17.2020.267
Ingiuria, violazione di domicilio e minaccia (vicinato). Appello degli imputati contro la condanna: accertamento dei fatti e valutazione della credibilità; spese e indennità (accusatore privato e reati a querela di parte)
10 maggio 2021Italiano57 min
circostanze di cui sopra, leso l’onore di ACP1 e ACP2, tacciandoli di “bastardi”;
Source ti.ch
Incarto n.
17.2020.267+268
Locarno
10 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati, giudice presidente,
Ilario Bernasconi e Attilio Rampini
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci
del 15 giugno 2020 confermati con dichiarazioni di appello del 23 settembre
2020 da
IM1AP 1
contro la sentenza emanata nei loro confronti il 3 giugno 2020
dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 3 settembre
2020);
esaminati gli atti;
riassunto dei
fatti e del
procedimento: A. La sera del 18 febbraio 2018,
attorno alle ore 21, ACP1 ha telefonato alla custode dello stabile situato in
___________ a Paradiso, lamentandosi per dei rumori a suo dire provenienti
dall’appartamento situato al piano superiore rispetto al suo, in cui a quel
tempo abitavano i coniugi IM2 e IM1 unitamente ai loro tre figli.
La custode, che abita al primo piano di quello stesso palazzo, si
è allora recata dalla famiglia IM2-IM1 al quarto piano per riferire della
lamentela di ACP1, il quale abita al terzo piano con i suoi due figli e con
ACP2.
B. Sentita la custode, i
coniugi IM2-IM1 sono immediatamente scesi al terzo piano. Ne è nato un alterco
a seguito del quale ACP1 e ACP2 hanno sporto querela, l’indomani, nei confronti
di IM2 e IM1, costituendosi accusatori privati.
C. Esperita
l’istruttoria, durante la quale sono stati sentiti – oltre ai protagonisti del
diverbio – anche la custode, una vicina nonché una persona che i querelanti
avevano quale ospite quella sera, ed è stata raccolta documentazione sulla
vicenda, il procuratore pubblico ha emesso il 7 gennaio 2019 due decreti di
accusa.
Nel primo (DA 32/2019: AI 13) il magistrato inquirente ha ritenuto
IM1 autrice colpevole di:
“1. violazione
di domicilio
per
essersi, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con il marito IM2,
introdotta indebitamente nell’appartamento dei vicini ACP1 e ACP2 (ubicato al
piano inferiore rispetto al loro, nel medesimo stabile di appartamenti),
spalancando violentemente la porta di ingresso della loro abitazione (non
chiusa a chiave), inveendo nei loro confronti;
fatti
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato
previsto dall’art. 186 CPS;
2. minaccia
per
avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con il marito IM2, nelle
circostanze di cui al punto 1., incusso spavento e timore a ACP1 e ACP2,
minacciando di “ucciderli tutti”;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato
previsto dall’art. 180 cpv. 1 CPS;
3. ingiuria
per
avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con il marito IM2, nelle
circostanze di cui sopra, leso l’onore di ACP1 e ACP2, tacciandoli di “bastardi”;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato
previsto dall’art. 177 cpv. 1 CPS;
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote
giornaliere da fr. 90.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-, pena
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa
di fr. 200.-.
Nel secondo (DA 33/2019: AI 12), pure del 7 gennaio 2019, il
procuratore pubblico ha ritenuto IM2 autore colpevole di:
“1. violazione
di domicilio
per
essersi, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con la moglie IM1,
introdotto indebitamente nell’appartamento dei vicini ACP1 e ACP2 (ubicato al
piano inferiore rispetto al loro, nel medesimo stabile di appartamenti),
spalancando violentemente la porta di ingresso della loro abitazione (non
chiusa a chiave), inveendo nei loro confronti;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato
previsto dall’art. 186 CPS;
2. minaccia
per
avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con la moglie IM1, nelle
circostanze di cui al punto 1., incusso spavento e timore a ACP1 e a ACP2,
minacciando di “ucciderli”;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato
previsto dall’art. 180 cpv. 1 CPS
3. ingiuria
per
avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con la moglie IM1, nelle
circostanze di cui al punto 1., leso l’onore di ACP1 e di ACP2, tacciandoli di
“bastardi” e chiedendo loro che “cazzo volessero”;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato
previsto dall’art. 177 cpv. 1 CPS;”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote
giornaliere da fr. 280.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'800.-,
pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla
multa di fr. 200.-.
Il 10 gennaio 2019 entrambi gli imputati hanno interposto
opposizione al rispettivo decreto di accusa che il procuratore pubblico ha
confermato il 14 gennaio 2019, trasmettendo gli atti alla Pretura penale.
D. Riuniti i due
procedimenti il 15 gennaio 2020 ed esperito il dibattimento il 3 giugno 2020,
l’istanza precedente ha emesso quello stesso giorno la propria sentenza (la
motivazione è poi stata intimata il 3 settembre 2020), ritenendo IM1 autrice
colpevole di violazione di domicilio e minaccia, abbandonando per contro il
procedimento per il reato di ingiuria in assenza della querela. Il primo
giudice ha così condannato l’imputata alla pena di tre aliquote giornaliere da
fr. 200.- ciascuna, per complessivi fr. 600.-, pena sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni e alla multa di fr. 100.-.
Per quanto attiene a IM2, il giudice della Pretura penale lo ha
ritenuto autore colpevole di violazione di domicilio e minaccia, come pure del
reato di ingiuria ma limitatamente all’epiteto di “bastardi” e lo ha di
conseguenza condannato alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr.
360.- ciasuna, per complessivi fr. 1'800.-, pena sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di due anni e alla multa di fr. 100.-.
Oltre a dovere sopportare le spese giudiziarie di complessivi fr.
1'500.- in ragione di metà ciascuno, gli imputati sono stati condannati a
versare in solido agli accusatori privati la somma di fr. 1'000.- quale
indennizzo giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP.
E. Annunciato appello il
15 giugno 2020, gli imputati hanno in seguito formulato il 23 settembre 2020 la
propria dichiarazione di appello (doc. CARP III) con la quale impugnano i
dispositivi della sentenza che li ha ritenuti autori colpevoli dei reati sopra
ricordati e impugnando le rispettive pene, contestando parimenti di dovere
pagare le spese giudiziarie e un indennizzo agli accusatori privati.
F. Indetto in un primo
tempo per il 22 marzo 2021 e forzatamente rinviato a causa della pandemia, il
pubblico dibattimento di appello si è tenuto il 20 aprile 2021, al termine del
quale la difesa ha reiterato le proprie richieste di assoluzione già indicate
nella dichiarazione di appello.
Il magistrato inquirente e il rappresentante degli accusatori
privati non si sono presentati al dibattimento.
ritenuto in fatto
e considerato
in diritto: 1. Per ciò che attiene alla
vita degli imputati, si rinvia – in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP – ai
consid. 1 e 2 della sentenza appellata.
In questa sede è sufficiente ricordare che entrambi gli imputati
sono incensurati e sono ambedue attivi, con ruoli di responsabilità, in aziende
che operano nel campo tessile.
risultanze istruttorie
2. Per accertare lo
svolgimento dei fatti della sera del 18 febbraio 2018 occorre riprendere le
risultanze dell’istruttoria.
2.1. La custode C., sentita
dalla polizia cantonale l’8 ottobre 2018, ovvero quasi otto mesi dopo i fatti,
così si è espressa (AI 9 allegato 5):
“Verso le nove di sera, mentre ero a casa mia, mi telefonava ACP1 per
dirmi che sentivano rumori da sopra. Preciso che al telefono sentivo dei rumori
nitidi di passi (sono sicura di questo) ma avevo l’impressione che provenissero
proprio dall’appartamento ACP1/ACP2.
[…]
ACP1
mi chiede di andare a verificare questo rumore nell’appartamento sopra il loro.
Allora, con l’ascensore, sono salita al quarto piano e ho suonato alla porta
IM2/IM1. Ha aperto la porta il padrone di casa che mi ha fatto entrare. A
tavola, erano seduti la moglie, i tre figli e un’ospite e stavano cenando.
Notavo che tutti erano a piedi scalzi. Come ho detto che quelli di sotto si
lamentavano, il sig. IM2 scendeva al terzo piano e poco dopo è risalito. Io non
so cosa è successo perché sono rimasta di sopra, in casa loro. Era arrabbiato,
infastidito; non ricordo cosa abbia detto in particolare. Io sono scesa con
l’ascensore nel mio appartamento e, poco dopo, sentivo un colpo fortissimo,
come colpire qualcosa di ferro. Nel frattempo, quando sono uscita in corridoio,
era presente il sig. IM2.”
Rispondendo a successive
domande, la custode ha dichiarato che entrambi i coniugi si sono arrabbiati e
che al terzo piano “è sceso solo lui. Se non erro lei è scesa qualche
scalino, ma non ne sono nemmeno sicura”. Ha poi soggiunto “di non aver
sentito niente” di ciò che l’imputato ha detto agli accusatori privati.
