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Decisione

17.2021.11

Violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 CP). Presupposti del reato

14 marzo 2022Italiano53 min

avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________,

Source ti.ch

Incarto n.

17.2021.11 +

17.2022.59-63

Locarno

14 marzo 2022/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente,

Manuela Frequin Taminelli e Attilio Rampini

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

nel procedimento penale di cui

alla dichiarazione di appello presentata il 15 gennaio 2021 dal

contro la sentenza emanata il 6

novembre 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta

intimata l’8 gennaio 2021) nei confronti di

IM1IM2

IM4

rappr. dall’avv. DI2

esaminati gli atti;

riassunto dei

fatti e del

procedimento: A. Nel 2012 il Municipio di

_______________ ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione di tre

edifici in ____________che avrebbero costituito la “____________”. In seguito i

lavori di costruzione sono stati avviati e, nella primavera del 2015, è stato

rilasciato il certificato di abitabilità.

Il 1° ottobre 2014

la Polizia cantonale ha effettuato un controllo sul cantiere, notando “quattro

operai intenti ad eseguire dei lavori sui terrazzi al secondo e al terzo piano”,

e meglio “l’installazione delle tende parasole”, e ciò “senza alcun

dispositivo di sicurezza destinato a prevenire infortuni” (AI 1, pag. 3).

B. È così stata avviata

un’inchiesta nei confronti di IM3, titolare della società _________, incaricata

di installare le tende parasole sulle terrazze della _________________, come

pure nei confronti di tre operai della _________, ovvero IM2, IM1 e F..

L’inchiesta ha riguardato anche l’arch. IM4, responsabile della direzione

lavori.

C. Per ciò che attiene

al presente procedimento di appello, risulta che il 17 settembre 2019 il

procuratore pubblico ha emesso quattro distinti decreti di accusa con i quali

ha ritenuto IM1, IM2, IM4 e IM3 autori colpevoli del reato di violazione delle

regole dell’arte edilizia, e meglio:

C.a. IM1 (DA

n. 4464/2019):

“violazione delle regole dell'arte

edilizia

per avere, in data 01.10.2014, in ____________a

_______, presso il cantiere ______________, dirigendo od eseguendo una

costruzione o una demolizione, trascurato intenzionalmente le regole riconosciute

dell’arte e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,

e

meglio per avere,

in

qualità di dipendente della ditta _________, durante l’esecuzione di lavori di

installazione di tende parasole sui terrazzi siti al secondo piano di un

immobile e quindi a circa 6 metri d’altezza, omesso di portare le imbragature

di tipo DPI decise dalla direzione lavori (architetto IM4) e dal responsabile

dell’esecuzione dei lavori e datore di lavoro (IM3) quali misure di sicurezza

anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso

(anche se tali misure non sono comunque da considerare adeguate per il tipo di

opera che è stata eseguita), mettendo in pericolo la vita o l’integrità delle

persone, segnatamente degli operai presenti sul cantiere, tra cui IM2 e F.;

fatti

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (richiamato l’art. 11 cpv. 3 OPI); richiamati

gli artt. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;”

proponendone

la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 40.-

ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla

multa di fr. 200.- e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di fr.

100.-.

C.b. IM2 (DA n. 4465/2019):

“violazione delle regole dell'arte

edilizia

per

avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________,

dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato

intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e messo con ciò in pericolo

la vita o l’integrità delle persone,

e

meglio per avere,

in

qualità di dipendente della ditta _________, durante l’esecuzione di lavori di

installazione di tende parasole sui terrazzi siti al secondo piano di un immobile

e quindi a circa 6 metri d’altezza, omesso di portare le imbragature di tipo

DPI decise dalla direzione lavori (architetto IM4) e dal responsabile

dell’esecuzione dei lavori e datore di lavoro (IM3) quali misure di sicurezza

anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso

(anche se tali misure non sono comunque da considerare adeguate per il tipo di

opera che è stata eseguita), mettendo in pericolo la vita o la integrità delle

persone, segnatamente degli operai presenti sul cantiere, tra cui IM1 e F.;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (richiamato l’art. 11 cpv. 3 OPI); richiamati

gli artt. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;”

proponendone

la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.-

ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla

multa di fr. 200.- e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di fr.

100.-.

C.c. IM4 (DA n. 4462/2019):

“violazione delle regole dell'arte

edilizia

per

avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________,

dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato

intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte, e messo con ciò in pericolo

la vita o l’integrità delle persone,

e

meglio per avere,

nella

sua veste di direzione dei lavori, nell’ambito dell’istallazione di tende

parasole sui terrazzi del secondo e terzo piano di un immobile, rispettivamente

a 6 e 9 metri d’altezza,

- deciso

e rimosso, unitamente a IM3 (responsabile della ditta ____________, _______ che

ha eseguito i lavori di installazione delle tende parasole), il ponteggio già

presente sul cantiere e le relative protezioni laterali anticaduta;

- omesso

di imporre a IM3 e agli operai alle dipendenze di quest’ultimo (IM2, IM1 e F.)

di portare per lo meno le imbragature di tipo DPI che l’imputato, unitamente a IM3,

aveva deciso di adottare quali misure di sicurezza anticaduta in alternativa al

ponteggio intenzionalmente rimosso (anche se tali misure non sono comunque

considerate adeguate per il tipo di opera che è stata eseguita),

mettendo

in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente di IM3 e degli

operai alle dipendenze di quest’ultimo;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (richiamati gli artt. 8 e 15 e segg. OLCostr e

l’art. 3 OPI);

richiamati

gli artt. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;”

proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote

giornaliere da fr. 200.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 anni, alla multa di fr. 300.- e al pagamento delle tasse e spese di

giustizia di fr. 200.-.

C.d. IM3 (DA n. 4466/2019):

“violazione

delle regole dell'arte edilizia

per

avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________,

dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato

intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte, e messo con ciò in pericolo

la vita o l’integrità delle persone,

e

meglio per avere,

nella

sua veste di responsabile della ditta _________ di _______, ditta che ha

eseguito i lavori di istallazione di tende parasole sui terrazzi del secondo e

terzo piano di un immobile (cantiere ______________), rispettivamente a 6 e 9

metri d’altezza,

- deciso

e rimosso, unitamente a IM4 (responsabile della direzione lavori), il ponteggio

già presente sul cantiere e le relative protezioni laterali anticaduta;

- omesso

di portare e di imporre agli operai alle sue dipendenze (IM2, IM1 e F.) di

portare per lo meno le imbragature di tipo DPI decise quali misure di sicurezza

anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso

(anche se tali misure non sono comunque da considerare adeguate per il tipo di

opera che è stata eseguita),

mettendo

in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente degli operai alle

sue dipendenze e di IM4;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (richiamati gli artt. 3, 8 e 15 e segg.

OLCostr e l’art. 3 OPI);

richiamati

gli artt. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;”

proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 15

aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 300.- e al pagamento delle tasse

e spese di giustizia di fr. 200.-.

D. I precitati imputati hanno

interposto opposizione contro il rispettivo decreto d’accusa emesso a proprio

carico. Con decisione del 4 ottobre 2019 il procuratore pubblico ha confermato

tutti e quattro i decreti e ha così trasmesso gli atti alla Pretura penale per

il dibattimento.

E. Riuniti i

procedimenti il 18 settembre 2020, l’istanza precedente ha indetto il

dibattimento per il 6 novembre 2020. Statuendo quello stesso giorno, il primo

giudice ha assolto tutti e quattro gli imputati, riconoscendo un’indennità di

fr. 2'000.- complessivi a IM3, IM2 e IM1 (difesi dal medesimo patrocinatore) e

una di fr. 2'000.- a IM4.

F. Il 16 novembre 2020

il procuratore pubblico ha annunciato appello. Ricevuta la motivazione della

sentenza, che gli è stata intimata l’8 gennaio 2021, il magistrato inquirente

ha inoltrato la dichiarazione di appello il 15 gennaio 2021 in cui ha precisato

di “appellare integralmente la sentenza”, chiedendo che gli imputati “vengano

condannati così come proposto nei decreti d’accusa”.

