17.2020.333
Violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 CP): caduta di un cassero su un operaio, presupposti del reato. Ne bis in idem
21 luglio 2021Italiano47 min
i lavori di posa di una cassaforma a telaio marca Framax, modello Xlife, delle
Source ti.ch
Incarto n.
17.2020.333+338
17.2020.360
Locarno
21 luglio 2021/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati, giudice presidente,
Ilario Bernasconi e Manuela Frequin Taminelli
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire sugli appelli
IM2AP 1
rappr. dall' DI2
contro la sentenza emanata nei
loro confronti il 25 settembre 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 20 novembre 2020)
esaminati gli atti;
riassunto dei
fatti e del
procedimento: A. Il 19 ottobre 2018 a Pazzallo
(quartiere di Lugano) è avvenuto un incidente sul lavoro, in un cantiere
finalizzato alla costruzione di tre palazzine e cinque casette a schiera.
Attorno alle 9 del mattino IM2, capo di un gruppo di operai della
_________________________ SA (società attiva nel cantiere e che doveva
collocare i casseri), formato – oltre che da lui – da F., E. e N. ha chiesto a
S., gruista alle dipendenze della _________________ SA, di spostare un cassero
composto di tre elementi, così da potere preparare la successiva armatura di un
muro portante su un piano di una palazzina in costruzione.
Dopo che S. aveva spostato il cassero con la gru nel luogo
stabilito, IM2 (in seguito: IM2) ha dato ordine alla propria squadra di
puntellarlo. In seguito egli ha detto a F. di sganciare le pinze che
collegavano il cassero alla gru. Il cassero, dal peso complessivo di 990
chilogrammi è caduto addosso a IM2. Una grande cassa di metallo ha impedito che
il cassero cadesse del tutto a terra, schiacciando completamente IM2.
Nondimeno, quest’ultimo ha riportato un “trauma da schiacciamento” con
fratture in più punti, segnatamente al piede destro, alla caviglia destra, alla
tibia destra, la “frattura del processo trasverso di L1-L5”, la “frattura
composta dei processi spinosi di L3 ed L4”, la “frattura del corpo
vertebrale di L4”, la “frattura arco posteriore 11a costa [costola]
sinistra” oltre a un ematoma, una lussazione e una ferita superficiale (in
dettaglio si veda la diagnosi contenuta nella documentazione dell’Ospedale
regionale di Lugano di cui all’AI 1).
B. L’inchiesta è stata
eseguita dalla polizia cantonale che ha trasmesso il proprio rapporto al
Ministero pubblico il 6 marzo 2019 (AI 1). Sulla base di tale rapporto il
procuratore pubblico ha emesso il 23 maggio 2019:
- da
un lato, un decreto di non luogo a procedere (AI 4) a favore di N. e S. per i
reati di violazione delle regole dell’arte edilizia e di lesione colpose nonché
a favore di E., IM1 e F. per il reato di lesioni colpose;
- dall’altro
ha emesso quattro decreti d’accusa, e meglio: nei confronti di IM2 (AI 6), di E.
(AI 7) e di F. (AI 8) per il reato di violazione delle regole dell’arte
edilizia ex art. 229 cpv. 1 CP. Nei confronti di IM1 (AI 5) per il reato di
violazione delle regole dell’arte edilizia commessa per negligenza ex art. 229
cpv. 2 CP.
C. Il decreto di non
luogo a procedere così come i decreti di accusa nei confronti di E.e di F.,
rimasti incontestati, sono passati in giudicato.
IM2 ha sollevato opposizione il 31 maggio 2019 (AI 9) al decreto
d’accusa emesso a suo carico. Lo stesso ha fatto IM1 il 7 giugno 2019 (AI 10)
avverso il decreto d’accusa che lo concerne.
Il 9 luglio 2019 il procuratore pubblico ha confermato entrambi i
decreti di accusa e ha pertanto trasmesso gli atti alla Pretura penale per il
dibattimento.
D. L’istanza precedente
ha dapprima riunito i procedimenti il 13 maggio 2020. In seguito, il 25
settembre 2020, ha avuto luogo il dibattimento. Statuendo quello stesso giorno,
la motivazione è poi stata intimata il 20 novembre 2020, il primo giudice –
riprendendo alla lettera il contenuto delle accuse contenute nei due decreti –
ha così pronunciato:
IM2
è autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv.
1 CPS) per avere, a Lugano-Pazzallo, in data 19.10.2018, dirigendo ed eseguendo
Fatti
i lavori di posa di una cassaforma a telaio marca Framax, modello Xlife, delle
dimensioni di circa 7m x 3.3m e del peso di circa Kg 1'000 (per l’allestimento
di un muro interno di una palazzina in costruzione, presso il cantiere gestito
da ________ SA), trascurato intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e
messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente per
avere, in veste di dipendente (caposquadra) della ditta _______________________
SA, utilizzato materiale inidoneo e una procedura non corretta per la posa e
messa in sicurezza della citata cassaforma, provocando così la sua
destabilizzazione e caduta al suolo (sopra di lui), mettendo in pericolo non
soltanto la sua integrità fisica, ma anche quella degli altri operai (N., E. e
F.) impegnati nei lavori di posa del cassero; più in particolare, per avere
utilizzato, al fine di assicurare la cassaforma di cui sopra, dei puntelli per
solai, anziché dei puntelli di stabilizzazione specifici (e ciò in urto con
quanto previsto dalle norme di sicurezza SUVA), rispettivamente per avere
ordinato, a F., di sganciare la cassaforma dalla gru, prima che la messa in
sicurezza fosse stata terminata, segnatamente prima che N. eseguisse i fori per
l’inserimento degli ancoraggi Espresso Doka al fine di applicare le catene
tiranti (peraltro non autorizzate, e quindi non conformi sia alle indicazioni
di montaggio del fabbricante, sia alle norme SUVA), senza verificare, inoltre,
se l’operaio E. (che doveva puntellare il cassero dall’altra parte della
parete) avesse o meno terminato il suo compito, provocando così la caduta della
cassaforma sopra di lui, riportando le lesioni descritte nel certificato medico
26.10.2018 dell’ORL, Civico (fratture agli arti inferiori e di alcune vertebre
lombari), mettendo in pericolo anche l’integrità fisica degli altri operai, in
specie quella di F. (che era salito sul cassero per sganciarlo dalla gru e che
è riuscito a balzare dallo stesso prima che rovinasse a terra, senza riportare
nessuna lesione).
Ha esentato IM2 dalla pena in applicazione dell’art. 54 CP,
addossandogli le tasse e le spese giudiziarie.
Per quanto concerne IM1, il primo giudice lo ha ritenuto:
autore
colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia, per negligenza (art.
229 cpv. 2 CPS) per avere, a Lugano-Pazzallo, in data 19.10.2018, in qualità di
dipendente (capocantiere) di _________________ SA, dirigendo (in veste di
responsabile della sicurezza del cantiere, con l’onere di istruire gli operai e
di controllare i materiali), i lavori di posa di una cassaforma a telaio marca
Framax, modello Xlife, delle dimensioni di circa 7m x 3.3m e del peso di circa
Kg 1'000 (per l’allestimento di un muro interno di una palazzina in costruzione
presso il cantiere gestito da ________ SA), eseguiti dagli operai IM2
(caposquadra), N. e F. (dipendenti della ditta __________________ SA) e E.