2.2. Z. vive con il marito
e i due figli al terzo piano dello stabile, nell’appartamento posto accanto a
quello locato dagli accusatori privati. Interrogata dalla polizia cantonale il
29 novembre 2018 (AI 9 allegato 11) ha dichiarato:
“Quella
sera ero in casa con la mia famiglia. Ad un certo punto iniziavamo a sentire
dei rumori come se qualcuno picchiasse con qualcosa, tipo con una scopa; era un
“bum bum bum”. I rumori erano ovviamente vicini ma dal mio appartamento non
riuscivo a capire esattamente da dove provenissero. Comunque continuavano e
dopo un po’ la sensazione era che qualcuno colpisse da una parte e qualcun
altro rispondesse. I colpi sono andati avanti per un bel po’, credo una mezz’ora
e ho capito che stava succedendo qualcosa tra le due famiglie. Questo anche
perché ACP2 e ACP1 mi avevano detto in altre occasioni che erano disturbati
dalla famiglia sopra, che faceva rumore specialmente il mattino presto,
svegliando i loro bambini oppure alla sera.
[…]
Ad
un certo punto sentivamo un rumore fortissimo, tipo un colpo, sicuramente su
una porta, tipo dare delle pedate per buttare giù una porta. Sentivo gridare
“bastardi, lasciatemi in pace”; sono uscita nel corridoio. Pensavo che fossero ACP2
e ACP1 che litigavano tra di loro. Invece vedevo il sig. IM2, vicino alla porta
ACP1/ACP2. Indossava i pantaloni (non vorrei sbagliare, ma mi sembrava senza
maglietta) ed era senza scarpe. Era nervosissimo, tremolante; mi sembrava fuori
di sé. Io sono rimasta vicino alla porta del mio appartamento (dalla mia
posizione a quella di IM2, vi saranno circa 4/5 metri). Quando mi ha visto, mi
ha detto qualcosa del genere “Ma guarda, non ho neanche le scarpe, non ce la
faccio più, mi fanno impazzire”. Io non ho detto nulla; lui è salito per le
scale e io sono rientrata in casa mia. A parte IM2, non ho visto altre persone
nel corridoio o paraggi.”
Z. ha soggiunto che:
“Sulla situazione in generale, mi viene da dire che a ACP2 avevo anche
detto che, se non tollera i rumori, dovrebbe andare ad abitare al piano attico
o in una villa”.
Ha infine indicato che attualmente l’appartamento sopra il suo non
è abitato ma quando lo era “i rumori si sentono parecchio, anche rumori
“normali”, tipo andare in bagno”.
2.3. A seguito degli
avvenimenti rimproverati agli imputati, ACP1 ha allertato quella stessa sera –
oltre alla polizia – anche il medico di picchetto, dr. med. ______________,
affinché si prendesse cura di ACP2 e della loro ospite A.. Il medico non è
stato interrogato ma ha redatto il 1° marzo 2018 un “Certificato della visita
medica durante il picchetto della città del 18.2.2018” (AI 9 allegato 3a) in
cui il dr. ______ ha fra l’altro dichiarato che la richiesta di effettuare una
visita domiciliare è pervenuta alle ore 22.00, evidenziando fra l’altro quanto
segue:
“È
stata allertata la polizia che al mio arrivo è sul posto al piano superiore dai
vicini. Quando la pattuglia di polizia si è allontanata, mentre stavo visitando
il paziente che presentava uno stato ansioso, sento anch’io i rumori dal piano
di sopra (come un martellamento o un saltare con tutto il peso) con i muri
dell’appartamento del paziente che vibravano di conseguenza.”
2.4. A., amica da quasi
vent’anni degli accusatori privati, si trovava ospite da loro la sera di quel
18 febbraio 2018. Interrogata il 24 settembre 2018 (AI 9 allegato 4) ha
riferito:
“Praticamente
durante tutta la serata, si sentivano colpi e rumori vari, provenire dal piano
di sopra e facevo notare la cosa a ACP1 e ACP2, chiedendo loro se fosse così
tutte le sere. Mi rispondevano che ogni tanto succedeva che fossero disturbati
da rumori vari.
Verso
le nove, ACP2 accompagnava a letto i due bambini […]. Io e ACP1
eravamo in cucina a riordinare. Poco dopo i bambini tornavano dicendo che non
riuscivano a dormire, visto che i rumori continuavano. ACP2 chiedeva a ACP1 se
per favore poteva chiamare la custode domandandole di andare dagli inquilini di
sopra per chiedere se potevano smettere di fare tutto quel rumore, e così
faceva. [I bambini] si sono seduti sul divano a guardare qualcosa alla
televisione, in soggiorno.
Una
decina di minuti dopo, mentre io e ACP1 eravamo ancora in cucina, si sentiva un
colpo fortissimo; io ero seduta e la porta d’entrata, ad un paio di metri di
distanza, rispetto alla mia posizione, si era spalancata, sbattendo contro il
muro. Istintivamente, mi alzavo in piedi. Era la coppia del piano di sopra che
era entrata in casa, con slancio, oltre la soglia d’entrata. Entrambi, sia
l’uomo che la donna, urlavano come pazzi “vi uccido! – bastardi!”; ricordo
perfettamente queste parole; dicevano anche altro, ma non ricordo.
ACP2
ha avuto la prontezza di spingere la porta e gridar loro con decisione “fuori
da casa mia! Fuori da casa mia!”. Non appena è riuscito a chiuderli fuori,
hanno iniziato a dare colpi fortissimi alla porta. In preda al panico, sono
andata sul balconcino della cucina e lì pochi istanti dopo, l’uomo usciva sul
balcone soprastante, urlando a squarciagola ancora “vi uccido! Bastardi!”.
Preciso che non l’ho visto ma che urlava così forte che sicuramente l’hanno
sentito in tanti.
Sono
andata in panico totale e sono rientrata in casa; ero terrorizzata e convinta
che ci avrebbero ammazzati sparandoci. Ho iniziato a piangere e tremare tutta,
a vedere nero. Mi hanno fatta sdraiare sul divano.
Nel
frattempo ACP1 aveva chiamato la polizia. Quando gli agenti hanno suonato il
campanello io sono “saltata in aria” dallo spavento.
È
arrivato anche il medico di picchetto, Dottor ________, fatto intervenire da ACP1
per me e per ACP2; infatti, anche lui si era sentito male”.
Alludendo agli imputati ha
poi soggiunto: “Entrambi erano alterati, entrambi urlavano in un modo
incredibile. Mi chiedo cosa abbia detto la custode ai due, quando è andata a
chiedere di moderare il rumore; mi pongo questa domanda per via del modo in cui
i due, arrabbiatissimi a dir poco, si sono piombati in casa”.
A. ha infine confermato il contenuto della dichiarazione che ella
stessa aveva redatto il 28 febbraio 2018 (e che è allegata al VI in questione,
ovvero all’AI 9 allegato 4).
2.5. Anche gli imputati
avevano ospiti per cena quella sera: G. con i suoi due figli. Unitamente alla
dichiarazione di appello (doc. CARP III) gli imputati hanno prodotto una
dichiarazione datata 10 giugno 2020 di G., in cui quest’ultima ha fra l’altro
dichiarato:
“Ricordo
che arrivammo, io e i miei figli, verso le 8:30/9:00.
Non
appena ci fummo seduti a tavola per mangiare, sentivamo suonare alla porta
quella che ho poi saputo essere la custode del condominio, che diceva che i
vicini del piano di sotto si lamentavano per il rumore. Ricordo che ne restammo
tutti un po’ stupiti perché la situazione era tranquilla e non c’erano fonti di
rumore.
I
signori IM2 decisero di scendere al piano di sotto per parlare con i vicini,
mentre io, i ragazzi e la custode rimanemmo al piano di sopra, in attesa di
poter riprendere la nostra serata.
Dopo
pochi minuti i signori IM2 tornavano al piano di sopra. Ricordo che il signor IM2
era di malumore, diceva che non ne poteva più, che non capiva cosa volessero e
che non era la prima volta che si lamentavano per nulla. Io e il signor IM2
andammo in balcone per fumare una sigaretta e per parlare un po’ di questa
situazione.
Poco
dopo, con lo stupore di tutti, arrivò la polizia, chiamata sempre dai vicini,
alla quale i signori IM2 spiegarono brevemente l’accaduto. La polizia arrivò
poi una seconda volta, non so per quale motivo. Comunque non constatarono alcun
rumore né alcuna situazione anomala.
[…]
Posso
confermare di non aver mai sentito né la signora IM1 né il signor IM2
pronunciare minacce o insulti di alcun tipo. In particolare posso escludere
categoricamente che quando eravamo sul balcone il signor IM2 abbia proferito
minacce o insulti nei confronti dei vicini.”
2.6. IM2, interrogato il 23
ottobre 2018 (AI 9 allegato 8), ha affermato:
“[…] quella sera mi viene a bussare la custode, che pareva imbarazzata. Ci
diceva che aveva ricevuto una lamentela da ACP1/ACP2 per i rumori.