In appello, oltre

segnatamente al richiamo dalla SUVA del suo incarto relativo ai fatti oggetto

del procedimento nell’ambito dell’edificazione della __________________,

è anche stato chiesto d’ufficio dalla direzione del procedimento al Municipio

di _______________ di produrre i piani approvati della costruzione e le

descrizioni dell’opera in questione, in modo da potere stabilire le altezze dei

parapetti delle terrazze degli edifici nonché le altezze delle terrazze stesse,

richiesta poi estesa anche alla società che ha allestito il progetto

architettonico dei tre edifici.

G. Dopo un paio di

rinvii dovuti alla pandemia, il pubblico dibattimento di appello si è tenuto il

22 febbraio 2022. A conclusione dei loro rispettivi interventi:

-

il procuratore pubblico ha chiesto in via principale l’accoglimento integrale dell’appello

e la conferma dei DA, in via subordinata che le spese processuali vengano

accollate agli imputati, avendo essi causato l’apertura del procedimento;

-

il difensore di IM1, IM2 e IM3 ha chiesto la conferma del primo giudizio e il

respingimento dell’appello, con conseguente rifusione delle spese di patrocinio;

-

il difensore di IM4 ha anch’egli chiesto la conferma della sentenza appellata e

la rifusione delle spese di patrocinio nonché un’indennità a favore

dell’imputato per il tempo necessario alla partecipazione al procedimento

penale.

considerato,

in fatto e

in diritto:

Considerandi

accertamento dei fatti

1.

1.1

Nel Rapporto d’inchiesta

allestito dalla polizia cantonale il 27 ottobre 2014 è indicato che il 1°

ottobre 2014 a _______, in ___________, “si effettuava un controllo presso

il cantiere in questione durante il quale si aveva modo di notare quattro

operai intenti ad eseguire dei lavori sui terrazzi al secondo e al terzo piano.

La ditta _________

stava eseguendo l’installazione delle tende parasole, tale operazione veniva

svolta dagli imputati F., IM1 e IM2, coadiuvati dal loro titolare IM3; essendo

in bilico sul vuoto ad una altezza di 6-9 metri; senza alcun dispositivo di

sicurezza destinato a prevenire infortuni e senza la presenza di un ponteggio o

di una protezione laterale” (AI 1, pag. 3).

1.2

Analoga constatazione

è stata fatta dalla SUVA. Nella sua “Decisione in seguito a pericolo grave

ed imminente” del 3 ottobre 2014 intimata alla _________ (doc. CARP XIX),

la SUVA ha dapprima riIevato che “in data 01.10.2014 il nostro collaboratore

sig. ______________ ha eseguito un controllo presso il cantiere ‘______________’

a _______ ed ha constatato che non sono state attuate le dovute misure a tutela

dei lavoratori e che, di conseguenza la loro vita e salute sono esposte a grave

ed imminente pericolo”. In quella decisione della SUVA è poi stato fra

l’altro evidenziato quanto segue:

“Le nostre constatazioni sono le seguenti:

1.

Presso

il Blocco 2 il ponteggio per facciate è stato rimosso. Presso le terrazze sono

in corso i lavori di montaggio delle tende parasole. Il vostro personale

operava su scale a pioli doppie senza l’impiego di DPI anticaduta con

un’altezza di caduta di ca. 8 m.

Misura: I

lavori di montaggio presso il Blocco 2 vengono interrotti immediatamente.

[…]”.

Rimasta incontestata,

questa decisione della SUVA è passata in giudicato, come risulta sempre dalla

documentazione pervenuta dalla SUVA stessa e agli atti quale doc. CARP XIX (sui

limiti per il giudice penale di esaminare una decisione amministrativa

suscettibile di ricorso non interposto, vedasi segnatamente STF 6B_601/2020 del

6.

gennaio 2021 consid. 2.2. con rinvii).

1.3

Che i fatti, quel 1°

ottobre 2014, si siano svolti così come descritti dalla polizia cantonale e

dalla SUVA è peraltro confermato anche dalle dichiarazioni dei diretti

interessati, interrogati in proposito dalla polizia due giorni dopo gli

avvenimenti (il 3 ottobre 2014).

IM2 e IM1, che stavano

lavorando al secondo piano, hanno dichiarato (VI allegati all’AI 1) che il 1°

ottobre 2014 stavano effettuando i lavori senza imbragature poiché si trattava unicamente

di installare i perni di fissaggio per le tende parasole e che quindi, a loro

dire, “non dovevamo sporgerci all’esterno del terrazzo” (AI 1 VI IM1,

pag. 2).

F., che stava lavorando

con IM3 al terzo piano, ha dichiarato (AI 1, VI F., pag. 2):

“D. Al

momento del controllo lei lavorava nel palazzo denominato blocco 2; è corretto

affermare che non vi era alcun ponteggio?

R.

Sì, è giusto.

D. Nella

fattispecie stava mettendo in pericolo la sua vita, esercitando mentre si

trovava sul terrazzo del terzo piano, in piedi su di una scaletta ma in bilico

sul vuoto ad un’altezza totale da terra di circa 9 metri, privo di qualsiasi

dispositivo anticaduta. Cosa dichiara in merito?

R. È vero,

ma non ritengo che ero in pericolo”.

Parimenti, IM3 – confrontato

con le stesse identiche domande poste a F. e qui sopra riportate – alla seconda

domanda si è limitato a rispondere: “Non ritengo di essere stato in pericolo”

(AI 1, VI IM3, pag. 2).

2.

Dagli atti emerge

anche con chiarezza, e del resto la circostanza non è messa in dubbio, che il

blocco 2 – ossia l’edificio in questione – non aveva più i ponteggi il 1°

ottobre 2014. Il fatto che essi siano stati levati in precedenza è stato

ribadito anche al dibattimento di appello, con la precisazione che per levarli

è stata incaricata la ditta ________, ovvero la stessa che li aveva a suo tempo

installati.

La motivazione che la

direzione lavori ha addotto a sostegno della scelta di togliere i ponteggi

consiste nel fatto che essi erano affrancati alle solette dei balconi,

impedendo il montaggio delle tende (VI IM4 del 14.10.2014, pag. 2). Per

riprendere le parole dell’architetto IM4 al dibattimento di appello riferite ai

ponteggi (Vdib CARP, pag. 2):

“Essi erano ancorati all’edificio con dei fissaggi proprio sotto le

testate dei balconi, ossia nella soletta inferiore dei balconi, proprio laddove

dovevano venire fissate le tende parasole”.

Durante il suo

interrogatorio del 14 ottobre 2014, la direzione lavori aveva precisato che,

comunque,

“aveva concordato con la ditta _________ che il lavoro fosse svolto

almeno con imbracatura DPI fissata al pilastro. Preciso che il giorno prima gli

operai la indossavano”.

IM3 ha riferito durante

l’inchiesta che egli stesso aveva segnalato alla direzione lavori il problema

derivante dal fatto che le tende parasole andavano fissate proprio dove c’erano

gli ancoraggi dei ponteggi:

“Faccio notare che nelle riunioni avute con la direzione lavori avevo

rimarcato che il ponteggio sarebbe stato un ingombro al lavoro in quanto era

ancorato proprio dove si prevedeva il montaggio delle tende e era un problema

siccome rendeva difficile e pericoloso spostare le tende stesse tra i piani”

(VI IM3 14.10.2014, AI, pag. 3).

Di fatto, quindi, levare i

ponteggi è stata una scelta che IM3 e la direzione lavori hanno concordato,

foss’anche nel senso che IM3, per usare le sue parole, “lo ho suggerito che

sarebbe stato più comodo per i motivi elencati sopra” (VI 3.10.2014, pag.

3).

3.

In sostituzione dei

ponteggi, lo si è già accennato, l’arch. IM4 ha disposto “che il lavoro

fosse svolto almeno con imbracatura DPI fissata al pilastro”. A suo dire,

ciò egli lo “aveva concordato con la ditta _________”, salvo anche

affermare che “io avevo comunque imposto e concordato di utilizzare le funi”

(V dib Pret. pen., pag. 2).

Se vi sia stato un vero e

proprio accordo anche su questo specifico punto non è decisivo: quel che è

certo è che al responsabile della _________ la direzione lavori aveva impartito

l’istruzione di utilizzare le imbragature. Esplicito lo stesso IM3 durante il

suo interrogatorio del 3 ottobre 2014, pag. 3:

“mi hanno detto di usare le imbracature”.

