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Decisione

17.2021.219

Truffe Covid/annesse falsità in documenti: requisito dell'inganno astuto prima/dopo emanazione di direttive (antiabuso) SECO. Requisito del danno nella c.d. truffa al credito. Formulario di richiesta del credito è un documento ex art. 110 n.4 CP. Espulsione obbligatoria (in analogia a art. 148a CP)

21 dicembre 2021Italiano128 min

avere, nel periodo 22 aprile 2020 – 28 luglio 2020, a __________, __________, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

17.2021.219+220+

234+237+316

Locarno

21 dicembre 2021/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Chiarella Rei-Ferrari

segretaria:

Cristina Maggini, vicecancelliera

sedente per statuire sugli appelli presentati l’11 e il 20

agosto 2021 da

AP 2,

rappr. dall’avv.DF 2,

AP 1,

rappr. dall’avv. DUF 1,

contro la sentenza emanata il 16 giugno 2021 dalla Corte

delle assise criminali (motivazione scritta intimata il 10 agosto 2021) nei

loro confronti

e sull’appello incidentale del 25 agosto 2021 presentato dal

procuratore pubblico PP 1,

esaminati gli atti;

ritenuto che:

A. Confermando

integralmente, avuto riguardo a AP 2, e quasi integralmente, avuto riguardo a AP

1 (con l’eccezione delle imputazioni di tentato inganno nei confronti delle

autorità e contravvenzione alla legge sanitaria cantonale), l’atto d’accusa n.

30/2021 del 22 febbraio 2021, la Corte delle assise criminali ha dichiarato:

1. AP

1 e AP 2 coautori colpevoli di:

1.1. truffa

ripetuta

per

avere, nel periodo 22 aprile 2020 – 26 novembre 2020, a __________, __________,

__________, __________ e in altre imprecisate località, per procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, agendo in correità tra loro e in parte con il

fiduciario __________, ingannato con astuzia più persone, affermando cose false

o dissimulando cose vere, oppure confermandone subdolamente l’errore,

inducendole in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui,

per un importo complessivo di CHF 1'060'000.00, e meglio, per avere,

1.1.1. nel corso del mese di aprile 2020, richiedendo un

prestito Covid-19 per la ditta individuale di AP 1, allestendo un bilancio e un

conto economico relativi all’anno 2019 dai quali emergevano ricavi d’esercizio

per CHF 1'051'680.00 e un utile di CHF 215'543.49, quando invece dall’esame

della documentazione bancaria della relazione nr. __________ nel 2019

risultavano accrediti pari a EUR 403'890.74 e CHF 1'000.00, inoltrando il

formulario di richiesta di prestito Covid-19 indicante la cifra d’affari

fittizia di CHF 1'050'000.00, correlato con i dati contabili fittizi,

all’istituto bancario, ingannato con astuzia i funzionari di __________,

inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per un importo di CHF

80’000.00, utilizzando AP 1 il denaro in parte per scopi diversi da quelli

previsti dall’Ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali

Covid-19, ritenuto che con ordine del 9 febbraio 2021 il prestito Covid-19 è

stato interamente rimborsato attingendo dalla liquidità sul conto;

1.1.2. nel periodo aprile 2020 – 16 giugno 2020, richiedendo

un prestito Covid-19 per la società __________, allestendo un bilancio relativo

all’anno 2019 dal quale emergevano ricavi d’esercizio per CHF 5'782'159.72 e un

utile di CHF 91'486.12, quando invece dall’incarto fiscale emergeva che la

società nel 2018 aveva registrato ricavi per CHF 10'811.71 e una perdita di

–CHF 39'614.62, mentre nel 2019 era rimasta senza attività, inoltrando il

formulario di richiesta di prestito Covid-19 con i dati fittizi, in particolare

inserendo una cifra d’affari inventata di CHF 5'780'000.00, correlato con i

falsi dati contabili, all’istituto bancario, ingannato con astuzia i funzionari

di __________, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per un importo

di CHF 500’000.00, utilizzando il denaro per scopi diversi da quelli previsti

dall’Ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali Covid-19;

1.1.3. nel corso del mese di luglio 2020, richiedendo un

prestito Covid-19 per la società __________, allestendo un bilancio e un conto

economico fittizi relativi all’anno 2019 in cui figuravano, contrariamente al

vero, ricavi per CHF 5'357'825.00 e un utile di CHF 69'395.09, nonché un

bilancio e un conto economico 2018 altrettanto fittizi in cui figuravano,

contrariamente al vero, ricavi per CHF 2'417'041.92 e un utile di CHF

20'891.98, quando invece il fiduciario __________ aveva già redatto il bilancio

e conto economico per l’anno 2018 (consegnati all’Autorità fiscale) riportanti

ricavi per -CHF 13'200.00 e una perdita di -CHF 2'626.30, nonché un bilancio

provvisorio 2019 che mostrava una perdita riportata di -CHF 19’958.76,

inoltrando il formulario di richiesta di prestito Covid-19 con i dati fittizi,

in particolare inserendo una cifra d’affari di CHF 5'350'000.00, correlato con

Fatti

i falsi dati contabili, all’istituto bancario, ingannato con astuzia i

funzionari di __________, inducendoli ad atti pregiudizievoli al patrimonio per

un importo di CHF 480’000.00, utilizzando il denaro per scopi diversi da quelli

previsti dall’Ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali

Covid-19;

1.2. falsità in

documenti ripetuta

per

avere, nel periodo 22 aprile 2020 – 28 luglio 2020, a __________, __________, __________,

__________ e in altre imprecisate località, agendo in correità tra loro e in

parte con il fiduciario __________, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri

diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un

fatto di importanza giuridica, facendone in seguito uso a scopo di inganno, e

meglio, per avere,

1.2.1. nel corso del

mese di aprile 2020, per la ditta individuale di AP 1, allestito il bilancio e

il conto economico fittizi, nonché il formulario di prestito Covid-19 indicante

una cifra d’affari fittizia indicati al punto 1.1.1 del presente dispositivo,

documenti poi trasmessi a __________ per ottenere il prestito Covid-19 ivi

indicato;

1.2.2. nel periodo

aprile 2020 – 16 giugno 2020, per la società __________, allestito il bilancio

fittizio e il formulario di prestito Covid-19 indicante una cifra d’affari

fittizia indicati al punto 1.1.2 del presente dispositivo, documenti poi

trasmessi a __________ per ottenere il prestito Covid-19 ivi indicato;

1.2.3. nel corso del

mese di luglio 2020, per la società __________, allestito i bilanci e i conti economici

fittizi, nonché il formulario di prestito Covid-19 indicante una cifra d’affari

fittizia indicati al punto 1.1.3 del presente dispositivo, documenti contabili

poi trasmessi a __________ per ottenere il prestito Covid-19 ivi indicato;

1.2.4. il 7 maggio

2020, al fine di evitare i controlli bancari e di giustificare la provenienza

del denaro bonificato da AP 2 e ricevuto sul conto personale di AP 1 presso __________,

provento della truffa di cui al punto 1.1.2 del presente dispositivo, allestito

la fattura fittizia datata 7 maggio 2020 in cui figurava, contrariamente al

vero, che il paziente AP 2 aveva ricevuto delle prestazioni di chirurgia e

implantoprotesi per un importo di CHF 108'000.00, mentre in realtà AP 1 aveva

eseguito solo l’intervento attestato dalla perizia giudiziaria del 1 febbraio

2021 agli atti, prestazioni peraltro eseguite a titolo gratuito all’amico;

2. AP

2 (singolarmente) autore colpevole di:

2.1. truffa

per

avere, nel periodo 26 marzo 2020 – 26 novembre 2020, a __________, __________, __________,

__________ e in altre imprecisate località, richiedendo un prestito Covid-19

per la società __________, indicando sul formulario di richiesta una cifra

d’affari fittizia di CHF 5'900'000.00, quando invece dall’esame della

documentazione bancaria nel 2019 risultavano accrediti unicamente per EUR

837'751.95 e CHF 26'699.00, per un totale di CHF 936'078.74, tenuto conto

inoltre che, procedendo __________ tramite compensazioni, la cifra indicata non

corrispondeva alla reale cifra d’affari della società, anche perché dalla

contabilità parziale relativa all’anno 2019 emergeva invece una perdita di –CHF

36'100.99, inoltrando il formulario indicante la cifra d’affari fittizia

all’istituto bancario, ingannato con astuzia i funzionari di _____, inducendoli

ad atti pregiudizievoli al patrimonio per un importo di CHF 500’000.00,

utilizzando il denaro in parte per scopi diversi da quelli previsti

dall’ordinanza del Consiglio federale sulle fideiussioni solidali Covid-19;

2.2. falsità in

documenti ripetuta

per

avere, nel periodo gennaio 2018 – 30 luglio 2020, a __________, __________, __________,

__________ e in altre imprecisate località, al fine di nuocere al patrimonio o

ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, attestato o fatto attestare in un documento, contrariamente alla

verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio, per avere,

2.2.1. nel periodo

gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, in qualità di direttore nonché di dirigente

effettivo (organo di fatto) della società __________, allestito il bilancio e

il conto economico della società relativo all’anno 2018 in cui figuravano,

contrariamente al vero, ricavi per CHF 3'712’018.76 e costi per CHF

3'704'176.40, nonché la contabilità (parziale) relativa all’anno 2019 in cui

figurava, contrariamente al vero, un importo netto di ricavi da forniture e

prestazioni per CHF 6'272'466.73, dei ricavi da prestazione di servizi per CHF

4'812’385.56 e dei costi per il materiale, la merce i servizi e l’energia per

CHF 5'757'768.25, quando invece dall’esame della documentazione bancaria emerge

che nel 2018 la società aveva incassato solo EUR 256'520.00, mentre nel 2019

EUR 837'751.95 e CHF 26'699.00, tenuto conto inoltre che non vi possono essere

né ricavi né costi se a priori avviene una compensazione;

2.2.2. in

veste di direttore e poi amministratore unico di __________, il 26 marzo 2020,

decidendo di richiedere un prestito Covid-19 in favore della società, allestito

il formulario di richiesta indicante la cifra d’affari fittizia indicata al

punto 2.1 del presente dispositivo, poi trasmesso all’istituto bancario __________

per ottenere il prestito Covid-19 ivi indicato;

2.2.3. il

30 luglio 2020, richiesto al fiduciario __________ di sottoscrivere il

“formulario K” per la determinazione del detentore del controllo della società __________,

indicando, contrariamente al vero, che egli era l’unico detentore delle azioni

e l’unico con il potere di controllo, e di non detenere partecipazioni a titolo

fiduciario, omettendo volontariamente di inserire il nome di AP 1,

trasmettendolo poi all’istituto bancario __________;

Ha, pertanto, condannato AP 1 alla pena detentiva di 3 anni e 4

mesi nonché al pagamento, in favore dello Stato, di un risarcimento equivalente

di fr. 67'831.18. Nei suoi confronti ha, inoltre, ordinato l’espulsione dal

territorio svizzero per la durata di 5 anni.

Ha, invece, condannato AP 2 alla pena detentiva di 4 anni e al

pagamento, in favore dello Stato, di un risarcimento equivalente di fr. 957.20.

Nei suoi confronti ha, inoltre, ordinato l’espulsione dal territorio svizzero

per la durata di 8 anni.

I primi giudici hanno,

poi, ordinato la confisca e l’assegnazione all’accusatrice privata PC 1 delle

somme di denaro sotto sequestro (segnatamente fr. 67'831.18 e fr. 957.20)

nonché condannato:

- AP

2 a versare all’AP fr. 491'866.12 oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2021 a

titolo di risarcimento danni;

- entrambi

gli imputati, in solido, a versare all’AP fr. 976’798.80 oltre interessi al 5%

(dal 22 aprile 2021 su fr. 498'689.34, dal 21 maggio 2021 su fr. 478'109.46) a

titolo di risarcimento danni;

- entrambi

gli imputati, in solido, a versare all’AP fr. 41'921.60 per le spese legali

sostenute;

- entrambi

gli imputati, in solido, al pagamento di tasse e spese per la procedura di

primo grado (con ripartizione interna di 3/5 a carico di AP 2 e 2/5 a carico di

AP 1).

B. I due imputati hanno

appellato il giudizio della Corte delle assise criminali.

a. AP 1 lo ha fatto con

annuncio 17 giugno 2021 confermato con dichiarazione 20 agosto 2021 con cui ha

chiesto il suo proscioglimento da ogni imputazione (con conseguente annullamento

dei dispositivi n. 1., 4.1., 5., 6., 9. e 11. della sentenza impugnata), la

reiezione dell’azione civile promossa dall’AP, il dissequestro di tutto quanto

in sequestro nonché l’accollo di tasse e spese allo Stato sia relativamente

alla procedura di primo grado che a quella d’appello.

b. AP 2 ha presentato

annuncio d’appello il 23 giugno 2021 e dichiarazione l’11 agosto 2021 con la

quale ha impugnato l’intera sentenza. Con scritto 18 ottobre 2021, egli ha,

tuttavia, precisato di contestare, unicamente, la sua correità con AP 1 avuto

riguardo alle fattispecie concernenti i prestiti Covid-19 ottenuti per la ditta

individuale di quest’ultimo e per la __________ (punti n.1.1.1., 1.1.2., 1.2.1.

e 1.2.2) e, conseguentemente, la commisurazione della pena (punto 4.2.) nonché

l’espulsione (punto 10).

C. Con dichiarazione 25

agosto 2021 (anche) il PP ha presentato appello (incidentale). Egli ha chiesto

la condanna di AP 2 alla pena detentiva di cinque anni, la condanna di AP 1

(anche per i reati di tentato inganno nei confronti delle autorità e di

contravvenzione alla legge sanitaria cantonale) alla pena detentiva di 4 anni e

alla multa di fr. 1'000. - e l’espulsione dal territorio svizzero per la durata

di 8 anni di AP 1 e per 10 anni di AP 2.

D. Incontestati,

i dispositivi n. 1.1.3. (limitatamente a AP 2), 1.2.3. (limitatamente a AP 2),

2., 2.1., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 7., 8. e 12.1sono passati in giudicato.

Ritenuto che il 14 dicembre 2021 si è tenuto

il pubblico dibattimento e, a conclusione dei loro interventi,

- il PP ha chiesto la

reiezione degli appelli degli imputati e l’accoglimento del suo appello

incidentale. Ha, quindi, chiesto la condanna di AP 2 alla pena detentiva di 5

anni e di AP 1 (anche per i reati di tentato inganno nei confronti delle

autorità e di contravvenzione alla legge sanitaria cantonale) alla pena

detentiva di 4 anni e alla multa di fr. 1'000. - e ha postulato la loro

espulsione dal territorio svizzero per la durata di 8 anni, avuto riguardo a AP

1, e di 10 anni, avuto riguardo a AP 2;

- l’avv.RAap 1, in

rappresentanza dell’AP, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado

sia relativamente alla colpevolezza degli imputati sia relativamente ai

risarcimenti, rispettivamente agli indennizzi pronunciati a favore della sua

assistita. Ha chiesto, infine, che gli imputati vengano condannati al pagamento

di un indennizzo anche per le spese legali sostenute nella procedura d’appello,

e meglio come da nota d’onorario prodotta al dibattimento;

- l’avv. DUF 1 ha chiesto,

in via principale, il proscioglimento del suo assistito da ogni imputazione,

l’annullamento della misura dell’espulsione, la reiezione dell’azione civile

promossa dall’AP, il dissequestro di tutto quanto in sequestro e l’accollo di

tasse e spese allo Stato sia relativamente alla procedura di primo grado che a

quella di appello. In via subordinata, ha chiesto che la pena detentiva non

superi i 12 mesi e che venga posta al beneficio della sospensione condizionale

con conseguente immediata scarcerazione del suo assistito. Sempre in via

subordinata, ha postulato che la condanna al pagamento a favore dell’AP sia

limitata all’importo ancora scoperto (pari a fr. 318'700. -) e non si è opposto

all’assegnazione ex art. 267 cpv. 5 CPP dell’importo di fr. 67'831.18 a favore

dell’AP (da computarsi a riduzione del debito di fr. 318'700. -). Anche

nell’ipotesi subordinata, ha chiesto l’annullamento della misura

dell’espulsione. Non ha richiesto indennizzi;

- l’avv. DF 2 ha chiesto la

reiezione dell’appello del PP e il proscioglimento del suo assistito dalle

imputazioni di cui ai dispositivi 1.1.1. e 1.2.1 della sentenza impugnata

nonché la derubrica da correo a complice in relazione alle imputazioni di cui

ai dispositivi 1.1.2. e 1.2.2. della sentenza impugnata. Ha, poi, chiesto una

massiccia riduzione della pena, nel senso che al suo assistito venga inflitta

una pena detentiva parzialmente sospesa condizionalmente la cui parte da

espiare corrisponda a quanto già espiato finora. Ha, inoltre, postulato l’annullamento

della misura dell’espulsione e si è rimesso al giudizio di questa Corte per le

pretese dell’AP e per la quantificazione dell’indennizzo ex art. 429 cpv. 1

lett. a CPP.

Considerato

In

fatto e in diritto:

vita degli imputati e precedenti

1.a. Sulla vita di AP 1 si

richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto esposto al consid. II.,

1) della sentenza impugnata (pag. da 34 a 37) alla cui lettura si rimanda.

Qui ci si limita a rilevare quanto segue.

L’imputato è arrivato in Svizzera a giugno 2016, a suo dire poiché

alla ricerca di condizioni pensionistiche migliori rispetto a quelle garantite

in Italia nonché «per pagare meno

tasse» (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3). Al beneficio di un permesso B,

è stato lui ad affermare di aver presentato alle autorità (nel contesto del

rilascio del permesso) un contratto di lavoro e un contratto di locazione «fittizi», cioè falsi (cfr. VI PP

21.1.2021, pag. 4, AI 72). A prescindere dalla rilevanza di tale circostanza

per la valutazione dei presupposti del reato di inganno nei confronti delle

autorità, non si può certo dire che il suo soggiorno in Svizzera sia iniziato

nel migliore dei modi. Né (d’acchito) il suo «esordio»

nel nostro Paese appare in linea con quel profilo da lui tracciato di professionista

serio, di successo (già primario, nel suo ambito, presso varie strutture

ospedaliere in Italia, cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 2, AI 72) alla ricerca, in

Svizzera, di soluzioni più interessanti per la sua vecchiaia. In Svizzera/in

Ticino AP 1 non ha mai avuto uno studio dentistico ma ha «sempre lavorato come consulente» (VI

PP 21.1.2021, pag. 2, AI 72). Tuttavia, stando a quel che risulta dagli atti e

alle sue dichiarazioni (VI PP 21.1.2021, pag.

3, AI 72), la sua attività di

consulenza nel nostro Paese si riduce a ben poca cosa: si sa, infatti, di una

sua collaborazione con un solo studio dentistico, segnatamente quello della

dott.ssa __________ (titolare dello studio __________), la quale ha riferito di

una collaborazione con AP 1 iniziata a gennaio 2020, interrottasi, però, poco

dopo a causa della pandemia, ripresa a maggio 2020 e conclusasi -

definitivamente - a fine luglio, a seguito di incomprensioni/tensioni tra lei e

l’imputato («Non gli andava di

colpo più bene niente. […] Era spesso agitato. Si comportava in modo strano.

[…] Aveva anche iniziato a screditarmi. […] Diceva che io non ero all’altezza

di decidere i costi e i preventivi e che spettava a lui», cfr. VI SG 28.1.2021, pag. 3, AI 133; cfr.,

anche, VI PP 5.2.2021, pag. 3, AI 169 in cui AP 1 ha riferito che i rapporti

con la dott.ssa __________ si erano, ad un certo punto, «incrinati»). In realtà, dunque, AP 1,

in Svizzera, ha lavorato molto poco e, quando già si trovava nel nostro Paese,

si recava almeno tre volte a settimana in Italia «perché avevo ancora le consulenze da fare in

Italia, cosa che ho tutt’ora» (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 3, AI 72).

Che egli, nonostante la motivazione addotta in merito alla sua decisione di

venire in Svizzera, non abbia saputo indicare «quante tasse ho pagato dopo il mio arrivo in

Svizzera» e, nemmeno, «in che

modo è migliorata la mia situazione pensionistica» (cfr. verb. dib.

d’appello, pag. 3) lascia perplessi e fa dubitare che, davvero, le ragioni del

suo arrivo nel nostro Paese siano quelle da lui indicate. E, se si considera

che, appena arrivato, si è subito speso a produrre alle autorità contratti

fittizi, rispettivamente che, dopo poco più di due anni dal rilascio del

permesso, è rimasto coinvolto nella presente procedura, non si può non rilevare

che il percorso di AP 1 nel nostro Paese è ammantato di ombre.

