17.2020.349
Coazione, lesioni semplici, ingiuria e vie di fatto. Tasse, spese e indennità in presenza di un accusatore privato querelante
20 dicembre 2021Italiano47 min
riportate le spiegazioni fornite sull’accaduto da AP1, S. e ACP. In tale rapporto
Source ti.ch
Incarto n.
17.2020.349+368
17.2021.12+314
Locarno
20 dicembre 2021/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati, giudice presidente,
Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
statuendo sull’appello presentato:
il
15 ottobre 2020 da
AP 1
rappr. dall' DI1
e sull’appello incidentale presentato:
il 15
gennaio 2021 da
AP1
rappr.
dall’avv. DI2
contro la sentenza emanata il
15 ottobre 2020 nei confronti di AP1 dal presidente della Pretura penale di
Bellinzona (motivazione scritta intimata il 1° dicembre 2020)
esaminati gli atti;
riassunto dei
fatti e del
procedimento:
A. Il 22 agosto 2018 attorno
alle ore 18 AP1 e la sua compagna S. stavano facendo la spesa nel negozio Coop,
situato all’interno del centro commerciale di Grancia. Anche ACP si trovava in
quei frangenti all’interno del negozio Coop.
A un certo momento tra S. e ACP è iniziata un’animata discussione.
S. ha allora immediatamente chiamato il compagno AP1 che si era allontanato da
lei di qualche metro. Raggiunta la compagna, il litigio si è subito esteso,
sotto gli occhi dei clienti del negozio Coop, ai tre partecipanti.
L’alterco è in seguito proseguito tra AP1 e ACP, in una prima fase
sempre nel negozio Coop e in un secondo momento all’esterno di quel negozio, i
due contendenti rimanendo comunque all’interno del centro commerciale, sino a
quando è stata chiamata la Polizia che è in seguito giunta sul posto.
B. Il 30 ottobre 2018 ACP –
riferendosi ai fatti del 22 agosto 2018 – ha sporto querela nei confronti di AP1
per i reati di lesioni semplici, vie di fatto, ingiuria, minaccia e coazione.
Egli ha altresì precisato di costituirsi “accusatore privato ai sensi
dell’art. 119 cpv. 2 lett. a e b CPP”.
C. Aperto
e istruito il procedimento (con mandato conferito alla Polizia cantonale di
interrogare le parti coinvolte), con decreto d’accusa n. 3736/2019 dell’8
agosto 2019 il procuratore pubblico ha ritenuto AP1 autore colpevole di:
“1. coazione
per avere,
in data 22 agosto 2018, all’interno del
negozio Coop situato presso il Centro commerciale Grancia,
usando violenza e minaccia di grave
danno nei confronti di ACP, costretto lo stesso a tollerare determinati atti,
segnatamente,
dopo aver appreso dalla compagna S. che ACP,
con il proprio cellulare, le aveva fotografato/filmato la zona del petto -
circostanza negata da ACP -,
nell’atto di confrontarsi con lo stesso,
afferrandolo per il collo e
stringendoglielo, nel contempo minacciandolo di un pericolo all’integrità fisica
e meglio con le espressioni “ti ammazzo” e “ti stacco la testa”,
il tutto per almeno una decina di
secondi,
costretto ACP a tollerare suddetti atti;
2.
Lesioni semplici
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo e
poco dopo gli eventi di cui al paragrafo 1., all’esterno nel negozio Coop,
tirandogli una testata in pieno volto,
cagionato delle lesioni a ACP, segnatamente un “trauma nasale”, così come da
attestazione medica 22.08.2018 dell’Ospedale regionale di Lugano, Civico,
nonché dalle successive certificazioni mediche del 27.08.2018 e del 27.09.2018 (agli atti);
3.
Ingiuria
per avere,
nelle circostanze di luogo e di tempo di
cui ai punti 1. e 2.,
tacciandolo con gli epiteti “testa di
cazzo”, “maniaco” e “figlio di puttana”, offeso l’onore di ACP;”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere da fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-,
sospendendone condizionalmente l’esecuzione per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr.
300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 3 giorni, ponendo a carico dell’imputato
anche la tassa di giustizia e le spese.
D. Il 3 ottobre 2019 AP1
ha interposto opposizione al precitato decreto che il procuratore pubblico ha
confermato il 9 ottobre 2019, trasmettendo gli atti alla Pretura penale per il
dibattimento (doc. 1 incarto Pretura penale).
E. Il
dibattimento davanti all’istanza precedente si è tenuto il 15 ottobre 2020.
Durante la sua prima fase, il presidente ha comunicato alle parti “che i
fatti verranno valutati anche sotto l’aspetto delle vie di fatto”.
Il dispositivo della sentenza è stato pronunciato quello stesso 15
ottobre 2020. La motivazione è poi stata intimata il 1° dicembre 2020. Il primo
giudice ha così statuito:
“1. AP1 è prosciolto dalle imputazioni di coazione,
lesioni semplici e ingiuria per i fatti descritti nel decreto d’accusa n.
3736/2019 dell’8 agosto 2019.
2. AP1 è autore colpevole di vie di fatto, per
avere, in data 22 agosto 2018, all’interno del negozio Coop situato presso il
Centro commerciale Grancia, afferrato ACP per il collo per un secondo.
3. Di conseguenza AP1 è condannato:
3.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
3.1.1. in caso di mancato pagamento la
pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.2. al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 1’000.- (mille) con motivazione scritta e di fr.
200.- (duecento) senza motivazione scritta.
4. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie
rimanenti di complessivi fr. 600.- sono poste a carico dello Stato.
5. Lo Stato verserà a AP1, e per lui all’avv. DI2,
Lugano, fr. 6'000.- quale indennità ridotta per il parziale proscioglimento.
6. Non si assegnano ulteriori indennità.
7. L’accusatore privato è rinviato al foro civile
per le sue pretese di corrispondente natura.”
F. Il 15 ottobre 2020 ACP
ha annunciato di volere interporre appello contro tale giudizio. Dopo avere
ricevuto la motivazione scritta della sentenza, ha inoltrato il 22 dicembre
2020 la dichiarazione di appello, nell’ambito della quale ha indicato “che è
appellata l’integralità della Sentenza”, precisando poi – con riferimento a
ogni singolo punto del dispositivo del giudizio impugnato – di chiedere che
l’imputato venga dichiarato autore colpevole dei reati di cui al decreto d’accusa,
con conseguente condanna alla pena in quest’ultimo proposta e, quale ulteriore
conseguenza, ha postulato la modifica dei dispositivi n. 4, n. 5 e n. 6 della
sentenza pretorile “in esito all’accoglimento del presente appello”.
Infine, ha domandato l’accoglimento delle proprie pretese di natura civile,
soggiungendo che le stesse “verranno ulteriormente precisate in corso di
procedura”.
Sempre nell’ambito della dichiarazione d’appello, a titolo di
istanza probatoria l’accusatore privato ha postulato l’audizione degli agenti
della polizia comunale di __________ intervenuti il giorno dei fatti, in
particolare l’agente __________. Tale richiesta è stata ribadita il 25 novembre
2021. Statuendo il 1° dicembre 2021, l’istanza è stata respinta dalla direzione
del procedimento.
