17.2021.11
Violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 CP). Presupposti del reato
14 marzo 2022Italiano53 min
avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________,
Source ti.ch
Incarto n.
17.2021.11 +
17.2022.59-63
Locarno
14 marzo 2022/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati, giudice presidente,
Manuela Frequin Taminelli e Attilio Rampini
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
nel procedimento penale di cui
alla dichiarazione di appello presentata il 15 gennaio 2021 dal
contro la sentenza emanata il 6
novembre 2020 dalla Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta
intimata l’8 gennaio 2021) nei confronti di
IM1IM2
IM4
rappr. dall’avv. DI2
esaminati gli atti;
riassunto dei
fatti e del
procedimento: A. Nel 2012 il Municipio di
_______________ ha rilasciato la licenza edilizia per la costruzione di tre
edifici in ____________che avrebbero costituito la “____________”. In seguito i
lavori di costruzione sono stati avviati e, nella primavera del 2015, è stato
rilasciato il certificato di abitabilità.
Il 1° ottobre 2014
la Polizia cantonale ha effettuato un controllo sul cantiere, notando “quattro
operai intenti ad eseguire dei lavori sui terrazzi al secondo e al terzo piano”,
e meglio “l’installazione delle tende parasole”, e ciò “senza alcun
dispositivo di sicurezza destinato a prevenire infortuni” (AI 1, pag. 3).
B. È così stata avviata
un’inchiesta nei confronti di IM3, titolare della società _________, incaricata
di installare le tende parasole sulle terrazze della _________________, come
pure nei confronti di tre operai della _________, ovvero IM2, IM1 e F..
L’inchiesta ha riguardato anche l’arch. IM4, responsabile della direzione
lavori.
C. Per ciò che attiene
al presente procedimento di appello, risulta che il 17 settembre 2019 il
procuratore pubblico ha emesso quattro distinti decreti di accusa con i quali
ha ritenuto IM1, IM2, IM4 e IM3 autori colpevoli del reato di violazione delle
regole dell’arte edilizia, e meglio:
C.a. IM1 (DA
n. 4464/2019):
“violazione delle regole dell'arte
edilizia
per avere, in data 01.10.2014, in ____________a
_______, presso il cantiere ______________, dirigendo od eseguendo una
costruzione o una demolizione, trascurato intenzionalmente le regole riconosciute
dell’arte e messo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone,
e
meglio per avere,
in
qualità di dipendente della ditta _________, durante l’esecuzione di lavori di
installazione di tende parasole sui terrazzi siti al secondo piano di un
immobile e quindi a circa 6 metri d’altezza, omesso di portare le imbragature
di tipo DPI decise dalla direzione lavori (architetto IM4) e dal responsabile
dell’esecuzione dei lavori e datore di lavoro (IM3) quali misure di sicurezza
anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso
(anche se tali misure non sono comunque da considerare adeguate per il tipo di
opera che è stata eseguita), mettendo in pericolo la vita o l’integrità delle
persone, segnatamente degli operai presenti sul cantiere, tra cui IM2 e F.;
fatti
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (richiamato l’art. 11 cpv. 3 OPI); richiamati
gli artt. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;”
proponendone
la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 40.-
ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla
multa di fr. 200.- e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di fr.
100.-.
C.b. IM2 (DA n. 4465/2019):
“violazione delle regole dell'arte
edilizia
per
avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________,
dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato
intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e messo con ciò in pericolo
la vita o l’integrità delle persone,
e
meglio per avere,
in
qualità di dipendente della ditta _________, durante l’esecuzione di lavori di
installazione di tende parasole sui terrazzi siti al secondo piano di un immobile
e quindi a circa 6 metri d’altezza, omesso di portare le imbragature di tipo
DPI decise dalla direzione lavori (architetto IM4) e dal responsabile
dell’esecuzione dei lavori e datore di lavoro (IM3) quali misure di sicurezza
anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso
(anche se tali misure non sono comunque da considerare adeguate per il tipo di
opera che è stata eseguita), mettendo in pericolo la vita o la integrità delle
persone, segnatamente degli operai presenti sul cantiere, tra cui IM1 e F.;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (richiamato l’art. 11 cpv. 3 OPI); richiamati
gli artt. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;”
proponendone
la condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.-
ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, alla
multa di fr. 200.- e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di fr.
100.-.
C.c. IM4 (DA n. 4462/2019):
“violazione delle regole dell'arte
edilizia
per
avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________,
dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato
intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte, e messo con ciò in pericolo
la vita o l’integrità delle persone,
e
meglio per avere,
nella
sua veste di direzione dei lavori, nell’ambito dell’istallazione di tende
parasole sui terrazzi del secondo e terzo piano di un immobile, rispettivamente
a 6 e 9 metri d’altezza,
- deciso
e rimosso, unitamente a IM3 (responsabile della ditta ____________, _______ che
ha eseguito i lavori di installazione delle tende parasole), il ponteggio già
presente sul cantiere e le relative protezioni laterali anticaduta;
- omesso
di imporre a IM3 e agli operai alle dipendenze di quest’ultimo (IM2, IM1 e F.)
di portare per lo meno le imbragature di tipo DPI che l’imputato, unitamente a IM3,
aveva deciso di adottare quali misure di sicurezza anticaduta in alternativa al
ponteggio intenzionalmente rimosso (anche se tali misure non sono comunque
considerate adeguate per il tipo di opera che è stata eseguita),
mettendo
in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente di IM3 e degli
operai alle dipendenze di quest’ultimo;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (richiamati gli artt. 8 e 15 e segg. OLCostr e
l’art. 3 OPI);
richiamati
gli artt. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;”
proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 15 aliquote
giornaliere da fr. 200.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni, alla multa di fr. 300.- e al pagamento delle tasse e spese di
giustizia di fr. 200.-.
C.d. IM3 (DA n. 4466/2019):
“violazione
delle regole dell'arte edilizia
per
avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________,
dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato
intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte, e messo con ciò in pericolo
la vita o l’integrità delle persone,
e
meglio per avere,
nella
sua veste di responsabile della ditta _________ di _______, ditta che ha
eseguito i lavori di istallazione di tende parasole sui terrazzi del secondo e
terzo piano di un immobile (cantiere ______________), rispettivamente a 6 e 9
metri d’altezza,
- deciso
e rimosso, unitamente a IM4 (responsabile della direzione lavori), il ponteggio
già presente sul cantiere e le relative protezioni laterali anticaduta;
- omesso
di portare e di imporre agli operai alle sue dipendenze (IM2, IM1 e F.) di
portare per lo meno le imbragature di tipo DPI decise quali misure di sicurezza
anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso
(anche se tali misure non sono comunque da considerare adeguate per il tipo di
opera che è stata eseguita),
mettendo
in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente degli operai alle
sue dipendenze e di IM4;
fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 229 cpv. 1 CP (richiamati gli artt. 3, 8 e 15 e segg.
OLCostr e l’art. 3 OPI);
richiamati
gli artt. 42 cpv. 1 e cpv. 4 CP;”
proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere da fr. 180.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni, alla multa di fr. 300.- e al pagamento delle tasse
e spese di giustizia di fr. 200.-.
D. I precitati imputati hanno
interposto opposizione contro il rispettivo decreto d’accusa emesso a proprio
carico. Con decisione del 4 ottobre 2019 il procuratore pubblico ha confermato
tutti e quattro i decreti e ha così trasmesso gli atti alla Pretura penale per
il dibattimento.
E. Riuniti i
procedimenti il 18 settembre 2020, l’istanza precedente ha indetto il
dibattimento per il 6 novembre 2020. Statuendo quello stesso giorno, il primo
giudice ha assolto tutti e quattro gli imputati, riconoscendo un’indennità di
fr. 2'000.- complessivi a IM3, IM2 e IM1 (difesi dal medesimo patrocinatore) e
una di fr. 2'000.- a IM4.
F. Il 16 novembre 2020
il procuratore pubblico ha annunciato appello. Ricevuta la motivazione della
sentenza, che gli è stata intimata l’8 gennaio 2021, il magistrato inquirente
ha inoltrato la dichiarazione di appello il 15 gennaio 2021 in cui ha precisato
di “appellare integralmente la sentenza”, chiedendo che gli imputati “vengano
condannati così come proposto nei decreti d’accusa”.
