17.2020.256
Ripetuto tentato omicidio intenzionale. Appello dell'imputato e dell'ACP; derubrica in tentate lesioni gravi e assorbimento del reato consumato di lesioni semplici; scemata imputabilità e commisurazione della pena
18 marzo 2021Italiano59 min
vettura, guardando in direzione del balcone dei coniugi ACP, dicendo qualcosa (verosimilmente
Source ti.ch
Incarto n.
17.2020.256+301
Locarno
18 marzo 2021/cv
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati, giudice presidente,
Matteo Galante e Attilio Rampini
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del
16 giugno 2020, confermato con dichiarazione di appello del 14 settembre 2020
da
AP1
rappr. dall'avv. DI1
e sull’appello incidentale presentato il 6 ottobre 2020 da
ACP
contro la sentenza emanata il 9
giugno 2020 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP1
esaminati gli atti;
riassunto dei
fatti e del
procedimento: A. AP1 è proprietario dal 1997
di un’unità di proprietà per piani con uso esclusivo su un appartamento posto
al secondo piano di un palazzo situato in _________ a Stabio.
Dal 1° luglio 2017 ACP
(____) e la moglie R hanno preso in locazione un appartamento posto al quarto
piano del medesimo edificio (AI 9).
B. I rapporti tra i
coniugi __________ e la rappresentante del loro locatore (_______ SA) nonché
nei confronti dei condomini e nei riguardi di _______ SA, amministratrice del
condominio (denominato Condominio _______), si sono ben presto deteriorati.
C. È in questo contesto
che si inseriscono gli avvenimenti del 9 marzo 2018 intercorsi tra AP1 e ACP, a
seguito dei quali il procuratore pubblico ha allestito il 6 novembre 2018
l’atto di accusa n. 193/2018 nei confronti di AP1, accusandolo dei seguenti
reati:
“1. tentato omicidio intenzionale
per avere, il 9 marzo 2018
a Stabio in _________, sul piazzale di transito veicolare antistante allo
stabile nr. 16, intenzionalmente tentato di uccidere ACP investendolo
volontariamente con l’autoveicolo FIAT targato TI _______ da lui condotto,
schiacciandolo all’altezza delle gambe fra il veicolo da lui condotto e un
altro veicolo ivi posteggiato,
e meglio per avere,
a seguito di un diverbio
fra i due avvenuto qualche minuto prima su quel piazzale adibito a
posteggio/transito veicolare, conclusosi con spintoni/colpi da parte del ACP al
AP1 il quale cadeva poi a terra;
il AP1 si rialzava ed
andava a riprendere la sua vettura che aveva pocanzi posteggiato, dirigendosi
alla guida del suo veicolo verso il ACP che stava ancora, a piedi, sul
piazzale, cercando già di investirlo una prima volta, tuttavia senza successo
poiché il ACP riusciva a scansarsi di lato;
il AP1 allora eseguiva una
breve retromarcia dopo che il ACP aveva sferrato un calcio alla portiera
dell’auto, riprendendo poi la corsa in direzione del ACP che distava pochi
metri davanti al veicolo, cercando nuovamente di investirlo, senza tuttavia
riuscire nell’intento poiché il ACP riusciva nuovamente a scansarsi
rifugiandosi fra due veicoli posteggiati;
dopo una nuova breve
retromarcia, il AP1 ripartiva nuovamente in direzione del ACP avendolo visto
uscire dal rifugio fra le due vetture posteggiate e, dopo essersi fermato a
breve distanza, ripartiva repentinamente investendolo così come descritto in
apertura;
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
22 cpv. 1 CPS e 111 CPS;
Imputazione alternativa
(art. 325 cpv. 2 CPP)
1A.
lesioni gravi
per avere, il 9 marzo 2018
a Stabio in _________, sul piazzale di transito veicolare antistante allo
stabile nr. 16, intenzionalmente ferito ACP, cagionandogli in tal modo un grave
danno al corpo ed alla salute fisica e mentale, investendolo volontariamente
con il suo veicolo FIAT targato TI _____ mentre gli si trovava davanti a piedi
e in posizione eretta, schiacciandolo così all’altezza delle gambe contro un
altro veicolo ivi posteggiato, procurandogli conseguentemente le gravi lesioni
e i danni fisici e psichici descritti nei certificati medici: 9 marzo 2018
dell’ORM, Mendrisio (AI 38 all.3); 12 aprile 2018 del dr. med. _________,
Lugano (AI 38 all. 8) e 12 maggio 2018 dell’ORL, Locarno (AI 38 all. 8);
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
dall’art. 122 CPS;
Imputazione alternativa
( art. 325 cpv. 2 CPP)
1B.
lesioni semplici qualificate
per avere, il 9 marzo 2018
a Stabio in _________, sul piazzale di transito veicolare antistante allo
stabile nr. 16, intenzionalmente cagionato ad ACP, un danno al corpo ed alla
salute fisica e mentale, investendolo volontariamente con il suo veicolo FIAT
targato TI _____ mentre gli si trovava davanti a piedi e in posizione eretta,
schiacciandolo così all’altezza delle gambe contro un altro veicolo ivi
posteggiato, procurandogli conseguentemente le lesioni e i danni fisici e
psichici descritti nei certificati medici: 9 marzo 2018 dell’ORM, Mendrisio (AI
38 all.3); 12 aprile 2018 del dr. med. _________, Lugano (AI 38 all. 8) e 12
maggio 2018 dell’ORL, Locarno (AI 38 all. 8);
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
dall’art. 123 cifra 1 e 2 cpv. 1 e 2 CPS;
2.
ripetuto danneggiamento
per avere, il 9 marzo 2018 a Stabio in _________, sul
piazzale di transito veicolare antistante allo stabile nr. 16, intenzionalmente
deteriorato i veicoli: FIAT Panda targato TI ______ di ACP e FIAT Panda targato
TI ______ di R ivi posteggiati, cozzandovi volontariamente contro con il
proprio veicolo FIAT targato TI _____ in occasione dei summenzionati tentativi
di investire ACP, cagionando in tal modo dei danni per un importo complessivo
imprecisato;
fatti avvenuti: nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto:
dall’art. 144 cpv. 1 CPS”.
D. Il
pubblico dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali si è tenuto il
9 giugno 2020. Statuendo quello stesso giorno (la motivazione della sentenza è
poi stata intimata alle parti il 14 agosto 2020) la Corte precedente ha
ritenuto l’imputato autore colpevole di ripetuto tentato omicidio e di ripetuto
danneggiamento. Tenuto conto di una scemata imputabilità di AP1, lo ha così
condannato alla pena detentiva di 3 anni e 9 mesi e alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna.
Reputando di
essere confrontata a un caso di rigore, la prima Corte non ha pronunciato
l’espulsione dell’imputato.
L’istanza precedente
ha inoltre riconosciuto nel principio la richiesta di indennizzo per torto
morale avanzata da ACP, ordinando il rinvio al foro civile per la
determinazione del quantum.
La tassa di
giustizia e le spese procedurali sono state poste a carico dell’imputato, il
quale è stato altresì astretto a rimborsare allo Stato la nota professionale
del proprio difensore e quella del patrocinatore dell’accusatore privato ACP.
E. Con
annuncio di appello del 16 giugno 2020 e successiva dichiarazione di appello del
14 settembre 2020, AP1 ha impugnato la sentenza della Corte delle assise
criminali, e meglio la condanna per ripetuto tentato omicidio, la
commisurazione della pena nonché il riconoscimento del principio dell’indennità
per torto morale (punti 1.1, 2 e 4 del dispositivo della sentenza impugnata).
Egli chiede
di essere prosciolto dall’imputazione di ripetuto tentato omicidio e di essere
ritenuto autore colpevole di lesioni semplici qualificate, con conseguente
condanna al riguardo alla pena detentiva di 12 mesi da dedursi il carcere
preventivo sofferto, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di
due anni.
F. Il 6
ottobre 2020 ACP ha inoltrato dichiarazione di appello incidentale chiedendo la
riforma del punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che
l’imputato venga condannato a versargli la somma di fr. 7'500.- quale indennità
per il torto morale.
G. Il
pubblico dibattimento davanti a questa Corte si è tenuto il 2 marzo 2021.
L’imputato è stato dispensato dal comparirvi personalmente (doc. CARP XXIII).
Al termine
dei rispettivi interventi, il procuratore pubblico ha chiesto la conferma del
giudizio impugnato e l’accusatore privato ha ribadito la propria richiesta di
indennizzo di fr. 7'500.-, quale risarcimento per il torto morale, evidenziando
le sofferenze patite a seguito degli avvenimenti.
Il difensore
dell’imputato, dal canto suo, ha sottolineato che il giudizio impugnato non
avrebbe esaminato con la dovuta cura i primi due episodi della fattispecie,
concentrandosi a fondo esclusivamente sul terzo episodio. L’imputato non aveva
alcuna intenzione di investire e provocare la morte di ACP. La sua volontà è
stata sempre e solo quella di spaventarlo. Inoltre, l’intera fattispecie
andrebbe considerata come un’unità di azione, i comportamenti dell’imputato
essendo da ascrivere a un’unica volontà.
Ha pertanto
ribadito le richieste di pena indicate nella dichiarazione di appello (doc.
CARP III).
