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Decisione

17.2020.333

Violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 CP): caduta di un cassero su un operaio, presupposti del reato. Ne bis in idem

21 luglio 2021Italiano47 min

i lavori di posa di una cassaforma a telaio marca Framax, modello Xlife, delle

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.333+338

17.2020.360

Locarno

21 luglio 2021/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente,

Ilario Bernasconi e Manuela Frequin Taminelli

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

sedente per statuire sugli appelli

IM2AP 1

rappr. dall' DI2

contro la sentenza emanata nei

loro confronti il 25 settembre 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona

(motivazione scritta intimata il 20 novembre 2020)

esaminati gli atti;

riassunto dei

fatti e del

procedimento: A. Il 19 ottobre 2018 a Pazzallo

(quartiere di Lugano) è avvenuto un incidente sul lavoro, in un cantiere

finalizzato alla costruzione di tre palazzine e cinque casette a schiera.

Attorno alle 9 del mattino IM2, capo di un gruppo di operai della

_________________________ SA (società attiva nel cantiere e che doveva

collocare i casseri), formato – oltre che da lui – da F., E. e N. ha chiesto a

S., gruista alle dipendenze della _________________ SA, di spostare un cassero

composto di tre elementi, così da potere preparare la successiva armatura di un

muro portante su un piano di una palazzina in costruzione.

Dopo che S. aveva spostato il cassero con la gru nel luogo

stabilito, IM2 (in seguito: IM2) ha dato ordine alla propria squadra di

puntellarlo. In seguito egli ha detto a F. di sganciare le pinze che

collegavano il cassero alla gru. Il cassero, dal peso complessivo di 990

chilogrammi è caduto addosso a IM2. Una grande cassa di metallo ha impedito che

il cassero cadesse del tutto a terra, schiacciando completamente IM2.

Nondimeno, quest’ultimo ha riportato un “trauma da schiacciamento” con

fratture in più punti, segnatamente al piede destro, alla caviglia destra, alla

tibia destra, la “frattura del processo trasverso di L1-L5”, la “frattura

composta dei processi spinosi di L3 ed L4”, la “frattura del corpo

vertebrale di L4”, la “frattura arco posteriore 11a costa [costola]

sinistra” oltre a un ematoma, una lussazione e una ferita superficiale (in

dettaglio si veda la diagnosi contenuta nella documentazione dell’Ospedale

regionale di Lugano di cui all’AI 1).

B. L’inchiesta è stata

eseguita dalla polizia cantonale che ha trasmesso il proprio rapporto al

Ministero pubblico il 6 marzo 2019 (AI 1). Sulla base di tale rapporto il

procuratore pubblico ha emesso il 23 maggio 2019:

- da

un lato, un decreto di non luogo a procedere (AI 4) a favore di N. e S. per i

reati di violazione delle regole dell’arte edilizia e di lesione colpose nonché

a favore di E., IM1 e F. per il reato di lesioni colpose;

- dall’altro

ha emesso quattro decreti d’accusa, e meglio: nei confronti di IM2 (AI 6), di E.

(AI 7) e di F. (AI 8) per il reato di violazione delle regole dell’arte

edilizia ex art. 229 cpv. 1 CP. Nei confronti di IM1 (AI 5) per il reato di

violazione delle regole dell’arte edilizia commessa per negligenza ex art. 229

cpv. 2 CP.

C. Il decreto di non

luogo a procedere così come i decreti di accusa nei confronti di E.e di F.,

rimasti incontestati, sono passati in giudicato.

IM2 ha sollevato opposizione il 31 maggio 2019 (AI 9) al decreto

d’accusa emesso a suo carico. Lo stesso ha fatto IM1 il 7 giugno 2019 (AI 10)

avverso il decreto d’accusa che lo concerne.

Il 9 luglio 2019 il procuratore pubblico ha confermato entrambi i

decreti di accusa e ha pertanto trasmesso gli atti alla Pretura penale per il

dibattimento.

D. L’istanza precedente

ha dapprima riunito i procedimenti il 13 maggio 2020. In seguito, il 25

settembre 2020, ha avuto luogo il dibattimento. Statuendo quello stesso giorno,

la motivazione è poi stata intimata il 20 novembre 2020, il primo giudice –

riprendendo alla lettera il contenuto delle accuse contenute nei due decreti –

ha così pronunciato:

IM2

è autore colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv.

1 CPS) per avere, a Lugano-Pazzallo, in data 19.10.2018, dirigendo ed eseguendo

Fatti

i lavori di posa di una cassaforma a telaio marca Framax, modello Xlife, delle

dimensioni di circa 7m x 3.3m e del peso di circa Kg 1'000 (per l’allestimento

di un muro interno di una palazzina in costruzione, presso il cantiere gestito

da ________ SA), trascurato intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e

messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente per

avere, in veste di dipendente (caposquadra) della ditta _______________________

SA, utilizzato materiale inidoneo e una procedura non corretta per la posa e

messa in sicurezza della citata cassaforma, provocando così la sua

destabilizzazione e caduta al suolo (sopra di lui), mettendo in pericolo non

soltanto la sua integrità fisica, ma anche quella degli altri operai (N., E. e

F.) impegnati nei lavori di posa del cassero; più in particolare, per avere

utilizzato, al fine di assicurare la cassaforma di cui sopra, dei puntelli per

solai, anziché dei puntelli di stabilizzazione specifici (e ciò in urto con

quanto previsto dalle norme di sicurezza SUVA), rispettivamente per avere

ordinato, a F., di sganciare la cassaforma dalla gru, prima che la messa in

sicurezza fosse stata terminata, segnatamente prima che N. eseguisse i fori per

l’inserimento degli ancoraggi Espresso Doka al fine di applicare le catene

tiranti (peraltro non autorizzate, e quindi non conformi sia alle indicazioni

di montaggio del fabbricante, sia alle norme SUVA), senza verificare, inoltre,

se l’operaio E. (che doveva puntellare il cassero dall’altra parte della

parete) avesse o meno terminato il suo compito, provocando così la caduta della

cassaforma sopra di lui, riportando le lesioni descritte nel certificato medico

26.10.2018 dell’ORL, Civico (fratture agli arti inferiori e di alcune vertebre

lombari), mettendo in pericolo anche l’integrità fisica degli altri operai, in

specie quella di F. (che era salito sul cassero per sganciarlo dalla gru e che

è riuscito a balzare dallo stesso prima che rovinasse a terra, senza riportare

nessuna lesione).

Ha esentato IM2 dalla pena in applicazione dell’art. 54 CP,

addossandogli le tasse e le spese giudiziarie.

Per quanto concerne IM1, il primo giudice lo ha ritenuto:

autore

colpevole di violazione delle regole dell'arte edilizia, per negligenza (art.

229 cpv. 2 CPS) per avere, a Lugano-Pazzallo, in data 19.10.2018, in qualità di

dipendente (capocantiere) di _________________ SA, dirigendo (in veste di

responsabile della sicurezza del cantiere, con l’onere di istruire gli operai e

di controllare i materiali), i lavori di posa di una cassaforma a telaio marca

Framax, modello Xlife, delle dimensioni di circa 7m x 3.3m e del peso di circa

Kg 1'000 (per l’allestimento di un muro interno di una palazzina in costruzione

presso il cantiere gestito da ________ SA), eseguiti dagli operai IM2

(caposquadra), N. e F. (dipendenti della ditta __________________ SA) e E.

