Lexipedia

Decisione

17.2020.96

Istanza di non entrata nel merito. Impedimento a procedere: divieto di un secondo procedimento. Abbandono del procedimento

7 settembre 2020Italiano34 min

(art. 320 cpv. 4 CPP), la cui forza di cosa giudicata materiale e il principio ne

Source ti.ch

Incarto n.

17.2020.96

(17.2020.31-38+260)

Locarno

7 settembre 2020/cv

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Angelo Olgiati

segretario:

Felipe Buetti, vicecancelliere

nella procedura d’appello avviata con annunci:

del 24 ottobre 2019 e

confermato con dichiarazione di appello

del 14 febbraio 2020 da

IS 1,

,

rappr.

dall'avv. DI 1,

e

dall'avv. DI 2,

del 25

ottobre 2019 e confermato con dichiarazione di appello

del 12

febbraio 2020 dal

procuratore

pubblico __________, 6901 Lugano

del 29 ottobre

2019 e confermato con dichiarazione di appello

del 14 febbraio

2020 da

PC 1, __________ PC 2,

__________

PC 3, __________

PC 4, __________ PC 5,

__________ PC 6, __________

tutti

rappr. dall'avv.RA 1,

del 29 ottobre 2019 e confermato con dichiarazione di

appello

del 17 febbraio 2020 da

PC 7, __________rappr.

dall'avv.RA 2,

contro la sentenza emanata il

21 ottobre 2019 nei confronti di IS 1, IM 1, IM 2, IM 3, IM 4, IM 5e IM 6dalla

Corte delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 27 gennaio

2020)

ed ora sull’istanza di non entrata nel merito presentata il

12 marzo 2020 da

IS

1,

,

rappr.

dall'avv. DI 1, __________ e dall'avv. DI 2, __________

esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto: A. Statuendo sulle imputazioni

di cui all’atto di accusa n. 158/2017 del 24 ottobre 2017 e ai decreti di

accusa n. 309/2017, n. 310/2017 e n. 311/2017 di stessa data, con sentenza del

21 ottobre 2019, la Corte delle assise criminali di __________

- ha

“stralciato” le accuse di cui al punto 1 (1.1 a 1.11) dell’atto di accusa, e

meglio ha abbandonato il procedimento per i fatti relativi all’imputazione di

usura aggravata nei confronti di IS 1 (dispositivo A.1) e di usura nei

confronti di IM 1 (disp. B.1), IM 2 (disp. C.1) e IM 3 (disp. D.1);

- ha

prosciolto IS 1 (disp. A.2), IM 2 (disp. C.2) e IM 3 (disp. D.2)

dall’imputazione di falsità in documenti;

- ha

prosciolto IM 1 dall’imputazione di ingiuria (disp. B.2);

- ha

prosciolto IM 6 (disp. E1), IM 4 (disp. F.1) e IM 5 (disp. G.1) dall’imputazione

di usura;

- ha

respinto l’istanza di indennizzo ex art. 429 CPP presentata da IS 1 (disp.

A.3);

- ha

riconosciuto degli indennizzi ex art. 429 CPP a IM 3 (disp. D.3 e D.4), a IM 6

(disp. E.2), ad IM 4 (disp. F.2) e a IM 5 (disp. G.2);

- ha

statuito sulla retribuzione dei difensori d’ufficio di IM 1 (disp. B.3), IM 2

(disp. C.3), IM 4 (F.3) e IM 5 (disp. G.3);

- ha

respinto le istanze di risarcimento presentate dagli AP (disp. H.1);

- ha

statuito sulle spese per il gratuito patrocinio dell’AP PC 7 (disp. H2);

- ha

ordinato, a crescita in giudicato integrale della sentenza, la liberazione

delle cauzioni depositate da IM 3 (disp. I.1) e da IS 1 (disp. I.2), nonché il

dissequestro di tutto quanto in sequestro (disp. I.3);

- ha

posto tassa di giustizia e spese integralmente a carico dello Stato (disp. L).

B. La

sentenza di primo grado è stata impugnata da più parti:

- dalla PP, che, con

dichiarazione di appello 12 febbraio 2020, ha comunicato di impugnare i

dispositivi A.1, B.1, C.1, D.1, D.3, D.4, H, I della sentenza di primo grado,

senza formulare, tuttavia, alcuna esplicita richiesta di giudizio.

- dagli AP PC 1, PC 2, PC 4,

PC 3, PC 5, PC 6 (tutti patrocinati dall’avvRA 1), che, con dichiarazione di

appello 14 febbraio 2020, precisano di impugnare i dispositivi A.1, H.1, I.3 e

chiedono,

in via principale, che IS 1, constatata la procedibilità nei suoi

confronti, venga riconosciuto autore colpevole di usura in relazione ai fatti

indicati nell’AA e venga condannato a risarcirli del danno loro causato

(pretese civili) e per le spese legali (indennizzo ex art. 433 CPP), nonché che

quanto depositato da IS 1 a titolo di garanzia sia confiscato e attribuito loro

proporzionalmente al danno singolarmente subito;

in via subordinata, che i dispositivi impugnati siano annullati e

che, constatata la procedibilità nei confronti di IS 1, la causa sia rinviata

alla Corte di primo grado per un nuovo giudizio (art. 409 CPP);

in via ancor più subordinata, che, constatata la violazione delle

norme procedurali applicabili, la causa sia rinviata alla Corte di primo grado

per un nuovo giudizio nel rispetto delle norme procedurali (art. 409 CPP);

