17.2020.72
Infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio, appello dell'imputato e appello incidentale del PP. Accertamento dei fatti, credibilità e commisurazione della pena. Appelli respinti
10 luglio 2020Italiano38 min
I. Con
Source ti.ch
Incarto n.
17.2020.72+98
17.2020.160
Locarno
10 luglio 2020/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 28 gennaio 2020 da
IM1AP 1
rappr. dall' DI1
e sull’appello incidentale presentato il 16 marzo 2020 dal
procuratore pubblico, 6901
Lugano
contro la sentenza emanata il
21 gennaio 2020 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di IM1 e di IM2
(motivazione scritta intimata il 20 febbraio 2020)
richiamata la dichiarazione di appello 9 marzo 2020;
esaminati gli atti;
ritenuto che
A. Con atto di accusa n.
221/2019 dell’8 ottobre 2019 il procuratore pubblico ha rinviato a giudizio IM1
e IM2 davanti alla Corte delle assise criminali ritenendoli coautori colpevoli
di:
1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo
di cocaina che sapevano o dovevano presumere poter mettere direttamente o
indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere,
senza essere autorizzati, nel periodo da gennaio 2017 a gennaio/febbraio 2019,
agendo in correità tra loro e con altri cittadini albanesi non identificati,
1.1. a
Rivera e in altre imprecisate località, in più occasioni, alienato e, in
minima parte, procurato in altro modo a M., un imprecisato quantitativo
di cocaina, valutato in circa 550/600 grammi, con grado di purezza
indeterminato, sia a contanti che a credito, sotto forma di sacchetti da loro
confezionati da 5 a 50 grammi l’uno, al prezzo variante da CHF 70.- a CHF 80.-
il grammo, stupefacente da loro acquistato in luoghi e da spacciatori non
identificati;
1.2. a
Rivera, in ________________, in date imprecisate nel summenzionato periodo, in
5 o 6 occasioni, detenuto, nell’abitazione di M., un imprecisato
quantitativo di cocaina, valutato in complessivi 5 o 6 chilogrammi, con
grado di purezza indeterminato, in quantitativi di circa 1 chilogrammo per
volta, in forma solida e rettangolare, stupefacente ricevuto dagli imputati a
Rivera da persone non identificate, portato nella cucina dell’abitazione di M.,
dove lo spacchettavano, lo pesavano e lo suddividevano in quantitativi di 50,
100 e/o 150 grammi l’uno, ai fini dell’alienazione a terzi, regalando ogni
volta a M., in cambio della sua ospitalità, dei pezzi di cocaina del peso di
circa 10/15 grammi l’uno, stupefacente compreso nel quantitativo di cui al
punto 1.1 del presente atto di accusa.
IM2, singolarmente, è stato inoltre accusato di
contravvenzione e infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro ed entrata,
soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione.
IM1 invece, singolarmente, è stato accusato di:
2. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo
di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o
indirettamente in pericolo la salute di molte persone, e meglio per avere,
senza essere autorizzato,
2.1. nel
periodo da marzo 2016 all’11 marzo 2019, a Lamone, Cadempino, Lugano e in altre
imprecisate località, alienato, in più occasioni, a vari consumatori
locali e tra questi a __________________, ___________, tale ___ e altri non
identificati, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 250 grammi,
con grado di purezza indeterminato, sia al dettaglio che all’ingrosso, sotto
forma di sacchettini da lui confezionati da 0.7/0.8 grammi l’uno al prezzo
variante da CHF 70/80.- a CHF 100.- l’uno, rispettivamente in quantitativi da 5
fino a 100 grammi l’uno, al prezzo variante da CHF 80.- a CHF 100.- il grammo,
stupefacente da lui previamente acquistato in luoghi e da spacciatori non
identificati, al prezzo di CHF 40.- e/o € 45.- il grammo,
2.2. a
Paradiso, in _________________, l’11 marzo 2019, nel bagno dell’appartamento da
lui locato, detenuto, 443.92 grammi netti di cocaina (con grado di
purezza variante dall’83.4 all’89%), sotto forma di sassi e polvere, contenuta
in tre involucri e un sacchetto, e destinata alla vendita a terzi se non fosse
stata sequestrata dalla Polizia cantonale al momento del suo arresto;
3. riciclaggio
di denaro
per avere, a Lugano, nel periodo
dal 31 marzo 2016 al 07 marzo 2019,
in 53 occasioni, compiuto
atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e
la confisca di complessivi CHF 33'444.54, che sapeva o poteva presumere
provenire da un crimine, segnatamente dall'infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti da lui commessa, somma di denaro che ha trasferito e fatto
trasferire da terze persone a suo beneficio, in Albania e in Italia, tramite i
seguenti bonifici della Western Union e della Ria Financial Services:
[elenco dei singoli invii]
4. entrata,
soggiorno illegale e attività lucrativa senza autorizzazione, ripetuti
per essere, nel periodo da marzo
2016 all’11 marzo 2019, entrato ripetutamente in Svizzera, da valichi non
meglio precisati, soggiornando in particolare a Lamone, Cadempino, Lugano,
Rivera e in altre imprecisate località, benché privo del necessario visto per
un soggiorno superiore a 90 giorni e unicamente per commettere reati sul nostro
territorio, esercitando inoltre un’attività lucrativa, senza permesso.
B. Al dibattimento di
primo grado, tenutosi il 21 gennaio 2020, il presidente ha proposto di modificare
l’atto d'accusa nel senso che le imputazioni di cui ai punti 3, 4 e 7 sono
ripetute. Le parti hanno dato il loro accordo e l’AA è stato modificato di
conseguenza.
C. Esperito il
dibattimento, con sentenza 21 gennaio 2020 (motivazione scritta intimata il 20
febbraio 2020), la Corte delle assise criminali ha dichiarato IM2 e IM1
coautori colpevoli di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo
che sapevano o dovevano presumere poter mettere direttamente o indirettamente
in pericolo la salute di molte persone,
per avere, nel periodo gennaio 2017
– febbraio 2019, in correità tra loro e con terzi, senza essere autorizzati,
1.1.1. a
Rivera e in altre imprecisate località, alienato e procurato in altro modo a M.