(dipendente della ditta _______ SA), trascurato negligentemente le regole
riconosciute dell’arte e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle
persone; e meglio per aver lasciato che i citati operai eseguissero la posa
della cassaforma di cui sopra, utilizzando materiale inidoneo e seguendo una
procedura non corretta, segnatamente utilizzando dei puntelli per solai,
anziché dei puntelli di stabilizzazione specifici a “L” (e ciò in urto con
quanto previsto dalle norme di sicurezza SUVA), rispettivamente, che
sganciassero la cassaforma dalla gru prima di terminare la procedura di messa
in sicurezza, in particolare prima che l’operaio N. eseguisse i fori per
l’inserimento degli ancoraggi Espresso Doka e che venissero applicate le catene
tiranti (peraltro non autorizzate e quindi, comunque, non conformi sia alle
indicazioni di montaggio del fabbricante, sia alle norme SUVA), di guisa che,
non essendo stata correttamente puntellata, né messa in sicurezza prima di
essere sganciata dalla gru, la cassaforma si è destabilizzata ed è rovinata a
terra, cadendo sopra IM2 (il quale ha riportato delle fratture agli arti
inferiori e ad alcune vertebre lombari, così come attestato dal certificato
medico 26.10.2018 dell’ORL, Civico agli atti), nonché mettendo in pericolo
anche l’integrità fisica degli altri operai, in specie quella di F. che era
salito sul cassero per sganciarlo dalla gru e che è riuscito a balzare dallo
stesso prima che cadesse sul suolo, senza riportare lesioni.
Lo ha pertanto condannato alla pena pecuniaria di 30 (trenta)
aliquote giornaliere di fr. 90.- ciascuna, pari a complessivi fr. 2'700.-,
sospendendone l’esecuzione per un periodo di prova di due anni e alla multa di
fr. 100.-, ponendo altresì a suo carico le tasse di giustizia e le spese
giudiziarie.
E. Contro il giudizio
della Pretura penale sia IM2 sia IM1 hanno annunciato appello, confermando
questa loro intenzione dopo avere ricevuto la motivazione della sentenza.
Il pubblico dibattimento d’appello, si è tenuto il 24 giugno 2021.
D’entrata la Corte ha comunicato alle parti che valuterà se i fatti di cui al
decreto di accusa nei confronti di IM2 siano se del caso da sussumere sotto
l’art. 229 cpv. 2 CP. Al termine del procedimento entrambi gli imputati hanno
chiesto il proprio proscioglimento. Il procuratore pubblico, dal canto suo, non
è comparso al dibattimento né ha avanzato alcuna richiesta.
ritenuto
in fatto e
in diritto:
Considerandi
IM1
1.
Come accennato al
consid. B., il 23 maggio 2019 il procuratore pubblico ha emanato diverse
decisioni. Con specifico riferimento a IM1, il magistrato inquirente ha da un
lato emanato un decreto di non luogo a procedere a suo favore “per il tiolo
[recte: titolo] di lesioni colpose gravi, sub semplici” e dall’altro ha
emesso a suo carico un decreto di accusa per violazione delle regole dell’arte
edilizia per negligenza.
1.1
Questo modo di
procedere del procuratore pubblico non è privo di conseguenze sul giudizio
odierno di questa Corte.
Infatti, la fattispecie (intesa come Lebenssachverhalt)
alla base delle due decisioni del magistrato inquirente è la medesima e
consiste nelle operazioni di fissaggio (e meglio: di tentativo di fissaggio) di
un cassero composto da tre elementi che, poco dopo le ore 9 del 19 ottobre 2018
a Lugano-Pazzallo, è caduto addosso a IM2, fortunatamente non in modo completo.
Per questa fattispecie il procuratore pubblico ha emanato, dunque,
(anche) un decreto di non luogo a procedere.
In base all’art. 310 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero emana un
decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del
rapporto di polizia, accerta che: gli elementi costitutivi di reato o i
presupposti processuali non sono adempiuti (lett. a), vi sono impedimenti a
procedere (lett. b), si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei
motivi di cui all’art. 8.
Incontestato, il decreto di non luogo a procedere è passato in
giudicato.
Il cpv. 2 del precitato art. 310 CPP stabilisce che per altro, la
procedura è retta dalle disposizioni sull’abbandono del procedimento. La norma
rinvia così agli art. 320 ss. CPP.
Ciò che è importante ritenere al proposito, con riferimento al
caso concreto, è che un decreto di non luogo a procedere che non viene
impugnato (come in casu) o che viene impugnato senza successo passa in
giudicato ai sensi dell’art. 320 cpv. 4 CPP, il che significa che tale decreto
ha l’effetto di una decisione finale assolutoria (Landshut/Bosshard, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 310 n. 14 e ad art. 323 n. 1; con
esplicito riferimento al decreto di abbandono, alle cui norme comunque – come
detto – la regolamentazione sul decreto di non luogo a procedere rinvia, vedasi
DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1, pag. 365).
Ora, con riferimento alla medesima fattispecie non può essere
pronunciata una condanna sulla base di un punto di vista giuridico mentre, da
un altro punto di vista, viene pronunciato un decreto di abbandono (DTF 144 IV
362.
consid. 1.3.1, pag. 366) rispettivamente un decreto di non luogo a
procedere. Dev’essere deciso in modo unitario (einheitlich). Identità
dei fatti sussiste quando alla base dell’uno e dell’altro procedimento vi sono
fatti identici o quantomeno fatti che sono nella sostanza gli stessi. La qualifica
giuridica di questi fatti è irrilevante. Chi in Svizzera è stato condannato o
prosciolto con un giudizio passato in giudicato, non può venire perseguito
nuovamente per quei medesimi fatti (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2, pag. 366, con
numerosi rinvii).
1.2
Da quanto precede
risulta che il decreto di non luogo a procedere pronunciato dal procuratore
pubblico e passato in giudicato crea un effetto di sbarramento (Sperrwirkung)
che non permette a questa Corte di pronunciare alcuna condanna anche nell’eventualità
in cui i presupposti del reato di violazione delle regole dell’arte per
negligenza fossero adempiuti. A questa Corte non resta che pronunciare
l’abbandono del procedimento nei confronti di IM1, al fine di non violare il
principio “ne bis in idem” (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.4, pag. 369).
1.3
Nulla muta a questa
conclusione il fatto che il magistrato inquirente abbia pronunciato le due
decisioni lo stesso giorno e che nel decreto di non luogo a procedere abbia
indicato che, determinati operai “e IM1 (in qualità di dirigente
responsabile della sicurezza sul cantiere) si sono resi colpevoli di violazione
delle regole dell’arte edilizia ex art. 229 CPS. Pertanto, nei loro confronti
si procederà, in separata sede, per siffatto titolo di reato”, riservandosi
e preannunciando, quindi, di perseguire IM1 per questo reato. Nel procedimento
alla base della più volte citata DTF 144 IV 362 ss., il procuratore pubblico
aveva pronunciato finanche nel medesimo decreto d’accusa, da un lato di
ritenere l’imputato autore colpevole di coazione e dall’altro (appunto nello
stesso decreto d’accusa) aveva abbandonato il procedimento nei suoi confronti
per il reato di minaccia. Tale decreto di abbandono parziale era passato in
giudicato. L’Alta Corte ha evidenziato che può essere sì fondamentalmente vero
che per l’imputato doveva essere chiaro che il procedimento penale non veniva
abbandonato, tuttavia questo non cambia nulla al fatto che erroneamente erano
state pronunciate due decisioni relative alla medesima fattispecie, delle quali
solo una – il decreto di abbandono – era creciuto in giudicato. Non
ravvisandosi motivi di nullità e il decreto di abbandono non essendo stato
impugnato, l’azione penale dello Stato si era estinta a causa di un errore del
ministero pubblico; il fatto che l’errore sia stato eventualmente riconoscibile
per il ricorrente (imputato) – ha concluso il Tribunale federale – non cambia
nulla al fatto che l’effetto di sbarramento derivante dalla forza di cosa
giudicata materiale del decreto di abbandono abbraccia e include la fattispecie
da ogni punto di vista giuridico (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3, pag. 369).