- dall’AP PC 7, che con

dichiarazione di appello 17 febbraio 2020, precisa di impugnare i dispositivi

A.1, H.1, I.3 e chiede,

in via principale, che IS 1 venga riconosciuto autore colpevole di

usura aggravata in relazione ai fatti indicati nell’AA e venga condannato a

risarcire il danno causatogli, calcolato in fr. 93'130.62, oltre interessi

al 5% dal 1. gennaio 2017 (pretesa civile), nonché il mantenimento di tutti i

sequestri e la cauzione, con protesta di tasse e spese della procedura di

appello;

in via subordinata, l’annullamento dei dispositivi impugnati e il

rinvio della causa al tribunale di primo grado per un nuovo giudizio, con

protesta di tasse e spese della procedura di appello;

- da IS 1, che con

dichiarazione di appello 14 febbraio 2020, precisa di impugnare i dispositivi

A.3, I.2 e I.4 (recte I.3), nonché B.2, e chiede che la sua istanza di

indennizzo ex art. 429 CPP sia accolta (relativamente alla procedura di primo

grado e a quella di appello), che non si attenda il passaggio in giudicato

integrale per lo svincolo della cauzione e per il dissequestro dei beni sequestrati

e che IM 1 sia riconosciuto autore colpevole di ingiuria nei suoi confronti.

C. Le dichiarazioni di

appello sono state intimate alle parti con decisione del 20 febbraio 2020.

D. Con scritto 12 marzo

2020, IS 1 presenta un’istanza di non entrata nel merito degli appelli della PP

e degli AP, nonché, in via subordinata, un’istanza di liberazione della

cauzione, con cui chiede che venga “accertato l’impedimento a procedere nei

confronti del sig. IS 1 ex art. 403 cpv. 1 lit. c CPP per rapporto ai

dispositivi della Sentenza 21 ottobre 2019 della Corte delle Assise Criminali

di __________, impugnati con dichiarazioni di appello del 12 febbraio 2020

dell’on. PP __________, del 14 febbraio 2020 per gli AP patrocinati dall’RA 1 e

del 17 febbraio 2020 dell’PC 7”, che sia “ordinato il dissequestro di

tutto quanto in sequestro” e che venga “svincolata la cauzione

presentata da IS 1”, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con

l’istanza subordinata, chiede che in ogni caso venga svincolata la cauzione,

con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E. Con osservazioni del

2 giugno 2020, la PP chiede implicitamente la reiezione dell’istanza.

Con osservazioni del 5 giugno 2020, gli AP patrocinati dall’RA 1

chiedono, in via principale, che l’istanza sia respinta e che si entri nel

merito degli appelli. In via subordinata, chiedono che “la procedura di non

entrata in materia sia trattata garantendo alle parti il più ampio diritto di

essere sentite (negato in primo grado) previa procedura probatoria e mediante

tenuta di un dibattimento”. In via ancora più subordinata chiedono che “constatata

la violazione delle regole procedurali applicabili (artt. 329,339 CPP, ma anche

artt. 3, 5 e 6 CPP) da parte della Corte delle assise criminali”, la causa

sia a essa rinviata per un nuovo giudizio nel rispetto delle regole di

procedura.

Con osservazioni dell’8 giugno 2020, l’PC 7 chiede che l’istanza

principale e quella subordinata siano respinte, con protesta di spese e

ripetibili.

F. L’istante ha

replicato in data 30 giugno 2020. Gli AP patrocinati dall’RA 1 hanno duplicato

il 15 luglio 2020, la PP e l’PC 7 il 20 luglio 2020.

Considerando

in diritto: 1. Dopo la promozione

dell’accusa, secondo l’art. 329 cpv. 4 CPP, se risulta definitivamente che non

può essere pronunciata una sentenza, il giudice abbandona il procedimento dopo

aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall’abbandono il diritto di

essere sentiti; l’art. 320 CPP, inoltre, è applicabile per analogia.

Giusta il cpv. 5 dell’art. 329 CPP, l’abbandono riguardante

soltanto singoli capi d’accusa può essere pronunciato insieme con la sentenza.

Il Tribunale federale ha già avuto modo di decidere e confermare

che l’abbandono dell’intero procedimento deciso dal tribunale di prima istanza

giusta l’art. 329 cpv. 4 CPP, non costituendo una decisione di merito su

questioni penali e civili, riveste la forma dell’ordinanza, rispettivamente del

decreto, ai sensi dell’art. 80 cpv.1 CPP e che, in quanto tale, va impugnata

mediante reclamo. Se, invece, il tribunale di prima istanza pronuncia

l’abbandono soltanto riguardo a singoli capi d’accusa, in applicazione

dell’art. 329 cpv. 5 CPP, insieme con la sentenza, la via di ricorso, anche

contro l’abbandono, è quella dell’appello (STF 6B_336/2018 del 12.12.2018

consid. 2.3 con rif., in particolare a STF 6B_991/2013 del 24.04.2014 consid.

2.4 e 2.5).

La Corte di primo grado, come visto, ha abbandonato il

procedimento per i fatti di cui alle imputazioni di usura nei confronti di IS 1,

IM 1, IM 2 e IM 3, ha pronunciato dei proscioglimenti nei confronti degli

stessi e di altri imputati, nonché ha respinto le istanze di risarcimento, fra

cui le pretese civili, degli AP. La Corte di primo grado ha, quindi, in

applicazione dell’art. 329 cpv. 5 CPP, pronunciato l’abbandono di singoli capi

di accusa insieme a una sentenza di merito ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 1a

frase CPP, per cui questa Corte è competente per decidere in procedura di

appello sulle impugnazioni del menzionato abbandono e sulla relativa istanza di

non entrata nel merito.

