17.2021.219
Truffe Covid/annesse falsità in documenti: requisito dell'inganno astuto prima/dopo emanazione di direttive (antiabuso) SECO. Requisito del danno nella c.d. truffa al credito. Formulario di richiesta del credito è un documento ex art. 110 n.4 CP. Espulsione obbligatoria (in analogia a art. 148a CP)
21 dicembre 2021Italiano128 min
avere, nel periodo 22 aprile 2020 – 28 luglio 2020, a __________, __________, __________,
Source ti.ch
Incarto n.
17.2021.219+220+
234+237+316
Locarno
21 dicembre 2021/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Chiarella Rei-Ferrari
segretaria:
Cristina Maggini, vicecancelliera
sedente per statuire sugli appelli presentati l’11 e il 20
agosto 2021 da
AP 2,
rappr. dall’avv.DF 2,
AP 1,
rappr. dall’avv. DUF 1,
contro la sentenza emanata il 16 giugno 2021 dalla Corte
delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 10 agosto 2021) nei
loro confronti
e sull’appello incidentale del 25 agosto 2021 presentato dal
procuratore pubblico PP 1,
esaminati gli atti;
ritenuto che:
A. Confermando
integralmente, avuto riguardo a AP 2, e quasi integralmente, avuto riguardo a AP
1 (con l’eccezione delle imputazioni di tentato inganno nei confronti delle
autorità e contravvenzione alla legge sanitaria cantonale), l’atto d’accusa n.
30/2021 del 22 febbraio 2021, la Corte delle assise criminali ha dichiarato:
1. AP
1 e AP 2 coautori colpevoli di:
1.1. truffa
ripetuta
per
avere, nel periodo 22 aprile 2020 – 26 novembre 2020, a __________, __________,
__________, __________ e in altre imprecisate località, per procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, agendo in correità tra loro e in parte con il
fiduciario __________, ingannato con astuzia più persone, affermando cose false
o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore,
inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,
per un importo complessivo di CHF 1'060'000.00, e meglio, per avere,
1.1.1. nel corso del mese di aprile 2020, richiedendo un
prestito Covid-19 per la ditta individuale di AP 1, allestendo un bilancio e un
conto economico relativi all’anno 2019 dai quali emergevano ricavi d’esercizio
per CHF 1'051'680.00 e un utile di CHF 215'543.49, quando invece dall’esame
della documentazione bancaria della relazione nr. __________ nel 2019
risultavano accrediti pari a EUR 403'890.74 e CHF 1'000.00, inoltrando il
formulario di richiesta di prestito Covid-19 indicante la cifra d’affari
fittizia di CHF 1'050'000.00, correlato con i dati contabili fittizi,
all’istituto bancario, ingannato con astuzia i funzionari di __________,
inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per un importo di CHF
80’000.00, utilizzando AP 1 il denaro in parte per scopi diversi da quelli
previsti dall’Ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali
Covid-19, ritenuto che con ordine del 9 febbraio 2021 il prestito Covid-19 è
stato interamente rimborsato attingendo dalla liquidità sul conto;
1.1.2. nel periodo aprile 2020 – 16 giugno 2020, richiedendo
un prestito Covid-19 per la società __________, allestendo un bilancio relativo
all’anno 2019 dal quale emergevano ricavi d’esercizio per CHF 5'782'159.72 e un
utile di CHF 91'486.12, quando invece dall’incarto fiscale emergeva che la
società nel 2018 aveva registrato ricavi per CHF 10'811.71 e una perdita di
–CHF 39'614.62, mentre nel 2019 era rimasta senza attività, inoltrando il
formulario di richiesta di prestito Covid-19 con i dati fittizi, in particolare
inserendo una cifra d’affari inventata di CHF 5'780'000.00, correlato con i
falsi dati contabili, all’istituto bancario, ingannato con astuzia i funzionari
di __________, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per un importo
di CHF 500’000.00, utilizzando il denaro per scopi diversi da quelli previsti
dall’Ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali Covid-19;
1.1.3. nel corso del mese di luglio 2020, richiedendo un
prestito Covid-19 per la società __________, allestendo un bilancio e un conto
economico fittizi relativi all’anno 2019 in cui figuravano, contrariamente al
vero, ricavi per CHF 5'357'825.00 e un utile di CHF 69'395.09, nonché un
bilancio e un conto economico 2018 altrettanto fittizi in cui figuravano,
contrariamente al vero, ricavi per CHF 2'417'041.92 e un utile di CHF
20'891.98, quando invece il fiduciario __________ aveva già redatto il bilancio
e conto economico per l’anno 2018 (consegnati all’Autorità fiscale) riportanti
ricavi per -CHF 13'200.00 e una perdita di -CHF 2'626.30, nonché un bilancio
provvisorio 2019 che mostrava una perdita riportata di -CHF 19’958.76,
inoltrando il formulario di richiesta di prestito Covid-19 con i dati fittizi,
in particolare inserendo una cifra d’affari di CHF 5'350'000.00, correlato con
Fatti
i falsi dati contabili, all’istituto bancario, ingannato con astuzia i
funzionari di __________, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per
un importo di CHF 480’000.00, utilizzando il denaro per scopi diversi da quelli
previsti dall’Ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali
Covid-19;
1.2. falsità in
documenti ripetuta
per
avere, nel periodo 22 aprile 2020 – 28 luglio 2020, a __________, __________, __________,
__________ e in altre imprecisate località, agendo in correità tra loro e in
parte con il fiduciario __________, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri
diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un
fatto di importanza giuridica, facendone in seguito uso a scopo di inganno, e
meglio, per avere,
1.2.1. nel corso del
mese di aprile 2020, per la ditta individuale di AP 1, allestito il bilancio e
il conto economico fittizi, nonché il formulario di prestito Covid-19 indicante
una cifra d’affari fittizia indicati al punto 1.1.1 del presente dispositivo,
documenti poi trasmessi a __________ per ottenere il prestito Covid-19 ivi
indicato;
1.2.2. nel periodo
aprile 2020 – 16 giugno 2020, per la società __________, allestito il bilancio
fittizio e il formulario di prestito Covid-19 indicante una cifra d’affari
fittizia indicati al punto 1.1.2 del presente dispositivo, documenti poi
trasmessi a __________ per ottenere il prestito Covid-19 ivi indicato;
1.2.3. nel corso del
mese di luglio 2020, per la società __________, allestito i bilanci e i conti economici
fittizi, nonché il formulario di prestito Covid-19 indicante una cifra d’affari
fittizia indicati al punto 1.1.3 del presente dispositivo, documenti contabili
poi trasmessi a __________ per ottenere il prestito Covid-19 ivi indicato;
1.2.4. il 7 maggio
2020, al fine di evitare i controlli bancari e di giustificare la provenienza
del denaro bonificato da AP 2 e ricevuto sul conto personale di AP 1 presso __________,
provento della truffa di cui al punto 1.1.2 del presente dispositivo, allestito
la fattura fittizia datata 7 maggio 2020 in cui figurava, contrariamente al
vero, che il paziente AP 2 aveva ricevuto delle prestazioni di chirurgia e
implantoprotesi per un importo di CHF 108'000.00, mentre in realtà AP 1 aveva
eseguito solo l’intervento attestato dalla perizia giudiziaria del 1 febbraio
2021 agli atti, prestazioni peraltro eseguite a titolo gratuito all’amico;
2. AP
2 (singolarmente) autore colpevole di:
2.1. truffa
per
avere, nel periodo 26 marzo 2020 – 26 novembre 2020, a __________, __________, __________,
__________ e in altre imprecisate località, richiedendo un prestito Covid-19
per la società __________, indicando sul formulario di richiesta una cifra
d’affari fittizia di CHF 5'900'000.00, quando invece dall’esame della
documentazione bancaria nel 2019 risultavano accrediti unicamente per EUR
837'751.95 e CHF 26'699.00, per un totale di CHF 936'078.74, tenuto conto
inoltre che, procedendo __________ tramite compensazioni, la cifra indicata non
corrispondeva alla reale cifra d’affari della società, anche perché dalla
contabilità parziale relativa all’anno 2019 emergeva invece una perdita di –CHF
36'100.99, inoltrando il formulario indicante la cifra d’affari fittizia
all’istituto bancario, ingannato con astuzia i funzionari di _____, inducendoli
ad atti pregiudizievoli al patrimonio per un importo di CHF 500’000.00,
utilizzando il denaro in parte per scopi diversi da quelli previsti
dall’ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali Covid-19;
2.2. falsità in
documenti ripetuta
per
avere, nel periodo gennaio 2018 – 30 luglio 2020, a __________, __________, __________,
__________ e in altre imprecisate località, al fine di nuocere al patrimonio o
ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla
verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio, per avere,
2.2.1. nel periodo
gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, in qualità di direttore nonché di dirigente
effettivo (organo di fatto) della società __________, allestito il bilancio e
il conto economico della società relativo all’anno 2018 in cui figuravano,
contrariamente al vero, ricavi per CHF 3'712’018.76 e costi per CHF
3'704'176.40, nonché la contabilità (parziale) relativa all’anno 2019 in cui
figurava, contrariamente al vero, un importo netto di ricavi da forniture e
prestazioni per CHF 6'272'466.73, dei ricavi da prestazione di servizi per CHF
4'812’385.56 e dei costi per il materiale, la merce i servizi e l’energia per
CHF 5'757'768.25, quando invece dall’esame della documentazione bancaria emerge
che nel 2018 la società aveva incassato solo EUR 256'520.00, mentre nel 2019
EUR 837'751.95 e CHF 26'699.00, tenuto conto inoltre che non vi possono essere
né ricavi né costi se a priori avviene una compensazione;
2.2.2. in
veste di direttore e poi amministratore unico di __________, il 26 marzo 2020,
decidendo di richiedere un prestito Covid-19 in favore della società, allestito
il formulario di richiesta indicante la cifra d’affari fittizia indicata al
punto 2.1 del presente dispositivo, poi trasmesso all’istituto bancario __________
per ottenere il prestito Covid-19 ivi indicato;
2.2.3. il
30 luglio 2020, richiesto al fiduciario __________ di sottoscrivere il
“formulario K” per la determinazione del detentore del controllo della società __________,
indicando, contrariamente al vero, che egli era l’unico detentore delle azioni
e l’unico con il potere di controllo, e di non detenere partecipazioni a titolo
fiduciario, omettendo volontariamente di inserire il nome di AP 1,
trasmettendolo poi all’istituto bancario __________;
Ha, pertanto, condannato AP 1 alla pena detentiva di 3 anni e 4
mesi nonché al pagamento, in favore dello Stato, di un risarcimento equivalente
di fr. 67'831.18. Nei suoi confronti ha, inoltre, ordinato l’espulsione dal
territorio svizzero per la durata di 5 anni.
Ha, invece, condannato AP 2 alla pena detentiva di 4 anni e al
pagamento, in favore dello Stato, di un risarcimento equivalente di fr. 957.20.
Nei suoi confronti ha, inoltre, ordinato l’espulsione dal territorio svizzero
per la durata di 8 anni.
I primi giudici hanno,
poi, ordinato la confisca e l’assegnazione all’accusatrice privata PC 1 delle
somme di denaro sotto sequestro (segnatamente fr. 67'831.18 e fr. 957.20)
nonché condannato:
- AP
2 a versare all’AP fr. 491'866.12 oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2021 a
titolo di risarcimento danni;
- entrambi
gli imputati, in solido, a versare all’AP fr. 976’798.80 oltre interessi al 5%
(dal 22 aprile 2021 su fr. 498'689.34, dal 21 maggio 2021 su fr. 478'109.46) a
titolo di risarcimento danni;
- entrambi
gli imputati, in solido, a versare all’AP fr. 41'921.60 per le spese legali
sostenute;
- entrambi
gli imputati, in solido, al pagamento di tasse e spese per la procedura di
primo grado (con ripartizione interna di 3/5 a carico di AP 2 e 2/5 a carico di
AP 1).
B. I due imputati hanno
appellato il giudizio della Corte delle assise criminali.
a. AP 1 lo ha fatto con
annuncio 17 giugno 2021 confermato con dichiarazione 20 agosto 2021 con cui ha
chiesto il suo proscioglimento da ogni imputazione (con conseguente annullamento
dei dispositivi n. 1., 4.1., 5., 6., 9. e 11. della sentenza impugnata), la
reiezione dell’azione civile promossa dall’AP, il dissequestro di tutto quanto
in sequestro nonché l’accollo di tasse e spese allo Stato sia relativamente
alla procedura di primo grado che a quella d’appello.
b. AP 2 ha presentato
annuncio d’appello il 23 giugno 2021 e dichiarazione l’11 agosto 2021 con la
quale ha impugnato l’intera sentenza. Con scritto 18 ottobre 2021, egli ha,
tuttavia, precisato di contestare, unicamente, la sua correità con AP 1 avuto
riguardo alle fattispecie concernenti i prestiti Covid-19 ottenuti per la ditta
individuale di quest’ultimo e per la __________ (punti n.1.1.1., 1.1.2., 1.2.1.
e 1.2.2) e, conseguentemente, la commisurazione della pena (punto 4.2.) nonché
l’espulsione (punto 10).
C. Con dichiarazione 25
agosto 2021 (anche) il PP ha presentato appello (incidentale). Egli ha chiesto
la condanna di AP 2 alla pena detentiva di cinque anni, la condanna di AP 1
(anche per i reati di tentato inganno nei confronti delle autorità e di
contravvenzione alla legge sanitaria cantonale) alla pena detentiva di 4 anni e
alla multa di fr. 1'000. - e l’espulsione dal territorio svizzero per la durata
di 8 anni di AP 1 e per 10 anni di AP 2.
D. Incontestati,
i dispositivi n. 1.1.3. (limitatamente a AP 2), 1.2.3. (limitatamente a AP 2),
2., 2.1., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 7., 8. e 12.1sono passati in giudicato.
Ritenuto che il 14 dicembre 2021 si è tenuto
il pubblico dibattimento e, a conclusione dei loro interventi,
- il PP ha chiesto la
reiezione degli appelli degli imputati e l’accoglimento del suo appello
incidentale. Ha, quindi, chiesto la condanna di AP 2 alla pena detentiva di 5
anni e di AP 1 (anche per i reati di tentato inganno nei confronti delle
autorità e di contravvenzione alla legge sanitaria cantonale) alla pena
detentiva di 4 anni e alla multa di fr. 1'000. - e ha postulato la loro
espulsione dal territorio svizzero per la durata di 8 anni, avuto riguardo a AP
1, e di 10 anni, avuto riguardo a AP 2;
- l’avv.RAap 1, in
rappresentanza dell’AP, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado
sia relativamente alla colpevolezza degli imputati sia relativamente ai
risarcimenti, rispettivamente agli indennizzi pronunciati a favore della sua
assistita. Ha chiesto, infine, che gli imputati vengano condannati al pagamento
di un indennizzo anche per le spese legali sostenute nella procedura d’appello,
e meglio come da nota d’onorario prodotta al dibattimento;
- l’avv. DUF 1 ha chiesto,
in via principale, il proscioglimento del suo assistito da ogni imputazione,
l’annullamento della misura dell’espulsione, la reiezione dell’azione civile
promossa dall’AP, il dissequestro di tutto quanto in sequestro e l’accollo di
tasse e spese allo Stato sia relativamente alla procedura di primo grado che a
quella di appello. In via subordinata, ha chiesto che la pena detentiva non
superi i 12 mesi e che venga posta al beneficio della sospensione condizionale
con conseguente immediata scarcerazione del suo assistito. Sempre in via
subordinata, ha postulato che la condanna al pagamento a favore dell’AP sia
limitata all’importo ancora scoperto (pari a fr. 318'700. -) e non si è opposto
all’assegnazione ex art. 267 cpv. 5 CPP dell’importo di fr. 67'831.18 a favore
dell’AP (da computarsi a riduzione del debito di fr. 318'700. -). Anche
nell’ipotesi subordinata, ha chiesto l’annullamento della misura
dell’espulsione. Non ha richiesto indennizzi;
- l’avv. DF 2 ha chiesto la
reiezione dell’appello del PP e il proscioglimento del suo assistito dalle
imputazioni di cui ai dispositivi 1.1.1. e 1.2.1 della sentenza impugnata
nonché la derubrica da correo a complice in relazione alle imputazioni di cui
ai dispositivi 1.1.2. e 1.2.2. della sentenza impugnata. Ha, poi, chiesto una
massiccia riduzione della pena, nel senso che al suo assistito venga inflitta
una pena detentiva parzialmente sospesa condizionalmente la cui parte da
espiare corrisponda a quanto già espiato finora. Ha, inoltre, postulato l’annullamento
della misura dell’espulsione e si è rimesso al giudizio di questa Corte per le
pretese dell’AP e per la quantificazione dell’indennizzo ex art. 429 cpv. 1
lett. a CPP.
Considerato
In
fatto e in diritto:
vita degli imputati e precedenti
1.a. Sulla vita di AP 1 si
richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto esposto al consid. II.,
1) della sentenza impugnata (pag. da 34 a 37) alla cui lettura si rimanda.
Qui ci si limita a rilevare quanto segue.
L’imputato è arrivato in Svizzera a giugno 2016, a suo dire poiché
alla ricerca di condizioni pensionistiche migliori rispetto a quelle garantite
in Italia nonché «per pagare meno
tasse» (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3). Al beneficio di un permesso B,
è stato lui ad affermare di aver presentato alle autorità (nel contesto del
rilascio del permesso) un contratto di lavoro e un contratto di locazione «fittizi», cioè falsi (cfr. VI PP
21.1.2021, pag. 4, AI 72). A prescindere dalla rilevanza di tale circostanza
per la valutazione dei presupposti del reato di inganno nei confronti delle
autorità, non si può certo dire che il suo soggiorno in Svizzera sia iniziato
nel migliore dei modi. Né (d’acchito) il suo «esordio»
nel nostro Paese appare in linea con quel profilo da lui tracciato di professionista
serio, di successo (già primario, nel suo ambito, presso varie strutture
ospedaliere in Italia, cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 2, AI 72) alla ricerca, in
Svizzera, di soluzioni più interessanti per la sua vecchiaia. In Svizzera/in
Ticino AP 1 non ha mai avuto uno studio dentistico ma ha «sempre lavorato come consulente» (VI
PP 21.1.2021, pag. 2, AI 72). Tuttavia, stando a quel che risulta dagli atti e
alle sue dichiarazioni (VI PP 21.1.2021, pag.
3, AI 72), la sua attività di
consulenza nel nostro Paese si riduce a ben poca cosa: si sa, infatti, di una
sua collaborazione con un solo studio dentistico, segnatamente quello della
dott.ssa __________ (titolare dello studio __________), la quale ha riferito di
una collaborazione con AP 1 iniziata a gennaio 2020, interrottasi, però, poco
dopo a causa della pandemia, ripresa a maggio 2020 e conclusasi -
definitivamente - a fine luglio, a seguito di incomprensioni/tensioni tra lei e
l’imputato («Non gli andava di
colpo più bene niente. […] Era spesso agitato. Si comportava in modo strano.
[…] Aveva anche iniziato a screditarmi. […] Diceva che io non ero all’altezza
di decidere i costi e i preventivi e che spettava a lui», cfr. VI SG 28.1.2021, pag. 3, AI 133; cfr.,
anche, VI PP 5.2.2021, pag. 3, AI 169 in cui AP 1 ha riferito che i rapporti
con la dott.ssa __________ si erano, ad un certo punto, «incrinati»). In realtà, dunque, AP 1,
in Svizzera, ha lavorato molto poco e, quando già si trovava nel nostro Paese,
si recava almeno tre volte a settimana in Italia «perché avevo ancora le consulenze da fare in
Italia, cosa che ho tutt’ora» (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 3, AI 72).
Che egli, nonostante la motivazione addotta in merito alla sua decisione di
venire in Svizzera, non abbia saputo indicare «quante tasse ho pagato dopo il mio arrivo in
Svizzera» e, nemmeno, «in che
modo è migliorata la mia situazione pensionistica» (cfr. verb. dib.
d’appello, pag. 3) lascia perplessi e fa dubitare che, davvero, le ragioni del
suo arrivo nel nostro Paese siano quelle da lui indicate. E, se si considera
che, appena arrivato, si è subito speso a produrre alle autorità contratti
fittizi, rispettivamente che, dopo poco più di due anni dal rilascio del
permesso, è rimasto coinvolto nella presente procedura, non si può non rilevare
che il percorso di AP 1 nel nostro Paese è ammantato di ombre.
