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Decisione

17.2021.22

Truffa, amministrazione infedele aggravata, cattiva gestione, falsità in documenti, falsa testimonianza, infrazione alla LADI, grave infrazione alle norme della circolazione, esercizio abusivo della professione di fiduciario, frode fiscale. Confermata dal TF in 6B_409/2022 del 3.3.2023

17 febbraio 2022Italiano124 min

attività professionali con riferimento alle pratiche di ____________________________

Source ti.ch

Incarto n.

17.2021.22+33+56

Locarno

17 febbraio 2022/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente,

Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio

del 5 ottobre 2020 da

AP1,

rappr. dall'avv. DI1, 6903

Lugano

e sull’appello incidentale

presentato il 24 febbraio

2021 dal

procuratore pubblico,

6901 Lugano,

contro la sentenza emanata il 2

ottobre 2020 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di AP1

(motivazione scritta intimata il 21 gennaio 2021);

richiamata la dichiarazione di appello dell’8 febbraio 2021;

esaminati gli atti;

ritenuto che: A. Con atto d’accusa n. 178/2018

del 24 ottobre 2018 (in seguito: AA) il procuratore pubblico ha rinviato a

giudizio AP1 davanti alla Corte delle assise criminali ritenendolo autore

colpevole di:

“1. truffa, in parte tentata

(reato

previsto dall’art. 146 cpv. 1 CP)

per

avere, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, ingannato

con astuzia terze persone, affermando cose false e dissimulando cose vere,

oppure confermandone subdolamente l’errore, inducendole in tal modo ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui; e meglio;

1.1 per

avere, nel periodo luglio 2009 - ottobre 2013, a ____________, nella sua veste

di membro (quota del 75%), unitamente alla società SA1 (quota del 25%), della

società semplice denominata SA2, consorzio fondato con contratto di

costituzione datato 07.07.2009, sottoscritto da AP1 e X1, quest’ultimo agente

in qualità di Presidente della società SA1, e avente quale scopo la promozione

del progetto immobiliare con identico nome, da realizzarsi nel comune di _______;

così

come nella sua veste di:

- amministratore

unico della società SA3, interamente a lei riconducibile (radiata d’ufficio in

data ______), _____, carica ricoperta dal ____ al _____;

- organo

del Consiglio di amministrazione della SA9 (radiata d’ufficio in data ______), ______,

nelle cariche ricoperte durante il periodo dal _____ al ______ (indicate in

ordine cronologico: amministratore unico, membro e direttore, amministratore unico

e direttore);

distratto,

rispettivamente utilizzato per scopi estranei a tale progetto, l’importo

complessivo di CHF 330'000.-- dalla relazione bancaria n. ___________

CHF, intestata alla società semplice SA9 presso _________, denaro riconducibile

a X1, nelle seguenti modalità:

Ø CHF 100'000.--, valuta 22.07.2009, provenienti dall’avv. DI1, il

quale li aveva precedentemente ricevuti da X1;

Ø CHF 10'000.--, valuta 24.11.2009, provenienti da SA1;

Ø CHF 25'000.--, valuta 20.01.2010, provenienti da SA1;

Ø CHF 15'000.--, valuta 24.02.2010, provenienti da SA1;

Ø CHF 50'000.--, valuta 19.04.2010, provenienti da SA1;

Ø CHF 10'000.--, valuta 28.06.2010, provenienti da SA1;

Ø CHF 120'000.--, valuta 23.05.2011, provenienti da SA4;

e

parzialmente riversati, pressoché contestualmente;

- in

ragione di CHF 219'714.05, sulla relazione bancaria n. ____, intestata a

SA3 presso ______;

- in

ragione di CHF 90’138.20, in un primo tempo sulla relazione bancaria n. _____,

intestata a SA9 presso _________________________________ ed in seguito CHF

81'522.65 sulla relazione bancaria n. 204664, intestata a SA3, presso _________________________________;

importi

quasi esclusivamente utilizzati per pagare il proprio stipendio di CHF 9'000.--

mensili, percepito dal 01.06.2009 al 30.06.2011 (per un totale di CHF

117'000.--) e di CHF 12'500.-- mensili, percepito dal 01.07.2011 al 30.06.2012

(per un totale di CHF 150'000.--), per complessivi CHF 267'000.--,

importo riconducibile al contratto di lavoro stipulato dall’imputato con la SA3;

1.2 per

avere, nel periodo ottobre 2009 – giugno 2011, a _________________,

ripetutamente raggirato il personale dell’Ufficio regionale di collocamento

(URC), Lugano, nonché il personale dell’Ufficio delle misure attive, Bellinzona,

ovverosia:

- dichiarando,

contrariamente al vero, di avere assunto X2 alle dipendenze della SA5, sciolta

in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del _____,

radiata d’ufficio il _____, nel periodo ______ – _______ in qualità di

impiegata di vendita, con un salario mensile di CHF 6’500.-- lordi;

- dichiarando,

contrariamente al vero, di avere assunto X3 alle dipendenze della SA3, sciolta

in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del ______,

radiata d’ufficio il ______, nel periodo ______________ in qualità di

consulente agrario, con un salario mensile di CHF 6’500.-- lordi;

- dichiarando,

contrariamente al vero, di avere assunto X4 alle dipendenze della SA6, sciolta

in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del _______,

radiata d’ufficio il ________, nel periodo _________ in qualità di promotore

finanziario, con un salario mensile di CHF 10'500.-- lordi;

- dichiarando,

contrariamente al vero, di avere assunto X5 alle dipendenze della SA3, sciolta

in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del _______,

radiata d’ufficio il _________, in qualità di modello per pubblicità, con un

salario mensile di CHF 8’000.-- lordi;

indotto

in tal modo le autorità a riconoscere ed erogare alle succitate società a

beneficio di X2 e X3, indebiti sussidi per un importo complessivo di CHF

45'037.60, per il periodo __________, arrecando pertanto a tali enti un

danno patrimoniale di pari importo;

con la

precisazione che le successive due richieste di sussidio inoltrate da AP1

relative all’assunzione di X4 e X5, sono state respinte dall’Ufficio delle

misure attive, Bellinzona;

2. In

subordine (art. 325 cpv. 2 CPP) al punto 1

2.1 appropriazione

indebita (in subordine al punto 1.1)

(reato

previsto dall’art. 138 cpv. 1 CP)

per

essersi, nel periodo luglio 2009 - ottobre 2013, a __________, Lugano e

Taverne, nella sua veste di membro (quota del 75%), unitamente alla società SA1

(quota del 25%), della società semplice denominata SA2, consorzio fondato con

contratto di costituzione datato _______, sottoscritto da AP1 e X1,

quest’ultimo agente in qualità di Presidente della società SA1, ed avente quale

scopo la promozione del progetto immobiliare con identico nome, da realizzarsi

nel comune di _______;

così

come nella sua veste di:

- amministratore

unico della società SA3, interamente a lei riconducibile (radiata d’ufficio in

data ______), carica ricoperta dal __________;

- organo

del Consiglio di amministrazione della SA9 (radiata d’ufficio in data ________),

carica ricoperta durante il periodo _____________ (in ordine cronologico:

amministratore unico, membro e direttore, amministratore unico e direttore);

per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, indebitamente appropriato di una cosa mobile altrui

che gli è stata affidata;

e

meglio,

per

essersi indebitamente appropriato, al

fine di sostenere il proprio tenore di vita, dell’importo complessivo di CHF

330'000.00 dalla relazione bancaria n. ___________ CHF, intestata alla

società semplice SA9 presso _________, denaro riconducibile a X1, nelle

seguenti modalità:

Ø CHF 100'000.--, valuta 22.07.2009, provenienti dall’avv. DI1, il

quale li aveva precedentemente ricevuti da X1;

Ø CHF 10'000.--, valuta 24.11.2009, provenienti da SA1;

Ø CHF 25'000.--, valuta 20.01.2010, provenienti da SA1;

Ø CHF 15'000.--, valuta 24.02.2010, provenienti da SA1;

Ø CHF 50'000.--, valuta 19.04.2010, provenienti da SA1;

Ø CHF 10'000.--, valuta 28.06.2010, provenienti da SA1;

Ø CHF 120'000.--, valuta 23.05.2011, provenienti da SA4;

e

parzialmente riversati, pressoché contestualmente;

- in

ragione di CHF 219'714.05, sulla relazione bancaria n. _______,

intestata a SA3 presso _________________________________;

- in

ragione di CHF 90’138.20, in un primo tempo sulla relazione bancaria n. _______,

intestata a SA9 presso _________________________________ e in seguito CHF

81'522.65 sulla relazione bancaria n. _______, intestata a SA3, presso _________________________________;

importi

quasi esclusivamente utilizzati per pagare il proprio stipendio di CHF 9'000.--

mensili, percepito dal 01.06.2009 al 30.06.2011 (per un totale di CHF

117'000.--) e di CHF 12'500.00 mensili, percepito dal 01.07.2011 al 30.06.2012

(per un totale di CHF 150'000.--), per complessivi CHF 267'000.--,

importo riconducibile al contratto di lavoro stipulato con la SA3.

3. In

subordine (art. 325 cpv. 2 CPP) al punto 1.2

infrazione

alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione tentata (reato previsto dall’art. 105 LADI)

per

avere, nel periodo 01.10.2009 – 31.01.2013, a Bellinzona, Lugano e Taverne,

ripetutamente raggirato il personale dell’Ufficio regionale di collocamento

(URC), Lugano, nonché il personale dell’Ufficio delle misure attive,

Bellinzona, ovverossia:

- dichiarando,

contrariamente al vero, di avere assunto X2 alle dipendenze della SA5, sciolta

in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del ______,

radiata d’ufficio il _______, nel periodo 01.12.2009 – 15.08.2011 in qualità di

impiegata di vendita, con un salario mensile di CHF 6’500.-- lordi;

- dichiarando,

contrariamente al vero, di avere assunto X3 alle dipendenze della SA3, sciolta

in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del

12.02.2014, radiata d’ufficio il _______, nel periodo 01.10.2009 – 03.10.2011

in qualità di consulente agrario, con un salario mensile di CHF 6’500.-- lordi;

- dichiarando,

contrariamente al vero, di avere assunto X4 alle dipendenze della SA6, sciolta

in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del _______,

radiata d’ufficio il _______, nel periodo 01.12.2010 – 02.04.2012 in qualità di

promotore finanziario, con un salario mensile di CHF 10'500.-- lordi;

- dichiarando,

contrariamente al vero, di avere assunto X5 alle dipendenze della SA3, sciolta

in seguito al fallimento pronunciato con decreto della Pretura di Lugano del _______,

radiata d’ufficio il _______, nel periodo 01.07.2011 – 31.01.2013 in qualità di

modello per pubblicità, con un salario mensile di CHF 8’000.-- lordi;

tentando

in tale modo di indurre le autorità a riconoscere ed erogare alle succitate

società a beneficio di X4 e X5, indebiti sussidi, con la precisazione che tali

richieste di sussidio sono state respinte dall’Ufficio delle misure attive,

Bellinzona.

4. amministrazione

infedele aggravata, ripetuta

(reato previsto

dall’art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP)

siccome

commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

per

avere, nel periodo luglio 2009 - marzo 2013, a ___________________;

nella

sua veste di membro (quota del 75%), unitamente alla società SA1 (quota del

25%), della società semplice denominata SA2, consorzio fondato con contratto di

costituzione datato 07.07.2009, sottoscritto da AP1 e X1, quest’ultimo agente

in qualità di Presidente della società SA1, ed avente quale scopo la promozione

del progetto immobiliare con identico nome, da realizzarsi nel comune di _______;

così

come nella sua veste di:

- amministratore

unico della società SA3, interamente a lei riconducibile (radiata d’ufficio in

data ________), carica ricoperta dal 19/25.02.2010 al 18/23.04.2013;

- organo

del Consiglio di amministrazione della SA9 (radiata d’ufficio in data ________),

nelle cariche ricoperte nel periodo dal 25/28.07.2011 al 18/23.04.2013

(indicate in ordine cronologico: amministratore unico, membro e direttore,

amministratore unico e direttore);

obbligato

per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio delle citate

società, e a sorvegliarne la gestione, ripetutamente e intenzionalmente violato

i suoi doveri;

e

meglio, per avere utilizzato il patrimonio sociale di SA3 per scopi estranei al

progetto SA2, ritenuto come gli accrediti sul conto in ________ erano

costituiti unicamente da pagamenti da parte delle assicurazioni sociali del

Cantone, corrisposte quale incentivo per l’inserimento professionale e dai

trasferimenti di denaro provenienti dalle relazioni bancarie intestate alle

società SA2 e SA9, quindi sostanzialmente si trattava di denaro messo nella sua

disponibilità da X1, e meglio soldi spesi nelle seguenti modalità:

- CHF

46'200.--, per far fronte alle pigioni mensili dell’appartamento / ufficio sito

in __________________;

- CHF

20'000.-- per trasloco a ________;

- CHF

37'786.95 almeno, per alberghi, ristoranti, benzina, bar e casinò, di cui

almeno CHF 5'943.00 per spese inerenti il ______________________________________________________________________________________________,

ossia noti locali notturni del Cantone;

per un

totale di almeno CHF 109'929.95, ai quali vanno aggiunti i suoi stipendi

per CHF 267'000.-- (così come già indicato supra ad 1.1), per un totale

di CHF 376'929.95, di spese senza alcuna correlazione con il

progetto SA2 che la SA9 aveva in animo di promuovere, ma che sono

essenzialmente riconducibili al mantenimento del proprio tenore di vita.

5. cattiva

gestione

(reato

previsto dall’art. 165 cpv. 1 CP)

avere,

nel periodo luglio 2009 - marzo 2013, a _________________;

nella

sua veste di membro (quota del 75%), unitamente alla società SA1 (quota del

25%), della società semplice denominata SA2, consorzio fondato con contratto di

costituzione datato 07.07.2009, sottoscritto da AP1 e X1, quest’ultimo agente

in qualità di Presidente della società SA1, ed avente quale scopo la promozione

del progetto immobiliare con identico nome, da realizzarsi nel comune di _______;

così

come nella sua veste di:

- amministratore

unico della società SA3, interamente a lui riconducibile (radiata d’ufficio in

data ______), carica ricoperta formalmente dal 19/25.02.2010 al 18/23.04.2013 e

poi, sino alla radiazione, agente quale amministratore di fatto;

- organo

del Consiglio di amministrazione della SA9 (radiata d’ufficio in data _________),

nelle cariche ricoperte formalmente nel periodo dal 25/28.07.2011 al

18/23.04.2013 (indicate in ordine cronologico: amministratore unico, membro e

direttore, amministratore unico e direttore) e poi, sino alla radiazione,

agente quale amministratore di fatto;

a causa

di una cattiva gestione, in particolare omettendo di dotare le società di un

sufficiente capitale e distraendo beni di pertinenza delle stesse, a causa di

spese sproporzionate, utilizzando gli importi per scopi personali, nonché per

grave negligenza nell’amministrazione, cagionato rispettivamente, aggravato

l’eccessivo indebitamento e l’insolvenza delle due società SA9 e SA3, ritenuto

che:

- la

società SA3 è stata dichiarata fallita con decreto della Pretura di Lugano del ________,

e che in quel momento la stessa aveva esecuzioni in corso per un importo

complessivo di CHF 209'420.35, a fronte di un capitale azionario di CHF

100'000.--; mentre nella procedura di liquidazione in via di fallimento

risultavano insinuati crediti per un importo complessivo di CHF 115'976.38,

considerato che non tutti i creditori hanno ritenuto di insinuare il loro

credito; con la precisazione che il fallimento è stato chiuso con una perdita

totale di CHF 101'853.53 e la ragione sociale è stata cancellata d’ufficio;

- la

società SA9 è stata dichiarata fallita con decreto della Pretura di Lugano del ___________,

e che in quel momento la stessa aveva esecuzioni in corso per un importo

complessivo di CHF 217'462.--, a fronte di un capitale azionario di CHF

100'000.--, mentre nella procedura di liquidazione in via di fallimento

risultavano insinuati crediti per un importo complessivo di CHF 64'562.13,

considerato che non tutti i creditori hanno ritenuto di insinuare il loro

credito; con la precisazione che il fallimento è stato chiuso con una perdita

totale di pari importo e la ragione sociale è stata cancellata d’ufficio;

considerato

che, nonostante la società SA3 fosse oberata di debiti, l’imputato ha

continuato a versarsi lo stipendio di CHF 9'000.-- inizialmente e poi di CHF

12'500.--, fino al mese di giugno 2012, incurante del fatto che la società non

poteva permettersi un tale onere, atteso che la stessa non ha svolto alcuna

attività remunerata.

6. falsità

in documenti, ripetuta

(reato

previsto dall’art. 251 cpv. 1 CP)

per

avere, a _______ e in altre imprecisate località, nel periodo aprile - maggio

2012,

al fine

di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto,

formato

dei documenti falsi, facendone poi uso a scopo d’inganno;

e

meglio, per avere

allestito delle

attestazioni di rendite dalle quali emerge che dalla SA3 aveva percepito salari

di CHF 81’000.-- lordi per l’anno 2010, ciò che corrisponde a circa CHF

6'750.-- mensili, e CHF 79'000.-- per l’anno 2011, corrispondenti a circa CHF

6'580.-- mensili;

ritenuto

che tali cifre erano ben inferiori al salario dichiarato dallo stesso e

risultante dalle buste paga di CHF 9'000.-- dal 01.06.2009 al 30.06.2011 e CHF

12'500.-- dal 01.07.2011 al 30.06.2012;

documentazione

utilizzata contestualmente alle dichiarazioni fiscali presentate per gli anni

2010 e 2011;

7. falsa

testimonianza

(reato

previsto dall’art. 307 cpv. 1 CP)

per

avere, _______________, nell’ambito dell’istruttoria civile, reso una falsa

testimonianza sui fatti di causa durante l’audizione testimoniale tenutasi

davanti al Pretore della Pretura di Lugano, nell’ambito della causa civile

promossa dalla signora X6 contro la SA7 (procedura sospesa per mancanza di

attivo con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del _______), società

riconducibile a AP1 e X7 (procedimento

nr. _____________);

in

particolare per avere dichiarato, contrariamente al vero:

" […] sono stato consocio fondatore della SA7. Oggi non ho più alcuna

partecipazione azionaria né altro interesse in questa società. […] Non ho

comunque alcun interesse all’esito delle due cause civili.”

(cfr.

verbale di interrogatorio del 21 marzo 2012, INC. _____________, pag. 2)

questo

contrariamente a quanto affermato durante l’interrogatorio del 12 maggio 2010 e

quello del 2 agosto 2017, a Lugano, presso gli uffici del Ministero pubblico,

in occasione del quale egli ha asserito e poi confermato:

" Allora il X7 mi diede una liquidazione di CHF 25'000.-- quale acconto e

mi disse che al momento in cui la signora avesse pagato io avrei incassati

altri CHF 100'000.- ca.”.

(cfr.

verbale di interrogatorio del 12 maggio 2010, INC._______, pag. 4)

" (…) Dopo lunghe discussioni, durate settimane, visto che la mia linea

non è passata, io non sono più stato dipendente della SA7 con effetto al

31.12.2006 e ho venduto le azioni a X7 per un importo che dipendeva dal

ricavato che sarebbe stato ottenuto dal pagamento del credito che la società

vantava nei confronti della Signora X6.”

(cfr.

verbale di interrogatorio del 2 agosto 2017, INC. ________, pag. 7)

a

conferma che la cifra che avrebbe

ottenuto dalla vendita a X7 della sua (di AP1) quota azionaria, dipendeva da

quanto avrebbe ricevuto la società SA7 dalla signora X6, la cui determinazione

era precisamente la finalità della causa pretorile.

