17.2021.22
Truffa, amministrazione infedele aggravata, cattiva gestione, falsità in documenti, falsa testimonianza, infrazione alla LADI, grave infrazione alle norme della circolazione, esercizio abusivo della professione di fiduciario, frode fiscale. Confermata dal TF in 6B_409/2022 del 3.3.2023
17 febbraio 2022Italiano124 min
attività professionali con riferimento alle pratiche di ____________________________
Source ti.ch
Incarto n.
17.2021.22+33+56
Locarno
17 febbraio 2022/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati, giudice presidente,
Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio
del 5 ottobre 2020 da
AP1,
rappr. dall'avv. DI1, 6903
Lugano
e sull’appello incidentale
presentato il 24 febbraio
2021 dal
procuratore pubblico,
6901 Lugano,
contro la sentenza emanata il 2
ottobre 2020 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP1
(motivazione scritta intimata il 21 gennaio 2021);
richiamata la dichiarazione di appello dell’8 febbraio 2021;
esaminati gli atti;
ritenuto che: A. Con atto d’accusa n. 178/2018
del 24 ottobre 2018 (in seguito: AA) il procuratore pubblico ha rinviato a
giudizio AP1 davanti alla Corte delle assise criminali ritenendolo autore
colpevole di:
“1. truffa, in parte tentata
(reato
previsto dall’art. 146 cpv. 1 CP)
per
avere, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato
con astuzia terze persone, affermando cose false e dissimulando cose vere,
oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui; e meglio;
1.1 per
avere, nel periodo luglio 2009 - ottobre 2013, a ____________, nella sua veste
di membro (quota del 75%), unitamente alla società SA1 (quota del 25%), della
società semplice denominata SA2, consorzio fondato con contratto di
costituzione datato 07.07.2009, sottoscritto da AP1 e X1, quest’ultimo agente
in qualità di Presidente della società SA1, e avente quale scopo la promozione
del progetto immobiliare con identico nome, da realizzarsi nel comune di _______;
così
come nella sua veste di:
- amministratore
unico della società SA3, interamente a lei riconducibile (radiata d’ufficio in
data ______), _____, carica ricoperta dal ____ al _____;
- organo
del Consiglio di amministrazione della SA9 (radiata d’ufficio in data ______), ______,
nelle cariche ricoperte durante il periodo dal _____ al ______ (indicate in
ordine cronologico: amministratore unico, membro e direttore, amministratore unico
e direttore);
distratto,
rispettivamente utilizzato per scopi estranei a tale progetto, l’importo
complessivo di CHF 330'000.-- dalla relazione bancaria n. ___________
CHF, intestata alla società semplice SA9 presso _________, denaro riconducibile
a X1, nelle seguenti modalità:
Ø CHF 100'000.--, valuta 22.07.2009, provenienti dall’avv. DI1, il
quale li aveva precedentemente ricevuti da X1;
Ø CHF 10'000.--, valuta 24.11.2009, provenienti da SA1;
Ø CHF 25'000.--, valuta 20.01.2010, provenienti da SA1;
Ø CHF 15'000.--, valuta 24.02.2010, provenienti da SA1;
Ø CHF 50'000.--, valuta 19.04.2010, provenienti da SA1;
Ø CHF 10'000.--, valuta 28.06.2010, provenienti da SA1;
Ø CHF 120'000.--, valuta 23.05.2011, provenienti da SA4;
e
parzialmente riversati, pressoché contestualmente;
- in
ragione di CHF 219'714.05, sulla relazione bancaria n. ____, intestata a
SA3 presso ______;
- in
ragione di CHF 90’138.20, in un primo tempo sulla relazione bancaria n. _____,
intestata a SA9 presso _________________________________ ed in seguito CHF
81'522.65 sulla relazione bancaria n. 204664, intestata a SA3, presso _________________________________;
importi
quasi esclusivamente utilizzati per pagare il proprio stipendio di CHF 9'000.--
mensili, percepito dal 01.06.2009 al 30.06.2011 (per un totale di CHF
117'000.--) e di CHF 12'500.-- mensili, percepito dal 01.07.2011 al 30.06.2012
(per un totale di CHF 150'000.--), per complessivi CHF 267'000.--,
importo riconducibile al contratto di lavoro stipulato dall’imputato con la SA3;
1.2 per
avere, nel periodo ottobre 2009 – giugno 2011, a _________________,
ripetutamente raggirato il personale dell’Ufficio regionale di collocamento
(URC), Lugano, nonché il personale dell’Ufficio delle misure attive, Bellinzona,
ovverosia:
- dichiarando,
contrariamente al vero, di avere assunto X2 alle dipendenze della SA5, sciolta
in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del _____,
radiata d’ufficio il _____, nel periodo ______ – _______ in qualità di
impiegata di vendita, con un salario mensile di CHF 6’500.-- lordi;
- dichiarando,
contrariamente al vero, di avere assunto X3 alle dipendenze della SA3, sciolta
in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del ______,
radiata d’ufficio il ______, nel periodo ______________ in qualità di
consulente agrario, con un salario mensile di CHF 6’500.-- lordi;
- dichiarando,
contrariamente al vero, di avere assunto X4 alle dipendenze della SA6, sciolta
in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del _______,
radiata d’ufficio il ________, nel periodo _________ in qualità di promotore
finanziario, con un salario mensile di CHF 10'500.-- lordi;
- dichiarando,
contrariamente al vero, di avere assunto X5 alle dipendenze della SA3, sciolta
in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del _______,
radiata d’ufficio il _________, in qualità di modello per pubblicità, con un
salario mensile di CHF 8’000.-- lordi;
indotto
in tal modo le autorità a riconoscere ed erogare alle succitate società a
beneficio di X2 e X3, indebiti sussidi per un importo complessivo di CHF
45'037.60, per il periodo __________, arrecando pertanto a tali enti un
danno patrimoniale di pari importo;
con la
precisazione che le successive due richieste di sussidio inoltrate da AP1
relative all’assunzione di X4 e X5, sono state respinte dall’Ufficio delle
misure attive, Bellinzona;
2. In
subordine (art. 325 cpv. 2 CPP) al punto 1
2.1 appropriazione
indebita (in subordine al punto 1.1)
(reato
previsto dall’art. 138 cpv. 1 CP)
per
essersi, nel periodo luglio 2009 - ottobre 2013, a __________, Lugano e
Taverne, nella sua veste di membro (quota del 75%), unitamente alla società SA1
(quota del 25%), della società semplice denominata SA2, consorzio fondato con
contratto di costituzione datato _______, sottoscritto da AP1 e X1,
quest’ultimo agente in qualità di Presidente della società SA1, ed avente quale
scopo la promozione del progetto immobiliare con identico nome, da realizzarsi
nel comune di _______;
così
come nella sua veste di:
- amministratore
unico della società SA3, interamente a lei riconducibile (radiata d’ufficio in
data ______), carica ricoperta dal __________;
- organo
del Consiglio di amministrazione della SA9 (radiata d’ufficio in data ________),
carica ricoperta durante il periodo _____________ (in ordine cronologico:
amministratore unico, membro e direttore, amministratore unico e direttore);
per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, indebitamente appropriato di una cosa mobile altrui
che gli è stata affidata;
e
meglio,
per
essersi indebitamente appropriato, al
fine di sostenere il proprio tenore di vita, dell’importo complessivo di CHF
330'000.00 dalla relazione bancaria n. ___________ CHF, intestata alla
società semplice SA9 presso _________, denaro riconducibile a X1, nelle
seguenti modalità:
Ø CHF 100'000.--, valuta 22.07.2009, provenienti dall’avv. DI1, il
quale li aveva precedentemente ricevuti da X1;
Ø CHF 10'000.--, valuta 24.11.2009, provenienti da SA1;
Ø CHF 25'000.--, valuta 20.01.2010, provenienti da SA1;
Ø CHF 15'000.--, valuta 24.02.2010, provenienti da SA1;
Ø CHF 50'000.--, valuta 19.04.2010, provenienti da SA1;
Ø CHF 10'000.--, valuta 28.06.2010, provenienti da SA1;
Ø CHF 120'000.--, valuta 23.05.2011, provenienti da SA4;
e
parzialmente riversati, pressoché contestualmente;
- in
ragione di CHF 219'714.05, sulla relazione bancaria n. _______,
intestata a SA3 presso _________________________________;
- in
ragione di CHF 90’138.20, in un primo tempo sulla relazione bancaria n. _______,
intestata a SA9 presso _________________________________ e in seguito CHF
81'522.65 sulla relazione bancaria n. _______, intestata a SA3, presso _________________________________;
importi
quasi esclusivamente utilizzati per pagare il proprio stipendio di CHF 9'000.--
mensili, percepito dal 01.06.2009 al 30.06.2011 (per un totale di CHF
117'000.--) e di CHF 12'500.00 mensili, percepito dal 01.07.2011 al 30.06.2012
(per un totale di CHF 150'000.--), per complessivi CHF 267'000.--,
importo riconducibile al contratto di lavoro stipulato con la SA3.
3. In
subordine (art. 325 cpv. 2 CPP) al punto 1.2
infrazione
alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione tentata (reato previsto dall’art. 105 LADI)
per
avere, nel periodo 01.10.2009 – 31.01.2013, a Bellinzona, Lugano e Taverne,
ripetutamente raggirato il personale dell’Ufficio regionale di collocamento
(URC), Lugano, nonché il personale dell’Ufficio delle misure attive,
Bellinzona, ovverossia:
- dichiarando,
contrariamente al vero, di avere assunto X2 alle dipendenze della SA5, sciolta
in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del ______,
radiata d’ufficio il _______, nel periodo 01.12.2009 – 15.08.2011 in qualità di
impiegata di vendita, con un salario mensile di CHF 6’500.-- lordi;
- dichiarando,
contrariamente al vero, di avere assunto X3 alle dipendenze della SA3, sciolta
in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del
12.02.2014, radiata d’ufficio il _______, nel periodo 01.10.2009 – 03.10.2011
in qualità di consulente agrario, con un salario mensile di CHF 6’500.-- lordi;
- dichiarando,
contrariamente al vero, di avere assunto X4 alle dipendenze della SA6, sciolta
in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del _______,
radiata d’ufficio il _______, nel periodo 01.12.2010 – 02.04.2012 in qualità di
promotore finanziario, con un salario mensile di CHF 10'500.-- lordi;
- dichiarando,
contrariamente al vero, di avere assunto X5 alle dipendenze della SA3, sciolta
in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del _______,
radiata d’ufficio il _______, nel periodo 01.07.2011 – 31.01.2013 in qualità di
modello per pubblicità, con un salario mensile di CHF 8’000.-- lordi;
tentando
in tale modo di indurre le autorità a riconoscere ed erogare alle succitate
società a beneficio di X4 e X5, indebiti sussidi, con la precisazione che tali
richieste di sussidio sono state respinte dall’Ufficio delle misure attive,
Bellinzona.
4. amministrazione
infedele aggravata, ripetuta
(reato previsto
dall’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP)
siccome
commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
per
avere, nel periodo luglio 2009 - marzo 2013, a ___________________;
nella
sua veste di membro (quota del 75%), unitamente alla società SA1 (quota del
25%), della società semplice denominata SA2, consorzio fondato con contratto di
costituzione datato 07.07.2009, sottoscritto da AP1 e X1, quest’ultimo agente
in qualità di Presidente della società SA1, ed avente quale scopo la promozione
del progetto immobiliare con identico nome, da realizzarsi nel comune di _______;
così
come nella sua veste di:
- amministratore
unico della società SA3, interamente a lei riconducibile (radiata d’ufficio in
data ________), carica ricoperta dal 19/25.02.2010 al 18/23.04.2013;
- organo
del Consiglio di amministrazione della SA9 (radiata d’ufficio in data ________),
nelle cariche ricoperte nel periodo dal 25/28.07.2011 al 18/23.04.2013
(indicate in ordine cronologico: amministratore unico, membro e direttore,
amministratore unico e direttore);
obbligato
per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio delle citate
società, e a sorvegliarne la gestione, ripetutamente e intenzionalmente violato
i suoi doveri;
e
meglio, per avere utilizzato il patrimonio sociale di SA3 per scopi estranei al
progetto SA2, ritenuto come gli accrediti sul conto in ________ erano
costituiti unicamente da pagamenti da parte delle assicurazioni sociali del
Cantone, corrisposte quale incentivo per l’inserimento professionale e dai
trasferimenti di denaro provenienti dalle relazioni bancarie intestate alle
società SA2 e SA9, quindi sostanzialmente si trattava di denaro messo nella sua
disponibilità da X1, e meglio soldi spesi nelle seguenti modalità:
- CHF
46'200.--, per far fronte alle pigioni mensili dell’appartamento / ufficio sito
in __________________;
- CHF
20'000.-- per trasloco a ________;
- CHF
37'786.95 almeno, per alberghi, ristoranti, benzina, bar e casinò, di cui
almeno CHF 5'943.00 per spese inerenti il ______________________________________________________________________________________________,
ossia noti locali notturni del Cantone;
per un
totale di almeno CHF 109'929.95, ai quali vanno aggiunti i suoi stipendi
per CHF 267'000.-- (così come già indicato supra ad 1.1), per un totale
di CHF 376'929.95, di spese senza alcuna correlazione con il
progetto SA2 che la SA9 aveva in animo di promuovere, ma che sono
essenzialmente riconducibili al mantenimento del proprio tenore di vita.
5. cattiva
gestione
(reato
previsto dall’art. 165 cpv. 1 CP)
avere,
nel periodo luglio 2009 - marzo 2013, a _________________;
nella
sua veste di membro (quota del 75%), unitamente alla società SA1 (quota del
25%), della società semplice denominata SA2, consorzio fondato con contratto di
costituzione datato 07.07.2009, sottoscritto da AP1 e X1, quest’ultimo agente
in qualità di Presidente della società SA1, ed avente quale scopo la promozione
del progetto immobiliare con identico nome, da realizzarsi nel comune di _______;
così
come nella sua veste di:
- amministratore
unico della società SA3, interamente a lui riconducibile (radiata d’ufficio in
data ______), carica ricoperta formalmente dal 19/25.02.2010 al 18/23.04.2013 e
poi, sino alla radiazione, agente quale amministratore di fatto;
- organo
del Consiglio di amministrazione della SA9 (radiata d’ufficio in data _________),
nelle cariche ricoperte formalmente nel periodo dal 25/28.07.2011 al
18/23.04.2013 (indicate in ordine cronologico: amministratore unico, membro e
direttore, amministratore unico e direttore) e poi, sino alla radiazione,
agente quale amministratore di fatto;
a causa
di una cattiva gestione, in particolare omettendo di dotare le società di un
sufficiente capitale e distraendo beni di pertinenza delle stesse, a causa di
spese sproporzionate, utilizzando gli importi per scopi personali, nonché per
grave negligenza nell’amministrazione, cagionato rispettivamente, aggravato
l’eccessivo indebitamento e l’insolvenza delle due società SA9 e SA3, ritenuto
che:
- la
società SA3 è stata dichiarata fallita con decreto della Pretura di Lugano del ________,
e che in quel momento la stessa aveva esecuzioni in corso per un importo
complessivo di CHF 209'420.35, a fronte di un capitale azionario di CHF
100'000.--; mentre nella procedura di liquidazione in via di fallimento
risultavano insinuati crediti per un importo complessivo di CHF 115'976.38,
considerato che non tutti i creditori hanno ritenuto di insinuare il loro
credito; con la precisazione che il fallimento è stato chiuso con una perdita
totale di CHF 101'853.53 e la ragione sociale è stata cancellata d’ufficio;
- la
società SA9 è stata dichiarata fallita con decreto della Pretura di Lugano del ___________,
e che in quel momento la stessa aveva esecuzioni in corso per un importo
complessivo di CHF 217'462.--, a fronte di un capitale azionario di CHF
100'000.--, mentre nella procedura di liquidazione in via di fallimento
risultavano insinuati crediti per un importo complessivo di CHF 64'562.13,
considerato che non tutti i creditori hanno ritenuto di insinuare il loro
credito; con la precisazione che il fallimento è stato chiuso con una perdita
totale di pari importo e la ragione sociale è stata cancellata d’ufficio;
considerato
che, nonostante la società SA3 fosse oberata di debiti, l’imputato ha
continuato a versarsi lo stipendio di CHF 9'000.-- inizialmente e poi di CHF
12'500.--, fino al mese di giugno 2012, incurante del fatto che la società non
poteva permettersi un tale onere, atteso che la stessa non ha svolto alcuna
attività remunerata.
6. falsità
in documenti, ripetuta
(reato
previsto dall’art. 251 cpv. 1 CP)
per
avere, a _______ e in altre imprecisate località, nel periodo aprile - maggio
2012,
al fine
di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto,
formato
dei documenti falsi, facendone poi uso a scopo d’inganno;
e
meglio, per avere
allestito delle
attestazioni di rendite dalle quali emerge che dalla SA3 aveva percepito salari
di CHF 81’000.-- lordi per l’anno 2010, ciò che corrisponde a circa CHF
6'750.-- mensili, e CHF 79'000.-- per l’anno 2011, corrispondenti a circa CHF
6'580.-- mensili;
ritenuto
che tali cifre erano ben inferiori al salario dichiarato dallo stesso e
risultante dalle buste paga di CHF 9'000.-- dal 01.06.2009 al 30.06.2011 e CHF
12'500.-- dal 01.07.2011 al 30.06.2012;
documentazione
utilizzata contestualmente alle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni
2010 e 2011;
7. falsa
testimonianza
(reato
previsto dall’art. 307 cpv. 1 CP)
per
avere, _______________, nell’ambito dell’istruttoria civile, reso una falsa
testimonianza sui fatti di causa durante l’audizione testimoniale tenutasi
davanti al Pretore della Pretura di Lugano, nell’ambito della causa civile
promossa dalla signora X6 contro la SA7 (procedura sospesa per mancanza di
attivo con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del _______), società
riconducibile a AP1 e X7 (procedimento
nr. _____________);
in
particolare per avere dichiarato, contrariamente al vero:
" […] sono stato consocio fondatore della SA7. Oggi non ho più alcuna
partecipazione azionaria né altro interesse in questa società. […] Non ho
comunque alcun interesse all’esito delle due cause civili.”
(cfr.
verbale di interrogatorio del 21 marzo 2012, INC. _____________, pag. 2)
questo
contrariamente a quanto affermato durante l’interrogatorio del 12 maggio 2010 e
quello del 2 agosto 2017, a Lugano, presso gli uffici del Ministero pubblico,
in occasione del quale egli ha asserito e poi confermato:
" Allora il X7 mi diede una liquidazione di CHF 25'000.-- quale acconto e
mi disse che al momento in cui la signora avesse pagato io avrei incassati
altri CHF 100'000.- ca.”.
(cfr.
verbale di interrogatorio del 12 maggio 2010, INC._______, pag. 4)
" (…) Dopo lunghe discussioni, durate settimane, visto che la mia linea
non è passata, io non sono più stato dipendente della SA7 con effetto al
31.12.2006 e ho venduto le azioni a X7 per un importo che dipendeva dal
ricavato che sarebbe stato ottenuto dal pagamento del credito che la società
vantava nei confronti della Signora X6.”
(cfr.
verbale di interrogatorio del 2 agosto 2017, INC. ________, pag. 7)
a
conferma che la cifra che avrebbe
ottenuto dalla vendita a X7 della sua (di AP1) quota azionaria, dipendeva da
quanto avrebbe ricevuto la società SA7 dalla signora X6, la cui determinazione
era precisamente la finalità della causa pretorile.
