Lexipedia

Decisione

17.2020.267

Ingiuria, violazione di domicilio e minaccia (vicinato). Appello degli imputati contro la condanna: accertamento dei fatti e valutazione della credibilità; spese e indennità (accusatore privato e reati a querela di parte)

10 maggio 2021Italiano57 min

circostanze di cui sopra, leso l’onore di ACP1 e ACP2, tacciandoli di “bastardi”;

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.267+268

Locarno

10 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente,

Ilario Bernasconi e Attilio Rampini

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

per statuire nella procedura d’appello avviata con annunci

del 15 giugno 2020 confermati con dichiarazioni di appello del 23 settembre

2020 da

IM1AP 1

contro la sentenza emanata nei loro confronti il 3 giugno 2020

dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 3 settembre

2020);

esaminati gli atti;

riassunto dei

fatti e del

procedimento: A. La sera del 18 febbraio 2018,

attorno alle ore 21, ACP1 ha telefonato alla custode dello stabile situato in

___________ a Paradiso, lamentandosi per dei rumori a suo dire provenienti

dall’appartamento situato al piano superiore rispetto al suo, in cui a quel

tempo abitavano i coniugi IM2 e IM1 unitamente ai loro tre figli.

La custode, che abita al primo piano di quello stesso palazzo, si

è allora recata dalla famiglia IM2-IM1 al quarto piano per riferire della

lamentela di ACP1, il quale abita al terzo piano con i suoi due figli e con

ACP2.

B. Sentita la custode, i

coniugi IM2-IM1 sono immediatamente scesi al terzo piano. Ne è nato un alterco

a seguito del quale ACP1 e ACP2 hanno sporto querela, l’indomani, nei confronti

di IM2 e IM1, costituendosi accusatori privati.

C. Esperita

l’istruttoria, durante la quale sono stati sentiti – oltre ai protagonisti del

diverbio – anche la custode, una vicina nonché una persona che i querelanti

avevano quale ospite quella sera, ed è stata raccolta documentazione sulla

vicenda, il procuratore pubblico ha emesso il 7 gennaio 2019 due decreti di

accusa.

Nel primo (DA 32/2019: AI 13) il magistrato inquirente ha ritenuto

IM1 autrice colpevole di:

“1. violazione

di domicilio

per

essersi, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con il marito IM2,

introdotta indebitamente nell’appartamento dei vicini ACP1 e ACP2 (ubicato al

piano inferiore rispetto al loro, nel medesimo stabile di appartamenti),

spalancando violentemente la porta di ingresso della loro abitazione (non

chiusa a chiave), inveendo nei loro confronti;

fatti

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato

previsto dall’art. 186 CPS;

2. minaccia

per

avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con il marito IM2, nelle

circostanze di cui al punto 1., incusso spavento e timore a ACP1 e ACP2,

minacciando di “ucciderli tutti”;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato

previsto dall’art. 180 cpv. 1 CPS;

3. ingiuria

per

avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con il marito IM2, nelle

circostanze di cui sopra, leso l’onore di ACP1 e ACP2, tacciandoli di “bastardi”;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato

previsto dall’art. 177 cpv. 1 CPS;

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote

giornaliere da fr. 90.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-, pena

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla multa

di fr. 200.-.

Nel secondo (DA 33/2019: AI 12), pure del 7 gennaio 2019, il

procuratore pubblico ha ritenuto IM2 autore colpevole di:

“1. violazione

di domicilio

per

essersi, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con la moglie IM1,

introdotto indebitamente nell’appartamento dei vicini ACP1 e ACP2 (ubicato al

piano inferiore rispetto al loro, nel medesimo stabile di appartamenti),

spalancando violentemente la porta di ingresso della loro abitazione (non

chiusa a chiave), inveendo nei loro confronti;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato

previsto dall’art. 186 CPS;

2. minaccia

per

avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con la moglie IM1, nelle

circostanze di cui al punto 1., incusso spavento e timore a ACP1 e a ACP2,

minacciando di “ucciderli”;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato

previsto dall’art. 180 cpv. 1 CPS

3. ingiuria

per

avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, in correità con la moglie IM1, nelle

circostanze di cui al punto 1., leso l’onore di ACP1 e di ACP2, tacciandoli di

“bastardi” e chiedendo loro che “cazzo volessero”;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;

reato

previsto dall’art. 177 cpv. 1 CPS;”

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote

giornaliere da fr. 280.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'800.-,

pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre alla

multa di fr. 200.-.

Il 10 gennaio 2019 entrambi gli imputati hanno interposto

opposizione al rispettivo decreto di accusa che il procuratore pubblico ha

confermato il 14 gennaio 2019, trasmettendo gli atti alla Pretura penale.

D. Riuniti i due

procedimenti il 15 gennaio 2020 ed esperito il dibattimento il 3 giugno 2020,

l’istanza precedente ha emesso quello stesso giorno la propria sentenza (la

motivazione è poi stata intimata il 3 settembre 2020), ritenendo IM1 autrice

colpevole di violazione di domicilio e minaccia, abbandonando per contro il

procedimento per il reato di ingiuria in assenza della querela. Il primo

giudice ha così condannato l’imputata alla pena di tre aliquote giornaliere da

fr. 200.- ciascuna, per complessivi fr. 600.-, pena sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni e alla multa di fr. 100.-.

Per quanto attiene a IM2, il giudice della Pretura penale lo ha

ritenuto autore colpevole di violazione di domicilio e minaccia, come pure del

reato di ingiuria ma limitatamente all’epiteto di “bastardi” e lo ha di

conseguenza condannato alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr.

360.- ciasuna, per complessivi fr. 1'800.-, pena sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di due anni e alla multa di fr. 100.-.

Oltre a dovere sopportare le spese giudiziarie di complessivi fr.

1'500.- in ragione di metà ciascuno, gli imputati sono stati condannati a

versare in solido agli accusatori privati la somma di fr. 1'000.- quale

indennizzo giusta l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP.

E. Annunciato appello il

15 giugno 2020, gli imputati hanno in seguito formulato il 23 settembre 2020 la

propria dichiarazione di appello (doc. CARP III) con la quale impugnano i

dispositivi della sentenza che li ha ritenuti autori colpevoli dei reati sopra

ricordati e impugnando le rispettive pene, contestando parimenti di dovere

pagare le spese giudiziarie e un indennizzo agli accusatori privati.

F. Indetto in un primo

tempo per il 22 marzo 2021 e forzatamente rinviato a causa della pandemia, il

pubblico dibattimento di appello si è tenuto il 20 aprile 2021, al termine del

quale la difesa ha reiterato le proprie richieste di assoluzione già indicate

nella dichiarazione di appello.

Il magistrato inquirente e il rappresentante degli accusatori

privati non si sono presentati al dibattimento.

ritenuto in fatto

e considerato

in diritto: 1. Per ciò che attiene alla

vita degli imputati, si rinvia – in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP – ai

consid. 1 e 2 della sentenza appellata.

In questa sede è sufficiente ricordare che entrambi gli imputati

sono incensurati e sono ambedue attivi, con ruoli di responsabilità, in aziende

che operano nel campo tessile.

risultanze istruttorie

2. Per accertare lo

svolgimento dei fatti della sera del 18 febbraio 2018 occorre riprendere le

risultanze dell’istruttoria.

2.1. La custode C., sentita

dalla polizia cantonale l’8 ottobre 2018, ovvero quasi otto mesi dopo i fatti,

così si è espressa (AI 9 allegato 5):

“Verso le nove di sera, mentre ero a casa mia, mi telefonava ACP1 per

dirmi che sentivano rumori da sopra. Preciso che al telefono sentivo dei rumori

nitidi di passi (sono sicura di questo) ma avevo l’impressione che provenissero

proprio dall’appartamento ACP1/ACP2.

[…]

ACP1

mi chiede di andare a verificare questo rumore nell’appartamento sopra il loro.

Allora, con l’ascensore, sono salita al quarto piano e ho suonato alla porta

IM2/IM1. Ha aperto la porta il padrone di casa che mi ha fatto entrare. A

tavola, erano seduti la moglie, i tre figli e un’ospite e stavano cenando.

Notavo che tutti erano a piedi scalzi. Come ho detto che quelli di sotto si

lamentavano, il sig. IM2 scendeva al terzo piano e poco dopo è risalito. Io non

so cosa è successo perché sono rimasta di sopra, in casa loro. Era arrabbiato,

infastidito; non ricordo cosa abbia detto in particolare. Io sono scesa con

l’ascensore nel mio appartamento e, poco dopo, sentivo un colpo fortissimo,

come colpire qualcosa di ferro. Nel frattempo, quando sono uscita in corridoio,

era presente il sig. IM2.”

Rispondendo a successive

domande, la custode ha dichiarato che entrambi i coniugi si sono arrabbiati e

che al terzo piano “è sceso solo lui. Se non erro lei è scesa qualche

scalino, ma non ne sono nemmeno sicura”. Ha poi soggiunto “di non aver

sentito niente” di ciò che l’imputato ha detto agli accusatori privati.