550 grammi di cocaina;
1.1.2. a
Rivera, in 5 occasioni, detenuto nell’abitazione di M. un imprecisato
quantitativo di cocaina, stupefacente che spacchettavano, pesavano e
suddividevano ai fini dell’alienazione a terzi.
Li ha, invece, prosciolti dall’imputazione di aver detenuto 5-6 kg
di cocaina a casa di M. (1.2 AA), essendo stato ritenuto un imprecisato
quantitativo (disp. 4 della sentenza impugnata).
Singolarmente, IM2 è stato ritenuto anche autore
colpevole di contravvenzione e infrazione aggravata alla LStup, ripetuto
riciclaggio di denaro e ripetuti entrata, soggiorno illegale e attività
lucrativa senza autorizzazione.
Singolarmente, IM1 è stato ritenuto anche autore
colpevole di:
2.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita a un quantitativo
che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in
pericolo la salute di molte persone,
per avere, nel periodo marzo 2016 –
11 marzo 2019, a Lamone, Cadempino, Lugano, Paradiso e in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato, alienato 250 grammi di cocaina e detenuto 443.92
grammi di cocaina;
2.2. riciclaggio
di denaro ripetuto
per avere, nel periodo 31 marzo
2016 – 7 marzo 2019, a Lugano, in 53 occasioni, compiuto atti suscettibili di
vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di CHF
33’444.54, che sapeva provenire da un crimine, e meglio dall’infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti da lui commessa, somma di denaro che ha
trasferito e fatto trasferire da terze persone a suo beneficio in Albania e
Italia;
2.3. entrata
e soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione ripetuti
per essere, nel periodo marzo 2016
– 11 marzo 2019, entrato ripetutamente in Svizzera, soggiornando in particolare
a Lamone, Cadempino, Lugano, Rivera e in altre imprecisate località, benché
privo del necessario visto per un soggiorno superiore a 90 giorni e per
commettere reati sul nostro territorio, esercitando inoltre un’attività
lucrativa senza permesso.
D. Per questi reati, IM1
è stato condannato alla pena detentiva di 4 anni, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, nonché all’espulsione dalla Svizzera per 8 anni.
È stata ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, con
distruzione dello stupefacente. Tasse e spese di giustizia, per complessivi fr.
7'274.85.-, sono state poste in solido a carico di IM1 e IM2, con ripartizione
interna del 50% ciascuno.
Le spese per la difesa d’ufficio di IM1, di fr. 5’719.25, sono
state anticipate dallo Stato, con l’obbligo per il condannato di rimborsarle
non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno.
IM2 è stato, invece, condannato alla pena detentiva di 3
anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa in ragione di 18 mesi
con un periodo di prova di 2 anni, oltre che alla multa di fr. 100.-. Anch’egli
è stato inoltre espulso dalla Svizzera per 8 anni.
E. Mentre
IM2 ha
accettato il giudizio, IM1 ha tempestivamente annunciato di voler
interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
sentenza, ha confermato tale volontà con dichiarazione 9 marzo 2020, precisando
di impugnare solo i punti 1.1 (infr. LStup in correità con IM2), 3.2
(riciclaggio) e 6.2 (pena) del dispositivo.
Egli chiede il proscioglimento dal punto 1.1, il parziale
proscioglimento dal punto 3.2 (riconoscendosi colpevole di riciclaggio
limitatamente a fr. 7’000.-) e la condanna a una pena detentiva non superiore
ai 2 anni, interamente sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni. Postula, inoltre, l’accollo allo Stato di tasse, spese processuali e
costi per il gratuito patrocinio in appello.
F. Il procuratore
pubblico ha, in seguito, interposto appello incidentale, impugnando
solo la pena inflitta a IM1 e chiedendone l'aumento a 4 anni e 10 mesi, come
proposto in primo grado.
G. Ne discende che,
incontestati, i dispositivi n. 2, 3.1, 3.3, 4, 5, 6.1, 7, 8 e 10 della sentenza
impugnata sono passati in giudicato.
H. Non sono state
formulate istanze probatorie.
Fatti
I. Con
il consenso delle parti, l’appello è stato svolto in procedura scritta.
Pervenute a questa Corte, le motivazioni scritte di PP e imputato sono state
trasmesse alle parti e alla prima Corte per le osservazioni. Delle diverse
argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in fatto e in diritto:
vita e precedenti penali di IM1
1. Sulla vita di IM1 e
sui suoi precedenti penali si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP,
ai considd. da 5 a 7 della sentenza impugnata (pag. 18-21).
Qui è sufficiente ricordare che egli è incensurato sia in Svizzera
sia in Albania, figurando a suo carico solo una condanna del 2018 in Italia a 4
mesi di detenzione per falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni
amministrative (AI 14).
avvio dell’inchiesta
Considerandi
2.
IM1 era stato
fermato una prima volta il 1. febbraio 2019 al valico doganale di Brusata alla
guida di una Smart, risultata contaminata dalla cocaina. Non essendoci
ulteriori indizi, aveva potuto proseguire ed era stato visto recarsi
all’esterno di un palazzo di Paradiso. Il 25 febbraio 2019, era stato notato a
bordo di una Volkswagen e, poi, visto entrare in un appartamento al primo piano
del palazzo (AI 1, pag. 3-4). L'11 marzo 2019 è stato nuovamente fermato mentre
si apprestava a entrare in Svizzera dal valico di Brusata, (sempre alla guida
della Volkswagen), risultata, ancora una volta, fortemente contaminata dalla
cocaina. La polizia ha, quindi, accompagnato l’imputato alla sua abitazione per
perquisirla e, durante il viaggio, questi ha dichiarato di avere un importante
quantitativo di cocaina nascosto nel bagno. Seguendo le sue indicazioni, la
polizia ha rinvenuto, occultati in un vano nascosto da una paratia in
cartongesso, 520 grammi lordi di cocaina, gli utensili necessari al
porzionamento della sostanza e una contabilità manoscritta (rapp. d’inchiesta
PG, pag. 6-9). Subito interrogato, IM1 ha dichiarato di essere il proprietario
dello stupefacente, destinato alla vendita al dettaglio. Egli è stato, così,
arrestato e posto in carcerazione preventiva, passando poi il 16 luglio 2019 in
regime di anticipata espiazione della pena.
l’alienazione di 550 grammi a M. (1.1 AA)
3.