In appello, oltre
segnatamente al richiamo dalla SUVA del suo incarto relativo ai fatti oggetto
del procedimento nell’ambito dell’edificazione della __________________,
è anche stato chiesto d’ufficio dalla direzione del procedimento al Municipio
di _______________ di produrre i piani approvati della costruzione e le
descrizioni dell’opera in questione, in modo da potere stabilire le altezze dei
parapetti delle terrazze degli edifici nonché le altezze delle terrazze stesse,
richiesta poi estesa anche alla società che ha allestito il progetto
architettonico dei tre edifici.
G. Dopo un paio di
rinvii dovuti alla pandemia, il pubblico dibattimento di appello si è tenuto il
22 febbraio 2022. A conclusione dei loro rispettivi interventi:
-
il procuratore pubblico ha chiesto in via principale l’accoglimento integrale dell’appello
e la conferma dei DA, in via subordinata che le spese processuali vengano
accollate agli imputati, avendo essi causato l’apertura del procedimento;
-
il difensore di IM1, IM2 e IM3 ha chiesto la conferma del primo giudizio e il
respingimento dell’appello, con conseguente rifusione delle spese di patrocinio;
-
il difensore di IM4 ha anch’egli chiesto la conferma della sentenza appellata e
la rifusione delle spese di patrocinio nonché un’indennità a favore
dell’imputato per il tempo necessario alla partecipazione al procedimento
penale.
considerato,
in fatto e
in diritto:
Considerandi
accertamento dei fatti
1.
1.1
Nel Rapporto d’inchiesta
allestito dalla polizia cantonale il 27 ottobre 2014 è indicato che il 1°
ottobre 2014 a _______, in ___________, “si effettuava un controllo presso
il cantiere in questione durante il quale si aveva modo di notare quattro
operai intenti ad eseguire dei lavori sui terrazzi al secondo e al terzo piano.
La ditta _________
stava eseguendo l’installazione delle tende parasole, tale operazione veniva
svolta dagli imputati F., IM1 e IM2, coadiuvati dal loro titolare IM3; essendo
in bilico sul vuoto ad una altezza di 6-9 metri; senza alcun dispositivo di
sicurezza destinato a prevenire infortuni e senza la presenza di un ponteggio o
di una protezione laterale” (AI 1, pag. 3).
1.2
Analoga constatazione
è stata fatta dalla SUVA. Nella sua “Decisione in seguito a pericolo grave
ed imminente” del 3 ottobre 2014 intimata alla _________ (doc. CARP XIX),
la SUVA ha dapprima riIevato che “in data 01.10.2014 il nostro collaboratore
sig. ______________ ha eseguito un controllo presso il cantiere ‘______________’
a _______ ed ha constatato che non sono state attuate le dovute misure a tutela
dei lavoratori e che, di conseguenza la loro vita e salute sono esposte a grave
ed imminente pericolo”. In quella decisione della SUVA è poi stato fra
l’altro evidenziato quanto segue:
“Le nostre constatazioni sono le seguenti:
1.
Presso
il Blocco 2 il ponteggio per facciate è stato rimosso. Presso le terrazze sono
in corso i lavori di montaggio delle tende parasole. Il vostro personale
operava su scale a pioli doppie senza l’impiego di DPI anticaduta con
un’altezza di caduta di ca. 8 m.
Misura: I
lavori di montaggio presso il Blocco 2 vengono interrotti immediatamente.
[…]”.
Rimasta incontestata,
questa decisione della SUVA è passata in giudicato, come risulta sempre dalla
documentazione pervenuta dalla SUVA stessa e agli atti quale doc. CARP XIX (sui
limiti per il giudice penale di esaminare una decisione amministrativa
suscettibile di ricorso non interposto, vedasi segnatamente STF 6B_601/2020 del
6.
gennaio 2021 consid. 2.2. con rinvii).
1.3
Che i fatti, quel 1°
ottobre 2014, si siano svolti così come descritti dalla polizia cantonale e
dalla SUVA è peraltro confermato anche dalle dichiarazioni dei diretti
interessati, interrogati in proposito dalla polizia due giorni dopo gli
avvenimenti (il 3 ottobre 2014).
IM2 e IM1, che stavano
lavorando al secondo piano, hanno dichiarato (VI allegati all’AI 1) che il 1°
ottobre 2014 stavano effettuando i lavori senza imbragature poiché si trattava unicamente
di installare i perni di fissaggio per le tende parasole e che quindi, a loro
dire, “non dovevamo sporgerci all’esterno del terrazzo” (AI 1 VI IM1,
pag. 2).
F., che stava lavorando
con IM3 al terzo piano, ha dichiarato (AI 1, VI F., pag. 2):
“D. Al
momento del controllo lei lavorava nel palazzo denominato blocco 2; è corretto
affermare che non vi era alcun ponteggio?
R.
Sì, è giusto.
D. Nella
fattispecie stava mettendo in pericolo la sua vita, esercitando mentre si
trovava sul terrazzo del terzo piano, in piedi su di una scaletta ma in bilico
sul vuoto ad un’altezza totale da terra di circa 9 metri, privo di qualsiasi
dispositivo anticaduta. Cosa dichiara in merito?
R. È vero,
ma non ritengo che ero in pericolo”.
Parimenti, IM3 – confrontato
con le stesse identiche domande poste a F. e qui sopra riportate – alla seconda
domanda si è limitato a rispondere: “Non ritengo di essere stato in pericolo”
(AI 1, VI IM3, pag. 2).
2.
Dagli atti emerge
anche con chiarezza, e del resto la circostanza non è messa in dubbio, che il
blocco 2 – ossia l’edificio in questione – non aveva più i ponteggi il 1°
ottobre 2014. Il fatto che essi siano stati levati in precedenza è stato
ribadito anche al dibattimento di appello, con la precisazione che per levarli
è stata incaricata la ditta ________, ovvero la stessa che li aveva a suo tempo
installati.
La motivazione che la
direzione lavori ha addotto a sostegno della scelta di togliere i ponteggi
consiste nel fatto che essi erano affrancati alle solette dei balconi,
impedendo il montaggio delle tende (VI IM4 del 14.10.2014, pag. 2). Per
riprendere le parole dell’architetto IM4 al dibattimento di appello riferite ai
ponteggi (Vdib CARP, pag. 2):
“Essi erano ancorati all’edificio con dei fissaggi proprio sotto le
testate dei balconi, ossia nella soletta inferiore dei balconi, proprio laddove
dovevano venire fissate le tende parasole”.
Durante il suo
interrogatorio del 14 ottobre 2014, la direzione lavori aveva precisato che,
comunque,
“aveva concordato con la ditta _________ che il lavoro fosse svolto
almeno con imbracatura DPI fissata al pilastro. Preciso che il giorno prima gli
operai la indossavano”.
IM3 ha riferito durante
l’inchiesta che egli stesso aveva segnalato alla direzione lavori il problema
derivante dal fatto che le tende parasole andavano fissate proprio dove c’erano
gli ancoraggi dei ponteggi:
“Faccio notare che nelle riunioni avute con la direzione lavori avevo
rimarcato che il ponteggio sarebbe stato un ingombro al lavoro in quanto era
ancorato proprio dove si prevedeva il montaggio delle tende e era un problema
siccome rendeva difficile e pericoloso spostare le tende stesse tra i piani”
(VI IM3 14.10.2014, AI, pag. 3).
Di fatto, quindi, levare i
ponteggi è stata una scelta che IM3 e la direzione lavori hanno concordato,
foss’anche nel senso che IM3, per usare le sue parole, “lo ho suggerito che
sarebbe stato più comodo per i motivi elencati sopra” (VI 3.10.2014, pag.
3).
3.
In sostituzione dei
ponteggi, lo si è già accennato, l’arch. IM4 ha disposto “che il lavoro
fosse svolto almeno con imbracatura DPI fissata al pilastro”. A suo dire,
ciò egli lo “aveva concordato con la ditta _________”, salvo anche
affermare che “io avevo comunque imposto e concordato di utilizzare le funi”
(V dib Pret. pen., pag. 2).
Se vi sia stato un vero e
proprio accordo anche su questo specifico punto non è decisivo: quel che è
certo è che al responsabile della _________ la direzione lavori aveva impartito
l’istruzione di utilizzare le imbragature. Esplicito lo stesso IM3 durante il
suo interrogatorio del 3 ottobre 2014, pag. 3:
“mi hanno detto di usare le imbracature”.