Preciso
che in casa, oltre a tutti i componenti della mia famiglia, c’era la nostra
amica G., con i suoi due figli. Eravamo tutti a tavola e stavamo iniziando a
cenare; tutti erano a piedi scalzi e il televisore era spento. Aggiungo anche
che, sotto il tavolo da pranzo, c’è un grande tappeto spesso, in lana.
Era
assurdo che, di nuovo, ci accusassero falsamente di disturbare. Allora sono
sceso di sotto, per chiedere spiegazioni. Mi sembra di aver bussato e che la
porta fosse socchiusa; sicuramente non era chiusa a chiave. Ho spinto un po’ la
porta, avanzando sulla soglia. ACP2 era nel corridoio dell’appartamento, quindi
vicino alla porta e ha cominciato a urlare “Via tu” o cose del genere. Quindi,
prima che potessi dire qualcosa, ACP2 si è messo ad urlarmi contro. Gli ho
chiesto spiegazioni, retrocedendo nel corridoio. Usciva anche un vicino e gli
dicevo che non ce la facevo più a vivere lì. Credo che mia moglie fosse dietro
di me e mi dicesse di rientrare in casa. Sono quindi andato sopra e
successivamente è arrivata la polizia. Penso di aver detto anche ai poliziotti
che non ce la facevo più a vivere così. […] Dopo una decina/ventina di minuti che i poliziotti
se ne erano andati, tornavano una seconda volta. Io ero sul balcone con G. che
stava fumando una sigaretta e mia moglie stava riordinando. […]
Dopo
questo episodio, ho comunicato a ___________ che non volevo prolungare il
contratto (durata annuale)”.
Rispondendo alle
successive domande, l’imputato ha fra l’altro dichiarato “che non ho aperto
io la porta a _________; le ha aperto mia moglie o uno dei bambini” e ha
riferito che lui e la moglie sono poi scesi al terzo piano:
“Siamo
scesi sì, ma secondo me la porta era già un po’ aperta, socchiusa, e io l’ho
spinta.
Dichiaro
che sono sicuro di aver bussato con la mano.
Non
sono certo un tipo da entrare in casa di qualcuno”.
Con riferimento al
rimprovero di avere aperto violentemente la porta dell’appartamento degli
accusatori privati, al punto da farla sbattere contro il muro, danneggiando la
parete a causa della chiave inserita nella toppa, l’imputato ha risposto “di
non aver fatto nulla del genere, anche perché so che ci sono dei bambini in
casa” e ha riferito che “non siamo entrati” nell’appartamento degli
accusatori privati, soggiungendo in seguito: “Mi sembra di essere rimasto
sulla soglia e non rammento di aver messo un piede nella casa o contro la porta”.
In seguito gli è stato chiesto:
“Che cosa avete detto, lei e sua moglie, non appena spalancata la
porta?”
L’imputato ha risposto così:
“È stata una cosa brevissima, di una decina di secondi. Non c’è stata
possibilità di discussione perché lui ha iniziato a urlare e io ho urlato
qualcosa del genere “Non ne posso più, me ne vado da qui, faccio la disdetta”.”
A proposito delle espressioni utilizzate, IM2 ha affermato:
“Ho
detto delle cose; “che cazzo volete” di sicuro l’ho detto. Però, certamente non
ho minacciato nessuno.
Devo
dire che in quel momento ero arrabbiato ma non ho minacciato nessuno.
Mia
moglie era lì per calmarmi e credo non abbia proprio detto niente a loro.”
L’imputato ha dichiarato “che
saremmo rimasti di sotto al massimo una manciata di minuti; comunque la
discussione è durata pochissimo” e ha evidenziato di non avere colpito la
porta con calci o pugni.
Risalito in casa propria, l’imputato ha dichiarato di non
ricordare di avere detto “Vi uccido, bastardi!” e altro mentre si
trovava sul proprio balcone.
Anche al dibattimento
davanti all’istanza precedente l’imputato ha dichiarato di confermare “le
dichiarazioni che ho reso davanti alla polizia”, ha ribadito di avere detto
“Cha cazzo volete?” quando si è aperta la porta dell’appartamento degli
accusatori privati, soggiungendo che è “possibile che sia io che mia moglie
abbiamo detto: ‘Basta!’, ‘Non ne possiamo più’ e ‘Lasciateci in pace’”,
quando ACP2 ha chiuso la porta.
2.7. IM1 è stata
interrogata un paio di settimane dopo il marito, e meglio il 5 novembre 2018
(AI 9 allegato 9).
Sugli avvenimenti della sera del 18 febbraio 2018 ha dichiarato:
“Quella
sera avevamo ospite a cena la nostra amica G., che abita a Paradiso. Proprio
mentre ci apprestavamo ad iniziare a mangiare (avevo appena servito il cibo)
suonava il campanello. Ho aperto io la porta; era la custode. Si scusava per il
disturbo e mi diceva che quelli di sotto sentivano un rumore. Cosa strana,
visto che eravamo a tavola. Le chiedevo quando avessero sentito questo rumore e
la custode mi rispondeva, poco fa, che l’avevano chiamata adesso.
Chiedevo
alla custode di entrare affinché constatasse che tutti erano a tavola (e lo
eravamo da almeno dieci minuti) e quindi che non c’era nulla di anomalo.
Inoltre, tutti, compresi gli ospiti, eravamo a piedi scalzi. _________ si
scusava ancora una volta con me, dicendo che, data la richiesta, era
praticamente obbligata a venire a riferire, a controllare. Con mio marito,
abbiamo detto che era ora di parlare, con ACP1/ACP2 e di farlo in quel momento.
Quindi, io e IM2 siamo scesi per le scale, scalzi. Devo dire che io ero agitata
e delusa: non avevamo fatto nessun rumore ed avevo ospite per la prima volta la
mia amica e ci tenevo a fare bella figura. Mio marito era davanti e io dietro
di lui. Siamo arrivati sul loro piano e mio marito, con il palmo della mano ha
bussato alla loro porta che si è aperta. In quel momento ho visto i figli in
fondo al soggiorno che guardavano la tele e onestamente mi sembravano un po’
spaventati. In quegli attimi è arrivato ACP2 che urlava istericamente, tanto da
spaventarmi e dire a mio marito “Dai IM2, andiamo via, non ha senso di
parlare”. Mio marito diceva a ACP2 “Ma basta, ma perché hai mandato di nuovo _________
da noi”. Io ho preso mio marito da dietro, per le spalle dicendogli ancora che
non aveva senso parlare, che ACP2 era isterico, gridava fortissimo. Tiravo mio
marito che urlava “Basta, lasciateci in pace” e, sempre per le scale, siamo
risaliti.
Tornati
in casa, io e IM2 eravamo agitati; G. nemmeno aveva toccato il cibo e anche lei
era rimasta male per noi, per la situazione. Non mi ricordo se _________ era
rimasta in casa o se era scesa.
G.
voleva fumare e allora siamo usciti sul balcone, anche per cercare di sbollire
il nervoso. Ci chiedeva cosa fosse successo, dicendo che aveva sentito il
nostro vicino urlare fortemente. Dopo che ha fumato la sua sigaretta, siamo
rientrati ma non avevamo nemmeno più fame, ormai la cena era stata rovinata. I
ragazzi invece erano seduti e stavano mangiando.
Ancora
suonava il campanello e questa volta era la polizia; io ero anche contenta che
fossero arrivati gli agenti. Uno dei poliziotti diceva di essere intervenuto
anche a fine gennaio, perché loro avevano reclamato che nostro figlio (a casa
da solo) aveva fatto rumore (cosa smentita dagli agenti stessi). Abbiamo
parlato anche di questo, con gli agenti, che hanno pure interpellato G..
Dopo
poco tempo che se ne erano andati, i poliziotti tornavano una seconda volta.”
Rispondendo a successive domande, l’imputata ha ribadito
“che
mio marito ha bussato con il palmo aperto sulla porta che praticamente da sola
si è aperta.
Io
ero dietro IM2 e l’ho visto battere con la mano sulla porta.”
Alla domanda se
“Lei
e suo marito, siete entrati in casa ACP1/ACP2, varcandone la soglia.
Lo
conferma?”
ha risposto:
“Non
è vero per niente.”
Soggiungendo:
“Inoltre,
vedendo i bambini nel soggiorno ed essendo madre, non farei mai nulla che possa
spaventarli.”
L’interrogatorio dell’imputata è poi proseguito nel modo seguente:
“Domanda
9:
Che
cosa avete detto, lei e suo marito, non appena spalancata la porta?
Risposta
9:
Io
ho detto a mio marito “Non ha senso di parlare, andiamo”; IM2, disperato, ha
detto qualcosa del tipo “basta, ma perché, non ne posso più”.
Domanda
10:
Sia
lei che suo marito, urlando e aggressivamente, avete detto:
“Ma
che cazzo volete?! Vi ammazziamo tutti! Che cazzo volete, ci avete rotto i
coglioni, noi siamo a piedi nudi. Vaffanculo!”
È
esatto?