Il punto 1.1 AA
imputa a IM1 di avere, in più occasioni, nel periodo che va da gennaio 2017 a
febbraio 2019, in correità con IM2 e altri cittadini albanesi non identificati,
alienato e procurato in altro modo 550/600 grammi di cocaina a M..
La prima Corte ha accertato i fatti così come descritti nell’AA,
sulla scorta delle dichiarazioni di M., ritenendo un quantitativo di 550
grammi. IM1 - che ha sempre dichiarato di nemmeno conoscere M. - in appello contesta
questo accertamento sostenendo che le dichiarazioni di M. non sono credibili né
sul quantitativo né sulle modalità di cessione: mancando prove dirette, si
deve, secondo l’appellante, applicare il principio della presunzione
d’innocenza (motiv. scritta IM1, pag. 10).
a. La tesi difensiva
della non credibilità di M. non è condivisa.
Richiamate – ex art. 82 cpv. 4 CPP poiché condivise – le
argomentazioni e le valutazioni del materiale probatorio effettuate dalla prima
Corte (consid. da 19 a 55 della sentenza impugnata, pag. 24-39), si ha che M.
ha dimostrato la propria credibilità, dapprima, raccontando dei propri rapporti
con i due correi.
In estrema sintesi, M. (consumatore abituale di cocaina), ha
descritto, nel corso di più verbali, il rapporto che lo legava a IM1 e IM2,
fornendo dettagli credibili e dimostrando di essere a conoscenza di
informazioni personali - rivelatesi poi corrette - sul loro conto. Ad esempio:
- sapeva
che nel 2017 erano stati sequestrati fr. 5'000/6'000.- a IM2, che gli aveva
dato lui come parziale pagamento del debito contratto per la cocaina (all. 3 a
AI 80, pag. 5), e IM2 ha saputo solo dire “come faccia a sapere che mi sono
stati sequestrati i soldi non lo so” (all. 2 a verb. dib. di primo grado,
pag. 4);
- sapeva,
altresì, della dedizione al gioco d'azzardo di IM1 (“lui era proprio
dipendente dal gioco”, all. 2 a AI 80, pag. 3), da quest'ultimo
inizialmente negata (“ho fatto alcune vincite, ma al di poche centinaia di
franchi”, AI 76, pag. 7) ma, poi, confermata dai riscontri oggettivi
trasmessi al PP dal Casinò di Lugano che hanno dimostrato un giro - tra
riscossioni e cambi - di fr. 154'050.- tra il 1. marzo 2016 e l'11 marzo 2019
(AI 75);
- sapeva
che IM1 era stato arrestato prima di IM2 (all. 2 a AI 80, pag. 3), poiché
glielo aveva detto quest'ultimo (all. 3 a AI 80, pag. 4).
Dal canto suo, IM1 ha addirittura affermato di nemmeno conoscere M.,
perdendo così ogni credibilità a fronte degli elementi oggettivi che dimostrano
il contrario: oltre a quelli già elencati sopra, le prove del traffico
telefonico tra la sua utenza e quella di M. (all. 1 a rapp. d’inchiesta PG,
pag. 3;
all. 1 a AI 80, pag. 3; CD estrapolazioni utenza Lycamobile all. a
rapp. d’inchiesta PG, file HD_20190401369185_Lyca ad n. 571 e file ___________CallDetails
ad n. 71). D'altronde, proprio IM1, è riuscito, ancora al primo dibattimento, a
sostenere che anche “con IM2 non ho avuto niente a che fare, se non per il
fatto che siamo paesani e ci conosciamo” (all. 2 a verb. dib. di primo
grado, pag. 5). E ciò, benché vi siano oltre fr. 7'000.- inviati da lui a IM2 e
ai suoi famigliari tramite Western Union da marzo 2016 a luglio 2017 (all. 21 a
rapp. d’inchiesta PG, pag. 4) e vi sia MA. che ha dichiarato che, già nel
gennaio del 2017, IM1 le consegnava soldi da inviare all'estero per conto di IM2
(all. 33 a rapp. d’inchiesta PG, pag. 4-6). Per il resto, si è sostanzialmente
avvalso della facoltà di non rispondere e, quando lo ha invece fatto, non ha
detto la verità (si pensi alla questione del gioco d’azzardo) oppure ha fornito
giustificazioni generiche che non hanno convinto.
Detto, infine, che nessuno dei due correi ha saputo spiegare
perché M. dovrebbe mentire rilasciando dichiarazioni con cui incrimina anche sé
stesso, quanto sopra evidenzia, già, la credibilità di M. e, di riflesso, la
totale non credibilità di IM1.
Ma non solo.
Le dichiarazioni di M. hanno trovato, inoltre, conforto anche in
elementi oggettivi raccolti dagli inquirenti. Ci si riferisce, in particolare,
alle dichiarazioni secondo cui egli, per far fronte alla sua dipendenza
(pagando lo stupefacente ai due), ha dilapidato quasi tutto il suo terzo
pilastro (di circa fr. 21'000.-) insieme ad altri fr. 4'000.- di rimborsi che
in quel periodo aveva ricevuto (all. 3 a AI 80, pag. 5; all. 5 a AI 80, pag. 3;
AI 76, pag. 3). Dichiarazioni che - evidentemente, limitatamente alla
percezione degli importi dichiarati - hanno trovato conferma nei documenti,
richiamati dal PP, relativi ai movimenti del suo conto PostFinance (AI 78, pag.
2).