G. Nel frattempo, il 15
gennaio 2021, l’imputato ha formulato dichiarazione d’appello incidentale,
specificando di appellare i dispositivi n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 della
sentenza 15 ottobre 2020, chiedendo in particolare di essere prosciolto
dall’accusa di vie di fatto e che gli siano accordate integralmente le
indennità per le spese legali sostenute fino al giudizio di primo grado, pari a
suo dire a fr. 8'371.70 e poi quelle relative al procedimento di appello, con
inoltre la conseguenza che, a fronte della richiesta di proscioglimento
integrale dai reati a lui ascritti, nessuna pretesa di natura civile può essere
riconosciuta all’accusatore privato.
H. Il pubblico
dibattimento di appello si è tenuto il 7 dicembre 2021. In precedenza, con
lettera del 23 novembre 2021, il procuratore pubblico aveva comunicato alla
Corte che non avrebbe partecipato al dibattimento, postulando nondimeno la
conferma del giudizio impugnato.
A conclusione dei rispettivi interventi:
- l’accusatore
privato ha chiesto l’accoglimento integrale dell’appello con conseguente
condanna di AP1 per i reati di coazione, lesioni semplici e ingiuria. Con
riferimento alle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti
procedurali, ACP ha quantificato in fr. 5'000.- quelle riferite al procedimento
di appello;
- l’imputato
ha chiesto la reiezione dell’appello, l’accoglimento di quello incidentale, e
meglio il suo proscioglimento da ogni accusa oltre a un indennizzo ex art. 429
CPP che per il procedimento di appello ha quantificato in fr. 4'444.80.
ritenuto
in fatto e
in diritto:
l’imputato
1. AP1, cittadino
svizzero nato a ___________________________.
Convive con la sua compagna S., __________________.
L’imputato ha affermato di conseguire un reddito annuo di circa fr.
75'000.- e di versare in favore del figlio un contributo mensile di fr.
1'200.-.
AP1 è incensurato.
la querela
2. Come
già accennato (consid. B.), il 30 ottobre 2018 ACP, per
il tramite del suo difensore, ha sporto una querela penale nei confronti di AP1
per i reati di lesioni semplici (art. 123 CP), vie di fatto (art. 126 CP),
ingiuria (art. 177 CP), minaccia (art. 180 CP) e coazione (art. 181 CP) in
relazione ai fatti a suo dire accaduti il 22 agosto 2018 presso il negozio Coop
ubicato all’interno del centro commerciale Lugano Sud a Grancia (AI 1),
costituendosi altresì accusatore privato.
Nella querela ACP ha indicato di essersi recato verso le ore 18
presso il negozio Coop per fare la spesa, avendo annotato la lista delle cose
da acquistare sul proprio cellulare.
Mentre
si aggirava per gli scaffali del reparto surgelati, intento a fare la spesa, la
compagna del querelato, S., si è rivolta all’accusatore privato accusandolo di
averla fotografata e filmata, riprendendo, in particolare, il suo décolleté e
chiamando in suo soccorso il proprio compagno AP1. Quest’ultimo, a detta di
ACP, è intervenuto con fare aggressivo, chiedendogli di consegnargli il
telefono cellulare, richiesta a cui l’accusatore privato non ha dato seguito.
Visto il rifiuto, AP1, con atteggiamento minaccioso, si sarebbe avvicinato al
querelante, spingendolo con forza contro un pilone del negozio, afferrandolo
con una mano al collo affinché quest’ultimo non potesse divincolarsi. In questo
frangente AP1 l’avrebbe inoltre minacciato: “ti ammazzo” e “ti stacco
la testa”, continuando a tenere bloccato ACP contro il pilone “con una
presa al collo”, mentre l’altra mano “serrata a pugno” l’avrebbe
tenuta sotto il naso del querelante: a detta di quest’ultimo, l’espisodio
sarebbe durato tra i 10 e i 20 secondi. Cessata la presa, l’accusatore privato,
dandosi alla fuga, è uscito dal negozio Coop attraverso le casse.
AP1
l’avrebbe quindi seguito, continuando a proferire delle minacce e, raggiuntolo
al di fuori del negozio, gli avrebbe “improvvisamente sferrato una violenta
testata al volto colpendo in particolare il naso”. A seguito di tale evento
ACP ha chiesto ad una commessa di chiamare la Polizia la quale, interventua sul
posto, ha redatto, in data 26 novembre 2018 un rapporto di constatazione (AI 7
doc. 4). Sempre il 22 agosto 2018, ACP si è poi recato al pronto soccorso dell’Ospedale
civico di Lugano dove gli sarebbe stato diagnosticato un trauma nasale con una
“piccola escoriazione alla radice del naso” e il “naso leggermente
deviato a dx”. Due ulteriori visite mediche hanno avuto luogo il 27 agosto
2018 e il 27 settembre 2018 (cfr. querela penale, pag. 2-4 e gli allegati B-E
alla querela stessa).
l’istruttoria e le sue risultanze
3. Il
9 gennaio 2019 ACP è stato interrogato dalla Polizia cantonale come persona
informata sui fatti, in considerazione della sua costituzione quale accusatore
privato (AI 7, doc. 1). Nell’ambito del proprio interrogatorio ACP ha
sostanzialmente confermato la dinamica degli avvenimenti così come descritti
nella sua querela, precisando che a causa della “violenta testata
direttamente al volto”, il suo naso “ha iniziato a sanguinare fortemente”,
motivo per cui egli in quei momenti ha deciso di andare nella farmacia del
centro commerciale per farsi medicare con del ghiaccio: tale aggressione, a
detta dell’accusatore privato, è durata in tutto dai 10 ai 15 minuti ed è
avvenuta in presenza di S..
Egli ha inoltre indicato di
essersi recato, il medesimo giorno, al pronto soccorso dell’Ospedale civico di
Lugano dove ha riferito al medico curante di aver subito un “mono trauma a
livello del naso, non sanguinamento” (AI 1, doc. B). Nella “Lettera di
dimissione” redatta dal dr. _________, medico assistente per l’appunto al
pronto soccorso, è indicata la presenza di una “piccola escoriazione alla
radice del naso” con “naso leggermente deviato a dx”.
Il 27 agosto 2018 ACP è stato
visitato dal medico _________________ del Servizio di otorinolaringoiatria dell’Ospedale
regionale di Lugano. Nel relativo certificato medico è indicato fra l’altro che
il paziente si è “già sottoposto a intervento di settoturbinoplastica nel
passato”, ed è specificato che il “setto nasale è in asse” (AI 1,
doc. D) La valutazione del dr. med. ____________ conclude evidenziando che non
vi sono “indicazioni chirurgiche di significato attuale” e che “utili
controlli al bisogno”.
Successivamente a tali due
visite, ACP ha indicato di avere consultato il dr. med.
__________ in relazione ad una “deformazione nasale in seguito a un trauma
con frattura della piramide nasale e di seguito ostruzione nasale a sinistra”
al fine di ottenere un preventivo per l’esecuzione di una rinoplastica (AI 1,
allegato E). Durante il proprio interrogatorio l’accusatore privato ha riferito
(pag. 5) di essere stato visitato anche in data 7 settembre 2018 dal dr. med.
____________ per una TAC dei seni paranasali. Malgrado l’agente interrogante
gli abbia eslicitamente chiesto se “per caso è in possesso […] dei
risultati esperiti durante la TAC dal dr. med. ____________” e nonostante
l’accusatore privato abbia risposto di sì e che “li farò pervenire tramite
il mio avvocato”, ACP non ha versato agli atti gli asseriti esiti della TAC
da lui menzionata.
4. Il
14 maggio 2019 la Polizia cantonale ha proceduto all’interrogatorio, in veste
di testimone, della compagna di AP1, S. (AI 7, doc. 2 e la precisazione della
data dell’interrogatorio contenuta nel rapporto d’inchiesta a pag. 3 in basso).