Risposta
10:
Io
non ho pronunciato nessuna di queste parole che non fanno parte del mio
vocabolario. Eravamo a piedi nudi ma non so se glielo abbiamo anche detto.
Anche
mio marito non ha sicuramente minacciato nessuno; altro non posso precisare.
[…]
Domanda
13:
Non
appena ACP2 è riuscito a chiudere la porta a chiave, lei e suo marito sempre
urlando, avete colpito ripetutamente e con forza la porta con calci e/o pugni.
Lo conferma?
Risposta
13:
Assolutamente
falso.
Domanda
14:
Quando
siete risaliti di sopra, nel vostro appartamento, avete iniziato, questa volta
apposta, a cagionare rumori molesti appositamente, sbattendo porte e finestre,
picchiando i piedi sul pavimento e urlando frasi del tenore di quelle di prima,
ma anche in lingua straniera, verosimilmente in olandese.
Lo
conferma?
Risposta
14:
Ovviamente
eravamo arrabbiati e emozionati, magari – e ripeto magari – abbiamo sbattuto la
porta rientrando. Non abbiamo creato appositamente rumori.
Faccio
notare che avevo un’ospite in casa e i bambini e quindi non potevo certo fare
sceneggiate.
Che
io e mio marito ci esprimiamo in olandese o inglese è vero, soprattutto se
emozionati.
[…]
Domanda
16:
Suo
marito ha gridato “Vi uccido, bastardi!” e altro. Lo conferma?
Risposta
16:
Questo
assolutamente non lo ha detto e non sono cose che lui dice.
[…]
Domanda
22:
La
informiamo inoltre che il medico, arrivato mentre gli agenti erano da voi per
prendere atto della vostra versione dei fatti, ha confermato che, dopo la
partenza dei poliziotti dal luogo, dal vostro appartamento sono iniziati
fortissimi rumori dal piano di sopra, descrivendoli “…come un martellamento
o un saltare con tutto il peso, con i muri dell’appartamento del paziente che
vibravano di conseguenza…” Che cosa dichiara a tal proposito?
Risposta
22:
Abbiamo
fatto rumore ma non come dicono loro.
Sicuramente
abbiamo camminato e in casa eravamo in tanti.
Inoltre,
i ragazzi, specialmente i quattro maschi erano agitati, e scherzavano sulla
situazione, tanto che ho dovuto dirgli di darsi una calmata.”
Anche IM1 ha confermato, al dibattimento davanti al primo giudice,
Considerandi
“le dichiarazioni che ho reso davanti alla polizia”.
accertamento dei fatti
3.
3.1
Sul tema se i due
imputati, a dispetto di quanto sostengono, abbiano varcato la soglia
dell’appartamento degli accusatori privati, A. – come già accennato (consid.
2.4.) – così si è espressa (AI 9 allegato 4, pag. 2):
“io ero seduta e la porta d’entrata, ad un paio di metri di distanza,
rispetto alla mia posizione, si era spalancata, sbattendo contro il muro.
Istintivamente, mi alzavo in piedi. Era la coppia del piano di sopra che era
entrata in casa, con slancio, oltre la soglia d’entrata”.
Il fatto è che A. ha anche dichiarato che, quando i due imputati
sono risaliti in casa loro,
“l’uomo usciva sul balcone soprastante, urlando a squarciagola ancora
‘Vi uccido! Bastardi!’. Preciso che non l’ho visto ma che urlava così forte che
sicuramente l’hanno sentito in tanti.”
Questa affermazione, tuttavia, è stata smentita da G., ospite
degli imputati, sentita quale testimone al dibattimento di appello:
“Quando
i signori IM2/IM1 sono poi rientrati in casa (non sono stati via tanto) il
signor IM2 mi ha informata che si trattava dei vicini che avevano reclamato
dicendo che dal nostro appartamento sarebbero provenuti dei rumori. Io sono
rimasta abbastanza sorpresa perché non mi sembrava che avessimo provocato dei
rumori. Non mi ricordo bene il prosieguo degli avvenimenti. Ricordo che a un
certo momento io e il signor IM2 eravamo sul terrazzo a fumare una sigaretta.
Cercavo di tranquillizzarlo perché lui era di malumore.
[…] posso
affermare che mentre io ero sul balcone a fumare con il signor IM2, lui non ha
proferito alcun insulto né una qualche minaccia. Non ho neppure sentito la
signora IM1 proferire insulti o minacce una volta che era rientrata
nell’appartamento del quarto piano.”
A questa Corte le
dichiarazioni di G. sono risultate credibili. Quelle di A., amica da quasi un
ventennio degli accusatori privati, paiono corredate, invece, di non poche
esagerazioni che ne minano l’efficacia probatoria. Come quando ha dichiarato –
alludendo agli imputati – che era “convinta che ci avrebbero ammazzati
sparandoci”, peraltro in un momento in cui gli imputati avevano già fatto
rientro in casa loro, intendendo quindi “che volessero spararci dalla
finestra” (dichiarazione 28.02.2018 di A., allegato 3b all’AI 9). Ma anche
con specifico riferimento all’epiteto “bastardi”, a suo dire gridato dal
balcone del quarto piano “così forte che sicuramente l’hanno sentito in
tanti”, nessuna prova agli atti conferma questa dichiarazione, anzi quanto
riferito da G. la smentisce. Per tacere del fatto che vi è confusione finanche
sulla posizione di ACP2 al momento dei fatti: nella dichiarazione scritta del
28.02.2018, A. ha indicato, alludendo a sé stessa e agli accusatori privati,
che “noi tre eravamo in cucina a riordinare”, salvo dichiarare invece
durante l’interrogatorio recante la data del 24 settembre 2019 [recte: 2018] che
al momento dei fatti “io e ACP1 eravamo ancora in cucina”, allineandosi
alle parole di ACP1 che durante il proprio interrogatorio del 20.09.2018 aveva
riferito che “io ero in cucina con A. e ACP2 era vicino ai bambini”, i
quali “si erano seduti sul divano in sala” (AI 9 allegato 1 pag. 2 in fondo).
3.2
Anche le dichiarazioni
degli accusatori privati non mancano di destare perplessità. Come quando ACP2
ha riferito nel corso del proprio interrogatorio del 25 settembre 2018 (pag. 2)
che:
“IM2
aveva anche messo il piede davanti alla porta, dentro casa, per impedirmi di
richiuderla. Alle loro spalle, sulle scale, notavo la presenza della custode”
quando invece C., la custode appunto, ha dichiarato di essere
rimasta al quarto piano, nell’appartamento degli imputati, dopo avere loro
riferito la reclamazione degli accusatori privati:
“Come
ho detto che quelli di sotto si lamentavano, il sig. IM2 scendeva al terzo
piano e poco dopo è risalito. Io non so cosa è successo perché sono rimasta di
sopra, in casa loro”
posizione che la custode ha ribadito anche al dibattimento di
appello, confermando di non essere scesa al terzo piano:
“Io
sono rimasta appena dopo la porta, all’interno dell’appartamento dei signori IM2.
Ho aspettato lì. Io ero dispiaciuta della situazione.”
Senza dimenticare che anche nella querela gli accusatori privati
avevano addirittura indicato che la custode si trovava
“vitrea sulle scale”.
E che, in realtà, la custode sia rimasta in quei frangenti
nell’appartamento degli imputati è stato riferito anche da G. nella propria
dichiarazione del 10 giugno 2020 allegata alla dichiarazione di appello:
“I
signori IM2 decisero di scendere al piano di sotto per parlare con i vicini,
mentre io, i ragazzi e la custode rimanemmo al piano di sopra, in attesa di
poter riprendere la nostra serata.”
Gli accusatori privati hanno parimenti sostenuto nella querela di
avere paura di incontrare gli imputati nelle parti comuni del palazzo.
Senonché, nel loro sollecito indirizzato al Ministero pubblico il 18 maggio
2018.
(AI 5) – riferendo di avere incontrato l’imputato “all’uscita
dell’ascensore”, il quale “ci ha sbarrato la strada con fare minaccioso
e dicendoci: io non dico nulla…” – risulta nondimeno per ammissione degli
stessi querelanti che questi ultimi hanno risposto all’imputato: “ci
mancherebbe altro”.
Chi ha paura di regola non risponde, già solo per non aizzare la
persona di cui sostiene di avere timore.
La valutazione non cambia nemmeno a fronte di quanto riscontrato
la sera dei fatti dal dr. ______ e da quanto risulta dal certificato medico
della dr.ssa ___________ (AI 3d): entrambi attestano la presenza di uno stato
ansioso da parte di ACP2, reazione che può comprensibilmente essere
riconducibile al pessimo rapporto con i propri vicini di casa del piano
superiore, nell’ambito del quale si era appena verificato un ulteriore episodio
quel 18 febbraio 2018, indipendentemente dallo specifico compimento di una
violazione di domicilio (a fronte, invece, di un acceso battibecco sulla porta)
e indipendentemente dallo specifico compimento del reato di minaccia da parte
degli imputati.