(dipendente della ditta _______ SA), trascurato negligentemente le regole

riconosciute dell’arte e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle

persone; e meglio per aver lasciato che i citati operai eseguissero la posa

della cassaforma di cui sopra, utilizzando materiale inidoneo e seguendo una

procedura non corretta, segnatamente utilizzando dei puntelli per solai,

anziché dei puntelli di stabilizzazione specifici a “L” (e ciò in urto con

quanto previsto dalle norme di sicurezza SUVA), rispettivamente, che

sganciassero la cassaforma dalla gru prima di terminare la procedura di messa

in sicurezza, in particolare prima che l’operaio N. eseguisse i fori per

l’inserimento degli ancoraggi Espresso Doka e che venissero applicate le catene

tiranti (peraltro non autorizzate e quindi, comunque, non conformi sia alle

indicazioni di montaggio del fabbricante, sia alle norme SUVA), di guisa che,

non essendo stata correttamente puntellata, né messa in sicurezza prima di

essere sganciata dalla gru, la cassaforma si è destabilizzata ed è rovinata a

terra, cadendo sopra IM2 (il quale ha riportato delle fratture agli arti

inferiori e ad alcune vertebre lombari, così come attestato dal certificato

medico 26.10.2018 dell’ORL, Civico agli atti), nonché mettendo in pericolo

anche l’integrità fisica degli altri operai, in specie quella di F. che era

salito sul cassero per sganciarlo dalla gru e che è riuscito a balzare dallo

stesso prima che cadesse sul suolo, senza riportare lesioni.

Lo ha pertanto condannato alla pena pecuniaria di 30 (trenta)

aliquote giornaliere di fr. 90.- ciascuna, pari a complessivi fr. 2'700.-,

sospendendone l’esecuzione per un periodo di prova di due anni e alla multa di

fr. 100.-, ponendo altresì a suo carico le tasse di giustizia e le spese

giudiziarie.

E. Contro il giudizio

della Pretura penale sia IM2 sia IM1 hanno annunciato appello, confermando

questa loro intenzione dopo avere ricevuto la motivazione della sentenza.

Il pubblico dibattimento d’appello, si è tenuto il 24 giugno 2021.

D’entrata la Corte ha comunicato alle parti che valuterà se i fatti di cui al

decreto di accusa nei confronti di IM2 siano se del caso da sussumere sotto

l’art. 229 cpv. 2 CP. Al termine del procedimento entrambi gli imputati hanno

chiesto il proprio proscioglimento. Il procuratore pubblico, dal canto suo, non

è comparso al dibattimento né ha avanzato alcuna richiesta.

ritenuto

in fatto e

in diritto:

Considerandi

IM1

1.

Come accennato al

consid. B., il 23 maggio 2019 il procuratore pubblico ha emanato diverse

decisioni. Con specifico riferimento a IM1, il magistrato inquirente ha da un

lato emanato un decreto di non luogo a procedere a suo favore “per il tiolo

[recte: titolo] di lesioni colpose gravi, sub semplici” e dall’altro ha

emesso a suo carico un decreto di accusa per violazione delle regole dell’arte

edilizia per negligenza.

1.1

Questo modo di

procedere del procuratore pubblico non è privo di conseguenze sul giudizio

odierno di questa Corte.

Infatti, la fattispecie (intesa come Lebenssachverhalt)

alla base delle due decisioni del magistrato inquirente è la medesima e

consiste nelle operazioni di fissaggio (e meglio: di tentativo di fissaggio) di

un cassero composto da tre elementi che, poco dopo le ore 9 del 19 ottobre 2018

a Lugano-Pazzallo, è caduto addosso a IM2, fortunatamente non in modo completo.

Per questa fattispecie il procuratore pubblico ha emanato, dunque,

(anche) un decreto di non luogo a procedere.

In base all’art. 310 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero emana un

decreto di non luogo a procedere non appena, sulla base della denuncia o del

rapporto di polizia, accerta che: gli elementi costitutivi di reato o i

presupposti processuali non sono adempiuti (lett. a), vi sono impedimenti a

procedere (lett. b), si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei

motivi di cui all’art. 8.

Incontestato, il decreto di non luogo a procedere è passato in

giudicato.

Il cpv. 2 del precitato art. 310 CPP stabilisce che per altro, la

procedura è retta dalle disposizioni sull’abbandono del procedimento. La norma

rinvia così agli art. 320 ss. CPP.

Ciò che è importante ritenere al proposito, con riferimento al

caso concreto, è che un decreto di non luogo a procedere che non viene

impugnato (come in casu) o che viene impugnato senza successo passa in

giudicato ai sensi dell’art. 320 cpv. 4 CPP, il che significa che tale decreto

ha l’effetto di una decisione finale assolutoria (Landshut/Bosshard, Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 310 n. 14 e ad art. 323 n. 1; con

esplicito riferimento al decreto di abbandono, alle cui norme comunque – come

detto – la regolamentazione sul decreto di non luogo a procedere rinvia, vedasi

DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1, pag. 365).

Ora, con riferimento alla medesima fattispecie non può essere

pronunciata una condanna sulla base di un punto di vista giuridico mentre, da

un altro punto di vista, viene pronunciato un decreto di abbandono (DTF 144 IV

362.

consid. 1.3.1, pag. 366) rispettivamente un decreto di non luogo a

procedere. Dev’essere deciso in modo unitario (einheitlich). Identità

dei fatti sussiste quando alla base dell’uno e dell’altro procedimento vi sono

fatti identici o quantomeno fatti che sono nella sostanza gli stessi. La qualifica

giuridica di questi fatti è irrilevante. Chi in Svizzera è stato condannato o

prosciolto con un giudizio passato in giudicato, non può venire perseguito

nuovamente per quei medesimi fatti (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2, pag. 366, con

numerosi rinvii).

1.2

Da quanto precede

risulta che il decreto di non luogo a procedere pronunciato dal procuratore

pubblico e passato in giudicato crea un effetto di sbarramento (Sperrwirkung)

che non permette a questa Corte di pronunciare alcuna condanna anche nell’eventualità

in cui i presupposti del reato di violazione delle regole dell’arte per

negligenza fossero adempiuti. A questa Corte non resta che pronunciare

l’abbandono del procedimento nei confronti di IM1, al fine di non violare il

principio “ne bis in idem” (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.4, pag. 369).

1.3

Nulla muta a questa

conclusione il fatto che il magistrato inquirente abbia pronunciato le due

decisioni lo stesso giorno e che nel decreto di non luogo a procedere abbia

indicato che, determinati operai “e IM1 (in qualità di dirigente

responsabile della sicurezza sul cantiere) si sono resi colpevoli di violazione

delle regole dell’arte edilizia ex art. 229 CPS. Pertanto, nei loro confronti

si procederà, in separata sede, per siffatto titolo di reato”, riservandosi

e preannunciando, quindi, di perseguire IM1 per questo reato. Nel procedimento

alla base della più volte citata DTF 144 IV 362 ss., il procuratore pubblico

aveva pronunciato finanche nel medesimo decreto d’accusa, da un lato di

ritenere l’imputato autore colpevole di coazione e dall’altro (appunto nello

stesso decreto d’accusa) aveva abbandonato il procedimento nei suoi confronti

per il reato di minaccia. Tale decreto di abbandono parziale era passato in

giudicato. L’Alta Corte ha evidenziato che può essere sì fondamentalmente vero

che per l’imputato doveva essere chiaro che il procedimento penale non veniva

abbandonato, tuttavia questo non cambia nulla al fatto che erroneamente erano

state pronunciate due decisioni relative alla medesima fattispecie, delle quali

solo una – il decreto di abbandono – era creciuto in giudicato. Non

ravvisandosi motivi di nullità e il decreto di abbandono non essendo stato

impugnato, l’azione penale dello Stato si era estinta a causa di un errore del

ministero pubblico; il fatto che l’errore sia stato eventualmente riconoscibile

per il ricorrente (imputato) – ha concluso il Tribunale federale – non cambia

nulla al fatto che l’effetto di sbarramento derivante dalla forza di cosa

giudicata materiale del decreto di abbandono abbraccia e include la fattispecie

da ogni punto di vista giuridico (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3, pag. 369).