8. infrazione
alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione, ripetuta
(reato
previsto dall’art. 105 LADI)
per
avere, mediante dichiarazioni inveritiere e incomplete, ottenuto per sé e per
altri il versamento di prestazioni assicurative contro la disoccupazione, che
non erano dovute; e meglio,
8.1 per avere, nel periodo 01.04 – 30.11.2013, a __________________,
ripetutamente raggirato il personale della Cassa cantonale di assicurazione
contro la disoccupazione (CCAD), Bellinzona, ossia:
- dichiarando,
contrariamente al vero, di avere svolto un’attività lavorativa soggetta a
contribuzione presso SA9 in liquidazione, nel
periodo 01.09.2012 - 31.03.2013, percependo un salario mensile di CHF
25'000.--;
- sottacendo
di avere ricoperto, nel periodo aprile - novembre 2013, una posizione analoga a
quella di un datore di lavoro, posizione propria delle persone che svolgono
un’attività lucrativa dipendente, ai sensi della LAVS e che possono influenzare
in modo significativo le decisioni del datore di lavoro (art. 8 LADI in
combinazione con l’art. 31 cpv. 3 lit. c LADI; Circolare della SECO “Prassi
LADI – ID” consid. B12 e segg.):
Ø presso la società SA3 (radiata d’ufficio in data ________), anche
dopo le sue dimissioni quale amministratore unico rassegnate in data
18/23.04.2013;
Ø presso la società SA9 in liquidazione, anche dopo le sue dimissioni
quale amministratore unico e direttore rassegnate in data 18/23.04.2013;
e
disattendendo altresì il suo obbligo di collaborare (art. 28 LPGA) come pure
l’obbligo di informare (art. 31 cpv. 1 LPGA),
indotto
in tal modo la succitata cassa disoccupazione a riconoscere ed erogare
all’imputato AP1, indebite indennità di disoccupazione per un importo
complessivo di CHF 46'129.05, per i mesi da aprile 2013 a
novembre 2013;
arrecando
pertanto a tale ente un danno patrimoniale di pari importo;
con la
precisazione che con decisione 18.12.2013, la CCAD ha sospeso il versamento
delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 01.12.2013.
8.2 per avere, a ____________, nel periodo luglio –
agosto 2016, chiesto e ottenuto dalla Cassa disoccupazione _________ il
versamento di indennità di disoccupazione per il periodo luglio – agosto 2016,
omettendo di dichiarare, nel formulario “Domanda per l’ottenimento degli
assegni per il periodo di introduzione”, in urto con la verità, che in realtà
il dipendente beneficiario dell’indennità, ossia X8, oltre che dipendente della
società SA8, era anche socio al 50% e quindi occupava una posizione analoga a
quella del datore di lavoro all’interno della stessa;
ottenendo
così indebitamente dalla cassa disoccupazione delle prestazioni assicurative
non dovute pari a complessivi CHF 7'800.--.
9. grave
infrazione alle norme della circolazione
(reato
previsto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr)
per
avere, alla guida dell’automobile marca Fiat, targata __________, circolato
incorrendo in alcune gravi infrazioni alle norme della circolazione stradale, e
meglio:
- a
_______, aver mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia;
- a
_______, aver svolto una manovra completa di sorpasso a destra (uscita,
accelerazione e rientro) di tre veicoli;
- a
_______, aver mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia;
- a
_______, aver circolato con una distanza di sicurezza insufficiente per circa
870 metri (distanza inferiore a 15 metri), mentre circolava ad una velocità di
circa 90 km/h;
fatti
Fatti
avvenuti sull’autostrada A2 in direzione Sud, sulla tratta compresa tra _______
e _______, in data 06.12.2016 verso le ore 16:30;
10. esercizio
abusivo della professione di fiduciario, ripetuto
(reato
previsto dall’art. 23 cpv. 3 LFID)
per
avere, nel periodo ottobre 2015 – agosto 2016, a __________ e in altre
imprecisate località;
esercitato
ininterrottamente e senza autorizzazione la professione di fiduciario
commercialista, così come definita dall’art. 3 della Legge cantonale
sull'esercizio delle professioni di fiduciario; e meglio, per avere,
- svolto
attività professionali con riferimento alle pratiche di ____________________________
occupandosi della contabilità del ristorante gestito dallo stesso;
- svolto
attività professionali con riferimento alle pratiche di X8, attraverso la
società SA8, in veste di organo di fatto, agendo quale amministratore di fatto
della stessa, per i fatti di cui al precedente sub. n. 8.2.;
11. frode
fiscale, ripetuta
(reato
previsto dall’art. 186 cpv. 1 LIFD e art.
269 LTributaria LT)
per
avere, nel periodo fiscale 2010 e 2011, a ___________
tramite
la presentazione di falsi certificati di salario (di cui al sub. 4), fornito
false dichiarazioni fiscali e meglio, per avere:
- per
la dichiarazione fiscale dell’anno 2010, dichiarato CHF 81'000.00 lordi
rispetto alla somma di CHF 108'000.00 lordi dichiarati a verbale davanti al
pubblico Ministero il 07.04.2016 e il 13.03.2018 (CHF 9'000.00 x 12 mesi);
- per
la dichiarazione fiscale dell’anno 2011, dichiarato CHF 79'000.00 lordi
confronto ai CHF 129'000.00 lordi dichiarati a verbale davanti al pubblico
Ministero il 7.04.2016 e il 13.03.2018 (CHF 9'000.00 x 6 mesi + CHF 12'500.00 x
6);
fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo
e di tempo indicate;
reati
previsti: dagli art. 138 cpv. 1 CP,
art. 146 cpv. 1 CP, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, art. 165 cpv. 1 CP, art. 251
cpv. 1 CP, art. 307 cpv. 1 CP, art. 105 LADI, art. 90 cpv. 2 LCStr, art. 23
cpv. 3 LFID, art. 186 cpv. 1 LIFD, art. 269 LTributaria;”.
B. Il pubblico
dibattimento di primo grado si è svolto il 1° e il 2 ottobre 2020. In apertura,
con l’accordo delle parti, l’AA è stato parzialmente modificato: al punto 4
l’indirizzo di “_____________” è stato corretto in “_____________”. Esperito il
dibattimento, con sentenza del 2 ottobre 2020 (motivazione scritta intimata il
21 gennaio 2021) la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP1 autore
colpevole di:
“1.1. falsità
in documenti, ripetuta
per
avere, a Lugano, _______ e in altre imprecisate località, nel 2011 e 2012,
per
procacciare a sé un indebito profitto, formato dei documenti falsi,
e
meglio, per commettere la frode fiscale, ripetuta, di cui al punto 1.5 del
presente dispositivo, allestito il certificato di salario per l’anno 2010
indicando un salario lordo di fr. 81'000.- anziché di fr. 90'000.-, nonché il
certificato di salario per l’anno 2011 indicando un salario lordo di fr.
79'000.- anziché di fr. 129'000.-;
1.2. falsa
testimonianza
per avere, il 21 marzo 2012, a _______, in qualità di
testimone in un procedimento giudiziario reso una falsa deposizione;
1.3. infrazione
alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione, ripetuta
per
avere, nel periodo ottobre - novembre 2013, a ____________, mediante
indicazioni inveritiere, ottenuto indebitamente per sé indennità di
disoccupazione per un importo complessivo di fr. 11'532.25;
1.4. infrazione
grave alle norme della circolazione stradale
per
avere, il 6 dicembre 2016, sulla tratta autostradale compresa tra _______ e _______,
mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia, svolto una
manovra completa di sorpasso a destra di tre veicoli, mancato di dare la
precedenza durante il cambiamento di corsia e circolato con una distanza di
sicurezza insufficiente;
1.5 frode
fiscale, ripetuta
per
avere, nel 2011 e 2012, a _______________, per commettere una sottrazione
d’imposta, fatto uso, a scopo di inganno, dei falsi certificati di salario
indicati al punto 1.1 del dispositivo”,
mentre lo ha invece prosciolto “dalle
imputazioni di truffa, in parte tentata, di cui al punto 1 dell’atto d’accusa,
sub. di appropriazione indebita di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa, di
amministrazione infedele aggravata, ripetuta, di cui al punto 4 dell’atto
d’accusa, di cattiva gestione di cui al punto 5 dell’atto d’accusa, di falsità
in documenti, ripetuta, di cui al punto 6 dell’atto d’accusa limitatamente alla
differenza di salario pari a due mensilità lorde, ossia a complessivi fr.
18'000.-, indicata nel certificato per il periodo fiscale 2010, di infrazione
alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione di cui al punto 8.2
dell’atto d’accusa, di frode fiscale, ripetuta, di cui al punto 11 dell’atto
d’accusa limitatamente alla differenza di salario pari a due mensilità lorde, ossia
a complessivi fr. 18'000.-, indicata nel certificato per il periodo fiscale
2010” (punto 2 del dispositivo).
Per quanto concerne invece i reati di:
- tentata infrazione alla LADI di cui
al punto 3 dell’AA;
- ripetuta infrazione alla LADI di cui
al punto 8 dell’AA, limitatamente al periodo dal 1.4.2013 al 30.9.2013 e
all’importo di fr. 34'596.80;
- ripetuto esercizio abusivo della
professione di fiduciario di cui al punto 10 dell’AA,
il procedimento nei suoi confronti è
stato abbandonato (punto 3 del dispositivo).
Di conseguenza, ritenuta
la violazione del principio di celerità, AP1 è stato condannato alla pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
All’imputato non sono stati accordati indennizzi e le tasse e le
spese del procedimento di primo grado sono state poste a suo carico in ragione
di 1/10 (cui sono state aggiunte le spese per la redazione della sentenza
motivata, integralmente addossategli), mentre per il resto sono state poste a
carico dello Stato.
AP1 è stato inoltre tenuto a rimborsare allo Stato, non appena le
sue condizioni economiche glielo permettano, 1/10 di quanto da questo
anticipato per le sue difese d’ufficio.
C. Contro il giudizio AP1
ha tempestivamente annunciato di volere interporre appello e, dopo avere
ricevuto la motivazione scritta della sentenza, ha confermato tale volontà con
dichiarazione dell’8 febbraio 2021, precisando di impugnare i punti 1, 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4, 5, 6 e 7.2 del dispositivo del giudizio impugnato. In
estrema sintesi, egli ha chiesto il proscioglimento da ogni imputazione, il
riconoscimento di un’indennità ex art. 429 e 431 CPP e l’accollo allo Stato di
tasse e spese di primo e secondo grado.
D. Il procuratore
pubblico, con appello incidentale del 24 febbraio 2021, ha impugnato
i punti 2 e 4.1 del dispositivo del giudizio di primo grado, chiedendo la
condanna di AP1 anche per i reati di cui ai punti 1 sub. 2.1, 4, 5 e 8.2
dell’AA, con conseguente condanna alla pena detentiva di 20 mesi sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.
E. Incontestati, i punti
3 (abbandono del procedimento) e 7.1 (tassazione note professionali) del
dispositivo del giudizio impugnato sono passati in giudicato.
F. Non sono state
formulate istanze probatorie e il pubblico dibattimento d’appello si è tenuto
l’8 settembre 2021. A conclusione dei loro interventi,
- il
procuratore pubblico ha chiesto l’accoglimento dell’appello incidentale e il
respingimento di quello principale, con la condanna di AP1 ad una pena
detentiva di 18 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
anni;
- la
difesa ha chiesto l’assoluzione completa del proprio assistito rinunciando a
formulare pretese per torto morale.
ritenuto
in fatto e in diritto:
vita, situazione
finanziaria e precedenti penali di AP1
1. Sulla vita e sulla
situazione finanziaria di AP1 si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4
CPP, al consid. 1 (pp. 35-38) della sentenza impugnata. Basti qui dire che egli
ha concluso l’apprendistato bancario nel _______ ed in seguito ha conseguito il
diploma federale di impiegato di commercio, mentre, professionalmente, ha
lavorato in Ticino sia come dipendente di diverse società sia in proprio. Al
dibattimento d’appello ha precisato che attualmente lavora al 50% come
dipendente di una ditta che si occupa di ________________, percependo uno
stipendio mensile lordo di fr. 1'750.-. (Vdib CARP, p. 2). Dagli estratti dei
suoi casellari giudiziari (doc. TPC 12 e 13) egli risulta incensurato in
Svizzera, Italia ed Europa.
truffa sub.
appropriazione indebita in relazione al progetto del centro sportivo di _______
(punti 1.1 e 2.1 dell’AA)
Considerandi
2.
Il punto 1.1 dell’AA
imputa a AP1 di aver utilizzato fr. 330'000.- riconducibili al finanziatore X1
per scopi estranei al progetto del centro sportivo di _______, in particolare
in ragione di fr. 267'000.- per pagarsi lo stipendio tramite la società SA3 (in
seguito: SA3). L’imputazione subordinata di appropriazione indebita di cui al
punto 2.1 dell’AA gli rimprovera essenzialmente il medesimo comportamento.
La prima Corte ha assolto
integralmente AP1, ritenendo, per la truffa, che non vi fosse stato alcun
inganno astuto, e per l’appropriazione indebita che non sussistessero elementi
per ritenere che X1 non fosse in realtà al corrente dello stipendio che AP1 si
versava tramite SA3, ritenendo peraltro poco credibili alcune sue dichiarazioni
(di X1).
Con il suo appello
incidentale il procuratore pubblico chiede la condanna di AP1 per il reato di
truffa, subordinatamente, per il reato di appropriazione indebita.
Viene corretta d’ufficio,
ai punti 1.1 e 2.1 dell’AA, la frase “intestata alla società semplice SA9”
in “intestata alla società semplice SA2”, nella misura in cui tale
svista non è atta a far sorgere nell’imputato alcun dubbio sul comportamento
che gli viene rimproverato. Infatti, alla luce del contesto, della qualifica di
società semplice e del corretto numero di conto bancario che precede la frase
ora corretta, la svista è manifesta (tra le altre, cfr. STF 6B_1141/2015 del 3
giugno 2016 consid. 1.1).
2.1
accertamento dei fatti
la storia del progetto
del centro sportivo di _______
2.1.1
Al dibattimento
d’appello, AP1 ha raccontato per esteso la storia del progetto del centro
sportivo di _______ (Vdib CARP, pp. 2-4). Integrando le sue dichiarazioni con
la documentazione presente agli atti, questa vicenda può essere essenzialmente
riassunta come segue.
Terminato il suo
precedente impiego presso la ______________, AP1 si è ritrovato alla ricerca di
nuove opportunità. Un giorno ha riferito di avere ricevuto la telefonata di un
membro della ___________ con cui aveva collaborato in passato in relazione
all’allestimento di alcuni studi di fattibilità (campo di attività di AP1 nel
precedente impiego), scoprendo così esservi in Ticino un interesse da parte di
alcune associazioni sportive e di alcune scuole per un centro sportivo e
ricreativo. Inizialmente questo poteva consistere in una piscina e in un
piccolo spazio per il pattinaggio, eventualmente con alcune palestre ed aule
scolastiche. AP1 si è quindi confrontato con una sua conoscenza competente in
ambito sportivo, ed ha così scoperto il concetto di “polifunzionalità” su cui
si fonda, per esempio, un moderno centro sportivo realizzato a Los Angeles. Ha
riferito di essersi recato di persona nella città californiana per comprendere
meglio questo concetto e di esserne rimasto profondamente affascinato,
cogliendone le potenzialità (per esempio, nel centro di Los Angeles gli scarti
di acqua calda derivanti dalla pista di ghiaccio venivano utilizzati per
scaldare l’acqua delle piscine).
Rientrato in Ticino, AP1
si è adoperato per avere dei primi riscontri da parte di ______________ e ______________,
a seguito dei quali si è visto imporsi la necessità di disporre di uno studio
di fattibilità revisionato da un terzo prima di poter intavolare una qualsiasi
trattativa. Così AP1, intenzionato ad allestire in prima persona lo studio, ha
preso i primi contatti con X1 per avere il suo punto di vista sulla fattibilità
del progetto. Quest’ultimo si è detto interessato, ed unitamente ad un’avvocata
contitolare di una sua fiduciaria (SA1) si è formata una comunione d’intenti
volta a portare il progetto del centro _______ fino all’approvazione del piano
regolatore e all’acquisizione dei necessari terreni. In seguito, il progetto
sarebbe invece stato ceduto a terzi poiché, dalle prime stime di AP1, questo
aveva un costo di almeno 100 milioni di franchi. Di questi 100 milioni, 60
andavano finanziati con un mutuo presso ______________ e i restanti 40 tramite
investitori ancora da trovare.
È stata così creata la
società semplice SA2 (SA2), istituita tramite un contratto di costituzione del
7.
luglio 2009 (inc. 2013.10277, AI 82, doc. 1). I soci fondatori erano AP1
(75%) e SA1(25%), società di X1 e dell’avv. X9. Gli scopi societari della SA2
erano la promozione del progetto di realizzazione del centro sportivo di _______,
la raccolta dei fondi e la costituzione di una SA destinata a divenire
proprietaria del centro in luogo di AP1, iniziale proprietario. Il
finanziamento era inizialmente stato suddiviso così: AP1 portava il progetto,
per un valore di fr. 300'000.-, e SA1 fr. 100'000.- di liquidità.
L’accordo tra i soci era
di portare il progetto fino all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie
alla sua concretizzazione, per poi cederlo a terzi, e a quel punto, usando le
parole di X1, “avevamo previsto il rientro dell’investimento oltre al bonus
per le nostre prestazioni” (inc. 2013.10277, AI 82, p. 4).
Secondo le dichiarazioni
di X1, l’attività svolta in qualità di soci di SA2 da lui, da AP1 e dall’avv. X9,
“che era sostanzialmente improntata a trovare investitori e il consenso
presso l’autorità, lo facevamo gratuitamente” (inc. 2013.10277, AI 82, pp.
3). Questo accordo è stato confermato anche da AP1 al dibattimento d’appello,
il quale ha precisato tuttavia che, invece, “tutto ciò che era stato
affidato alla SA3 come mandato andava retribuito come SA3” e che “Lui
[X1] era perfettamente a conoscenza.” (Vdib CARP, p. 3-4).
Effettivamente, il fatto che a SA3 sarebbe stato conferito un mandato era stato
convenuto sin dall’inizio. Infatti, nel “Contratto di costituzione di
società semplice” della SA2 è riportato, al punto n. 8.4, che:
“E’ conferito mandato alla SA3, __________, e alla __________,
__________, per la gestione dei servizi quali la progettazione, le pubbliche
relazioni e la realizzazione di materiale pubblicitario, ecc.” (inc.
2013.10277, AI 82, doc. 1, p. 3).
De facto, è stata
poi la sola SA3 a gestire l’intera operatività, lavorando contro fattura e
commissionando lavori a terzi. La delibera delle spese era prevista quale
competenza del comitato di SA2, inizialmente composto da AP1 e X1 (quest’ultimo
in rappresentanza di SA1).
L’attività ha così preso
piede, in maniera concreta. Lo studio di fattibilità è stato terminato il 25
gennaio 2010 ad opera di SA3 e consta di 103 pagine, così come parimenti agli
atti figurano segnatamente un fascicolo rilegato di presentazione, una
presentazione PDF, le trattative con i proprietari dei terreni (bozze dei
rogiti di diritto di compera e scambi per lettera), la corrispondenza col
Municipio di _______ e con il Dipartimento del territorio (in seguito: DT) per
l’esame preliminare della modifica di piano regolatore (in seguito: PR) e il
relativo rapporto del 31 gennaio 2011 del DT nonché il “Rapporto tecnico sul
calcolo dei posteggi e del traffico indotto” ad opera di uno studio
d’ingegneria (doc. TPC 38, plico 1B).
