fr. 343.50 (fr. 217.50 + 116.- + 10.-) e l’IVA al 7.7% pari a 193.90, per un

totale complessivo di fr. 2'712.40.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 19, 22, 34, 42, 43, 44, 47,

48, 111, 122, 123, 144 CP,

80, 81, 82, 126, 135, 138,

422 e ss., 429 e ss., 433 CPP

nonché, sulle spese la LTG rispettivamente il Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di

AP1 è parzialmente accolto.

2. L’appello

incidentale di ACP è respinto.

3. Di

conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1.2, 3., 6.1, 7.1, della sentenza

del 9 giugno 2020 della Corte delle assise criminali, non essendo stati appellati

sono passati in giudicato:

4. AP1, oltre

che di (dispositivo n. 1.2 del giudizio di primo grado non oggetto di appello):

ripetuto

danneggiamento

per

avere, il 9 marzo 2018 a Stabio in _________, sul piazzale

di transito veicolare antistante lo stabile n. 16, intenzionalmente deteriorato

i veicoli: FIAT Panda targato TI ______ di ACP e FIAT Panda targato TI ______

di R ivi posteggiati, cozzandovi volontariamente contro con il proprio veicolo

FIAT targato TI _____ in occasione dei summenzionati tentativi di investire ACP,

cagionando in tal modo dei danni per un importo complessivo imprecisato;

è dichiarato autore

colpevole di:

tentate lesioni

gravi

per avere, il 9 marzo 2018 a Stabio in _________,

sul piazzale di transito veicolare antistante lo stabile n. 16,

intenzionalmente tentato di ferire gravemente ACP, tentando di investirlo e investendolo

volontariamente con il suo veicolo FIAT targato TI _____ mentre gli si trovava

davanti a piedi e in posizione eretta, schiacciandolo così all’altezza delle

gambe contro un altro veicolo ivi posteggiato, procurandogli le lesioni e i

danni fisici e psichici descritti nei certificati medici del 9 marzo 2018

dell’ORM, Mendrisio, del 12 aprile 2018 del dr. med. _________ e del 12 maggio

2018 dell’ORL, Locarno.

5. Avendo agito

in stato di scemata imputabilità, AP1 è condannato:

5.1 alla

pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto.

5.1.1 L’esecuzione

della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 2 (due) anni per un

periodo di prova di 3 (tre) anni; per il resto, cioè 6 (sei) mesi, è da

espiare.

5.2 alla

pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta)

ciascuna per un totale di fr. 2'700.- (duemila settecento).

5.2.1 L’esecuzione

della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

6. AP1 è

prosciolto dall’accusa di tentato omicidio intenzionale di cui al punto 1.

dell’atto di accusa n. 193/2018 del 6 novembre 2018.

7. L’indennità

per torto morale chiesta dall’accusatore privato ACP è riconosciuta nel

principio. Per la sua quantificazione è ordinato il rinvio al competente foro

civile.

8. La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali di prima sede sono a carico di

AP1.

9. Gli oneri

processuali dell’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti a carico di AP1 nella misura di 3/5 e per il resto a

carico dello Stato.

10. Gli oneri processuali

dell’appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 500.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 550.-

sono posti a carico

dello Stato.

11. Le spese per la difesa

d’ufficio di AP1 di primo e secondo grado sono sostenute dallo Stato.

12. La nota professionale del

difensore, avv. DI1, riferita alla procedura di appello è approvata per fr.

2'924.80 (fr. 2'775.- di onorario e fr. 149.80 di spese).

13. Contro

questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

14.

La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del

presente dispositivo.

15. Non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato è tenuto a

rimborsare allo Stato quanto da questo anticipato per la sua difesa in primo

grado (art. 135 cpv. 4 CPP).

16. Non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato è tenuto a

rimborsare allo Stato i 3/5 della nota professionale del difensore, avv. DI1,

riferita alla procedura di appello (ossia 3/5 di fr. 2'924.80; art. 135 cpv. 4

CPP). I restanti 2/5 rimangono a carico dello Stato.

17. Le spese per il gratuito

patrocinio di primo e secondo grado dell’accusatore privato ACP sono sostenute

dallo Stato.

18. La nota professionale del

patrocinatore dell’accusatore privato, avv. DI2, riferita alla procedura di

appello è approvata per complessivi fr. 2'712.40 (onorario pari a fr. 2'175.-,

spese di fr. 343.50 e IVA pari a 193.90).

19. Contro

questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

20.

La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della

giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del

presente dispositivo.

21. Non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato è tenuto a

rimborsare allo Stato quanto da questo anticipato per il patrocinio

dell’accusatore privato in primo grado (art. 138 cpv. 1 CPP e art. 135 cpv. 4

CPP).

22. Non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano, l’imputato è tenuto a rimborsare allo Stato l’importo

di fr. 710.80 su quanto lo Stato ha anticipato per il patrocinio

dell’accusatore privato in appello (art. 138 cpv. 1 CPP, art. 135 cpv. 4 CPP e

art. 426 cpv. 4 CPP).

23. Intimazione a:

24. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.