IM2

2.

Giusta l’art. 229 CP

chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura

intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo

la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena

pecuniaria (cpv.1).

Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole

riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena

pecuniaria (cpv. 2).

2.1

La trascuranza di

regole riconosciute dell’arte si manifesta quindi dirigendo o eseguendo oppure

demolendo una costruzione. L’art. 229 CP è un cosiddetto reato speciale (Sonderdelikt):

quali possibili autori entrano in considerazione soltanto quelle persone nella

cui sfera di responsabilità ricade l’osservanza delle regole riconosciute

dell’arte edilizia (Wolfgang Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 229 n. 1). In

ogni caso concreto occorre quindi chiarire la sfera di compiti e di conseguenza

la sfera di responsabilità del singolo partecipante all’intervento edilizio.

Ognuno infatti, fondamentalmente, ha la responsabilità solo per il proprio

ambito di lavoro.

L’osservanza della regola violata deve quindi rientrare nello

specifico campo di attività e, dunque, nella sfera di responsabilità

dell’autore. Un muratore che ha eretto un muro a regola d’arte non può,

pertanto, essere ritenuto responsabile per l’inosservanza delle regole

concernenti la statica (Günter

Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil

II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 2013, pag. 76).

L’ambito di lavoro, vale a dire il campo di attività (e la

relativa sfera di responsabilità penale: STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016

consid. 2.1.1) è determinato dalle norme legali, dal contratto o dalle

circostanze (come ad esempio la funzione esercitata) rispettivamente dalle

usanze in vigore nel settore edilizio in questione (Bruno Roelli, Basler Kommentar Strafrecht, 2019, ad art. 229

n. 20 e 21 con rinvii).

L’atto previsto dall’art. 229 CP consiste dunque nel non rispetto

di riconosciute regole dell’arte edilizia dirigendo o eseguendo una costruzione

o una demolizione. Il reato può essere compiuto sia mediante un attivo agire

inappropriato sia per omissione dei dovuti provvedimenti di protezione. In

definitiva, l’art. 229 CP stabilisce una posizione di garante dell’autore, tale

norma sollecitando le persone che, nell’ambito della direzione o

dell’esecuzione di una costruzione, creano dei pericoli a rispettare le regole

di sicurezza per la loro sfera di responsabilità. L’art. 229 CP limita in

proposito la punibilità, sulla base della sua natura di reato speciale, alle

persone che hanno una posizione di garante per ingerenza. Occorre chiarire in

ogni singolo caso, quanto si estenda la sfera di compiti e di conseguenza la

sfera di responsabilità della persona in questione. Ciò si determina, come

detto, in base alle norme di legge, agli accordi contrattuali, secondo le

concrete circostanze e le usanze (STF 6B_1364/2019 del 14 aprile 2020 consid.

3.2.2.; 6B_566/2011 del 13 marzo 2012 consid. 2.3.3.).

La regola deve, in linea generale, essere rispettata da chi compie

l’attività retta da quella regola; tuttavia sussiste anche il dovere per coloro

che dirigono i lavori, di impartire le istruzioni necessarie e di sorvegliare

l’esecuzione. È pertanto frequente che più persone – tenuto conto della loro

rispettiva area di competenza – siano responsabili di un’unica e identica

violazione delle regole dell’arte (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid.

2.1.1

con rinvii).

2.2

Come possibili autori

si possono in particolare menzionare – per quanto concerne la direzione dei

lavori – gli architetti, gli ingegneri, gli imprenditori edili e i direttori

dei lavori e – per quanto concerne la loro esecuzione effettiva – gli operai

edili (capimastri, capisquadra, meccanici, muratori) e gli artigiani (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.

24.

e ss. nonché 34 e ss.; Andreas

Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die

Allgemeinheit, 2017, pag. 63).

La dottrina evidenzia che anche il capomastro, così come il

caposquadra, l’artigiano, il muratore, il gruista, il meccanico, il manovale

sono parimenti tenuti – evidentemente – a preoccuparsi delle necessarie misure

di sicurezza e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.

35-37 con rinvii).

Il concetto di costruzione è da intendersi in senso lato

(STF 6B_266/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.1; Damian K. Graf, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art.

229.

n. 7 con rinvii), rientrandovi segnatamente anche strutture che servono da

ausilio all’erezione di una costruzione, come ad esempio i ponteggi o le gru.

2.3

Come detto, il

comportamento vietato dall’art. 229 CP consiste nel fatto che l’autore trascura

le regole riconosciute dell’arte edilizia, e ciò o mediante un agire attivo

oppure omettendo le dovute misure di sicurezza.

Quali siano le regole da osservare deriva dalle norme legali come

pure da prescrizioni scritte e non scritte che servono alla prevenzione degli

infortuni e che corrispondono alle conoscenze sicure dell’arte edilizia (Wolfgang Wohlers, op. cit., ad art. 229

n. 2). Le regole riconosciute dell’arte edilizia sono spesso ancorate

nell’ambito di ordinanze oppure nelle linee guida della SUVA. Una siffatta

formalizzazione non è tuttavia necessaria (Stefan

Trechsel/Anna Coninx, in: Stefan Trechsel/Mark Pieth (ed.),

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2018, ad art. 229 n. 5). Anche

le norme edite dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA)

rientrano tra queste regole riconosciute dell’arte edilizia (Andreas Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers,

Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2017, pag. 65).

Per “regole dell’arte” occorre quindi segnatamente intendere le

regole che tendono a garantire la sicurezza in cantiere al momento

dell’esecuzione dei lavori di costruzione o di demolizione (STF 6B_266/2015 del

21.

dicembre 2015 consid. 2.1).

La direzione dei lavori è tenuta a vigilare sul rispetto delle

regole dell’arte edilizia e risponde tanto per un’azione quanto per

un’omissione. L’omissione può consistere nel non sorvegliare, nel non

controllare il lavoro o nel tollerare un’esecuzione pericolosa (STF 6B_145/2015

del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1).

Affinché l’applicazione dell’art. 229 CP entri in linea di conto,

il comportamento delittuoso deve concretamente causare la messa in pericolo

della vita o dell’integrità fisica (STF 6B_1158/2018 del 23 gennaio 2019 consid.

3.3.1). Detto diversamente, la figura di reato presuppone che, a seguito della

violazione delle regole dell’arte edilizia, il corpo (con ciò intendendosi

anche la salute: Bernard Corboz:

Les infractions en droit suisse, volume II, 2010, ad art. 229 n. 27) o la vita

di persone vengono concretamente messi in pericolo.

Nel concetto di persone rientrano da un lato tutte quelle

che partecipano alla direzione, al controllo o all’esecuzione dell’opera

edilizia. Oltre ad esse, si possono annoverare, dall’altro, anche altre

persone, a condizione che non siano entrate nel cantiere senza permesso (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.

42).