S. ha riferito che in data 22 agosto 2018, mentre stava facendo la spesa nel
negozio Coop del centro commerciale di Grancia, ha notato un uomo (poi
rivelatosi essere ACP) che si avvicinava a lei con il proprio telefonino,
scattandole delle fotografie e filmandola, specificamente inquadrando il suo
seno. Spaventata dalla situazione e temendo di essere ulteriormente
importunata, ha chiamato il proprio compagno che l’ha raggiunta e ha chiesto a
ACP di mostrargli il telefono e di fargli vedere cosa avesse filmato. A tale
richiesta ACP – ha riferito ancora S. – ha risposto che, trattandosi di un
luogo pubblico, egli poteva fare ciò che voleva. A fronte di tale rifiuto, AP1
ha allora prospettato a ACP: “chiamiamo la Polizia e gli fai vedere il
telefono a loro”. Dopo un momento di silenzio, ACP – ha ancora soggiunto la
testimone – si è messo a correre “e si ferma all’ingresso del supermercato”.
A quel punto, ha proseguito S., ACP “inizia a cancellare nervosamente tutta
una serie di file, vedevo il suo dito a scorrimento, vedevo che eliminava i
file”. S. ha inoltre precisato di non avere visto il suo compagno prendere
per il collo ACP, né tantomeno dargli una testata. Quest’ultimo si sarebbe
limitato ad allontanarlo per proteggerla. AP1, a detta della sua compagna, si è
limitato a metterla in sicurezza, mentre il querelante avrebbe assunto un
atteggiamento provocatorio nei confronti del suo compagno.
5. Il
medesimo giorno, ovvero il 14 maggio 2019, è stato sentito dalla Polizia
cantonale anche AP1, quale imputato (AI 7, doc. 3). Egli ha precisato che quel
giorno mentre era intento a fare la spesa con la sua compagna è stato chiamato
“con voce molto forte, quasi urlando” da quest’ultima che gli ha
spiegato che un uomo, rivelatosi essere ACP, aveva filmato il suo décolleté e
altre parti del corpo. L’imputato si è pertanto rivolto a ACP per chiedergli
spiegazioni e in risposta questi gli ha in particolare detto che “è un mondo
libero” e che pertanto “poteva fare ciò che voleva”, rifiutandosi di
mostrargli il telefono. Al fine di impedirgli di cancellare le fotografie e le
registrazioni dal suo telefonino l’imputato ha riferito di avere cercato “di
fermarlo spingendolo contro un pilone li presente” precisando in seguito
che “lo tenevo contro una colonna spingendolo sulla sua spalla per evitare
che appunto cancellasse le foto e i filmati”. Successivamente ACP si è
allontanato attraverso le casse del negozio Coop, cancellando – ha proseguito
l’imputato – le riprese e le fotografie della sua compagna. La discussione fra
Fatti
i due è poi continuata sino all’arrivo della Polizia. L’imputato ha negato di
avere dato una testata a ACP, così come di averlo insultato o minacciato. Egli
ha peraltro precisato di non avergli in alcun modo impedito di andarsene e che
ACP gli aveva riferito che stava aspettando la moglie e sua figlia intente
anch’esse a fare degli acquisti. L’imputato ha infine soggiunto di avere notato
che ACP, all’esterno del centro Coop, all’arrivo di sua moglie e di sua figlia
“si teneva il naso sanguinante con un fazzoletto”. Successivamente è
giunta, come detto, la Polizia.
6. A seguito di tale
intervento la Polizia ___________ ha redatto in data
26 novembre 2018 un rapporto di costatazione, nel quale sono sostanzialmente
riportate le spiegazioni fornite sull’accaduto da AP1, S. e ACP. In tale rapporto
viene riferito di “un piccolo taglio sul naso, tra cartilagine e osso”
di ACP (AI 7, doc. 4).
7. Con ordine di
perquisizione del 23 novembre 2018 emanato dal procuratore pubblico (AI 5) sono
stati raccolti, presso il negozio Coop del centro commerciale di Grancia, dei
filmati della videosorveglianza che mostrano i fatti accaduti all’interno del
negozio (AI 7, chiavetta USB).
i reati di cui è accusato
l’imputato e la valutazione delle risultanze istruttorie
coazione
8. Secondo l’art. 181
CP si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave
danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di
lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.
8.1. Mentre la violenza
consiste nell’uso di una forza fisica di una certa intensità nei confronti
della vittima, la minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente
nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda
dalla volontà dell’autore. Non è tuttavia necessario che questi possa
effettivamente condizionare il verificarsi del danno né che abbia la reale
volontà di mettere in pratica la sua minaccia. La legge esige un grave danno,
in altre parole la prospettiva dello svantaggio, presentato come dipendente
dalla volontà dell’autore, dev’essere idonea a intralciare la libertà di
decisione o di azione del destinatario. Trattasi di una questione che va decisa
sulla base di criteri oggettivi, prendendo come parametro una persona di media
sensibilità. La possibilità di difendersi giudiziariamente contro il danno
prospettato non lo priva senz’altro del suo carattere grave (sul quadro
giuridico in ambito di coazione: STF 6B_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2
con numerosi rinvii).
Anche intralciare “in altro modo la libertà d'agire” della
vittima può adempiere la figura legale del reato di coazione. Questa
formulazione generale del comportamento punibile utilizzata dall’art. 181 CP –
vale a dire questo terzo mezzo di coazione menzionato dalla legge e formulato in
modo assai ampio: Jürg-Beat
Ackermann/Patrick Vogler/Laura Baumann/Samuel Egli, Strafrecht
Individualinteressen, Gesetz, System und Lehre im Lichte der Rechtsprechung, 2019,
pag. 304 – dev’essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione
qualsiasi, bensì, come per la violenza e la minaccia di grave danno, l' “altro
modo” deve consistere in un mezzo coercitivo capace di impressionare una
persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella
sua libertà di decisione o d’azione. In altre parole, deve trattarsi di un
mezzo coercitivo che, per la sua intensità e il suo effetto, è analogo a quelli
espressamente menzionati dalla legge.
Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è
il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è
sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo
coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce,
date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi
(STF 6B_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2; STF 6B_559/2020 del 23 settembre
2020 consid. 1.1 con rinvii). Sapere se la limitazione della libertà d’agire
altrui configura una coazione illecita dipende dunque dall’importanza dell’intralcio,
dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti.
8.2. La coazione è un reato
di evento (Erfolgsdelikt): l’uso del mezzo coercitivo deve limitare la
libertà di agire della vittima. Il reato è consumato ove essa si comporti,
almeno in parte, come vuole l’autore. Nel caso in cui invece la vittima non si
lascia intimidire e non adotta il comportamento voluto dall’autore, la coazione
è solo tentata (art. 22 cpv. 1 CP). Perché vi sia tentata coazione, l’autore
deve agire con coscienza e volontà, accettando quanto meno l’eventualità che il
mezzo coercitivo utilizzato intralci la libertà di agire della vittima (STF
6B_705/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2.2 con rinvii).
9. L’accusa di coazione
nell’ottica del procuratore pubblico (cfr. supra, consid. B.) ha il suo
fondamento nel fatto che l’imputato abbia afferrato l’accusatore privato per il
collo, stringendoglielo, nel contempo minacciandolo con le espressioni “ti
ammazzo” e “ti stacco la testa”. Questa situazione è durata – si
legge ancora nel decreto di accusa – almeno una decina di secondi e ha
costretto l’accusatore privato “a tollerare suddetti atti”, ovvero – per
l’appunto – la presa per il collo, la stretta e le minacce.