Appena arrivato in Svizzera, AP 1 ha abitato a __________, in un
monolocale. Al momento del suo arresto, invece, viveva a __________, in Via __________,
dove aveva in locazione un appartamento per cui pagava un canone di circa fr.
3'800. – mensili nonostante non lavorasse a causa della pandemia e di
(asseriti) «problemi di salute»,
per cui non aveva entrate «se non quella
di una polizza assicurativa». Ciò detto, si ha che, secondo le sue
dichiarazioni, in precedenza, lavorando in Italia (sia quando vi risiedeva che
successivamente al suo trasferimento in Ticino, negli anni dal 2016 al 2020), AP
1 riusciva a conseguire un reddito aggirantesi sui 250/300.000. - € all’anno (cfr.
verb. dib. d’appello, pag 3; allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2
dove ha detto: «non mi potevo lamentare,
avevo un buon reddito, sui CHF 300/350'000.00 annui»).
Sempre secondo le sue dichiarazioni, AP 1 non ha debiti.
Il suo unico figlio di 21 anni vive in __________, a __________
(cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 5, AI 72) e la sua ex moglie (dalla quale è
divorziato ma con cui ha ancora contatti) vive, pure, in __________, a __________
(cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 5, AI 72).
Richiesto di esprimersi sui suoi progetti una volta terminata la
vicenda di cui alla presente procedura, AP 1 ha spiegato che è sua intenzione «tornare a lavorare nella mia professione e
vivere con la mia famiglia, con i miei cari in __________» (allegato
1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).
b. AP 1 è incensurato in
Svizzera (AI 35).
Non così in Italia (AI 107) dove è stato condannato:
- il
29 giugno 2017 a 8 giorni di arresto e al pagamento di una multa di Euro 500. –
(poi sostituiti da 10 giorni di lavoro di pubblica utilità) per guida in stato
di ebbrezza;
- il
28 ottobre 2019 al pagamento di una multa di Euro 1'750. - per violazione delle
norme per la protezione della fauna selvatica nonché per prelievo venatorio.
2.a. Sulla vita di AP 2 si
richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto esposto al consid. II.,
2) della sentenza impugnata (pag. da 39 a 40) alla cui lettura si rimanda.
Qui ci si limita a rilevare quanto segue.
Studi in ingegneria delle
telecomunicazioni presso il politecnico di _____ interrotti per - secondo le
sue dichiarazioni - dedicarsi ad «un’attività imprenditoriale»
che lo «occupava molto»,
segnatamente quella di «esperto»
(a soli 21 anni e senza alcuna formazione specifica)
«nella
gas cromatografia da processo industriale», settore in cui, «girando il mondo», avrebbe lavorato
come «libero professionista»
dal 1982 al 1988. Titolare della __________ «che
si occupava di commercio di hardware e software» per la quale
avrebbe lavorato fino al 1992. Titolare della
__________ attiva nel commercio della cellulosa e della carta per la quale avrebbe lavorato («in tutto il mondo», anche
se «la sede era sempre __________») fino al 1998. Fondatore della start up __________
«che si occupava di piattaforme di video on demand» («ceduta nel 2001 alla __________»). Co-fondatore della __________ «che si
occupava di telecomunicazioni», società
in cui «sono stato coinvolto fino al 2010, quando ha chiuso a causa di un
furto da parte di uno dei soci». Azionista
della __________. con sede in __________, attiva nel commercio di rame e
metalli per la quale avrebbe lavorato
dal 2011 al 2015 «partecipando ad attività nei paesi dell’est». Titolare della __________ SA attiva nelle
telecomunicazioni, in particolare nello «scambio di traffico telefonico» (dal 2017 al 2018), divenuta in seguito __________
SA, con la quale, dato che il settore delle telecomunicazioni «era un ramo
in grossa sofferenza», nel 2019, avrebbe dato avvio ad un progetto in __________ «nel
campo della desolforazione del gasolio marino nell’ambito della navigazione»
che, sempre secondo le sue dichiarazioni, si sarebbe arenato a causa del Covid, ciò che lo avrebbe indotto a
«riconvertire» __________ SA orientandola sulla quotazione in borsa di
società (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 2 e 3, AI 32).
D’acchito, il CV di AP 2 desta perplessità poiché si esaurisce, in
pratica, nell’elencazione di società (tutte costituite da lui) attive in
settori estremamente diversi l’uno dall’altro, senza che si capisca in cosa,
concretamente, consisteva il suo lavoro.
E il fatto che in relazione ad una di queste società, - la __________
- l’imputato sia stato condannato in Italia alla pena della reclusione per 2
anni (sospesa condizionalmente) per associazione a delinquere e dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (si era
a dicembre 2016) non aiuta, certo, a dissipare queste perplessità.
A maggior ragione se si considera che, malgrado abbia accettato il
patteggiamento (che, giocoforza, implica il consenso dell’imputato con
riferimento alle condotte rimproverategli e alla pena comminatagli), AP 2 si è,
in questo procedimento, dichiarato innocente sostenendo di aver aderito al
patteggiamento solo per evitare «gli
altissimi costi» legati ad un procedimento ordinario. Confrontato, al
dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 4), con l’inverosimiglianza
di tale dichiarazione avuto riguardo, in particolare, alle pesanti conseguenze
di una simile condanna per un imprenditore innocente, AP 2 ha, ancora una
volta, perso l’occasione di mostrarsi sotto una luce migliore limitandosi a
dire - con una ritrosia degna di migliori cause - di avere «forse un po' esagerato proclamandomi innocente»
e, poi, rivendicando per sé un ruolo secondario - «dei reati societari sono stati commessi e io
avendo dato l’assenso a questi comportamenti sono stato ritenuto responsabile»
- nonostante la sentenza 16 dicembre 2016 del Tribunale ordinario di __________
gli abbia attribuito il ruolo di «ideatore
e principale organizzatore del meccanismo fraudolento» (cfr. AI 31).
AP 2 è arrivato in Svizzera nel mese di agosto 2016 dopo aver
conosciuto la sua attuale compagna, __________ (di professione medico ____) che
già si trovava nel nostro Paese.
La coppia (prima dell’arresto di AP 2) viveva a __________ in un
appartamento preso in affitto. L’imputato, al beneficio di un permesso B dal 28
agosto 2016, ha quantificato le sue entrate mensili, dapprima in circa fr.
8'000. - lordi (in media; VI PP 15.1.2021, pag. 3, AI 32), di seguito in circa
fr. 9'400. - (di cui fr. 4'200. – quale stipendio versatogli da __________ SA e
fr. 5'000. - per consulenze in ambito informatico (VI PP 23.1.2021, pag. 2, AI
91; cfr., anche, verb. dib. d’appello a pag. 4 in cui, senza riuscire a dare
maggiore concretezza a questa sua attività, ha affermato che si trattava di
consulenza «a varie società, tra queste la
__________, una società che ha sede a __________ e in varie parti del mondo. In
sostanza la mia consulenza era finalizzata ad una gestione più efficace dei
database»).
Ha, poi, quantificato le sue spese mensili in: fr. 4’550. - di
locazione (di cui la metà pagata da __________ SA), fr. 500.- per l’assicurazione
malattia, fr. 400.-/500. - di benzina (mentre le rate del leasing della sua
auto, una __________, sono pagate da __________ SA) e fr. 500.- quale
contributo di mantenimento per la figlia e la sua ex moglie. Infine, ha stimato
i suoi debiti in fr. 25'000/30'000. – di scoperto per la carta di credito e
circa fr. 30'000. - relativi ad un prestito ottenuto da __________. Non ha
immobili di proprietà né in Svizzera né in Italia (quello di cui era
proprietario in Italia lo avrebbe, infatti, lasciato alla ex moglie con il
divorzio).
Con l’Italia ha un forte legame: non solo perché vi abitano i suoi
due figli e i suoi genitori (oltre che l’ex moglie) ma, anche, perché egli vi
si recava (prima del suo arresto, pandemia permettendo) regolarmente, sia per
visitare i genitori (una volta a settimana) sia per lavoro (almeno 2-3 volte a
settimana; cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 3, AI 32).
b. In Svizzera AP 2 è
incensurato (AI 29). Della sua condanna in Italia già si è detto al
considerando che precede (cfr., anche, AI 31).
avvio dell’inchiesta e circostanze dell’arresto
3. Le modalità con cui
i fatti sono emersi, così come le circostanze dell’arresto degli imputati, sono
descritte ai considerandi III. da 8 a 16. (pag. da 41 a 46) della sentenza
impugnata cui, in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rimanda.
Qui ci si limita a rilevare quanto segue.
L’inchiesta trae origine da una segnalazione dell’ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), a sua volta
attivatosi a seguito di una comunicazione di sospetto ex art. 9 cpv. 1 lett. a
LRD da parte di __________. Ad attirare (et pour cause) l’attenzione
della banca era stata una visita degli imputati in occasione della quale,
entrambi, avevano annunciato, per inizio ottobre 2020, entrate plurimilionarie sui
loro conti privati (__________) e spiegato l’origine di questi fondi con
investimenti fatti negli Stati Uniti (segnatamente attraverso le società __________
e __________) oltre che con un’attività di intermediazione per la fornitura di
guanti.
La notizia dell’imminente
accredito di somme a (ben) sei zeri unitamente alle spiegazioni fornite dagli
imputati hanno indotto (comprensibilmente) la banca ad un’analisi approfondita
delle relazioni bancarie a loro riconducibili in esito alla quale è emerso il
sospetto che i crediti Covid-19 richiesti (ed ottenuti) da __________ SA, da __________
SA e dalla ditta individuale di AP 1 per il tramite di __________ fossero stati
concessi sulla base di informazioni false, rispettivamente che l’utilizzo di
questi prestiti non fosse conforme alle restrizioni previste dall’ordinanza
concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al
coronavirus (cfr. AI 1).
Da qui l’apertura dell’inchiesta sfociata nell’atto d’accusa alla
base della presente procedura.
la situazione a marzo 2020
4.a. Il 16 marzo 2020, a
fronte della diffusione sempre più rapida del coronavirus, il Consiglio
federale proclamava «la situazione
straordinaria» ai sensi della legge sulle epidemie e, in virtù di
questa situazione, scattava, in Svizzera, il lockdown. Scuole, negozi (ad
eccezione dei negozi di generi alimentari), ristoranti, bar, strutture
ricreative e per il tempo libero (musei, biblioteche, sale cinematografiche,
sale per concerti, teatri, centri sportivi, piscine e stazioni sciistiche)
chiusi, manifestazioni (pubbliche e private) vietate, controlli alle frontiere,
telelavoro, raccomandazione di restare a casa. Queste le conseguenze immediate.
Aperti, oltre ai negozi di generi alimentari, solo farmacie, banche, uffici
postali, l’amministrazione pubblica, stazioni ferroviarie, officine per la
riparazione di mezzi pubblici e privati, servizi di fornitura di pasti:
insomma, solo quanto strettamente indispensabile. Con tanto di autorizzazione
da parte del Consiglio federale per l’impiego di circa 8000 militari in caso di
bisogno (cfr. comunicato stampa 16 marzo 2020 del Consiglio federale).
b. Pochi giorni dopo, il
Consiglio federale presentava un pacchetto di misure per arginare le
conseguenze economiche della pandemia di coronavirus con l’obiettivo di:
«evitare il più possibile i casi di precarietà e sostenere
le persone e i settori colpiti con un’azione tempestiva e mirata, senza
lungaggini burocratiche»
(comunicato stampa 20 marzo 2020
del Consiglio federale).
c. Tra le misure, la
più rilevante era, senz’altro, la concessione di crediti e fideiussioni
solidali prevista con ordinanza di data 25 ottobre 2020 (Ofis-COVID-19).
Poiché, a causa delle chiusure aziendali (forzate) e del brusco
calo della domanda, molte aziende non disponevano della liquidità necessaria
per coprire i costi fissi, si è voluto fare in modo che le imprese potessero
chiedere alle (proprie) banche crediti transitori corrispondenti, al massimo,
al dieci per cento della cifra d’affari annua (fino a 500'000 franchi; c.d.
procedura semplificata) o a 20 milioni di franchi (c.d. credito Plus Covid-19), (cfr. spiegazioni di
data 25 marzo 2020 del DFF all’Ofis-COVID-19).
Insomma, a fronte di una situazione assolutamente straordinaria,
il Consiglio federale, facendo uso della possibilità conferitagli dall’art. 185
cpv. 3 Cost. di emanare ordinanze c.d. di necessità in caso di gravi turbamenti
dell’ordine pubblico, rispettivamente della sicurezza (con validità limitata a
sei mesi, cfr. art. 7d cpv. 2 della legge sull’organizzazione del governo e
dell’amministrazione), ha voluto mettere in campo una misura, anch’essa
straordinaria, per evitare che imprese e lavoratori indipendenti - normalmente operativi e finanziariamente sani
in condizioni diverse - fossero spinti al fallimento a causa di problemi di
liquidità legati al coronavirus.
d. Il carattere
eccezionale di tale misura (già insito nella base legale che la prevedeva), è
evidente se solo si considera che:
- alle
aziende bastava soddisfare dei criteri minimi per beneficiare dei crediti, e
meglio bastava (in sostanza) dichiarare di subìre perdite importanti a seguito
della pandemia;
- per
velocizzare il processo di ottenimento dei crediti transitori, il modulo di
richiesta era disponibile on line accedendo al portale easygov già in uso alle
imprese (cfr. sito https://covid19.easygov.swiss/);
- i moduli di
richiesta (cfr. allegati all’ordinanza) erano estremamente semplici da
compilare;
- non vi
erano documenti da allegare a comprova dell’adempimento dei requisiti di
concessione;
- i crediti
fino a 500'000 franchi venivano erogati senza lungaggini burocratiche e in
breve tempo dalle banche ed erano garantiti al cento per cento dalla
Confederazione;
- il tasso
d’interesse per crediti fino a 500'000 franchi era pari a zero;
- per i
crediti fino a 500'000 franchi bastava compilare il modulo per l’accordo di
credito Covid-19 disponibile online e dichiarare, quindi, che le condizioni per
ottenere il credito (costituzione della società prima del 1° marzo 2020,
assenza di altri crediti ricevuti o richiesti ai sensi dell’ordinanza, assenza
di procedure di fallimento, concordatarie o di liquidazione, notevole
pregiudizio economico, segnatamente per quanto riguarda la cifra d’affari)
erano soddisfatte nonché inviare l’accordo di credito alla banca;
- per venire
incontro a molte imprese che disponevano solo di un conto presso Postfinance, a
quest’ultima (in deroga al divieto di concedere crediti cui soggiace per legge)
era stato consentito di mettere a disposizione dei suoi clienti aziendali
crediti fino a 500'000 franchi;
- la garanzia
inizialmente messa a disposizione della Confederazione era pari a ben 20
miliardi di franchi.
e. Che, in soli sei
giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza, siano stati erogati 76'034
crediti per un volume di 14,3 miliardi di franchi, rispettivamente che a fronte
del rilevantissimo numero di richieste di credito la Confederazione abbia
deciso, già nei giorni immediatamente successivi all’adozione del
provvedimento, di portare a 40 miliardi di franchi la garanzia (cfr. comunicato
stampa 3 aprile 2020 del Consiglio federale), è significativo di come tale
provvedimento rispondesse ad una reale (ed impellente) esigenza per moltissime
aziende messe a dura prova dalla pandemia. Ed é anche indicativo della mole di
richieste cui le banche, in pochissimo tempo, si sono trovate a dover far
fronte.
f. Si ha, perciò, che
la situazione pandemica era tale per cui la Confederazione aveva deciso un
intervento pubblico urgente e di grandissimo impatto finanziario (basta pensare
che la somma di cui alla garanzia pubblica messa a disposizione delle imprese
per i prestiti Covid-19 era pari a circa il 55% della spesa annua complessiva
2019 della Confederazione; cfr. Edy Salmina, Le disposizioni federali previste
dall’Ordinanza federale sulle fideiussioni solidali Covid-19, SUPSI, Novità
fiscali, edizione speciale Coronavirus III) affinché tutti gli interessati
potessero accedere ai crediti in modo semplice, rapido e senza lungaggini
burocratiche in un regime (perlomeno per i crediti fino a 500'000 franchi) di
(completa) autocertificazione.
____________________
5. Dimostrando un
notevole tempismo, AP 2, il giorno successivo all’entrata in vigore della
suddetta ordinanza, ha inoltrato a __________, per conto di __________ __________
(società a lui riconducibile e di cui, a quel momento, era anche AU), una
richiesta per l’ottenimento di un prestito Covid-19 di 500'000. - fr.
Se la sua richiesta fosse stata legittima, gli andrebbe,
semplicemente, riconosciuto di essersi informato (e mosso) con particolare
sollecitudine.
Sennonché, la sua richiesta era tutto fuorché legittima.
5.1.a. Va, preliminarmente,
ricordato che l’ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni
solidali in seguito al coronavirus (Ofis-COVID-19) subordinava l’ottenimento di
un prestito per le imprese alle seguenti condizioni:
- costituzione
della società prima del 1° marzo 2020;
- assenza
di altri crediti ricevuti o richiesti ai sensi dell’ordinanza;
- assenza
di procedure di fallimento, concordatarie o di liquidazione;
- notevole
pregiudizio economico, segnatamente per quanto riguarda la cifra d’affari
(cfr. art. 2 cpv. 1 Ofis-COVID-19).
b. L’ordinanza
escludeva, poi, la concessione di una fideiussione solidale se:
- nel
2019 la cifra d’affari del richiedente aveva superato i 500 milioni di franchi;
- il
credito da garantire sarebbe stato utilizzato dal creditore per effettuare
nuovi investimenti
(cfr. art. 6 cpv. 2 OFis-COVID-19).
c. Infine,
per la durata della fideiussione solidale, erano esclusi:
- la
distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di
apporti di capitale;
- la
concessione di prestiti attivi;
- la
restituzione di prestiti di gruppo;
- il
trasferimento di crediti garantiti da una fideiussione solidale secondo la presente
ordinanza a una società del gruppo che non ha la propria sede in Svizzera
(cfr. art. 6 cpv. 3 OFis-COVID-19).
d. A
suggello del regime di autocertificazione alla base della concessione dei
crediti, l’art. 11 cpv. 2 Ofis-COVID-19 prevedeva la conferma, da parte del
richiedente, della completezza nonché della veridicità delle informazioni
contenute nel modulo presentato per la richiesta (c.d. modulo per l’accordo di
credito, allegato 2 all’ordinanza).
5.2. L’imputato non
contesta la sua colpevolezza in relazione al reato di truffa (e a quello, ad
esso connesso, di ripetuta falsità in documenti) per i fatti che riguardano __________
__________ (cfr. punti 1. e 2. dell’atto d’accusa; 2.1. e 2.2. del dispositivo
della sentenza di primo grado). D’altra parte, egli aveva già ammesso i fatti
alla base di tali imputazioni in occasione del suo interrogatorio al
dibattimento di primo grado (cfr. interrogatorio 15 giugno 2021, allegato 1 a
verb. dib. di primo grado, pag. 3; anche se AP 2 ha, poi, relativizzato - e di
molto - la portata di questa sua assunzione di responsabilità, ritenuto come al
dibattimento d’appello abbia preteso che «con
__________ ritengo la cosa meno grave perché semplicemente i dati con cui ho
compilato il formulario erano solo un po' gonfiati», cfr. verb. dib.
d’appello, pag. 4).
Per meglio comprendere il suo profilo, giova, comunque, rilevare
quanto segue.
a. Senza perdere tempo,
il giorno successivo all’entrata in vigore dell’ordinanza, AP 2 ha inoltrato a __________,
per conto di __________ __________ (società di cui era azionista e, a quel
momento, anche AU), il modulo di richiesta per l’ottenimento di un prestito
Covid-19 in ragione di fr. 500'000. - indicando, sul formulario, una cifra
d’affari fittizia (cioè falsa) di fr. 5'900'000. - quando, invece:
- dal
semplice esame della documentazione bancaria relativa ai conti della società
(aperti presso __________ e presso la __________), risultavano, per il 2019,
accrediti (unicamente) per complessivi fr. 936'078.74,
rispettivamente dalla contabilità (provvisoria)
relativa al 2019 risultava una perdita di fr. 36'100.99;
- poco
prima, segnatamente a fine dicembre 2019, egli aveva richiesto a __________ un
credito di fr. 120'000. - (richiesta rifiutata dalla banca) fornendo una cifra
d’affari di (soli) fr. 1.7 mio (cfr. AI 1).
b. Che, inizialmente,
l’imputato abbia tentato di ricondurre ad un malinteso con la banca (che
avrebbe capito male) la cifra d’affari indicata a dicembre 2019 (cfr. VI PP
15.1.2021, pag. 12, AI 32), è (solo) il primo di molti esempi della sua
capacità di «arrampicarsi sui vetri».