Ancorché non sia

determinante per il presente procedimento (l’accusa riguardando fatti del 1°

ottobre 2014), si può soggiungere che circa l’effettivo utilizzo delle

imbragature anticaduta, durante l’inchiesta tutti e quattro gli imputati

avevano dichiarato che il giorno precedente il controllo di polizia gli operai

le avevano regolarmente indossate (IM4: “Preciso che il giorno prima gli

operai la indossavano”. IM3: “Fino a martedì sera abbiamo lavorato con

le cinghie”. IM2 e IM1: “Posso dire che il giorno precedente durante i

lavori indossavamo entrambi le imbragature”, AI 1).

Al dibattimento d’appello,

IM3 ha invero affermato che “la prima tenda l’avevamo posizionata, a mo’ di

campione, quando ancora c’erano i ponteggi, dato che – per una tenda – gli ancoraggi

dei ponteggi permettevano di posare quella tenda”, e IM4 si è detto certo

del fatto che “non sono state posizionate delle tende parasole dopo che i

ponteggi erano stati tolti e prima del 1° ottobre 2014”. Dal canto loro,

gli operai IM2 e IM1, richiesti in proposito, hanno asserito di non ricordare

(Vdib CARP pag. 3).

Sebbene, come detto, le

modalità con cui IM3 e i suoi collaboratori abbiano lavorato il giorno (e i

giorni) prima dei fatti in discussione non siano rilevanti, va detto che la

tesi fatta valere in appello appare poco credibile: innanzitutto l’arch. IM4,

sentito durante l’istruttoria a due settimane dai fatti (non a oltre sette

anni, come in appello), ha dichiarato che “il ponteggio è stato smontato due

giorni prima” (VI 14.10.2014, pag. 3). Oltre a ciò, se la prima tenda fosse

stata montata quando ancora c’erano i ponteggi – e ciò a dispetto di quanto gli

imputati hanno sostenuto per tutto il procedimento, ovvero che l’ancoraggio dei

ponteggi impediva il montaggio delle tende – non si capisce bene perché essi

avrebbero lavorato anche con le imbragature.

4.

Per ciò che attiene

all’altezza dei parapetti presenti su ciascuna terrazza dell’edificio in

questione (così come degli altri due), emerge dal progetto esecutivo trasmesso

dalla ________________ a questa Corte l’11 gennaio 2022 che i parapetti in

quanto tali, ad opera conclusa, sarebbero stati alti cm 100 dal suolo ultimato della

terrazza.

Dalla fotografia presente

nella documentazione trasmessa dalla SUVA (lettera alla _________ del

10.10.2014, pag. 3) si evince che al momento dei fatti in discussione, il

pavimento della terrazza non era ancora stato ultimato: c’era il cemento grezzo

e mancava ancora il rivestimento. All’altezza dei parapetti (cm 100) va

pertanto aggiunta l’altezza del rivestimento non ancora posato, pari

complessivamente a cm 16.5 (si veda segnatamente il dettaglio 19 del progetto

esecutivo trasmesso dalla ________________), come peraltro indicato anche

dall’arch. IM4 al dibattimento di appello (Vdib CARP, pag. 4).

In altri termini, quindi,

al momento del montaggio delle tende parasole il parapetto delle terrazze

risultava avere – per rapporto alla superficie calpestabile in quei momenti –

un’altezza di cm 116.5.

5.

5.1

Non è credibile che i

dipendenti della _________ – per le operazioni di montaggio – abbiano lavorato

stando con i piedi sul pavimento e neppure che si siano trovati, tutt’al più,

solo sul primo gradino delle scale che erano loro in dotazione. Infatti:

- la

SUVA, nella propria decisione del 3.10.2014 ha evidenziato all’indirizzo della

_________ che “Il vostro personale operava su scale a pioli doppie”.

Nella fotografia contenuta negli atti della SUVA si vede chiaramente che la

persona intenta a installare la tenda parasole stava lavorando dal terzo

gradino della scala.

- Il

soffitto del balcone – al momento dei fatti, dunque senza il rivestimento del

pavimento – era alto cm 258.5 dal suolo (come risulta dal progetto esecutivo e

dettaglio 19 del progetto esecutivo trasmessi dalla ________________).

Dovendo fissare le tende su un soffitto di siffatta altezza, quand’anche

per avventura qualcuno dei dipendenti della _________ fosse stato sufficientemente

alto da riuscire a lambire il soffitto del balcone dal primo scalino della

scala a pioli (scalino la cui altezza è di circa 20 cm), non è minimamente

credibile che questi lavorasse a fatica da una tale posizione mentre avevano in

dotazione (e usavano, come emerge dal rapporto della SUVA: “Il vostro

personale operava su scale a pioli doppie”) una scala a pioli con quattro

pioli (quella al terzo piano) o con almeno tre pioli (quella al secondo piano,

cfr. documentazione fotografica contenuta nella lettera della SUVA alla

_________ del 10.10.2014, pag. 3). Peraltro, nell’unica

foto agli atti che riprende quest’operazione di montaggio delle tende parasole

alla __________________, l’addetto sta per l’appunto lavorando dal terzo

gradino della scala a quattro pioli, ad un’altezza dal pavimento grezzo

certamente ben superiore a 21.5 cm (su questo valore si

tornerà a breve, nelle considerazioni in diritto, consid. 7.2 e 8), indicativamente

di circa 60 cm se si fa un confronto in proporzione con l’altezza del parapetto

in vetro e considerando un’altezza di circa 20 cm per ciascun gradino.

5.2

Al dibattimento di

appello IM3 non è stato chiaro sull’identità delle persone raffigurate nella

fotografia contenuta nell’incarto della SUVA. Egli ha dapprima dichiarato:

“che non c’era alcun pericolo stando sui gradini della

piccola scala che si vede raffigurata nella fotografia: se io fossi caduto mi

avrebbero protetto sia la tenda che come si vede è parzialmente aperta sia il

parapetto”,

lasciando

così intendere che fosse lui sulla scala, per poi invece soggiungere:

“sempre che eravamo noi le persone raffigurate nella

foto e non fossero invece gli elettricisti che erano venuti a fare il

collegamento”,

salvo

poi precisare che:

“Io riconosco il mio collega che si trova accanto alla

seconda scala appoggiato al parapetto, mentre io non mi riconosco nella

persona sulla scala”.

A prescindere da queste

dichiarazioni, che la fotografia ritragga il personale della _________ – e non

“gli elettricisti” – è evidente, posto che la foto era contenuta negli atti

del procedimento della SUVA nei confronti della _________ (e non di una ditta

di elettricisti). Peraltro, come già detto in precedenza (consid. 1.3 supra),

quel giorno IM3 e F. stavano lavorando proprio sul balcone del terzo piano di

quell’edificio.

il quadro giuridico

il reato di violazione

delle regole dell’arte edilizia

6.

Giusta l’art. 229 CP

chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura

intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo

la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre

anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena

pecuniaria (cpv.1).

Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole

riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena

pecuniaria (cpv. 2).

6.1

La trascuranza di

regole riconosciute dell’arte si manifesta quindi dirigendo o eseguendo oppure

demolendo una costruzione. L’art. 229 CP è un cosiddetto reato speciale (Sonderdelikt):

quali possibili autori entrano in considerazione soltanto quelle persone nella

cui sfera di responsabilità ricade l’osservanza delle regole riconosciute

dell’arte edilizia (Wolfgang Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 229 n. 1). In

ogni caso concreto occorre quindi chiarire la sfera di compiti e di conseguenza

la sfera di responsabilità del singolo partecipante all’intervento edilizio.

Ognuno infatti, fondamentalmente, ha la responsabilità solo per il proprio

ambito di lavoro.

L’osservanza della regola violata deve quindi rientrare nello

specifico campo di attività e, dunque, nella sfera di responsabilità

dell’autore. Un muratore che ha eretto un muro a regola d’arte non può,

pertanto, essere ritenuto responsabile per l’inosservanza delle regole

concernenti la statica (Günter

Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil

II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 2013, pag. 76).

L’ambito di lavoro, vale a dire il campo di attività (e la

relativa sfera di responsabilità penale: STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016

consid. 2.1.1) è determinato dalle norme legali, dal contratto o dalle

circostanze (come ad esempio la funzione esercitata) rispettivamente dalle

usanze in vigore nel settore edilizio in questione (Bruno Roelli, Basler Kommentar Strafrecht, 2019, ad art. 229

n. 20 e 21 con rinvii).