9.1. Dagli atti non risulta
che l’imputato abbia proferito le sopra citate affermazioni minacciose. I video
sequestrati presso il negozio Coop sono privi di audio e non permettono alcun
accertamento in tal senso. Certo, l’accusatore privato ha riferito di quelle
parole sin dalla querela (pag. 6): sta di fatto, tuttavia, che l’imputato ha da
subito negato questa circostanza (VI AP1 del 14 maggio 2019, pag. 6) e anche la
sua compagna non ha riferito di espressioni minacciose da parte dell’imputato
nei confronti di ACP (VI S. del 14 maggio 2019, pag. 9 in alto).
In altri termini, questa Corte non ha a questo specifico riguardo
elementi sufficienti per fondare il convincimento che quelle espressioni siano
state proferite. L’attendibilità delle concrete dichiarazioni su questo aspetto
contenute nella querela (e poi ribadite durante l’interrogatorio
dell’accusatore privato) non sono maggiori di quelle rilasciate dall’imputato e
dalla sua compagna. Né sarebbe possibile, ovviamente, fondare il proprio
convincimento su una valutazione di credibilità generale di una parte a
dispetto dell’altra, il Tribunale federale avendo più volte sottolineato che
per ricercare la verità materiale non è tanto determinante la credibilità
generale della persona interrogata, nel senso di una duratura qualità
personale, quanto piuttosto l'attendibilità della dichiarazione concreta
rilasciata dalla persona (STF 6B_1051/2019 del 9 aprile 2020 consid. 4.2; STF
6B_1094/2017 dell’11 giugno 2019 consid. 3.1; STF 6B_41/2013 del 25 luglio 2013
cons. 3.2, con rivio alla DTF 133 I 33 consid. 4.3 pag. 45).
9.2. Diversa è la
situazione relativa all’accusa di avere l’imputato afferrato per il collo ACP.
Dopo la fase iniziale in cui si vede l’imputato raggiungere S. alla presenza di
ACP e in seguito si notano l’imputato e l’accusatore privato muoversi e discutere
per lo più uno accanto all’altro all’interno del negozio (video intitolato “presunto
fotografo/fotografa”), passando poi al filmato intitolato “coppia/centrale
3” si può notare bloccando i fotogrammi in particolare agli orari
18:12:49.377, 18:12:49.497, 18:12:49.577 e 18:12:49.656 – fotogrammi che
possono essere facilmente ingranditi sul video (e del resto all’imputato sono
stati mostrati anche degli ingrandimenti cartacei già durante il suo primo
interrogatorio) – che l’imputato afferra con la mano destra il collo
dell’accusatore privato e che quest’ultimo arriva ad avere le spalle contro una
colonna situata all’interno del negozio. Contrariamente alla tesi difensiva
dell’imputato, si vede bene che la mano di quest’ultimo non è sulla spalla di
ACP bensì sul collo. Questo accertamento è ulteriormente rafforzato – ancorché
non ve ne sia bisogno, quei fotogrammi essendo già sufficientemente chiari –
dal fatto che la mano dell’imputato, guardandola di lato, vale a dire da dove è
collocata la videocamera che riprende la scena, non è orizzontale (ciò che
avrebbe potuto lasciare presagire che la mano fosse appoggiata sulla spalla
dell’accusatore privato) bensì è rialzata verso la posizione verticale, se ne
vede in altre parole il dorso, a ulteriormente suffragare la tesi che la mano
destra dell’imputato stava per l’appunto tenendo il collo dell’accusatore
privato.
9.3. I precitati video
permettono di stabilire che la scena in cui l’imputato ha afferrato
l’accusatore privato al collo non è durata “almeno una decina di secondi”
come prospetta il decreto d’accusa, bensì pochi istanti. La valutazione del
primo giudice che l’ha quantificata con l’espressione “per un secondo”
appare condivisibile (si tratta del secondo che inizia alle 18:12:49).
10. Nelle circostanze
sopra descritte (consid. 9.1.-9.3.) non vi sono gli estremi per potere
sussumere la fattispecie nella figura legale del reato di coazione ricordata al
consid. 8. Infatti, stabilito che la Corte non si è convinta dell’esistenza
delle minacce evocate nel decreto d’accusa “di un pericolo
all’integrità fisica”, va rilevato che affinché si possa parlare di uso di
violenza ai sensi dell’art. 181 CP occorre (e nel contempo è sufficiente) in
base alla giurisprudenza del Tribunale federale che la modalità e l’intensità
dell’agire violento scelto dall’autore siano in grado di spezzare (“brechen”)
la libera volontà della vittima. Certo, non occorre che l’agire dell’autore
renda la vittima incapace di opporre resistenza. È sufficiente che essa venga a
tal punto toccata nella sua libertà di agire che la formazione della propria
volontà risulti determinata dall’autore (Vera
Delnon/Bernhard Rüdy, Basler Kommentar StGB, 2019, ad art. 181 n. 27).
L’esame del video dimostra – con riferimento ai fatti oggetto del decreto
d’accusa – che ACP si è immediatamente liberato dalla presa al collo e in
seguito si è allontanato dal negozio. Ciò avviene non già perché specificamente
ACP non si lascia intimidire e se ne va (se così fosse occorrerebbe infatti
approfondire se vi sia stata una tentata coazione) bensì è l’agire
dell’imputato a non essere tale da costringere la sua vittima a un determinato
comportamento.
Gli avvenimenti di questi
specifici frangenti – e, lo si ripete, sono questi specifici frangenti a essere
oggetto del decreto d’accusa, ovvero la presa al collo per un secondo, dato che
le asserite minacce non sono evincibili dalle risultanze istruttorie – non
configurano il reato di coazione neppure ricorrendo alla clausola generale
contenuta nella norma che punisce, come si è accennato, anche chi intralcia “in
altro modo la libertà d'agire” della vittima. Infatti, a parte la
circostanza che nemmeno il procuratore pubblico ha evocato nel decreto d’accusa
(che determina la validità del principio accusatorio secondo l’art. 9 CPP)
questa eventualità, riferendosi il magistrato inquirente all’uso della
violenza e alla minaccia di grave danno, non si intravede quali
possano essere gli eventuali altri comportamenti dell’autore in questo
specifico contesto. Dovendo trattarsi di comportamenti che non sono né violenti
né minacciosi di un grave danno (per potere ricadere in questa terza categoria
prevista dall’art. 181 CP), la dottrina menziona, ad esempio, il sottrarre
medicamenti alla vittima, di cui ella ha bisogno, la formazione di un “tappeto
umano” su una strada per impedire il passaggio di un veicolo (numerosi
esempi sono riportati da Andreas Donatsch,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 2018, p. 451 e 452), ovvero tutte
eventualità che di certo non si attagliano al caso concreto.
11. Non è ancora tutto. Il
comportamento dell’imputato in queste specifiche fasi – ovvero la presa al
collo dell’accusatore privato per un secondo – adempie (come si vedrà più
avanti, consid. 14.) il reato di vie di fatto. Ora, anche qualora si volesse
ammettere – per avventura – che il reato di coazione, contrariamente
all’opinione di questa Corte, sia nondimeno realizzato, esso sarebbe nel caso
concreto comunque consumato da quello di vie di fatto. Nella fattispecie in
esame, infatti, la limitazione della libertà decisionale della vittima
costituisce un tutt’uno, ossia un’unità di azione (“eine Handlungseinheit”: vedasi già la DTF 104 IV
170 consid. 2, pag. 173) con la presa per il collo della vittima; e, in queste
eventualità, al reato che vieta le lesioni ex art. 122, 123, 125 e 126 CP (in
questo caso le vie di fatto giusta l’art. 126 CP) viene data la precedenza
rispetto alla coazione che risulta consumata (abgegolten): Reto Heizmann/ Julia Lüönd, StGB
Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 181 n. 25; Gunhild
Godenzi, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art.
