17.2020.91
Appello respinto. Grave infrazione alle norme della circolazione stradale. Eccesso di velocità
10 giugno 2021Italiano18 min
dibattimento si è tenuto il 27 maggio 2021. A conclusione del suo intervento, il
Source ti.ch
Incarto n.
17.2020.91+99
Locarno
10 giugno 2021/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Attilio Rampini
segretaria:
Camilla Robotti, vicecancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 6 febbraio 2020 da
AP 1
rappr. dall'avv. DI 1
contro la sentenza emanata nei
suoi confronti il 29 gennaio 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona
(motivazione scritta intimata il 10 marzo 2020)
richiamata la dichiarazione di appello 31 marzo 2020;
esaminati gli atti,
ricordato che
Fatti
A. Con DA 534/2019 del
28 gennaio 2019, il PP ha ritenuto AP 1 autore colpevole di:
“grave infrazione alle norme della circolazione
per avere violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________
alla velocità di 123 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 km/h;
fatti avvenuti a __________,
autostrada __________, il 1 giugno 2018”
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 75 aliquote
giornaliere da fr. 40.- cadauna (per un totale di fr. 3'000.-), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché alla multa di fr.
600.-.
B. Preso atto
dell’opposizione presentata contro il DA, il PP lo ha confermato ex art. 356
cpv. 1 CPP ed ha trasmesso gli atti alla Pretura penale.
C. Con sentenza 29
gennaio 2020 (intimata 10 marzo 2020), il presidente della Pretura penale ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione per i fatti descritti nel DA. Lo ha, per questo, condannato alla
pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (per un totale
di fr. 1'200.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e
al pagamento della multa di fr. 240.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, essa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 giorni.
D. Il 6 febbraio 2020
l’imputato ha annunciato di voler interporre appello contro tale giudizio. Dopo
aver ricevuto la motivazione scritta della pronuncia pretorile, con
dichiarazione d’appello 31 marzo 2020, AP 1 ha chiesto il suo proscioglimento,
la messa a carico dello Stato degli oneri processuali, nonché l’assegnazione di
un’indennità ex art. 429 CPP per le spese legali sostenute. Contestualmente, ha
presentato anche un’istanza probatoria in cui postulava una nuova audizione
della madre, __________. L’istanza è stata respinta con decisione 26 aprile
2021.
E. Alle parti è stato assegnato
un termine di 10 giorni per acconsentire allo svolgimento dell’appello con
procedura scritta. L’imputato ha rifiutato di aderire alla proposta.
F. Il pubblico
dibattimento si è tenuto il 27 maggio 2021. A conclusione del suo intervento, il
patrocinatore di AP 1 ha ribadito quanto già postulato con la dichiarazione
d’appello.
Il PP non ha né partecipato
al dibattimento né ha fatto pervenire richieste di giudizio.
Considerato,
in fatto e in diritto:
1. AP 1, cittadino __________,
classe __________ è domiciliato a __________ dove vive con i genitori. È
l’ultimo di tre fratelli. _____ e sportivo _____, militava – al momento dei
fatti – nell’__________. In passato, e più precisamente nel 2014, è stato
condannato dal Tribunale di Como per aver guidato in stato di ebrietà (cfr.
estratto casellario giudiziario, doc. 7 PrPen).
Considerandi
2.
I fatti alla base di
questo procedimento penale sono ben presto esposti. Il 1 giugno 2018, alle ore
20:58, in territorio di __________, lungo l’autostrada __________, in direzione
Sud, il veicolo __________ targato __________ è incappato in un controllo radar
(senza posto di blocco) che ha rilevato come la vettura circolasse alla
velocità di 123 km/h, a fronte del limite vigente di velocità di 80 km/h (cfr.
rapporto di segnalazione, AI 1).
3.
Il 18 giugno 2018 la
polizia cantonale ha inviato a AP 1 (detentore del veicolo) un formulario con
cui lo invitava a fornire le generalità del conducente responsabile, cioè della
persona che era alla guida al momento del controllo. Il formulario è ritornato
al mittente compilato con le generalità di AP 1 e firmato “__________” (cfr.
formulario all. ad AI 1).
4.
A causa dei diversi
rinvii richiesti dal difensore di fiducia (cfr. AI 1), l’appellante è stato
sentito dagli inquirenti, solamente, il 13 novembre 2018 e ha dichiarato:
- che non era lui
alla guida del veicolo targato __________ siccome in vacanza a Capri con la
fidanzata;
- di non essere
in grado di identificare il conducente alla guida del suo veicolo al momento
dell’infrazione;
- di riconoscere
la calligrafia della madre, __________, sul formulario “richiesta generalità
conducente” e di non averlo compilato lui, limitandosi ad affermare di essere
stato “assente” in quel periodo;
- che “a volte
la (n.d.r: la vettura) presto a diversi miei famigliari” (cfr. verb.
imputato all. ad AI 1, pag. 2), salvo, poi, avvalersi della facoltà di non
rispondere alla domanda circa la possibilità che alla guida ci fosse uno dei
due fratelli.