Appena arrivato in Svizzera, AP 1 ha abitato a __________, in un

monolocale. Al momento del suo arresto, invece, viveva a __________, in Via __________,

dove aveva in locazione un appartamento per cui pagava un canone di circa fr.

3'800. – mensili nonostante non lavorasse a causa della pandemia e di

(asseriti) «problemi di salute»,

per cui non aveva entrate «se non quella

di una polizza assicurativa». Ciò detto, si ha che, secondo le sue

dichiarazioni, in precedenza, lavorando in Italia (sia quando vi risiedeva che

successivamente al suo trasferimento in Ticino, negli anni dal 2016 al 2020), AP

1 riusciva a conseguire un reddito aggirantesi sui 250/300.000. - € all’anno (cfr.

verb. dib. d’appello, pag 3; allegato 1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2

dove ha detto: «non mi potevo lamentare,

avevo un buon reddito, sui CHF 300/350'000.00 annui»).

Sempre secondo le sue dichiarazioni, AP 1 non ha debiti.

Il suo unico figlio di 21 anni vive in __________, a __________

(cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 5, AI 72) e la sua ex moglie (dalla quale è

divorziato ma con cui ha ancora contatti) vive, pure, in __________, a __________

(cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 5, AI 72).

Richiesto di esprimersi sui suoi progetti una volta terminata la

vicenda di cui alla presente procedura, AP 1 ha spiegato che è sua intenzione «tornare a lavorare nella mia professione e

vivere con la mia famiglia, con i miei cari in __________» (allegato

1 a verb. dib. di primo grado, pag. 2).

b. AP 1 è incensurato in

Svizzera (AI 35).

Non così in Italia (AI 107) dove è stato condannato:

- il

29 giugno 2017 a 8 giorni di arresto e al pagamento di una multa di Euro 500. –

(poi sostituiti da 10 giorni di lavoro di pubblica utilità) per guida in stato

di ebbrezza;

- il

28 ottobre 2019 al pagamento di una multa di Euro 1'750. - per violazione delle

norme per la protezione della fauna selvatica nonché per prelievo venatorio.

2.a. Sulla vita di AP 2 si

richiama, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP, quanto esposto al consid. II.,

2) della sentenza impugnata (pag. da 39 a 40) alla cui lettura si rimanda.

Qui ci si limita a rilevare quanto segue.

Studi in ingegneria delle

telecomunicazioni presso il politecnico di _____ interrotti per - secondo le

sue dichiarazioni - dedicarsi ad «un’attività imprenditoriale»

che lo «occupava molto»,

segnatamente quella di «esperto»

(a soli 21 anni e senza alcuna formazione specifica)

«nella

gas cromatografia da processo industriale», settore in cui, «girando il mondo», avrebbe lavorato

come «libero professionista»

dal 1982 al 1988. Titolare della __________ «che

si occupava di commercio di hardware e software» per la quale

avrebbe lavorato fino al 1992. Titolare della

__________ attiva nel commercio della cellulosa e della carta per la quale avrebbe lavorato («in tutto il mondo», anche

se «la sede era sempre __________») fino al 1998. Fondatore della start up __________

«che si occupava di piattaforme di video on demand» («ceduta nel 2001 alla __________»). Co-fondatore della __________ «che si

occupava di telecomunicazioni», società

in cui «sono stato coinvolto fino al 2010, quando ha chiuso a causa di un

furto da parte di uno dei soci». Azionista

della __________. con sede in __________, attiva nel commercio di rame e

metalli per la quale avrebbe lavorato

dal 2011 al 2015 «partecipando ad attività nei paesi dell’est». Titolare della __________ SA attiva nelle

telecomunicazioni, in particolare nello «scambio di traffico telefonico» (dal 2017 al 2018), divenuta in seguito __________

SA, con la quale, dato che il settore delle telecomunicazioni «era un ramo

in grossa sofferenza», nel 2019, avrebbe dato avvio ad un progetto in __________ «nel

campo della desolforazione del gasolio marino nell’ambito della navigazione»

che, sempre secondo le sue dichiarazioni, si sarebbe arenato a causa del Covid, ciò che lo avrebbe indotto a

«riconvertire» __________ SA orientandola sulla quotazione in borsa di

società (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 2 e 3, AI 32).

D’acchito, il CV di AP 2 desta perplessità poiché si esaurisce, in

pratica, nell’elencazione di società (tutte costituite da lui) attive in

settori estremamente diversi l’uno dall’altro, senza che si capisca in cosa,

concretamente, consisteva il suo lavoro.

E il fatto che in relazione ad una di queste società, - la __________

- l’imputato sia stato condannato in Italia alla pena della reclusione per 2

anni (sospesa condizionalmente) per associazione a delinquere e dichiarazione fraudolenta

mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (si era

a dicembre 2016) non aiuta, certo, a dissipare queste perplessità.

A maggior ragione se si considera che, malgrado abbia accettato il

patteggiamento (che, giocoforza, implica il consenso dell’imputato con

riferimento alle condotte rimproverategli e alla pena comminatagli), AP 2 si è,

in questo procedimento, dichiarato innocente sostenendo di aver aderito al

patteggiamento solo per evitare «gli

altissimi costi» legati ad un procedimento ordinario. Confrontato, al

dibattimento d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 4), con l’inverosimiglianza

di tale dichiarazione avuto riguardo, in particolare, alle pesanti conseguenze

di una simile condanna per un imprenditore innocente, AP 2 ha, ancora una

volta, perso l’occasione di mostrarsi sotto una luce migliore limitandosi a

dire - con una ritrosia degna di migliori cause - di avere «forse un po' esagerato proclamandomi innocente»

e, poi, rivendicando per sé un ruolo secondario - «dei reati societari sono stati commessi e io

avendo dato l’assenso a questi comportamenti sono stato ritenuto responsabile»

- nonostante la sentenza 16 dicembre 2016 del Tribunale ordinario di __________

gli abbia attribuito il ruolo di «ideatore

e principale organizzatore del meccanismo fraudolento» (cfr. AI 31).

AP 2 è arrivato in Svizzera nel mese di agosto 2016 dopo aver

conosciuto la sua attuale compagna, __________ (di professione medico ____) che

già si trovava nel nostro Paese.

La coppia (prima dell’arresto di AP 2) viveva a __________ in un

appartamento preso in affitto. L’imputato, al beneficio di un permesso B dal 28

agosto 2016, ha quantificato le sue entrate mensili, dapprima in circa fr.

8'000. - lordi (in media; VI PP 15.1.2021, pag. 3, AI 32), di seguito in circa

fr. 9'400. - (di cui fr. 4'200. – quale stipendio versatogli da __________ SA e

fr. 5'000. - per consulenze in ambito informatico (VI PP 23.1.2021, pag. 2, AI

91; cfr., anche, verb. dib. d’appello a pag. 4 in cui, senza riuscire a dare

maggiore concretezza a questa sua attività, ha affermato che si trattava di

consulenza «a varie società, tra queste la

__________, una società che ha sede a __________ e in varie parti del mondo. In

sostanza la mia consulenza era finalizzata ad una gestione più efficace dei

database»).

Ha, poi, quantificato le sue spese mensili in: fr. 4’550. - di

locazione (di cui la metà pagata da __________ SA), fr. 500.- per l’assicurazione

malattia, fr. 400.-/500. - di benzina (mentre le rate del leasing della sua

auto, una __________, sono pagate da __________ SA) e fr. 500.- quale

contributo di mantenimento per la figlia e la sua ex moglie. Infine, ha stimato

i suoi debiti in fr. 25'000/30'000. – di scoperto per la carta di credito e

circa fr. 30'000. - relativi ad un prestito ottenuto da __________. Non ha

immobili di proprietà né in Svizzera né in Italia (quello di cui era

proprietario in Italia lo avrebbe, infatti, lasciato alla ex moglie con il

divorzio).

Con l’Italia ha un forte legame: non solo perché vi abitano i suoi

due figli e i suoi genitori (oltre che l’ex moglie) ma, anche, perché egli vi

si recava (prima del suo arresto, pandemia permettendo) regolarmente, sia per

visitare i genitori (una volta a settimana) sia per lavoro (almeno 2-3 volte a

settimana; cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 3, AI 32).

b. In Svizzera AP 2 è

incensurato (AI 29). Della sua condanna in Italia già si è detto al

considerando che precede (cfr., anche, AI 31).

avvio dell’inchiesta e circostanze dell’arresto

3. Le modalità con cui

i fatti sono emersi, così come le circostanze dell’arresto degli imputati, sono

descritte ai considerandi III. da 8 a 16. (pag. da 41 a 46) della sentenza

impugnata cui, in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP, si rimanda.

Qui ci si limita a rilevare quanto segue.

L’inchiesta trae origine da una segnalazione dell’ufficio di

comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), a sua volta

attivatosi a seguito di una comunicazione di sospetto ex art. 9 cpv. 1 lett. a

LRD da parte di __________. Ad attirare (et pour cause) l’attenzione

della banca era stata una visita degli imputati in occasione della quale,

entrambi, avevano annunciato, per inizio ottobre 2020, entrate plurimilionarie sui

loro conti privati (__________) e spiegato l’origine di questi fondi con

investimenti fatti negli Stati Uniti (segnatamente attraverso le società __________

e __________) oltre che con un’attività di intermediazione per la fornitura di

guanti.

La notizia dell’imminente

accredito di somme a (ben) sei zeri unitamente alle spiegazioni fornite dagli

imputati hanno indotto (comprensibilmente) la banca ad un’analisi approfondita

delle relazioni bancarie a loro riconducibili in esito alla quale è emerso il

sospetto che i crediti Covid-19 richiesti (ed ottenuti) da __________ SA, da __________

SA e dalla ditta individuale di AP 1 per il tramite di __________ fossero stati

concessi sulla base di informazioni false, rispettivamente che l’utilizzo di

questi prestiti non fosse conforme alle restrizioni previste dall’ordinanza

concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al

coronavirus (cfr. AI 1).

Da qui l’apertura dell’inchiesta sfociata nell’atto d’accusa alla

base della presente procedura.

la situazione a marzo 2020

4.a. Il 16 marzo 2020, a

fronte della diffusione sempre più rapida del coronavirus, il Consiglio

federale proclamava «la situazione

straordinaria» ai sensi della legge sulle epidemie e, in virtù di

questa situazione, scattava, in Svizzera, il lockdown. Scuole, negozi (ad

eccezione dei negozi di generi alimentari), ristoranti, bar, strutture

ricreative e per il tempo libero (musei, biblioteche, sale cinematografiche,

sale per concerti, teatri, centri sportivi, piscine e stazioni sciistiche)

chiusi, manifestazioni (pubbliche e private) vietate, controlli alle frontiere,

telelavoro, raccomandazione di restare a casa. Queste le conseguenze immediate.

Aperti, oltre ai negozi di generi alimentari, solo farmacie, banche, uffici

postali, l’amministrazione pubblica, stazioni ferroviarie, officine per la

riparazione di mezzi pubblici e privati, servizi di fornitura di pasti:

insomma, solo quanto strettamente indispensabile. Con tanto di autorizzazione

da parte del Consiglio federale per l’impiego di circa 8000 militari in caso di

bisogno (cfr. comunicato stampa 16 marzo 2020 del Consiglio federale).

b. Pochi giorni dopo, il

Consiglio federale presentava un pacchetto di misure per arginare le

conseguenze economiche della pandemia di coronavirus con l’obiettivo di:

«evitare il più possibile i casi di precarietà e sostenere

le persone e i settori colpiti con un’azione tempestiva e mirata, senza

lungaggini burocratiche»

(comunicato stampa 20 marzo 2020

del Consiglio federale).

c. Tra le misure, la

più rilevante era, senz’altro, la concessione di crediti e fideiussioni

solidali prevista con ordinanza di data 25 ottobre 2020 (Ofis-COVID-19).

Poiché, a causa delle chiusure aziendali (forzate) e del brusco

calo della domanda, molte aziende non disponevano della liquidità necessaria

per coprire i costi fissi, si è voluto fare in modo che le imprese potessero

chiedere alle (proprie) banche crediti transitori corrispondenti, al massimo,

al dieci per cento della cifra d’affari annua (fino a 500'000 franchi; c.d.

procedura semplificata) o a 20 milioni di franchi (c.d. credito Plus Covid-19), (cfr. spiegazioni di

data 25 marzo 2020 del DFF all’Ofis-COVID-19).

Insomma, a fronte di una situazione assolutamente straordinaria,

il Consiglio federale, facendo uso della possibilità conferitagli dall’art. 185

cpv. 3 Cost. di emanare ordinanze c.d. di necessità in caso di gravi turbamenti

dell’ordine pubblico, rispettivamente della sicurezza (con validità limitata a

sei mesi, cfr. art. 7d cpv. 2 della legge sull’organizzazione del governo e

dell’amministrazione), ha voluto mettere in campo una misura, anch’essa

straordinaria, per evitare che imprese e lavoratori indipendenti - normalmente operativi e finanziariamente sani

in condizioni diverse - fossero spinti al fallimento a causa di problemi di

liquidità legati al coronavirus.

d. Il carattere

eccezionale di tale misura (già insito nella base legale che la prevedeva), è

evidente se solo si considera che:

- alle

aziende bastava soddisfare dei criteri minimi per beneficiare dei crediti, e

meglio bastava (in sostanza) dichiarare di subìre perdite importanti a seguito

della pandemia;

- per

velocizzare il processo di ottenimento dei crediti transitori, il modulo di

richiesta era disponibile on line accedendo al portale easygov già in uso alle

imprese (cfr. sito https://covid19.easygov.swiss/);

- i moduli di

richiesta (cfr. allegati all’ordinanza) erano estremamente semplici da

compilare;

- non vi

erano documenti da allegare a comprova dell’adempimento dei requisiti di

concessione;

- i crediti

fino a 500'000 franchi venivano erogati senza lungaggini burocratiche e in

breve tempo dalle banche ed erano garantiti al cento per cento dalla

Confederazione;

- il tasso

d’interesse per crediti fino a 500'000 franchi era pari a zero;

- per i

crediti fino a 500'000 franchi bastava compilare il modulo per l’accordo di

credito Covid-19 disponibile online e dichiarare, quindi, che le condizioni per

ottenere il credito (costituzione della società prima del 1° marzo 2020,

assenza di altri crediti ricevuti o richiesti ai sensi dell’ordinanza, assenza

di procedure di fallimento, concordatarie o di liquidazione, notevole

pregiudizio economico, segnatamente per quanto riguarda la cifra d’affari)

erano soddisfatte nonché inviare l’accordo di credito alla banca;

- per venire

incontro a molte imprese che disponevano solo di un conto presso Postfinance, a

quest’ultima (in deroga al divieto di concedere crediti cui soggiace per legge)

era stato consentito di mettere a disposizione dei suoi clienti aziendali

crediti fino a 500'000 franchi;

- la garanzia

inizialmente messa a disposizione della Confederazione era pari a ben 20

miliardi di franchi.

e. Che, in soli sei

giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza, siano stati erogati 76'034

crediti per un volume di 14,3 miliardi di franchi, rispettivamente che a fronte

del rilevantissimo numero di richieste di credito la Confederazione abbia

deciso, già nei giorni immediatamente successivi all’adozione del

provvedimento, di portare a 40 miliardi di franchi la garanzia (cfr. comunicato

stampa 3 aprile 2020 del Consiglio federale), è significativo di come tale

provvedimento rispondesse ad una reale (ed impellente) esigenza per moltissime

aziende messe a dura prova dalla pandemia. Ed é anche indicativo della mole di

richieste cui le banche, in pochissimo tempo, si sono trovate a dover far

fronte.

f. Si ha, perciò, che

la situazione pandemica era tale per cui la Confederazione aveva deciso un

intervento pubblico urgente e di grandissimo impatto finanziario (basta pensare

che la somma di cui alla garanzia pubblica messa a disposizione delle imprese

per i prestiti Covid-19 era pari a circa il 55% della spesa annua complessiva

2019 della Confederazione; cfr. Edy Salmina, Le disposizioni federali previste

dall’Ordinanza federale sulle fideiussioni solidali Covid-19, SUPSI, Novità

fiscali, edizione speciale Coronavirus III) affinché tutti gli interessati

potessero accedere ai crediti in modo semplice, rapido e senza lungaggini

burocratiche in un regime (perlomeno per i crediti fino a 500'000 franchi) di

(completa) autocertificazione.

____________________

5. Dimostrando un

notevole tempismo, AP 2, il giorno successivo all’entrata in vigore della

suddetta ordinanza, ha inoltrato a __________, per conto di __________ __________

(società a lui riconducibile e di cui, a quel momento, era anche AU), una

richiesta per l’ottenimento di un prestito Covid-19 di 500'000. - fr.

Se la sua richiesta fosse stata legittima, gli andrebbe,

semplicemente, riconosciuto di essersi informato (e mosso) con particolare

sollecitudine.

Sennonché, la sua richiesta era tutto fuorché legittima.

5.1.a. Va, preliminarmente,

ricordato che l’ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni

solidali in seguito al coronavirus (Ofis-COVID-19) subordinava l’ottenimento di

un prestito per le imprese alle seguenti condizioni:

- costituzione

della società prima del 1° marzo 2020;

- assenza

di altri crediti ricevuti o richiesti ai sensi dell’ordinanza;

- assenza

di procedure di fallimento, concordatarie o di liquidazione;

- notevole

pregiudizio economico, segnatamente per quanto riguarda la cifra d’affari

(cfr. art. 2 cpv. 1 Ofis-COVID-19).

b. L’ordinanza

escludeva, poi, la concessione di una fideiussione solidale se:

- nel

2019 la cifra d’affari del richiedente aveva superato i 500 milioni di franchi;

- il

credito da garantire sarebbe stato utilizzato dal creditore per effettuare

nuovi investimenti

(cfr. art. 6 cpv. 2 OFis-COVID-19).

c. Infine,

per la durata della fideiussione solidale, erano esclusi:

- la

distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di

apporti di capitale;

- la

concessione di prestiti attivi;

- la

restituzione di prestiti di gruppo;

- il

trasferimento di crediti garantiti da una fideiussione solidale secondo la presente

ordinanza a una società del gruppo che non ha la propria sede in Svizzera

(cfr. art. 6 cpv. 3 OFis-COVID-19).

d. A

suggello del regime di autocertificazione alla base della concessione dei

crediti, l’art. 11 cpv. 2 Ofis-COVID-19 prevedeva la conferma, da parte del

richiedente, della completezza nonché della veridicità delle informazioni

contenute nel modulo presentato per la richiesta (c.d. modulo per l’accordo di

credito, allegato 2 all’ordinanza).

5.2. L’imputato non

contesta la sua colpevolezza in relazione al reato di truffa (e a quello, ad

esso connesso, di ripetuta falsità in documenti) per i fatti che riguardano __________

__________ (cfr. punti 1. e 2. dell’atto d’accusa; 2.1. e 2.2. del dispositivo

della sentenza di primo grado). D’altra parte, egli aveva già ammesso i fatti

alla base di tali imputazioni in occasione del suo interrogatorio al

dibattimento di primo grado (cfr. interrogatorio 15 giugno 2021, allegato 1 a

verb. dib. di primo grado, pag. 3; anche se AP 2 ha, poi, relativizzato - e di

molto - la portata di questa sua assunzione di responsabilità, ritenuto come al

dibattimento d’appello abbia preteso che «con

__________ ritengo la cosa meno grave perché semplicemente i dati con cui ho

compilato il formulario erano solo un po' gonfiati», cfr. verb. dib.

d’appello, pag. 4).

Per meglio comprendere il suo profilo, giova, comunque, rilevare

quanto segue.

a. Senza perdere tempo,

il giorno successivo all’entrata in vigore dell’ordinanza, AP 2 ha inoltrato a __________,

per conto di __________ __________ (società di cui era azionista e, a quel

momento, anche AU), il modulo di richiesta per l’ottenimento di un prestito

Covid-19 in ragione di fr. 500'000. - indicando, sul formulario, una cifra

d’affari fittizia (cioè falsa) di fr. 5'900'000. - quando, invece:

- dal

semplice esame della documentazione bancaria relativa ai conti della società

(aperti presso __________ e presso la __________), risultavano, per il 2019,

accrediti (unicamente) per complessivi fr. 936'078.74,

rispettivamente dalla contabilità (provvisoria)

relativa al 2019 risultava una perdita di fr. 36'100.99;

- poco

prima, segnatamente a fine dicembre 2019, egli aveva richiesto a __________ un

credito di fr. 120'000. - (richiesta rifiutata dalla banca) fornendo una cifra

d’affari di (soli) fr. 1.7 mio (cfr. AI 1).

b. Che, inizialmente,

l’imputato abbia tentato di ricondurre ad un malinteso con la banca (che

avrebbe capito male) la cifra d’affari indicata a dicembre 2019 (cfr. VI PP

15.1.2021, pag. 12, AI 32), è (solo) il primo di molti esempi della sua

capacità di «arrampicarsi sui vetri».

