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Decisione

17.2020.349

Coazione, lesioni semplici, ingiuria e vie di fatto. Tasse, spese e indennità in presenza di un accusatore privato querelante

20 dicembre 2021Italiano47 min

riportate le spiegazioni fornite sull’accaduto da AP1, S. e ACP. In tale rapporto

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.349+368

17.2021.12+314

Locarno

20 dicembre 2021/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente,

Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

statuendo sull’appello presentato:

il

15 ottobre 2020 da

AP 1

rappr. dall' DI1

e sull’appello incidentale presentato:

il 15

gennaio 2021 da

AP1

rappr.

dall’avv. DI2

contro la sentenza emanata il

15 ottobre 2020 nei confronti di AP1 dal presidente della Pretura penale di

Bellinzona (motivazione scritta intimata il 1° dicembre 2020)

esaminati gli atti;

riassunto dei

fatti e del

procedimento:

A. Il 22 agosto 2018 attorno

alle ore 18 AP1 e la sua compagna S. stavano facendo la spesa nel negozio Coop,

situato all’interno del centro commerciale di Grancia. Anche ACP si trovava in

quei frangenti all’interno del negozio Coop.

A un certo momento tra S. e ACP è iniziata un’animata discussione.

S. ha allora immediatamente chiamato il compagno AP1 che si era allontanato da

lei di qualche metro. Raggiunta la compagna, il litigio si è subito esteso,

sotto gli occhi dei clienti del negozio Coop, ai tre partecipanti.

L’alterco è in seguito proseguito tra AP1 e ACP, in una prima fase

sempre nel negozio Coop e in un secondo momento all’esterno di quel negozio, i

due contendenti rimanendo comunque all’interno del centro commerciale, sino a

quando è stata chiamata la Polizia che è in seguito giunta sul posto.

B. Il 30 ottobre 2018 ACP –

riferendosi ai fatti del 22 agosto 2018 – ha sporto querela nei confronti di AP1

per i reati di lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria, minaccia e coazione.

Egli ha altresì precisato di costituirsi “accusatore privato ai sensi

dell’art. 119 cpv. 2 lett. a e b CPP”.

C. Aperto

e istruito il procedimento (con mandato conferito alla Polizia cantonale di

interrogare le parti coinvolte), con decreto d’accusa n. 3736/2019 dell’8

agosto 2019 il procuratore pubblico ha ritenuto AP1 autore colpevole di:

“1. coazione

per avere,

in data 22 agosto 2018, all’interno del

negozio Coop situato presso il Centro commerciale Grancia,

usando violenza e minaccia di grave

danno nei confronti di ACP, costretto lo stesso a tollerare determinati atti,

segnatamente,

dopo aver appreso dalla compagna S. che ACP,

con il proprio cellulare, le aveva fotografato/filmato la zona del petto -

circostanza negata da ACP -,

nell’atto di confrontarsi con lo stesso,

afferrandolo per il collo e

stringendoglielo, nel contempo minacciandolo di un pericolo all’integrità fisica

e meglio con le espressioni “ti ammazzo” e “ti stacco la testa”,

il tutto per almeno una decina di

secondi,

costretto ACP a tollerare suddetti atti;

2.

Lesioni semplici

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo e

poco dopo gli eventi di cui al paragrafo 1., all’esterno nel negozio Coop,

tirandogli una testata in pieno volto,

cagionato delle lesioni a ACP, segnatamente un “trauma nasale”, così come da

attestazione medica 22.08.2018 dell’Ospedale regionale di Lugano, Civico,

nonché dalle successive certificazioni mediche del 27.08.2018 e del 27.09.2018 (agli atti);

3.

Ingiuria

per avere,

nelle circostanze di luogo e di tempo di

cui ai punti 1. e 2.,

tacciandolo con gli epiteti “testa di

cazzo”, “maniaco” e “figlio di puttana”, offeso l’onore di ACP;”

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote

giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-,

sospendendone condizionalmente l’esecuzione per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr.

300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 3 giorni, ponendo a carico dell’imputato

anche la tassa di giustizia e le spese.

D. Il 3 ottobre 2019 AP1

ha interposto opposizione al precitato decreto che il procuratore pubblico ha

confermato il 9 ottobre 2019, trasmettendo gli atti alla Pretura penale per il

dibattimento (doc. 1 incarto Pretura penale).

E. Il

dibattimento davanti all’istanza precedente si è tenuto il 15 ottobre 2020.

Durante la sua prima fase, il presidente ha comunicato alle parti “che i

fatti verranno valutati anche sotto l’aspetto delle vie di fatto”.

Il dispositivo della sentenza è stato pronunciato quello stesso 15

ottobre 2020. La motivazione è poi stata intimata il 1° dicembre 2020. Il primo

giudice ha così statuito:

“1. AP1 è prosciolto dalle imputazioni di coazione,

lesioni semplici e ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa n.

3736/2019 dell’8 agosto 2019.

2. AP1 è autore colpevole di vie di fatto, per

avere, in data 22 agosto 2018, all’interno del negozio Coop situato presso il

Centro commerciale Grancia, afferrato ACP per il collo per un secondo.

3. Di conseguenza AP1 è condannato:

3.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);

3.1.1. in caso di mancato pagamento la

pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.2. al pagamento delle tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille) con motivazione scritta e di fr.

200.- (duecento) senza motivazione scritta.

4. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie

rimanenti di complessivi fr. 600.- sono poste a carico dello Stato.

5. Lo Stato verserà a AP1, e per lui all’avv. DI2,

Lugano, fr. 6'000.- quale indennità ridotta per il parziale proscioglimento.

6. Non si assegnano ulteriori indennità.

7. L’accusatore privato è rinviato al foro civile

per le sue pretese di corrispondente natura.”

F. Il 15 ottobre 2020 ACP

ha annunciato di volere interporre appello contro tale giudizio. Dopo avere

ricevuto la motivazione scritta della sentenza, ha inoltrato il 22 dicembre

2020 la dichiarazione di appello, nell’ambito della quale ha indicato “che è

appellata l’integralità della Sentenza”, precisando poi – con riferimento a

ogni singolo punto del dispositivo del giudizio impugnato – di chiedere che

l’imputato venga dichiarato autore colpevole dei reati di cui al decreto d’accusa,

con conseguente condanna alla pena in quest’ultimo proposta e, quale ulteriore

conseguenza, ha postulato la modifica dei dispositivi n. 4, n. 5 e n. 6 della

sentenza pretorile “in esito all’accoglimento del presente appello”.

Infine, ha domandato l’accoglimento delle proprie pretese di natura civile,

soggiungendo che le stesse “verranno ulteriormente precisate in corso di

procedura”.

Sempre nell’ambito della dichiarazione d’appello, a titolo di

istanza probatoria l’accusatore privato ha postulato l’audizione degli agenti

della polizia comunale di __________ intervenuti il giorno dei fatti, in

particolare l’agente __________. Tale richiesta è stata ribadita il 25 novembre

2021. Statuendo il 1° dicembre 2021, l’istanza è stata respinta dalla direzione

del procedimento.

G. Nel frattempo, il 15

gennaio 2021, l’imputato ha formulato dichiarazione d’appello incidentale,

specificando di appellare i dispositivi n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 della

sentenza 15 ottobre 2020, chiedendo in particolare di essere prosciolto

dall’accusa di vie di fatto e che gli siano accordate integralmente le

indennità per le spese legali sostenute fino al giudizio di primo grado, pari a

suo dire a fr. 8'371.70 e poi quelle relative al procedimento di appello, con

inoltre la conseguenza che, a fronte della richiesta di proscioglimento

integrale dai reati a lui ascritti, nessuna pretesa di natura civile può essere

riconosciuta all’accusatore privato.