Il reato è consumato (vollendet) quando vi è una messa in

pericolo della vita o dell’integrità di almeno una persona (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.

43). Per il compimento del reato l’autore deve avere provocato la situazione di

pericolo quale conseguenza del suo agire (Andreas

Donatsch/Brigitte Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 2013, pag. 106).

2.4

2.4.1

A livello soggettivo,

il cpv. 1 dell’art. 229 CP esige l’intenzionale violazione delle regole

dell’arte edilizia, vale a dire un consapevole mancato rispetto di chiare

prescrizioni di sicurezza. Inoltre, cumulativamente, occorre che l’autore abbia

l’intenzione di mettere in pericolo, nel senso di una consapevole messa in pericolo

della vita o dell’integrità corporale. Che questo elemento – ossia che l’autore

deve essere consapevole di mettere in pericolo la vita o l’integrità delle

persone – sia difficile da dimostrare, non abbisogna di particolari spiegazioni

(Bruno Roelli, op. cit., ad art.

229.

n. 45).

Il dolo eventuale non è sufficiente (Aude Parein-Reymond/Loïc Parein/Joëlle Vuille, Commentaire

romand Code pénal II, 2017, ad art 229 n. 22; Bruno

Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 45). In altri termini, quindi, il cpv.

1.

dell’art. 229 CP esige soggettivamente l’intenzionale inosservanza delle

regole riconosciute dell’arte edilizia unita a una consapevole messa in

pericolo (Günter Stratenwerth/Felix

Bommer, op. cit., pag. 77 n. 33).

Di principio l’intenzione di violare regole riconosciute dell’arte

e la consapevole messa in pericolo vanno di pari passo, ossia avvengono

contemporaneamente (Bruno Roelli,

op. cit., ad art. 229 n. 45).

Il Tribunale federale ha più volte ricordato che chi

consapevolmente e volontariamente crea una situazione da cui deriva un pericolo

che egli conosce, allora costui necessariamente vuole anche questo pericolo

(6B_1000/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 2.2 con rinvio).

2.4.2

Sempre a livello

soggettivo, il cpv. 2 dell’art. 229 CP penalizza la violazione per negligenza

delle regole dell’arte edilizia. La negligenza deve riferirsi sia alla

violazione delle regole dell’arte edilizia sia alla messa in pericolo derivante

da tale violazione. Al riguardo è sufficiente che il pericolo per la vita e

l’integrità venga creato per negligenza (Bruno

Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 46 con numerosi rinvii).

Un comportamento per negligenza ai sensi del cpv. 2 dell’art. 229

CP sussiste ad esempio in caso di sorveglianza e controllo insufficienti.

Un’imprevidenza colpevole sussiste anche in caso di non conoscenza delle regole

dell’arte edilizia, con le quali l’interessato avrebbe invece dovuto avere

familiarità.

Alcuni autori ritengono applicabile l’art. 229 cpv. 2 CP anche

nella costellazione in cui è data una violazione intenzionale delle regole

dell’arte edilizia mentre non sussiste la consapevolezza della messa in

pericolo (richiesta dal cpv. 1 della norma), bensì solo negligenza, ossia

l’autore ignora per negligenza che la violazione intenzionale mette in pericolo

delle persone (così ad esempio Aude

Parein-Reymond/Loïc Parein/Joëlle Vuille, Commentaire romand Code pénal

II, 2017, ad art 229 n. 23 con rinvio; Wolfgang

Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art.

229.

n. 4; si vedano anche gli autori citati da Bruno

Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 46).

3.

Con riferimento a

IM2, l’istanza precedente ha correttamente accertato l’esistenza dei

presupposti oggettivi del reato. Alle motivazioni del giudizio impugnato su

tali aspetti (consid. 5-8) si rinvia in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

3.1

Si può ancora

aggiungere che la modalità con cui IM2 intendeva fissare il cassero non è

conforme alle prescrizioni fornite dal fabbricante (si veda il rapporto della

polizia scientifica del 17 febbraio 2019, foto 23). In questo contesto, l’art.

32a cpv. 1 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) stabilisce

che le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le

condizioni d’uso previste. È consentito segnatamente usarle solo per i lavori e

nei luoghi per i quali sono idonee. Devono essere osservate le indicazioni del

fabbricante in merito al loro uso.

Ma non solo: parallelamente sono state violate le chiare

prescrizioni emesse dalla SUVA nella propria scheda tematica intitolata

“Puntelli di stabilizzazione per casseri”, che vieta esplicitamente anche

puntelli per solette. Non necessita commenti la fotografia n. 4 riportata a

pag. 2 della scheda tematica in questione e la sottostante didascalia: “Un

montatore operante nella parte superiore della casseratura è stato travolto

dalla caduta di un modulo. È assolutamente vietato usare i puntelli per solette

per sostenere i casseri!”.

E, a dirla tutta, il caposquadra ha dato ordine a F. di liberare

il cassero dai ganci collegati alla gru addirittura senza nemmeno controllare

come il suo subalterno E. avesse collocato il (non conforme) puntello.

Quest’ultimo operaio, richiesto di esprimersi su come sia avvenuto il controllo

dei puntelli “prima che il cassero venga sganciato”, così si è infatti

espresso:

“D:

[IM2]

ha fatto tale azione?

R:

Il mio di sicuro non è venuto a controllarlo. L’altro lato non l’ho visto

quindi non posso esprimermi.” (VI E., 9.11.2018, pag. 6)

Tale circostanza è stata ammessa dallo stesso imputato IM2 al dibattimento

di primo grado (“Lei ha visto come era fissato il cassero? Dalla mia parte

sì, dall’altra parte non ho visto”).

3.2

Sempre nell’ambito dei

presupposti oggettivi del reato, un approfondimento questa Corte lo svolge con

riferimento all’elemento costitutivo del reato consistente nella concreta messa

in pericolo della vita o dell’integrità delle persone.

3.2.1

Secondo la dottrina

dominante l’art. 229 CP è, come già accennato, un reato di messa in pericolo

concreta (konkretes Gefährdungsdelikt). L’Alta Corte, nella sua costante

giurisprudenza, ha stabilito che il pericolo previsto da questo tipo di reati è

dato quando, secondo l’ordinario andamento delle cose, sussiste la probabilità

o la possibilità prossima (nahe Möglichkeit) della lesione del bene

giuridico protetto (così già la STF 6S.268/2002 del 6 febbraio 2003 consid.

5.2; più recentemente ad es. DTF 138 IV 57 consid. 4.1.2 pag. 61; STF

6B_1248/2017 e 6B_1278/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 4.4.2). La probabilità

della lesione del bene giuridico protetto e con ciò il concreto pericolo

possono essere tuttavia più o meno grandi rispettivamente prossimi.

Quali requisiti vanno posti al grado di prossimità del necessario

pericolo in un concreto reato di messa in pericolo, dipende anche dalla sanzione

prevista dalla norma. Così, il Tribunale federale ha avuto modo di evidenziare

che a fronte della comparativamente elevata comminatoria di pena da uno a

vent’anni di pena detentiva prevista dall’art. 224 cpv. 1 CP (uso delittuoso di

materie esplosive o gas velenosi), è necessaria per questo reato una

probabilità piuttosto elevata di lesione dell’integrità, della vita o della

proprietà e con ciò un pericolo piuttosto vicino. Ciò si giustifica – ha

proseguito l’Alta Corte – anche perché l’art. 224 cpv. 1 CP non presuppone in

base alla giurisprudenza un pericolo collettivo (Gemeingefahr, danger

collectif) e può quindi essere commesso già nel caso di messa in pericolo

di una singola persona determinata individualmente (STF 6B_1248/2017 e

6B_1278/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 4.4.2). Identiche considerazioni il

Tribunale federale le aveva evidenziate anche nella DTF 123 IV 128 consid. 2a,

pag. 130, con riferimento all’art. 221 cpv. 2 CP (incendio intenzionale),

stabilendo che quella norma non presuppone un pericolo collettivo e che il

reato può essere commesso già in caso di messa in pericolo di una singola

persona, individualmente determinata. Nella DTF 103 IV 241 consid. I./1. pag.