Dopo aver spiegato che __________ __________, al momento

dell’inoltro della richiesta di credito Covid-19, si occupava di telefonia, e

meglio

«di

traffico telefonico dove io acquisto dall’operatore A e lo fatturo

all’operatore B con un margine di guadagno e poi si procedeva per compensazione» (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 22, AI 32),

rispettivamente che essa agiva quale intermediario (cfr. VI PP

15.1.2021, pag. 5 in cui l’imputato si è espresso in questi termini in

relazione a __________ precisando che, con quest’ultima società, egli agiva,

esattamente, come - in passato - aveva fatto con __________ __________; cfr.,

anche, VI PP 23.1.2021, pag. 21, AI 91), AP 2 ha preteso (o, almeno, così

sembra, ritenuto come le sue dichiarazioni non abbiano il pregio della

chiarezza) che l’importo di fr. 5.9 mio corrispondeva, in realtà, al traffico telefonico

generato, cioè, in sostanza, intermediato/rispettivamente che la società

avrebbe (in futuro) intermediato (il tutto per plausibilizzare, ad ogni costo,

la cifra di 5.9 indicata (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 22, AI 32).

Quand’anche si volesse prendere per buone le sue dichiarazioni,

cioè quand’anche l’attività di intermediazione di __________ __________ fosse

stata tale da movimentare/generare traffico telefonico per fr. 5.9 mio (e

volendo passare sotto silenzio il fatto che non si sa né il come né il perché

di questa movimentazione) la cifra d’affari indicata nel modulo di richiesta

del credito resta, comunque, assolutamente falsa. Poiché, e sembra quasi

superfluo doverlo spiegare, il fatturato di una società attiva quale

intermediaria non può che essere pari alla somma delle fatture emesse in

relazione alle proprie commissioni e non, certo, al valore della merce/dei servizi

intermediati (e, ancor meno, al valore della merce/dei servizi che avrebbe

intermediato in futuro).

Ma, seguendo il ragionamento dell’imputato (fr. 5.9 mio di

merce/servizi intermediati e fr. 936'078.74 di commissioni accreditati sui

conti), si ha che __________ avrebbe, in concreto, incassato una commissione di

oltre il 15%.

Con il che si impone una domanda: perché questi misteriosi

operatori avrebbero dovuto rivolgersi ad __________, pagandola profumatamente,

anziché procedere, direttamente, ad acquisti/vendite sul mercato? Cosa offriva __________

di tanto interessante?

Sulla questione AP 2 non ha saputo fornire spiegazioni, limitandosi,

in modo piuttosto criptico e fumoso, a sostenere che

«gli

operatori telefonici si rivolgevano a __________ per questioni di IVA» (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 22, AI 32)

rispettivamente che

«si

interpone __________ per evitare che gli operatori debbano avere problemi con

l’IVA» (cfr. VI PP 23.1.2021, pag.

21, AI 91).

Al riguardo, va osservato che, pur se la sentenza alla base della

condanna di AP 2 in Italia non è di immediata comprensione, la tesi del PP

secondo cui il modus operandi della società __________ - all’origine della

condanna dell’imputato in Italia - non appare, poi, tanto diverso da quello da

lui descritto per __________, non sembra (di primo acchito) destituita di

fondamento:

«AP

2, quale legale rappresentante e “dominus” della società __________ ideatore e

principale organizzatore del meccanismo fraudolento […] Costituivano,

unitamente ad altri cittadini stranieri e in particolare con il non meglio

identificato __________ - fiduciario svizzero che agiva quale legale

rappresentante della società di diritto inglese __________, società fittizia

interposta che emetteva fatture per operazioni oggettivamente inesistenti

utilizzate nell’ambito del meccanismo fraudolento, nonché della società anonima

lussemburghese __________., nella quale confluivano parte dei profitti

dell’attività criminosa - un’associazione criminosa, a carattere transnazionale,

dedita alla commissione di frodi fiscali nell’ambito della compravendita di

traffico telefonico. In particolare gli stessi:

- predisponevano un

servizio di intermediazione telefonica chiamato “__________”, tra l’__________

e la __________, a natura fittizia, che coinvolgeva diversi soggetti internazionali,

collegati o comunque riconducibili al AP 2 e al __________, alcuni dei quali

totalmente privi di struttura operativa (c.d. cartiere) ed in particolare la

società francese __________, __________., __________., __________ (società

cartiera), la società statunitense __________ (società cartiera), la società

inglese __________, al solo scopo di utilizzare le fatture per operazioni

oggettivamente inesistenti e così dedurre costi fittizi;

- costituivano la

società __________., che non esercitava di fatto alcuna attività di impresa, al

solo fine di far conseguire alla società __________ __________ indebiti

vantaggi fiscali rappresentati dall’abbattimento fraudolento della base

imponibile e dell’attribuzione di crediti IVA inesistenti e di consentire, sempre

a _____ s.p.a. di trasferire all’estero ingenti capitali utilizzando i c/c

intestati a ______ S.r.l.;

-

realizzavano

un complesso ed artificioso sistema fraudolento, consistente, oltre che

nell’emissione di fatture oggettivamente e/o soggettivamente false, dirette a

realizzare i vantaggi fiscali sopra citati, nel ricevimento di fatture

d’acquisto (in alcuni casi emesse dalle società fittizie nazionali ed estere

sopra indicate) dirette a consentire attraverso un articolato sistema di

compensazioni la chiusura di rapporti debitori e creditori tra la __________ e

le società clienti/fornitori ovvero a trasferire l’originario rapporto

debitorio esistente tra la __________ e la __________ in capo a soggetti

diversi» (cfr. sentenza 13

dicembre 2016 del Tribunale ordinario di __________, AI 31).

Del resto, AP 1 ha dichiarato che, «con riferimento alla sua precedente attività

lavorativa nel settore delle telecomunicazioni», era stato proprio AP

2 a riferirgli che:

«in

questo ambito era semplice e facile fare “fuffa” senza che nessuno si

accorgesse. Con questo intendo per esempio allestire documentazione fittizia o

dati contabili fittizi, in quel momento parlava di una società inglese» (cfr. VI PP 21.1.2021 AP 1, pag. 6, AI 72).

Insomma, l’operatività di __________ così come descritta da AP 2

è, per usare un eufemismo, tutto fuorché chiara. Così come, conseguentemente, è

tutto fuorché chiaro in cosa consistesse, in concreto, il lavoro che egli

svolgeva per la società.

Non contribuisce a dissipare queste ombre il fatto che l’imputato

ha dimostrato di saper raccontare tutto e il contrario di tutto.

Ad esempio: da un lato, ha affermato di essere diventato AU di __________

(pochissimi giorni prima dell’inoltro della richiesta di credito, segnatamente

il 18 marzo 2020) subentrando al fiduciario __________ poiché

«In

realtà l’ho sempre gestita io, ma siccome il volume d’affari diventava

sempre più importante ho deciso di subentrare in prima persona e non dover

fare riferimento al fiduciario. Anche per i rapporti con i clienti esteri è

meglio esserci in prima persona»

(VI PP 21.1.2021, pag. 13, AI 32; sott. del red.),

ma, d’altro lato, al PP che gli contestava che, dall’ottenimento

del credito Covid, la società non aveva più avuto nessuna entrata sui conti -

ciò che era indicativo dell’interruzione di qualsiasi attività - ha dichiarato

che

«è

corretto, non c’erano più clienti, e abbiamo dovuto riconvertire il

business» (VI PP 21.1.2021, pag.

16, AI 32; sott. del red).

Poiché i clienti che (asseritamente) generavano importanti (e

crescenti) volumi d’affari non potevano (ragionevolmente) essere «spariti nel nulla» (tutti insieme) in pochi

giorni, e ritenuto, altresì, che l’assenza di accrediti (e, dunque, di

attività) dopo l’ottenimento del credito Covid-19 emerge (inconfutabilmente)

dalla documentazione bancaria agli atti, forza è concludere che AP 2 è, in

realtà, un affabulatore, capace, a seconda delle circostanze, rispettivamente

delle (sue) esigenze, di «vendere lucciole

per lanterne» (ad esempio, come in concreto, millantando volumi d’affari

in realtà inesistenti).

E di questa sua capacità affabulatoria l’imputato ha dato

ampiamente prova.

Infatti, oltre ad avere (ripetutamente) affermato che __________

si occupava, al momento della richiesta di credito Covid-19, di

telecomunicazioni (tentando, fino al dibattimento di primo grado, di sostenere

la plausibilità della cifra d’affari indicata nel modulo di richiesta proprio

con un’attività in questo settore), egli ha (anche) riferito:

- di aver «chiesto questo prestito in quanto tutti

i progetti di riconversione della società sul business del gasolio

desolforato avevano già dei contratti in atto. I contratti erano già

firmati ma sono stati bloccati dalla pandemia» (VI PP 19.2.2021,

pag. 2, AI 215; sott. del red.);

- che

«__________ si era indirizzata sul

medicale» (VI PP 15.1.2021, pag. 9, AI 32; sott. del red.),

-

che «attualmente abbiamo

sottoscritto dei grossi contratti per dei guanti e siamo pronti a ripartire. Per

il resto __________ nel 2020 è stata ferma per il Covid» (VI PP

15.1.2021, pag. 13, AI 32; sott. del red), lasciando, perciò, intendere che,

nel 2020, la società era rimasta inattiva,

-

che la società si occupava di sviluppo e manutenzione software

(cfr. AI 1 da cui emerge che questa era l’informazione in possesso di __________).

E, «dribblando» tra sue

incongruenze con disarmante disinvoltura, è stato capace di sostenere che,

inizialmente, __________ si occupava di sviluppo e manutenzione software IT, ma

che «si occupava anche di telefonia, fino

a quando, visto il decadere degli utili di telefonia, abbiamo lavorato tutto il

2019 per il contratto __________, che abbiamo firmato a febbraio 2020».

Contratto che, ad un certo punto, doveva, però, essersi arenato, poiché sembrerebbe

essersi reso necessario l’intervento di tale __________ (peraltro beneficiario di

complessivi fr. 10'335.66 in provenienza dal prestito Covid-19) che «ora si trova a __________ per progettare la

ripartenza del contratto». Senza tralasciare che, «qualche entrata», __________

l’avrebbe avuta, pure, «con l’e-commerce»

(cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 14, 15 e 16, AI 32).

Non occorre argomentare molto per spiegare che, da quanto precede,

forza è concludere che __________, al momento della richiesta di credito

Covid-19, era, in realtà, un mero strumento per consentire a AP 2 - pronto ad attribuirle,

secondo le necessità, qualsiasi attività - di intascarsi soldi facili da usare

per i suoi scopi personali.

Del resto, quasi la metà dell’importo ricevuto (complessivi fr.

222'624.50) è finito direttamente nelle mani di AP 2: attraverso bonifici,

mediante l’uso di carte di credito (complessivi fr. 12'569.80), rispettivamente

con prelevamenti a contanti/bancomat (complessivi fr. 25'600).

E la causale indicata di molti dei bonifici a suo favore (in

ragione di complessivi fr. 134'600. -) era rappresentata da bonus (fr. 34'700.

-), stipendi arretrati (fr. 61'865.14) e rimborsi spese («per viaggi, ristoranti, biglietti treno,

marketing, eccetera», cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 16, AI 32) in

relazione al suo lavoro per __________. Lavoro di cui, tuttavia, non solo non

si sa nulla ma che, a fronte degli elementi suesposti (che impongono di concludere

per l’assenza di un’effettiva operatività di __________, quanto meno lecita),

si rivela un mero artificio per mascherare un uso per scopi esclusivamente

personali dei fondi ottenuti con la richiesta di credito Covid-19.

Analogo discorso vale in relazione agli importi versati al figlio

(complessivi fr. 31'107.95), asseritamente quali stipendi arretrati.

Il pagamento di affitti/riscaldamento (per complessivi fr.

34'758.20) si riferisce, poi, in realtà, all’abitazione di AP 2. In virtù di

quanto suesposto, la tesi dell’imputato secondo cui parte dell’appartamento era

stato adibito ad uffici per __________ che, pertanto, versava la metà del

canone di locazione, non ha pregio e, del resto, è stato l’imputato medesimo a

relativizzarne (e di molto) la portata, affermando che «gli uffici li abbiamo adibiti solo ultimamente»

(cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 17, AI 32).

Il pagamento di leasing/benzina/imposte di circolazione (per

complessivi fr. 29'907.17) si riferisce, in realtà, a due veicoli in uso a AP 2

e al figlio (verosimilmente non sempre adibiti a necessità commerciali dell’__________)

oltre ad una «terza macchina targata __________

dove abbiamo aperto una filiale per trattare la parte petrolifera

dell’attività

di __________» (cfr. VI PP 15.1.2021, pag. 18, AI 32), filiale (e

vettura allegata) della cui necessità commerciale non si può non dubitare. Per

tacere, poi, dell’assunzione, nel corso del mese di settembre/ottobre 2020, della

compagna di AP 2 per la gestione di un fantomatico magazzino dell’__________

(che, vista la natura delle attività indicate, di magazzini non avrebbe dovuto

avere la necessità).

Tutto ben considerato, quindi, nella misura in cui conclude che, per

una parte del denaro, risulterebbe «difficile

separare quello che riguarda l’attività di __________ da quello che è inerente

l’attività di AP 2» (AI 210), il rapporto di ricostruzione della

polizia giudiziaria sembra essere troppo benevolo nei confronti di AP 2.

Si ha, pertanto, che i fondi di cui al credito Covid-19 ottenuti fraudolentemente

(mediante l’indicazione di dati falsi) sono stati utilizzati per scopi ben difformi

da quelli previsti dall’ordinanza Ofis-Covid-19.

le altre richieste di credito

premessa

6. Gli imputati si sono

conosciuti alla fine del 2019. AP 1 si era rivolto alla compagna di AP 2 -

medico _____ e, a quel momento, titolare di uno studio - per offrirle la sua consulenza in quell’ambito. Pur se, su

questo fronte, nulla si è, per finire, concretizzato, AP 1, senza contatti in

Ticino e con il lockdown che rendeva la possibilità di nuovi incontri estremamente

difficile, ha iniziato a frequentare regolarmente la casa della coppia AP 2/__________,

tanto che ne è nato un rapporto di amicizia (cfr. VI PP 15.1.2021 AP 2, pag. 4,

AI 32; VI PP 21.1.2021 AP 1, pag. 5-6, AI 72) sfociato, poi, «in collaborazione professionale»,

per dirla con le parole di AP 2, secondo cui:

«AP

1, nei mesi di marzo-aprile 2020, ha parlato molto con me, anche dei progetti

petroliferi, delle mie attività, e AP 1 ha poi chiesto di partecipare come

finanziatore e come collaboratore indipendente. Mi ha presentato diverse

persone con cui ho poi effettivamente collaborato. […] lui era interessato in

particolare al progetto in __________, così come a dei progetti di società

quotate in borsa in modo da guadagnarci in azioni e poi avere la possibilità di

rendite elevate» (VI PP 15.1.2021,

pag. 4, AI 32).

Un racconto, il suo, confermato (nella sostanza) da AP 1, il quale

ha riferito che:

«AP

2 in questo periodo mi aveva anche esposto vari progetti che stava seguendo in

prima persona, progetti molto interessanti e affascinanti. Per esempio mi aveva

detto che a gennaio sarebbero dovuti andare lui e sua moglie __________ in __________

per un progetto molto importante con uno sceicco del posto. Mi aveva parlato

anche di una società, la __________, che aveva tre brevetti importantissimi e

voleva quotarsi in borsa […] oltre a questa operazione mi parlava di un’altra

operazione di un’altra società che si chiama __________ che è una società

italiana. Questa società doveva essere quotata in borsa Nasdaq. AP 2 mi aveva

parlato di questi grandi progetti che avrebbero portato a grandissimi ritorni

economici. Mi parlava di miliardi di dollari, ma questo con riferimento solo

alla società __________» (VI PP

21.1.2021, pag. 6, AI 72).

È in questo periodo, durante quest’assidua frequentazione tra i

due connotata (soprattutto) da condivisione di affari/di progetti di

investimento, che si situano le altre richieste di credito Covid-19 (di cui ai

punti 3.1., 3.2. e 3.3. dell’atto d’accusa).

ditta individuale di AP 1

7. Il 22 aprile 2020 AP

1, in nome e per conto della propria ditta individuale, ha firmato e, poi,

inoltrato a __________ un formulario di richiesta per un credito Covid-19 in

ragione di fr. 80'000. - indicando una cifra d’affari fittizia (cioè falsa) di

fr. 1'050'000. - e allegando, al modulo di richiesta (su domanda della banca),

un bilancio ed un conto economico relativi al 2019 dai quali emergevano ricavi

d’esercizio per fr. 1'051'680. - nonché un utile di fr. 215'543.49, mentre,

invece, dal semplice esame della documentazione bancaria intestata alla

società, nel 2019 risultavano accrediti per (soli) euro 403'890.74 e fr.

1'000.-. Sulla base del formulario di richiesta del credito e dei relativi

allegati, la banca ha concesso il credito accreditando il relativo importo

sulla relazione bancaria n __________ intestata a AP 1.

a. AP 1 ha ammesso i

fatti.

Ha, in particolare,

ammesso che la cifra d’affari indicata nel modulo di richiesta così come i dati

di cui al bilancio e al conto economico ad esso allegati erano falsi. Ha, però,

spiegato che era stato AP 2 a suggerirgli la possibilità di richiedere un

prestito Covid-19 con la sua ditta individuale. Ed era stato sempre AP 2 ad

inserire la cifra d’affari nel modulo di richiesta, rispettivamente ad

allestire bilancio e conto economico (cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 7, AI 72;

cfr., anche, VI PP 18.2.2021, pag. 4, 5 e 7, AI 212; VI PP 18.2.2021, pag. 3 e

4, AI 213; interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 7 e 8, allegato 1 a verb. dib.

di primo grado).

b. AP 2, dal canto suo,

ha ammesso di avere aiutato, materialmente, l’(allora) amico a compilare la

richiesta di credito ma ha affermato che era stato AP 1 a indicargli (anzi: a

dettargli) la cifra d’affari di fr. 1'050'000.-. Ha, invece, negato di avere

approntato bilancio e conto economico 2019, asserendo che non sarebbe stato in

grado di allestire la contabilità di un ______ (cfr. VI PP 23.1.2021, pag. 10 e

11, AI 91; VI PP 18.2.2021, pag. 5, AI 212; VI PP 19.2.2021, pag. 7, AI 215;

interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 8, allegato 1 a verb. dib. di primo grado).

In occasione del dibattimento di primo grado, il suo difensore ha,

tuttavia, dato atto che anche il bilancio e il conto economico erano stati

materialmente allestiti da AP 2, ma, analogamente a quanto avvenuto per il

formulario di richiesta credito, su indicazione/su dettatura di AP 1.

8. In relazione a

questi fatti, i primi giudici hanno ritenuto AP 2 e AP 1 autori colpevoli, in

correità, del reato di truffa nonché del reato di ripetuta falsità in

documenti.

8.1. AP 1 chiede il suo

proscioglimento da queste imputazioni (punti 3.1., 4.1. e 4.2. dell’atto

d’accusa).

Relativamente al reato di truffa, lo fa, innanzitutto, sostenendo

che, in concreto, difetterebbe il requisito dell’inganno astuto poiché alla

banca sarebbe bastato un semplice raffronto dei documenti prodotti (richiesta

di credito, bilancio e conto economico provvisori dai quali risultava, per il

2019, una cifra d’affari di fr. 1'050'000. - nonché un utile di fr. 21'543.49),

con i dati già in suo possesso e relativi alla movimentazione del conto

intestato a AP 1 (che dava atto di accrediti, per il 2019, in ragione di

complessivi Euro 403'890.74 e fr. 1'000. -), per riconoscere che, in concreto,

vi era un sospetto abuso (ciò che le avrebbe imposto, quindi, di rifiutare il

credito). Con il che, __________ avrebbe agito con un’estrema leggerezza tale

da escludere la realizzazione del presupposto oggettivo dell’inganno astuto.

Inoltre, quand’anche si volesse ritenere adempiuto tale

presupposto, l’assenza di un danno imporrebbe, in ogni caso, il suo

proscioglimento. Infatti, per quanto riguarda la ditta individuale, il mutuo è

stato contratto da lui come persona fisica, i cui conti bancari presso la banca

erogatrice del credito hanno sempre presentato un saldo sufficiente a

rimborsare il prestito.

Relativamente al reato di ripetuta falsità in documenti, pretende,

invece, che né il formulario di richiesta del credito né il bilancio e il conto

economico provvisori avrebbero un valore probatorio accresciuto.

a. Secondo la dottrina,

la questione a sapere se, nel contesto dei crediti Covid-19,

l’autocertificazione contenutisticamente falsa costituisca una «macchinazione» ai sensi della

giurisprudenza sull’inganno astuto, può rimanere irrisolta, ritenuto come vi

sia una base di fiducia che, da sola, fonda l’astuzia anche di una semplice

bugia.