Dagli atti emerge che il
lavoro è stato fatto seriamente, tant’è che il Municipio di _______ si è fatto
promotore della richiesta di modifica di PR e il Dipartimento del territorio,
dopo aver esaminato il progetto, nel suo rapporto non ha lesinato belle parole:
“La documentazione presentata denota un approccio critico e attento alle
problematiche a alle dinamiche in atto nel comparto territoriale di riferimento”
(doc. TPC 38, plico 1B, Rapp. DT, pag. 2). Quanto all’esito del rapporto, esso
in definitiva ha rinviato al Municipio di _______ il progetto non perché
carente o mal fatto, ma poiché sostanzialmente esagerato nelle dimensioni,
dalla portata nettamente sovracomunale e in quanto inevitabilmente grande
generatore di traffico che verrebbe tuttavia a situarsi fuori dai comparti
preposti a tali strutture. In definitiva, previe osservazioni di 5 Sezioni e 3
Uffici cantonali, il DT ha richiesto all’esecutivo comunale di “individuare
una soluzione che meglio si integri nel comparto territoriale e nella regione
di riferimento” (pag. 14), respingendo la proposta di inserirci anche
strutture commerciali non attinenti alla sfera sportiva e pubblica. Anche __________,
dopo aver analizzato la documentazione, ha definito “meritevole ed
interessante” il progetto (doc. TPC 38, plico 1B).
Dopo il rapporto del DT, AP1
ha ridimensionato il progetto del 13%, rinunciando alle strutture non sportive
(cinema, teatro e sala conferenze) e avvalendosi di un team suggeritogli
dall’allora sindaco di _______, composto da professionisti dei rispettivi
settori e coinvolgendo anche il fondo __________ quale ulteriore potenziale
finanziatore. Anche la rappresentanza di quest’ultimo, così come il referente
di ______________, avevano tuttavia chiarito che i promotori dovevano prima
arrivare all’approvazione della variante di PR: questa era una variabile
chiave, senza la quale era precluso l’accesso a qualsiasi finanziamento.
Sul
finire del 2011 è quindi giunta la sera delle votazioni comunali a _______, in
cui avrebbe dovuto essere approvata la variante di PR a livello di consiglio
comunale, ma le cose non sono andate come AP1 avrebbe voluto. Chi avrebbe
dovuto appoggiare AP1 non era presente e l’allora sindaco – con cui AP1 aveva
promosso il progetto – era ormai alla fine del suo mandato e non si sarebbe
ricandidato. A dire di AP1, inoltre, sarebbe in seguito emerso che vi erano
delle problematiche interne tra l’allora sindaco e il Municipio. Di fatto, la
votazione è stata rinviata e AP1 ha capito che a _______ il suo centro sportivo
non sarebbe sorto. X1, scoraggiato dall’esito comunale della vicenda, ha
dichiarato che:
“A questo punto decisi di togliermi definitivamente dal
progetto […] AP1 provò ad andare da solo utilizzando i soldi che erano
depositato [recte: depositati] sul conto della SA2 […] Ho dato il mio consenso
[…] sapendo che erano gli ultimi e che non ne avrei più messi a disposizione,
nella speranza che il progetto potesse comunque continuare […] ho pensato che
forse era l’ultima chance per recuperare il mio investimento” (inc. 2013.10277,
AI 82, p. 8).
Lungi dal darsi per vinto,
AP1 si è adoperato alla ricerca di soluzioni alternative, proponendo il suo
progetto a ________, ________, ________, ________ e ________, fino a sconfinare
in un ultimo tentativo presso il Comune di ________ anch’esso rivelatosi
infruttuoso. Così, trascorsi ormai quattro anni dall’inizio del progetto, il
capitale immesso da X1 si era nel frattempo esaurito e a quel momento è stato
chiaro anche a AP1 che il centro sportivo non avrebbe mai visto la luce, né a _______
né altrove (Vdib CARP, p. 2-4).
le dichiarazioni
di X1
2.1.2
X1 è stato sentito dal
procuratore pubblico in un’unica occasione, prima del suo decesso, il 22 maggio
2014.
In questo frangente, in relazione all’agire di AP1, egli ha rilasciato
dichiarazioni complessivamente poco lineari, volte da un lato a dirsi estraneo
e all’oscuro dell’operato di SA3 e dell’uso fatto dei fondi investiti nel
progetto, ma dall’altro rispondendo a talune domande con la precisione di chi
invece non poteva che essere effettivamente al corrente dell’andamento delle
cose, spese comprese (inc. 2013.10277, AI 82, p. 7, rr. 21-26), non mancando
talvolta anche di rilasciare dichiarazioni in netto contrasto con gli atti. Per
esempio, ha dichiarato che tra SA3 e il contratto di costituzione della SA2 “non
vi era alcun rapporto” (inc. 2013.10277, AI 82, p. 4), e ciò benché nel
contratto di costituzione della stessa fosse invece chiaramente indicata SA3 –
unitamente alla sua società (di X1) __________ – come mandataria “per la
gestione dei servizi quali la progettazione, le pubbliche relazioni e la realizzazione
di materiale pubblicitario, ecc.” (inc. 2013.10277, AI 82, doc. 1, p. 3 ad
n. 8.4). Sulle movimentazioni del conto SA2, che per i pagamenti prevedeva la
firma collettiva a due sua e di AP1 (ad eccezione della possibilità di
impartire telefonicamente ordini urgenti), dopo essersi detto perlopiù estraneo
alla loro gestione, ha infine dichiarato che, in realtà, “AP1 mi diceva che
aveva delle spese da fare e allora mi faceva firmare degli ordini di bonifico,
io firmavo in buona fede” (inc. 2013.10277, AI 82, p. 7). Tuttavia, ha
anche riferito di aver discusso con AP1 per alcune fatture che egli riteneva
più alte del dovuto (inc. 2013.10277, AI 82, p. 7), rimproverandogli, in
definitiva, di aver “gonfiato” alcune di quelle fatture, segnatamente in relazione
a dei modellini (inc. 2013.10277, AI 82, p. 7). Senonché, anche in seguito, è
rimasto comunque nel progetto autorizzando ancora l’utilizzo degli ulteriori
fr. 90'000.- rimasti a disposizione sul conto di SA9 (società che, in seguito,
aveva sostituito la società semplice SA2 allo scopo di portare avanti il
progetto).
In estrema sintesi, ciò
che deve essere ritenuto dalle sue dichiarazioni è che egli sapeva delle spese
di gestione che SA3 fatturava, e che egli approvava i pagamenti – come
effettivamente previsto dagli statuti della società semplice SA2 – per le spese
fatturate sia da SA3 sia dai terzi.
il denaro
investito e il suo utilizzo
2.1.3
Dai documenti agli atti
emerge che la liquidità immessa nel progetto da X1 è stata utilizzata sull’arco
degli anni per saldare le fatture prevalentemente di SA3 e in parte di terzi
prestatori di servizi puntuali. D’altronde, la maggior parte del lavoro è stato
fatto proprio da SA3, ciò che peraltro – lo si ricorda – era stato previsto fin
dalla costituzione della società semplice SA2, in cui era stato previsto il
conferimento del mandato a SA3. In proposito, AP1 ha rilevato che l’importo
complessivamente speso di circa fr. 350'000.- è stato ancora contenuto rispetto
al lavoro svolto, grazie proprio al fatto che se ne è occupato lui in prima
persona, senza delegarlo: facendo un paragone, al dibattimento d’appello egli
ha dichiarato che lo studio di fattibilità della __________________, affidato a
terzi, è costato oltre 1 milione di franchi (Vdib CARP, p. 3).
Analizzando la
documentazione presente nell’incarto si può ricostruire quanto segue.
I fondi investiti da X1
sono stati immessi nella società semplice SA2 dapprima, e in parte nella
neocostituita SA9 in seguito, a disposizione delle stesse e per adempiere agli
scopi statutari, ovvero, essenzialmente, la prima fase di realizzazione del
progetto del centro sportivo.
In seguito, contro
fattura, venivano effettuati i pagamenti a SA3 a titolo di saldo per
prestazioni della stessa o per saldare prestazioni di terzi. Ricordato che
questi ordini di pagamento da SA2 richiedevano la firma sia di AP1 sia di X1 (a
parte per gli ordini telefonici in casi di urgenza, che tuttavia dagli atti non
emergono), non vi sono elementi per ritenere che X1 avrebbe firmato gli ordini
senza sapere quello stava facendo.
Che alcune fatture fossero
– o meno – state “gonfiate” da AP1 è una questione che, oltre a non essere
comprovata, esula dall’impostazione accusatoria (cui questa Corte deve
strettamente attenersi, art. 9 cpv. 1 CPP).
Per quanto concerne,
invece, l’utilizzo effettivo dei fondi investiti da X1 (parzialmente
ricostruibile attraverso la documentazione agli atti, ed in particolare quella
di cui al doc. TPC 38, plico 1A), risulta che il denaro è confluito in SA3 a
titolo di pagamento per le prestazioni di quest’ultima o per saldare fatture di
terzi. Su quest’ultimo utilizzo, prendendo a titolo di esempio alcuni pagamenti
effettuati da SA3 e comprovati dalle relative ricevute bancarie o postali di
avvenuto pagamento, si possono ricostruire i seguenti pagamenti (doc. TPC 38,
plico 1A):
- fr. 20'000.- al Comune
di _______ (estratto ___________);
- fr. 4'126.75 a _________________
(doc. 46);
- fr. 7'000.- all’avv. DI1
(doc. 48 e 49)
- fr. 3'250.- all’ing. X10
(doc. 52)
- fr. 12'912.- a _____________
per la conferenza stampa (doc. 53);
- fr. 5'444.55 a _____________
per lo studio fonico del traffico indotto;
- fr. 13'988.- all’_____
per la revisione dello studio di fattibilità;
- fr. 2'959.- alla ____________
per una presentazione (doc. 60);
- fr. 26'900.- all’arch. _______
per la consulenza sul futuro Centro di _______ (doc. 61);
- fr. 5'000.- alla _______
per le prestazione dell’ing. ______(doc. 63);
- fr. 7'182.50 alla __________
per il lavoro di X11 (doc. 98);
- fr. 25'000.- alla ________
per il lavoro dell’arch. __________;
giungendo già solo così –
omettendo, dunque, tutti i pagamenti inferiori a fr. 2’900.- e quelli per cui
non vi è una ricevuta bancaria o postale di pagamento ma solo la fattura – a
fr. 133'762.80 effettivamente pagati da SA3 a terzi per prestazioni connesse al
progetto del centro sportivo di _______.
Per quanto riguarda invece
i servizi prestati da SA3 – e dunque, essenzialmente, il lavoro di AP1 – dalla
contabilità agli atti si ha che egli per le sue prestazioni fatturava in seno a
SA3 fr. 180.- l’ora e per i giorni di trasferta fatturava un’indennità forfettaria
onnicomprensiva di fr. 1'000.- al giorno. Così, per gli anni 2009, 2010 e 2011
ha elencato prestazioni fatturate a SA2 tramite SA3 per complessivi fr.
192'346.50 (doc. TPC 38, plico 1A, doc. 73-86).
Certo, di primo acchito
l’importo che AP1 ha fatturato tramite SA3 non appare trascurabile, ma letto
nel contesto di un’operazione che se avesse visto la luce era stimata in un
valore di almeno 100 milioni di franchi va senz’altro ridimensionato, come pure
se si considera che queste fatturazioni riguardavano un lavoro effettuato su
quasi tre anni, a cui AP1 si è dedicato perlopiù a tempo pieno. Volendo fare un
paragone, economicamente sarebbe stato come se SA2 avesse delegato l’intera
operatività del progetto a un suo dipendente che vi lavorava a tempo pieno
retribuendolo con un salario mensile di fr. 5'342.95 lordi senza tredicesima
(importo cui si giunge dividendo l’ammontare complessivo di fr. 192'346.50
complessivo per 12 mensilità sull’arco di tre anni). Sulla concretezza del
lavoro svolto da AP1 in seno a SA3, per circoscriverne la portata, giova
richiamare le parole di X1 stesso, rilasciate dinanzi alla Cassa cantonale
d’assicurazione contro la disoccupazione:
“AP1 era responsabile del progetto, si è occupato di
pianificare promuovere organizzare sviluppare il progetto, si occupava di tutti
gli incontri a livello organizzativo, delle serate di promozione […] tutto ciò
che riguarda la società era di competenza del signor AP1. La SA3 si è occupata
della stesura di base del progetto una volta arrivati al progetto definitivo si
è creata la SA9 che si è occupata poi della promozione del progetto […] Con SA3
avevamo fatto un primo progetto approvato solo parzialmente dal Consiglio di
Stato” (inc. 2013.10277, AI 82, doc. 3).
Tali dichiarazioni – che
peraltro non fanno che confermare ciò che già emerge chiaramente dagli atti –
attestano che, essenzialmente, il lavoro per il progetto del centro sportivo è
stato fatto dalla società SA3, su regolare mandato e come previsto dal contratto
di costituzione della società semplice SA2.
gli stipendi percepiti
da AP1 in SA3
2.1.4
Sulla natura giuridica
di questi stipendi si dirà meglio nel seguito, trattando la sussunzione
giuridica dei fatti. Basti qui dire che i flussi di denaro in SA3 dalla società
semplice SA2, rispettivamente da SA9, entravano a titolo di pagamento contro
fattura per prestazioni eseguite o da eseguire e che non vi sono motivi per
ritenere che venissero eseguiti senza il beneplacito – per quanto,
eventualmente, come da egli dichiarato, “in buona fede” (inc.
2013.10277, AI 82, p. 7) – di X1. Aggiungasi inoltre, anticipando ciò di cui si
dirà meglio in seguito, che contrariamente a quanto imputato dall’AA è
sufficiente guardare gli estratti conto agli atti per appurare che gli stipendi
che AP1 si è effettivamente versato nel periodo considerato sono di molto
inferiori a quelli contrattualmente previsti, e dunque, di molto inferiori
anche all’importo di fr. 267'000.-.
2.2
sussunzione
truffa (art. 146 CP)
2.2.1
Giusta l’art. 146 cpv.
1.
CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna
con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure
ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli
al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque
anni o con una pena pecuniaria.
Nel caso di specie,
l’accertamento dei fatti non porta a ritenere che via sia stato un inganno. Gli
atti delineano infatti i contorni di un progetto in cui hanno creduto sia AP1
sia X1, e che, se fosse andato in porto – avendo un valore minimo stimato in 100
milioni di franchi – avrebbe portato notevoli profitti a entrambi. X1 è entrato
nel progetto investendovi un capitale che ha messo a disposizione fino al suo
esaurimento, sperando, fino all’ultimo, di trarre profitto da quell’operazione.
A ben vedere, nemmeno X1 stesso ha mai sostenuto di sentirsi truffato da AP1,
fermo restando che nel suo interrogatorio (inc. 2013.10277, AI 82) il
rimprovero che gli ha mosso è stato quello di aver “gonfiato” alcune fatture.
Infine, come visto, il lavoro in seno al progetto da parte di AP1, benché non
abbia infine ottenuto i risultati sperati, è stato concretamente svolto e a AP1
non può essere rimproverato un inganno. Invero, questa Corte ritiene che AP1
fosse non solo intenzionato, ma anche motivato a dare vita al progetto del
centro sportivo. D’altronde, le prospettive di guadagno in caso di successo,
considerata la portata del progetto, erano senz’altro cospicue.
Se poi le aspettative di AP1
fossero – o meno – irrealistiche, nulla muta in relazione alle sue intenzioni.
In conclusione, i fatti
così come accertati non integrano il reato di truffa e l’appello incidentale
del procuratore pubblico sul punto deve essere respinto. Resta pertanto da
esaminare se essi adempiano ai presupposti del reato di appropriazione indebita,
imputazione postulata in via subordinata a quella di truffa.
appropriazione indebita
(art. 138 CP)
2.2.2
Il punto 2.1 dell’AA
imputa a AP1 di essersi indebitamente appropriato, al fine di sostenere il
proprio tenore di vita, dell’importo complessivo di fr. 330'000.- dal conto di SA2,
importo quasi esclusivamente utilizzato per pagarsi gli stipendi in ragione di
fr. 267'000.-.
2.2.2.1
Giusta l’art. 138 n. 1
CP, secondo paragrafo, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di
un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva sino a
cinque anni o con una pena pecuniaria.
2.2.2.2
Sul piano oggettivo, il
reato presuppone che dei valori siano stati “affidati”, ovverosia che l’autore
abbia acquisito la possibilità di disporne ma che – conformemente ad un
accordo, esplicito o tacito, o a un altro rapporto giuridico – non possa farne
che un determinato uso, segnatamente conservarli, amministrarli o restituirli
(STF 6B_556/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.1; DTF 133 IV 21 consid. 6.2 p.
27). Il comportamento delittuoso consiste infatti nell’utilizzare i valori
patrimoniali in modo difforme dalle istruzioni ricevute e contrariamente alla
destinazione pattuita (STF 6B_556/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.1; DTF 129
IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Il secondo paragrafo dell'art. 138 n. 1 CP non
protegge la proprietà in quanto tale, bensì il diritto di colui che ha affidato
i valori a che questi vengano utilizzati allo scopo cui erano stati destinati e
conformemente alle istruzioni impartite; è quindi caratteristico
dell’appropriazione indebita il comportamento con il quale l’autore dimostra
chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di colui che gli ha dato
fiducia (STF 6B_556/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.1; 6B_972/2018 del 20
novembre 2018 consid. 2.1; DTF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23
consid. 1c p. 25). La concessione del semplice accesso ad una cosa (ad esempio,
attraverso la consegna di una chiave), invece, non è assimilabile ad un
affidamento (cfr. Niggli/Riedo, BSK StGB, 2019, art. 138 n. 79 e casistica
citata, ad es. DTF 80 IV 151: chiave di un deposito).
Dal profilo soggettivo,
l’autore deve aver agito intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé o ad
altri un indebito profitto, il dolo eventuale essendo sufficiente (6B_972/2018
del 20 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_717/2018 del 10 settembre 2018 consid.
5.1; DTF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).
i flussi di denaro da SA2
a SA3
2.2.2.3
Nel caso concreto, non
vi è stato affidamento a AP1 ai sensi dell’art. 138 CP. Il denaro depositato
sul conto di SA2 non era infatti affidato a AP1, bensì, se del caso, alla
società semplice SA2 stessa, il cui potere decisionale era in mano al comitato,
composto almeno da AP1 e da X1 congiuntamente. Già solo per questo motivo,
l’accusa di appropriazione indebita non può essere ritenuta.
Nemmeno dal profilo del
merito l’imputazione avrebbe comunque avuto miglior sorte. Il denaro usciva
infatti dal conto di SA2 verso SA3 per (come esposto al consid. 2.1.3 supra)
saldare fatture di SA3 e di terzi prestatori di servizi, ciò che ne era
prettamente lo scopo previsto. Va infatti – ancora una volta – ricordato che,
sin dalla costituzione di SA2, SA3 era stata incaricata di occuparsi
dell’operatività, e dagli atti risulta che è ciò che ha fatto. In proposito, si
richiamano le parole dello stesso X1 sul lavoro svolto da AP1 tramite SA3 nel
progetto, già riprese al consid. 2.1.3 supra (cfr. inc. 2013.10277, AI
82, doc. 3).
A
ciò aggiungasi che gli atti non permettono di ritenere che AP1 disponesse
pagamenti a saldo di fatture di SA3 senza l’approvazione di X1. Anche il
versamento dell’ultima tranche di fr. 90'138.20 in SA9 (poi confluita in
SA3 in ragione di fr. 81'552.65) era stato autorizzato da X1, allo scopo di
porre in essere un ultimo tentativo di salvataggio del progetto del centro
sportivo, o, per usare le parole di X1 stesso, “nella speranza che il
progetto potesse comunque continuare” (inc. 2013.10277, AI 82, p. 8). Come
accertato, va ritenuto che AP1 – fino all’ultimo – ha fatto quanto in suo
potere per “salvare il progetto”, andando a proporlo in svariate località della
Svizzera e finanche oltreconfine. Non si può, pertanto, a fronte del solo esito
negativo che il progetto ha infine avuto, ritenere che l’utilizzo del denaro
fosse difforme da quanto prospettato da X1.
gli stipendi di AP1 in SA3
2.2.2.4
Dal momento che SA2
saldava le fatture emesse da SA3 il denaro diventava proprietà di quest’ultima.
