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Decisione

17.2021.35

Rapina ad un portavalori. Specificità del concorso tra il reato di rapina e il reato di sequestro di persona e rapimento (in caso negato); atti preparatori punibili di rapina; condizioni del reato di

18 agosto 2021Italiano97 min

Source ti.ch

Fatti

Per l’accertamento dei

fatti circoscritto a quanto attiene all’imputazione qui in esame, la Corte si è

fondata in particolare sulle dichiarazioni del conducente del furgone portavalori

ACP, delle quali non vi è motivo di dubitare essendo le stesse al riguardo

costanti, lineari e confermate sia dai riscontri oggettivi sia - nei loro

tratti essenziali - dalle dichiarazioni degli imputati.

In estrema sintesi, il 5 luglio 2019 il trio composto da IM1, AP2

e G. ha materialmente preso possesso del furgone portavalori della Loomis

Schweiz SA intorno alle ore 9:11 a Molinazzo di Monteggio, mentre AP1 e F. facevano

da “staffette” con altri due veicoli (AI 181, p. 3; AI 186, p. 5; verb. dib.

d’appello, p. 3). Il conducente del furgone portavalori, ACP, è stato

sequestrato e portato in Italia all’interno del furgone, in una zona denominata

“la letamaia”, nei pressi di Bevera (in provincia di Varese) e trattenuto fino

alle 11:45 circa. E meglio come segue.

Alle 9:10 circa del 5 luglio 2019 ACP stava ritornando sul suo

furgone dopo aver effettuato una consegna di denaro alla banca Raiffeisen di

Molinazzo di Monteggio. Mentre percorreva a piedi il breve tratto che separava

la banca dal furgone posteggiato è stato assalito di sorpresa da G. e

IM1 (AI 181, p. 3), messo a terra e fatto salire sul retro del furgone

portavalori sotto la minaccia di una pistola finta che poteva essere scambiata

per una vera (AI 4, p. 2-13). Alla guida del furgone si è messo il terzo

rapinatore, AP2, e a ACP è subito stato chiesto di spiegare come accendere il

furgone. Una volta riusciti - quasi subito - nell’intento (AI 4, p. 13), i

rapinatori si sono diretti verso il valico di Ponte Cremenaga, varcato alle ore

9:15 circa (AI 73, n. 141). Percorsi i primi 50 metri circa dalla partenza, a

ACP è stato chiesto di specificare se nel suo telefonino avesse il GPS (AI 4,

p. 15). Nel seguito del viaggio, ACP ha riferito di essere stato richiesto

anche di fornire informazioni sulle valigie F.te all’interno del furgone e

contenenti il denaro, ed in particolare di specificare il loro grado di

sicurezza, le tempistiche che avevano (per esempio, per quanto tempo potevano

rimanere sganciate dal Rack [n.d.r. armadio contenitore elettronico

posto nel retro del furgone in cui vengono riposte e agganciate le valigie

durante i trasporti]), il loro tipo di apertura. ACP ha segnatamente spiegato

loro che, una volta estratte le valigie, vi sono 5 minuti di tempo a

disposizione prima che queste inizino a emettere l’allarme acustico ed

esplodano rendendo inutilizzabile il contenuto. Poi, richiesto sul sistema di

protezione (n.d.r. sistema di sicurezza, liquido o fumogeno, volto a compromettere

l’utilizzabilità del denaro contenuto nelle valigette) ha spiegato ai

rapinatori che all’interno delle valigie c’erano degli aghi che avrebbero

bucato i sacchetti in cui era contenuto il denaro e sarebbe poi uscito un

liquido che avrebbe macchiato le banconote. Gli è quindi stato chiesto di

specificare il colore dell’inchiostro e ACP ha loro risposto che poteva essere

blu, verde, giallo, rosso o nero (AI 4, p. 15).

In seguito i rapinatori gli hanno domandato anche di spiegargli a

cosa servisse il “telecomandone compreso di display e chiavetta”

attaccato al Rack, e ACP ha risposto che serve al tecnico per

“resettare” le valigie in caso di malfunzionamento (AI 4, p. 15). Sempre

durante il viaggio e sotto minaccia della finta pistola, gli sono state chieste

informazioni sui numeri annotati a fianco dei nomi dei clienti presenti sul suo

“foglio giornaliero”, e ACP ha detto loro che erano i numeri delle valigie

contenenti denaro che si trovavano sul furgone, mentre non ha saputo dirgli

quali tra quelle fossero le più piene. Dopo che ACP ha fornito loro queste

informazioni, gli è stato chiesto se avesse anche un telefono personale, e

rispondendogli affermativamente, gliel’ha dovuto consegnare. In seguito gli è

stato domandato anche se avesse dei documenti: ha quindi consegnato la sua

carta d’identità e la tessera di legittimazione della Loomis SA (AI 4, p. 16).

A quel punto, IM1 (denominato da ACP “uomo 1”), dopo aver visto tali documenti,

gli ha detto “se succede qualcosa so chi sei e dove abiti, ti veniamo a

prendere” (AI 4, p. 17).

Secondo l’impressione di ACP, IM1 (“l’uomo 1”) era il capo della

banda, G. (“l’uomo 2”) era quello che lo teneva sotto controllo ed il

responsabile del jummer (n.d.r. disturbatore di frequenze usato dai

rapinatori durante il tragitto in furgone) e AP2 (“l’uomo 3”) l’autista (AI 4,

p. 17). Le equivalenze che permettono di attribuire il sopra riferito numero di

uomo al singolo imputato si fondano sulle convergenti dichiarazioni di AP2 e

IM1 riguardanti le posizioni dei rapinatori nel furgone (AI 181, p. 3; verb.

dib. d’appello, p. 3).

Quindi, verso le ore 10:00 (AI 73, n. 162-retro) sono giunti a

destinazione, in quello sterrato e discosto luogo di campagna che i rapinatori

avevano scelto per l’apertura delle valigie, denominato “la letamaia”. Lì, ACP

ha detto loro che se il furgone si fosse spento non sarebbe più ripartito e i

sequestratori hanno pertanto tenuto sempre acceso il motore, ancorché fossero

ormai fermi. Dal momento dell’arrivo è poi trascorsa circa un’ora e mezza

poiché i rapinatori si erano accorti di non avere gli strumenti idonei ad

aprire le valigie, per cui AP2 e AP1 sono partiti alla ricerca di mazze idonee

ad assolvere tale compito. Durante l’attesa gli autori rimasti sul posto,

indispettiti dall’attesa, hanno provato ad aprire una valigia con l’accetta che

avevano con sé ma senza risultato e hanno chiesto a ACP di inserirla nuovamente

nel Rack (nel verbale seguente, AI 13, p. 4, ACP ha riferito che era

stato invece G. a rimettere la valigia nel Rack, ma – posto come non sia

in dubbio la sua credibilità – ciò è probabilmente da attribuire a

un’imprecisione e va ritenuta la prima versione che ha fornito poiché più

prossima ai fatti e, in ogni caso, nel dubbio va ritenuta quella più favorevole

agli imputati che, come si vedrà, è proprio la prima). Trascorsi 5 o 10 minuti

da quel tentativo, hanno fatto ritorno i correi che nel frattempo avevano

trovato le mazze ed è iniziata l’apertura delle valigie, operazione durata

circa 10 minuti. Terminata questa fase, G. ha messo le fascette ai polsi di

ACP, dicendogli di stare fermo una o due ore e poi di chiamare aiuto,

spiegandogli come arrivare a un bar nelle vicinanze. Da quel momento ACP non ha

più sentito nulla poiché i rapinatori se ne erano andati (AI 13, p. 5). Erano

le 11:40 (AI 73, n. 174-retro) quando i sequestratori sono fuggiti a bordo

della loro Audi (tranne AP1, che è fuggito a piedi) e 5 minuti dopo i

carabinieri - che stavano nel frattempo arrivando poiché per un momento il GPS

del furgone aveva ripreso a funzionare, inviando la propria posizione alla

centrale della Loomis SA - hanno trovato ACP nel furgone e lo hanno liberato

(AI 4, p. 19; AI 13, p. 5).