Non solo.

L’art. 3 cpv. 1 Ofis-COVID-19

contiene una regola chiara secondo cui l’organizzazione che concede

fideiussioni lo fa senza alcuna formalità per crediti bancari fino a 500.000. -

franchi sulla base di semplici dichiarazioni del richiedente. Una verifica

della veridicità di tali dichiarazioni non è prevista, essendo i controlli

limitati alla completezza/alla correttezza formale (validità della firma) della

richiesta di credito (cfr. art. 11 Ofis-COVID-19; cfr., anche, spiegazioni del

DFF all’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 del 25 marzo 2020).

Con il che:

- ricordato

che vi è astuzia anche quando l’autore prevede che la vittima rinuncerà ad

effettuare una verifica delle false informazioni se, tale previsione, risulta

da un particolare rapporto di fiducia oppure se si fonda su una

regolamentazione chiara o su garanzie (e non costituisce, pertanto, una

semplice aspettativa),

- ritenuto

che la concessione dei crediti Covid-19 era caratterizzata da una base di

fiducia, da una regolamentazione chiara nonché dalla garanzia della

Confederazione,

i richiedenti prevedevano (anzi: sapevano) che la verifica delle

informazioni date in vista dell’ottenimento di crediti giusta l’art. 3 Ofis-COVID-19

non sarebbe stata effettuata

(cfr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea

Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, Ein Betrug der besonders verwerflichen

Art: Strafbarkeit des Missbrauchs von Corona-Krediten aus einer

Praxisperspektive, in: Jusletter 3. August 2020, pag 7, consid. 3.2., n. 15-22;

Benjamin Märkli / Moritz Gut, Missbrauch von Krediten nach COVID-19

Solidarbürgschaftsverordnung, in: Pratique Juridique Actuelle 6/2020, pag. 722

e segg.; Beat Brechbühl / Jean-Luc Chenaux / Daniel Lengauer / Thomas

Nösberger, Covid-19-Kredite – Rechtsgrundlagen und Praxis der

Missbrauchsbekämpfung, in: Jusletter 5. Oktober 2020, pag. 16 e 17,

consid. 3.6.2.; cfr., anche, sentenza 18 giugno 2021 della Chambre pénale

d’appel et de révision del Canton Ginevra, P/9674/2020, AARP/169/201).

È ben vero che, in tempi normali, si può pretendere da una banca

l’adozione di misure di prudenza per evitare di essere raggirata. Sennonché la

situazione di cui ai prestiti Covid-19, a maggior ragione quelli fino a 500'000

franchi, era del tutto eccezionale. La priorità assoluta delle autorità era,

infatti, quella di erogare i prestiti garantiti dalla Confederazione al più

presto possibile, in regime d’urgenza (di regola il giorno stesso della

domanda) e senza alcuna formalità, al fine di permettere alle imprese di far

fronte ai problemi (contingenti) di liquidità causati dalla chiusura forzata e

dal calo repentino e (quasi) totale della domanda. Pretendere dalla banca anche

solo un controllo ridotto (come quello suggerito dalla Difesa), avrebbe

significato pregiudicare l’obiettivo di rapidità voluto dal Consiglio federale.

Di ciò, evidentemente, erano perfettamente a conoscenza (anche) i richiedenti

malintenzionati, compresi gli imputati. Essi sapevano, cioè, che il credito

era, in pratica, concesso sulla parola, senza le usuali verifiche. E lo

sapevano poiché, a quel momento, non si parlava d’altro. La pandemia con le sue

conseguenze sanitarie ma, anche, economiche, le misure del Consiglio federale,

specie quella - assolutamente straordinaria - legata alla concessione immediata

di prestiti garantiti dalla Confederazione, erano, pressoché, l’unico tema sui

giornali, in TV, alla radio e sui siti d’informazione online.

Va, poi, rilevato che, nel momento in cui è stato richiesto - e

concesso - il credito di cui al punto 3.1. dell’atto d’accusa, le direttive

SECO del 12 maggio 2020 ad attuazione del piano anti abusi varato dal Consiglio

federale (che prevedevano il rispetto delle disposizioni in materia di

riciclaggio di denaro, da parte delle banche, in caso di nuovi clienti), non

erano, ancora, state emanate (e, del resto, AP 1 era, già, cliente di __________).

Si ha, pertanto, che, in concreto, il presupposto oggettivo

dell’inganno astuto, è dato.

b. In relazione al reato

di truffa, si ha un danno patrimoniale quando il patrimonio della vittima, a

seguito dell’atto di disposizione conseguente all’inganno, è - effettivamente -

diminuito, nel suo complesso, mediante una diminuzione degli attivi,

rispettivamente un aumento dei passivi, un mancato aumento degli attivi o una

mancata diminuzione dei passivi. Nel caso di una c.d. truffa al credito, il

mutuatario inganna il mutuante sulla sua capacità di rimborsare il credito,

cioè sulla sua solvibilità (e, conseguentemente, sulla sicurezza del credito),

rispettivamente sulla sua disponibilità a rimborsarlo. In questo caso, il danno

patrimoniale è dato (e la truffa consumata), se il mutuatario, contrariamente

alle aspettative suscitate nel mutuante al momento della concessione del credito,

offre così poche garanzie per il rimborso del denaro nei termini

contrattualmente pattuiti, per cui il credito è significativamente compromesso

e, di conseguenza, considerevolmente ridotto di valore. Se a chi concede il

credito vengono esibite/millantate garanzie false o insufficienti che, in

realtà, non coprono la sua prestazione, il danno conseguente alla truffa deriva

dal fatto che il mutuante, concedendo un credito in tutto o in parte non

garantito, si espone, inconsapevolmente, al rischio di una sua svalutazione,

ossia che la sua pretesa al rimborso abbia un valore significativamente minore

rispetto a quanto credeva al momento della concessione del credito. Se, invece,

la pretesa al rimborso è economicamente sicura in ragione della situazione finanziaria

del mutuatario, l'inganno sull'esistenza di garanzie non provoca alcun danno

(STF 6B_462/2014 del 27 agosto 2015, consid. 8.1.2; cfr., anche,

Stefan Maeder/Marcel Alexander Niggli in: Basler Kommentar, Strafrecht II,

2019, ad art. 146 CP, n. 206-208; Stefan Trechsel/Dean Crameri, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3a edizione, ad art. 146 CP, n. 25).

b.1. Se

è ben vero che AP 1 ha millantato una cifra d’affari (il cui dato rappresentava

la sola garanzia nel contesto dei crediti Covid-19), è, però, altrettanto vero

che, in realtà, la pretesa di rimborso della banca era economicamente sicura,

ritenuto che, al momento della concessione del prestito (cioè quello

determinante ai fini della truffa secondo il TF, cfr. DTF 102 IV 84), rispettivamente

al momento dell’accredito in conto di tale prestito (cfr. BK, op. cit., ad art.

146 CP, n. 206 secondo cui determinante è, invece, l’effettiva dazione del

credito), il saldo della sua rubrica CHF/conto privato era di fr. 52'499.89, rispettivamente

di fr. 52'214.49 e quello della sua rubrica EUR/conto corrente privato era di

Euro 149'565.19, rispettivamente di Euro 149'265.19.

Del resto, come indicato nell’atto d’accusa, i soldi sono, per

finire, stati restituiti all’AP attingendo, proprio, dal conto di AP 1 (cfr.,

anche, AI 178).

Ne consegue che quest’ultimo dev’essere prosciolto dal reato di

truffa di cui al punto 3.1. dell’atto d’accusa.

Il suo appello su questo punto, è, pertanto, accolto.

c. La tesi

dell’imputato secondo cui il formulario di richiesta del credito Covid-19 non

avrebbe valore probatorio accresciuto non può, per contro, essere condivisa.

Infatti, secondo la dottrina chinatasi sulla questione, il

formulario di richiesta del credito Covid-19 sottoscritto dal richiedente,

costituisce, considerato il regime di autocertificazione alla base

dell’ordinanza Ofis-COVID-19, l’unica prova delle condizioni per la concessione

del credito. Con il che, le informazioni in esso contenute comportano,

giocoforza, conseguenze rilevanti a livello giuridico: segnatamente, la

conclusione di un accordo di credito, il pagamento dell’ammontare del credito

e, con ciò, anche, l’esistenza del debito, rispettivamente l’obbligo di

restituzione del debito in capo al richiedente nei confronti della banca. Ciò

che, secondo la dottrina, impone di concludere che si tratta di un documento

con valore probatorio accresciuto di modo che, in caso di una sua

falsificazione, ad esso è applicabile l’art. 251 CP (Marc

Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, Ein

Betrug der besonders verwerflichen Art: Strafbarkeit des Missbrauchs von

Corona-Krediten aus einer Praxisperspektive, in: Jusletter 3. August 2020, pag

12, consid. 4, n. 33; Benjamin Märkli / Moritz Gut, Missbrauch von Krediten

nach COVID-19 Solidarbürgschaftsverordnung, in: Pratique Juridique Actuelle

6/2020, pag. 722 e segg.; Beat Brechbühl / Jean-Luc Chenaux / Daniel Lengauer /

Thomas Nösberger, Covid-19-Kredite – Rechtsgrundlagen und Praxis der

Missbrauchsbekämpfung, in: Jusletter 5. Oktober 2020, pag. 17, consid. 3.6.3.;

cfr., anche, sentenza 18 giugno 2021 della Chambre pénale d’appel et de révision

del Canton Ginevra, P/9674/2020, AARP/169/201).

Ritenuta la particolarità del caso, segnatamente il regime di

autocertificazione sancito dall’ordinanza Ofis-COVID-19, anche al bilancio e al

conto economico (pur se provvisori), va riconosciuto un valore probatorio

accresciuto poiché, allegati alla richiesta di credito, tali documenti

costituivano (inevitabilmente) un tutt’uno con essa e andavano, anzi, ad

avvalorarne il contenuto.

Ricordato come abbia ammesso che sia la cifra d’affari indicata

nel formulario di richiesta del credito sia i dati contenuti nel bilancio,

rispettivamente nel conto economico 2019 erano falsi, AP 1 va riconosciuto

autore colpevole del reato di ripetuta falsità in documenti di cui ai punti

4.1. e 4.2. dell’atto d’accusa.

Il suo appello, su questo punto, è, dunque, respinto.

8.2. Quanto indicato al

consid. 8.1. b.1. basta per concludere che anche AP 2, va prosciolto

dall’imputazione di truffa in relazione alla ditta individuale di AP 1. Il suo

appello, su questo punto, è, pertanto, accolto.

È, tuttavia, bene rilevare, anche in funzione delle imputazioni di

ripetuta falsità in documenti connesse con la fattispecie di cui sopra, che le

argomentazioni di AP 2 a sostegno della sua estraneità ai fatti non può essere

seguita.

Egli pretende, in particolare, di aver allestito il formulario di richiesta

di credito, così come il bilancio ed il conto economico provvisori, su

indicazione di AP 1 argomentando che le cifre che quest’ultimo gli indicava gli

sembravano plausibili tenuto conto di quanto l’amico gli raccontava sulla sua

situazione economica. Così non è.

La sua tesi secondo cui egli, in buona sostanza, avrebbe funto da mero

«scribacchino» limitandosi a recepire

la cifra d’affari dettatagli da AP 1, non può essere creduta già solo perché è

proprio AP 2 ad affermare che compilare il formulario di richiesta di credito

«era

talmente semplice che poteva farlo anche uno scolaro delle scuole medie» (interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 5, allegato 1 a

verb. dib. di primo grado),

per cui non si vede per quale ragione AP 1 (medico __________ con

una formazione accademica) non sarebbe stato in grado di farlo da solo.

Né appare logico un coinvolgimento di AP 2 per l’allestimento

della contabilità limitato, ancora una volta, alla mera stesura materiale di

cifre suggeritegli da AP 1, poiché, se così fosse, quest’ultimo non avrebbe

avuto alcun bisogno di far intervenire l’amico.

Insomma, l’illogicità dell’assunto difensivo, da sola, lo

destituisce di qualsiasi fondamento.

Né sorregge l’appellante la tesi (peraltro mai sostenuta in sede

d’inchiesta) proposta al dibattimento di primo grado, secondo cui AP 1 si

sarebbe rivolto a lui per la compilazione del modulo di richiesta «perché aveva un Ipad, mentre per la

compilazione serviva un PC» (interrogatorio 15 giugno 2021, pag. 8,

allegato 1 a verb. dib. di primo grado). Detto che, se così fosse, non si

capisce per quale motivo AP 2 non abbia, da subito, spiegato in questo modo

l’aiuto prestato all’amico, è francamente davvero difficile credere che AP 1,

uomo dinamico che intendeva continuare ad essere attivo professionalmente con

un’attività indipendente, non disponesse di un PC. E, comunque, non si vede (né

AP 2 lo spiega) cosa si possa fare con un PC che, per contro, non si può fare

con un Ipad.

AP 2 ha, poi, affermato, in relazione alla ditta individuale

dell’amico che:

«AP

1 mi aveva chiesto cosa doveva fare per ottenere il prestito e io gli avevo

detto che potevo metterlo in contatto con delle società inglesi che avrebbero

potuto procurargli un fatturato

(cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 6, AI 212).

Un’offerta, quella di AP 2 che, di per sé, è rivelatrice di

intendimenti tutt’altro che leciti: perché il fatturato, all’evidenza, non lo

si acquista ma è la risultante di un’attività pregressa.

Un’offerta che dimostra, quindi, come egli fosse (perfettamente)

consapevole dell’intento di AP 1 di ottenere, mediante la richiesta di credito

Covid-19, un indebito profitto: altrimenti, si sarebbe limitato a spiegare

all’amico la procedura per l’ottenimento del credito (dove trovare il

formulario, come compilarlo, ecc).

Un’offerta che attesta, infine, come il suo ruolo nella vicenda

sia stato ben maggiore di quanto da lui preteso.

E, per inciso, se il fatturato lo si acquista da società inglesi,

è evidente che non servono particolari conoscenze sull’attività di un __________/sulle

modalità di tenuta della contabilità di un __________.

Richiamato quanto esposto al consid. 8.1.c. e ritenuto il suo

ruolo fondamentale nell’allestimento del formulario di richiesta del credito,

rispettivamente del bilancio e del conto economico per l’anno 2019, egli va,

dunque, ritenuto autore colpevole (in correità con AP 1) del reato di ripetuta

falsità in documenti. Il suo appello, su questo punto, dev’essere, quindi,

respinto.

__________

9. Nel corso del mese

di aprile 2020 AP 1 ha acquistato da __________, suo fiduciario, la società __________.

Si trattava di una società dormiente, cioè priva di qualsiasi attività. Il 27

aprile 2020 ha assunto la carica di AU e il 10 giugno 2020 ha aperto, presso __________,

la relazione bancaria IBAN __________ a nome della società.

Il 16 giugno egli ha inoltrato alla banca, in nome e per conto

della società, un formulario di richiesta per un credito Covid-19 di fr.

500'000. -. Formulario che aveva compilato unitamente a AP 2 e sul quale

figurava una cifra d’affari inventata (cioè falsa) di fr. 5'780'000. -. Al

formulario di richiesta del credito, AP 1 ha, pure, allegato (su domanda della

banca) un bilancio e un conto economico per l’anno 2019. Bilancio e conto

economico creati ad arte da AP 2 attraverso un programma excel che generava

dati a caso partendo dalla cifra d’affari desiderata, dai quali risultavano

ricavi d’esercizio per fr. 5'782'159.72 e un utile di fr. 91'486.12, quando

invece, dall’incarto fiscale, emergeva che la società, nel 2018, aveva

registrato ricavi per fr. 10'811.71 e una perdita di fr. 39'614.62 mentre nel

2019, come ammesso da AP 1, era rimasta dormiente, cioè senza attività (e

questo sino al suo acquisto nell’aprile del 2020).

Sulla base della richiesta di credito, rispettivamente dei

relativi allegati, la banca ha concesso il credito accreditando il relativo

importo sulla relazione bancaria IBAN __________ intestata a __________ sulla

quale AP 1 aveva diritto di firma.

a. AP 1 ha

ammesso i fatti.

Ha, in particolare, ammesso che la società __________ era una

società dormiente - cioè, senza attività - e

che il dato relativo alla cifra d’affari indicato nel formulario di richiesta,

così come i dati di cui al bilancio/al conto economico, erano del tutto falsi

(cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 8, AI 72; VI PP 18.2.2021, pag. 8, 9 e 12, AI 212).

Ha, poi, spiegato che l’idea era stata di AP 2, «per avere dei soldi da avere da qualche parte»

(cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 12, AI 72), rispettivamente che era stato richiesto «solo un prestito

Covid di CHF 500'000. - perché era il massimo che si poteva chiedere»

(cfr. VI PP 21.1.2021, pag. 11, AI 72; sott. del. red.) e, ancora, che «l’idea di richiedere questo prestito era

che in quel momento AP 2 mi aveva detto che il prestito Covid forse diventava a

fondo perduto e quindi era interessante richiederlo» (cfr. VI PP 18.2.2021,

pag. 8, AI 212).

Ha, infine, riconosciuto che «quando

AP 2 mi ha fatto questa proposta di “inventare” il bilancio di __________ io

gli ho detto che andava bene» (cfr. VI SG 5.2.2021, pag. 8, AI 169).

b. AP 2, sulla

questione, si è così, espresso:

«AP

1 voleva già chiedere un prestito Covid e cercava un mezzo per ottenerlo. Mi

aveva detto ad un certo punto che aveva trovato una società, la __________, e

io gli avevo detto che ero disponibile a fornirgli del fatturato telefonico. Io

gli avevo quindi detto che gli avrei fornito dei dati su una tabella Excel per

fare un bilancio provvisorio. Contesto quindi che sia stata mia l’idea di

richiedere un prestito Covid per la __________. ADR che con riferimento al

bilancio provvisorio trasmesso a __________ i dati sono stati inseriti insieme

da me e AP 1. Con questo intendo che è possibile che fisicamente li abbia

inseriti io nella tabella Excel ma comunque alcune cifre me le indicava AP

1. Voglio precisare che in Excel si erano create delle formule matematiche. […]

i dati inseriti nel bilancio io e AP 1 li abbiamo inseriti insieme. In

realtà il programma Excel li genera sulla base di percentuali partendo dalla

cifra d’affari che abbiamo inserito. […] si tratta di un programma che ho

trovato su internet che simula il bilancio sulla base della cifra d’affari

che si vuole ottenere»

(VI PP 18.2.2021, pag. 12, AI 212).

Insomma, secondo AP 2, l’idea della richiesta del credito è stata

di AP 1 ma, per finire, egli ha ammesso di aver apportato il suo contributo per

fornire alla banca il dato (inventato) relativo alla cifra d’affari nonché il

bilancio ed il conto economico a supporto di tale dato contenenti cifre

inventate mediante il programma excel da lui trovato in internet.

10. In relazione a questi

fatti, i primi giudici hanno ritenuto AP 2 e AP 1 autori colpevoli (in

correità) del reato di truffa nonché del reato di ripetuta falsità in documenti

(avuto riguardo all’allestimento del formulario di richiesta del credito, del

bilancio e del conto economico).

10.1. AP 1 chiede il suo

proscioglimento da queste imputazioni (punti 3.2., 4.3. e 4.4. dell’atto

d’accusa).

Lo fa sostenendo che, in concreto, difetterebbe il requisito

dell’inganno astuto poiché la banca avrebbe commesso delle leggerezze, in

particolare omettendo le verifiche imposte dalle direttive SECO nel frattempo

emanate. Inoltre, quand’anche si ritenesse dato l’inganno astuto, a mente

dell’imputato difetterebbe, comunque, il requisito del danno poiché parte del

prestito sarebbe già stato restituito all’AP mediante l’accordo raggiunto il 25

febbraio 2021, a seguito del quale __________ __________ ha restituito a PC 1

l’importo ricevuto il 9 settembre 2020 da __________ (cfr. doc. TPC 11) e, per

i rimanenti fr. 300'000. -, egli avrebbe riconosciuto un corrispondente credito

correntista nei confronti della società __________ (cfr. doc. dib. 3 allegato a

verb. dib. primo grado) che non vi è motivo di ritenere che non voglia o non

possa onorare, non appena potrà riprendere a lavorare.