Per ciò che
attiene alla pretesa di indennizzo per torto morale, la difesa dell’imputato ha
evidenziato che la documentazione prodotta dall’accusatore privato non
dimostrerebbe l’entità delle eventuali sofferenze subite, le quali peraltro
devono essere importanti per potere giustificare un indennizzo per torto
morale.
ritenuto in fatto
e considerato
in diritto:
gli
antefatti
1. Dalla
documentazione che ________ SA, amministratrice del condominio, ha fornito al
procuratore pubblico l’11 settembre 2018 (AI 48) emerge che la presenza dei
coniugi __________ si è rivelata ben presto, come già accennato, fonte di non
pochi problemi di convivenza nel condominio.
1.1 I problemi non hanno
riguardato solo i rapporti tra gli inquilini __________ e la rappresentante
(________ SA) della parte locatrice: a questo specifico riguardo basti dire che
con mail di domenica 20 agosto 2017, quindi dopo poco più di un mese e mezzo
dall’inizio del contratto, quest’ultima si è lamentata nei confronti dei due
locatari per il fatto che essi avevano effettuato “ben quasi 40 telefonate
al giorno” e che “è stato davvero colmato il limite di sopportabilità”.
Anche ________ SA è stata destinataria di lamentele pesanti da parte dei
coniugi ACP, come risulta dalla mail che ________ SA ha scritto a ________ SA
il 15 settembre 2017: “Anche questa mattina abbiamo ricevuto telefonate ed
email dai vostri inquilini. La telefonata si è tramutata in insulti ecc.”
(AI 48 allegato 6).
La situazione non è
migliorata in seguito, al punto che con mail del 27 settembre 2017 i coniugi
ACP hanno disdetto il rapporto di locazione (AI 48 allegato 7):
“Salve, come d’accordo le invio disdetta del contratto per
l’appartamento sito in _________ 16 in Stabio. Come pattuito mi concede il
termine di trenta giorni con la scadenza di ogni mese a partire da oggi (vedasi
chiamata telefonica delle 19.00 in data 27/09/2017). Consapevoli e giudiziosi
da entrambe le parti, chiedo conferma della medesima invaitole.
in
fede: ACP”
1.2 I problemi principali
sono sorti nella convivenza con i condomini, i quali si sono segnatamente
lamentati del fatto che il pastore tedesco dei coniugi ACP sporcava le parti
comuni, sporcava e graffiava la porta dell’ascensore, circostanza attestata
anche dall’azienda incaricata della pulizia dello stabile (AI 48 allegato 12),
e che i coniugi ACP parcheggiavano in maniera durevole nei posteggi riservati
agli ospiti.
Per descrivere l’evolvere
increscioso della situazione è sufficiente rammentare che il 6 dicembre 2017 la
comunione dei comproprietari del condominio _____, rappresentata da ________
SA, ha convenuto E, locatore dell’appartamento in uso ai coniugi ACP, davanti
al giudice di pace, allo scopo di trovare una conciliazione per la “grave
situazione” che “persiste nonostante tutte le rimostranze verbali e
scritte e non è più tollerabile” (AI 48 allegato 13).
2. La convivenza non è
migliorata nei mesi successivi ed è in questo contesto litigioso che si
inseriscono i fatti oggetto del presente procedimento penale.
Fatti
i fatti del pomeriggio
del 9 marzo 2018
3. Le videocamere di
sorveglianza del Condominio _____ permettono di accertare come si sono svolti i
fatti quel pomeriggio del 9 marzo 2018.
Vi è una prima
fattispecie, che ha portato il procuratore pubblico ad emettere un decreto di
accusa (AI 54) nei confronti di ACP per il reato di lesioni semplici. La si
descrive qui di seguito (consid. 3.1), siccome collegata con i fatti di cui è
imputato AP1 (consid. 3.2).
3.1 Attorno alle 16:41
(orario delle videocamere di sorveglianza) di venerdì 9 marzo 2018 ACP ha
posteggiato il veicolo Fiat Panda azzurro della moglie accanto ad un albero
posto vicino ai posteggi del condominio _____. La moglie è scesa dall’auto ed è
entrata nel palazzo. ACP, avendo scorto AP1 dall’altra parte del piazzale, si è
rimesso al volante, dirigendosi verso di lui. AP1 aveva nel frattempo raggiunto
il proprio garage. Sceso dall’auto, ACP si è incamminato verso AP1 che si
trovava in quel momento all’interno del proprio garage. Mentre ACP gli parlava,
gesticolava. A un certo punto AP1 è uscito dal proprio garage. I due uomini
hanno discusso in modo acceso uno di fronte all’altro. ACP, di corporatura
robusta (come l’avversario del resto, ma visibilmente più alto di quest’ultimo)
si è avvicinato sempre più a AP1, toccandolo e quasi a sospingerlo col proprio
corpo, facendolo indietreggiare di un paio di passi. A questo punto AP1 gli ha
dato un colpo con la mano, una sorta di pugno, all’altezza della pancia. ACP ha
reagito, ne è derivato un breve tafferuglio nel quale ben presto AP1 è stato
spintonato a terra da ACP, rompendosi la terza vertebra lombare. ACP è allora
risalito in macchina, rimettendola dall’altra parte del piazzale, accanto alla
pianta, fuori posteggio, nel medesimo posto in cui si trovava quando aveva
fatto scendere la moglie esattamente tre minuti prima.
3.2 AP1 è a sua volta
salito nella propria vettura e si è diretto verso ACP, che nel frattempo era
sceso dall’auto e stava camminando vicino ad essa, al cellulare.
3.2.1 Visto arrivare AP1, ACP
si è dapprima spostato in avanti verso il centro della carreggiata, accennando
un gesto con la mano verso AP1 (non si vede bene se si tratta di un gesto
finalizzato a sollecitare che la vettura si fermi), salvo poi tornare
immediatamente indietro per schivare l’auto di AP1 che velocemente si stava
dirigendo verso di lui. AP1 ha frenato e si è fermato. Quando l’auto si è
completamente fermata, ACP – che si era nel frattempo spostato dalla
traiettoria del veicolo – si trovava a circa un metro/un metro e mezzo di
distanza sul lato destro dell’auto di AP1. ACP ha allora colpito con una pedata
l’auto di AP1 sul lato anteriore destro.
3.2.2 La scena è proseguita.
AP1, che aveva inserito la retromarcia pochi istanti prima della pedata, è
indietreggiato di circa mezzo metro. ACP, a sua volta, si è spostato in parte
davanti all’auto dell’avversario, il quale avanzando e sterzando verso destra
si è nuovamente diretto verso ACP che è riuscito a schivare l’impatto (evitando
così di rimanervi schiacciato in mezzo) tra l’auto di AP1 e la Panda grigia che
era lì parcheggiata e che appartiene ad ACP.
AP1 è nuovamente
indietreggiato e poi di nuovo avanzato con l’auto. ACP si era nel frattempo
spostato verso l’albero.
3.2.3 AP1 è sceso dalla
vettura, guardando in direzione del balcone dei coniugi ACP, dicendo qualcosa (verosimilmente
alla moglie dell’antagonista. I video delle telecamere di sorveglianza del
condominio sono sprovviste di audio) e gesticolando con il braccio. Dal canto
suo, ACP ha preso in mano il cellulare, passando poi davanti alla parte
anteriore dell’auto dell’avversario mentre questi risaliva in macchina e
ingranava la retromarcia. Quando AP1 ha di nuovo ripreso ad avanzare con
l’auto, ACP era proprio davanti al veicolo. L’imputato ha continuato la guida
per qualche metro, finendo per schiacciare l’antagonista tra la parte anteriore
del proprio veicolo e la parte posteriore della Panda azzurra appartenente alla
moglie di ACP.
3.3 Trasportato con
l’ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Mendrisio, la lettera
di dimissione di ACP, redatta dal medico dell’ospedale quello stesso 9
marzo 2018 (il paziente è stato infatti dimesso quel medesimo giorno), attesta
quanto segue (AI 12 allegato 2):
“Diagnosi
conclusiva
1. Aggressione
con
- lieve
contusione emitorace sx.
- escoriazione
e lieve contusione ginocchio dx.
- escoriazione
e contusione terzo medio regione anteriore mediale gamba sx”
Per quanto riguarda lo
stato del paziente si può ancora leggere:
“Status
- cosciente,
adeguato, lievemente scosso psicologicamente.
- gamba
sx: piccola escoriazione, lieve tumefazione dolente alla palpazione a livello
del terzo medio parte anteriore. Non deficit neurologici, non parestesie,
mobilità delle dita: sp, polso pedideo presente.
Non
segni clinici per la sindrome della loggia.
-
ginocchio dx: piccola
escoriazione, lieve dolenzia alla palpazione nella regione sotto patellare.
-
torace: non segni macroscoici per
contusione, dolenzia alla palpazione emitorace sx regione anteriore, regione
media. All’auscultazione polmonare MVC ubiquitario e simmetrico.”
Dalle radiografie
effettuate al torace, al ginocchio destro e alla gamba sinistra non sono
risultate fratture.