IM2
2.
Giusta l’art. 229 CP
chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura
intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo
la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena
pecuniaria (cpv.1).
Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole
riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena
pecuniaria (cpv. 2).
2.1
La trascuranza di
regole riconosciute dell’arte si manifesta quindi dirigendo o eseguendo oppure
demolendo una costruzione. L’art. 229 CP è un cosiddetto reato speciale (Sonderdelikt):
quali possibili autori entrano in considerazione soltanto quelle persone nella
cui sfera di responsabilità ricade l’osservanza delle regole riconosciute
dell’arte edilizia (Wolfgang Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 229 n. 1). In
ogni caso concreto occorre quindi chiarire la sfera di compiti e di conseguenza
la sfera di responsabilità del singolo partecipante all’intervento edilizio.
Ognuno infatti, fondamentalmente, ha la responsabilità solo per il proprio
ambito di lavoro.
L’osservanza della regola violata deve quindi rientrare nello
specifico campo di attività e, dunque, nella sfera di responsabilità
dell’autore. Un muratore che ha eretto un muro a regola d’arte non può,
pertanto, essere ritenuto responsabile per l’inosservanza delle regole
concernenti la statica (Günter
Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil
II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 2013, pag. 76).
L’ambito di lavoro, vale a dire il campo di attività (e la
relativa sfera di responsabilità penale: STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016
consid. 2.1.1) è determinato dalle norme legali, dal contratto o dalle
circostanze (come ad esempio la funzione esercitata) rispettivamente dalle
usanze in vigore nel settore edilizio in questione (Bruno Roelli, Basler Kommentar Strafrecht, 2019, ad art. 229
n. 20 e 21 con rinvii).
L’atto previsto dall’art. 229 CP consiste dunque nel non rispetto
di riconosciute regole dell’arte edilizia dirigendo o eseguendo una costruzione
o una demolizione. Il reato può essere compiuto sia mediante un attivo agire
inappropriato sia per omissione dei dovuti provvedimenti di protezione. In
definitiva, l’art. 229 CP stabilisce una posizione di garante dell’autore, tale
norma sollecitando le persone che, nell’ambito della direzione o
dell’esecuzione di una costruzione, creano dei pericoli a rispettare le regole
di sicurezza per la loro sfera di responsabilità. L’art. 229 CP limita in
proposito la punibilità, sulla base della sua natura di reato speciale, alle
persone che hanno una posizione di garante per ingerenza. Occorre chiarire in
ogni singolo caso, quanto si estenda la sfera di compiti e di conseguenza la
sfera di responsabilità della persona in questione. Ciò si determina, come
detto, in base alle norme di legge, agli accordi contrattuali, secondo le
concrete circostanze e le usanze (STF 6B_1364/2019 del 14 aprile 2020 consid.
3.2.2.; 6B_566/2011 del 13 marzo 2012 consid. 2.3.3.).
La regola deve, in linea generale, essere rispettata da chi compie
l’attività retta da quella regola; tuttavia sussiste anche il dovere per coloro
che dirigono i lavori, di impartire le istruzioni necessarie e di sorvegliare
l’esecuzione. È pertanto frequente che più persone – tenuto conto della loro
rispettiva area di competenza – siano responsabili di un’unica e identica
violazione delle regole dell’arte (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid.
2.1.1
con rinvii).
2.2
Come possibili autori
si possono in particolare menzionare – per quanto concerne la direzione dei
lavori – gli architetti, gli ingegneri, gli imprenditori edili e i direttori
dei lavori e – per quanto concerne la loro esecuzione effettiva – gli operai
edili (capimastri, capisquadra, meccanici, muratori) e gli artigiani (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.
24.
e ss. nonché 34 e ss.; Andreas
Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, 2017, pag. 63).
La dottrina evidenzia che anche il capomastro, così come il
caposquadra, l’artigiano, il muratore, il gruista, il meccanico, il manovale
sono parimenti tenuti – evidentemente – a preoccuparsi delle necessarie misure
di sicurezza e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.
35-37 con rinvii).
Il concetto di costruzione è da intendersi in senso lato
(STF 6B_266/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.1; Damian K. Graf, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art.
229.
n. 7 con rinvii), rientrandovi segnatamente anche strutture che servono da
ausilio all’erezione di una costruzione, come ad esempio i ponteggi o le gru.
2.3
Come detto, il
comportamento vietato dall’art. 229 CP consiste nel fatto che l’autore trascura
le regole riconosciute dell’arte edilizia, e ciò o mediante un agire attivo
oppure omettendo le dovute misure di sicurezza.
Quali siano le regole da osservare deriva dalle norme legali come
pure da prescrizioni scritte e non scritte che servono alla prevenzione degli
infortuni e che corrispondono alle conoscenze sicure dell’arte edilizia (Wolfgang Wohlers, op. cit., ad art. 229
n. 2). Le regole riconosciute dell’arte edilizia sono spesso ancorate
nell’ambito di ordinanze oppure nelle linee guida della SUVA. Una siffatta
formalizzazione non è tuttavia necessaria (Stefan
Trechsel/Anna Coninx, in: Stefan Trechsel/Mark Pieth (ed.),
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, ad art. 229 n. 5). Anche
le norme edite dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA)
rientrano tra queste regole riconosciute dell’arte edilizia (Andreas Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers,
Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2017, pag. 65).
Per “regole dell’arte” occorre quindi segnatamente intendere le
regole che tendono a garantire la sicurezza in cantiere al momento
dell’esecuzione dei lavori di costruzione o di demolizione (STF 6B_266/2015 del
21.
dicembre 2015 consid. 2.1).
La direzione dei lavori è tenuta a vigilare sul rispetto delle
regole dell’arte edilizia e risponde tanto per un’azione quanto per
un’omissione. L’omissione può consistere nel non sorvegliare, nel non
controllare il lavoro o nel tollerare un’esecuzione pericolosa (STF 6B_145/2015
del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1).
Affinché l’applicazione dell’art. 229 CP entri in linea di conto,
il comportamento delittuoso deve concretamente causare la messa in pericolo
della vita o dell’integrità fisica (STF 6B_1158/2018 del 23 gennaio 2019 consid.
3.3.1). Detto diversamente, la figura di reato presuppone che, a seguito della
violazione delle regole dell’arte edilizia, il corpo (con ciò intendendosi
anche la salute: Bernard Corboz:
Les infractions en droit suisse, volume II, 2010, ad art. 229 n. 27) o la vita
di persone vengono concretamente messi in pericolo.