5.
La madre, __________,
e i fratelli, __________ e __________, sono anch’essi stati sentiti dalla
polizia.
a. La signora __________,
confrontata con le foto di cui al rilevamento, ha affermato:
- di non saper
individuare il conducente alla guida al momento dell’infrazione a causa della
pessima qualità delle fotografie, avvalendosi della facoltà di non rispondere
alla domanda circa la possibilità che alla guida ci fosse uno dei figli;
- di aver compilato
il formulario “richiesta generalità conducente” - che aveva un termine di
scadenza - a nome e per conto del figlio AP 1, assente dal domicilio;
- di aver
indicato le generalità di AP 1 semplicemente perché la vettura è intestata a
suo nome, non ritenendo necessario informarlo di quanto fatto;
- di non
ricordarsi se AP 1 fosse assente, il 1 giugno 2018, dal domicilio.
b. Dal canto loro i
fratelli, __________ e __________, non hanno apportato chiarezza alla vicenda,
dichiarando:
- di aver guidato
in alcune occasioni, senza essere però più precisi, la vettura intestata a AP 1;
- di non
ricordare se il fratello fosse assente il 1 giugno 2018;
- di non
riconoscere il conducente alla guida della vettura al momento dell’infrazione.
6.
Successivamente, e
meglio in occasione del dibattimento di primo grado, AP 1 ha ribadito quanto
dichiarato dinanzi la polizia salvo dover confermare, diversamente da quanto
fatto durante il primo interrogatorio, le risultanze dell’accertamento
d’ufficio effettuato dal giudice di prime cure. Dall’istoriato __________ (cfr.
estratti all verb. dib PrPen) è, infatti, risultato che il 30 maggio 2018, così
come il 2, il 6 ed il 9 giugno 2018 l’imputato era impegnato con la squadra,
rispettivamente a __________, __________ e __________,
ed è stato
schierato in campo nelle ultime partite valide per la promozione.
7.
Altresì accertato
che, al momento dei fatti, i fratelli dell’imputato __________ e __________
disponevano – ognuno – di un proprio veicolo a differenza della mamma, __________
(cfr. allegati verb. dib. primo grado).
Appello
8.
Come già in precedenza,
con il suo appello, AP 1 sostiene che il materiale probatorio raccolto dagli
inquirenti non basti a sostanziare la tesi accusatoria secondo cui era lui, il
giorno del controllo, a guidare l’auto di sua proprietà. Secondo l’appellante,
l’unico documento a carattere indiziario in atti è il formulario sulle
generalità del conducente che è stato, però, compilato e firmato dalla madre,
senza che lo interpellasse. Infine, richiamandosi alla cattiva qualità delle
foto di cui al rilevamento, ha continuato ad asserire di non essere lui il
conducente dell’auto che figura sulle medesime.
9.
Se è vero che,
qualora un’infrazione alla LCStr sia stata debitamente accertata ma il suo
autore non sia stato identificato, l’autorità penale non può limitarsi a presumere
che il veicolo fosse guidato dal suo detentore e lasciare quindi a questi
l’onere di provare che il veicolo era guidato da un terzo poiché un tale
approccio violerebbe il principio secondo cui l’onere della prova grava
interamente sull’accusa (STF 6B_748/2009 del 2 novembre 2009, consid. 2.2; DTF
106.
IV 142, consid. 3, 105 Ib 114, consid 1a), è anche vero che il TF ha già
avuto modo di spiegare che, in questi casi, la qualità di detentore può essere
ritenuta un indizio di colpevolezza (cfr. tra i tanti STF 6B_515/2014 del
26.08.2014, consid. 3; stf 1p_277/2004 del 15.09.2004, consid. 3.3.1.).
L’alta Corte ha parimenti stabilito che se il detentore - invitato
dall’autorità ad indicare chi si trovava alla guida del veicolo al momento
dell’infrazione - rifiuta senza un valido motivo di collaborare o fornisce una
versione che appare inverosimile, il giudice può, attraverso un ragionamento di
buon senso, nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, giungere alla
conclusione che il detentore è l’autore dell’infrazione imputatagli (cfr. STF
6B_515/2014 consid. 3 e seg.).
9.1
Giusta l’art. 139 cpv.
1.
CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre
autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo
le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Bernasconi e altri, Commentario CPP,
Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag.
297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n.
2, pag. 603; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a
ed., Zurigo/San Gallo 2013, ad art. 10, n. 5, pag. 22) che, in applicazione
dell’art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae
dall’intero procedimento (Bernasconi e altri, op. cit., ad art. 10, n. 15, 16 e
23, pag. 48 e 49; Schmid, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 22; Verniory,
Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF
133.