243.

l’Alta Corte aveva già stabilito che l’esistenza di un pericolo collettivo

non è una condizione per la realizzazione dei reati di cui agli art. 224 e 225

CP (norma quest’ultima che reprime l’uso colposo di materie esplosive o gas

velenosi). Nella STF 6S.268/2002 del 6 febbraio 2003 consid. 5.2 è parimenti

stato indicato che anche il reato di cui all’art. 228 CP (danneggiamento

d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione) non

presuppone un pericolo collettivo ed è pertanto compiuto già nel caso di

pericolo di un’unica, individualmente determinata persona.

E che la messa in pericolo di una sola persona individualmente

determinata basti anche nel caso dell’art. 229 CP discende non solo dalla

circostanza secondo cui non si vede per quale ragione per questa specifica

figura di reato dovrebbe valere un criterio diverso rispetto alle altre norme

del Titolo settimo (art. 221-230 CP) ma anche dal fatto che il Tribunale

federale ha stabilito sussistere concorrenza ideale tra l’art. 229 CP e l’art.

125.

CP anche nell’evenienza in cui la vittima (das Opfer, al singolare)

è stata ferita e la sua vita messa in pericolo (STF 6B_543/2012 dell’11 aprile

2013.

consid. 1.3.1 con rinvii).

3.2.2

Il concreto e imminente

pericolo corso, segnatamente, da N. e l’elevata probabilità che anch’egli

subisse (come minimo) una lesione è ben descritto dall’interessato stesso nel

proprio interrogatorio:

“Mentre mi allontanavo per posare la pistola spara chiodi e prendere il

trapano sentivo F. urlare “Occhio occhio !!!”. Immediatamente mi giravo e

notavo il cassero che stava cadendo verso di me. D’istinto mi sono lanciato

lontano ed evitavo di essere preso dal cassero” (VI N. 28.11.2018 pag. 3).

Se si considera che il cassero pesava circa 1000 chilogrammi (come

risulta segnatamente anche dal rapporto della polizia scientifica), non pare

necessario dilungarsi oltre nella descrizione del concreto pericolo.

3.2.3

Si può ancora

aggiungere – ancorché ciò non sia, come visto, necessario per il compimento

della parte oggettiva del reato (i cui presupposti risultano infatti già adempiuti

con gli accertamenti effettuati ai considerandi precedenti, da ultimo al

consid. 3.2.2.) – che anche gli altri membri della squadra di IM2 sono stati

messi in pericolo. A ragione l’istanza precedente ha rilevato quanto segue

(pag. 10 consid. 8):

“è dovuto solo al caso che il cassero sia collassato verso la parte

interna, evitando così di andare a colpire E.. Dall’altra parte è solo grazie

alla pronta reazione di F. e N. che questi sono rimasti incolumi”.

Ma non solo, sebbene anche questa considerazione avvenga meramente

ad abundantiam: come già accennato, il cantiere in questione era

finalizzato alla costruzione di tre palazzine e alcune casette a schiera.

Pertanto, gli operai della squadra di IM2 non erano di certo gli unici attivi

sul cantiere la mattina dei fatti qui in esame. Basti ricordare le parole di

IM1:

“Attorno alle 07:30 sono uscito in cantiere per dare le mie

disposizioni ad ogni caposquadra presente. Il tutto è durato circa 30 minuti.”

(VI IM1, 21.10.2018 pag. 3)

Anche proprio al piano in cui è avvenuto l’incidente (ossia al

primo piano) lavoravano parimenti altri operai di altre ditte. Così si è

espresso IM2 al dibattimento di appello:

“preciso

che della palazzina in cui è avvenuto l’incidente era stato costruito il piano

interrato dei garage, il pianterreno e ci trovavamo al primo piano.

[…]

Alla domanda se al primo piano della palazzina vi fossero anche altri operai

che lavoravano lì, rispondo di sì, c’erano operai anche di altre ditte come

l’elettricista e i ferraioli (cioè quelli che si occupano dei ferri e che non

sono della nostra ditta _______________________ SA)”.

N., dal canto suo, ha riferito che,

“giunto

all’interno del cantiere della prima palazzina vi era IM2 con F., E.. Vi erano

pure altri operai ma erano discostati dalla nostra zona di lavoro.” (VI N.,

pag. 2)

Quanto discosti fossero gli “altri operai” rispetto alla

squadra di IM2 (che è comunque poi stato soccorso anche da un “operaio di

un’altra ditta”, come riferito dallo stesso N., pag. 3, altro operaio che

quindi doveva essere nelle vicinanze), N. non lo ha indicato. Nondimeno, anche

il testimone S., gruista, ha riferito: “I colleghi di lavoro di IM2 e altri

operai che si trovavano lì sullo stesso piano sono subito accorsi ad aiutare”.

Quello che risulta dalla documentazione fotografica contenuta nel rapporto

della polizia scientifica è che il cassero, in fase di caduta, è andato a

lambire il perimetro esterno del piano della palazzina (si vedano in

particolare le fotografie n. 2, 3 e 4), nelle immediate vicinanze della

struttura dei ponteggi (foto n. 4 e 7), creando in tal modo un pericolo

concreto anche per qualsivoglia operaio che si trovasse sui ponteggi, in specie

in prossimità del luogo in cui è caduto il cassero.

4.

Per ciò che attiene

alla parte soggettiva del reato previsto dall’art. 229 CP, l’istanza precedente

ha ritenuto che IM2 abbia agito intenzionalmente.

Il primo giudice, dopo avere riferito quanto dichiarato da

quell’imputato durante il proprio verbale d’interrogatorio del 9 gennaio 2019,

pag. 4, ovvero:

“Solitamente usiamo questi tubi telescopici in acciaio perché è più

pratico e veloce nell’utilizzo. È anche vero che di norma bisognerebbe

utilizzare un puntello a forma di L il quale viene fissato sia al cassero che

al suolo”

ha così argomentato nella sentenza appellata (consid. 9 in fine):

“Egli

ha dunque, almeno per dolo eventuale, deciso di adottare una procedura

differente da quella prescritta dalle regole dell’arte generalmente

riconosciute e accettato l’eventualità della messa in pericolo della vita o

dell’integrità delle persone”.

4.1

Come detto in

precedenza (consid. 2.4.1., riferito all’art. 229 cpv. 1 CP), a livello

soggettivo occorre fra l’altro che l’autore abbia avuto l’intenzione di mettere

in pericolo, nel senso di una consapevole messa in pericolo della vita o

dell’integrità corporale. Il dolo eventuale – contrariamente a quanto emerge

nel giudizio impugnato – non è sufficiente.