Per quanto concerne il reato di ripetuta falsità in documenti,

solleva la medesima censura già proposta in relazione alla fattispecie

riguardante la sua ditta individuale.

a. Al

momento della richiesta del credito Covid da parte di __________ (16 giugno

2020), la SECO aveva, già, emanato le direttive (datate 12 maggio 2020) ad

attuazione del piano anti-abusi varato dal Consiglio federale che, in caso di

prestiti concessi a nuovi clienti, prevedevano, per la banca, l’obbligo di

identificare il cliente nonché il rispetto delle prescrizioni in materia di

riciclaggio di denaro (cfr. SECO, Missbrauchsbekämpfung: Prüfkonzept, COVID-19

Solidarbürgschaften, consid. 5.2.1).

Ricordato che né la __________ né AP 1 erano - già - clienti di __________,

non si può, certo, sostenere che quest’ultima abbia fatto fronte all’onere di

verifica che le incombeva sulla base delle suddette direttive emanate dalla

SECO, rispettivamente sulla base della LRD cui tali direttive facevano

riferimento.

Basta, al riguardo, rilevare che lo scopo sociale della società

così come risultava dall’estratto RC

«La promozione ed il supporto commerciale, con la

relativa consulenza, nel settore del marketing, della ricerca e della

selezione dei clienti. In tale abito la società si occuperà di sviluppo del

marketing, ricerca clienti e relativa gestione degli stessi, ricerca,

assistenza e gestione dei fornitori per l'esecuzione dei contratti di vendita e

acquisti. Potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali connesse con

l'oggetto sociale. La società può partecipare ad altre società aventi scopo

analogo»,

non ha nulla (ma proprio nulla!) a che vedere con l’attività che AP

1 aveva indicato al momento dell’apertura del conto intestato alla società per

plausibilizzare la provenienza dei fondi (un mio di franchi) che, a suo dire,

avrebbe fatto entrare sul conto. Egli ha, infatti, affermato che le entrate

provenivano da

«fatture

derivanti dall’organizzazione di equipe medico-chirurgiche in collaborazione

con diverse cliniche/ospedali/ecc. e fatture derivanti dal servizio di

implementazione della struttura IT per effettuare telemedicina» (rapporto e profilo attività cliente [__________],

AI 211).

Si tratta di un’incongruenza macroscopica e significativa che, da

sola, avrebbe imposto alla banca dei chiarimenti prima di aprire il conto e, a

maggior ragione, prima di concedere il credito Covid-19. Tanto più se si

considera che, malgrado le dichiarazioni d’intenti dell’imputato al momento

dell’apertura del conto (avvenuta il 10 giugno 2020) secondo cui avrebbe

versato parte del suo fatturato pari a 5/6 mio annui (cfr. documentazione __________,

rapporto e profilo attività [KYC], AI 211), e malgrado il consulente di banca, __________,

lo avesse sollecitato a «girare su di noi

un po' di movimentazione» (cfr. VI PP 1.2.2021, pag. 3, AI 144),

nulla è, mai, stato versato sul conto e, per finire, AP 1 si è limitato a

richiedere, pochi giorni dopo averlo aperto, il prestito Covid-19.

L’incongruenza tra lo scopo a RC della società __________ e l’attività indicata

da AP 1, l’assenza di qualsiasi accredito in conto al momento della sua

apertura avrebbero imposto a __________ (cui era noto che la banca di

riferimento dell’imputato era __________, cfr. documentazione __________,

rapporto e profilo attività [__________], AI 211) di approfondire il motivo per

cui egli si rivolgeva a loro e non a __________, per la concessione del

prestito, non potendo - a quel punto - (più) bastare la spiegazione,

inizialmente, fornita da AP 1 secondo cui «voleva

ampliare lo spettro di banche della società» (cfr. VI PP 1.2.2021,

pag. 3, AI 144).

Invece, in estrema sintesi, il __________ ha chiuso gli occhi su

queste evidenti incongruenze mancando clamorosamente agli obblighi - peraltro,

poco più che elementari - che gli erano imposti dalla legislazione citata.

Con il che, forza è concludere che, in concreto, a causa della

negligenza della banca, difetta il requisito oggettivo dell’inganno astuto.

AP 1 va, pertanto, prosciolto dall’imputazione di truffa ex punto

3.2 dell’atto d’accusa.

Il suo appello, su questo punto, è accolto.

b. Per quanto concerne

le imputazioni di falsità in documenti di cui ai punti 4.3. e 4.4. dell’atto

d’accusa, ricordato che la natura menzognera del formulario di richiesta del

credito, rispettivamente del bilancio e del conto economico provvisori, è

pacifica (e, peraltro, ammessa dall’appellante), si richiama quanto esposto al

consid. 8.1.c.

AP 1 va, dunque, ritenuto autore colpevole in relazione ad esse ed

il suo appello, su questo punto, è respinto.

10.2. Quanto indicato al

consid. 10.1. a. basta per concludere che anche AP 2 va prosciolto

dall’imputazione di truffa in relazione alla __________.

Il suo appello, su questo punto, è, pertanto, accolto.

È, tuttavia, bene rilevare, anche in funzione delle imputazioni di

ripetuta falsità in documenti connesse con la fattispecie di cui sopra, che le

argomentazioni di AP 2 a sostegno della sua estraneità ai fatti non può essere

seguita.

a. Già si è detto dell’assidua

frequentazione tra i due imputati, ad inizio 2020, connotata (soprattutto) da

condivisione di affari/di progetti di investimento. È in questo contesto che si

colloca la loro decisione di partecipare all’investimento riguardante __________,

e meglio al finanziamento della quotazione nella borsa americana di tale

società. Detto che l’effettiva attività di __________ come pure il progetto di

una sua quotazione in borsa (con il coinvolgimento di diverse società con sede

all’estero [Cina, Inghilterra e Stati Uniti]), sono rimasti - per questa Corte

- a dir poco nebulosi, per quanto qui interessa si ha che, ad un certo punto, AP

2 e AP 1 (quest’ultimo convinto dal primo) hanno deciso di partecipare

all’investimento sottoscrivendo un contratto di finanziamento per la quotazione

in borsa di __________. Il contratto reca la data del 16 luglio 2020. Per

partecipare all’investimento, gli imputati hanno utilizzato i soldi di cui ai

prestiti Covid-19 richiesti ed ottenuti da __________, rispettivamente da __________.

È AP 1 a spiegarlo:

«I

soldi che uscivano da __________, venivano attribuiti come la mia parte del

finanziamento, quelli che uscivano da __________ venivano attribuiti come parte

del finanziamento di AP 2. Preciso che io dovevo pagare USD 500'000, come AP 2

doveva pagare i suoi USD 500'000. - AP 2 però mi aveva detto che, siccome io

avevo già versato a titolo personale USD 150'000 prima della firma

dell’addendum al contratto, il denaro uscito da __________ sarebbe stato

attribuito in parte a me, riducendo quindi il mio debito nel finanziamento per

pareggiare le quote di finanziamento» (VI SG 5.2.2021,

pag. 10, AI 169).

b. AP

2 pretende che, essendo il contratto per il finanziamento (finalizzato alla

quotazione in borsa) di __________ di un mese successivo la firma del

formulario per la richiesta del credito da parte di __________, la richiesta di

credito Covid-19 non avrebbe nulla a che vedere con il primo e non

riguarderebbe il finanziamento per la quotazione in borsa di __________

(investimento nel quale, lo si ricorda, lui e AP 1 avevano un’interessenza,

partecipando agli utili in ragione del 50% ciascuno), bensì riguarderebbe il

solo AP 1, azionista al 100% di __________. Insomma, AP 2 pretende di non aver

avuto alcun interesse all’ottenimento del credito.

b.1. L’argomento è del

tutto ininfluente e non modifica l’effettivo contributo fornito da AP 2 per

l’allestimento del formulario di richiesta del credito, ripettivamente del

bilancio e del conto economico (contenenti dati falsi).

Peraltro, benché il contratto di finanziamento rechi una data

successiva alla richiesta di credito Covid (segnatamente il 16 luglio 2020,

cfr. allegato A a VI PP AP 1 5.2.2021, AI 169), l’operazione era stata pensata

e organizzata ben prima. In effetti, è stato proprio AP 2 a spiegare, in

relazione a tale investimento, che:

«Si trattava di un’acquisizione di una Shell Company

americana per quotare in borsa una società. La società si chiama __________. Si

trattava di una pura operazione finanziaria. […] __________ è un broker

finanziario inglese che si occupa di queste cose. Conosco il titolare __________

per telefono o Zoom.

[…] AP 1 non ha particolari

rapporti con __________, abbiamo fatto solo questa operazione con AP 1 e __________.

L’operazione l’abbiamo fatta io e AP 1, e ci è stata proposta già a febbraio

2020, quando io mi ero preso l’impegno. Inizialmente dovevo finanziare questa

operazione con il progetto in __________, poi causa Covid si è fermato tutto e

l’avrei finanziata con il prestito __________, e per finire abbiamo usato il

prestito Covid» (VI PP 15.1.2021, pag. 11 e 12, AI 32; sott. del red).

Con il che, per sua stessa ammissione, l’investimento __________

era sul tavolo già nel febbraio 2020 e, addrittura, AP 2, a quel momento, aveva

già preso l’impegno di finanziare la quotazione in borsa della società.

b.2. AP 2 chiede che il suo

ruolo venga derubricato da correo a complice.

In concreto, non occorre disquisire a lungo per spiegare che,

agendo come ha agito, e cioè fornendo un apporto decisivo nella creazione dei

dati contabili falsi di cui alla richiesta di credito, rispettivamente di cui

al bilancio e al conto economico di __________ per l’anno 2019, AP 2 non può

essere ritenuto un partecipante secondario (STF 6B_527/2011 del

22 dicembre 2011 consid. 2.1; DTF 125 IV 134 consid. 3a).

Avvalora il suo ruolo tutt’altro che secondario, il fatto che

egli, per giustificare i trasferimenti a debito del conto intestato a __________,

ha creato una serie di fatture false (in accordo con AP 1) perché «non si poteva fare senza motivazione»

e bisognava allestire delle fatture «per

creare una giustificazione» (cfr. interrogatorio 15 giugno 2021,

pag. 10, allegato 1 a verb. dib. di primo grado) perché «gli importi erano grossi e le banche avrebbero

chiesto spiegazioni» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 10, AI 212). E

questo perché, come spiegato da AP 1, non si poteva usare il denaro ottenuto

con il prestito Covid-19 direttamente per effettuare degli investimenti (cfr.

VI PP 18.2.2021, pag. 9, AI 212).

Tra queste fatture vi è, ad esempio, quella datata 7 maggio 2020 e

relativa a prestazioni «di

chirurgia e implantoprotesi» per un totale di 108'000. - fr. emessa da AP 1

(apparentemente) a carico di AP 2 (doc. O allegato a AI 73). In realtà, i

lavori eseguiti da AP 1 per l’amico, nel corso del mese di maggio 2020,

ammontavano a (soli) circa fr. 5'200. - (cfr. perizia 1° febbraio 2021 della

dott.ssa __________, AI 155). E, del resto, entrambi gli imputati, hanno

ammesso che si trattava di una fattura gonfiata/fittizia (cfr.VI SG AP 1

5.2.2021, pag. 11, AI 169; cfr. interrogatorio AP 2 15 giugno 2021, pag. 11,

allegato 1 a verb. dib. di primo grado).

Richiamato quanto esposto al consid. 10.1.b. e ritenuto il suo

apporto fondamentale nell’allestimento del formulario di richiesta del credito,

rispettivamente del bilancio e del conto economico per l’anno 2019, egli va

ritenuto autore colpevole del reato di ripetuta falsità in documenti commessa

in correità con AP 1.

Il suo appello, su

questo punto, è, perciò, respinto.

10.3. Entrambi gli imputati

chiedono, poi, il loro proscioglimento dal reato di falsità in documenti ex

punto 4.7. dell’atto d’accusa in relazione alla fattura 7 maggio 2020 emessa da

AP 1 (cfr. consid. 10.2.b.2).

Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la tesi del procuratore

pubblico secondo cui la fattura godrebbe di una credibilità accresciuta poiché

emana da un medico __________ non può essere seguita. Se è ben vero che i

professionisti del settore medico-sanitario riconosciuti dalle assicurazioni

malattia hanno una funzione di garante nei loro confronti (con il che le

fatture emanate da detti professionisti godono di un valore probatorio accresciuto)

è, però, altrettanto vero che, in concreto, AP 1 la fattura l’ha prodotta alla

banca, non ad un’assicurazione malattia, e lo ha fatto nella sua veste di

cliente della banca, non come medico __________.

Si osserva, poi, che il TF ha già avuto modo di rilevare che, di

principio, le fatture non hanno un valore probatorio accresciuto e costituiscono dei documenti nei rapporti tra il loro autore e il loro

destinatario solo in particolari circostanze, atteso che di regola contengono

delle semplici affermazioni del primo sulla prestazione dovuta dal secondo.

L'estensore può rendersi colpevole di falsità ideologica in documenti nel caso

in cui la fattura dal contenuto inveritiero non funga unicamente da fattura, ma

sia prima di tutto destinata, oggettivamente e soggettivamente, a servire da

documento giustificativo per la contabilità del suo destinatario, che viene con

ciò falsata. Una destinazione oggettiva a giustificativo contabile dev'essere

ammessa laddove l'autore agisca d'intesa con il destinatario, soggetto

all'obbligo di tenere una contabilità, rispettivamente con i suoi organi o

impiegati, ed emetta, su suo ordine o impulso oppure con il suo consenso, una

fattura dal contenuto inveritiero che serva da giustificativo contabile (cfr.

DTF 134 IV 130).

In concreto ciò non era il caso.

La fattura non era destinata a giustificativo

contabile per il suo destinatario, ovvero AP 2. Essa serviva a giustificare la

movimentazione creata ad arte dagli imputati sul conto di __________ per

impedire che la banca si accorgesse che i soldi di cui al credito Covid-19

andavano, in realtà, a finire in un investimento (in spregio a quanto previsto

all’art. 6 cpv. 2 Ofis-Covid-19).

Ne discende che gli imputati devono essere prosciolti

da tale imputazione e il loro appello, su questo punto, è, pertanto, accolto.

__________

11. Il 28 luglio 2020 __________,

in nome e per conto della __________ (di cui era AU), ha firmato e, poi,

inoltrato (su indicazione degli imputati) a __________ un formulario di

richiesta per un credito Covid-19 in ragione di fr. 480'000. - indicando una

cifra d’affari fittizia (cioè falsa) di fr. 5'350'000. - e allegando al modulo

di richiesta (su domanda della banca) un bilancio ed un conto economico relativi

al 2019 in cui figuravano, contrariamente al vero, ricavi per fr. 5'357'825. -

e un utile di fr. 69'395.09, nonché un bilancio e un conto economico 2018

altrettanto fittizi, in cui figuravano, contrariamente al vero, ricavi per fr.

2'417'041.92 e un utile di fr. 20'891.98, quando, invece, il fiduciario __________

aveva già allestito il bilancio e il conto economico per l’anno 2018

(consegnati all’autorità fiscale) riportanti ricavi per fr. -13'200. – e una

perdita di fr. 2'626.30 e aveva, pure, allestito un bilancio provvisorio 2019

che mostrava una perdita riportata di fr. 19'958.76.

Sulla base del

formulario di richiesta di credito e dei relativi allegati, la banca ha

concesso il credito accreditando il relativo importo sulla relazione bancaria

(aperta il 27 luglio 2020) IBAN __________ intestata alla società.

a. AP 2 ha

ammesso le sue responsabilità in relazione a tali fatti e non contesta la sua

colpevolezza in relazione alle imputazioni ad essi relative (punti 3.3., 4.5. e

4.6 dell’atto d’accusa).

Egli ha raccontato che l’idea di acquisire __________ era stata

comune, cioè sua e di AP 1, che entrambi erano azionisti della società in

ragione del 50% ciascuno (con il che, le decisioni, le prendevano insieme) e che

il loro intento era quello di usare il prestito Covid-19 per il finanziamento

di __________ (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 13).

Ha, quindi, ammesso di aver allestito lui i bilanci provvisori di __________,

«sempre utilizzando il programma Excel»,

così come ha riconosciuto che la cifra d’affari indicata nel modulo di

richiesta era «fittizia» (cfr.

VI PP 18.2.2021, pag. 13, AI 212). Ha, con ciò, dato atto che l’iniziativa era

partita da lui e da AP 1, non da __________ (che, però, era AU della società),

il quale era, peraltro, all’oscuro del fatto che i soldi sarebbero stati usati

per __________ (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 15, AI 212).

b. AP 1 ha ammesso di aver saputo che la richiesta di

credito Covid-19 era finalizzata all’ottenimento di denaro da investire in __________

e ha, pure, riconosciuto di aver saputo che la richiesta si fondava su «dati fittizi in quanto la società era inattiva.

In sostanza ero lo stesso modus operandi di __________» (cfr. VI PP

18.2.2021, pag. 14, AI 212).

Ha contestato, tuttavia, di aver avuto un qualsiasi ruolo nella vicenda,

rispettivamente un qualsiasi interesse, argomentando - a sostegno di questa sua

tesi - che egli non era azionista della società, non

è mai stato AU della medesima (neppure di fatto), non aveva diritto di firma

sul suo conto, non aveva accesso al conto neppure mediante e-banking e non ha

né compilato né sottoscritto né inoltrato la richiesta di credito Covid-19.

12. In relazione a questi

fatti, i primi giudici hanno ritenuto AP 2 e AP 1 autori colpevoli (in

correità) del reato di truffa nonché del reato di ripetuta falsità in documenti

(avuto riguardo all’allestimento del formulario di richiesta del credito, dei

bilanci e dei conti economici).

13. AP 1 chiede il suo

proscioglimento da queste imputazioni (punti 3.3., 4.5. e 4.6. dell’atto

d’accusa), in sostanza per i motivi già esposti al consid. 11.b. Argomenta,

inoltre, da un lato, che la chiamata in correità di AP 2 non sarebbe

(minimamente) credibile e, d’altro lato, di essere stato vittima di una truffa

(in relazione all’investimento _____) architettata da AP 2 e da __________ che

lo avrebbero raggirato poiché egli «serviva

solo come risorsa economica da sfruttare, ad uso e consumo di quello che appare

come l’unico vero e proprio sodalizio della vicenda, ovvero quello tra i

pregiudicati AP 2 e __________» (cfr. arringa difensiva d’appello,

pag. 6).

a. È vero che AP

1 non è mai stato AU della società e che non ha mai avuto diritto di firma sul

conto intestato alla stessa (rispettivamente non ha mai avuto l’accesso

e-banking). Quanto all’azionariato, invece, gli atti non supportano la sua

versione poiché, se è vero che lui non figura quale azionista sul formulario K

della banca (relativo alla determinazione del detentore di controllo della

società) - formulario che riporta il solo AP 2 - è anche vero che quest’ultimo

(che, come visto, ha dichiarato che le azioni erano divise a metà fra lui e

l’amico) ha spiegato di essersi dichiarato lui «BO per velocizzare le operazioni. La situazione

sarebbe poi stata sistemata a settembre. Era chiaro, tuttavia, che la società

era di entrambi, mia e di AP 1» (cfr. interrogatorio 15 giugno 2021,

pag. 11, allegato 1 a verb. dib. di primo grado). E queste sue affermazioni -

in sé disinteressate poiché da esse lui nulla guadagna - sono supportate dalla

sua rinuncia ad appellare la sua condanna per falsità in documenti in relazione

alla falsificazione di tale formulario decisa in primo grado.

È, inoltre, vero che è lo stesso AP 1 ad aver dichiarato (in

relazione a __________) che

«è

vero che io e AP 2 eravamo alla ricerca di una società per avere un

finanziamento per poter pagare l’operazione di __________» (VI PP 18.2.2021, pag. 14, AI 212),

rispettivamente che

«Contesto

di aver pagato per ricevere le quote di questa società [ndr. di __________]. È però

corretto il fatto che __________ serviva per far quotare in borsa la società __________.

Fin dall’inizio l’idea era quella di acquisire una società da poi utilizzare

per richiedere un prestito per far sì che __________ potesse essere quotata in

borsa» (VI PP 21.1.2021, pag. 13,

AI 72).

Al di là, quindi, del tema della proprietà delle azioni,

basterebbero queste dichiarazioni (insieme a quelle che seguono che attestano

di una sua partecipazione concreta alla messa in opera del piano) a fondare la

sua correità poiché esse mostrano come ci fosse un intento comune (suo e di AP

2) sull’utilizzo della società nonché sull’utilizzo del prestito che la società

avrebbe, poi, chiesto (e che, per finire, ha ottenuto).