2.2. Z. vive con il marito

e i due figli al terzo piano dello stabile, nell’appartamento posto accanto a

quello locato dagli accusatori privati. Interrogata dalla polizia cantonale il

29 novembre 2018 (AI 9 allegato 11) ha dichiarato:

“Quella

sera ero in casa con la mia famiglia. Ad un certo punto iniziavamo a sentire

dei rumori come se qualcuno picchiasse con qualcosa, tipo con una scopa; era un

“bum bum bum”. I rumori erano ovviamente vicini ma dal mio appartamento non

riuscivo a capire esattamente da dove provenissero. Comunque continuavano e

dopo un po’ la sensazione era che qualcuno colpisse da una parte e qualcun

altro rispondesse. I colpi sono andati avanti per un bel po’, credo una mezz’ora

e ho capito che stava succedendo qualcosa tra le due famiglie. Questo anche

perché ACP2 e ACP1 mi avevano detto in altre occasioni che erano disturbati

dalla famiglia sopra, che faceva rumore specialmente il mattino presto,

svegliando i loro bambini oppure alla sera.

[…]

Ad

un certo punto sentivamo un rumore fortissimo, tipo un colpo, sicuramente su

una porta, tipo dare delle pedate per buttare giù una porta. Sentivo gridare

“bastardi, lasciatemi in pace”; sono uscita nel corridoio. Pensavo che fossero ACP2

e ACP1 che litigavano tra di loro. Invece vedevo il sig. IM2, vicino alla porta

ACP1/ACP2. Indossava i pantaloni (non vorrei sbagliare, ma mi sembrava senza

maglietta) ed era senza scarpe. Era nervosissimo, tremolante; mi sembrava fuori

di sé. Io sono rimasta vicino alla porta del mio appartamento (dalla mia

posizione a quella di IM2, vi saranno circa 4/5 metri). Quando mi ha visto, mi

ha detto qualcosa del genere “Ma guarda, non ho neanche le scarpe, non ce la

faccio più, mi fanno impazzire”. Io non ho detto nulla; lui è salito per le

scale e io sono rientrata in casa mia. A parte IM2, non ho visto altre persone

nel corridoio o paraggi.”

Z. ha soggiunto che:

“Sulla situazione in generale, mi viene da dire che a ACP2 avevo anche

detto che, se non tollera i rumori, dovrebbe andare ad abitare al piano attico

o in una villa”.

Ha infine indicato che attualmente l’appartamento sopra il suo non

è abitato ma quando lo era “i rumori si sentono parecchio, anche rumori

“normali”, tipo andare in bagno”.

2.3. A seguito degli

avvenimenti rimproverati agli imputati, ACP1 ha allertato quella stessa sera –

oltre alla polizia – anche il medico di picchetto, dr. med. ______________,

affinché si prendesse cura di ACP2 e della loro ospite A.. Il medico non è

stato interrogato ma ha redatto il 1° marzo 2018 un “Certificato della visita

medica durante il picchetto della città del 18.2.2018” (AI 9 allegato 3a) in

cui il dr. ______ ha fra l’altro dichiarato che la richiesta di effettuare una

visita domiciliare è pervenuta alle ore 22.00, evidenziando fra l’altro quanto

segue:

“È

stata allertata la polizia che al mio arrivo è sul posto al piano superiore dai

vicini. Quando la pattuglia di polizia si è allontanata, mentre stavo visitando

il paziente che presentava uno stato ansioso, sento anch’io i rumori dal piano

di sopra (come un martellamento o un saltare con tutto il peso) con i muri

dell’appartamento del paziente che vibravano di conseguenza.”

2.4. A., amica da quasi

vent’anni degli accusatori privati, si trovava ospite da loro la sera di quel

18 febbraio 2018. Interrogata il 24 settembre 2018 (AI 9 allegato 4) ha

riferito:

“Praticamente

durante tutta la serata, si sentivano colpi e rumori vari, provenire dal piano

di sopra e facevo notare la cosa a ACP1 e ACP2, chiedendo loro se fosse così

tutte le sere. Mi rispondevano che ogni tanto succedeva che fossero disturbati

da rumori vari.

Verso

le nove, ACP2 accompagnava a letto i due bambini […]. Io e ACP1

eravamo in cucina a riordinare. Poco dopo i bambini tornavano dicendo che non

riuscivano a dormire, visto che i rumori continuavano. ACP2 chiedeva a ACP1 se

per favore poteva chiamare la custode domandandole di andare dagli inquilini di

sopra per chiedere se potevano smettere di fare tutto quel rumore, e così

faceva. [I bambini] si sono seduti sul divano a guardare qualcosa alla

televisione, in soggiorno.

Una

decina di minuti dopo, mentre io e ACP1 eravamo ancora in cucina, si sentiva un

colpo fortissimo; io ero seduta e la porta d’entrata, ad un paio di metri di

distanza, rispetto alla mia posizione, si era spalancata, sbattendo contro il

muro. Istintivamente, mi alzavo in piedi. Era la coppia del piano di sopra che

era entrata in casa, con slancio, oltre la soglia d’entrata. Entrambi, sia

l’uomo che la donna, urlavano come pazzi “vi uccido! – bastardi!”; ricordo

perfettamente queste parole; dicevano anche altro, ma non ricordo.

ACP2

ha avuto la prontezza di spingere la porta e gridar loro con decisione “fuori

da casa mia! Fuori da casa mia!”. Non appena è riuscito a chiuderli fuori,

hanno iniziato a dare colpi fortissimi alla porta. In preda al panico, sono

andata sul balconcino della cucina e lì pochi istanti dopo, l’uomo usciva sul

balcone soprastante, urlando a squarciagola ancora “vi uccido! Bastardi!”.

Preciso che non l’ho visto ma che urlava così forte che sicuramente l’hanno

sentito in tanti.

Sono

andata in panico totale e sono rientrata in casa; ero terrorizzata e convinta

che ci avrebbero ammazzati sparandoci. Ho iniziato a piangere e tremare tutta,

a vedere nero. Mi hanno fatta sdraiare sul divano.

Nel

frattempo ACP1 aveva chiamato la polizia. Quando gli agenti hanno suonato il

campanello io sono “saltata in aria” dallo spavento.

È

arrivato anche il medico di picchetto, Dottor ________, fatto intervenire da ACP1

per me e per ACP2; infatti, anche lui si era sentito male”.

Alludendo agli imputati ha

poi soggiunto: “Entrambi erano alterati, entrambi urlavano in un modo

incredibile. Mi chiedo cosa abbia detto la custode ai due, quando è andata a

chiedere di moderare il rumore; mi pongo questa domanda per via del modo in cui

i due, arrabbiatissimi a dir poco, si sono piombati in casa”.

A. ha infine confermato il contenuto della dichiarazione che ella

stessa aveva redatto il 28 febbraio 2018 (e che è allegata al VI in questione,

ovvero all’AI 9 allegato 4).

2.5. Anche gli imputati

avevano ospiti per cena quella sera: G. con i suoi due figli. Unitamente alla

dichiarazione di appello (doc. CARP III) gli imputati hanno prodotto una

dichiarazione datata 10 giugno 2020 di G., in cui quest’ultima ha fra l’altro

dichiarato:

“Ricordo

che arrivammo, io e i miei figli, verso le 8:30/9:00.

Non

appena ci fummo seduti a tavola per mangiare, sentivamo suonare alla porta

quella che ho poi saputo essere la custode del condominio, che diceva che i

vicini del piano di sotto si lamentavano per il rumore. Ricordo che ne restammo

tutti un po’ stupiti perché la situazione era tranquilla e non c’erano fonti di

rumore.

I

signori IM2 decisero di scendere al piano di sotto per parlare con i vicini,

mentre io, i ragazzi e la custode rimanemmo al piano di sopra, in attesa di

poter riprendere la nostra serata.

Dopo

pochi minuti i signori IM2 tornavano al piano di sopra. Ricordo che il signor IM2

era di malumore, diceva che non ne poteva più, che non capiva cosa volessero e

che non era la prima volta che si lamentavano per nulla. Io e il signor IM2

andammo in balcone per fumare una sigaretta e per parlare un po’ di questa

situazione.

Poco

dopo, con lo stupore di tutti, arrivò la polizia, chiamata sempre dai vicini,

alla quale i signori IM2 spiegarono brevemente l’accaduto. La polizia arrivò

poi una seconda volta, non so per quale motivo. Comunque non constatarono alcun

rumore né alcuna situazione anomala.

[…]

Posso

confermare di non aver mai sentito né la signora IM1 né il signor IM2

pronunciare minacce o insulti di alcun tipo. In particolare posso escludere

categoricamente che quando eravamo sul balcone il signor IM2 abbia proferito

minacce o insulti nei confronti dei vicini.”

2.6. IM2, interrogato il 23

ottobre 2018 (AI 9 allegato 8), ha affermato:

“[…] quella sera mi viene a bussare la custode, che pareva imbarazzata. Ci

diceva che aveva ricevuto una lamentela da ACP1/ACP2 per i rumori.

Preciso

che in casa, oltre a tutti i componenti della mia famiglia, c’era la nostra

amica G., con i suoi due figli. Eravamo tutti a tavola e stavamo iniziando a

cenare; tutti erano a piedi scalzi e il televisore era spento. Aggiungo anche

che, sotto il tavolo da pranzo, c’è un grande tappeto spesso, in lana.