Certo, si è anche ricordato che il Tribunale federale ha più volte

evidenziato che chi consapevolmente e volontariamente crea una situazione da

cui deriva un pericolo che egli conosce, allora costui necessariamente vuole

anche questo pericolo (6B_1000/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 2.2 con

rinvio). Ma, nel caso concreto, non vi sono elementi che permettono di

concludere con sufficiente certezza che IM2 conoscesse il pericolo insito nella

violazione delle regole dell’arte derivante dalla errata modalità con cui ha

inteso fissare il cassero in questione. Per l’imputato quel modo di operare era

sicuro, per lui non vi era un pericolo: “Vedendo che il cassero era fermo ho

deciso di sganciare comunque la gru” (VI del 9.01.2019, pag. 4),

trattandosi di un sistema di puntelli che egli utilizza da un decennio (“Perché

ha messo quel tipo di puntelli? Solitamente mettiamo questi. Ormai da 10 anni”)

e senza dimenticare di aggiungere “e non è mai successo nulla” (VI

Pretura penale pag. 2).

4.2

Per contro, il fatto

che il reato, per negligenza, sia stato compiuto non può essere seriamente

messo in discussione.

Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per

un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o

non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni

alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali

(art. 12 cpv. 3 CP). La negligenza presuppone così l'adempimento di due

condizioni. Da un lato, l'autore deve avere violato le regole della prudenza,

ossia il dovere generale di diligenza istituito dalla legge penale, che vieta

qualsiasi comportamento che espone a pericolo beni altrui protetti penalmente

da lesioni involontarie. Un comportamento che oltrepassa i limiti del rischio

ammissibile viola il dovere di prudenza quando, considerate la sua formazione e

le sue capacità, l'autore avrebbe dovuto rendersi conto dell'esposizione a

pericolo altrui. Per determinare il contenuto del dovere di prudenza, occorre

domandarsi se una persona ragionevole, nella medesima situazione e con le

stesse attitudini dell'autore, avrebbe potuto prevedere in grandi linee il

corso degli eventi - questione esaminata alla luce della teoria della causalità

adeguata se l'autore non è un esperto dal quale ci si poteva aspettare di più -

e, se del caso, quali misure poteva adottare per evitare la realizzazione

dell'evento dannoso. La violazione del dovere generale di prudenza è presunta

nel caso di violazione di prescrizioni legali o amministrative aventi per scopo

di garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni oppure di regole analoghe -

se generalmente riconosciute - emanate da associazioni private o semipubbliche.

Inoltre, perché vi sia negligenza, la violazione del dovere di prudenza

dev'essere colpevole, in altre parole si deve poter rimproverare all'autore,

considerate le sue condizioni personali, un'inattenzione o una riprensibile

mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255 consid.

4.2.1, STF 6B_437/2008 del 24 luglio 2009 consid. 2.1).

L’Alta Corte ha più volte avuto modo di evidenziare che laddove

specifiche norme che servono a garantire la sicurezza e a prevenire gli

infortuni impongono un determinato comportamento, la misura della diligenza da

osservare si determina innanzitutto secondo quelle prescrizioni (STF

6B_120/2019 del 17 settembre 2019 consid. 4.2 con rinvii segnatamente alle DTF

145.

IV 154 consid. 2.1 pag. 158; 143 IV 138 consid. 2.1, pag. 140).

4.3

Con riferimento a IM2,

la violazione del dovere generale di prudenza risulta dalla completa

trascuranza da parte sua delle indicazioni del fabbricante, adottando così un

comportamento in aperto contrasto sia con quanto prevede il già ricordato art.

32a cpv. 1 dell’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI), secondo cui,

segnatamente, le attrezzature di lavoro devono essere impiegate solo secondo le

condizioni d’uso previste e devono essere osservate le indicazioni del

fabbricante in merito al loro uso, sia in spregio delle sopra riferite norme

edite dalla SUVA sui puntelli di stabilizzazione per casseri. È evidentemente

prevedibile che un cassero non stabilizzato correttamente, senza l’utilizzo dei

puntelli prescritti, possa cadere, come purtroppo puntualmente avvenuto.

Anche il fatto che tale violazione del dovere di prudenza sia

colpevole non necessita di lunghe spiegazioni: se davvero mancava il tipo di

puntelli a L (ma il gruista S. ha deposto anche in appello che “confermo

anche che i puntelli a “L” erano depositati vicini alla gru e non sono mai

stati usati”), era il caso – specie per IM2, che era caposquadra – di

procurarselo, anziché accontentarsi di prendere atto che “non c’era. C’è

tanto lavoro e quindi non sempre si può usare quel puntello”, come invece

dichiarato dall’imputato nel proprio interrogatorio davanti al primo giudice,

tanto più che l’imputato sapeva, perché lo ha detto egli stesso, che è “vero

che di norma bisognerebbe utilizzare un puntello a forma di L il quale viene

fissato sia al cassero che al suolo” (VI di IM2 del 9 gennaio 2019, pag. 4)

e non risulta che nella ditta per cui lavorava (specificamente attiva nella

_______________________, come evidenzia la sua stessa ragione sociale) non vi

fossero puntelli a L o non potessero essere procurati. Un agire conforme alle

regole dell’arte e quindi una corretta stabilizzazione del cassero avrebbe

evitato quanto avvenuto.

4.4

La Corte non ha

creduto all’eventualità avanzata da F. nel proprio interrogatorio (pag. 5)

durante l’inchiesta, secondo cui:

“A mio avviso la parete composta dai tre casseri è collassata al suolo

in quanto il gruista ha cominciato a sollevare i ganci prima che io potessi

sganciare il secondo e ultimo gancio. Così facendo ha causato lo sbilanciamento

della parete che, nonostante i puntelli, è crollata”.

Questa eventualità, su cui fra l’altro fa leva la difesa di IM2, è

innanzitutto stata smentita dal gruista S., al cui riguardo, come detto, è

stato pronunciato un decreto di non luogo a procedere, passato in giudicato, in

cui è stato accertato che egli, unitamente a N., non ha commesso “(intenzionalmente

o anche solo per negligenza) delle violazioni delle regole dell’arte edilizia

nell’esecuzione dei loro compiti” e il decreto di non luogo a procedere nei

confronti di S. è stato pronunciato per l’appunto “per i titoli di

violazione delle regole dell’arte edilizia e lesioni colpose gravi, sub

semplici” (dispositivo, pag. 8 di tale decreto AI 4). Si è già accennato in

precedenza (consid. 1.2) che un decreto di non luogo a procedere non impugnato

acquista forza di cosa giudicata materiale (art. 310 cpv. 2 e 320 cpv. 4 CPP; Landshut/Bosshard, Kommentar zur

Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 320 n. 11). Il vincolo

del dispositivo di una tale decisione vale per ogni procedimento successivo.

L’effetto di sbarramento che ne deriva non permette di procedere nei confronti

dell’imputato di allora per la medesima questione né con accertamenti né

tantomeno con la pronuncia di una nuova sentenza (Cavallo, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung

StPO, 2020, ad art. 437 n. 3 e 4 con rinvii).

In quel decreto di non luogo a procedere, che concerneva anche F.,

era peraltro stato preannunciato che quest’ultimo (unitamente a IM2, E. e N.) “si

sono resi colpevoli di violazione delle regole dell’arte edilizia ex art. 229

CPS. Pertanto, nei loro confronti si procederà, in separata sede, per siffatto

titolo di reato”. Se F. non fosse stato d’accordo con le valutazioni del

magistrato inquirente che di fatto scartavano una responsabilità di S.

(prospettando, invece, quella segnatamente di F.) avrebbe potuto inoltrare un

reclamo contro quella decisione, nella misura in cui il procuratore pubblico

stabiliva di non procedere nei confronti del gruista e di fatto peggiorava in

tal modo la posizione di F..