Dopo aver spiegato che __________ __________, al momento
dell’inoltro della richiesta di credito Covid-19, si occupava di telefonia, e
meglio
«di
traffico telefonico dove io acquisto dall’operatore A e lo fatturo
all’operatore B con un margine di guadagno e poi si procedeva per compensazione» (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 22, AI 32),
rispettivamente che essa agiva quale intermediario (cfr. VI PP
15.1.2021, pag. 5 in cui l’imputato si è espresso in questi termini in
relazione a __________ precisando che, con quest’ultima società, egli agiva,
esattamente, come - in passato - aveva fatto con __________ __________; cfr.,
anche, VI PP 23.1.2021, pag. 21, AI 91), AP 2 ha preteso (o, almeno, così
sembra, ritenuto come le sue dichiarazioni non abbiano il pregio della
chiarezza) che l’importo di fr. 5.9 mio corrispondeva, in realtà, al traffico telefonico
generato, cioè, in sostanza, intermediato/rispettivamente che la società
avrebbe (in futuro) intermediato (il tutto per plausibilizzare, ad ogni costo,
la cifra di 5.9 indicata (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 22, AI 32).
Quand’anche si volesse prendere per buone le sue dichiarazioni,
cioè quand’anche l’attività di intermediazione di __________ __________ fosse
stata tale da movimentare/generare traffico telefonico per fr. 5.9 mio (e
volendo passare sotto silenzio il fatto che non si sa né il come né il perché
di questa movimentazione) la cifra d’affari indicata nel modulo di richiesta
del credito resta, comunque, assolutamente falsa. Poiché, e sembra quasi
superfluo doverlo spiegare, il fatturato di una società attiva quale
intermediaria non può che essere pari alla somma delle fatture emesse in
relazione alle proprie commissioni e non, certo, al valore della merce/dei servizi
intermediati (e, ancor meno, al valore della merce/dei servizi che avrebbe
intermediato in futuro).
Ma, seguendo il ragionamento dell’imputato (fr. 5.9 mio di
merce/servizi intermediati e fr. 936'078.74 di commissioni accreditati sui
conti), si ha che __________ avrebbe, in concreto, incassato una commissione di
oltre il 15%.
Con il che si impone una domanda: perché questi misteriosi
operatori avrebbero dovuto rivolgersi ad __________, pagandola profumatamente,
anziché procedere, direttamente, ad acquisti/vendite sul mercato? Cosa offriva __________
di tanto interessante?
Sulla questione AP 2 non ha saputo fornire spiegazioni, limitandosi,
in modo piuttosto criptico e fumoso, a sostenere che
«gli
operatori telefonici si rivolgevano a __________ per questioni di IVA» (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 22, AI 32)
rispettivamente che
«si
interpone __________ per evitare che gli operatori debbano avere problemi con
l’IVA» (cfr. VI PP 23.1.2021, pag.
21, AI 91).
Al riguardo, va osservato che, pur se la sentenza alla base della
condanna di AP 2 in Italia non è di immediata comprensione, la tesi del PP
secondo cui il modus operandi della società __________ - all’origine della
condanna dell’imputato in Italia - non appare, poi, tanto diverso da quello da
lui descritto per __________, non sembra (di primo acchito) destituita di
fondamento:
«AP
2, quale legale rappresentante e “dominus” della società __________ ideatore e
principale organizzatore del meccanismo fraudolento […] Costituivano,
unitamente ad altri cittadini stranieri e in particolare con il non meglio
identificato __________ - fiduciario svizzero che agiva quale legale
rappresentante della società di diritto inglese __________, società fittizia
interposta che emetteva fatture per operazioni oggettivamente inesistenti
utilizzate nell’ambito del meccanismo fraudolento, nonché della società anonima
lussemburghese __________., nella quale confluivano parte dei profitti
dell’attività criminosa - un’associazione criminosa, a carattere transnazionale,
dedita alla commissione di frodi fiscali nell’ambito della compravendita di
traffico telefonico. In particolare gli stessi:
- predisponevano un
servizio di intermediazione telefonica chiamato “__________”, tra l’__________
e la __________, a natura fittizia, che coinvolgeva diversi soggetti internazionali,
collegati o comunque riconducibili al AP 2 e al __________, alcuni dei quali
totalmente privi di struttura operativa (c.d. cartiere) ed in particolare la
società francese __________, __________., __________., __________ (società
cartiera), la società statunitense __________ (società cartiera), la società
inglese __________, al solo scopo di utilizzare le fatture per operazioni
oggettivamente inesistenti e così dedurre costi fittizi;
- costituivano la
società __________., che non esercitava di fatto alcuna attività di impresa, al
solo fine di far conseguire alla società __________ __________ indebiti
vantaggi fiscali rappresentati dall’abbattimento fraudolento della base
imponibile e dell’attribuzione di crediti IVA inesistenti e di consentire, sempre
a _____ s.p.a. di trasferire all’estero ingenti capitali utilizzando i c/c
intestati a ______ S.r.l.;
-
realizzavano
un complesso ed artificioso sistema fraudolento, consistente, oltre che
nell’emissione di fatture oggettivamente e/o soggettivamente false, dirette a
realizzare i vantaggi fiscali sopra citati, nel ricevimento di fatture
d’acquisto (in alcuni casi emesse dalle società fittizie nazionali ed estere
sopra indicate) dirette a consentire attraverso un articolato sistema di
compensazioni la chiusura di rapporti debitori e creditori tra la __________ e
le società clienti/fornitori ovvero a trasferire l’originario rapporto
debitorio esistente tra la __________ e la __________ in capo a soggetti
diversi» (cfr. sentenza 13
dicembre 2016 del Tribunale ordinario di __________, AI 31).
Del resto, AP 1 ha dichiarato che, «con riferimento alla sua precedente attività
lavorativa nel settore delle telecomunicazioni», era stato proprio AP
2 a riferirgli che:
«in
questo ambito era semplice e facile fare “fuffa” senza che nessuno si
accorgesse. Con questo intendo per esempio allestire documentazione fittizia o
dati contabili fittizi, in quel momento parlava di una società inglese» (cfr. VI PP 21.1.2021 AP 1, pag. 6, AI 72).
Insomma, l’operatività di __________ così come descritta da AP 2
è, per usare un eufemismo, tutto fuorché chiara. Così come, conseguentemente, è
tutto fuorché chiaro in cosa consistesse, in concreto, il lavoro che egli
svolgeva per la società.
Non contribuisce a dissipare queste ombre il fatto che l’imputato
ha dimostrato di saper raccontare tutto e il contrario di tutto.
Ad esempio: da un lato, ha affermato di essere diventato AU di __________
(pochissimi giorni prima dell’inoltro della richiesta di credito, segnatamente
il 18 marzo 2020) subentrando al fiduciario __________ poiché
«In
realtà l’ho sempre gestita io, ma siccome il volume d’affari diventava
sempre più importante ho deciso di subentrare in prima persona e non dover
fare riferimento al fiduciario. Anche per i rapporti con i clienti esteri è
meglio esserci in prima persona»
(VI PP 21.1.2021, pag. 13, AI 32; sott. del red.),
ma, d’altro lato, al PP che gli contestava che, dall’ottenimento
del credito Covid, la società non aveva più avuto nessuna entrata sui conti -
ciò che era indicativo dell’interruzione di qualsiasi attività - ha dichiarato
che
«è
corretto, non c’erano più clienti, e abbiamo dovuto riconvertire il
business» (VI PP 21.1.2021, pag.
16, AI 32; sott. del red).
Poiché i clienti che (asseritamente) generavano importanti (e
crescenti) volumi d’affari non potevano (ragionevolmente) essere «spariti nel nulla» (tutti insieme) in pochi
giorni, e ritenuto, altresì, che l’assenza di accrediti (e, dunque, di
attività) dopo l’ottenimento del credito Covid-19 emerge (inconfutabilmente)
dalla documentazione bancaria agli atti, forza è concludere che AP 2 è, in
realtà, un affabulatore, capace, a seconda delle circostanze, rispettivamente
delle (sue) esigenze, di «vendere lucciole
per lanterne» (ad esempio, come in concreto, millantando volumi d’affari
in realtà inesistenti).
E di questa sua capacità affabulatoria l’imputato ha dato
ampiamente prova.
Infatti, oltre ad avere (ripetutamente) affermato che __________
si occupava, al momento della richiesta di credito Covid-19, di
telecomunicazioni (tentando, fino al dibattimento di primo grado, di sostenere
la plausibilità della cifra d’affari indicata nel modulo di richiesta proprio
con un’attività in questo settore), egli ha (anche) riferito:
- di aver «chiesto questo prestito in quanto tutti
i progetti di riconversione della società sul business del gasolio
desolforato avevano già dei contratti in atto. I contratti erano già
firmati ma sono stati bloccati dalla pandemia» (VI PP 19.2.2021,
pag. 2, AI 215; sott. del red.);
- che
«__________ si era indirizzata sul
medicale» (VI PP 15.1.2021, pag. 9, AI 32; sott. del red.),
-
che «attualmente abbiamo
sottoscritto dei grossi contratti per dei guanti e siamo pronti a ripartire. Per
il resto __________ nel 2020 è stata ferma per il Covid» (VI PP
15.1.2021, pag. 13, AI 32; sott. del red), lasciando, perciò, intendere che,
nel 2020, la società era rimasta inattiva,
-
che la società si occupava di sviluppo e manutenzione software
(cfr. AI 1 da cui emerge che questa era l’informazione in possesso di __________).
E, «dribblando» tra sue
incongruenze con disarmante disinvoltura, è stato capace di sostenere che,
inizialmente, __________ si occupava di sviluppo e manutenzione software IT, ma
che «si occupava anche di telefonia, fino
a quando, visto il decadere degli utili di telefonia, abbiamo lavorato tutto il
2019 per il contratto __________, che abbiamo firmato a febbraio 2020».
Contratto che, ad un certo punto, doveva, però, essersi arenato, poiché sembrerebbe
essersi reso necessario l’intervento di tale __________ (peraltro beneficiario di
complessivi fr. 10'335.66 in provenienza dal prestito Covid-19) che «ora si trova a __________ per progettare la
ripartenza del contratto». Senza tralasciare che, «qualche entrata», __________
l’avrebbe avuta, pure, «con l’e-commerce»
(cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 14, 15 e 16, AI 32).
Non occorre argomentare molto per spiegare che, da quanto precede,
forza è concludere che __________, al momento della richiesta di credito
Covid-19, era, in realtà, un mero strumento per consentire a AP 2 - pronto ad attribuirle,
secondo le necessità, qualsiasi attività - di intascarsi soldi facili da usare
per i suoi scopi personali.
Del resto, quasi la metà dell’importo ricevuto (complessivi fr.
222'624.50) è finito direttamente nelle mani di AP 2: attraverso bonifici,
mediante l’uso di carte di credito (complessivi fr. 12'569.80), rispettivamente
con prelevamenti a contanti/bancomat (complessivi fr. 25'600).
E la causale indicata di molti dei bonifici a suo favore (in
ragione di complessivi fr. 134'600. -) era rappresentata da bonus (fr. 34'700.
-), stipendi arretrati (fr. 61'865.14) e rimborsi spese («per viaggi, ristoranti, biglietti treno,
marketing, eccetera», cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 16, AI 32) in
relazione al suo lavoro per __________. Lavoro di cui, tuttavia, non solo non
si sa nulla ma che, a fronte degli elementi suesposti (che impongono di concludere
per l’assenza di un’effettiva operatività di __________, quanto meno lecita),
si rivela un mero artificio per mascherare un uso per scopi esclusivamente
personali dei fondi ottenuti con la richiesta di credito Covid-19.
Analogo discorso vale in relazione agli importi versati al figlio
(complessivi fr. 31'107.95), asseritamente quali stipendi arretrati.
Il pagamento di affitti/riscaldamento (per complessivi fr.
34'758.20) si riferisce, poi, in realtà, all’abitazione di AP 2. In virtù di
quanto suesposto, la tesi dell’imputato secondo cui parte dell’appartamento era
stato adibito ad uffici per __________ che, pertanto, versava la metà del
canone di locazione, non ha pregio e, del resto, è stato l’imputato medesimo a
relativizzarne (e di molto) la portata, affermando che «gli uffici li abbiamo adibiti solo ultimamente»
(cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 17, AI 32).
Il pagamento di leasing/benzina/imposte di circolazione (per
complessivi fr. 29'907.17) si riferisce, in realtà, a due veicoli in uso a AP 2
e al figlio (verosimilmente non sempre adibiti a necessità commerciali dell’__________)
oltre ad una «terza macchina targata __________
dove abbiamo aperto una filiale per trattare la parte petrolifera
dell’attività
di __________» (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 18, AI 32), filiale (e
vettura allegata) della cui necessità commerciale non si può non dubitare. Per
tacere, poi, dell’assunzione, nel corso del mese di settembre/ottobre 2020, della
compagna di AP 2 per la gestione di un fantomatico magazzino dell’__________
(che, vista la natura delle attività indicate, di magazzini non avrebbe dovuto
avere la necessità).
Tutto ben considerato, quindi, nella misura in cui conclude che, per
una parte del denaro, risulterebbe «difficile
separare quello che riguarda l’attività di __________ da quello che è inerente
l’attività di AP 2» (AI 210), il rapporto di ricostruzione della
polizia giudiziaria sembra essere troppo benevolo nei confronti di AP 2.
Si ha, pertanto, che i fondi di cui al credito Covid-19 ottenuti fraudolentemente
(mediante l’indicazione di dati falsi) sono stati utilizzati per scopi ben difformi
da quelli previsti dall’ordinanza Ofis-Covid-19.
le altre richieste di credito
premessa
6. Gli imputati si sono
conosciuti alla fine del 2019. AP 1 si era rivolto alla compagna di AP 2 -
medico _____ e, a quel momento, titolare di uno studio - per offrirle la sua consulenza in quell’ambito. Pur se, su
questo fronte, nulla si è, per finire, concretizzato, AP 1, senza contatti in
Ticino e con il lockdown che rendeva la possibilità di nuovi incontri estremamente
difficile, ha iniziato a frequentare regolarmente la casa della coppia AP 2/__________,
tanto che ne è nato un rapporto di amicizia (cfr. VI PP 15.1.2021 AP 2, pag. 4,
AI 32; VI PP 21.1.2021 AP 1, pag. 5-6, AI 72) sfociato, poi, «in collaborazione professionale»,
per dirla con le parole di AP 2, secondo cui:
«AP
1, nei mesi di marzo-aprile 2020, ha parlato molto con me, anche dei progetti
petroliferi, delle mie attività, e AP 1 ha poi chiesto di partecipare come
finanziatore e come collaboratore indipendente. Mi ha presentato diverse
persone con cui ho poi effettivamente collaborato. […] lui era interessato in
particolare al progetto in __________, così come a dei progetti di società
quotate in borsa in modo da guadagnarci in azioni e poi avere la possibilità di
rendite elevate» (VI PP 15.1.2021,
pag. 4, AI 32).
Un racconto, il suo, confermato (nella sostanza) da AP 1, il quale
ha riferito che:
«AP
2 in questo periodo mi aveva anche esposto vari progetti che stava seguendo in
prima persona, progetti molto interessanti e affascinanti. Per esempio mi aveva
detto che a gennaio sarebbero dovuti andare lui e sua moglie __________ in __________
per un progetto molto importante con uno sceicco del posto. Mi aveva parlato
anche di una società, la __________, che aveva tre brevetti importantissimi e
voleva quotarsi in borsa […] oltre a questa operazione mi parlava di un’altra
operazione di un’altra società che si chiama __________ che è una società
italiana. Questa società doveva essere quotata in borsa Nasdaq. AP 2 mi aveva
parlato di questi grandi progetti che avrebbero portato a grandissimi ritorni
economici. Mi parlava di miliardi di dollari, ma questo con riferimento solo
alla società __________» (VI PP
21.1.2021, pag. 6, AI 72).
È in questo periodo, durante quest’assidua frequentazione tra i
due connotata (soprattutto) da condivisione di affari/di progetti di
investimento, che si situano le altre richieste di credito Covid-19 (di cui ai
punti 3.1., 3.2. e 3.3. dell’atto d’accusa).
ditta individuale di AP 1
7. Il 22 aprile 2020 AP
1, in nome e per conto della propria ditta individuale, ha firmato e, poi,
inoltrato a __________ un formulario di richiesta per un credito Covid-19 in
ragione di fr. 80'000. - indicando una cifra d’affari fittizia (cioè falsa) di
fr. 1'050'000. - e allegando, al modulo di richiesta (su domanda della banca),
un bilancio ed un conto economico relativi al 2019 dai quali emergevano ricavi
d’esercizio per fr. 1'051'680. - nonché un utile di fr. 215'543.49, mentre,
invece, dal semplice esame della documentazione bancaria intestata alla
società, nel 2019 risultavano accrediti per (soli) euro 403'890.74 e fr.
1'000.-. Sulla base del formulario di richiesta del credito e dei relativi
allegati, la banca ha concesso il credito accreditando il relativo importo
sulla relazione bancaria n __________ intestata a AP 1.
a. AP 1 ha ammesso i
fatti.
Ha, in particolare,
ammesso che la cifra d’affari indicata nel modulo di richiesta così come i dati
di cui al bilancio e al conto economico ad esso allegati erano falsi. Ha, però,
spiegato che era stato AP 2 a suggerirgli la possibilità di richiedere un
prestito Covid-19 con la sua ditta individuale. Ed era stato sempre AP 2 ad
inserire la cifra d’affari nel modulo di richiesta, rispettivamente ad
allestire bilancio e conto economico (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 7, AI 72;
cfr., anche, VI PP 18.2.2021, pag. 4, 5 e 7, AI 212; VI PP 18.2.2021, pag. 3 e
4, AI 213; interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 7 e 8, allegato 1 a verb. dib.
di primo grado).
b. AP 2, dal canto suo,
ha ammesso di avere aiutato, materialmente, l’(allora) amico a compilare la
richiesta di credito ma ha affermato che era stato AP 1 a indicargli (anzi: a
dettargli) la cifra d’affari di fr. 1'050'000.-. Ha, invece, negato di avere
approntato bilancio e conto economico 2019, asserendo che non sarebbe stato in
grado di allestire la contabilità di un ______ (cfr. VI PP 23.1.2021, pag. 10 e
11, AI 91; VI PP 18.2.2021, pag. 5, AI 212; VI PP 19.2.2021, pag. 7, AI 215;
interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 8, allegato 1 a verb. dib. di primo grado).
In occasione del dibattimento di primo grado, il suo difensore ha,
tuttavia, dato atto che anche il bilancio e il conto economico erano stati
materialmente allestiti da AP 2, ma, analogamente a quanto avvenuto per il
formulario di richiesta credito, su indicazione/su dettatura di AP 1.
8. In relazione a
questi fatti, i primi giudici hanno ritenuto AP 2 e AP 1 autori colpevoli, in
correità, del reato di truffa nonché del reato di ripetuta falsità in
documenti.
8.1. AP 1 chiede il suo
proscioglimento da queste imputazioni (punti 3.1., 4.1. e 4.2. dell’atto
d’accusa).
Relativamente al reato di truffa, lo fa, innanzitutto, sostenendo
che, in concreto, difetterebbe il requisito dell’inganno astuto poiché alla
banca sarebbe bastato un semplice raffronto dei documenti prodotti (richiesta
di credito, bilancio e conto economico provvisori dai quali risultava, per il
2019, una cifra d’affari di fr. 1'050'000. - nonché un utile di fr. 21'543.49),
con i dati già in suo possesso e relativi alla movimentazione del conto
intestato a AP 1 (che dava atto di accrediti, per il 2019, in ragione di
complessivi Euro 403'890.74 e fr. 1'000. -), per riconoscere che, in concreto,
vi era un sospetto abuso (ciò che le avrebbe imposto, quindi, di rifiutare il
credito). Con il che, __________ avrebbe agito con un’estrema leggerezza tale
da escludere la realizzazione del presupposto oggettivo dell’inganno astuto.
Inoltre, quand’anche si volesse ritenere adempiuto tale
presupposto, l’assenza di un danno imporrebbe, in ogni caso, il suo
proscioglimento. Infatti, per quanto riguarda la ditta individuale, il mutuo è
stato contratto da lui come persona fisica, i cui conti bancari presso la banca
erogatrice del credito hanno sempre presentato un saldo sufficiente a
rimborsare il prestito.