Nel concetto di persone rientrano da un lato tutte quelle
che partecipano alla direzione, al controllo o all’esecuzione dell’opera
edilizia. Oltre ad esse, si possono annoverare, dall’altro, anche altre
persone, a condizione che non siano entrate nel cantiere senza permesso (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.
42).
Il reato è consumato (vollendet) quando vi è una messa in
pericolo della vita o dell’integrità di almeno una persona (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.
43). Per il compimento del reato l’autore deve avere provocato la situazione di
pericolo quale conseguenza del suo agire (Andreas
Donatsch/Brigitte Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 2013, pag. 106).
2.4
2.4.1
A livello soggettivo,
il cpv. 1 dell’art. 229 CP esige l’intenzionale violazione delle regole
dell’arte edilizia, vale a dire un consapevole mancato rispetto di chiare
prescrizioni di sicurezza. Inoltre, cumulativamente, occorre che l’autore abbia
l’intenzione di mettere in pericolo, nel senso di una consapevole messa in pericolo
della vita o dell’integrità corporale. Che questo elemento – ossia che l’autore
deve essere consapevole di mettere in pericolo la vita o l’integrità delle
persone – sia difficile da dimostrare, non abbisogna di particolari spiegazioni
(Bruno Roelli, op. cit., ad art.
229.
n. 45).
Il dolo eventuale non è sufficiente (Aude Parein-Reymond/Loïc Parein/Joëlle Vuille, Commentaire
romand Code pénal II, 2017, ad art 229 n. 22; Bruno
Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 45). In altri termini, quindi, il cpv.
1.
dell’art. 229 CP esige soggettivamente l’intenzionale inosservanza delle
regole riconosciute dell’arte edilizia unita a una consapevole messa in
pericolo (Günter Stratenwerth/Felix
Bommer, op. cit., pag. 77 n. 33).
Di principio l’intenzione di violare regole riconosciute dell’arte
e la consapevole messa in pericolo vanno di pari passo, ossia avvengono
contemporaneamente (Bruno Roelli,
op. cit., ad art. 229 n. 45).
Il Tribunale federale ha più volte ricordato che chi
consapevolmente e volontariamente crea una situazione da cui deriva un pericolo
che egli conosce, allora costui necessariamente vuole anche questo pericolo
(6B_1000/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 2.2 con rinvio).
2.4.2
Sempre a livello
soggettivo, il cpv. 2 dell’art. 229 CP penalizza la violazione per negligenza
delle regole dell’arte edilizia. La negligenza deve riferirsi sia alla
violazione delle regole dell’arte edilizia sia alla messa in pericolo derivante
da tale violazione. Al riguardo è sufficiente che il pericolo per la vita e
l’integrità venga creato per negligenza (Bruno
Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 46 con numerosi rinvii).
Un comportamento per negligenza ai sensi del cpv. 2 dell’art. 229
CP sussiste ad esempio in caso di sorveglianza e controllo insufficienti.
Un’imprevidenza colpevole sussiste anche in caso di non conoscenza delle regole
dell’arte edilizia, con le quali l’interessato avrebbe invece dovuto avere
familiarità.
Alcuni autori ritengono applicabile l’art. 229 cpv. 2 CP anche
nella costellazione in cui è data una violazione intenzionale delle regole
dell’arte edilizia mentre non sussiste la consapevolezza della messa in
pericolo (richiesta dal cpv. 1 della norma), bensì solo negligenza, ossia
l’autore ignora per negligenza che la violazione intenzionale mette in pericolo
delle persone (così ad esempio Aude
Parein-Reymond/Loïc Parein/Joëlle Vuille, Commentaire romand Code pénal
II, 2017, ad art 229 n. 23 con rinvio; Wolfgang
Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art.
229.
n. 4; si vedano anche gli autori citati da Bruno
Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 46).
3.
Con riferimento a
IM2, l’istanza precedente ha correttamente accertato l’esistenza dei
presupposti oggettivi del reato. Alle motivazioni del giudizio impugnato su
tali aspetti (consid. 5-8) si rinvia in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
3.1
Si può ancora
aggiungere che la modalità con cui IM2 intendeva fissare il cassero non è
conforme alle prescrizioni fornite dal fabbricante (si veda il rapporto della
polizia scientifica del 17 febbraio 2019, foto 23). In questo contesto, l’art.
32a cpv. 1 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) stabilisce
che le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le
condizioni d’uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e
nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del
fabbricante in merito al loro uso.
Ma non solo: parallelamente sono state violate le chiare
prescrizioni emesse dalla SUVA nella propria scheda tematica intitolata
“Puntelli di stabilizzazione per casseri”, che vieta esplicitamente anche
puntelli per solette. Non necessita commenti la fotografia n. 4 riportata a
pag. 2 della scheda tematica in questione e la sottostante didascalia: “Un
montatore operante nella parte superiore della casseratura è stato travolto
dalla caduta di un modulo. È assolutamente vietato usare i puntelli per solette
per sostenere i casseri!”.
E, a dirla tutta, il caposquadra ha dato ordine a F. di liberare
il cassero dai ganci collegati alla gru addirittura senza nemmeno controllare
come il suo subalterno E. avesse collocato il (non conforme) puntello.
Quest’ultimo operaio, richiesto di esprimersi su come sia avvenuto il controllo
dei puntelli “prima che il cassero venga sganciato”, così si è infatti
espresso:
“D:
[IM2]
ha fatto tale azione?
R:
Il mio di sicuro non è venuto a controllarlo. L’altro lato non l’ho visto
quindi non posso esprimermi.” (VI E., 9.11.2018, pag. 6)
Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso imputato IM2 al dibattimento
di primo grado (“Lei ha visto come era fissato il cassero? Dalla mia parte
sì, dall’altra parte non ho visto”).
3.2
Sempre nell’ambito dei
presupposti oggettivi del reato, un approfondimento questa Corte lo svolge con
riferimento all’elemento costitutivo del reato consistente nella concreta messa
in pericolo della vita o dell’integrità delle persone.
3.2.1
Secondo la dottrina
dominante l’art. 229 CP è, come già accennato, un reato di messa in pericolo
concreta (konkretes Gefährdungsdelikt). L’Alta Corte, nella sua costante
giurisprudenza, ha stabilito che il pericolo previsto da questo tipo di reati è
dato quando, secondo l’ordinario andamento delle cose, sussiste la probabilità
o la possibilità prossima (nahe Möglichkeit) della lesione del bene
giuridico protetto (così già la STF 6S.268/2002 del 6 febbraio 2003 consid.
5.2; più recentemente ad es. DTF 138 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 61; STF
6B_1248/2017 e 6B_1278/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 4.4.2). La probabilità
della lesione del bene giuridico protetto e con ciò il concreto pericolo
possono essere tuttavia più o meno grandi rispettivamente prossimi.