Nella parte finale della
lettera di dimissione il medico ha indicato:
“Valutazione
e procedere
Ad
1. evitare sforzi fisici importanti.
deambulazione
con stampelle e carico secondo dolore.
ghiaccio,
tenere la gamba sollevata piu possibile.
bendaggio
antalgico
terapia
antalgica secondo dolore.
ulteriori
controlli dal Medico curante secondo bisogno.
il
Pz è avvisato di presentarsi dal Medico curante se comparsa forti dolori alla
gamba, piede freddo, parestesie e difficoltà nella mobilizzazione del piede
(sindrome della loggia).”
4. AP1 è stato
arrestato subito dopo i fatti esposti al consid. 3.2. La sua carcerazione
preventiva è durata dal 9 marzo 2018 al 27 aprile 2018 (50 giorni).
il quadro giuridico
5.
5.1 Si rende colpevole di
omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente
uccide una persona.
5.2 Il reato di lesioni
gravi secondo l’art. 122 CP è compiuto da chiunque intenzionalmente ferisce una
persona mettendone in pericolo la vita, da chiunque intenzionalmente mutila il
corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita
dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al
lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente
il viso, o da chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo o
alla salute fisica o mentale di una persona.
5.3 Si rende colpevole di
lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP chiunque intenzionalmente cagiona un
danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona. La norma prevede
altresì, da un lato, la possibilità per il giudice di attenuare la pena nei
casi poco gravi e dall’altro prevede il perseguimento d’ufficio dell’autore se
egli ha fatto uso di veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso, se egli ha
agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona,
segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva avere cura.
5.4 Propriamente la legge
non definisce il concetto di tentativo ex art. 22 cpv. 1 CP, norma in base alla
quale chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto,
non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli
atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena
attenuata.
In base alla giurisprudenza
del Tribunale federale sussiste un tentativo (art. 22 CP) qualora l’autore
realizzi tutti gli elementi soggettivi del reato e manifesti la sua intenzione
di commetterlo, senza che si siano adempiuti tutti gli elementi oggettivi del
reato stesso (DTF 140 IV 150 consid. 3.4, pag. 152 con rinvii;
Demarmels/Vonwil, StGB Annotierter
Kommentar, 2020, ad art. 22 n. 1).
Il
tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è
però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1). In altre
parole, la giurisprudenza ha più volte stabilito che l’equivalenza delle due
forme di intenzione – dolo diretto e dolo eventuale – si applica anche al
tentativo (STF 6B_924/2017 del 14 marzo 2018 consid. 1.1.3 con rinvii; STF
6B_1146/2018 dell’8 novembre 2019 consid. 4.2.).
6. Giusta l’art. 12
cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie
consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga
possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase
dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9
consid. 4, pag. 15), che per costante giurisprudenza del Tribunale federale
sussiste allorquando l’autore ritiene possibile che l’evento o il reato si
produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l’evento nel
caso in cui si realizzi, lo accetta, gli fosse anche indesiderato rispettivamente
pur non desiderandolo (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; STF 6B_1146/2018 dell’8
novembre 2019 consid. 4.2).
6.1 Se l’autore si sia
assunto il rischio del realizzarsi del reato (componente volitiva del concetto
di intenzione, ovvero la Willensseite: Stratenwerth/
Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2013, ad art.
12 n. 6), è una questione che il tribunale – in mancanza di una confessione
dell’imputato – deve decidere sulla base delle circostanze. Tra queste
circostanze figurano l’ampiezza del rischio, noto all’autore, del verificarsi del
reato, la gravità della violazione del dovere di diligenza, i moventi
dell’autore e il modo in cui egli ha agito.
Tanto più è grande la
probabilità del verificarsi del reato rispettivamente tanto più è grave la
violazione del dovere di diligenza, quanto più potrà essere ritenuto che
l’autore si sia accollato il rischio del realizzarsi del reato (STF 6B_213/2019
del 26 agosto 2019 consid. 4.3.4 con numerosi rinvii; 6B_1146/2018 dell’8
novembre 2019 consid. 4.2).
Per provare l’intenzione,
dunque, il tribunale può dedurre dalla consapevolezza dell’autore la sua
volontà, se all’autore il realizzarsi del rischio (vale a dire il subentrare
dell’evento) doveva imporsi come uno scenario così probabile che la
disponibilità ad accettarlo come conseguenza non può che essere ragionevolmene
interpretata che come accettazione dell’evento. Tanto più è grande la
probabilità del verificarsi del reato e tanto più è grave la violazione del
bene giuridico, tanto più deriva la conclusione che l’autore si sia accollato il
rischio del realizzarsi del reato (STF 6B_1250/2013 del 24 aprile 2015 consid.
3.1; STF 6B_213/2019 del 26 agosto 2019 consid. 4.3.4).
Tuttavia, il dolo
eventuale può sussistere anche quando il subentrare dell’evento previsto dalla
figura di reato (il cosiddetto tatbestandsmässiger Erfolg) non era molto
probabile bensì semplicemente possibile (STF 6B_213/2019 del 26 agosto 2019
consid. 4.3.4).
Anche sulla base di indizi
e di regole derivanti dall’esperienza il tribunale può trarre deduzioni che
portano dalle circostanze esterne all’atteggiamento interiore dell’autore (DTF
130 IV 58 consid. 8.4, pag. 62).
6.2 Nondimeno, non si può dedurre dalla sola
consapevolezza dell’autore circa la possibilità del verificarsi dell’evento (Wissensseite:
Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad
art. 12 n. 2) che egli se ne sia accollato il rischio (Willensseite). In
altri termini, dalla consapevolezza dell’autore circa la possibilità del
verificarsi dell’evento non può essere automaticamente concluso che egli se ne
sia anche accollato il rischio. Devono aggiungervisi ulteriori circostanze.
Siffatte circostanze sussistono segnatamente quando l’autore non può calcolare
e dosare il rischio a lui noto e la vittima non ha alcuna possibilità di
difendersi (6B_213/2019 del 26 agosto 2019 consid. 4.3.4 con rinvii).
Il Tribunale federale ha
avuto modo di ribadire questa giurisprudenza anche con riferimento a reati in
cui vi è pericolo per la vita di una persona. La consapevolezza certa di un
imminente pericolo per la vita, vale a dire quindi della possibilità della
morte, non è identico alla consapevolezza certa del subentrare dell’evento.
Altrimenti, ha proseguito l’Alta Corte, un’intenzione mirata a una messa in
imminente pericolo di vita racchiuderebbe sempre in sé anche il dolo eventuale
per omicidio, nella misura in cui l’autore non supponga che l’incombente evento
possa essere sventato con il suo proprio intervento o con il comportamento di
un altro, con la conseguenza che tutti i reati che presuppongono l’intenzionale
creazione di un (imminente) pericolo di vita (ad esempio l’art. 122 cpv. 1 CP)
diverrebbero superflui. Non vi è intenzione di uccidere quando l’autore agisce
malgrado il riconosciuto possibile pericolo di morte, tuttavia confida nel
fatto che il pericolo di morte non si realizzerà. Un’intenzione di uccidere può
essere ammessa, in considerazione dell’elevata pena minima dei reati contro la
vita e del gravoso rimprovero di colpa in caso di reati capitali, solo se
all’elemento di consapevolezza si aggiungono ulteriori circostanze. Siffatte
circostanze sussistono segnatamente quando l’autore non può in alcun modo
calcolare e dosare il rischio a lui noto e la vittima non ha alcuna possibilità
di difendersi (STF 6B_1250/2013 del 24 aprile 2015 consid. 3.1 con rinvii).
7. Più azioni possono
solo eccezionalmente essere raggruppate e considerate come unità. Segnatamente,
più azioni singole possono essere riunite nel senso di un’unità naturale di
azione (im Sinne einer natürlichen Handlungseinheit) se esse poggiano su
un atto di volontà unitario e, a causa dello stretto nesso spaziale e
temporale, appaiono a un esame oggettivo come un unico evento. Una naturale
unità di azione va comunque ammessa con riserbo (STF 6B_968/2019 del 14
settembre 2020 consid. 5.3; DTF 133 IV 256 consid. 4.5.3, pag. 266).
In una sentenza del 15
giugno 2012 (inc. 17.2011.138, consid. 33), confermata dal Tribunale federale
(STF 6B_506/2012 del 12 febbraio 2013), questa Corte ha ritenuto che un
pestaggio avvenuto in due tappe derivava da un’unica volontà delittuosa
dell’autore, perché è stato solo grazie all’intervento del suo compagno, che lo
ha letteralmente strappato dalla vittima, se l’aggressione si è svolta in due
fasi. La valutazione dei fatti andava dunque effettuata nel loro complesso.
Anche nel caso in esame, i
fatti rimproverati all’imputato derivano da un’unica volontà delittuosa (quella
di prendersela con l’accusatore privato); l’intera scena, poi, costituisce un
tutt’uno, svoltosi in uno spazio ristretto (una modesta superficie del posteggio
antistante il palazzo) e in un lasso di tempo alquanto contenuto (dalle
16:45:57 alle 16:46:46, orario della videocamera, vale a dire una cinquantina
di secondi scarsi, ancora meno del precedente giurisprudenziale evocato
poc’anzi).
accertamento dei fatti
e sussunzione nel caso concreto
8. Riprendendo le
considerazioni espresse poc’anzi (consid. 6), il punto decisivo è stabilire
quali conseguenze l’imputato sulla base del suo operato ha ritenuto possibili e
se ne sia accollato il rischio (STF 6B_464/2017 del 7 agosto 2017 consid. 1.4;
STF 6B_1250/2013 del 24 aprile 2015 consid. 1.4.1).