Ed è sempre AP 1 ad aver affermato che:

«AP

2 mi aveva chiesto se conoscevo un contatto in __________ per aprire il conto

per questa società [ndr. __________]. Io gli ho presentato la consulente __________

che mi ha sempre seguito in Ticino. Non ricordo se c’è stato prima un colloquio

telefonico con lei o se ci siamo incontrati subito direttamente» (VI PP 21.1.2021, pag. 13, AI 72),

rispettivamente ad aver ammesso di essere stato presente

all’incontro in __________ in cui, per finire, era stato deciso di richiedere

un credito Covid-19 in nome e per conto della __________:

«È

corretto che io ero presente in banca dove erano presenti anche AP 2 e __________

(non mi ricordo se c’era anche la __________ o la sua sostituta __________), in

questo incontro era stato chiesto un prestito ma poi questo prestito era stato

dirottato sul credito Covid» (VI

PP 21.1.2021, pag. 13, AI 72),

ciò che dimostra come egli abbia avuto un ruolo (decisamente)

attivo nella vicenda.

Che egli sapesse

«quanto

era stato richiesto come prestito Covid, ossia l’importo di CHF 480'000. -» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 14, AI 212),

rispettivamente che la richiesta

«era

sulla base di dati fittizi in quanto la società era inattiva. In sostanza ero

lo stesso modus operandi di __________» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 14, AI 212),

comprova la sua partecipazione a tutte le fasi del progetto

previsto per __________. Del resto è, ancora una volta, lui a spiegare che:

«I

soldi che uscivano da __________, venivano attribuiti come la mia parte del

finanziamento, quelli che uscivano da __________ venivano attribuiti come parte

del finanziamento di AP 2. Preciso che io dovevo pagare USD 500'000, come AP 2

doveva pagare i suoi USD 500'000. – AP 2 però mi aveva detto che, siccome io

avevo già versato a titolo personale USD 150'000 prima della firma

dell’addendum al contratto, il denaro uscito da __________ sarebbe stato

attribuito in parte a me, riducendo quindi il mio debito nel finanziamento per

pareggiare le quote di finanziamento» (VI SG 5.2.2021,

pag. 10, AI 169).

E, infatti, gli € 128'500. -

(ca. fr. 140'000. -) di cui al prestito Covid-19 ottenuto con __________ sono

stati accreditati a AP 1 (cfr. ricostruzione SREF, AI 210) a valere - e sono

parole dello stesso AP 1 - quale «restituzione dell’importo da me anticipato

a AP 2 per l’operazione __________» (cfr. VI PP 18.2.2021, pag. 14,

AI 212).

Insomma, anche facendo

astrazione dalla questione della proprietà delle azioni, AP 1 aveva un duplice

interesse all’ottenimento del credito Covid-19 da parte di __________. Da un

lato, rientrare di quanto aveva anticipato a AP 2 in relazione al finanziamento

di __________ e, d’altro lato, fare in modo che AP 2 potesse disporre dei fondi

necessari per finanziare la sua quota parte di investimento come da impegni

assunti con il contratto di finanziamento di __________, poiché solo così

l’investimento sarebbe potuto andare a buon fine e portare, ad entrambi, gli

utili milionari sperati. Non solo. AP 1 ha apportato un contributo determinante

al piano, segnatamente organizzando l’incontro decisivo con la banca che ha,

poi, consentito a __________ di ricevere il prestito Covid-19. Il fatto che AP

1 non si sia limitato a creare il contatto in banca per AP 2 ma abbia

partecipato, personalmente, all’incontro, rimanendovi fino alla fine, conferma

il suo coinvolgimento nel piano. Da quanto precede risulta, pertanto, che -

contrariamente all’assunto difensivo - l’imputato si è materialmente adoperato

affinché __________ ottenesse il prestito Covid-19.

A chiamare in causa AP 1,

perciò, sono - innanzitutto - le sue stesse dichiarazioni.

Pur se va dato atto che a

proporre l’investimento in __________ (che, come visto, è apparso, a questa

Corte, tutt’altro che cristallino) è, senz’altro, stato AP 2, non può essere

condiviso l’assunto difensivo secondo cui AP 1 «serviva solo come risorsa

economica da sfruttare» (cfr. arringa difensiva d’appello, pag. 6),

già solo perché quel che emerge dagli atti è che egli, di fatto, non ha, per

finire, messo soldi suoi nell’investimento, bensì quelli ottenuti col prestito

Covid-19 concesso a __________.

Forza, dunque, è concludere che il

piano alla base della truffa di cui al punto 3.3. dell’atto d’accusa è stato

architettato da entrambi gli imputati e che AP 1 vi ha contribuito in maniera decisiva

(cfr. STF 6B_527/2011 del 22 dicembre 2011 consid. 2.1; DTF 125

IV 134 consid. 3a).

Il suo appello, su questo punto, va, pertanto, respinto.

b. Con

riferimento al reato di ripetuta falsità in documenti in relazione al

formulario di richiesta e ai bilanci/ai conti economici, ritenuto come la

falsità dei dati in essi contenuti sia pacifica (e, peraltro, ammessa), si

richiama quanto esposto al consid. 8.1.c. Ne discende che AP 1 va ritenuto

autore colpevole di tale reato e il suo appello, su questo punto, va, pure,

respinto.

c. I fondi di cui al

credito Covid-19 concesso a __________ sono confluiti, in buona parte nel

finanziamento destinato alla quotazione in borsa di __________, in parte sono,

come visto, finiti nelle tasche di AP 1 e, in parte, in quelle di AP 2,

rispettivamente di suo figlio (cfr. ricostruzione SREF, AI 210). Con il che,

tali fondi sono, all’evidenza, stati usati per scopi difformi rispetto a quelli

previsti dall’ordinanza Ofis-COVID-19. Del resto, poiché __________ non aveva

attività (circostanza ammessa da entrambi gli imputati), un utilizzo dei soldi

conforme all’ordinanza era, giocoforza, escluso a priori.

inganno nei confronti delle autorità (tentato)

14. L’atto d’accusa (al

punto 5.) imputa a AP 1 di avere ingannato le autorità preposte al rilascio del

suo permesso inoltrando loro (in data 3 giugno 2016, rispettivamente 13

settembre 2016) due contratti fittizi (cioè falsi), segnatamente il contratto di

lavoro 12 febbraio 2016 (in cui figurava che era stato assunto dalla società __________)

nonché il contratto di locazione 18 luglio 2016 (in cui figurava che egli aveva

preso in locazione una casa di proprietà della moglie del suo fiduciario a __________,

in __________).

AP 1 ha ammesso che i due contratti erano «fittizi», cioè falsi (cfr. VI PP

21.1.2021, pag. 4, AI 72).

I primi giudici lo hanno, tuttavia, prosciolto dal reato di cui

all’art. 118 LStrl limitandosi ad argomentare che egli «fornendo i dati corretti, avrebbe comunque

ottenuto il permesso» (cfr. sentenza impugnata, consid. 85, pag.

174).

Con il suo appello incidentale, il procuratore pubblico chiede che

AP 1 venga dichiarato autore colpevole (anche) di questo reato.

15. Per l’art. 118 cpv. 1

LStrl, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della LStrl

fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o

per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato.

a. Giusta l'art.

90 LStrl, le persone implicate nella procedura di rilascio di un permesso

sono tenute a collaborare con l'autorità, segnatamente fornendo indicazioni

veritiere. Questo obbligo di collaborare riveste un’importanza centrale nel

diritto in materia di stranieri in quanto le autorità dipendono dalle

indicazioni fornite dal richiedente. Ciò vale anzitutto per i fatti che

l’interessato conosce meglio e che non possono essere stabiliti senza la loro

cooperazione o senza un considerevole dispendio di energie (FF 2002 3449;

DTF 124 II 361 consid. 2b; Vetterli/D’Addario

Di Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Verlag,

Berna 2010, n. 7 ad art. 118 LStrl; Sauthier, Pratiques en droit des

migrations, Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les

étrangers (LEtr), 2017, n. 6 ad art. 118 LStrl). Il richiedente è,

inoltre, tenuto, giusta l’articolo 13 cpv. 1 PA, a collaborare alla

constatazione dei fatti (FF 2002 3448).

b. Oggetto dell'inganno,

che non deve necessariamente essere commesso con astuzia e che può manifestarsi

tramite parole, per iscritto, per atti concludenti oppure per silenzio

qualificato (Sauthier, Pratiques en droit des migrations, Code annoté de droit

des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers, 2017, n. 7 ad art. 118 LStrl;

Vetterli/D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer, Stämpfli Verlag, Berna 2010, n. 4 ad art. 118 LStrl), devono essere

dei fatti.

Tra il comportamento ingannevole e il rilascio del permesso

bisogna, inoltre, che esista un nesso causale adeguato (Vetterli/D’Addario Di

Paolo, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Verlag,

Berna 2010, n. 4 ad art. 118 LStrl; FF 2002 3449). Perché questo sia dato, non

è necessario stabilire che, se fosse stata correttamente informata, l’autorità

avrebbe respinto la richiesta. È sufficiente

stabilire che, se fosse stata a conoscenza della realtà, l’autorità avrebbe

adottato comportamenti diversi (Vetterli/D’Addario Di Paolo, Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Stämpfli Verlag, Berna 2010, n. 4 ad art. 118

LStrl; Stratenwerth/Jenny, Strafrecht Besonderer Teil I, § 15 n. 4; STF

6B_497/2010 del 25 ottobre 2010, consid. 1.1). L’elemento oggettivo della norma

non è, quindi, realizzato quando i dati falsi o

sottaciuti riguardano fatti senza rilevanza per la decisione. Vi è inganno

penalmente rilevante quando, senza l’informazione falsa, la decisione non

sarebbe stata presa o non lo sarebbe stata nella forma e modo con cui è stata

emessa (STF 6B_72/2015 del 27 maggio 2015, consid. 2.2; 6B_497/2010 del

25 ottobre 2010, consid. 1.1.).

c. L’art. 118 cpv. 1

LStrl è un reato di natura intenzionale. Il dolo eventuale è sufficiente (STF

6B_72/2015, consid. 2.3; Vetterli/D’Addario Di Paolo,

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berna 2010, n. 9 ad art.

118).

16. Ritenuto

come il permesso di dimora venga rilasciato a persone che hanno la nazionalità

in un Paese UE/AELS che intendono stabilirsi in Svizzera per esercitare

un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) o per soggiornare senza

esercitare un’attività lucrativa (redditiere, pensionato ecc.) e ritenuto,

altresì, come, all’evidenza AP 1 non appartenga a questa seconda casistica (né

del resto egli lo pretende), forza è concludere che il dato relativo

all’attività lucrativa da lui esercitata (oltre che, evidentemente, quello

relativo al suo luogo di residenza in Ticino) era, certamente, rilevante ai

fini del rilascio del suo permesso. Con il che, il nesso di causalità tra il

comportamento ingannevole da lui messo in atto con l’inoltro di un contratto di

lavoro fittizio/falso, rispettivamente con un contratto di locazione falso e il

rilascio del permesso, è dato. E, in concreto, è pacifico che, se le autorità

fossero state a conoscenza della falsità di tali contratti, non gli avrebbero,

certo, rilasciato il permesso. In ogni caso, non lo avrebbero fatto - o meglio,

non avrebbero deciso - prima di aver esperito tutte le indagini che la corretta

conoscenza della vita del richiedente avrebbe imposto.

Nulla modifica alla realizzazione dei presupposti oggettivi del

reato - nella forma del tentativo - il fatto che, con decisione 23 maggio 2017,

l’Ufficio della migrazione ha negato il permesso a AP 1 (segnatamente, per

mancata presentazione tempestiva dei documenti richiesti a comprova

dell’effettivo svolgimento della sua attività, rispettivamente per mancata

notifica di arrivo all’Ufficio controllo abitanti).

Del resto, nel suo gravame al Consiglio di Stato contro la

suddetta decisione di diniego del permesso, l’imputato, in relazione alla

mancata presentazione della documentazione a comprova dello svolgimento della

sua attività, ha, da un lato trasmesso la documentazione attestante la sua

attività lavorativa per __________ dal 1° agosto al 31 dicembre 2016 sostenendo

che la società era, nel frattempo, stata sciolta per fallimento a far tempo dal

1° dicembre 2016 (reiterando, quindi, nel suo inganno, rispettivamente

producendo altri documenti, giocoforza, falsi), e, d’altro lato, fatto

riferimento al suo «nuovo progetto

professionale in corso»

di

attività lucrativa indipendente come medico __________ (cfr. ricorso 3 luglio

2017 al CdS).

La circostanza attesta che, inizialmente, la volontà di AP 1 era

quella di farsi rilasciare il permesso di dimora in funzione di un’attività

dipendente (in realtà farlocca) per __________ e che, solo in un secondo tempo,

vi ha rinunciato chiedendo il rilascio del permesso sulla base della sua

attività indipendente.

Il motivo del suo agire è presto spiegato.

L’ottenimento del permesso nel caso di svolgimento di un’attività

indipendente implica delle verifiche che non sono, per contro, necessarie nel

caso in cui il richiedente svolga un’attività da dipendente: ad esempio, in

relazione alla sede in cui esercitare la propria attività, questione questa

che, peraltro, nel caso di AP 1, ha, poi, creato qualche problema e, di

conseguenza, qualche lungaggine (cfr. documentazione in AI 7-9). D’altro canto,

nel caso si voglia svolgere un’attività indipendente soggetta ad autorizzazione

(ciò che era il caso per AP 1), occorre, all’evidenza, richiederla e, il suo

ottenimento, comporta dei tempi tecnici che possono essere relativamente lunghi

(prova ne è che AP 1 ha ricevuto l’autorizzazione ad esercitare quale medico __________

nel nostro cantone il 21 agosto 2019). Con il che non occorre disquisire a

lungo per spiegare che l’intento dell’imputato quando ha inoltrato il contratto

di lavoro fittizio quale dipendente, era quello di farsi rilasciare il permesso

in tempi brevi, senza lungaggini.

Che AP 1 abbia agito intenzionalmente (realizzando, così, anche i

presupposti soggettivi del reato), è pacifico.

Egli dev’essere, perciò, riconosciuto autore colpevole del reato

di tentato inganno nei confronti delle autorità.

L’appello incidentale del procuratore pubblico, su questo punto,

è, quindi, accolto.

contravvenzione alla legge sanitaria cantonale

17. Al punto 6. l’atto

d’accusa imputa a AP 1 di aver esercitato, nel periodo novembre 2017-20 agosto

2019, la professione di medico ______ senza essere in possesso della necessaria

autorizzazione (rilasciatagli, come visto, il 21 agosto 2019). I primi giudici

lo hanno prosciolto da tale imputazione argomentando che, agli atti, non vi è

la prova che egli abbia, effettivamente, svolto l’attività di medico _____ sul

nostro territorio prima del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio

di sanità (cfr. sentenza impugnata, consid. 86, pag. 174).

Con il suo appello incidentale il procuratore pubblico chiede che AP

1 venga riconosciuto autore colpevole (anche) in relazione a tale imputazione.

18. Il giudizio dei primi

giudici su questo punto merita tutela.

Agli atti non vi sono, infatti, elementi su cui fondare l’accertamento

secondo cui AP 1 avrebbe esercitato in altri studi dentistici al di fuori di

quello della dott.ssa __________ con cui, però, l’imputato ha collaborato,

unicamente nel corso del 2020. Quanto alle fatture in atti relative al 2017,

rispettivamente al 2018 (cfr. AI 73), l’imputato ha affermato che esse si

riferiscono a prestazioni effettuate in Italia e che l’annotazione del suo

indirizzo di __________ sulle medesime è, semplicemente, da ricondurre al fatto

che egli, in quel periodo, abitava, appunto, a __________ (cfr. VI PP

18.2.2021, pag. 3, AI 213). Va, inoltre, annotato che, su alcune di esse,

figura, anche, un indirizzo a __________. Sia come sia, ritenuto che dagli atti

non si può estrapolare un accertamento contrario, ovvero non c’è la prova che

le prestazioni di cui alle predette fatture si riferiscono ad un’attività fatta

in Svizzera, in applicazione del principio in dubio pro reo, AP 1 va prosciolto

dall’imputazione di contravvenzione alla legge sanitaria cantonale.

commisurazione della pena

19.a. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa

è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione (DTF 136 IV consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; 128 IV 73 consid. 4;

127 IV 101 consid. 2a).

b. AP 2 risponde di:

- truffa

ripetuta (due episodi sostanzialmente sovrapponibili nelle modalità, per un

importo di complessivi fr 980'000. -), reato per cui l’art. 146 cpv. 1 CP

prevede la pena detentiva fino a 5 anni o la pena pecuniaria;

- ripetuta

falsità in documenti (di tratta di 16 documenti falsificati), reato per cui

l’art. 251cifra 1 CP prevede la pena detentiva fino a 5 anni o la pena

pecuniaria.

c. AP

1 risponde di:

- truffa (1

episodio per un importo di fr 480'000. -), reato per cui, come visto sopra,

l’art. 146 cpv. 1 CP prevede la pena detentiva fino a 5 anni o la pena

pecuniaria;

- ripetuta

falsità in documenti (si tratta di 11 documenti falsificati), reato per cui

l’art. 251cifra 1 CP prevede la pena detentiva fino a 5 anni o la pena

pecuniaria;

- inganno nei

confronti delle autorità, reato per cui l’art. 118 cpv. 1 LStrl prevede la pena

detentiva fino a 3 anni o la pena pecuniaria.

d. Giusta l’art.

49 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per

l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla

pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può,

tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in

ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

Concretamente, il principio dell’inasprimento (Asperationsprinzip;

art. 49 cpv. 1 CP) impone che la pena ipotetica stabilita per il reato

astrattamente più grave vada aumentata in misura adeguata tenendo conto delle

circostanze relative agli altri reati di cui l’autore risponde e per cui si

impone una pena dello stesso genere, tenendo conto che, come visto, l’aumento

non può eccedere la metà della pena comminata massima, ma anche che la pena

unica così ottenuta non può eccedere quella che sarebbe la pena complessiva

operando una semplice accumulazione (cfr. DTF 144 IV 217 consid. 3.5.2 con rif

e 3.6.; 144 IV 313 consid. 1; Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4a

ed. 2019, n. 122 ad art. 49 CP con rif.).

e. Occorre dunque,

determinare la colpa di AP 2 e di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai

reati di cui rispondono, valutandone dapprima le circostanze oggettive. La

colpa va, infatti, prima di tutto determinata considerando, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell’offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto

designava con le espressioni “risultato dell’attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Passando ad esaminare gli aspetti soggettivi

dei reati (Tatverschulden), vanno considerati i moventi e gli obiettivi

perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art.

63 vCP) - e la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, cioè la libertà dell’autore di decidersi a favore della

legalità e contro l’illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale

(cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno

2010 consid. 2.1).

f. Detto che, per

entrambi, il reato più grave di cui rispondono è quello di truffa, si ha che,

per esso, la loro colpa è, dal profilo oggettivo, dapprima, qualificata dal

grado di lesione del bene giuridico protetto (DTF 129 IV 6 consid. 6.1.), e

meglio dall’entità non indifferente del danno al patrimonio causato alla

vittima (fr. 480'000. - per AP 1, fr. 980'000. - per AP 2). Contribuisce, poi,

ad aggravare, sensibilmente, la loro colpa il fatto che essi hanno delinquito

approfittando del particolare contesto venutosi a creare con la pandemia di

coronavirus, e meglio approfittando in modo spregiudicato e senza scrupoli

degli aiuti che la Confederazione aveva (in via del tutto eccezionale e con

modalità, altrettanto, eccezionali) deciso di offrire alle imprese - messe in

ginocchio dalla chiusura forzata e dal calo repentino della domanda (e, quindi,

delle entrate) - per consentire loro di far fronte agli inevitabili problemi di

liquidità ed evitare, così, il fallimento. Essi non si sono fatti alcuno

scrupolo né alcun pensiero nell’abusare di questi fondi per concedersi (o per

poter continuare a concedersi) un alto tenore di vita (AP 2) e (AP 2 e AP 1)

per soddisfare il capriccio di inseguire investimenti dai

desiderati/prospettati utili milionari (e anche qui, alla fine, soltanto per

vivere in alto standing, non certo per creare posti di lavoro), con il rischio

di sottrarre i soldi a quelle imprese che ne avevano realmente bisogno. E,

sempre quale fattore aggravante, occorre, poi, considerare che nulla se non la

brama di guadagni facili impediva a AP 2 e AP 1 di comportarsi diversamente

(cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno

2010 consid 2.1). Relativamente a AP 2, aggrava, ulteriormente, la sua colpa il

fatto che egli ha reiterato nel suo comportamento delittuoso nello spazio di

pochi mesi, dimostrando, peraltro, notevole determinazione e prontezza

all’azione (illecita) poiché la prima truffa è avvenuta a un solo giorno di

distanza dall’entrata in vigore dell’ordinanza che introduceva la possibilità per

le aziende di beneficiare di prestiti garantiti dalla Confederazione.

Considerate, quindi, le circostanze oggettive e soggettive dei

reati ex art. 146 cpv. 1 CP di cui rispondono, la colpa degli appellanti -

analoga per molti versi - si differenzia soltanto per il ruolo (ritenuto come,

pur se i due sono correi, AP 2 abbia avuto una funzione in un certo modo

propulsiva), il numero di truffe e l’importo malversato.