Quali requisiti vanno posti al grado di prossimità del necessario
pericolo in un concreto reato di messa in pericolo, dipende anche dalla sanzione
prevista dalla norma. Così, il Tribunale federale ha avuto modo di evidenziare
che a fronte della comparativamente elevata comminatoria di pena da uno a
vent’anni di pena detentiva prevista dall’art. 224 cpv. 1 CP (uso delittuoso di
materie esplosive o gas velenosi), è necessaria per questo reato una
probabilità piuttosto elevata di lesione dell’integrità, della vita o della
proprietà e con ciò un pericolo piuttosto vicino. Ciò si giustifica – ha
proseguito l’Alta Corte – anche perché l’art. 224 cpv. 1 CP non presuppone in
base alla giurisprudenza un pericolo collettivo (Gemeingefahr, danger
collectif) e può quindi essere commesso già nel caso di messa in pericolo
di una singola persona determinata individualmente (STF 6B_1248/2017 e
6B_1278/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 4.4.2). Identiche considerazioni il
Tribunale federale le aveva evidenziate anche nella DTF 123 IV 128 consid. 2a,
pag. 130, con riferimento all’art. 221 cpv. 2 CP (incendio intenzionale),
stabilendo che quella norma non presuppone un pericolo collettivo e che il
reato può essere commesso già in caso di messa in pericolo di una singola
persona, individualmente determinata. Nella DTF 103 IV 241 consid. I./1. pag.
243.
l’Alta Corte aveva già stabilito che l’esistenza di un pericolo collettivo
non è una condizione per la realizzazione dei reati di cui agli art. 224 e 225
CP (norma quest’ultima che reprime l’uso colposo di materie esplosive o gas
velenosi). Nella STF 6S.268/2002 del 6 febbraio 2003 consid. 5.2 è parimenti
stato indicato che anche il reato di cui all’art. 228 CP (danneggiamento
d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione) non
presuppone un pericolo collettivo ed è pertanto compiuto già nel caso di
pericolo di un’unica, individualmente determinata persona.
E che la messa in pericolo di una sola persona individualmente
determinata basti anche nel caso dell’art. 229 CP discende non solo dalla
circostanza secondo cui non si vede per quale ragione per questa specifica
figura di reato dovrebbe valere un criterio diverso rispetto alle altre norme
del Titolo settimo (art. 221-230 CP) ma anche dal fatto che il Tribunale
federale ha stabilito sussistere concorrenza ideale tra l’art. 229 CP e l’art.
125.
CP anche nell’evenienza in cui la vittima (das Opfer, al singolare)
è stata ferita e la sua vita messa in pericolo (STF 6B_543/2012 dell’11 aprile
2013.
consid. 1.3.1 con rinvii).
3.2.2
Il concreto e imminente
pericolo corso, segnatamente, da N. e l’elevata probabilità che anch’egli
subisse (come minimo) una lesione è ben descritto dall’interessato stesso nel
proprio interrogatorio:
“Mentre mi allontanavo per posare la pistola spara chiodi e prendere il
trapano sentivo F. urlare “Occhio occhio !!!”. Immediatamente mi giravo e
notavo il cassero che stava cadendo verso di me. D’istinto mi sono lanciato
lontano ed evitavo di essere preso dal cassero” (VI N. 28.11.2018 pag. 3).
Se si considera che il cassero pesava circa 1000 chilogrammi (come
risulta segnatamente anche dal rapporto della polizia scientifica), non pare
necessario dilungarsi oltre nella descrizione del concreto pericolo.
3.2.3
Si può ancora
aggiungere – ancorché ciò non sia, come visto, necessario per il compimento
della parte oggettiva del reato (i cui presupposti risultano infatti già adempiuti
con gli accertamenti effettuati ai considerandi precedenti, da ultimo al
consid. 3.2.2.) – che anche gli altri membri della squadra di IM2 sono stati
messi in pericolo. A ragione l’istanza precedente ha rilevato quanto segue
(pag. 10 consid. 8):
“è dovuto solo al caso che il cassero sia collassato verso la parte
interna, evitando così di andare a colpire E.. Dall’altra parte è solo grazie
alla pronta reazione di F. e N. che questi sono rimasti incolumi”.
Ma non solo, sebbene anche questa considerazione avvenga meramente
ad abundantiam: come già accennato, il cantiere in questione era
finalizzato alla costruzione di tre palazzine e alcune casette a schiera.
Pertanto, gli operai della squadra di IM2 non erano di certo gli unici attivi
sul cantiere la mattina dei fatti qui in esame. Basti ricordare le parole di
IM1:
“Attorno alle 07:30 sono uscito in cantiere per dare le mie
disposizioni ad ogni caposquadra presente. Il tutto è durato circa 30 minuti.”
(VI IM1, 21.10.2018 pag. 3)
Anche proprio al piano in cui è avvenuto l’incidente (ossia al
primo piano) lavoravano parimenti altri operai di altre ditte. Così si è
espresso IM2 al dibattimento di appello:
“preciso
che della palazzina in cui è avvenuto l’incidente era stato costruito il piano
interrato dei garage, il pianterreno e ci trovavamo al primo piano.
[…]
Alla domanda se al primo piano della palazzina vi fossero anche altri operai
che lavoravano lì, rispondo di sì, c’erano operai anche di altre ditte come
l’elettricista e i ferraioli (cioè quelli che si occupano dei ferri e che non
sono della nostra ditta _______________________ SA)”.
N., dal canto suo, ha riferito che,
“giunto
all’interno del cantiere della prima palazzina vi era IM2 con F., E.. Vi erano
pure altri operai ma erano discostati dalla nostra zona di lavoro.” (VI N.,
pag. 2)
Quanto discosti fossero gli “altri operai” rispetto alla
squadra di IM2 (che è comunque poi stato soccorso anche da un “operaio di
un’altra ditta”, come riferito dallo stesso N., pag. 3, altro operaio che
quindi doveva essere nelle vicinanze), N. non lo ha indicato. Nondimeno, anche
il testimone S., gruista, ha riferito: “I colleghi di lavoro di IM2 e altri
operai che si trovavano lì sullo stesso piano sono subito accorsi ad aiutare”.
Quello che risulta dalla documentazione fotografica contenuta nel rapporto
della polizia scientifica è che il cassero, in fase di caduta, è andato a
lambire il perimetro esterno del piano della palazzina (si vedano in
particolare le fotografie n. 2, 3 e 4), nelle immediate vicinanze della
struttura dei ponteggi (foto n. 4 e 7), creando in tal modo un pericolo
concreto anche per qualsivoglia operaio che si trovasse sui ponteggi, in specie
in prossimità del luogo in cui è caduto il cassero.
4.
Per ciò che attiene
alla parte soggettiva del reato previsto dall’art. 229 CP, l’istanza precedente
ha ritenuto che IM2 abbia agito intenzionalmente.
Il primo giudice, dopo avere riferito quanto dichiarato da
quell’imputato durante il proprio verbale d’interrogatorio del 9 gennaio 2019,
pag. 4, ovvero:
“Solitamente usiamo questi tubi telescopici in acciaio perché è più
pratico e veloce nell’utilizzo. È anche vero che di norma bisognerebbe
utilizzare un puntello a forma di L il quale viene fissato sia al cassero che
al suolo”
ha così argomentato nella sentenza appellata (consid. 9 in fine):
“Egli
ha dunque, almeno per dolo eventuale, deciso di adottare una procedura
differente da quella prescritta dalle regole dell’arte generalmente
riconosciute e accettato l’eventualità della messa in pericolo della vita o
dell’integrità delle persone”.
4.1
Come detto in
precedenza (consid. 2.4.1., riferito all’art. 229 cpv. 1 CP), a livello
soggettivo occorre fra l’altro che l’autore abbia avuto l’intenzione di mettere
in pericolo, nel senso di una consapevole messa in pericolo della vita o
dell’integrità corporale. Il dolo eventuale – contrariamente a quanto emerge
nel giudizio impugnato – non è sufficiente.