4.3. sussunzione

4.3.1. L’art. 183 n. 1 CP

punisce il sequestro di persona nonché il rapimento, stabilendo che chiunque

indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo

della libertà personale (cpv. 1) nonché chiunque rapisce una persona con

violenza, inganno o minaccia (cpv. 2) è punito con una pena detentiva sino a cinque

anni o con una pena pecuniaria.

Sulla differenza tra

sequestro di persona e rapimento, vedasi segnatamente la DTF 141 IV 10 consid.

4.3, pag. 13. Si noti che rientra nella figura di reato di cui all’art. 183 n.

1 cpv. 1 (sequestro di persona) anche il trasportare qualcuno forzatamente in

un mezzo di trasporto ("ein erzwungener Transport in einem

Verkehrsmittel”: Andreas Donatsch,

StGB/JStG Kommentar, Mit weiteren Erlassen und Kommentar zu den

Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG/AIG, 2018, ad art. 183 n. 3 con rinvii

giurisprudenziali), ad esempio un’automobile (STF 6B_1064/2013 del 10 marzo

2014).

In realtà, giustamente, le

difese degli imputati non contestano la realizzazione dei presupposti oggettivi

e soggettivi di tale reato: sostengono, tuttavia, che nel caso concreto il

reato è assorbito da quello di rapina poiché ACP è stato sequestrato solo per

il tempo necessario a commetterla e la sua presenza era meramente funzionale a

quest’ultiP.

4.3.2. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale il reato di sequestro di persona (art.

183 CP) è assorbito da quello di rapina (art. 140 CP) se la privazione della

libertà avviene nell’ambito della rapina, di cui serve i fini e non va oltre a

quanto necessario per il compimento della rapina stessa (STF 6B_27/2020 del 20

aprile 2020 consid. 1.3.3; DTF 129 IV 61 consid. 2.1, confermata in STF

6B_1095/2009 del 24 settembre 2010, consid. 2.2 e dottrina citata). Se le

predette circostanze risultano date, fondamentalmente non si può parlare di una

nuova azione rispettivamente di una nuova decisione di agire. Al contrario,

effettuando una valutazione naturale, entrambe le azioni appaiono come un’unità

e rappresentano, pertanto, piuttosto singole azioni all’interno di un agire

complessivo.

In questo contesto

anche la sussistenza di una vicinanza temporale tra le azioni costituisce un

criterio, nel senso che tale vicinanza di tempo può essere così stretta che gli

atti appaiono omogenei, formanti un tutt’uno. In particolare, la finalità - ovverosia

mettere al sicuro il bottino nel compimento della rapina - spiega in tali casi

l’assorbimento della privazione di libertà da parte del reato di rapina, poiché

il fatto di prendere dei provvedimenti per potere conservare il bottino rientra

necessariamente nel concetto di rapina.

Da quanto sopra

descritto vanno invece distinte le azioni finalizzate ad assicurarsi la

fuga (STF 6B_27/2020 del 20 aprile 2020 consid. 1.3.3;6B_1095/2009 del 24

settembre 2010, consid. 2.2 e dottrina citata).

esame del concorso tra il reato di sequestro di persona e

rapimento (art. 183 CP) da un lato e rapina (art. 140 CP) dall’altro nel caso

concreto

4.3.3. Nel caso concreto i

rapinatori hanno sequestrato ACP poiché era loro necessario alla commissione

della rapina: dapprima per avviare il furgone, in seguito, durante il viaggio,

per ottenere tutta una serie di informazioni essenziali (segnatamente, sul funzionamento

delle valigette e sulle misure di sicurezza di cui erano dotate, sul

funzionamento del Rack che le conteneva, su quali fossero - tra le

valigie presenti nel Rack - quelle che contenevano denaro e su quali

fossero quelle con più contenuto). Una volta giunti a destinazione, i

rapinatori hanno nuovamente fatto capo a ACP per reinserire una valigia nel Rack.

Aperte quelle valigie che il tempo a loro disposizione ha permesso, ACP è stato

immediatamente legato con delle fascette ai polsi e lasciato da solo nel

furgone, mentre i rapinatori col bottino si davano alla fuga.

Sui fini perseguiti

dagli autori in relazione al mantenimento della presenza di ACP, così si è espresso

proprio quest’ultimo:

“non erano molto organizzati come

banda […] lo hanno [il colpo] gestito in maniera un po' improvvisata […] Mi

sono reso conto che non avevano nessuna idea di come era strutturato il mio

furgone e di come erano fatte le valigie per il trasporto del denaro. È forse

per questo motivo che mi hanno sequestrato”.

La privazione della libertà che ACP ha dovuto subire è stata

prettamente funzionale al raggiungimento dello scopo della rapina, senza

eccederne la misura necessaria. La fattispecie ricalca per molti versi i

complessi fattuali alla base della STF 6B_1095/2009 del 24 settembre 2010, in

cui i malviventi dopo le rapine negli appartamenti avevano legato le vittime e

se ne erano andati, lasciando per l’appunto le vittime legate: il Tribunale

federale si è pronunciato per l’assorbimento, spiegando che prendere le

precauzioni necessarie a conservare il bottino è una parte concettuale della

rapina (consid. 2.2).

Del resto, gli atti compiuti dagli imputati formano un’unità

naturale e appaiono come un concatenarsi di singoli atti nell’ambito di

un’attività globale, finalizzata all’ottenimento e alla conservazione del

contenuto delle valigie. Anche l’unità temporale particolarmente stretta (sul

tema della sua importanza vedasi la DTF 98 IV 314, con le

precisazioni di cui alla DTF 129 IV 61 consid. 2.1) indica che ci si trova in

presenza di una pluralità di atti al servizio di un’unica attività globale.

Ciò posto, la tesi accusatoria non può essere seguita per più

motivi laddove vorrebbe che, appena ricevute le prime informazioni, i

rapinatori avrebbero dovuto (affinché il reato di sequestro di persona e

rapimento possa essere considerato assorbito da quello della rapina) rilasciare

ACP sul ciglio della strada poiché la sua presenza non era più necessaria:

in primo luogo, non avendo i rapinatori alcuna conoscenza del

funzionamento dei sistemi di sicurezza del furgone e delle valigie (se non per

le informazioni ricevute man mano proprio da ACP), liberare quest’ultimo prima

di essere effettivamente riusciti a mettere le mani sul contenuto delle valigie

sarebbe stato un gesto azzardato che li avrebbe esposti al rischio di

ritrovarsi in difficoltà al momento dell’apertura delle valigie senza avere qualcuno

che conoscesse il sistema per aiutarli;

in secondo luogo, così facendo, oltre all’ottenimento del bottino

avrebbero messo a rischio anche la sua conservazione: se ACP, lasciato libero

sul ciglio della strada, fosse riuscito a incontrare qualcuno prima del

previsto - già solo, per esempio, fermando una macchina di passaggio -, avrebbe

potuto immediatamente allertare le forze dell’ordine e segnalare loro l’ultima

posizione e la direzione dei malviventi, nonché dar loro altre informazioni,

fornendogli così una concreta chance di coglierli ancora sul fatto. Ciò

che peraltro sarebbe verosimilmente avvenuto, considerato che i rapinatori

hanno impiegato oltre un’ora e mezza ad aprire le valigie;

infine, va ancora ricordato come secondo il Tribunale federale

prendere le precauzioni minime per darsi una concreta possibilità di conservare

quanto appena maltolto (segnatamente legando la vittima prima di fuggire), va

considerato una parte concettuale della rapina (cfr. sopra consid. 4.3.2): è di

fatto quanto avvenuto, essendo stato ACP legato con le fascette proprio prima

che i rapinatori lo lasciassero per darsi col bottino alla fuga. Diverse

sarebbero state le valutazioni se i rapinatori, aperte le valigie e messe le

mani sul bottino, avessero portato ACP con loro durante la fuga, ma così non è

stato.

In applicazione della giurisprudenza federale sopracitata risulta

che nel caso di specie il reato di sequestro di persona e rapimento è assorbito

da quello di rapina e l’appello di AP1 e AP2 su questo punto va accolto. Essi

sono, pertanto, prosciolti dall’imputazione in oggetto.