2. L’accusa è stata

promossa dalla PP il 24 ottobre 2017 nei confronti di IS 1, IM 1, IM 2 e IM 3

(l’AA riguardava ancheIM 7, ma il procedimento a suo carico è stato disgiunto

in occasione del dibattimento di primo grado, per cui egli non è parte del

presente procedimento; cfr. verb. dib. di primo grado, all.1). Contestualmente

all’emanazione dell’AA, la PP ha emesso il decreto di abbandono ABB 1068/2017

di stessa data (AI 571), con cui ha, fra l’altro, abbandonato il procedimento

nei confronti dei citati imputati “per i reati di estorsione aggravata,

poiché commessa per mestiere (art. 156 cifra 2 CP), coazione (art. 181 CP) e

inganno aggravato nei confronti delle autorità (indebito profitto e commissione

continuata, art. 118 cpv. 3 a e lett. b LStr)” (AI 571, ABB, disp. 1).

Detto decreto di abbandono è passato, incontestato, in giudicato.

Fatti

I primi giudici hanno considerato che i fatti di cui

all’imputazione di usura, risp. usura aggravata (AA, punto 1) fossero gli

stessi per i quali la PP aveva abbandonato il procedimento nei confronti dei

medesimi imputati per i reati di estorsione aggravata e coazione con il

menzionato decreto di abbandono e, ritenuto l’impedimento a procedere

costituito dal divieto di perseguire nuovamente lo stesso imputato per gli

stessi fatti (ne bis in idem), hanno, a loro volta, abbandonato il

procedimento nei confronti degli imputati IS 1, IM 1, IM 2 e IM 3 relativamente

all’imputazione di usura, risp. usura aggravata (AA, punto 1).

Con la sua istanza di non entrata nel merito degli appelli della

PP e degli AP, IS 1 fa ora valere lo stesso impedimento a procedere rilevato

dai primi giudici.

3. Giusta l’art. 403

cpv. 1 CPP, il tribunale di appello decide in procedura scritta se entrare nel

merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere

che: l’annuncio o la dichiarazione di appello è tardiva o inammissibile (lett.

a); l’appello è inammissibile giusta l’art. 398 (lett. b); non sono dati i

presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c).

Dei tre motivi previsti dal disposto per una non entrata nel

merito, dunque, i primi due (lett. a e b) sono in relazione con la procedura di

appello, mentre il terzo (lett. c) consiste nella mancanza dei presupposti

processuali o l’esistenza di impedimenti a procedere e riguarda, quindi, il

procedimento penale nel suo insieme (cfr. STF 6B_512/2012 del 30.04.2013

consid. 1.3.2).

La verifica di quest’ultimo motivo di non entrata nel merito (art.

403 cpv. 1 lett. c CPP) trova la sua corrispondenza nell’applicazione per

analogia (art. 379 CPP) dell’art. 329 CPP, in particolare nella verifica

dell’adempimento dei presupposti processuali (cpv. 1 lett. b) e dell’esistenza

di impedimenti a procedere (cpv. 1 lett. c). Di conseguenza, se constata

l’esistenza di un impedimento a procedere definitivo, il tribunale di appello

abbandona il procedimento in applicazione dell’art. 379 combinato con l’art.

329 cpv. 4 CPP (STF 6B_1045/2014 del 19.05.2015 consid. 4.2; 6B_512/2012 del

30.04.2013 consid. 1.3.3; 6B_142/2012 del 28.02.2013 [DTF 139 IV 161] consid.

2.7; 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.3).

Se il tribunale di appello constata l’esistenza di un impedimento

a procedere e abbandona il procedimento, la sentenza di primo grado – nella

misura in cui, impugnata con l’appello, risp. con gli appelli oggetto

dell’istanza di non entrata nel merito, non è passata in giudicato – è

annullata, o meglio decade (“[…] wird das erstinstanzliche Urteil hinfällig”,

STF 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.5; Schmid/Jositsch,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed. 2018, n.9 ad art.

403 CPP), e le pretese civili, dal canto loro, non potranno essere decise nel

merito ma andranno fatte valere in sede civile, ciò che equivale ad un rinvio

al foro civile (STF citata, consid. 2.5 seg., dove il TF lascia indecisa la

questione di sapere se un rinvio al foro civile debba essere espressamente

pronunciato – ciò che appare, anche solo per maggior chiarezza, opportuno –

oppure no; Schmid/Jositsch, ibid.).

4. Il principio “ne

bis in idem”, ossia il divieto di un secondo procedimento, è concretizzato

nell’art. 11 cpv. 1 CPP. Esso è pure sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7

alla CEDU (RS 0.101.07) e dall’art. 14 cpv. 7 del Patto ONU II (RS 0.103.2) e

procede, secondo la giurisprudenza del TF, direttamente dalla Costituzione

federale (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 con rif.). Secondo tale principio, chi è

stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non

può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato. Un decreto di abbandono

passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria (art. 320 cpv.

4 CPP; DTF citata, consid. 1.3.2 con rif. a DTF 143 IV 104 consid. 4.2). Si è

in presenza dello stesso reato (Tatidentität) quando sia il primo sia il

secondo procedimento penale vertono su fatti identici o che sono essenzialmente

gli stessi; non ha, invece, rilevanza alcuna la qualifica giuridica di tali

fatti (DTF citata, consid. 1.3.2 con rif.). Il Tribunale federale conferma,

così, l’adattamento della sua giurisprudenza – adattamento comunque ormai

consolidato – a quella della CorteEDU. Vale a dire che, per stabilire se si

tratti dello stesso reato nell’ottica del ne bis in idem, si applica il

principio della “einfache Tatidentität” – secondo il quale determinante

è unicamente l’identità dei fatti – e non più quello della “doppelte

Tatidentität”, secondo cui, oltre all’identità dei fatti, erano considerati

determinanti anche le norme ad essi applicabili e l’eventuale rapporto di

concorso fra loro (cfr., in particolare, la DTF 137 I 363 consid. 2.2 [pag.