8. infrazione

alla LF sull'assicurazione contro la disoccupazione, ripetuta

(reato

previsto dall’art. 105 LADI)

per

avere, mediante dichiarazioni inveritiere e incomplete, ottenuto per sé e per

altri il versamento di prestazioni assicurative contro la disoccupazione, che

non erano dovute; e meglio,

8.1 per avere, nel periodo 01.04 – 30.11.2013, a __________________,

ripetutamente raggirato il personale della Cassa cantonale di assicurazione

contro la disoccupazione (CCAD), Bellinzona, ossia:

- dichiarando,

contrariamente al vero, di avere svolto un’attività lavorativa soggetta a

contribuzione presso SA9 in liquidazione, nel

periodo 01.09.2012 - 31.03.2013, percependo un salario mensile di CHF

25'000.--;

- sottacendo

di avere ricoperto, nel periodo aprile - novembre 2013, una posizione analoga a

quella di un datore di lavoro, posizione propria delle persone che svolgono

un’attività lucrativa dipendente, ai sensi della LAVS e che possono influenzare

in modo significativo le decisioni del datore di lavoro (art. 8 LADI in

combinazione con l’art. 31 cpv. 3 lit. c LADI; Circolare della SECO “Prassi

LADI – ID” consid. B12 e segg.):

Ø presso la società SA3 (radiata d’ufficio in data ________), anche

dopo le sue dimissioni quale amministratore unico rassegnate in data

18/23.04.2013;

Ø presso la società SA9 in liquidazione, anche dopo le sue dimissioni

quale amministratore unico e direttore rassegnate in data 18/23.04.2013;

e

disattendendo altresì il suo obbligo di collaborare (art. 28 LPGA) come pure

l’obbligo di informare (art. 31 cpv. 1 LPGA),

indotto

in tal modo la succitata cassa disoccupazione a riconoscere ed erogare

all’imputato AP1, indebite indennità di disoccupazione per un importo

complessivo di CHF 46'129.05, per i mesi da aprile 2013 a

novembre 2013;

arrecando

pertanto a tale ente un danno patrimoniale di pari importo;

con la

precisazione che con decisione 18.12.2013, la CCAD ha sospeso il versamento

delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 01.12.2013.

8.2 per avere, a ____________, nel periodo luglio –

agosto 2016, chiesto e ottenuto dalla Cassa disoccupazione _________ il

versamento di indennità di disoccupazione per il periodo luglio – agosto 2016,

omettendo di dichiarare, nel formulario “Domanda per l’ottenimento degli

assegni per il periodo di introduzione”, in urto con la verità, che in realtà

il dipendente beneficiario dell’indennità, ossia X8, oltre che dipendente della

società SA8, era anche socio al 50% e quindi occupava una posizione analoga a

quella del datore di lavoro all’interno della stessa;

ottenendo

così indebitamente dalla cassa disoccupazione delle prestazioni assicurative

non dovute pari a complessivi CHF 7'800.--.

9. grave

infrazione alle norme della circolazione

(reato

previsto dall’art. 90 cpv. 2 LCStr)

per

avere, alla guida dell’automobile marca Fiat, targata __________, circolato

incorrendo in alcune gravi infrazioni alle norme della circolazione stradale, e

meglio:

- a

_______, aver mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia;

- a

_______, aver svolto una manovra completa di sorpasso a destra (uscita,

accelerazione e rientro) di tre veicoli;

- a

_______, aver mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia;

- a

_______, aver circolato con una distanza di sicurezza insufficiente per circa

870 metri (distanza inferiore a 15 metri), mentre circolava ad una velocità di

circa 90 km/h;

fatti

Fatti

avvenuti sull’autostrada A2 in direzione Sud, sulla tratta compresa tra _______

e _______, in data 06.12.2016 verso le ore 16:30;

10. esercizio

abusivo della professione di fiduciario, ripetuto

(reato

previsto dall’art. 23 cpv. 3 LFID)

per

avere, nel periodo ottobre 2015 – agosto 2016, a __________ e in altre

imprecisate località;

esercitato

ininterrottamente e senza autorizzazione la professione di fiduciario

commercialista, così come definita dall’art. 3 della Legge cantonale

sull'esercizio delle professioni di fiduciario; e meglio, per avere,

- svolto

attività professionali con riferimento alle pratiche di ____________________________

occupandosi della contabilità del ristorante gestito dallo stesso;

- svolto

attività professionali con riferimento alle pratiche di X8, attraverso la

società SA8, in veste di organo di fatto, agendo quale amministratore di fatto

della stessa, per i fatti di cui al precedente sub. n. 8.2.;

11. frode

fiscale, ripetuta

(reato

previsto dall’art. 186 cpv. 1 LIFD e art.

269 LTributaria LT)

per

avere, nel periodo fiscale 2010 e 2011, a ___________

tramite

la presentazione di falsi certificati di salario (di cui al sub. 4), fornito

false dichiarazioni fiscali e meglio, per avere:

- per

la dichiarazione fiscale dell’anno 2010, dichiarato CHF 81'000.00 lordi

rispetto alla somma di CHF 108'000.00 lordi dichiarati a verbale davanti al

pubblico Ministero il 07.04.2016 e il 13.03.2018 (CHF 9'000.00 x 12 mesi);

- per

la dichiarazione fiscale dell’anno 2011, dichiarato CHF 79'000.00 lordi

confronto ai CHF 129'000.00 lordi dichiarati a verbale davanti al pubblico

Ministero il 7.04.2016 e il 13.03.2018 (CHF 9'000.00 x 6 mesi + CHF 12'500.00 x

6);

fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo

e di tempo indicate;

reati

previsti: dagli art. 138 cpv. 1 CP,

art. 146 cpv. 1 CP, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP, art. 165 cpv. 1 CP, art. 251

cpv. 1 CP, art. 307 cpv. 1 CP, art. 105 LADI, art. 90 cpv. 2 LCStr, art. 23

cpv. 3 LFID, art. 186 cpv. 1 LIFD, art. 269 LTributaria;”.

B. Il pubblico

dibattimento di primo grado si è svolto il 1° e il 2 ottobre 2020. In apertura,

con l’accordo delle parti, l’AA è stato parzialmente modificato: al punto 4

l’indirizzo di “_____________” è stato corretto in “_____________”. Esperito il

dibattimento, con sentenza del 2 ottobre 2020 (motivazione scritta intimata il

21 gennaio 2021) la Corte delle assise criminali ha dichiarato AP1 autore

colpevole di:

“1.1. falsità

in documenti, ripetuta

per

avere, a Lugano, _______ e in altre imprecisate località, nel 2011 e 2012,

per

procacciare a sé un indebito profitto, formato dei documenti falsi,

e

meglio, per commettere la frode fiscale, ripetuta, di cui al punto 1.5 del

presente dispositivo, allestito il certificato di salario per l’anno 2010

indicando un salario lordo di fr. 81'000.- anziché di fr. 90'000.-, nonché il

certificato di salario per l’anno 2011 indicando un salario lordo di fr.

79'000.- anziché di fr. 129'000.-;

1.2. falsa

testimonianza

per avere, il 21 marzo 2012, a _______, in qualità di

testimone in un procedimento giudiziario reso una falsa deposizione;

1.3. infrazione

alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione, ripetuta

per

avere, nel periodo ottobre - novembre 2013, a ____________, mediante

indicazioni inveritiere, ottenuto indebitamente per sé indennità di

disoccupazione per un importo complessivo di fr. 11'532.25;

1.4. infrazione

grave alle norme della circolazione stradale

per

avere, il 6 dicembre 2016, sulla tratta autostradale compresa tra _______ e _______,

mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia, svolto una

manovra completa di sorpasso a destra di tre veicoli, mancato di dare la

precedenza durante il cambiamento di corsia e circolato con una distanza di

sicurezza insufficiente;

1.5 frode

fiscale, ripetuta

per

avere, nel 2011 e 2012, a _______________, per commettere una sottrazione

d’imposta, fatto uso, a scopo di inganno, dei falsi certificati di salario

indicati al punto 1.1 del dispositivo”,

mentre lo ha invece prosciolto “dalle

imputazioni di truffa, in parte tentata, di cui al punto 1 dell’atto d’accusa,

sub. di appropriazione indebita di cui al punto 2.1 dell’atto d’accusa, di

amministrazione infedele aggravata, ripetuta, di cui al punto 4 dell’atto

d’accusa, di cattiva gestione di cui al punto 5 dell’atto d’accusa, di falsità

in documenti, ripetuta, di cui al punto 6 dell’atto d’accusa limitatamente alla

differenza di salario pari a due mensilità lorde, ossia a complessivi fr.

18'000.-, indicata nel certificato per il periodo fiscale 2010, di infrazione

alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione di cui al punto 8.2

dell’atto d’accusa, di frode fiscale, ripetuta, di cui al punto 11 dell’atto

d’accusa limitatamente alla differenza di salario pari a due mensilità lorde, ossia

a complessivi fr. 18'000.-, indicata nel certificato per il periodo fiscale

2010” (punto 2 del dispositivo).

Per quanto concerne invece i reati di:

- tentata infrazione alla LADI di cui

al punto 3 dell’AA;

- ripetuta infrazione alla LADI di cui

al punto 8 dell’AA, limitatamente al periodo dal 1.4.2013 al 30.9.2013 e

all’importo di fr. 34'596.80;

- ripetuto esercizio abusivo della

professione di fiduciario di cui al punto 10 dell’AA,

il procedimento nei suoi confronti è

stato abbandonato (punto 3 del dispositivo).

Di conseguenza, ritenuta

la violazione del principio di celerità, AP1 è stato condannato alla pena

pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

All’imputato non sono stati accordati indennizzi e le tasse e le

spese del procedimento di primo grado sono state poste a suo carico in ragione

di 1/10 (cui sono state aggiunte le spese per la redazione della sentenza

motivata, integralmente addossategli), mentre per il resto sono state poste a

carico dello Stato.

AP1 è stato inoltre tenuto a rimborsare allo Stato, non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano, 1/10 di quanto da questo

anticipato per le sue difese d’ufficio.

C. Contro il giudizio AP1

ha tempestivamente annunciato di volere interporre appello e, dopo avere

ricevuto la motivazione scritta della sentenza, ha confermato tale volontà con

dichiarazione dell’8 febbraio 2021, precisando di impugnare i punti 1, 1.1,

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4, 5, 6 e 7.2 del dispositivo del giudizio impugnato. In

estrema sintesi, egli ha chiesto il proscioglimento da ogni imputazione, il

riconoscimento di un’indennità ex art. 429 e 431 CPP e l’accollo allo Stato di

tasse e spese di primo e secondo grado.

D. Il procuratore

pubblico, con appello incidentale del 24 febbraio 2021, ha impugnato

i punti 2 e 4.1 del dispositivo del giudizio di primo grado, chiedendo la

condanna di AP1 anche per i reati di cui ai punti 1 sub. 2.1, 4, 5 e 8.2

dell’AA, con conseguente condanna alla pena detentiva di 20 mesi sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

E. Incontestati, i punti

3 (abbandono del procedimento) e 7.1 (tassazione note professionali) del

dispositivo del giudizio impugnato sono passati in giudicato.

F. Non sono state

formulate istanze probatorie e il pubblico dibattimento d’appello si è tenuto

l’8 settembre 2021. A conclusione dei loro interventi,

- il

procuratore pubblico ha chiesto l’accoglimento dell’appello incidentale e il

respingimento di quello principale, con la condanna di AP1 ad una pena

detentiva di 18 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

anni;

- la

difesa ha chiesto l’assoluzione completa del proprio assistito rinunciando a

formulare pretese per torto morale.

ritenuto

in fatto e in diritto:

vita, situazione

finanziaria e precedenti penali di AP1

1. Sulla vita e sulla

situazione finanziaria di AP1 si rimanda, in applicazione dell’art. 82 cpv. 4

CPP, al consid. 1 (pp. 35-38) della sentenza impugnata. Basti qui dire che egli

ha concluso l’apprendistato bancario nel _______ ed in seguito ha conseguito il

diploma federale di impiegato di commercio, mentre, professionalmente, ha

lavorato in Ticino sia come dipendente di diverse società sia in proprio. Al

dibattimento d’appello ha precisato che attualmente lavora al 50% come

dipendente di una ditta che si occupa di ________________, percependo uno

stipendio mensile lordo di fr. 1'750.-. (Vdib CARP, p. 2). Dagli estratti dei

suoi casellari giudiziari (doc. TPC 12 e 13) egli risulta incensurato in

Svizzera, Italia ed Europa.

truffa sub.

appropriazione indebita in relazione al progetto del centro sportivo di _______

(punti 1.1 e 2.1 dell’AA)

Considerandi

2.

Il punto 1.1 dell’AA

imputa a AP1 di aver utilizzato fr. 330'000.- riconducibili al finanziatore X1

per scopi estranei al progetto del centro sportivo di _______, in particolare

in ragione di fr. 267'000.- per pagarsi lo stipendio tramite la società SA3 (in

seguito: SA3). L’imputazione subordinata di appropriazione indebita di cui al

punto 2.1 dell’AA gli rimprovera essenzialmente il medesimo comportamento.

La prima Corte ha assolto

integralmente AP1, ritenendo, per la truffa, che non vi fosse stato alcun

inganno astuto, e per l’appropriazione indebita che non sussistessero elementi

per ritenere che X1 non fosse in realtà al corrente dello stipendio che AP1 si

versava tramite SA3, ritenendo peraltro poco credibili alcune sue dichiarazioni

(di X1).

Con il suo appello

incidentale il procuratore pubblico chiede la condanna di AP1 per il reato di

truffa, subordinatamente, per il reato di appropriazione indebita.

Viene corretta d’ufficio,

ai punti 1.1 e 2.1 dell’AA, la frase “intestata alla società semplice SA9”

in “intestata alla società semplice SA2”, nella misura in cui tale

svista non è atta a far sorgere nell’imputato alcun dubbio sul comportamento

che gli viene rimproverato. Infatti, alla luce del contesto, della qualifica di

società semplice e del corretto numero di conto bancario che precede la frase

ora corretta, la svista è manifesta (tra le altre, cfr. STF 6B_1141/2015 del 3

giugno 2016 consid. 1.1).

2.1

accertamento dei fatti

la storia del progetto

del centro sportivo di _______

2.1.1

Al dibattimento

d’appello, AP1 ha raccontato per esteso la storia del progetto del centro

sportivo di _______ (Vdib CARP, pp. 2-4). Integrando le sue dichiarazioni con

la documentazione presente agli atti, questa vicenda può essere essenzialmente

riassunta come segue.

Terminato il suo

precedente impiego presso la ______________, AP1 si è ritrovato alla ricerca di

nuove opportunità. Un giorno ha riferito di avere ricevuto la telefonata di un

membro della ___________ con cui aveva collaborato in passato in relazione

all’allestimento di alcuni studi di fattibilità (campo di attività di AP1 nel

precedente impiego), scoprendo così esservi in Ticino un interesse da parte di

alcune associazioni sportive e di alcune scuole per un centro sportivo e

ricreativo. Inizialmente questo poteva consistere in una piscina e in un

piccolo spazio per il pattinaggio, eventualmente con alcune palestre ed aule

scolastiche. AP1 si è quindi confrontato con una sua conoscenza competente in

ambito sportivo, ed ha così scoperto il concetto di “polifunzionalità” su cui

si fonda, per esempio, un moderno centro sportivo realizzato a Los Angeles. Ha

riferito di essersi recato di persona nella città californiana per comprendere

meglio questo concetto e di esserne rimasto profondamente affascinato,

cogliendone le potenzialità (per esempio, nel centro di Los Angeles gli scarti

di acqua calda derivanti dalla pista di ghiaccio venivano utilizzati per

scaldare l’acqua delle piscine).

Rientrato in Ticino, AP1

si è adoperato per avere dei primi riscontri da parte di ______________ e ______________,

a seguito dei quali si è visto imporsi la necessità di disporre di uno studio

di fattibilità revisionato da un terzo prima di poter intavolare una qualsiasi

trattativa. Così AP1, intenzionato ad allestire in prima persona lo studio, ha

preso i primi contatti con X1 per avere il suo punto di vista sulla fattibilità

del progetto. Quest’ultimo si è detto interessato, ed unitamente ad un’avvocata

contitolare di una sua fiduciaria (SA1) si è formata una comunione d’intenti

volta a portare il progetto del centro _______ fino all’approvazione del piano

regolatore e all’acquisizione dei necessari terreni. In seguito, il progetto

sarebbe invece stato ceduto a terzi poiché, dalle prime stime di AP1, questo

aveva un costo di almeno 100 milioni di franchi. Di questi 100 milioni, 60

andavano finanziati con un mutuo presso ______________ e i restanti 40 tramite

investitori ancora da trovare.

È stata così creata la

società semplice SA2 (SA2), istituita tramite un contratto di costituzione del

7.

luglio 2009 (inc. 2013.10277, AI 82, doc. 1). I soci fondatori erano AP1

(75%) e SA1(25%), società di X1 e dell’avv. X9. Gli scopi societari della SA2

erano la promozione del progetto di realizzazione del centro sportivo di _______,

la raccolta dei fondi e la costituzione di una SA destinata a divenire

proprietaria del centro in luogo di AP1, iniziale proprietario. Il

finanziamento era inizialmente stato suddiviso così: AP1 portava il progetto,

per un valore di fr. 300'000.-, e SA1 fr. 100'000.- di liquidità.

L’accordo tra i soci era

di portare il progetto fino all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie

alla sua concretizzazione, per poi cederlo a terzi, e a quel punto, usando le

parole di X1, “avevamo previsto il rientro dell’investimento oltre al bonus

per le nostre prestazioni” (inc. 2013.10277, AI 82, p. 4).

Secondo le dichiarazioni

di X1, l’attività svolta in qualità di soci di SA2 da lui, da AP1 e dall’avv. X9,

“che era sostanzialmente improntata a trovare investitori e il consenso

presso l’autorità, lo facevamo gratuitamente” (inc. 2013.10277, AI 82, pp.

3). Questo accordo è stato confermato anche da AP1 al dibattimento d’appello,

il quale ha precisato tuttavia che, invece, “tutto ciò che era stato

affidato alla SA3 come mandato andava retribuito come SA3” e che “Lui

[X1] era perfettamente a conoscenza.” (Vdib CARP, p. 3-4).

Effettivamente, il fatto che a SA3 sarebbe stato conferito un mandato era stato

convenuto sin dall’inizio. Infatti, nel “Contratto di costituzione di

società semplice” della SA2 è riportato, al punto n. 8.4, che:

“E’ conferito mandato alla SA3, __________, e alla __________,

__________, per la gestione dei servizi quali la progettazione, le pubbliche

relazioni e la realizzazione di materiale pubblicitario, ecc.” (inc.

2013.10277, AI 82, doc. 1, p. 3).

De facto, è stata

poi la sola SA3 a gestire l’intera operatività, lavorando contro fattura e

commissionando lavori a terzi. La delibera delle spese era prevista quale

competenza del comitato di SA2, inizialmente composto da AP1 e X1 (quest’ultimo

in rappresentanza di SA1).

L’attività ha così preso

piede, in maniera concreta. Lo studio di fattibilità è stato terminato il 25

gennaio 2010 ad opera di SA3 e consta di 103 pagine, così come parimenti agli

atti figurano segnatamente un fascicolo rilegato di presentazione, una

presentazione PDF, le trattative con i proprietari dei terreni (bozze dei

rogiti di diritto di compera e scambi per lettera), la corrispondenza col

Municipio di _______ e con il Dipartimento del territorio (in seguito: DT) per

l’esame preliminare della modifica di piano regolatore (in seguito: PR) e il

relativo rapporto del 31 gennaio 2011 del DT nonché il “Rapporto tecnico sul

calcolo dei posteggi e del traffico indotto” ad opera di uno studio

d’ingegneria (doc. TPC 38, plico 1B).