4.4. Gli effetti dei

considerandi precedenti riguardanti il reato di sequestro di persona e

rapimento sulla posizione di IM1 – art. 392 CPP

4.4.1. L’art. 392 CPP prevede

che nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel

medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la

decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non

hanno fatto ricorso se la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i

fatti e i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte

(cpv. 1). Se necessario, prima di decidere la giurisdizione di ricorso sente

gli imputati e i condannati che non hanno ricorso, il pubblico ministero e

l’accusatore privato (cpv. 2). Lo scopo dell’art. 392 CPP – la cui applicazione

è obbligatoria – è di evitare delle domande di revisione ulteriori (STF

6B_786/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 1.1).

4.4.2. La presente fattispecie

si attaglia alla norma citata nella misura in cui ne adempie tutti i

presupposti con riferimento ad IM1, che non ha interposto appello. Infatti,

stabilire se la presenza di ACP sia stata necessaria o meno per garantirsi il

bottino pertiene all’accertamento dei fatti. La prima Corte ha accertato che “una

volta ottenuti i codici e aver ottenuto le informazioni necessarie all’apertura

delle valigette, informazioni che i malviventi hanno ricevuto già nei primi

momenti, non era più necessario trattenere il medesimo [ACP]” (consid. 31,

p. 78 del giudizio impugnato). Questa Corte, invece, ha accertato che i

rapinatori hanno fatto capo alle conoscenze di ACP ben oltre i “primi

momenti” e che egli è stato trattenuto dai rapinatori allo scopo di portare

a termine la rapina, garantendosi l’accesso al bottino e il suo mantenimento.

Ciò posto, e ritenuto che i relativi

considerandi sopra indicati (4.2 e, di riflesso, 4.3) valgono anche per IM1 in

quanto concernono dei fatti commessi in correità, la norma citata deve essere applicata.

Come previsto dal cpv. 2 della norma e dalla dottrina (Lieber, Zürcher

Kommentar StPO, 2020, art. 392 n. 8; Calame, CR-CPP, 2019, art. 392 n. 3;

Ziegler / Keller, BSK, 2014, art. 392 n. 4), prima di decidere

sull’applicazione del disposto sono stati informati per scritto IM1, il procuratore

pubblico e l’accusatore privato ACP, ed è stata data loro la possibilità di

esprimersi in proposito (CARP XX-XXII).

IM1 deve pertanto essere prosciolto dall’imputazione di sequestro

di persona e rapimento di cui al punto 2 dell’AA 158/2020.

5. Infrazione alla LArm (AP2)

5.1. Il punto B.3 dell’AA

200/2020 imputa a AP2 il reato di infrazione alla LArm (art. 33 LArm), per aver

introdotto in Svizzera dall’Italia, il 5 luglio 2019 a Ponte Cremenaga (giorno

della rapina), una pistola (n.d.r. finta, ma che poteva essere scambiata per

vera) destinata alla rapina commessa quel giorno. L’istanza precedente ha

confermato l’AA mentre l’imputato, con il suo appello, chiede il

proscioglimento sostenendo che non vi siano elementi per ritenere né che

l’abbia introdotta lui in Svizzera né che sia stata importata dall’Italia

proprio quel giorno.

5.2. Premesso che secondo

le definizioni elencante all’art. 4 cpv. 1 lett. g LArm per “arma” si intendono

anche le imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro

aspetto possono essere scambiate per armi vere, l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm

punisce segnatamente chiunque intenzionalmente senza diritto introduce armi sul

territorio svizzero.

5.3. Da parte sua, AP2 ha

dichiarato di essersi limitato a fungere da autista il giorno della rapina,

senza sapere pressoché nulla del piano e senza portare con sé alcuno strumento

per commetterla, ma solo prendendo in consegna (una volta giunti in Svizzera)

un sacchetto nero da IM1, contenente un martello e delle fascette (verb. dib.

d’appello, p. 3).

Che AP2 al momento

della rapina avesse effettivamente quel sacchetto lo ha dichiarato anche IM1

stesso (sebbene senza dire che glielo aveva fornito lui; AI 186, p. 7),

specificandone meglio il contenuto poiché gli era stato mostrato in fotografia

(AI 186, doc. 2), ovverosia: un martello, un nastro adesivo, un’accetta e delle

fascette. Ciò che ha confermato ancora al dibattimento di primo grado (verb.

dib. di primo grado, p. 6).

Sulla pistola, invece, le uniche informazioni agli atti provengono

da IM1 e dall’autista ACP:

- IM1 ha

dichiarato che la pistola l’aveva G. quel giorno (AI 181, p. 3) e che era

sempre G. ad aver avuto l’incarico di procurarsela (AI 186, p. 5);

- ACP ha indicato

che la pistola in oggetto (revolver scura) la teneva l’uomo che stava nel retro

del furgone con lui (AI 4, p. 12), ovvero G..

5.4. Questi elementi,

valutati nel loro insieme, non permettono di ritenere che quel giorno la

pistola l’abbia importata in Svizzera AP2. Nemmeno vi sono elementi per

ritenere che l’abbia fatto uno degli altri partecipanti secondo un piano con

lui condiviso, al quale - fosse anche solo per dolo eventuale - AP2 si era associato

prima di passare la dogana (escludendo, quindi, anche una correità, che in ogni

caso non è contemplata dall’AA; sulla nozione di correità cfr. DTF 135 IV 152 consid.

2.3.1 e STF 6B_755/2019 del 28 agosto 2019 consid. 1.3.3).

Egli va, pertanto, prosciolto.

6. Furto d’uso di un

veicolo e abuso della licenza e delle targhe (AP2)

6.1. Il punto B.4 dell’AA

200/2020 e l’estensione del punto 1 di quello stesso AA avvenuta all’inizio del

primo dibattimento (sentenza impugnata, p. 15) imputano a AP2, in relazione al

fatto che abbia viaggiato come passeggero sull’Audi utilizzata per commettere

la rapina (rivelatasi poi rubata e munita di targhe rubate) i reati di furto

d’uso di un veicolo (per aver viaggiato quale passeggero in un veicolo a

motore sottratto, art. 94 cpv. 1 lett. b LCStr) e abuso della licenza

e delle targhe (per aver usato su quel veicolo delle targhe rubate, art. 97

cpv. 1 lett. a LCStr). L’istanza precedente ha confermato le imputazioni,

evidenziando che “sono inoltre chiaramente riunite le condizioni del reato

di abuso delle targhe e di furto d’uso” (consid. 34 del giudizio

impugnato), senza tuttavia spiegare il fondamento di quelle perentorie

conclusioni. AP2, con il suo appello, le contesta, affermando che non sapeva

che l’Audi e le targhe fossero rubate.

6.2.1. Il reato di furto

d’uso di un veicolo, di cui all’art. 94 cpv. 1 lett. b LCStr, sanziona

colui che circola su un veicolo come passeggero sapendo sin dall’inizio che

tale veicolo è stato sottratto.

6.2.2. Il reato di abuso della

licenza e delle targhe, di cui all’art. 97 cpv. 1 lett. a LCStr,

punisce colui che usa licenze o targhe di controllo che non sono state

rilasciate per lui né per il suo veicolo. La norma deriva dall’art. 10 LCStr

cpv. 1 e 4 (DTF 98 IV 55 consid. 1a), giusta il quale i veicoli a motore, per

essere ammessi alla circolazione, devono essere provvisti della licenza di

circolazione e delle targhe di controllo (cpv. 1) e il conducente deve sempre

portare con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le

richiedessero (cpv. 2).

6.3. Dagli atti emerge che

l’Audi è stata rubata il 25 marzo 2019 a Tradate nel contesto di un furto in

una villa (AI 163, p. 4), ed è stata portata da AP1, mentre le targhe (rubate

tra il 16 e il 17 maggio 2019 a San Pietro di Stabio, AI 163 p. 4) sono state

procurate da F. (VI IM1: AI 181 p. 2, AI 186 p. 5). L’Audi è poi stata condotta

da IM1, rimanendo in territorio italiano, il giorno prima della rapina, fin nei

pressi della dogana (senza varcarla), dove è stata posteggiata (AI 181 p. 2; AI

186 p. 5). In proposito, IM1 ha dichiarato di aver visto l’Audi la prima volta

in Italia già con quelle targhe e di non sapere come AP1 e F. abbiano fatto a

procurarsela (AI 181, p. 2). Il giorno della rapina, invece, è stato AP1 a

guidarla, varcando il confine con a bordo IM1, AP2 e G. in qualità di

passeggeri (AI 181, p. 3).