Certo, si è anche ricordato che il Tribunale federale ha più volte
evidenziato che chi consapevolmente e volontariamente crea una situazione da
cui deriva un pericolo che egli conosce, allora costui necessariamente vuole
anche questo pericolo (6B_1000/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 2.2 con
rinvio). Ma, nel caso concreto, non vi sono elementi che permettono di
concludere con sufficiente certezza che IM2 conoscesse il pericolo insito nella
violazione delle regole dell’arte derivante dalla errata modalità con cui ha
inteso fissare il cassero in questione. Per l’imputato quel modo di operare era
sicuro, per lui non vi era un pericolo: “Vedendo che il cassero era fermo ho
deciso di sganciare comunque la gru” (VI del 9.01.2019, pag. 4),
trattandosi di un sistema di puntelli che egli utilizza da un decennio (“Perché
ha messo quel tipo di puntelli? Solitamente mettiamo questi. Ormai da 10 anni”)
e senza dimenticare di aggiungere “e non è mai successo nulla” (VI
Pretura penale pag. 2).
4.2
Per contro, il fatto
che il reato, per negligenza, sia stato compiuto non può essere seriamente
messo in discussione.
Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per
un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o
non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni
alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali
(art. 12 cpv. 3 CP). La negligenza presuppone così l'adempimento di due
condizioni. Da un lato, l'autore deve avere violato le regole della prudenza,
ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta
qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente
da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio
ammissibile viola il dovere di prudenza quando, considerate la sua formazione e
le sue capacità, l'autore avrebbe dovuto rendersi conto dell'esposizione a
pericolo altrui. Per determinare il contenuto del dovere di prudenza, occorre
domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le
stesse attitudini dell'autore, avrebbe potuto prevedere in grandi linee il
corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità
adeguata se l'autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più -
e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione
dell'evento dannoso. La violazione del dovere generale di prudenza è presunta
nel caso di violazione di prescrizioni legali o amministrative aventi per scopo
di garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni oppure di regole analoghe -
se generalmente riconosciute - emanate da associazioni private o semipubbliche.
Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza
dev'essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all'autore,
considerate le sue condizioni personali, un'inattenzione o una riprensibile
mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid.
4.2.1, STF 6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.1).
L’Alta Corte ha più volte avuto modo di evidenziare che laddove
specifiche norme che servono a garantire la sicurezza e a prevenire gli
infortuni impongono un determinato comportamento, la misura della diligenza da
osservare si determina innanzitutto secondo quelle prescrizioni (STF
6B_120/2019 del 17 settembre 2019 consid. 4.2 con rinvii segnatamente alle DTF
145.
IV 154 consid. 2.1 pag. 158; 143 IV 138 consid. 2.1, pag. 140).
4.3
Con riferimento a IM2,
la violazione del dovere generale di prudenza risulta dalla completa
trascuranza da parte sua delle indicazioni del fabbricante, adottando così un
comportamento in aperto contrasto sia con quanto prevede il già ricordato art.
32a cpv. 1 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), secondo cui,
segnatamente, le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le
condizioni d’uso previste e devono essere osservate le indicazioni del
fabbricante in merito al loro uso, sia in spregio delle sopra riferite norme
edite dalla SUVA sui puntelli di stabilizzazione per casseri. È evidentemente
prevedibile che un cassero non stabilizzato correttamente, senza l’utilizzo dei
puntelli prescritti, possa cadere, come purtroppo puntualmente avvenuto.
Anche il fatto che tale violazione del dovere di prudenza sia
colpevole non necessita di lunghe spiegazioni: se davvero mancava il tipo di
puntelli a L (ma il gruista S. ha deposto anche in appello che “confermo
anche che i puntelli a “L” erano depositati vicini alla gru e non sono mai
stati usati”), era il caso – specie per IM2, che era caposquadra – di
procurarselo, anziché accontentarsi di prendere atto che “non c’era. C’è
tanto lavoro e quindi non sempre si può usare quel puntello”, come invece
dichiarato dall’imputato nel proprio interrogatorio davanti al primo giudice,
tanto più che l’imputato sapeva, perché lo ha detto egli stesso, che è “vero
che di norma bisognerebbe utilizzare un puntello a forma di L il quale viene
fissato sia al cassero che al suolo” (VI di IM2 del 9 gennaio 2019, pag. 4)
e non risulta che nella ditta per cui lavorava (specificamente attiva nella
_______________________, come evidenzia la sua stessa ragione sociale) non vi
fossero puntelli a L o non potessero essere procurati. Un agire conforme alle
regole dell’arte e quindi una corretta stabilizzazione del cassero avrebbe
evitato quanto avvenuto.
4.4
La Corte non ha
creduto all’eventualità avanzata da F. nel proprio interrogatorio (pag. 5)
durante l’inchiesta, secondo cui:
“A mio avviso la parete composta dai tre casseri è collassata al suolo
in quanto il gruista ha cominciato a sollevare i ganci prima che io potessi
sganciare il secondo e ultimo gancio. Così facendo ha causato lo sbilanciamento
della parete che, nonostante i puntelli, è crollata”.
Questa eventualità, su cui fra l’altro fa leva la difesa di IM2, è
innanzitutto stata smentita dal gruista S., al cui riguardo, come detto, è
stato pronunciato un decreto di non luogo a procedere, passato in giudicato, in
cui è stato accertato che egli, unitamente a N., non ha commesso “(intenzionalmente
o anche solo per negligenza) delle violazioni delle regole dell’arte edilizia
nell’esecuzione dei loro compiti” e il decreto di non luogo a procedere nei
confronti di S. è stato pronunciato per l’appunto “per i titoli di
violazione delle regole dell’arte edilizia e lesioni colpose gravi, sub
semplici” (dispositivo, pag. 8 di tale decreto AI 4). Si è già accennato in
precedenza (consid. 1.2) che un decreto di non luogo a procedere non impugnato
acquista forza di cosa giudicata materiale (art. 310 cpv. 2 e 320 cpv. 4 CPP; Landshut/Bosshard, Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 320 n. 11). Il vincolo
del dispositivo di una tale decisione vale per ogni procedimento successivo.
L’effetto di sbarramento che ne deriva non permette di procedere nei confronti
dell’imputato di allora per la medesima questione né con accertamenti né
tantomeno con la pronuncia di una nuova sentenza (Cavallo, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
StPO, 2020, ad art. 437 n. 3 e 4 con rinvii).
In quel decreto di non luogo a procedere, che concerneva anche F.,
era peraltro stato preannunciato che quest’ultimo (unitamente a IM2, E. e N.) “si
sono resi colpevoli di violazione delle regole dell’arte edilizia ex art. 229
CPS. Pertanto, nei loro confronti si procederà, in separata sede, per siffatto
titolo di reato”. Se F. non fosse stato d’accordo con le valutazioni del
magistrato inquirente che di fatto scartavano una responsabilità di S.
(prospettando, invece, quella segnatamente di F.) avrebbe potuto inoltrare un
reclamo contro quella decisione, nella misura in cui il procuratore pubblico
stabiliva di non procedere nei confronti del gruista e di fatto peggiorava in
tal modo la posizione di F..