L’atto previsto dall’art. 229 CP consiste dunque nel non rispetto

di riconosciute regole dell’arte edilizia dirigendo o eseguendo una costruzione

o una demolizione. Il reato può essere compiuto sia mediante un attivo agire

inappropriato sia per omissione dei dovuti provvedimenti di protezione. In

definitiva, l’art. 229 CP stabilisce una posizione di garante dell’autore, tale

norma sollecitando le persone che, nell’ambito della direzione o

dell’esecuzione di una costruzione, creano dei pericoli a rispettare le regole

di sicurezza per la loro sfera di responsabilità. L’art. 229 CP limita in

proposito la punibilità, sulla base della sua natura di reato speciale, alle persone

che hanno una posizione di garante per ingerenza. Occorre chiarire in ogni

singolo caso, quanto si estenda la sfera di compiti e di conseguenza la sfera

di responsabilità della persona in questione. Ciò si determina, come detto, in

base alle norme di legge, agli accordi contrattuali, secondo le concrete

circostanze e le usanze (STF 6B_1364/2019 del 14 aprile 2020 consid. 3.2.2.;

6B_566/2011 del 13 marzo 2012 consid. 2.3.3.).

La regola deve, in linea generale, essere rispettata da chi compie

l’attività retta da quella regola; tuttavia sussiste anche il dovere per coloro

che dirigono i lavori, di impartire le istruzioni necessarie e di sorvegliare

l’esecuzione. È pertanto frequente che più persone – tenuto conto della loro

rispettiva area di competenza – siano responsabili di un’unica e identica

violazione delle regole dell’arte (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid.

2.1.1

con rinvii).

6.2

Come possibili autori

si possono in particolare menzionare – per quanto concerne la direzione dei

lavori – gli architetti, gli ingegneri, gli imprenditori edili e i direttori

dei lavori e – per quanto concerne la loro esecuzione effettiva – gli operai

edili (capimastri, capisquadra, meccanici, muratori) e gli artigiani (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 24

e ss. nonché 34 e ss.; Andreas

Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die

Allgemeinheit, 2017, pag. 63).

La dottrina evidenzia che anche il capomastro, così come il

caposquadra, l’artigiano, il muratore, il gruista, il meccanico, il manovale

sono parimenti tenuti – evidentemente – a preoccuparsi delle necessarie misure

di sicurezza e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.

35-37 con rinvii).

Il concetto di costruzione è da intendersi in senso lato

(STF 6B_266/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.1; Damian K. Graf, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art.

229.

n. 7 con rinvii), rientrandovi segnatamente anche strutture che servono da

ausilio all’erezione di una costruzione, come ad esempio i ponteggi o le gru.

6.3

Come detto, il

comportamento vietato dall’art. 229 CP consiste nel fatto che l’autore trascura

le regole riconosciute dell’arte edilizia, e ciò o mediante un agire attivo

oppure omettendo le dovute misure di sicurezza.

Quali siano le regole da osservare deriva dalle norme legali come

pure da prescrizioni scritte e non scritte che servono alla prevenzione degli

infortuni e che corrispondono alle conoscenze sicure dell’arte edilizia (Wolfgang Wohlers, op. cit., ad art. 229

n. 2). Le regole riconosciute dell’arte edilizia sono spesso ancorate

nell’ambito di ordinanze oppure nelle linee guida della SUVA. Una siffatta

formalizzazione non è tuttavia necessaria (Stefan

Trechsel/Anna Coninx, in: Stefan Trechsel/Mark Pieth (ed.),

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, ad art. 229 n. 5).

Anche le norme edite dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti

(SIA) rientrano tra queste regole riconosciute dell’arte edilizia (Andreas Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers,

Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2017, pag. 65).

Per “regole dell’arte” occorre quindi segnatamente intendere le

regole che tendono a garantire la sicurezza in cantiere al momento

dell’esecuzione dei lavori di costruzione o di demolizione (STF 6B_266/2015 del

21.

dicembre 2015 consid. 2.1).

La direzione dei lavori è tenuta a vigilare sul rispetto delle

regole dell’arte edilizia e risponde tanto per un’azione quanto per

un’omissione. L’omissione può consistere nel non sorvegliare, nel non

controllare il lavoro o nel tollerare un’esecuzione pericolosa (STF 6B_145/2015

del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1). Dirige i lavori

la persona che

sceglie gli esecutori, dà le istruzioni e le raccomandazioni necessarie, sorveglia

l’esecuzione dei lavori e coordina l’attività degli appaltatori (STF

6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.2 con rinvii).; 6B_1016/2009

dell’11 febbraio 2010 consid. 5.2.2).

6.4

Affinché

l’applicazione dell’art. 229 CP entri in linea di conto, il comportamento

delittuoso deve concretamente causare la messa in pericolo della vita o

dell’integrità fisica (STF 6B_1158/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 3.3.1).

Detto diversamente, la figura di reato presuppone che, a seguito della

violazione delle regole dell’arte edilizia, il corpo (con ciò intendendosi

anche la salute: Bernard Corboz:

Les infractions en droit suisse, volume II, 2010, ad art. 229 n. 27) o la vita

di persone vengono concretamente messi in pericolo.

Nel concetto di persone rientrano da un lato tutte quelle

che partecipano alla direzione, al controllo o all’esecuzione dell’opera

edilizia. Oltre ad esse, si possono annoverare, dall’altro, anche altre

persone, a condizione che non siano entrate nel cantiere senza permesso (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.

42).

Il reato è consumato (vollendet) quando vi è una messa in

pericolo della vita o dell’integrità di almeno una persona (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.

43). Per il compimento del reato l’autore deve avere provocato la situazione di

pericolo quale conseguenza del suo agire (Andreas

Donatsch/Brigitte Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 2013, pag. 106).

Il Tribunale federale,

nella sua costante giurisprudenza, ha stabilito che il pericolo previsto da

questo tipo di reati è dato quando, secondo l’ordinario andamento delle cose,

sussiste la probabilità o la possibilità prossima (nahe Möglichkeit)

della lesione del bene giuridico protetto (così già la STF 6S.268/2002 del 6

febbraio 2003 consid. 5.2; più recentemente ad es. DTF 138 IV 57 consid. 4.1.2

pag. 61; STF 6B_1248/2017 e 6B_1278/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 4.4.2).

La probabilità della lesione del bene giuridico protetto e con ciò il concreto

pericolo possono essere tuttavia più o meno grandi rispettivamente prossimi.

Quali requisiti vanno posti al grado di prossimità del necessario pericolo in

un concreto reato di messa in pericolo, dipende anche dalla sanzione prevista

dalla norma. Così, il Tribunale federale ha avuto modo di evidenziare che a

fronte della comparativamente elevata comminatoria di pena da uno a vent’anni

di pena detentiva prevista dall’art. 224 cpv. 1 CP (uso delittuoso di materie

esplosive o gas velenosi), è necessaria per questo reato una probabilità

piuttosto elevata di lesione dell’integrità, della vita o della proprietà e con

ciò un pericolo piuttosto vicino. Ciò si giustifica – ha proseguito l’Alta

Corte – anche perché l’art. 224 cpv. 1 CP non presuppone in base alla

giurisprudenza un pericolo collettivo (Gemeingefahr, danger collectif) e

può quindi essere commesso già nel caso di messa in pericolo di una singola

persona determinata individualmente (STF 6B_1248/2017 e 6B_1278/2017 del 21

febbraio 2019 consid. 4.4.2). Identiche considerazioni il Tribunale federale le

aveva evidenziate anche nella DTF 123 IV 128 consid. 2a, pag. 130, con

riferimento all’art. 221 cpv. 2 CP (incendio intenzionale), stabilendo che

quella norma non presuppone un pericolo collettivo e che il reato può essere

commesso già in caso di messa in pericolo di una singola persona,

individualmente determinata. Nella DTF 103 IV 241 consid. I./1. pag. 243 l’Alta

Corte aveva già stabilito che l’esistenza di un pericolo collettivo non è una

condizione per la realizzazione dei reati di cui agli art. 224 e 225 CP (norma

quest’ultima che reprime l’uso colposo di materie esplosive o gas velenosi).