6.4.1. Agli atti, in

definitiva, non vi sono elementi che permettono di concludere con la necessaria

certezza che AP2 effettivamente sapesse che l’Audi come tale era stata rubata.

Del resto anche l’altro veicolo che è servito per la rapina, ovvero la Mercedes

guidata da Francesco F., non risulta dagli atti che fosse stato rubato.

In assenza di prove

sufficientemente convincenti che suffraghino la tesi secondo cui egli sapesse

sin dall’inizio (prenderne conoscenza durante il tragitto non essendo

sufficiente: Weissenberger,

Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach

Via Sicura, 2015, ad art. 94 n. 11) che il veicolo come tale su cui avrebbe

viaggiato era stato sottratto, AP2 deve pertanto essere prosciolto

dall’imputazione di furto d’uso di un veicolo.

6.4.2. Per quanto concerne invece

il reato di abuso della licenza e delle targhe, questo può essere commesso solo

dal conducente o dal detentore del veicolo, che sono le uniche persone

suscettibili di fare uso delle licenze e delle targhe (Jeanneret, CSCR, 2015,

art. 97 n. 1.3; Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la

circulation routière [LCR], 2007, art. 97 n. 12). Il semplice passeggero, a

meno che non abbia istigato il conducente a commettere il reato, non è punibile

(Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière

[LCR], 2007, art. 97 n. 30).

AP2, che dagli atti risulta - in Svizzera - avere circolato

sull’Audi solo in qualità di passeggero e non avere avuto alcun ruolo nel

reperimento e nell’apposizione delle targhe rubate (AI 181, p. 2-3; AI 186, p.

5; verb. dib. d’appello, p. 3), va prosciolto da questa imputazione poiché

manca per lui un elemento essenziale del reato, ovvero la qualità di detentore

o conducente (da cui deriva l’obbligo di mostrare le targhe e le licenze, e

dunque, la possibilità di farne “uso” ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 lett. a

LCStr).

6.5. Gli effetti dei

considerandi precedenti riguardanti il reato di abuso della licenza e delle

targhe sulla posizione di IM1 – art. 404 cpv. 2 CPP

6.5.1. Giusta l’art. 404 CPP,

il tribunale d’appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai

punti impugnati (cpv. 1), ma può esaminare a favore dell’imputato anche i punti

non impugnati per impedire decisioni contrarie alla legge o inique (cpv. 2).

Il ricorso all’utilizzo del secondo capoverso della norma deve

avvenire con riserbo, segnatamente per evitare sentenze manifestamente

sbagliate in cui l’errore sarebbe chiaramente messo in luce (STF 6B_492/2018

del 13 novembre 2018 consid. 2.2). L’art. 404 cpv. 2 CPP è principalmente

utilizzato nei casi di un’errata applicazione qualificata del diritto da parte

dell’istanza precedente accompagnata da una limitazione dell’appello alla sola

pena: l’obiettivo

è di evitare che la Corte d’appello debba pronunciarsi su una base

materialmente o formalmente sbagliata (DTF 147 IV 93 consid. 1.5.2; STF

6B_496/2020 del 11 gennaio 2021 consid. 2.5.2;6B_360/2020 dell’8 ottobre 2020

consid. 1.5.2, destinata alla pubblicazione;6B_349/2016 del 13 dicembre 2016

consid. 2.3). Secondo Riklin, bisogna pensare a dei punti incontestati che

condurrebbero materialmente a dei risultati palesemente sbagliati, come

l’intervenuta prescrizione, una querela non valida o dei motivi che, in altri

contesti, permetterebbero di estendere l’ammissione del ricorso ai condannati

che non hanno fatto appello ex art. 392 CPP (Riklin, StPO Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen,

2014, art. 404 n. 2). Se la Corte

d’appello valuta di utilizzare l’art. 404 cpv. 2 CPP deve prima informare le

persone coinvolte nella procedura e dare loro la possibilità di esprimersi (DTF

147 IV 93 consid. 1.5.2; STF 6B_496/2020 del 11 gennaio 2021 consid. 2.5.2;

6B_360/2020 dell’8 ottobre 2020 consid. 1.5.2, destinata alla pubblicazione;6B_349/2016

del 13 dicembre 2016 consid. 2.3).

6.5.2. Anche IM1 è stato

giudicato autore colpevole di abuso della licenza e delle targhe, benché, come

visto, anch’egli, per quanto concerne la Svizzera fosse stato solo passeggero

dell’Audi con le targhe rubate e nemmeno lui, stando agli atti, risulta aver

avuto alcun ruolo nel reperimento e nell’apposizione delle targhe rubate (AI

181, p. 2). Come visto sopra per AP2 (consid. 6.4.2), in queste circostanze una

condanna costituisce un palese errore, poiché manca un elemento essenziale del

reato, ossia la qualità di conducente o detentore del veicolo (e dunque, anche

la sola possibilità di fare “uso” delle targhe ai sensi della norma). Onde

evitare che questa Corte abbia a commisurare la pena di IM1 - compito obbligato

già solo in virtù dell’appello del procuratore pubblico - fondandosi su una

base materialmente sbagliata, anche IM1, benché non abbia impugnato questo

punto, deve essere prosciolto dal reato di abuso della licenza e delle targhe in

applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CPP e della giurisprudenza federale

sopracitata. Prima di decidere in proposito sono stati informati IM1 e il procuratore

pubblico, ed è stata data loro la possibilità di esprimersi in proposito (CARP

XX e XXII).

7. Atti preparatori

punibili di rapina (imputati ad IM1)

Il punto 3 dell’AA 158/2020 imputa ad IM1 il reato di atti

preparatori punibili di rapina (art. 260bis cpv. 1 lett. d. e cpv. 3

CP) per avere, tra il 23 settembre e il 24 ottobre 2019 in Italia e in Ticino,

in correità con P., MA., G. e VA., eseguito preparativi volti a

rapinare almeno 4 obiettivi. L’AA menziona:

-

E. e L.;

-

la banca Raiffeisen della Campagnadorna;

-

la banca Raiffeisen di Coldrerio;

-

un furgone portavalori.

L’istanza precedente ha prosciolto IM1 poiché ha

ritenuto che per E. e L. si trattasse di atti preparatori di furto, come tali

non punibili, mentre per le due banche ha ritenuto che “le emergenze

processuali non permettono di concludere che IM1 avesse già maturato una

volontà di delinquere di un'intensità tale da doversi ragionevolmente ammettere

che egli avrebbe persistito nel suo proposito criminale” (sentenza

impugnata, p. 78). Il procuratore pubblico, con il suo appello,

ne chiede invece la condanna.

7.1. Il reato di atti preparatori punibili di rapina

L’art. 260bis cpv. 1 lett. d CP prevede che sia punito

con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque

prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o

organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a

commettere una rapina. È parimenti punibile chi commette gli atti preparatori

all’estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera.

L’articolo 3 capoverso 2 CP è applicabile (cpv. 3).