Era

assurdo che, di nuovo, ci accusassero falsamente di disturbare. Allora sono

sceso di sotto, per chiedere spiegazioni. Mi sembra di aver bussato e che la

porta fosse socchiusa; sicuramente non era chiusa a chiave. Ho spinto un po’ la

porta, avanzando sulla soglia. ACP2 era nel corridoio dell’appartamento, quindi

vicino alla porta e ha cominciato a urlare “Via tu” o cose del genere. Quindi,

prima che potessi dire qualcosa, ACP2 si è messo ad urlarmi contro. Gli ho

chiesto spiegazioni, retrocedendo nel corridoio. Usciva anche un vicino e gli

dicevo che non ce la facevo più a vivere lì. Credo che mia moglie fosse dietro

di me e mi dicesse di rientrare in casa. Sono quindi andato sopra e

successivamente è arrivata la polizia. Penso di aver detto anche ai poliziotti

che non ce la facevo più a vivere così. […] Dopo una decina/ventina di minuti che i poliziotti

se ne erano andati, tornavano una seconda volta. Io ero sul balcone con G. che

stava fumando una sigaretta e mia moglie stava riordinando. […]

Dopo

questo episodio, ho comunicato a ___________ che non volevo prolungare il

contratto (durata annuale)”.

Rispondendo alle

successive domande, l’imputato ha fra l’altro dichiarato “che non ho aperto

io la porta a _________; le ha aperto mia moglie o uno dei bambini” e ha

riferito che lui e la moglie sono poi scesi al terzo piano:

“Siamo

scesi sì, ma secondo me la porta era già un po’ aperta, socchiusa, e io l’ho

spinta.

Dichiaro

che sono sicuro di aver bussato con la mano.

Non

sono certo un tipo da entrare in casa di qualcuno”.

Con riferimento al

rimprovero di avere aperto violentemente la porta dell’appartamento degli

accusatori privati, al punto da farla sbattere contro il muro, danneggiando la

parete a causa della chiave inserita nella toppa, l’imputato ha risposto “di

non aver fatto nulla del genere, anche perché so che ci sono dei bambini in

casa” e ha riferito che “non siamo entrati” nell’appartamento degli

accusatori privati, soggiungendo in seguito: “Mi sembra di essere rimasto

sulla soglia e non rammento di aver messo un piede nella casa o contro la porta”.

In seguito gli è stato chiesto:

“Che cosa avete detto, lei e sua moglie, non appena spalancata la

porta?”

L’imputato ha risposto così:

“È stata una cosa brevissima, di una decina di secondi. Non c’è stata

possibilità di discussione perché lui ha iniziato a urlare e io ho urlato

qualcosa del genere “Non ne posso più, me ne vado da qui, faccio la disdetta”.”

A proposito delle espressioni utilizzate, IM2 ha affermato:

“Ho

detto delle cose; “che cazzo volete” di sicuro l’ho detto. Però, certamente non

ho minacciato nessuno.

Devo

dire che in quel momento ero arrabbiato ma non ho minacciato nessuno.

Mia

moglie era lì per calmarmi e credo non abbia proprio detto niente a loro.”

L’imputato ha dichiarato “che

saremmo rimasti di sotto al massimo una manciata di minuti; comunque la

discussione è durata pochissimo” e ha evidenziato di non avere colpito la

porta con calci o pugni.

Risalito in casa propria, l’imputato ha dichiarato di non

ricordare di avere detto “Vi uccido, bastardi!” e altro mentre si

trovava sul proprio balcone.

Anche al dibattimento

davanti all’istanza precedente l’imputato ha dichiarato di confermare “le

dichiarazioni che ho reso davanti alla polizia”, ha ribadito di avere detto

“Cha cazzo volete?” quando si è aperta la porta dell’appartamento degli

accusatori privati, soggiungendo che è “possibile che sia io che mia moglie

abbiamo detto: ‘Basta!’, ‘Non ne possiamo più’ e ‘Lasciateci in pace’”,

quando ACP2 ha chiuso la porta.

2.7. IM1 è stata

interrogata un paio di settimane dopo il marito, e meglio il 5 novembre 2018

(AI 9 allegato 9).

Sugli avvenimenti della sera del 18 febbraio 2018 ha dichiarato:

“Quella

sera avevamo ospite a cena la nostra amica G., che abita a Paradiso. Proprio

mentre ci apprestavamo ad iniziare a mangiare (avevo appena servito il cibo)

suonava il campanello. Ho aperto io la porta; era la custode. Si scusava per il

disturbo e mi diceva che quelli di sotto sentivano un rumore. Cosa strana,

visto che eravamo a tavola. Le chiedevo quando avessero sentito questo rumore e

la custode mi rispondeva, poco fa, che l’avevano chiamata adesso.

Chiedevo

alla custode di entrare affinché constatasse che tutti erano a tavola (e lo

eravamo da almeno dieci minuti) e quindi che non c’era nulla di anomalo.

Inoltre, tutti, compresi gli ospiti, eravamo a piedi scalzi. _________ si

scusava ancora una volta con me, dicendo che, data la richiesta, era

praticamente obbligata a venire a riferire, a controllare. Con mio marito,

abbiamo detto che era ora di parlare, con ACP1/ACP2 e di farlo in quel momento.

Quindi, io e IM2 siamo scesi per le scale, scalzi. Devo dire che io ero agitata

e delusa: non avevamo fatto nessun rumore ed avevo ospite per la prima volta la

mia amica e ci tenevo a fare bella figura. Mio marito era davanti e io dietro

di lui. Siamo arrivati sul loro piano e mio marito, con il palmo della mano ha

bussato alla loro porta che si è aperta. In quel momento ho visto i figli in

fondo al soggiorno che guardavano la tele e onestamente mi sembravano un po’

spaventati. In quegli attimi è arrivato ACP2 che urlava istericamente, tanto da

spaventarmi e dire a mio marito “Dai IM2, andiamo via, non ha senso di

parlare”. Mio marito diceva a ACP2 “Ma basta, ma perché hai mandato di nuovo _________

da noi”. Io ho preso mio marito da dietro, per le spalle dicendogli ancora che

non aveva senso parlare, che ACP2 era isterico, gridava fortissimo. Tiravo mio

marito che urlava “Basta, lasciateci in pace” e, sempre per le scale, siamo

risaliti.

Tornati

in casa, io e IM2 eravamo agitati; G. nemmeno aveva toccato il cibo e anche lei

era rimasta male per noi, per la situazione. Non mi ricordo se _________ era

rimasta in casa o se era scesa.

G.

voleva fumare e allora siamo usciti sul balcone, anche per cercare di sbollire

il nervoso. Ci chiedeva cosa fosse successo, dicendo che aveva sentito il

nostro vicino urlare fortemente. Dopo che ha fumato la sua sigaretta, siamo

rientrati ma non avevamo nemmeno più fame, ormai la cena era stata rovinata. I

ragazzi invece erano seduti e stavano mangiando.

Ancora

suonava il campanello e questa volta era la polizia; io ero anche contenta che

fossero arrivati gli agenti. Uno dei poliziotti diceva di essere intervenuto

anche a fine gennaio, perché loro avevano reclamato che nostro figlio (a casa

da solo) aveva fatto rumore (cosa smentita dagli agenti stessi). Abbiamo

parlato anche di questo, con gli agenti, che hanno pure interpellato G..

Dopo

poco tempo che se ne erano andati, i poliziotti tornavano una seconda volta.”

Rispondendo a successive domande, l’imputata ha ribadito

“che

mio marito ha bussato con il palmo aperto sulla porta che praticamente da sola

si è aperta.

Io

ero dietro IM2 e l’ho visto battere con la mano sulla porta.”

Alla domanda se

“Lei

e suo marito, siete entrati in casa ACP1/ACP2, varcandone la soglia.

Lo

conferma?”

ha risposto:

“Non

è vero per niente.”

Soggiungendo:

“Inoltre,

vedendo i bambini nel soggiorno ed essendo madre, non farei mai nulla che possa

spaventarli.”

L’interrogatorio dell’imputata è poi proseguito nel modo seguente:

“Domanda

9:

Che

cosa avete detto, lei e suo marito, non appena spalancata la porta?

Risposta

9:

Io

ho detto a mio marito “Non ha senso di parlare, andiamo”; IM2, disperato, ha

detto qualcosa del tipo “basta, ma perché, non ne posso più”.

Domanda

10:

Sia

lei che suo marito, urlando e aggressivamente, avete detto:

“Ma

che cazzo volete?! Vi ammazziamo tutti! Che cazzo volete, ci avete rotto i

coglioni, noi siamo a piedi nudi. Vaffanculo!”

È

esatto?

Risposta

10:

Io

non ho pronunciato nessuna di queste parole che non fanno parte del mio

vocabolario. Eravamo a piedi nudi ma non so se glielo abbiamo anche detto.

Anche

mio marito non ha sicuramente minacciato nessuno; altro non posso precisare.