H. Il pubblico

dibattimento di appello si è tenuto il 7 dicembre 2021. In precedenza, con

lettera del 23 novembre 2021, il procuratore pubblico aveva comunicato alla

Corte che non avrebbe partecipato al dibattimento, postulando nondimeno la

conferma del giudizio impugnato.

A conclusione dei rispettivi interventi:

- l’accusatore

privato ha chiesto l’accoglimento integrale dell’appello con conseguente

condanna di AP1 per i reati di coazione, lesioni semplici e ingiuria. Con

riferimento alle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti

procedurali, ACP ha quantificato in fr. 5'000.- quelle riferite al procedimento

di appello;

- l’imputato

ha chiesto la reiezione dell’appello, l’accoglimento di quello incidentale, e

meglio il suo proscioglimento da ogni accusa oltre a un indennizzo ex art. 429

CPP che per il procedimento di appello ha quantificato in fr. 4'444.80.

ritenuto

in fatto e

in diritto:

l’imputato

1. AP1, cittadino

svizzero nato a ___________________________.

Convive con la sua compagna S., __________________.

L’imputato ha affermato di conseguire un reddito annuo di circa fr.

75'000.- e di versare in favore del figlio un contributo mensile di fr.

1'200.-.

AP1 è incensurato.

la querela

2. Come

già accennato (consid. B.), il 30 ottobre 2018 ACP, per

il tramite del suo difensore, ha sporto una querela penale nei confronti di AP1

per i reati di lesioni semplici (art. 123 CP), vie di fatto (art. 126 CP),

ingiuria (art. 177 CP), minaccia (art. 180 CP) e coazione (art. 181 CP) in

relazione ai fatti a suo dire accaduti il 22 agosto 2018 presso il negozio Coop

ubicato all’interno del centro commerciale Lugano Sud a Grancia (AI 1),

costituendosi altresì accusatore privato.

Nella querela ACP ha indicato di essersi recato verso le ore 18

presso il negozio Coop per fare la spesa, avendo annotato la lista delle cose

da acquistare sul proprio cellulare.

Mentre

si aggirava per gli scaffali del reparto surgelati, intento a fare la spesa, la

compagna del querelato, S., si è rivolta all’accusatore privato accusandolo di

averla fotografata e filmata, riprendendo, in particolare, il suo décolleté e

chiamando in suo soccorso il proprio compagno AP1. Quest’ultimo, a detta di

ACP, è intervenuto con fare aggressivo, chiedendogli di consegnargli il

telefono cellulare, richiesta a cui l’accusatore privato non ha dato seguito.

Visto il rifiuto, AP1, con atteggiamento minaccioso, si sarebbe avvicinato al

querelante, spingendolo con forza contro un pilone del negozio, afferrandolo

con una mano al collo affinché quest’ultimo non potesse divincolarsi. In questo

frangente AP1 l’avrebbe inoltre minacciato: “ti ammazzo” e “ti stacco

la testa”, continuando a tenere bloccato ACP contro il pilone “con una

presa al collo”, mentre l’altra mano “serrata a pugno” l’avrebbe

tenuta sotto il naso del querelante: a detta di quest’ultimo, l’espisodio

sarebbe durato tra i 10 e i 20 secondi. Cessata la presa, l’accusatore privato,

dandosi alla fuga, è uscito dal negozio Coop attraverso le casse.

AP1

l’avrebbe quindi seguito, continuando a proferire delle minacce e, raggiuntolo

al di fuori del negozio, gli avrebbe “improvvisamente sferrato una violenta

testata al volto colpendo in particolare il naso”. A seguito di tale evento

ACP ha chiesto ad una commessa di chiamare la Polizia la quale, interventua sul

posto, ha redatto, in data 26 novembre 2018 un rapporto di constatazione (AI 7

doc. 4). Sempre il 22 agosto 2018, ACP si è poi recato al pronto soccorso dell’Ospedale

civico di Lugano dove gli sarebbe stato diagnosticato un trauma nasale con una

“piccola escoriazione alla radice del naso” e il “naso leggermente

deviato a dx”. Due ulteriori visite mediche hanno avuto luogo il 27 agosto

2018 e il 27 settembre 2018 (cfr. querela penale, pag. 2-4 e gli allegati B-E

alla querela stessa).

l’istruttoria e le sue risultanze

3. Il

9 gennaio 2019 ACP è stato interrogato dalla Polizia cantonale come persona

informata sui fatti, in considerazione della sua costituzione quale accusatore

privato (AI 7, doc. 1). Nell’ambito del proprio interrogatorio ACP ha

sostanzialmente confermato la dinamica degli avvenimenti così come descritti

nella sua querela, precisando che a causa della “violenta testata

direttamente al volto”, il suo naso “ha iniziato a sanguinare fortemente”,

motivo per cui egli in quei momenti ha deciso di andare nella farmacia del

centro commerciale per farsi medicare con del ghiaccio: tale aggressione, a

detta dell’accusatore privato, è durata in tutto dai 10 ai 15 minuti ed è

avvenuta in presenza di S..

Egli ha inoltre indicato di

essersi recato, il medesimo giorno, al pronto soccorso dell’Ospedale civico di

Lugano dove ha riferito al medico curante di aver subito un “mono trauma a

livello del naso, non sanguinamento” (AI 1, doc. B). Nella “Lettera di

dimissione” redatta dal dr. _________, medico assistente per l’appunto al

pronto soccorso, è indicata la presenza di una “piccola escoriazione alla

radice del naso” con “naso leggermente deviato a dx”.

Il 27 agosto 2018 ACP è stato

visitato dal medico _________________ del Servizio di otorinolaringoiatria dell’Ospedale

regionale di Lugano. Nel relativo certificato medico è indicato fra l’altro che

il paziente si è “già sottoposto a intervento di settoturbinoplastica nel

passato”, ed è specificato che il “setto nasale è in asse” (AI 1,

doc. D) La valutazione del dr. med. ____________ conclude evidenziando che non

vi sono “indicazioni chirurgiche di significato attuale” e che “utili

controlli al bisogno”.

Successivamente a tali due

visite, ACP ha indicato di avere consultato il dr. med.

__________ in relazione ad una “deformazione nasale in seguito a un trauma

con frattura della piramide nasale e di seguito ostruzione nasale a sinistra”

al fine di ottenere un preventivo per l’esecuzione di una rinoplastica (AI 1,

allegato E). Durante il proprio interrogatorio l’accusatore privato ha riferito

(pag. 5) di essere stato visitato anche in data 7 settembre 2018 dal dr. med.

____________ per una TAC dei seni paranasali. Malgrado l’agente interrogante

gli abbia eslicitamente chiesto se “per caso è in possesso […] dei

risultati esperiti durante la TAC dal dr. med. ____________” e nonostante

l’accusatore privato abbia risposto di sì e che “li farò pervenire tramite

il mio avvocato”, ACP non ha versato agli atti gli asseriti esiti della TAC

da lui menzionata.

4. Il

14 maggio 2019 la Polizia cantonale ha proceduto all’interrogatorio, in veste

di testimone, della compagna di AP1, S. (AI 7, doc. 2 e la precisazione della

data dell’interrogatorio contenuta nel rapporto d’inchiesta a pag. 3 in basso).