366] e 2.4, nonché la STF 6B_1053/2017 del 17.05.2018 consid. 4, entrambe

citate in DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2).

Il principio ne bis in idem costituisce, nel caso di un

precedente giudizio sugli stessi fatti, un impedimento a procedere che va

rilevato d’ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2

con rif.; cfr. anche STF 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid. 1.3.2).

5. Giusta

l’art. 319 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero dispone l’abbandono totale o

parziale del procedimento se, fra l’altro, non si sono corroborati indizi di

reato tali da giustificare la promozione dell’accusa (lett. a) oppure non sono

adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (lett. b). Un decreto di

abbandono passato in giudicato equivale a una decisione finale assolutoria

(art. 320 cpv. 4 CPP), la cui forza di cosa giudicata materiale e il principio ne

bis in idem impediscono un nuovo procedimento penale per lo stesso fatto

(DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1 con rif.).

5.1. Posto

che il pubblico ministero può abbandonare integralmente o parzialmente il

procedimento, si ha un abbandono parziale qualora in una procedura certi

complessi fattuali conducono alla promozione dell’accusa o all’emanazione di un

decreto di accusa, mentre per altri complessi fattuali si pone termine alla

procedura con un abbandono. Un abbandono parziale è possibile soltanto se si

deve statuire su più accadimenti (Lebensvorgänge) o fatti, nel senso del

diritto processuale, che sono suscettibili di giudizi distinti. Se, invece, si

tratta soltanto di un diverso apprezzamento giuridico dello stesso accadimento

o complesso fattuale, un abbandono parziale è escluso. Non è, infatti,

possibile, per il medesimo fatto nel senso del diritto processuale, pronunciare

una condanna in base a un apprezzamento giuridico e decidere un abbandono del

procedimento in base a un altro apprezzamento giuridico; un solo fatto o

complesso fattuale è, infatti, suscettibile di un unico giudizio (DTF citata,

consid. 1.3.1 con rif.).

Va precisato che con la citata DTF 144 IV 362 il TF

non ha fatto che confermare la sua giurisprudenza secondo cui emanare un

decreto di abbandono contestualmente alla promozione dell’accusa (o

all’emanazione di un DA) per gli stessi fatti costituisce un errore giuridico e

una violazione del diritto federale. Tale giurisprudenza è costante, su questo

tema, almeno dalla STF 6B_653/2013 del 20 marzo 2014 (consid. 3.2 seg.), con la

quale il decreto di abbandono, oggetto dell’impugnativa, era stato annullato

(cfr. DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1 e 1.4.2 dove la STF

6B_653/2013 è citata insieme ad altre sentenze).

5.2. Con la DTF 144 IV 362, il TF ha, invece, dovuto chiarire la sua giurisprudenza con

riguardo agli effetti di un simile decreto di abbandono, in particolar modo

quando questo non sia stato impugnato.

Con la sua STF 6B_1056/2015 del 4 dicembre 2015, infatti, se da un

lato il Tribunale federale era giunto alla medesima conclusione rispetto alla

già citata 6B_653/2013 del 20 marzo 2014 sul fatto che un decreto

di abbandono parziale non può essere emanato contestualmente a un DA o alla

promozione dell’accusa sugli stessi fatti, soltanto qualificati giuridicamente

in modo diverso, dall’altro, proprio dal carattere errato del decreto di

abbandono e dalla sua concomitanza con il DA aveva tratto la conseguenza che

per il primo non vi era alcuno spazio, che esso non avrebbe dovuto essere

emesso e che, di conseguenza, esso non poteva, per così dire, inficiare la

validità del secondo. In altre parole, nella citata STF 6B_1056/2015, il

TF ha – implicitamente – concluso che il decreto di abbandono andava

considerato nullo. Conclusione che cozzava irrimediabilmente con la sua

giurisprudenza precedente che, a più riprese, aveva annullato – considerandoli,

come visto, errati e contrari al diritto federale e, quindi, annullabili, ma non,

proprio perché annullabili, nulli – simili decreti di abbandono che erano stati

oggetto di impugnazione (cfr. STF 6B_653/2013 del 20.03.2014

consid. 3.2 seg., nonché altre STF citate in DTF 144 IV 362

consid. 1.4.2).

Nella DTF 144 IV 362, dunque, il TF, prestando

orecchio alle critiche della dottrina (cfr. Ackermann,

Unzulässige Teileinstellung bei gleichem Lebenssachverhalt, in forumpoenale

1/2017, pag. 46 segg.), parte dalla constatazione che, anche nel caso in cui

per un abbandono parziale non vi sia alcuno spazio (trattandosi soltanto di un diverso

apprezzamento giuridico degli stessi fatti per i quali viene promossa l’accusa)

e questo sia stato pronunciato a torto dal ministero pubblico, esso non può

essere considerato semplicemente trascurabile o inesistente. Al contrario, per

una tale errata decisione il diritto processuale prevede soltanto

l’annullabilità o la nullità.