[…]

Domanda

13:

Non

appena ACP2 è riuscito a chiudere la porta a chiave, lei e suo marito sempre

urlando, avete colpito ripetutamente e con forza la porta con calci e/o pugni.

Lo conferma?

Risposta

13:

Assolutamente

falso.

Domanda

14:

Quando

siete risaliti di sopra, nel vostro appartamento, avete iniziato, questa volta

apposta, a cagionare rumori molesti appositamente, sbattendo porte e finestre,

picchiando i piedi sul pavimento e urlando frasi del tenore di quelle di prima,

ma anche in lingua straniera, verosimilmente in olandese.

Lo

conferma?

Risposta

14:

Ovviamente

eravamo arrabbiati e emozionati, magari – e ripeto magari – abbiamo sbattuto la

porta rientrando. Non abbiamo creato appositamente rumori.

Faccio

notare che avevo un’ospite in casa e i bambini e quindi non potevo certo fare

sceneggiate.

Che

io e mio marito ci esprimiamo in olandese o inglese è vero, soprattutto se

emozionati.

[…]

Domanda

16:

Suo

marito ha gridato “Vi uccido, bastardi!” e altro. Lo conferma?

Risposta

16:

Questo

assolutamente non lo ha detto e non sono cose che lui dice.

[…]

Domanda

22:

La

informiamo inoltre che il medico, arrivato mentre gli agenti erano da voi per

prendere atto della vostra versione dei fatti, ha confermato che, dopo la

partenza dei poliziotti dal luogo, dal vostro appartamento sono iniziati

fortissimi rumori dal piano di sopra, descrivendoli “…come un martellamento

o un saltare con tutto il peso, con i muri dell’appartamento del paziente che

vibravano di conseguenza…” Che cosa dichiara a tal proposito?

Risposta

22:

Abbiamo

fatto rumore ma non come dicono loro.

Sicuramente

abbiamo camminato e in casa eravamo in tanti.

Inoltre,

i ragazzi, specialmente i quattro maschi erano agitati, e scherzavano sulla

situazione, tanto che ho dovuto dirgli di darsi una calmata.”

Anche IM1 ha confermato, al dibattimento davanti al primo giudice,

Considerandi

“le dichiarazioni che ho reso davanti alla polizia”.

accertamento dei fatti

3.

3.1

Sul tema se i due

imputati, a dispetto di quanto sostengono, abbiano varcato la soglia

dell’appartamento degli accusatori privati, A. – come già accennato (consid.

2.4.) – così si è espressa (AI 9 allegato 4, pag. 2):

“io ero seduta e la porta d’entrata, ad un paio di metri di distanza,

rispetto alla mia posizione, si era spalancata, sbattendo contro il muro.

Istintivamente, mi alzavo in piedi. Era la coppia del piano di sopra che era

entrata in casa, con slancio, oltre la soglia d’entrata”.

Il fatto è che A. ha anche dichiarato che, quando i due imputati

sono risaliti in casa loro,

“l’uomo usciva sul balcone soprastante, urlando a squarciagola ancora

‘Vi uccido! Bastardi!’. Preciso che non l’ho visto ma che urlava così forte che

sicuramente l’hanno sentito in tanti.”

Questa affermazione, tuttavia, è stata smentita da G., ospite

degli imputati, sentita quale testimone al dibattimento di appello:

“Quando

i signori IM2/IM1 sono poi rientrati in casa (non sono stati via tanto) il

signor IM2 mi ha informata che si trattava dei vicini che avevano reclamato

dicendo che dal nostro appartamento sarebbero provenuti dei rumori. Io sono

rimasta abbastanza sorpresa perché non mi sembrava che avessimo provocato dei

rumori. Non mi ricordo bene il prosieguo degli avvenimenti. Ricordo che a un

certo momento io e il signor IM2 eravamo sul terrazzo a fumare una sigaretta.

Cercavo di tranquillizzarlo perché lui era di malumore.

[…] posso

affermare che mentre io ero sul balcone a fumare con il signor IM2, lui non ha

proferito alcun insulto né una qualche minaccia. Non ho neppure sentito la

signora IM1 proferire insulti o minacce una volta che era rientrata

nell’appartamento del quarto piano.”

A questa Corte le

dichiarazioni di G. sono risultate credibili. Quelle di A., amica da quasi un

ventennio degli accusatori privati, paiono corredate, invece, di non poche

esagerazioni che ne minano l’efficacia probatoria. Come quando ha dichiarato –

alludendo agli imputati – che era “convinta che ci avrebbero ammazzati

sparandoci”, peraltro in un momento in cui gli imputati avevano già fatto

rientro in casa loro, intendendo quindi “che volessero spararci dalla

finestra” (dichiarazione 28.02.2018 di A., allegato 3b all’AI 9). Ma anche

con specifico riferimento all’epiteto “bastardi”, a suo dire gridato dal

balcone del quarto piano “così forte che sicuramente l’hanno sentito in

tanti”, nessuna prova agli atti conferma questa dichiarazione, anzi quanto

riferito da G. la smentisce. Per tacere del fatto che vi è confusione finanche

sulla posizione di ACP2 al momento dei fatti: nella dichiarazione scritta del

28.02.2018, A. ha indicato, alludendo a sé stessa e agli accusatori privati,

che “noi tre eravamo in cucina a riordinare”, salvo dichiarare invece

durante l’interrogatorio recante la data del 24 settembre 2019 [recte: 2018] che

al momento dei fatti “io e ACP1 eravamo ancora in cucina”, allineandosi

alle parole di ACP1 che durante il proprio interrogatorio del 20.09.2018 aveva

riferito che “io ero in cucina con A. e ACP2 era vicino ai bambini”, i

quali “si erano seduti sul divano in sala” (AI 9 allegato 1 pag. 2 in fondo).

3.2

Anche le dichiarazioni

degli accusatori privati non mancano di destare perplessità. Come quando ACP2

ha riferito nel corso del proprio interrogatorio del 25 settembre 2018 (pag. 2)

che:

“IM2

aveva anche messo il piede davanti alla porta, dentro casa, per impedirmi di

richiuderla. Alle loro spalle, sulle scale, notavo la presenza della custode”

quando invece C., la custode appunto, ha dichiarato di essere

rimasta al quarto piano, nell’appartamento degli imputati, dopo avere loro

riferito la reclamazione degli accusatori privati:

“Come

ho detto che quelli di sotto si lamentavano, il sig. IM2 scendeva al terzo

piano e poco dopo è risalito. Io non so cosa è successo perché sono rimasta di

sopra, in casa loro”

posizione che la custode ha ribadito anche al dibattimento di

appello, confermando di non essere scesa al terzo piano:

“Io

sono rimasta appena dopo la porta, all’interno dell’appartamento dei signori IM2.

Ho aspettato lì. Io ero dispiaciuta della situazione.”

Senza dimenticare che anche nella querela gli accusatori privati

avevano addirittura indicato che la custode si trovava

“vitrea sulle scale”.

E che, in realtà, la custode sia rimasta in quei frangenti

nell’appartamento degli imputati è stato riferito anche da G. nella propria

dichiarazione del 10 giugno 2020 allegata alla dichiarazione di appello:

“I

signori IM2 decisero di scendere al piano di sotto per parlare con i vicini,

mentre io, i ragazzi e la custode rimanemmo al piano di sopra, in attesa di

poter riprendere la nostra serata.”

Gli accusatori privati hanno parimenti sostenuto nella querela di

avere paura di incontrare gli imputati nelle parti comuni del palazzo.

Senonché, nel loro sollecito indirizzato al Ministero pubblico il 18 maggio

2018.

(AI 5) – riferendo di avere incontrato l’imputato “all’uscita

dell’ascensore”, il quale “ci ha sbarrato la strada con fare minaccioso

e dicendoci: io non dico nulla…” – risulta nondimeno per ammissione degli

stessi querelanti che questi ultimi hanno risposto all’imputato: “ci

mancherebbe altro”.

Chi ha paura di regola non risponde, già solo per non aizzare la

persona di cui sostiene di avere timore.

La valutazione non cambia nemmeno a fronte di quanto riscontrato

la sera dei fatti dal dr. ______ e da quanto risulta dal certificato medico

della dr.ssa ___________ (AI 3d): entrambi attestano la presenza di uno stato

ansioso da parte di ACP2, reazione che può comprensibilmente essere

riconducibile al pessimo rapporto con i propri vicini di casa del piano

superiore, nell’ambito del quale si era appena verificato un ulteriore episodio

quel 18 febbraio 2018, indipendentemente dallo specifico compimento di una

violazione di domicilio (a fronte, invece, di un acceso battibecco sulla porta)

e indipendentemente dallo specifico compimento del reato di minaccia da parte

degli imputati.

Né risulta, infine, che la querela sia stata sporta anche in nome

e in rappresentanza dei figli di ACP1.

3.3

Il convincimento che

la Corte ha raggiunto è che la sera del 18 febbraio 2018, indiscutibilmente gli

imputati sono scesi al terzo piano dopo che la custode aveva loro comunicato la

lamentela degli accusatori privati. Altrettanto indiscutibilmente emerge – la

custode lo ha evidenziato anche al dibattimento di appello – che IM2 era “arrabbiato

e infuriato”.