S. ha riferito che in data 22 agosto 2018, mentre stava facendo la spesa nel

negozio Coop del centro commerciale di Grancia, ha notato un uomo (poi

rivelatosi essere ACP) che si avvicinava a lei con il proprio telefonino,

scattandole delle fotografie e filmandola, specificamente inquadrando il suo

seno. Spaventata dalla situazione e temendo di essere ulteriormente

importunata, ha chiamato il proprio compagno che l’ha raggiunta e ha chiesto a

ACP di mostrargli il telefono e di fargli vedere cosa avesse filmato. A tale

richiesta ACP – ha riferito ancora S. – ha risposto che, trattandosi di un

luogo pubblico, egli poteva fare ciò che voleva. A fronte di tale rifiuto, AP1

ha allora prospettato a ACP: “chiamiamo la Polizia e gli fai vedere il

telefono a loro”. Dopo un momento di silenzio, ACP – ha ancora soggiunto la

testimone – si è messo a correre “e si ferma all’ingresso del supermercato”.

A quel punto, ha proseguito S., ACP “inizia a cancellare nervosamente tutta

una serie di file, vedevo il suo dito a scorrimento, vedevo che eliminava i

file”. S. ha inoltre precisato di non avere visto il suo compagno prendere

per il collo ACP, né tantomeno dargli una testata. Quest’ultimo si sarebbe

limitato ad allontanarlo per proteggerla. AP1, a detta della sua compagna, si è

limitato a metterla in sicurezza, mentre il querelante avrebbe assunto un

atteggiamento provocatorio nei confronti del suo compagno.

5. Il

medesimo giorno, ovvero il 14 maggio 2019, è stato sentito dalla Polizia

cantonale anche AP1, quale imputato (AI 7, doc. 3). Egli ha precisato che quel

giorno mentre era intento a fare la spesa con la sua compagna è stato chiamato

“con voce molto forte, quasi urlando” da quest’ultima che gli ha

spiegato che un uomo, rivelatosi essere ACP, aveva filmato il suo décolleté e

altre parti del corpo. L’imputato si è pertanto rivolto a ACP per chiedergli

spiegazioni e in risposta questi gli ha in particolare detto che “è un mondo

libero” e che pertanto “poteva fare ciò che voleva”, rifiutandosi di

mostrargli il telefono. Al fine di impedirgli di cancellare le fotografie e le

registrazioni dal suo telefonino l’imputato ha riferito di avere cercato “di

fermarlo spingendolo contro un pilone li presente” precisando in seguito

che “lo tenevo contro una colonna spingendolo sulla sua spalla per evitare

che appunto cancellasse le foto e i filmati”. Successivamente ACP si è

allontanato attraverso le casse del negozio Coop, cancellando – ha proseguito

l’imputato – le riprese e le fotografie della sua compagna. La discussione fra

Fatti

i due è poi continuata sino all’arrivo della Polizia. L’imputato ha negato di

avere dato una testata a ACP, così come di averlo insultato o minacciato. Egli

ha peraltro precisato di non avergli in alcun modo impedito di andarsene e che

ACP gli aveva riferito che stava aspettando la moglie e sua figlia intente

anch’esse a fare degli acquisti. L’imputato ha infine soggiunto di avere notato

che ACP, all’esterno del centro Coop, all’arrivo di sua moglie e di sua figlia

“si teneva il naso sanguinante con un fazzoletto”. Successivamente è

giunta, come detto, la Polizia.

6. A seguito di tale

intervento la Polizia ___________ ha redatto in data

26 novembre 2018 un rapporto di costatazione, nel quale sono sostanzialmente

riportate le spiegazioni fornite sull’accaduto da AP1, S. e ACP. In tale rapporto

viene riferito di “un piccolo taglio sul naso, tra cartilagine e osso”

di ACP (AI 7, doc. 4).

7. Con ordine di

perquisizione del 23 novembre 2018 emanato dal procuratore pubblico (AI 5) sono

stati raccolti, presso il negozio Coop del centro commerciale di Grancia, dei

filmati della videosorveglianza che mostrano i fatti accaduti all’interno del

negozio (AI 7, chiavetta USB).

i reati di cui è accusato

l’imputato e la valutazione delle risultanze istruttorie

coazione

8. Secondo l’art. 181

CP si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave

danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di

lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.

8.1. Mentre la violenza

consiste nell’uso di una forza fisica di una certa intensità nei confronti

della vittima, la minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente

nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda

dalla volontà dell’autore. Non è tuttavia necessario che questi possa

effettivamente condizionare il verificarsi del danno né che abbia la reale

volontà di mettere in pratica la sua minaccia. La legge esige un grave danno,

in altre parole la prospettiva dello svantaggio, presentato come dipendente

dalla volontà dell’autore, dev’essere idonea a intralciare la libertà di

decisione o di azione del destinatario. Trattasi di una questione che va decisa

sulla base di criteri oggettivi, prendendo come parametro una persona di media

sensibilità. La possibilità di difendersi giudiziariamente contro il danno

prospettato non lo priva senz’altro del suo carattere grave (sul quadro

giuridico in ambito di coazione: STF 6B_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2

con numerosi rinvii).

Anche intralciare “in altro modo la libertà d'agire” della

vittima può adempiere la figura legale del reato di coazione. Questa

formulazione generale del comportamento punibile utilizzata dall’art. 181 CP

vale a dire questo terzo mezzo di coazione menzionato dalla legge e formulato in

modo assai ampio: Jürg-Beat

Ackermann/Patrick Vogler/Laura Baumann/Samuel Egli, Strafrecht

Individualinteressen, Gesetz, System und Lehre im Lichte der Rechtsprechung, 2019,

pag. 304 – dev’essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione

qualsiasi, bensì, come per la violenza e la minaccia di grave danno, l' “altro

modo” deve consistere in un mezzo coercitivo capace di impressionare una

persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella

sua libertà di decisione o d’azione. In altre parole, deve trattarsi di un

mezzo coercitivo che, per la sua intensità e il suo effetto, è analogo a quelli

espressamente menzionati dalla legge.

Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è

il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è

sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo

coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce,

date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi

(STF 6B_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2; STF 6B_559/2020 del 23 settembre

2020 consid. 1.1 con rinvii). Sapere se la limitazione della libertà d’agire

altrui configura una coazione illecita dipende dunque dall’importanza dell’intralcio,

dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti.

8.2. La coazione è un reato

di evento (Erfolgsdelikt): l’uso del mezzo coercitivo deve limitare la

libertà di agire della vittima. Il reato è consumato ove essa si comporti,

almeno in parte, come vuole l’autore. Nel caso in cui invece la vittima non si

lascia intimidire e non adotta il comportamento voluto dall’autore, la coazione

è solo tentata (art. 22 cpv. 1 CP). Perché vi sia tentata coazione, l’autore

deve agire con coscienza e volontà, accettando quanto meno l’eventualità che il

mezzo coercitivo utilizzato intralci la libertà di agire della vittima (STF

6B_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2.2 con rinvii).

9. L’accusa di coazione

nell’ottica del procuratore pubblico (cfr. supra, consid. B.) ha il suo

fondamento nel fatto che l’imputato abbia afferrato l’accusatore privato per il

collo, stringendoglielo, nel contempo minacciandolo con le espressioni “ti

ammazzo” e “ti stacco la testa”. Questa situazione è durata – si

legge ancora nel decreto di accusa – almeno una decina di secondi e ha

costretto l’accusatore privato “a tollerare suddetti atti”, ovvero – per

l’appunto – la presa per il collo, la stretta e le minacce.