Questo denaro, infatti, essendo versato a titolo di saldo di fatture per
prestazioni eseguite (o da eseguirsi) diventava proprietà di SA3, che era
pertanto libera di disporne. Non vi era, di conseguenza, alcun affidamento del
denaro a SA3 (e dunque, indirettamente, a AP1).
Il fatto che AP1, in
quanto azionista e amministratore unico (in seguito: AU) di SA3, avesse
stabilito il suo stipendio è una circostanza che da sé e come tale non ha di
principio rilevanza penale, in particolare se letta in relazione all’accusa di
appropriazione indebita. Su questo specifico aspetto, ritornando al concetto di
affidamento, si può richiamare quanto già ripreso in CARP 17.2019.173 del 26
ottobre 2020, consid. 2a, in cui è riferita la giurisprudenza del Tribunale
federale:
“Nella disamina degli elementi costitutivi del reato,
il concetto di cosa affidata, cioè l’esistenza o meno di una situazione di
affidamento, assume un’importanza centrale. Per costante giurisprudenza, non
vi è affidamento nel senso dell’art. 138 cpv. 1 CP laddove il versamento di una
somma di denaro costituisce una “datio in solutum”, nel senso che
l’autore riceve questa somma di denaro per sé, in contropartita di una
prestazione da lui effettuata o da effettuare (sentenza del Tribunale
federale 6B_785/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 2.3; DTF 133 IV 21 consid.
7.2; sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto 2009, consid. 4). Per citare
alcuni esempi, non è stata ammessa l’appropriazione indebita, in assenza di
affidamento, nel caso di un paziente che non ha riversato alla clinica
l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa
malati (DTF 117 IV 256), così come nel caso di un albergatore che incassava,
con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne riversava
l’ammontare equivalente al Comune (DTF 106 IV 355). Non affidati – poiché
ricevuti per sé – sono stati ritenuti gli acconti che il locatore riceve dal
locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della sublocazione
(DTF 73 IV 170) […].
La casistica proposta da Niggli/Riedo annovera la già
citata sentenza 6B_785/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 2.3 (ad art. 138 CP,
n. 62), ove il Tribunale federale ha negato, per assenza di valori patrimoniali
affidati, l’esistenza di un’appropriazione indebita […]. Imputato
era, in quel caso, l’amministratore di una società anonima che gestiva
un’agenzia di viaggi in difficoltà finanziarie. Egli aveva proposto ai suoi
clienti una gita sul Lago di Garda con viaggio e pernottamenti. Non aveva però
fatto fronte alle prestazioni promesse, ma utilizzato i soldi dei pagamenti
anticipati dei clienti per coprire i debiti della società in decozione.
Analoga situazione era approdata sui tavoli della
CCRP, che parimenti aveva escluso l’affidamento nel caso di un socio gerente di
una Sagl, attiva nel settore della carpenteria metallica, che aveva ricevuto un
acconto per la costruzione di una tettoia, da lui utilizzato per pagare i
debiti della sua Sagl, poi fallita (sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto
2009)”.
conclusioni
2.2.2.5
In sintesi, non vi sono
gli elementi per ritenere adempiuto il reato di appropriazione indebita. Su
questo punto il giudizio dell’istanza precedente va pertanto confermato e
l’appello incidentale del procuratore pubblico respinto.
truffa,
in parte tentata, ai danni dell’Ufficio regionale di collocamento (punto 1.2
dell’AA)
3.
Il punto 1.2 dell’AA
imputa a AP1 di avere ripetutamente raggirato il personale dell’Ufficio
regionale di collocamento di Lugano e il personale dell’Ufficio delle misure
attive di Bellinzona dichiarando, contrariamente al vero:
- di aver assunto X2 alle
dipendenze di SA5 nel periodo 1.12.2009-15.8.2011 in qualità di impiegata di
vendita, con un salario mensile di fr. 6’500.- lordi;
- di avere assunto X3 alle
dipendenze di SA3 nel periodo 1.10.2009-3.10.2011 in qualità di consulente
agrario, con un salario mensile di fr. 6’500.- lordi;
- di avere assunto X4 alle
dipendenze di SA6 nel periodo 1.12.2010-2.4.2012 in qualità di promotore
finanziario, con un salario mensile di fr. 10'500.- lordi;
- di avere assunto X5 alle
dipendenze di SA3 nel periodo 1.7.2011-gennaio 2013 in qualità di modello per
pubblicità con un salario mensile di fr. 8’000.- lordi;
inducendo in tal modo le autorità a riconoscere ed erogare alle
succitate società a beneficio di X2 e X3 indebiti sussidi per un importo
complessivo di fr. 45'037.60 per il periodo 1.10.2009-30.11.2011, arrecando
pertanto a tali enti un danno patrimoniale di pari importo, con la precisazione
che le successive due richieste di sussidio relative all’assunzione di X4 e X5
sono state respinte dall’Ufficio delle misure attive di Bellinzona.
La prima Corte ha assolto AP1 ritenendo che alle autorità non
potevano non scattare da subito dei campanelli d’allarme siccome le richieste
erano riferite a società da poco costituite e i salari indicati non erano
plausibili a fronte degli incarichi e del profilo formativo dei dipendenti. Ha
quindi concluso che, in queste circostanze, l’inganno non potesse essere
considerato “astuto”, come invece esige l’art. 146 CP.
Il procuratore pubblico, con il suo appello incidentale, chiede la
condanna di AP1 ritenendo che non si possa rimproverare all’autorità di aver
agito con leggerezza e che l’inganno debba pertanto essere ritenuto astuto.
gli impieghi
dichiarati da AP1 per ricevere i sussidi corrispondevano alla realtà dei fatti?
3.1
Va innanzitutto
stabilito se gli impieghi dichiarati da AP1 nelle sue richieste volte ad
ottenere i sussidi corrispondessero o meno alla realtà e in secondo luogo,
qualora si dovesse accertare che così non era, se siano presenti gli elementi
costitutivi del reato di truffa.
X3 in SA3
3.1.1
X3 ha sostenuto che il
suo impiego fosse reale; tuttavia, già solo riassumendo quanto ha dichiarato,
emerge che così non era, o quantomeno, non nella misura indicata nella
documentazione prodotta per ricevere i sussidi. Dal suo interrogatorio del 7
aprile 2016 dinanzi al procuratore pubblico, in sintesi, emerge infatti che la
sua attività di “consulente agrario” (mansione che figurava a contratto)
sarebbe consistita, per il primo anno (1.10.2009 – 8.10.2010), nel chiedere a
un totale di 25 contadini se fossero interessati, in linea di principio (poiché
il progetto SA2 era ancora in una fase del tutto embrionale), a vendere i loro
prodotti nei negozi che sarebbero dovuti sorgere all’interno del centro
sportivo oggetto del progetto SA2 (inc. 2012.8545, AI 29, p. 3).
È evidente che tale
attività non corrisponde certo a un impiego a tempo pieno retribuito con fr.
6'500.- lordi mensili. Nel seguito del suo interrogatorio, X3 ha ritenuto di
aggiungere che si occupava anche di controllare l’acqua e l’olio dei quad che
venivano noleggiati nel garage di _______ (che, però, non erano affittati da SA3,
bensì da SA5, società della quale non era dipendente). In seguito, ha
specificato che questa attività di manutenzione dei quad lo occupava cinque ore
a settimana, e che oltre a controllarli li puliva anche tutto l’anno,
aggiungendo che si trattava di sei quad (inc. 2012.8545, AI 29, p. 4 e 6).
Salvo che, stando alle dichiarazioni di AP1 (inc. 2012.8545, AI 29, p. 6) e X2
(inc. 2012.8545, AI 30, p. 3-4), i quad a _______ erano in realtà solo tre e
venivano affittati solo d’estate. Peraltro, sempre secondo X2, venivano
affittati solo se non pioveva e della pulizia, comunque, se ne occupava lei.
Per quanto concerne
l’erogazione dei sussidi richiesti, alla fine del primo anno, con decisione
4.10.2010, l’Ufficio delle misure attive ha concesso il rimborso di fr.
43'464.60 a SA3, equivalente al 60% del salario lordo che SA3 ha dichiarato di
aver versato a X3 per 12 mesi (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2, A84). Quindi,
quattro giorni dopo (8.10.2010) X3 ha iniziato un periodo di malattia, durato
per tutto il secondo anno (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2, A64, p. 6). Terminato
questo anno di malattia (il 30.9.2011), ha rassegnato le sue dimissioni con
effetto immediato tre giorni dopo (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2, A67).
Sui salari, considerato
che secondo quanto dichiarato da AP1 questi venivano versati sempre a contanti
(inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2, A49) e che a X3 – stante quanto poc’anzi detto –
non si può credere, risulta difficile fare accertamenti. A ben vedere, l’unico
elemento oggettivo che può essere ritenuto è che dal conto bancario di SA3 non
emerge alcun pagamento di stipendio o prelievo a contanti in favore di X3 (inc.
2013.10277, AI 67, estratti conto relazione conto ___________). È invece del
tutto abbondanziale rilevare come la lettera di disdetta per motivi medici di X3
abbia funto da modello per la disdetta di X4 inoltrata sei mesi dopo, che ne è
un letterale copia-incolla con la sola modifica della funzione (cfr. inc. 2012.8545:
AI 29 doc. 3 e AI 27 doc. 2).
In definitiva, va ritenuto
che l’impiego di X3 non corrispondesse a quanto dichiarato da AP1 per ottenere
i sussidi statali ex art. 3 e 5 L-rilocc per complessivi fr. 44'644.35. Questi
sono, pertanto, stati ottenuti con l’inganno (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 1).
X2 in SA5
3.1.2
Anche l’impiego di X2 è
stato prevalentemente fittizio: dai documenti prodotti per ottenere i sussidi
statali doveva trattarsi di un lavoro a tempo pieno con un minimo di 40 ore
lavorative settimanali, retribuito con fr. 6'500.- lordi per 12 mensilità (inc.
2012.8545, AI 30, doc. 1). Nella realtà dei fatti si è invece trattato di un
aiuto di qualche ora alla settimana, pagato circa fr. 2'500.- al mese, ritenuto
che, dopo che X2 riceveva lo stipendio di circa fr. 5'500.- netti previsto
contrattualmente, ne doveva restituire in contanti a AP1 fr. 3'000.-. In
proposito, è sufficiente rimandare alle convergenti dichiarazioni della signora
X2 (inc. 2012.8545, AI 30, p. 3-6 e AI 36 p. 6-7) e di suo figlio ________
(inc. 2012.8545, AI 37, p. 4), che tutto avevano tranne un interesse a mentire
in proposito.
L’Ufficio cantonale delle
misure attive ha accolto la domanda di sussidio ex art. 3 L-rilocc inoltrata da
AP1 per il primo mese di attività di X2 (dicembre 2009), riconoscendo fr.
392.25, mentre ha respinto le richieste per il periodo seguente e quelle ex
art. 5 L-rilocc (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 1). Per circa otto mesi, e meglio
dal 13.12.2010 al 15.8.2011, X2 è stata in malattia e il 12.8.2011 ha
rassegnato le dimissioni allo scadere del periodo di malattia per (come pochi
giorni dopo farà anche X3) motivi medici, e meglio poiché “Purtroppo su
suggerimento del mio medico di fiducia, non posso più intraprendere il lavoro,
perché mi peggiorerebbe la mia personale situazione a causa dei disturbi medici
creati in passato” (inc. 2012.8545, AI 30, doc. 10).
X4 in SA6
3.1.3
Dai documenti agli atti
e dalle sue dichiarazioni emerge che X4 era stato effettivamente impiegato a
tempo pieno presso SA6 (si rinvia in proposito alla lettura di: inc. ___________,
all. a AI 1, doc. 4, C83, sentenza TCA ________________________, AI 27, p. 3 e
ss.; inc. __________, AI 31a con la precisazione che agli atti mancano i
documenti allegati, ma da ciò non può certo trarre svantaggio l’imputato).
Ne deriva che questa
specifica imputazione non può essere ritenuta, e l’appello incidentale del
procuratore pubblico su questo punto deve essere sin d’ora respinto.
X5 in SA3
3.1.4
Dagli atti emerge che X5
sarebbe stato inizialmente assunto dal 1.7.2011 come “modello per pubblicità”
(inc. 2012.8545, AI 28, p. 2-5), con conseguenti richieste di sussidio ex art.
3.
e 5 L-rilocc e 65 LADI, entrambe respinte (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2: A86,
A91, A92, A95, A98, A104 e A108). Il respingimento delle domande è stato
motivato dal fatto che “il signor X5 risulta tutt’ora iscritto all’Ufficio
regionale di collocamento di Lugano alla ricerca d’impiego e che di fatto non è
mai stato assunto dalla SA3” (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2: A92 e A98). Dal
“Verbale del colloquio di consulenza” dell’Ufficio regionale di
collocamento, controfirmato da X5, si evince che “Da SA3 non è stato assunto
in quanto il contratto prevedeva l’assunzione solo in caso la ditta avesse
ottenuto gli incentivi” (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2, A91). In proposito,
va dato atto del fatto che con scritto 20/21 giugno 2011 AP1 aveva comunicato
all’Ufficio delle misure attive che l’assunzione di X5 sarebbe stata vincolata
al riconoscimento dei sussidi (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2, A101).
Di conseguenza, a AP1 non
può essere rimproverato di aver dichiarato “contrariamente al vero, di avere
assunto X5 alle dipendenze della SA3 (…) nel periodo 01.07.2011 – gennaio 2013
in qualità di modello per pubblicità, con un salario mensile di CHF 8’000.--
lordi” (punto 1.2 dell’AA). L’appello incidentale del procuratore pubblico
su questo punto deve pertanto essere respinto.
accertamento dei
fatti sulle modalità dell’inganno
3.2
Occorre ora
determinare se l’innegabile inganno posto in essere dall’imputato in relazione
alle richieste di sussidio per le assunzioni di X3 e X2 fosse astuto. Infatti,
giusta l’art. 146 CP, affinché vi sia truffa non basta che la vittima sia stata
ingannata, ma è necessario che lo sia stata “con astuzia”.
Considerandi di diritto
sulla nozione di astuzia nel reato di truffa
3.2.1
3.2.1.1
Secondo la
giurisprudenza federale vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un
edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma anche
laddove si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non è
possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se il
truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le
circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù di un particolare rapporto di
fiducia (STF 6B_1180/2020 del 10 giugno 2021, consid. 2.2; DTF 143 IV 302 consid. 1.3).
L’astuzia non è realizzata
se la vittima poteva proteggersi con un minimo di attenzione o evitare l’errore
con la prudenza minima che ci si poteva aspettare da lei. Non è tuttavia
necessario che abbia fatto prova della più grande diligenza o che abbia ricorso
a tutte le misure possibili per evitare di essere ingannata. L’astuzia è
esclusa soltanto se la vittima non ha proceduto alle verifiche elementari che
ci si poteva attendere da lei secondo le circostanze. In ogni caso, una
co-responsabilità della vittima esclude l’astuzia solo in casi eccezionali
(6B_1180/2020 del 10 giugno 2021, consid. 2.2; DTF 143 IV 302 consid. 1.4; 142
IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
3.2.1.2
Dal
profilo soggettivo, l’autore di una truffa deve agire
intenzionalmente e nell’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto (STF 6B_1038/2018 del 29 maggio 2019 consid. 4.1).
X3 in SA3
3.2.2
3.2.2.1
Il 12 ottobre 2009 AP1
ha richiesto un sussidio L-rilocc per X3 in cui era indicata come ultima
professione “contadino” e come attuale funzione “consulente agrario”,
con un salario di fr. 6'500.- lordi mensili. Il salario indicato, sia a fronte
del profilo del lavoratore sia a fronte dell’effettivo impiego per cui sarebbe
stato assunto, risulta particolarmente elevato. Ciò avrebbe dovuto portare a
delle verifiche da parte dell’Ufficio delle misure attive sull’effettività
dell’impiego prospettato e sulle effettive mansioni. Non avendo quest’ultimo
agito in tal senso, l’inganno non può essere considerato astuto e viene così a
mancare un presupposto del reato.
Nemmeno applicando la
giurisprudenza federale in materia di truffe in ambito sociale, per cui laddove
esiste un obbligo di fornire informazioni complete e veritiere (cfr., per
esempio, art. 28 cpv. 1 e 2, come pure 31 cpv. 1 LPGA) le autorità devono poter
fare affidamento sulle dichiarazioni del richiedente (cfr., da ultima, la STF
6B_338/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3.4.1) o quella sui Massengeschäfte
citata dal procuratore pubblico, le cui implicazioni sono equivalenti (cfr. STF
9C_982/2010 del 16 maggio 2011 consid. 3.2), si giunge a un risultato diverso.
Infatti, a fronte di uno
stipendio così alto rispetto al profilo professionale dell’impiegato, alla mansione
da svolgere e al tipo di società, delle verifiche elementari si imponevano in
ogni caso.
L’appello incidentale del
procuratore pubblico sul punto deve pertanto essere respinto.
X2 in SA5
3.2.3
3.2.3.1
La documentazione
prodotta da AP1 all’Ufficio delle misure attive con cui ha chiesto il sussidio
L-rilocc indicava l’assunzione di X2, venditrice di formazione, in qualità di
impiegata di vendita, con un salario di fr. 6'500.- lordi mensili e la mansione
di “Collaborazione nel settore del noleggio auto, moto e barche” (inc.
2012.8545, AI 1, doc. 3: B2, B4). Anche per X2 lo stipendio indicato risultava
senz’altro particolarmente elevato, sicché quantomeno delle verifiche
elementari avrebbero dovuto essere esperite. Concedendo, seppur solo per il
primo mese, il sussidio richiesto, l’Ufficio delle misure attive non ha effettuato
le verifiche necessarie. Richiamato quanto poc’anzi esposto in relazione a X3,
ne deriva che anche per X2 difetta il presupposto dell’astuzia.
L’appello incidentale del
procuratore pubblico deve essere, anche su questo punto, respinto.
ripetuta
amministrazione infedele aggravata (punto 4 dell’AA)
4.
Il punto 4 dell’AA
imputa sostanzialmente a AP1 di avere utilizzato il patrimonio sociale di SA3
per scopi estranei alla stessa, e meglio per scopi estranei al progetto SA2.
Oggetto di specifico rimprovero sono l’aver speso, a danno di SA3:
- fr. 46'200.- per le
pigioni mensili dell’appartamento/ufficio di ______________;
- fr. 20'000.- “per trasloco
a ________”;
- fr. 37'786.95 “almeno,
per alberghi, ristoranti, benzina, bar e casinò, di cui almeno CHF 5'943.00 per
spese inerenti il _________________________, ossia noti locali notturni del
Cantone”;
per un totale di
almeno fr. 109'929.95, ai quali vanno aggiunti i suoi stipendi per fr.
267'000.-, per un totale di fr. 376'929.95.
4.1
La prima Corte,
passando in rassegna le diverse poste elencate dall’AA, ha argomentato quanto
segue:
“Dinanzi alla Corte l’imputato ha dichiarato
che in _____________ vi erano dei locali che in parte erano attribuiti a
ufficio di SA3 e in parte a sua abitazione. Egli ha riferito che corrispondeva
personalmente metà del canone di locazione in ragione dell’uso di parte dei
locali a titolo personale. Dagli atti risulta che la locazione, pari a fr.