Questa disposizione riguarda gli atti anteriori al tentativo. Una

semplice intenzione o dei vaghi progetti non sono sufficienti. È necessario che

l’autore abbia preso delle disposizioni concrete e che lo abbia fatto

conformemente ad un piano. È dunque necessario che l’autore abbia compiuto più

atti e che questi appaiano come dei preparativi che s’iscrivono in un’impresa

riflettuta (STF 6B_482/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 2.1; DTF 111 IV 155

consid. 2b; STF 6B_1159/2018 del 18 settembre 2019 consid. 3.3.2). Non è

tuttavia necessario che il piano sia di una precisione tale da rapportarsi a

un’infrazione già definita quanto al luogo, al momento e alla maniera di agire. Per disposizioni

tecniche o organizzative ai sensi dell’art. 260bis CP si

intendono segnatamente quelle azioni attraverso le quali l’autore si procura i

mezzi pratici per commettere l’infrazione, per esempio il fatto di procurarsi

un’arma, e quelle azioni attraverso le quali l’autore prepara l’operazione e ne

mette a punto lo svolgimento, come ad esempio individuare i luoghi. È inoltre ancora

necessario che la natura e l’estensione delle disposizioni prese indichino che

l’autore si appresta a passare all’esecuzione del reato, ovvero che, per la

loro natura ed estensione, le azioni compiute siano tali da potersi

ragionevolmente ritenere che l’autore persevererà nella sua volontà delittuosa

che tali azioni esprimono fino al compimento del reato (STF 6B_482/2020 del 7

ottobre 2020 consid. 2.1;6B_1159/2018 del 18 settembre 2019 consid. 3.3.2; DTF

111 IV 155 consid. 2b).

7.2. accertamento dei fatti

Per una panoramica delle dichiarazioni di IM1 si

rimanda ex art. 82 cpv. 4 CPP ai consid. da 16 a 19 della sentenza impugnata

(pag. 68-75).

7.2.1. E. e L.

In estrema sintesi, a seguito delle indagini svolte

gli inquirenti hanno contestato ad IM1 di avere, in correità con P.,

MA., G. e V., pedinato in più occasioni E. quando al mattino

lasciava la sua abitazione a Colverde (Italia) e in automobile entrava in

Svizzera dal valico di Ponte Falloppia per recarsi al suo

posto di lavoro a Coldrerio. Gli è altresì stato contestato di aver pedinato anche

L., residente nel palazzo contiguo a quello di E., quando anch’egli si recava

in Svizzera in automobile.

Sulla base degli interrogatori di E. e L. gli

inquirenti hanno concluso al loro riguardo che in realtà “risulta che non

facciano trasporti di valuta”, e che

“Nonostante ciò, E. è stata

pedinata più volt[e] presso il suo posto di lavoro a Coldrerio, mentre L. è

stato pedinato sicuramente il giorno dell'arresto di IM1. È verosimile credere

che gli autori stessero verificando le informazioni frammentarie in loro

possesso con lo scopo di intercettare quale tra questi faceva il trasporto di

valuta oppure lavorava in un qualsiasi ufficio con disponibilità di denaro

contante e/o oggetti preziosi. Siccome L. e E. abitano nella stessa via, siamo

dell'avviso che il gruppo criminale detenesse l'informazione secondo la quale

in quel luogo abitava qualcuno che trasportasse valori, motivo per cui l'azione

d'osservazione e pedinamento era finalizzata all'individuazione dell'obiettivo

da colpire.” (AI 163, p. 79).

IM1, da parte sua, ha ammesso di aver pedinato due

volte L. (AI 191, p. 3-4) e che l’8 ottobre 2019 V. era alla guida della sua

auto poiché incaricato da F. di seguire L. (AI 191, p. 5), affermando comunque

che l’intenzione era quella di sottrarre la borsa contenente oro o contanti a

E. tramite un furto da eseguire in territorio italiano, precisando che tuttavia

“Non sapevamo neppure bene chi trasportava cosa, se lei o il marito [in

riferimento a L.]. L’idea era comunque quella di prendere la borsa in Italia”

(verb. dib. di primo grado, p. 10-11).

Se, da un lato, quei pedinamenti rappresentano delle

misure organizzative volte a conoscere le abitudini dei soggetti pedinati,

dall’altro va innanzitutto detto che non emerge - come evidenziato poc’anzi

riferendosi agli accertamenti degli inquirenti - che il binomio L./E.

effettivamente trasportasse dei valori, di modo che non diviene un automatismo

certo che IM1 avrebbe necessariamente perseverato sino all’esecuzione del

reato.

Avesse IM1 comunque ritenuto che il binomio L./E.,

contrariamente a quanto valutato dagli inquirenti, trasportasse davvero dei

valori, non se ne conosce l’ubicazione finale che essi avrebbero avuto, di modo

che non si può escludere che quegli eventuali valori avrebbero poi potuto

essere oggetto di furto (per esempio nottetempo). Detto diversamente, a

quest’ultimo riguardo agli atti non vi sono elementi sufficienti per escludere

del tutto che la sottrazione degli eventuali valori sarebbe potuta avvenire

effettivamente tramite un furto in Italia (o in Svizzera che sia), come

dichiarato da IM1, essendo una tesi non sconfessata dalle risultanze

istruttorie. In applicazione del principio in dubio pro reo, stando così le

cose, non può pertanto che essere ritenuta la versione di IM1, in quanto a lui

più favorevole (art. 10 cpv. 3 CPP). Ricordato dunque che gli atti preparatori

di furto non sono punibili, il suo proscioglimento per queste fattispecie deve

essere confermato.

7.2.2. Le due banche

Raiffeisen e il furgone portavalori

L’AA imputa ad IM1 anche di aver effettuato atti

preparatori per rapinare altri tre obiettivi, rimproverandogli:

-

di avere prestato la sua auto, l’8 ottobre 2019 a Colverde (IT), a uno dei

correi, che l’ha usata per entrare in Svizzera alle 8:06 da Ponte Falloppia e

ha sostato dalle 8:17 alle 8:44 davanti alla Banca Raiffeisen della

Campagnadorna, lasciando la Svizzera alle 8:53;

-

il fatto che il 10 ottobre 2019, a bordo della sua auto vi erano P. e MA., che

l’hanno usata per

“raggiungere alle ore 08:19 i posteggi di Via

Monte Generoso a Coldrerio, posteggiare il veicolo, dirigersi in direzione Via

S. Gottardo, raggiungere l’esercizio pubblico Bar _____ e alle ore 08:38

raggiungere l’ingresso della Banca Raiffeisen di Coldrerio, altro obiettivo di

rapina” (AA 158/2020, punto 3),

-

di avere parlato il 14 e il 23 ottobre di rapinare un portavalori, in

particolare di avere progettato una via di fuga dalla Svizzera verso l’Italia

per non passare dalla dogana, consistente nel pre-tagliare quattro paletti di

ferro o di cemento in una zona boschiva, così da poterli abbattere con poca

fatica al momento del passaggio e nell’avere determinato un luogo (che non è

stato, però, specificato nelle conversazioni) per l’apertura delle valigette in

cui sarebbero state presenti delle “vasche dove buttare le cose”, “perché

se no fanno quel rumore di merda!”, precisando “Che poi in dieci minuti

si aprono tutte le valigie” (cfr. AI 73, n. 340, 342, 343, 357, 359, 360).

IM1, in proposito, ha sempre escluso di essere stato

intenzionato a commettere un’altra rapina in Svizzera, arrivando ad ammettere

solamente che magari F. stava organizzando una rapina a un camion di profumi in

Italia (AI 191, p. 4). Tesi, quest’ultima, oltre che poco verosimile,

incompatibile con il contenuto delle conversazioni che si riferiscono

espressamente ad un portavalori che deve essere portato fuori dalla Svizzera.

Tuttavia, nulla permette di ritenere che – oltre a un progetto di via di fuga –

fossero stati pianificati altri dettagli del colpo (obiettivo, modalità,

tempistica, ecc.) o fosse stata effettivamente presa una qualsiasi misura

tecnica o organizzativa concreta.

Per quanto concerne le due banche Raiffeisen, il

fatto che altri membri del gruppo (segnatamente P. e MA.) abbiano sostato in

due occasioni con l’auto di IM1 - una volta dinanzi alla banca Raiffeisen della

Campagnadorna (8 ottobre) e un’altra volta dinanzi alla banca Raiffeisen di

Coldrerio (10 ottobre) - appare più da ricondurre, sulla base del contesto

generale, ai pedinamenti posti in essere nei confronti di E. e L. che non a

degli appostamenti aventi ad oggetto le banche. Ciò poiché, per la prima circostanza

(8 ottobre), gli orari sono quelli dei pedinamenti di quel periodo nei

confronti di L. ed E. (ovvero intorno alle ore 8 del mattino), mentre per la

seconda circostanza (10 ottobre) vi sono le intercettazioni ambientali

provenienti dall’auto di IM1 in cui si trovavano P. e MA. da cui emerge chiaramente

che l’obiettivo del loro appostamento era E., non una banca, come già si evince

da alcuni brevi estratti che qui si riportano a titolo esemplificativo:

“Se non viene alle otto e

mezza poi possiamo pure rientrare”, “entriamo che l’aspettiamo la bitch!”, “E

lei di solito dove va?”,” Secondo me era quella!”, “La borsa era bella pesante,

vai a sapere che cazzarola c’aveva dentro!”, “Secondo me viene qua a

prendere…no?”, “E allora è lei sicuro!”, “era bella carica…no?” “sì!”, “Secondo

me più che oro, ha soldi!” (AI 73 n. 347-351).