Relativamente al reato di ripetuta falsità in documenti, pretende,
invece, che né il formulario di richiesta del credito né il bilancio e il conto
economico provvisori avrebbero un valore probatorio accresciuto.
a. Secondo la dottrina,
la questione a sapere se, nel contesto dei crediti Covid-19,
l’autocertificazione contenutisticamente falsa costituisca una «macchinazione» ai sensi della
giurisprudenza sull’inganno astuto, può rimanere irrisolta, ritenuto come vi
sia una base di fiducia che, da sola, fonda l’astuzia anche di una semplice
bugia.
Non solo.
L’art. 3 cpv. 1 Ofis-COVID-19
contiene una regola chiara secondo cui l’organizzazione che concede
fideiussioni lo fa senza alcuna formalità per crediti bancari fino a 500.000. -
franchi sulla base di semplici dichiarazioni del richiedente. Una verifica
della veridicità di tali dichiarazioni non è prevista, essendo i controlli
limitati alla completezza/alla correttezza formale (validità della firma) della
richiesta di credito (cfr. art. 11 Ofis-COVID-19; cfr., anche, spiegazioni del
DFF all’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 25 marzo 2020).
Con il che:
- ricordato
che vi è astuzia anche quando l’autore prevede che la vittima rinuncerà ad
effettuare una verifica delle false informazioni se, tale previsione, risulta
da un particolare rapporto di fiducia oppure se si fonda su una
regolamentazione chiara o su garanzie (e non costituisce, pertanto, una
semplice aspettativa),
- ritenuto
che la concessione dei crediti Covid-19 era caratterizzata da una base di
fiducia, da una regolamentazione chiara nonché dalla garanzia della
Confederazione,
i richiedenti prevedevano (anzi: sapevano) che la verifica delle
informazioni date in vista dell’ottenimento di crediti giusta l’art. 3 Ofis-COVID-19
non sarebbe stata effettuata
(cfr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea
Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, Ein Betrug der besonders verwerflichen
Art: Strafbarkeit des Missbrauchs von Corona-Krediten aus einer
Praxisperspektive, in: Jusletter 3. August 2020, pag 7, consid. 3.2., n. 15-22;
Benjamin Märkli / Moritz Gut, Missbrauch von Krediten nach COVID-19
Solidarbürgschaftsverordnung, in: Pratique Juridique Actuelle 6/2020, pag. 722
e segg.; Beat Brechbühl / Jean-Luc Chenaux / Daniel Lengauer / Thomas
Nösberger, Covid-19-Kredite – Rechtsgrundlagen und Praxis der
Missbrauchsbekämpfung, in: Jusletter 5. Oktober 2020, pag. 16 e 17,
consid. 3.6.2.; cfr., anche, sentenza 18 giugno 2021 della Chambre pénale
d’appel et de révision del Canton Ginevra, P/9674/2020, AARP/169/201).
È ben vero che, in tempi normali, si può pretendere da una banca
l’adozione di misure di prudenza per evitare di essere raggirata. Sennonché la
situazione di cui ai prestiti Covid-19, a maggior ragione quelli fino a 500'000
franchi, era del tutto eccezionale. La priorità assoluta delle autorità era,
infatti, quella di erogare i prestiti garantiti dalla Confederazione al più
presto possibile, in regime d’urgenza (di regola il giorno stesso della
domanda) e senza alcuna formalità, al fine di permettere alle imprese di far
fronte ai problemi (contingenti) di liquidità causati dalla chiusura forzata e
dal calo repentino e (quasi) totale della domanda. Pretendere dalla banca anche
solo un controllo ridotto (come quello suggerito dalla Difesa), avrebbe
significato pregiudicare l’obiettivo di rapidità voluto dal Consiglio federale.
Di ciò, evidentemente, erano perfettamente a conoscenza (anche) i richiedenti
malintenzionati, compresi gli imputati. Essi sapevano, cioè, che il credito
era, in pratica, concesso sulla parola, senza le usuali verifiche. E lo
sapevano poiché, a quel momento, non si parlava d’altro. La pandemia con le sue
conseguenze sanitarie ma, anche, economiche, le misure del Consiglio federale,
specie quella - assolutamente straordinaria - legata alla concessione immediata
di prestiti garantiti dalla Confederazione, erano, pressoché, l’unico tema sui
giornali, in TV, alla radio e sui siti d’informazione online.
Va, poi, rilevato che, nel momento in cui è stato richiesto - e
concesso - il credito di cui al punto 3.1. dell’atto d’accusa, le direttive
SECO del 12 maggio 2020 ad attuazione del piano anti abusi varato dal Consiglio
federale (che prevedevano il rispetto delle disposizioni in materia di
riciclaggio di denaro, da parte delle banche, in caso di nuovi clienti), non
erano, ancora, state emanate (e, del resto, AP 1 era, già, cliente di __________).
Si ha, pertanto, che, in concreto, il presupposto oggettivo
dell’inganno astuto, è dato.
b. In relazione al reato
di truffa, si ha un danno patrimoniale quando il patrimonio della vittima, a
seguito dell’atto di disposizione conseguente all’inganno, è - effettivamente -
diminuito, nel suo complesso, mediante una diminuzione degli attivi,
rispettivamente un aumento dei passivi, un mancato aumento degli attivi o una
mancata diminuzione dei passivi. Nel caso di una c.d. truffa al credito, il
mutuatario inganna il mutuante sulla sua capacità di rimborsare il credito,
cioè sulla sua solvibilità (e, conseguentemente, sulla sicurezza del credito),
rispettivamente sulla sua disponibilità a rimborsarlo. In questo caso, il danno
patrimoniale è dato (e la truffa consumata), se il mutuatario, contrariamente
alle aspettative suscitate nel mutuante al momento della concessione del credito,
offre così poche garanzie per il rimborso del denaro nei termini
contrattualmente pattuiti, per cui il credito è significativamente compromesso
e, di conseguenza, considerevolmente ridotto di valore. Se a chi concede il
credito vengono esibite/millantate garanzie false o insufficienti che, in
realtà, non coprono la sua prestazione, il danno conseguente alla truffa deriva
dal fatto che il mutuante, concedendo un credito in tutto o in parte non
garantito, si espone, inconsapevolmente, al rischio di una sua svalutazione,
ossia che la sua pretesa al rimborso abbia un valore significativamente minore
rispetto a quanto credeva al momento della concessione del credito. Se, invece,
la pretesa al rimborso è economicamente sicura in ragione della situazione finanziaria
del mutuatario, l'inganno sull'esistenza di garanzie non provoca alcun danno
(STF 6B_462/2014 del 27 agosto 2015, consid. 8.1.2; cfr., anche,
Stefan Maeder/Marcel Alexander Niggli in: Basler Kommentar, Strafrecht II,
2019, ad art. 146 CP, n. 206-208; Stefan Trechsel/Dean Crameri, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3a edizione, ad art. 146 CP, n. 25).
b.1. Se
è ben vero che AP 1 ha millantato una cifra d’affari (il cui dato rappresentava
la sola garanzia nel contesto dei crediti Covid-19), è, però, altrettanto vero
che, in realtà, la pretesa di rimborso della banca era economicamente sicura,
ritenuto che, al momento della concessione del prestito (cioè quello
determinante ai fini della truffa secondo il TF, cfr. DTF 102 IV 84), rispettivamente
al momento dell’accredito in conto di tale prestito (cfr. BK, op. cit., ad art.
146 CP, n. 206 secondo cui determinante è, invece, l’effettiva dazione del
credito), il saldo della sua rubrica CHF/conto privato era di fr. 52'499.89, rispettivamente
di fr. 52'214.49 e quello della sua rubrica EUR/conto corrente privato era di
Euro 149'565.19, rispettivamente di Euro 149'265.19.
Del resto, come indicato nell’atto d’accusa, i soldi sono, per
finire, stati restituiti all’AP attingendo, proprio, dal conto di AP 1 (cfr.,
anche, AI 178).
Ne consegue che quest’ultimo dev’essere prosciolto dal reato di
truffa di cui al punto 3.1. dell’atto d’accusa.
Il suo appello su questo punto, è, pertanto, accolto.
c. La tesi
dell’imputato secondo cui il formulario di richiesta del credito Covid-19 non
avrebbe valore probatorio accresciuto non può, per contro, essere condivisa.
Infatti, secondo la dottrina chinatasi sulla questione, il
formulario di richiesta del credito Covid-19 sottoscritto dal richiedente,
costituisce, considerato il regime di autocertificazione alla base
dell’ordinanza Ofis-COVID-19, l’unica prova delle condizioni per la concessione
del credito. Con il che, le informazioni in esso contenute comportano,
giocoforza, conseguenze rilevanti a livello giuridico: segnatamente, la
conclusione di un accordo di credito, il pagamento dell’ammontare del credito
e, con ciò, anche, l’esistenza del debito, rispettivamente l’obbligo di
restituzione del debito in capo al richiedente nei confronti della banca. Ciò
che, secondo la dottrina, impone di concludere che si tratta di un documento
con valore probatorio accresciuto di modo che, in caso di una sua
falsificazione, ad esso è applicabile l’art. 251 CP (Marc
Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, Ein
Betrug der besonders verwerflichen Art: Strafbarkeit des Missbrauchs von
Corona-Krediten aus einer Praxisperspektive, in: Jusletter 3. August 2020, pag
12, consid. 4, n. 33; Benjamin Märkli / Moritz Gut, Missbrauch von Krediten
nach COVID-19 Solidarbürgschaftsverordnung, in: Pratique Juridique Actuelle
6/2020, pag. 722 e segg.; Beat Brechbühl / Jean-Luc Chenaux / Daniel Lengauer /
Thomas Nösberger, Covid-19-Kredite – Rechtsgrundlagen und Praxis der
Missbrauchsbekämpfung, in: Jusletter 5. Oktober 2020, pag. 17, consid. 3.6.3.;
cfr., anche, sentenza 18 giugno 2021 della Chambre pénale d’appel et de révision
del Canton Ginevra, P/9674/2020, AARP/169/201).
Ritenuta la particolarità del caso, segnatamente il regime di
autocertificazione sancito dall’ordinanza Ofis-COVID-19, anche al bilancio e al
conto economico (pur se provvisori), va riconosciuto un valore probatorio
accresciuto poiché, allegati alla richiesta di credito, tali documenti
costituivano (inevitabilmente) un tutt’uno con essa e andavano, anzi, ad
avvalorarne il contenuto.
Ricordato come abbia ammesso che sia la cifra d’affari indicata
nel formulario di richiesta del credito sia i dati contenuti nel bilancio,
rispettivamente nel conto economico 2019 erano falsi, AP 1 va riconosciuto
autore colpevole del reato di ripetuta falsità in documenti di cui ai punti
4.1. e 4.2. dell’atto d’accusa.
Il suo appello, su questo punto, è, dunque, respinto.
8.2. Quanto indicato al
consid. 8.1. b.1. basta per concludere che anche AP 2, va prosciolto
dall’imputazione di truffa in relazione alla ditta individuale di AP 1. Il suo
appello, su questo punto, è, pertanto, accolto.
È, tuttavia, bene rilevare, anche in funzione delle imputazioni di
ripetuta falsità in documenti connesse con la fattispecie di cui sopra, che le
argomentazioni di AP 2 a sostegno della sua estraneità ai fatti non può essere
seguita.
Egli pretende, in particolare, di aver allestito il formulario di richiesta
di credito, così come il bilancio ed il conto economico provvisori, su
indicazione di AP 1 argomentando che le cifre che quest’ultimo gli indicava gli
sembravano plausibili tenuto conto di quanto l’amico gli raccontava sulla sua
situazione economica. Così non è.
La sua tesi secondo cui egli, in buona sostanza, avrebbe funto da mero
«scribacchino» limitandosi a recepire
la cifra d’affari dettatagli da AP 1, non può essere creduta già solo perché è
proprio AP 2 ad affermare che compilare il formulario di richiesta di credito
«era
talmente semplice che poteva farlo anche uno scolaro delle scuole medie» (interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 5, allegato 1 a
verb. dib. di primo grado),
per cui non si vede per quale ragione AP 1 (medico __________ con
una formazione accademica) non sarebbe stato in grado di farlo da solo.
Né appare logico un coinvolgimento di AP 2 per l’allestimento
della contabilità limitato, ancora una volta, alla mera stesura materiale di
cifre suggeritegli da AP 1, poiché, se così fosse, quest’ultimo non avrebbe
avuto alcun bisogno di far intervenire l’amico.
Insomma, l’illogicità dell’assunto difensivo, da sola, lo
destituisce di qualsiasi fondamento.
Né sorregge l’appellante la tesi (peraltro mai sostenuta in sede
d’inchiesta) proposta al dibattimento di primo grado, secondo cui AP 1 si
sarebbe rivolto a lui per la compilazione del modulo di richiesta «perché aveva un Ipad, mentre per la
compilazione serviva un PC» (interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 8,
allegato 1 a verb. dib. di primo grado). Detto che, se così fosse, non si
capisce per quale motivo AP 2 non abbia, da subito, spiegato in questo modo
l’aiuto prestato all’amico, è francamente davvero difficile credere che AP 1,
uomo dinamico che intendeva continuare ad essere attivo professionalmente con
un’attività indipendente, non disponesse di un PC. E, comunque, non si vede (né
AP 2 lo spiega) cosa si possa fare con un PC che, per contro, non si può fare
con un Ipad.
AP 2 ha, poi, affermato, in relazione alla ditta individuale
dell’amico che:
«AP
1 mi aveva chiesto cosa doveva fare per ottenere il prestito e io gli avevo
detto che potevo metterlo in contatto con delle società inglesi che avrebbero
potuto procurargli un fatturato
(cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 6, AI 212).
Un’offerta, quella di AP 2 che, di per sé, è rivelatrice di
intendimenti tutt’altro che leciti: perché il fatturato, all’evidenza, non lo
si acquista ma è la risultante di un’attività pregressa.
Un’offerta che dimostra, quindi, come egli fosse (perfettamente)
consapevole dell’intento di AP 1 di ottenere, mediante la richiesta di credito
Covid-19, un indebito profitto: altrimenti, si sarebbe limitato a spiegare
all’amico la procedura per l’ottenimento del credito (dove trovare il
formulario, come compilarlo, ecc).
Un’offerta che attesta, infine, come il suo ruolo nella vicenda
sia stato ben maggiore di quanto da lui preteso.
E, per inciso, se il fatturato lo si acquista da società inglesi,
è evidente che non servono particolari conoscenze sull’attività di un __________/sulle
modalità di tenuta della contabilità di un __________.
Richiamato quanto esposto al consid. 8.1.c. e ritenuto il suo
ruolo fondamentale nell’allestimento del formulario di richiesta del credito,
rispettivamente del bilancio e del conto economico per l’anno 2019, egli va,
dunque, ritenuto autore colpevole (in correità con AP 1) del reato di ripetuta
falsità in documenti. Il suo appello, su questo punto, dev’essere, quindi,
respinto.
__________
9. Nel corso del mese
di aprile 2020 AP 1 ha acquistato da __________, suo fiduciario, la società __________.
Si trattava di una società dormiente, cioè priva di qualsiasi attività. Il 27
aprile 2020 ha assunto la carica di AU e il 10 giugno 2020 ha aperto, presso __________,
la relazione bancaria IBAN __________ a nome della società.
Il 16 giugno egli ha inoltrato alla banca, in nome e per conto
della società, un formulario di richiesta per un credito Covid-19 di fr.
500'000. -. Formulario che aveva compilato unitamente a AP 2 e sul quale
figurava una cifra d’affari inventata (cioè falsa) di fr. 5'780'000. -. Al
formulario di richiesta del credito, AP 1 ha, pure, allegato (su domanda della
banca) un bilancio e un conto economico per l’anno 2019. Bilancio e conto
economico creati ad arte da AP 2 attraverso un programma excel che generava
dati a caso partendo dalla cifra d’affari desiderata, dai quali risultavano
ricavi d’esercizio per fr. 5'782'159.72 e un utile di fr. 91'486.12, quando
invece, dall’incarto fiscale, emergeva che la società, nel 2018, aveva
registrato ricavi per fr. 10'811.71 e una perdita di fr. 39'614.62 mentre nel
2019, come ammesso da AP 1, era rimasta dormiente, cioè senza attività (e
questo sino al suo acquisto nell’aprile del 2020).
Sulla base della richiesta di credito, rispettivamente dei
relativi allegati, la banca ha concesso il credito accreditando il relativo
importo sulla relazione bancaria IBAN __________ intestata a __________ sulla
quale AP 1 aveva diritto di firma.
a. AP 1 ha
ammesso i fatti.
Ha, in particolare, ammesso che la società __________ era una
società dormiente - cioè, senza attività - e
che il dato relativo alla cifra d’affari indicato nel formulario di richiesta,
così come i dati di cui al bilancio/al conto economico, erano del tutto falsi
(cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 8, AI 72; VI PP 18.2.2021, pag. 8, 9 e 12, AI 212).
Ha, poi, spiegato che l’idea era stata di AP 2, «per avere dei soldi da avere da qualche parte»
(cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 12, AI 72), rispettivamente che era stato richiesto «solo un prestito
Covid di CHF 500'000. - perché era il massimo che si poteva chiedere»
(cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 11, AI 72; sott. del. red.) e, ancora, che «l’idea di richiedere questo prestito era
che in quel momento AP 2 mi aveva detto che il prestito Covid forse diventava a
fondo perduto e quindi era interessante richiederlo» (cfr. VI PP 18.2.2021,
pag. 8, AI 212).
Ha, infine, riconosciuto che «quando
AP 2 mi ha fatto questa proposta di “inventare” il bilancio di __________ io
gli ho detto che andava bene» (cfr. VI SG 5.2.2021, pag. 8, AI 169).
b. AP 2, sulla
questione, si è così, espresso:
«AP
1 voleva già chiedere un prestito Covid e cercava un mezzo per ottenerlo. Mi
aveva detto ad un certo punto che aveva trovato una società, la __________, e
io gli avevo detto che ero disponibile a fornirgli del fatturato telefonico. Io
gli avevo quindi detto che gli avrei fornito dei dati su una tabella Excel per
fare un bilancio provvisorio. Contesto quindi che sia stata mia l’idea di
richiedere un prestito Covid per la __________. ADR che con riferimento al
bilancio provvisorio trasmesso a __________ i dati sono stati inseriti insieme
da me e AP 1. Con questo intendo che è possibile che fisicamente li abbia
inseriti io nella tabella Excel ma comunque alcune cifre me le indicava AP
1. Voglio precisare che in Excel si erano create delle formule matematiche. […]
i dati inseriti nel bilancio io e AP 1 li abbiamo inseriti insieme. In
realtà il programma Excel li genera sulla base di percentuali partendo dalla
cifra d’affari che abbiamo inserito. […] si tratta di un programma che ho
trovato su internet che simula il bilancio sulla base della cifra d’affari
che si vuole ottenere»
(VI PP 18.2.2021, pag. 12, AI 212).
Insomma, secondo AP 2, l’idea della richiesta del credito è stata
di AP 1 ma, per finire, egli ha ammesso di aver apportato il suo contributo per
fornire alla banca il dato (inventato) relativo alla cifra d’affari nonché il
bilancio ed il conto economico a supporto di tale dato contenenti cifre
inventate mediante il programma excel da lui trovato in internet.
10. In relazione a questi
fatti, i primi giudici hanno ritenuto AP 2 e AP 1 autori colpevoli (in
correità) del reato di truffa nonché del reato di ripetuta falsità in documenti
(avuto riguardo all’allestimento del formulario di richiesta del credito, del
bilancio e del conto economico).
10.1. AP 1 chiede il suo
proscioglimento da queste imputazioni (punti 3.2., 4.3. e 4.4. dell’atto
d’accusa).
Lo fa sostenendo che, in concreto, difetterebbe il requisito
dell’inganno astuto poiché la banca avrebbe commesso delle leggerezze, in
particolare omettendo le verifiche imposte dalle direttive SECO nel frattempo
emanate. Inoltre, quand’anche si ritenesse dato l’inganno astuto, a mente
dell’imputato difetterebbe, comunque, il requisito del danno poiché parte del
prestito sarebbe già stato restituito all’AP mediante l’accordo raggiunto il 25
febbraio 2021, a seguito del quale __________ __________ ha restituito a PC 1
l’importo ricevuto il 9 settembre 2020 da __________ (cfr. doc. TPC 11) e, per
i rimanenti fr. 300'000. -, egli avrebbe riconosciuto un corrispondente credito
correntista nei confronti della società __________ (cfr. doc. dib. 3 allegato a
verb. dib. primo grado) che non vi è motivo di ritenere che non voglia o non
possa onorare, non appena potrà riprendere a lavorare.