Dopo aver ricordato le condizioni particolarmente

restrittive poste dalla giurisprudenza per la constatazione della nullità di

una decisione, il TF giunge alla conclusione che, in concreto, tali condizioni

non sono adempiute e che, in generale, un decreto di abbandono parziale emanato

a torto sugli stessi fatti per i quali viene promossa l’accusa non può essere

considerato nullo per questo solo motivo, vale a dire un’applicazione errata

del diritto da parte del ministero pubblico. Considerare nullo un tale decreto

di abbandono passato in giudicato e permettere un nuovo procedimento per gli

stessi fatti, prosegue il TF, significherebbe aggirare l’effetto vincolante di

una decisione passata in giudicato che pone fine al procedimento, ciò che

metterebbe a rischio la certezza del diritto, che, oltretutto, nell’ambito del

diritto penale è particolarmente importante.

Il TF aggiunge ancora che è irrilevante l’argomento

secondo cui per l’imputato poteva anche risultare chiaro, vista la concomitanza

del decreto di abbandono e del decreto di accusa sui medesimi fatti, che in

realtà la procedura sarebbe continuata. Tale argomento nulla muta, infatti, al

fatto che sui medesimi fatti, a torto, siano state pronunciate due decisioni e

che delle due soltanto l’abbandono – né nullo né contestato – sia passato in

giudicato, per cui la pretesa dello Stato al perseguimento penale si è estinta

a causa di un errore del ministero pubblico; che tale errore potesse

eventualmente anche essere riconoscibile per l’imputato nulla muta al fatto che

l’effetto vincolante dell’autorità di cosa giudicata materiale del decreto di

abbandono si esplica sui fatti in questione, quale che sia l’apprezzamento

giuridico di cui vengono fatti oggetto (DTF 144 IV 362

consid. 1.4.3 con rif.).

In conclusione, un tale abbandono “parziale”

emanato, a torto, sui medesimi fatti per i quali il PP, operando un

apprezzamento giuridico differente, promuove l’accusa costituisce, in realtà,

un abbandono totale (cfr. Ackermann,

Unzulässige Teileinstellung bei gleichem Lebenssachverhalt, in forumpoenale

1/2017, pag. 47) e impedisce – se lasciato passare in giudicato e se non sono

dati altri ed eccezionali motivi di nullità – un secondo procedimento penale

sulla base di quegli stessi fatti.

6. In concreto,

occorre, in primo luogo, osservare che la violazione del diritto di essere

sentito censurata, in particolare, dagli AP patrocinati dall’RA 1 (osservazioni

5 giugno 2020 RA 1, spec. pag. 2 segg.) non costituisce, come da essi

sostenuto, un motivo che impedisca di entrare nel merito della presente

istanza, ovvero di esaminare l’esistenza o meno di un impedimento a procedere.

La censurata violazione del diritto di essere sentito, infatti,

riguardava esclusivamente le modalità con cui i primi giudici hanno accertato

l’impedimento a procedere e hanno, di conseguenza, parzialmente abbandonato il

procedimento.

Ora, l’accertamento dell’esistenza o meno di tale impedimento a

procedere costituisce proprio l’oggetto della presente procedura, durante la

quale le parti, anche gli AP patrocinati dall’RA 1, hanno avuto ampia

possibilità di esprimersi e di prendere compiutamente posizione al riguardo per

mezzo di un doppio scambio di scritti. Ritenuto, quindi, che non si tratta di

Considerandi

una violazione che si possa definire particolarmente grave e che questa Corte

dispone in merito della medesima ampiezza di cognizione della Corte di primo

grado, essa è da ritenersi, in ogni caso, sanata (cfr. Wohlers, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur

schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2a ed. 2014, n. 36 e 40 ad art. 3

CPP con riferimenti).

7.

Per determinare,

dunque, se si sia in presenza di un impedimento a procedere rispetto

all’imputazione di usura per i fatti di cui al punto 1 dell’AA, occorrerà

verificare se detti fatti siano gli stessi per cui la PP aveva già abbandonato

il procedimento con il decreto di abbandono n. 1068/2017 (AI 571).

Di principio, dovrebbe essere sufficiente un colpo d’occhio a un

decreto di abbandono parziale per capire per quali fatti il procedimento viene

abbandonato. È, infatti, uno dei requisiti essenziali per un decreto di

abbandono, e a maggior ragione se parziale, quello di indicare espressamente

quali fatti il PP rinuncia a perseguire, ciò che, peraltro, costituisce anche

un presupposto essenziale per il diritto delle parti – in particolare degli AP

– di interporre reclamo giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP (cfr. STF 6B_1157/2019 del

12.11.2019

consid. 2.2 con rif. a DTF 138 IV 241 consid. 2.5).

In concreto, così non è per il decreto di abbandono in esame. Al

dispositivo n. 1 si legge, per quanto qui di rilevanza:

Il procedimento

penale nei confronti di IS 1, IM 7, IM 1, IM 2 e IM 3 per i reati di estorsione

aggravata, poiché commessa per mestiere (art. 156 cifra 2 CP), coazione (art.

181.

CP) […] è abbandonato […].”

Nel dispositivo, dunque,

non sono indicati i fatti oggetto dell’abbandono, ma solo delle fattispecie

penali, ciò che già in sé è indice di un abbandono motivato da una diversa

qualifica giuridica dei medesimi fatti e non dalla volontà di abbandonare il

procedimento per determinati fatti e di promuovere l’accusa per determinati

altri fatti, distinti dai primi.

Passando, poi, ad esaminare la motivazione del decreto di

abbandono emerge quanto segue.