Dagli atti emerge che il

lavoro è stato fatto seriamente, tant’è che il Municipio di _______ si è fatto

promotore della richiesta di modifica di PR e il Dipartimento del territorio,

dopo aver esaminato il progetto, nel suo rapporto non ha lesinato belle parole:

“La documentazione presentata denota un approccio critico e attento alle

problematiche a alle dinamiche in atto nel comparto territoriale di riferimento”

(doc. TPC 38, plico 1B, Rapp. DT, pag. 2). Quanto all’esito del rapporto, esso

in definitiva ha rinviato al Municipio di _______ il progetto non perché

carente o mal fatto, ma poiché sostanzialmente esagerato nelle dimensioni,

dalla portata nettamente sovracomunale e in quanto inevitabilmente grande

generatore di traffico che verrebbe tuttavia a situarsi fuori dai comparti

preposti a tali strutture. In definitiva, previe osservazioni di 5 Sezioni e 3

Uffici cantonali, il DT ha richiesto all’esecutivo comunale di “individuare

una soluzione che meglio si integri nel comparto territoriale e nella regione

di riferimento” (pag. 14), respingendo la proposta di inserirci anche

strutture commerciali non attinenti alla sfera sportiva e pubblica. Anche __________,

dopo aver analizzato la documentazione, ha definito “meritevole ed

interessante” il progetto (doc. TPC 38, plico 1B).

Dopo il rapporto del DT, AP1

ha ridimensionato il progetto del 13%, rinunciando alle strutture non sportive

(cinema, teatro e sala conferenze) e avvalendosi di un team suggeritogli

dall’allora sindaco di _______, composto da professionisti dei rispettivi

settori e coinvolgendo anche il fondo __________ quale ulteriore potenziale

finanziatore. Anche la rappresentanza di quest’ultimo, così come il referente

di ______________, avevano tuttavia chiarito che i promotori dovevano prima

arrivare all’approvazione della variante di PR: questa era una variabile

chiave, senza la quale era precluso l’accesso a qualsiasi finanziamento.

Sul

finire del 2011 è quindi giunta la sera delle votazioni comunali a _______, in

cui avrebbe dovuto essere approvata la variante di PR a livello di consiglio

comunale, ma le cose non sono andate come AP1 avrebbe voluto. Chi avrebbe

dovuto appoggiare AP1 non era presente e l’allora sindaco – con cui AP1 aveva

promosso il progetto – era ormai alla fine del suo mandato e non si sarebbe

ricandidato. A dire di AP1, inoltre, sarebbe in seguito emerso che vi erano

delle problematiche interne tra l’allora sindaco e il Municipio. Di fatto, la

votazione è stata rinviata e AP1 ha capito che a _______ il suo centro sportivo

non sarebbe sorto. X1, scoraggiato dall’esito comunale della vicenda, ha

dichiarato che:

“A questo punto decisi di togliermi definitivamente dal

progetto […] AP1 provò ad andare da solo utilizzando i soldi che erano

depositato [recte: depositati] sul conto della SA2 […] Ho dato il mio consenso

[…] sapendo che erano gli ultimi e che non ne avrei più messi a disposizione,

nella speranza che il progetto potesse comunque continuare […] ho pensato che

forse era l’ultima chance per recuperare il mio investimento” (inc. 2013.10277,

AI 82, p. 8).

Lungi dal darsi per vinto,

AP1 si è adoperato alla ricerca di soluzioni alternative, proponendo il suo

progetto a ________, ________, ________, ________ e ________, fino a sconfinare

in un ultimo tentativo presso il Comune di ________ anch’esso rivelatosi

infruttuoso. Così, trascorsi ormai quattro anni dall’inizio del progetto, il

capitale immesso da X1 si era nel frattempo esaurito e a quel momento è stato

chiaro anche a AP1 che il centro sportivo non avrebbe mai visto la luce, né a _______

né altrove (Vdib CARP, p. 2-4).

le dichiarazioni

di X1

2.1.2

X1 è stato sentito dal

procuratore pubblico in un’unica occasione, prima del suo decesso, il 22 maggio

2014.

In questo frangente, in relazione all’agire di AP1, egli ha rilasciato

dichiarazioni complessivamente poco lineari, volte da un lato a dirsi estraneo

e all’oscuro dell’operato di SA3 e dell’uso fatto dei fondi investiti nel

progetto, ma dall’altro rispondendo a talune domande con la precisione di chi

invece non poteva che essere effettivamente al corrente dell’andamento delle

cose, spese comprese (inc. 2013.10277, AI 82, p. 7, rr. 21-26), non mancando

talvolta anche di rilasciare dichiarazioni in netto contrasto con gli atti. Per

esempio, ha dichiarato che tra SA3 e il contratto di costituzione della SA2 “non

vi era alcun rapporto” (inc. 2013.10277, AI 82, p. 4), e ciò benché nel

contratto di costituzione della stessa fosse invece chiaramente indicata SA3 –

unitamente alla sua società (di X1) __________ – come mandataria “per la

gestione dei servizi quali la progettazione, le pubbliche relazioni e la realizzazione

di materiale pubblicitario, ecc.” (inc. 2013.10277, AI 82, doc. 1, p. 3 ad

n. 8.4). Sulle movimentazioni del conto SA2, che per i pagamenti prevedeva la

firma collettiva a due sua e di AP1 (ad eccezione della possibilità di

impartire telefonicamente ordini urgenti), dopo essersi detto perlopiù estraneo

alla loro gestione, ha infine dichiarato che, in realtà, “AP1 mi diceva che

aveva delle spese da fare e allora mi faceva firmare degli ordini di bonifico,

io firmavo in buona fede” (inc. 2013.10277, AI 82, p. 7). Tuttavia, ha

anche riferito di aver discusso con AP1 per alcune fatture che egli riteneva

più alte del dovuto (inc. 2013.10277, AI 82, p. 7), rimproverandogli, in

definitiva, di aver “gonfiato” alcune di quelle fatture, segnatamente in relazione

a dei modellini (inc. 2013.10277, AI 82, p. 7). Senonché, anche in seguito, è

rimasto comunque nel progetto autorizzando ancora l’utilizzo degli ulteriori

fr. 90'000.- rimasti a disposizione sul conto di SA9 (società che, in seguito,

aveva sostituito la società semplice SA2 allo scopo di portare avanti il

progetto).

In estrema sintesi, ciò

che deve essere ritenuto dalle sue dichiarazioni è che egli sapeva delle spese

di gestione che SA3 fatturava, e che egli approvava i pagamenti – come

effettivamente previsto dagli statuti della società semplice SA2 – per le spese

fatturate sia da SA3 sia dai terzi.

il denaro

investito e il suo utilizzo

2.1.3

Dai documenti agli atti

emerge che la liquidità immessa nel progetto da X1 è stata utilizzata sull’arco

degli anni per saldare le fatture prevalentemente di SA3 e in parte di terzi

prestatori di servizi puntuali. D’altronde, la maggior parte del lavoro è stato

fatto proprio da SA3, ciò che peraltro – lo si ricorda – era stato previsto fin

dalla costituzione della società semplice SA2, in cui era stato previsto il

conferimento del mandato a SA3. In proposito, AP1 ha rilevato che l’importo

complessivamente speso di circa fr. 350'000.- è stato ancora contenuto rispetto

al lavoro svolto, grazie proprio al fatto che se ne è occupato lui in prima

persona, senza delegarlo: facendo un paragone, al dibattimento d’appello egli

ha dichiarato che lo studio di fattibilità della __________________, affidato a

terzi, è costato oltre 1 milione di franchi (Vdib CARP, p. 3).

Analizzando la

documentazione presente nell’incarto si può ricostruire quanto segue.

I fondi investiti da X1

sono stati immessi nella società semplice SA2 dapprima, e in parte nella

neocostituita SA9 in seguito, a disposizione delle stesse e per adempiere agli

scopi statutari, ovvero, essenzialmente, la prima fase di realizzazione del

progetto del centro sportivo.

In seguito, contro

fattura, venivano effettuati i pagamenti a SA3 a titolo di saldo per

prestazioni della stessa o per saldare prestazioni di terzi. Ricordato che

questi ordini di pagamento da SA2 richiedevano la firma sia di AP1 sia di X1 (a

parte per gli ordini telefonici in casi di urgenza, che tuttavia dagli atti non

emergono), non vi sono elementi per ritenere che X1 avrebbe firmato gli ordini

senza sapere quello stava facendo.

Che alcune fatture fossero

– o meno – state “gonfiate” da AP1 è una questione che, oltre a non essere

comprovata, esula dall’impostazione accusatoria (cui questa Corte deve

strettamente attenersi, art. 9 cpv. 1 CPP).

Per quanto concerne,

invece, l’utilizzo effettivo dei fondi investiti da X1 (parzialmente

ricostruibile attraverso la documentazione agli atti, ed in particolare quella

di cui al doc. TPC 38, plico 1A), risulta che il denaro è confluito in SA3 a

titolo di pagamento per le prestazioni di quest’ultima o per saldare fatture di

terzi. Su quest’ultimo utilizzo, prendendo a titolo di esempio alcuni pagamenti

effettuati da SA3 e comprovati dalle relative ricevute bancarie o postali di

avvenuto pagamento, si possono ricostruire i seguenti pagamenti (doc. TPC 38,

plico 1A):

- fr. 20'000.- al Comune

di _______ (estratto ___________);

- fr. 4'126.75 a _________________

(doc. 46);

- fr. 7'000.- all’avv. DI1

(doc. 48 e 49)

- fr. 3'250.- all’ing. X10

(doc. 52)

- fr. 12'912.- a _____________

per la conferenza stampa (doc. 53);

- fr. 5'444.55 a _____________

per lo studio fonico del traffico indotto;

- fr. 13'988.- all’_____

per la revisione dello studio di fattibilità;

- fr. 2'959.- alla ____________

per una presentazione (doc. 60);

- fr. 26'900.- all’arch. _______

per la consulenza sul futuro Centro di _______ (doc. 61);

- fr. 5'000.- alla _______

per le prestazione dell’ing. ______(doc. 63);

- fr. 7'182.50 alla __________

per il lavoro di X11 (doc. 98);

- fr. 25'000.- alla ________

per il lavoro dell’arch. __________;

giungendo già solo così –

omettendo, dunque, tutti i pagamenti inferiori a fr. 2’900.- e quelli per cui

non vi è una ricevuta bancaria o postale di pagamento ma solo la fattura – a

fr. 133'762.80 effettivamente pagati da SA3 a terzi per prestazioni connesse al

progetto del centro sportivo di _______.

Per quanto riguarda invece

i servizi prestati da SA3 – e dunque, essenzialmente, il lavoro di AP1 – dalla

contabilità agli atti si ha che egli per le sue prestazioni fatturava in seno a

SA3 fr. 180.- l’ora e per i giorni di trasferta fatturava un’indennità forfettaria

onnicomprensiva di fr. 1'000.- al giorno. Così, per gli anni 2009, 2010 e 2011

ha elencato prestazioni fatturate a SA2 tramite SA3 per complessivi fr.

192'346.50 (doc. TPC 38, plico 1A, doc. 73-86).

Certo, di primo acchito

l’importo che AP1 ha fatturato tramite SA3 non appare trascurabile, ma letto

nel contesto di un’operazione che se avesse visto la luce era stimata in un

valore di almeno 100 milioni di franchi va senz’altro ridimensionato, come pure

se si considera che queste fatturazioni riguardavano un lavoro effettuato su

quasi tre anni, a cui AP1 si è dedicato perlopiù a tempo pieno. Volendo fare un

paragone, economicamente sarebbe stato come se SA2 avesse delegato l’intera

operatività del progetto a un suo dipendente che vi lavorava a tempo pieno

retribuendolo con un salario mensile di fr. 5'342.95 lordi senza tredicesima

(importo cui si giunge dividendo l’ammontare complessivo di fr. 192'346.50

complessivo per 12 mensilità sull’arco di tre anni). Sulla concretezza del

lavoro svolto da AP1 in seno a SA3, per circoscriverne la portata, giova

richiamare le parole di X1 stesso, rilasciate dinanzi alla Cassa cantonale

d’assicurazione contro la disoccupazione:

“AP1 era responsabile del progetto, si è occupato di

pianificare promuovere organizzare sviluppare il progetto, si occupava di tutti

gli incontri a livello organizzativo, delle serate di promozione […] tutto ciò

che riguarda la società era di competenza del signor AP1. La SA3 si è occupata

della stesura di base del progetto una volta arrivati al progetto definitivo si

è creata la SA9 che si è occupata poi della promozione del progetto […] Con SA3

avevamo fatto un primo progetto approvato solo parzialmente dal Consiglio di

Stato” (inc. 2013.10277, AI 82, doc. 3).

Tali dichiarazioni – che

peraltro non fanno che confermare ciò che già emerge chiaramente dagli atti –

attestano che, essenzialmente, il lavoro per il progetto del centro sportivo è

stato fatto dalla società SA3, su regolare mandato e come previsto dal contratto

di costituzione della società semplice SA2.

gli stipendi percepiti

da AP1 in SA3

2.1.4

Sulla natura giuridica

di questi stipendi si dirà meglio nel seguito, trattando la sussunzione

giuridica dei fatti. Basti qui dire che i flussi di denaro in SA3 dalla società

semplice SA2, rispettivamente da SA9, entravano a titolo di pagamento contro

fattura per prestazioni eseguite o da eseguire e che non vi sono motivi per

ritenere che venissero eseguiti senza il beneplacito – per quanto,

eventualmente, come da egli dichiarato, “in buona fede” (inc.

2013.10277, AI 82, p. 7) – di X1. Aggiungasi inoltre, anticipando ciò di cui si

dirà meglio in seguito, che contrariamente a quanto imputato dall’AA è

sufficiente guardare gli estratti conto agli atti per appurare che gli stipendi

che AP1 si è effettivamente versato nel periodo considerato sono di molto

inferiori a quelli contrattualmente previsti, e dunque, di molto inferiori

anche all’importo di fr. 267'000.-.

2.2

sussunzione

truffa (art. 146 CP)

2.2.1

Giusta l’art. 146 cpv.

1.

CP, chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingan­na

con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure

ne conferma subdolamente l’errore inducen­dola in tal modo ad atti pregiudizievoli

al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria.

Nel caso di specie,

l’accertamento dei fatti non porta a ritenere che via sia stato un inganno. Gli

atti delineano infatti i contorni di un progetto in cui hanno creduto sia AP1

sia X1, e che, se fosse andato in porto – avendo un valore minimo stimato in 100

milioni di franchi – avrebbe portato notevoli profitti a entrambi. X1 è entrato

nel progetto investendovi un capitale che ha messo a disposizione fino al suo

esaurimento, sperando, fino all’ultimo, di trarre profitto da quell’operazione.

A ben vedere, nemmeno X1 stesso ha mai sostenuto di sentirsi truffato da AP1,

fermo restando che nel suo interrogatorio (inc. 2013.10277, AI 82) il

rimprovero che gli ha mosso è stato quello di aver “gonfiato” alcune fatture.

Infine, come visto, il lavoro in seno al progetto da parte di AP1, benché non

abbia infine ottenuto i risultati sperati, è stato concretamente svolto e a AP1

non può essere rimproverato un inganno. Invero, questa Corte ritiene che AP1

fosse non solo intenzionato, ma anche motivato a dare vita al progetto del

centro sportivo. D’altronde, le prospettive di guadagno in caso di successo,

considerata la portata del progetto, erano senz’altro cospicue.

Se poi le aspettative di AP1

fossero – o meno – irrealistiche, nulla muta in relazione alle sue intenzioni.

In conclusione, i fatti

così come accertati non integrano il reato di truffa e l’appello incidentale

del procuratore pubblico sul punto deve essere respinto. Resta pertanto da

esaminare se essi adempiano ai presupposti del reato di appropriazione indebita,

imputazione postulata in via subordinata a quella di truffa.

appropriazione indebita

(art. 138 CP)

2.2.2

Il punto 2.1 dell’AA

imputa a AP1 di essersi indebitamente appropriato, al fine di sostenere il

proprio tenore di vita, dell’importo complessivo di fr. 330'000.- dal conto di SA2,

importo quasi esclusivamente utilizzato per pagarsi gli stipendi in ragione di

fr. 267'000.-.

2.2.2.1

Giusta l’art. 138 n. 1

CP, secondo paragrafo, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di

un terzo valori patrimoniali affidatigli è punito con una pena detentiva sino a

cinque anni o con una pena pecuniaria.

2.2.2.2

Sul piano oggettivo, il

reato presuppone che dei valori siano stati “affidati”, ovverosia che l’autore

abbia acquisito la possibilità di disporne ma che – conformemente ad un

accordo, esplicito o tacito, o a un altro rapporto giuridico – non possa farne

che un determinato uso, segnatamente conservarli, amministrarli o restituirli

(STF 6B_556/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.1; DTF 133 IV 21 consid. 6.2 p.

27). Il comportamento delittuoso consiste infatti nell’utilizzare i valori

patrimoniali in modo difforme dalle istruzioni ricevute e contrariamente alla

destinazione pattuita (STF 6B_556/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.1; DTF 129

IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). Il secondo paragrafo dell'art. 138 n. 1 CP non

protegge la proprietà in quanto tale, bensì il diritto di colui che ha affidato

i valori a che questi vengano utilizzati allo scopo cui erano stati destinati e

conformemente alle istruzioni impartite; è quindi caratteristico

dell’appropriazione indebita il comportamento con il quale l’autore dimostra

chiaramente la sua volontà di non rispettare i diritti di colui che gli ha dato

fiducia (STF 6B_556/2020 del 3 novembre 2020 consid. 6.1; 6B_972/2018 del 20

novembre 2018 consid. 2.1; DTF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23

consid. 1c p. 25). La concessione del semplice accesso ad una cosa (ad esempio,

attraverso la consegna di una chiave), invece, non è assimilabile ad un

affidamento (cfr. Niggli/Riedo, BSK StGB, 2019, art. 138 n. 79 e casistica

citata, ad es. DTF 80 IV 151: chiave di un deposito).

Dal profilo soggettivo,

l’autore deve aver agito intenzionalmente e allo scopo di procacciare a sé o ad

altri un indebito profitto, il dolo eventuale essendo sufficiente (6B_972/2018

del 20 novembre 2018 consid. 2.1; 6B_717/2018 del 10 settembre 2018 consid.

5.1; DTF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).

i flussi di denaro da SA2

a SA3

2.2.2.3

Nel caso concreto, non

vi è stato affidamento a AP1 ai sensi dell’art. 138 CP. Il denaro depositato

sul conto di SA2 non era infatti affidato a AP1, bensì, se del caso, alla

società semplice SA2 stessa, il cui potere decisionale era in mano al comitato,

composto almeno da AP1 e da X1 congiuntamente. Già solo per questo motivo,

l’accusa di appropriazione indebita non può essere ritenuta.

Nemmeno dal profilo del

merito l’imputazione avrebbe comunque avuto miglior sorte. Il denaro usciva

infatti dal conto di SA2 verso SA3 per (come esposto al consid. 2.1.3 supra)

saldare fatture di SA3 e di terzi prestatori di servizi, ciò che ne era

prettamente lo scopo previsto. Va infatti – ancora una volta – ricordato che,

sin dalla costituzione di SA2, SA3 era stata incaricata di occuparsi

dell’operatività, e dagli atti risulta che è ciò che ha fatto. In proposito, si

richiamano le parole dello stesso X1 sul lavoro svolto da AP1 tramite SA3 nel

progetto, già riprese al consid. 2.1.3 supra (cfr. inc. 2013.10277, AI

82, doc. 3).

A

ciò aggiungasi che gli atti non permettono di ritenere che AP1 disponesse

pagamenti a saldo di fatture di SA3 senza l’approvazione di X1. Anche il

versamento dell’ultima tranche di fr. 90'138.20 in SA9 (poi confluita in

SA3 in ragione di fr. 81'552.65) era stato autorizzato da X1, allo scopo di

porre in essere un ultimo tentativo di salvataggio del progetto del centro

sportivo, o, per usare le parole di X1 stesso, “nella speranza che il

progetto potesse comunque continuare” (inc. 2013.10277, AI 82, p. 8). Come

accertato, va ritenuto che AP1 – fino all’ultimo – ha fatto quanto in suo

potere per “salvare il progetto”, andando a proporlo in svariate località della

Svizzera e finanche oltreconfine. Non si può, pertanto, a fronte del solo esito

negativo che il progetto ha infine avuto, ritenere che l’utilizzo del denaro

fosse difforme da quanto prospettato da X1.

gli stipendi di AP1 in SA3

2.2.2.4

Dal momento che SA2

saldava le fatture emesse da SA3 il denaro diventava proprietà di quest’ultima.