1'650.- mensili, era saldata al locatore tramite un ordine permanente a debito
del conto intestato alla SA3. Che l’importo a debito di SA3 sia quello
integrale non dimostra ancora che vi sia stata un’amministrazione infedele.
Occorre, infatti, ancora verificare se AP1 non abbia poi accreditato il conto
di SA3 di quanto concerneva la propria abitazione. Ci sono diversi versamenti
in contanti sul conto intestato alla SA3, che superano ampiamente l’importo
totale che, per il periodo indicato nell’atto d’accusa, concernerebbero la metà
del canone di locazione. In applicazione del principino in dubio pro reo questa
Corte non può quindi escludere che parte degli stessi avessero la finalità
invocata dall’imputato.
Passando
alla spesa di fr. 20'000.- con dicitura “trasloco a ________” indicata
nell’atto d’accusa. A domanda del Procuratore pubblico AP1 ha riferito, dinanzi
alla Corte, che SA3 aveva emesso regolare fattura alla SA5, che questa ha poi
pagato. Egli ha precisato che tale pagamento è stato effettuato da X2 usando i
soldi del suo secondo pilastro (VI dib., p. 5 in fondo e 6 in alto).
Effettivamente, dopo aver inizialmente parlato di attività su gommoni, nel
verbale di confronto X2 ha ammesso di aver dato fr. 30'000.- a AP1 per
l’acquisto della barca e dei quad. Dopo visione dei documenti ha affermato che
l’importo corretto è pari a fr. 24'860.-. Ella ha anche riferito di aver
prelevato per questo il suo capitale di pensione per fr. 40'000.- e di aver
versato l’importo necessario a AP1, sul conto della SA3, in diverse tranches
(inc. 2012.8545 VI 08.04.2016 PP, AI 30). Visionando gli estratti bancari di SA3
(AI 67) vi è che vi sono diversi accrediti postali che corrispondono,
all’incirca, alla cifra indicata da X2.
Quanto
alle spese per alberghi, ristoranti e via dicendo, indicate a pag. 7 in alto
dell’atto d’accusa, riferite a un periodo che va dal luglio 2009 al marzo 2013,
le stesse non sono tali da insinuare un ragionevole dubbio sulla loro
riconducibilità all’attività di promozione del progetto SA2.
Infine,
sugli stipendi ai quali si fa riferimento a pag. 7 in alto dell’atto d’accusa,
si rinvia a quanto illustrato in relazione al punto 2.1 dell’atto d’accusa.
In
definitiva, vi è che l’imputato è prosciolto anche dall’accusa di
amministrazione infedele aggravata.” (sentenza impugnata, consid. 9, p. 48-49).
4.2
4.2.1
Le argomentazioni della
prima Corte riguardanti il pagamento delle pigioni sono condivise e, di
riflesso, possono essere fatte proprie da questa Corte. Vi si rinvia in
applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP.
4.2.2
Sulla questione dei fr.
20'000.- con la dicitura “trasloco a ________”, deve essere fatta
chiarezza.
Al dibattimento di primo
grado, AP1 ha precisato che la dicitura “trasloco a ________” si
riferiva in realtà all’acquisto di una barca e quattro quad provenienti da ________,
“per l’attività della SA3”, comprati “nell’ambito del fallimento di
______________” (VI TPC, p. 2).
Queste dichiarazioni vanno
quindi lette alla luce di quelle rilasciate nel suo verbale del 13 ottobre
2016, a confronto con X2 (inc. 2012.8545, AI 36, p. 5), in cui aveva spiegato
che:
- SA3 ha acquistato da un
fallimento una barca e dei quad per fr. 20'000.-;
- SA3 ha venduto la barca
e i quad a X2 per fr. 25'800.-.
X2 ha quindi confermato
queste dichiarazioni, indicando di aver versato fr. 24'860.- per l’acquisto dei
quad e della barca (p. 6).
Dagli estratti dei
movimenti bancari di SA3 agli atti (inc. 2013.10277, AI 67), risultano in
uscita fr. 20'000.- il 2.6.2009 (prelevamento di cassa, “Rif: Trasloco ________”)
e in entrata, il 7.8.2009, fr. 24'860.- (accredito CCP secondo cedola postale).
Ne discende che per
quest’operazione AP1 non può essere ritenuto autore colpevole di
amministrazione infedele nei confronti di SA3, avendoci di per sé finanche
ricavato un utile per la società.
4.2.3
Per quanto attiene alle
spese, la motivazione dell’istanza precedente è parimenti condivisibile
nella misura in cui non vi sono elementi che dimostrino che quelle fossero
spese personali di AP1 e non riconducibili all’attività di SA3. La gestione
delle pubbliche relazioni di SA2 era infatti parte integrante del mandato da
quest’ultima conferito a SA3 in occasione della costituzione di SA2 (“per la
gestione dei servizi quali la progettazione, le pubbliche relazioni e la
realizzazione di materiale pubblicitario, ecc.”, inc. 2013.10277, AI 82,
doc. 1, p. 3 ad n. 8.4). In tale contesto è notorio che parte del lavoro
promozionale e di pubbliche relazioni può essere costituito da attività offerte
alle persone da coinvolgere (segnatamente pranzi, cene e svaghi). Il Tribunale
federale, in proposito, ha menzionato quale esempio di un comportamento
penalmente rilevante dei pranzi d’affari “assolutamente non necessari” al buon
andamento dell’impresa (“absolument pas nécessaires à la bonne marche de
l'entreprise”, STF 6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 10.1;
6B_765/2011 del 24 maggio 2012 consid. 2.1.1).
AP1, in proposito, ha
spiegato che:
“Si tratta di 3 anni e mezzo di spese di gestione
del progetto SA2. Per esempio quando si andava a vedere alcuni centri
internazionali, oppure in Svizzera francese, si avevano delle spese. Si tratta
di un esempio. Tutti gli incontri fatti a livello pubblico, o prima o dopo
abbiamo sempre invitato Municipio o giornalisti ad aperitivi e a cene. C’è una
certa cordialità in questo senso. Sulla totalità, aggiungo che i costi della
benzina erano i viaggi per il centro, non spese a titolo personale. Mentre per
quanto riguarda i fr. 5'943.- sono dovuti all’orario, infatti quelle poche
volte che finivamo tardi e c’erano ospiti da intrattenere li abbiamo portati a bere
qualcosa.” (VI TPC, p. 2-3).
Non avendo l’accusa
apportato elementi che permettano di ritenere con sufficiente certezza che le
circostanze alla base delle spese che l’AA menziona fossero “assolutamente
non necessarie” alla gestione del mandato con SA2 (e dunque al buon
andamento di SA3) e prevedendo suddetto mandato espressamente la gestione delle
pubbliche relazioni, il reato non può essere ritenuto.
4.2.4
L’unico comportamento
da esaminare è pertanto relativo al versamento degli stipendi.
Come visto, non può essere
rimproverato a AP1 il fatto che per il suo lavoro in seno a SA3 si attribuisse
uno stipendio né tantomeno vi sono elementi per ritenere che egli – sempre
tramite SA3 – non lavorasse effettivamente per la mandante SA2.
La questione degli
stipendi può dunque essere esaminata esclusivamente dal profilo della loro
proporzionalità rispetto alle possibilità finanziarie di SA3, e dunque, di un’eventuale
lesione al patrimonio di quest’ultima.
Come stabilito dal
Tribunale federale in DTF 86 II 159 consid. 1 p. 163 e ripreso ancora in STF
6B_310/2014 del 23 novembre 2015 consid. 3.9.1 la remunerazione
dell’amministratore di una società deve essere fissata non solo in funzione del
lavoro svolto e dei servizi resi, ma anche in funzione della situazione
economica dell’impresa. In questo senso, nel caso concreto, la lente
d’ingrandimento deve essere posta sull’aumento di stipendio contrattualmente
previsto a partire dal 1° luglio 2011 da fr. 9'000.- a fr. 12'500.-, ammesso
che in quel periodo SA3 già versasse in cattive acque.
la situazione di
SA3
4.2.4.1
Nel 2010 sono
state avviate le prime esecuzioni nei confronti di SA3 per complessivi fr.
59'840.80 (doc. TPC 29, p. 2) e il conto bancario della società presentava al
31.12.2010
un saldo attivo di fr. 22'486.12. Dalla documentazione dell’Ufficio
di tassazione delle persone giuridiche risulta che, alla chiusura del periodo
contabile, SA3 aveva conseguito un utile netto d’esercizio di fr. 40’000.-, di
per sé non figuravano debiti e in ogni caso il capitale imponibile complessivo
era di fr. 145’079.- (inc. 2013.10277, all. a AI 1 n. 190).
Nel 2011 è stata
avviata nei confronti di SA3 un’ulteriore esecuzione per fr. 16'639.-, e le
entrate sono state composte da:
- versamenti della _________________
in relazione a X3 per complessivi fr. 58'340.10;
- versamenti della _________________
in relazione a AP1 per complessivi fr. 60'443.90;
- versamenti della _________________
per una causale non identificata per fr. 2'610.80;
- versamenti di cassa e in
minima parte tramite cedola postale per complessivi fr. 71'556;
- versamenti per
prestazioni relative a SA2 per complessivi fr. 111’322.65.
L’esercizio si è chiuso
e sul conto bancario vi era un saldo positivo di fr. 3'686.77.
gli stipendi di AP1
4.2.4.2
Dal 1° luglio 2011,
secondo la documentazione di SA3 agli atti, lo stipendio mensile di AP1 sarebbe
dovuto formalmente passare da fr. 9'000.- lordi a fr. 12'500.-, senza che fosse
specificato se questo importo avrebbe dovuto corrispondere al salario lordo o a
quello netto (inc. 2013.10277, AI 82, doc. 6). Tuttavia, nei fatti così non è
stato.
AP1 non si è attribuito
alcuno stipendio per il mese di gennaio 2011, poi, fino ad agosto compreso, si
è attribuito ancora fr. 9'000.- lordi (fr. 8'071.65 netti), mentre per i
restanti 4 mesi dell’anno si è attribuito due stipendi da fr. 12'500.- netti e
uno da fr. 12'000.- netti (inc. 2013.10277, AI 67, Classeur 4). In
sintesi, per l’anno 2011, considerando gli stipendi effettivamente percepiti AP1
si è attribuito un salario medio di fr. 7'062.69 netti per i primi 8 mesi
dell’anno e di fr. 9'250.- netti per gli ultimi 4 mesi.
Complessivamente,
pertanto, nel 2011 AP1 si è attribuito stipendi per complessivi fr. 93'501.55
netti, corrispondenti a un salario medio mensile di fr. 7'791.79 netti.
conclusioni
4.2.4.3
Il salario che AP1 si è
attribuito nel 2011 ancora non appare sproporzionato rispetto alla situazione
concreta di SA3, considerato in particolare che:
- l’intera operatività di SA3
in relazione alla mandante SA2 – che quell’anno aveva apportato versamenti per
fr. 111’322.65 – consisteva nel lavoro svolto da AP1;
- egli ricopriva anche la
carica formale ed effettiva di AU della società;
- circa 2/3 (fr.
60'443.90) dell’importo che AP1 si è versato come stipendio era costituito da
indennità versate da _________________ a tale scopo;
- lo stipendio durante
quest’anno non solo non è stato aumentato rispetto a quello inizialmente
previsto in SA3 di fr. 9'000.- lordi ma è stato finanche leggermente ridotto
(ricordato che lo stipendio di fr. 9'000.- lordi si concretizzava in versamenti
di fr. 8'071.65 netti, a fronte degli effettivi fr. 7'791.79 netti mediani
versati per il 2011).
Dispositivo
4.2.5. Per questi motivi,
l’appello incidentale dell’accusa che verte sui summenzionati aspetti deve
essere al riguardo respinto.
ripetute falsità in
documenti e frode fiscale (punti 6 e 11 dell’AA)
5. I punti 6 (ripetuta
falsità in documenti, art. 251 cpv. 1 CP) e 11 (ripetuta frode fiscale, art.
186 cpv. 1 LIFD e 269 LT/TI) dell’AA imputano a AP1 di aver formato delle false
“attestazioni di rendite”, poi utilizzate per le sue dichiarazioni fiscali
degli anni 2010 e 2011, in cui figuravano stipendi inferiori alla realtà. E
meglio, dichiarando di aver ricevuto quale salario da SA3 per il 2010 fr.
81'000.- in luogo dei fr. 108'000.- che risultano dal contratto di lavoro (inc.
2012.8545, AI 75, doc. 10a), e per il 2011 dichiarando fr. 79'000.- in luogo
dei 129'000.- anch’essi risultanti dalla documentazione agli atti (inc. 2012.8545,
AI 75 doc. 10a e 11).
La prima Corte, fondandosi
sui movimenti del conto bancario di SA3, ha ritenuto che per il 2010 mancassero
i versamenti di due stipendi mentre per il 2011 non ne mancasse nessuno. Ha
pertanto confermato le imputazioni con la sola eccezione delle due mensilità
non percepite nel 2010.
Con il suo appello, AP1
ribadisce di aver ricevuto solo 9 stipendi nel 2010, che corrisponderebbero
così a quanto dichiarato nella sua attestazione delle rendite. Per il 2011
sostiene invece di aver ricevuto solo i fr. 79'000.- che ha dichiarato
fiscalmente, corrispondenti agli stipendi che non erano stati oggetto di
contenzioso con la _________________, assicurazione malattia cui quell’anno SA3
ha fatto capo e che ha poi contestato il riconoscimento della sua malattia.
Egli sostiene di avere effettivamente incassato fr. 100'000/110'000.- da SA3
quell’anno, ma che l’eccedenza rispetto ai fr. 79'000.- era stata percepita
“indebitamente” a fronte delle contestazioni della _________________: se non
l’ha in seguito rimborsata a SA3 (n.d.r.: l’eccedenza di fr. 21'000.- /
31'000.-) era solo poiché vantava dei crediti nei confronti della stessa per
lavori non pagati (Vdib CARP, pp. 4-5).
5.1. accertamento dei fatti
2010
5.1.1. Dalla documentazione
bancaria (inc. 2013.10277, AI 67, Classeur 4) risultano non versati gli
stipendi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010.
Quelli versati erano di
fr. 8'071.65 l’uno (corrispondenti al netto): questo importo è possibile che
corrisponda ai fr. 9'000.- lordi contrattualmente previsti, per complessivi fr.
81'000.- di reddito lordo annuo, come dichiarato fiscalmente da AP1 (inc.
2012.8545, AI 75, doc. 17). Nulla può dunque essergli rimproverato per questo
anno fiscale.
2011
5.1.2. Dalla documentazione
bancaria (inc. 2013.10277, AI 67, Classeur 4) risultano non versati gli
stipendi nei mesi di gennaio e ottobre 2011.
Per settembre lo stipendio
è stato versato in ottobre (dicitura “stipendio settembre”) ed ammontava
a fr. 12'500.- (dunque, corrispondente al salario netto). Ve n’è poi uno
versato il 28 novembre con la dicitura “stipendio” di fr. 12'000.-, così
come al 23 dicembre per fr. 12'500.-.
In sintesi, per il
2011, AP1 ha percepito quale stipendio netto:
- 7 mensilità da
fr. 8'071.65;
- 2 mensilità da
fr. 12'500.-;
- 1 mensilità da
fr. 12'000.-;
per complessivi fr.
93'501.55 netti. Posto come già solo il netto è di gran lunga superiore ai fr.
79'000.- lordi dichiarati da AP1 (inc. 2012.8545, AI 75, doc. 19) è evidente
l’assenza di corrispondenza con quanto fiscalmente dichiarato.
La tesi dell’imputato in
proposito è che l’eccedenza (di circa fr. 21'000.- / 31'000.-) rispetto ai fr.
79'000.- dichiarati fiscalmente l’aveva sì percepita, ma “indebitamente” a
fronte delle contestazioni della _________________, e se non l’ha in seguito
rimborsata a SA3 sarebbe stato solo poiché vantava dei crediti nei confronti di
quest’ultima per lavori non pagati (che quindi avrebbe compensato con
quest’eccedenza). Si rileva in proposito quanto segue.
AP1 era un dipendente di SA3
impiegato a tempo pieno e con un salario fisso (inc. 2012.8545, AI 75, doc. 10a
e 11): risulta pertanto difficile credere che egli ricevesse dalla stessa
mandati per così dire “esterni” che dovessero essere retribuiti extra
stipendio. Se del caso, questi avrebbero tuttalpiù e semmai rappresentato del
lavoro straordinario, che deve comunque confluire nella busta paga. Inoltre, agli
atti non v’è traccia di mandati “esterni” da parte di SA3 conferiti a AP1 così
come non v’è traccia di una compensazione tra l’asserita parte indebita degli
stipendi (a causa delle contestazioni della _________________) e il pagamento
di asseriti mandati esterni a AP1.
A ciò si aggiunga che se
anche fosse vera la sua versione, egli avrebbe comunque dovuto dichiarare
all’autorità fiscale quegli importi – quelli non restituiti, in compensazione
delle sue pretese “per lavori non pagati” verso SA3 – quale ulteriore reddito.
Ciò che, comunque, dalla dichiarazione fiscale agli atti non risulta (inc.
2012.8545, AI 75, doc. 19). Infine, si aggiunga che nella lettera del 4 maggio
2018 all’autorità fiscale, scritta e firmata da AP1 stesso, in relazione
all’anno 2011 aveva sostenuto che:
“Le tre mensilità [n.d.r.: quelle da fr. 12'000.- e
12'500.-] non sono state conteggiate nel certificato di salario, perché solo
alcuni mesi dopo aver redatto il certificato di salario 2011 sono stati
realmente attribuiti, controversia con _________________ Ass. In conclusione
per quanto riguarda le entrate fiscali, sono da aggiungere al certificato di
salario dichiarato CHF 37'000.00, portando da CHF 79'000.00 lordi a CHF
116'000.00 lordi.” (doc. dib. CARP 1).
Quindi, nulla sulla tesi
della compensazione con lavori non pagati, bensì una versione diversa (che
peraltro mal si comprende): la dichiarazione per cui “solo alcuni mesi dopo
aver redatto il certificato di salario 2011 sono stati realmente attribuiti,
controversia con _________________ Ass.” va infatti letta a fronte – o
meglio, in contrasto – con la documentazione agli atti da cui risultano le fiches
degli avvenuti versamenti al suo conto corrente durante l’anno 2011 per fr.
93'501.55 netti. Peraltro, _________________ quell’anno aveva versato indennità
giornaliere in relazione a AP1 per fr. 60'443.90. A ciò si aggiunga, stando a
quanto egli stesso ha dichiarato in occasione del dibattimento d’appello, che
dalla controversia con la _________________ SA3 ha in seguito incassato
solamente fr. 5'000.- (Vdib CARP, p. 5).
In definitiva, va ritenuto
che per il 2011 AP1 ha dichiarato fr. 79'000.- di stipendio lordo benché avesse
invece effettivamente percepito fr. 93'501.55 di stipendio netto.
Posto che AP1 era
perfettamente a conoscenza dell’entità degli stipendi realmente percepiti va
ritenuto che egli abbia intenzionalmente formato un’attestazione delle rendite
contenutisticamente falsa per l’anno 2011 e ne abbia fatto uso nell’ambito
della dichiarazione fiscale del relativo anno.
5.2. sussunzione
frode
fiscale
5.2.1.
5.2.1.1. Giusta l’art. 186 cpv. 1
LIFD, chiunque, per commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli
articoli 175-177 LIFD, fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati
o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici
o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena
condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a
10’000 franchi.