Nella STF 6S.268/2002 del 6 febbraio 2003 consid. 5.2 è parimenti stato

indicato che anche il reato di cui all’art. 228 CP (danneggiamento d’impianti

elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione) non presuppone un

pericolo collettivo ed è pertanto compiuto già nel caso di pericolo di

un’unica, individualmente determinata persona.

E che la messa in pericolo di una sola persona individualmente

determinata basti anche nel caso dell’art. 229 CP discende non solo dalla

circostanza secondo cui non si vede per quale ragione per questa specifica

figura di reato dovrebbe valere un criterio diverso rispetto alle altre norme

del Titolo settimo (art. 221-230 CP) ma anche dal fatto che il Tribunale

federale ha stabilito sussistere concorrenza ideale tra l’art. 229 CP e l’art.

125.

CP anche nell’evenienza in cui la vittima (das Opfer, al singolare)

è stata ferita e la sua vita messa in pericolo (STF 6B_543/2012 dell’11 aprile

2013.

consid. 1.3.1 con rinvii). Non è invece sufficiente la mera messa in

pericolo di sé stessi (STF 6B_1158/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 3.3; 1B_184/2012 del 27 agosto 2012, consid. 4.1; Wolfgang Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 229 n. 2; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,

2010, art. 229 n. 27).

6.5

A livello soggettivo,

il cpv. 1 dell’art. 229 CP esige l’intenzionale violazione delle regole

dell’arte edilizia, vale a dire un consapevole mancato rispetto di chiare

prescrizioni di sicurezza. Inoltre, cumulativamente, occorre che l’autore abbia

l’intenzione di mettere in pericolo, nel senso di una consapevole messa in

pericolo della vita o dell’integrità corporale. Il dolo eventuale non è

sufficiente (Aude Parein-Reymond/Loïc

Parein/Joëlle Vuille, Commentaire romand Code pénal II, 2017, ad art 229

n. 22; Bruno Roelli, op. cit., ad

art. 229 n. 45). In altri termini, quindi, il cpv. 1 dell’art. 229 CP esige

soggettivamente l’intenzionale inosservanza delle regole riconosciute dell’arte

edilizia unita a una consapevole messa in pericolo (Günter Stratenwerth/Felix Bommer, op. cit., pag. 77 n. 33).

Di principio l’intenzione di violare regole riconosciute dell’arte

e la consapevole messa in pericolo vanno di pari passo, ossia avvengono

contemporaneamente (Bruno Roelli,

op. cit., ad art. 229 n. 45). Il Tribunale federale ha più volte riIM1to che

chi consapevolmente e volontariamente crea una situazione da cui deriva un

pericolo che egli conosce, allora costui necessariamente vuole anche questo

pericolo (6B_1000/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 2.2 con rinvio).

le norme di

sicurezza applicabili alla fattispecie

7.

7.1

Il 1° gennaio 2022 è

entrata in vigore la nuova Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), adottata

dal Consiglio federale il 28 giugno 2021. Essa ha abrogato (art. 122 OLCostr)

la precedente omonima Ordinanza (vOLCostr) del 29 giugno 2005.

Nel rispetto del divieto

dell’effetto retroattivo di una norma (art. 2 cpv. 1 CP) rispettivamente in

ossequio al principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP: sul tema Wolfgang Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 2 n. 5), la OLCostr verrà presa

in considerazione e applicata nel presente giudizio solo nella misura in cui e

qualora preveda una regolamentazione più favorevole agli imputati. Altrimenti

si applicherà la vOLCostr, in vigore al momento dei fatti.

7.2

L’art. 23 cpv. 1 lett.

a OLCostr stabilisce che devono essere provvisti di una protezione laterale i

punti non protetti con un’altezza di caduta di oltre 2 metri. La norma riprende

quanto già prevedeva l’art. 15 cpv. 1 vOLCostr.

Per ciò che attiene ai requisiti che deve rispettare la protezione

laterale, l’art. 22 OLCostr dispone che una protezione laterale si compone di

un corrente principale, di almeno un corrente intermedio e di una tavola

fermapiedi (cpv. 1). Il successivo cpv. 2 della norma prevede che il bordo

superiore del corrente principale deve situarsi ad almeno cm 100 al di sopra

della superficie praticabile.

Più favorevole agli imputati è l’art. 16 vOLCostr che prevedeva

(cpv. 1 e 2) che il bordo superiore della protezione laterale doveva situarsi

tra 95 e 105 cm al di sopra della superficie praticabile, potendosi da questa

norma ritenere – usando l’ipotesi più benevola – che 95 cm erano sufficienti.

Tanto l’art. 29 cpv. 1

OLCostr quanto l’art. 19 cpv. 1 vOLCostr elencano altre “misure di

protezione equivalenti” per i casi in cui tecnicamente non è possibile o è

troppo pericoloso installare una protezione laterale conformemente all’art. 22

OLCostr. rispettivamente all’art. 16 vOLCostr o un ponteggio. Fra queste misure

di protezione equivalenti l’art. 19 cpv. 1 vOLCostr prevedeva anche le funi di

sicurezza.

Giusta l’art. 5 cpv. 1

OPI, se non è possibile escludere del tutto o parzialmente i rischi di infortunio

o di danni alla salute mediante provvedimenti tecnici od organizzativi, il

datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di

protezione individuale efficaci e il cui uso sia ragionevolmente esigibile,

come, segnatamente, dispositivi contro le cadute.

le ripercussioni per il

caso in esame

8.

Dalle norme sopra

descritte risulta che – anche ammettendo che la rimozione dei ponteggi fosse

tecnicamente necessaria non potendosi altrimenti provvedere al montaggio delle

tende parasole – per rispettare le esigenze di sicurezza previste dalla OLCostr

in vigore al momento dei fatti, gli operai avrebbero dovuto avere una

protezione laterale di almeno 95 cm al di sopra della superficie praticabile

durante il montaggio delle tende parasole sui balconi del secondo e del terzo

piano dell’edificio, in assenza di un ponteggio. Per una raffigurazione di una

situazione corretta, analoga a quella del caso in oggetto, cfr. SuvaPro, opuscolo

44026.i, Scale portatili Consigli per la vostra sicurezza, p. 7, fig. 4: “ulteriori

misure di protezione (protezione laterale più alta) in caso di postazione

sopraelevata”. La superficie praticabile è la superficie su cui

concretamente si poggia durante l’esecuzione del lavoro.

Di fatto, invece, e come già accertato, essi lavoravano a

un’altezza certamente superiore (e di gran lunga) a cm 21.5 dal pavimento

grezzo delle terrazze, di modo che l’altezza del parapetto (cm 116.5 dal

pavimento grezzo) era di fatto ridotta ben al di sotto della soglia di cm 95

stabilita dall’art. 16 cpv. 2 vOLCostr, visto per l’appunto che gli operai

lavoravano su una scala, a circa cm 60 dal suolo, in ogni caso comunque a

un’altezza ben al di sopra di cm 21.5 come emerge anche dalla fotografia scattata

dalla SUVA quel giorno sul luogo dei fatti e prodotta agli atti.

C’è di più. Il 1° ottobre

2014.

gli operai erano al lavoro non solo senza ponteggi (tolti già in

precedenza) e – come appena visto – senza una sufficiente protezione laterale

conforme alle norme, ma nemmeno avevano adottato una misura di protezione

equivalente quale le funi di sicurezza (ancorché tali funi fossero di per sé

previste, per determinati casi come già detto, dall’art. 19 cpv. 1 vOLCostr).

9.

L’uso delle

imbragature, che prevedono le relative funi, era stato stabilito dall’arch. IM4

e comunicato a IM3 in sostituzione dei ponteggi che essi avevano concordato di

far togliere. Le imbragature non erano la misura di protezione più adeguata.

Ciò sia perché le misure di protezione collettiva, laddove praticabili, sono

sempre da preferire rispetto a quelle individuali (cfr. in questo senso l’art.

5.

cpv. 1 OPI; si veda anche il Vademecum 84044 della SUVA intitolato “Otto

regole vitali per chi lavora con i DPI anticaduta”, pag. 4 e si veda

soprattutto anche già la sua versione precedente, del 2012, che ricordava – a

pag. 29 – che i lavori vanno svolti con i DPI anticaduta solo se non è

possibile installare dei dispositivi di protezione collettiva come ad esempio

le protezioni laterali) sia poiché né IM2 (AI 1, all. 3 pag. 3) né IM1 (AI 1,

all. 4 pag. 3) né F. (AI 1, all. 5 pag. 3) avevano seguito la formazione

necessaria per lavorare con questi dispositivi (Vademecum SUVA pag. 29 e 30).