È, pertanto, giustamente, che i primi giudici hanno fondato i loro
accertamenti sulle dichiarazioni di M.. Anche agli occhi di questa Corte, M.
gode di una buona credibilità: la sua chiamata in causa è, infatti, sorretta da
altri indizi e prove convergenti, suscettibili di comprovare la colpevolezza di
IM1 (STF 6B_155/2013 c. 2.2; 6P.30/1997 c. 3a).
b. Seguendo un percorso
ragionevole, per determinare il quantitativo di cocaina comprato ai due, M. è
partito dall’importo complessivo pagato loro cui ha aggiunto quello del debito
con loro contratto. Diviso l’importo complessivo per il prezzo unitario e
aggiunta al risultato una cinquantina di grammi ricevuti a compenso
dell’ospitalità concessa ai correi (cfr. punto 1 dell’AA), M. è giunto a
stabilire di avere comperato/ricevuto da IM2 e IM1 un quantitativo variante fra
i 550 e i 600 grammi.
Oltre che credibile per il percorso ricostruttivo seguito, il
quantitativo indicato da M. è sostenuto dalla costanza delle sue dichiarazioni che
hanno, peraltro, come detto, trovato supporto, relativamente alle somme di
denaro indicate, nei movimenti del suo conto PostFinance. Pertanto,
l’accertamento della prima Corte è confermato: in ossequio al principio in
dubio pro reo, il quantitativo alienato - in più occasioni tra il gennaio del
2017.
e il febbraio del 2019 - a M. da IM1 (in correità con IM2 e con terzi) va
fissato in 550 grammi lordi di cocaina.
il porzionamento della cocaina nell'appartamento di M. (1.2 AA)
4.
Il punto 1.2 AA
imputa a IM1 di avere, nel medesimo periodo e con i medesimi correi di cui
sopra, detenuto in 5-6 occasioni nell'abitazione di M. un imprecisato
quantitativo di cocaina, stimato in 1 chilo per occasione, che spacchettavano,
pesavano e suddividevano ai fini dell’alienazione a terzi, regalando ogni volta
a M., in cambio della sua ospitalità, 10-15 grammi (già compresi nel
quantitativo imputato al punto 1.1 AA) di cocaina.
La prima Corte ha confermato l’imputazione ritenendo però solo un
imprecisato quantitativo di cocaina.
IM1 - che, come detto, ha sempre affermato di nemmeno conoscere M.
sulle cui dichiarazioni si fonda la tesi accusatoria parzialmente fatta propria
dalla prima Corte - chiede di essere prosciolto sostenendo che permangono
troppi dubbi sui fatti, e che, se davvero la casa di M. fosse stata la sua base
operativa, non si comprende perché avrebbe dovuto detenere nella propria
abitazione ben 443 grammi netti di cocaina (quelli rinvenuti dalla polizia il
giorno del suo arresto).
a. La prima Corte ha
creduto a M., ma ha rinunciato a quantificare la sostanza “lavorata” dai correi
nel suo appartamento poiché il chiamante ne ha stimato il peso sulla base di
supposizioni e deduzioni, non avendo egli mai avuto diretta conoscenza del
quantitativo (si è basato sulla dimensione delle confezioni che vedeva e sugli
involucri vuoti che i correi lasciavano a casa sua dopo le operazioni). A
fronte del divieto di reformatio in peius, si deve prescindere anche in questa
sede dall'accertare i quantitativi, e si può pertanto rimandare ex art. 82 cpv.
4.
CPP all'accertamento e alla valutazione della prima Corte (consid. da 19 a 55
della sentenza impugnata, pag. 24-39).
Della credibilità di M. si è detto sopra, e le sue dichiarazioni
su questi episodi sono costanti e coerenti, nonché particolarmente dettagliate:
“
La cocaina era
avvolta in diversi strati, rammento la pellicola tipo cellophane, quella
interna, mentre all’esterno una guaina di plastica di colore blu. In mezzo
c’era anche della plastica sotto vuoto. Il tutto veniva messo all’interno di
una calza da donna tipo collant. So che arrivava un corriere in auto,
posteggiava nei posteggi adiacenti il cimitero di Soresina. In un secondo
tempo, IM1 che aspettava il corriere a casa mia, una volta che questo era
vicino al cimitero scendeva a ricuperare la droga. La cocaina la nascondeva
sulla sua persona. Dico questo perché l’ho visto personalmente.” (VI M.
12.7.2019, all. 3 a AI 80, pag. 5-6).
Inoltre, nella sua abitazione è stato trovato un bilancino
elettronico con tracce di cocaina (all. 1 a AI 80, pag. 8), mentre le
dichiarazioni di IM1 - che si è, ancora una volta, limitato a non rispondere o
a dichiarare di nemmeno conoscere M. - lasciano il tempo che trovano. Si
conviene, pertanto, con la prima Corte che è sulle dichiarazioni di M. che i
fatti vanno accertati, e l'applicazione del principio in dubio pro reo porta a
ritenere che queste operazioni siano avvenute 5 volte. Il fatto che, al momento
dell’arresto, IM1 detenesse 443 grammi di cocaina nella sua abitazione, non
basta – e di lunga – ad escludere che, nel periodo considerato dall’AA, egli
abbia usufruito della casa di M.. IM1 ha, infatti, iniziato a soggiornare nella
sua abitazione solo “da fine gennaio inizio febbraio 2019” (VI IM1
11.3.2019, all. a AI 1, pag. 4), mentre i fatti imputati si riferiscono al
periodo gennaio 2017 - febbraio 2019. Ciò che emerge dagli atti, è che egli ha
inizialmente sfruttato la casa di M., poi, col passare del tempo e il
consolidarsi della sua attività di spaccio, si è organizzato meglio,
procurandosi un’abitazione propria, munita di un vano segreto nel bagno per
occultare lo stupefacente (rapp. d’inchiesta PG, pag. 9).
b. È dunque accertato
che, in correità con IM2 e con terzi, IM1 ha detenuto in 5 occasioni
nell’abitazione di M. imprecisati quantitativi di cocaina.
gli invii di denaro all’estero (7 AA)
5.
Il punto 7 AA imputa
a IM1 di avere, nel periodo 31 marzo 2016 - 7 marzo 2019, trasferito e fatto
trasferire all'estero da terzi il denaro provento del suo traffico di cocaina,
in 53 occasioni e per complessivi fr. 33'444.54.