Questo denaro, infatti, essendo versato a titolo di saldo di fatture per

prestazioni eseguite (o da eseguirsi) diventava proprietà di SA3, che era

pertanto libera di disporne. Non vi era, di conseguenza, alcun affidamento del

denaro a SA3 (e dunque, indirettamente, a AP1).

Il fatto che AP1, in

quanto azionista e amministratore unico (in seguito: AU) di SA3, avesse

stabilito il suo stipendio è una circostanza che da sé e come tale non ha di

principio rilevanza penale, in particolare se letta in relazione all’accusa di

appropriazione indebita. Su questo specifico aspetto, ritornando al concetto di

affidamento, si può richiamare quanto già ripreso in CARP 17.2019.173 del 26

ottobre 2020, consid. 2a, in cui è riferita la giurisprudenza del Tribunale

federale:

“Nella disamina degli elementi costitutivi del reato,

il concetto di cosa affidata, cioè l’esistenza o meno di una situazione di

affidamento, assume un’importanza centrale. Per costante giurisprudenza, non

vi è affidamento nel senso dell’art. 138 cpv. 1 CP laddove il versamento di una

somma di denaro costituisce una “datio in solutum”, nel senso che

l’autore riceve questa somma di denaro per sé, in contropartita di una

prestazione da lui effettuata o da effettuare (sentenza del Tribunale

federale 6B_785/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 2.3; DTF 133 IV 21 consid.

7.2; sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto 2009, consid. 4). Per citare

alcuni esempi, non è stata ammessa l’appropriazione indebita, in assenza di

affidamento, nel caso di un paziente che non ha riversato alla clinica

l’importo da questa fatturato per una degenza e a lui versato dalla sua cassa

malati (DTF 117 IV 256), così come nel caso di un albergatore che incassava,

con le prestazioni alberghiere, la tassa di soggiorno e non ne riversava

l’ammontare equivalente al Comune (DTF 106 IV 355). Non affidati – poiché

ricevuti per sé – sono stati ritenuti gli acconti che il locatore riceve dal

locatario per il riscaldamento (DTF 109 IV 22), la pigione della sublocazione

(DTF 73 IV 170) […].

La casistica proposta da Niggli/Riedo annovera la già

citata sentenza 6B_785/2009 del 23 febbraio 2010 consid. 2.3 (ad art. 138 CP,

n. 62), ove il Tribunale federale ha negato, per assenza di valori patrimoniali

affidati, l’esistenza di un’appropriazione indebita […]. Imputato

era, in quel caso, l’amministratore di una società anonima che gestiva

un’agenzia di viaggi in difficoltà finanziarie. Egli aveva proposto ai suoi

clienti una gita sul Lago di Garda con viaggio e pernottamenti. Non aveva però

fatto fronte alle prestazioni promesse, ma utilizzato i soldi dei pagamenti

anticipati dei clienti per coprire i debiti della società in decozione.

Analoga situazione era approdata sui tavoli della

CCRP, che parimenti aveva escluso l’affidamento nel caso di un socio gerente di

una Sagl, attiva nel settore della carpenteria metallica, che aveva ricevuto un

acconto per la costruzione di una tettoia, da lui utilizzato per pagare i

debiti della sua Sagl, poi fallita (sentenza CCRP inc. 17.2009.11 del 19 agosto

2009)”.

conclusioni

2.2.2.5

In sintesi, non vi sono

gli elementi per ritenere adempiuto il reato di appropriazione indebita. Su

questo punto il giudizio dell’istanza precedente va pertanto confermato e

l’appello incidentale del procuratore pubblico respinto.

truffa,

in parte tentata, ai danni dell’Ufficio regionale di collocamento (punto 1.2

dell’AA)

3.

Il punto 1.2 dell’AA

imputa a AP1 di avere ripetutamente raggirato il personale dell’Ufficio

regionale di collocamento di Lugano e il personale dell’Ufficio delle misure

attive di Bellinzona dichiarando, contrariamente al vero:

- di aver assunto X2 alle

dipendenze di SA5 nel periodo 1.12.2009-15.8.2011 in qualità di impiegata di

vendita, con un salario mensile di fr. 6’500.- lordi;

- di avere assunto X3 alle

dipendenze di SA3 nel periodo 1.10.2009-3.10.2011 in qualità di consulente

agrario, con un salario mensile di fr. 6’500.- lordi;

- di avere assunto X4 alle

dipendenze di SA6 nel periodo 1.12.2010-2.4.2012 in qualità di promotore

finanziario, con un salario mensile di fr. 10'500.- lordi;

- di avere assunto X5 alle

dipendenze di SA3 nel periodo 1.7.2011-gennaio 2013 in qualità di modello per

pubblicità con un salario mensile di fr. 8’000.- lordi;

inducendo in tal modo le autorità a riconoscere ed erogare alle

succitate società a beneficio di X2 e X3 indebiti sussidi per un importo

complessivo di fr. 45'037.60 per il periodo 1.10.2009-30.11.2011, arrecando

pertanto a tali enti un danno patrimoniale di pari importo, con la precisazione

che le successive due richieste di sussidio relative all’assunzione di X4 e X5

sono state respinte dall’Ufficio delle misure attive di Bellinzona.

La prima Corte ha assolto AP1 ritenendo che alle autorità non

potevano non scattare da subito dei campanelli d’allarme siccome le richieste

erano riferite a società da poco costituite e i salari indicati non erano

plausibili a fronte degli incarichi e del profilo formativo dei dipendenti. Ha

quindi concluso che, in queste circostanze, l’inganno non potesse essere

considerato “astuto”, come invece esige l’art. 146 CP.

Il procuratore pubblico, con il suo appello incidentale, chiede la

condanna di AP1 ritenendo che non si possa rimproverare all’autorità di aver

agito con leggerezza e che l’inganno debba pertanto essere ritenuto astuto.

gli impieghi

dichiarati da AP1 per ricevere i sussidi corrispondevano alla realtà dei fatti?

3.1

Va innanzitutto

stabilito se gli impieghi dichiarati da AP1 nelle sue richieste volte ad

ottenere i sussidi corrispondessero o meno alla realtà e in secondo luogo,

qualora si dovesse accertare che così non era, se siano presenti gli elementi

costitutivi del reato di truffa.

X3 in SA3

3.1.1

X3 ha sostenuto che il

suo impiego fosse reale; tuttavia, già solo riassumendo quanto ha dichiarato,

emerge che così non era, o quantomeno, non nella misura indicata nella

documentazione prodotta per ricevere i sussidi. Dal suo interrogatorio del 7

aprile 2016 dinanzi al procuratore pubblico, in sintesi, emerge infatti che la

sua attività di “consulente agrario” (mansione che figurava a contratto)

sarebbe consistita, per il primo anno (1.10.2009 – 8.10.2010), nel chiedere a

un totale di 25 contadini se fossero interessati, in linea di principio (poiché

il progetto SA2 era ancora in una fase del tutto embrionale), a vendere i loro

prodotti nei negozi che sarebbero dovuti sorgere all’interno del centro

sportivo oggetto del progetto SA2 (inc. 2012.8545, AI 29, p. 3).

È evidente che tale

attività non corrisponde certo a un impiego a tempo pieno retribuito con fr.

6'500.- lordi mensili. Nel seguito del suo interrogatorio, X3 ha ritenuto di

aggiungere che si occupava anche di controllare l’acqua e l’olio dei quad che

venivano noleggiati nel garage di _______ (che, però, non erano affittati da SA3,

bensì da SA5, società della quale non era dipendente). In seguito, ha

specificato che questa attività di manutenzione dei quad lo occupava cinque ore

a settimana, e che oltre a controllarli li puliva anche tutto l’anno,

aggiungendo che si trattava di sei quad (inc. 2012.8545, AI 29, p. 4 e 6).

Salvo che, stando alle dichiarazioni di AP1 (inc. 2012.8545, AI 29, p. 6) e X2

(inc. 2012.8545, AI 30, p. 3-4), i quad a _______ erano in realtà solo tre e

venivano affittati solo d’estate. Peraltro, sempre secondo X2, venivano

affittati solo se non pioveva e della pulizia, comunque, se ne occupava lei.

Per quanto concerne

l’erogazione dei sussidi richiesti, alla fine del primo anno, con decisione

4.10.2010, l’Ufficio delle misure attive ha concesso il rimborso di fr.

43'464.60 a SA3, equivalente al 60% del salario lordo che SA3 ha dichiarato di

aver versato a X3 per 12 mesi (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2, A84). Quindi,

quattro giorni dopo (8.10.2010) X3 ha iniziato un periodo di malattia, durato

per tutto il secondo anno (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2, A64, p. 6). Terminato

questo anno di malattia (il 30.9.2011), ha rassegnato le sue dimissioni con

effetto immediato tre giorni dopo (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2, A67).

Sui salari, considerato

che secondo quanto dichiarato da AP1 questi venivano versati sempre a contanti

(inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2, A49) e che a X3 – stante quanto poc’anzi detto –

non si può credere, risulta difficile fare accertamenti. A ben vedere, l’unico

elemento oggettivo che può essere ritenuto è che dal conto bancario di SA3 non

emerge alcun pagamento di stipendio o prelievo a contanti in favore di X3 (inc.

2013.10277, AI 67, estratti conto relazione conto ___________). È invece del

tutto abbondanziale rilevare come la lettera di disdetta per motivi medici di X3

abbia funto da modello per la disdetta di X4 inoltrata sei mesi dopo, che ne è

un letterale copia-incolla con la sola modifica della funzione (cfr. inc. 2012.8545:

AI 29 doc. 3 e AI 27 doc. 2).

In definitiva, va ritenuto

che l’impiego di X3 non corrispondesse a quanto dichiarato da AP1 per ottenere

i sussidi statali ex art. 3 e 5 L-rilocc per complessivi fr. 44'644.35. Questi

sono, pertanto, stati ottenuti con l’inganno (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 1).

X2 in SA5

3.1.2

Anche l’impiego di X2 è

stato prevalentemente fittizio: dai documenti prodotti per ottenere i sussidi

statali doveva trattarsi di un lavoro a tempo pieno con un minimo di 40 ore

lavorative settimanali, retribuito con fr. 6'500.- lordi per 12 mensilità (inc.

2012.8545, AI 30, doc. 1). Nella realtà dei fatti si è invece trattato di un

aiuto di qualche ora alla settimana, pagato circa fr. 2'500.- al mese, ritenuto

che, dopo che X2 riceveva lo stipendio di circa fr. 5'500.- netti previsto

contrattualmente, ne doveva restituire in contanti a AP1 fr. 3'000.-. In

proposito, è sufficiente rimandare alle convergenti dichiarazioni della signora

X2 (inc. 2012.8545, AI 30, p. 3-6 e AI 36 p. 6-7) e di suo figlio ________

(inc. 2012.8545, AI 37, p. 4), che tutto avevano tranne un interesse a mentire

in proposito.

L’Ufficio cantonale delle

misure attive ha accolto la domanda di sussidio ex art. 3 L-rilocc inoltrata da

AP1 per il primo mese di attività di X2 (dicembre 2009), riconoscendo fr.

392.25, mentre ha respinto le richieste per il periodo seguente e quelle ex

art. 5 L-rilocc (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 1). Per circa otto mesi, e meglio

dal 13.12.2010 al 15.8.2011, X2 è stata in malattia e il 12.8.2011 ha

rassegnato le dimissioni allo scadere del periodo di malattia per (come pochi

giorni dopo farà anche X3) motivi medici, e meglio poiché “Purtroppo su

suggerimento del mio medico di fiducia, non posso più intraprendere il lavoro,

perché mi peggiorerebbe la mia personale situazione a causa dei disturbi medici

creati in passato” (inc. 2012.8545, AI 30, doc. 10).

X4 in SA6

3.1.3

Dai documenti agli atti

e dalle sue dichiarazioni emerge che X4 era stato effettivamente impiegato a

tempo pieno presso SA6 (si rinvia in proposito alla lettura di: inc. ___________,

all. a AI 1, doc. 4, C83, sentenza TCA ________________________, AI 27, p. 3 e

ss.; inc. __________, AI 31a con la precisazione che agli atti mancano i

documenti allegati, ma da ciò non può certo trarre svantaggio l’imputato).

Ne deriva che questa

specifica imputazione non può essere ritenuta, e l’appello incidentale del

procuratore pubblico su questo punto deve essere sin d’ora respinto.

X5 in SA3

3.1.4

Dagli atti emerge che X5

sarebbe stato inizialmente assunto dal 1.7.2011 come “modello per pubblicità”

(inc. 2012.8545, AI 28, p. 2-5), con conseguenti richieste di sussidio ex art.

3.

e 5 L-rilocc e 65 LADI, entrambe respinte (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2: A86,

A91, A92, A95, A98, A104 e A108). Il respingimento delle domande è stato

motivato dal fatto che “il signor X5 risulta tutt’ora iscritto all’Ufficio

regionale di collocamento di Lugano alla ricerca d’impiego e che di fatto non è

mai stato assunto dalla SA3” (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2: A92 e A98). Dal

“Verbale del colloquio di consulenza” dell’Ufficio regionale di

collocamento, controfirmato da X5, si evince che “Da SA3 non è stato assunto

in quanto il contratto prevedeva l’assunzione solo in caso la ditta avesse

ottenuto gli incentivi” (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2, A91). In proposito,

va dato atto del fatto che con scritto 20/21 giugno 2011 AP1 aveva comunicato

all’Ufficio delle misure attive che l’assunzione di X5 sarebbe stata vincolata

al riconoscimento dei sussidi (inc. 2012.8545, AI 1, doc. 2, A101).

Di conseguenza, a AP1 non

può essere rimproverato di aver dichiarato “contrariamente al vero, di avere

assunto X5 alle dipendenze della SA3 (…) nel periodo 01.07.2011 – gennaio 2013

in qualità di modello per pubblicità, con un salario mensile di CHF 8’000.--

lordi” (punto 1.2 dell’AA). L’appello incidentale del procuratore pubblico

su questo punto deve pertanto essere respinto.

accertamento dei

fatti sulle modalità dell’inganno

3.2

Occorre ora

determinare se l’innegabile inganno posto in essere dall’imputato in relazione

alle richieste di sussidio per le assunzioni di X3 e X2 fosse astuto. Infatti,

giusta l’art. 146 CP, affinché vi sia truffa non basta che la vittima sia stata

ingannata, ma è necessario che lo sia stata “con astuzia”.

Considerandi di diritto

sulla nozione di astuzia nel reato di truffa

3.2.1

3.2.1.1

Secondo la

giurisprudenza federale vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un

edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma anche

laddove si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non è

possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se il

truffatore dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le

circostanze, che essa rinuncerà a farlo in virtù di un particolare rapporto di

fiducia (STF 6B_1180/2020 del 10 giugno 2021, consid. 2.2; DTF 143 IV 302 consid. 1.3).

L’astuzia non è realizzata

se la vittima poteva proteggersi con un minimo di attenzione o evitare l’errore

con la prudenza minima che ci si poteva aspettare da lei. Non è tuttavia

necessario che abbia fatto prova della più grande diligenza o che abbia ricorso

a tutte le misure possibili per evitare di essere ingannata. L’astuzia è

esclusa soltanto se la vittima non ha proceduto alle verifiche elementari che

ci si poteva attendere da lei secondo le circostanze. In ogni caso, una

co-responsabilità della vittima esclude l’astuzia solo in casi eccezionali

(6B_1180/2020 del 10 giugno 2021, consid. 2.2; DTF 143 IV 302 consid. 1.4; 142

IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

3.2.1.2

Dal

profilo soggettivo, l’autore di una truffa deve agire

intenzionalmente e nell’intento di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto (STF 6B_1038/2018 del 29 maggio 2019 consid. 4.1).

X3 in SA3

3.2.2

3.2.2.1

Il 12 ottobre 2009 AP1

ha richiesto un sussidio L-rilocc per X3 in cui era indicata come ultima

professione “contadino” e come attuale funzione “consulente agrario”,

con un salario di fr. 6'500.- lordi mensili. Il salario indicato, sia a fronte

del profilo del lavoratore sia a fronte dell’effettivo impiego per cui sarebbe

stato assunto, risulta particolarmente elevato. Ciò avrebbe dovuto portare a

delle verifiche da parte dell’Ufficio delle misure attive sull’effettività

dell’impiego prospettato e sulle effettive mansioni. Non avendo quest’ultimo

agito in tal senso, l’inganno non può essere considerato astuto e viene così a

mancare un presupposto del reato.

Nemmeno applicando la

giurisprudenza federale in materia di truffe in ambito sociale, per cui laddove

esiste un obbligo di fornire informazioni complete e veritiere (cfr., per

esempio, art. 28 cpv. 1 e 2, come pure 31 cpv. 1 LPGA) le autorità devono poter

fare affidamento sulle dichiarazioni del richiedente (cfr., da ultima, la STF

6B_338/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 3.4.1) o quella sui Massengeschäfte

citata dal procuratore pubblico, le cui implicazioni sono equivalenti (cfr. STF

9C_982/2010 del 16 maggio 2011 consid. 3.2), si giunge a un risultato diverso.

Infatti, a fronte di uno

stipendio così alto rispetto al profilo professionale dell’impiegato, alla mansione

da svolgere e al tipo di società, delle verifiche elementari si imponevano in

ogni caso.

L’appello incidentale del

procuratore pubblico sul punto deve pertanto essere respinto.

X2 in SA5

3.2.3

3.2.3.1

La documentazione

prodotta da AP1 all’Ufficio delle misure attive con cui ha chiesto il sussidio

L-rilocc indicava l’assunzione di X2, venditrice di formazione, in qualità di

impiegata di vendita, con un salario di fr. 6'500.- lordi mensili e la mansione

di “Collaborazione nel settore del noleggio auto, moto e barche” (inc.

2012.8545, AI 1, doc. 3: B2, B4). Anche per X2 lo stipendio indicato risultava

senz’altro particolarmente elevato, sicché quantomeno delle verifiche

elementari avrebbero dovuto essere esperite. Concedendo, seppur solo per il

primo mese, il sussidio richiesto, l’Ufficio delle misure attive non ha effettuato

le verifiche necessarie. Richiamato quanto poc’anzi esposto in relazione a X3,

ne deriva che anche per X2 difetta il presupposto dell’astuzia.

L’appello incidentale del

procuratore pubblico deve essere, anche su questo punto, respinto.

ripetuta

amministrazione infedele aggravata (punto 4 dell’AA)

4.

Il punto 4 dell’AA

imputa sostanzialmente a AP1 di avere utilizzato il patrimonio sociale di SA3

per scopi estranei alla stessa, e meglio per scopi estranei al progetto SA2.

Oggetto di specifico rimprovero sono l’aver speso, a danno di SA3:

- fr. 46'200.- per le

pigioni mensili dell’appartamento/ufficio di ______________;

- fr. 20'000.- “per trasloco

a ________”;

- fr. 37'786.95 “almeno,

per alberghi, ristoranti, benzina, bar e casinò, di cui almeno CHF 5'943.00 per

spese inerenti il _________________________, ossia noti locali notturni del

Cantone”;

per un totale di

almeno fr. 109'929.95, ai quali vanno aggiunti i suoi stipendi per fr.

267'000.-, per un totale di fr. 376'929.95.