9.1. Dagli atti non risulta

che l’imputato abbia proferito le sopra citate affermazioni minacciose. I video

sequestrati presso il negozio Coop sono privi di audio e non permettono alcun

accertamento in tal senso. Certo, l’accusatore privato ha riferito di quelle

parole sin dalla querela (pag. 6): sta di fatto, tuttavia, che l’imputato ha da

subito negato questa circostanza (VI AP1 del 14 maggio 2019, pag. 6) e anche la

sua compagna non ha riferito di espressioni minacciose da parte dell’imputato

nei confronti di ACP (VI S. del 14 maggio 2019, pag. 9 in alto).

In altri termini, questa Corte non ha a questo specifico riguardo

elementi sufficienti per fondare il convincimento che quelle espressioni siano

state proferite. L’attendibilità delle concrete dichiarazioni su questo aspetto

contenute nella querela (e poi ribadite durante l’interrogatorio

dell’accusatore privato) non sono maggiori di quelle rilasciate dall’imputato e

dalla sua compagna. Né sarebbe possibile, ovviamente, fondare il proprio

convincimento su una valutazione di credibilità generale di una parte a

dispetto dell’altra, il Tribunale federale avendo più volte sottolineato che

per ricercare la verità materiale non è tanto determinante la credibilità

generale della persona interrogata, nel senso di una duratura qualità

personale, quanto piuttosto l'attendibilità della dichiarazione concreta

rilasciata dalla persona (STF 6B_1051/2019 del 9 aprile 2020 consid. 4.2; STF

6B_1094/2017 dell’11 giugno 2019 consid. 3.1; STF 6B_41/2013 del 25 luglio 2013

cons. 3.2, con rivio alla DTF 133 I 33 consid. 4.3 pag. 45).

9.2. Diversa è la

situazione relativa all’accusa di avere l’imputato afferrato per il collo ACP.

Dopo la fase iniziale in cui si vede l’imputato raggiungere S. alla presenza di

ACP e in seguito si notano l’imputato e l’accusatore privato muoversi e discutere

per lo più uno accanto all’altro all’interno del negozio (video intitolato “presunto

fotografo/fotografa”), passando poi al filmato intitolato “coppia/centrale

3” si può notare bloccando i fotogrammi in particolare agli orari

18:12:49.377, 18:12:49.497, 18:12:49.577 e 18:12:49.656 – fotogrammi che

possono essere facilmente ingranditi sul video (e del resto all’imputato sono

stati mostrati anche degli ingrandimenti cartacei già durante il suo primo

interrogatorio) – che l’imputato afferra con la mano destra il collo

dell’accusatore privato e che quest’ultimo arriva ad avere le spalle contro una

colonna situata all’interno del negozio. Contrariamente alla tesi difensiva

dell’imputato, si vede bene che la mano di quest’ultimo non è sulla spalla di

ACP bensì sul collo. Questo accertamento è ulteriormente rafforzato – ancorché

non ve ne sia bisogno, quei fotogrammi essendo già sufficientemente chiari –

dal fatto che la mano dell’imputato, guardandola di lato, vale a dire da dove è

collocata la videocamera che riprende la scena, non è orizzontale (ciò che

avrebbe potuto lasciare presagire che la mano fosse appoggiata sulla spalla

dell’accusatore privato) bensì è rialzata verso la posizione verticale, se ne

vede in altre parole il dorso, a ulteriormente suffragare la tesi che la mano

destra dell’imputato stava per l’appunto tenendo il collo dell’accusatore

privato.

9.3. I precitati video

permettono di stabilire che la scena in cui l’imputato ha afferrato

l’accusatore privato al collo non è durata “almeno una decina di secondi”

come prospetta il decreto d’accusa, bensì pochi istanti. La valutazione del

primo giudice che l’ha quantificata con l’espressione “per un secondo”

appare condivisibile (si tratta del secondo che inizia alle 18:12:49).

10. Nelle circostanze

sopra descritte (consid. 9.1.-9.3.) non vi sono gli estremi per potere

sussumere la fattispecie nella figura legale del reato di coazione ricordata al

consid. 8. Infatti, stabilito che la Corte non si è convinta dell’esistenza

delle minacce evocate nel decreto d’accusa “di un pericolo

all’integrità fisica”, va rilevato che affinché si possa parlare di uso di

violenza ai sensi dell’art. 181 CP occorre (e nel contempo è sufficiente) in

base alla giurisprudenza del Tribunale federale che la modalità e l’intensità

dell’agire violento scelto dall’autore siano in grado di spezzare (“brechen”)

la libera volontà della vittima. Certo, non occorre che l’agire dell’autore

renda la vittima incapace di opporre resistenza. È sufficiente che essa venga a

tal punto toccata nella sua libertà di agire che la formazione della propria

volontà risulti determinata dall’autore (Vera

Delnon/Bernhard Rüdy, Basler Kommentar StGB, 2019, ad art. 181 n. 27).

L’esame del video dimostra – con riferimento ai fatti oggetto del decreto

d’accusa – che ACP si è immediatamente liberato dalla presa al collo e in

seguito si è allontanato dal negozio. Ciò avviene non già perché specificamente

ACP non si lascia intimidire e se ne va (se così fosse occorrerebbe infatti

approfondire se vi sia stata una tentata coazione) bensì è l’agire

dell’imputato a non essere tale da costringere la sua vittima a un determinato

comportamento.

Gli avvenimenti di questi

specifici frangenti – e, lo si ripete, sono questi specifici frangenti a essere

oggetto del decreto d’accusa, ovvero la presa al collo per un secondo, dato che

le asserite minacce non sono evincibili dalle risultanze istruttorie – non

configurano il reato di coazione neppure ricorrendo alla clausola generale

contenuta nella norma che punisce, come si è accennato, anche chi intralcia “in

altro modo la libertà d'agire” della vittima. Infatti, a parte la

circostanza che nemmeno il procuratore pubblico ha evocato nel decreto d’accusa

(che determina la validità del principio accusatorio secondo l’art. 9 CPP)

questa eventualità, riferendosi il magistrato inquirente all’uso della

violenza e alla minaccia di grave danno, non si intravede quali

possano essere gli eventuali altri comportamenti dell’autore in questo

specifico contesto. Dovendo trattarsi di comportamenti che non sono né violenti

né minacciosi di un grave danno (per potere ricadere in questa terza categoria

prevista dall’art. 181 CP), la dottrina menziona, ad esempio, il sottrarre

medicamenti alla vittima, di cui ella ha bisogno, la formazione di un “tappeto

umano” su una strada per impedire il passaggio di un veicolo (numerosi

esempi sono riportati da Andreas Donatsch,

Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018, p. 451 e 452), ovvero tutte

eventualità che di certo non si attagliano al caso concreto.