Per quanto concerne il reato di ripetuta falsità in documenti,
solleva la medesima censura già proposta in relazione alla fattispecie
riguardante la sua ditta individuale.
a. Al
momento della richiesta del credito Covid da parte di __________ (16 giugno
2020), la SECO aveva, già, emanato le direttive (datate 12 maggio 2020) ad
attuazione del piano anti-abusi varato dal Consiglio federale che, in caso di
prestiti concessi a nuovi clienti, prevedevano, per la banca, l’obbligo di
identificare il cliente nonché il rispetto delle prescrizioni in materia di
riciclaggio di denaro (cfr. SECO, Missbrauchsbekämpfung: Prüfkonzept, COVID-19
Solidarbürgschaften, consid. 5.2.1).
Ricordato che né la __________ né AP 1 erano - già - clienti di __________,
non si può, certo, sostenere che quest’ultima abbia fatto fronte all’onere di
verifica che le incombeva sulla base delle suddette direttive emanate dalla
SECO, rispettivamente sulla base della LRD cui tali direttive facevano
riferimento.
Basta, al riguardo, rilevare che lo scopo sociale della società
così come risultava dall’estratto RC
«La promozione ed il supporto commerciale, con la
relativa consulenza, nel settore del marketing, della ricerca e della
selezione dei clienti. In tale abito la società si occuperà di sviluppo del
marketing, ricerca clienti e relativa gestione degli stessi, ricerca,
assistenza e gestione dei fornitori per l'esecuzione dei contratti di vendita e
acquisti. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali connesse con
l'oggetto sociale. La società può partecipare ad altre società aventi scopo
analogo»,
non ha nulla (ma proprio nulla!) a che vedere con l’attività che AP
1 aveva indicato al momento dell’apertura del conto intestato alla società per
plausibilizzare la provenienza dei fondi (un mio di franchi) che, a suo dire,
avrebbe fatto entrare sul conto. Egli ha, infatti, affermato che le entrate
provenivano da
«fatture
derivanti dall’organizzazione di equipe medico-chirurgiche in collaborazione
con diverse cliniche/ospedali/ecc. e fatture derivanti dal servizio di
implementazione della struttura IT per effettuare telemedicina» (rapporto e profilo attività cliente [__________],
AI 211).
Si tratta di un’incongruenza macroscopica e significativa che, da
sola, avrebbe imposto alla banca dei chiarimenti prima di aprire il conto e, a
maggior ragione, prima di concedere il credito Covid-19. Tanto più se si
considera che, malgrado le dichiarazioni d’intenti dell’imputato al momento
dell’apertura del conto (avvenuta il 10 giugno 2020) secondo cui avrebbe
versato parte del suo fatturato pari a 5/6 mio annui (cfr. documentazione __________,
rapporto e profilo attività [KYC], AI 211), e malgrado il consulente di banca, __________,
lo avesse sollecitato a «girare su di noi
un po' di movimentazione» (cfr. VI PP 1.2.2021, pag. 3, AI 144),
nulla è, mai, stato versato sul conto e, per finire, AP 1 si è limitato a
richiedere, pochi giorni dopo averlo aperto, il prestito Covid-19.
L’incongruenza tra lo scopo a RC della società __________ e l’attività indicata
da AP 1, l’assenza di qualsiasi accredito in conto al momento della sua
apertura avrebbero imposto a __________ (cui era noto che la banca di
riferimento dell’imputato era __________, cfr. documentazione __________,
rapporto e profilo attività [__________], AI 211) di approfondire il motivo per
cui egli si rivolgeva a loro e non a __________, per la concessione del
prestito, non potendo - a quel punto - (più) bastare la spiegazione,
inizialmente, fornita da AP 1 secondo cui «voleva
ampliare lo spettro di banche della società» (cfr. VI PP 1.2.2021,
pag. 3, AI 144).
Invece, in estrema sintesi, il __________ ha chiuso gli occhi su
queste evidenti incongruenze mancando clamorosamente agli obblighi - peraltro,
poco più che elementari - che gli erano imposti dalla legislazione citata.
Con il che, forza è concludere che, in concreto, a causa della
negligenza della banca, difetta il requisito oggettivo dell’inganno astuto.
AP 1 va, pertanto, prosciolto dall’imputazione di truffa ex punto
3.2 dell’atto d’accusa.
Il suo appello, su questo punto, è accolto.
b. Per quanto concerne
le imputazioni di falsità in documenti di cui ai punti 4.3. e 4.4. dell’atto
d’accusa, ricordato che la natura menzognera del formulario di richiesta del
credito, rispettivamente del bilancio e del conto economico provvisori, è
pacifica (e, peraltro, ammessa dall’appellante), si richiama quanto esposto al
consid. 8.1.c.
AP 1 va, dunque, ritenuto autore colpevole in relazione ad esse ed
il suo appello, su questo punto, è respinto.
10.2. Quanto indicato al
consid. 10.1. a. basta per concludere che anche AP 2 va prosciolto
dall’imputazione di truffa in relazione alla __________.
Il suo appello, su questo punto, è, pertanto, accolto.
È, tuttavia, bene rilevare, anche in funzione delle imputazioni di
ripetuta falsità in documenti connesse con la fattispecie di cui sopra, che le
argomentazioni di AP 2 a sostegno della sua estraneità ai fatti non può essere
seguita.
a. Già si è detto dell’assidua
frequentazione tra i due imputati, ad inizio 2020, connotata (soprattutto) da
condivisione di affari/di progetti di investimento. È in questo contesto che si
colloca la loro decisione di partecipare all’investimento riguardante __________,
e meglio al finanziamento della quotazione nella borsa americana di tale
società. Detto che l’effettiva attività di __________ come pure il progetto di
una sua quotazione in borsa (con il coinvolgimento di diverse società con sede
all’estero [Cina, Inghilterra e Stati Uniti]), sono rimasti - per questa Corte
- a dir poco nebulosi, per quanto qui interessa si ha che, ad un certo punto, AP
2 e AP 1 (quest’ultimo convinto dal primo) hanno deciso di partecipare
all’investimento sottoscrivendo un contratto di finanziamento per la quotazione
in borsa di __________. Il contratto reca la data del 16 luglio 2020. Per
partecipare all’investimento, gli imputati hanno utilizzato i soldi di cui ai
prestiti Covid-19 richiesti ed ottenuti da __________, rispettivamente da __________.
È AP 1 a spiegarlo:
«I
soldi che uscivano da __________, venivano attribuiti come la mia parte del
finanziamento, quelli che uscivano da __________ venivano attribuiti come parte
del finanziamento di AP 2. Preciso che io dovevo pagare USD 500'000, come AP 2
doveva pagare i suoi USD 500'000. - AP 2 però mi aveva detto che, siccome io
avevo già versato a titolo personale USD 150'000 prima della firma
dell’addendum al contratto, il denaro uscito da __________ sarebbe stato
attribuito in parte a me, riducendo quindi il mio debito nel finanziamento per
pareggiare le quote di finanziamento» (VI SG 5.2.2021,
pag. 10, AI 169).
b. AP
2 pretende che, essendo il contratto per il finanziamento (finalizzato alla
quotazione in borsa) di __________ di un mese successivo la firma del
formulario per la richiesta del credito da parte di __________, la richiesta di
credito Covid-19 non avrebbe nulla a che vedere con il primo e non
riguarderebbe il finanziamento per la quotazione in borsa di __________
(investimento nel quale, lo si ricorda, lui e AP 1 avevano un’interessenza,
partecipando agli utili in ragione del 50% ciascuno), bensì riguarderebbe il
solo AP 1, azionista al 100% di __________. Insomma, AP 2 pretende di non aver
avuto alcun interesse all’ottenimento del credito.
b.1. L’argomento è del
tutto ininfluente e non modifica l’effettivo contributo fornito da AP 2 per
l’allestimento del formulario di richiesta del credito, ripettivamente del
bilancio e del conto economico (contenenti dati falsi).
Peraltro, benché il contratto di finanziamento rechi una data
successiva alla richiesta di credito Covid (segnatamente il 16 luglio 2020,
cfr. allegato A a VI PP AP 1 5.2.2021, AI 169), l’operazione era stata pensata
e organizzata ben prima. In effetti, è stato proprio AP 2 a spiegare, in
relazione a tale investimento, che:
«Si trattava di un’acquisizione di una Shell Company
americana per quotare in borsa una società. La società si chiama __________. Si
trattava di una pura operazione finanziaria. […] __________ è un broker
finanziario inglese che si occupa di queste cose. Conosco il titolare __________
per telefono o Zoom.
[…] AP 1 non ha particolari
rapporti con __________, abbiamo fatto solo questa operazione con AP 1 e __________.
L’operazione l’abbiamo fatta io e AP 1, e ci è stata proposta già a febbraio
2020, quando io mi ero preso l’impegno. Inizialmente dovevo finanziare questa
operazione con il progetto in __________, poi causa Covid si è fermato tutto e
l’avrei finanziata con il prestito __________, e per finire abbiamo usato il
prestito Covid» (VI PP 15.1.2021, pag. 11 e 12, AI 32; sott. del red).
Con il che, per sua stessa ammissione, l’investimento __________
era sul tavolo già nel febbraio 2020 e, addrittura, AP 2, a quel momento, aveva
già preso l’impegno di finanziare la quotazione in borsa della società.
b.2. AP 2 chiede che il suo
ruolo venga derubricato da correo a complice.
In concreto, non occorre disquisire a lungo per spiegare che,
agendo come ha agito, e cioè fornendo un apporto decisivo nella creazione dei
dati contabili falsi di cui alla richiesta di credito, rispettivamente di cui
al bilancio e al conto economico di __________ per l’anno 2019, AP 2 non può
essere ritenuto un partecipante secondario (STF 6B_527/2011 del
22 dicembre 2011 consid. 2.1; DTF 125 IV 134 consid. 3a).
Avvalora il suo ruolo tutt’altro che secondario, il fatto che
egli, per giustificare i trasferimenti a debito del conto intestato a __________,
ha creato una serie di fatture false (in accordo con AP 1) perché «non si poteva fare senza motivazione»
e bisognava allestire delle fatture «per
creare una giustificazione» (cfr. interrogatorio 15 giugno 2021,
pag. 10, allegato 1 a verb. dib. di primo grado) perché «gli importi erano grossi e le banche avrebbero
chiesto spiegazioni» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 10, AI 212). E
questo perché, come spiegato da AP 1, non si poteva usare il denaro ottenuto
con il prestito Covid-19 direttamente per effettuare degli investimenti (cfr.
VI PP 18.2.2021, pag. 9, AI 212).
Tra queste fatture vi è, ad esempio, quella datata 7 maggio 2020 e
relativa a prestazioni «di
chirurgia e implantoprotesi» per un totale di 108'000. - fr. emessa da AP 1
(apparentemente) a carico di AP 2 (doc. O allegato a AI 73). In realtà, i
lavori eseguiti da AP 1 per l’amico, nel corso del mese di maggio 2020,
ammontavano a (soli) circa fr. 5'200. - (cfr. perizia 1° febbraio 2021 della
dott.ssa __________, AI 155). E, del resto, entrambi gli imputati, hanno
ammesso che si trattava di una fattura gonfiata/fittizia (cfr.VI SG AP 1
5.2.2021, pag. 11, AI 169; cfr. interrogatorio AP 2 15 giugno 2021, pag. 11,
allegato 1 a verb. dib. di primo grado).
Richiamato quanto esposto al consid. 10.1.b. e ritenuto il suo
apporto fondamentale nell’allestimento del formulario di richiesta del credito,
rispettivamente del bilancio e del conto economico per l’anno 2019, egli va
ritenuto autore colpevole del reato di ripetuta falsità in documenti commessa
in correità con AP 1.
Il suo appello, su
questo punto, è, perciò, respinto.
10.3. Entrambi gli imputati
chiedono, poi, il loro proscioglimento dal reato di falsità in documenti ex
punto 4.7. dell’atto d’accusa in relazione alla fattura 7 maggio 2020 emessa da
AP 1 (cfr. consid. 10.2.b.2).
Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la tesi del procuratore
pubblico secondo cui la fattura godrebbe di una credibilità accresciuta poiché
emana da un medico __________ non può essere seguita. Se è ben vero che i
professionisti del settore medico-sanitario riconosciuti dalle assicurazioni
malattia hanno una funzione di garante nei loro confronti (con il che le
fatture emanate da detti professionisti godono di un valore probatorio accresciuto)
è, però, altrettanto vero che, in concreto, AP 1 la fattura l’ha prodotta alla
banca, non ad un’assicurazione malattia, e lo ha fatto nella sua veste di
cliente della banca, non come medico __________.
Si osserva, poi, che il TF ha già avuto modo di rilevare che, di
principio, le fatture non hanno un valore probatorio accresciuto e costituiscono dei documenti nei rapporti tra il loro autore e il loro
destinatario solo in particolari circostanze, atteso che di regola contengono
delle semplici affermazioni del primo sulla prestazione dovuta dal secondo.
L'estensore può rendersi colpevole di falsità ideologica in documenti nel caso
in cui la fattura dal contenuto inveritiero non funga unicamente da fattura, ma
sia prima di tutto destinata, oggettivamente e soggettivamente, a servire da
documento giustificativo per la contabilità del suo destinatario, che viene con
ciò falsata. Una destinazione oggettiva a giustificativo contabile dev'essere
ammessa laddove l'autore agisca d'intesa con il destinatario, soggetto
all'obbligo di tenere una contabilità, rispettivamente con i suoi organi o
impiegati, ed emetta, su suo ordine o impulso oppure con il suo consenso, una
fattura dal contenuto inveritiero che serva da giustificativo contabile (cfr.
DTF 134 IV 130).
In concreto ciò non era il caso.
La fattura non era destinata a giustificativo
contabile per il suo destinatario, ovvero AP 2. Essa serviva a giustificare la
movimentazione creata ad arte dagli imputati sul conto di __________ per
impedire che la banca si accorgesse che i soldi di cui al credito Covid-19
andavano, in realtà, a finire in un investimento (in spregio a quanto previsto
all’art. 6 cpv. 2 Ofis-Covid-19).
Ne discende che gli imputati devono essere prosciolti
da tale imputazione e il loro appello, su questo punto, è, pertanto, accolto.
__________
11. Il 28 luglio 2020 __________,
in nome e per conto della __________ (di cui era AU), ha firmato e, poi,
inoltrato (su indicazione degli imputati) a __________ un formulario di
richiesta per un credito Covid-19 in ragione di fr. 480'000. - indicando una
cifra d’affari fittizia (cioè falsa) di fr. 5'350'000. - e allegando al modulo
di richiesta (su domanda della banca) un bilancio ed un conto economico relativi
al 2019 in cui figuravano, contrariamente al vero, ricavi per fr. 5'357'825. -
e un utile di fr. 69'395.09, nonché un bilancio e un conto economico 2018
altrettanto fittizi, in cui figuravano, contrariamente al vero, ricavi per fr.
2'417'041.92 e un utile di fr. 20'891.98, quando, invece, il fiduciario __________
aveva già allestito il bilancio e il conto economico per l’anno 2018
(consegnati all’autorità fiscale) riportanti ricavi per fr. -13'200. – e una
perdita di fr. 2'626.30 e aveva, pure, allestito un bilancio provvisorio 2019
che mostrava una perdita riportata di fr. 19'958.76.
Sulla base del
formulario di richiesta di credito e dei relativi allegati, la banca ha
concesso il credito accreditando il relativo importo sulla relazione bancaria
(aperta il 27 luglio 2020) IBAN __________ intestata alla società.
a. AP 2 ha
ammesso le sue responsabilità in relazione a tali fatti e non contesta la sua
colpevolezza in relazione alle imputazioni ad essi relative (punti 3.3., 4.5. e
4.6 dell’atto d’accusa).
Egli ha raccontato che l’idea di acquisire __________ era stata
comune, cioè sua e di AP 1, che entrambi erano azionisti della società in
ragione del 50% ciascuno (con il che, le decisioni, le prendevano insieme) e che
il loro intento era quello di usare il prestito Covid-19 per il finanziamento
di __________ (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 13).
Ha, quindi, ammesso di aver allestito lui i bilanci provvisori di __________,
«sempre utilizzando il programma Excel»,
così come ha riconosciuto che la cifra d’affari indicata nel modulo di
richiesta era «fittizia» (cfr.
VI PP 18.2.2021, pag. 13, AI 212). Ha, con ciò, dato atto che l’iniziativa era
partita da lui e da AP 1, non da __________ (che, però, era AU della società),
il quale era, peraltro, all’oscuro del fatto che i soldi sarebbero stati usati
per __________ (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 15, AI 212).
b. AP 1 ha ammesso di aver saputo che la richiesta di
credito Covid-19 era finalizzata all’ottenimento di denaro da investire in __________
e ha, pure, riconosciuto di aver saputo che la richiesta si fondava su «dati fittizi in quanto la società era inattiva.
In sostanza ero lo stesso modus operandi di __________» (cfr. VI PP
18.2.2021, pag. 14, AI 212).
Ha contestato, tuttavia, di aver avuto un qualsiasi ruolo nella vicenda,
rispettivamente un qualsiasi interesse, argomentando - a sostegno di questa sua
tesi - che egli non era azionista della società, non
è mai stato AU della medesima (neppure di fatto), non aveva diritto di firma
sul suo conto, non aveva accesso al conto neppure mediante e-banking e non ha
né compilato né sottoscritto né inoltrato la richiesta di credito Covid-19.
12. In relazione a questi
fatti, i primi giudici hanno ritenuto AP 2 e AP 1 autori colpevoli (in
correità) del reato di truffa nonché del reato di ripetuta falsità in documenti
(avuto riguardo all’allestimento del formulario di richiesta del credito, dei
bilanci e dei conti economici).
13. AP 1 chiede il suo
proscioglimento da queste imputazioni (punti 3.3., 4.5. e 4.6. dell’atto
d’accusa), in sostanza per i motivi già esposti al consid. 11.b. Argomenta,
inoltre, da un lato, che la chiamata in correità di AP 2 non sarebbe
(minimamente) credibile e, d’altro lato, di essere stato vittima di una truffa
(in relazione all’investimento _____) architettata da AP 2 e da __________ che
lo avrebbero raggirato poiché egli «serviva
solo come risorsa economica da sfruttare, ad uso e consumo di quello che appare
come l’unico vero e proprio sodalizio della vicenda, ovvero quello tra i
pregiudicati AP 2 e __________» (cfr. arringa difensiva d’appello,
pag. 6).
a. È vero che AP
1 non è mai stato AU della società e che non ha mai avuto diritto di firma sul
conto intestato alla stessa (rispettivamente non ha mai avuto l’accesso
e-banking). Quanto all’azionariato, invece, gli atti non supportano la sua
versione poiché, se è vero che lui non figura quale azionista sul formulario K
della banca (relativo alla determinazione del detentore di controllo della
società) - formulario che riporta il solo AP 2 - è anche vero che quest’ultimo
(che, come visto, ha dichiarato che le azioni erano divise a metà fra lui e
l’amico) ha spiegato di essersi dichiarato lui «BO per velocizzare le operazioni. La situazione
sarebbe poi stata sistemata a settembre. Era chiaro, tuttavia, che la società
era di entrambi, mia e di AP 1» (cfr. interrogatorio 15 giugno 2021,
pag. 11, allegato 1 a verb. dib. di primo grado). E queste sue affermazioni -
in sé disinteressate poiché da esse lui nulla guadagna - sono supportate dalla
sua rinuncia ad appellare la sua condanna per falsità in documenti in relazione
alla falsificazione di tale formulario decisa in primo grado.
È, inoltre, vero che è lo stesso AP 1 ad aver dichiarato (in
relazione a __________) che
«è
vero che io e AP 2 eravamo alla ricerca di una società per avere un
finanziamento per poter pagare l’operazione di __________» (VI PP 18.2.2021, pag. 14, AI 212),
rispettivamente che
«Contesto
di aver pagato per ricevere le quote di questa società [ndr. di __________]. È però
corretto il fatto che __________ serviva per far quotare in borsa la società __________.
Fin dall’inizio l’idea era quella di acquisire una società da poi utilizzare
per richiedere un prestito per far sì che __________ potesse essere quotata in
borsa» (VI PP 21.1.2021, pag. 13,
AI 72).