4.1

La prima Corte,

passando in rassegna le diverse poste elencate dall’AA, ha argomentato quanto

segue:

“Dinanzi alla Corte l’imputato ha dichiarato

che in _____________ vi erano dei locali che in parte erano attribuiti a

ufficio di SA3 e in parte a sua abitazione. Egli ha riferito che corrispondeva

personalmente metà del canone di locazione in ragione dell’uso di parte dei

locali a titolo personale. Dagli atti risulta che la locazione, pari a fr.

1'650.- mensili, era saldata al locatore tramite un ordine permanente a debito

del conto intestato alla SA3. Che l’importo a debito di SA3 sia quello

integrale non dimostra ancora che vi sia stata un’amministrazione infedele.

Occorre, infatti, ancora verificare se AP1 non abbia poi accreditato il conto

di SA3 di quanto concerneva la propria abitazione. Ci sono diversi versamenti

in contanti sul conto intestato alla SA3, che superano ampiamente l’importo

totale che, per il periodo indicato nell’atto d’accusa, concernerebbero la metà

del canone di locazione. In applicazione del principino in dubio pro reo questa

Corte non può quindi escludere che parte degli stessi avessero la finalità

invocata dall’imputato.

Passando

alla spesa di fr. 20'000.- con dicitura “trasloco a ________” indicata

nell’atto d’accusa. A domanda del Procuratore pubblico AP1 ha riferito, dinanzi

alla Corte, che SA3 aveva emesso regolare fattura alla SA5, che questa ha poi

pagato. Egli ha precisato che tale pagamento è stato effettuato da X2 usando i

soldi del suo secondo pilastro (VI dib., p. 5 in fondo e 6 in alto).

Effettivamente, dopo aver inizialmente parlato di attività su gommoni, nel

verbale di confronto X2 ha ammesso di aver dato fr. 30'000.- a AP1 per

l’acquisto della barca e dei quad. Dopo visione dei documenti ha affermato che

l’importo corretto è pari a fr. 24'860.-. Ella ha anche riferito di aver

prelevato per questo il suo capitale di pensione per fr. 40'000.- e di aver

versato l’importo necessario a AP1, sul conto della SA3, in diverse tranches

(inc. 2012.8545 VI 08.04.2016 PP, AI 30). Visionando gli estratti bancari di SA3

(AI 67) vi è che vi sono diversi accrediti postali che corrispondono,

all’incirca, alla cifra indicata da X2.

Quanto

alle spese per alberghi, ristoranti e via dicendo, indicate a pag. 7 in alto

dell’atto d’accusa, riferite a un periodo che va dal luglio 2009 al marzo 2013,

le stesse non sono tali da insinuare un ragionevole dubbio sulla loro

riconducibilità all’attività di promozione del progetto SA2.

Infine,

sugli stipendi ai quali si fa riferimento a pag. 7 in alto dell’atto d’accusa,

si rinvia a quanto illustrato in relazione al punto 2.1 dell’atto d’accusa.

In

definitiva, vi è che l’imputato è prosciolto anche dall’accusa di

amministrazione infedele aggravata.” (sentenza impugnata, consid. 9, p. 48-49).

4.2

4.2.1

Le argomentazioni della

prima Corte riguardanti il pagamento delle pigioni sono condivise e, di

riflesso, possono essere fatte proprie da questa Corte. Vi si rinvia in

applicazione dell’art. 82 cpv. 4 CPP.

4.2.2

Sulla questione dei fr.

20'000.- con la dicitura “trasloco a ________”, deve essere fatta

chiarezza.

Al dibattimento di primo

grado, AP1 ha precisato che la dicitura “trasloco a ________” si

riferiva in realtà all’acquisto di una barca e quattro quad provenienti da ________,

“per l’attività della SA3”, comprati “nell’ambito del fallimento di

______________” (VI TPC, p. 2).

Queste dichiarazioni vanno

quindi lette alla luce di quelle rilasciate nel suo verbale del 13 ottobre

2016, a confronto con X2 (inc. 2012.8545, AI 36, p. 5), in cui aveva spiegato

che:

- SA3 ha acquistato da un

fallimento una barca e dei quad per fr. 20'000.-;

- SA3 ha venduto la barca

e i quad a X2 per fr. 25'800.-.

X2 ha quindi confermato

queste dichiarazioni, indicando di aver versato fr. 24'860.- per l’acquisto dei

quad e della barca (p. 6).

Dagli estratti dei

movimenti bancari di SA3 agli atti (inc. 2013.10277, AI 67), risultano in

uscita fr. 20'000.- il 2.6.2009 (prelevamento di cassa, “Rif: Trasloco ________”)

e in entrata, il 7.8.2009, fr. 24'860.- (accredito CCP secondo cedola postale).

Ne discende che per

quest’operazione AP1 non può essere ritenuto autore colpevole di

amministrazione infedele nei confronti di SA3, avendoci di per sé finanche

ricavato un utile per la società.

4.2.3

Per quanto attiene alle

spese, la motivazione dell’istanza precedente è parimenti condivisibile

nella misura in cui non vi sono elementi che dimostrino che quelle fossero

spese personali di AP1 e non riconducibili all’attività di SA3. La gestione

delle pubbliche relazioni di SA2 era infatti parte integrante del mandato da

quest’ultima conferito a SA3 in occasione della costituzione di SA2 (“per la

gestione dei servizi quali la progettazione, le pubbliche relazioni e la

realizzazione di materiale pubblicitario, ecc.”, inc. 2013.10277, AI 82,

doc. 1, p. 3 ad n. 8.4). In tale contesto è notorio che parte del lavoro

promozionale e di pubbliche relazioni può essere costituito da attività offerte

alle persone da coinvolgere (segnatamente pranzi, cene e svaghi). Il Tribunale

federale, in proposito, ha menzionato quale esempio di un comportamento

penalmente rilevante dei pranzi d’affari “assolutamente non necessari” al buon

andamento dell’impresa (“absolument pas nécessaires à la bonne marche de

l'entreprise”, STF 6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 10.1;

6B_765/2011 del 24 maggio 2012 consid. 2.1.1).

AP1, in proposito, ha

spiegato che:

“Si tratta di 3 anni e mezzo di spese di gestione

del progetto SA2. Per esempio quando si andava a vedere alcuni centri

internazionali, oppure in Svizzera francese, si avevano delle spese. Si tratta

di un esempio. Tutti gli incontri fatti a livello pubblico, o prima o dopo

abbiamo sempre invitato Municipio o giornalisti ad aperitivi e a cene. C’è una

certa cordialità in questo senso. Sulla totalità, aggiungo che i costi della

benzina erano i viaggi per il centro, non spese a titolo personale. Mentre per

quanto riguarda i fr. 5'943.- sono dovuti all’orario, infatti quelle poche

volte che finivamo tardi e c’erano ospiti da intrattenere li abbiamo portati a bere

qualcosa.” (VI TPC, p. 2-3).

Non avendo l’accusa

apportato elementi che permettano di ritenere con sufficiente certezza che le

circostanze alla base delle spese che l’AA menziona fossero “assolutamente

non necessarie” alla gestione del mandato con SA2 (e dunque al buon

andamento di SA3) e prevedendo suddetto mandato espressamente la gestione delle

pubbliche relazioni, il reato non può essere ritenuto.

4.2.4

L’unico comportamento

da esaminare è pertanto relativo al versamento degli stipendi.

Come visto, non può essere

rimproverato a AP1 il fatto che per il suo lavoro in seno a SA3 si attribuisse

uno stipendio né tantomeno vi sono elementi per ritenere che egli – sempre

tramite SA3 – non lavorasse effettivamente per la mandante SA2.

La questione degli

stipendi può dunque essere esaminata esclusivamente dal profilo della loro

proporzionalità rispetto alle possibilità finanziarie di SA3, e dunque, di un’eventuale

lesione al patrimonio di quest’ultima.

Come stabilito dal

Tribunale federale in DTF 86 II 159 consid. 1 p. 163 e ripreso ancora in STF

6B_310/2014 del 23 novembre 2015 consid. 3.9.1 la remunerazione

dell’amministratore di una società deve essere fissata non solo in funzione del

lavoro svolto e dei servizi resi, ma anche in funzione della situazione

economica dell’impresa. In questo senso, nel caso concreto, la lente

d’ingrandimento deve essere posta sull’aumento di stipendio contrattualmente

previsto a partire dal 1° luglio 2011 da fr. 9'000.- a fr. 12'500.-, ammesso

che in quel periodo SA3 già versasse in cattive acque.

la situazione di

SA3

4.2.4.1

Nel 2010 sono

state avviate le prime esecuzioni nei confronti di SA3 per complessivi fr.

59'840.80 (doc. TPC 29, p. 2) e il conto bancario della società presentava al

31.12.2010

un saldo attivo di fr. 22'486.12. Dalla documentazione dell’Ufficio

di tassazione delle persone giuridiche risulta che, alla chiusura del periodo

contabile, SA3 aveva conseguito un utile netto d’esercizio di fr. 40’000.-, di

per sé non figuravano debiti e in ogni caso il capitale imponibile complessivo

era di fr. 145’079.- (inc. 2013.10277, all. a AI 1 n. 190).

Nel 2011 è stata

avviata nei confronti di SA3 un’ulteriore esecuzione per fr. 16'639.-, e le

entrate sono state composte da:

- versamenti della _________________

in relazione a X3 per complessivi fr. 58'340.10;

- versamenti della _________________

in relazione a AP1 per complessivi fr. 60'443.90;

- versamenti della _________________

per una causale non identificata per fr. 2'610.80;

- versamenti di cassa e in

minima parte tramite cedola postale per complessivi fr. 71'556;

- versamenti per

prestazioni relative a SA2 per complessivi fr. 111’322.65.

L’esercizio si è chiuso

e sul conto bancario vi era un saldo positivo di fr. 3'686.77.

gli stipendi di AP1

4.2.4.2

Dal 1° luglio 2011,

secondo la documentazione di SA3 agli atti, lo stipendio mensile di AP1 sarebbe

dovuto formalmente passare da fr. 9'000.- lordi a fr. 12'500.-, senza che fosse

specificato se questo importo avrebbe dovuto corrispondere al salario lordo o a

quello netto (inc. 2013.10277, AI 82, doc. 6). Tuttavia, nei fatti così non è

stato.

AP1 non si è attribuito

alcuno stipendio per il mese di gennaio 2011, poi, fino ad agosto compreso, si

è attribuito ancora fr. 9'000.- lordi (fr. 8'071.65 netti), mentre per i

restanti 4 mesi dell’anno si è attribuito due stipendi da fr. 12'500.- netti e

uno da fr. 12'000.- netti (inc. 2013.10277, AI 67, Classeur 4). In

sintesi, per l’anno 2011, considerando gli stipendi effettivamente percepiti AP1

si è attribuito un salario medio di fr. 7'062.69 netti per i primi 8 mesi

dell’anno e di fr. 9'250.- netti per gli ultimi 4 mesi.

Complessivamente,

pertanto, nel 2011 AP1 si è attribuito stipendi per complessivi fr. 93'501.55

netti, corrispondenti a un salario medio mensile di fr. 7'791.79 netti.

conclusioni

4.2.4.3

Il salario che AP1 si è

attribuito nel 2011 ancora non appare sproporzionato rispetto alla situazione

concreta di SA3, considerato in particolare che:

- l’intera operatività di SA3

in relazione alla mandante SA2 – che quell’anno aveva apportato versamenti per

fr. 111’322.65 – consisteva nel lavoro svolto da AP1;

- egli ricopriva anche la

carica formale ed effettiva di AU della società;

- circa 2/3 (fr.

60'443.90) dell’importo che AP1 si è versato come stipendio era costituito da

indennità versate da _________________ a tale scopo;

- lo stipendio durante

quest’anno non solo non è stato aumentato rispetto a quello inizialmente

previsto in SA3 di fr. 9'000.- lordi ma è stato finanche leggermente ridotto

(ricordato che lo stipendio di fr. 9'000.- lordi si concretizzava in versamenti

di fr. 8'071.65 netti, a fronte degli effettivi fr. 7'791.79 netti mediani

versati per il 2011).

Dispositivo

4.2.5. Per questi motivi,

l’appello incidentale dell’accusa che verte sui summenzionati aspetti deve

essere al riguardo respinto.

ripetute falsità in

documenti e frode fiscale (punti 6 e 11 dell’AA)

5. I punti 6 (ripetuta

falsità in documenti, art. 251 cpv. 1 CP) e 11 (ripetuta frode fiscale, art.

186 cpv. 1 LIFD e 269 LT/TI) dell’AA imputano a AP1 di aver formato delle false

“attestazioni di rendite”, poi utilizzate per le sue dichiarazioni fiscali

degli anni 2010 e 2011, in cui figuravano stipendi inferiori alla realtà. E

meglio, dichiarando di aver ricevuto quale salario da SA3 per il 2010 fr.

81'000.- in luogo dei fr. 108'000.- che risultano dal contratto di lavoro (inc.

2012.8545, AI 75, doc. 10a), e per il 2011 dichiarando fr. 79'000.- in luogo

dei 129'000.- anch’essi risultanti dalla documentazione agli atti (inc. 2012.8545,

AI 75 doc. 10a e 11).

La prima Corte, fondandosi

sui movimenti del conto bancario di SA3, ha ritenuto che per il 2010 mancassero

i versamenti di due stipendi mentre per il 2011 non ne mancasse nessuno. Ha

pertanto confermato le imputazioni con la sola eccezione delle due mensilità

non percepite nel 2010.

Con il suo appello, AP1

ribadisce di aver ricevuto solo 9 stipendi nel 2010, che corrisponderebbero

così a quanto dichiarato nella sua attestazione delle rendite. Per il 2011

sostiene invece di aver ricevuto solo i fr. 79'000.- che ha dichiarato

fiscalmente, corrispondenti agli stipendi che non erano stati oggetto di

contenzioso con la _________________, assicurazione malattia cui quell’anno SA3

ha fatto capo e che ha poi contestato il riconoscimento della sua malattia.

Egli sostiene di avere effettivamente incassato fr. 100'000/110'000.- da SA3

quell’anno, ma che l’eccedenza rispetto ai fr. 79'000.- era stata percepita

“indebitamente” a fronte delle contestazioni della _________________: se non

l’ha in seguito rimborsata a SA3 (n.d.r.: l’eccedenza di fr. 21'000.- /

31'000.-) era solo poiché vantava dei crediti nei confronti della stessa per

lavori non pagati (Vdib CARP, pp. 4-5).

5.1. accertamento dei fatti

2010

5.1.1. Dalla documentazione

bancaria (inc. 2013.10277, AI 67, Classeur 4) risultano non versati gli

stipendi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010.

Quelli versati erano di

fr. 8'071.65 l’uno (corrispondenti al netto): questo importo è possibile che

corrisponda ai fr. 9'000.- lordi contrattualmente previsti, per complessivi fr.

81'000.- di reddito lordo annuo, come dichiarato fiscalmente da AP1 (inc.

2012.8545, AI 75, doc. 17). Nulla può dunque essergli rimproverato per questo

anno fiscale.

2011

5.1.2. Dalla documentazione

bancaria (inc. 2013.10277, AI 67, Classeur 4) risultano non versati gli

stipendi nei mesi di gennaio e ottobre 2011.

Per settembre lo stipendio

è stato versato in ottobre (dicitura “stipendio settembre”) ed ammontava

a fr. 12'500.- (dunque, corrispondente al salario netto). Ve n’è poi uno

versato il 28 novembre con la dicitura “stipendio” di fr. 12'000.-, così

come al 23 dicembre per fr. 12'500.-.

In sintesi, per il

2011, AP1 ha percepito quale stipendio netto:

- 7 mensilità da

fr. 8'071.65;

- 2 mensilità da

fr. 12'500.-;

- 1 mensilità da

fr. 12'000.-;

per complessivi fr.

93'501.55 netti. Posto come già solo il netto è di gran lunga superiore ai fr.

79'000.- lordi dichiarati da AP1 (inc. 2012.8545, AI 75, doc. 19) è evidente

l’assenza di corrispondenza con quanto fiscalmente dichiarato.

La tesi dell’imputato in

proposito è che l’eccedenza (di circa fr. 21'000.- / 31'000.-) rispetto ai fr.

79'000.- dichiarati fiscalmente l’aveva sì percepita, ma “indebitamente” a

fronte delle contestazioni della _________________, e se non l’ha in seguito

rimborsata a SA3 sarebbe stato solo poiché vantava dei crediti nei confronti di

quest’ultima per lavori non pagati (che quindi avrebbe compensato con

quest’eccedenza). Si rileva in proposito quanto segue.

AP1 era un dipendente di SA3

impiegato a tempo pieno e con un salario fisso (inc. 2012.8545, AI 75, doc. 10a

e 11): risulta pertanto difficile credere che egli ricevesse dalla stessa

mandati per così dire “esterni” che dovessero essere retribuiti extra

stipendio. Se del caso, questi avrebbero tuttalpiù e semmai rappresentato del

lavoro straordinario, che deve comunque confluire nella busta paga. Inoltre, agli

atti non v’è traccia di mandati “esterni” da parte di SA3 conferiti a AP1 così

come non v’è traccia di una compensazione tra l’asserita parte indebita degli

stipendi (a causa delle contestazioni della _________________) e il pagamento

di asseriti mandati esterni a AP1.

A ciò si aggiunga che se

anche fosse vera la sua versione, egli avrebbe comunque dovuto dichiarare

all’autorità fiscale quegli importi – quelli non restituiti, in compensazione

delle sue pretese “per lavori non pagati” verso SA3 – quale ulteriore reddito.

Ciò che, comunque, dalla dichiarazione fiscale agli atti non risulta (inc.

2012.8545, AI 75, doc. 19). Infine, si aggiunga che nella lettera del 4 maggio

2018 all’autorità fiscale, scritta e firmata da AP1 stesso, in relazione

all’anno 2011 aveva sostenuto che:

“Le tre mensilità [n.d.r.: quelle da fr. 12'000.- e

12'500.-] non sono state conteggiate nel certificato di salario, perché solo

alcuni mesi dopo aver redatto il certificato di salario 2011 sono stati

realmente attribuiti, controversia con _________________ Ass. In conclusione

per quanto riguarda le entrate fiscali, sono da aggiungere al certificato di

salario dichiarato CHF 37'000.00, portando da CHF 79'000.00 lordi a CHF

116'000.00 lordi.” (doc. dib. CARP 1).

Quindi, nulla sulla tesi

della compensazione con lavori non pagati, bensì una versione diversa (che

peraltro mal si comprende): la dichiarazione per cui “solo alcuni mesi dopo

aver redatto il certificato di salario 2011 sono stati realmente attribuiti,

controversia con _________________ Ass.” va infatti letta a fronte – o

meglio, in contrasto – con la documentazione agli atti da cui risultano le fiches

degli avvenuti versamenti al suo conto corrente durante l’anno 2011 per fr.

93'501.55 netti. Peraltro, _________________ quell’anno aveva versato indennità

giornaliere in relazione a AP1 per fr. 60'443.90. A ciò si aggiunga, stando a

quanto egli stesso ha dichiarato in occasione del dibattimento d’appello, che

dalla controversia con la _________________ SA3 ha in seguito incassato

solamente fr. 5'000.- (Vdib CARP, p. 5).

In definitiva, va ritenuto

che per il 2011 AP1 ha dichiarato fr. 79'000.- di stipendio lordo benché avesse

invece effettivamente percepito fr. 93'501.55 di stipendio netto.

Posto che AP1 era

perfettamente a conoscenza dell’entità degli stipendi realmente percepiti va

ritenuto che egli abbia intenzionalmente formato un’attestazione delle rendite

contenutisticamente falsa per l’anno 2011 e ne abbia fatto uso nell’ambito

della dichiarazione fiscale del relativo anno.

5.2. sussunzione

frode

fiscale

5.2.1.

5.2.1.1. Giusta l’art. 186 cpv. 1

LIFD, chiunque, per commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli

articoli 175-177 LIFD, fa uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati

o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici

o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena

condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a

10’000 franchi.