Ancorché non sia
determinante per il presente procedimento (l’accusa riguardando fatti del 1°
ottobre 2014), si può soggiungere che circa l’effettivo utilizzo delle
imbragature anticaduta, durante l’inchiesta tutti e quattro gli imputati
avevano dichiarato che il giorno precedente il controllo di polizia gli operai
le avevano regolarmente indossate (IM4: “Preciso che il giorno prima gli
operai la indossavano”. IM3: “Fino a martedì sera abbiamo lavorato con
le cinghie”. IM2 e IM1: “Posso dire che il giorno precedente durante i
lavori indossavamo entrambi le imbragature”, AI 1).
Al dibattimento d’appello,
IM3 ha invero affermato che “la prima tenda l’avevamo posizionata, a mo’ di
campione, quando ancora c’erano i ponteggi, dato che – per una tenda – gli ancoraggi
dei ponteggi permettevano di posare quella tenda”, e IM4 si è detto certo
del fatto che “non sono state posizionate delle tende parasole dopo che i
ponteggi erano stati tolti e prima del 1° ottobre 2014”. Dal canto loro,
gli operai IM2 e IM1, richiesti in proposito, hanno asserito di non ricordare
(Vdib CARP pag. 3).
Sebbene, come detto, le
modalità con cui IM3 e i suoi collaboratori abbiano lavorato il giorno (e i
giorni) prima dei fatti in discussione non siano rilevanti, va detto che la
tesi fatta valere in appello appare poco credibile: innanzitutto l’arch. IM4,
sentito durante l’istruttoria a due settimane dai fatti (non a oltre sette
anni, come in appello), ha dichiarato che “il ponteggio è stato smontato due
giorni prima” (VI 14.10.2014, pag. 3). Oltre a ciò, se la prima tenda fosse
stata montata quando ancora c’erano i ponteggi – e ciò a dispetto di quanto gli
imputati hanno sostenuto per tutto il procedimento, ovvero che l’ancoraggio dei
ponteggi impediva il montaggio delle tende – non si capisce bene perché essi
avrebbero lavorato anche con le imbragature.
4.
Per ciò che attiene
all’altezza dei parapetti presenti su ciascuna terrazza dell’edificio in
questione (così come degli altri due), emerge dal progetto esecutivo trasmesso
dalla ________________ a questa Corte l’11 gennaio 2022 che i parapetti in
quanto tali, ad opera conclusa, sarebbero stati alti cm 100 dal suolo ultimato della
terrazza.
Dalla fotografia presente
nella documentazione trasmessa dalla SUVA (lettera alla _________ del
10.10.2014, pag. 3) si evince che al momento dei fatti in discussione, il
pavimento della terrazza non era ancora stato ultimato: c’era il cemento grezzo
e mancava ancora il rivestimento. All’altezza dei parapetti (cm 100) va
pertanto aggiunta l’altezza del rivestimento non ancora posato, pari
complessivamente a cm 16.5 (si veda segnatamente il dettaglio 19 del progetto
esecutivo trasmesso dalla ________________), come peraltro indicato anche
dall’arch. IM4 al dibattimento di appello (Vdib CARP, pag. 4).
In altri termini, quindi,
al momento del montaggio delle tende parasole il parapetto delle terrazze
risultava avere – per rapporto alla superficie calpestabile in quei momenti –
un’altezza di cm 116.5.
5.
5.1
Non è credibile che i
dipendenti della _________ – per le operazioni di montaggio – abbiano lavorato
stando con i piedi sul pavimento e neppure che si siano trovati, tutt’al più,
solo sul primo gradino delle scale che erano loro in dotazione. Infatti:
- la
SUVA, nella propria decisione del 3.10.2014 ha evidenziato all’indirizzo della
_________ che “Il vostro personale operava su scale a pioli doppie”.
Nella fotografia contenuta negli atti della SUVA si vede chiaramente che la
persona intenta a installare la tenda parasole stava lavorando dal terzo
gradino della scala.
- Il
soffitto del balcone – al momento dei fatti, dunque senza il rivestimento del
pavimento – era alto cm 258.5 dal suolo (come risulta dal progetto esecutivo e
dettaglio 19 del progetto esecutivo trasmessi dalla ________________).
Dovendo fissare le tende su un soffitto di siffatta altezza, quand’anche
per avventura qualcuno dei dipendenti della _________ fosse stato sufficientemente
alto da riuscire a lambire il soffitto del balcone dal primo scalino della
scala a pioli (scalino la cui altezza è di circa 20 cm), non è minimamente
credibile che questi lavorasse a fatica da una tale posizione mentre avevano in
dotazione (e usavano, come emerge dal rapporto della SUVA: “Il vostro
personale operava su scale a pioli doppie”) una scala a pioli con quattro
pioli (quella al terzo piano) o con almeno tre pioli (quella al secondo piano,
cfr. documentazione fotografica contenuta nella lettera della SUVA alla
_________ del 10.10.2014, pag. 3). Peraltro, nell’unica
foto agli atti che riprende quest’operazione di montaggio delle tende parasole
alla __________________, l’addetto sta per l’appunto lavorando dal terzo
gradino della scala a quattro pioli, ad un’altezza dal pavimento grezzo
certamente ben superiore a 21.5 cm (su questo valore si
tornerà a breve, nelle considerazioni in diritto, consid. 7.2 e 8), indicativamente
di circa 60 cm se si fa un confronto in proporzione con l’altezza del parapetto
in vetro e considerando un’altezza di circa 20 cm per ciascun gradino.
5.2
Al dibattimento di
appello IM3 non è stato chiaro sull’identità delle persone raffigurate nella
fotografia contenuta nell’incarto della SUVA. Egli ha dapprima dichiarato:
“che non c’era alcun pericolo stando sui gradini della
piccola scala che si vede raffigurata nella fotografia: se io fossi caduto mi
avrebbero protetto sia la tenda che come si vede è parzialmente aperta sia il
parapetto”,
lasciando
così intendere che fosse lui sulla scala, per poi invece soggiungere:
“sempre che eravamo noi le persone raffigurate nella
foto e non fossero invece gli elettricisti che erano venuti a fare il
collegamento”,
salvo
poi precisare che:
“Io riconosco il mio collega che si trova accanto alla
seconda scala appoggiato al parapetto, mentre io non mi riconosco nella
persona sulla scala”.
A prescindere da queste
dichiarazioni, che la fotografia ritragga il personale della _________ – e non
“gli elettricisti” – è evidente, posto che la foto era contenuta negli atti
del procedimento della SUVA nei confronti della _________ (e non di una ditta
di elettricisti). Peraltro, come già detto in precedenza (consid. 1.3 supra),
quel giorno IM3 e F. stavano lavorando proprio sul balcone del terzo piano di
quell’edificio.
il quadro giuridico
il reato di violazione
delle regole dell’arte edilizia
6.
Giusta l’art. 229 CP
chiunque, dirigendo o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura
intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo
la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena
pecuniaria (cpv.1).
Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole
riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena
pecuniaria (cpv. 2).
6.1
La trascuranza di
regole riconosciute dell’arte si manifesta quindi dirigendo o eseguendo oppure
demolendo una costruzione. L’art. 229 CP è un cosiddetto reato speciale (Sonderdelikt):
quali possibili autori entrano in considerazione soltanto quelle persone nella
cui sfera di responsabilità ricade l’osservanza delle regole riconosciute
dell’arte edilizia (Wolfgang Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 229 n. 1). In
ogni caso concreto occorre quindi chiarire la sfera di compiti e di conseguenza
la sfera di responsabilità del singolo partecipante all’intervento edilizio.
Ognuno infatti, fondamentalmente, ha la responsabilità solo per il proprio
ambito di lavoro.
L’osservanza della regola violata deve quindi rientrare nello
specifico campo di attività e, dunque, nella sfera di responsabilità
dell’autore. Un muratore che ha eretto un muro a regola d’arte non può,
pertanto, essere ritenuto responsabile per l’inosservanza delle regole
concernenti la statica (Günter
Stratenwerth/Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil
II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 2013, pag. 76).
L’ambito di lavoro, vale a dire il campo di attività (e la
relativa sfera di responsabilità penale: STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016
consid. 2.1.1) è determinato dalle norme legali, dal contratto o dalle
circostanze (come ad esempio la funzione esercitata) rispettivamente dalle
usanze in vigore nel settore edilizio in questione (Bruno Roelli, Basler Kommentar Strafrecht, 2019, ad art. 229
n. 20 e 21 con rinvii).