Tornando al tema dell’eventualità di un sollevamento dei ganci
prima che il secondo fosse stato staccato, così si è espresso S. durante
l’inchiesta:
“Sganciati
i ganci, l’operaio mi dava il benestare per spostare le catene e tutta la gru
dal posto. Io quindi così facevo, alzavo le catene e le dirigevo verso
l’esterno della struttura. Nel fare ciò, al fine di fare la manovra
correttamente, seguivo con il corpo e con lo sguardo le catene attaccate alla
gru uscire dalla palazzina”.
Sentito come testimone in appello, S. ha ribadito la sua
posizione:
“Come detto io ho dunque appoggiato il cassero nel luogo che mi era
stato indicato. Dopo circa 5 minuti, potevano essere 10, mi è stato detto di
abbassare le catene della gru per poter staccare le pinze. Mi viene mostrata la
fotografia n. 27 della documentazione fotografica della polizia scientifica. La
pinza è quel pezzo metallico che è attaccato al cassero compreso l’anello che
si vede nella suddetta foto n. 27. Per contro il gancio che si vede nella parte
più alta della fotografia è attaccato alle catene della gru.
Ho
quindi abbassato le catene e l’operaio di IM2 ha staccato le due pinze. Io ho
pertanto alzato le catene, potrebbe essere di 6-7 metri, e sono andato indietro
con il carrello della gru, vale a dire ho portato il carrello verso il braccio
verticale della gru che si chiama in realtà ‘torre’”.
Non si capisce peraltro per quale motivo S. – che era alquanto
vicino al cassero, come emerge dallo schizzo allegato al suo interrogatorio in
polizia – avrebbe dovuto alzare le catene prima che F. avesse staccato entrambe
le pinze rispettivamente aperto entrambi i ganci. A ciò si aggiunga che la
Polizia scientifica ha indicato nel proprio rapporto quanto segue (foto 4):
“Si rileva che al momento della nostra costatazione, sul lato superiore
del cassero (tratteggio giallo) non erano fissate le apposite staffe di
sollevamento per la traslazione del cassero tramite gru”.
Del resto, se il cassero fosse stato ancora agganciato alla gru
mediante una pinza collegata a uno dei due ganci, quando sono state alzate le
catene il cassero sarebbe stato (almeno inizialmente) portato verso l’alto,
circostanza che F. non ha riferito. Per tacere del fatto che il capo cantiere
IM1 ha indicato nel suo interrogatorio durante l’inchiesta (pag. 4): “Anche
se agganciato ad una sola pinza, questa riesce a sostenere il peso del cassero”.
Da ultimo, ma per nulla meno importante, anzi, va detto che F. non
si è opposto al decreto di accusa emesso a suo carico (AI 8), in cui è stato
ritenuto colpevole, fra l’altro, di “avere sganciato la cassaforma dalla gru
(su indicazione del caposquadra IM2) prima che la procedura di messa in
sicurezza fosse terminata”.
4.5
Né ha convinto la
Corte la descrizione degli avvenimenti fatta (praticamente a due anni di
distanza) da R., collega di IM2, che introduce una dinamica degli accadimenti –
lui che dà atto che stava lavorando in un’altra palazzina del cantiere al
momento dei fatti – e ricostruisce (molto) a posteriori quella che a suo avviso
“dovrebbe essere” stata “la dinamica dell’infortunio”, senza
avere in realtà visto i fatti ma deducendoli dal successivo oscillamento delle
catene e dalla posizione finale del cassero dopo la caduta. Questa
dichiarazione non è risultata convincente per i seguenti motivi:
Sentito due giorni dopo i fatti, F. non ha mai accennato al fatto
che una pinza si sia incastrata nel cassero. Queste sono state le sue
dichiarazioni:
“Tornando al lavoro svolto, IM2 ha posizionato un puntello metallico a
sinistra della parete esterna, io ho provveduto a fissare un puntello metallico
contro la parete destra esterna della parete. Dopo aver posizionato i puntelli,
il mio collega N. ha poi provveduto ad ancorare i casseri con un pezzo di legno
fissato alla soletta in calcestruzzo mediante una pistola spara chiodi. Nel
mentre il collega E. posizionava un puntello dalla parte opposta alla nostra. IM2
mi ha poi detto di sganciare la gru dai casseri. Io mi sono arrampicato sui
casseri e ho sganciato uno dei ganci, quello alla mia destra. Stavo poi per
sganciare anche quello di sinistra e ho poi sentito il cassero sbilanciarsi e
cadere verso la mia parte”.
Soggiungendo, come già visto:
“A mio avviso la parete composta dai tre casseri è collassata al suolo
in quanto il gruista ha cominciato a sollevare i ganci prima che io potessi
sganciare il secondo e ultimo gancio. Così facendo ha causato lo sbilanciamento
della parete che, nonostante i puntelli, è crollata”.
Finanche nella versione di F., dunque, non si è parlato di una
pinza che “deve essersi incastrata nel cassero”, come ricostruito da R.
Oltretutto, si volessero poi prendere alla lettera le parole di F.
– che riferisce di avere “sganciato uno dei ganci, quello alla mia destra”
e che “stavo poi per sganciare anche quello di sinistra” – lo stacco
delle pinze non è nemmeno menzionato bensì solo l’apertura dei ganci (azione
che permette di separare la gru dal cassero), di modo che l’incastrarsi di una
pinza nel cassero non entra nemmeno in considerazione anche in questo caso.
In sintesi, si fosse trattato di staccare le pinze e di aprire i
ganci (la Polizia scientifica ha indicato nel proprio rapporto, foto 4, che “al
momento della nostra costatazione, sul lato superiore del cassero (tratteggio
giallo) non erano fissate le apposite staffe di sollevamento per la traslazione
del cassero tramite gru”), F. non ha mai nemmeno accennato all’eventualità
che una pinza si fosse incastrata nel cassero. Si fosse invece trattato
unicamente di aprire i ganci (e di per sé F. parla solo di questa operazione),
le pinze non avrebbero potuto incastrarsi nel cassero.
Secondo questa Corte il cassero è caduto perché non era stato
ancorato in modo conforme alle regole dell’arte, come visto in precedenza. Le
istruzioni del costruttore (foto 23 della documentazione della polizia scientifica)
prevedono l’utilizzo di specifici puntelli (a forma di L) e la scheda tematica
della SUVA espressamente dedicata ai puntelli di stabilizzazione per casseri
stabilisce che “È vietato sostenere i casseri per pareti con puntelli per
solette!” e che “l’uso di puntelli per solai invece di puntelli di
stabilizzazione” costituisce una delle “cause d’infortunio principali”.
La posizione finale del cassero dopo la caduta non scalfisce
questo accertamento, il leggero spostamento potendo essere ascritto ad altre
cause (come ad esempio alla presenza, su un solo lato, del cassone metallico
che ha in parte bloccato la caduta del cassero).
Quanto all’affermazione difensiva (con riferimento alla foto n. 12
della documentazione della polizia scientifica) secondo cui la spina a forma di
G non era inserita in nessuno degli appositi fori e che, secondo la difesa, “in
assenza di un peso sul puntello, lo spinotto esce facilmente dal foro in cui è
inserito”, si può rilevare che un’assenza di peso sul puntello è intervenuta
durante la fase di caduta del cassero, o al termine della stessa, tant’è che
quel puntello è stato ritrovato orizzontale per terra, peraltro leggermente
discosto, di modo che questa circostanza non prova che il cassero sia stato
alzato prima di cadere a terra. Del resto, una delle cause d’infortunio
principali indicate nella scheda della SUVA risiede proprio nel fatto che “il
pericolo è che i puntelli per solai possano staccarsi”.