Al di là, quindi, del tema della proprietà delle azioni,
basterebbero queste dichiarazioni (insieme a quelle che seguono che attestano
di una sua partecipazione concreta alla messa in opera del piano) a fondare la
sua correità poiché esse mostrano come ci fosse un intento comune (suo e di AP
2) sull’utilizzo della società nonché sull’utilizzo del prestito che la società
avrebbe, poi, chiesto (e che, per finire, ha ottenuto).
Ed è sempre AP 1 ad aver affermato che:
«AP
2 mi aveva chiesto se conoscevo un contatto in __________ per aprire il conto
per questa società [ndr. __________]. Io gli ho presentato la consulente __________
che mi ha sempre seguito in Ticino. Non ricordo se c’è stato prima un colloquio
telefonico con lei o se ci siamo incontrati subito direttamente» (VI PP 21.1.2021, pag. 13, AI 72),
rispettivamente ad aver ammesso di essere stato presente
all’incontro in __________ in cui, per finire, era stato deciso di richiedere
un credito Covid-19 in nome e per conto della __________:
«È
corretto che io ero presente in banca dove erano presenti anche AP 2 e __________
(non mi ricordo se c’era anche la __________ o la sua sostituta __________), in
questo incontro era stato chiesto un prestito ma poi questo prestito era stato
dirottato sul credito Covid» (VI
PP 21.1.2021, pag. 13, AI 72),
ciò che dimostra come egli abbia avuto un ruolo (decisamente)
attivo nella vicenda.
Che egli sapesse
«quanto
era stato richiesto come prestito Covid, ossia l’importo di CHF 480'000. -» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 14, AI 212),
rispettivamente che la richiesta
«era
sulla base di dati fittizi in quanto la società era inattiva. In sostanza ero
lo stesso modus operandi di __________» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 14, AI 212),
comprova la sua partecipazione a tutte le fasi del progetto
previsto per __________. Del resto è, ancora una volta, lui a spiegare che:
«I
soldi che uscivano da __________, venivano attribuiti come la mia parte del
finanziamento, quelli che uscivano da __________ venivano attribuiti come parte
del finanziamento di AP 2. Preciso che io dovevo pagare USD 500'000, come AP 2
doveva pagare i suoi USD 500'000. – AP 2 però mi aveva detto che, siccome io
avevo già versato a titolo personale USD 150'000 prima della firma
dell’addendum al contratto, il denaro uscito da __________ sarebbe stato
attribuito in parte a me, riducendo quindi il mio debito nel finanziamento per
pareggiare le quote di finanziamento» (VI SG 5.2.2021,
pag. 10, AI 169).
E, infatti, gli € 128'500. -
(ca. fr. 140'000. -) di cui al prestito Covid-19 ottenuto con __________ sono
stati accreditati a AP 1 (cfr. ricostruzione SREF, AI 210) a valere - e sono
parole dello stesso AP 1 - quale «restituzione dell’importo da me anticipato
a AP 2 per l’operazione __________» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 14,
AI 212).
Insomma, anche facendo
astrazione dalla questione della proprietà delle azioni, AP 1 aveva un duplice
interesse all’ottenimento del credito Covid-19 da parte di __________. Da un
lato, rientrare di quanto aveva anticipato a AP 2 in relazione al finanziamento
di __________ e, d’altro lato, fare in modo che AP 2 potesse disporre dei fondi
necessari per finanziare la sua quota parte di investimento come da impegni
assunti con il contratto di finanziamento di __________, poiché solo così
l’investimento sarebbe potuto andare a buon fine e portare, ad entrambi, gli
utili milionari sperati. Non solo. AP 1 ha apportato un contributo determinante
al piano, segnatamente organizzando l’incontro decisivo con la banca che ha,
poi, consentito a __________ di ricevere il prestito Covid-19. Il fatto che AP
1 non si sia limitato a creare il contatto in banca per AP 2 ma abbia
partecipato, personalmente, all’incontro, rimanendovi fino alla fine, conferma
il suo coinvolgimento nel piano. Da quanto precede risulta, pertanto, che -
contrariamente all’assunto difensivo - l’imputato si è materialmente adoperato
affinché __________ ottenesse il prestito Covid-19.
A chiamare in causa AP 1,
perciò, sono - innanzitutto - le sue stesse dichiarazioni.
Pur se va dato atto che a
proporre l’investimento in __________ (che, come visto, è apparso, a questa
Corte, tutt’altro che cristallino) è, senz’altro, stato AP 2, non può essere
condiviso l’assunto difensivo secondo cui AP 1 «serviva solo come risorsa
economica da sfruttare» (cfr. arringa difensiva d’appello, pag. 6),
già solo perché quel che emerge dagli atti è che egli, di fatto, non ha, per
finire, messo soldi suoi nell’investimento, bensì quelli ottenuti col prestito
Covid-19 concesso a __________.
Forza, dunque, è concludere che il
piano alla base della truffa di cui al punto 3.3. dell’atto d’accusa è stato
architettato da entrambi gli imputati e che AP 1 vi ha contribuito in maniera decisiva
(cfr. STF 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1; DTF 125
IV 134 consid. 3a).
Il suo appello, su questo punto, va, pertanto, respinto.
b. Con
riferimento al reato di ripetuta falsità in documenti in relazione al
formulario di richiesta e ai bilanci/ai conti economici, ritenuto come la
falsità dei dati in essi contenuti sia pacifica (e, peraltro, ammessa), si
richiama quanto esposto al consid. 8.1.c. Ne discende che AP 1 va ritenuto
autore colpevole di tale reato e il suo appello, su questo punto, va, pure,
respinto.
c. I fondi di cui al
credito Covid-19 concesso a __________ sono confluiti, in buona parte nel
finanziamento destinato alla quotazione in borsa di __________, in parte sono,
come visto, finiti nelle tasche di AP 1 e, in parte, in quelle di AP 2,
rispettivamente di suo figlio (cfr. ricostruzione SREF, AI 210). Con il che,
tali fondi sono, all’evidenza, stati usati per scopi difformi rispetto a quelli
previsti dall’ordinanza Ofis-COVID-19. Del resto, poiché __________ non aveva
attività (circostanza ammessa da entrambi gli imputati), un utilizzo dei soldi
conforme all’ordinanza era, giocoforza, escluso a priori.
inganno nei confronti delle autorità (tentato)
14. L’atto d’accusa (al
punto 5.) imputa a AP 1 di avere ingannato le autorità preposte al rilascio del
suo permesso inoltrando loro (in data 3 giugno 2016, rispettivamente 13
settembre 2016) due contratti fittizi (cioè falsi), segnatamente il contratto di
lavoro 12 febbraio 2016 (in cui figurava che era stato assunto dalla società __________)
nonché il contratto di locazione 18 luglio 2016 (in cui figurava che egli aveva
preso in locazione una casa di proprietà della moglie del suo fiduciario a __________,
in __________).
AP 1 ha ammesso che i due contratti erano «fittizi», cioè falsi (cfr. VI PP
21.1.2021, pag. 4, AI 72).
I primi giudici lo hanno, tuttavia, prosciolto dal reato di cui
all’art. 118 LStrl limitandosi ad argomentare che egli «fornendo i dati corretti, avrebbe comunque
ottenuto il permesso» (cfr. sentenza impugnata, consid. 85, pag.
174).
Con il suo appello incidentale, il procuratore pubblico chiede che
AP 1 venga dichiarato autore colpevole (anche) di questo reato.
15. Per l’art. 118 cpv. 1
LStrl, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della LStrl
fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o
per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato.
a. Giusta l'art.
90 LStrl, le persone implicate nella procedura di rilascio di un permesso
sono tenute a collaborare con l'autorità, segnatamente fornendo indicazioni
veritiere. Questo obbligo di collaborare riveste un’importanza centrale nel
diritto in materia di stranieri in quanto le autorità dipendono dalle
indicazioni fornite dal richiedente. Ciò vale anzitutto per i fatti che
l’interessato conosce meglio e che non possono essere stabiliti senza la loro
cooperazione o senza un considerevole dispendio di energie (FF 2002 3449;
DTF 124 II 361 consid. 2b; Vetterli/D’Addario
Di Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Verlag,
Berna 2010, n. 7 ad art. 118 LStrl; Sauthier, Pratiques en droit des
migrations, Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les
étrangers (LEtr), 2017, n. 6 ad art. 118 LStrl). Il richiedente è,
inoltre, tenuto, giusta l’articolo 13 cpv. 1 PA, a collaborare alla
constatazione dei fatti (FF 2002 3448).
b. Oggetto dell'inganno,
che non deve necessariamente essere commesso con astuzia e che può manifestarsi
tramite parole, per iscritto, per atti concludenti oppure per silenzio
qualificato (Sauthier, Pratiques en droit des migrations, Code annoté de droit
des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, 2017, n. 7 ad art. 118 LStrl;
Vetterli/D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Stämpfli Verlag, Berna 2010, n. 4 ad art. 118 LStrl), devono essere
dei fatti.
Tra il comportamento ingannevole e il rilascio del permesso
bisogna, inoltre, che esista un nesso causale adeguato (Vetterli/D’Addario Di
Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Verlag,
Berna 2010, n. 4 ad art. 118 LStrl; FF 2002 3449). Perché questo sia dato, non
è necessario stabilire che, se fosse stata correttamente informata, l’autorità
avrebbe respinto la richiesta. È sufficiente
stabilire che, se fosse stata a conoscenza della realtà, l’autorità avrebbe
adottato comportamenti diversi (Vetterli/D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Verlag, Berna 2010, n. 4 ad art. 118
LStrl; Stratenwerth/Jenny, Strafrecht Besonderer Teil I, § 15 n. 4; STF
6B_497/2010 del 25 ottobre 2010, consid. 1.1). L’elemento oggettivo della norma
non è, quindi, realizzato quando i dati falsi o
sottaciuti riguardano fatti senza rilevanza per la decisione. Vi è inganno
penalmente rilevante quando, senza l’informazione falsa, la decisione non
sarebbe stata presa o non lo sarebbe stata nella forma e modo con cui è stata
emessa (STF 6B_72/2015 del 27 maggio 2015, consid. 2.2; 6B_497/2010 del
25 ottobre 2010, consid. 1.1.).
c. L’art. 118 cpv. 1
LStrl è un reato di natura intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (STF
6B_72/2015, consid. 2.3; Vetterli/D’Addario Di Paolo,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berna 2010, n. 9 ad art.
118).
16. Ritenuto
come il permesso di dimora venga rilasciato a persone che hanno la nazionalità
in un Paese UE/AELS che intendono stabilirsi in Svizzera per esercitare
un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) o per soggiornare senza
esercitare un’attività lucrativa (redditiere, pensionato ecc.) e ritenuto,
altresì, come, all’evidenza AP 1 non appartenga a questa seconda casistica (né
del resto egli lo pretende), forza è concludere che il dato relativo
all’attività lucrativa da lui esercitata (oltre che, evidentemente, quello
relativo al suo luogo di residenza in Ticino) era, certamente, rilevante ai
fini del rilascio del suo permesso. Con il che, il nesso di causalità tra il
comportamento ingannevole da lui messo in atto con l’inoltro di un contratto di
lavoro fittizio/falso, rispettivamente con un contratto di locazione falso e il
rilascio del permesso, è dato. E, in concreto, è pacifico che, se le autorità
fossero state a conoscenza della falsità di tali contratti, non gli avrebbero,
certo, rilasciato il permesso. In ogni caso, non lo avrebbero fatto - o meglio,
non avrebbero deciso - prima di aver esperito tutte le indagini che la corretta
conoscenza della vita del richiedente avrebbe imposto.
Nulla modifica alla realizzazione dei presupposti oggettivi del
reato - nella forma del tentativo - il fatto che, con decisione 23 maggio 2017,
l’Ufficio della migrazione ha negato il permesso a AP 1 (segnatamente, per
mancata presentazione tempestiva dei documenti richiesti a comprova
dell’effettivo svolgimento della sua attività, rispettivamente per mancata
notifica di arrivo all’Ufficio controllo abitanti).
Del resto, nel suo gravame al Consiglio di Stato contro la
suddetta decisione di diniego del permesso, l’imputato, in relazione alla
mancata presentazione della documentazione a comprova dello svolgimento della
sua attività, ha, da un lato trasmesso la documentazione attestante la sua
attività lavorativa per __________ dal 1° agosto al 31 dicembre 2016 sostenendo
che la società era, nel frattempo, stata sciolta per fallimento a far tempo dal
1° dicembre 2016 (reiterando, quindi, nel suo inganno, rispettivamente
producendo altri documenti, giocoforza, falsi), e, d’altro lato, fatto
riferimento al suo «nuovo progetto
professionale in corso»
di
attività lucrativa indipendente come medico __________ (cfr. ricorso 3 luglio
2017 al CdS).
La circostanza attesta che, inizialmente, la volontà di AP 1 era
quella di farsi rilasciare il permesso di dimora in funzione di un’attività
dipendente (in realtà farlocca) per __________ e che, solo in un secondo tempo,
vi ha rinunciato chiedendo il rilascio del permesso sulla base della sua
attività indipendente.
Il motivo del suo agire è presto spiegato.
L’ottenimento del permesso nel caso di svolgimento di un’attività
indipendente implica delle verifiche che non sono, per contro, necessarie nel
caso in cui il richiedente svolga un’attività da dipendente: ad esempio, in
relazione alla sede in cui esercitare la propria attività, questione questa
che, peraltro, nel caso di AP 1, ha, poi, creato qualche problema e, di
conseguenza, qualche lungaggine (cfr. documentazione in AI 7-9). D’altro canto,
nel caso si voglia svolgere un’attività indipendente soggetta ad autorizzazione
(ciò che era il caso per AP 1), occorre, all’evidenza, richiederla e, il suo
ottenimento, comporta dei tempi tecnici che possono essere relativamente lunghi
(prova ne è che AP 1 ha ricevuto l’autorizzazione ad esercitare quale medico __________
nel nostro cantone il 21 agosto 2019). Con il che non occorre disquisire a
lungo per spiegare che l’intento dell’imputato quando ha inoltrato il contratto
di lavoro fittizio quale dipendente, era quello di farsi rilasciare il permesso
in tempi brevi, senza lungaggini.
Che AP 1 abbia agito intenzionalmente (realizzando, così, anche i
presupposti soggettivi del reato), è pacifico.
Egli dev’essere, perciò, riconosciuto autore colpevole del reato
di tentato inganno nei confronti delle autorità.
L’appello incidentale del procuratore pubblico, su questo punto,
è, quindi, accolto.
contravvenzione alla legge sanitaria cantonale
17. Al punto 6. l’atto
d’accusa imputa a AP 1 di aver esercitato, nel periodo novembre 2017-20 agosto
2019, la professione di medico ______ senza essere in possesso della necessaria
autorizzazione (rilasciatagli, come visto, il 21 agosto 2019). I primi giudici
lo hanno prosciolto da tale imputazione argomentando che, agli atti, non vi è
la prova che egli abbia, effettivamente, svolto l’attività di medico _____ sul
nostro territorio prima del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio
di sanità (cfr. sentenza impugnata, consid. 86, pag. 174).
Con il suo appello incidentale il procuratore pubblico chiede che AP
1 venga riconosciuto autore colpevole (anche) in relazione a tale imputazione.
18. Il giudizio dei primi
giudici su questo punto merita tutela.
Agli atti non vi sono, infatti, elementi su cui fondare l’accertamento
secondo cui AP 1 avrebbe esercitato in altri studi dentistici al di fuori di
quello della dott.ssa __________ con cui, però, l’imputato ha collaborato,
unicamente nel corso del 2020. Quanto alle fatture in atti relative al 2017,
rispettivamente al 2018 (cfr. AI 73), l’imputato ha affermato che esse si
riferiscono a prestazioni effettuate in Italia e che l’annotazione del suo
indirizzo di __________ sulle medesime è, semplicemente, da ricondurre al fatto
che egli, in quel periodo, abitava, appunto, a __________ (cfr. VI PP
18.2.2021, pag. 3, AI 213). Va, inoltre, annotato che, su alcune di esse,
figura, anche, un indirizzo a __________. Sia come sia, ritenuto che dagli atti
non si può estrapolare un accertamento contrario, ovvero non c’è la prova che
le prestazioni di cui alle predette fatture si riferiscono ad un’attività fatta
in Svizzera, in applicazione del principio in dubio pro reo, AP 1 va prosciolto
dall’imputazione di contravvenzione alla legge sanitaria cantonale.
commisurazione della pena
19.a. Per l’art. 47 cpv. 1
CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa
è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione (DTF 136 IV consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; 128 IV 73 consid. 4;
127 IV 101 consid. 2a).
b. AP 2 risponde di:
- truffa
ripetuta (due episodi sostanzialmente sovrapponibili nelle modalità, per un
importo di complessivi fr 980'000. -), reato per cui l’art. 146 cpv. 1 CP
prevede la pena detentiva fino a 5 anni o la pena pecuniaria;
- ripetuta
falsità in documenti (di tratta di 16 documenti falsificati), reato per cui
l’art. 251cifra 1 CP prevede la pena detentiva fino a 5 anni o la pena
pecuniaria.
c. AP
1 risponde di:
- truffa (1
episodio per un importo di fr 480'000. -), reato per cui, come visto sopra,
l’art. 146 cpv. 1 CP prevede la pena detentiva fino a 5 anni o la pena
pecuniaria;
- ripetuta
falsità in documenti (si tratta di 11 documenti falsificati), reato per cui
l’art. 251cifra 1 CP prevede la pena detentiva fino a 5 anni o la pena
pecuniaria;
- inganno nei
confronti delle autorità, reato per cui l’art. 118 cpv. 1 LStrl prevede la pena
detentiva fino a 3 anni o la pena pecuniaria.
d. Giusta l’art.
49 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per
l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla
pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può,
tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in
ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.
Concretamente, il principio dell’inasprimento (Asperationsprinzip;
art. 49 cpv. 1 CP) impone che la pena ipotetica stabilita per il reato
astrattamente più grave vada aumentata in misura adeguata tenendo conto delle
circostanze relative agli altri reati di cui l’autore risponde e per cui si
impone una pena dello stesso genere, tenendo conto che, come visto, l’aumento
non può eccedere la metà della pena comminata massima, ma anche che la pena
unica così ottenuta non può eccedere quella che sarebbe la pena complessiva
operando una semplice accumulazione (cfr. DTF 144 IV 217 consid. 3.5.2 con rif
e 3.6.; 144 IV 313 consid. 1; Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4a
ed. 2019, n. 122 ad art. 49 CP con rif.).
e. Occorre dunque,
determinare la colpa di AP 2 e di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai
reati di cui rispondono, valutandone dapprima le circostanze oggettive. La
colpa va, infatti, prima di tutto determinata considerando, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten),
elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto
designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di
esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Passando ad esaminare gli aspetti soggettivi
dei reati (Tatverschulden), vanno considerati i moventi e gli obiettivi
perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.
63 vCP) - e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della
legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale
(cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno
2010 consid. 2.1).
f. Detto che, per
entrambi, il reato più grave di cui rispondono è quello di truffa, si ha che,
per esso, la loro colpa è, dal profilo oggettivo, dapprima, qualificata dal
grado di lesione del bene giuridico protetto (DTF 129 IV 6 consid. 6.1.), e
meglio dall’entità non indifferente del danno al patrimonio causato alla
vittima (fr. 480'000. - per AP 1, fr. 980'000. - per AP 2). Contribuisce, poi,
ad aggravare, sensibilmente, la loro colpa il fatto che essi hanno delinquito
approfittando del particolare contesto venutosi a creare con la pandemia di
coronavirus, e meglio approfittando in modo spregiudicato e senza scrupoli
degli aiuti che la Confederazione aveva (in via del tutto eccezionale e con
modalità, altrettanto, eccezionali) deciso di offrire alle imprese - messe in
ginocchio dalla chiusura forzata e dal calo repentino della domanda (e, quindi,
delle entrate) - per consentire loro di far fronte agli inevitabili problemi di
liquidità ed evitare, così, il fallimento. Essi non si sono fatti alcuno
scrupolo né alcun pensiero nell’abusare di questi fondi per concedersi (o per
poter continuare a concedersi) un alto tenore di vita (AP 2) e (AP 2 e AP 1)
per soddisfare il capriccio di inseguire investimenti dai
desiderati/prospettati utili milionari (e anche qui, alla fine, soltanto per
vivere in alto standing, non certo per creare posti di lavoro), con il rischio
di sottrarre i soldi a quelle imprese che ne avevano realmente bisogno. E,
sempre quale fattore aggravante, occorre, poi, considerare che nulla se non la
brama di guadagni facili impediva a AP 2 e AP 1 di comportarsi diversamente
(cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno
2010 consid 2.1). Relativamente a AP 2, aggrava, ulteriormente, la sua colpa il
fatto che egli ha reiterato nel suo comportamento delittuoso nello spazio di
pochi mesi, dimostrando, peraltro, notevole determinazione e prontezza
all’azione (illecita) poiché la prima truffa è avvenuta a un solo giorno di
distanza dall’entrata in vigore dell’ordinanza che introduceva la possibilità per
le aziende di beneficiare di prestiti garantiti dalla Confederazione.