8.1 Riprendendo il
complesso dei fatti a giudizio di questa Corte, essi possono essere così
riassunti:
l’imputato ha dapprima
percorso a bordo della propria vettura la stradetta che passa accanto ai garage
e ai posteggi del condominio, dirigendosi verso l’accusatore privato che a
piedi, vedendo arrivare l’imputato, si era dapprima posizionato tra il ciglio e
il centro della stradetta, verosimilmente con l’intento di fermarlo o di fargli
diminuire la velocità. L’imputato ha in seguito sterzato verso destra,
nell’esatta direzione dell’accusatore privato, il quale nel frattempo – vistasi
avvicinare l’automobile dell’imputato – si è affrettato a mettersi al sicuro nell’area
dei posteggi. Una manciata scarsa di secondi più tardi l’imputato ha cercato di
schiacciare la vittima contro la vettura Panda grigia posteggiata lì accanto e
appartenenente all’accusatore privato. Tra le due auto vi è stato un urto ma
l’accusatore privato è riuscito ad evitare di trovarsi tra i due veicoli. In
seguito, l’imputato, sempre con l’auto, ha schiacciato – questa volta
riuscendovi – l’accusatore privato (che nei secondi precedenti aveva continuato
a camminare nei pressi e davanti al veicolo di AP1) contro la Panda azzurra,
appartenenente alla moglie dell’accusatore privato e posteggiata in parte sul
prato posto accanto ai posteggi.
8.2 Agendo in tal modo
l’imputato non poteva innanzitutto non ritenere possibile che l’accusatore
privato avrebbe potuto riportare delle gravi conseguenze.
Certo, è vero che
quando si è diretto con l’auto – in provenienza dal proprio garage – verso
l’accusatore privato, l’imputato ha iniziato a frenare già all’altezza
dell’automobile bianca, in sosta al posteggio n. 6 (dal video si vede infatti
che si accendono le luci dei freni), mentre l’accusatore privato si metterà al
sicuro correndo tra la linea che separa il posteggio n. 2 e il n. 3. Se da un
lato non vi sono agli atti dei dati che concernono la velocità del veicolo
dell’imputato né elementi sullo spazio di frenata, dall’altro risulta dalle
immagini della videocamera che se l’accusatore privato non avesse avuto
l’accortezza di scansarsi immediatamente, l’eventualità di un urto sarebbe
stata sicuramente (quantomeno) possibile. Tanto più che l’accusatore privato
non è persona dal fisico atletico, ciò che di regola influisce sull’agilità e
rapidità dei movimenti.
Questa conclusione si
impone, e sempre con maggiore intensità, quando l’imputato ha tentato in
seguito di schiacciare l’accusatore privato contro la Panda grigia, per poi
effettivamente schiacciarlo tra il proprio veicolo e la Panda azzurra: AP1 non
poteva non ritenere possibile che l’urto avrebbe potuto avere delle conseguenze
ben maggiori di quelle effettivamente verificatesi.
Tuttavia, che tra queste
conseguenze potesse rientrare anche la morte dell’accusatore privato, in altre
parole che l’imputato dovesse ritenere possibile di provocare con il suo agire
la morte dell’accusatore privato e (come si vedrà ancora in seguito) se ne sia
accollato il rischio, è una conclusione che questa Corte non trae. Già si è
detto (consid. 6.2) che la giurisprudenza del Tribunale federale indica che
un’intenzione di uccidere può essere ammessa, in considerazione dell’elevata
pena minima dei reati contro la vita e del gravoso rimprovero di colpa in caso
di reati capitali, solo se all’elemento di consapevolezza si aggiungono
ulteriori circostanze. Siffatte circostanze sussistono, si è già accennato,
segnatamente quando l’autore non può in alcun modo calcolare e dosare il
rischio a lui noto e la vittima non ha alcuna possibilità di difendersi (STF
6B_1250/2013 del 24 aprile 2015 consid. 3.1 con rinvii). Nel caso concreto, per
ammettere la presenza del dolo eventuale riferito al reato di tentato omicidio,
manca a giudizio di questa Corte già l’elemento della consapevolezza, ovvero il
ritenere possibile la morte dell’accusatore privato, e nemmeno si può sostenere
che l’imputato nel suo agire – che ha, beninteso e come si vedrà, evidenti
conseguenze penali – non abbia dosato il rischio, frenando sia quando si è
diretto la prima volta verso l’accusatore privato, sia prima di tentare di
schiacciarlo contro la Panda grigia (all’orario 16:46:05 prima dell’urto, si
vede che la luce del freno dell’auto dell’imputato si accende) sia prima di
schiacciarlo contro la Panda azzurra (anche in questo caso, all’orario
16:46:45, prima dell’urto, si vede che la luce del freno dell’auto
dell’imputato si accende). Tenendo inoltre conto che, prima di tentare di
schiacciare l’accusatore privato contro la Panda grigia e in seguito prima di
schiacciarlo tra il proprio veicolo e la Panda azzurra, l’imputato era partito
da fermo alcuni metri prima (anche in questo caso mancano dati precisi sulla
distanza e, di riflesso, sulla velocità), questa Corte non reputa che
l’imputato ritenesse e dovesse ritenere possibile di uccidere l’accusatore
privato, così come non reputa che egli, di conseguenza, si sia accollato il
rischio del realizzarsi di un tale evento.
Si può ancora soggiungere
che se l’imputato avesse voluto travolgere la vittima con l’intento di
ucciderla, gli sarebbe probabilmente bastato che, quando l’ha raggiunta
percorrendo la strada accanto ai posteggi, egli non solo sterzasse leggermente
a destra ma anche proseguisse verso di lei.
8.3 L’imputato, per
contro, con il suo modo di agire non poteva non essere consapevole della
possibilità di provocare lesioni gravi alla vittima. Infatti, dirigersi con il
proprio veicolo specificamente verso una persona a una velocità non adeguata
alle circostanze, correndo il serio rischio di investirla malgrado si effettui
una frenata, che ha verosimilmente facilitato alla vittima di evitare l’urto,
costituisce un comportamento suscettibile di provocare lesioni gravi, ove solo
si pensi all’eventualità assai concreta che la vittima (dal fisico non
atletico) potesse avere una reazione meno rapida per mettersi in salvo o che
inciampasse nel cercare di mettersi al riparo, finendo per non riuscire a
evitare l’urto con una vettura diretta verso di sé e circolante a una velocità
non misurata ma comunque inadatta a una stradetta del genere. Ma anche
prescindendo da questo episodio e guardando al seguito della fattispecie,
tentare di schiacciare, e poi effettivamente schiacciare, una persona con il
proprio veicolo contro un altro costituisce un comportamento che può causare
lesioni gravi alla vittima: se certo, lo si è già detto, la velocità non poteva
essere elevata, visto il tratto di strada percorso partendo da fermo prima dei
due urti (dapprima contro la Panda grigia, poi contro l’accusatore privato e la
Panda azzurra), non può essere trascurato il fatto che il veicolo dell’imputato
pesa sicuramente più di una tonnellata ed era diretto proprio verso la vittima.
Provocare non solo
fratture di ossa delle gambe, con anche possibili conseguenze permanenti,
suscettibili di disturbare la successiva capacità di deambulazione, ma anche
l’eventualità di rompere uno o entrambi i ginocchi della vittima, con conseguenze
durature e significative su tale articolazione, era uno scenario più che
semplicemente possibile, al punto che – guardando i filmati della videocamera –
è innegabile una reazione di sorpresa nel vedere l’accusatore privato mettersi
al riparo da solo e nell’apprendere dai resoconti dell’ospedale in cui è stato
trasportato subito dopo i fatti, che le conseguenze sono state limitate.
Non è tutto: senza volere
fare un’analisi retrospettiva per determinare ciò di cui l’imputato poteva a
priori essere consapevole, risulta dal video fatto dalla moglie della vittima
che quest’ultima prima di essere schiacciata tra il veicolo dell’imputato e la
Panda azzurra non si trovava più in posizione del tutto eretta, assai
verosimilmente perché già urtata dalla vettura dell’imputato. Questo
svolgimento dei fatti non è per nulla sorprendente, anzi: è infatti del tutto
possibile che un pedone investito da una vettura venga in un primo tempo
atterrato dall’auto investitrice. Un atterramento completo non è potuto avvenire
nel caso concreto perché la vittima è stata portata dall’auto investitrice
contro la Panda azzurra. In un contesto del genere, l’imputato non poteva non
essere consapevole della possibilità che la vittima cominciasse ad accasciarsi
dopo essere stata urtata dall’auto dell’imputato (come in effetti cominciava ad
avvenire), di modo che quando poi la vittima è stata schiacciata tra i due
veicoli vi era la possibilità (di cui l’imputato non poteva non essere
consapevole) di crearle lesioni gravi a organi importanti della parte centrale
del corpo, si pensi alla parte del corpo costituita dal bacino e
all’articolazione dell’anca.
8.4 Del realizzarsi delle
conseguenze descritte al consid. 8.3, che l’imputato non poteva non avere
ritenuto possibili, egli se ne è anche assunto il rischio.