Il reato è intenzionale,

il dolo eventuale essendo sufficiente. È a tal fine quantomeno necessario che

l’autore utilizzi il titolo in questione allo scopo di indurre l’autorità

fiscale in errore sugli elementi determinanti per la sua tassazione

(6B_965/2019 dell’11 ottobre 2019 consid. 4.1; 6B_830/2015 del 12 gennaio 2016

consid. 2.1). La realizzazione di un risultato, per esempio una tassazione

incompleta, non è necessaria (STF 6B_711/2012 del 17 maggio 2013 consid. 7.4.1;

6B_453/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 5.2).

5.2.1.2. Giusta l’art. 269 LT/TI,

chiunque per commettere una sottrazione d’imposta ai sensi degli articoli

258-260 LT/TI, fa uso, a scopo di inganno, di documenti falsi, alterati o

contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o

certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena

detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena

condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10’000

franchi.

5.2.1.3. Nei rapporti con

l’autorità fiscale, in considerazione dell’obbligo legale del contribuente di

dichiarare la verità nel contesto della valutazione fiscale, il certificato di

salario costituisce un documento atto a provare la veridicità del suo contenuto

(6B_101/2009 del 14 maggio 2009 consid. 3.3; DTF 139 II 404, consid. 9.9.1) ed

è pertanto senz’altro suscettibile di costituire un falso ai sensi dell’art.

186 LIFD. D’altronde, ciò emerge chiaramente già dal testo della norma: “fa uso, a scopo d’inganno, di documenti

falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci,

conti economici o certificati di salario” (art. 186 cpv. 1 LIFD).

5.2.1.4. L’imputato, producendo di

fatto all’autorità fiscale un certificato di salario che sapeva essere

contenutisticamente falso allo scopo di commettere una sottrazione d’imposta,

ha realizzato i reati di cui agli art. 186 cpv. 1 LIFD e 269 LT/TI.

falsità in

documenti (art. 251 CP)

5.2.2.

5.2.2.1. Ai sensi

dell'art. 251 n. 1 CP, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri

diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui

firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento

suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente

alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d’inganno, di

un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una

pena pecuniaria.

Giusta

l'art. 110 cpv. 4 CP sono documenti gli scritti destinati e atti a provare

un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine.

L'art. 251 n.

1 CP concerne sia la formazione di un documento falso (falsità materiale) sia

quella di un documento menzognero (falsità ideologica). Il documento è falso

quando il suo reale estensore non corrisponde all'autore apparente, traendo

quindi in inganno sull'identità di colui dal quale esso emana in realtà. È

invece menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur

emanando dal suo autore apparente (DTF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119

consid. 2.1). Tuttavia, non basta una semplice menzogna scritta per ritenere la

falsità ideologica in documenti. Essa presuppone una menzogna scritta

qualificata, che secondo la giurisprudenza è data quando il documento fruisce

di un'accresciuta credibilità e il suo destinatario vi possa ragionevolmente

prestare fede (DTF 144 IV 13 consid. 2.2.2; 142 IV 119 consid. 2.1). Ciò è

segnatamente il caso quando determinate assicurazioni oggettive garantiscono ai

terzi la veridicità della dichiarazione. Può per esempio trattarsi di un dovere

di verifica che incombe all'autore del documento, oppure di disposizioni legali

che definiscono il contenuto del documento stesso (DTF 146 IV 258

consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2 e 2.2.3; 142 IV 119 consid. 2.1; STF

6B_1022/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 4.2). Il reato è intenzionale, il

dolo eventuale essendo sufficiente.

5.2.2.2. Nel caso concreto non

occorre dilungarsi sulla realizzazione o meno degli elementi costitutivi

oggettivi e soggettivi del reato, poiché il Tribunale federale ha stabilito

che, in ogni caso, un concorso con il reato di frode fiscale può essere

ritenuto soltanto se è provato che l’autore non cercava soltanto un vantaggio

fiscale con il suo falso, ma aveva anche

previsto, o quantomeno accettato l’ipotesi, di farne un uso – oggettivamente

possibile – anche al di fuori dell’ambito fiscale (STF 6B_1187/2013 del

28 agosto 2014 consid. 6.2; 6B_711/2012 del 17 maggio 2013 consid. 7.1;

6B_453/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 3.4; DTF 133 IV 303 consid. 4.5). Nel

caso di specie, ciò non risulta provato, così come nemmeno emerge che AP1 ne

abbia effettivamente fatto un uso al di fuori della dichiarazione fiscale di

quell’anno. A ciò aggiungasi che il Tribunale federale, in passato, ha definito

il certificato di salario come un titolo destinato specialmente al fisco (STF del

16 gennaio 1982 pubblicata in JdT 1983 IV p. 144 ss., consid. 3). Peraltro,

l’ipotesi di un utilizzo “extra-fiscale” non è specificata dall’AA e non può,

dunque, essere rimproverata all’imputato (STF 6B_453/2011 del 20 dicembre 2011

consid. 3.5).

Ne discende che, già solo

per questi motivi, AP1 deve essere assolto dall’imputazione di falsità in

documenti ex art. 251 CP.

conclusioni

5.3. In parziale

accoglimento del suo appello, AP1 non può essere dichiarato autore colpevole di

frode fiscale in relazione all’anno fiscale 2010 né di falsità in documenti. Il

suo appello è invece respinto per l’imputazione di frode fiscale in relazione

all’anno fiscale 2011 (commessa nel 2012) per la quale va dichiarato autore

colpevole.

cattiva gestione (punto

5 dell’AA)

6. Il punto 5 dell’AA

rimprovera a AP1 la cattiva gestione di SA3 e SA9 realizzata omettendo di

dotare le società di un sufficiente capitale, distraendo beni di pertinenza

delle stesse, causando spese sproporzionate, utilizzando gli importi per scopi

personali e dando prova di grave negligenza nella loro amministrazione. Così AP1

avrebbe cagionato, rispettivamente aggravato, l’indebitamento e l’insolvenza

delle due società poi fallite.

In modo specifico, l’AA

rimprovera a AP1 di aver continuato a versarsi lo stipendio di fr. 9'000.- in

seno a SA3 malgrado la stessa fosse oberata di debiti, nonché di averlo in

seguito aumentato a fr. 12'500.- incurante del fatto che la società non poteva

permettersi una tale spesa poiché non svolgeva più alcuna attività remunerata.

La prima Corte ha assolto

l’imputato sostenendo che per il periodo degli stipendi (luglio 2009 - 30

giugno 2012) dall’estratto UEF (doc. TPC 29) risultava che i debiti erano

coperti dal capitale sociale e che pertanto non vi era il fondato timore che la

società patisse un’eccedenza di debiti. Inoltre, ha rilevato che il fallimento

è stato decretato solo il 12 febbraio 2014, ossia a più di un anno e mezzo di

distanza dal versamento dell’ultimo stipendio.

L’accusa, con il suo

appello incidentale, chiede invece la condanna di AP1 per l’intero periodo

imputato.

gli elementi del

reato di cattiva gestione (art. 165 CP)

6.1. Si rende colpevole di

cattiva gestione giusta l'art. 165 n. 1 CP il debitore che, in un modo non

previsto dall'art. 164 CP, a causa di una cattiva gestione, in particolare a

causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate,

speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita

di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o

nell'amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo

indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione

conoscendo la propria insolvenza, sempre che venga dichiarato il suo fallimento

o venga rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni. Se il

debitore è una persona giuridica, il reato è imputato alla persona fisica che

agisce in qualità di organo o membro di un organo della stessa (STF 6B_289/2020

del 1° dicembre 2020 consid. 10.1; 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 consid. 4).

L'art. 165 CP menziona

quale atto di cattiva gestione segnatamente le spese sproporzionate. Secondo la

giurisprudenza, le spese possono risultare sproporzionate alla luce delle

risorse del debitore o della scarsa giustificazione commerciale (STF

6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 10.1; 6B_417/2019 del 13 settembre

2019 consid. 3.1; 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 consid. 4). Questo elemento

costitutivo riguarda per esempio l’acquisto o il noleggio di veicoli di

servizio lussuosi, note spese per pranzi d’affari assolutamente non necessari

al buon andamento dell’impresa, prelievi privati effettuati dagli organi sul

capitale della società o stipendi ingiustificati (STF 6B_289/2020 del 1°

dicembre 2020 consid. 10.1; 6B_765/2011 del 24 maggio 2012 consid. 2.1.1).

La cattiva gestione deve

cagionare o aggravare un eccessivo indebitamento. La nozione di eccessivo

indebitamento corrisponde alla situazione descritta dall'art. 725 cpv. 2 CO e

sussiste laddove i debiti sociali non sono più coperti né stimando i beni

secondo il valore d'esercizio né stimandoli secondo il valore di alienazione:

in altre parole laddove i passivi eccedono gli attivi. Non è necessario che gli

atti o le omissioni rimproverate al debitore siano la causa unica o diretta

dell'eccessivo indebitamento. È infatti sufficiente che abbiano contribuito

alla sua apparizione o al suo aggravamento e che siano idonei, secondo

l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a

cagionare o favorire un simile risultato (STF 6B_949/2014 del 6 marzo 2017

consid. 4; 6B_765/2011 del 24 maggio 2012 consid. 2.2.1).

Il reato è punibile solo

se viene dichiarato il fallimento del debitore o se viene rilasciato contro di

lui un attestato di carenza di beni: questa è una condizione oggettiva di

punibilità, che, in quanto tale, non deve essere coperta dall’intenzione

dell’autore. Nemmeno è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento

colpevole e il fallimento, rispettivamente il rilascio di un attestato di

carenza di beni (STF 6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 10.1).

Il reato è intenzionale e

il dolo eventuale è sufficiente (STF 6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid.

10.1; 6B_949/2014 del 6 marzo 2017 consid. 4). L’esigenza dell’intenzionalità

in relazione al risultato è comunque attenuata, essendo sufficiente che il

sovraindebitamento o il suo aggravio fossero prevedibili in funzione delle

circostanze che l’autore conosceva o di cui doveva aver accettato l’eventualità

(STF 6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 10.1).

accertamento dei

fatti e sussunzione

6.2. La questione degli

stipendi in SA3 è l’unica a poter essere trattata in questa sede, poiché il

fatto “che, nonostante la società SA3 fosse oberata di debiti, l’imputato ha

continuato a versarsi lo stipendio di CHF 9'000.-- inizialmente e poi di CHF

12'500.--, fino al mese di giugno 2012, incurante del fatto che la società non

poteva permettersi un tale onere, atteso che la stessa non ha svolto alcuna

attività remunerata” è l’unico comportamento che l’AA rimprovera in modo

concreto e specifico a AP1 e, come tale, l’unico a soddisfare i requisiti del

principio accusatorio (cfr. DTF 143 IV 63 consid. 2.2).

Va pertanto stabilito se

gli stipendi che AP1 si è attribuito in seno a SA3 erano giustificati, e ciò

sia dal profilo del lavoro effettivamente svolto per SA3 sia da quello della

capacità finanziaria della società.

6.2.1. Gli stipendi

effettivamente versati

2009

6.2.1.1. Dagli estratti del conto

di SA3 (inc. 2013.10277, AI 67, Classeur 4), aperto il 5 maggio 2009,

risulta che nel 2009 AP1 si è attribuito stipendi per i mesi di giugno, luglio,

agosto, settembre, novembre e dicembre di fr. 8'071.65 netti, a fronte di un

salario mensile previsto contrattualmente di fr. 9'000.- lordi.

2010

6.2.1.2. Come accertato al

considerando 5.1.1 sopra, nel 2010 AP1 si è attribuito stipendi per complessivi

fr. 81'000.- lordi, ovvero una media di fr. 6'750.- lordi mensili.

2011

6.2.1.3. Su questo punto si

richiama quanto accertato al consid. 4.2.4.2 supra, la cui conclusione è stata

che nel 2011 AP1 si è attribuito stipendi per complessivi fr. 93'501.55 netti,

corrispondenti a un salario medio mensile di fr. 7'791.79 netti.

2012

6.2.1.4. Per il 2012, a titolo di

stipendio AP1 si è versato (inc. 2013.10277, AI 67, Classeur 4):

- fr. 12'500.-

netti per gennaio;

- fr. 12'500.-

netti per marzo;

- fr. 12'500.-

netti per giugno.

Per quell’anno si ha

dunque un importo complessivo di fr. 37’500.- netti sull’arco dell’anno,

corrispondenti a uno stipendio mensile medio di fr. 3'125.- netti.

6.2.2.

Valutazione e

sussunzione

2009

6.2.2.1. Nel 2009 non vi erano

esecuzioni, la società poteva contare sul mandato previsto il 7 luglio 2009 con

SA2 e alla chiusura dell’esercizio il saldo del conto bancario era di fr.

2'593.41. Dalla documentazione dell’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche risulta che alla chiusura del periodo contabile SA3 ha conseguito un

utile netto d’esercizio di fr. 5'079.-, non aveva debiti e il capitale

imponibile complessivo era di fr. 105'079.- (inc. 2013.10277, all. a AI 1 n.

189).

Lo stipendio di fr.

7'714.28 lordi mensili che AP1 si è attribuito, considerato che l’operatività

della società era sostanzialmente nelle sue mani e che egli ne era anche

amministratore di fatto (inc. 2013.10277, AI 82, p. 3) non appare eccessivo né

rispetto all’attività svolta né rispetto alla capacità finanziaria di SA3.

2010

6.2.2.2. Nel 2010 sono state avviate

esecuzioni nei confronti di SA3 per complessivi fr. 59'840.80 (doc. TPC 29, p.

2) e la società, alla chiusura dell’esercizio, aveva un saldo di fr. 22'486.12

sul conto bancario. Dalla documentazione dell’Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche risulta che, alla chiusura del periodo contabile, SA3 aveva

conseguito un utile netto d’esercizio di fr. 40’000.-, di per sé non figuravano

debiti e in ogni caso il capitale imponibile complessivo era di fr. 145’079.-

(inc. 2013.10277, all. a AI 1 n. 190).

Lo stipendio di fr.

6'750.- lordi mensili che AP1 si è attribuito, considerata l’attività

svolta, la carica – formale ed effettiva – di AU

e il fatto che tale stipendio è largamente inferiore a quello contrattualmente

previsto (di fr. 9'000.- lordi mensili), non può essere

considerato costitutivo di una cattiva gestione.

2011

6.2.2.3. Su questo punto si

richiama quanto accertato ai consid. 4.2.4.1 e 4.2.4.3 supra, la cui

conclusione è stata che lo stipendio di fr. 7'791.79 netti mensili (per complessivi

fr. 93'501.55 netti sull’arco dell’anno) che AP1 si è attribuito ancora non

appare ingiustificato alla luce di tutte le circostanze concrete.

2012

6.2.2.4. Nel 2012 sono state

avviate ulteriori esecuzioni per complessivi fr. 49'205.40, le entrate sono

state circoscritte a indennità della _________________ e a versamenti senza

causale e l’esercizio è stato chiuso con un saldo negativo di fr. 28.14. Questo

è l’anno in cui il progetto SA2 è naufragato e non vi sono stati versamenti

dalle relative società (SA2/SA9). AP1 si è attribuito solo tre stipendi

nell’anno, di cui l’ultimo a giugno, in un evidente correlazione causale con i

versamenti dell’assicurazione _________________ per indennità giornaliere

derivanti dalla sua malattia. E meglio:

- la _________________ ha

versato indennità giornaliere per AP1 in ragione di fr. 24'246.60 a febbraio, e

AP1 si è attribuito il primo stipendio dell’anno il giorno stesso, di fr.

12’500.- netti;

- il mese seguente

(marzo), sono stati versati fr. 12'739.70 di indennità giornaliere per AP1 e il

giorno stesso egli si è attribuito lo stipendio di marzo di fr. 12'500.- netti;

- il mese di giugno _________________

ha versato ulteriori fr. 12'220.35 di indennità per AP1, e, ancora il medesimo

giorno, AP1 si è attribuito lo stipendio di fr. 12'500.- netti.

Da quest’ultimo momento la

_________________ non ha più elargito indennità e AP1 non si è più versato lo

stipendio, pur continuando a rivestire la carica di AU per il resto dell’anno.

In estrema sintesi, il

comportamento di AP1 per il 2012 può essere riassunto come segue.

_________________ ha

versato a SA3 fr. 49'220.65 di indennità giornaliere per la sua malattia ed

egli, tramite SA3, si è contestualmente versato fr. 37'500.- netti di

stipendio. Si può dire che _________________ ha versato all’incirca il

corrispettivo di quattro stipendi sotto forma di indennità giornaliere, e AP1

se ne è attribuiti tre. In relazione agli stipendi per quest’anno si può

pertanto dire che AP1 non ha attinto dalle risorse finanziarie di SA3, ma si è

limitato a riversarsi (parzialmente) quanto la _________________ aveva pagato

per le sue indennità di malattia.

In definitiva, per il 2012

non può essere rimproverata una cattiva gestione di SA3 a AP1 in relazione agli

stipendi che si è attribuito, posto che gli stessi altro non erano che il

parziale riversamento delle indennità giornaliere percepite da SA3 a tale scopo

da _________________.

L’appello incidentale del

procuratore pubblico sull’imputazione di cui al punto 6 dell’AA deve essere

respinto, non ravvisandosi alcun anno contabile in cui a AP1 può essere

rimproverato di essersi attribuito stipendi eccessivi o ingiustificati ai sensi

dell’art. 165 CP.

falsa testimonianza

(punto 7 dell’AA)

7. L’AA rimprovera a AP1

di avere reso una falsa testimonianza sui fatti di causa durante l’audizione

testimoniale tenutasi davanti al pretore di Lugano nell’ambito della causa

civile promossa da X6 contro la SA7 (in seguito: SA7), società riconducibile a AP1

e X7. In particolare per avere dichiarato, contrariamente al vero, che:

“[…] sono stato consocio fondatore della SA7. Oggi non

ho più alcuna partecipazione azionaria né altro interesse in questa società.

[…] Non ho comunque alcun interesse all’esito delle due cause civili.” (inc.

2012.3673, AI 1, doc. O),

questo contrariamente a

quanto affermato durante gli interrogatori in sede penale del 12 maggio 2010 e

del 2 agosto 2017, in occasione dei quali egli ha asserito e poi confermato

che:

“Allora

il X7 mi diede una liquidazione di CHF 25'000.-- quale acconto e mi disse che

al momento in cui la signora avesse pagato io avrei incassati altri CHF

100'000.- ca.” (cfr. VI 12 maggio 2010, inc.2010.2764, pag. 4),

“[…]

Dopo lunghe discussioni, durate settimane, visto che la mia linea non è

passata, io non sono più stato dipendente della SA7 con effetto al 31.12.2006 e

ho venduto le azioni a X7 per un importo che dipendeva dal ricavato che sarebbe

stato ottenuto dal pagamento del credito che la società vantava nei confronti

della Signora X6.” (cfr. VI 2 agosto 2017, inc. 2012.3673, pag. 7),

a conferma che la cifra

che avrebbe ottenuto dalla vendita a X7 della sua (di AP1) quota azionaria

dipendeva da quanto SA7 avrebbe ricevuto da X6, la cui determinazione era

precisamente la finalità della causa pretorile.

La prima Corte lo ha

condannato per i fatti descritti dall’AA e con il suo appello AP1 chiede di

essere prosciolto.

accertamento dei

fatti

7.1. Dalle dichiarazioni di

X7, che non aveva motivo per mentire, emerge chiaramente l’esistenza di un

esplicito accordo con AP1 per cui se X7 fosse riuscito a incassare dei soldi da

X6, AP1 avrebbe ricevuto la sua parte o quantomeno una parte di essa:

“avevamo previsto che lui avrebbe incassato

qualcosina quando avremmo incassato qualcosa dalla signora X6. […] era previsto

che qualora avessimo incassato qualcosa dalla X6 avrebbe ricevuto il saldo di

CHF 30/20'000.-”,

“l'accordo

era che lui avrebbe ottenuto qualcosa dal momento in cui noi incassavamo o

meglio avremmo incassato dalla signora X6”,

“come

abbiamo accordato se la signora paga io girerò il saldo immediatamente a AP1”,

“D.