Se IM2, da solo o con la moglie, sia effettivamente anche entrato

nell’appartamento degli accusatori privati è una circostanza che, viste alcune

esagerate derive contenute nelle descrizioni sia di A. sia degli accusatori

privati, non risulta in modo sufficientemente convincente per la Corte.

Tra le persone interrogate che hanno vissuto da vicino gli

avvenimenti al terzo piano della palazzina e che li ha descritti senza eccessi

vi è, per finire, unicamente Z.. Certo, ella ha dichiarato sì di non avere una

“amicizia/confidenza profonda” con nessuna delle parti coinvolte, dando

nondimeno atto che “con ACP1/ACP2, abitando sullo stesso piano ed avendo i

bambini che ogni tanto giocano assieme, abbiamo un rapporto più cordiale”.

Ha poi anche soggiunto che “sulla situazione in generale, mi viene da dire

che a ACP2 avevo anche detto che, se non tollera i rumori, dovrebbe andare ad

abitare al piano attico o in una villa”.

Z. ha riferito che “a

quell’ora, le nove di sera […] ad un certo punto sentivamo

un rumore fortissimo, tipo un colpo, sicuramente su una porta, tipo dare delle

pedate per buttare giù una porta”. Se si sia trattato della violenta

apertura della porta degli accusatori privati (avvenimento che a dire di questi

ultimi si sarebbe anche verificato) da parte degli imputati oppure di

successivi colpi dati alla porta dagli imputati, non emerge in modo chiaro

dall’istruttoria. Nel dubbio, occorre fondarsi sulla versione più favorevole agli

imputati che hanno sempre sostenuto di non avere mai aperto la porta in modo

violento ma di avere bussato alla porta non chiusa. Peraltro, che il “rumore

fortissimo” sentito da Z. fosse piuttosto dovuto a un colpo dato alla porta

successivamente, quando gli imputati, e meglio IM2, era sul pianerottolo del

terzo piano a ridosso della porta degli accusatori privati risulta dal seguito

delle dichiarazioni di Z. che ha affermato che, sentito il rumore fortissimo, “sono

uscita nel corridoio […] vedevo il sig. IM2, vicino alla porta ACP1/ACP2”,

alludendo alla zona esterna all’appartamento degli accusatori privati come

risulta chiaramente dall’affermazione successiva di Z. secondo cui “dalla

mia posizione, non potevo vedere la porta dell’appartamento ACP1/ACP2”: se

IM2 fosse stato in quel momento all’interno dell’appartamento degli accusatori

privati, Z. – che dalla sua posizione non vedeva la porta – a maggior ragione

non avrebbe visto IM2.

Il ragionamento è del

tutto simile per l’accusa di minaccia. Gli accusatori privati (nella querela)

hanno a questo proposito dichiarato che gli imputati hanno urlato dicendo “vi

ammazziamo tutti!!” rispettivamente A. ha riferito che entrambi gli

imputati “urlavano come pazzi ‘vi uccido!’” (VI 24.09.2018 allegato 4

all’AI 9). Gli accusatori privati hanno soggiunto, sempre alludendo agli

imputati, che “sembravano indemoniati”.

Senonché, se si tiene presente che nell’edificio in questione, “i

rumori si sentono parecchio, anche rumori ‘normali’, tipo andare in bagno”,

come riferito da Z., quest’ultima ha dichiarato:

“Sentivo gridare ‘bastardi, lasciatemi in pace’”

Il necessario convincimento, quindi, questa Corte lo raggiunge

unicamente in relazione alla parola “bastardi”, in assenza invece di

minacce: IM2 ha proferito l’epiteto “bastardi” quando si trovava al

terzo piano, come riferito in modo convincente per questa Corte dalla vicina Z.

(“Sentivo gridare: ‘bastardi, lasciatemi in pace’; sono uscita nel corridoio”),

ritenuto altresì che quest’ultima in quei frangenti era in una posizione assai

vicina all’imputato, non appena uscita in corridoio:

“Io

sono rimasta vicino alla porta del mio appartamento (dalla mia posizione a

quella di IM2, vi saranno 4/5 metri).” (VI 29.11.2018 pag. 2, all. 11 ad AI 9).

Questa conclusione, ovvero il fatto che, come riferito da Z. che

si trovava a una manciata scarsa di metri dall’imputato, questi ha pronunciato

la parola “bastardi” non viene scalfita dal fatto che IM2 – con

riferimento alle fasi in cui lui e la moglie si trovavano al terzo piano –

durante l’inchiesta (VI del 23 ottobre 2018, AI 9 all. 8 pag. 6) alla domanda:

“Che

cosa avete detto, lei e sua moglie, non appena spalancata la porta?”

ha risposto:

“È

stata una cosa brevissima, di una decina di secondi. Non c’è stata possibilità

di discussione perché lui [ACP2,

ndr] ha iniziato a urlare e io ho urlato qualcosa del

genere ‘Non ne posso più, me ne vado da qui, faccio la disdetta’”.

Davanti all’istanza precedente l’imputato ha al proposito invece

dichiarato:

“Quando

si è aperta la porta del loro appartamento, quel 18 febbraio, ho detto: “Che

cazzo volete?”. Praticamente nello stesso momento, ACP2 ha cominciato ad

urlare. Non mi aspettavo una reazione di quel tipo. Lui ha detto: “Via, via!” e

ci ha spinto la porta in faccia senza lasciarci il tempo di dire altro. È

possibile che sia io che mia moglie abbiamo detto: “Basta!”, “Non ne possiamo

più” e “Lasciateci in pace”.

Al dibattimento di appello, egli ha affermato che in quegli

specifici frangenti:

“L’unica cosa che io ho detto è stata: ‘Che cazzo vuoi?’”

Alla Corte, in sintesi, la dichiarazione della vicina è risultata

più credibile rispetto a quella, in parte anche mutevole, fornita dall’imputato

durante l’istruttoria, poi in primo grado e infine in appello.

Z. è stata sentita nel rispetto di quanto previsto dall’art. 159

cpv. 1 CPP, ovvero alla presenza del difensore degli imputati. Né IM2 ha

chiesto che Z. venisse interrogata nuovamente dopo l’interrogatorio in polizia

di quest’ultima del 29 novembre 2018.

sussunzione

violazione di domicilio

4.

4.1

L’art. 186 CP

stabilisce che chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto,

s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, o

in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, o in un

cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione di uscirne fatta da chi

ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria.

Con il verbo s’introduce

si deve intendere l’entrare (das Betreten) nell’oggetto protetto contro

la volontà dell’avente diritto (Nyderegger,

StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 186 n. 17). A riguardo dell’azione di

introdursi non vengono poste esigenze particolari (Ackermann/Vogler/Baumann/Egli, Strafrecht

Individualinteressen, Gesetz, System und Lehre im Lichte der Rechtsprechung,

2019, pag. 353). È sufficiente che l’autore pervenga perlomeno con una parte

del suo corpo nello spazio protetto (Godenzi,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 186 n. 8 con

rinvio a Delnon/Rüdi, Basler

Kommentar, 2019, ad art. 186 n. 22 ss.). Affinché il reato sia consumato è

sufficiente che l’autore con il piede tra porta e soglia impedisca la chiusura

dell’accesso. In altri termini, costituisce violazione di domicilio anche il

semplice fatto di introdurre la scarpa tra la porta e la soglia, impedendo così

all'avente diritto di chiudere la porta (DTF 87 IV 120 consid. 2, pag. 122; Nyderegger, ibidem; Godenzi, ibidem).

4.2

Come detto in

precedenza (consid. 3.3.) non vi sono elementi sufficientemente certi affinché

questa Corte si convinca che gli imputati si siano indebitamente introdotti

nell’appartamento degli accusatori privati. In siffatte condizioni, gli

imputati vanno di conseguenza prosciolti.

minaccia

5.

In base all’art. 180

cpv. 1 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una

persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria.

5.1

La norma prevede,

quindi, l’uso di una grave minaccia ad opera dell’autore. La legge pone

pertanto l’asticella per ammettere una tale minaccia volutamente in alto (Delnon/Rüdy, Basler Kommentar, 2019, ad

art. 180 n. 19 e 22). La parte oggettiva del reato, dunque, prevede che

l’autore annunci alla sua vittima un pregiudizio futuro o glielo prospetti. È

necessario un comportamento idoneo a incutere spavento o timore alla vittima. A

quest’ultimo proposito, ossia quello di incutere spavento o timore nella

vittima, fondamentalmente non è determinante la sensibilità soggettiva della

vittima bensì occorre applicare un metro di misura oggettivo, considerando cioè

di regola la sensibilità di una persona ragionevole con una normale resistenza

psicologica. Oltre a ciò è necessario che la persona in questione venga

effettivamente spaventata o intimorita dal comportamento dell’autore. Se questo

risultato (Erfolg) non subentra, entra in considerazione solo una

condanna per tentata minaccia. La parte soggettiva del reato esige quantomeno

il dolo eventuale (STF 6B_1017/2019 del 20 novembre 2019 consid. 5.2; Stoudmann, Commentaire romand, CP II,

2017, ad art. 180 n. 5). L’autore deve quindi agire con l’intenzione di

incutere spavento o timore nella vittima e di usare una minaccia oggettivamente

idonea a tale obiettivo (Donatsch,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018 pag. 443). Come detto, il

dolo eventuale è sufficiente.