Questa conclusione si
impone esaminando le circostanze del caso concreto: la maniera di agire
dell’imputato, ossia la violazione del dovere di diligenza nel guidare in tal
modo il proprio veicolo (utilizzandolo al solo scopo di andare contro
l’accusatore privato) è stata talmente grave e il rischio del verificarsi
dell’evento (vale a dire il rischio di lesioni gravi) è stato di un’ampiezza
tale – senza dimenticare il movente dell’imputato, ossia punire la vittima per
tutte le angherie pregresse, da ultimo quella di pochi istanti prima dei fatti
ora a giudizio, cioè la frattura di una vertebra lombare – che non si può che
trarne la conclusione che l’imputato si sia accollato il rischio del
realizzarsi di lesioni gravi a danno della vittima.
8.5 Ne discende che per i
fatti descritti nell’atto di accusa l’imputato deve essere considerato autore
colpevole del reato di tentate lesioni gravi.
8.6 Di passata si noti –
anche se questa Corte non ne ha voluto tenere conto in nessuna misura nelle
proprie valutazioni esposte in precedenza – che nella decisione impugnata,
quando è stato riassunto l’intervento in difesa dell’imputato, figura quanto
segue: “Per la difesa AP1 poteva prendere in considerazione solo delle lesioni
gravi, non ha considerato e non poteva considerare l’eventualità della morte di
ACP” (pag. 8; si veda anche il verbale del dibattimento TPC, pag. 6). In
appello, l’imputato ha invece sostenuto che il reato sarebbe quello delle
lesioni semplici qualificate.
il reato consumato di
lesioni semplici
9.
9.1 Il Tribunale federale
ha già avuto modo di stabilire che il reato di (tentate) lesioni gravi per dolo
eventuale ha la precedenza, a determinate condizioni, rispetto al reato
consumato (vollendet) di lesioni semplici qualificate (STF 6B_954/2010
del 10 marzo 2011 consid. 3.4). Le condizioni consistevano in quel precedente
giurisprudenziale nella conoscenza da parte dell’autore della pericolosità del
suo agire (Roth/Berkemeier, Basler
Kommentar, 2019, ad art. 122 n. 28).
Più in dettaglio, in
quella fattispecie l’autore aveva colpito in modo estremamente pesante la testa
della vittima che giaceva inerte al suolo. Sulla base degli evidenti pericoli
di un tale modo di agire, ha evidenziato il Tribunale federale, è a ragione che
l’istanza precedente aveva stabilito che l’autore poteva e doveva sapere della
pericolosità delle sue azioni. Solo grazie al caso non era subentrata una
situazione di pericolo per la vita o di importanti danni permanenti alla testa
o al viso della vittima.
È pertanto correttamente
che da ciò i giudici cantonali avevano concluso trattarsi – in mancanza del
subentrare dell’evento (Erfolg) – di tentate lesioni gravi per dolo
eventuale. L’Alta Corte ha poi sentenziato che, contrariamente all’opinione dell’autore
(ricorrente in sede federale), è a ragione che i giudici cantonali hanno fatto
astrazione da una condanna dell’autore per il reato di lesioni semplici
qualificate, sebbene il reato di cui all’art. 123 n. 2 CP potesse senz’altro
essere considerato compiuto, come ad esempio la variante di reato prevista dal
cpv. 3 di quella norma (commissione del reato nei confronti di una persona
incapace di difendersi). Infatti, ha concluso il Tribunale federale, il reato
di (tentate) lesioni gravi per dolo eventuale ha la precedenza, a determinate
condizioni, rispetto al reato consumato (vollendet) di lesioni semplici
qualificate (STF 6B_954/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.4).
9.2 Questa giurisprudenza
si applica anche al caso in esame, di modo che l’imputato, oltre al reato di
tentate lesioni gravi, non deve essere condannato anche per il reato di lesioni
semplici qualificate, malgrado l’art. 123 n. 2 CP possa senz’altro essere
considerato compiuto nella fattispecie qui a giudizio.
il reato di
danneggiamento
10. Non è tema di appello
la condanna dell’imputato per il danneggiamento dei due veicoli Panda (l’uno
grigio, l’altro azzurro) che si trovavano posteggiati nel luogo dei fatti
descritti ai punti precedenti. Il dispositivo n. 1.2 del giudizio impugnato è
pertanto passato in giudicato.
l’imputabilità di AP1
e, in seguito, commisurazione della pena
11. A giusta ragione il
presidente dell’istanza precedente ha deciso di sottoporre l’imputato a una
perizia psichiatrica. Il contenuto di quest’ultima (agli atti quale doc. TPC
12) è stato riassunto nella sentenza appellata alle pag. 32-34, alle quali si
rinvia in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
Basta qui rammentare che,
in tema di incapacità rispettivamente di scemata imputabilità, l’esperto così
si è espresso (doc. TPC 12, pag. 23):
“Il peritando non era totalmente incapace di valutare il carattere
illecito o di agire secondo tale valutazione. La sua condizione psichica non
era alterata in modo molto grave ed egli era in grado di valutare il carattere
illecito del suo gesto. Solo la sua capacità di agire secondo tale valutazione
è stata temporaneamente indebolita.”
Alla domanda, “nel caso in
cui l’autore avesse agito in stato di scemata capacità di valutare o di
agire, quale era il grado – leggero, medio o grave – della scemata
imputabilità?”, il perito ha risposto nel modo seguente (pag. 24):
“Ritengo che il peritando abbia agito in stato di scemata capacità di
agire secondo una pur corretta valutazione del carattere illecito dell’atto di
grado leggero-medio.”
Non vi è agli atti il
benché minimo elemento per questa Corte per scostarsi dall’opinione
dell’esperto che ha redatto in modo accurato e preciso il proprio referto, dopo
avere esaminato l’incarto e visitato l’imputato.
12.
12.1 Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la
pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle
condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla
sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
12.2 In base all’art. 19
cpv. 2 CP, se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di
valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice
attenua la pena.
Il Tribunale federale ha
precisato che il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento quando
determina l'effetto della scemata imputabilità sulla colpa (soggettiva) tenendo
conto dell'insieme delle circostanze. Può applicare la scala usuale secondo cui
una colpa oggettivamente molto grave può essere ridotta a una colpa da grave a
molto grave in conseguenza di una lieve scemata imputabilità. La riduzione di
una colpa oggettivamente molto grave può condurre a riconoscere una colpa da
media a grave nel caso di una scemata imputabilità di grado medio,
rispettivamente a una colpa da lieve a media nel caso di una grave scemata
responsabilità. Sulla base di questa valutazione approssimativa, il giudice
deve poi stabilire la pena tenendo conto degli ulteriori criteri di commisurazione
della stessa all'interno del quadro legale disponibile. Questo modo di
procedere permette di prendere in considerazione interamente la scemata
imputabilità, senza tuttavia attribuirle un significato eccessivo. Una
diminuzione puramente matematica della pena ipotetica non è conforme al
sistema. Essa limita in modo inammissibile il potere di apprezzamento del
giudice e comporta che, di regola, viene attribuito un peso eccessivo alla
capacità di valutazione definita dall'esperto psichiatra (STF 6B_1146/2018
dell’8 novembre 2019 consid. 5.2.2 con rinvii anche alla DTF 136 IV 55 consid.
5.6 e alla STF 6B_1177/2018 del 9 gennaio 2019 consid. 2.2).
In caso di scemata
imputabilità, il giudice deve quindi, in una prima fase, decidere sulla base
degli accertamenti peritali in quale misura l'imputabilità dell'autore è
diminuita dal profilo giuridico e come essa si ripercuote complessivamente
sulla valutazione della colpa. Deve essere qualificata la colpa globale e, alla
luce dell'art. 50 CP, il giudice deve espressamente esporre nella sentenza il
grado di gravità da prendere in considerazione. In una seconda fase, occorre
determinare nell’ambito del quadro edittale disponibile, la pena ipotetica che
corrisponde a questa colpa. La pena così fissata può, dandosene le condizioni,
essere modificata sulla base degli elementi riguardanti la situazione personale
dell'autore, come pure in ragione di un eventuale tentativo ai sensi dell'art.
22 cpv. 1 CP (STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 consid. 5.2.2 con rinvii;
DTF 136 IV 55 consid. 5.7, pag. 62).
La scemata imputabilità
dell’autore va considerata, pertanto, nell'ambito della valutazione della sua
colpa. Come visto, la scemata imputabilità attenua la colpa: non costituisce di
per sé un elemento di riduzione matematica della pena. La diminuzione
dell'entità della pena deriva dalla colpa ridotta (STF 6B_1146/2018 dell'8
novembre 2019 consid. 5.3.2 con riferimento anche alla DTF 136 IV 55 consid.
5.5, pag. 59).
Parimenti, il fatto che l’autore
abbia agito con dolo eventuale incide sulla sua colpa e deve di conseguenza
essere preso in considerazione nell'ambito della valutazione della stessa (STF 6B_1146/2018
dell'8 novembre 2019 consid. 5.3.2 con riferimento anche alla DTF 136 IV 55
consid. 5.6).