11. Non è ancora tutto. Il

comportamento dell’imputato in queste specifiche fasi – ovvero la presa al

collo dell’accusatore privato per un secondo – adempie (come si vedrà più

avanti, consid. 14.) il reato di vie di fatto. Ora, anche qualora si volesse

ammettere – per avventura – che il reato di coazione, contrariamente

all’opinione di questa Corte, sia nondimeno realizzato, esso sarebbe nel caso

concreto comunque consumato da quello di vie di fatto. Nella fattispecie in

esame, infatti, la limitazione della libertà decisionale della vittima

costituisce un tutt’uno, ossia un’unità di azione (“eine Handlungseinheit”: vedasi già la DTF 104 IV

170 consid. 2, pag. 173) con la presa per il collo della vittima; e, in queste

eventualità, al reato che vieta le lesioni ex art. 122, 123, 125 e 126 CP (in

questo caso le vie di fatto giusta l’art. 126 CP) viene data la precedenza

rispetto alla coazione che risulta consumata (abgegolten): Reto Heizmann/ Julia Lüönd, StGB

Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 181 n. 25; Gunhild

Godenzi, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art.

181 n. 18; Vera Delnon/ Bernhard Rüdy,

op. cit., ad art. 181 n. 69 seconda parte, con rinvii).

lesioni semplici

12. Il procuratore

pubblico rimprovera all’imputato di avere tirato a ACP “una testata in pieno

volto”, procurandogli in tal modo delle lesioni, “segnatamente un

‘trauma nasale’ così come da attestazione medica 22.08.2018 dell’Ospedale

regionale di Lugano, Civico, nonché dalle successive certificazioni mediche del

27.08.2018 e del 27.09.2018 (agli atti)”.

La testata sarebbe

avvenuta “all’esterno del negozio Coop”, comunque sempre all’interno del

centro commerciale di Grancia.

12.1. Nella propria querela

ACP, lo si è già ricordato, ha riferito essersi trattato di “una violenta

testata al volto” che lo ha colpito in particolare al naso (pag. 3). Anche

durante il suo interrogatorio del 9 gennaio 2019 (pag. 4) ha qualificato la

testata di “violenta” e data “direttamente al volto”.

L’imputato, dal canto suo, ha sempre negato di avere dato una

testata all’accusatore privato (si veda segnatamente il suo verbale di

interrogatorio del 14 maggio 2019, pag. 7).

12.2. Le immagini dei video

presenti agli atti – che riprendono principalmente l’interno del negozio Coop

mentre la copertura della videosorveglianza relativa a ciò che avviene negli

spazi esterni al precitato negozio non è completa e vi sono momenti in cui

l’imputato e l’accusatore privato non sono ripresi dalle telecamere – non riportano

alcuna testata.

Anche il rapporto di

constatazione della Polizia ______________ (AI 7, doc. 4) non aiuta a chiarire

gli avvenimenti, quel rapporto limitandosi a riportare quanto le tre persone

coinvolte (l’imputato, la sua compagna e l’accusatore privato) hanno raccontato

agli agenti giunti sul posto quando l’alterco era terminato. La frase in cui è

indicato che AP1 “dava un colpo con la testa a ACP” si limita a

riportare quanto detto agli agenti da ACP.

Il fatto che nelle fasi in

cui l’accusatore privato si trovava all’esterno del negozio Coop si sia

prodotta un’escoriazione al suo naso è accertato. Ciò risulta non solo dalle

dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha riferito che nei frangenti

finali dell’alterco, ovvero quando i protagonisti erano da tempo usciti dal

negozio Coop e “sono arrivate la moglie e la figlia” di ACP, “notavo

che si teneva il naso sanguinante con un fazzoletto” (VI 14 maggio 2019,

pag. 10 in basso). Emerge anche dall’esame del video intitolato “7 uscita”,

in cui all’orario 18:14:44 e nei secondi successivi l’accusatore privato

avvicina la propria mano al naso e così anche alle 18:15:35. Lo stesso dicasi

per il successivo video intitolato “8 cassa”, in cui si vede ACP

compiere lo stesso gesto (alle 18:15:46, 18:16:09 e 18:19:07). E l’escoriazione

alla radice del naso risulta anche dalle fotografie prodotte dall’accusatore

privato al dibattimento di appello e annesse al relativo verbale.

Senonché, se l’imputato

avesse davvero tirato quella “violenta testata”, per di più “direttamente

al volto” come ha riferito ACP, secondo questa Corte le conseguenze

sarebbero state ben maggiori.

Non vi sono elementi sufficienti, anche prescindendo da quanto

dichiarato da S. che ha riferito di non avere visto alcuna testata, per

concludere con il necessario convincimento che l’imputato abbia dato una

testata all’accusatore privato.

Del resto, anche la

documentazione allestita dal pronto soccorso dell’Ospedale civico di Lugano, al

quale ACP si era rivolto “un’oretta” (allegato C alla querela) dopo i

fatti, riferisce di una “piccola escoriazione alla radice del naso”.

Certo, vi è l’aggiunta “Naso leggermente deviato a dx” ma non è

specificato se questa leggera deviazione sia di natura congenita o dovuta a un

trauma di un’ora prima. Trarre conclusioni da questa affermazione (“Naso

leggermente deviato a dx”) si rivela ancora più arduo per la Corte, tenuto

conto che appena pochi giorni dopo i fatti, e meglio il 27 agosto 2018, ACP è

stato visitato dal dottor _______________ del servizio di otorinolaringoiatria

dell’Ospedale regionale di Lugano che ha attestato: “setto nasale in asse,

non perforazioni iatrogene”. Questi due certificati, inoltre, tolgono

valenza al preventivo dei costi per una rinoplastica allestito cinque settimane

dopo i fatti, il cui contenuto allude finanche a una “frattura della

piramide nasale” di cui invece non vi è alcun accenno nei certificati

rilasciati dall’Ospedale di Lugano il 22 agosto 2018 e il 27 agosto 2018, con

la conseguenza che non si capisce se la prospettata rinoplastica non possa

essere dovuta “a un trauma” diverso rispetto all’escoriazione del 22

agosto 2018.

12.3. In conclusione

sull’accusa di lesioni semplici, il concreto comportamento dell’imputato

rimproverato nel decreto d’accusa e che delimita l’oggetto del procedimento

penale (Wolfgang Wohlers, Zürcher

Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 9 n. 11)

è costituito dall’avere dato una testata in pieno volto all’accusatore privato:

da quest’accusa l’imputato deve essere prosciolto non essendovi elementi

sufficienti per convincere la Corte del verificarsi di questo comportamento.

ingiuria

13. L’imputato, come già

anticipato, è accusato anche di ingiuria. Il procuratore pubblico ritiene

infatti che egli abbia proferito quel tardo pomeriggio del 22 agosto 2018 a

Grancia gli epiteti “testa di cazzo”, “maniaco” e “figlio di

puttana”, offendendo così l’onore di ACP

13.1. L’art. 177 CP

stabilisce che chiunque offende in altro modo [per rapporto all’art. 173 e 174

CP] con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona,

Considerandi

è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote

giornaliere (cpv. 1). Se l’ingiuria è stata provocata direttamente

dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da

pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con

ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o

una di esse (cpv. 3).

13.2

Il primo giudice ha fra

l’altro ritenuto che “in mancanza di prove sufficienti,

l’imputato gode del dubbio in suo favore”, ha

evidenziato che “non è improbabile che le parti si siano insultate mentre

litigavano” ma che, alludendo ai filmati della videosorveglianza, “purtroppo

l’immagine è muta” e che “in assenza di qualsivoglia altra prova, a

fronte della (sola) parola dell’accusatore privato contro quella dell’imputato,

quest’ultimo va prosciolto, in applicazione del principio ‘in dubio pro reo’” (sentenza impugnata, consid. 6.2, pag. 8 e 9).