La prima Corte ha confermato integralmente l’accusa dopo aver
messo in risalto come, quando non si è avvalso della facoltà di non rispondere,
IM1 abbia fornito motivazioni che sono state sconfessate dall'istruttoria
oppure si sono rivelate non credibili.
IM1, invece, la contesta, ammettendo che, dei soldi inviati, solo
fr. 7'000.- ca. provengono dal traffico di cocaina, mentre il resto del denaro
è provento del suo lavoro e/o di vincite al casinò.
a. Sulle sue pretese
attività lavorative, eloquenti sono le dichiarazioni da lui rese al primo
dibattimento: dapprima, ha detto di guadagnare circa 800-900 euro al mese
facendo “qualsiasi cosa trovassi, lavoravo in Italia in nero. Ho fatto anche
il giardiniere. Inoltre compravo qualche macchina in Svizzera per rivenderla”
(all. 2 a verb. dib. di primo grado, pag. 3), per poi, poco dopo - finalmente -
affermare di essere stato in Svizzera al momento dei fatti “perché avevo
avviato questa attività illegale, cioè lo spaccio” (all. 2 a verb. dib. di
primo grado, pag. 3).
È così che i fatti vanno accertati: l'attività di IM1 in Svizzera
era lo spaccio di cocaina che era la sua fonte, non soltanto primaria, ma
praticamente unica di reddito.
È certamente escluso che, nel periodo considerato, egli si
arrabattasse con lavori pesanti in nero: gli importi di denaro che gli
circolavano per le mani – basti pensare agli oltre 150'000 franchi fatti
transitare dal Casinò di Lugano – escludono che lui si adattasse a piegare la
schiena in umili lavori manuali per guadagnare pochi euro.
Nemmeno è credibile la storiella della rivendita di auto in
Albania quale attività lucrativa stabile e fonte di reddito: basti dire che
essa (con la sola variazione del paese di destinazione a seconda della
nazionalità del preteso rivenditore) è stata raccontata a questa Corte più
volte, in genere proprio da persone imputate di traffico di stupefacenti e
riciclaggio.
b. La correlazione fra
gli invii di denaro indicati nell’AA e il traffico di stupefacenti
dell’imputato è palese. Anche volendo chiudere gli occhi all’evidenza e
credere a IM1 sui pretesi lavoretti in nero e volendo credere (per troppa
generosità) a qualche sporadica compravendita di auto, gli invii non si
spiegherebbero. Infatti, se avesse guadagnato del denaro lavorando in nero in
Italia, si sarebbe trattato di euro: non si vede perché avrebbe dovuto
cambiarli in franchi per poi inviarli dalla Svizzera di nuovo in Italia (dove
si usano gli euro) o in Albania, dove sarebbero comunque, poi, dovuti essere
nuovamente cambiati in Lek. Se, invece, avesse comprato auto in Svizzera per
rivenderle in Albania, i soldi nel nostro Paese li avrebbe spesi, e non
guadagnati, per poi recuperarli - insieme ai profitti - al momento della
rivendita (in Albania). In ogni caso, i profitti sarebbero comunque
assolutamente incompatibili con gli importi che l'istruttoria ha dimostrato
essergli passati per le mani.
L’unico accertamento che può essere tratto dal materiale
probatorio in atti è che - almeno da marzo 2016 (data della prima vendita di
cocaina in Ticino per cui è stato condannato in primo grado, accettando il
giudizio, cfr. disp. 3.1 della sentenza impugnata, nonché del primo invio di
denaro al correo IM2) - IM1 ha fatto dello spaccio di cocaina la sua attività,
riciclando parte dei guadagni con costanza e modalità sempre uguali.
Le circostanze oggettive, quali la sua situazione economica,
l'inconsistenza del suo preteso commercio di veicoli usati e dei suoi lavoretti
in nero, la sua comprovata dedizione al traffico di cocaina, la sistematicità
del suo modo di agire (per approfondimenti sul modus operandi quale
fattore da considerare per la determinazione del reato a monte nei casi
evidenti, cfr. Pieth, in: BSK-StGB, 2019, ad art. 305bis
CP n. 36), il
tipo di transazioni - sempre a contanti -, i considerevoli importi in gioco e,
non da ultime, le sue dichiarazioni, indicano chiaramente che i valori inviati
provengono da un traffico di stupefacenti ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a
LStup (STF 6B_141/2007 c. 3.3.3;
6P.23/2000 + 6S.75/2000/odi c. 9d; Ackermann,
in: Niklaus Schmid, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei,
Kommentar, Band I, Zürich 1998, § 5/StGB 305bis n. 557; a.M. Cassani,
Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, art. 305bis n.
9). Di questa provenienza - inutile dirlo - IM1 era perfettamente
consapevole, essendo egli l'autore del traffico. Questo basta, secondo la
giurisprudenza federale, affinché il giudice possa dare per accertato il
crimine a monte (DTF 138 IV 1 c. 4.2.2; 120 IV 323 c. 3d; STF 6B_189/2017 c.
4.1; 6B_1342/2015 c. 2.2.1; 6B_141/2007 c. 3.3.3; 6P.23/2000 + 6S.75/2000/odi
c. 9d e riferimenti). D'altronde, è lo stesso IM1 ad aver dichiarato che
l'attività di vendita di cocaina l'ha:
“
iniziata quasi
contemporaneamente a quella delle auto. Ho iniziato a venire in Svizzera e a
fare dei contatti per conoscere l'ambiente” (all. 2 a rapp. d’inchiesta PG,
pag. 3).
Per i singoli invii che ha cercato di giustificare, l'inchiesta ha
dimostrato che non gli si può credere (cfr. consid. da 156 a 174 della sentenza
impugnata, pag. 70-75), mentre, avuto riguardo alla tesi difensiva per cui è “più
che plausibile che egli abbia vinto degli importi” al casinò (motiv.
scritta IM1, pag. 11), si osserva che la semplice comune esperienza della vita
insegna che, a vincere, nel gioco d’azzardo, non è mai il giocatore ma il
casinò e, inoltre, si richiama la giurisprudenza federale secondo cui, in un
contesto come quello del caso di specie, la semplice possibilità teorica che
una piccola parte dei valori sia stata acquisita legalmente, nulla cambia (STF
6P.23/2000 + 6S.75/2000/odi c. 9d e riferimenti).
c. È, pertanto,
accertato che i valori patrimoniali di cui al punto 7 AA, inviati all'estero da
IM1, provengono da un'infrazione aggravata alla LStup.
infrazione aggravata alla LStup
6.