Né risulta, infine, che la querela sia stata sporta anche in nome
e in rappresentanza dei figli di ACP1.
3.3
Il convincimento che
la Corte ha raggiunto è che la sera del 18 febbraio 2018, indiscutibilmente gli
imputati sono scesi al terzo piano dopo che la custode aveva loro comunicato la
lamentela degli accusatori privati. Altrettanto indiscutibilmente emerge – la
custode lo ha evidenziato anche al dibattimento di appello – che IM2 era “arrabbiato
e infuriato”.
Se IM2, da solo o con la moglie, sia effettivamente anche entrato
nell’appartamento degli accusatori privati è una circostanza che, viste alcune
esagerate derive contenute nelle descrizioni sia di A. sia degli accusatori
privati, non risulta in modo sufficientemente convincente per la Corte.
Tra le persone interrogate che hanno vissuto da vicino gli
avvenimenti al terzo piano della palazzina e che li ha descritti senza eccessi
vi è, per finire, unicamente Z.. Certo, ella ha dichiarato sì di non avere una
“amicizia/confidenza profonda” con nessuna delle parti coinvolte, dando
nondimeno atto che “con ACP1/ACP2, abitando sullo stesso piano ed avendo i
bambini che ogni tanto giocano assieme, abbiamo un rapporto più cordiale”.
Ha poi anche soggiunto che “sulla situazione in generale, mi viene da dire
che a ACP2 avevo anche detto che, se non tollera i rumori, dovrebbe andare ad
abitare al piano attico o in una villa”.
Z. ha riferito che “a
quell’ora, le nove di sera […] ad un certo punto sentivamo
un rumore fortissimo, tipo un colpo, sicuramente su una porta, tipo dare delle
pedate per buttare giù una porta”. Se si sia trattato della violenta
apertura della porta degli accusatori privati (avvenimento che a dire di questi
ultimi si sarebbe anche verificato) da parte degli imputati oppure di
successivi colpi dati alla porta dagli imputati, non emerge in modo chiaro
dall’istruttoria. Nel dubbio, occorre fondarsi sulla versione più favorevole agli
imputati che hanno sempre sostenuto di non avere mai aperto la porta in modo
violento ma di avere bussato alla porta non chiusa. Peraltro, che il “rumore
fortissimo” sentito da Z. fosse piuttosto dovuto a un colpo dato alla porta
successivamente, quando gli imputati, e meglio IM2, era sul pianerottolo del
terzo piano a ridosso della porta degli accusatori privati risulta dal seguito
delle dichiarazioni di Z. che ha affermato che, sentito il rumore fortissimo, “sono
uscita nel corridoio […] vedevo il sig. IM2, vicino alla porta ACP1/ACP2”,
alludendo alla zona esterna all’appartamento degli accusatori privati come
risulta chiaramente dall’affermazione successiva di Z. secondo cui “dalla
mia posizione, non potevo vedere la porta dell’appartamento ACP1/ACP2”: se
IM2 fosse stato in quel momento all’interno dell’appartamento degli accusatori
privati, Z. – che dalla sua posizione non vedeva la porta – a maggior ragione
non avrebbe visto IM2.
Il ragionamento è del
tutto simile per l’accusa di minaccia. Gli accusatori privati (nella querela)
hanno a questo proposito dichiarato che gli imputati hanno urlato dicendo “vi
ammazziamo tutti!!” rispettivamente A. ha riferito che entrambi gli
imputati “urlavano come pazzi ‘vi uccido!’” (VI 24.09.2018 allegato 4
all’AI 9). Gli accusatori privati hanno soggiunto, sempre alludendo agli
imputati, che “sembravano indemoniati”.
Senonché, se si tiene presente che nell’edificio in questione, “i
rumori si sentono parecchio, anche rumori ‘normali’, tipo andare in bagno”,
come riferito da Z., quest’ultima ha dichiarato:
“Sentivo gridare ‘bastardi, lasciatemi in pace’”
Il necessario convincimento, quindi, questa Corte lo raggiunge
unicamente in relazione alla parola “bastardi”, in assenza invece di
minacce: IM2 ha proferito l’epiteto “bastardi” quando si trovava al
terzo piano, come riferito in modo convincente per questa Corte dalla vicina Z.
(“Sentivo gridare: ‘bastardi, lasciatemi in pace’; sono uscita nel corridoio”),
ritenuto altresì che quest’ultima in quei frangenti era in una posizione assai
vicina all’imputato, non appena uscita in corridoio:
“Io
sono rimasta vicino alla porta del mio appartamento (dalla mia posizione a
quella di IM2, vi saranno 4/5 metri).” (VI 29.11.2018 pag. 2, all. 11 ad AI 9).
Questa conclusione, ovvero il fatto che, come riferito da Z. che
si trovava a una manciata scarsa di metri dall’imputato, questi ha pronunciato
la parola “bastardi” non viene scalfita dal fatto che IM2 – con
riferimento alle fasi in cui lui e la moglie si trovavano al terzo piano –
durante l’inchiesta (VI del 23 ottobre 2018, AI 9 all. 8 pag. 6) alla domanda:
“Che
cosa avete detto, lei e sua moglie, non appena spalancata la porta?”
ha risposto:
“È
stata una cosa brevissima, di una decina di secondi. Non c’è stata possibilità
di discussione perché lui [ACP2,
ndr] ha iniziato a urlare e io ho urlato qualcosa del
genere ‘Non ne posso più, me ne vado da qui, faccio la disdetta’”.
Davanti all’istanza precedente l’imputato ha al proposito invece
dichiarato:
“Quando
si è aperta la porta del loro appartamento, quel 18 febbraio, ho detto: “Che
cazzo volete?”. Praticamente nello stesso momento, ACP2 ha cominciato ad
urlare. Non mi aspettavo una reazione di quel tipo. Lui ha detto: “Via, via!” e
ci ha spinto la porta in faccia senza lasciarci il tempo di dire altro. È
possibile che sia io che mia moglie abbiamo detto: “Basta!”, “Non ne possiamo
più” e “Lasciateci in pace”.
Al dibattimento di appello, egli ha affermato che in quegli
specifici frangenti:
“L’unica cosa che io ho detto è stata: ‘Che cazzo vuoi?’”
Alla Corte, in sintesi, la dichiarazione della vicina è risultata
più credibile rispetto a quella, in parte anche mutevole, fornita dall’imputato
durante l’istruttoria, poi in primo grado e infine in appello.
Z. è stata sentita nel rispetto di quanto previsto dall’art. 159
cpv. 1 CPP, ovvero alla presenza del difensore degli imputati. Né IM2 ha
chiesto che Z. venisse interrogata nuovamente dopo l’interrogatorio in polizia
di quest’ultima del 29 novembre 2018.
sussunzione
violazione di domicilio
4.
4.1
L’art. 186 CP
stabilisce che chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto,
s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, o
in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, o in un
cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione di uscirne fatta da chi
ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria.
Con il verbo s’introduce
si deve intendere l’entrare (das Betreten) nell’oggetto protetto contro
la volontà dell’avente diritto (Nyderegger,
StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 186 n. 17). A riguardo dell’azione di
introdursi non vengono poste esigenze particolari (Ackermann/Vogler/Baumann/Egli, Strafrecht
Individualinteressen, Gesetz, System und Lehre im Lichte der Rechtsprechung,
2019, pag. 353). È sufficiente che l’autore pervenga perlomeno con una parte
del suo corpo nello spazio protetto (Godenzi,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 186 n. 8 con
rinvio a Delnon/Rüdi, Basler
Kommentar, 2019, ad art. 186 n. 22 ss.). Affinché il reato sia consumato è
sufficiente che l’autore con il piede tra porta e soglia impedisca la chiusura
dell’accesso. In altri termini, costituisce violazione di domicilio anche il
semplice fatto di introdurre la scarpa tra la porta e la soglia, impedendo così
all'avente diritto di chiudere la porta (DTF 87 IV 120 consid. 2, pag. 122; Nyderegger, ibidem; Godenzi, ibidem).
4.2
Come detto in
precedenza (consid. 3.3.) non vi sono elementi sufficientemente certi affinché
questa Corte si convinca che gli imputati si siano indebitamente introdotti
nell’appartamento degli accusatori privati. In siffatte condizioni, gli
imputati vanno di conseguenza prosciolti.
minaccia
5.
In base all’art. 180
cpv. 1 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una
persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria.