Tuttavia, il loro utilizzo

avrebbe evitato la messa in pericolo degli operai, i quali lavoravano senza una

protezione laterale sufficiente, dato che, in caso di caduta, le imbragature li

avrebbero trattenuti, impedendo loro di precipitare al suolo dai balconi su cui

lavoravano. Senonché le imbragature, il 1° ottobre 2014, non sono state

indossate.

conseguenze per gli imputati

IM1 e IM2

10.

IM1 e IM2, operai, non

avevano posizioni di garante nei confronti altrui e, violando le regole

dell’arte edilizia per il fatto di lavorare con una protezione laterale

insufficiente e senza alcuna altra misura di protezione, hanno messo in

pericolo solo loro stessi (rischiando di cadere dai balconi su cui lavoravano).

Al dibattimento di appello è emerso che, nelle operazioni di installazione

delle tende, essi si trovano – come è anche facilmente intuibile – ai due capi

opposti delle stesse, così che – qualora uno dei due fosse disgraziatamente

scivolato – non sarebbe franato addosso all’altro, viste le dimensioni delle

tende.

Come visto sopra (consid. 6.4), la giurisprudenza e la dottrina stabiliscono

che la mera messa in pericolo di sé stessi non è sufficiente per ritenere il

reato di cui all’art. 229 CP. IM1 e IM2 vanno pertanto assolti.

IM4 (direzione lavori)

11.

11.1

Già si è detto che

IM4

ha dichiarato di aver “concordato con la ditta _________ che il lavoro fosse

svolto almeno con imbracatura DPI […] il giorno prima gli operai

la indossavano”, “Avevo ordinato di usare le imbracature” (AI 1,

all. 1, p. 2-3). Egli ha quindi ribadito la sua versione ancora al dibattimento

di primo grado “Avevo concordato con il titolare della ditta che in ogni

caso avessi imposto l’uso di imbracature”, precisando che IM3, dunque,

aveva disobbedito (VI PrPen IM4, p. 1-2). E, sul punto, anche al dibattimento

di appello: “dopo avere esaminato tutte le varianti […] la mia scelta

– per proteggere gli operai – era quella di imporre l’uso delle imbragature”

(V dib CARP, pag. 3).

IM3 ha riferito che “mi

hanno detto di usare le imbracature” e “Fino a martedì sera abbiamo

lavorato con le cinghie e mercoledì mattina stavamo ancora effettuando de[lle]

regolazioni. Sono io il responsabile della ditta ma in quel frangente ero

impegnato a risolvere un problema e ho sottovalutato la situazione. Mi è

sfuggita di controllo” (AI 1, all. 2, p. 3-4). Anche al dibattimento di

primo grado ha dato atto del fatto che IM4 gli aveva chiesto di usare “le

funi” (VI PrPen IM3, p. 2).

IM2 e IM1 sono stati concordi nel dichiarare di aver indossato le

imbragature il giorno precedente, ma entrambi hanno riferito di non aver

ricevuto nessuna direttiva dalla direzione lavori (AI 1: all. 3, p. 2; all. 4,

p. 3).

Anche F. ha riferito che “Nessuno

ha ordinato di mettere le imbracature”, pur avendo soggiunto poco prima che

“La direzione lavori ha fatto smontare il ponteggio venerdì scorso, prima di

farci fare il lavoro e poi ci viene detto di indossare le imbracature” (AI

1, all. 5, p. 3).

A proposito del momento in

cui sono stati tolti i ponteggi non può non essere rilevato il cambio di

versione in particolare di IM4 al dibattimento d’appello, quando – in modo

invero piuttosto sorprendente (e non credibile, visto quanto emerge dagli atti

istruttori e dalle dichiarazioni di tutti gli imputati in quella fase) – si è

detto certo del fatto “non sono state posizionate delle tende parasole dopo

che i ponteggi erano stati tolti e prima del 1° ottobre 2014. Detto

diversamente, il 1° ottobre mi pare fosse un mercoledì e i ponteggi erano stati

tolti proprio il giorno prima, martedì.” (Vdib CARP p. 3).

Ma, a prescindere da ciò, rimane il fatto che dagli atti emerge

che IM4 ha effettivamente detto al titolare della _________ IM3 di utilizzare

le imbragature anticaduta DPI durante i lavori in assenza di ponteggi.

11.2

Come visto (consid. 6.3),

la direzione lavori è tenuta a vigilare sul rispetto delle regole dell’arte

edilizia e risponde tanto per un’azione quanto per un’omissione. L’omissione

può consistere nel non sorvegliare, nel non controllare il lavoro o nel

tollerare un’esecuzione pericolosa (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid.

2.1.1).

Tuttavia, se è vero che,

da un lato, tra i compiti della direzione lavori rientrano segnatamente proprio

il coordinamento e la sorveglianza dell’insieme dei lavori nonché il dover

ordinare le misure di sicurezza imposte dalle circostanze come pure provvedere

a fare rispettare le regole riconosciute dell’arte edilizia e assicurare che le

prescrizioni di sicurezza vengano rispettate, dall’altro la direzione lavori

può di regola fare affidamento sui lavori di aziende specializzate e non deve

controllare i loro lavori (“gehört die Überprüfung der Arbeit eines

beigezogenen Spezialisten nicht zum Pflichtenkreis des bauleitenden Architekten”),

fermo restando il suo dovere di intervenire qualora constati la violazione di

elementari regole di sicurezza (cfr. STF 6B_543/2012 dell’11 aprile 2013,

consid. 1.3.3 e 1.5.2; STF 6B_566/2011 del 13 marzo 2012,

consid. 2.3.3; Ulrich

Weder, in: Andreas Donatsch, StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen

und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art.

229.

n. 1a).

11.3

IM4,

avendo impartito la direttiva a IM3, titolare della _________, ditta specializzata

nel montaggio di protezioni solari (cfr. www.________), di utilizzare

l’imbragatura quale misura di protezione, poteva ragionevolmente attendersi che

questa direttiva venisse seguita e una vigilanza costante da parte sua non

doveva essere pretesa. Del resto, IM4 ha dichiarato che “il giorno prima gli

operai la indossavano” (VI del 14 ottobre 2014, pag. 2), circostanza

ribadita anche da IM3 (“Fino a martedì sera abbiamo lavorato con le cinghie”),

quindi la direzione lavori nemmeno aveva motivo di attendersi un comportamento

diverso l’indomani, 1° ottobre 2014, giorno in cui egli è arrivato in cantiere

poco dopo l’intervento della polizia.

Anche IM4 viene di conseguenza prosciolto.

IM3 (responsabile della

ditta)

12.

12.1

IM3, in quanto titolare

e responsabile della ditta _________, aveva la responsabilità di vegliare

affinché i suoi operai lavorassero nel rispetto delle regole dell’arte edilizia

e non si mettessero in pericolo. Omettendo, a seguito della rimozione dei

ponteggi – che aveva egli stesso suggerito (VI IM3 del 3.10.2014, pag. 3) – e

benché presente sul cantiere al momento dei fatti, di imporre ai suoi operai,

che stavano lavorando senza una protezione laterale sufficiente, di portare

quantomeno le imbragature anticaduta DPI durante quelle operazioni di

montaggio/fissaggio (misura peraltro decisa dalla direzione lavori), egli ha

violato le regole dell’arte edilizia e con ciò ha messo in pericolo la vita e

l’integrità fisica dei suoi operai.

12.2

Nel proprio verbale d’interrogatorio

durante l’inchiesta (pag. 3) IM3 ha affermato di avere detto alla direzione

lavori “che avremmo avuto problemi con le norme di sicurezza”. Al

dibattimento davanti all’istanza precedente ha poi riferito che “Noi avevamo

a disposizione dei pannelli da mettere sopra i parapetti per evitare di

lavorare imbragati. […] Appunto volevamo mettere un dispositivo

aggiuntivo al parapetto il giorno dopo”. Al riguardo, in appello l’arch.