13.3

Al dibattimento di

appello l’accusatore privato ha fra l’altro sostenuto che il primo giudice

avrebbe assolto l’imputato applicando l’art. 177 cpv. 3 CP ma non è così:

l’istanza precedente ha assolto l’imputato in mancanza di prove sufficienti.

E questa è la conclusione a cui necessariamente giunge anche

questa Corte, in mancanza di elementi probatori concludenti.

vie di fatto

14.

Come già accennato

(consid. D.), al dibattimento davanti all’istanza precedente, il suo presidente

ha comunicato alle parti “che i fatti verranno valutati anche sotto

l’aspetto delle vie di fatto”. Nella sentenza, poi, egli ha ritenuto

l’imputato autore colpevole “di vie di fatto, per avere, in data 22 agosto

2018, all’interno del negozio Coop situato presso il Centro commerciale

Grancia, afferrato ACP per il collo per un secondo”.

14.1

Secondo l’art. 126 CP chiunque

commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o

alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa (cpv. 1).

Dal lato oggettivo l’art. 126 CP comprende quegli attacchi

all’integrità corporale di una persona che sono o del tutto privi di

conseguenze o che comportano solo conseguenze di poca importanza (Godenzi, op. cit., ad art. 126 n. 1 ss.

con rinvii).

Si può parlare di

vie di fatto quando la misura generalmente e socialmente tollerata di influsso

(“Einwirkung”) sul corpo di una persona viene superata (Ackermann/Vogler/Baumann/Egli, op. cit.,

ad art. 126, con rinvio anche alla STF 6B_144/2016 del 13 aprile 2016 consid. 3.2

e, ancora di recente, STF 6B_551/2020 del 24 settembre 2020 consid. 3.3.2).

Dal lato soggettivo, il reato di vie di fatto richiede

l’intenzione, ossia che l’autore abbia agito consapevolmente e volontariamente.

Il dolo eventuale è sufficiente.

14.2

Che la presa effettuata

dall’imputato al collo di ACP superi la misura generalmente e socialmente

tollerata di influsso sul corpo di una persona non può essere seriamente messo

in discussione.

Certo, occorre che l’agire

dell’autore abbia una certa intensità, ma dell’esistenza di questo presupposto

basta guardare il video per convincersene senza esitazione. Tanto più che il

subentrare di dolori fisici non è richiesto perché vi sia il reato di vie di

fatto (STF 6B_551/2020 del 24 settembre 2020 consid. 3.3.2 con

rinvii; Andreas Donatsch,

StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den

Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 126 n. 1). È

sufficiente che, in base a un criterio oggettivo, l’azione provochi nella

persona interessata un chiaro sentimento di disagio (STF 6B_227/2019 del 13

settembre 2019 consid. 1.5). Così, ad esempio, anche l’afferrare per i capelli

è già stato considerato vie di fatto (cfr. Gian

Ege, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 126 n. 1 con rinvio

giurisprudenziale). L’esistenza di un sentimento di disagio, oltremodo

comprensibile per chiunque, sulla base dunque di un criterio oggettivo, è ben

dimostrata nel caso concreto anche dall’atteggiamento dell’accusatore privato

che immediatamente ha cercato di liberarsi, riuscendovi.

Anche la sopra riferita componente soggettiva del reato, ovvero

l’intenzione, risulta con chiarezza dalle immagini, senza necessità di

dilungarsi ulteriormente.

14.3

L’applicazione del

sopra ricordato cpv. 3 dell’art. 177 CP – norma secondo cui se all’ingiuria si

è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può

mandar esenti da pena le parti o una di esse – non entra in discussione: a

parte il fatto che si tratta di una norma potestativa, non vi sono elementi

sufficienti e convincenti per la Corte che suffraghino la tesi dell’imputato

secondo la quale l’accusatore privato lo avrebbe poco prima ingiuriato.

Il fatto che S. abbia affermato il contrario, in considerazione

dello stretto rapporto di vicinanza fra quest’ultima e l’imputato, non permette

a questa Corte di ritenere provata, in modo sufficientemente certo, l’esistenza

di ingiurie proferite dall’accusatore privato nei confronti dell’imputato.

conclusioni sugli aspetti penali

15.

Da tutto quanto

precede, con riferimento ai fatti contenuti nel decreto d’accusa dell’8 agosto

2019.

(DA 3736/2019), discende che l’imputato viene ritenuto autore colpevole di

vie di fatto per avere afferrato al collo l’accusatore privato per un secondo

all’interno del negozio Coop di Grancia il 22 agosto 2018.

commisurazione della pena

16.

Il già citato art. 126

cpv. 1 CP prevede per le vie di fatto la pena della multa. Al proposito, l’art.

106.

cpv. 1 CP stabilisce che se la legge non dispone altrimenti, il massimo

della multa è di fr. 10'000.-. Per determinare l’entità della multa sono

applicabili le regole generali per la commisurazione della pena previste dagli

art. 47 ss. CP (Daniel

Jositsch/Gian Ege/Christian Schwarzenegger, Strafrecht II, Strafen und

Massnahmen, 2018, pag. 136). Ciò significa che a essere determinante è

la colpa dell’autore e l’art. 106 cpv. 3 CP non deroga a queste regole

generali.

Nella fattispecie in esame il primo giudice ha condannato

l’imputato alla multa di fr. 200.-. Ancorché la sanzione non possa dirsi

severa, anzi, la stessa viene confermata da questa Corte, tenendo conto in

particolare del tempo trascorso non solo dai fatti ma anche di quello

intercorso dal primo giudizio. Come già stabilito dall’istanza precedente, in

caso di mancato pagamento per colpa la pena detentiva sostitutiva è fissata in

2.

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

pretese di diritto civile

17.

L’art. 122 cpv. 1 CPP

stabilisce che in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in

via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal

reato.

Si tratta in particolare di pretese di risarcimento danni o di

riparazione del torto morale (Niklaus

Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 187 n. 596).

Le pretese civili dell’accusatore privato avanzate nel contesto di

un processo penale sono sottoposte alla massima dispositiva e al principio

attitatorio (STF 6B_1137/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 6.3; STF 6B_267/2016

del 15 febbraio 2017 consid. 6.1).

Nel caso concreto non risulta che l’accusatore privato abbia

sufficientemente quantificato o motivato pretese desunte dal reato per il quale

AP1 viene condannato: in applicazione dell’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP ACP

viene pertanto rinviato al foro civile per le sue eventuali domande

risarcitorie. Questa conseguenza, mitigata rispetto a quello che avverrebbe in

un classico processo civile (in cui la richiesta verrebbe respinta), è voluta

dal legislatore (Nicolas Jeandin/Stéphanie

Fontanet, Commentaire romand, 2019, ad art. 126 n. 21).

tasse e spese di primo grado

18.

18.1

L’art. 428 cpv. 3 CPP

stabilisce che, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso in

esame), la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione

delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore. In questo contesto, alla

giurisdizione di ricorso viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, ad art. 428 n. 13; Yvona Griesser, Zürcher Kommentar StPO,

2020, ad art. 428 n. 27 con rinvii).

18.2

In base all’art. 426

cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali del

procedimento di prima istanza. L’attribuzione dei costi si basa sul principio

secondo cui i costi devono essere sostenuti da chi li ha causati (DTF 138 IV

248.

consid. 4.4.1 con riferimenti). È necessario un nesso di causalità adeguato

tra il comportamento punibile che ha portato alla condanna e i costi sorti per

l’accertamento (die Abklärung: STF 6B_460/2020 del 10 marzo 2021 consid.