L’atto previsto dall’art. 229 CP consiste dunque nel non rispetto
di riconosciute regole dell’arte edilizia dirigendo o eseguendo una costruzione
o una demolizione. Il reato può essere compiuto sia mediante un attivo agire
inappropriato sia per omissione dei dovuti provvedimenti di protezione. In
definitiva, l’art. 229 CP stabilisce una posizione di garante dell’autore, tale
norma sollecitando le persone che, nell’ambito della direzione o
dell’esecuzione di una costruzione, creano dei pericoli a rispettare le regole
di sicurezza per la loro sfera di responsabilità. L’art. 229 CP limita in
proposito la punibilità, sulla base della sua natura di reato speciale, alle persone
che hanno una posizione di garante per ingerenza. Occorre chiarire in ogni
singolo caso, quanto si estenda la sfera di compiti e di conseguenza la sfera
di responsabilità della persona in questione. Ciò si determina, come detto, in
base alle norme di legge, agli accordi contrattuali, secondo le concrete
circostanze e le usanze (STF 6B_1364/2019 del 14 aprile 2020 consid. 3.2.2.;
6B_566/2011 del 13 marzo 2012 consid. 2.3.3.).
La regola deve, in linea generale, essere rispettata da chi compie
l’attività retta da quella regola; tuttavia sussiste anche il dovere per coloro
che dirigono i lavori, di impartire le istruzioni necessarie e di sorvegliare
l’esecuzione. È pertanto frequente che più persone – tenuto conto della loro
rispettiva area di competenza – siano responsabili di un’unica e identica
violazione delle regole dell’arte (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid.
2.1.1
con rinvii).
6.2
Come possibili autori
si possono in particolare menzionare – per quanto concerne la direzione dei
lavori – gli architetti, gli ingegneri, gli imprenditori edili e i direttori
dei lavori e – per quanto concerne la loro esecuzione effettiva – gli operai
edili (capimastri, capisquadra, meccanici, muratori) e gli artigiani (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n. 24
e ss. nonché 34 e ss.; Andreas
Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die
Allgemeinheit, 2017, pag. 63).
La dottrina evidenzia che anche il capomastro, così come il
caposquadra, l’artigiano, il muratore, il gruista, il meccanico, il manovale
sono parimenti tenuti – evidentemente – a preoccuparsi delle necessarie misure
di sicurezza e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.
35-37 con rinvii).
Il concetto di costruzione è da intendersi in senso lato
(STF 6B_266/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.1; Damian K. Graf, StGB Annotierter Kommentar, 2020, ad art.
229.
n. 7 con rinvii), rientrandovi segnatamente anche strutture che servono da
ausilio all’erezione di una costruzione, come ad esempio i ponteggi o le gru.
6.3
Come detto, il
comportamento vietato dall’art. 229 CP consiste nel fatto che l’autore trascura
le regole riconosciute dell’arte edilizia, e ciò o mediante un agire attivo
oppure omettendo le dovute misure di sicurezza.
Quali siano le regole da osservare deriva dalle norme legali come
pure da prescrizioni scritte e non scritte che servono alla prevenzione degli
infortuni e che corrispondono alle conoscenze sicure dell’arte edilizia (Wolfgang Wohlers, op. cit., ad art. 229
n. 2). Le regole riconosciute dell’arte edilizia sono spesso ancorate
nell’ambito di ordinanze oppure nelle linee guida della SUVA. Una siffatta
formalizzazione non è tuttavia necessaria (Stefan
Trechsel/Anna Coninx, in: Stefan Trechsel/Mark Pieth (ed.),
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2021, ad art. 229 n. 5).
Anche le norme edite dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
(SIA) rientrano tra queste regole riconosciute dell’arte edilizia (Andreas Donatsch/Marc Thommen/Wolfgang Wohlers,
Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2017, pag. 65).
Per “regole dell’arte” occorre quindi segnatamente intendere le
regole che tendono a garantire la sicurezza in cantiere al momento
dell’esecuzione dei lavori di costruzione o di demolizione (STF 6B_266/2015 del
21.
dicembre 2015 consid. 2.1).
La direzione dei lavori è tenuta a vigilare sul rispetto delle
regole dell’arte edilizia e risponde tanto per un’azione quanto per
un’omissione. L’omissione può consistere nel non sorvegliare, nel non
controllare il lavoro o nel tollerare un’esecuzione pericolosa (STF 6B_145/2015
del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.1). Dirige i lavori
la persona che
sceglie gli esecutori, dà le istruzioni e le raccomandazioni necessarie, sorveglia
l’esecuzione dei lavori e coordina l’attività degli appaltatori (STF
6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid. 2.1.2 con rinvii).; 6B_1016/2009
dell’11 febbraio 2010 consid. 5.2.2).
6.4
Affinché
l’applicazione dell’art. 229 CP entri in linea di conto, il comportamento
delittuoso deve concretamente causare la messa in pericolo della vita o
dell’integrità fisica (STF 6B_1158/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 3.3.1).
Detto diversamente, la figura di reato presuppone che, a seguito della
violazione delle regole dell’arte edilizia, il corpo (con ciò intendendosi
anche la salute: Bernard Corboz:
Les infractions en droit suisse, volume II, 2010, ad art. 229 n. 27) o la vita
di persone vengono concretamente messi in pericolo.
Nel concetto di persone rientrano da un lato tutte quelle
che partecipano alla direzione, al controllo o all’esecuzione dell’opera
edilizia. Oltre ad esse, si possono annoverare, dall’altro, anche altre
persone, a condizione che non siano entrate nel cantiere senza permesso (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.
42).
Il reato è consumato (vollendet) quando vi è una messa in
pericolo della vita o dell’integrità di almeno una persona (Bruno Roelli, op. cit., ad art. 229 n.
43). Per il compimento del reato l’autore deve avere provocato la situazione di
pericolo quale conseguenza del suo agire (Andreas
Donatsch/Brigitte Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, 2013, pag. 106).
Il Tribunale federale,
nella sua costante giurisprudenza, ha stabilito che il pericolo previsto da
questo tipo di reati è dato quando, secondo l’ordinario andamento delle cose,
sussiste la probabilità o la possibilità prossima (nahe Möglichkeit)
della lesione del bene giuridico protetto (così già la STF 6S.268/2002 del 6
febbraio 2003 consid. 5.2; più recentemente ad es. DTF 138 IV 57 consid. 4.1.2
pag. 61; STF 6B_1248/2017 e 6B_1278/2017 del 21 febbraio 2019 consid. 4.4.2).
La probabilità della lesione del bene giuridico protetto e con ciò il concreto
pericolo possono essere tuttavia più o meno grandi rispettivamente prossimi.
Quali requisiti vanno posti al grado di prossimità del necessario pericolo in
un concreto reato di messa in pericolo, dipende anche dalla sanzione prevista
dalla norma. Così, il Tribunale federale ha avuto modo di evidenziare che a
fronte della comparativamente elevata comminatoria di pena da uno a vent’anni
di pena detentiva prevista dall’art. 224 cpv. 1 CP (uso delittuoso di materie
esplosive o gas velenosi), è necessaria per questo reato una probabilità
piuttosto elevata di lesione dell’integrità, della vita o della proprietà e con
ciò un pericolo piuttosto vicino. Ciò si giustifica – ha proseguito l’Alta
Corte – anche perché l’art. 224 cpv. 1 CP non presuppone in base alla
giurisprudenza un pericolo collettivo (Gemeingefahr, danger collectif) e
può quindi essere commesso già nel caso di messa in pericolo di una singola
persona determinata individualmente (STF 6B_1248/2017 e 6B_1278/2017 del 21
febbraio 2019 consid. 4.4.2). Identiche considerazioni il Tribunale federale le
aveva evidenziate anche nella DTF 123 IV 128 consid. 2a, pag. 130, con
riferimento all’art. 221 cpv. 2 CP (incendio intenzionale), stabilendo che
quella norma non presuppone un pericolo collettivo e che il reato può essere
commesso già in caso di messa in pericolo di una singola persona,
individualmente determinata. Nella DTF 103 IV 241 consid. I./1. pag. 243 l’Alta
Corte aveva già stabilito che l’esistenza di un pericolo collettivo non è una
condizione per la realizzazione dei reati di cui agli art. 224 e 225 CP (norma
quest’ultima che reprime l’uso colposo di materie esplosive o gas velenosi).