Dopo aver riportato a grandi linee le origini dell’inchiesta e i

motivi per cui aveva ipotizzato i reati di estorsione aggravata e coazione

(punti 1 e 2, pag. 2 seg.), aver fatto qualche considerazione di diritto sui

presupposti oggettivi dell’estorsione – in particolare sulla minaccia di grave

danno che, tiene a precisare, può essere, oltre che espressa, anche tacita

(punto 3, par. 1, pag. 3) – e aver ribadito come “indubbio che IS 1 abbia

più volte ventilato un licenziamento qualora gli stessi [sc. gli

operai] non avessero rispettato le modalità di trattenute messe in atto”,

citando stralci di verbale a supporto (punto 3 par. 2, pag. 3), la PP passa

alla motivazione vera e propria dell’abbandono (punto 3 par. 3, pag. 3 seg.):

Nel caso

concreto la prospettiva di perdere il posto di lavoro è un timore già presente

in qualsiasi lavoratore, a maggior ragione in una situazione congiunturale

precaria, in cui il lavoratore ha un’inesistente forza contrattuale, timore che

nel caso di specie per taluni operai è stato rafforzato anche con richiami

espliciti. Una siffatta situazione ricorda tuttavia uno dei presupposti

oggettivi dell’usura, come lo stato di bisogno e/o dipendenza, piuttosto che

gli elementi oggettivi di estorsione, entrambi i reati tutelano la libertà

decisionale del singolo, e nel caso di specie tale capacità era ridotta, ma

questo per l’insieme delle circostanze che come detto rendono applicabile il

solo reato di usura ai sensi dell’art. 157 CP.

Ciò vale per IS 1,

ma anche per IM 3, IM 2, IM 7 e IM 1.

Per le medesime

ragioni sopra esposte, anche gli estremi del reato di coazione (art. 181 CP)

non sono dati.”

Ora, dalla citata

motivazione non traspare la benché minima volontà di limitare l’abbandono

soltanto a determinati fatti. Al contrario.

La PP descrive, “nel caso concreto”, la situazione di tutti

i lavoratori di IS 1 (“qualsiasi lavoratore”), ossia che tutti avevano

timore di perdere il posto di lavoro, e che per alcuni di essi tale timore era

stato “rafforzato anche con richiami espliciti”. Prosegue, poi,

osservando che la situazione appena descritta (“una siffatta situazione”)

– ossia il timore dei menzionati lavoratori di perdere il lavoro, per alcuni “rafforzato”

e per altri no – risulta, a suo giudizio, sussumibile alla fattispecie penale

dell’usura piuttosto che a quella dell’estorsione e aggiunge, per rendere

ancora più chiaro il suo pensiero, che “nel caso di specie” la libertà

decisionale dei lavoratori era ridotta “per l’insieme delle circostanze che

come detto rendono applicabile il solo reato di usura ai sensi dell’art. 157 CP”.

Si tratta, dunque, all’evidenza della descrizione di un diverso apprezzamento

giuridico dei medesimi fatti. In altre parole, la PP, motivando il decreto di

abbandono, ha sostanzialmente spiegato che i fatti per cui durante l’inchiesta

erano stati ipotizzati (anche) i reati di estorsione e coazione non

configurano, secondo la sua valutazione giuridica, che il reato di usura,

motivo per il quale ha deciso – secondo la giurisprudenza federale, come si è

visto, a torto – di abbandonare il procedimento per i reati di estorsione e

coazione, mentre ha contemporaneamente promosso l’accusa per il reato di usura.

Tant’è che il “timore di perdere il posto di lavoro” in diverse

gradazioni e sfumature si ritrova, ovviamente, in tutti i complessi fattuali

che costituiscono l’imputazione di usura di cui al punto 1 (1.1-1.11) dell’AA.

Sennonché – poiché, come anche si è visto, non è possibile

abbandonare per delle fattispecie penali, ma solo per dei fatti – abbandonando

il procedimento per i reati di estorsione e di coazione, la PP ha

necessariamente abbandonato per (tutti) i fatti per i quali detti reati erano

stati ipotizzati e che sono anche confluiti nell’imputazione di usura di cui al

punto 1 dell’AA.

A conferma della situazione – in sé già chiara, come appena visto,

dal contenuto del decreto di abbandono – si rileva ancora che la stessa PP,

nelle sue osservazioni del 2 giugno 2020, precisa che “il decreto di

abbandono è stato scritto per accennare che il timore di perdere il posto di

lavoro non era una minaccia a titolo estorsivo” (osservazioni PP

02.06.2020, pag. 2), ammettendo espressamente, in sostanza, di aver proceduto

all’abbandono motivata dal diverso apprezzamento giuridico dato ai medesimi

fatti.

Un ulteriore elemento che conferma che oggetto sia del decreto di

abbandono sia del punto 1 dell’AA sono gli stessi fatti, soltanto qualificati

giuridicamente in modo diverso, si trova anche negli atti con cui la PP ha

notificato la chiusura dell’istruzione alle parti. In queste comunicazioni alle

parti, i fatti per cui venivano prospettati, da un lato, l’abbandono e,

dall’altro, la promozione dell’accusa sono stati indicati in modo assolutamente

identico. Si cita qui, a titolo esemplificativo, la notifica di chiusura

dell’istruzione per IS 1, dove sia il decreto di abbandono sia la promozione

dell’accusa sono prospettati, senza alcuna distinzione,

in relazione ai

fatti accaduti nel periodo compreso dall’anno 2008 all’anno 2016 a danno di

svariati operai dipendenti delle ditte __________ (__________), __________ (__________),

__________ (__________) __________ (__________), __________ e __________ (__________).”

(AI 518, pag. 1 seg.)