Ne segue che la colpa di AP 2 - più pesante di quella del (in

parte) correo - si situa nella parte alta della fascia media. Per essa,

adeguatamente commisurata (se lui rispondesse solo di queste due truffe)

sarebbe una pena detentiva ipotetica aggirantesi sui 36 mesi.

È meno grave (ma non certamente banalizzabile) la colpa di AP 1

che - avuto riguardo, fra l’altro, anche alle sue potenzialità professionali

che avrebbero dovuto metterlo al riparo da qualsiasi tentazione potendo egli,

con il reddito che riusciva a conseguire, concedersi un livello di vita

nettamente superiore alla media - si situa nella fascia inferiore del grado

medio. Per lui, quindi, sarebbe adeguata (sempre se lui rispondesse solo di

questa truffa) una pena detentiva ipotetica non inferiore ai 24 mesi.

g. Per quanto concerne

la ripetuta falsità in documenti, qualifica la colpa dei qui appellanti non

soltanto la reiterazione dei comportamenti costitutivi di reato in pochi mesi (si

tratta della falsificazione/del far uso di 16 documenti per AP 2 e 11 per AP 1),

ciò che dimostra come gli imputati abbiano dedicato tempo ed energia alle loro

attività illecite, ma anche il motivo per cui essi hanno agito, e cioè per

accedere (fraudolentemente) ai prestiti Covid-19 previsti nel particolare

contesto descritto al considerando che precede. Ad aggravare la colpa di AP 1

c’è poi il fatto che egli ha dimostrato di non avere avuto scrupoli alla

falsificazione nonostante la sua formazione e la sua storia fatta di successi

professionali avrebbero dovuto insegnargli come la lealtà commerciale sia

fondamentale per un’economia sana.

Quindi, la colpa degli imputati

è grave. Ciò che rende improponibile, per entrambi, una pena pecuniaria e

impone la scelta della pena detentiva.

h. Relativamente al

reato di inganno nei confronti delle autorità, la colpa di AP 1 oscilla tra il

grado medio e quello grave, ritenuto che - come peraltro ha ammesso al

dibattimento d’appello - egli non aveva alcuna necessità di ingannare le

autorità: non aveva alcuna fretta, in Italia aveva una posizione professionale

più che buona e non avrebbe, quindi, avuto alcuna conseguenza negativa dai

tempi tecnici necessari all’autorità competente per svolgere le indispensabili

verifiche. Egli ha agito, quindi, soltanto per crasso egoismo, come un ragazzino

viziato che non vuole attendere Natale e costringe, con un sotterfugio, i

genitori a dargli i regali a inizio dicembre. Pertanto, anche per questo reato,

la pena pecuniaria è improponibile e si impone quella detentiva.

Ne risulta che, avuto riguardo unicamente alle circostanze

oggettive e soggettive dei reati di cui rispondono e considerando che le

falsificazioni di documenti erano strumentali alle truffe, adeguatamente

commisurata alla loro colpa, sarebbe:

- per AP 2, la pena detentiva di 3 anni e 5 mesi;

- per AP 1, la pena detentiva di 2 anni e 9 mesi.

i. Le circostanze

personali legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5; 129 IV 6 consid. 6.1; STF

6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008

del 19 giugno 2009 consid. 3.5), non permettono, per AP 2, alcuna attenuazione

nella misura in cui nel suo passato non si ravvisa nulla di particolarmente

meritorio che possa costituire una circostanza genericamente attenuante. Non si

ravvisano elementi meritori nemmeno nel suo comportamento processuale ritenuto

come egli abbia costantemente dimostrato che la trasparenza non fa parte del

suo DNA. Per lui, invece, si deve tener conto del suo precedente penale in

Italia che non può non avere un effetto aggravante, ritenuto, in particolare,

come egli già sia stato nel 2016 condannato per reati di natura analoga (DTF

121 IV 49).

Per AP 1, invece, va tenuto conto - con effetto attenuante - del

suo comportamento processuale caratterizzato da una discreta collaborazione con

gli inquirenti e del fatto che egli si è assunto il debito correntista (per i

fr. ca. 300.000. - ancora dovuti all’AP relativamente alla richiesta di credito

del 16 giugno 2020) nei confronti della __________.

Si ha, così, che, tutto ben considerato:

- a AP 2 viene inflitta la pena detentiva di 3 anni e 6 mesi;

- a AP 1 viene inflitta la pena detentiva di 2 anni e 6 mesi.

sospensione condizionale

20. L’art.

42 cpv. 1 CP sancisce il principio in base al quale il giudice sospende di

regola l’esecuzione di una pena detentiva non superiore ai due anni se una pena

senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere

nuovi crimini o delitti. Di principio, quindi, se l’autore non è recidivo e con

un pronostico favorevole, deve essere ordinata la sospensione condizionale

della pena, laddove un pronostico favorevole è presunto dalla legge (DTF 134 IV

1 consid. 4.2.2.). Giusta l'art. 43 cpv. 1 CP, il giudice può sospendere

parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva di un

anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa

dell'autore. Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, la concessione

della sospensione condizionale parziale presuppone, come nell'ambito dell'art.

42 CP per la condizionale totale, una prognosi favorevole (DTF 134 IV 60

consid. 7.4 pag. 77).

20.1. Pur se, per la loro

natura, i suoi precedenti penali non hanno sostanzialmente rilevanza per il

tema, l’esordio di AP 1 nel nostro Paese

caratterizzato dall’inganno delle autorità e i reati di cui si è

successivamente reso autore colpevole (nel contesto dei quali egli ha, pur se

un po’ al traino di AP 2, dato prova di una non indifferente propensione a

delinquere), proiettano un’ombra pesante sulla sua prognosi. Tuttavia, la

collaborazione fornita agli inquirenti e l’assunzione del debito correntista

nei confronti di __________ sembrano cominciare a rischiarare l’orizzonte di AP

1 per cui, nonostante rimangano delle perplessità - non si può, dimenticare

che, ancora al dibattimento d’appello, egli ha sostenuto la sua estraneità a __________

- avuto riguardo alla sua storia, non si può non concludere che, esaminati spassionatamente

e nel loro complesso, gli elementi in atti non bastano a formulare una prognosi

negativa.

Pertanto, la pena detentiva inflitta a AP 1 deve essere

parzialmente sospesa.

Avuto riguardo alla colpa - nel suo complesso, pesante - di AP 1,

la parte da espiare è fissata nel massimo previsto dall’art 43 cpv. 2 CP: essa

è, dunque, di 15 mesi. Per il resto è sospesa condizionalmente con un periodo

di prova di 2 anni.

espulsione

21.a. Secondo la dottrina, i

prestiti Covid-19 possono essere considerati, a tutti gli effetti, delle

prestazioni sociali poiché - come emerge, chiaramente, dalle spiegazioni del

DFF all’ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali

in seguito al coronavirus - lo scopo del Consiglio federale con l’adozione di

tale misura era:

- prevenire

i licenziamenti di massa,

- garantire

la continuazione del pagamento dello stipendio,

- evitare

che le imprese e i lavoratori indipendenti, in realtà sani, fossero spinti al

fallimento a causa di problemi di liquidità,

- prevenire

i casi di rigore,

- fornire

un sostegno mirato, rapido e senza ostacoli burocratici alle persone e ai

settori,

ciò che è, perfettamente, paragonabile a delle prestazioni sociali

(cfr. Marc Jean-Richard-dit-Bressel / Andrea

Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, Ein Betrug der besonders verwerflichen

Art: Strafbarkeit des Missbrauchs von Corona-Krediten aus einer

Praxisperspektive, in: Jusletter 3. August 2020, pag 13 e 14, n. 39).

b. Con il che si ha che,

in concreto, il reato di truffa (nel caso di AP 2: ripetuta) di cui si sono

resi colpevoli gli imputati è, perfettamente, assimilabile a quello ex art. 66a

cpv. 1 lett. e CP, per cui AP 1 e AP 2 dovrebbero essere espulsi dal territorio

elvetico. Occorre, tuttavia, esaminare se siano dati gli estremi che impongono

la rinuncia all’espulsione ex art. 66a cpv. 2 CP (c.d. caso di rigore). Sulle

condizioni per poter rinunciare a un’espulsione prevista dall’art. 66a cpv. 1

CP si rinvia, in virtù dell’art. 82 cpv. 4 CPP, ai consid. 96 e 97 della

sentenza impugnata.

22.1. AP 1, classe 1975, è

arrivato in Svizzera nel 2016. Si può ben dire, dunque, che egli ha, in

pratica, trascorso l’intera sua vita in Italia. Il suo percorso formativo, così

come quello professionale, si è svolto interamente in Italia. Ed è, sempre, in

Italia che egli si è creato una famiglia. È lì, pertanto, che si trovano tutti

i suoi affetti: a __________ vive il suo unico figlio e a __________ la sua ex

moglie con cui ha, ancora, buoni contatti. In Svizzera, per sua ammissione, non

ha legami.

Non sorprende, quindi, che, richiesto di esprimersi sui suoi

progetti futuri, egli ha spiegato che la sua intenzione è quella di «tornare a lavorare nella mia professione e

vivere con la mia famiglia, con i miei cari in Italia»

(interrogatorio 15.6.2021, pag. 2 allegato 1 a verb. dib. di primo grado).

Si aggiunga che nel nostro

Paese AP 1 non ha, praticamente, lavorato se non per pochi mesi nel corso della

prima metà del 2020 (ma in maniera saltuaria e discontinua). Pur risiedendo,

già, in Ticino, l’imputato ha continuato a prestare la sua attività di

consulenza in Italia (fino al momento del suo arresto).

Stando così le cose, l’espulsione di AP 1 non rappresenta, certo,

una grave ingerenza nel suo diritto alla vita famigliare e privata, difettando,

dunque, già la prima delle due condizioni cumulative per l’applicazione

dell’art. 66a cpv. 2 CP.

22.2. Occorre,

tuttavia, valutare la compatibilità della misura dell’espulsione con l'art. 5 par. 1 Allegato I ALC - applicabile in virtù della cittadinanza italiana

dell’appellante - secondo cui i diritti conferiti dalle disposizioni dell'ALC

possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine

pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Va, dunque, esaminato se

l’espulsione di AP 1 si pone in contrasto con questa disposizione di diritto

internazionale (STF 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019, consid. 6).

a. Con

l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) la Svizzera ha, in

sostanza, conferito ai cittadini degli Stati membri dell'UE un diritto ampio (e

reciproco) a esercitare un'attività economica. L'ALC, in sé, non ha alcun

influsso sulla legislazione in materia di diritto penale. Nell'interpretazione

delle disposizioni legali (in generale), la Svizzera deve, tuttavia, tener

conto degli obblighi previsti dal diritto internazionale (STF 6B_378/2018 del

22 maggio 2019 consid. 3.4.1). Secondo l'art. 5 par. 1 Allegato I ALC, i

diritti conferiti dall'ALC possono essere limitati soltanto da misure

giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità

(STF 6B_378/2018 del 22 maggio 2019 consid. 3.5). Il Tribunale federale ha

stabilito che l’art. 5 par. 1 Allegato I ALC non deve essere interpretato in

maniera restrittiva in ambito penale, bensì secondo il suo senso letterale.

Concretamente, i tribunali devono, in ogni singolo caso, esaminare se l’art. 5

par. 1 Allegato I ALC può impedire un’espulsione penale. Si tratta,

essenzialmente, di un esame di proporzionalità dell’azione dello Stato in caso

di limitazione della libera circolazione ex art. 5 par. 1 Allegato I ALC (STF

6B_378/2018 del 22 maggio 2019 consid. 3.6). Il criterio determinante per l’espulsione

penale è l’intensità della messa in pericolo dell’ordine pubblico, della

sicurezza, della salute, rispettivamente del bene comune attraverso la volontà

criminale così come si manifesta negli atti che potrebbero giustificare

un’espulsione ai sensi dell’art. 66a cpv. 1 CP (STF 6B_378/2018 del 22 maggio

2019 consid.4.5). Concretamente, il giudice deve valutare il rischio di

recidiva e fare una prognosi in funzione dell’insieme delle circostanze, in

particolare in considerazione della natura e dell’importanza del bene giuridico

minacciato, come pure della gravità del pregiudizio che potrebbe essere

arrecato. Più il bene giuridico minacciato è importante, più rigoroso sarà

l’apprezzamento del rischio.

b. Ricordato come la

prognosi di AP 1 non può dirsi sfavorevole (cfr. consid. 20.1.), si impone

rinunciare alla sua espulsione poiché una tale misura, ritenute le circostanze

concrete, non appare compatibile con l’ALC.

Si ha, pertanto, che la misura dell’espulsione avuto riguardo a AP

1 dev’essere annulata.

Il suo appello, su questo punto, è, quindi, accolto.

L’appello incidentale del PP, nella misura in cui volto ad

ottenere il prolungamento della durata dell’espulsione di AP 1, è, invece,

respinto.

23.a. Anche AP 2 è arrivato

in Svizzera nel 2016 e, quindi, pure lui, ha trascorso la quasi totalità della

sua vita in Italia. In Italia vivono i suoi genitori e i suoi due figli. Con il

suo paese d’origine AP 2 ha, sempre, mantenuto un forte legame: per sua

ammissione egli, fino al suo arresto, vi si recava più volte a settimana, sia

per visitare i genitori sia per lavoro. Se è ben vero che in Svizzera vive la

sua compagna, __________, al beneficio di un permesso di domicilio, è

altrettanto vero che la donna è cittadina __________ e si trova in Svizzera da

pochi anni. Non solo. Se, inizialmente, ella lavorava quale medico __________,

è stato l’imputato ad aver affermato che, ad un certo punto (si era a

settembre/ottobre 2020), era stata assunta da __________ (cioè dalla società di

AP 2) «perché stavano entrando diversi

ordini e lei sarebbe stata dedicata ai controlli del magazzino e le consegne

visto che è molto precisa» (cfr. VI PP 23.1.2021, pag. 19). Senza

voler entrare nel merito della motivazione data all’assunzione (che magazzino

poteva avere __________?), si ha che, in queste circostanze, è ragionevole

ipotizzare che ella possa, senza difficoltà, lasciare la Svizzera per seguire

il compagno.

Del resto, come visto, il lavoro svolto, concretamente,

dall’imputato nel nostro Paese, così come l’attività della predetta società,

sono rimasti una nebulosa. Millantando progetti mirabolanti dagli utili

milionari, muovendosi dalla fornitura di guanti alla telefonia, dalla

desolforizzazione del gasolio alla quotazione in borsa di società, AP 2 ha

dimostrato di essere un abile affabulatore ma non è riuscito a dimostrare cosa,

esattamente, abbia fatto nel nostro Paese e come sia riuscito a guadagnarsi i

soldi per vivere. Per quel che riguarda il legame con la compagna va, poi,

aggiunto che la vicinanza con la Svizzera consentirebbe il mantenimento del

legame qualora lei decidesse di rimanere nel nostro Paese.

Anche per AP 2, dunque, l’espulsione non rappresenta una grave

ingerenza nel suo diritto alla vita famigliare e privata, difettando, dunque,

già la prima delle due condizioni cumulative per l’applicazione dell’art. 66a

cpv. 2 CP. Abbondanzialmente va rilevato che l’interesse pubblico

all’espulsione dell’appellante prevarrebbe, in ogni caso, sul suo interesse

privato a rimanere in Svizzera. Infatti, il reato di truffa (ripetuta) commesso

dall’appellante è, oggettivamente, grave. Ciò è supportato, da un lato già solo

dall’entità della pena comminata per legge (pena detentiva fino ai 5 anni) e,

d’altro lato, dalla colpa dell’appellante che, in concreto, è molto grave (cfr.

consid. 20) a maggior ragione se si considera che ha commesso il reato per cui

è stato condannato in età adulta (meno grave sarebbe stato qualora li avesse

perpetrati in giovane età, cfr. DTF 139 I 31 consid. 2.3.3; DTF 139 I 16

consid. 2.2.2). Che l’imputato, ancora al dibattimento d’appello, abbia

relativizzato la gravità del suo agire, perlomeno, in relazione ai fatti che

riguardano __________ (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4), costituisce un ulteriore

elemento allarmante per la sua prognosi (oltre alla sua condanna in Italia per

reati gravi quali l’associazione per delinquere e la dichiarazione fraudolenta

mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti) poiché

indicativo dell’assenza di un reale ravvedimento (STF 2C_910/2015

dell’11.04.2016 consid. 5.3., fattore pure da considerare nell’ambito di un

interesse pubblico all’espulsione).

Si aggiunga che non esistono, né l’appellante li fa valere,

particolari elementi ostativi all’espulsione del prevenuto, quali un avverso

stato di salute o seri pregiudizi a suo carico a seguito dell’espulsione.

Che la misura

dell’espulsione sia, per AP 2, compatibile con l’ALC (STF 6B_235/2018 del 1°

novembre 2018 consid. 4.1) è pacifico.

Nonostante la sua condanna in Italia, l’imputato non ha esitato a

recidivare - pochi anni dopo - malversando, ripetutamente, nel nostro Paese ai

danni dell’AP, ma, a ben vedere, anche ai danni della comunità, nella misura in

cui, agendo come ha agito, egli ha «sottratto»

(o rischiato di sottrarre) fondi a quelle imprese, realmente, bisognose

dell’aiuto della Confederazione. Egli ha, così, dimostrato una risoluta

propensione a delinquere. Non solo. Particolarmente preoccupante è apparso

(come già rilevato sopra) il suo comportamento processuale: AP 2 ha dimostrato

di non volersi - veramente - assumere le proprie responsabilità e di non

essersi, quindi, veramente, ravveduto per quanto fatto, nella misura in cui,

ancora al dibattimento d’appello, ha cercato di minimizzare la gravità di

quanto commesso, perlomeno, in relazione ad __________ (cfr. verb. dib.

d’appello, pag. 4).

Con il che il rischio che egli

possa, in futuro, commettere altri reati della medesima natura di quelli già

commessi è, allo stato attuale, più che concreto.

Tutto ciò ponderato, la richiesta avanzata dall’appellante di

annullamento della misura dell’espulsione è respinta.

b. La prima Corte ha

fissato in 8 anni la durata dell’espulsione.

Considerato il principio di proporzionalità, la durata

dell’espulsione deve essere determinata, in primo luogo, in funzione della

durata della pena inflitta (STF 2C_27/2017 del 07.09.2017 consid. 4.1; STF

2C_910/2015 dell’11.04.2016 consid. 5.2).

Ciò detto, ricordato come l’art. 66a CP prevede un periodo di

espulsione che va dai 5 ai 15 anni e avuto riguardo al fatto che la pena

inflitta si colloca nella fascia media del quadro edittale previsto dall’art.

146 CP, appare adeguata, in concreto, la durata dell’espulsione dalla Svizzera

di AP 2 a 8 anni, così come ordinato col giudizio impugnato.

L’appello del PP, su questo punto, è, pertanto, respinto.

pretese civili a favore

dell’AP

24.1. La PC 1 ha, innanzitutto, chiesto:

- a

AP 2 il risarcimento della somma di fr. 491'866.12 oltre interessi al 5% dal 14

giugno 2021 in relazione alla truffa di cui al punto 2. dell’atto d’accusa

riguardante __________;

- a

AP 2 e ad AP 1 (in solido) il risarcimento della somma di complessivi fr.

976'798.80 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2021 su fr. 498'689.34

(riguardanti __________) e dal 21 maggio 2020 su fr. 478'109.46 (riguardanti __________)

in relazione alle truffe di cui ai punti 3.2. e 3.3. dell’atto d’accusa.

24.1.1. Ritenuto

che sono la diretta conseguenza dell’agire truffaldino degli imputati e

costituiscono il danno delle truffe da loro perpetrate, AP 2 e AP 1 vanno

condannati a restituire all’AP i prestiti indebitamente percepiti da __________

e da __________

24.1.2. Giusta l’art. 126 cpv. 1

lett. b CPP, il giudice pronuncia sull’azione civile anche nel caso in cui

assolve l’imputato e la fattispecie è matura per la pronuncia di merito.

a. In concreto, la

fattispecie riguardante __________ (con riferimento alla quale gli imputati

sono stati prosciolti dal reato di truffa ex art. 146 cpv. 1 CP), appare matura

per decidere sull’azione civile dell’AP ad essa relativa.

b. Dagli atti risulta

che fr. 200'000. - sono stati versati all’AP come parziale pagamento del debito

di __________. La circostanza emerge, in particolare, dalla convenzione 25

febbraio 2021 tra la __________ e l’AP (sottoscritta per accordo anche da AP 1).