12.3 Applicando questi
criteri al caso concreto, si possono fare le considerazioni seguenti:
12.3.1 Di per sé (vale a dire
se si prescindesse dalla scemata responsabilità e dal suo grado, stabiliti
dalla perizia giudiziaria) la colpa dell’imputato andrebbe qualificata come
colpa in bilico tra grave e molto grave. Senza applicare già a questo momento
singoli criteri di commisurazione della pena, va infatti detto che l’imputato
non ha esitato a farsi giustizia da sé anziché attendere, segnatamente, che
l’istanza adita dall’amministrazione del condominio (il giudice di pace) si
pronunciasse sulla situazione che si era venuta a creare dopo che i coniugi ACP
avevano preso in locazione un appartamento del palazzo. Il comportamento
dell’imputato è in antitesi con quanto previsto già solo dalle più elementari
regole di convivenza civile che permettono a un condomino, esausto dal
comportamento dell’inquilino di un altro condomino, di cercare per le vie
legali di imporre a quest’ultimo di allontanare il locatario ma non gli
concedono il diritto di salire in macchina e andare a dargli una lezione.
Tenendo conto del grado di
scemata imputabilità stabilito dall’esperto e qualificato “di grado
leggero-medio” (perizia, pag. 24) – qualifica a cui questa Corte, come
detto, si allinea integralmente – la colpa effettivamente ascrivibile a AP1 va
attenuata e considerata, tenendo conto dell’insieme delle circostanze, quale
colpa da media a grave.
12.3.2 Passando ora alla
seconda fase del ragionamento (esposto al consid. 12.2), sulla base della
predetta valutazione della colpa occorre a questo punto stabilire la pena
ipotetica che corrisponde a questa colpa, tenendo conto dei criteri di
commisurazione della stessa all'interno del quadro legale disponibile.
In tema di criteri di
commisurazione della pena, vanno notoriamente considerati, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto
designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno, poi, considerati, dal
profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli
obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio
diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi
a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà
delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010
del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre
tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta
dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione
che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai
sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica
del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge
federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del
12 marzo 2008 consid. 2.2).
Se da un lato il risultato
dell'attività illecita, vale a dire il grado di lesione del bene giuridico in
questione (l’integrità del corpo e della salute di una persona: Ege, StGB Annotierter Kommentar, 2020,
ann. prelim. agli art. 122 ss. n. 1) è stato fortunatamente contenuto,
dall’altro la reprensibilità dell’atto stesso e la sua modalità
di esecuzione si commentano da sé guardando i filmati agli atti, senza che a questa
Corte sembri necessario dilungarsi. Utilizzare la propria auto non solo per
spaventare, come secondo l’imputato sembrerebbero essere stati i suoi
intendimenti iniziali, ma anche per letteralmente colpire la vittima
costituisce un atteggiamento intollerabile.
Proseguendo conformemente
all’art. 47 cpv. 2 CP, e come già accennato, sono poi da considerare – quali
componenti soggettive del reato (subjektive Tatkomponenten) – l’intensità della
volontà delittuosa (STF 6B_129/2015 dell’11 aprile 2016 consid. 1; Trechsel/Thommen, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, 2018, ad art. 47 n. 20 con ulteriori rinvii giurisprudenziali)
e al riguardo la presenza di dolo eventuale – come in concreto – ha effetto
sgravante (DTF 136 IV 55 consid. 5.6; Trechsel/Thommen,
op. cit. ad art. 47 n. 20), i moventi e gli obiettivi perseguiti.
Nella categoria dei
moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni,
come ad esempio l’avidità o ambizioni di potere. Se si tratta di stimoli
altruistici, l’effetto è quello di diminuire la pena. In caso, invece, di
stimoli egoistici o riprovevoli, l’effetto è di aumentarla.
Sempre tra le componenti
soggettive del reato occorre anche considerare, come già detto, il grado di
libertà dell’autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità.
Tanto più semplice sarebbe stato per l’autore il rispettare la norma violata,
tanto più grave è la sua decisione di infrangerla.
Che lo stimolo interno che
ha indotto l’imputato al comportamento poi tenuto non abbia la benché minima
connotazione altruistica non dev’essere spiegato. Così come non dev’essere
argomentato molto per dire che è riprovevole lo stimolo di volersi
egoisticamente ergere a giustiziere anziché attendere gli sviluppi della via
giudiziaria imboccata dall’amministrazione del condominio e che prevedeva
un’udienza davanti al giudice di pace due-tre settimane più tardi (per
l’esattezza il 28 marzo 2018: AI 48 allegati 16 e 17).
Questa Corte ha nondimeno
tenuto conto del clima che il comportamento della vittima (e della moglie)
aveva creato nel condominio, tenendo presente quanto già riferito al consid. 1
del presente giudizio e considerando altresì quanto avvenuto pochi minuti prima
dei fatti oggi a giudizio e che hanno portato alla rottura della terza vertebra
lombare dell’imputato ad opera dell’accusatore privato (consid. 3.1 in fine di
questa sentenza).
Se il ben più che
possibile subentrare dell’evento consistente nel provocare alla vittima delle
lesioni gravi del tipo descritto al consid. 8.3 si fosse effettivamente
verificato, la pena ipotetica che entrerebbe in considerazione, tenuto conto di
tutto quanto esaminato sinora (consid. 12.3.1 e 12.3.2) e avuto riguardo al
quadro legale disponibile che prevede una pena detentiva da sei mesi a dieci anni,
si aggirerebbe almeno sui 3 anni e mezzo.
12.3.3 Procedendo in base alla
sopra ricordata giurisprudenza dell’Alta Corte, occorre ora esaminare in una
terza fase (oltre alla STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 si veda anche la
DTF 136 IV 55 consid. 5.7, pag. 62) se la pena ipotetica così stabilita possa essere
modificata sulla base degli elementi riguardanti la situazione personale
dell'autore, come pure in ragione di un eventuale tentativo ai sensi dell'art.
22 cpv. 1 CP.
Tra le circostanze riguardanti
la situazione personale dell’autore (“Täterkomponenten”) vanno annoverate la
sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), la reputazione, la
situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione
professionale, rischio di recidiva, ecc.), il comportamento tenuto dopo l’atto
e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà
sulla sua vita.
Richiamate le risultanze
relative alla vita dell’imputato (in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP si
rinvia amche al consid. 1 della sentenza appellata), emerge che AP1 ha compiuto
76 anni il 5 luglio scorso, è pensionato ed è incensurato. Fino a prima degli
avvenimenti oggi a giudizio non risultavano particolari problemi di salute (AI
1 allegato 1 VI imputato del 9 marzo 2018 pag. 8: “Non ho problemi di salute e
non assumo medicamenti se non mezza pastiglia per la pressione alta il
mattino”). Dai certificati medici prodotti durante il procedimento di appello
dalla difesa dell’imputato risulta che egli “è stato ricoverato [alla Clinica
Viarnetto] una prima volta dal 11.06.2020 al 09.08.20 a seguito di un tentato
suicidio e nuovamente dal 08.09.20 al 17.10.20 a seguito di un mancato
suicidio” e che “durante le degenze abbiamo oggettivato un disturbo depressivo
reattivo, conseguente alla condanna subita” (doc. CARP XI).
Sulla base delle
dichiarazioni dell’imputato durante il dibattimento in prima sede e di quelle
rilasciate nei verbali di interrogatorio si rivela che egli vive solo, siccome
sua moglie “è in casa anziani dall’agosto dell’anno scorso [2019, ndr] perché
ha problemi alle gambe e non riesce più a stare in piedi” (VDIB TPC del 9
giugno 2020 interrogatorio imputato, pag. 1 e 2) e siccome il figlio – sposato
e con due figlie – vive a Vacallo.
Dai certificati medici
prodotti dalla difesa si può dedurre il convincimento che, malgrado
esteriormente l’imputato non abbia dato segni di ravvedimento né di particolare
assunzione di responsabilità per quanto ha fatto sino al dibattimento davanti
all’istanza precedente (non se ne trova traccia né nelle immagini del video
subito dopo gli avvenimenti, anzi, né nelle dichiarazioni dell’imputato
risultanti dai verbali di interrogatorio, basti pensare all’affermazione
riferita dallo stesso AP1 rivolta alla vittima subito dopo i fatti: “questa
volta te la sei cercata”: AI 1 all. 1 ossia VI imputato del 9 marzo 2018 pag.
7. Solo davanti alla prima Corte l’imputato ha ammesso: “Io ho sbagliato
sicuramente, mi dispiace. In quel momento la testa non ragionava più”), egli
abbia interiormente ben compreso quanto ha fatto, con conseguenze sulla sua
salute (anche se un tentativo di suicidio non deve necessariamente far
concludere che si tratti di un gesto di disperazione per il male commesso: Wiprächtiger/ Keller, Basler Kommentar,
2019, ad art. 47 n. 176 con rinvii).
A ciò si aggiunga che
l’età avanzata deve essere considerata nella commisurazione della pena e meglio
con riferimento alla sensibilità alla pena stessa (Wiprächtiger/Keller, op. cit., ad art. 47 n. 155). Va
inoltre dato atto anche di una certa collaborazione da parte dell’imputato
durante il procedimento nell’accertamento dei fatti.
Quanto all’aspetto del
pericolo di recidiva, il perito – dopo esame dell’imputato, con anche
l’effettuazione di un calcolo nella scala attuariale VRAG – ha indicato che “il
pericolo di commettere nuovi reati è dunque decisamente basso” (doc. TPC 12
pag. 24).