È prevista una scadenza o il verificarsi di una determinata condizione per il

pagamento del saldo?

R.

L'accordo è stato quello al momento in cui chiudiamo la pratica della signora X6,

AP1 riceverà da me il saldo”,

“D.

Quindi, se nell'ambito delle cause civili di cui si è detto in precedenza la

signora X6 fosse condannata a pagare gli importi di fr. 150'000.- a lei e di

fr. 350'000.- alla SA7, lei potrebbe far fronte al pagamento della somma di fr.

30/20'000.- a AP1 come saldo del prezzo?

R.

Come detto lo confermo” (inc. 2012.3673, VI X7 del 4 giugno 2012 in AI 9).

Ciò che, a

ben vedere, ha più volte sostenuto anche AP1 stesso. Dapprima, nel suo verbale

del 12 maggio 2010:

“Allora il X7 mi diede una liquidazione di

CHF 25'000.- quale acconto e mi disse che al momento in cui la signora avesse

pagato io avrei incassati altri CHF 100'000.--” (inc. 2012.3673, AI 1, all. CC,

p. 4),

quindi

in quello del 31 maggio 2012:

“egli [ X7] avrebbe fatto fronte al

pagamento del saldo al momento in cui la signora X6 avesse pagato” (inc.

2012.3673, AI 6, p. 2),

e poi ancora

in quello del 2 agosto 2017:

“Nota del PP:

Riassumendo,

se la Signora X6 fa fronte in tutto o in parte ai crediti vantati da X7 e dalla

SA7 nei suoi confronti, la comunione ereditaria X7 sarà poi in grado di far

fronte alle pretese di AP1 nei confronti della citata comunione ereditaria.

D.

PP: È corretto quanto appena esposto relativamente ai rapporti con la Signora X6?

R.

AP1: Confermo” (inc. 2012.3673, AI 25, p. 4);

“mi avrebbe pagato [ X7] quando e se fosse

riuscito ad incassare” (inc. 2012.3673, AI 25, p. 8).

AP1 aveva pertanto un

chiaro interesse nell’esito della causa civile in cui ha testimoniato. Sulle

dichiarazioni dell’imputato al dibattimento d’appello per cui “a suo modo di

vedere” X7 il saldo del prezzo glielo doveva comunque, ed egli “ha considerato”

che la causa era fra SA7 e la signora X6, questa Corte non ravvisa motivi per

dilungarsi, essendo pacifica la consapevolezza dell’imputato di avere un

evidente interesse nella causa a fronte dell’accordo con X7. Peraltro, le

dichiarazioni dell’imputato in merito si rivelano prive di credibilità già solo

nella misura in cui al dibattimento d’appello ha affermato che l’accordo con X7

era “facciamo la chiusura contabile e poi vediamo” (Vdib CARP, p. 5),

mentre da quanto sopra emerge chiaramente – anche dalle dichiarazioni

rilasciate in precedenza da AP1 stesso – che l’accordo era sin dall’inizio

vincolato alla riscossione dei pretesi crediti nei confronti di X6. Ciò che

peraltro risulta anche intrinsecamente più credibile rispetto alla versione per

cui l’accordo d’affari sarebbe stato concluso lasciandosi – in relazione a ben

metà del prezzo di vendita – con un “poi vediamo”.

Al dibattimento

d’appello la difesa ha sollevato, in sede d’arringa, il mancato avvertimento da

parte del pretore ex art. 166 CPC in relazione al diritto di rifiutarsi di

testimoniare di AP1, derivante dal fatto che era stato denunciato penalmente

dalla signora X6. Tuttavia, l’audizione testimoniale in oggetto non si è svolta

sotto l’egida dell’attuale CPC svizzero, bensì sotto quella del previgente

diritto processuale cantonale, che non conteneva obblighi di informazione

analoghi a quello menzionato (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a CPC e art. 230

Codice di procedura civile ticinese del 17 febbraio 1971 in:

sussunzione

7.2.

7.2.1. Si rende colpevole

di falsa testimonianza giusta l’art. 307 cpv. 1 CP colui che in qualità di

testimone in un procedimento giudiziario rilascia una falsa deposizione (ovvero

oggettivamente non conforme alla verità) sui fatti della causa (STF 6B_249/2017

del 17 gennaio 2018 consid. 1.1; 6B_1178/2016 del 21 aprile 2017 consid. 3.4).

Altrimenti detto, la dichiarazione incriminata deve

concernere la delucidazione o la constatazione dello stato di fatto che costituisce

l’oggetto della procedura (STF 6B_249/2017 del 17 gennaio 2018 consid. 1.1;

6B_700/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 3.1). A questa categoria appartengono

anche le risposte a domande che mirano a verificare la credibilità del teste (DTF

93 IV 24 consid. 2; Delnon/Rüdy, BSK StGB, 2019, art. 306 n. 26;

Trechsel Stefan/Pieth Mark, Praxiskommentar StGB, 2018, art. 307 n. 20). L’informazione falsa può vertere non soltanto su fatti

oggettivamente constatabili, ma anche su fatti che rilevano dal foro interiore,

come dei sentimenti o delle intenzioni (STF 6B_249/2017 del 17 gennaio 2018

consid. 1.1;

Donatsch/Thommen/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2017,

p. 535; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, art. 307 CP n. 35). La falsità

dell’affermazione non si determina secondo il criterio soggettivo del

convincimento dell’autore bensì in base alla fattispecie oggettiva (Delnon/Rüdy,

BSK StGB, 2019, art. 306 n. 26 e art. 307 n. 22; Corboz,

op. cit., art. 307 n. 33).

Dal profilo soggettivo

l’autore deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale essendo

sufficiente. L’intenzione deve portare su tutti gli elementi oggettivi del

reato ed è dunque necessario che l’autore sappia – o almeno accetti – di stare

dicendo in qualità di testimone qualcosa che non corrisponde alla verità

oggettiva (STF 6B_249/2017 del 17 gennaio 2018 consid. 1.1; 1C_614/2015 del 5

febbraio 2016 consid. 3.3).

7.2.2. AP1,

dichiarando di non avere alcun interesse all’esito della causa civile in cui è

stato sentito in qualità di testimone, benché sapesse che avrebbe invece avuto

un importante tornaconto economico in caso di successo della parte convenuta,

si è attribuito agli occhi del pretore un’imparzialità e, di riflesso, una

credibilità che non gli appartenevano. Così facendo, egli ha dichiarato

consapevolmente il falso in veste di testimone e deve pertanto essere

dichiarato autore colpevole di falsa testimonianza.

Il

suo appello sul punto è dunque respinto.

ripetuta infrazione

alla LADI (punti 8.1 e 8.2 dell’AA)

8. Il punto 8 dell’AA è

suddiviso in due distinte imputazioni, entrambe riguardanti un ottenimento

indebito di indennità di disoccupazione: il punto 8.1 imputa prestazioni

ricevute da AP1 stesso, mentre il punto 8.2 prestazioni chieste da AP1 per il

dipendente della SA8 X8.

Per la prima imputazione

(8.1) AP1 è stato parzialmente condannato dall’istanza precedente, mentre dalla

seconda (8.2) è stato assolto. Con il suo appello, AP1 chiede il

proscioglimento anche dalla prima imputazione, mentre il procuratore pubblico,

con il suo appello incidentale, chiede la condanna anche per la seconda.

indennità versate a AP1

(punto 8.1 dell’AA)

8.1. Buona parte

dell’imputazione era prescritta al momento del primo giudizio, e come tale ha

portato all’abbandono del procedimento, che non è stato impugnato ed è da

considerarsi passato in giudicato. In queste sede resta dunque da esaminare

solo quella parte dell’imputazione che la prima Corte non ha ritenuto

prescritta e per cui AP1 è stato condannato.

L’imputazione a giudizio è pertanto quella di aver percepito

indebitamente le indennità di disoccupazione nei mesi di ottobre e novembre

2013 per complessivi fr. 11'532.25. Facendo una sintesi dell’impostazione

accusatoria, la natura indebita dei versamenti proverrebbe dai fatti seguenti:

- l’aver dichiarato il falso sostenendo di aver lavorato per SA9

nel periodo 1.9.2012-31.3.2013 percependo un salario mensile di fr. 25'000.-;

- l’aver sottaciuto di stare ricoprendo nel periodo aprile -

novembre 2013 una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno a SA3

e SA9.

8.1.1. In estrema sintesi,

dagli atti emerge che con formulario del 23 aprile 2013 (inc. 2013.10277, all.

a AI 1 n. 15-18) AP1 ha chiesto a partire dal primo giorno di quel mese le

indennità di disoccupazione, dichiarando quale ultimo salario percepito uno

stipendio di fr. 25'000.- lordi presso SA9. Così ha continuato, rinnovando di

mese in mese la richiesta di indennità (cfr., tra le altre, quelle per il mese

di ottobre 2013 in inc. 2013.10277, all. a AI 1 n. 350-351), fino al mese di

novembre 2013 compreso. Quindi, il mese di dicembre, la Cassa cantonale di

disoccupazione ha emesso una decisione di sospensione dei versamenti per

sospetti abusi (inc. 2013.10277, all. a AI 24).

il salario mensile dichiarato

8.1.2. Dagli atti emerge che AP1

non ha mai ricevuto uno stipendio da SA9. Ciò non risulta infatti né dal conto

bancario di SA9 né da quello privato di AP1 su cui riceveva gli stipendi (inc.

2013.10277, AI 67). Nemmeno vi sono prelievi a contanti dal conto di SA9 che

possano corrispondere agli stipendi dichiarati. Invero, le uniche

movimentazioni di una certa rilevanza di SA9 sono state gli accrediti per

complessivi fr. 100'138.20 il mese di luglio 2011 e il versamento di fr.

81'522.65 a fine luglio 2011 a SA3. Il mese di agosto e di settembre sono stati

fatti solo pagamenti e un prelievo di cassa di fr. 4'500.-, e il 16 settembre

2011 il saldo del conto era già in negativo. Da lì in poi, essenzialmente, sono

solo stati effettuati dei versamenti sporadici per riportare il conto

leggermente in attivo. Si rinvia in proposito alla consultazione dei documenti

bancari ad AI 67 in inc. 2013.10277.

Per quanto concerne invece

SA3, come già accertato al consid 6.2.1 supra, l’ultimo stipendio di AP1 risale

a giugno 2012.

Già da questo

accertamento, la natura (quantomeno parzialmente) indebita delle indennità

percepite grazie a informazioni inveritiere, è palese. In proposito, una

quantificazione della differenza tra quanto ha percepito e quanto avrebbe

(eventualmente) potuto legittimamente ricevere non si rivela necessaria a

fronte di quanto segue.

la posizione

analoga a quella di un datore di lavoro

8.1.3.1. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, un lavoratore che riveste una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione se, anche se formalmente licenziato da un'azienda, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in modo

decisivo.

Fare diversamente

significherebbe infatti eludere tramite una disposizione dell’indennità di

disoccupazione la regolamentazione in materia di indennità in caso di riduzione

dell’orario di lavoro, in particolare l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Secondo questa

disposizione non hanno diritto all’indennità in caso di riduzione dell’orario

di lavoro, segnatamente, le persone che determinano le decisioni che prende il

datore di lavoro – o che possono influenzarle considerevolmente – in qualità di

soci, membri di un organo dirigente dell’azienda o detentori di una

partecipazione finanziaria nell’azienda.

Il Tribunale federale ha

individuato un rischio di elusione della clausola di esclusione dell'art. 31

cpv. 3 lett. c LADI quando, in un contesto economico difficile, queste persone

procedono al proprio licenziamento e rivendicano l'indennità di disoccupazione

pur mantenendo i loro legami con l'impresa. In una tale situazione, infatti, è

sempre possibile per loro essere riassunti nell'impresa in un secondo momento e

riprenderne le attività nel quadro del suo scopo sociale. Non è l'abuso in

quanto tale che la legge e la giurisprudenza intendono sanzionare, ma il

rischio di abuso rappresentato dal versamento di indennità a un lavoratore che

gode di una situazione paragonabile a quella di un datore di lavoro; è

sufficiente che una continuazione dell’attività sia possibile affinché il

diritto debba essere negato a causa di un rischio di aggiramento della legge

(STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 3; 8C_384/2020 del 22 dicembre 2020,

consid. 3.1; DTF 123 V 234 consid. 7b/bb). Nel determinare qual è l'effettiva

possibilità di un dirigente di influenzare il processo decisionale dell’azienda

si deve tener conto delle effettive relazioni interne alla stessa (STF

8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 3; DTF 145 V 200 consid. 4.2; 122 V 270

consid. 3). Discriminante al riguardo è se il lavoratore appartenga a un organo

superiore di conduzione dell'azienda e se in questa qualità può avere un

influsso considerevole nelle decisioni della società. In questo contesto non

bisogna fondarsi in maniera stretta sulla posizione formale dell'organo in

questione, ma piuttosto stabilire l'ampiezza del margine decisionale in

funzione delle circostanze concrete. Decisiva è quindi la nozione materiale di

organo decisionale, poiché è la sola maniera per far sì che l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, il quale si prefigge di combattere gli abusi, adempia le sue

finalità (STF 8C_230/2016 del 25 agosto 2016 consid. 4.1; 8C_865/2015 del 6

luglio 2016 consid. 4.2; 8C_191/2014 del 4 giugno 2014 consid. 4.3.1).

8.1.3.2. AP1, benché abbia omesso

di comunicarlo all’autorità (inc. 2013.10277, all. a AI 1 n. 15-18; all. a AI 1

n. 350-351), è rimasto amministratore di fatto sia di SA3 sia di SA9,

rivestendo una posizione analoga a quella di un datore di lavoro ben oltre la

data delle sue formali dimissioni, e meglio durante tutto il periodo in cui ha

percepito le indennità di disoccupazione. Ciò emerge con chiarezza dalle

dichiarazioni dell’AU che gli è formalmente subentrato nell’iscrizione al

registro di commercio, _________________, riportate al consid. 13 del giudizio

impugnato, pp. 54-55, alla cui lettura si rimanda in applicazione dell’art. 82

cpv. 4 CPP. Basti qui a tal fine riportare alcuni brevi passaggi delle stesse,

a valere sia per SA3 sia per SA9:

“lo

avrei dovuto fungere solo da

prestanome […] io non ho mai

fatto niente per queste società a parte andare all'UF a ________ per firmare delle

carte. In quell'occasione sono

andato con AP1. Se c'era qualcosa da fare per le società lo faceva

lui (AP1).”

“D: In base a quanto figura agli atti risulta che al

momento della sua entrata

in società, a carico di SA3 fossero già state promosse procedure

esecutive per complessivi CHF 93'647.45, lei

ne era a

conoscenza? Vuole prendere posizione in

merito?

R:

Non ero a

conoscenza. Mi sono arrivati dei precetti, salvo errore per questa società, nella mia veste

di amministratore, riferiti al mancato pagamento dei contributi sociali. lo l'ho riferito a AP1 e lui mi ha detto che li sta pagando a rate di circa CHF 50.-/100.- al mese. lo

questi precetti li ho dati a AP1.”

“lo non ho mai avuto firma su alcun conto […] quando arrivano delle

carte riferite alla

società io le passavo a lui.”.

Ne discende che, in

applicazione della giurisprudenza federale sopracitata, è solo mediante

indicazioni inveritiere e incomplete che AP1 ha ottenuto – indebitamente – per sé

una prestazione assicurativa, e meglio, le indennità di disoccupazione per i

mesi di ottobre e novembre 2013. Se egli avesse dichiarato la verità in

relazione alla sua posizione in SA3 e SA9 non avrebbe, infatti, avuto diritto

alle menzionate indennità.

8.1.4. Per tutti questi motivi, il giudizio della

prima Corte va confermato e l’appello di AP1 sul punto deve essere respinto.

le indennità versate

a X8 (punto 8.2 dell’AA)

8.2. A AP1 è stato imputato

di aver chiesto ed ottenuto indennità di disoccupazione indebite per il

dipendente della SA8 X8. La prima Corte lo ha prosciolto ritenendo che fosse

stata in realtà X12 ad averle chieste. L’accusa, con il suo appello

incidentale, ha domandato la condanna di AP1, salvo poi rivedere la richiesta

in sede di requisitoria al dibattimento d’appello affermando che, in base alle

dichiarazioni rese a verbale dalla signora X12, una condanna di AP1 non sarebbe

sostenibile.

Effettivamente, le dichiarazioni di X12 – di cui non v’è motivo di

dubitare nella misura in cui non vi sono elementi agli atti che lo permettano –

sono molto chiare: è stata esclusivamente lei a chiedere le indennità per X8,

senza ricevere alcuna indicazione da AP1 (inc. 2016.8763: AI 36, p. 3 e AI 41,

p. 4 e ss.). Va pertanto confermata l’assoluzione pronunciata dall’istanza

precedente.

grave infrazione alla

LCStr (punto 9 dell’AA)

9. L’AA imputa a AP1 di

avere, il 6 dicembre 2016 alle ore 16:30 circa, alla guida della sua automobile:

- a _______, mancato di dare la precedenza durante il cambiamento

di corsia;

- a _______, svolto una manovra completa di sorpasso a destra

(uscita, accelerazione e rientro) di tre veicoli;

- a _______, mancato di dare la precedenza durante il cambiamento

di corsia;

- a _______, circolato con una distanza di sicurezza insufficiente

per circa 870 metri (distanza inferiore a 15 metri), mentre circolava ad una

velocità di circa 90 km/h.

La prima Corte, essenzialmente sulla scorta del rapporto di polizia

e del video girato dall’auto civetta che lo ha seguito durante il tratto, ha

confermato i fatti esposti dall’AA e la loro qualifica giuridica di grave

infrazione alle norme della circolazione.

Con il suo appello, la difesa di AP1 ha espresso le sue

perplessità riguardo al fatto che, se il sorpasso si consuma con il rientro,

allora dopo quanto tempo un cambio di corsia deve essere considerato “un

rientro”?

Quo alla posizione dell’imputato stesso in merito alle manovre

riprese dal filmato, al dibattimento d’appello egli ha sostenuto che “secondo

me non si tratta di un sorpasso a destra, era una situazione di traffico

intenso, tipica di quell’ora. Tanto più che ho messo la freccia indicatrice sia

in entrata sia in uscita.” (Vdib CARP, p. 6).

in diritto

9.1.

9.1.1. Giusta l’art. 90 cpv. 2

LCStr

chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona

un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto

pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria.

Anche la negligenza è

punibile, salvo disposizione espressa

e contraria (art. 100 cpv.

1 LCStr).

Dal profilo oggettivo il reato è realizzato quando l'autore

disattende in modo grave una regola fondamentale della circolazione e pone così

in serio pericolo la sicurezza del traffico. Un serio pericolo per la sicurezza

altrui è già dato in caso di una messa in pericolo astratta accresciuta (STF

6B_164/2020 del 20 luglio 2021 consid. 2.4.2 e riferimenti).

Soggettivamente, l’autore deve avere consapevolmente adottato un

comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della

circolazione, ovverosia una colpa o una negligenza gravi. Quanto più è grave la

violazione delle norme della circolazione sotto il profilo oggettivo, tanto più

fondata sarà la conclusione che l'autore ha agito senza riguardi, salvo

particolari indizi contrari al proposito (STF 6B_164/2020 del 20 luglio 2021

consid. 2.4.2 e riferimenti; 6B_1303/2019 del 7 maggio 2020 consid. 3.3).

9.1.2. Giusta l’art. 34 cpv. 4

LCStr, il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli

utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare

affiancato o dietro un altro.

Ai sensi dell’art. 35 cpv.

1 LCStr i veicoli incrociano a destra e

sorpassano a sinistra.