Anche l’ulteriore tesi difensiva di IM2 non regge: nel proprio
interrogatorio durante l’inchiesta, IM1 non ha riferito “di aver visto le
catene della gru vorticare fortemente in aria”, come sostenuto nell’arringa
difensiva di IM2 in appello, bensì ha affermato che “vedevo le catene della
gru muoversi”, affermazione riferita a due giorni dai fatti (a differenza
di quella di R., formulata a ormai due anni dagli avvenimenti, quando i ricordi
non sono più genuini). Peraltro, un movimento delle catene (e delle pinze) è
comprensibile ove appena si consideri che il gruista ha riferito di avere “alzato
le catene, potrebbe essere di 6-7 metri, e sono andato indietro con il carrello
della gru, vale a dire ho portato il carrello verso il braccio verticale della
gru”: che una tale operazione comporti per sua natura un movimento delle
catene appare del tutto comprensibile e non comprova che il gruista avesse
sollevato il cassero o lo abbia fatto ruotare facendolo cadere.
5.
Da tutto quanto
precede deriva da un lato che il procedimento nei confronti di IM1 viene
abbandonato (consid. 1) e dall’altro che IM2 viene ritenuto autore colpevole di
violazione delle regole dell’arte edilizia commessa per negligenza giusta
l’art. 229 cpv. 2 CP (consid. 2-4).
6.
Per quanto attiene
alla commisurazione della pena, questa Corte condivide il fatto che l’istanza
precedente ha esentato dalla pena IM2 e, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4
CPP, rinvia ai consid. 13-15 della sentenza appellata.
spese
7.
Giusta l’art. 428
cpv. 3 CPP, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso concreto),
la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle
spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
In considerazione degli esiti dei due appelli, le spese della
procedura di primo grado derivanti dal procedimento nei confronti di IM2
restano a suo carico nella misura di tre quarti e per la rimanenza sono poste a
carico dello Stato. Quelle derivanti dal procedimento di primo grado nei
confronti di IM1 sono a carico dello Stato.
Identica ripartizione si giustifica per le spese del procedimento
di appello, che vengono poste a carico di IM2 nella misura di tre quarti e per
il rimanente quarto sono poste a carico dello Stato. Le spese del procedimento
d’appello nei confronti di IM1 sono poste a carico dello Stato.
indennizzi
8.
8.1
In considerazione del
fatto che IM2 viene riconosciuto autore colpevole di violazione delle regole
dell’arte edilizia per negligenza (qualifica che invero egli non aveva fatto
valere, nemmeno in via subordinata), si giustifica di attribuirgli un’indennità
ridotta che, sulla base di tutte le circostanze, viene quantificata in fr.
400.-, da intendersi come indennità complessiva per i due gradi di
giurisdizione e posta a carico dello Stato. L’importo viene compensato con le
pretese per le spese procedurali, in applicazione dell’art. 442 cpv. 4 CPP (Niklaus Oberholzer,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 729 n. 2384).
8.2
Per quanto concerne
l’indennizzo a favore di IM1, tenendo presente da un lato la richiesta
formulata dal suo difensore in prima sede (per sostanzialmente 13 ore di
lavoro) e poi in appello (2 ore supplementari oltre al dibattimento), e avuto
tuttavia riguardo dall’altro all’incarto, al suo esito e alla situazione
giuridica che ha condotto a tale esito (situazione giuridica che risultava già
dalle decisioni prese durante l’inchiesta per quanto attiene a IM1), un
indennizzo complessivo pari a fr. 3'600.- di onorario (che tiene conto del
lavoro necessario per l’esame dell’incarto e la relazione con il cliente nonché
dei due dibattimenti), oltre alle spese (10% dell’onorario) di fr. 360.- e
all’IVA appare adeguato alle circostanze del caso concreto.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47, 54, 229 CP,
6, 10, 80 e segg., 348 e segg., 398 e segg., 422 e segg., 428,
436, 442 CPP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, anche la LTG
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello di IM2 è
parzialmente accolto.
2. L’appello di IM1 è
accolto.
Di conseguenza:
3.
IM2 è
dichiarato autore colpevole di:
violazione delle regole
dell’arte edilizia per negligenza
per
avere, a Lugano-Pazzallo, in data 19.10.2018, dirigendo ed eseguendo i lavori
di posa di una cassaforma a telaio marca Framax, modello Xlife, delle
dimensioni di circa 7m x 3.3m e del peso di circa Kg 1'000 (per l’allestimento
di un muro interno di una palazzina in costruzione), trascurato per negligenza le
regole riconosciute dell’arte e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità
delle persone,
segnatamente
per avere, in veste di dipendente (caposquadra) della ditta _________________________SA,
utilizzato materiale inidoneo e seguìto una procedura non corretta per la posa
e messa in sicurezza della citata cassaforma, provocando così la sua
destabilizzazione e caduta al suolo (sopra di lui), mettendo in pericolo non
soltanto la sua integrità fisica, ma anche quella degli altri operai (N., E. e
F.) impegnati nei lavori di posa del cassero;
più
in particolare, per avere utilizzato, al fine di assicurare la cassaforma di
cui sopra, dei puntelli per solai, anziché dei puntelli di stabilizzazione
specifici (e ciò in urto con quanto previsto dalle norme di sicurezza del
fabbricante e della SUVA), rispettivamente per avere ordinato, in tali
circostanze, a F., di sganciare la cassaforma dalla gru, senza verificare,
inoltre, se l’operaio E. (che doveva puntellare il cassero dall’altra parte
della parete) avesse o meno terminato il suo compito,
provocando
così la caduta della cassaforma sopra lo stesso IM2, riportando le lesioni
descritte nel certificato medico 26.10.2018 dell’ORL, Civico (segnatamente fratture
agli arti inferiori e di alcune vertebre lombari), mettendo in pericolo anche
l’integrità fisica degli altri operai.
3.1 IM2 è mandato esente
da pena.
4. Il procedimento nei confronti di IM1 è abbandonato.
5. Le spese procedurali
del procedimento di primo grado nei confronti di IM2, di complessivi fr. 950.-,
restano a suo carico nella misura di 3/4 e per 1/4 sono a carico dello Stato.
6. Le spese procedurali
del procedimento di primo grado nei confronti di IM1, di complessivi fr. 950.-,
sono a carico dello Stato.
7. Gli oneri
processuali dell’appello di IM2, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'600.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr. 1'800.-
sono posti a suo carico in ragione di 3/4, mentre per 1/4 sono a
carico dello Stato.
8. Gli
oneri processuali dell’appello di IM1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'600.-
- altri disborsi fr.
200.-
fr. 1'800.-
sono posti a carico dello Stato.
9. A titolo d’indennità
ridotta ex art. 436 CPP lo Stato verserà a IM2 l’importo complessivo di fr. 400.-
per entrambi i gradi di giudizio, da compensare con la quota di spese
procedurali a suo carico ex art. 442 cpv. 4 CPP.
10. A titolo d’indennità
ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per l’intero procedimento lo Stato è tenuto a
versare a IM1 la somma di fr. 3'600.- per onorario, fr. 360.- per spese, oltre
a fr. 304.90 per l’IVA (7.7% di fr. 3'600.- + fr. 360.-) per complessivi fr.
4'264.90.
11. Intimazione a:
12. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.