Tornando al tema dell’eventualità di un sollevamento dei ganci

prima che il secondo fosse stato staccato, così si è espresso S. durante

l’inchiesta:

“Sganciati

i ganci, l’operaio mi dava il benestare per spostare le catene e tutta la gru

dal posto. Io quindi così facevo, alzavo le catene e le dirigevo verso

l’esterno della struttura. Nel fare ciò, al fine di fare la manovra

correttamente, seguivo con il corpo e con lo sguardo le catene attaccate alla

gru uscire dalla palazzina”.

Sentito come testimone in appello, S. ha ribadito la sua

posizione:

“Come detto io ho dunque appoggiato il cassero nel luogo che mi era

stato indicato. Dopo circa 5 minuti, potevano essere 10, mi è stato detto di

abbassare le catene della gru per poter staccare le pinze. Mi viene mostrata la

fotografia n. 27 della documentazione fotografica della polizia scientifica. La

pinza è quel pezzo metallico che è attaccato al cassero compreso l’anello che

si vede nella suddetta foto n. 27. Per contro il gancio che si vede nella parte

più alta della fotografia è attaccato alle catene della gru.

Ho

quindi abbassato le catene e l’operaio di IM2 ha staccato le due pinze. Io ho

pertanto alzato le catene, potrebbe essere di 6-7 metri, e sono andato indietro

con il carrello della gru, vale a dire ho portato il carrello verso il braccio

verticale della gru che si chiama in realtà ‘torre’”.

Non si capisce peraltro per quale motivo S. – che era alquanto

vicino al cassero, come emerge dallo schizzo allegato al suo interrogatorio in

polizia – avrebbe dovuto alzare le catene prima che F. avesse staccato entrambe

le pinze rispettivamente aperto entrambi i ganci. A ciò si aggiunga che la

Polizia scientifica ha indicato nel proprio rapporto quanto segue (foto 4):

“Si rileva che al momento della nostra costatazione, sul lato superiore

del cassero (tratteggio giallo) non erano fissate le apposite staffe di

sollevamento per la traslazione del cassero tramite gru”.

Del resto, se il cassero fosse stato ancora agganciato alla gru

mediante una pinza collegata a uno dei due ganci, quando sono state alzate le

catene il cassero sarebbe stato (almeno inizialmente) portato verso l’alto,

circostanza che F. non ha riferito. Per tacere del fatto che il capo cantiere

IM1 ha indicato nel suo interrogatorio durante l’inchiesta (pag. 4): “Anche

se agganciato ad una sola pinza, questa riesce a sostenere il peso del cassero”.

Da ultimo, ma per nulla meno importante, anzi, va detto che F. non

si è opposto al decreto di accusa emesso a suo carico (AI 8), in cui è stato

ritenuto colpevole, fra l’altro, di “avere sganciato la cassaforma dalla gru

(su indicazione del caposquadra IM2) prima che la procedura di messa in

sicurezza fosse terminata”.

4.5

Né ha convinto la

Corte la descrizione degli avvenimenti fatta (praticamente a due anni di

distanza) da R., collega di IM2, che introduce una dinamica degli accadimenti –

lui che dà atto che stava lavorando in un’altra palazzina del cantiere al

momento dei fatti – e ricostruisce (molto) a posteriori quella che a suo avviso

“dovrebbe essere” stata “la dinamica dell’infortunio”, senza

avere in realtà visto i fatti ma deducendoli dal successivo oscillamento delle

catene e dalla posizione finale del cassero dopo la caduta. Questa

dichiarazione non è risultata convincente per i seguenti motivi:

Sentito due giorni dopo i fatti, F. non ha mai accennato al fatto

che una pinza si sia incastrata nel cassero. Queste sono state le sue

dichiarazioni:

“Tornando al lavoro svolto, IM2 ha posizionato un puntello metallico a

sinistra della parete esterna, io ho provveduto a fissare un puntello metallico

contro la parete destra esterna della parete. Dopo aver posizionato i puntelli,

il mio collega N. ha poi provveduto ad ancorare i casseri con un pezzo di legno

fissato alla soletta in calcestruzzo mediante una pistola spara chiodi. Nel

mentre il collega E. posizionava un puntello dalla parte opposta alla nostra. IM2

mi ha poi detto di sganciare la gru dai casseri. Io mi sono arrampicato sui

casseri e ho sganciato uno dei ganci, quello alla mia destra. Stavo poi per

sganciare anche quello di sinistra e ho poi sentito il cassero sbilanciarsi e

cadere verso la mia parte”.

Soggiungendo, come già visto:

“A mio avviso la parete composta dai tre casseri è collassata al suolo

in quanto il gruista ha cominciato a sollevare i ganci prima che io potessi

sganciare il secondo e ultimo gancio. Così facendo ha causato lo sbilanciamento

della parete che, nonostante i puntelli, è crollata”.

Finanche nella versione di F., dunque, non si è parlato di una

pinza che “deve essersi incastrata nel cassero”, come ricostruito da R.

Oltretutto, si volessero poi prendere alla lettera le parole di F.

– che riferisce di avere “sganciato uno dei ganci, quello alla mia destra”

e che “stavo poi per sganciare anche quello di sinistra” – lo stacco

delle pinze non è nemmeno menzionato bensì solo l’apertura dei ganci (azione

che permette di separare la gru dal cassero), di modo che l’incastrarsi di una

pinza nel cassero non entra nemmeno in considerazione anche in questo caso.

In sintesi, si fosse trattato di staccare le pinze e di aprire i

ganci (la Polizia scientifica ha indicato nel proprio rapporto, foto 4, che “al

momento della nostra costatazione, sul lato superiore del cassero (tratteggio

giallo) non erano fissate le apposite staffe di sollevamento per la traslazione

del cassero tramite gru”), F. non ha mai nemmeno accennato all’eventualità

che una pinza si fosse incastrata nel cassero. Si fosse invece trattato

unicamente di aprire i ganci (e di per sé F. parla solo di questa operazione),

le pinze non avrebbero potuto incastrarsi nel cassero.

Secondo questa Corte il cassero è caduto perché non era stato

ancorato in modo conforme alle regole dell’arte, come visto in precedenza. Le

istruzioni del costruttore (foto 23 della documentazione della polizia scientifica)

prevedono l’utilizzo di specifici puntelli (a forma di L) e la scheda tematica

della SUVA espressamente dedicata ai puntelli di stabilizzazione per casseri

stabilisce che “È vietato sostenere i casseri per pareti con puntelli per

solette!” e che “l’uso di puntelli per solai invece di puntelli di

stabilizzazione” costituisce una delle “cause d’infortunio principali”.

La posizione finale del cassero dopo la caduta non scalfisce

questo accertamento, il leggero spostamento potendo essere ascritto ad altre

cause (come ad esempio alla presenza, su un solo lato, del cassone metallico

che ha in parte bloccato la caduta del cassero).

Quanto all’affermazione difensiva (con riferimento alla foto n. 12

della documentazione della polizia scientifica) secondo cui la spina a forma di

G non era inserita in nessuno degli appositi fori e che, secondo la difesa, “in

assenza di un peso sul puntello, lo spinotto esce facilmente dal foro in cui è

inserito”, si può rilevare che un’assenza di peso sul puntello è intervenuta

durante la fase di caduta del cassero, o al termine della stessa, tant’è che

quel puntello è stato ritrovato orizzontale per terra, peraltro leggermente

discosto, di modo che questa circostanza non prova che il cassero sia stato

alzato prima di cadere a terra. Del resto, una delle cause d’infortunio

principali indicate nella scheda della SUVA risiede proprio nel fatto che “il

pericolo è che i puntelli per solai possano staccarsi”.