5.1
La norma prevede,
quindi, l’uso di una grave minaccia ad opera dell’autore. La legge pone
pertanto l’asticella per ammettere una tale minaccia volutamente in alto (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, 2019, ad
art. 180 n. 19 e 22). La parte oggettiva del reato, dunque, prevede che
l’autore annunci alla sua vittima un pregiudizio futuro o glielo prospetti. È
necessario un comportamento idoneo a incutere spavento o timore alla vittima. A
quest’ultimo proposito, ossia quello di incutere spavento o timore nella
vittima, fondamentalmente non è determinante la sensibilità soggettiva della
vittima bensì occorre applicare un metro di misura oggettivo, considerando cioè
di regola la sensibilità di una persona ragionevole con una normale resistenza
psicologica. Oltre a ciò è necessario che la persona in questione venga
effettivamente spaventata o intimorita dal comportamento dell’autore. Se questo
risultato (Erfolg) non subentra, entra in considerazione solo una
condanna per tentata minaccia. La parte soggettiva del reato esige quantomeno
il dolo eventuale (STF 6B_1017/2019 del 20 novembre 2019 consid. 5.2; Stoudmann, Commentaire romand, CP II,
2017, ad art. 180 n. 5). L’autore deve quindi agire con l’intenzione di
incutere spavento o timore nella vittima e di usare una minaccia oggettivamente
idonea a tale obiettivo (Donatsch,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018 pag. 443). Come detto, il
dolo eventuale è sufficiente.
Nel campo di applicazione dell’art. 180 CP ricade soltanto la
minaccia di un pregiudizio il cui effettivo verificarsi l’autore dà ad
intendere che dipende dalla propria volontà (Donatsch,
op. cit., pag. 442). Non è necessario che l’autore abbia effettivamente
un’influenza sul concretizzarsi dell’evento pregiudizievole; è sufficiente che
in base alla sua presentazione ciò sembri dipendere dal suo potere. Nemmeno è
necessario che l’atto pregiudizievole possa effettivamente verificarsi (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 2010, ad art. 180 n. 4). Parimenti, non occorre che l’autore abbia
realmente la volontà di realizzare la sua minaccia (STF 6B_787/2018 del 1°
ottobre 2018 consid. 3.1 con rinvio).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che le
minacce di lesioni (corporali) gravi o di morte devono essere considerate come gravi
minacce ai sensi dell’art. 180 CP (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018
consid. 3.1 con rinvii). Come detto, è inoltre necessario che, con tale
minaccia, si incute spavento o timore alla vittima. Ella deve temere che il
pregiudizio annunciato si realizzi. Ciò implica, da una parte, che la vittima
lo consideri possibile e, d’altra parte, che questo pregiudizio sia di una tale
gravità da suscitare paura (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 3.1).
5.2
Come visto (consid.
3.3), la Corte non ha raggiunto un convincimento sufficiente per accertare che
gli imputati abbiano effettivamente proferito minacce di morte nei confronti
degli accusatori privati, le dichiarazioni degli accusatori privati e di A. essendo
state smentite su punti rilevanti dalle dichiarazioni della custode
rispettivamente di G.. Inoltre, la vicina Z. – ancorché allertata da precedenti
rumori e poi da grida, peraltro in un palazzo dove l’isolazione sonora è bassa,
al punto che si sentono anche rumori usuali – non ha riferito di minacce. Gli
imputati vanno di conseguenza prosciolti da questa accusa.
ingiuria
6.
L’art. 177 CP
stabilisce che chiunque offende in altro modo [per rapporto all’art. 173 e 174
CP] con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona,
è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote
giornaliere (cpv. 1). Se l’ingiuria è stata provocata direttamente
dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da
pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con
ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o
una di esse (cpv. 3).
Che l’epiteto “bastardi” costituisca una manifestazione di
disprezzo che va ben oltre semplici mancanze di garbo, cortesia o educazione
non ha da essere spiegato lungamente. Detto diversamente, l’espressione in
questione offende l’onore della persona a cui è rivolta (gli accusatori
privati), ovvero il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere
una persona rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere
considerato con disprezzo. L’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che
l’insulto “bastarda” lede l’onore e costituisce quindi un’ingiuria ai
sensi dell’art. 177 CP (STF 6B_178/2012 del 14 maggio 2012 consid. 9). Ancora
molto di recente il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro una
sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna che aveva considerato il termine “bastardo”
costitutivo del reato di ingiuria ex art. 177 CP (STF 6B_2/2020 del 12 febbraio
2020.
consid. 2.2).
7.
L’istanza precedente
ha reputato che IM1 avesse sì “proferito degli insulti allorquando si è
presentata con il marito presso l’appartamento di ACP1 e ACP2”. Tuttavia,
ha soggiunto il primo giudice, “gli improperi oggetto dell’AI 1 [ossia
della querela, ndr] risultano soltanto quelli pronunciati in un secondo
tempo, una volta che gli imputati hanno fatto rientro al piano superiore (pagg.
3-4 [della querela, ndr])” (sentenza impugnata, consid. 13 pag. 14).
Il primo giudice ha pertanto abbandonato il procedimento nei confronti di IM1
per mancanza del presupposto processuale della querela e ha invece condannato
IM2 per avere detto “bastardi” agli accusatori privati (sentenza
impugnata dispositivo II. [recte III.] /1.2. una volta ritornato nel proprio
appartamento al quarto piano.
La decisione di abbandonare il procedimento penale nei confronti
di IM1 (punto I./3. del dispositivo della sentenza impugnata) non è stata appellata
e quindi, siccome passata in giudicato, non può essere esaminata da questa
Corte (art. 398 cpv. 2 CPP; Niklaus
Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 649 n. 2108).
8.
IM2 ha proferito
l’epiteto “bastardi” quando si trovava al terzo piano, come riferito in
modo convincente per questa Corte, lo si è già ricordato, dalla vicina Z..
8.1
Nel decreto di accusa
concernente IM2 (AI 12), peraltro, l’accusa di ingiuria era chiaramente
riferita ai momenti in cui l’imputato si trovava al terzo piano (nell’ottica
accusatoria le circostanze erano quelle connesse con la violazione di domicilio
– rivelatasi quest’ultima non dimostrata – quindi le circostanze erano come
detto riferite ai momenti in cui l’imputato si trovava al terzo piano).
8.2
Confermando questa
Corte l’accusa di ingiuria (contenuta nel decreto d’accusa) a carico di IM2,
per avere tacciato di “bastardi” gli accusatori privati nelle fasi in
cui l’imputato si trovava al terzo piano (pur non essendo entrato nel loro
appartamento), non vi è alcuna violazione del divieto di
reformatio
in peius per rapporto alla sentenza di primo grado, e ciò già solo per il
fatto che l’imputato non viene condannato a una pena più severa né vi è una
qualifica giuridica più grave, ritenuto inoltre che il divieto di reformatio in
peius si riferisce solo al dispositivo e non ai considerandi della sentenza (Viktor Lieber, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, ad art. 391, n. 5 e 10 con rinvii
giurisprudenziali). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che
nei propri considerandi l'autorità di ricorso può esprimersi sulla
qualificazione giuridica, se il tribunale di primo grado si è fondato su una
diversa fattispecie o su delle errate considerazioni giuridiche (DTF 139 IV 282
consid. 2.6, pag. 289).
8.3
Nella loro querela gli
accusatori privati (a quel tempo non patrocinati) hanno chiaramente descritto
quale fosse – nella loro versione – l’insieme dei fatti per i quali chiedevano
che vi fosse il perseguimento penale, indicando anche che i reati in questione
erano quelli di “minaccia/ingiuria/violazione di domicilio” (AI 1).
Hanno segnatamente riferito che “entrano in casa nostra come due pazzi la
signora IM1 con il marito IM2, sembravano indemoniati e urlando: - ma che cazzo
volete?? - vi ammazziamo tutti!!”. Il procuratore pubblico nel decreto di
accusa a carico di IM2 ha considerato l’espressione relativa a “che cazzo
volessero” quale ingiuria (così come “bastardi”). L’enumerazione dei singoli
termini ingiuriosi in una querela non è necessaria (DTF 131 IV 97 consid. 3.3.,
pag. 99). L’Alta Corte ha altresì ricordato che per essere valida la querela
deve esporre lo svolgimento dei fatti a cui essa si riferisce, affinché
l’autorità penale sappia per quale fattispecie l’avente diritto domanda il
perseguimento penale. La querela deve contenere un’esposizione delle
circostanze concrete, senza che sia necessario che esse siano assolutamente
complete. Così, in caso di ingiurie ad esempio, non è necessario che la querela
riporti esattamente i termini ingiuriosi (STF 6B_129/2017 del 26 luglio 2018
consid. 1.1.1 con rinvii). Se nel seguito della procedura non si confermano
tutte le parole che il querelante ha menzionato bensì altre, ciò non rende la
querela insufficiente dal punto di vista del contenuto (DTF 131 IV 97 consid.
3.3
pag. 100).
Nel caso concreto
gli accusatori privati hanno riferito nella querela dell’espressione “ma che
cazzo volete??” che anche il procuratore pubblico ha, come detto,
qualificato di ingiuriosa. L’epiteto “bastardi” è stato indicato da ACP2
quando è stato interrogato, ovvero il 25 settembre 2018 (AI 9 all. 2 pag. 3),
riferendolo alla fase in cui gli imputati avevano – nella sua ottica – varcato
la soglia dell’appartamento degli accusatori privati. Come detto, a
un’elencazione completa già nella querela gli accusatori privati non erano
tenuti. La fattispecie esposta nella querela, se è determinabile (e nel caso
concreto lo era) può essere allestita in termini globali (“pauschal gefasst
sein”: Stefan Trechsel/Marc
Jean-Richard-dit-Bressel, in: Stefan Trechsel/Mark Pieth Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, ad art. 30 n. 8). Quanto all’avere
pronunciato l’epiteto “bastardi” anche quando l’imputato si trovava sul balcone
del proprio appartamento, la circostanza è stata smentita, come detto, da G..