Pertanto, per quanto della progettazione di una via

di fuga dalla Svizzera si fosse effettivamente parlato, resta che non vi è

alcun piano individuabile nei confronti di un portavalori o di una delle due

banche Raiffeisen menzionate nell’AA che abbia raggiunto una concretezza

sufficiente ad applicare l’art. 260bis CP.

7.3. Conclusioni

Stante quanto sopra, nessuna delle fattispecie

rimproverate a IM1 dall’AA assurge – ancora – a configurare il reato di atti

preparatori punibili di rapina, ognuna per le sue motivazioni. Non può pertanto

che discenderne il respingimento dell’appello del procuratore pubblico e la

conferma del proscioglimento pronunciato dall’istanza precedente.

8. Commisurazione

della pena

8.1.1. Per l’art. 47 cpv. 1

CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita

anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la

pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa

è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

Fondamentale, dunque, per

la definizione della pena è, giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, stabilire la colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive

Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid.

2a; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). Nella

categoria dei moventi e degli obiettivi perseguiti ricadono innanzitutto

stimoli interni, come ad esempio l’avidità. In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre

1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale

militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag.

1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (“Gesamtverschulden”),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

8.1.2. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal Tribunale federale (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (“Täterkomponenten”), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti

giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di

salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva,

ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale

così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid.

5.7; DTF 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con

riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della

pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente

per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal

compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid.

4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2;

STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato

la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127

IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia

soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, STF 6B_81/2008, STF 6B_90/2008 del 14

ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF

6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti;

Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und

Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

8.1.3. Il

Tribunale federale ha spesso ricordato che, nell’ambito della commisurazione

della pena, un confronto con altri casi è di principio problematico, visti i

numerosi parametri che entrano in considerazione. Una certa disparità di

trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio

dell’individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore (ad esempio STF

6B_913/2018 del 28 marzo 2019 consid. 5.3 con rinvio alla DTF 141 IV 61 consid.

6.3.2).

8.1.4. Secondo l’art. 49 cpv.

1 CP (che sancisce il cosiddetto principio dell’inasprimento della pena),

quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione

di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena

prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può

tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in

ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

8.2. IM1

8.2.1. L’istanza precedente ha

condannato IM1 alla pena detentiva di 4 anni e 5 mesi. Al dibattimento

d’appello la difesa ha chiesto che questa sia diminuita in virtù dell’art. 404

cpv. 2 CPP, mentre l’accusa, considerata la postulata condanna per il reato di

atti preparatori punibili di rapina, ha chiesto una pena complessiva di 5 anni

di detenzione.

8.2.2. IM1 risponde

complessivamente di:

- rapina

aggravata (banda), reato per cui è prevista una pena detentiva non inferiore a

due anni (art. 140 cpv. 1 e cpv. 3 CP);

- infrazione alla

LArm, reato per cui è prevista una pena detentiva

fino a tre anni o una pena pecuniaria (artt. 4 cpv. 1 lett. g nonché 33 cpv. 1

lett. a LArm);

- furto d’uso di

un veicolo (passeggero in un veicolo a motore sottratto), reato per cui è

prevista una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 94 cpv.

1 lett. b LCStr).

8.2.3. rapina aggravata

(banda)

Dal profilo oggettivo, il risultato dell’attività illecita è stato

importante tanto per la privazione della libertà che ha dovuto subire il

conducente ACP, durata più di due ore e mezza, quanto per la lesione al

patrimonio dell’AP Loomis Schweiz SA (denunciata per fr. 3'046'445.- ed €

207'175.-, oltre ad una pistola Glock).

Quanto alla modalità d’esecuzione – nella concreta fattispecie

intesa segnatamente come livello di organizzazione, preparazione,

professionalità – essa si situa nella fascia medio-alta del reato: se da un

lato vi sono stati degli aspetti di improvvisazione (in particolare in

relazione alle peculiarità tecniche per il funzionamento del furgone

portavalori e dei sistemi di sicurezza, nonché all’apertura delle valigette,

aspetti per i quali, comunque, è stato fatto in buona parte affidamento su

ACP), dall’altro il colpo è nondimeno stato studiato per parecchi giorni, con

appostamenti e organizzandosi anche con un terzo che fungeva da “palo” (AI 181,

p. 2; AI 186, p. 4). La rapina è avvenuta munendosi di un disturbatore di

frequenze, di un’auto rubata a cui sono state applicate delle targhe ticinesi,

anch’esse rubate, senza dimenticare l’ulteriore accorgimento di accompagnarsi

nella fuga con due ulteriori veicoli che fungevano da staffetta in ausilio al

portavalori.

IM1 ha avuto un ruolo centrale nella fattispecie: ha partecipato

in prima persona a bloccare ACP con fare aggressivo (AI 181, p. 3), ha portato

e attivato il disturbatore di frequenze (AI 181, p. 3; AI 186, p. 5; AI 193, p.

3), ha poi anche ripetutamente minacciato ACP per avere le informazioni che

voleva e per garantirsi il suo silenzio (AI 4, pp. 15, 16, 22). Ha man mano

indicato la strada a AP2 che si trovava alla guida per arrivare al luogo

prestabilito in cui aprire le valigie e ha dato le direttive ai correi nel

furgone, tanto da apparire a ACP come il capo (AI 4, p. 14). Infine, ha aperto

le valigie con le mazze (AI 181, p. 3). Già solo per l’importanza del suo

contributo materiale alla rapina, la sua colpa è qualificata, ma a incidere in

modo particolarmente negativo è soprattutto il comportamento tenuto nei

confronti della vittima ACP. Se, da un lato, le ripetute minacce di “scassarlo”

(AI 4, pp. 15-16) ancora possono non essere ritenute straordinarie per colui

che in un gruppo di rapinatori assume il ruolo del “cattivo”, dall’altro, il

fatto di avergli preso - in un momento in cui era già oltremodo fragile e

spaventato - i documenti per poi dirgli “se ci succede qualcosa, sappiamo

chi sei, dove abiti e ti veniamo a prendere” indica una modalità

d’esecuzione riprovevole e ha causato alla vittima strascichi psicologici che

potevano tranquillamente esserle risparmiati (“Questa è l’unica parte di

tutto quello che è accaduto che non vivo bene. Questa minaccia mi ha scosso ed

è questo il pensiero che non mi fa dormire sonni tranquilli”, VI ACP, AI 4,

p. 22). La colpa oggettiva di IM1 risulta pertanto grave.

Dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) IM1 non

aveva bisogno di delinquere per vivere (AI 38, all. 2, p. 2; AI 203, n. 26

manoscritto). Nondimeno, egli non ha esitato a spostarsi dal suo domicilio per

effettuare – a 750 km di distanza – una rapina e qualifica negativamente la sua

colpa il fatto che egli abbia agito per levarsi degli sfizi quali comprarsi una

BMW X3 (AI 186, p. 9; AI 281, p. 3), una BMW serie 3 (AI 186, p. 9), una moto

Honda GL 1.800 Goldwing e un iPhone XR (AI 203, n. 20-21 manoscritti; AI 73, n.

245-248; AI 201, all. 1, p. 9; AI 163, all. 32, all. 7). Questa Corte non crede

infatti alla sua fortuita vincita non documentata di € 70'000.- ad un casinò

proprio (guarda caso) nel periodo seguente la rapina (AI 181, p. 5; AI 231, p.

7), con cui avrebbe comprato tutti i veicoli, versione venuta peraltro in

sostituzione della precedente, secondo la quale aveva trovato per terra un

borsello con € 50'000.- a Milano (AI 111, p. 6; AI 181, p. 5). Il fatto di

essersi determinato a prendere possesso di un furgone portavalori a mezzo di

rapina in pieno giorno davanti ad una banca indizia infine di una volontà

delittuosa non trascurabile. La sua colpa soggettiva è globalmente medio-grave.