IM4 così si è espresso: “Ricordo che IM3 aveva fatto la proposta di inserire

dei pannelli di legno infilati su quello di vetro in modo che l’altezza della

protezione fosse più alta. Io ho escluso questa variante perché si sarebbe

trattato di una manomissione del parapetto esistente”. Al proposito IM3,

sempre al dibattimento di appello, ha soggiunto che “questi pannelli che io

avevo proposto sono poi stati accettati dalla SUVA e successivamente collocati

subito dopo i fatti”.

Anche a volere seguire le

parole di IM3, ovvero che egli avrebbe voluto “mettere un dispositivo aggiuntivo

al parapetto il giorno dopo”, resta il fatto – accertato – che al momento

dell’intervento della polizia quel parapetto aggiuntivo non c’era.

Se egli avesse davvero

nutrito dei dubbi sulla validità della scelta della misura di protezione fatta dalla

direzione lavori (ovvero le imbragature), avrebbe potuto e dovuto chiedere un

chiarimento (ad esempio alla SUVA, come poi rapidamente avvenuto poco dopo i

fatti), avrebbe inoltre potuto e dovuto segnalare alla direzione lavori che i

suoi dipendenti non avevano frequentato il necessario corso formativo per il

corretto utilizzo delle imbragature (si veda già la normativa SUVA del maggio

2012, codice 88815.i, regola vitale n. 8 pag. 29 “Lavoriamo con le

imbracature anticaduta solo se abbiamo ricevuto una formazione in materia”)

anziché finanche evitare quel giorno di utilizzarle, con il risultato che i

suoi dipendenti – ed egli stesso – stavano lavorando senza la benché minima

protezione.

12.3

Assodato che egli

sapeva che una misura di sicurezza era necessaria (tant’è che egli stesso ne

aveva suggerita una, ovvero il parapetto aggiuntivo), IM3 quel 1° ottobre 2014

ha consapevolmente omesso di rispettarla. Egli inoltre era consapevole che

l’assenza di protezione comportava una messa in pericolo. L’esistenza di una

consapevole messa in pericolo emerge bene dal suo verbale d’interrogatorio del

3.

ottobre 2014 (pag. 4), allorquando alla domanda:

“Sapendo le lacune di sicurezza del cantiere che mettevano a rischio i

lavoratori, per quale motivo non le ha sistemate o fatte sistemare o per quale

motivo non vi siete rifiutati di eseguire i lavori?”

IM3 ha risposto:

“Ormai dovevamo montare le tende e lo stavamo facendo per poter

fatturare il lavoro”.

Egli sapeva che le imbracature avrebbero tutelato la sicurezza.

Così ancora nell’interrogatorio del 3 ottobre 2014, pag. 3:

“D. Il giorno

del controllo, sul posto vi era la direzione lavori IM4. Ritiene che abbiano

messo in pratica le dovute misure per tutelare la sua sicurezza?

R. Sì,

perché mi hanno detto di usare le imbracature”.

IM3, pertanto, era ben consapevole che per evitare la messa in

pericolo e potere lavorare invece in sicurezza, sua e beninteso anche quella

dei suoi collaboratori, il presupposto era l’uso delle imbracature.

IM3 deve pertanto essere dichiarato autore colpevole di violazione

intenzionale delle regole dell’arte edilizia.

commisurazione della pena

13.

13.1

Per quanto attiene alla

commisurazione della pena di IM3 (sui cui criteri d’applicazione si rinvia

segnatamente alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4), la sua colpa va ritenuta

globalmente media e appropriata (ritenuto come l’adeguatezza della pena

pecuniaria non sia in discussione) sarebbe la pena ipotetica di 15 aliquote

giornaliere.

IM3 è incensurato e dalla sua situazione personale non emergono

circostanze particolari che giustifichino un’attenuazione o un aggravio della

pena.

In considerazione della violazione del principio di celerità (art.

5.

cpv. 1 CPP) e del lungo tempo trascorso dai fatti durante il quale, per

quanto consta, egli ha dato prova di buona condotta (art. 48 lett. e CP), si

impone una riduzione della pena, la quale – considerati tutti gli elementi

oggettivi e soggetivi del reato nonché quelli legati all’autore – viene fissata

in 10 aliquote giornaliere.

13.2

Tenuto conto della

situazione finanziaria dell’imputato (inc. MP 2014.10333 e Vdib CARP, p. 2),

l’aliquota è fissata in fr. 180.- (art. 34 cpv. 2 CP).

13.3

In applicazione

dell’art. 42 cpv. 1 CP, la pena è sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni (art. 44 cpv. 1 CP).

13.4

Ricorrendo i

presupposti che

permettono di infliggere una multa (art. 42 cpv. 4 CP),

al fine di dare un segnale tangibile (“spürbarer Denkzettel”:

sull’intera tematica si veda segnatamente Stefan

Trechsel/Mark Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

2021, ad art. 42 n. 19) e tenendo conto dei criteri di applicazione della multa

accessoria (cfr. segnatamente la STF 6B_962/2016 del 29 agosto 2017 consid. 3),

la multa viene fissata in fr. 350.-.

tasse e spese di primo grado

14.

14.1

Giusta l’art. 428 cpv.

3.

CPP, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso in esame), la

giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle

spese prevista dalla giurisdizione inferiore. In questo contesto, alla

giurisdizione di ricorso viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, ad art. 428 n. 13; Yvona Griesser, Zürcher Kommentar StPO,

2020, ad art. 428 n. 27 con rinvii).

14.2

Visto l’esito del

giudizio, le spese della procedura di primo grado derivanti dal procedimento

nei confronti di IM1, IM2 e IM4 (dunque i 3/4) sono poste a carico dello Stato,

mentre quelle derivanti dal procedimento nei confronti di IM3 (di 1/4) sono

poste a suo carico.

tasse e spese d’appello

15.

15.1

L’art. 428 cpv. 1 CPP,

norma che – in maniera esclusiva – regolamenta la suddivisione delle spese in

appello (STF 6B_370/2016 del 16 marzo 2017 consid. 1.2), stabilisce che le

parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui

prevalgono o soccombono nella causa.

15.2

Le spese del

procedimento di appello sono poste per 1/4 a carico di IM3, resistente

soccombente, e per il resto a carico dello Stato. Non ricorrono gli estremi per

porre a carico degli imputati assolti le spese procedurali ai sensi dell’art.

426.

cpv. 2 CPP (sul tema si veda la giurisprudenza del Tribunale federale

riportata in dettaglio nella sentenza CARP di cui all’inc. 17.2021.30+31+53+54

del 6 dicembre 2021).

Indennità

16.

16.1

Confermate le indennità

omnicomprensive di fr. 2'000.- per le due difese in relazione al procedimento

di primo grado, ne risulta – visto che per 1/3 l’attività dell’avv. DI1 è stata

eseguita a favore di IM3 che viene condannato – a favore di IM1 e IM2

un’indennità di fr. 667.- ciascuno (ossia fr. 2'000.- : 3), mentre per IM4,

difeso dall’avv. DI2, di fr. 2'000.-.

16.2

Con riferimento alle

indennità per il procedimento di appello occorre avantutto sottolineare che nel

corso dell’intero procedimento di secondo grado non sono emerse novità

particolari né a livello fattuale né a livello giuridico né difficoltà

particolari rispetto al procedimento davanti all’istanza precedente. Fatti e

diritto erano, in altre parole, già noti.

Un tempo di lavoro di 8 ore per il solo procedimento di appello,

tenuto conto anche del dibattimento, appare pertanto ragionevole e conforme

all’impegno in un procedimento quale quello in esame.

La nota dell’avv. DI1 che

prevede un onorario di fr. 2'240.- è conforme a questa valutazione e tale voce

viene integralmente ammessa. Le spese sono quantificate in fr. 192.-,

trattandosi di un incarto già esistente e considerato che il 5% dell’onorario

non è pari a fr. 240.- (come indicato nella richiesta) bensì a fr. 112.-. Ai

due predetti importi (fr. 2'240 + fr. 192) si aggiunge l’IVA (fr. 187.25), per

un totale (arrotondato) di fr. 2'619.-. Visto l’esito del procedimento a IM1 e

a IM2 viene attribuito 1/3 ciascuno a valere quale indennità per il

procedimento di appello, vale a dire fr. 873.- ciascuno. A IM3, per contro, non

viene evidentemente assegnato alcun indennizzo.