Tale convenzione subordinava il pagamento della predetta somma ad una sola

condizione, segnatamente che l’AP dichiarasse il suo disinteresse per gli averi

di __________ allora sotto sequestro e, conseguentemente, il suo accordo al

loro dissequestro, ciò che è, effettivamente, avvenuto (cfr. scritto avv. RAap

1 del 26.2.2021 con cui l’AP PC 1 si disinteressava al mantenimento del

sequestro in punto ai conti intestati a __________, doc. TPC 11). Ne consegue

che i fr. 200'000. - già ricevuti dall’AP vanno dedotti dalla pretesa di

questultima riguardante __________. Va, del resto, rilevato che il patrocinatore

dell’AP, già in occasione del dibattimento di primo grado (cfr. Riassunto

scritto delle arringhe, doc. dib. 4 allegato a verb. dib. di primo grado) e,

ancora, in appello (cfr. Riassunto scritto delle arringhe prodotto al

dibattimento d’appello) si è limitato (senza aggiungere e/o spiegare altro) ad

affermare che il pagamento ricevuto da __________ non è stato considerato nel

computo della pretesa alla luce delle condizioni di cui alla Convenzione agli

atti (pag. 8, rispettivamente 9 dell’arringa di primo grado, rispettivamente

d’appello). Sennonché, come già evidenziato, l’unica condizione posta nella

Convenzione era quella di cui si è detto sopra e si è, effettivamente,

realizzata.

c. AP 1, nella

sostanza, assumendo il debito correntista nei confronti della società, ha

riconosciuto di dover risarcire la parte del danno/del prestito rimasta

scoperta in seguito al già avvenuto pagamento di fr. 200'000 (v. sopra).

Peraltro è chiaro che, nel fornire le informazioni alla banca (confezionando

documentazione creata ad arte e contenente dati completamente falsi), gli

imputati l’hanno deliberatamente ingannata commettendo un illecito civile (pur

se penalmente non rilevante). AP 1 e AP 2 sono, pertanto, condannati (in

solido) al pagamento della pretesa residua pari a fr. 298'689.34 oltre

interessi al 5% a decorrere dal 21 maggio 2021.

24.2. L’AP

ha, poi, chiesto la rifusione delle spese legali sostenute per la procedura

penale.

a. Essa

ha chiesto: la conferma dell’indennizzo di fr. 41'921.60 riconosciutole con la

sentenza impugnata per il primo grado di giudizio e l’indennizzo di fr.

8'387.55 per la procedura d’appello. Rilevato che gli imputati non le hanno

(puntualmente) contestate, le prestazioni esposte per la procedura di primo

grado (in particolare, il dispendio orario di 92 ore e 15 minuti; cfr. istanza

di indennizzo di cui all’allegato 3 al doc. dib. 2 allegato al verb. dib. di

primo grado), così come quelle esposte per la procedura d’appello (in

particolare, il dispendio orario di 21 ore e 15 minuti) appaiono adeguate e

commisurate al caso concreto già solo in considerazione del tempo necessario

alla partecipazione agli interrogatori nonché al dibattimento di primo grado e

a quello d’appello (per cui l’onorario esposto va, tuttavia, adattato alla sua

effettiva durata, con l’aggiunta di 15 minuti prima dell’inizio del

dibattimento e 15 dopo la fine del dibattimento).

Queste prestazioni vanno, però, indennizzate alla tariffa oraria

di fr. 280.-, il caso non essendo complicato al punto da discostarsi dalla

tariffa abituale.

Applicando la tariffa oraria di

fr. 280.-, l’onorario è, quindi, di fr. 25'830. - per la procedura di primo

grado (inchiesta e procedura davanti al TPC) e di fr. 5'670. - per quella

d’appello.

Per la procedura di primo grado

le spese ammontano a fr. 1'033.20 (4% di fr. 25'830. -) e l’IVA, che va

calcolata al 7.7 %, a fr. 2'068.46. Per la procedura d’appello le spese

ammontano, invece, a fr. 340.20 (6% di fr. 5'670. -) e l’IVA, che va calcolata

al 7.7%, a fr. 462.78.

Per la procedura di primo grado

sono, pertanto, riconosciute prestazioni in ragione di complessivi fr.

28'931.66; per quella d’appello in ragione di complessivi fr. 6'472.98.

b. Tenuto

conto della parziale conferma dell’atto d’accusa e dell’esito del procedimento

d’appello, si giustifica la condanna degli imputati (in solido) al risarcimento

delle spese legali sostenute dall’AP in ragione di 2/3 per la procedura di

primo grado (cioè di complessivi fr.19'287.77) e di 1/2 per quella d’appello

(cioè di complessivi fr.3'236.49).

confisca, risarcimento

equivalente e sequestro conservativo

25.a. Giusta l’art. 70 cpv. 1

CP il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il

prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l’autore

di un reato, salvo che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo

di ripristinare la situazione legale.

b. A

norma dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti alla

confisca non sono più reperibili, siccome consumati, dissimulati o alienati, il

giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente, e ciò per

evitare che colui che si è spossessato di valori patrimoniali soggetti a

confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (DTF 140 IV 57

consid. 4.2.; 129 IV 109 consid. 3.2; 123 IV 74 consid. 3; FF 1993 III pag.

221; STF 1B_185/2007 del 30 novembre 2007 consid. 10.1;

Schmid, Kommentar, Einziehung Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I,

Considerandi

II ed. 2007 n. 99 ad art. 70- 72; STF 1B_185/2007 del 30

novembre 2007 consid. 10.1).

L’art. 71 cpv. 2 CP prescrive,

poi, che il giudice può prescindere in tutto o in parte dall’ordinare un

risarcimento quando questo risulti presumibilmente inesigibile o impedisca

seriamente il reinserimento sociale dell’interessato.

c. L’art.

73.

CP prevede che, se in seguito a un crimine o a un delitto, qualcuno patisce

un danno non coperto dall’assicurazione e si deve presumere che il danno non

sarà risarcito dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta,

fino all’importo del risarcimento stabilito giudizialmente o mediante

transazione le pretese del risarcimento equivalente (lett. c). Il giudice può

tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo

Stato la relativa quota del suo credito (cpv. 2).

26.

In concreto, la somma

di fr. 67'831.18 depositata sul conto del Tribunale d’appello aperto presso __________

(e proveniente dal conto intestato al Ministero pubblico, cfr. doc. TPC 21)

costituisce il saldo a chiusura di tutte le rubriche della relazione bancaria

n. __________ aperta presso __________ e intestata ad AP 1 (cfr. doc. TPC 20).

Ritenuto che sulle citate rubriche erano depositati (anche) fondi di pertinenza

dell’imputato (estranei all’importo di Euro 128'750. - proveniente dal prestito

Covid di cui alla truffa ex punto 3.3. dell’atto d’accusa accreditato sulla

citata relazione), si ha che il provento di reato non è più rintracciabile.

La somma di fr. 957.20 depositata sul conto del Tribunale

d’appello (pure proveniente dal conto intestato al Ministero pubblico, cfr.

doc. TPC 21) deriva, per quanto desumibile dagli atti, dai sequestri sulle

relazioni bancarie riconducibili a AP 2, rispettivamente da quanto

sequestratogli al momento del fermo. Con il che non è possibile accertare che

si tratta di provento di reato.

Ne discende che i citati importi non possono essere confiscati.

Poiché il provento di reato non è più rintracciabile, si

giustifica la condanna degli imputati al pagamento allo Stato di un

risarcimento equivalente con sequestro conservativo ai sensi dell’art. 71 cpv.

3.

CP degli importi di fr. 67'831.18 e di fr. 957.20 (soltanto di tali importi

nel rispetto del principio della reformatio in peius ex art. 391 cpv. 2 CPP).

Le pretese di risarcimento equivalente di cui sopra sono assegnate

all’PC 1 ritenuto come l’AP abbia già dichiarato di cedere il suo credito allo

Stato nella misura di quanto le verrà assegnato (cfr. riassunto scritto delle

arringhe, doc. dib. 4, pag. 9, allegato a verb. dib. di primo grado).

tassazione della nota d’onorario dell’avv. DF 1

27.

Il difensore d’ufficio di AP 1, avv. DUF 1, ha prodotto al dibattimento

la nota d’onorario 13 dicembre 2021 per le sue prestazioni per il procedimento

d’appello (doc. dib. 7). Egli, ha esposto fr. 12'885.65 di cui fr. 11'100. - di

onorario (corrispondenti a 61 ore e 40 minuti di lavoro), fr. 864.40 di spese e

fr. 921.25 di IVA.

27.1

L’onorario

e le

spese esposte appaiono adeguati già solo avuto riguardo all’importanza della

vertenza (resa evidente dalla pena inflitta col giudizio di primo grado,

rispettivamente dalla misura dell’espulsione con esso ordinata). La nota

d’onorario è, dunque, approvata così come esposta con l’aggiunta del tempo

relativo all’effettiva durata del dibattimento (4 ore e 30 minuti più 15 minuti

prima e dopo il dibattimento) in ragione di complessivi fr. 13'854.95 (di cui

fr 12'000. - di onorario, fr. 864.40 di spese e fr 990.55 di IVA).

27.2

Visto

l’esito dell’appello, non appena le sue condizioni economiche glielo

permetteranno, AP 1 dovrà rimborsare allo Stato 1/2 di quanto da questi

anticipato per i costi della sua difesa.

spese

procedurali di primo grado

28.

Visto l’esito del

procedimento, la tassa di giustizia e le spese di primo grado sono a carico di AP

2.

in ragione di 1/3, a carico di entrambi gli imputati (in solido) in ragione

di 1/3 e per il resto a carico dello Stato.

spese procedurali di appello

29.

Visto

l’esito del procedimento:

- gli

oneri dell’appello di AP 1 sono posti a suo carico in ragione di 1/2 e, per

l’altro mezzo, sono, invece, a carico dello Stato;

- gli

oneri dell’appello di AP 2 sono posti a suo carico in ragione di 3/5 e, per il

resto, sono, invece, a carico dello Stato;

- gli

oneri dell’appello del PP sono posti a carico dello Stato in ragione di 5/6 e,

per il resto, sono, invece, a carico di AP 1.

indennizzi

30.

AP 2 si è rimesso al

giudizio della Corte per la quantificazione dell’indennizzo ex art. 429 cpv. 1

lett. a CPP in relazione alla procedura d’appello. Il suo difensore di fiducia,

avv. DF 2, ha prodotto al dibattimento la scheda contabile

dettagliata delle sue prestazioni (doc. dib. 5). Egli ha esposto fr. 17'658.75 di cui fr. 15’000. - di onorario (corrispondenti a 50 ore di lavoro),

fr. 1'396.25 di spese e fr. 1'262.50 di IVA.

30.1

Quanto

esposto è apparso adeguato a questa Corte già solo avuto riguardo

all’importanza della vertenza (resa evidente dalla pena inflitta col giudizio

di primo grado, rispettivamente dalla misura dell’espulsione con esso

ordinata). Va aggiunta la partecipazione al dibattimento (calcolato in base

all’effettiva durata più 15 minuti prima e dopo il dibattimento) e va applicata

la tariffa oraria di fr. 280.-, il caso non essendo complicato al punto da

discostarsi dalla tariffa abituale.

Applicando la tariffa oraria di

fr. 280.-, l’onorario per le prestazioni effettuate in relazione alla procedura

d’appello è, quindi, di fr. 15'400. - . Le spese ammontano a fr. 1'396.25 e

l’IVA, che va calcolata al 7.7 %, a fr. 1'293.31.

In linea con la ripartizione

degli oneri processuali d’appello, le spese legali per la difesa di fiducia

pari a fr. 18'089.56 sono poste in ragione di 3/5 a carico dell’imputato e di

2/5 a carico dello Stato che rifonderà, quindi, a AP 2, fr. 7'235.82 (2/5 di

fr. 18'089.56) a titolo di indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP.

Per questi

motivi

visti gli

art. 76 segg., 80 segg., 84, 135, 348 segg., 379 segg.,

398.

e segg. CPP

40,

42, 47, 49, 51, 66a, 70, 71, 73, 146, 251 CP

118.

LStrl

54, 55, 56 e 95 LSan

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria

e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

I. L’appello di AP 2

è parzialmente accolto.

II. L’appello di AP 1

è parzialmente accolto.

III. L’appello

incidentale del PP è parzialmente accolto.

Di conseguenza,

ricordato che, in

assenza di impugnazione,

i dispositivi n. 1.1.3.

(limitatamente a AP 2), 1.2.3. (limitatamente a AP 2), 2., 2.1., 2.2., 2.2.1.,

2.2.2., 2.2.3., 7., 8. e 12.1. sono passati in giudicato.

sono passati in giudicato,

ricordato in particolare

che:

- AP 2 è stato

riconosciuto, con giudizio passato in giudicato, autore colpevole di ripetuta

truffa e di ripetuta falsità in documenti (dispositivi n. 1.1.3., 1.2.3., 2.,

2.1., 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. della sentenza di primo grado).

1.

AP 2

1.1

è dichiarato autore

colpevole di:

1.1.1

ripetuta

falsità in documenti

1.1.1.1

per avere, agendo in

correità con AP 1, nel corso del mese di aprile 2020, al fine di ottenere il

prestito in nome e per conto della ditta individuale di AP 1, presentato a __________

un formulario di richiesta di credito per la citata ditta con l’indicazione di

una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto

economico per il 2019 relativi alla predetta ditta creati ad arte con dati

completamente falsi;

1.1.1.2

per avere, agendo in

correità con AP 1, nel periodo aprile-giugno 2020, al fine di ottenere il

prestito in nome e per conto di __________, presentato a __________ un

formulario di richiesta di credito per la citata società con l’indicazione di

una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto

economico per il 2019 relativi alla predetta società creati ad arte con dati

completamente falsi;

e meglio come indicato nei considerandi;

1.2

è prosciolto dalle imputazioni

di truffa di cui ai punti 3.1. e 3.2. dell’atto d’accusa e dal reato di falsità

in documenti di cui al punto 4.7. dell’atto d’accusa;

1.3

è condannato:

1.3.1

alla

pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei mesi), da dedursi il carcere preventivo

e di sicurezza sofferti e la pena anticipatamente espiata;

1.3.2

al pagamento a favore

dello Stato di un risarcimento equivalente di fr. 957.20;

1.3.3

al pagamento allo

Stato, non appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, dell’importo

di fr. 16'522.66 (pari a 2/3 di fr. 24'784. -) a valere quale partecipazione

alle spese legali sostenute per la sua difesa relativa al procedimento di primo

grado.

1.4

È

ordinata l’espulsione di AP 2 dal territorio svizzero per la durata di 8 (otto)

anni.

2.

AP 1

2.1

è dichiarato autore

colpevole di:

2.1.1

truffa

2.1.1.1

per avere, nel corso del

mese di luglio 2020, agendo in correità con AP 2, chiesto a __________ ed

ottenuto, fornendo informazioni false, fr. 480'000. - in nome e per conto della

società __________, a valere quale prestito Covid-19 ex Ordinanza del

Consiglio federale sulle fideiussioni solidali Covid-19 del 25 marzo 2020;

2.1.2

ripetuta falsità in

documenti

2.1.2.1

per avere, agendo in

correità con AP 2, nel corso del mese di aprile 2020, al fine di ottenere il

prestito in nome e per conto della sua ditta individuale, presentato a __________

un formulario di richiesta di credito per la citata ditta con l’indicazione di

una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto

economico per il 2019 relativi alla predetta ditta creati ad arte con dati

completamente falsi;

2.1.2.2

per avere, agendo in

correità con AP 2, nel periodo aprile-giugno 2020, al fine di ottenere il

prestito in nome e per conto di __________., presentato a __________ un

formulario di richiesta di credito per la citata società con l’indicazione di

una cifra d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto

economico per il 2019 relativi alla predetta società creati ad arte con dati

completamente falsi;

2.1.2.3

per avere, agendo in

correità con AP 2, nel corso del mese di luglio 2020, al fine di ottenere il

prestito di cui al punto 2.1.1.1., presentato a __________ un formulario di

richiesta di credito per la società __________ con l’indicazione di una cifra

d’affari fittizia e, quindi, falsa, nonché un bilancio e un conto economico per

gli anni 2018 e 2019 relativi alla predetta società creati ad arte con dati

completamente falsi;

2.1.3

tentato

inganno nei confronti delle autorità

per avere, agendo in correità con __________, nel periodo 12

febbraio 2016-30 marzo 2017, tentato di ingannare le autorità preposte al

rilascio del suo permesso di soggiorno trasmettendo loro un contratto di lavoro

e un contratto di locazione creati ad arte con dati completamente falsi;

e meglio come indicato nei considerandi.

2.2

è prosciolto dalle

imputazioni di truffa di cui ai punti 3.1. e 3.2. dell’atto d’accusa, dal reato

di falsità in documenti di cui al punto 4.7. dell’atto d’accusa e dalla

contravvenzione alla legge sanitaria cantonale (punto 6. dell’atto d’accusa);

2.3

è condannato:

2.3.1

alla

pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo

e di sicurezza sofferti e la pena anticipatamente espiata;

2.3.1.1

La pena detentiva è

condizionalmente sospesa in ragione di 15 (quindici) mesi con un periodo di

prova di 2 (due) anni. Per il resto da espiare;

2.3.2

al

pagamento a favore dello Stato di un risarcimento equivalente di fr. 67'831.18.

2.4

È

annullata la misura dell’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5

(cinque) anni ordinata nei suoi confronti con la sentenza di primo grado

(dispositivo n. 9.).

3.

AP 2 è condannato al

pagamento a favore dell’AP PC 1 di fr. 491'866.12 oltre interessi al 5% dal 14

giugno 2021 a titolo di risarcimento danni.

4.

AP 2 e AP 1 sono

condannati, in solido, al pagamento a favore dell’PC 1 di:

- fr.

478'109.46 oltre interessi al 5% dal 21 maggio 2021 a titolo di risarcimento

danni;

- fr.

298'689.34 oltre interessi al 5% dal 22 aprile 2021 a titolo di risarcimento

danni.

5.

AP

2.

e AP 1 sono condannati, in solido, al pagamento a favore dell’AP PC 1 di

fr. 19'287.77 (pari a 2/3 di fr. 28'931.66) a valere quale indennizzo ex art.

433.

CPP delle spese legali sostenute per la procedura di primo grado.

6.

AP 2 e AP 1 sono

condannati, in solido, al pagamento a favore dell’AP PC 1 di fr. 3'236.49 (pari

a 1/2 di fr. 6'472.98) a valere quale indennizzo ex art. 433 CPP delle spese

legali sostenute per la procedura d’appello.

7.

È ordinato il

sequestro conservativo ex art. 71 cpv. 3 CP degli importi di fr. 67'831.18 e di

fr. 957.20 di cui ai punti 2.3.2. e 1.3.2.

8.

Le pretese di

risarcimento equivalente di cui ai punti 1.3.2. e 2.3.2. sono assegnate all’AP PC

1.

9.

Gli oneri

processuali di primo grado sono a carico di AP 2 in ragione di 1/3, di AP 2 e AP

1.

(in solido) in ragione di 1/3 e per il resto sono a carico dello Stato.

10.

Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a AP 2, a titolo di

indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP l’importo di fr. 7'235.82 (pari

a 2/5 di fr. 18'089.56) per il risarcimento delle spese di patrocinio per la

procedura d’appello.

11.

Per

le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all’avvocato DUF 1,

difensore d’ufficio di AP 1, vengono riconosciuti:

- onorario fr.

12'000.00

- spese fr.

864.40

- IVA (7.7% su fr. 5'787. -) fr.

990.55

Totale

fr.

13'854.95

che sono posti a carico dello

Stato.

11.1

La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia,

Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente

dispositivo e la nota d’onorario.

11.2

Contro

la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

11.3

Non

appena le sue condizioni economiche glielo permetteranno, AP 1 sarà tenuto a

rimborsare allo Stato 1/2 di quanto da quest’ultimo anticipato per le spese

della sua difesa nella procedura di appello.

12.

12.1

Gli oneri processuali

relativi alla procedura di appello avviata da AP 1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'500.00

- spese fr. 200.00

Totale fr. 2'700.00

sono posti a carico

dell’appellante in ragione di 1/2 e per il resto a carico dello Stato.

12.2

Gli

oneri processuali relativi alla procedura di appello avviata da AP 2, consistenti

in:

- tassa di giustizia fr. 2'500.00

- spese fr. 200.00

Totale fr. 2'700.00

sono posti a carico

dell’appellante in ragione di 3/5 e per il resto a carico dello Stato.

12.3

Gli oneri processuali

relativi alla procedura di appello incidentale avviata dal PP, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'500.00

- spese fr. 200.00

Totale fr. 2'700.00

sono posti per 1/6 a carico di AP 1 e per 5/6 sono a carico dello

Stato.

13.

Intimazione a:

14.

Comunicazione a:

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il

ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art.115 LTF.