Nelle circostanze descritte, la pena ipotetica per questo reato

(rapina eseguita in banda) nella concreta fattispecie è di 4 anni e 3

mesi di pena detentiva.

8.2.4. infrazione alla LArm

e furto d’uso di un veicolo (passeggero in un veicolo a motore sottratto)

A qualificare la colpa - per il resto, media - di IM1 in entrambe

le infrazioni è il fatto che abbia agito al fine di commettere una rapina. Valutate

tutte le circostanze del caso concreto, adeguata alla sua colpa è - per

entrambi i reati - solo una pena detentiva e va dunque applicato l’art. 49 cpv.

1 CP. La pena detentiva ipotetica sinora commisurata va dunque aumentata di 1

mese per ognuna delle due infrazioni, portando ad un aggravio complessivo di

Considerandi

2.

mesi.

8.2.5

circostanze

personali

Dalla sua vita anteriore IM1 non può trarre sconti di pena, anzi.

A questo proposito, infatti, a spiccare sono soprattutto i suoi precedenti.

Il precedente italiano del 7 settembre 2018 per duplice

danneggiamento (AI 51) incide negativamente, seppur in modo lieve anche perché

i fatti risalgono al 2014.

A qualificare in maniera più importante la sua colpa è la

circostanza che egli abbia commesso i fatti oggetto del presente giudizio

durante il periodo di prova della sua condanna svizzera del 7 ottobre 2016 (AI

39) per aver commesso tre rapine a danno di anziani in Ticino (in due occasioni

la vittima era un ottantenne, in una occasione si è trattato di una donna di

settantaquattro anni): in quell’occasione gli era stata inflitta una pena di 2

anni e 6 mesi di detenzione, di cui 2 anni sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 3 anni. Il fatto che nonostante ciò egli abbia commesso

un’altra rapina in Svizzera ancora prima che scadesse il suo periodo di prova

non può che portare a ritenere che da questa precedente condanna – e malgrado

la fiducia in lui riposta dalle autorità (che gli hanno sospeso gran parte

dell’esecuzione della pena) – egli non abbia tratto alcun insegnamento e

l’effetto deterrente che dovrebbe derivare da una carcerazione sospesa è stato,

nel suo caso, del tutto inefficace.

Per tacere del fatto che IM1 nemmeno ha tenuto un comportamento

corretto in carcere: è vero che, giustamente, è da attendersi (vorauszusetzen)

l’adozione di un comportamento corretto in carcere, di modo che esso non

permette sconti di pena in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (si

veda ad esempio STF 6B_738/2014 del 25 febbraio 2015 consid. 3.4;

STF 6B_974/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 5.5; Wiprächtiger/Keller, Basler

Kommentar, 2019, ad art. 47 n. 142b). Il fatto è che al momento del

dibattimento d’appello il comportamento in carcere di IM1 gli era già valso ben

4.

sanzioni (CARP XIX): una per atti di violenza verbale contro il personale,

due per atti di violenza fisica contro i carcerati e un’altra per

danneggiamento. Il suo comportamento dopo i fatti, quindi, non permette di

concludere che il suo autore abbia dato prova di ravvedimento.

A suo favore va invece considerata la collaborazione durante

l’ultima parte dell’inchiesta, benché intervenuta solo a seguito di una serie

di interrogatori in cui, ormai, gli era già stato mostrato un puzzle quasi

completo. IM1 si è di fatto sostanzialmente limitato ad ammettere l’evidenza,

fornendo alcuni tasselli mancanti ma senza comunque cogliere l’occasione per

dire finalmente tutta la verità in relazione alla rapina, compreso il destino

del suo provento.

Nondimeno, ad attenuare senz’altro la sua pena vi è – come detto –

quel contributo che IM1 ha fornito agli inquirenti e che ha permesso di

ricostruire alcuni pezzi mancanti della vicenda, agevolando e velocizzando la

chiusura dell’inchiesta.

A questo elemento si possono aggiungere anche le condizioni di

detenzione più restrittive del normale a causa della pandemia di covid-19

nonché il fatto che l’avere dato prova di una certa collaborazione gli ha reso

la vita più difficile in carcere, circostanza che IM1 ha ribadito in modo

credibile anche al dibattimento di appello.

Tenuto pertanto conto di tutte le appena citate circostanze

personali dell’autore, considerate cioè – da un lato – quelle componenti che

aggravano la pena (in primis il sopra riferito precedente specifico, per di più

durante il periodo di prova, ancorché questa presa in considerazione debba

avvenire sempre nell’ottica della colpa per i fatti sottoposti ora a giudizio)

e – dall’altro – quelle componenti che riducono la pena, ovvero nel caso

concreto una certa collaborazione da parte di IM1 e le surriferite condizioni

di detenzione, si può tutto sommato pervenire a operare un aumento di pena pari

alla successiva riduzione e pertanto a confermare la pena ipotetica di 4 anni e

5.

mesi.

8.2.6

La pena è interamente

da espiare, già solo poiché superiore ai 3 anni (artt. 42 e 43 CP).

8.3

AP1

8.3.1

L’istanza precedente ha

condannato AP1 alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi. Al dibattimento

d’appello, la difesa in considerazione:

- del suo ruolo

minore nella rapina;

- della sua

situazione economica non rosea;

- del fatto che

abbia risarcito la vittima, versando la sua quota parte di quanto stabilito

dall’istanza precedente;

- dell’assenza di

precedenti specifici;

- della sua

collaborazione in appello;

- del fatto che,

a differenza dei correi, non sia imputato anche di infrazione alla LArm e alla

LCStr;

ha chiesto che questa sia ridotta ad un massimo 3 anni e 6 mesi.

L’accusa ha chiesto invece la conferma del primo giudizio.

8.3.2

AP1 risponde di rapina,

reato per cui è prevista una pena detentiva da 6 mesi a 10 anni (art. 140 cpv.

1.

CP).

8.3.3

rapina

Dal profilo oggettivo, il risultato dell’attività illecita (privazione

della libertà di ACP e lesione del patrimonio della Loomis) e la componente

comune delle modalità d’esecuzione sono quelli già descritti in particolare nei

primi due capoversi del consid. 8.2.3 (eccezion fatta, quindi, per gli

specifici comportamenti avuti dal solo IM1), avendo essi agito in correità. Per

quanto - delle modalità d’esecuzione - concerne invece il solo AP1, incide

negativamente il fatto che egli abbia avuto una parte considerevole già

nell’organizzazione della rapina, per esempio procurandosi l’Audi rubata.

Nell’esecuzione materiale della rapina, invece, AP1 ha avuto – tutto sommato –

un ruolo leggermente meno importante rispetto a IM1, limitandosi a portare gli

autori materiali sul posto e fungendo da staffetta (verb. dib. d’appello, p. 3)

a bordo dell’Audi nel trasporto del furgone portavalori dalla Svizzera

all’Italia, fino alla “letamaia”. Non può poi essere dimenticato che AP1 ha

nondimeno fornito un ulteriore contributo andando alla ricerca delle mazze per

aprire le valigette, attrezzo che ha poi effettivamente reperito e che si è

rivelato determinante per impossessarsi del bottino. A suo favore vi è il fatto

che non ha in alcun modo infierito sulla vittiP. La sua colpa oggettiva risulta

globalmente medio-grave.

Dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), anche

AP1, benché non godesse di una situazione economica particolarmente favorevole,

aveva entrate sufficienti per provvedere al proprio sostentamento (AI 232, all.

2, p. 2; verb. dib. d’appello, p. 2). Anche volendo poi considerare il

tentennamento di cui ha riferito AP2 al dibattimento d’appello, secondo cui “AP1

voleva quasi abbandonare” nella fase in cui si è trattato di reperire le

mazze (verb. dib. d’appello, p. 4), resta il fatto che egli non ha abbandonato

per niente, ingegnandosi anzi nel reperire – oltre alle mazze – una vettura

(quella prestatagli dalla barista del bar ______), tornando alla letamaia.