181 n. 18; Vera Delnon/ Bernhard Rüdy,
op. cit., ad art. 181 n. 69 seconda parte, con rinvii).
lesioni semplici
12. Il procuratore
pubblico rimprovera all’imputato di avere tirato a ACP “una testata in pieno
volto”, procurandogli in tal modo delle lesioni, “segnatamente un
‘trauma nasale’ così come da attestazione medica 22.08.2018 dell’Ospedale
regionale di Lugano, Civico, nonché dalle successive certificazioni mediche del
27.08.2018 e del 27.09.2018 (agli atti)”.
La testata sarebbe
avvenuta “all’esterno del negozio Coop”, comunque sempre all’interno del
centro commerciale di Grancia.
12.1. Nella propria querela
ACP, lo si è già ricordato, ha riferito essersi trattato di “una violenta
testata al volto” che lo ha colpito in particolare al naso (pag. 3). Anche
durante il suo interrogatorio del 9 gennaio 2019 (pag. 4) ha qualificato la
testata di “violenta” e data “direttamente al volto”.
L’imputato, dal canto suo, ha sempre negato di avere dato una
testata all’accusatore privato (si veda segnatamente il suo verbale di
interrogatorio del 14 maggio 2019, pag. 7).
12.2. Le immagini dei video
presenti agli atti – che riprendono principalmente l’interno del negozio Coop
mentre la copertura della videosorveglianza relativa a ciò che avviene negli
spazi esterni al precitato negozio non è completa e vi sono momenti in cui
l’imputato e l’accusatore privato non sono ripresi dalle telecamere – non riportano
alcuna testata.
Anche il rapporto di
constatazione della Polizia ______________ (AI 7, doc. 4) non aiuta a chiarire
gli avvenimenti, quel rapporto limitandosi a riportare quanto le tre persone
coinvolte (l’imputato, la sua compagna e l’accusatore privato) hanno raccontato
agli agenti giunti sul posto quando l’alterco era terminato. La frase in cui è
indicato che AP1 “dava un colpo con la testa a ACP” si limita a
riportare quanto detto agli agenti da ACP.
Il fatto che nelle fasi in
cui l’accusatore privato si trovava all’esterno del negozio Coop si sia
prodotta un’escoriazione al suo naso è accertato. Ciò risulta non solo dalle
dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha riferito che nei frangenti
finali dell’alterco, ovvero quando i protagonisti erano da tempo usciti dal
negozio Coop e “sono arrivate la moglie e la figlia” di ACP, “notavo
che si teneva il naso sanguinante con un fazzoletto” (VI 14 maggio 2019,
pag. 10 in basso). Emerge anche dall’esame del video intitolato “7 uscita”,
in cui all’orario 18:14:44 e nei secondi successivi l’accusatore privato
avvicina la propria mano al naso e così anche alle 18:15:35. Lo stesso dicasi
per il successivo video intitolato “8 cassa”, in cui si vede ACP
compiere lo stesso gesto (alle 18:15:46, 18:16:09 e 18:19:07). E l’escoriazione
alla radice del naso risulta anche dalle fotografie prodotte dall’accusatore
privato al dibattimento di appello e annesse al relativo verbale.
Senonché, se l’imputato
avesse davvero tirato quella “violenta testata”, per di più “direttamente
al volto” come ha riferito ACP, secondo questa Corte le conseguenze
sarebbero state ben maggiori.
Non vi sono elementi sufficienti, anche prescindendo da quanto
dichiarato da S. che ha riferito di non avere visto alcuna testata, per
concludere con il necessario convincimento che l’imputato abbia dato una
testata all’accusatore privato.
Del resto, anche la
documentazione allestita dal pronto soccorso dell’Ospedale civico di Lugano, al
quale ACP si era rivolto “un’oretta” (allegato C alla querela) dopo i
fatti, riferisce di una “piccola escoriazione alla radice del naso”.
Certo, vi è l’aggiunta “Naso leggermente deviato a dx” ma non è
specificato se questa leggera deviazione sia di natura congenita o dovuta a un
trauma di un’ora prima. Trarre conclusioni da questa affermazione (“Naso
leggermente deviato a dx”) si rivela ancora più arduo per la Corte, tenuto
conto che appena pochi giorni dopo i fatti, e meglio il 27 agosto 2018, ACP è
stato visitato dal dottor _______________ del servizio di otorinolaringoiatria
dell’Ospedale regionale di Lugano che ha attestato: “setto nasale in asse,
non perforazioni iatrogene”. Questi due certificati, inoltre, tolgono
valenza al preventivo dei costi per una rinoplastica allestito cinque settimane
dopo i fatti, il cui contenuto allude finanche a una “frattura della
piramide nasale” di cui invece non vi è alcun accenno nei certificati
rilasciati dall’Ospedale di Lugano il 22 agosto 2018 e il 27 agosto 2018, con
la conseguenza che non si capisce se la prospettata rinoplastica non possa
essere dovuta “a un trauma” diverso rispetto all’escoriazione del 22
agosto 2018.
12.3. In conclusione
sull’accusa di lesioni semplici, il concreto comportamento dell’imputato
rimproverato nel decreto d’accusa e che delimita l’oggetto del procedimento
penale (Wolfgang Wohlers, Zürcher
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2020, ad art. 9 n. 11)
è costituito dall’avere dato una testata in pieno volto all’accusatore privato:
da quest’accusa l’imputato deve essere prosciolto non essendovi elementi
sufficienti per convincere la Corte del verificarsi di questo comportamento.
ingiuria
13. L’imputato, come già
anticipato, è accusato anche di ingiuria. Il procuratore pubblico ritiene
infatti che egli abbia proferito quel tardo pomeriggio del 22 agosto 2018 a
Grancia gli epiteti “testa di cazzo”, “maniaco” e “figlio di
puttana”, offendendo così l’onore di ACP
13.1. L’art. 177 CP
stabilisce che chiunque offende in altro modo [per rapporto all’art. 173 e 174
CP] con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona,
Considerandi
è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote
giornaliere (cpv. 1). Se l’ingiuria è stata provocata direttamente
dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da
pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con
ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o
una di esse (cpv. 3).
13.2
Il primo giudice ha fra
l’altro ritenuto che “in mancanza di prove sufficienti,
l’imputato gode del dubbio in suo favore”, ha
evidenziato che “non è improbabile che le parti si siano insultate mentre
litigavano” ma che, alludendo ai filmati della videosorveglianza, “purtroppo
l’immagine è muta” e che “in assenza di qualsivoglia altra prova, a
fronte della (sola) parola dell’accusatore privato contro quella dell’imputato,
quest’ultimo va prosciolto, in applicazione del principio ‘in dubio pro reo’” (sentenza impugnata, consid. 6.2, pag. 8 e 9).
13.3
Al dibattimento di
appello l’accusatore privato ha fra l’altro sostenuto che il primo giudice
avrebbe assolto l’imputato applicando l’art. 177 cpv. 3 CP ma non è così:
l’istanza precedente ha assolto l’imputato in mancanza di prove sufficienti.