Nel campo di applicazione dell’art. 180 CP ricade soltanto la

minaccia di un pregiudizio il cui effettivo verificarsi l’autore dà ad

intendere che dipende dalla propria volontà (Donatsch,

op. cit., pag. 442). Non è necessario che l’autore abbia effettivamente

un’influenza sul concretizzarsi dell’evento pregiudizievole; è sufficiente che

in base alla sua presentazione ciò sembri dipendere dal suo potere. Nemmeno è

necessario che l’atto pregiudizievole possa effettivamente verificarsi (Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. I, 2010, ad art. 180 n. 4). Parimenti, non occorre che l’autore abbia

realmente la volontà di realizzare la sua minaccia (STF 6B_787/2018 del 1°

ottobre 2018 consid. 3.1 con rinvio).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che le

minacce di lesioni (corporali) gravi o di morte devono essere considerate come gravi

minacce ai sensi dell’art. 180 CP (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018

consid. 3.1 con rinvii). Come detto, è inoltre necessario che, con tale

minaccia, si incute spavento o timore alla vittima. Ella deve temere che il

pregiudizio annunciato si realizzi. Ciò implica, da una parte, che la vittima

lo consideri possibile e, d’altra parte, che questo pregiudizio sia di una tale

gravità da suscitare paura (STF 6B_787/2018 del 1° ottobre 2018 consid. 3.1).

5.2

Come visto (consid.

3.3), la Corte non ha raggiunto un convincimento sufficiente per accertare che

gli imputati abbiano effettivamente proferito minacce di morte nei confronti

degli accusatori privati, le dichiarazioni degli accusatori privati e di A. essendo

state smentite su punti rilevanti dalle dichiarazioni della custode

rispettivamente di G.. Inoltre, la vicina Z. – ancorché allertata da precedenti

rumori e poi da grida, peraltro in un palazzo dove l’isolazione sonora è bassa,

al punto che si sentono anche rumori usuali – non ha riferito di minacce. Gli

imputati vanno di conseguenza prosciolti da questa accusa.

ingiuria

6.

L’art. 177 CP

stabilisce che chiunque offende in altro modo [per rapporto all’art. 173 e 174

CP] con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona,

è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote

giornaliere (cpv. 1). Se l’ingiuria è stata provocata direttamente

dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da

pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con

ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o

una di esse (cpv. 3).

Che l’epiteto “bastardi” costituisca una manifestazione di

disprezzo che va ben oltre semplici mancanze di garbo, cortesia o educazione

non ha da essere spiegato lungamente. Detto diversamente, l’espressione in

questione offende l’onore della persona a cui è rivolta (gli accusatori

privati), ovvero il sentimento e la reputazione che ha ogni individuo di essere

una persona rispettabile e dunque il diritto di ciascuno a non essere

considerato con disprezzo. L’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che

l’insulto “bastarda” lede l’onore e costituisce quindi un’ingiuria ai

sensi dell’art. 177 CP (STF 6B_178/2012 del 14 maggio 2012 consid. 9). Ancora

molto di recente il Tribunale federale ha respinto il ricorso contro una

sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna che aveva considerato il termine “bastardo”

costitutivo del reato di ingiuria ex art. 177 CP (STF 6B_2/2020 del 12 febbraio

2020.

consid. 2.2).

7.

L’istanza precedente

ha reputato che IM1 avesse sì “proferito degli insulti allorquando si è

presentata con il marito presso l’appartamento di ACP1 e ACP2”. Tuttavia,

ha soggiunto il primo giudice, “gli improperi oggetto dell’AI 1 [ossia

della querela, ndr] risultano soltanto quelli pronunciati in un secondo

tempo, una volta che gli imputati hanno fatto rientro al piano superiore (pagg.

3-4 [della querela, ndr])” (sentenza impugnata, consid. 13 pag. 14).

Il primo giudice ha pertanto abbandonato il procedimento nei confronti di IM1

per mancanza del presupposto processuale della querela e ha invece condannato

IM2 per avere detto “bastardi” agli accusatori privati (sentenza

impugnata dispositivo II. [recte III.] /1.2. una volta ritornato nel proprio

appartamento al quarto piano.

La decisione di abbandonare il procedimento penale nei confronti

di IM1 (punto I./3. del dispositivo della sentenza impugnata) non è stata appellata

e quindi, siccome passata in giudicato, non può essere esaminata da questa

Corte (art. 398 cpv. 2 CPP; Niklaus

Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 649 n. 2108).

8.

IM2 ha proferito

l’epiteto “bastardi” quando si trovava al terzo piano, come riferito in

modo convincente per questa Corte, lo si è già ricordato, dalla vicina Z..

8.1

Nel decreto di accusa

concernente IM2 (AI 12), peraltro, l’accusa di ingiuria era chiaramente

riferita ai momenti in cui l’imputato si trovava al terzo piano (nell’ottica

accusatoria le circostanze erano quelle connesse con la violazione di domicilio

– rivelatasi quest’ultima non dimostrata – quindi le circostanze erano come

detto riferite ai momenti in cui l’imputato si trovava al terzo piano).

8.2

Confermando questa

Corte l’accusa di ingiuria (contenuta nel decreto d’accusa) a carico di IM2,

per avere tacciato di “bastardi” gli accusatori privati nelle fasi in

cui l’imputato si trovava al terzo piano (pur non essendo entrato nel loro

appartamento), non vi è alcuna violazione del divieto di

reformatio

in peius per rapporto alla sentenza di primo grado, e ciò già solo per il

fatto che l’imputato non viene condannato a una pena più severa né vi è una

qualifica giuridica più grave, ritenuto inoltre che il divieto di reformatio in

peius si riferisce solo al dispositivo e non ai considerandi della sentenza (Viktor Lieber, Kommentar zur

Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, ad art. 391, n. 5 e 10 con rinvii

giurisprudenziali). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che

nei propri considerandi l'autorità di ricorso può esprimersi sulla

qualificazione giuridica, se il tribunale di primo grado si è fondato su una

diversa fattispecie o su delle errate considerazioni giuridiche (DTF 139 IV 282

consid. 2.6, pag. 289).

8.3

Nella loro querela gli

accusatori privati (a quel tempo non patrocinati) hanno chiaramente descritto

quale fosse – nella loro versione – l’insieme dei fatti per i quali chiedevano

che vi fosse il perseguimento penale, indicando anche che i reati in questione

erano quelli di “minaccia/ingiuria/violazione di domicilio” (AI 1).

Hanno segnatamente riferito che “entrano in casa nostra come due pazzi la

signora IM1 con il marito IM2, sembravano indemoniati e urlando: - ma che cazzo

volete?? - vi ammazziamo tutti!!”. Il procuratore pubblico nel decreto di

accusa a carico di IM2 ha considerato l’espressione relativa a “che cazzo

volessero” quale ingiuria (così come “bastardi”). L’enumerazione dei singoli

termini ingiuriosi in una querela non è necessaria (DTF 131 IV 97 consid. 3.3.,

pag. 99). L’Alta Corte ha altresì ricordato che per essere valida la querela

deve esporre lo svolgimento dei fatti a cui essa si riferisce, affinché

l’autorità penale sappia per quale fattispecie l’avente diritto domanda il

perseguimento penale. La querela deve contenere un’esposizione delle

circostanze concrete, senza che sia necessario che esse siano assolutamente

complete. Così, in caso di ingiurie ad esempio, non è necessario che la querela

riporti esattamente i termini ingiuriosi (STF 6B_129/2017 del 26 luglio 2018

consid. 1.1.1 con rinvii). Se nel seguito della procedura non si confermano

tutte le parole che il querelante ha menzionato bensì altre, ciò non rende la

querela insufficiente dal punto di vista del contenuto (DTF 131 IV 97 consid.

3.3

pag. 100).

Nel caso concreto

gli accusatori privati hanno riferito nella querela dell’espressione “ma che

cazzo volete??” che anche il procuratore pubblico ha, come detto,

qualificato di ingiuriosa. L’epiteto “bastardi” è stato indicato da ACP2

quando è stato interrogato, ovvero il 25 settembre 2018 (AI 9 all. 2 pag. 3),

riferendolo alla fase in cui gli imputati avevano – nella sua ottica – varcato

la soglia dell’appartamento degli accusatori privati. Come detto, a

un’elencazione completa già nella querela gli accusatori privati non erano

tenuti. La fattispecie esposta nella querela, se è determinabile (e nel caso

concreto lo era) può essere allestita in termini globali (“pauschal gefasst

sein”: Stefan Trechsel/Marc

Jean-Richard-dit-Bressel, in: Stefan Trechsel/Mark Pieth Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, ad art. 30 n. 8). Quanto all’avere

pronunciato l’epiteto “bastardi” anche quando l’imputato si trovava sul balcone

del proprio appartamento, la circostanza è stata smentita, come detto, da G..