Giusta l’art. 19
cpv. 1 lett. c e d LStup, è punito con una pena detentiva sino a tre anni
o con una pena pecuniaria chiunque, senza essere autorizzato, aliena, procura
in altro modo o detiene stupefacenti. Nei casi gravi è prevista una pena
detentiva minima di un anno e massima di venti, cui può essere cumulata una
pena pecuniaria (artt. 19 cpv. 2 LStup e 40 cpv. 2 CP). Se l’autore si rende
responsabile di svariati comportamenti ai sensi delle diverse lettere del cpv.
1.
dell’art. 19 LStup, si considera, senza applicare le regole sul concorso, che
si tratta di una sola infrazione, da giudicare applicando il primo o il secondo
capoverso dell’articolo, a seconda, segnatamente, della quantità complessiva di
sostanza pura (DTF 112 IV 109 c. 2b; 110 IV 99 c. 3). Un caso è grave,
segnatamente, se l’autore sa o deve presumere che l’infrazione può mettere
direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19
cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato già per i
quantitativi, presi nel loro complesso, di 18 grammi di cocaina pura (DTF 138
IV 100 c. 3.2; 111 IV 100 c. 2; 109 IV 143 c. 2b).
purezza
a. La determinazione
della purezza fatta dai primi giudici è particolarmente generosa nella misura
in cui, procedendo come definito in DTF 138 IV 100 c. 3.5 e STF 6B_940/2014 c.
5.3.1
(e, nello specifico, sostenuto in STF 6B_965/2018 c. 1.5, 6B_971/2017 c.
6.4
e da Fingerhut, Schlegel, Jucker, BetmG Kommentar – Betäubungsmittelgesetz
mit weiteren Erlassen, 2016, ad art. 19, n. 186 e riferimenti), si giungerebbe
ad un grado di purezza ben maggiore. Non essendo, tuttavia, stato contestato
tale accertamento, occorre fondarsi sul grado del 10% che la prima Corte sembra
aver ritenuto. Con l’eccezione, evidentemente, della droga sequestrata.
b. Le quantità imputate
a IM1 superano ampiamente la soglia di 18 grammi di cocaina pura posta dalla
giurisprudenza federale per ritenere il caso grave. Egli ha agito
intenzionalmente, in piena consapevolezza, ed è pertanto autore colpevole
di infrazione aggravata ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. a LStup.
Il suo appello su questo punto è pertanto respinto.
riciclaggio di denaro
7.
Per i presupposti applicativi dell’art. 305bis CP, si richiama il consid. 188 della sentenza impugnata (pag. 79-80).
a. Accertata l’origine
criminale dei fondi (combinati artt. 19 cpv. 2 LStup e 10 cpv. 2 CP), va da
sé la realizzazione dell'aspetto oggettivo del reato, essendo l’invio di
denaro all’estero a contanti tramite agenzie di spedizione un esempio classico
di atto vanificatorio, posto che questo sarebbe poi stato prelevato a contanti
dai destinatari, interrompendo così il paper trail e vanificando le
possibilità di confisca sia in Svizzera sia all’estero (DTF 144 IV 172 c.
7.2.2, confermata in STF 6B_829/2019 c. 3.1).
Anche l’elemento soggettivo è pacificamente dato, nella
forma del dolo diretto, sia per la conoscenza dell’origine illecita, essendo IM1
l'autore stesso del crimine a monte, sia per l’atto vanificatorio: egli sapeva
che inviare il denaro nelle modalità sopra descritte era un atto suscettibile
di vanificarne la confisca sia in Svizzera sia all’estero.
b. Ne consegue che IM1
è autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro, per avere inviato e
fatto inviare all'estero fr. 33'444.54 che sapeva provenire da un crimine.
Anche su questo punto, il suo appello è respinto.
commisurazione della pena
8.
a. La prima Corte lo ha
condannato alla pena detentiva di 4 anni, riconoscendogli, quale attenuante,
una parziale collaborazione.
In appello, IM1 chiede che, a fronte delle attenuanti e delle
assoluzioni postulate, la pena detentiva a suo carico sia ridotta a 2 anni al massimo
, da sospendere almeno parzialmente.
In via subordinata, qualora i fatti dovessero essere accertati
come nel giudizio impugnato, a fronte delle attenuanti postulate, chiede che la
pena non sia comunque superiore ai 3 anni, con una sospensione parziale di
almeno 18 mesi.
Il PP chiede, invece, che la pena sia aumentata a 4 anni e 10
mesi, non ravvisando alcuna attenuante.
b. IM1 risponde
complessivamente di:
- infrazione
aggravata alla LStup per aver alienato e procurato in altro modo 800 grammi
di cocaina (1.1 e 6.1 AA) ed averne detenuti altri 443.92 grammi (6.2 AA) -
sempre destinati alla vendita - oltre ad un altro imprecisato quantitativo (1.2
AA);
- ripetuto
riciclaggio di denaro per avere, in 53 occasioni, inviato e fatto inviare
all’estero complessivamente fr. 33'444.54 tramite agenzie di spedizione (7 AA);
- ripetuti
entrata e soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione per
essere più volte entrato in Svizzera soggiornandovi benché privo del necessario
visto per un soggiorno superiore a 90 giorni, allo scopo di commettere reati ed
esercitando un'attività lucrativa senza permesso (8 AA).
c. Sulla commisurazione
della pena si richiama, oltre all’art. 47 CP e alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4,
il consid. 196 della sentenza impugnata (pag. 82-84). Per il concorso di reati
ex art. 49 cpv. 1 CP si richiama, invece, oltre alla DTF 144 IV 313 consid. 1,
il consid. 197 della sentenza impugnata (pag. 84).