Nella STF 6S.268/2002 del 6 febbraio 2003 consid. 5.2 è parimenti stato
indicato che anche il reato di cui all’art. 228 CP (danneggiamento d’impianti
elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione) non presuppone un
pericolo collettivo ed è pertanto compiuto già nel caso di pericolo di
un’unica, individualmente determinata persona.
E che la messa in pericolo di una sola persona individualmente
determinata basti anche nel caso dell’art. 229 CP discende non solo dalla
circostanza secondo cui non si vede per quale ragione per questa specifica
figura di reato dovrebbe valere un criterio diverso rispetto alle altre norme
del Titolo settimo (art. 221-230 CP) ma anche dal fatto che il Tribunale
federale ha stabilito sussistere concorrenza ideale tra l’art. 229 CP e l’art.
125.
CP anche nell’evenienza in cui la vittima (das Opfer, al singolare)
è stata ferita e la sua vita messa in pericolo (STF 6B_543/2012 dell’11 aprile
2013.
consid. 1.3.1 con rinvii). Non è invece sufficiente la mera messa in
pericolo di sé stessi (STF 6B_1158/2018 del 23 gennaio 2019 consid. 3.3; 1B_184/2012 del 27 agosto 2012, consid. 4.1; Wolfgang Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 229 n. 2; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
2010, art. 229 n. 27).
6.5
A livello soggettivo,
il cpv. 1 dell’art. 229 CP esige l’intenzionale violazione delle regole
dell’arte edilizia, vale a dire un consapevole mancato rispetto di chiare
prescrizioni di sicurezza. Inoltre, cumulativamente, occorre che l’autore abbia
l’intenzione di mettere in pericolo, nel senso di una consapevole messa in
pericolo della vita o dell’integrità corporale. Il dolo eventuale non è
sufficiente (Aude Parein-Reymond/Loïc
Parein/Joëlle Vuille, Commentaire romand Code pénal II, 2017, ad art 229
n. 22; Bruno Roelli, op. cit., ad
art. 229 n. 45). In altri termini, quindi, il cpv. 1 dell’art. 229 CP esige
soggettivamente l’intenzionale inosservanza delle regole riconosciute dell’arte
edilizia unita a una consapevole messa in pericolo (Günter Stratenwerth/Felix Bommer, op. cit., pag. 77 n. 33).
Di principio l’intenzione di violare regole riconosciute dell’arte
e la consapevole messa in pericolo vanno di pari passo, ossia avvengono
contemporaneamente (Bruno Roelli,
op. cit., ad art. 229 n. 45). Il Tribunale federale ha più volte riIM1to che
chi consapevolmente e volontariamente crea una situazione da cui deriva un
pericolo che egli conosce, allora costui necessariamente vuole anche questo
pericolo (6B_1000/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 2.2 con rinvio).
le norme di
sicurezza applicabili alla fattispecie
7.
7.1
Il 1° gennaio 2022 è
entrata in vigore la nuova Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr), adottata
dal Consiglio federale il 28 giugno 2021. Essa ha abrogato (art. 122 OLCostr)
la precedente omonima Ordinanza (vOLCostr) del 29 giugno 2005.
Nel rispetto del divieto
dell’effetto retroattivo di una norma (art. 2 cpv. 1 CP) rispettivamente in
ossequio al principio della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP: sul tema Wolfgang Wohlers, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2020, ad art. 2 n. 5), la OLCostr verrà presa
in considerazione e applicata nel presente giudizio solo nella misura in cui e
qualora preveda una regolamentazione più favorevole agli imputati. Altrimenti
si applicherà la vOLCostr, in vigore al momento dei fatti.
7.2
L’art. 23 cpv. 1 lett.
a OLCostr stabilisce che devono essere provvisti di una protezione laterale i
punti non protetti con un’altezza di caduta di oltre 2 metri. La norma riprende
quanto già prevedeva l’art. 15 cpv. 1 vOLCostr.
Per ciò che attiene ai requisiti che deve rispettare la protezione
laterale, l’art. 22 OLCostr dispone che una protezione laterale si compone di
un corrente principale, di almeno un corrente intermedio e di una tavola
fermapiedi (cpv. 1). Il successivo cpv. 2 della norma prevede che il bordo
superiore del corrente principale deve situarsi ad almeno cm 100 al di sopra
della superficie praticabile.
Più favorevole agli imputati è l’art. 16 vOLCostr che prevedeva
(cpv. 1 e 2) che il bordo superiore della protezione laterale doveva situarsi
tra 95 e 105 cm al di sopra della superficie praticabile, potendosi da questa
norma ritenere – usando l’ipotesi più benevola – che 95 cm erano sufficienti.
Tanto l’art. 29 cpv. 1
OLCostr quanto l’art. 19 cpv. 1 vOLCostr elencano altre “misure di
protezione equivalenti” per i casi in cui tecnicamente non è possibile o è
troppo pericoloso installare una protezione laterale conformemente all’art. 22
OLCostr. rispettivamente all’art. 16 vOLCostr o un ponteggio. Fra queste misure
di protezione equivalenti l’art. 19 cpv. 1 vOLCostr prevedeva anche le funi di
sicurezza.
Giusta l’art. 5 cpv. 1
OPI, se non è possibile escludere del tutto o parzialmente i rischi di infortunio
o di danni alla salute mediante provvedimenti tecnici od organizzativi, il
datore di lavoro deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di
protezione individuale efficaci e il cui uso sia ragionevolmente esigibile,
come, segnatamente, dispositivi contro le cadute.
le ripercussioni per il
caso in esame
8.
Dalle norme sopra
descritte risulta che – anche ammettendo che la rimozione dei ponteggi fosse
tecnicamente necessaria non potendosi altrimenti provvedere al montaggio delle
tende parasole – per rispettare le esigenze di sicurezza previste dalla OLCostr
in vigore al momento dei fatti, gli operai avrebbero dovuto avere una
protezione laterale di almeno 95 cm al di sopra della superficie praticabile
durante il montaggio delle tende parasole sui balconi del secondo e del terzo
piano dell’edificio, in assenza di un ponteggio. Per una raffigurazione di una
situazione corretta, analoga a quella del caso in oggetto, cfr. SuvaPro, opuscolo
44026.i, Scale portatili Consigli per la vostra sicurezza, p. 7, fig. 4: “ulteriori
misure di protezione (protezione laterale più alta) in caso di postazione
sopraelevata”. La superficie praticabile è la superficie su cui
concretamente si poggia durante l’esecuzione del lavoro.
Di fatto, invece, e come già accertato, essi lavoravano a
un’altezza certamente superiore (e di gran lunga) a cm 21.5 dal pavimento
grezzo delle terrazze, di modo che l’altezza del parapetto (cm 116.5 dal
pavimento grezzo) era di fatto ridotta ben al di sotto della soglia di cm 95
stabilita dall’art. 16 cpv. 2 vOLCostr, visto per l’appunto che gli operai
lavoravano su una scala, a circa cm 60 dal suolo, in ogni caso comunque a
un’altezza ben al di sopra di cm 21.5 come emerge anche dalla fotografia scattata
dalla SUVA quel giorno sul luogo dei fatti e prodotta agli atti.
C’è di più. Il 1° ottobre
2014.
gli operai erano al lavoro non solo senza ponteggi (tolti già in
precedenza) e – come appena visto – senza una sufficiente protezione laterale
conforme alle norme, ma nemmeno avevano adottato una misura di protezione
equivalente quale le funi di sicurezza (ancorché tali funi fossero di per sé
previste, per determinati casi come già detto, dall’art. 19 cpv. 1 vOLCostr).
9.
L’uso delle
imbragature, che prevedono le relative funi, era stato stabilito dall’arch. IM4
e comunicato a IM3 in sostituzione dei ponteggi che essi avevano concordato di
far togliere. Le imbragature non erano la misura di protezione più adeguata.
Ciò sia perché le misure di protezione collettiva, laddove praticabili, sono
sempre da preferire rispetto a quelle individuali (cfr. in questo senso l’art.
5.
cpv. 1 OPI; si veda anche il Vademecum 84044 della SUVA intitolato “Otto
regole vitali per chi lavora con i DPI anticaduta”, pag. 4 e si veda
soprattutto anche già la sua versione precedente, del 2012, che ricordava – a
pag. 29 – che i lavori vanno svolti con i DPI anticaduta solo se non è
possibile installare dei dispositivi di protezione collettiva come ad esempio
le protezioni laterali) sia poiché né IM2 (AI 1, all. 3 pag. 3) né IM1 (AI 1,
all. 4 pag. 3) né F. (AI 1, all. 5 pag. 3) avevano seguito la formazione
necessaria per lavorare con questi dispositivi (Vademecum SUVA pag. 29 e 30).