Considerate, quindi, le circostanze oggettive e soggettive dei
reati ex art. 146 cpv. 1 CP di cui rispondono, la colpa degli appellanti -
analoga per molti versi - si differenzia soltanto per il ruolo (ritenuto come,
pur se i due sono correi, AP 2 abbia avuto una funzione in un certo modo
propulsiva), il numero di truffe e l’importo malversato.
Ne segue che la colpa di AP 2 - più pesante di quella del (in
parte) correo - si situa nella parte alta della fascia media. Per essa,
adeguatamente commisurata (se lui rispondesse solo di queste due truffe)
sarebbe una pena detentiva ipotetica aggirantesi sui 36 mesi.
È meno grave (ma non certamente banalizzabile) la colpa di AP 1
che - avuto riguardo, fra l’altro, anche alle sue potenzialità professionali
che avrebbero dovuto metterlo al riparo da qualsiasi tentazione potendo egli,
con il reddito che riusciva a conseguire, concedersi un livello di vita
nettamente superiore alla media - si situa nella fascia inferiore del grado
medio. Per lui, quindi, sarebbe adeguata (sempre se lui rispondesse solo di
questa truffa) una pena detentiva ipotetica non inferiore ai 24 mesi.
g. Per quanto concerne
la ripetuta falsità in documenti, qualifica la colpa dei qui appellanti non
soltanto la reiterazione dei comportamenti costitutivi di reato in pochi mesi (si
tratta della falsificazione/del far uso di 16 documenti per AP 2 e 11 per AP 1),
ciò che dimostra come gli imputati abbiano dedicato tempo ed energia alle loro
attività illecite, ma anche il motivo per cui essi hanno agito, e cioè per
accedere (fraudolentemente) ai prestiti Covid-19 previsti nel particolare
contesto descritto al considerando che precede. Ad aggravare la colpa di AP 1
c’è poi il fatto che egli ha dimostrato di non avere avuto scrupoli alla
falsificazione nonostante la sua formazione e la sua storia fatta di successi
professionali avrebbero dovuto insegnargli come la lealtà commerciale sia
fondamentale per un’economia sana.
Quindi, la colpa degli imputati
è grave. Ciò che rende improponibile, per entrambi, una pena pecuniaria e
impone la scelta della pena detentiva.
h. Relativamente al
reato di inganno nei confronti delle autorità, la colpa di AP 1 oscilla tra il
grado medio e quello grave, ritenuto che - come peraltro ha ammesso al
dibattimento d’appello - egli non aveva alcuna necessità di ingannare le
autorità: non aveva alcuna fretta, in Italia aveva una posizione professionale
più che buona e non avrebbe, quindi, avuto alcuna conseguenza negativa dai
tempi tecnici necessari all’autorità competente per svolgere le indispensabili
verifiche. Egli ha agito, quindi, soltanto per crasso egoismo, come un ragazzino
viziato che non vuole attendere Natale e costringe, con un sotterfugio, i
genitori a dargli i regali a inizio dicembre. Pertanto, anche per questo reato,
la pena pecuniaria è improponibile e si impone quella detentiva.
Ne risulta che, avuto riguardo unicamente alle circostanze
oggettive e soggettive dei reati di cui rispondono e considerando che le
falsificazioni di documenti erano strumentali alle truffe, adeguatamente
commisurata alla loro colpa, sarebbe:
- per AP 2, la pena detentiva di 3 anni e 5 mesi;
- per AP 1, la pena detentiva di 2 anni e 9 mesi.
i. Le circostanze
personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1; STF
6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008
del 19 giugno 2009 consid. 3.5), non permettono, per AP 2, alcuna attenuazione
nella misura in cui nel suo passato non si ravvisa nulla di particolarmente
meritorio che possa costituire una circostanza genericamente attenuante. Non si
ravvisano elementi meritori nemmeno nel suo comportamento processuale ritenuto
come egli abbia costantemente dimostrato che la trasparenza non fa parte del
suo DNA. Per lui, invece, si deve tener conto del suo precedente penale in
Italia che non può non avere un effetto aggravante, ritenuto, in particolare,
come egli già sia stato nel 2016 condannato per reati di natura analoga (DTF
121 IV 49).
Per AP 1, invece, va tenuto conto - con effetto attenuante - del
suo comportamento processuale caratterizzato da una discreta collaborazione con
gli inquirenti e del fatto che egli si è assunto il debito correntista (per i
fr. ca. 300.000. - ancora dovuti all’AP relativamente alla richiesta di credito
del 16 giugno 2020) nei confronti della __________.
Si ha, così, che, tutto ben considerato:
- a AP 2 viene inflitta la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi;
- a AP 1 viene inflitta la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi.
sospensione condizionale
20. L’art.
42 cpv. 1 CP sancisce il principio in base al quale il giudice sospende di
regola l’esecuzione di una pena detentiva non superiore ai due anni se una pena
senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere
nuovi crimini o delitti. Di principio, quindi, se l’autore non è recidivo e con
un pronostico favorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale
della pena, laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV
1 consid. 4.2.2.). Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere
parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva di un
anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa
dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione
della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art.
42 CP per la condizionale totale, una prognosi favorevole (DTF 134 IV 60
consid. 7.4 pag. 77).
20.1. Pur se, per la loro
natura, i suoi precedenti penali non hanno sostanzialmente rilevanza per il
tema, l’esordio di AP 1 nel nostro Paese
caratterizzato dall’inganno delle autorità e i reati di cui si è
successivamente reso autore colpevole (nel contesto dei quali egli ha, pur se
un po’ al traino di AP 2, dato prova di una non indifferente propensione a
delinquere), proiettano un’ombra pesante sulla sua prognosi. Tuttavia, la
collaborazione fornita agli inquirenti e l’assunzione del debito correntista
nei confronti di __________ sembrano cominciare a rischiarare l’orizzonte di AP
1 per cui, nonostante rimangano delle perplessità - non si può, dimenticare
che, ancora al dibattimento d’appello, egli ha sostenuto la sua estraneità a __________
- avuto riguardo alla sua storia, non si può non concludere che, esaminati spassionatamente
e nel loro complesso, gli elementi in atti non bastano a formulare una prognosi
negativa.
Pertanto, la pena detentiva inflitta a AP 1 deve essere
parzialmente sospesa.
Avuto riguardo alla colpa - nel suo complesso, pesante - di AP 1,
la parte da espiare è fissata nel massimo previsto dall’art 43 cpv. 2 CP: essa
è, dunque, di 15 mesi. Per il resto è sospesa condizionalmente con un periodo
di prova di 2 anni.
espulsione
21.a. Secondo la dottrina, i
prestiti Covid-19 possono essere considerati, a tutti gli effetti, delle
prestazioni sociali poiché - come emerge, chiaramente, dalle spiegazioni del
DFF all’ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali
in seguito al coronavirus - lo scopo del Consiglio federale con l’adozione di
tale misura era:
- prevenire
i licenziamenti di massa,
- garantire
la continuazione del pagamento dello stipendio,
- evitare
che le imprese e i lavoratori indipendenti, in realtà sani, fossero spinti al
fallimento a causa di problemi di liquidità,
- prevenire
i casi di rigore,
- fornire
un sostegno mirato, rapido e senza ostacoli burocratici alle persone e ai
settori,
ciò che è, perfettamente, paragonabile a delle prestazioni sociali
(cfr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea
Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, Ein Betrug der besonders verwerflichen
Art: Strafbarkeit des Missbrauchs von Corona-Krediten aus einer
Praxisperspektive, in: Jusletter 3. August 2020, pag 13 e 14, n. 39).
b. Con il che si ha che,
in concreto, il reato di truffa (nel caso di AP 2: ripetuta) di cui si sono
resi colpevoli gli imputati è, perfettamente, assimilabile a quello ex art. 66a
cpv. 1 lett. e CP, per cui AP 1 e AP 2 dovrebbero essere espulsi dal territorio
elvetico. Occorre, tuttavia, esaminare se siano dati gli estremi che impongono
la rinuncia all’espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP (c.d. caso di rigore). Sulle
condizioni per poter rinunciare a un’espulsione prevista dall’art. 66a cpv. 1
CP si rinvia, in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid. 96 e 97 della
sentenza impugnata.
22.1. AP 1, classe 1975, è
arrivato in Svizzera nel 2016. Si può ben dire, dunque, che egli ha, in
pratica, trascorso l’intera sua vita in Italia. Il suo percorso formativo, così
come quello professionale, si è svolto interamente in Italia. Ed è, sempre, in
Italia che egli si è creato una famiglia. È lì, pertanto, che si trovano tutti
i suoi affetti: a __________ vive il suo unico figlio e a __________ la sua ex
moglie con cui ha, ancora, buoni contatti. In Svizzera, per sua ammissione, non
ha legami.
Non sorprende, quindi, che, richiesto di esprimersi sui suoi
progetti futuri, egli ha spiegato che la sua intenzione è quella di «tornare a lavorare nella mia professione e
vivere con la mia famiglia, con i miei cari in Italia»
(interrogatorio 15.6.2021, pag. 2 allegato 1 a verb. dib. di primo grado).
Si aggiunga che nel nostro
Paese AP 1 non ha, praticamente, lavorato se non per pochi mesi nel corso della
prima metà del 2020 (ma in maniera saltuaria e discontinua). Pur risiedendo,
già, in Ticino, l’imputato ha continuato a prestare la sua attività di
consulenza in Italia (fino al momento del suo arresto).
Stando così le cose, l’espulsione di AP 1 non rappresenta, certo,
una grave ingerenza nel suo diritto alla vita famigliare e privata, difettando,
dunque, già la prima delle due condizioni cumulative per l’applicazione
dell’art. 66a cpv. 2 CP.
22.2. Occorre,
tuttavia, valutare la compatibilità della misura dell’espulsione con l'art. 5 par. 1 Allegato I ALC - applicabile in virtù della cittadinanza italiana
dell’appellante - secondo cui i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC
possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Va, dunque, esaminato se
l’espulsione di AP 1 si pone in contrasto con questa disposizione di diritto
internazionale (STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019, consid. 6).
a. Con
l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) la Svizzera ha, in
sostanza, conferito ai cittadini degli Stati membri dell'UE un diritto ampio (e
reciproco) a esercitare un'attività economica. L'ALC, in sé, non ha alcun
influsso sulla legislazione in materia di diritto penale. Nell'interpretazione
delle disposizioni legali (in generale), la Svizzera deve, tuttavia, tener
conto degli obblighi previsti dal diritto internazionale (STF 6B_378/2018 del
22 maggio 2019 consid. 3.4.1). Secondo l'art. 5 par. 1 Allegato I ALC, i
diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati soltanto da misure
giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità
(STF 6B_378/2018 del 22 maggio 2019 consid. 3.5). Il Tribunale federale ha
stabilito che l’art. 5 par. 1 Allegato I ALC non deve essere interpretato in
maniera restrittiva in ambito penale, bensì secondo il suo senso letterale.
Concretamente, i tribunali devono, in ogni singolo caso, esaminare se l’art. 5
par. 1 Allegato I ALC può impedire un’espulsione penale. Si tratta,
essenzialmente, di un esame di proporzionalità dell’azione dello Stato in caso
di limitazione della libera circolazione ex art. 5 par. 1 Allegato I ALC (STF
6B_378/2018 del 22 maggio 2019 consid. 3.6). Il criterio determinante per l’espulsione
penale è l’intensità della messa in pericolo dell’ordine pubblico, della
sicurezza, della salute, rispettivamente del bene comune attraverso la volontà
criminale così come si manifesta negli atti che potrebbero giustificare
un’espulsione ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 CP (STF 6B_378/2018 del 22 maggio
2019 consid.4.5). Concretamente, il giudice deve valutare il rischio di
recidiva e fare una prognosi in funzione dell’insieme delle circostanze, in
particolare in considerazione della natura e dell’importanza del bene giuridico
minacciato, come pure della gravità del pregiudizio che potrebbe essere
arrecato. Più il bene giuridico minacciato è importante, più rigoroso sarà
l’apprezzamento del rischio.
b. Ricordato come la
prognosi di AP 1 non può dirsi sfavorevole (cfr. consid. 20.1.), si impone
rinunciare alla sua espulsione poiché una tale misura, ritenute le circostanze
concrete, non appare compatibile con l’ALC.
Si ha, pertanto, che la misura dell’espulsione avuto riguardo a AP
1 dev’essere annulata.
Il suo appello, su questo punto, è, quindi, accolto.
L’appello incidentale del PP, nella misura in cui volto ad
ottenere il prolungamento della durata dell’espulsione di AP 1, è, invece,
respinto.
23.a. Anche AP 2 è arrivato
in Svizzera nel 2016 e, quindi, pure lui, ha trascorso la quasi totalità della
sua vita in Italia. In Italia vivono i suoi genitori e i suoi due figli. Con il
suo paese d’origine AP 2 ha, sempre, mantenuto un forte legame: per sua
ammissione egli, fino al suo arresto, vi si recava più volte a settimana, sia
per visitare i genitori sia per lavoro. Se è ben vero che in Svizzera vive la
sua compagna, __________, al beneficio di un permesso di domicilio, è
altrettanto vero che la donna è cittadina __________ e si trova in Svizzera da
pochi anni. Non solo. Se, inizialmente, ella lavorava quale medico __________,
è stato l’imputato ad aver affermato che, ad un certo punto (si era a
settembre/ottobre 2020), era stata assunta da __________ (cioè dalla società di
AP 2) «perché stavano entrando diversi
ordini e lei sarebbe stata dedicata ai controlli del magazzino e le consegne
visto che è molto precisa» (cfr. VI PP 23.1.2021, pag. 19). Senza
voler entrare nel merito della motivazione data all’assunzione (che magazzino
poteva avere __________?), si ha che, in queste circostanze, è ragionevole
ipotizzare che ella possa, senza difficoltà, lasciare la Svizzera per seguire
il compagno.
Del resto, come visto, il lavoro svolto, concretamente,
dall’imputato nel nostro Paese, così come l’attività della predetta società,
sono rimasti una nebulosa. Millantando progetti mirabolanti dagli utili
milionari, muovendosi dalla fornitura di guanti alla telefonia, dalla
desolforizzazione del gasolio alla quotazione in borsa di società, AP 2 ha
dimostrato di essere un abile affabulatore ma non è riuscito a dimostrare cosa,
esattamente, abbia fatto nel nostro Paese e come sia riuscito a guadagnarsi i
soldi per vivere. Per quel che riguarda il legame con la compagna va, poi,
aggiunto che la vicinanza con la Svizzera consentirebbe il mantenimento del
legame qualora lei decidesse di rimanere nel nostro Paese.
Anche per AP 2, dunque, l’espulsione non rappresenta una grave
ingerenza nel suo diritto alla vita famigliare e privata, difettando, dunque,
già la prima delle due condizioni cumulative per l’applicazione dell’art. 66a
cpv. 2 CP. Abbondanzialmente va rilevato che l’interesse pubblico
all’espulsione dell’appellante prevarrebbe, in ogni caso, sul suo interesse
privato a rimanere in Svizzera. Infatti, il reato di truffa (ripetuta) commesso
dall’appellante è, oggettivamente, grave. Ciò è supportato, da un lato già solo
dall’entità della pena comminata per legge (pena detentiva fino ai 5 anni) e,
d’altro lato, dalla colpa dell’appellante che, in concreto, è molto grave (cfr.
consid. 20) a maggior ragione se si considera che ha commesso il reato per cui
è stato condannato in età adulta (meno grave sarebbe stato qualora li avesse
perpetrati in giovane età, cfr. DTF 139 I 31 consid. 2.3.3; DTF 139 I 16
consid. 2.2.2). Che l’imputato, ancora al dibattimento d’appello, abbia
relativizzato la gravità del suo agire, perlomeno, in relazione ai fatti che
riguardano __________ (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4), costituisce un ulteriore
elemento allarmante per la sua prognosi (oltre alla sua condanna in Italia per
reati gravi quali l’associazione per delinquere e la dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti) poiché
indicativo dell’assenza di un reale ravvedimento (STF 2C_910/2015
dell’11.04.2016 consid. 5.3., fattore pure da considerare nell’ambito di un
interesse pubblico all’espulsione).
Si aggiunga che non esistono, né l’appellante li fa valere,
particolari elementi ostativi all’espulsione del prevenuto, quali un avverso
stato di salute o seri pregiudizi a suo carico a seguito dell’espulsione.
Che la misura
dell’espulsione sia, per AP 2, compatibile con l’ALC (STF 6B_235/2018 del 1°
novembre 2018 consid. 4.1) è pacifico.
Nonostante la sua condanna in Italia, l’imputato non ha esitato a
recidivare - pochi anni dopo - malversando, ripetutamente, nel nostro Paese ai
danni dell’AP, ma, a ben vedere, anche ai danni della comunità, nella misura in
cui, agendo come ha agito, egli ha «sottratto»
(o rischiato di sottrarre) fondi a quelle imprese, realmente, bisognose
dell’aiuto della Confederazione. Egli ha, così, dimostrato una risoluta
propensione a delinquere. Non solo. Particolarmente preoccupante è apparso
(come già rilevato sopra) il suo comportamento processuale: AP 2 ha dimostrato
di non volersi - veramente - assumere le proprie responsabilità e di non
essersi, quindi, veramente, ravveduto per quanto fatto, nella misura in cui,
ancora al dibattimento d’appello, ha cercato di minimizzare la gravità di
quanto commesso, perlomeno, in relazione ad __________ (cfr. verb. dib.
d’appello, pag. 4).
Con il che il rischio che egli
possa, in futuro, commettere altri reati della medesima natura di quelli già
commessi è, allo stato attuale, più che concreto.
Tutto ciò ponderato, la richiesta avanzata dall’appellante di
annullamento della misura dell’espulsione è respinta.
b. La prima Corte ha
fissato in 8 anni la durata dell’espulsione.
Considerato il principio di proporzionalità, la durata
dell’espulsione deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della
durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF
2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2).
Ciò detto, ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di
espulsione che va dai 5 ai 15 anni e avuto riguardo al fatto che la pena
inflitta si colloca nella fascia media del quadro edittale previsto dall’art.
146 CP, appare adeguata, in concreto, la durata dell’espulsione dalla Svizzera
di AP 2 a 8 anni, così come ordinato col giudizio impugnato.
L’appello del PP, su questo punto, è, pertanto, respinto.
pretese civili a favore
dell’AP
24.1. La PC 1 ha, innanzitutto, chiesto:
- a
AP 2 il risarcimento della somma di fr. 491'866.12 oltre interessi al 5% dal 14
giugno 2021 in relazione alla truffa di cui al punto 2. dell’atto d’accusa
riguardante __________;
- a
AP 2 e ad AP 1 (in solido) il risarcimento della somma di complessivi fr.
976'798.80 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2021 su fr. 498'689.34
(riguardanti __________) e dal 21 maggio 2020 su fr. 478'109.46 (riguardanti __________)
in relazione alle truffe di cui ai punti 3.2. e 3.3. dell’atto d’accusa.
24.1.1. Ritenuto
che sono la diretta conseguenza dell’agire truffaldino degli imputati e
costituiscono il danno delle truffe da loro perpetrate, AP 2 e AP 1 vanno
condannati a restituire all’AP i prestiti indebitamente percepiti da __________
e da __________
24.1.2. Giusta l’art. 126 cpv. 1
lett. b CPP, il giudice pronuncia sull’azione civile anche nel caso in cui
assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito.
a. In concreto, la
fattispecie riguardante __________ (con riferimento alla quale gli imputati
sono stati prosciolti dal reato di truffa ex art. 146 cpv. 1 CP), appare matura
per decidere sull’azione civile dell’AP ad essa relativa.
b. Dagli atti risulta
che fr. 200'000. - sono stati versati all’AP come parziale pagamento del debito
di __________. La circostanza emerge, in particolare, dalla convenzione 25
febbraio 2021 tra la __________ e l’AP (sottoscritta per accordo anche da AP 1).