I 33 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401
consid. 1c/bb).
In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405
consid. 4b) che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono circostanze di
fatto certe da cui si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un
metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione
d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi
(Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea
2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale
penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss; Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep.
1980, 147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque,
fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti
certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni
precise e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti
nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans
Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in
part., in STF 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; 6P. 218/2006 del 30
marzo 2007 consid. 3.9).
10.
In concreto, le
fotografie scattate dall’apparecchio radar, pur se non di alta qualità
consentono, con buona verosimiglianza, di riconoscere l’appellante nella
persona che guida l’autovettura al momento dell’infrazione: basta confrontarle
con la foto di AP 1 a colori con la maglia dell’__________ estrapolata da
internet e presente agli atti (cfr. foto all. verbale dib. PrPen). In ogni
caso, l’accertamento secondo cui, quella sera, alla guida della vettura vi era
il suo detentore può essere effettuato con sufficiente tranquillità anche,
solo, considerando complessivamente gli altri indizi che emergono dal materiale
probatorio.
a. Dapprima, come
emerge dall’istruttoria, è accertato che AP 1 non era in vacanza come
dichiarato durante il primo interrogatorio dinanzi la polizia. L’appellante
era, come da lui stesso successivamente confermato durante il dibattimento,
impegnato a disputare le ultime partite di campionato insieme all’__________.
Il 30 maggio 2018 si è, infatti, giocata la partita d’andata contro i __________,
subito seguita il 2 giugno (ovvero il giorno dopo i fatti oggetto del presente
procedimento) dalla partita di ritorno allo __________. A oltre una settimana
di distanza, e meglio il 6 ed il 9 giugno 2018, AP 1 ha poi disputato le finali
che hanno sancito la promozione della sua squadra.
b. Altro indizio che
depone a favore della colpevolezza dell’imputato è il formulario “richiesta di
generalità conducente” compilato, firmato e spedito dalla signora _____ con le
generalità del figlio AP 1 e firmato “__________”. La circostanza,
contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non è certo priva di valenza
indiziante. Non può convincere la motivazione fornita dalla signora __________
in sede di interrogatorio quando ha dichiarato di aver compilato il formulario
con i dati del figlio semplicemente perché “(…) la vettura è intestata a suo
nome. Non mi sono preoccupata di contattarlo in tal senso” (VPIF __________,
all. ad AI 1). Non solo o non tanto perché chiunque, ricevendo un simile
formulario (estremamente chiaro e succinto), capisce già solo dal «concerne»
(“Richiesta generalità conducente”), peraltro evidenziato con tanto di
sottolineatura e scrittura in grassetto, l’entità e lo scopo della richiesta;
ma e soprattutto perché __________ sapeva che il figlio AP 1 era impegnato a
disputare le ultime partite di campionato in quel periodo.
Inoltre, anche qualora si volesse credere - ancorché non
provato - che l’appellante, alla ricezione del formulario e per tutti i 10
giorni successivi utili per la compilazione di quest’ultimo, fosse
effettivamente all’estero in vacanza, la madre – in dubbio sull’identità del
conducente – avrebbe dovuto quantomeno prendere contatto con il figlio per
chiarire le circostanze in cui è avvenuto il rilevamento prima di inoltrare il
documento. Così come, lo stesso AP 1, non appena rientrato e informato
dell’apertura del procedimento penale nei suoi confronti avrebbe dovuto
comunicare senza indugio alla Polizia le generalità dell’effettivo conducente e
non invece attendere, ben più di 4 mesi, prima di venire interrogato sulla
fattispecie.
c. Ulteriore elemento
indiziante è la circostanza – accertata d’ufficio dal giudice di prime cure –
che entrambi i fratelli dell’imputato erano detentori, al momento dei fatti, di
una vettura. __________, che vive solo, possedeva una __________ targata __________
mentre __________ disponeva di una __________ targata __________ (cfr. estratti
all. verb. dib. PrPen).
Solo la mamma, __________, non possedeva, al momento
dell’infrazione, una macchina propria. Circostanza questa confermata dallo
stesso appellante che, durante l’interrogatorio dinanzi al giudice di prime
cure, ha specificato che capita che la sua macchina venga utilizzata dai suoi
famigliari, “in particolare la mamma” (cfr. VI dib. PrPen). Mamma che,
però, non era sicuramente alla guida del veicolo ____ quella sera. Dalle foto
scattate dall’apparecchio radar è chiaro che al volante della vettura c’era un
giovane uomo, sensibilmente simile per fronte alta, occhi, viso allungato e
ovale alla fotografia a colori di AP 1 (cfr. fotografia a colori all. verb.
dib. PrPen). Imputato che, come visto, era impegnato nelle ultime partite di
campionato e che per raggiungere lo __________ da __________ aveva necessità di
utilizzare la propria vettura.
d. Inoltre, il semplice
raffronto delle foto in atti (e meglio, quelle di __________ e __________, all.
ad AI 1, e quelle scattate dal radar) permette di escludere che alla guida
dell’autovettura __________ vi fosse uno dei due fratelli dell’appellante. __________
e __________ hanno, infatti, un viso tondeggiante, ben diverso da quello ovale
ed allungato ritratto nelle fotografie del rilevamento, notevolmente
somigliante – invece – a quello dell’imputato.