8.4

Il cpv. 2 dell’art.

177.

CP, lo si è già detto, prevede che se l’ingiuria è stata provocata

direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può

mandar esente da pena il colpevole.

L’autore deve avere agito ancora nel moto d’animo provocato dal

contegno sconveniente dell’ingiuriato. Un contegno sconveniente può consistere

ad esempio in una provocazione mediante rimproveri ingiustificati (STF

6B_995/2017 del 4 luglio 2018 consid. 2.1 con riferimenti

dottrinali; Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 177 n. 6). In caso di

provocazione si è confrontati con un motivo facoltativo di esenzione dalla pena

e non con un motivo di giustificazione (Franz

Riklin, Basler Kommentar, 2019, ad art. 177 n. 19).

Nel caso concreto, la Corte non fa uso della facoltà che la norma

le conferisce di esentare IM2 dalla pena. È vero che non sono emersi riscontri

circa particolari rumori provenienti dal quarto piano prima che gli accusatori

privati chiamassero la custode. Tuttavia, esentare dalla pena chi, a seguito di

una lamentela pervenutagli attraverso la custode del palazzo, scende “arrabbiato

e infuriato” dai vicini (per dirla con le parole della custode stessa

durante l’interrogatorio in appello), gli si presenta alla porta aprendola

(fosse anche stata solo accostata) e nelle fasi successive ad un determinato

momento grida ai vicini “bastardi”, alla presenza peraltro di due

bambini che si trovavano sul divano (poco importa se la porta fosse stata a

quel momento già richiusa da ACP2 oppure no) e che l’imputato ha ammesso in

appello di avere visto, costituisce un passo che questa Corte non compie.

L’insieme delle circostanze conduce piuttosto a tenere conto della situazione

in ottica di un’attenuazione della pena, ritenuto che – come detto – non si è

confrontati con una fattispecie in cui si impone un’esenzione dalla pena (Franz Riklin, op. cit., ad art. 177 n.

21).

8.5

L’art. 54 CP a cui gli

imputati accennano in via subordinata nelle conclusioni avanzate in appello non

entra in considerazione. Per una casistica in cui la norma torna applicabile si

rinvia a Stefan Trechsel/Stefan Keller,

in: Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 54 n. 1). Basti aggiungere che l’autore

deve essere stato duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo

atto (ad esempio l’omicidio colposo del proprio figlio o della propria moglie

o, ancora, l’avere contratto l’Aids a causa del consumo di stupefacenti: Stefan Trechsel/Stefan Keller, in:

Trechsel/Pieth, op. cit., ad art. 54 n. 2). Il riferito cambio di scuola dei

figli, il rinunciare al cane ecc. non sono evidentemente una conseguenza

diretta dell’ingiuria del 18 febbraio 2018.

commisurazione della pena

9.

Sulla commisurazione

della pena si richiamano gli art. 34 e 47 CP e la DTF 136 IV 55 consid. 5.4.

Considerato il fatto che IM2 viene prosciolto dal reato di

violazione di domicilio e di minaccia (in prima istanza per i tre reati di cui

era accusato la condanna è stata di 5 aliquote giornaliere, pena oltre la quale

– per il divieto di reformatio in peius – questa Corte comunque non può

andare), una pena pecuniaria di quattro aliquote giornaliere per il reato di

ingiuria tiene conto di tutte le componenti oggettive e soggettive del reato

nonché di quelle legate all’autore.

Sull’ammontare dell’aliquota (fr. 360.-), non sono state mosse

critiche a quanto stabilito dal primo giudice. L’esecuzione della pena viene

sospesa con un periodo di prova di due anni (art. 42 CP).

Confermata è la multa di fr. 100.- in applicazione dell’art. 42

cpv. 4 CP.

spese

10.

La ripartizione delle

spese (come quella degli indennizzi) deve essere stabilita separatamente per

ogni stadio del procedimento (STF 6B_369/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 1 con

rinvii).

Giusta l’art. 428 cpv. 3 CPP, se emana essa stessa una nuova

decisione (come nel caso concreto), la giurisdizione di ricorso statuisce anche

in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.

procedimento di primo

grado

11.

11.1

L’art. 426 cpv. 1 prima

frase CPP prevede il principio secondo cui, in caso di condanna, l’imputato

sostiene le spese procedurali.

L’art. 427 cpv. 2 CPP stabilisce che in caso di reati a querela di

parte, le spese procedurali possono essere addossate al querelante, qualora per

condotta temeraria o negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento

o ne abbia intralciato lo svolgimento, oppure all’accusatore privato se:

a. il procedimento è stato abbandonato o l’imputato assolto; e

b. l’imputato non è tenuto a rifondere le spese giusta l’art. 426

cpv. 2.

Il Tribunale federale ha chiarito che nel contesto dell’art. 427

cpv. 2 CPP il querelante deve essere inteso come la persona che ha sporto una

querela penale e che ha rinunciato a fare uso dei propri diritti secondo l’art.

120.

CPP (norma relativa appunto alla rinuncia), precisato che questa rinuncia

non significa ritiro della querela (STF 6B_438/2013 del 18 luglio 2013 consid.

2.1

con rinvii).

Contrariamente alla versione in francese dell’art. 427 cpv. 2 CPP

– ha proseguito l’Alta Corte – le versioni in tedesco e in italiano operano una

distinzione tra l’accusatore privato e il querelante. La condizione di avere causato

per condotta temeraria o negligenza grave l’apertura del procedimento o di

averne in questo modo intralciato lo svolgimento si applica unicamente al

querelante. Per contro, questa condizione non si applica all’accusatore privato

al quale le spese possono essere accollate senza altra condizione. Chi sporge

una querela e prende parte alla procedura come accusatore privato deve

assumersi interamente il rischio legato alle spese, mentre chi sporge querela

ma rinuncia ai propri diritti di parte deve sopportare le spese solo in caso di

comportamento temerario. La giurisprudenza – ha soggiunto il Tribunale federale

– ha tuttavia precisato che solo in casi particolari le spese di procedura

possono essere messe a carico dell’accusatore privato che ha sporto querela ma

che, a parte il deposito della querela, non partecipa attivamente alla

procedura (STF 6B_438/2013 del 18 luglio 2013 consid. 2.1 con rinvii; STF

6B_369/2018 del 7 febbraio 2019 consid. 2.1).

11.2

Nel caso concreto,

l’imputata IM1 è stata prosciolta da ogni accusa. Il marito IM2 viene

prosciolto dalle accuse di violazione di domicilio e minaccia mentre viene

condannato per il reato di ingiuria. Premesso che le condizioni per porre le

spese procedurali a carico degli imputati ex art. 426 cpv. 2 CPP non sono

adempiute, non si può dire che ACP1 e ACP2 si siano limitati alla mera

presentazione della querela. Essi, infatti, hanno dichiarato, contestualmente

alla querela, di costituirsi accusatori privati (si veda peraltro anche l’art.

118.

cpv. 2 CPP), hanno in seguito sollecitato il Ministero pubblico in tre

occasioni affinché procedesse nelle proprie incombenze (il 2 marzo 2018, il 18

maggio 2018 e il 10 luglio 2018). Interrogati in seguito dalla polizia, hanno

entrambi dichiarato di non essere disposti a ritirare la querela, e ciò – ha

indicato ACP1 – “a nessuna condizione”. Quando poi, a seguito della

conferma dei due decreti di accusa, gli atti sono stati trasmessi alla Pretura

penale, gli accusatori privati si sono rivolti a un patrocinatore il quale ha

dapprima chiesto all’istanza precedente copia degli atti dell’incarto nonché

domandato “di autorizzare gli accusatori privati a non comparire

personalmente” al dibattimento, indicando altresì di riservarsi la

presentazione di “istanze di indennizzo ex art. 433 CPP” dopo “aver

preso visione degli atti”. In seguito, il 13 marzo 2020, in prossimità

della data inizialmente prevista per il dibattimento in prima sede, il

patrocinatore di ACP1 e ACP2 ha dapprima ribadito la loro “dichiarazione di accusatori

privati (art. 118 e seguenti CPP)”, indicando in tale scritto al primo

giudice che essi “chiedono la conferma integrale dei due decreti di accusa

del 7 gennaio 2019”, soggiungendo alla pagina seguente (pag. 3) che la “pena

proposta è simbolica ma potrebbe essere sufficiente” e “richiamato

l’art. 433 cpv. 1 CPP”, il patrocinatore ha trasmesso in allegato a quello

scritto “la mia nota professionale relativa ai due procedimenti penali sopra

indicati di complessivi fr. 1'953.80”.

Nelle circostanze descritte si giustifica di porre le spese del

procedimento concernente IM1 (fr. 750.-: sentenza impugnata, pag. 19) a carico

degli accusatori privati in solido. Per quanto attiene invece alle spese del

procedimento riguardante IM2 (fr. 750.-: sentenza impugnata, pag. 19), le

stesse vengono poste a suo carico nella misura di 1/3 e per la rimanenza

vengono poste a carico degli accusatori privati in solido.

procedimento di appello

12.

L’assunzione delle

spese nella procedura di ricorso è retta dall’art. 428 CPP. Le parti sostengono

le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono

nella causa.