infrazione aggravata alla LStup
d. Dal profilo oggettivo,
a qualificare come almeno mediamente grave la colpa di IM1 sono
la quantità e la pericolosità della sostanza da lui trafficata. Si tratta di
1’243,92 grammi di cocaina, cioè di una quantità che - pur applicando un tasso
di purezza del 10% alla parte non sequestrata - è notevolmente superiore
al discrimine dei 18 grammi di cocaina pura posto dalla giurisprudenza per
determinare la sussistenza di un’infrazione aggravata giusta l’art. 19 cpv. 2
lett. a LStup. Se è vero che il quantitativo non è l’unico elemento
da considerare, è anche vero che ad esso va attribuita la giusta
importanza ritenuto che, maggiore è il quantitativo di droga messa in
circolazione, maggiore è il numero di persone la cui salute è posta
in pericolo (DTF 121 IV 202 c. 2d/cc; 119 IV 180; 118 IV 342 c. 2b; STF
6B_558/2011 c. 3.4; 6B_265/2010 c. 2.3).
Anche il modo d'esecuzione - lucido, calcolato, organizzato (basti
pensare al vano segreto ricavato nel bagno del suo appartamento) e sistematico
- qualifica negativamente la colpa di IM1. E altrettanto ne è dalla
costatazione - obbligata, visto il ritrovamento, nel suo appartamento, di un
importante quantitativo destinato alla vendita - che solo l'arresto ha impedito
che proseguisse nel suo traffico illecito.
Per quanto riguarda gli aspetti soggettivi legati a questo reato,
va, in primo luogo, differenziato il caso dell’autore tossicomane che agisce
per finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica unicamente
per motivi di lucro (DTF 122 IV 299 c. 2b/2c; STF 6B_390/2010 c. 1.1;
6B_10/2010 c. 2.1; 6S.21/2002 c. 2c). IM1 non è tossicodipendente: per
lui non si trattava, dunque, di finanziare un consumo personale, bensì di puro
e semplice lucro, di voglia di fare soldi facili piuttosto che lavorare. Anche
da questo profilo, la sua colpa è grave. A maggior ragione, se si considera
che, è proprio per dedicarsi a questo traffico, che egli è venuto in Svizzera.
Aggrava ulteriormente la colpa di IM1 il fatto che egli, per poter delinquere
in modo relativamente protetto (con un tetto sopra la testa), non ha esitato ad
approfittare della dipendenza dallo stupefacente di M. dimostrando così una
preoccupante assenza di scrupoli. Infine, IM1 aveva tutte le possibilità di
vivere onestamente e dagli atti non emergono difficoltà particolari, ciò che
peraltro si deve già dedurre dal fatto che si giocasse parte dei guadagni al
casinò. Pertanto, in particolare a fronte del fatto che ha scelto di inserirsi
in un Paese (la Svizzera) e in un mondo (quello della droga) coi quali non
aveva nulla a che fare solo per conseguire facili guadagni sulla pelle delle
persone, la sua colpa
soggettiva deve essere considerata
grave.
Ricordato il minimo di pena previsto dal cpv. 2 dell’art. 19 LStup
e considerato che la soglia dell’aggravata è raggiunta con un traffico di 18 gr
di cocaina pura (DTF 120 IV 334; 119 IV 180; 111 IV 101; 109 IV 144) mentre IM1
risponde di infrazione aggravata alla LStup per complessivi 1'243.92
grammi lordi di cocaina, di cui 443.92 con grado di purezza compreso tra
l’83.4 e l’89%, e i restanti con una purezza ritenuta del 10%, in funzione
delle circostanze oggettive e soggettive dell’infrazione di cui risponde,
tenuto conto, pur se solo a titolo indicativo (DTF 135 IV 191 c. 3.1 e 124 IV
44.
c. 2), della prassi dei tribunali (fra le altre, CARP 17.2011.30+31; CARP
17.2013.97+115; CARP 17.2016.242), la pena ipotetica di base nel caso concreto
si aggira almeno sui 45 mesi di pena detentiva.
ripetuto riciclaggio di denaro
e. IM1 ha, in 53
occasioni, inviato all’estero fr. 33'444.54.-, provento del suo traffico di
cocaina. A qualificare la sua colpa non è tanto l’importo riciclato (non
trascurabile ma nemmeno particolarmente alto), quanto il numero di transazioni:
pertanto, pur considerando che il riciclaggio era un mero corollario della sua
attività principale, la colpa di IM1 per questi reati va ritenuta mediamente
grave.
Ritenuto come anche per questo reato, avuto riguardo a tutte le
circostanze, entri in considerazione solo la pena detentiva e come, quindi, si
applichi l’art. 49 cpv. 1 CP, la pena di cui sopra va aumentata di almeno 3
mesi per il ripetuto riciclaggio di denaro.
ripetuti entrata, soggiorno illegale e attività lucrativa senza
autorizzazione
f. Considerato il
periodo complessivo ritenuto dai primi giudici - 3 anni -, la sua colpa
oggettiva va ritenuta almeno mediamente grave. Il fatto che sia
venuto in Svizzera unicamente per vendere cocaina e riciclarne il provento,
rende invece la sua colpa soggettivamente grave. Ciò posto – e ritenuto
come anche per questi reati solo appaia adeguata la pena detentiva – in
applicazione dell’art. 49 CP, la pena ipotetica di cui s’è detto va
ulteriormente aumentata di 2 mesi.
g. La pena ipotetica
globale per IM1 è di 50 mesi di pena detentiva.
circostanze personali
h. A questo punto, vanno
considerate - a ponderazione in senso attenuante od aggravante della pena
così determinata - le circostanze personali legate all’autore: va, cioè,
tenuto conto della sua vita anteriore, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), della reputazione, del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del
procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua
vita (DTF 136 IV 55 c. 5; 129 IV 6 c. 6.1).