Da quanto precede, dunque,

non si può che concludere che i fatti per i quali la PP ha abbandonato il

procedimento per estorsione e coazione sono gli stessi per i quali ha promosso

l’accusa per usura nei confronti dei medesimi imputati (punto 1 dell’AA).

8.

Va ancora osservato

che non possono essere condivisi gli argomenti degli opponenti, nella misura in

cui pretendono, più o meno direttamente, di reintrodurre, nella valutazione del

ne bis in idem il criterio della “doppelte Tatidentiät”,

abbandonato dal Tribunale federale (e dalla CorteEDU) a favore di quello della

“einfache Tatidentität” (v. supra consid. 4).

La recente STF 6B_56/2020 del 16 giugno 2020, poi, richiamata

dalla PP con la sua duplica del 20 luglio 2020 (senza, peraltro, spiegare in

che misura essa potrebbe in qualche modo rilevare per il caso qui in esame),

nulla muta alla giurisprudenza citata. In detta sentenza, il Tribunale federale

ha semplicemente ritenuto che, in concreto, i fatti oggetto dell’imputazione di

omicidio intenzionale (consumato, non tentato, come indicato dalla PP) a carico

del ricorrente, per cui il procedimento era già stato abbandonato, non fossero

gli stessi fatti sulla base dei quali lo stesso ricorrente era poi stato

condannato per aggressione. In particolare perché oggetto dell’aggressione era

un gruppo di altre tre persone, oltre alla vittima di omicidio, e perché l’atto

di uccidere una persona è distinto rispetto alla partecipazione a

un’aggressione (STF 6B_56/2020 del 16.06.2020 consid. 1.5.2).

9.

Parimenti, non si

possono seguire gli opponenti patrocinati dall’RA 1 quando, rifacendosi al

principio della buona fede, richiedono una serie di “accertamenti” riguardo a

eventuali prassi in materia di abbandoni parziali presso altre autorità penali

cantonali (osservazioni 5 giugno 2020 RA 1, spec. pag. 2 seg. e pag. 4 segg.).

L’esistenza di una tale prassi eventualmente errata, infatti, non vincolerebbe,

in ogni modo, questa Corte, che è tenuta ad applicare il diritto e la

giurisprudenza federale. Il diritto ad una parità di trattamento

nell’illegalità, inoltre, non è invocabile che eccezionalmente e le condizioni

per un suo riconoscimento in concreto non risultano date (cfr. Wohlers, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber,

Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ed. 2014, n. 10 ad art. 3

CPP con riferimenti spec. a DTF 115 IA 81 e DTF 108 IA 212), né gli opponenti

ne pretendono l’adempimento.

10.

Riassumendo, è

accertato che:

-

i fatti per i quali la PP ha promosso l’accusa per usura nei confronti degli

imputati IS 1, IM 1, IM 2 e IM 3 (nonché IM 7) al punto 1 dell’AA n. 158/2017

del 24 ottobre 2017 sono gli stessi per i quali, con decreto di abbandono ABB 1068/2017

di stessa data (AI 571), ha abbandonato il procedimento per estorsione e

coazione nei confronti dei medesimi imputati;

-

non si intravede alcun motivo per cui si potrebbe anche solo ipotizzare la

nullità del decreto di abbandono;

-

il decreto di abbandono, non impugnato, è passato in giudicato e, per quanto

riguarda la sua forza di cosa giudicata materiale, equivale a una decisione

finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP).

Ne

consegue che la PP ha validamente e definitivamente abbandonato il procedimento

per i fatti di cui al punto 1 dall’AA, ciò che costituisce, in applicazione del

principio ne bis in idem, un impedimento a procedere ai sensi degli art.

403.

cpv. 1 lett. c e 329 CPP.

Il

procedimento va, pertanto, abbandonato relativamente all’imputazione di usura

(risp. usura aggravata) di cui al punto 1 dell’AA nei confronti di IS 1, IM 1, IM

2.

e IM 3, senza che si possa entrare nel merito degli appelli della PP e degli

AP PC 1, PC 2, PC 4, PC 3, PC 5, PC 6 e PC 7.

11.

Stabilito che non è

possibile entrare nel merito degli appelli della PP e degli AP e che il

procedimento va abbandonato per l’imputazione di cui al punto 1 dell’AA, vanno

confermati gli altri dispositivi che erano stati impugnati con i menzionati

appelli, in stretta dipendenza dall’impugnazione dell’abbandono del

procedimento.

Con l’eccezione del dispositivo H.1, con cui i primi giudici hanno

respinto tutte le pretese di risarcimento degli AP, senza distinguere fra

pretese civili di risarcimento e pretese ex art. 433 CPP.

Le pretese civili fatte valere dagli AP, infatti, sono desunte dal

reato di usura di cui al punto 1 dall’AA. Visto che relativamente a tale

imputazione il procedimento va abbandonato, non si può nemmeno entrare nel

merito delle pretese civili, ciò che equivale ad un rinvio al foro civile (vedi

supra consid. 3 in fine). Che in caso di abbandono le pretese

civili vadano rinviate al foro civile, lo prevede, peraltro, e contrariamente a

quanto sostenuto dagli AP patrocinati dall’RA 1 (osservazioni 5 giugno 2020 RA

1, pag. 4), anche l’art. 126 cpv. 2 lett. a prima frase CPP.

Visto l’esito del procedimento, va, invece, confermata la

reiezione delle istanze di indennizzo ex art. 433 CPP degli AP.