Sulla scorta dell’esame di
tutte le circostanze riguardanti la situazione personale dell’imputato, tra le
quali spicca la sua età avanzata e la conseguente accresciuta sensibilità alla
pena, si giustifica di ridurre la pena stessa a 3 anni e tre mesi.
A questo punto occorre
tenere in considerazione il fatto che il reato di lesioni gravi è rimasto allo
stadio del tentativo e che, in tale eventualità, l’art. 22 cpv. 1 CP permette
al giudice di attenuare la pena.
Tra gli elementi
pertinenti nell’esame della misura dell’attenuazione della pena vi è in primo
luogo l’imminenza del risultato, l’imputato avendo compiuto – come nel caso in
esame – tutti gli atti necessari alla consumazione del reato (STF 6B_42/2015
del 22 luglio 2015 consid. 2.4.2). D’altra parte vanno anche considerate le
effettive conseguenze delle azioni dell’imputato che, nella concreta
fattispecie, sono fortunatamente risultate contenute (Demarmels/Vonwil, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art.
22 n. 12 con numerosi riferimenti a sentenze del Tribunale federale).
Tenuto conto anche di
questi ultimi aspetti, come pure del fatto che – ancorché solo prima del
processo in primo grado, ma nel dubbio non va considerato come mera tattica –
l’imputato ha pur sempre risarcito alla vittima il danno consistente nella
rottura degli occhiali nonché i danni ai due veicoli Panda (doc. dib. TPC n. 1
e art. 48 lett. d CP), la pena che viene stabilita da questa Corte si fissa in
Considerandi
2.
anni e 6 mesi.
13.
Un’ulteriore
attenuazione della pena sulla scorta di altre circostanze previste dall’art. 48
CP non entra in considerazione.
In particolare, non
torna applicabile l’art. 48 lett. b CP – norma che permette al giudice di
attenuare la pena se l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla
condotta della vittima – non potendosi affermare che il comportamento
dell’accusatore privato (di cui questa Corte ha comunque tenuto conto: consid.
12.3.2) sia stato a tal punto provocatorio che anche una persona responsabile
posta nella situazione dell’autore avrebbe fatto fatica a resistervi (STF
6B_675/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 6.2.4; STF 6B_31/2011 del 27 aprile
2011.
consid. 3.4.3. Questa circostanza attenuante trova applicazione per lo più
nell’ambito di delitti di natura sessuale: Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2013, ad art. 48-48a n. 6).
14.
L’art. 43 CP
stabilisce che il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena
detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto
della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da eseguire non può eccedere la metà
della pena (cpv. 2). La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di
almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale
(art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire (cpv. 3).
Le condizioni legate alla
prognosi favorevole che permettono di sospendere l’esecuzione della pena
secondo l’art. 42 CP valgono anche per la concessione parziale della
sospensione ai sensi dell’art. 43 CP. Anche la gravità della colpa deve essere
considerata dal giudice nella determinazione della parte di pena da espiare,
rispettivamente di quella da porre al beneficio della sospensione condizionale (Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 43 n. 2 con riferimenti
giurisprudenziali). Vale sostanzialmente la regola per cui tanto più è
favorevole la prognosi e quanto più leggera la colpa, tanto più potrà essere
breve la parte di pena da espiare (Wohlers,
op. cit., ad art. 43 n. 5 con riferimenti giurisprudenziali).
Nel caso concreto a fronte
di una prognosi favorevole (anche considerando lo screzio con i coniugi
__________: AI 23 e AI 27 pag. 3, AI 36 pag. 3; AI 38 allegato 12), la colpa
dell’imputato non può, come già visto, essere definita leggera. Comunque, la
suddivisione della pena di 2 anni e 6 mesi in due anni al beneficio della
sospensione condizionale per un periodo di prova di tre anni e, invece, 6 mesi
da espiare risulta ancora conforme ai suesposti criteri di suddivisione della
pena.
15.
In conclusione per
quanto riguarda l’appello dell’imputato discende da quanto precede che egli
viene prosciolto dal reato di ripetuto tentato omicidio intenzionale mentre
viene ritenuto autore colpevole di tentate lesioni gravi. Quanto all’avere
compiuto anche il reato di ripetuto danneggiamento, ciò non è oggetto di
appello.
La pena per il
reato di tentate lesioni gravi viene stabilita in 2 anni e 6 mesi, di cui 2
anni posti al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova
di 3 anni e, invece, 6 mesi da espiare.
La pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere di fr. 30.- ciascuna per un totale di fr. 2'700.-
stabilita in prima sede per il reato di ripetuto danneggiamento viene
confermata: tale pena, tuttavia, risulta ancora conforme alla colpa
dell’imputato assortendola del beneficio della sospensione condizionale per un
periodo di prova di tre anni (sul tema della concessione della sospensione
condizionale di una pena pecuniaria con riguardo ai limiti di pena: Jositsch/Ege/Schwarzenegger, Strafrecht
II, Strafen und Massnahmen, 2018, pag. 150).
richiesta di
riparazione del torto morale avanzata dall’accusatore privato
16.
ACP reitera in appello
la propria richiesta volta a ottenere la condanna dell’imputato a versargli la
somma di fr. 7'500.- quale “indennità per il torto morale cagionatogli”
(dichiarazione di appello incidentale, pag. 2).
La Corte precedente ha
accolto la richiesta nel principio, rinviando l’accusatore privato al foro
civile per il quantum. L’imputato ha impugnato la decisione con cui è stato
riconosciuto il principio del risarcimento.
Per quanto attiene alla
decisione sul principio del risarcimento, questa Corte conferma il giudizio
dell’istanza precedente, i presupposti dell’art. 47 CO (secondo cui,
segnatamente, in caso di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle
particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato un’equa indennità
pecuniaria a titolo di riparazione) e dell’art. 49 CO – norma in base alla
quale chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la
gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro
modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale – risultando
fondamentalmente adempiuti, ritenuto che tra i diritti della personalità
protetti da quella norma rientra il corpo (Fischer,
in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz /Fankhauser (ed.), OR Kommentar,
Schweizerisches Obligationenrecht, 2016, ad art. 49 n. 22).
Con riferimento alla
quantificazione della richiesta, è vero che l’art. 126 cpv. 3 seconda frase CPP
stabilisce che, per quanto possibile, le pretese di esigua entità sono
nondimeno giudicate interamente in sede penale. Tuttavia, nel caso concreto, a
prescindere dal fatto che non è per nulla certo che una richiesta di fr.
7'500.- sia ancora da considerare di esigua entità, mancano elementi sufficienti,
come rettamente indicato dalla Corte precedente, che permettano di stabilire in
che misura lo stato di salute dell’accusatore privato sia da ricondurre ai
fatti oggetto del presente giudizio e in che misura, invece, e piuttosto,
vadano ascritti a una situazione psicopatologica iniziata ben prima. La
documentazione prodotta in appello conferma e rafforza questa impossibilità di
giudizio, considerato che dalla stessa risulta che “l’esordio psicopatologico
sarebbe avvenuto nel 1995” e che “da allora sarebbe insorto un disturbo
depressivo ricorrente e avrebbe ottenuto l’AI al 100% per le problematiche
fisiche” (doc. dib. CARP n. 2).
Anche perché, poi, se
appena ci si addentri nelle conseguenze che l’accusatore privato nel proprio
intervento ha descritto nella categoria denominata “a livello sociale”
(pag. 10) alludendo fra l’altro all’avere dovuto cambiare casa, va detto che
già il 27 settembre 2017 – quindi ben prima dei fatti oggi a giudizio – ACP e
Ravevano scritto una mail al rappresentante del locatore, come già accennato,
comunicandogli: “Salve, come d’accordo le invio disdetta del contratto per
l’appartamento sito in _________ 16 in Stabio. Come pattuito mi concede il
termine di trenta giorni con la scadenza di ogni mese a partire da oggi” (AI 48
allegato doc. 7).
Senza dimenticare di
aggiungere che, dopo la partenza da Stabio nel 2018, l’accusatore privato ha
già fatto un ulteriore spostamento, trasferendosi dapprima a _______, per poi
spostarsi alcuni mesi dopo a ________, ove risulta domiciliato dal ________.
Per tacere del fatto che
sembrerebbe che un peggioramento dello stato di salute dell’accusatore privato
sia subentrato a seguito delle rimostranze che un rappresentante
dell’amministrazione del condominio e alcuni condomini gli hanno fatto nel
corso del mese di febbraio 2018 (quindi prima dei fatti oggi a giudizio),
lamentandosi per il comportamento dell’accusatore privato e del suo cane (AI 12
allegato 1, certificato medico del 27.2.2018).
È certamente del tutto a
ragione che il perito giudiziario ha definito la personalità di ACP
“sicuramente problematica”, soggiungendo che la lettera del 23 marzo 2018 del
suo medico curante (AI 21) “è evidentemente elusiva” (doc. TPC 12, pag. 20 e si
veda anche pag. 21 in alto).
In mancanza di specifici
elementi probatori relativi alla situazione di salute preesistente, quale ad
esempio una perizia medica su questo delicato e complesso aspetto centrale,
l’accusatore privato viene rinviato al foro civile (Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
StPO, 2020, ad art. 126 n. 15).
Ne segue che l’appello
incidentale dev’essere respinto.
spese procedurali
17.