E questa è la conclusione a cui necessariamente giunge anche
questa Corte, in mancanza di elementi probatori concludenti.
vie di fatto
14.
Come già accennato
(consid. D.), al dibattimento davanti all’istanza precedente, il suo presidente
ha comunicato alle parti “che i fatti verranno valutati anche sotto
l’aspetto delle vie di fatto”. Nella sentenza, poi, egli ha ritenuto
l’imputato autore colpevole “di vie di fatto, per avere, in data 22 agosto
2018, all’interno del negozio Coop situato presso il Centro commerciale
Grancia, afferrato ACP per il collo per un secondo”.
14.1
Secondo l’art. 126 CP chiunque
commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o
alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa (cpv. 1).
Dal lato oggettivo l’art. 126 CP comprende quegli attacchi
all’integrità corporale di una persona che sono o del tutto privi di
conseguenze o che comportano solo conseguenze di poca importanza (Godenzi, op. cit., ad art. 126 n. 1 ss.
con rinvii).
Si può parlare di
vie di fatto quando la misura generalmente e socialmente tollerata di influsso
(“Einwirkung”) sul corpo di una persona viene superata (Ackermann/Vogler/Baumann/Egli, op. cit.,
ad art. 126, con rinvio anche alla STF 6B_144/2016 del 13 aprile 2016 consid. 3.2
e, ancora di recente, STF 6B_551/2020 del 24 settembre 2020 consid. 3.3.2).
Dal lato soggettivo, il reato di vie di fatto richiede
l’intenzione, ossia che l’autore abbia agito consapevolmente e volontariamente.
Il dolo eventuale è sufficiente.
14.2
Che la presa effettuata
dall’imputato al collo di ACP superi la misura generalmente e socialmente
tollerata di influsso sul corpo di una persona non può essere seriamente messo
in discussione.
Certo, occorre che l’agire
dell’autore abbia una certa intensità, ma dell’esistenza di questo presupposto
basta guardare il video per convincersene senza esitazione. Tanto più che il
subentrare di dolori fisici non è richiesto perché vi sia il reato di vie di
fatto (STF 6B_551/2020 del 24 settembre 2020 consid. 3.3.2 con
rinvii; Andreas Donatsch,
StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den
Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 126 n. 1). È
sufficiente che, in base a un criterio oggettivo, l’azione provochi nella
persona interessata un chiaro sentimento di disagio (STF 6B_227/2019 del 13
settembre 2019 consid. 1.5). Così, ad esempio, anche l’afferrare per i capelli
è già stato considerato vie di fatto (cfr. Gian
Ege, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art. 126 n. 1 con rinvio
giurisprudenziale). L’esistenza di un sentimento di disagio, oltremodo
comprensibile per chiunque, sulla base dunque di un criterio oggettivo, è ben
dimostrata nel caso concreto anche dall’atteggiamento dell’accusatore privato
che immediatamente ha cercato di liberarsi, riuscendovi.
Anche la sopra riferita componente soggettiva del reato, ovvero
l’intenzione, risulta con chiarezza dalle immagini, senza necessità di
dilungarsi ulteriormente.
14.3
L’applicazione del
sopra ricordato cpv. 3 dell’art. 177 CP – norma secondo cui se all’ingiuria si
è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può
mandar esenti da pena le parti o una di esse – non entra in discussione: a
parte il fatto che si tratta di una norma potestativa, non vi sono elementi
sufficienti e convincenti per la Corte che suffraghino la tesi dell’imputato
secondo la quale l’accusatore privato lo avrebbe poco prima ingiuriato.
Il fatto che S. abbia affermato il contrario, in considerazione
dello stretto rapporto di vicinanza fra quest’ultima e l’imputato, non permette
a questa Corte di ritenere provata, in modo sufficientemente certo, l’esistenza
di ingiurie proferite dall’accusatore privato nei confronti dell’imputato.
conclusioni sugli aspetti penali
15.
Da tutto quanto
precede, con riferimento ai fatti contenuti nel decreto d’accusa dell’8 agosto
2019.
(DA 3736/2019), discende che l’imputato viene ritenuto autore colpevole di
vie di fatto per avere afferrato al collo l’accusatore privato per un secondo
all’interno del negozio Coop di Grancia il 22 agosto 2018.
commisurazione della pena
16.
Il già citato art. 126
cpv. 1 CP prevede per le vie di fatto la pena della multa. Al proposito, l’art.
106.
cpv. 1 CP stabilisce che se la legge non dispone altrimenti, il massimo
della multa è di fr. 10'000.-. Per determinare l’entità della multa sono
applicabili le regole generali per la commisurazione della pena previste dagli
art. 47 ss. CP (Daniel
Jositsch/Gian Ege/Christian Schwarzenegger, Strafrecht II, Strafen und
Massnahmen, 2018, pag. 136). Ciò significa che a essere determinante è
la colpa dell’autore e l’art. 106 cpv. 3 CP non deroga a queste regole
generali.
Nella fattispecie in esame il primo giudice ha condannato
l’imputato alla multa di fr. 200.-. Ancorché la sanzione non possa dirsi
severa, anzi, la stessa viene confermata da questa Corte, tenendo conto in
particolare del tempo trascorso non solo dai fatti ma anche di quello
intercorso dal primo giudizio. Come già stabilito dall’istanza precedente, in
caso di mancato pagamento per colpa la pena detentiva sostitutiva è fissata in
2.
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
pretese di diritto civile
17.
L’art. 122 cpv. 1 CPP
stabilisce che in veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in
via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal
reato.
Si tratta in particolare di pretese di risarcimento danni o di
riparazione del torto morale (Niklaus
Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 187 n. 596).
Le pretese civili dell’accusatore privato avanzate nel contesto di
un processo penale sono sottoposte alla massima dispositiva e al principio
attitatorio (STF 6B_1137/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 6.3; STF 6B_267/2016
del 15 febbraio 2017 consid. 6.1).
Nel caso concreto non risulta che l’accusatore privato abbia
sufficientemente quantificato o motivato pretese desunte dal reato per il quale
AP1 viene condannato: in applicazione dell’art. 126 cpv. 2 lett. b CPP ACP
viene pertanto rinviato al foro civile per le sue eventuali domande
risarcitorie. Questa conseguenza, mitigata rispetto a quello che avverrebbe in
un classico processo civile (in cui la richiesta verrebbe respinta), è voluta
dal legislatore (Nicolas Jeandin/Stéphanie
Fontanet, Commentaire romand, 2019, ad art. 126 n. 21).
tasse e spese di primo grado
18.
18.1
L’art. 428 cpv. 3 CPP
stabilisce che, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso in
esame), la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione
delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore. In questo contesto, alla
giurisdizione di ricorso viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, ad art. 428 n. 13; Yvona Griesser, Zürcher Kommentar StPO,
2020, ad art. 428 n. 27 con rinvii).
18.2
In base all’art. 426
cpv. 1 CPP, in caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali del
procedimento di prima istanza. L’attribuzione dei costi si basa sul principio
secondo cui i costi devono essere sostenuti da chi li ha causati (DTF 138 IV
248.
consid. 4.4.1 con riferimenti). È necessario un nesso di causalità adeguato
tra il comportamento punibile che ha portato alla condanna e i costi sorti per
l’accertamento (die Abklärung: STF 6B_460/2020 del 10 marzo 2021 consid.