10.3.1.), vale a dire i costi dell’inchiesta e del giudizio (STF 6B_112/2020

del 7 ottobre 2020 consid. 6.3.; STF 6B_744/2020 del 26 ottobre 2020 consid.

4.3

con riferimenti).

Se l'imputato –

accusato di una pluralità di azioni – viene riconosciuto solo parzialmente

colpevole, allora fondamentalmente egli deve essere condannato a pagare le

spese del procedimento di prima istanza solo in proporzione. I costi possono

essere accollati all’imputato solo nella misura in cui essi sono subentrati

mediante l’inchiesta e il giudizio relativi a quei reati per i quali viene

emessa una sentenza di colpevolezza (oppure nelle eventualità previste

dall’art. 426 cpv. 2 CPP che tuttavia non riguardano il caso qui in esame). In

caso di assoluzione parziale, dunque, le spese procedurali sono da ridurre

qualora siano sorti costi supplementari legati a imputazioni sfociate in

un’assoluzione. Ciò vale in ogni caso se i diversi complessi accusatori (Anklagekomplexe)

si lasciano chiaramente differenziare.

È tuttavia ammissibile

accollare tutte le spese procedurali degli atti istruttori e del procedimento

di prima istanza all’imputato ancorché parzialmente assolto, qualora le azioni

messe a suo carico siano in stretta e diretta connessione e tutti gli atti

istruttori erano necessari a riguardo di ogni capo d’accusa; (STF 6B_112/2020

del 7 ottobre 2020 consid. 6.3. con numerosi rinvii; STF 6B_415/2021 dell’11

ottobre 2021 consid. 7.3.). Pertanto, in caso di complesso fattuale unitario,

si può derogare al principio della messa a carico completa delle spese

procedurali soltanto se l’istruzione penale ha comportato maggiori spese sul

punto in cui l’imputato .stato assolto (STF 6B_460/2020 del 10 marzo 2021

consid. 10.3.1. con rinvio). Per la ripartizione delle spese ai sensi dell’art.

426.

CPP non è determinante la qualifica giuridica né il numero dei reati

contenuti nell’accusa bensì il complesso dei fatti per cui è stata promossa

l’accusa (STF 6B_84/2020 del 22 giugno 2020 consid. 2.4 con rinvii).

Siccome un’esatta valutazione di quali costi siano da ricondurre a

quali accuse risulta difficile, il Tribunale federale lascia alle corti

cantonali un certo margine di apprezzamento nella suddivisione delle spese

procedurali.

19.

19.1

L’istanza precedente ha

stabilito al dispostivo n. 3.2. della sua sentenza che l’imputato viene

condannato “al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.

1'000.- (mille) con motivazione scritta” e che la “tassa di giustizia e

le spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 600.- sono a carico dello

Stato”, con ciò lasciando intendere che dell’importo complessivo di fr.

1'600.-, una quota di fr. 1'000.- sia a carico dell’imputato e una quota di fr.

600.- a carico dello Stato. Dalla “Distinta spese” riportata in calce

alla sentenza di primo grado emerge invece che all’imputato sono state

addossate spese nella misura di fr. 400.- e allo Stato nella misura di fr.

600.-.

19.2

A fronte dei principi di

suddivisione dei costi ricordati al consid. 18. la ripartizione operata dal

primo giudice appare benevola nei confronti dell’imputato, al quale andava

accollata (almeno) la metà delle spese procedurali, vista la sua condanna e

considerato il fatto che i costi dell’inchiesta e del procedimento di primo

grado hanno riguardato – almeno per metà – il complesso dei fatti (quelli

interni al negozio Coop) che hanno condotto alla condanna per vie di fatto

dell’imputato.

Anche la circostanze che

una parte (per di più maggioritaria) delle spese procedurali sia stata posta a

carico dello Stato (punto n. 4 del dispositivo) non appare convincente alla

luce dell’art. 427 cpv. 2 CPP e della giurisprudenza del Tribunale federale, il

quale in diverse occasioni ha ricordato che la parte querelante che partecipa

al procedimento in veste di accusatrice privata (proprio come nel caso di

specie) fondamentalmente deve sopportare il completo rischio di pagare le spese

(da ultimo DTF 147 IV 47 consid. 4.2.2., pag. 51). Chi sporge una querela e

prende parte alla procedura come accusatore privato deve in altre parole

assumersi interamente il rischio legato alle spese, mentre chi sporge querela

ma rinuncia ai propri diritti di parte deve sopportare le spese solo in caso di

comportamento temerario.

19.3

Sia come sia, con

l’appello principale non è specificamente chiesta una diversa ripartizione

delle spese di prima istanza per l’eventualità in cui l’appello principale

venga respinto nella sua domanda principale (condanna dell’imputato per i reati

di cui al decreto d’accusa). Quanto all’appello incidentale, esso mira a questo

riguardo a fare eliminare la messa a suo carico parziale delle spese

procedurali. Quanto al punto n. 4 del dispositivo, esso è stato impugnato

dall’accusatore privato, chiedendo che venga modificato “in esito

all’accoglimento del presente appello”. Ora, modificare il dispositivo n. 4

accollando all’accusatore privato parte delle spese procedurali che l’istanza

precedente ha posto a carico dello Stato, equivarrebbe a riformare il giudizio

di primo grado a scapito dell’appellante medesimo, a dispetto del divieto della

reformatio in peius stabilito dall’art. 391 cpv. 2 CPP, tale principio venendo

violato anche mutando la ripartizione dei costi di prima istanza a detrimento

dell’accusatore privato solo appellante sul punto (cfr. STF 6B_1046/2013 del 14

maggio 2014 consid. 2.3.).

tasse e spese d’appello

20.

La ripartizione delle

spese nella procedura di appello segue un altro criterio rispetto a quanto si è

appena detto con riferimento alla ripartizione delle spese di prima istanza.

L’art. 428 cpv. 1 CPP, norma che – in maniera esclusiva –

regolamenta la suddivisione delle spese in appello (STF 6B_370/2016 del 16

marzo 2017 consid. 1.2), stabilisce che le parti sostengono le spese della

procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.

Prevalere o soccombere

in una procedura ricorsuale dipende dalle richieste (Rechtsbegehren)

formulate in seconda istanza dalla parte che inoltra il mezzo di impugnazione.

È determinante se e in che misura la parte ricorrente – a scapito dell’altra

parte – ottiene un cambiamento della decisione impugnata (STF 6B_701/2019 del

17.

dicembre 2020 consid. 2.3 con numerosi rinvii; Yvona Griesser, op. cit., ad art. 428 n. 1 con riferimento

alla chiara DTF 123 V 156

consid. 3c pag. 158).

appello

principale (di ACP)

20.1

ACP, in relazione al

suo appello, risulta interamente soccombente e ne sopporta pertanto

integralmente le tasse e le spese di complessivi fr. 1'600.-.

appello

incidentale (di AP1)

20.2

AP1, interamente

soccombente in relazione al suo appello incidentale, ne sopporta integralmente

le tasse e le spese di complessivi fr. 1'200.-.

indennità

a favore

di AP1

21.

21.1

L’art. 432 cpv. 2 CPP

prevede che se l’imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento

promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o

negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia

intralciato lo svolgimento, o l’accusatore privato possono essere tenuti a

rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi

diritti procedurali.