Parimenti, visto

l’abbandono del procedimento, nonché i proscioglimenti già passati in

giudicato, vanno confermati gli svincoli delle cauzioni e il dissequestro di

tutto quanto in sequestro.

Per quanto riguarda le

spese di primo grado, visto l’esito della presente procedura, la loro

ripartizione (disp. L della sentenza di primo grado), non impugnata, è passata

in giudicato.

12.

Si ricorda, qui, che i

dispositivi A.3 e B.2 della sentenza di primo grado sono stati impugnati da IS

1, il cui appello non è oggetto della presente procedura e verrà trattato

separatamente.

Tasse, spese e indennità per spese di patrocinio

13.

Visto l’abbandono del

procedimento e la non entrata nel merito degli appelli della PP e degli AP PC 1,

PC 2, PC 4, PC 3, PC 5, PC 6 e PC 7, gli oneri processuali relativi alla

presente procedura sono posti a carico dello Stato e degli altri appellanti in

misura di 1/8 ciascuno, con l’eccezione dell’PC 7, che è al beneficio del

gratuito patrocinio e la cui quota è posta anche a carico dello Stato.

Visto l’accoglimento dell’istanza, appare congruo riconoscere

all’istante, che ha protestato “ripetibili”, un’indennità per le sue spese di

patrocinio ex art. 436 cpv. 1 e 429 cpv. 1 lett. a CPP a carico dello Stato

(non essendo l’usura un reato perseguibile esclusivamente a querela di parte ed

essendo stato interposto appello anche da parte della pubblica accusa; cfr. DTF

139.

IV 45 consid. 1.2 a contrario), calcolata in 16 ore alla tariffa

oraria di fr. 280.- oltre a spese al 10%, per complessivi

fr. 4'928.-.

Tassazione della nota dell’RA 2

14.

Con scritto del 27

agosto 2020, l’avv. RA 2, patrocinatore d’ufficio dell’PC 7, ha prodotto la sua

nota d’onorario per la sua tassazione a titolo di spese di gratuito patrocinio,

con la quale ha esposto onorari di fr. 4'326.-, spese di fr. 529.60,

nonché IVA di fr. 373.05, per complessivi fr. 5'228.05.

L’importo esposto si rivela eccessivo. Appare, quindi, congruo

riconoscere, per la presente procedura, 16 ore alla tariffa oraria di

fr. 180.-, per onorari di fr. 2'880.-, spese calcolate al 10% per

fr. 288.- e IVA di fr. 243.95, per un totale di fr. 3'411.95.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 11, 80 segg., 84,

126, 320, 329, 348 segg., 379 segg., 398 segg., 403 CPP,

32 cpv. 1

Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché, sulle spese, l’art.

428 CPP e la LTG, e, sulle indennità, gli art. 429 segg., 436 CPP,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia:

1. L’istanza di non

entrata nel merito è accolta.

Di conseguenza,

ricordato che i dispositivi A.2, B.3, C.2, C.3, D.2,

E, F, G, L della sentenza 21 ottobre 2019 della Corte delle assise criminali

sono passati in giudicato,

il procedimento nei confronti di IS 1, IM 1, IM 2 e IM 3 è

abbandonato relativamente all’imputazione di usura (risp. usura aggravata) di

cui al punto 1 dell’AA

senza entrare nel merito degli appelli presentati dalla

procuratrice pubblica e dagli accusatori privati PC 1, PC 2, PC 4, PC 3, PC 5, PC

6 e PC 7.

2. Ricordato che IM 3

è, altresì, stato prosciolto dall’imputazione di falsità in documenti,

2.1. lo Stato della

Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a IM 3 complessivi fr. 10'000.- a

titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP,

2.2. lo Stato della

Repubblica e Cantone Ticino rifonderà a IM 3 complessivi fr. 3'200.- a

titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

3. Le istanze di

indennizzo ex art. 433 CPP presentate dagli accusatori privati sono respinte.

4. Per le loro pretese

civili, gli accusatori privati sono rinviati al foro civile.

5. Le spese per il

gratuito patrocinio dell’accusatore privato PC 7 relative al procedimento di

primo grado, di complessivi fr. 45'541.85, sono poste a carico dello

Stato.

6. La cauzione depositata

da IM 3 è svincolata.

7. La cauzione

depositata da IS 1 è svincolata.

8. È ordinato il

dissequestro di tutto ciò che è sotto sequestro.

9. Per

le sue prestazioni relative alla presente procedura, all’RA 2, patrocinatore

d’ufficio dell’PC 7, vengono riconosciuti:

- onorario fr. 2'880.00

- spese fr. 288.00

- IVA (7.7% su fr. 3'168.00) fr. 243.95

Totale

fr. 3'411.95

che sono posti a carico dello

Stato.

9.1. La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia,

Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente

dispositivo e la nota d’onorario.

9.2. Contro

la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

9.3. Non

appena le sue condizioni glielo permetteranno, PC 7 sarà tenuto a rimborsare

allo Stato quanto da questo anticipato per il suo patrocinio relativo alla

presente procedura (art. 135 cpv. 4 e 138 cpv. 1 CPP per analogia).

10. Gli

oneri processuali della presente procedura, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.00

- altri disborsi fr. 200.00

fr. 2'200.00

sono posti a carico degli

appellanti PC 1, PC 2, PC 4, PC 3, PC 5 e PC 6, in misura di 1/8 ciascuno, e,

in misura di 1/4, a carico dello Stato che rifonderà a IS 1 fr. 4'928.- a

titolo di indennità per le spese sostenute nel presente procedimento (art. 436

e art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

11. Intimazione a:

12. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.