10.3.1.), vale a dire i costi dell’inchiesta e del giudizio (STF 6B_112/2020
del 7 ottobre 2020 consid. 6.3.; STF 6B_744/2020 del 26 ottobre 2020 consid.
4.3
con riferimenti).
Se l'imputato –
accusato di una pluralità di azioni – viene riconosciuto solo parzialmente
colpevole, allora fondamentalmente egli deve essere condannato a pagare le
spese del procedimento di prima istanza solo in proporzione. I costi possono
essere accollati all’imputato solo nella misura in cui essi sono subentrati
mediante l’inchiesta e il giudizio relativi a quei reati per i quali viene
emessa una sentenza di colpevolezza (oppure nelle eventualità previste
dall’art. 426 cpv. 2 CPP che tuttavia non riguardano il caso qui in esame). In
caso di assoluzione parziale, dunque, le spese procedurali sono da ridurre
qualora siano sorti costi supplementari legati a imputazioni sfociate in
un’assoluzione. Ciò vale in ogni caso se i diversi complessi accusatori (Anklagekomplexe)
si lasciano chiaramente differenziare.
È tuttavia ammissibile
accollare tutte le spese procedurali degli atti istruttori e del procedimento
di prima istanza all’imputato ancorché parzialmente assolto, qualora le azioni
messe a suo carico siano in stretta e diretta connessione e tutti gli atti
istruttori erano necessari a riguardo di ogni capo d’accusa; (STF 6B_112/2020
del 7 ottobre 2020 consid. 6.3. con numerosi rinvii; STF 6B_415/2021 dell’11
ottobre 2021 consid. 7.3.). Pertanto, in caso di complesso fattuale unitario,
si può derogare al principio della messa a carico completa delle spese
procedurali soltanto se l’istruzione penale ha comportato maggiori spese sul
punto in cui l’imputato .stato assolto (STF 6B_460/2020 del 10 marzo 2021
consid. 10.3.1. con rinvio). Per la ripartizione delle spese ai sensi dell’art.
426.
CPP non è determinante la qualifica giuridica né il numero dei reati
contenuti nell’accusa bensì il complesso dei fatti per cui è stata promossa
l’accusa (STF 6B_84/2020 del 22 giugno 2020 consid. 2.4 con rinvii).
Siccome un’esatta valutazione di quali costi siano da ricondurre a
quali accuse risulta difficile, il Tribunale federale lascia alle corti
cantonali un certo margine di apprezzamento nella suddivisione delle spese
procedurali.
19.
19.1
L’istanza precedente ha
stabilito al dispostivo n. 3.2. della sua sentenza che l’imputato viene
condannato “al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.
1'000.- (mille) con motivazione scritta” e che la “tassa di giustizia e
le spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 600.- sono a carico dello
Stato”, con ciò lasciando intendere che dell’importo complessivo di fr.
1'600.-, una quota di fr. 1'000.- sia a carico dell’imputato e una quota di fr.
600.- a carico dello Stato. Dalla “Distinta spese” riportata in calce
alla sentenza di primo grado emerge invece che all’imputato sono state
addossate spese nella misura di fr. 400.- e allo Stato nella misura di fr.
600.-.
19.2
A fronte dei principi di
suddivisione dei costi ricordati al consid. 18. la ripartizione operata dal
primo giudice appare benevola nei confronti dell’imputato, al quale andava
accollata (almeno) la metà delle spese procedurali, vista la sua condanna e
considerato il fatto che i costi dell’inchiesta e del procedimento di primo
grado hanno riguardato – almeno per metà – il complesso dei fatti (quelli
interni al negozio Coop) che hanno condotto alla condanna per vie di fatto
dell’imputato.
Anche la circostanze che
una parte (per di più maggioritaria) delle spese procedurali sia stata posta a
carico dello Stato (punto n. 4 del dispositivo) non appare convincente alla
luce dell’art. 427 cpv. 2 CPP e della giurisprudenza del Tribunale federale, il
quale in diverse occasioni ha ricordato che la parte querelante che partecipa
al procedimento in veste di accusatrice privata (proprio come nel caso di
specie) fondamentalmente deve sopportare il completo rischio di pagare le spese
(da ultimo DTF 147 IV 47 consid. 4.2.2., pag. 51). Chi sporge una querela e
prende parte alla procedura come accusatore privato deve in altre parole
assumersi interamente il rischio legato alle spese, mentre chi sporge querela
ma rinuncia ai propri diritti di parte deve sopportare le spese solo in caso di
comportamento temerario.
19.3
Sia come sia, con
l’appello principale non è specificamente chiesta una diversa ripartizione
delle spese di prima istanza per l’eventualità in cui l’appello principale
venga respinto nella sua domanda principale (condanna dell’imputato per i reati
di cui al decreto d’accusa). Quanto all’appello incidentale, esso mira a questo
riguardo a fare eliminare la messa a suo carico parziale delle spese
procedurali. Quanto al punto n. 4 del dispositivo, esso è stato impugnato
dall’accusatore privato, chiedendo che venga modificato “in esito
all’accoglimento del presente appello”. Ora, modificare il dispositivo n. 4
accollando all’accusatore privato parte delle spese procedurali che l’istanza
precedente ha posto a carico dello Stato, equivarrebbe a riformare il giudizio
di primo grado a scapito dell’appellante medesimo, a dispetto del divieto della
reformatio in peius stabilito dall’art. 391 cpv. 2 CPP, tale principio venendo
violato anche mutando la ripartizione dei costi di prima istanza a detrimento
dell’accusatore privato solo appellante sul punto (cfr. STF 6B_1046/2013 del 14
maggio 2014 consid. 2.3.).
tasse e spese d’appello
20.
La ripartizione delle
spese nella procedura di appello segue un altro criterio rispetto a quanto si è
appena detto con riferimento alla ripartizione delle spese di prima istanza.
L’art. 428 cpv. 1 CPP, norma che – in maniera esclusiva –
regolamenta la suddivisione delle spese in appello (STF 6B_370/2016 del 16
marzo 2017 consid. 1.2), stabilisce che le parti sostengono le spese della
procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa.
Prevalere o soccombere
in una procedura ricorsuale dipende dalle richieste (Rechtsbegehren)
formulate in seconda istanza dalla parte che inoltra il mezzo di impugnazione.
È determinante se e in che misura la parte ricorrente – a scapito dell’altra
parte – ottiene un cambiamento della decisione impugnata (STF 6B_701/2019 del
17.
dicembre 2020 consid. 2.3 con numerosi rinvii; Yvona Griesser, op. cit., ad art. 428 n. 1 con riferimento
alla chiara DTF 123 V 156
consid. 3c pag. 158).
appello
principale (di ACP)
20.1
ACP, in relazione al
suo appello, risulta interamente soccombente e ne sopporta pertanto
integralmente le tasse e le spese di complessivi fr. 1'600.-.
appello
incidentale (di AP1)
20.2
AP1, interamente
soccombente in relazione al suo appello incidentale, ne sopporta integralmente
le tasse e le spese di complessivi fr. 1'200.-.
indennità
a favore
di AP1
21.
21.1
L’art. 432 cpv. 2 CPP
prevede che se l’imputato viene giudicato non colpevole in un procedimento
promosso a querela di parte, il querelante, qualora per condotta temeraria o
negligenza grave abbia causato l’apertura del procedimento o ne abbia
intralciato lo svolgimento, o l’accusatore privato possono essere tenuti a
rimborsargli le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali.