Il reato è intenzionale,
il dolo eventuale essendo sufficiente. È a tal fine quantomeno necessario che
l’autore utilizzi il titolo in questione allo scopo di indurre l’autorità
fiscale in errore sugli elementi determinanti per la sua tassazione
(6B_965/2019 dell’11 ottobre 2019 consid. 4.1; 6B_830/2015 del 12 gennaio 2016
consid. 2.1). La realizzazione di un risultato, per esempio una tassazione
incompleta, non è necessaria (STF 6B_711/2012 del 17 maggio 2013 consid. 7.4.1;
6B_453/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 5.2).
5.2.1.2. Giusta l’art. 269 LT/TI,
chiunque per commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli articoli
258-260 LT/TI, fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o
contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o
certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena
detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena
condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10’000
franchi.
5.2.1.3. Nei rapporti con
l’autorità fiscale, in considerazione dell’obbligo legale del contribuente di
dichiarare la verità nel contesto della valutazione fiscale, il certificato di
salario costituisce un documento atto a provare la veridicità del suo contenuto
(6B_101/2009 del 14 maggio 2009 consid. 3.3; DTF 139 II 404, consid. 9.9.1) ed
è pertanto senz’altro suscettibile di costituire un falso ai sensi dell’art.
186 LIFD. D’altronde, ciò emerge chiaramente già dal testo della norma: “fa uso, a scopo d’inganno, di documenti
falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci,
conti economici o certificati di salario” (art. 186 cpv. 1 LIFD).
5.2.1.4. L’imputato, producendo di
fatto all’autorità fiscale un certificato di salario che sapeva essere
contenutisticamente falso allo scopo di commettere una sottrazione d’imposta,
ha realizzato i reati di cui agli art. 186 cpv. 1 LIFD e 269 LT/TI.
falsità in
documenti (art. 251 CP)
5.2.2.
5.2.2.1. Ai sensi
dell'art. 251 n. 1 CP, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri
diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui
firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente
alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di
un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una
pena pecuniaria.
Giusta
l'art. 110 cpv. 4 CP sono documenti gli scritti destinati e atti a provare
un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine.
L'art. 251 n.
1 CP concerne sia la formazione di un documento falso (falsità materiale) sia
quella di un documento menzognero (falsità ideologica). Il documento è falso
quando il suo reale estensore non corrisponde all'autore apparente, traendo
quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana in realtà. È
invece menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur
emanando dal suo autore apparente (DTF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119
consid. 2.1). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la
falsità ideologica in documenti. Essa presuppone una menzogna scritta
qualificata, che secondo la giurisprudenza è data quando il documento fruisce
di un'accresciuta credibilità e il suo destinatario vi possa ragionevolmente
prestare fede (DTF 144 IV 13 consid. 2.2.2; 142 IV 119 consid. 2.1). Ciò è
segnatamente il caso quando determinate assicurazioni oggettive garantiscono ai
terzi la veridicità della dichiarazione. Può per esempio trattarsi di un dovere
di verifica che incombe all'autore del documento, oppure di disposizioni legali
che definiscono il contenuto del documento stesso (DTF 146 IV 258
consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2 e 2.2.3; 142 IV 119 consid. 2.1; STF
6B_1022/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 4.2). Il reato è intenzionale, il
dolo eventuale essendo sufficiente.
5.2.2.2. Nel caso concreto non
occorre dilungarsi sulla realizzazione o meno degli elementi costitutivi
oggettivi e soggettivi del reato, poiché il Tribunale federale ha stabilito
che, in ogni caso, un concorso con il reato di frode fiscale può essere
ritenuto soltanto se è provato che l’autore non cercava soltanto un vantaggio
fiscale con il suo falso, ma aveva anche
previsto, o quantomeno accettato l’ipotesi, di farne un uso – oggettivamente
possibile – anche al di fuori dell’ambito fiscale (STF 6B_1187/2013 del
28 agosto 2014 consid. 6.2; 6B_711/2012 del 17 maggio 2013 consid. 7.1;
6B_453/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 3.4; DTF 133 IV 303 consid. 4.5). Nel
caso di specie, ciò non risulta provato, così come nemmeno emerge che AP1 ne
abbia effettivamente fatto un uso al di fuori della dichiarazione fiscale di
quell’anno. A ciò aggiungasi che il Tribunale federale, in passato, ha definito
il certificato di salario come un titolo destinato specialmente al fisco (STF del
16 gennaio 1982 pubblicata in JdT 1983 IV p. 144 ss., consid. 3). Peraltro,
l’ipotesi di un utilizzo “extra-fiscale” non è specificata dall’AA e non può,
dunque, essere rimproverata all’imputato (STF 6B_453/2011 del 20 dicembre 2011
consid. 3.5).
Ne discende che, già solo
per questi motivi, AP1 deve essere assolto dall’imputazione di falsità in
documenti ex art. 251 CP.
conclusioni
5.3. In parziale
accoglimento del suo appello, AP1 non può essere dichiarato autore colpevole di
frode fiscale in relazione all’anno fiscale 2010 né di falsità in documenti. Il
suo appello è invece respinto per l’imputazione di frode fiscale in relazione
all’anno fiscale 2011 (commessa nel 2012) per la quale va dichiarato autore
colpevole.
cattiva gestione (punto
5 dell’AA)
6. Il punto 5 dell’AA
rimprovera a AP1 la cattiva gestione di SA3 e SA9 realizzata omettendo di
dotare le società di un sufficiente capitale, distraendo beni di pertinenza
delle stesse, causando spese sproporzionate, utilizzando gli importi per scopi
personali e dando prova di grave negligenza nella loro amministrazione. Così AP1
avrebbe cagionato, rispettivamente aggravato, l’indebitamento e l’insolvenza
delle due società poi fallite.
In modo specifico, l’AA
rimprovera a AP1 di aver continuato a versarsi lo stipendio di fr. 9'000.- in
seno a SA3 malgrado la stessa fosse oberata di debiti, nonché di averlo in
seguito aumentato a fr. 12'500.- incurante del fatto che la società non poteva
permettersi una tale spesa poiché non svolgeva più alcuna attività remunerata.
La prima Corte ha assolto
l’imputato sostenendo che per il periodo degli stipendi (luglio 2009 - 30
giugno 2012) dall’estratto UEF (doc. TPC 29) risultava che i debiti erano
coperti dal capitale sociale e che pertanto non vi era il fondato timore che la
società patisse un’eccedenza di debiti. Inoltre, ha rilevato che il fallimento
è stato decretato solo il 12 febbraio 2014, ossia a più di un anno e mezzo di
distanza dal versamento dell’ultimo stipendio.
L’accusa, con il suo
appello incidentale, chiede invece la condanna di AP1 per l’intero periodo
imputato.
gli elementi del
reato di cattiva gestione (art. 165 CP)
6.1. Si rende colpevole di
cattiva gestione giusta l'art. 165 n. 1 CP il debitore che, in un modo non
previsto dall'art. 164 CP, a causa di una cattiva gestione, in particolare a
causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate,
speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita
di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o
nell'amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo
indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione
conoscendo la propria insolvenza, sempre che venga dichiarato il suo fallimento
o venga rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni. Se il
debitore è una persona giuridica, il reato è imputato alla persona fisica che
agisce in qualità di organo o membro di un organo della stessa (STF 6B_289/2020
del 1° dicembre 2020 consid. 10.1; 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 consid. 4).
L'art. 165 CP menziona
quale atto di cattiva gestione segnatamente le spese sproporzionate. Secondo la
giurisprudenza, le spese possono risultare sproporzionate alla luce delle
risorse del debitore o della scarsa giustificazione commerciale (STF
6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 10.1; 6B_417/2019 del 13 settembre
2019 consid. 3.1; 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 consid. 4). Questo elemento
costitutivo riguarda per esempio l’acquisto o il noleggio di veicoli di
servizio lussuosi, note spese per pranzi d’affari assolutamente non necessari
al buon andamento dell’impresa, prelievi privati effettuati dagli organi sul
capitale della società o stipendi ingiustificati (STF 6B_289/2020 del 1°
dicembre 2020 consid. 10.1; 6B_765/2011 del 24 maggio 2012 consid. 2.1.1).
La cattiva gestione deve
cagionare o aggravare un eccessivo indebitamento. La nozione di eccessivo
indebitamento corrisponde alla situazione descritta dall'art. 725 cpv. 2 CO e
sussiste laddove i debiti sociali non sono più coperti né stimando i beni
secondo il valore d'esercizio né stimandoli secondo il valore di alienazione:
in altre parole laddove i passivi eccedono gli attivi. Non è necessario che gli
atti o le omissioni rimproverate al debitore siano la causa unica o diretta
dell'eccessivo indebitamento. È infatti sufficiente che abbiano contribuito
alla sua apparizione o al suo aggravamento e che siano idonei, secondo
l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a
cagionare o favorire un simile risultato (STF 6B_949/2014 del 6 marzo 2017
consid. 4; 6B_765/2011 del 24 maggio 2012 consid. 2.2.1).
Il reato è punibile solo
se viene dichiarato il fallimento del debitore o se viene rilasciato contro di
lui un attestato di carenza di beni: questa è una condizione oggettiva di
punibilità, che, in quanto tale, non deve essere coperta dall’intenzione
dell’autore. Nemmeno è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento
colpevole e il fallimento, rispettivamente il rilascio di un attestato di
carenza di beni (STF 6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 10.1).
Il reato è intenzionale e
il dolo eventuale è sufficiente (STF 6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid.
10.1; 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 consid. 4). L’esigenza dell’intenzionalità
in relazione al risultato è comunque attenuata, essendo sufficiente che il
sovraindebitamento o il suo aggravio fossero prevedibili in funzione delle
circostanze che l’autore conosceva o di cui doveva aver accettato l’eventualità
(STF 6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 10.1).
accertamento dei
fatti e sussunzione
6.2. La questione degli
stipendi in SA3 è l’unica a poter essere trattata in questa sede, poiché il
fatto “che, nonostante la società SA3 fosse oberata di debiti, l’imputato ha
continuato a versarsi lo stipendio di CHF 9'000.-- inizialmente e poi di CHF
12'500.--, fino al mese di giugno 2012, incurante del fatto che la società non
poteva permettersi un tale onere, atteso che la stessa non ha svolto alcuna
attività remunerata” è l’unico comportamento che l’AA rimprovera in modo
concreto e specifico a AP1 e, come tale, l’unico a soddisfare i requisiti del
principio accusatorio (cfr. DTF 143 IV 63 consid. 2.2).
Va pertanto stabilito se
gli stipendi che AP1 si è attribuito in seno a SA3 erano giustificati, e ciò
sia dal profilo del lavoro effettivamente svolto per SA3 sia da quello della
capacità finanziaria della società.
6.2.1. Gli stipendi
effettivamente versati
2009
6.2.1.1. Dagli estratti del conto
di SA3 (inc. 2013.10277, AI 67, Classeur 4), aperto il 5 maggio 2009,
risulta che nel 2009 AP1 si è attribuito stipendi per i mesi di giugno, luglio,
agosto, settembre, novembre e dicembre di fr. 8'071.65 netti, a fronte di un
salario mensile previsto contrattualmente di fr. 9'000.- lordi.
2010
6.2.1.2. Come accertato al
considerando 5.1.1 sopra, nel 2010 AP1 si è attribuito stipendi per complessivi
fr. 81'000.- lordi, ovvero una media di fr. 6'750.- lordi mensili.
2011
6.2.1.3. Su questo punto si
richiama quanto accertato al consid. 4.2.4.2 supra, la cui conclusione è stata
che nel 2011 AP1 si è attribuito stipendi per complessivi fr. 93'501.55 netti,
corrispondenti a un salario medio mensile di fr. 7'791.79 netti.
2012
6.2.1.4. Per il 2012, a titolo di
stipendio AP1 si è versato (inc. 2013.10277, AI 67, Classeur 4):
- fr. 12'500.-
netti per gennaio;
- fr. 12'500.-
netti per marzo;
- fr. 12'500.-
netti per giugno.
Per quell’anno si ha
dunque un importo complessivo di fr. 37’500.- netti sull’arco dell’anno,
corrispondenti a uno stipendio mensile medio di fr. 3'125.- netti.
6.2.2.
Valutazione e
sussunzione
2009
6.2.2.1. Nel 2009 non vi erano
esecuzioni, la società poteva contare sul mandato previsto il 7 luglio 2009 con
SA2 e alla chiusura dell’esercizio il saldo del conto bancario era di fr.
2'593.41. Dalla documentazione dell’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche risulta che alla chiusura del periodo contabile SA3 ha conseguito un
utile netto d’esercizio di fr. 5'079.-, non aveva debiti e il capitale
imponibile complessivo era di fr. 105'079.- (inc. 2013.10277, all. a AI 1 n.
189).
Lo stipendio di fr.
7'714.28 lordi mensili che AP1 si è attribuito, considerato che l’operatività
della società era sostanzialmente nelle sue mani e che egli ne era anche
amministratore di fatto (inc. 2013.10277, AI 82, p. 3) non appare eccessivo né
rispetto all’attività svolta né rispetto alla capacità finanziaria di SA3.
2010
6.2.2.2. Nel 2010 sono state avviate
esecuzioni nei confronti di SA3 per complessivi fr. 59'840.80 (doc. TPC 29, p.
2) e la società, alla chiusura dell’esercizio, aveva un saldo di fr. 22'486.12
sul conto bancario. Dalla documentazione dell’Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche risulta che, alla chiusura del periodo contabile, SA3 aveva
conseguito un utile netto d’esercizio di fr. 40’000.-, di per sé non figuravano
debiti e in ogni caso il capitale imponibile complessivo era di fr. 145’079.-
(inc. 2013.10277, all. a AI 1 n. 190).
Lo stipendio di fr.
6'750.- lordi mensili che AP1 si è attribuito, considerata l’attività
svolta, la carica – formale ed effettiva – di AU
e il fatto che tale stipendio è largamente inferiore a quello contrattualmente
previsto (di fr. 9'000.- lordi mensili), non può essere
considerato costitutivo di una cattiva gestione.
2011
6.2.2.3. Su questo punto si
richiama quanto accertato ai consid. 4.2.4.1 e 4.2.4.3 supra, la cui
conclusione è stata che lo stipendio di fr. 7'791.79 netti mensili (per complessivi
fr. 93'501.55 netti sull’arco dell’anno) che AP1 si è attribuito ancora non
appare ingiustificato alla luce di tutte le circostanze concrete.
2012
6.2.2.4. Nel 2012 sono state
avviate ulteriori esecuzioni per complessivi fr. 49'205.40, le entrate sono
state circoscritte a indennità della _________________ e a versamenti senza
causale e l’esercizio è stato chiuso con un saldo negativo di fr. 28.14. Questo
è l’anno in cui il progetto SA2 è naufragato e non vi sono stati versamenti
dalle relative società (SA2/SA9). AP1 si è attribuito solo tre stipendi
nell’anno, di cui l’ultimo a giugno, in un evidente correlazione causale con i
versamenti dell’assicurazione _________________ per indennità giornaliere
derivanti dalla sua malattia. E meglio:
- la _________________ ha
versato indennità giornaliere per AP1 in ragione di fr. 24'246.60 a febbraio, e
AP1 si è attribuito il primo stipendio dell’anno il giorno stesso, di fr.
12’500.- netti;
- il mese seguente
(marzo), sono stati versati fr. 12'739.70 di indennità giornaliere per AP1 e il
giorno stesso egli si è attribuito lo stipendio di marzo di fr. 12'500.- netti;
- il mese di giugno _________________
ha versato ulteriori fr. 12'220.35 di indennità per AP1, e, ancora il medesimo
giorno, AP1 si è attribuito lo stipendio di fr. 12'500.- netti.
Da quest’ultimo momento la
_________________ non ha più elargito indennità e AP1 non si è più versato lo
stipendio, pur continuando a rivestire la carica di AU per il resto dell’anno.
In estrema sintesi, il
comportamento di AP1 per il 2012 può essere riassunto come segue.
_________________ ha
versato a SA3 fr. 49'220.65 di indennità giornaliere per la sua malattia ed
egli, tramite SA3, si è contestualmente versato fr. 37'500.- netti di
stipendio. Si può dire che _________________ ha versato all’incirca il
corrispettivo di quattro stipendi sotto forma di indennità giornaliere, e AP1
se ne è attribuiti tre. In relazione agli stipendi per quest’anno si può
pertanto dire che AP1 non ha attinto dalle risorse finanziarie di SA3, ma si è
limitato a riversarsi (parzialmente) quanto la _________________ aveva pagato
per le sue indennità di malattia.
In definitiva, per il 2012
non può essere rimproverata una cattiva gestione di SA3 a AP1 in relazione agli
stipendi che si è attribuito, posto che gli stessi altro non erano che il
parziale riversamento delle indennità giornaliere percepite da SA3 a tale scopo
da _________________.
L’appello incidentale del
procuratore pubblico sull’imputazione di cui al punto 6 dell’AA deve essere
respinto, non ravvisandosi alcun anno contabile in cui a AP1 può essere
rimproverato di essersi attribuito stipendi eccessivi o ingiustificati ai sensi
dell’art. 165 CP.
falsa testimonianza
(punto 7 dell’AA)
7. L’AA rimprovera a AP1
di avere reso una falsa testimonianza sui fatti di causa durante l’audizione
testimoniale tenutasi davanti al pretore di Lugano nell’ambito della causa
civile promossa da X6 contro la SA7 (in seguito: SA7), società riconducibile a AP1
e X7. In particolare per avere dichiarato, contrariamente al vero, che:
“[…] sono stato consocio fondatore della SA7. Oggi non
ho più alcuna partecipazione azionaria né altro interesse in questa società.
[…] Non ho comunque alcun interesse all’esito delle due cause civili.” (inc.
2012.3673, AI 1, doc. O),
questo contrariamente a
quanto affermato durante gli interrogatori in sede penale del 12 maggio 2010 e
del 2 agosto 2017, in occasione dei quali egli ha asserito e poi confermato
che:
“Allora
il X7 mi diede una liquidazione di CHF 25'000.-- quale acconto e mi disse che
al momento in cui la signora avesse pagato io avrei incassati altri CHF
100'000.- ca.” (cfr. VI 12 maggio 2010, inc.2010.2764, pag. 4),
“[…]
Dopo lunghe discussioni, durate settimane, visto che la mia linea non è
passata, io non sono più stato dipendente della SA7 con effetto al 31.12.2006 e
ho venduto le azioni a X7 per un importo che dipendeva dal ricavato che sarebbe
stato ottenuto dal pagamento del credito che la società vantava nei confronti
della Signora X6.” (cfr. VI 2 agosto 2017, inc. 2012.3673, pag. 7),
a conferma che la cifra
che avrebbe ottenuto dalla vendita a X7 della sua (di AP1) quota azionaria
dipendeva da quanto SA7 avrebbe ricevuto da X6, la cui determinazione era
precisamente la finalità della causa pretorile.
La prima Corte lo ha
condannato per i fatti descritti dall’AA e con il suo appello AP1 chiede di
essere prosciolto.
accertamento dei
fatti
7.1. Dalle dichiarazioni di
X7, che non aveva motivo per mentire, emerge chiaramente l’esistenza di un
esplicito accordo con AP1 per cui se X7 fosse riuscito a incassare dei soldi da
X6, AP1 avrebbe ricevuto la sua parte o quantomeno una parte di essa:
“avevamo previsto che lui avrebbe incassato
qualcosina quando avremmo incassato qualcosa dalla signora X6. […] era previsto
che qualora avessimo incassato qualcosa dalla X6 avrebbe ricevuto il saldo di
CHF 30/20'000.-”,
“l'accordo
era che lui avrebbe ottenuto qualcosa dal momento in cui noi incassavamo o
meglio avremmo incassato dalla signora X6”,
“come
abbiamo accordato se la signora paga io girerò il saldo immediatamente a AP1”,
“D.