Tale convenzione subordinava il pagamento della predetta somma ad una sola
condizione, segnatamente che l’AP dichiarasse il suo disinteresse per gli averi
di __________ allora sotto sequestro e, conseguentemente, il suo accordo al
loro dissequestro, ciò che è, effettivamente, avvenuto (cfr. scritto avv. RAap
1 del 26.2.2021 con cui l’AP PC 1 si disinteressava al mantenimento del
sequestro in punto ai conti intestati a __________, doc. TPC 11). Ne consegue
che i fr. 200'000. - già ricevuti dall’AP vanno dedotti dalla pretesa di
questultima riguardante __________. Va, del resto, rilevato che il patrocinatore
dell’AP, già in occasione del dibattimento di primo grado (cfr. Riassunto
scritto delle arringhe, doc. dib. 4 allegato a verb. dib. di primo grado) e,
ancora, in appello (cfr. Riassunto scritto delle arringhe prodotto al
dibattimento d’appello) si è limitato (senza aggiungere e/o spiegare altro) ad
affermare che il pagamento ricevuto da __________ non è stato considerato nel
computo della pretesa alla luce delle condizioni di cui alla Convenzione agli
atti (pag. 8, rispettivamente 9 dell’arringa di primo grado, rispettivamente
d’appello). Sennonché, come già evidenziato, l’unica condizione posta nella
Convenzione era quella di cui si è detto sopra e si è, effettivamente,
realizzata.
c. AP 1, nella
sostanza, assumendo il debito correntista nei confronti della società, ha
riconosciuto di dover risarcire la parte del danno/del prestito rimasta
scoperta in seguito al già avvenuto pagamento di fr. 200'000 (v. sopra).
Peraltro è chiaro che, nel fornire le informazioni alla banca (confezionando
documentazione creata ad arte e contenente dati completamente falsi), gli
imputati l’hanno deliberatamente ingannata commettendo un illecito civile (pur
se penalmente non rilevante). AP 1 e AP 2 sono, pertanto, condannati (in
solido) al pagamento della pretesa residua pari a fr. 298'689.34 oltre
interessi al 5% a decorrere dal 21 maggio 2021.
24.2. L’AP
ha, poi, chiesto la rifusione delle spese legali sostenute per la procedura
penale.
a. Essa
ha chiesto: la conferma dell’indennizzo di fr. 41'921.60 riconosciutole con la
sentenza impugnata per il primo grado di giudizio e l’indennizzo di fr.
8'387.55 per la procedura d’appello. Rilevato che gli imputati non le hanno
(puntualmente) contestate, le prestazioni esposte per la procedura di primo
grado (in particolare, il dispendio orario di 92 ore e 15 minuti; cfr. istanza
di indennizzo di cui all’allegato 3 al doc. dib. 2 allegato al verb. dib. di
primo grado), così come quelle esposte per la procedura d’appello (in
particolare, il dispendio orario di 21 ore e 15 minuti) appaiono adeguate e
commisurate al caso concreto già solo in considerazione del tempo necessario
alla partecipazione agli interrogatori nonché al dibattimento di primo grado e
a quello d’appello (per cui l’onorario esposto va, tuttavia, adattato alla sua
effettiva durata, con l’aggiunta di 15 minuti prima dell’inizio del
dibattimento e 15 dopo la fine del dibattimento).
Queste prestazioni vanno, però, indennizzate alla tariffa oraria
di fr. 280.-, il caso non essendo complicato al punto da discostarsi dalla
tariffa abituale.
Applicando la tariffa oraria di
fr. 280.-, l’onorario è, quindi, di fr. 25'830. - per la procedura di primo
grado (inchiesta e procedura davanti al TPC) e di fr. 5'670. - per quella
d’appello.
Per la procedura di primo grado
le spese ammontano a fr. 1'033.20 (4% di fr. 25'830. -) e l’IVA, che va
calcolata al 7.7 %, a fr. 2'068.46. Per la procedura d’appello le spese
ammontano, invece, a fr. 340.20 (6% di fr. 5'670. -) e l’IVA, che va calcolata
al 7.7%, a fr. 462.78.
Per la procedura di primo grado
sono, pertanto, riconosciute prestazioni in ragione di complessivi fr.
28'931.66; per quella d’appello in ragione di complessivi fr. 6'472.98.
b. Tenuto
conto della parziale conferma dell’atto d’accusa e dell’esito del procedimento
d’appello, si giustifica la condanna degli imputati (in solido) al risarcimento
delle spese legali sostenute dall’AP in ragione di 2/3 per la procedura di
primo grado (cioè di complessivi fr.19'287.77) e di 1/2 per quella d’appello
(cioè di complessivi fr.3'236.49).
confisca, risarcimento
equivalente e sequestro conservativo
25.a. Giusta l’art. 70 cpv. 1
CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il
prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore
di un reato, salvo che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo
di ripristinare la situazione legale.
b. A
norma dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla
confisca non sono più reperibili, siccome consumati, dissimulati o alienati, il
giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e ciò per
evitare che colui che si è spossessato di valori patrimoniali soggetti a
confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (DTF 140 IV 57
consid. 4.2.; 129 IV 109 consid. 3.2; 123 IV 74 consid. 3; FF 1993 III pag.
221; STF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 10.1;
Schmid, Kommentar, Einziehung Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I,
Considerandi
II ed. 2007 n. 99 ad art. 70- 72; STF 1B_185/2007 del 30
novembre 2007 consid. 10.1).
L’art. 71 cpv. 2 CP prescrive,
poi, che il giudice può prescindere in tutto o in parte dall’ordinare un
risarcimento quando questo risulti presumibilmente inesigibile o impedisca
seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.
c. L’art.
73.
CP prevede che, se in seguito a un crimine o a un delitto, qualcuno patisce
un danno non coperto dall’assicurazione e si deve presumere che il danno non
sarà risarcito dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta,
fino all’importo del risarcimento stabilito giudizialmente o mediante
transazione le pretese del risarcimento equivalente (lett. c). Il giudice può
tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo
Stato la relativa quota del suo credito (cpv. 2).
26.
In concreto, la somma
di fr. 67'831.18 depositata sul conto del Tribunale d’appello aperto presso __________
(e proveniente dal conto intestato al Ministero pubblico, cfr. doc. TPC 21)
costituisce il saldo a chiusura di tutte le rubriche della relazione bancaria
n. __________ aperta presso __________ e intestata ad AP 1 (cfr. doc. TPC 20).
Ritenuto che sulle citate rubriche erano depositati (anche) fondi di pertinenza
dell’imputato (estranei all’importo di Euro 128'750. - proveniente dal prestito
Covid di cui alla truffa ex punto 3.3. dell’atto d’accusa accreditato sulla
citata relazione), si ha che il provento di reato non è più rintracciabile.
La somma di fr. 957.20 depositata sul conto del Tribunale
d’appello (pure proveniente dal conto intestato al Ministero pubblico, cfr.
doc. TPC 21) deriva, per quanto desumibile dagli atti, dai sequestri sulle
relazioni bancarie riconducibili a AP 2, rispettivamente da quanto
sequestratogli al momento del fermo. Con il che non è possibile accertare che
si tratta di provento di reato.
Ne discende che i citati importi non possono essere confiscati.
Poiché il provento di reato non è più rintracciabile, si
giustifica la condanna degli imputati al pagamento allo Stato di un
risarcimento equivalente con sequestro conservativo ai sensi dell’art. 71 cpv.
3.
CP degli importi di fr. 67'831.18 e di fr. 957.20 (soltanto di tali importi
nel rispetto del principio della reformatio in peius ex art. 391 cpv. 2 CPP).
Le pretese di risarcimento equivalente di cui sopra sono assegnate
all’PC 1 ritenuto come l’AP abbia già dichiarato di cedere il suo credito allo
Stato nella misura di quanto le verrà assegnato (cfr. riassunto scritto delle
arringhe, doc. dib. 4, pag. 9, allegato a verb. dib. di primo grado).
tassazione della nota d’onorario dell’avv. DF 1
27.
Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DUF 1, ha prodotto al dibattimento
la nota d’onorario 13 dicembre 2021 per le sue prestazioni per il procedimento
d’appello (doc. dib. 7). Egli, ha esposto fr. 12'885.65 di cui fr. 11'100. - di
onorario (corrispondenti a 61 ore e 40 minuti di lavoro), fr. 864.40 di spese e
fr. 921.25 di IVA.
27.1
L’onorario
e le
spese esposte appaiono adeguati già solo avuto riguardo all’importanza della
vertenza (resa evidente dalla pena inflitta col giudizio di primo grado,
rispettivamente dalla misura dell’espulsione con esso ordinata). La nota
d’onorario è, dunque, approvata così come esposta con l’aggiunta del tempo
relativo all’effettiva durata del dibattimento (4 ore e 30 minuti più 15 minuti
prima e dopo il dibattimento) in ragione di complessivi fr. 13'854.95 (di cui
fr 12'000. - di onorario, fr. 864.40 di spese e fr 990.55 di IVA).
27.2
Visto
l’esito dell’appello, non appena le sue condizioni economiche glielo
permetteranno, AP 1 dovrà rimborsare allo Stato 1/2 di quanto da questi
anticipato per i costi della sua difesa.
spese
procedurali di primo grado
28.
Visto l’esito del
procedimento, la tassa di giustizia e le spese di primo grado sono a carico di AP
2.
in ragione di 1/3, a carico di entrambi gli imputati (in solido) in ragione
di 1/3 e per il resto a carico dello Stato.
spese procedurali di appello
29.
Visto
l’esito del procedimento:
- gli
oneri dell’appello di AP 1 sono posti a suo carico in ragione di 1/2 e, per
l’altro mezzo, sono, invece, a carico dello Stato;
- gli
oneri dell’appello di AP 2 sono posti a suo carico in ragione di 3/5 e, per il
resto, sono, invece, a carico dello Stato;
- gli
oneri dell’appello del PP sono posti a carico dello Stato in ragione di 5/6 e,
per il resto, sono, invece, a carico di AP 1.
indennizzi
30.
AP 2 si è rimesso al
giudizio della Corte per la quantificazione dell’indennizzo ex art. 429 cpv. 1
lett. a CPP in relazione alla procedura d’appello. Il suo difensore di fiducia,
avv. DF 2, ha prodotto al dibattimento la scheda contabile
dettagliata delle sue prestazioni (doc. dib. 5). Egli ha esposto fr. 17'658.75 di cui fr. 15’000. - di onorario (corrispondenti a 50 ore di lavoro),
fr. 1'396.25 di spese e fr. 1'262.50 di IVA.
30.1
Quanto
esposto è apparso adeguato a questa Corte già solo avuto riguardo
all’importanza della vertenza (resa evidente dalla pena inflitta col giudizio
di primo grado, rispettivamente dalla misura dell’espulsione con esso
ordinata). Va aggiunta la partecipazione al dibattimento (calcolato in base
all’effettiva durata più 15 minuti prima e dopo il dibattimento) e va applicata
la tariffa oraria di fr. 280.-, il caso non essendo complicato al punto da
discostarsi dalla tariffa abituale.
Applicando la tariffa oraria di
fr. 280.-, l’onorario per le prestazioni effettuate in relazione alla procedura
d’appello è, quindi, di fr. 15'400. - . Le spese ammontano a fr. 1'396.25 e
l’IVA, che va calcolata al 7.7 %, a fr. 1'293.31.
In linea con la ripartizione
degli oneri processuali d’appello, le spese legali per la difesa di fiducia
pari a fr. 18'089.56 sono poste in ragione di 3/5 a carico dell’imputato e di
2/5 a carico dello Stato che rifonderà, quindi, a AP 2, fr. 7'235.82 (2/5 di
fr. 18'089.56) a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.
Per questi
motivi
visti gli
art. 76 segg., 80 segg., 84, 135, 348 segg., 379 segg.,
398.
e segg. CPP
40,
42, 47, 49, 51, 66a, 70, 71, 73, 146, 251 CP
118.
LStrl
54, 55, 56 e 95 LSan
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria
e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di AP 2
è parzialmente accolto.
II. L’appello di AP 1
è parzialmente accolto.
III. L’appello
incidentale del PP è parzialmente accolto.
Di conseguenza,
ricordato che, in
assenza di impugnazione,
i dispositivi n. 1.1.3.
(limitatamente a AP 2), 1.2.3. (limitatamente a AP 2), 2., 2.1., 2.2., 2.2.1.,
2.2.2., 2.2.3., 7., 8. e 12.1. sono passati in giudicato.
sono passati in giudicato,
ricordato in particolare
che:
- AP 2 è stato
riconosciuto, con giudizio passato in giudicato, autore colpevole di ripetuta
truffa e di ripetuta falsità in documenti (dispositivi n. 1.1.3., 1.2.3., 2.,
2.1., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. della sentenza di primo grado).
1.
AP 2
1.1
è dichiarato autore
colpevole di:
1.1.1
ripetuta
falsità in documenti
1.1.1.1
per avere, agendo in
correità con AP 1, nel corso del mese di aprile 2020, al fine di ottenere il
prestito in nome e per conto della ditta individuale di AP 1, presentato a __________
un formulario di richiesta di credito per la citata ditta con l’indicazione di
una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto
economico per il 2019 relativi alla predetta ditta creati ad arte con dati
completamente falsi;
1.1.1.2
per avere, agendo in
correità con AP 1, nel periodo aprile-giugno 2020, al fine di ottenere il
prestito in nome e per conto di __________, presentato a __________ un
formulario di richiesta di credito per la citata società con l’indicazione di
una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto
economico per il 2019 relativi alla predetta società creati ad arte con dati
completamente falsi;
e meglio come indicato nei considerandi;
1.2
è prosciolto dalle imputazioni
di truffa di cui ai punti 3.1. e 3.2. dell’atto d’accusa e dal reato di falsità
in documenti di cui al punto 4.7. dell’atto d’accusa;
1.3
è condannato:
1.3.1
alla
pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei mesi), da dedursi il carcere preventivo
e di sicurezza sofferti e la pena anticipatamente espiata;
1.3.2
al pagamento a favore
dello Stato di un risarcimento equivalente di fr. 957.20;
1.3.3
al pagamento allo
Stato, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, dell’importo
di fr. 16'522.66 (pari a 2/3 di fr. 24'784. -) a valere quale partecipazione
alle spese legali sostenute per la sua difesa relativa al procedimento di primo
grado.
1.4
È
ordinata l’espulsione di AP 2 dal territorio svizzero per la durata di 8 (otto)
anni.
2.
AP 1
2.1
è dichiarato autore
colpevole di:
2.1.1
truffa
2.1.1.1
per avere, nel corso del
mese di luglio 2020, agendo in correità con AP 2, chiesto a __________ ed
ottenuto, fornendo informazioni false, fr. 480'000. - in nome e per conto della
società __________, a valere quale prestito Covid-19 ex Ordinanza del
Consiglio federale sulle fideiussioni solidali Covid-19 del 25 marzo 2020;
2.1.2
ripetuta falsità in
documenti
2.1.2.1
per avere, agendo in
correità con AP 2, nel corso del mese di aprile 2020, al fine di ottenere il
prestito in nome e per conto della sua ditta individuale, presentato a __________
un formulario di richiesta di credito per la citata ditta con l’indicazione di
una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto
economico per il 2019 relativi alla predetta ditta creati ad arte con dati
completamente falsi;
2.1.2.2
per avere, agendo in
correità con AP 2, nel periodo aprile-giugno 2020, al fine di ottenere il
prestito in nome e per conto di __________., presentato a __________ un
formulario di richiesta di credito per la citata società con l’indicazione di
una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto
economico per il 2019 relativi alla predetta società creati ad arte con dati
completamente falsi;
2.1.2.3
per avere, agendo in
correità con AP 2, nel corso del mese di luglio 2020, al fine di ottenere il
prestito di cui al punto 2.1.1.1., presentato a __________ un formulario di
richiesta di credito per la società __________ con l’indicazione di una cifra
d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto economico per
gli anni 2018 e 2019 relativi alla predetta società creati ad arte con dati
completamente falsi;
2.1.3
tentato
inganno nei confronti delle autorità
per avere, agendo in correità con __________, nel periodo 12
febbraio 2016-30 marzo 2017, tentato di ingannare le autorità preposte al
rilascio del suo permesso di soggiorno trasmettendo loro un contratto di lavoro
e un contratto di locazione creati ad arte con dati completamente falsi;
e meglio come indicato nei considerandi.
2.2
è prosciolto dalle
imputazioni di truffa di cui ai punti 3.1. e 3.2. dell’atto d’accusa, dal reato
di falsità in documenti di cui al punto 4.7. dell’atto d’accusa e dalla
contravvenzione alla legge sanitaria cantonale (punto 6. dell’atto d’accusa);
2.3
è condannato:
2.3.1
alla
pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo
e di sicurezza sofferti e la pena anticipatamente espiata;
2.3.1.1
La pena detentiva è
condizionalmente sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi con un periodo di
prova di 2 (due) anni. Per il resto da espiare;
2.3.2
al
pagamento a favore dello Stato di un risarcimento equivalente di fr. 67'831.18.
2.4
È
annullata la misura dell’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5
(cinque) anni ordinata nei suoi confronti con la sentenza di primo grado
(dispositivo n. 9.).
3.
AP 2 è condannato al
pagamento a favore dell’AP PC 1 di fr. 491'866.12 oltre interessi al 5% dal 14
giugno 2021 a titolo di risarcimento danni.
4.
AP 2 e AP 1 sono
condannati, in solido, al pagamento a favore dell’PC 1 di:
- fr.
478'109.46 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 2021 a titolo di risarcimento
danni;
- fr.
298'689.34 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2021 a titolo di risarcimento
danni.
5.
AP
2.
e AP 1 sono condannati, in solido, al pagamento a favore dell’AP PC 1 di
fr. 19'287.77 (pari a 2/3 di fr. 28'931.66) a valere quale indennizzo ex art.
433.
CPP delle spese legali sostenute per la procedura di primo grado.
6.
AP 2 e AP 1 sono
condannati, in solido, al pagamento a favore dell’AP PC 1 di fr. 3'236.49 (pari
a 1/2 di fr. 6'472.98) a valere quale indennizzo ex art. 433 CPP delle spese
legali sostenute per la procedura d’appello.
7.
È ordinato il
sequestro conservativo ex art. 71 cpv. 3 CP degli importi di fr. 67'831.18 e di
fr. 957.20 di cui ai punti 2.3.2. e 1.3.2.
8.
Le pretese di
risarcimento equivalente di cui ai punti 1.3.2. e 2.3.2. sono assegnate all’AP PC
1.
9.
Gli oneri
processuali di primo grado sono a carico di AP 2 in ragione di 1/3, di AP 2 e AP
1.
(in solido) in ragione di 1/3 e per il resto sono a carico dello Stato.
10.
Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 2, a titolo di
indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’importo di fr. 7'235.82 (pari
a 2/5 di fr. 18'089.56) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la
procedura d’appello.
11.
Per
le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all’avvocato DUF 1,
difensore d’ufficio di AP 1, vengono riconosciuti:
- onorario fr.
12'000.00
- spese fr.
864.40
- IVA (7.7% su fr. 5'787. -) fr.
990.55
Totale
fr.
13'854.95
che sono posti a carico dello
Stato.
11.1
La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente
dispositivo e la nota d’onorario.
11.2
Contro
la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
11.3
Non
appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a
rimborsare allo Stato 1/2 di quanto da quest’ultimo anticipato per le spese
della sua difesa nella procedura di appello.
12.
12.1
Gli oneri processuali
relativi alla procedura di appello avviata da AP 1, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'500.00
- spese fr. 200.00
Totale fr. 2'700.00
sono posti a carico
dell’appellante in ragione di 1/2 e per il resto a carico dello Stato.
12.2
Gli
oneri processuali relativi alla procedura di appello avviata da AP 2, consistenti
in:
- tassa di giustizia fr. 2'500.00
- spese fr. 200.00
Totale fr. 2'700.00
sono posti a carico
dell’appellante in ragione di 3/5 e per il resto a carico dello Stato.
12.3
Gli oneri processuali
relativi alla procedura di appello incidentale avviata dal PP, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'500.00
- spese fr. 200.00
Totale fr. 2'700.00
sono posti per 1/6 a carico di AP 1 e per 5/6 sono a carico dello
Stato.
13.
Intimazione a:
14.
Comunicazione a:
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il
ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art.115 LTF.