Le foto scattate dal radar
permettono, poi, anche di escludere che, al momento del controllo, alla guida
della vettura vi fosse il padre dell’appellante: nonostante la loro qualità non
eccelsa, esse bastano ad
accertare che, alla guida dell’__________, vi era una persona giovane.
e. Infine: il giorno,
l’ora ed il luogo del rilevamento radar sono elementi che confortano
l’accertamento secondo cui AP 1, la sera del 1 giugno 2018, era alla guida
della sua __________. È infatti, come già correttamente ritenuto dal Pretore
(cfr. consid. 9d sent. impugnata), del tutto plausibile che l’appellante stesse
rientrando, la sera prima di un’importante partita valida per la promozione
della sua squadra, da un allenamento di rifinitura e/o tattico e sia incappato,
proprio nel consueto tragitto __________, nel controllo di velocità.
11.
Concludendo, ricordato
che il principio in dubio pro reo è violato soltanto quando il giudice penale
avrebbe dovuto nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove,
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38
consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29
luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;
6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008
consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5
marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002
del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011
consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,
Praxiskommentar, 3a edizione, ad art. 10, n. 10; Tophinke, in Basler Kommentar,
StPO, 2a edizione, ad art. 10, n. 82-83; Wohlers, in Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Kommentar zur StPO, 2a edizione, ad art. 10, n. 11-13), gli elementi discussi
permettono di accertare, con tranquilla sicurezza, che il 1 giugno 2018 alle
ore 20:58, era AP 1 a guidare la propria autovettura.
Ne segue che – pacifica (e non contestata) la realizzazione dei
presupposti oggettivi e soggetti dell’infrazione imputatigli – AP 1 deve essere
dichiarato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per aver circolato il 1 giugno 2018, sull’autostrada __________ in direzione
sud, in territorio di __________, con la vettura __________ targata __________
alla velocità di 123 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il
vigente limite di 80 km/h.
12.
Avuto riguardo alla
comminatoria di pena dell’art 90 cpv. 2 LCStr (pena detentiva sino a tre anni o
pena pecuniaria) e all’art 47 CP (cfr., al riguardo, DTF 136 IV 55 consid.
5.4), è confermata la pena pecuniaria di 40 aliquote giornaliere da fr. 30.-
cadauna (per un totale di fr. 1'200.-), sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 anni, così come la multa di fr. 240. -, ex art. 42 cpv. 4 CP
(cfr. DTF 134 IV 60 e 135 IV 188).
13.
Gli oneri processuali
di primo grado rimangono a carico dell’appellante.
14.
Vista la situazione
economica del condannato – che, al dibattimento d’appello, ha dichiarato che il
suo reddito mensile si aggira sui 2000.- fr - gli oneri del presente giudizio vengono
contenuti in complessivi fr. 1000.- (art 425 CPP). In forza dell’art. 428 cpv.
1.
CPP, essi sono posti integralmente a carico dell’appellante.
15.
Visto l’esito dell’appello,
non si assegnano indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80, 81, 348
segg., 379 segg., 398 segg., 429 CPP; 90 cpv. 2, 27 cpv. 1 e 32 cpv. 2 e 3
LCstr; 4a cpv. 1 ONC; 22 cpv. 1 OSStr; nonché, sulle spese e sulle ripetibili,
l’art. 428 CPP e la LTG;
giudica e pronuncia:
1. L’appello respinto;
Di conseguenza,
1.1. AP 1 è dichiarato
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme
della circolazione stradale
per avere, il 1 giugno 2018 alle
ore 20:58 sull’autostrada __________ in territorio di __________, circolato con
la vettura __________ targata __________ alla velocità di 123 km/h (dedotto il
margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar,
malgrado il vigente limite di 80 km/h
1.2. AP 1 è condannato alla
pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta)
cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1’200.- (milleduecento) e alla multa
di fr. 240.- (duecentoquaranta) che, in caso di mancato pagamento per colpa,
sarà sostituita da una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
.
1.3. L’esecuzione della
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. La tassa di
giustizia e le spese di primo grado di complessivi fr. 1'450.- sono poste a
carico dell’appellante.
3. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico di AP 1.
4. Non si assegnano
indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
5. Intimazione a:
6. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.