Nella DTF 147 IV 47 ss. il Tribunale federale ha chiarito che nei
procedimenti promossi a querela di parte non è necessario che l'accusatore
privato abbia avuto una condotta temeraria o gravemente negligente perché sia
tenuto a indennizzare l'imputato giudicato non colpevole. Gli stessi
presupposti per cui l’accusatore privato o il querelante possono venire
astretti a sopportare i costi del procedimento giusta l’art. 427 cpv. 2 CPP
valgono anche per potere obbligare l’accusatore privato o il querelante a indennizzare
le spese dell’imputato sostenute per la propria difesa sull’aspetto penale (Stefan Wehrenberg/ Friedrich Frank,
Basler Kommentar StPO, 2014, ad art. 432 n. 15). Se un imputato viene
prosciolto da un determinato reato e condannato per un altro di cui era
accusato, sopporta una parte dei costi (per la parte in cui viene condannato)
ma ha diritto a un’indennità per le spese connesse con l’accusa da cui è stato
prosciolto (Yvona Griesser, op.
cit., ad art. 430 n. 4).
L’art. 436 cpv. 1 CPP stabilisce che le pretese di indennizzo e di
riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette
dagli articoli 429-434.
21.2
AP1 ha chiesto
un’indennità di fr. 8'371.70 per le spese legali sostenute fino al giudizio di
primo grado e di fr. 4'444.80 per il procedimento di appello. Tali importi,
sulle base di tutte le circostanze, della (tutto sommato esigua) complessità
della vicenda, e dell’esito sono senz’altro eccessivi.
Il
numero di ore di lavoro che la pratica ha richiesto, fondandosi anche sulla
durata degli atti istruttori indicata nei rispettivi documenti, possono essere
così riassunte, rispettivamente in parte stimate: 3 ore e 45 minuti per gli
interrogatori (oltre a 50 minuti di trasferte), 2 ore e 45 minuti per il
dibattimento in Pretura penale (oltre a 1 ora e 20 minuti di trasferta), 10
minuti per la lettera al Ministero pubblico del 2 ottobre 2019, 40 minuti per
la lettura della sentenza pretorile, 30 minuti per la redazione della
dichiarazione di appello incidentale e 3 ore per il dibattimento di appello
(oltre a 2 ore di trasferta). A ciò si possono ragionevolmente aggiungere,
stimandole come necessarie, 2 ore di colloqui col cliente e 4 ore di
preparazione per il primo dibattimento, oltre a 3 ore per i) un ulteriore
colloquio col cliente dopo il primo giudizio e ii) la preparazione del
dibattimento di appello. Ciò porta a un totale di 24 ore di lavoro.
Considerando la tariffa oraria richiesta (conforme all’art. 12 Rtar) di fr.
280.- l’ora, si perviene a un totale di fr. 6’720.-, a cui si aggiungono fr.
672.- di spese (10%) e l’IVA di fr. 569.20 (7.7% di fr. 7’392.-) per
complessivi fr. 7'961.20.
21.3
Visto l’esito del procedimento,
si giustifica di accordare a AP1, in relazione alle accuse da cui è stato
assolto, un’indennità ridotta (in ragione di ½) di fr. 3'980.60 per il
procedimento di primo e di secondo grado, da porsi a carico di ACP (art. 432
cpv. 2 CPP).
a favore di ACP
22.
22.1
L’art. 433 cpv. 1 lett.
a CPP prevede che l’imputato deve indennizzare adeguatamente l’accusatore
privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se
l’accusatore privato vince la causa. Il successivo cpv. 2 della norma
stabilisce che l’accusatore privato inoltra l’istanza d’indennizzo all’autorità
penale, quantificando e comprovando le proprie pretese. Se l’accusatore privato
non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra nel merito
dell’istanza. A questo riguardo, in altre parole, non vale il principio
inquisitorio (Yvona Griesser, op.
cit., ad art. 433 n. 4 con rinvii; Niklaus
Oberholzer, Grundzüge des
Strafprozessrechts, 2020, pag. 721 n. 2355).
Il vincere la causa
ai sensi della precitata lett. a dell’art. 433 cpv. 1 CPP consiste di regola
nella condanna dell’imputato (nel caso in cui l’accusatore privato abbia
dichiarato di partecipare al procedimento penale con un’azione penale) e/o nel
prevalere da parte dell’accusatore privato (che ha inoltrato un’azione civile)
sugli aspetti civili (Niklaus
Schmid/Daniel Jositsch, op. cit., ad art. 433 n. 6). Il diritto
all’indennizzo è limitato alle spese sorte in connessione con il procedimento
(in analogia con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP: Yvona
Griesser, op. cit., ad art. 433 n. 1).
22.2
ACP ha chiesto
un’indennità di fr. 5'481.90 (comprensiva di spese e IVA) per il procedimento
di primo grado e un’indennità forfettaria di fr. 5'000.- per il procedimento
d’appello.
Tenuto conto del lavoro necessario per garantire un adeguato
patrocinio, si giustifica di ritenere forfettariamente anche per il
rappresentante dell’accusatore privato 24 ore di lavoro (trasferte comprese)
per il procedimento di primo e di secondo grado, retribuite a fr. 280.- l’ora
(ex art. 12 Rtar). Si perviene pertanto a un totale di fr. 6’720.-, a cui si
aggiungono fr. 672.- di spese (10%) e l’IVA di fr. 569.20 (7.7% di fr. 7’392.-)
per complessivi fr. 7'961.20.
22.3
Anche per ACP,
considerato l’esito del procedimento, in cui egli vince la causa solo
parzialmente, l’indennità (ex art. 433 cpv. 1 CPP) deve essere ridotta in ragione
di ½ ed è pertanto fissata in complessivi fr. 3'980.60 per il procedimento di
primo e di secondo grado. Tale indennità è posta a carico di AP1.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10, 80, 84, 348 ss., 379
ss., 398 ss., 405 cpv. 1, 408, 422 ss., 426 ss., 432, 433, 436 CPP,
42, 44 e 47 ss., 106, 123, 126, 177 e 181 CP,
nonché, sulle spese, anche la LTG e, sulle ripetibili, anche il Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per
la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di ACP
è respinto.
II. L’appello
incidentale di AP1 è respinto.
III. Di conseguenza:
1. AP1
è dichiarato autore colpevole di vie di fatto per avere, il 22 agosto 2018
all’interno del negozio Coop situato nel centro commerciale di Grancia, afferrato
ACP per il collo per un secondo.
2. AP1 è condannato alla multa di fr. 200.- (duecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento per colpa questa sarà sostituita con una
pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Le spese giudiziarie
del procedimento di primo grado di complessivi fr. 1'000.- (mille) sono poste a
carico di AP1 in ragione di fr. 400.- (quattrocento) e per i rimanenti fr.
600.- (seicento) a carico dello Stato.
4.1. Gli
oneri processuali dell’appello di ACP, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 1'400.-
- altri
disborsi fr. 200.-
fr. 1’600.-
sono posti a
suo carico.
4.2. Gli oneri processuali
dell’appello incidentale di AP1, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 1'000.-
- altri
disborsi fr. 200.-
fr. 1’200.-
sono posti a
suo carico.
5.1. ACP
è tenuto a versare a AP1 un’indennità ex art. 432 cpv. 2 CPP di fr. 3'908.60 per
il procedimento di primo e di secondo grado.
5.2. AP1
è tenuto a versare a ACP un’indennità ex art. 433 cpv. 1 CPP di fr. 3'908.60 per
il procedimento di primo e di secondo grado.
IV. Intimazione
a:
V. Comunicazione
a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i
motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.