Dalla sua vita anteriore, IM1 non può trarre sconti di pena. Certo
non può beneficiare del fatto che in Albania vi sia una difficile situazione
economica ed occupazionale, posto che ciò non giustifica in alcun modo la
scelta di venire in Svizzera a vendere cocaina, così come non può trarne né
dalla sua propensione a giocare d’azzardo (che, semmai, porta a dubitare delle
sue pretese difficoltà economiche) né dalla sua età. Egli è incensurato in
Svizzera ed ha un precedente in Italia per falsità materiale commessa dal
privato in autorizzazioni amministrative, mentre, di attenuanti specifiche, non
se ne ravvisano. Nel complesso, l’effetto delle circostanze legate all’autore
è, tutto ben ponderato, nullo. Tuttavia, un barlume di collaborazione
all'inizio c'era stato: mentre veniva tradotto dalla polizia alla sua
abitazione per la perquisizione, aveva confessato di avere un importante
quantitativo di cocaina nascosto nel bagno. Di ciò gli va dato atto, e per
questo merita uno sconto di pena che, tuttavia, non può essere particolarmente
importante. E questo anche, perché, per il resto non si può parlare di
collaborazione (basti ricordare che ancora al primo dibattimento ha dichiarato
di non aver mai avuto niente a che fare con IM2 e di nemmeno conoscere M.). L’avere
ammesso di aver venduto 250 grammi di cocaina tra maggio e dicembre 2018 non
comporta grandi meriti: alcune alienazioni doveva ammetterle a fronte della
moltitudine di elementi oggettivi e dichiarazioni di consumatori a suo carico,
ma lo ha fatto in modo furbo, limitandosi al minimo indispensabile. Le quantità
imputate sarebbero state, infatti, ben diverse se avesse ammesso la reale
portata del suo traffico, intuibile dalle centinaia di migliaia di franchi
annotate nella sua contabilità, dagli importi transitati per il Casinò di
Lugano e dai panetti di cocaina che M. ha visto spacchettare a casa sua almeno
5.
volte. Ne deriva che IM1 viene condannato alla pena detentiva di 4 anni.
Il suo appello, su questo punto, è respinto, così come quello del
PP.
9.
La pena è
interamente da espiare: essendo superiore ai 3 anni, la sospensione
condizionale - totale o parziale - è infatti a priori esclusa
(artt. 42 e 43 CP).
tasse e spese di primo grado
10.
Visto l’esito del
procedimento, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr.
7’274.85.-, rimangono in solido a carico di IM1 e IM2, con ripartizione interna
del 50% ciascuno, così come definito nel dispositivo n. 9 della sentenza
impugnata.
tasse e spese d’appello
11.
Visto l’esito del procedimento
(art. 428 cpv. 1 CPP),
- tasse
e spese relative all’appello di IM1, respinto, sono poste integralmente a suo
carico;
- quelle
relative all’appello incidentale del PP, anch’esso respinto, sono poste a
carico dello Stato.
tassazione della nota d’onorario per la procedura d’appello
12.
La nota per le
prestazioni in appello dell’avv. DI1, difensore d’ufficio di IM1, appare
adeguata al lavoro svolto ed è integralmente accolta. Vengono pertanto
riconosciuti fr. 3'654.50 (IVA compresa).
13.
Visto l’esito del suo
appello, IM1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Canton Ticino tale importo
non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno (art. 135 cpv. 4 e
5.
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 6, 10, 77, 80, 81, 84, 135, 139,
348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 422, 428, 429, 433 e 442 CPP, 10 e
segg., 34, 40, 42 e segg., 47 e segg., 97 e segg. e 305bis
CP, 19 LStup
e 115 LStrl, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,
rispettivamente, il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e
pronuncia:
1.1. L’appello di IM1
è respinto.
1.2. L’appello incidentale
del PP è respinto.
Di conseguenza,
ricordato che i dispositivi n. 2, 3.1, 3.3, 4, 5, 6.1, 7, 8 e 10 della sentenza
impugnata sono passati in giudicato,
2. IM1, oltre che di
infrazione aggravata alla LStup (per aver alienato 250 grammi di cocaina ed
averne detenuti 443.92) e di ripetuti entrata e soggiorno illegali e attività
lucrativa senza autorizzazione, è dichiarato anche autore colpevole
di:
2.1. infrazione
aggravata alla LStup
siccome riferita a un quantitativo che sapeva o doveva presumere
poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte
persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo gennaio 2017 –
febbraio 2019, in correità con IM2 e con terzi,
a. a Rivera e in altre
imprecisate località, alienato e procurato in altro modo a M. 550 grammi lordi
di cocaina;
b. a Rivera, in 5
occasioni, detenuto nell’abitazione di M. un imprecisato quantitativo di
cocaina, stupefacente che veniva spacchettato, pesato e suddiviso ai fini
dell’alienazione a terzi;
2.2. ripetuto
riciclaggio di denaro
per avere, nel periodo 31 marzo 2016 – 7 marzo 2019, a Lugano, in
53 occasioni, trasferito/fatto trasferire da terze persone a suo beneficio in
Albania e in Italia complessivamente fr. 33’444.54 che sapeva provenire da un
crimine;
e meglio come descritto nell’AA e precisato nei considerandi.
3. IM1 è
condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni, da dedursi il
carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata.
4. Gli oneri
processuali di primo grado, per complessivi fr. 7’274.85, rimangono in solido a
carico di IM1 e IM2, con ripartizione interna del 50% ciascuno, così come
definito nel dispositivo n. 9 della sentenza impugnata.
5. Gli oneri
processuali dell’appello di IM1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti interamente a suo carico.
6. Gli oneri
processuali dell'appello incidentale del PP, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1200.-
sono posti a carico dello Stato.
7. Per le sue
prestazioni nella procedura di appello, all’avv. DI1, difensore d’ufficio di IM1,
vengono riconosciuti fr. 3'085.20 di onorario, fr. 308.- di spese e fr. 261.30
di IVA (7.7%), per un totale di fr. 3'654.50.
7.1. La richiesta di
pagamento deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501
Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota
d’onorario.
7.2. Contro la presente
tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
7.3. Non appena le sue
condizioni glielo permetteranno, IM1 sarà tenuto a rimborsare allo Stato quanto
da questo anticipato per la sua difesa (art. 135 cpv. 4 CPP).
8. Intimazione a:
9. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.