L’art. 428 cpv. 1
prima frase CPP prevede che le parti sostengono le spese della procedura di
ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
Pertanto, visto l’esito
dell’appello dell’imputato si giustifica di suddividerne i costi, ponendoli a
carico di AP1 nella misura di 3/5 e per il resto a carico dello Stato (art. 428
cpv. 1 CPP).
I costi dell’appello
incidentale sarebbero di per sé a carico dell’accusatore privato (art. 428 cpv.
1.
CPP). Senonché, essendo egli al beneficio del gratuito patrocinio
comprendente anche l’esonero dalle spese procedurali, i costi dell’appello sono
posti a carico dello Stato (art. 136 cpv. 2 lett. b CPP e AI 24).
In applicazione dell’art.
428.
cpv. 3 CPP – secondo cui se emana essa stessa una nuova decisione, la
giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle
spese prevista dalla giurisdizione precedente – statuendo quindi d’ufficio (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozess-ordnung StPO, 2020, ad art. 428 n. 14), questa Corte mantiene i
costi della procedura di primo grado a carico dell’imputato, risultando egli
condannato per reati che erano contemplati nell’atto di accusa.
indennità
18.
18.1
Siccome all’imputato è
stato assegnato un difensore d’ufficio, AP1 non può pretendere alcuna indennità
per i costi della sua difesa (Oberholzer,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 710 n. 2314 con rinvii alla
giurisprudenza del Tribunale federale; Griesser,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 429 ann.
9.
a piè di pag. 3493).
Detto diversamente,
l’indennità secondo l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP – e anche quella prevista
dall’art. 436 cpv. 2 CPP – concernono le spese dell’imputato per un avvocato di
fiducia (DTF 138 IV 205 consid. 1, pag. 206).
18.2
Secondo l’art. 433 cpv.
1.
lett. a CPP l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore privato
delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l’accusatore
privato vince la causa.
Nel caso in esame,
l’accusatore privato in appello si vede confermata la decisione, avversata
dall’imputato, di riconoscimento del principio della propria pretesa, venendo
invece rinviato al foro civile per il quantum.
Affinché l’accusatore
privato che fa valere solo la propria pretesa di natura civile abbia diritto a
un’indennità, occorre quantomeno un parziale accoglimento della propria pretesa
civile (Griesser, op. cit., ad
art. 433 n. 2). Una prevalenza nella causa a favore dell’accusatore privato
sussiste anche quando le sue richieste – come nel caso concreto – vengono
accolte solo nel principio ai sensi dell’art. 126 cpv. 3 CPP (Riklin, StPO Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2014, ad art. 433
n. 1).
Nelle circostanze appena
descritte si giustifica di condannare l’imputato a versare all’accusatore
privato un’indennità ridotta, che viene fissata in fr. 600.-, oltre a fr. 60.-
di spese e a fr. 50.80 di IVA per complessivi fr. 710.80.
L’accusatore privato tenga
presente che tale indennità è devoluta al Cantone fino a concorrenza delle
spese per il gratuito patrocinio in applicazione dell’art. 138 cpv. 2 CPP.
note professionali
19.
19.1
Per quanto attiene alla
nota del difensore dell’imputato (doc. CARP XXIV), la stessa viene approvata
non senza ricordare al patrocinatore che il tempo che un avvocato impiega per
allestire la propria nota d’onorario non può essere fatturato. Nel caso
concreto la relativa voce (ossia quella del 1° marzo 2021) viene annullata ma
il relativo lasso di tempo aggiunto al processo (che il difensore aveva
quantificato in un’ora). Viene quindi approvata la nota di complessivi fr.
2'924.80 (fr. 2'775.- di onorario e fr. 149.80 di spese).
19.2
Con riferimento alla
nota d’onorario del 2 marzo 2021 del patrocinatore dell’accusatore privato
(doc. dib. CARP n. 3), la stessa viene ammessa con un’unica modifica riguardante
l’onorario per il dibatimento di appello che, stimato in sette ore, viene
ridotto a quattro, per tenere conto dell’effettiva durata del dibattimento (due
ore) a cui si aggiunge il tempo della trasferta.
L’onorario risulta quindi
pari a fr. 2'175.- (12h e 5 minuti), a cui si aggiungono le spese indicate di
fr. 343.50 (fr. 217.50 + 116.- + 10.-) e l’IVA al 7.7% pari a 193.90, per un
totale complessivo di fr. 2'712.40.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 19, 22, 34, 42, 43, 44, 47,
48, 111, 122, 123, 144 CP,
80, 81, 82, 126, 135, 138,
422 e ss., 429 e ss., 433 CPP
nonché, sulle spese la LTG rispettivamente il Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di
AP1 è parzialmente accolto.
2. L’appello
incidentale di ACP è respinto.
3. Di
conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1.2, 3., 6.1, 7.1, della sentenza
del 9 giugno 2020 della Corte delle assise criminali, non essendo stati appellati
sono passati in giudicato:
4. AP1, oltre
che di (dispositivo n. 1.2 del giudizio di primo grado non oggetto di appello):
ripetuto
danneggiamento
per
avere, il 9 marzo 2018 a Stabio in _________, sul piazzale
di transito veicolare antistante lo stabile n. 16, intenzionalmente deteriorato
i veicoli: FIAT Panda targato TI ______ di ACP e FIAT Panda targato TI ______
di R ivi posteggiati, cozzandovi volontariamente contro con il proprio veicolo
FIAT targato TI _____ in occasione dei summenzionati tentativi di investire ACP,
cagionando in tal modo dei danni per un importo complessivo imprecisato;
è dichiarato autore
colpevole di:
tentate lesioni
gravi
per avere, il 9 marzo 2018 a Stabio in _________,
sul piazzale di transito veicolare antistante lo stabile n. 16,
intenzionalmente tentato di ferire gravemente ACP, tentando di investirlo e investendolo
volontariamente con il suo veicolo FIAT targato TI _____ mentre gli si trovava
davanti a piedi e in posizione eretta, schiacciandolo così all’altezza delle
gambe contro un altro veicolo ivi posteggiato, procurandogli le lesioni e i
danni fisici e psichici descritti nei certificati medici del 9 marzo 2018
dell’ORM, Mendrisio, del 12 aprile 2018 del dr. med. _________ e del 12 maggio
2018 dell’ORL, Locarno.
5. Avendo agito
in stato di scemata imputabilità, AP1 è condannato:
5.1 alla
pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto.
5.1.1 L’esecuzione
della pena detentiva è parzialmente sospesa in ragione di 2 (due) anni per un
periodo di prova di 3 (tre) anni; per il resto, cioè 6 (sei) mesi, è da
espiare.
5.2 alla
pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta)
ciascuna per un totale di fr. 2'700.- (duemila settecento).
5.2.1 L’esecuzione
della pena pecuniaria è sospesa per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
6. AP1 è
prosciolto dall’accusa di tentato omicidio intenzionale di cui al punto 1.
dell’atto di accusa n. 193/2018 del 6 novembre 2018.
7. L’indennità
per torto morale chiesta dall’accusatore privato ACP è riconosciuta nel
principio. Per la sua quantificazione è ordinato il rinvio al competente foro
civile.
8. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- e le spese procedurali di prima sede sono a carico di
AP1.
9. Gli oneri
processuali dell’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico di AP1 nella misura di 3/5 e per il resto a
carico dello Stato.
10. Gli oneri processuali
dell’appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 500.-
- altri disborsi fr. 50.-
fr. 550.-
sono posti a carico
dello Stato.
11. Le spese per la difesa
d’ufficio di AP1 di primo e secondo grado sono sostenute dallo Stato.
12. La nota professionale del
difensore, avv. DI1, riferita alla procedura di appello è approvata per fr.
2'924.80 (fr. 2'775.- di onorario e fr. 149.80 di spese).
13. Contro
questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
14.
La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del
presente dispositivo.
15. Non
appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato è tenuto a
rimborsare allo Stato quanto da questo anticipato per la sua difesa in primo
grado (art. 135 cpv. 4 CPP).
16. Non
appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato è tenuto a
rimborsare allo Stato i 3/5 della nota professionale del difensore, avv. DI1,
riferita alla procedura di appello (ossia 3/5 di fr. 2'924.80; art. 135 cpv. 4
CPP). I restanti 2/5 rimangono a carico dello Stato.
17. Le spese per il gratuito
patrocinio di primo e secondo grado dell’accusatore privato ACP sono sostenute
dallo Stato.
18. La nota professionale del
patrocinatore dell’accusatore privato, avv. DI2, riferita alla procedura di
appello è approvata per complessivi fr. 2'712.40 (onorario pari a fr. 2'175.-,
spese di fr. 343.50 e IVA pari a 193.90).
19. Contro
questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
20.
La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della
giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del
presente dispositivo.
21. Non
appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l’imputato è tenuto a
rimborsare allo Stato quanto da questo anticipato per il patrocinio
dell’accusatore privato in primo grado (art. 138 cpv. 1 CPP e art. 135 cpv. 4
CPP).
22. Non appena le sue condizioni
economiche glielo permettano, l’imputato è tenuto a rimborsare allo Stato l’importo
di fr. 710.80 su quanto lo Stato ha anticipato per il patrocinio
dell’accusatore privato in appello (art. 138 cpv. 1 CPP, art. 135 cpv. 4 CPP e
art. 426 cpv. 4 CPP).
23. Intimazione a:
24. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.