Pertanto, in analogia con le regole della procedura civile la

ripartizione tra le parti coinvolte segue il principio della soccombenza.

Tuttavia, può prevalere o soccombere in veste di parte privata nel procedimento

penale solo la parte che ha formulato delle richieste. Se l'accusatore privato

vi rinuncia, non gli possono essere addossate spese procedurali e nemmeno può

essere condannato al pagamento di ripetibili (DTF 138 IV 248 consid. 5.3, pag.

256.

s.). In appello gli accusatori privati non hanno formulato alcuna

richiesta, rimanendo del tutto silenti.

Allorquando una parte prevale nel procedimento su un punto ma

soccombe in un altro, l’ammontare delle spese da porre a suo carico dipende in

modo determinante dal lavoro necessario per decidere su ogni punto (STF

6B_176/2019 del 13 settembre 2019 consid. 2.2 e 2.4; STF 6B 369/2018 del 7

febbraio 2019 consid. 4.1).

Ne discende che per la procedura di appello, le spese del

procedimento nei confronti di IM1, prosciolta da ogni imputazione, vengono

poste a carico dello Stato. Le spese del procedimento nei confronti di IM2 –

condannato per ingiuria e prosciolto dalle accuse di violazione di domicilio e

di minaccia – sono invece poste a suo carico nella misura di 1/3 e per il resto

sono poste a carico dello Stato.

indennizzi

a favore degli imputati

13.

L’art. 432 cpv. 2 CPP

prevede che se l’imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento

promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o

negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia

intralciato lo svolgimento, o l’accusatore privato possono essere tenuti a

rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali.

Nella DTF 147 IV 47 ss. il Tribunale federale ha chiarito che nei

procedimenti promossi a querela di parte non è necessario che l'accusatore

privato abbia avuto una condotta temeraria o gravemente negligente perché sia

tenuto a indennizzare l'imputato giudicato non colpevole.

Gli stessi presupposti per cui l’accusatore privato o il

querelante possono venire astretti a sopportare i costi del procedimento giusta

l’art. 427 cpv. 2 CPP valgono anche per potere obbligare l’accusatore privato o

il querelante a indennizzare le spese dell’imputato sosteute per la propria

difesa sull’aspetto penale (Stefan

Wehrenberg/Friedrich Frank, Basler Kommentar StPO, 2014, ad art. 432 n.

15).

Se un imputato viene prosciolto da un determinato reato e

condannato per un altro di cui era accusato, sopporta una parte dei costi (per

la parte in cui viene condannato) ma ha diritto a un’indennità per le spese

connesse con l’accusa da cui è stato prosciolto (Yvona Griesser, op. cit., ad art. 430 n. 4).

Tenuto conto che IM1 viene integralmente prosciolta mentre IM2

viene condannato per il reato di ingiuria, a questi spetta un indennizzo

soltanto parziale, considerato inoltre a quest’ultimo proposito che per una

buona parte la fattispecie era la stessa per i tre reati (quindi anche per

quello per cui IM2 viene condannato).

Sulla base di tutte le circostanze, della (esigua) complessità

della vicenda, del tempo necessario a una efficace difesa degli imputati e

avuto riguardo al fatto che la difesa era unica per entrambi gli imputati, si

giustifica di accordare a IM1, per il procedimento di primo grado (in cui gli

accusatori privati sono stati attivi, come ricordato al consid. 11.2),

un’indennità complessiva di fr. 2'400.- e a IM2 un’indennità ridotta di fr.

1'600.- e di porle entrambe a carico degli accusatori privati in solido.

L’art. 436 cpv. 1 CPP stabilisce che le pretese di indennizzo e di

riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette

dagli articoli 429-434.

Nel procedimento di appello, gli accusatori privati sono rimasti silenti.

Un obbligo di indennizzo a carico dell’accusatore privato presuppone che egli

sia stato parte attiva nel procedimento, ciò che in appello per l’appunto non è

avvenuto. L’indennità a favore degli imputati (ridotta per IM2) va quindi posta

a carico dello Stato. Avuto riguardo al fatto che la fattispecie era ormai del

tutto nota, un’indennità di fr. 900.- a favore di IM1 e di fr. 600.- per IM2

risultano conformi a risarcire un adeguato esercizio dei loro diritti

procedurali.

a favore degli accusatori

privati

L’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP prevede che l’imputato deve

indennizzare adeguatamente l’accusatore privato delle spese necessarie da lui

sostenute nel procedimento se l’accusatore privato vince la causa. Il

successivo cpv. 2 della norma stabilisce che l’accusatore privato inoltra

l’istanza d’indennizzo all’autorità penale, quantificando e comprovando le

proprie pretese. Se l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo,

l’autorità penale non entra nel merito dell’istanza. A questo riguardo, in

altre parole, non vale il principio inquisitorio (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung

StPO, 2020, ad art. 433 n. 4 con rinvii; Oberholzer,

Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 721 n. 2355).

Gli accusatori privati non hanno compiuto atti davanti a questa

Corte né hanno chiesto un indennizzo per il procedimento di appello.

Se da un lato l’ammontare dell’indennizzo richiesto dagli

accusatori privati avrebbe potuto essere approvato integralmente qualora vi

fosse stata una condanna per tutti e tre i reati in discussione, dall’altra

occorre tenere conto, oltre che del proscioglimento di IM1, anche del fatto che

IM2 viene prosciolto dall’accusa di due reati su tre. Nondimeno, in questa

valutazione, si deve anche considerare che la fattispecie per i tre reati era

comunque analoga e quindi il lavoro del patrocinatore ne risultava esteso di

conseguenza. In sintesi, un’indennità omnicomprensiva di fr. 800.- appare

pertanto adeguata alla fattispecie concreta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 10, 80 e ss., 84 e ss., 398 e

ss., 429, 432, 433, 436 CPP,

30, 34, 42, 44, 47, 177,

180, 186 CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di IM1 è

accolto.

2. L’appello di IM2 è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

3. IM1 è prosciolta

oltre che dall’imputazione di ingiuria (punto 3. del dispositivo del giudizio

appellato che è passato in giudicato) anche dall’accusa di minaccia e di

violazione di domicilio di cui al DA 32/2019 del 7 gennaio 2019.

4. IM2 è dichiarato autore

colpevole di:

ingiuria

per

avere, a Paradiso, in data 18.02.2018, mentre si trovava a ridosso della porta

d’entrata dell’appartamento dei vicini ACP1 e ACP2 (ubicato al piano inferiore rispetto al suo

appartamento, nel medesimo stabile di appartamenti), leso l’onore di ACP1 e di ACP2,

tacciandoli di “bastardi”.

4.1. IM2 è condannato:

4.1.1. alla pena pecuniaria di

4 (quattro) aliquote giornaliere di fr. 360.- (trecentosessanta) ciascuna, per

un totale complessivo di fr. 1'440.- (millequattrocentoquaranta);

4.1.2. la pena pecuniaria è

sospesa per un periodo di prova di 2 (due) anni;

4.1.3. alla multa di fr. 100.-

(cento) da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con la pena detentiva di

1 (un) giorno.

5. IM2 è prosciolto

dall’imputazione di minaccia e di violazione di domicilio di cui ai punti 1. e

2. del DA 33/2019 del 7 gennaio 2019.

6. Le spese procedurali

del procedimento di primo grado concernente IM1 e pari a complessivi fr. 750.-

sono poste a carico di ACP1 e di ACP2, in solido.

7. Le spese procedurali

del procedimento di primo grado concernente IM2 e pari a complessivi fr. 750.-,

restano a suo carico nella misura di 1/3 e per la rimanenza vengono poste a

carico degli accusatori privati in solido.

8. Gli

oneri processuali dell’appello di IM1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

9. Gli

oneri processuali dell’appello di IM2, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr. 1'200.-

sono posti a suo carico in ragione di 1/3, mentre per i rimanenti

2/3 sono a carico dello Stato.

10. IM2 è altresì

condannato a versare agli accusatori privati ACP1 e ACP2 quale indennizzo

giusta l’art. 433 CPP la somma complessiva di fr. 800.- (ottocento) per il

procedimento di primo grado. Agli accusatori privati non vengono assegnate

indennità per il procedimento di appello.

11. A titolo d’indennità

ex art. 432 cpv. 2 CPP ACP1 e ACP2 sono tenuti a versare, in solido, a IM1 la

somma complessiva di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento) per il procedimento di

primo grado.

12. A titolo d’indennità

ridotta ex art. 432 cpv. 2 CPP ACP1 e ACP2 sono tenuti a versare, in solido, a IM2

la somma complessiva di fr. 1'600.- (milleseicento) per il procedimento di

primo grado.

13. A titolo d’indennità

ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP lo Stato è tenuto a versare a IM1 la somma di

fr. 900.- (novecento) per il procedimento di appello.

14. A titolo d’indennità ridotta

ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP lo Stato è tenuto a versare a IM2 la somma di

fr. 600.- (seicento) per il procedimento di appello, da compensare con la quota

di spese procedurali a suo carico ex art. 442 cpv. 4 CPP.

15. Intimazione a:

16. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.