Giusta l’art. 36 cpv. 5 ONC (sia nella versione in vigore

all’epoca dei fatti sia in quella in vigore dal 1° gennaio 2021) in autostrada

è vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro.

in concreto

9.2.1. Dal video agli atti

(all. a doc. TPC 26) si vede chiaramente il veicolo di AP1 che sorpassa a

destra con una manovra di uscita e di rientro tre veicoli, in una situazione di

traffico scorrevole (circostanza, quella della scorrevolezza del traffico,

riferita anche dagli agenti che hanno ripreso la scena, inc. 2017.629, AI 1, p.

2). Ciò esclude che vi fosse una situazione di circolazione in colonne

parallele. Ritenuto, inoltre, come la manovra sia avvenuta su un normale tratto

autostradale, vanno escluse le deroghe relative ai tratti di preselezione,

accelerazione e decelerazione, così come quelle applicabili all’interno delle

località. Infine, avendo AP1 dapprima adattato la sua velocità al veicolo che

lo precedeva per poi sorpassarlo a destra, non può che avere attivamente

accelerato, come peraltro si comprende chiaramente sia osservando il video sia

leggendo il rapporto di costatazione redatto dagli agenti di polizia che lo

hanno visto e poi fermato (inc. 2017.629, AI 1, p. 2), dovendosi così pertanto

escludere l’ipotesi di un superamento passivo.

9.2.2. Il superamento sulla

destra con manovre di uscita e di rientro effettuato da AP1 ha senz’altro

occasionato una messa in pericolo astratta accresciuta degli utenti di quel

tratto stradale, amplificata dall’aver superato non uno bensì ben tre veicoli.

Inoltre, la manovra di

sorpasso sulla destra è stata dapprima preceduta da un cambio di corsia

(spostandosi dalla corsia di destra a quella di sinistra) eseguito senza dare

la precedenza all’auto civetta della polizia, ovvero immettendosi nella corsia

di sinistra (davanti a quest’ultima) sfruttando la distanza di sicurezza che

questa manteneva dal veicolo precedente (inc. 2017.629, AI 1, p. 2).

A ciò si aggiunga ancora

che, nell’eseguire il rientro sulla corsia di sinistra dopo la manovra di

sorpasso, AP1 ha ancora omesso di dare la precedenza all’ultimo dei tre veicoli

sorpassati, approfittando ancora una volta della distanza di sicurezza che

questo stava mantenendo dal motociclista antistante, con la conseguenza che AP1

si è accodato al predetto motociclista con una distanza di sicurezza

palesemente insufficiente, poi mantenuta per circa 870 metri (inc. 2017.629, AI

1, p. 2-3). Se quel motociclista – per una qualsiasi ragione – avesse anche

solo leggermente frenato, mal si vede come AP1 avrebbe potuto evitare di

tamponarlo. Non ha da essere spiegato che, in autostrada a quella velocità (nel

caso concreto, di circa 90 km/h), se un’automobile tampona un motoveicolo le

conseguenze per il motocilista possono facilmente essere fatali, considerato

peraltro il numero di veicoli che AP1 aveva al seguito e che avrebbero potuto

investire il motociclista in caso di una sua caduta sulla carreggiata.

Considerate tutte le

circostanze del suo agire, non vi sono dubbi sul fatto che AP1, violando

gravemente le norme della circolazione, abbia messo in serio pericolo la

sicurezza del traffico occasionando una messa in pericolo astratta accresciuta degli

utenti della strada, realizzando così il presupposto oggettivo del reato di cui

all’art. 90 cpv. 2 LCStr.

9.2.3. Soggettivamente, AP1 ha

agito intenzionalmente e, in circostanze come quelle appena descritte, checché

ne dica, non può che averlo fatto consapevole di stare adottando un

comportamento senza riguardi.

9.2.4. Ne deriva che AP1 deve

essere dichiarato autore colpevole di grave infrazione

alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, e il

suo appello va respinto.

commisurazione della

pena

10. L’istanza precedente,

ritenuta la violazione del principio di celerità, ha condannato AP1 alla pena

pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna per i reati di

ripetuta falsità in documenti, falsa testimonianza, ripetuta infrazione alla

LADI, infrazione grave alla LCStr e ripetuta frode fiscale.

Al dibattimento d’appello

la difesa ha chiesto l’integrale proscioglimento del suo assistito, mentre

l’accusa ha chiesto

la

condanna di AP1 ad una pena detentiva di 18 mesi sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 anni.

AP1, in questa

sede, risponde complessivamente di:

- frode fiscale

(art. 186 cpv. 1 LIFD, art. 269 LT/TI), reato punito con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente

sospesa il giudice può infliggere una multa sino a fr. 10'000.-;

- falsa

testimonianza (art. 307 cpv. 1 CP), reato punito con una pena detentiva sino a

cinque anni o con una pena pecuniaria;

- infrazione

alla LADI (art. 105 LADI), reato punito con la detenzione fino a sei mesi o con

una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere;

- infrazione

grave alla LCStr (art. 90 cpv. 2 LCStr), reato punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

criteri di

commisurazione

10.1.

10.1.1. Per l’art. 47 cpv. 1 CP,

il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa

è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione. Fondamentale, dunque, per la definizione della pena è, giusta

l’art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid.

5.4).

In applicazione dell’art.

47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco

esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo

dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo

ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità

dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza

sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni

“risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid.

6.1).

Vanno, poi, considerati,

dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli

obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà

delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.1). Nella categoria dei moventi e degli obiettivi

perseguiti ricadono innanzitutto stimoli interni, come ad esempio l’avidità. In

relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze

esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto,

per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così

pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP

(Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale

svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto

penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid.

2.2).

10.1.2. Determinata, così, la

colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”), il giudice deve

indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei

limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

10.1.3. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con

riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre

2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha,

così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c; DTF 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008

consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

10.1.4. Il

Tribunale federale ha spesso ricordato che, nell’ambito della commisurazione

della pena, un confronto con altri casi è di principio problematico, visti i

numerosi parametri che entrano in considerazione. Una certa disparità di

trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio

dell’individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore (ad esempio STF

6B_913/2018 del 28 marzo 2019 consid. 5.3 con rinvio alla DTF 141 IV 61 consid.

6.3.2).

10.1.5. Secondo l’art. 49 cpv. 1

CP (che sancisce il cosiddetto principio dell’inasprimento della pena), quando

per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più

pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per

il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare

di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al

massimo legale del genere di pena.

Una pena unica in applicazione del principio dell'inasprimento della

pena presuppone, diversamente dal principio dell'assorbimento e da quello del

cumulo materiale delle pene, che il giudice abbia (almeno mentalmente)

commisurato una (ipotetica) pena per ciascuno dei reati. La pronuncia di una

pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da

giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 219, consid. 3.5, pag. 231, precisazione

della giurisprudenza).

10.1.6. L’esigenza, per potere

applicare l’art. 49 cpv. 1 CP, che le pene siano dello stesso genere, implica

che il giudice esamini, per ogni reato commesso, la natura della pena da

pronunciare per ciascuno di essi. La possibilità di pronunciare una pena

complessiva, in applicazione del principio dell’inasprimento della pena

contenuto all’art. 49 CP, è pertanto possibile solo se il giudice opta, nel

caso concreto, per lo stesso genere di pena per sanzionare ogni reato commesso.

Non è sufficiente che le disposizioni penali applicabili prevedano

astrattamente delle pene dello stesso genere. Se le sanzioni prese in

considerazione nel caso concreto non sono dello stesso genere, devono essere

pronunciate cumulativamente. La pena privativa della libertà e la pena

pecuniaria non sono dello stesso genere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 316

con numerosi rinvii).

La pena pecuniaria

costituisce la sanzione principale nell’ambito della piccola e media

criminalità, le pene privative della libertà dovendo essere pronunciate solo

quando lo Stato non può garantire in altro modo la sicurezza pubblica.

Allorquando entrano in considerazione tanto una pena pecuniaria quanto una pena

privativa della libertà ed entrambe paiono sanzionare in maniera equivalente,

occorre di regola, conformemente al principio di proporzionalità, accordare la

precedenza alla sanzione pecuniaria, la quale colpisce il patrimonio

dell’interessato e costituisce quindi una sanzione più clemente della pena

detentiva, che incide sulla sua libertà personale. La scelta del tipo di

sanzione deve essere effettuata tenendo conto, in primo luogo, dell'adeguatezza

della pena, dei suoi effetti sull'autore e sulla sua situazione sociale così

come della sua efficacia dal punto di vista della prevenzione (STF 6B_911/2018

del 5 febbraio 2019 consid. 1.1.1 con rinvii; DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1,

pag. 317 con rinvii). Per contro, non è determinante segnatamente la colpa

dell’autore, la quale si ripercuote esclusivamente sull’entità della pena (DTF

137 II 297 consid. 2.3.4, pag. 301).

genere di pena e

diritto applicabile

10.2.

10.2.1. Per quanto riguarda,

innanzitutto, il genere di pena, in particolare in considerazione del tempo

ormai trascorso dai fatti a giudizio e della buona condotta di cui, per quanto

consta, ha dato prova nel frattempo, non si può ritenere che vi siano agli atti

elementi che permettano di concludere che una pena pecuniaria per AP1 ­– che

peraltro, dall’estratto del suo casellario giudiziale, risulta sinora

incensurato – non sarebbe adeguata ai sensi di quanto sopra ricordato. Dovendo

essere sanzionati più reati e dovendo il giudice, in un caso come quello in

esame, in cui i reati prevedono pene di genere diverso, innanzitutto decidere per ognuno dei reati il genere della pena da

infliggere (DTF 144 IV 313 consid. 1.1.1, pag. 316), questa Corte

ritiene che l’adeguatezza della pena pecuniaria è data con riferimento a tutte

le imputazioni. Ciò posto, l’art. 49 cpv. 1 CP è dunque applicabile.

10.2.2. Occorre peraltro

considerare che i reati a giudizio sono stati commessi prima del 1° gennaio

2018, data dell’entrata in vigore del nuovo diritto sanzionatorio. In

applicazione dell’art. 2 cpv. 2 CP si applicherà il previgente regime

sanzionatorio, più favorevole all’imputato. Infatti, a fronte della maggiore

estensione del quadro edittale della pena pecuniaria (360 aliquote giornaliere

invece delle 180 attuali, art. 34 cpv. 1 vCP), il vecchio diritto consentiva di

irrogare tale genere di pena anche in situazioni che con il nuovo diritto

imporrebbero la pronuncia di una pena detentiva.

10.3.

in concreto

10.3.1. falsa testimonianza

La falsa testimonianza è il

reato concretamente più grave di cui AP1 risponde. La sua colpa può essere

ritenuta oggettivamente media e, avendo egli agito per fini egoistici,

soggettivamente medio-grave. In considerazione del tempo ormai trascorso

dai fatti che, pur non raggiungendo gli estremi dell’attenuante specifica

dell’art. 48 lett. e CP, è considerevole (cfr., sui criteri di applicazione,

STF 6B_260/2020 del 2 luglio 2020 consid. 2.4.2-2.3.5 e DTF 140 IV 145 consid.

3.1), la pena ipotetica di base adeguata può essere fissata in 70 aliquote

giornaliere.

frode fiscale

10.3.2. Tanto dal profilo

oggettivo – in particolare per la ridotta portata del risparmio fiscale

ottenuto (il reddito effettivo è stato di complessivi fr. 93'501.55 netti, a

fronte di fr. 79'000.- lordi dichiarati) – che da quello soggettivo la colpa di

AP1 per questo reato è (lieve-)media. Ritenuto inoltre che anche per

questo reato dal momento dei fatti è ormai trascorso un notevole lasso di

tempo, si rinuncia all’inflizione di una multa accessoria e l’aumento della

pena ipotetica di base può essere fissato in 25 aliquote giornaliere.

Infrazione alla

LADI

10.3.3. La colpa di AP1 per

questo reato può essere ritenuta oggettivamente e soggettivamente media, e

pertanto si giustificherebbe un aumento della pena ipotetica di 40 aliquote

giornaliere. Tuttavia, in relazione a questo reato deve essere fatta

applicazione dell’attenuante specifica dell’art. 48 lett. e CP, ragion per cui

l’aumento viene ridotto a 25 aliquote giornaliere.

Infrazione grave

alla LCStr

10.3.4. La colpa di AP1 è

qualificata dalla modalità d’esecuzione particolarmente riprovevole e

dall’assoluta evitabilità del reato. Risulta pertanto oggettivamente e

soggettivamente medio-grave. Adeguato, tenuto conto del tempo trascorso,

appare un aumento della pena pecuniaria ipotetica di 30 aliquote giornaliere.

La pena ipotetica

complessiva è pertanto di 150 aliquote giornaliere.

Circostanze

personali

10.4. A questo punto, vanno

considerate - a ponderazione in senso attenuante o aggravante della pena

così determinata - le circostanze personali legate all’autore: va, cioè,

tenuto conto della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della

situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione

professionale, rischio di recidiva, ecc.), della reputazione, del comportamento

tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5; 129 IV 6

consid. 6.1).

Dalla sua vita anteriore, AP1

non può trarre sconti di pena. La sua incensuratezza ha effetto neutro (DTF 136

IV 1 consid. 2.6.4) e di fattori aggravanti non se ne ravvisano. Ritenuto

che

i fatti per cui AP1 viene condannato (ad eccezione dell’infrazione alla LCStr,

risalente al dicembre 2016) sono avvenuti a cavallo fra marzo 2012 e novembre

2013, che l’AA è stato emanato il 24 ottobre 2018 e che la sentenza di primo

grado è stata pronunciata il 2 ottobre 2020, forza è constatare che vi è stata

una violazione del principio di celerità (sulla nozione cfr., in particolare,

DTF 130 IV 54 e STF 6B_1003/2020 del 21 aprile 2021 consid. 3.3.1).

Tenuto conto di tutte le

circostanze, la pena pecuniaria ipotetica sinora commisurata può essere ridotta

a 130 aliquote giornaliere.

10.5. L’ammontare della

singola aliquota, che come tale non è stata messo in discussione, considerata

la situazione patrimoniale dell’imputato (Vdib CARP p. 2) e i criteri di cui

all’art. 34 cpv. 2 CP (anche nella versione in vigore all’epoca dei fatti), può

essere fissato in fr. 30.-.

10.6. Ricorrendo i

presupposti stabiliti dall’art. 42 cpv. 1 CP, l’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente. Quanto al periodo di prova (art. 44 CP), esso viene

fissato in due anni.

tasse e

spese di primo grado

11.

11.1. Visto l’esito del

procedimento, le tasse e le spese di primo grado sono poste a carico di AP1 in

ragione di 1/3, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato (art. 428 cpv.

3 CPP).

11.2. Non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP), AP1 dovrà

rimborsare allo Stato 1/3 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado

(ovverosia 1/3 di fr. 35'362.-, cfr. disp. 7.2 del giudizio impugnato).

tasse e spese d’appello

12.

12.1. Visto l’esito del

procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP), le tasse e le spese relative all’appello di

AP1, parzialmente accolto (in relazione alla condanna per falsità in documenti),

sono poste a suo carico in ragione di 4/5, mentre, per il resto, sono a carico

dello Stato.

12.2. Le tasse e le spese

relative all’appello incidentale del procuratore pubblico, parzialmente accolto

(in relazione alla pena), sono poste per 1/6 a carico di AP1 e per il resto a

carico dello Stato.

tassazione della nota

d’onorario per la procedura d’appello

13. La nota per le

prestazioni in appello presentata dall’avv. DI1 (doc. dib. CARP 3), difensore

d’ufficio di AP1, appare adeguata al lavoro svolto e viene pertanto

integralmente accolta per complessivi fr. 5'382.85, di cui fr. 4'440.- di

onorario (comprensivo dell’effettiva durata del dibattimento, di 7 ore e

mezza), fr. 444.- di spese, fr. 114.- di trasferte e fr. 384.85 di IVA (7.7%).

Visti gli esiti del suo appello e della resistenza in relazione all’appello

incidentale del procuratore pubblico, AP1 è tenuto a rimborsare allo Stato del

Cantone Ticino 1/2 di tale importo non appena le sue condizioni economiche

glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

14. In occasione del

dibattimento di appello, la difesa di AP1 ha precisato di rinunciare a

formulare pretese per torto morale.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 80 ss., 84, 135, 139,

348 ss., 379 ss., 398 ss., 403 ss., 408 ss., 422 ss., 429 ss. e 436 CPP,

10 ss., 34,

42 ss., 47 ss., 97 ss., 138, 158, 165, 251 e 307 CP,

105 LADI, 186 cpv. 1 e 189 LIFD, 269

cpv. 1 LT/TI e 90 cpv. 2 LCStr;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP, la LTG e il Rtar;

dichiara e pronuncia:

I. L’appello di AP1

è parzialmente accolto.

II. L’appello

incidentale del procuratore pubblico è parzialmente accolto.

III. Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di impugnazione, i punti n. 3 e 7.1 del dispositivo

della sentenza impugnata sono passati in giudicato,

1. AP1 è dichiarato

autore colpevole di:

1.1.

frode fiscale

per avere, nel periodo fiscale 2011, a ______________, tramite la

presentazione di un falso certificato di salario, fornito false dichiarazioni

fiscali, e meglio per avere – per la dichiarazione fiscale dell’anno 2011 –

dichiarato un reddito di fr. 79'000.- lordi anziché di fr. 93'501.55 netti;

1.2.

falsa testimonianza

per avere, il 21 marzo 2012 a _________,

in qualità di testimone in un procedimento giudiziario civile, reso una falsa

deposizione, e meglio come descritto al punto 7 dell’atto di accusa;

1.3.

infrazione alla

LADI

per avere, nel

periodo ottobre - novembre 2013, a __________, mediante

indicazioni inveritiere e incomplete, ottenuto indebitamente per sé indennità

di disoccupazione per un importo complessivo

di fr. 11'532.25;

1.4.

infrazione grave

alle norme della circolazione stradale

per avere, il 6 dicembre 2016 sulla tratta autostradale compresa

tra _______ e _______ in direzione sud:

- a _______, aver

mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia;

- a _______, aver

svolto una manovra completa di sorpasso a destra (uscita, accelerazione e

rientro) di tre veicoli;

- a _______, aver

mancato di dare la precedenza durante il cambiamento di corsia;

- a _______, aver

circolato con una distanza di sicurezza insufficiente per circa 870 metri

(distanza inferiore a 15 metri), mentre circolava ad una velocità di circa 90

km/h.

2. AP1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 130

(centotrenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna;

2.2. l’esecuzione della

pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.1. Le spese giudiziarie

del procedimento di primo grado sono poste a carico di AP1 in ragione di 1/3,

mentre, per il resto, sono a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).

3.2. Non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano, AP1 dovrà risarcire allo Stato 1/3 di

quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135 cpv. 4 CPP).

4. Gli oneri processuali

dell’appello di AP1, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 2’300.-

- altri

disborsi fr. 200.-

fr. 2’500.-

sono posti a

suo carico in ragione di 4/5, mentre, per il resto, sono a carico dello Stato.

5.1. La nota per le prestazioni

in appello presentata dall’avv. DI1, difensore d’ufficio di AP1, è

integralmente accolta per:

onorario fr.

4’440.-

spese fr.

558.-

IVA (7,7%) fr.

384.85

totale fr.

5'382.85

5.2. La richiesta di pagamento

deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501

Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota

d’onorario.

5.3. Contro la presente

tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

5.4. Visto l’esito del suo

appello, AP1 è tenuto a rimborsare allo Stato 1/2 di tale importo non appena le

sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

6. Gli oneri processuali

dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:

- tassa di

giustizia fr. 2'500.-

- altri

disborsi fr. 200.-

fr. 2’700.-

sono posti a

carico di AP1 in ragione di 1/6, mentre, per il resto, sono a carico dello

Stato.

7. Non si assegnano

indennità.

IV. Intimazione a:

V. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di

revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.