Tuttavia, il loro utilizzo
avrebbe evitato la messa in pericolo degli operai, i quali lavoravano senza una
protezione laterale sufficiente, dato che, in caso di caduta, le imbragature li
avrebbero trattenuti, impedendo loro di precipitare al suolo dai balconi su cui
lavoravano. Senonché le imbragature, il 1° ottobre 2014, non sono state
indossate.
conseguenze per gli imputati
IM1 e IM2
10.
IM1 e IM2, operai, non
avevano posizioni di garante nei confronti altrui e, violando le regole
dell’arte edilizia per il fatto di lavorare con una protezione laterale
insufficiente e senza alcuna altra misura di protezione, hanno messo in
pericolo solo loro stessi (rischiando di cadere dai balconi su cui lavoravano).
Al dibattimento di appello è emerso che, nelle operazioni di installazione
delle tende, essi si trovano – come è anche facilmente intuibile – ai due capi
opposti delle stesse, così che – qualora uno dei due fosse disgraziatamente
scivolato – non sarebbe franato addosso all’altro, viste le dimensioni delle
tende.
Come visto sopra (consid. 6.4), la giurisprudenza e la dottrina stabiliscono
che la mera messa in pericolo di sé stessi non è sufficiente per ritenere il
reato di cui all’art. 229 CP. IM1 e IM2 vanno pertanto assolti.
IM4 (direzione lavori)
11.
11.1
Già si è detto che
IM4
ha dichiarato di aver “concordato con la ditta _________ che il lavoro fosse
svolto almeno con imbracatura DPI […] il giorno prima gli operai
la indossavano”, “Avevo ordinato di usare le imbracature” (AI 1,
all. 1, p. 2-3). Egli ha quindi ribadito la sua versione ancora al dibattimento
di primo grado “Avevo concordato con il titolare della ditta che in ogni
caso avessi imposto l’uso di imbracature”, precisando che IM3, dunque,
aveva disobbedito (VI PrPen IM4, p. 1-2). E, sul punto, anche al dibattimento
di appello: “dopo avere esaminato tutte le varianti […] la mia scelta
– per proteggere gli operai – era quella di imporre l’uso delle imbragature”
(V dib CARP, pag. 3).
IM3 ha riferito che “mi
hanno detto di usare le imbracature” e “Fino a martedì sera abbiamo
lavorato con le cinghie e mercoledì mattina stavamo ancora effettuando de[lle]
regolazioni. Sono io il responsabile della ditta ma in quel frangente ero
impegnato a risolvere un problema e ho sottovalutato la situazione. Mi è
sfuggita di controllo” (AI 1, all. 2, p. 3-4). Anche al dibattimento di
primo grado ha dato atto del fatto che IM4 gli aveva chiesto di usare “le
funi” (VI PrPen IM3, p. 2).
IM2 e IM1 sono stati concordi nel dichiarare di aver indossato le
imbragature il giorno precedente, ma entrambi hanno riferito di non aver
ricevuto nessuna direttiva dalla direzione lavori (AI 1: all. 3, p. 2; all. 4,
p. 3).
Anche F. ha riferito che “Nessuno
ha ordinato di mettere le imbracature”, pur avendo soggiunto poco prima che
“La direzione lavori ha fatto smontare il ponteggio venerdì scorso, prima di
farci fare il lavoro e poi ci viene detto di indossare le imbracature” (AI
1, all. 5, p. 3).
A proposito del momento in
cui sono stati tolti i ponteggi non può non essere rilevato il cambio di
versione in particolare di IM4 al dibattimento d’appello, quando – in modo
invero piuttosto sorprendente (e non credibile, visto quanto emerge dagli atti
istruttori e dalle dichiarazioni di tutti gli imputati in quella fase) – si è
detto certo del fatto “non sono state posizionate delle tende parasole dopo
che i ponteggi erano stati tolti e prima del 1° ottobre 2014. Detto
diversamente, il 1° ottobre mi pare fosse un mercoledì e i ponteggi erano stati
tolti proprio il giorno prima, martedì.” (Vdib CARP p. 3).
Ma, a prescindere da ciò, rimane il fatto che dagli atti emerge
che IM4 ha effettivamente detto al titolare della _________ IM3 di utilizzare
le imbragature anticaduta DPI durante i lavori in assenza di ponteggi.
11.2
Come visto (consid. 6.3),
la direzione lavori è tenuta a vigilare sul rispetto delle regole dell’arte
edilizia e risponde tanto per un’azione quanto per un’omissione. L’omissione
può consistere nel non sorvegliare, nel non controllare il lavoro o nel
tollerare un’esecuzione pericolosa (STF 6B_145/2015 del 29 gennaio 2016 consid.
2.1.1).
Tuttavia, se è vero che,
da un lato, tra i compiti della direzione lavori rientrano segnatamente proprio
il coordinamento e la sorveglianza dell’insieme dei lavori nonché il dover
ordinare le misure di sicurezza imposte dalle circostanze come pure provvedere
a fare rispettare le regole riconosciute dell’arte edilizia e assicurare che le
prescrizioni di sicurezza vengano rispettate, dall’altro la direzione lavori
può di regola fare affidamento sui lavori di aziende specializzate e non deve
controllare i loro lavori (“gehört die Überprüfung der Arbeit eines
beigezogenen Spezialisten nicht zum Pflichtenkreis des bauleitenden Architekten”),
fermo restando il suo dovere di intervenire qualora constati la violazione di
elementari regole di sicurezza (cfr. STF 6B_543/2012 dell’11 aprile 2013,
consid. 1.3.3 e 1.5.2; STF 6B_566/2011 del 13 marzo 2012,
consid. 2.3.3; Ulrich
Weder, in: Andreas Donatsch, StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen
und Kommentar zu den Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art.
229.
n. 1a).
11.3
IM4,
avendo impartito la direttiva a IM3, titolare della _________, ditta specializzata
nel montaggio di protezioni solari (cfr. www.________), di utilizzare
l’imbragatura quale misura di protezione, poteva ragionevolmente attendersi che
questa direttiva venisse seguita e una vigilanza costante da parte sua non
doveva essere pretesa. Del resto, IM4 ha dichiarato che “il giorno prima gli
operai la indossavano” (VI del 14 ottobre 2014, pag. 2), circostanza
ribadita anche da IM3 (“Fino a martedì sera abbiamo lavorato con le cinghie”),
quindi la direzione lavori nemmeno aveva motivo di attendersi un comportamento
diverso l’indomani, 1° ottobre 2014, giorno in cui egli è arrivato in cantiere
poco dopo l’intervento della polizia.
Anche IM4 viene di conseguenza prosciolto.
IM3 (responsabile della
ditta)
12.
12.1
IM3, in quanto titolare
e responsabile della ditta _________, aveva la responsabilità di vegliare
affinché i suoi operai lavorassero nel rispetto delle regole dell’arte edilizia
e non si mettessero in pericolo. Omettendo, a seguito della rimozione dei
ponteggi – che aveva egli stesso suggerito (VI IM3 del 3.10.2014, pag. 3) – e
benché presente sul cantiere al momento dei fatti, di imporre ai suoi operai,
che stavano lavorando senza una protezione laterale sufficiente, di portare
quantomeno le imbragature anticaduta DPI durante quelle operazioni di
montaggio/fissaggio (misura peraltro decisa dalla direzione lavori), egli ha
violato le regole dell’arte edilizia e con ciò ha messo in pericolo la vita e
l’integrità fisica dei suoi operai.
12.2
Nel proprio verbale d’interrogatorio
durante l’inchiesta (pag. 3) IM3 ha affermato di avere detto alla direzione
lavori “che avremmo avuto problemi con le norme di sicurezza”. Al
dibattimento davanti all’istanza precedente ha poi riferito che “Noi avevamo
a disposizione dei pannelli da mettere sopra i parapetti per evitare di
lavorare imbragati. […] Appunto volevamo mettere un dispositivo
aggiuntivo al parapetto il giorno dopo”. Al riguardo, in appello l’arch.