È prevista una scadenza o il verificarsi di una determinata condizione per il
pagamento del saldo?
R.
L'accordo è stato quello al momento in cui chiudiamo la pratica della signora X6,
AP1 riceverà da me il saldo”,
“D.
Quindi, se nell'ambito delle cause civili di cui si è detto in precedenza la
signora X6 fosse condannata a pagare gli importi di fr. 150'000.- a lei e di
fr. 350'000.- alla SA7, lei potrebbe far fronte al pagamento della somma di fr.
30/20'000.- a AP1 come saldo del prezzo?
R.
Come detto lo confermo” (inc. 2012.3673, VI X7 del 4 giugno 2012 in AI 9).
Ciò che, a
ben vedere, ha più volte sostenuto anche AP1 stesso. Dapprima, nel suo verbale
del 12 maggio 2010:
“Allora il X7 mi diede una liquidazione di
CHF 25'000.- quale acconto e mi disse che al momento in cui la signora avesse
pagato io avrei incassati altri CHF 100'000.--” (inc. 2012.3673, AI 1, all. CC,
p. 4),
quindi
in quello del 31 maggio 2012:
“egli [ X7] avrebbe fatto fronte al
pagamento del saldo al momento in cui la signora X6 avesse pagato” (inc.
2012.3673, AI 6, p. 2),
e poi ancora
in quello del 2 agosto 2017:
“Nota del PP:
Riassumendo,
se la Signora X6 fa fronte in tutto o in parte ai crediti vantati da X7 e dalla
SA7 nei suoi confronti, la comunione ereditaria X7 sarà poi in grado di far
fronte alle pretese di AP1 nei confronti della citata comunione ereditaria.
D.
PP: È corretto quanto appena esposto relativamente ai rapporti con la Signora X6?
R.
AP1: Confermo” (inc. 2012.3673, AI 25, p. 4);
“mi avrebbe pagato [ X7] quando e se fosse
riuscito ad incassare” (inc. 2012.3673, AI 25, p. 8).
AP1 aveva pertanto un
chiaro interesse nell’esito della causa civile in cui ha testimoniato. Sulle
dichiarazioni dell’imputato al dibattimento d’appello per cui “a suo modo di
vedere” X7 il saldo del prezzo glielo doveva comunque, ed egli “ha considerato”
che la causa era fra SA7 e la signora X6, questa Corte non ravvisa motivi per
dilungarsi, essendo pacifica la consapevolezza dell’imputato di avere un
evidente interesse nella causa a fronte dell’accordo con X7. Peraltro, le
dichiarazioni dell’imputato in merito si rivelano prive di credibilità già solo
nella misura in cui al dibattimento d’appello ha affermato che l’accordo con X7
era “facciamo la chiusura contabile e poi vediamo” (Vdib CARP, p. 5),
mentre da quanto sopra emerge chiaramente – anche dalle dichiarazioni
rilasciate in precedenza da AP1 stesso – che l’accordo era sin dall’inizio
vincolato alla riscossione dei pretesi crediti nei confronti di X6. Ciò che
peraltro risulta anche intrinsecamente più credibile rispetto alla versione per
cui l’accordo d’affari sarebbe stato concluso lasciandosi – in relazione a ben
metà del prezzo di vendita – con un “poi vediamo”.
Al dibattimento
d’appello la difesa ha sollevato, in sede d’arringa, il mancato avvertimento da
parte del pretore ex art. 166 CPC in relazione al diritto di rifiutarsi di
testimoniare di AP1, derivante dal fatto che era stato denunciato penalmente
dalla signora X6. Tuttavia, l’audizione testimoniale in oggetto non si è svolta
sotto l’egida dell’attuale CPC svizzero, bensì sotto quella del previgente
diritto processuale cantonale, che non conteneva obblighi di informazione
analoghi a quello menzionato (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a CPC e art. 230
Codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 in:
sussunzione
7.2.
7.2.1. Si rende colpevole
di falsa testimonianza giusta l’art. 307 cpv. 1 CP colui che in qualità di
testimone in un procedimento giudiziario rilascia una falsa deposizione (ovvero
oggettivamente non conforme alla verità) sui fatti della causa (STF 6B_249/2017
del 17 gennaio 2018 consid. 1.1; 6B_1178/2016 del 21 aprile 2017 consid. 3.4).
Altrimenti detto, la dichiarazione incriminata deve
concernere la delucidazione o la constatazione dello stato di fatto che costituisce
l’oggetto della procedura (STF 6B_249/2017 del 17 gennaio 2018 consid. 1.1;
6B_700/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 3.1). A questa categoria appartengono
anche le risposte a domande che mirano a verificare la credibilità del teste (DTF
93 IV 24 consid. 2; Delnon/Rüdy, BSK StGB, 2019, art. 306 n. 26;
Trechsel Stefan/Pieth Mark, Praxiskommentar StGB, 2018, art. 307 n. 20). L’informazione falsa può vertere non soltanto su fatti
oggettivamente constatabili, ma anche su fatti che rilevano dal foro interiore,
come dei sentimenti o delle intenzioni (STF 6B_249/2017 del 17 gennaio 2018
consid. 1.1;
Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2017,
p. 535; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, art. 307 CP n. 35). La falsità
dell’affermazione non si determina secondo il criterio soggettivo del
convincimento dell’autore bensì in base alla fattispecie oggettiva (Delnon/Rüdy,
BSK StGB, 2019, art. 306 n. 26 e art. 307 n. 22; Corboz,
op. cit., art. 307 n. 33).
Dal profilo soggettivo
l’autore deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale essendo
sufficiente. L’intenzione deve portare su tutti gli elementi oggettivi del
reato ed è dunque necessario che l’autore sappia – o almeno accetti – di stare
dicendo in qualità di testimone qualcosa che non corrisponde alla verità
oggettiva (STF 6B_249/2017 del 17 gennaio 2018 consid. 1.1; 1C_614/2015 del 5
febbraio 2016 consid. 3.3).
7.2.2. AP1,
dichiarando di non avere alcun interesse all’esito della causa civile in cui è
stato sentito in qualità di testimone, benché sapesse che avrebbe invece avuto
un importante tornaconto economico in caso di successo della parte convenuta,
si è attribuito agli occhi del pretore un’imparzialità e, di riflesso, una
credibilità che non gli appartenevano. Così facendo, egli ha dichiarato
consapevolmente il falso in veste di testimone e deve pertanto essere
dichiarato autore colpevole di falsa testimonianza.
Il
suo appello sul punto è dunque respinto.
ripetuta infrazione
alla LADI (punti 8.1 e 8.2 dell’AA)
8. Il punto 8 dell’AA è
suddiviso in due distinte imputazioni, entrambe riguardanti un ottenimento
indebito di indennità di disoccupazione: il punto 8.1 imputa prestazioni
ricevute da AP1 stesso, mentre il punto 8.2 prestazioni chieste da AP1 per il
dipendente della SA8 X8.
Per la prima imputazione
(8.1) AP1 è stato parzialmente condannato dall’istanza precedente, mentre dalla
seconda (8.2) è stato assolto. Con il suo appello, AP1 chiede il
proscioglimento anche dalla prima imputazione, mentre il procuratore pubblico,
con il suo appello incidentale, chiede la condanna anche per la seconda.
indennità versate a AP1
(punto 8.1 dell’AA)
8.1. Buona parte
dell’imputazione era prescritta al momento del primo giudizio, e come tale ha
portato all’abbandono del procedimento, che non è stato impugnato ed è da
considerarsi passato in giudicato. In queste sede resta dunque da esaminare
solo quella parte dell’imputazione che la prima Corte non ha ritenuto
prescritta e per cui AP1 è stato condannato.
L’imputazione a giudizio è pertanto quella di aver percepito
indebitamente le indennità di disoccupazione nei mesi di ottobre e novembre
2013 per complessivi fr. 11'532.25. Facendo una sintesi dell’impostazione
accusatoria, la natura indebita dei versamenti proverrebbe dai fatti seguenti:
- l’aver dichiarato il falso sostenendo di aver lavorato per SA9
nel periodo 1.9.2012-31.3.2013 percependo un salario mensile di fr. 25'000.-;
- l’aver sottaciuto di stare ricoprendo nel periodo aprile -
novembre 2013 una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno a SA3
e SA9.
8.1.1. In estrema sintesi,
dagli atti emerge che con formulario del 23 aprile 2013 (inc. 2013.10277, all.
a AI 1 n. 15-18) AP1 ha chiesto a partire dal primo giorno di quel mese le
indennità di disoccupazione, dichiarando quale ultimo salario percepito uno
stipendio di fr. 25'000.- lordi presso SA9. Così ha continuato, rinnovando di
mese in mese la richiesta di indennità (cfr., tra le altre, quelle per il mese
di ottobre 2013 in inc. 2013.10277, all. a AI 1 n. 350-351), fino al mese di
novembre 2013 compreso. Quindi, il mese di dicembre, la Cassa cantonale di
disoccupazione ha emesso una decisione di sospensione dei versamenti per
sospetti abusi (inc. 2013.10277, all. a AI 24).
il salario mensile dichiarato
8.1.2. Dagli atti emerge che AP1
non ha mai ricevuto uno stipendio da SA9. Ciò non risulta infatti né dal conto
bancario di SA9 né da quello privato di AP1 su cui riceveva gli stipendi (inc.
2013.10277, AI 67). Nemmeno vi sono prelievi a contanti dal conto di SA9 che
possano corrispondere agli stipendi dichiarati. Invero, le uniche
movimentazioni di una certa rilevanza di SA9 sono state gli accrediti per
complessivi fr. 100'138.20 il mese di luglio 2011 e il versamento di fr.
81'522.65 a fine luglio 2011 a SA3. Il mese di agosto e di settembre sono stati
fatti solo pagamenti e un prelievo di cassa di fr. 4'500.-, e il 16 settembre
2011 il saldo del conto era già in negativo. Da lì in poi, essenzialmente, sono
solo stati effettuati dei versamenti sporadici per riportare il conto
leggermente in attivo. Si rinvia in proposito alla consultazione dei documenti
bancari ad AI 67 in inc. 2013.10277.
Per quanto concerne invece
SA3, come già accertato al consid 6.2.1 supra, l’ultimo stipendio di AP1 risale
a giugno 2012.
Già da questo
accertamento, la natura (quantomeno parzialmente) indebita delle indennità
percepite grazie a informazioni inveritiere, è palese. In proposito, una
quantificazione della differenza tra quanto ha percepito e quanto avrebbe
(eventualmente) potuto legittimamente ricevere non si rivela necessaria a
fronte di quanto segue.
la posizione
analoga a quella di un datore di lavoro
8.1.3.1. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, un lavoratore che riveste una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione se, anche se formalmente licenziato da un'azienda, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in modo
decisivo.
Fare diversamente
significherebbe infatti eludere tramite una disposizione dell’indennità di
disoccupazione la regolamentazione in materia di indennità in caso di riduzione
dell’orario di lavoro, in particolare l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Secondo questa
disposizione non hanno diritto all’indennità in caso di riduzione dell’orario
di lavoro, segnatamente, le persone che determinano le decisioni che prende il
datore di lavoro – o che possono influenzarle considerevolmente – in qualità di
soci, membri di un organo dirigente dell’azienda o detentori di una
partecipazione finanziaria nell’azienda.
Il Tribunale federale ha
individuato un rischio di elusione della clausola di esclusione dell'art. 31
cpv. 3 lett. c LADI quando, in un contesto economico difficile, queste persone
procedono al proprio licenziamento e rivendicano l'indennità di disoccupazione
pur mantenendo i loro legami con l'impresa. In una tale situazione, infatti, è
sempre possibile per loro essere riassunti nell'impresa in un secondo momento e
riprenderne le attività nel quadro del suo scopo sociale. Non è l'abuso in
quanto tale che la legge e la giurisprudenza intendono sanzionare, ma il
rischio di abuso rappresentato dal versamento di indennità a un lavoratore che
gode di una situazione paragonabile a quella di un datore di lavoro; è
sufficiente che una continuazione dell’attività sia possibile affinché il
diritto debba essere negato a causa di un rischio di aggiramento della legge
(STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 3; 8C_384/2020 del 22 dicembre 2020,
consid. 3.1; DTF 123 V 234 consid. 7b/bb). Nel determinare qual è l'effettiva
possibilità di un dirigente di influenzare il processo decisionale dell’azienda
si deve tener conto delle effettive relazioni interne alla stessa (STF
8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 3; DTF 145 V 200 consid. 4.2; 122 V 270
consid. 3). Discriminante al riguardo è se il lavoratore appartenga a un organo
superiore di conduzione dell'azienda e se in questa qualità può avere un
influsso considerevole nelle decisioni della società. In questo contesto non
bisogna fondarsi in maniera stretta sulla posizione formale dell'organo in
questione, ma piuttosto stabilire l'ampiezza del margine decisionale in
funzione delle circostanze concrete. Decisiva è quindi la nozione materiale di
organo decisionale, poiché è la sola maniera per far sì che l'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, il quale si prefigge di combattere gli abusi, adempia le sue
finalità (STF 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 consid. 4.1; 8C_865/2015 del 6
luglio 2016 consid. 4.2; 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 consid. 4.3.1).
8.1.3.2. AP1, benché abbia omesso
di comunicarlo all’autorità (inc. 2013.10277, all. a AI 1 n. 15-18; all. a AI 1
n. 350-351), è rimasto amministratore di fatto sia di SA3 sia di SA9,
rivestendo una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ben oltre la
data delle sue formali dimissioni, e meglio durante tutto il periodo in cui ha
percepito le indennità di disoccupazione. Ciò emerge con chiarezza dalle
dichiarazioni dell’AU che gli è formalmente subentrato nell’iscrizione al
registro di commercio, _________________, riportate al consid. 13 del giudizio
impugnato, pp. 54-55, alla cui lettura si rimanda in applicazione dell’art. 82
cpv. 4 CPP. Basti qui a tal fine riportare alcuni brevi passaggi delle stesse,
a valere sia per SA3 sia per SA9:
“lo
avrei dovuto fungere solo da
prestanome […] io non ho mai
fatto niente per queste società a parte andare all'UF a ________ per firmare delle
carte. In quell'occasione sono
andato con AP1. Se c'era qualcosa da fare per le società lo faceva
lui (AP1).”
“D: In base a quanto figura agli atti risulta che al
momento della sua entrata
in società, a carico di SA3 fossero già state promosse procedure
esecutive per complessivi CHF 93'647.45, lei
ne era a
conoscenza? Vuole prendere posizione in
merito?
R:
Non ero a
conoscenza. Mi sono arrivati dei precetti, salvo errore per questa società, nella mia veste
di amministratore, riferiti al mancato pagamento dei contributi sociali. lo l'ho riferito a AP1 e lui mi ha detto che li sta pagando a rate di circa CHF 50.-/100.- al mese. lo
questi precetti li ho dati a AP1.”
“lo non ho mai avuto firma su alcun conto […] quando arrivano delle
carte riferite alla
società io le passavo a lui.”.
Ne discende che, in
applicazione della giurisprudenza federale sopracitata, è solo mediante
indicazioni inveritiere e incomplete che AP1 ha ottenuto – indebitamente – per sé
una prestazione assicurativa, e meglio, le indennità di disoccupazione per i
mesi di ottobre e novembre 2013. Se egli avesse dichiarato la verità in
relazione alla sua posizione in SA3 e SA9 non avrebbe, infatti, avuto diritto
alle menzionate indennità.
8.1.4. Per tutti questi motivi, il giudizio della
prima Corte va confermato e l’appello di AP1 sul punto deve essere respinto.
le indennità versate
a X8 (punto 8.2 dell’AA)
8.2. A AP1 è stato imputato
di aver chiesto ed ottenuto indennità di disoccupazione indebite per il
dipendente della SA8 X8. La prima Corte lo ha prosciolto ritenendo che fosse
stata in realtà X12 ad averle chieste. L’accusa, con il suo appello
incidentale, ha domandato la condanna di AP1, salvo poi rivedere la richiesta
in sede di requisitoria al dibattimento d’appello affermando che, in base alle
dichiarazioni rese a verbale dalla signora X12, una condanna di AP1 non sarebbe
sostenibile.
Effettivamente, le dichiarazioni di X12 – di cui non v’è motivo di
dubitare nella misura in cui non vi sono elementi agli atti che lo permettano –
sono molto chiare: è stata esclusivamente lei a chiedere le indennità per X8,
senza ricevere alcuna indicazione da AP1 (inc. 2016.8763: AI 36, p. 3 e AI 41,
p. 4 e ss.). Va pertanto confermata l’assoluzione pronunciata dall’istanza
precedente.
grave infrazione alla
LCStr (punto 9 dell’AA)
9. L’AA imputa a AP1 di
avere, il 6 dicembre 2016 alle ore 16:30 circa, alla guida della sua automobile:
- a _______, mancato di dare la precedenza durante il cambiamento
di corsia;
- a _______, svolto una manovra completa di sorpasso a destra
(uscita, accelerazione e rientro) di tre veicoli;
- a _______, mancato di dare la precedenza durante il cambiamento
di corsia;
- a _______, circolato con una distanza di sicurezza insufficiente
per circa 870 metri (distanza inferiore a 15 metri), mentre circolava ad una
velocità di circa 90 km/h.
La prima Corte, essenzialmente sulla scorta del rapporto di polizia
e del video girato dall’auto civetta che lo ha seguito durante il tratto, ha
confermato i fatti esposti dall’AA e la loro qualifica giuridica di grave
infrazione alle norme della circolazione.
Con il suo appello, la difesa di AP1 ha espresso le sue
perplessità riguardo al fatto che, se il sorpasso si consuma con il rientro,
allora dopo quanto tempo un cambio di corsia deve essere considerato “un
rientro”?
Quo alla posizione dell’imputato stesso in merito alle manovre
riprese dal filmato, al dibattimento d’appello egli ha sostenuto che “secondo
me non si tratta di un sorpasso a destra, era una situazione di traffico
intenso, tipica di quell’ora. Tanto più che ho messo la freccia indicatrice sia
in entrata sia in uscita.” (Vdib CARP, p. 6).
in diritto
9.1.
9.1.1. Giusta l’art. 90 cpv. 2
LCStr
chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona
un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto
pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria.
Anche la negligenza è
punibile, salvo disposizione espressa
e contraria (art. 100 cpv.
1 LCStr).
Dal profilo oggettivo il reato è realizzato quando l'autore
disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così
in serio pericolo la sicurezza del traffico. Un serio pericolo per la sicurezza
altrui è già dato in caso di una messa in pericolo astratta accresciuta (STF
6B_164/2020 del 20 luglio 2021 consid. 2.4.2 e riferimenti).
Soggettivamente, l’autore deve avere consapevolmente adottato un
comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della
circolazione, ovverosia una colpa o una negligenza gravi. Quanto più è grave la
violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più
fondata sarà la conclusione che l'autore ha agito senza riguardi, salvo
particolari indizi contrari al proposito (STF 6B_164/2020 del 20 luglio 2021
consid. 2.4.2 e riferimenti; 6B_1303/2019 del 7 maggio 2020 consid. 3.3).
9.1.2. Giusta l’art. 34 cpv. 4
LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli
utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare
affiancato o dietro un altro.
Ai sensi dell’art. 35 cpv.
1 LCStr i veicoli incrociano a destra e
sorpassano a sinistra.