8.4
Il cpv. 2 dell’art.
177.
CP, lo si è già detto, prevede che se l’ingiuria è stata provocata
direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può
mandar esente da pena il colpevole.
L’autore deve avere agito ancora nel moto d’animo provocato dal
contegno sconveniente dell’ingiuriato. Un contegno sconveniente può consistere
ad esempio in una provocazione mediante rimproveri ingiustificati (STF
6B_995/2017 del 4 luglio 2018 consid. 2.1 con riferimenti
dottrinali; Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 177 n. 6). In caso di
provocazione si è confrontati con un motivo facoltativo di esenzione dalla pena
e non con un motivo di giustificazione (Franz
Riklin, Basler Kommentar, 2019, ad art. 177 n. 19).
Nel caso concreto, la Corte non fa uso della facoltà che la norma
le conferisce di esentare IM2 dalla pena. È vero che non sono emersi riscontri
circa particolari rumori provenienti dal quarto piano prima che gli accusatori
privati chiamassero la custode. Tuttavia, esentare dalla pena chi, a seguito di
una lamentela pervenutagli attraverso la custode del palazzo, scende “arrabbiato
e infuriato” dai vicini (per dirla con le parole della custode stessa
durante l’interrogatorio in appello), gli si presenta alla porta aprendola
(fosse anche stata solo accostata) e nelle fasi successive ad un determinato
momento grida ai vicini “bastardi”, alla presenza peraltro di due
bambini che si trovavano sul divano (poco importa se la porta fosse stata a
quel momento già richiusa da ACP2 oppure no) e che l’imputato ha ammesso in
appello di avere visto, costituisce un passo che questa Corte non compie.
L’insieme delle circostanze conduce piuttosto a tenere conto della situazione
in ottica di un’attenuazione della pena, ritenuto che – come detto – non si è
confrontati con una fattispecie in cui si impone un’esenzione dalla pena (Franz Riklin, op. cit., ad art. 177 n.
21).
8.5
L’art. 54 CP a cui gli
imputati accennano in via subordinata nelle conclusioni avanzate in appello non
entra in considerazione. Per una casistica in cui la norma torna applicabile si
rinvia a Stefan Trechsel/Stefan Keller,
in: Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 54 n. 1). Basti aggiungere che l’autore
deve essere stato duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo
atto (ad esempio l’omicidio colposo del proprio figlio o della propria moglie
o, ancora, l’avere contratto l’Aids a causa del consumo di stupefacenti: Stefan Trechsel/Stefan Keller, in:
Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 54 n. 2). Il riferito cambio di scuola dei
figli, il rinunciare al cane ecc. non sono evidentemente una conseguenza
diretta dell’ingiuria del 18 febbraio 2018.
commisurazione della pena
9.
Sulla commisurazione
della pena si richiamano gli art. 34 e 47 CP e la DTF 136 IV 55 consid. 5.4.
Considerato il fatto che IM2 viene prosciolto dal reato di
violazione di domicilio e di minaccia (in prima istanza per i tre reati di cui
era accusato la condanna è stata di 5 aliquote giornaliere, pena oltre la quale
– per il divieto di reformatio in peius – questa Corte comunque non può
andare), una pena pecuniaria di quattro aliquote giornaliere per il reato di
ingiuria tiene conto di tutte le componenti oggettive e soggettive del reato
nonché di quelle legate all’autore.
Sull’ammontare dell’aliquota (fr. 360.-), non sono state mosse
critiche a quanto stabilito dal primo giudice. L’esecuzione della pena viene
sospesa con un periodo di prova di due anni (art. 42 CP).
Confermata è la multa di fr. 100.- in applicazione dell’art. 42
cpv. 4 CP.
spese
10.
La ripartizione delle
spese (come quella degli indennizzi) deve essere stabilita separatamente per
ogni stadio del procedimento (STF 6B_369/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 1 con
rinvii).
Giusta l’art. 428 cpv. 3 CPP, se emana essa stessa una nuova
decisione (come nel caso concreto), la giurisdizione di ricorso statuisce anche
in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
procedimento di primo
grado
11.
11.1
L’art. 426 cpv. 1 prima
frase CPP prevede il principio secondo cui, in caso di condanna, l’imputato
sostiene le spese procedurali.
L’art. 427 cpv. 2 CPP stabilisce che in caso di reati a querela di
parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante, qualora per
condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento
o ne abbia intralciato lo svolgimento, oppure all’accusatore privato se:
a. il procedimento è stato abbandonato o l’imputato assolto; e
b. l’imputato non è tenuto a rifondere le spese giusta l’art. 426
cpv. 2.
Il Tribunale federale ha chiarito che nel contesto dell’art. 427
cpv. 2 CPP il querelante deve essere inteso come la persona che ha sporto una
querela penale e che ha rinunciato a fare uso dei propri diritti secondo l’art.
120.
CPP (norma relativa appunto alla rinuncia), precisato che questa rinuncia
non significa ritiro della querela (STF 6B_438/2013 del 18 luglio 2013 consid.
2.1
con rinvii).
Contrariamente alla versione in francese dell’art. 427 cpv. 2 CPP
– ha proseguito l’Alta Corte – le versioni in tedesco e in italiano operano una
distinzione tra l’accusatore privato e il querelante. La condizione di avere causato
per condotta temeraria o negligenza grave l’apertura del procedimento o di
averne in questo modo intralciato lo svolgimento si applica unicamente al
querelante. Per contro, questa condizione non si applica all’accusatore privato
al quale le spese possono essere accollate senza altra condizione. Chi sporge
una querela e prende parte alla procedura come accusatore privato deve
assumersi interamente il rischio legato alle spese, mentre chi sporge querela
ma rinuncia ai propri diritti di parte deve sopportare le spese solo in caso di
comportamento temerario. La giurisprudenza – ha soggiunto il Tribunale federale
– ha tuttavia precisato che solo in casi particolari le spese di procedura
possono essere messe a carico dell’accusatore privato che ha sporto querela ma
che, a parte il deposito della querela, non partecipa attivamente alla
procedura (STF 6B_438/2013 del 18 luglio 2013 consid. 2.1 con rinvii; STF
6B_369/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 2.1).
11.2
Nel caso concreto,
l’imputata IM1 è stata prosciolta da ogni accusa. Il marito IM2 viene
prosciolto dalle accuse di violazione di domicilio e minaccia mentre viene
condannato per il reato di ingiuria. Premesso che le condizioni per porre le
spese procedurali a carico degli imputati ex art. 426 cpv. 2 CPP non sono
adempiute, non si può dire che ACP1 e ACP2 si siano limitati alla mera
presentazione della querela. Essi, infatti, hanno dichiarato, contestualmente
alla querela, di costituirsi accusatori privati (si veda peraltro anche l’art.
118.
cpv. 2 CPP), hanno in seguito sollecitato il Ministero pubblico in tre
occasioni affinché procedesse nelle proprie incombenze (il 2 marzo 2018, il 18
maggio 2018 e il 10 luglio 2018). Interrogati in seguito dalla polizia, hanno
entrambi dichiarato di non essere disposti a ritirare la querela, e ciò – ha
indicato ACP1 – “a nessuna condizione”. Quando poi, a seguito della
conferma dei due decreti di accusa, gli atti sono stati trasmessi alla Pretura
penale, gli accusatori privati si sono rivolti a un patrocinatore il quale ha
dapprima chiesto all’istanza precedente copia degli atti dell’incarto nonché
domandato “di autorizzare gli accusatori privati a non comparire
personalmente” al dibattimento, indicando altresì di riservarsi la
presentazione di “istanze di indennizzo ex art. 433 CPP” dopo “aver
preso visione degli atti”. In seguito, il 13 marzo 2020, in prossimità
della data inizialmente prevista per il dibattimento in prima sede, il
patrocinatore di ACP1 e ACP2 ha dapprima ribadito la loro “dichiarazione di accusatori
privati (art. 118 e seguenti CPP)”, indicando in tale scritto al primo
giudice che essi “chiedono la conferma integrale dei due decreti di accusa
del 7 gennaio 2019”, soggiungendo alla pagina seguente (pag. 3) che la “pena
proposta è simbolica ma potrebbe essere sufficiente” e “richiamato
l’art. 433 cpv. 1 CPP”, il patrocinatore ha trasmesso in allegato a quello
scritto “la mia nota professionale relativa ai due procedimenti penali sopra
indicati di complessivi fr. 1'953.80”.
Nelle circostanze descritte si giustifica di porre le spese del
procedimento concernente IM1 (fr. 750.-: sentenza impugnata, pag. 19) a carico
degli accusatori privati in solido. Per quanto attiene invece alle spese del
procedimento riguardante IM2 (fr. 750.-: sentenza impugnata, pag. 19), le
stesse vengono poste a suo carico nella misura di 1/3 e per la rimanenza
vengono poste a carico degli accusatori privati in solido.
procedimento di appello
12.