Anche l’ulteriore tesi difensiva di IM2 non regge: nel proprio

interrogatorio durante l’inchiesta, IM1 non ha riferito “di aver visto le

catene della gru vorticare fortemente in aria”, come sostenuto nell’arringa

difensiva di IM2 in appello, bensì ha affermato che “vedevo le catene della

gru muoversi”, affermazione riferita a due giorni dai fatti (a differenza

di quella di R., formulata a ormai due anni dagli avvenimenti, quando i ricordi

non sono più genuini). Peraltro, un movimento delle catene (e delle pinze) è

comprensibile ove appena si consideri che il gruista ha riferito di avere “alzato

le catene, potrebbe essere di 6-7 metri, e sono andato indietro con il carrello

della gru, vale a dire ho portato il carrello verso il braccio verticale della

gru”: che una tale operazione comporti per sua natura un movimento delle

catene appare del tutto comprensibile e non comprova che il gruista avesse

sollevato il cassero o lo abbia fatto ruotare facendolo cadere.

5.

Da tutto quanto

precede deriva da un lato che il procedimento nei confronti di IM1 viene

abbandonato (consid. 1) e dall’altro che IM2 viene ritenuto autore colpevole di

violazione delle regole dell’arte edilizia commessa per negligenza giusta

l’art. 229 cpv. 2 CP (consid. 2-4).

6.

Per quanto attiene

alla commisurazione della pena, questa Corte condivide il fatto che l’istanza

precedente ha esentato dalla pena IM2 e, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4

CPP, rinvia ai consid. 13-15 della sentenza appellata.

spese

7.

Giusta l’art. 428

cpv. 3 CPP, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso concreto),

la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle

spese prevista dalla giurisdizione inferiore.

In considerazione degli esiti dei due appelli, le spese della

procedura di primo grado derivanti dal procedimento nei confronti di IM2

restano a suo carico nella misura di tre quarti e per la rimanenza sono poste a

carico dello Stato. Quelle derivanti dal procedimento di primo grado nei

confronti di IM1 sono a carico dello Stato.

Identica ripartizione si giustifica per le spese del procedimento

di appello, che vengono poste a carico di IM2 nella misura di tre quarti e per

il rimanente quarto sono poste a carico dello Stato. Le spese del procedimento

d’appello nei confronti di IM1 sono poste a carico dello Stato.

indennizzi

8.

8.1

In considerazione del

fatto che IM2 viene riconosciuto autore colpevole di violazione delle regole

dell’arte edilizia per negligenza (qualifica che invero egli non aveva fatto

valere, nemmeno in via subordinata), si giustifica di attribuirgli un’indennità

ridotta che, sulla base di tutte le circostanze, viene quantificata in fr.

400.-, da intendersi come indennità complessiva per i due gradi di

giurisdizione e posta a carico dello Stato. L’importo viene compensato con le

pretese per le spese procedurali, in applicazione dell’art. 442 cpv. 4 CPP (Niklaus Oberholzer,

Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 729 n. 2384).

8.2

Per quanto concerne

l’indennizzo a favore di IM1, tenendo presente da un lato la richiesta

formulata dal suo difensore in prima sede (per sostanzialmente 13 ore di

lavoro) e poi in appello (2 ore supplementari oltre al dibattimento), e avuto

tuttavia riguardo dall’altro all’incarto, al suo esito e alla situazione

giuridica che ha condotto a tale esito (situazione giuridica che risultava già

dalle decisioni prese durante l’inchiesta per quanto attiene a IM1), un

indennizzo complessivo pari a fr. 3'600.- di onorario (che tiene conto del

lavoro necessario per l’esame dell’incarto e la relazione con il cliente nonché

dei due dibattimenti), oltre alle spese (10% dell’onorario) di fr. 360.- e

all’IVA appare adeguato alle circostanze del caso concreto.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47, 54, 229 CP,

6, 10, 80 e segg., 348 e segg., 398 e segg., 422 e segg., 428,

436, 442 CPP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, anche la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello di IM2 è

parzialmente accolto.

2. L’appello di IM1 è

accolto.

Di conseguenza:

3.

IM2 è

dichiarato autore colpevole di:

violazione delle regole

dell’arte edilizia per negligenza

per

avere, a Lugano-Pazzallo, in data 19.10.2018, dirigendo ed eseguendo i lavori

di posa di una cassaforma a telaio marca Framax, modello Xlife, delle

dimensioni di circa 7m x 3.3m e del peso di circa Kg 1'000 (per l’allestimento

di un muro interno di una palazzina in costruzione), trascurato per negligenza le

regole riconosciute dell’arte e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità

delle persone,

segnatamente

per avere, in veste di dipendente (caposquadra) della ditta _________________________SA,

utilizzato materiale inidoneo e seguìto una procedura non corretta per la posa

e messa in sicurezza della citata cassaforma, provocando così la sua

destabilizzazione e caduta al suolo (sopra di lui), mettendo in pericolo non

soltanto la sua integrità fisica, ma anche quella degli altri operai (N., E. e

F.) impegnati nei lavori di posa del cassero;

più

in particolare, per avere utilizzato, al fine di assicurare la cassaforma di

cui sopra, dei puntelli per solai, anziché dei puntelli di stabilizzazione

specifici (e ciò in urto con quanto previsto dalle norme di sicurezza del

fabbricante e della SUVA), rispettivamente per avere ordinato, in tali

circostanze, a F., di sganciare la cassaforma dalla gru, senza verificare,

inoltre, se l’operaio E. (che doveva puntellare il cassero dall’altra parte

della parete) avesse o meno terminato il suo compito,

provocando

così la caduta della cassaforma sopra lo stesso IM2, riportando le lesioni

descritte nel certificato medico 26.10.2018 dell’ORL, Civico (segnatamente fratture

agli arti inferiori e di alcune vertebre lombari), mettendo in pericolo anche

l’integrità fisica degli altri operai.

3.1 IM2 è mandato esente

da pena.

4. Il procedimento nei confronti di IM1 è abbandonato.

5. Le spese procedurali

del procedimento di primo grado nei confronti di IM2, di complessivi fr. 950.-,

restano a suo carico nella misura di 3/4 e per 1/4 sono a carico dello Stato.

6. Le spese procedurali

del procedimento di primo grado nei confronti di IM1, di complessivi fr. 950.-,

sono a carico dello Stato.

7. Gli oneri

processuali dell’appello di IM2, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'600.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr. 1'800.-

sono posti a suo carico in ragione di 3/4, mentre per 1/4 sono a

carico dello Stato.

8. Gli

oneri processuali dell’appello di IM1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'600.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr. 1'800.-

sono posti a carico dello Stato.

9. A titolo d’indennità

ridotta ex art. 436 CPP lo Stato verserà a IM2 l’importo complessivo di fr. 400.-

per entrambi i gradi di giudizio, da compensare con la quota di spese

procedurali a suo carico ex art. 442 cpv. 4 CPP.

10. A titolo d’indennità

ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per l’intero procedimento lo Stato è tenuto a

versare a IM1 la somma di fr. 3'600.- per onorario, fr. 360.- per spese, oltre

a fr. 304.90 per l’IVA (7.7% di fr. 3'600.- + fr. 360.-) per complessivi fr.

4'264.90.

11. Intimazione a:

12. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.