Giusta l’art. 36 cpv. 5 ONC (sia nella versione in vigore
all’epoca dei fatti sia in quella in vigore dal 1° gennaio 2021) in autostrada
è vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro.
in concreto
9.2.1. Dal video agli atti
(all. a doc. TPC 26) si vede chiaramente il veicolo di AP1 che sorpassa a
destra con una manovra di uscita e di rientro tre veicoli, in una situazione di
traffico scorrevole (circostanza, quella della scorrevolezza del traffico,
riferita anche dagli agenti che hanno ripreso la scena, inc. 2017.629, AI 1, p.
2). Ciò esclude che vi fosse una situazione di circolazione in colonne
parallele. Ritenuto, inoltre, come la manovra sia avvenuta su un normale tratto
autostradale, vanno escluse le deroghe relative ai tratti di preselezione,
accelerazione e decelerazione, così come quelle applicabili all’interno delle
località. Infine, avendo AP1 dapprima adattato la sua velocità al veicolo che
lo precedeva per poi sorpassarlo a destra, non può che avere attivamente
accelerato, come peraltro si comprende chiaramente sia osservando il video sia
leggendo il rapporto di costatazione redatto dagli agenti di polizia che lo
hanno visto e poi fermato (inc. 2017.629, AI 1, p. 2), dovendosi così pertanto
escludere l’ipotesi di un superamento passivo.
9.2.2. Il superamento sulla
destra con manovre di uscita e di rientro effettuato da AP1 ha senz’altro
occasionato una messa in pericolo astratta accresciuta degli utenti di quel
tratto stradale, amplificata dall’aver superato non uno bensì ben tre veicoli.
Inoltre, la manovra di
sorpasso sulla destra è stata dapprima preceduta da un cambio di corsia
(spostandosi dalla corsia di destra a quella di sinistra) eseguito senza dare
la precedenza all’auto civetta della polizia, ovvero immettendosi nella corsia
di sinistra (davanti a quest’ultima) sfruttando la distanza di sicurezza che
questa manteneva dal veicolo precedente (inc. 2017.629, AI 1, p. 2).
A ciò si aggiunga ancora
che, nell’eseguire il rientro sulla corsia di sinistra dopo la manovra di
sorpasso, AP1 ha ancora omesso di dare la precedenza all’ultimo dei tre veicoli
sorpassati, approfittando ancora una volta della distanza di sicurezza che
questo stava mantenendo dal motociclista antistante, con la conseguenza che AP1
si è accodato al predetto motociclista con una distanza di sicurezza
palesemente insufficiente, poi mantenuta per circa 870 metri (inc. 2017.629, AI
1, p. 2-3). Se quel motociclista – per una qualsiasi ragione – avesse anche
solo leggermente frenato, mal si vede come AP1 avrebbe potuto evitare di
tamponarlo. Non ha da essere spiegato che, in autostrada a quella velocità (nel
caso concreto, di circa 90 km/h), se un’automobile tampona un motoveicolo le
conseguenze per il motocilista possono facilmente essere fatali, considerato
peraltro il numero di veicoli che AP1 aveva al seguito e che avrebbero potuto
investire il motociclista in caso di una sua caduta sulla carreggiata.
Considerate tutte le
circostanze del suo agire, non vi sono dubbi sul fatto che AP1, violando
gravemente le norme della circolazione, abbia messo in serio pericolo la
sicurezza del traffico occasionando una messa in pericolo astratta accresciuta degli
utenti della strada, realizzando così il presupposto oggettivo del reato di cui
all’art. 90 cpv. 2 LCStr.
9.2.3. Soggettivamente, AP1 ha
agito intenzionalmente e, in circostanze come quelle appena descritte, checché
ne dica, non può che averlo fatto consapevole di stare adottando un
comportamento senza riguardi.
9.2.4. Ne deriva che AP1 deve
essere dichiarato autore colpevole di grave infrazione
alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, e il
suo appello va respinto.
commisurazione della
pena
10. L’istanza precedente,
ritenuta la violazione del principio di celerità, ha condannato AP1 alla pena
pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna per i reati di
ripetuta falsità in documenti, falsa testimonianza, ripetuta infrazione alla
LADI, infrazione grave alla LCStr e ripetuta frode fiscale.
Al dibattimento d’appello
la difesa ha chiesto l’integrale proscioglimento del suo assistito, mentre
l’accusa ha chiesto
la
condanna di AP1 ad una pena detentiva di 18 mesi sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni.
AP1, in questa
sede, risponde complessivamente di:
- frode fiscale
(art. 186 cpv. 1 LIFD, art. 269 LT/TI), reato punito con una pena detentiva
sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente
sospesa il giudice può infliggere una multa sino a fr. 10'000.-;
- falsa
testimonianza (art. 307 cpv. 1 CP), reato punito con una pena detentiva sino a
cinque anni o con una pena pecuniaria;
- infrazione
alla LADI (art. 105 LADI), reato punito con la detenzione fino a sei mesi o con
una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere;
- infrazione
grave alla LCStr (art. 90 cpv. 2 LCStr), reato punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
criteri di
commisurazione
10.1.
10.1.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP,
il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita
anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la
pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa
è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione. Fondamentale, dunque, per la definizione della pena è, giusta
l’art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid.
5.4).
In applicazione dell’art.
47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco
esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo
dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo
ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità
dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza
sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni
“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.
6.1).
Vanno, poi, considerati,
dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli
obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi
a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà
delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010
del 22 giugno 2010 consid. 2.1). Nella categoria dei moventi e degli obiettivi
perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni, come ad esempio l’avidità. In
relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze
esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto,
per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così
pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP
(Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale
svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto
penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid.
2.2).
10.1.2. Determinata, così, la
colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve
indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei
limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
10.1.3. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in
particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una
ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati
all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti
giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di
salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,
ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale
così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.
5.7; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010
consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con
riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF
128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre
2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha,
così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF
6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008
consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
10.1.4. Il
Tribunale federale ha spesso ricordato che, nell’ambito della commisurazione
della pena, un confronto con altri casi è di principio problematico, visti i
numerosi parametri che entrano in considerazione. Una certa disparità di
trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio
dell’individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore (ad esempio STF
6B_913/2018 del 28 marzo 2019 consid. 5.3 con rinvio alla DTF 141 IV 61 consid.
6.3.2).
10.1.5. Secondo l’art. 49 cpv. 1
CP (che sancisce il cosiddetto principio dell’inasprimento della pena), quando
per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più
pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per
il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare
di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al
massimo legale del genere di pena.
Una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della
pena presuppone, diversamente dal principio dell'assorbimento e da quello del
cumulo materiale delle pene, che il giudice abbia (almeno mentalmente)
commisurato una (ipotetica) pena per ciascuno dei reati. La pronuncia di una
pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da
giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 219, consid. 3.5, pag. 231, precisazione
della giurisprudenza).
10.1.6. L’esigenza, per potere
applicare l’art. 49 cpv. 1 CP, che le pene siano dello stesso genere, implica
che il giudice esamini, per ogni reato commesso, la natura della pena da
pronunciare per ciascuno di essi. La possibilità di pronunciare una pena
complessiva, in applicazione del principio dell’inasprimento della pena
contenuto all’art. 49 CP, è pertanto possibile solo se il giudice opta, nel
caso concreto, per lo stesso genere di pena per sanzionare ogni reato commesso.
Non è sufficiente che le disposizioni penali applicabili prevedano
astrattamente delle pene dello stesso genere. Se le sanzioni prese in
considerazione nel caso concreto non sono dello stesso genere, devono essere
pronunciate cumulativamente. La pena privativa della libertà e la pena
pecuniaria non sono dello stesso genere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 316
con numerosi rinvii).
La pena pecuniaria
costituisce la sanzione principale nell’ambito della piccola e media
criminalità, le pene privative della libertà dovendo essere pronunciate solo
quando lo Stato non può garantire in altro modo la sicurezza pubblica.
Allorquando entrano in considerazione tanto una pena pecuniaria quanto una pena
privativa della libertà ed entrambe paiono sanzionare in maniera equivalente,
occorre di regola, conformemente al principio di proporzionalità, accordare la
precedenza alla sanzione pecuniaria, la quale colpisce il patrimonio
dell’interessato e costituisce quindi una sanzione più clemente della pena
detentiva, che incide sulla sua libertà personale. La scelta del tipo di
sanzione deve essere effettuata tenendo conto, in primo luogo, dell'adeguatezza
della pena, dei suoi effetti sull'autore e sulla sua situazione sociale così
come della sua efficacia dal punto di vista della prevenzione (STF 6B_911/2018
del 5 febbraio 2019 consid. 1.1.1 con rinvii; DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1,
pag. 317 con rinvii). Per contro, non è determinante segnatamente la colpa
dell’autore, la quale si ripercuote esclusivamente sull’entità della pena (DTF
137 II 297 consid. 2.3.4, pag. 301).
genere di pena e
diritto applicabile
10.2.
10.2.1. Per quanto riguarda,
innanzitutto, il genere di pena, in particolare in considerazione del tempo
ormai trascorso dai fatti a giudizio e della buona condotta di cui, per quanto
consta, ha dato prova nel frattempo, non si può ritenere che vi siano agli atti
elementi che permettano di concludere che una pena pecuniaria per AP1 – che
peraltro, dall’estratto del suo casellario giudiziale, risulta sinora
incensurato – non sarebbe adeguata ai sensi di quanto sopra ricordato. Dovendo
essere sanzionati più reati e dovendo il giudice, in un caso come quello in
esame, in cui i reati prevedono pene di genere diverso, innanzitutto decidere per ognuno dei reati il genere della pena da
infliggere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 316), questa Corte
ritiene che l’adeguatezza della pena pecuniaria è data con riferimento a tutte
le imputazioni. Ciò posto, l’art. 49 cpv. 1 CP è dunque applicabile.
10.2.2. Occorre peraltro
considerare che i reati a giudizio sono stati commessi prima del 1° gennaio
2018, data dell’entrata in vigore del nuovo diritto sanzionatorio. In
applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP si applicherà il previgente regime
sanzionatorio, più favorevole all’imputato. Infatti, a fronte della maggiore
estensione del quadro edittale della pena pecuniaria (360 aliquote giornaliere
invece delle 180 attuali, art. 34 cpv. 1 vCP), il vecchio diritto consentiva di
irrogare tale genere di pena anche in situazioni che con il nuovo diritto
imporrebbero la pronuncia di una pena detentiva.
10.3.
in concreto
10.3.1. falsa testimonianza
La falsa testimonianza è il
reato concretamente più grave di cui AP1 risponde. La sua colpa può essere
ritenuta oggettivamente media e, avendo egli agito per fini egoistici,
soggettivamente medio-grave. In considerazione del tempo ormai trascorso
dai fatti che, pur non raggiungendo gli estremi dell’attenuante specifica
dell’art. 48 lett. e CP, è considerevole (cfr., sui criteri di applicazione,
STF 6B_260/2020 del 2 luglio 2020 consid. 2.4.2-2.3.5 e DTF 140 IV 145 consid.
3.1), la pena ipotetica di base adeguata può essere fissata in 70 aliquote
giornaliere.
frode fiscale
10.3.2. Tanto dal profilo
oggettivo – in particolare per la ridotta portata del risparmio fiscale
ottenuto (il reddito effettivo è stato di complessivi fr. 93'501.55 netti, a
fronte di fr. 79'000.- lordi dichiarati) – che da quello soggettivo la colpa di
AP1 per questo reato è (lieve-)media. Ritenuto inoltre che anche per
questo reato dal momento dei fatti è ormai trascorso un notevole lasso di
tempo, si rinuncia all’inflizione di una multa accessoria e l’aumento della
pena ipotetica di base può essere fissato in 25 aliquote giornaliere.
Infrazione alla
LADI
10.3.3. La colpa di AP1 per
questo reato può essere ritenuta oggettivamente e soggettivamente media, e
pertanto si giustificherebbe un aumento della pena ipotetica di 40 aliquote
giornaliere. Tuttavia, in relazione a questo reato deve essere fatta
applicazione dell’attenuante specifica dell’art. 48 lett. e CP, ragion per cui
l’aumento viene ridotto a 25 aliquote giornaliere.
Infrazione grave
alla LCStr
10.3.4. La colpa di AP1 è
qualificata dalla modalità d’esecuzione particolarmente riprovevole e
dall’assoluta evitabilità del reato. Risulta pertanto oggettivamente e
soggettivamente medio-grave. Adeguato, tenuto conto del tempo trascorso,
appare un aumento della pena pecuniaria ipotetica di 30 aliquote giornaliere.
La pena ipotetica
complessiva è pertanto di 150 aliquote giornaliere.
Circostanze
personali
10.4. A questo punto, vanno
considerate - a ponderazione in senso attenuante o aggravante della pena
così determinata - le circostanze personali legate all’autore: va, cioè,
tenuto conto della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della
situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione
professionale, rischio di recidiva, ecc.), della reputazione, del comportamento
tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5; 129 IV 6
consid. 6.1).
Dalla sua vita anteriore, AP1
non può trarre sconti di pena. La sua incensuratezza ha effetto neutro (DTF 136
IV 1 consid. 2.6.4) e di fattori aggravanti non se ne ravvisano. Ritenuto
che
i fatti per cui AP1 viene condannato (ad eccezione dell’infrazione alla LCStr,
risalente al dicembre 2016) sono avvenuti a cavallo fra marzo 2012 e novembre
2013, che l’AA è stato emanato il 24 ottobre 2018 e che la sentenza di primo
grado è stata pronunciata il 2 ottobre 2020, forza è constatare che vi è stata
una violazione del principio di celerità (sulla nozione cfr., in particolare,
DTF 130 IV 54 e STF 6B_1003/2020 del 21 aprile 2021 consid. 3.3.1).
Tenuto conto di tutte le
circostanze, la pena pecuniaria ipotetica sinora commisurata può essere ridotta
a 130 aliquote giornaliere.
10.5. L’ammontare della
singola aliquota, che come tale non è stata messo in discussione, considerata
la situazione patrimoniale dell’imputato (Vdib CARP p. 2) e i criteri di cui
all’art. 34 cpv. 2 CP (anche nella versione in vigore all’epoca dei fatti), può
essere fissato in fr. 30.-.
10.6. Ricorrendo i
presupposti stabiliti dall’art. 42 cpv. 1 CP, l’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente. Quanto al periodo di prova (art. 44 CP), esso viene
fissato in due anni.
tasse e
spese di primo grado
11.
11.1. Visto l’esito del
procedimento, le tasse e le spese di primo grado sono poste a carico di AP1 in
ragione di 1/3, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato (art. 428 cpv.
3 CPP).
11.2. Non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP), AP1 dovrà
rimborsare allo Stato 1/3 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado
(ovverosia 1/3 di fr. 35'362.-, cfr. disp. 7.2 del giudizio impugnato).
tasse e spese d’appello
12.
12.1. Visto l’esito del
procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP), le tasse e le spese relative all’appello di
AP1, parzialmente accolto (in relazione alla condanna per falsità in documenti),
sono poste a suo carico in ragione di 4/5, mentre, per il resto, sono a carico
dello Stato.
12.2. Le tasse e le spese
relative all’appello incidentale del procuratore pubblico, parzialmente accolto
(in relazione alla pena), sono poste per 1/6 a carico di AP1 e per il resto a
carico dello Stato.
tassazione della nota
d’onorario per la procedura d’appello
13. La nota per le
prestazioni in appello presentata dall’avv. DI1 (doc. dib. CARP 3), difensore
d’ufficio di AP1, appare adeguata al lavoro svolto e viene pertanto
integralmente accolta per complessivi fr. 5'382.85, di cui fr. 4'440.- di
onorario (comprensivo dell’effettiva durata del dibattimento, di 7 ore e
mezza), fr. 444.- di spese, fr. 114.- di trasferte e fr. 384.85 di IVA (7.7%).
Visti gli esiti del suo appello e della resistenza in relazione all’appello
incidentale del procuratore pubblico, AP1 è tenuto a rimborsare allo Stato del
Cantone Ticino 1/2 di tale importo non appena le sue condizioni economiche
glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
14. In occasione del
dibattimento di appello, la difesa di AP1 ha precisato di rinunciare a
formulare pretese per torto morale.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 10, 80 ss., 84, 135, 139,
348 ss., 379 ss., 398 ss., 403 ss., 408 ss., 422 ss., 429 ss. e 436 CPP,
10 ss., 34,
42 ss., 47 ss., 97 ss., 138, 158, 165, 251 e 307 CP,
105 LADI, 186 cpv. 1 e 189 LIFD, 269
cpv. 1 LT/TI e 90 cpv. 2 LCStr;
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP, la LTG e il Rtar;
dichiara e pronuncia:
I. L’appello di AP1
è parzialmente accolto.
II. L’appello
incidentale del procuratore pubblico è parzialmente accolto.
III. Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 3 e 7.1 del dispositivo
della sentenza impugnata sono passati in giudicato,
1. AP1 è dichiarato
autore colpevole di:
1.1.
frode fiscale
per avere, nel periodo fiscale 2011, a ______________, tramite la
presentazione di un falso certificato di salario, fornito false dichiarazioni
fiscali, e meglio per avere – per la dichiarazione fiscale dell’anno 2011 –
dichiarato un reddito di fr. 79'000.- lordi anziché di fr. 93'501.55 netti;
1.2.
falsa testimonianza
per avere, il 21 marzo 2012 a _________,
in qualità di testimone in un procedimento giudiziario civile, reso una falsa
deposizione, e meglio come descritto al punto 7 dell’atto di accusa;
1.3.
infrazione alla
LADI
per avere, nel
periodo ottobre - novembre 2013, a __________, mediante
indicazioni inveritiere e incomplete, ottenuto indebitamente per sé indennità
di disoccupazione per un importo complessivo
di fr. 11'532.25;
1.4.
infrazione grave
alle norme della circolazione stradale
per avere, il 6 dicembre 2016 sulla tratta autostradale compresa
tra _______ e _______ in direzione sud:
- a _______, aver
mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia;
- a _______, aver
svolto una manovra completa di sorpasso a destra (uscita, accelerazione e
rientro) di tre veicoli;
- a _______, aver
mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia;
- a _______, aver
circolato con una distanza di sicurezza insufficiente per circa 870 metri
(distanza inferiore a 15 metri), mentre circolava ad una velocità di circa 90
km/h.
2. AP1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 130
(centotrenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna;
2.2. l’esecuzione della
pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3.1. Le spese giudiziarie
del procedimento di primo grado sono poste a carico di AP1 in ragione di 1/3,
mentre, per il resto, sono a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).
3.2. Non appena le sue
condizioni economiche glielo permettano, AP1 dovrà risarcire allo Stato 1/3 di
quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135 cpv. 4 CPP).
4. Gli oneri processuali
dell’appello di AP1, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 2’300.-
- altri
disborsi fr. 200.-
fr. 2’500.-
sono posti a
suo carico in ragione di 4/5, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato.
5.1. La nota per le prestazioni
in appello presentata dall’avv. DI1, difensore d’ufficio di AP1, è
integralmente accolta per:
onorario fr.
4’440.-
spese fr.
558.-
IVA (7,7%) fr.
384.85
totale fr.
5'382.85
5.2. La richiesta di pagamento
deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501
Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota
d’onorario.
5.3. Contro la presente
tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
5.4. Visto l’esito del suo
appello, AP1 è tenuto a rimborsare allo Stato 1/2 di tale importo non appena le
sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).
6. Gli oneri processuali
dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:
- tassa di
giustizia fr. 2'500.-
- altri
disborsi fr. 200.-
fr. 2’700.-
sono posti a
carico di AP1 in ragione di 1/6, mentre, per il resto, sono a carico dello
Stato.
7. Non si assegnano
indennità.
IV. Intimazione a:
V. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di
revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.