Quanto alla nota dell’avv. DI2, computando appunto un tempo di

lavoro di 8 ore alla tariffa oraria indicata di fr. 250.-, risulta un onorario

di fr. 2'000.-. Le spese vengono quantificate in fr. 120.- (la differenza

rispetto alla nota dell’avv. DI2 consiste unicamente nelle mancate spese di

trasferta). Ai due importi va aggiunta l’IVA.

17.

17.1

IM4 ha altresì chiesto

in appello “un indennizzo per le ore impiegate per il procedimento penale”

per complessivi fr. 4'924.60.

Egli indica di avere

impiegato 6 ore per “Analisi degli atti per udienza”, 5 ore per “udienza

del 6 novembre 2020”, ulteriori 6 ore per “analisi degli atti per

udienza appello” nonché 4 ore per “udienza del 18 gennaio 2022”. A

suo dire “queste ore sono state impiegate durante il tempo lavorativo”

ed egli chiede l’applicazione di una “Tariffa oraria secondo KBOB 2016

Categoria A architetto dirigente 232 CHF/ora”. Soggiunge poi alla voce “spese

accessorie” la posta “Pranzo 25.00 CHF” nonché fr. 27.60 per la

trasferta _____________ e ritorno (fr. 0.60 al km).

17.2

Le ore per l’analisi

degli atti non vengono riconosciute (Niklaus

Schmid/ Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, 2018, ad art. 429 n. 8): a parte il fatto che si tratta di un

numero di ore certamente eccessivo, tanto più trattandosi di fatti noti

all’arch. IM4, siccome legati alla sua attività di quel momento (ossia alla sua

funzione di direttore lavori nell’ambito della costruzione __________________),

occorre sottolineare che egli era ed è patrocinato da un avvocato competente,

le cui spese di patrocinio sono state fatte valere dinanzi a questa Corte. Se

l’imputato ha voluto leggere gli atti dell’incarto, nulla gli impediva di farlo

al di fuori del suo orario di lavoro.

Nemmeno vengono riconosciute le spese per il pranzo, già solo per

il fatto che tutto si ignora circa la data e l’occasione che avrebbe provocato

tale spesa. Non risulta doversi legare al dibattimento davanti all’istanza

precedente (cominciato alle ore 14) né a quello in appello (terminato alle 12),

considerato che l’arch. IM4 è attivo professionalmente a ________. Egli

peraltro è lungi dall’aver dimostrato che senza il procedimento penale avrebbe,

in quell’ignota occasione, pranzato gratuitamente. L’onere di provare le

proprie pretese incombe all’imputato (cfr. DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1 e

riferimenti; Niklaus Oberholzer,

Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 713 n. 2325).

Il ragionamento

(violazione dell’onere probatorio) dovrebbe di per sé essere identico in

relazione alla richiesta di indennizzo per l’asserita perdita di guadagno,

un’indennità entrando in considerazione solo in caso di perdita di guadagno

documentata (“nur bei belegtem Lohnausfall”: Niklaus Schmid/ Daniel Jositsch, op. cit., ad art. 429 n.

8), ciò che manca nel caso concreto.

D’altra parte è anche vero che il calcolo delll’ammontare della

perdita di guadagno avviene applicando le regole del diritto civile (Esther Omlin, in: Willi Fischer/ hierry

Luterbacher (ed.), Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen

Haftpflichtbestimmungen, 2016, ad art. 429 StPO n. 33), ciò che permette al

tribunale penale di avere un certo margine di manovra, ispirandosi per certi

versi all’art. 42 cpv. 2 CO.

In quest’ottica vengono

pertanto riconosciute le ore per la partecipazione al dibattimento di primo

grado (2 ore, ovvero dalle 14 alle 16, come risulta dal verbale del

dibattimento di prima istanza, oltre a 1 ora per la trasferta da

_______________ e ritorno) e di secondo grado (3 ore). La tariffa oraria di fr.

232.- chiesta dall’imputato rappresenta la tariffa massima in base alle “Raccomandazioni

relative agli onorari di architetti e ingegneri” edite dalla Conferenza di

coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti

pubblici (KBOB), la quale tuttavia esplicitamente “raccomanda di negoziare e

convenire le tariffe orarie effettive in funzione del mandato” (pag. 6

delle suddette raccomandazioni). La tariffa di fr. 232.- (categoria A) entra in

considerazione segnatamente nel caso in cui l’architetto funga da capoprogetto

per grandi progetti interdisciplinari. In caso di progetti complessi e

impegnativi entrano in considerazione i livelli di categoria A o B

(quest’ultima categoria prevede un importo orario massimo di fr. 182.-, pag. 6

e 7 delle raccomandazioni). In caso di progetti semplici l’onorario massimo è

di fr. 157.-/h.

Tenuto conto di questi parametri e del fatto che – come detto –

nulla è stato indicato dall’imputato a proposito del tipo di lavoro e progetto

ai quali egli stava lavorando nei giorni dei due dibattimenti, a IM4 viene

riconosciuta un’indennità di fr. 1'200.- (fr. 200/h per 6 ore) oltre a fr.

27.60

per la trasferta ______________ e ritorno, in applicazione dell’art. 429

cpv. 1 lett. b CPP.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 12,

34, 42, 44, 47 e ss., 106 e 229 cpv. 1 CP,

22, 23 cpv. 1 lett. a, 29 OLCostr, 15, 16 e 19 vOLCostr, 5 OPI,

3 e ss., 80 e ss., 398 e ss., 422 e segg., 428, 429 e 436 CPP, nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, anche la LTG e il Rtar,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello del

procuratore pubblico è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

2. IM3

è dichiarato autore colpevole di:

violazione delle regole dell'arte edilizia

per

avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________,

dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato

intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte, e messo con ciò in pericolo

la vita o l’integrità delle persone, e meglio per avere,

nella

sua veste di responsabile della ditta _________ di _______, ditta che ha

eseguito i lavori di installazione di tende parasole sui terrazzi del secondo e

terzo piano di un immobile (cantiere ______________), rispettivamente a 6 e 9

metri d’altezza,

- deciso,

unitamente a IM4 (responsabile della direzione lavori), la rimozione del

ponteggio già presente sul cantiere e le relative protezioni laterali

anticaduta;

- omesso di

portare e di imporre agli operai alle sue dipendenze (IM2, IM1 e F.) di portare

per lo meno le imbragature di tipo DPI decise quali misure di sicurezza

anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso,

mettendo

in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente degli operai alle

sue dipendenze.

3. IM3

è condannato:

3.1.1. alla

pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 180.- (centottanta)

ciascuna;

3.1.2. la

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni;

3.2. alla

multa di fr. 350.- (trecentocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di

mancato pagamento per colpa, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di

2 (due) giorni.

4.1. IM1

è assolto dall’imputazione di cui al DA n. 4464/2019 del 17 settembre 2019.

4.2. IM2

è assolto dall’imputazione di cui al DA n.

4465/2019 del 17 settembre 2019.

4.3. IM4

è assolto dall’imputazione di cui al DA n.

4462/2019 del 17 settembre 2019.

5. Le

spese giudiziarie del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 1'100.-, sono

poste per ¼ a carico di IM3 e per il resto sono a carico dello Stato.

6. Gli oneri processuali

dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 2'000.-

- altri

disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti per ¼ a carico di IM3 e per il resto sono a carico

dello Stato.

7.1. Lo

Stato verserà a IM1, per il procedimento di primo grado (fr. 667.-) e per

quello di secondo grado (fr. 873.-), un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a

CPP di complessivi fr. 1'540.-.

7.2. Lo

Stato verserà a IM2, per il procedimento di primo grado (fr. 667.-) e per

quello di secondo grado (fr. 873.-), un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a

CPP di complessivi fr. 1'540.-.

7.3. Lo

Stato verserà a IM4, per il procedimento di primo grado (fr. 2'000.-) e per

quello di secondo grado (fr. 2'283.-), un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a

CPP di complessivi fr. 4'283.-.

7.4. Lo

Stato verserà a IM4, per il procedimento di primo e di secondo grado, un’indennità

complessiva ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP di fr. fr.

1'227.60.-.

8. Intimazione

a:

9. Comunicazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.