Nella DTF 147 IV 47 ss. il Tribunale federale ha chiarito che nei

procedimenti promossi a querela di parte non è necessario che l'accusatore

privato abbia avuto una condotta temeraria o gravemente negligente perché sia

tenuto a indennizzare l'imputato giudicato non colpevole. Gli stessi

presupposti per cui l’accusatore privato o il querelante possono venire

astretti a sopportare i costi del procedimento giusta l’art. 427 cpv. 2 CPP

valgono anche per potere obbligare l’accusatore privato o il querelante a indennizzare

le spese dell’imputato sostenute per la propria difesa sull’aspetto penale (Stefan Wehrenberg/ Friedrich Frank,

Basler Kommentar StPO, 2014, ad art. 432 n. 15). Se un imputato viene

prosciolto da un determinato reato e condannato per un altro di cui era

accusato, sopporta una parte dei costi (per la parte in cui viene condannato)

ma ha diritto a un’indennità per le spese connesse con l’accusa da cui è stato

prosciolto (Yvona Griesser, op.

cit., ad art. 430 n. 4).

L’art. 436 cpv. 1 CPP stabilisce che le pretese di indennizzo e di

riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette

dagli articoli 429-434.

21.2

AP1 ha chiesto

un’indennità di fr. 8'371.70 per le spese legali sostenute fino al giudizio di

primo grado e di fr. 4'444.80 per il procedimento di appello. Tali importi,

sulle base di tutte le circostanze, della (tutto sommato esigua) complessità

della vicenda, e dell’esito sono senz’altro eccessivi.

Il

numero di ore di lavoro che la pratica ha richiesto, fondandosi anche sulla

durata degli atti istruttori indicata nei rispettivi documenti, possono essere

così riassunte, rispettivamente in parte stimate: 3 ore e 45 minuti per gli

interrogatori (oltre a 50 minuti di trasferte), 2 ore e 45 minuti per il

dibattimento in Pretura penale (oltre a 1 ora e 20 minuti di trasferta), 10

minuti per la lettera al Ministero pubblico del 2 ottobre 2019, 40 minuti per

la lettura della sentenza pretorile, 30 minuti per la redazione della

dichiarazione di appello incidentale e 3 ore per il dibattimento di appello

(oltre a 2 ore di trasferta). A ciò si possono ragionevolmente aggiungere,

stimandole come necessarie, 2 ore di colloqui col cliente e 4 ore di

preparazione per il primo dibattimento, oltre a 3 ore per i) un ulteriore

colloquio col cliente dopo il primo giudizio e ii) la preparazione del

dibattimento di appello. Ciò porta a un totale di 24 ore di lavoro.

Considerando la tariffa oraria richiesta (conforme all’art. 12 Rtar) di fr.

280.- l’ora, si perviene a un totale di fr. 6’720.-, a cui si aggiungono fr.

672.- di spese (10%) e l’IVA di fr. 569.20 (7.7% di fr. 7’392.-) per

complessivi fr. 7'961.20.

21.3

Visto l’esito del procedimento,

si giustifica di accordare a AP1, in relazione alle accuse da cui è stato

assolto, un’indennità ridotta (in ragione di ½) di fr. 3'980.60 per il

procedimento di primo e di secondo grado, da porsi a carico di ACP (art. 432

cpv. 2 CPP).

a favore di ACP

22.

22.1

L’art. 433 cpv. 1 lett.

a CPP prevede che l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore

privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se

l’accusatore privato vince la causa. Il successivo cpv. 2 della norma

stabilisce che l’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità

penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato

non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito

dell’istanza. A questo riguardo, in altre parole, non vale il principio

inquisitorio (Yvona Griesser, op.

cit., ad art. 433 n. 4 con rinvii; Niklaus

Oberholzer, Grundzüge des

Strafprozessrechts, 2020, pag. 721 n. 2355).

Il vincere la causa

ai sensi della precitata lett. a dell’art. 433 cpv. 1 CPP consiste di regola

nella condanna dell’imputato (nel caso in cui l’accusatore privato abbia

dichiarato di partecipare al procedimento penale con un’azione penale) e/o nel

prevalere da parte dell’accusatore privato (che ha inoltrato un’azione civile)

sugli aspetti civili (Niklaus

Schmid/Daniel Jositsch, op. cit., ad art. 433 n. 6). Il diritto

all’indennizzo è limitato alle spese sorte in connessione con il procedimento

(in analogia con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP: Yvona

Griesser, op. cit., ad art. 433 n. 1).

22.2

ACP ha chiesto

un’indennità di fr. 5'481.90 (comprensiva di spese e IVA) per il procedimento

di primo grado e un’indennità forfettaria di fr. 5'000.- per il procedimento

d’appello.

Tenuto conto del lavoro necessario per garantire un adeguato

patrocinio, si giustifica di ritenere forfettariamente anche per il

rappresentante dell’accusatore privato 24 ore di lavoro (trasferte comprese)

per il procedimento di primo e di secondo grado, retribuite a fr. 280.- l’ora

(ex art. 12 Rtar). Si perviene pertanto a un totale di fr. 6’720.-, a cui si

aggiungono fr. 672.- di spese (10%) e l’IVA di fr. 569.20 (7.7% di fr. 7’392.-)

per complessivi fr. 7'961.20.

22.3

Anche per ACP,

considerato l’esito del procedimento, in cui egli vince la causa solo

parzialmente, l’indennità (ex art. 433 cpv. 1 CPP) deve essere ridotta in ragione

di ½ ed è pertanto fissata in complessivi fr. 3'980.60 per il procedimento di

primo e di secondo grado. Tale indennità è posta a carico di AP1.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 9, 10, 80, 84, 348 ss., 379

ss., 398 ss., 405 cpv. 1, 408, 422 ss., 426 ss., 432, 433, 436 CPP,

42, 44 e 47 ss., 106, 123, 126, 177 e 181 CP,

nonché, sulle spese, anche la LTG e, sulle ripetibili, anche il Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per

la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

I. L’appello di ACP

è respinto.

II. L’appello

incidentale di AP1 è respinto.

III. Di conseguenza:

1. AP1

è dichiarato autore colpevole di vie di fatto per avere, il 22 agosto 2018

all’interno del negozio Coop situato nel centro commerciale di Grancia, afferrato

ACP per il collo per un secondo.

2. AP1 è condannato alla multa di fr. 200.- (duecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento per colpa questa sarà sostituita con una

pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Le spese giudiziarie

del procedimento di primo grado di complessivi fr. 1'000.- (mille) sono poste a

carico di AP1 in ragione di fr. 400.- (quattrocento) e per i rimanenti fr.

600.- (seicento) a carico dello Stato.

4.1. Gli

oneri processuali dell’appello di ACP, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1'400.-

- altri

disborsi fr. 200.-

fr. 1’600.-

sono posti a

suo carico.

4.2. Gli oneri processuali

dell’appello incidentale di AP1, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 1'000.-

- altri

disborsi fr. 200.-

fr. 1’200.-

sono posti a

suo carico.

5.1. ACP

è tenuto a versare a AP1 un’indennità ex art. 432 cpv. 2 CPP di fr. 3'908.60 per

il procedimento di primo e di secondo grado.

5.2. AP1

è tenuto a versare a ACP un’indennità ex art. 433 cpv. 1 CPP di fr. 3'908.60 per

il procedimento di primo e di secondo grado.

IV. Intimazione

a:

V. Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.