L’assunzione delle
spese nella procedura di ricorso è retta dall’art. 428 CPP. Le parti sostengono
le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono
nella causa.
Pertanto, in analogia con le regole della procedura civile la
ripartizione tra le parti coinvolte segue il principio della soccombenza.
Tuttavia, può prevalere o soccombere in veste di parte privata nel procedimento
penale solo la parte che ha formulato delle richieste. Se l'accusatore privato
vi rinuncia, non gli possono essere addossate spese procedurali e nemmeno può
essere condannato al pagamento di ripetibili (DTF 138 IV 248 consid. 5.3, pag.
256.
s.). In appello gli accusatori privati non hanno formulato alcuna
richiesta, rimanendo del tutto silenti.
Allorquando una parte prevale nel procedimento su un punto ma
soccombe in un altro, l’ammontare delle spese da porre a suo carico dipende in
modo determinante dal lavoro necessario per decidere su ogni punto (STF
6B_176/2019 del 13 settembre 2019 consid. 2.2 e 2.4; STF 6B 369/2018 del 7
febbraio 2019 consid. 4.1).
Ne discende che per la procedura di appello, le spese del
procedimento nei confronti di IM1, prosciolta da ogni imputazione, vengono
poste a carico dello Stato. Le spese del procedimento nei confronti di IM2 –
condannato per ingiuria e prosciolto dalle accuse di violazione di domicilio e
di minaccia – sono invece poste a suo carico nella misura di 1/3 e per il resto
sono poste a carico dello Stato.
indennizzi
a favore degli imputati
13.
L’art. 432 cpv. 2 CPP
prevede che se l’imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento
promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o
negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia
intralciato lo svolgimento, o l’accusatore privato possono essere tenuti a
rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali.
Nella DTF 147 IV 47 ss. il Tribunale federale ha chiarito che nei
procedimenti promossi a querela di parte non è necessario che l'accusatore
privato abbia avuto una condotta temeraria o gravemente negligente perché sia
tenuto a indennizzare l'imputato giudicato non colpevole.
Gli stessi presupposti per cui l’accusatore privato o il
querelante possono venire astretti a sopportare i costi del procedimento giusta
l’art. 427 cpv. 2 CPP valgono anche per potere obbligare l’accusatore privato o
il querelante a indennizzare le spese dell’imputato sosteute per la propria
difesa sull’aspetto penale (Stefan
Wehrenberg/Friedrich Frank, Basler Kommentar StPO, 2014, ad art. 432 n.
15).
Se un imputato viene prosciolto da un determinato reato e
condannato per un altro di cui era accusato, sopporta una parte dei costi (per
la parte in cui viene condannato) ma ha diritto a un’indennità per le spese
connesse con l’accusa da cui è stato prosciolto (Yvona Griesser, op. cit., ad art. 430 n. 4).
Tenuto conto che IM1 viene integralmente prosciolta mentre IM2
viene condannato per il reato di ingiuria, a questi spetta un indennizzo
soltanto parziale, considerato inoltre a quest’ultimo proposito che per una
buona parte la fattispecie era la stessa per i tre reati (quindi anche per
quello per cui IM2 viene condannato).
Sulla base di tutte le circostanze, della (esigua) complessità
della vicenda, del tempo necessario a una efficace difesa degli imputati e
avuto riguardo al fatto che la difesa era unica per entrambi gli imputati, si
giustifica di accordare a IM1, per il procedimento di primo grado (in cui gli
accusatori privati sono stati attivi, come ricordato al consid. 11.2),
un’indennità complessiva di fr. 2'400.- e a IM2 un’indennità ridotta di fr.
1'600.- e di porle entrambe a carico degli accusatori privati in solido.
L’art. 436 cpv. 1 CPP stabilisce che le pretese di indennizzo e di
riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette
dagli articoli 429-434.
Nel procedimento di appello, gli accusatori privati sono rimasti silenti.
Un obbligo di indennizzo a carico dell’accusatore privato presuppone che egli
sia stato parte attiva nel procedimento, ciò che in appello per l’appunto non è
avvenuto. L’indennità a favore degli imputati (ridotta per IM2) va quindi posta
a carico dello Stato. Avuto riguardo al fatto che la fattispecie era ormai del
tutto nota, un’indennità di fr. 900.- a favore di IM1 e di fr. 600.- per IM2
risultano conformi a risarcire un adeguato esercizio dei loro diritti
procedurali.
a favore degli accusatori
privati
L’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve
indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui
sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa. Il
successivo cpv. 2 della norma stabilisce che l’accusatore privato inoltra
l’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le
proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo,
l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza. A questo riguardo, in
altre parole, non vale il principio inquisitorio (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
StPO, 2020, ad art. 433 n. 4 con rinvii; Oberholzer,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 721 n. 2355).
Gli accusatori privati non hanno compiuto atti davanti a questa
Corte né hanno chiesto un indennizzo per il procedimento di appello.
Se da un lato l’ammontare dell’indennizzo richiesto dagli
accusatori privati avrebbe potuto essere approvato integralmente qualora vi
fosse stata una condanna per tutti e tre i reati in discussione, dall’altra
occorre tenere conto, oltre che del proscioglimento di IM1, anche del fatto che
IM2 viene prosciolto dall’accusa di due reati su tre. Nondimeno, in questa
valutazione, si deve anche considerare che la fattispecie per i tre reati era
comunque analoga e quindi il lavoro del patrocinatore ne risultava esteso di
conseguenza. In sintesi, un’indennità omnicomprensiva di fr. 800.- appare
pertanto adeguata alla fattispecie concreta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10, 80 e ss., 84 e ss., 398 e
ss., 429, 432, 433, 436 CPP,
30, 34, 42, 44, 47, 177,
180, 186 CP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di IM1 è
accolto.
2. L’appello di IM2 è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
3. IM1 è prosciolta
oltre che dall’imputazione di ingiuria (punto 3. del dispositivo del giudizio
appellato che è passato in giudicato) anche dall’accusa di minaccia e di
violazione di domicilio di cui al DA 32/2019 del 7 gennaio 2019.
4. IM2 è dichiarato autore
colpevole di:
ingiuria
per
avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, mentre si trovava a ridosso della porta
d’entrata dell’appartamento dei vicini ACP1 e ACP2 (ubicato al piano inferiore rispetto al suo
appartamento, nel medesimo stabile di appartamenti), leso l’onore di ACP1 e di ACP2,
tacciandoli di “bastardi”.
4.1. IM2 è condannato:
4.1.1. alla pena pecuniaria di
4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 360.- (trecentosessanta) ciascuna, per
un totale complessivo di fr. 1'440.- (millequattrocentoquaranta);
4.1.2. la pena pecuniaria è
sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;
4.1.3. alla multa di fr. 100.-
(cento) da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di
1 (un) giorno.
5. IM2 è prosciolto
dall’imputazione di minaccia e di violazione di domicilio di cui ai punti 1. e
2. del DA 33/2019 del 7 gennaio 2019.
6. Le spese procedurali
del procedimento di primo grado concernente IM1 e pari a complessivi fr. 750.-
sono poste a carico di ACP1 e di ACP2, in solido.
7. Le spese procedurali
del procedimento di primo grado concernente IM2 e pari a complessivi fr. 750.-,
restano a suo carico nella misura di 1/3 e per la rimanenza vengono poste a
carico degli accusatori privati in solido.
8. Gli
oneri processuali dell’appello di IM1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato.
9. Gli
oneri processuali dell’appello di IM2, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr. 1'200.-
sono posti a suo carico in ragione di 1/3, mentre per i rimanenti
2/3 sono a carico dello Stato.
10. IM2 è altresì
condannato a versare agli accusatori privati ACP1 e ACP2 quale indennizzo
giusta l’art. 433 CPP la somma complessiva di fr. 800.- (ottocento) per il
procedimento di primo grado. Agli accusatori privati non vengono assegnate
indennità per il procedimento di appello.
11. A titolo d’indennità
ex art. 432 cpv. 2 CPP ACP1 e ACP2 sono tenuti a versare, in solido, a IM1 la
somma complessiva di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento) per il procedimento di
primo grado.
12. A titolo d’indennità
ridotta ex art. 432 cpv. 2 CPP ACP1 e ACP2 sono tenuti a versare, in solido, a IM2
la somma complessiva di fr. 1'600.- (milleseicento) per il procedimento di
primo grado.
13. A titolo d’indennità
ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP lo Stato è tenuto a versare a IM1 la somma di
fr. 900.- (novecento) per il procedimento di appello.
14. A titolo d’indennità ridotta
ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP lo Stato è tenuto a versare a IM2 la somma di
fr. 600.- (seicento) per il procedimento di appello, da compensare con la quota
di spese procedurali a suo carico ex art. 442 cpv. 4 CPP.
15. Intimazione a:
16. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.