IM4 così si è espresso: “Ricordo che IM3 aveva fatto la proposta di inserire
dei pannelli di legno infilati su quello di vetro in modo che l’altezza della
protezione fosse più alta. Io ho escluso questa variante perché si sarebbe
trattato di una manomissione del parapetto esistente”. Al proposito IM3,
sempre al dibattimento di appello, ha soggiunto che “questi pannelli che io
avevo proposto sono poi stati accettati dalla SUVA e successivamente collocati
subito dopo i fatti”.
Anche a volere seguire le
parole di IM3, ovvero che egli avrebbe voluto “mettere un dispositivo aggiuntivo
al parapetto il giorno dopo”, resta il fatto – accertato – che al momento
dell’intervento della polizia quel parapetto aggiuntivo non c’era.
Se egli avesse davvero
nutrito dei dubbi sulla validità della scelta della misura di protezione fatta dalla
direzione lavori (ovvero le imbragature), avrebbe potuto e dovuto chiedere un
chiarimento (ad esempio alla SUVA, come poi rapidamente avvenuto poco dopo i
fatti), avrebbe inoltre potuto e dovuto segnalare alla direzione lavori che i
suoi dipendenti non avevano frequentato il necessario corso formativo per il
corretto utilizzo delle imbragature (si veda già la normativa SUVA del maggio
2012, codice 88815.i, regola vitale n. 8 pag. 29 “Lavoriamo con le
imbracature anticaduta solo se abbiamo ricevuto una formazione in materia”)
anziché finanche evitare quel giorno di utilizzarle, con il risultato che i
suoi dipendenti – ed egli stesso – stavano lavorando senza la benché minima
protezione.
12.3
Assodato che egli
sapeva che una misura di sicurezza era necessaria (tant’è che egli stesso ne
aveva suggerita una, ovvero il parapetto aggiuntivo), IM3 quel 1° ottobre 2014
ha consapevolmente omesso di rispettarla. Egli inoltre era consapevole che
l’assenza di protezione comportava una messa in pericolo. L’esistenza di una
consapevole messa in pericolo emerge bene dal suo verbale d’interrogatorio del
3.
ottobre 2014 (pag. 4), allorquando alla domanda:
“Sapendo le lacune di sicurezza del cantiere che mettevano a rischio i
lavoratori, per quale motivo non le ha sistemate o fatte sistemare o per quale
motivo non vi siete rifiutati di eseguire i lavori?”
IM3 ha risposto:
“Ormai dovevamo montare le tende e lo stavamo facendo per poter
fatturare il lavoro”.
Egli sapeva che le imbracature avrebbero tutelato la sicurezza.
Così ancora nell’interrogatorio del 3 ottobre 2014, pag. 3:
“D. Il giorno
del controllo, sul posto vi era la direzione lavori IM4. Ritiene che abbiano
messo in pratica le dovute misure per tutelare la sua sicurezza?
R. Sì,
perché mi hanno detto di usare le imbracature”.
IM3, pertanto, era ben consapevole che per evitare la messa in
pericolo e potere lavorare invece in sicurezza, sua e beninteso anche quella
dei suoi collaboratori, il presupposto era l’uso delle imbracature.
IM3 deve pertanto essere dichiarato autore colpevole di violazione
intenzionale delle regole dell’arte edilizia.
commisurazione della pena
13.
13.1
Per quanto attiene alla
commisurazione della pena di IM3 (sui cui criteri d’applicazione si rinvia
segnatamente alla DTF 136 IV 55 consid. 5.4), la sua colpa va ritenuta
globalmente media e appropriata (ritenuto come l’adeguatezza della pena
pecuniaria non sia in discussione) sarebbe la pena ipotetica di 15 aliquote
giornaliere.
IM3 è incensurato e dalla sua situazione personale non emergono
circostanze particolari che giustifichino un’attenuazione o un aggravio della
pena.
In considerazione della violazione del principio di celerità (art.
5.
cpv. 1 CPP) e del lungo tempo trascorso dai fatti durante il quale, per
quanto consta, egli ha dato prova di buona condotta (art. 48 lett. e CP), si
impone una riduzione della pena, la quale – considerati tutti gli elementi
oggettivi e soggetivi del reato nonché quelli legati all’autore – viene fissata
in 10 aliquote giornaliere.
13.2
Tenuto conto della
situazione finanziaria dell’imputato (inc. MP 2014.10333 e Vdib CARP, p. 2),
l’aliquota è fissata in fr. 180.- (art. 34 cpv. 2 CP).
13.3
In applicazione
dell’art. 42 cpv. 1 CP, la pena è sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni (art. 44 cpv. 1 CP).
13.4
Ricorrendo i
presupposti che
permettono di infliggere una multa (art. 42 cpv. 4 CP),
al fine di dare un segnale tangibile (“spürbarer Denkzettel”:
sull’intera tematica si veda segnatamente Stefan
Trechsel/Mark Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
2021, ad art. 42 n. 19) e tenendo conto dei criteri di applicazione della multa
accessoria (cfr. segnatamente la STF 6B_962/2016 del 29 agosto 2017 consid. 3),
la multa viene fissata in fr. 350.-.
tasse e spese di primo grado
14.
14.1
Giusta l’art. 428 cpv.
3.
CPP, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso in esame), la
giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle
spese prevista dalla giurisdizione inferiore. In questo contesto, alla
giurisdizione di ricorso viene riconosciuto un ampio margine di apprezzamento (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2018, ad art. 428 n. 13; Yvona Griesser, Zürcher Kommentar StPO,
2020, ad art. 428 n. 27 con rinvii).
14.2
Visto l’esito del
giudizio, le spese della procedura di primo grado derivanti dal procedimento
nei confronti di IM1, IM2 e IM4 (dunque i 3/4) sono poste a carico dello Stato,
mentre quelle derivanti dal procedimento nei confronti di IM3 (di 1/4) sono
poste a suo carico.
tasse e spese d’appello
15.
15.1
L’art. 428 cpv. 1 CPP,
norma che – in maniera esclusiva – regolamenta la suddivisione delle spese in
appello (STF 6B_370/2016 del 16 marzo 2017 consid. 1.2), stabilisce che le
parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui
prevalgono o soccombono nella causa.
15.2
Le spese del
procedimento di appello sono poste per 1/4 a carico di IM3, resistente
soccombente, e per il resto a carico dello Stato. Non ricorrono gli estremi per
porre a carico degli imputati assolti le spese procedurali ai sensi dell’art.
426.
cpv. 2 CPP (sul tema si veda la giurisprudenza del Tribunale federale
riportata in dettaglio nella sentenza CARP di cui all’inc. 17.2021.30+31+53+54
del 6 dicembre 2021).
Indennità
16.
16.1
Confermate le indennità
omnicomprensive di fr. 2'000.- per le due difese in relazione al procedimento
di primo grado, ne risulta – visto che per 1/3 l’attività dell’avv. DI1 è stata
eseguita a favore di IM3 che viene condannato – a favore di IM1 e IM2
un’indennità di fr. 667.- ciascuno (ossia fr. 2'000.- : 3), mentre per IM4,
difeso dall’avv. DI2, di fr. 2'000.-.
16.2
Con riferimento alle
indennità per il procedimento di appello occorre avantutto sottolineare che nel
corso dell’intero procedimento di secondo grado non sono emerse novità
particolari né a livello fattuale né a livello giuridico né difficoltà
particolari rispetto al procedimento davanti all’istanza precedente. Fatti e
diritto erano, in altre parole, già noti.
Un tempo di lavoro di 8 ore per il solo procedimento di appello,
tenuto conto anche del dibattimento, appare pertanto ragionevole e conforme
all’impegno in un procedimento quale quello in esame.
La nota dell’avv. DI1 che
prevede un onorario di fr. 2'240.- è conforme a questa valutazione e tale voce
viene integralmente ammessa. Le spese sono quantificate in fr. 192.-,
trattandosi di un incarto già esistente e considerato che il 5% dell’onorario
non è pari a fr. 240.- (come indicato nella richiesta) bensì a fr. 112.-. Ai
due predetti importi (fr. 2'240 + fr. 192) si aggiunge l’IVA (fr. 187.25), per
un totale (arrotondato) di fr. 2'619.-. Visto l’esito del procedimento a IM1 e
a IM2 viene attribuito 1/3 ciascuno a valere quale indennità per il
procedimento di appello, vale a dire fr. 873.- ciascuno. A IM3, per contro, non
viene evidentemente assegnato alcun indennizzo.
Quanto alla nota dell’avv. DI2, computando appunto un tempo di
lavoro di 8 ore alla tariffa oraria indicata di fr. 250.-, risulta un onorario
di fr. 2'000.-. Le spese vengono quantificate in fr. 120.- (la differenza
rispetto alla nota dell’avv. DI2 consiste unicamente nelle mancate spese di
trasferta). Ai due importi va aggiunta l’IVA.
17.
17.1
IM4 ha altresì chiesto
in appello “un indennizzo per le ore impiegate per il procedimento penale”
per complessivi fr. 4'924.60.
Egli indica di avere
impiegato 6 ore per “Analisi degli atti per udienza”, 5 ore per “udienza
del 6 novembre 2020”, ulteriori 6 ore per “analisi degli atti per
udienza appello” nonché 4 ore per “udienza del 18 gennaio 2022”. A
suo dire “queste ore sono state impiegate durante il tempo lavorativo”
ed egli chiede l’applicazione di una “Tariffa oraria secondo KBOB 2016
Categoria A architetto dirigente 232 CHF/ora”. Soggiunge poi alla voce “spese
accessorie” la posta “Pranzo 25.00 CHF” nonché fr. 27.60 per la
trasferta _____________ e ritorno (fr. 0.60 al km).
17.2
Le ore per l’analisi
degli atti non vengono riconosciute (Niklaus
Schmid/ Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2018, ad art. 429 n. 8): a parte il fatto che si tratta di un
numero di ore certamente eccessivo, tanto più trattandosi di fatti noti
all’arch. IM4, siccome legati alla sua attività di quel momento (ossia alla sua
funzione di direttore lavori nell’ambito della costruzione __________________),
occorre sottolineare che egli era ed è patrocinato da un avvocato competente,
le cui spese di patrocinio sono state fatte valere dinanzi a questa Corte. Se
l’imputato ha voluto leggere gli atti dell’incarto, nulla gli impediva di farlo
al di fuori del suo orario di lavoro.
Nemmeno vengono riconosciute le spese per il pranzo, già solo per
il fatto che tutto si ignora circa la data e l’occasione che avrebbe provocato
tale spesa. Non risulta doversi legare al dibattimento davanti all’istanza
precedente (cominciato alle ore 14) né a quello in appello (terminato alle 12),
considerato che l’arch. IM4 è attivo professionalmente a ________. Egli
peraltro è lungi dall’aver dimostrato che senza il procedimento penale avrebbe,
in quell’ignota occasione, pranzato gratuitamente. L’onere di provare le
proprie pretese incombe all’imputato (cfr. DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1 e
riferimenti; Niklaus Oberholzer,
Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 713 n. 2325).
Il ragionamento
(violazione dell’onere probatorio) dovrebbe di per sé essere identico in
relazione alla richiesta di indennizzo per l’asserita perdita di guadagno,
un’indennità entrando in considerazione solo in caso di perdita di guadagno
documentata (“nur bei belegtem Lohnausfall”: Niklaus Schmid/ Daniel Jositsch, op. cit., ad art. 429 n.
8), ciò che manca nel caso concreto.
D’altra parte è anche vero che il calcolo delll’ammontare della
perdita di guadagno avviene applicando le regole del diritto civile (Esther Omlin, in: Willi Fischer/ hierry
Luterbacher (ed.), Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen
Haftpflichtbestimmungen, 2016, ad art. 429 StPO n. 33), ciò che permette al
tribunale penale di avere un certo margine di manovra, ispirandosi per certi
versi all’art. 42 cpv. 2 CO.
In quest’ottica vengono
pertanto riconosciute le ore per la partecipazione al dibattimento di primo
grado (2 ore, ovvero dalle 14 alle 16, come risulta dal verbale del
dibattimento di prima istanza, oltre a 1 ora per la trasferta da
_______________ e ritorno) e di secondo grado (3 ore). La tariffa oraria di fr.
232.- chiesta dall’imputato rappresenta la tariffa massima in base alle “Raccomandazioni
relative agli onorari di architetti e ingegneri” edite dalla Conferenza di
coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti
pubblici (KBOB), la quale tuttavia esplicitamente “raccomanda di negoziare e
convenire le tariffe orarie effettive in funzione del mandato” (pag. 6
delle suddette raccomandazioni). La tariffa di fr. 232.- (categoria A) entra in
considerazione segnatamente nel caso in cui l’architetto funga da capoprogetto
per grandi progetti interdisciplinari. In caso di progetti complessi e
impegnativi entrano in considerazione i livelli di categoria A o B
(quest’ultima categoria prevede un importo orario massimo di fr. 182.-, pag. 6
e 7 delle raccomandazioni). In caso di progetti semplici l’onorario massimo è
di fr. 157.-/h.
Tenuto conto di questi parametri e del fatto che – come detto –
nulla è stato indicato dall’imputato a proposito del tipo di lavoro e progetto
ai quali egli stava lavorando nei giorni dei due dibattimenti, a IM4 viene
riconosciuta un’indennità di fr. 1'200.- (fr. 200/h per 6 ore) oltre a fr.
27.60
per la trasferta ______________ e ritorno, in applicazione dell’art. 429
cpv. 1 lett. b CPP.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 12,
34, 42, 44, 47 e ss., 106 e 229 cpv. 1 CP,
22, 23 cpv. 1 lett. a, 29 OLCostr, 15, 16 e 19 vOLCostr, 5 OPI,
3 e ss., 80 e ss., 398 e ss., 422 e segg., 428, 429 e 436 CPP, nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, anche la LTG e il Rtar,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello del
procuratore pubblico è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
2. IM3
è dichiarato autore colpevole di:
violazione delle regole dell'arte edilizia
per
avere, in data 01.10.2014, in ____________a _______, presso il cantiere ______________,
dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascurato
intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte, e messo con ciò in pericolo
la vita o l’integrità delle persone, e meglio per avere,
nella
sua veste di responsabile della ditta _________ di _______, ditta che ha
eseguito i lavori di installazione di tende parasole sui terrazzi del secondo e
terzo piano di un immobile (cantiere ______________), rispettivamente a 6 e 9
metri d’altezza,
- deciso,
unitamente a IM4 (responsabile della direzione lavori), la rimozione del
ponteggio già presente sul cantiere e le relative protezioni laterali
anticaduta;
- omesso di
portare e di imporre agli operai alle sue dipendenze (IM2, IM1 e F.) di portare
per lo meno le imbragature di tipo DPI decise quali misure di sicurezza
anticaduta da adottare in alternativa al ponteggio intenzionalmente rimosso,
mettendo
in pericolo la vita o l’integrità delle persone, segnatamente degli operai alle
sue dipendenze.
3. IM3
è condannato:
3.1.1. alla
pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 180.- (centottanta)
ciascuna;
3.1.2. la
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni;
3.2. alla
multa di fr. 350.- (trecentocinquanta), con l’avvertenza che, in caso di
mancato pagamento per colpa, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di
2 (due) giorni.
4.1. IM1
è assolto dall’imputazione di cui al DA n. 4464/2019 del 17 settembre 2019.
4.2. IM2
è assolto dall’imputazione di cui al DA n.
4465/2019 del 17 settembre 2019.
4.3. IM4
è assolto dall’imputazione di cui al DA n.
4462/2019 del 17 settembre 2019.
5. Le
spese giudiziarie del procedimento di primo grado, di complessivi fr. 1'100.-, sono
poste per ¼ a carico di IM3 e per il resto sono a carico dello Stato.
6. Gli oneri processuali
dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 2'000.-
- altri
disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti per ¼ a carico di IM3 e per il resto sono a carico
dello Stato.
7.1. Lo
Stato verserà a IM1, per il procedimento di primo grado (fr. 667.-) e per
quello di secondo grado (fr. 873.-), un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a
CPP di complessivi fr. 1'540.-.
7.2. Lo
Stato verserà a IM2, per il procedimento di primo grado (fr. 667.-) e per
quello di secondo grado (fr. 873.-), un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a
CPP di complessivi fr. 1'540.-.
7.3. Lo
Stato verserà a IM4, per il procedimento di primo grado (fr. 2'000.-) e per
quello di secondo grado (fr. 2'283.-), un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a
CPP di complessivi fr. 4'283.-.
7.4. Lo
Stato verserà a IM4, per il procedimento di primo e di secondo grado, un’indennità
complessiva ex art. 429 cpv. 1 lett. b CPP di fr. fr.
1'227.60.-.
8. Intimazione
a:
9. Comunicazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.