Anche per AP1 la decisione di partecipare alla rapina qui in discussione era

finalizzata, evidentemente, al facile guadagno. La sua colpa soggettiva risulta

pertanto globalmente medio-grave.

Nel caso concreto la pena ipotetica per questo reato è di 4

anni di pena detentiva.

8.3.4

circostanze

personali

Dalla sua vita anteriore AP1 non può trarre sconti di pena. Quanto

ai precedenti penali, ve ne è uno svizzero (AI 212) per entrata illegale del 20

luglio 2018, per cui è stato condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote

giornaliere sospese per un periodo di prova di 2 anni e numerosi precedenti

italiani (AI 228) tra i quali quello per omicidio in concorso commesso con AP2

nel 2002, per il quale ha scontato circa 15 anni di carcere. Questi elementi

non possono che incidere negativamente sulla sua colpa: anche tralasciando i

numerosi primi precedenti italiani (ormai lontani nel tempo) e anche

considerando che la stessa sentenza per omicidio è ormai datata, non si può non

rilevare che dopo la liberazione dalla lunga carcerazione italiana (avvenuta in

tempi relativamente recenti, nel 2017) egli ha - lo stesso anno - commesso un

reato in Svizzera (il 15 dicembre 2017) per cui è stato condannato con una pena

sospesa condizionalmente per 2 anni. E nonostante ciò, egli ha deciso di venire

ancora in Svizzera a commettere la rapina in esame, peraltro durante il periodo

di prova stabilito nella sentenza svizzera precedente.

A suo favore possono invece essere ritenuti (ancorché in misura

certamente minore rispetto alla riduzione di pena operata in favore di IM1,

siccome AP1 ha confessato unicamente in appello, quando era già confrontato con

una sentenza di primo grado di condanna: cfr. STF 6B_974/2009 del 18 febbraio

2010.

consid. 5.4) la confessione al dibattimento d’appello, il versamento di

denaro alla vittima ACP, le condizioni di detenzione più restrittive del

normale in Svizzera a causa della pandemia di covid-19 e quelle più dure del

normale durante il carcere estradizionale in Polonia, l’assenza di precedenti

specifici non costituendo invece di certo un’attenuante, posto come non lo sia

nemmeno l’incensuratezza (DTF 136 IV 1, consid. 2.6.4).

Compensate le attenuanti con le aggravanti, la pena

ipotetica subisce un aggravio di 3 mesi e AP1 viene condannato

alla pena detentiva di 4 anni e 3 mesi.

8.3.5

La pena è interamente

da espiare, già solo poiché superiore ai 3 anni (artt. 42 e 43 CP).

8.4

AP2

8.4.1

L’istanza precedente ha

condannato AP2 alla pena detentiva di 4 anni e 7 mesi. Al dibattimento

d’appello, la difesa, in considerazione:

- del fatto che

la pistola usata per la rapina era finta;

- dei

proscioglimenti postulati;

- del fatto che

AP2 si è costituito;

- del suo ruolo

minore nella rapina;

- delle sue

ammissioni al dibattimento d’appello;

- dei soldi che

versa spontaneamente alla vittima (fr. 50.- al mese);

- del fatto che

da novembre 2020 è in detenzione nel cantone francofono di Ginevra;

- della prassi

delle Corti ticinesi,

ha chiesto che la pena sia ridotta ad un massimo 3 anni e 5 mesi.

L’accusa ha chiesto invece la conferma del primo giudizio.

8.4.2

AP2 risponde di rapina,

reato per cui è prevista – si è già detto – una pena detentiva da 6 mesi a 10

anni (art. 140 cpv. 1 CP).

8.4.3

rapina

Dal profilo oggettivo, il risultato dell’attività illecita (privazione

della libertà di ACP e lesione del patrimonio della Loomis) e la componente

comune delle modalità d’esecuzione sono quelli descritti in particolare nei

primi due capoversi del consid. 8.2.3 (eccezion fatta, quindi, per gli

specifici comportamenti avuti dal solo IM1), avendo essi agito in correità.

Quanto alle modalità d’esecuzione proprie di AP2, il suo ruolo è

stato in primis quello di autista. Non ha reperito materiale e non risulta che

abbia avuto una parte significativa nell’organizzazione. Da rilevare è che,

benché dovesse fungere da autista, nemmeno conosceva la strada da percorrere

(che gli veniva indicata man mano da un correo, come riportato anche da ACP, AI

4, p. 15).

Cionondimeno, a differenza di AP1, AP2 ha materialmente preso

parte alla effettiva presa del furgone. E non va nemmeno dimenticato che

unitamente a IM1 anche AP2 ha aperto con le mazze le valigie: “arrivato AP1

con le mazze, IM1 ed io abbiamo subito aperto le valigette”: verbale di

appello, pag. 4.

A suo favore vi è il fatto di non avere mai infierito in alcun

modo sulla vittima, mentre la circostanza che la pistola fosse finta non

costituisce un’attenuante, posto che se così non fosse il reato rivestirebbe la

forma aggravata del cpv. 2.

La sua colpa oggettiva risulta complessivamente medio-grave.

Dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), anche

AP2 non aveva bisogno di delinquere per vivere, considerato che il fratello si

era adoperato per trovargli un lavoro dopo la sua uscita dal carcere in Italia,

lavoro che ancora aveva quando ha deciso di venire in Svizzera a delinquere (AI

267.

p. 5). Per il resto, quanto ai moventi e agli obiettivi perseguiti con la

rapina, anche per AP2 la decisione di partecipare alla rapina qui in

discussione era finalizzata, evidentemente, al facile guadagno.

La sua colpa soggettiva risulta complessivamente medio-grave.

La pena ipotetica per questo reato è di 4 anni di pena

detentiva.

8.4.4

circostanze

personali

Dalla sua vita anteriore AP2 non può trarre sconti di pena. In

Italia ha iniziato a delinquere a 17 anni, continuando con una certa frequenza

fino all’età di 22 anni, quando ha poi commesso l’omicidio in concorso di cui

si è già detto per AP1, a seguito del quale ha trascorso circa 18 anni in

carcere. Una volta uscito, come visto, il fratello gli aveva trovato un lavoro,

che ha poi svolto (AI 267, p. 2; AI 221; verb. dib. d’appello, p. 2), almeno

fino alla commissione della rapina qui a giudizio. Anch’egli, come AP1, da

quando è uscito dal carcere italiano non ha purtroppo atteso molto prima di

decidere di ricominciare a delinquere. Anche per lui, forzata è la conclusione

che dalla lunga carcerazione subita non ha tratto alcun insegnamento.

Quali fattori attenuanti vi è la circostanza di essersi consegnato

spontaneamente alle forze dell’ordine una volta appreso che nei suoi confronti

era pendente un mandato d’arresto svizzero nonché il fatto – ancorché solo al

dibattimento d’appello, quando anch’egli era già stato condannato in primo

grado: e questo aspetto temporale non permette grandi riduzioni di pena – di

avere confessato la sua partecipazione alla rapina. A ciò si possono aggiungere

i versamenti che egli ha effettuato in favore della vittima e le condizioni di

detenzione più restrittive del normale a causa della pandemia di covid-19,

peraltro in un cantone in cui si parla una lingua (il francese) che non è la

sua.

Valutando e compensando le aggravanti con le attenuanti, la pena

ipotetica trova per AP2 un aggravio di 1 mese, ed egli viene condannato

alla pena detentiva di 4 anni e 1 mese.

8.4.5

La pena è interamente

da espiare, già solo poiché superiore ai 3 anni (artt. 42 e 43 CP).

9.

Luogo di esecuzione

della pena di AP2

AP2, con scritto del 7 maggio

2021, ha chiesto a questa Corte di essere trasferito dall’istituto

penitenziario La Brenaz di Ginevra, dove si trova attualmente, al carcere La

Stampa in Ticino.

Il suo trasferimento al

penitenziario La Brenaz è stato ordinato con decisione del 9 novembre 2020

dalla Direzione delle strutture carcerarie cantonali ticinesi per motivi di

sicurezza e ordine interno ex art. 86 del Regolamento delle strutture

carcerarie del Cantone Ticino (doc. TPC 33).

Con quella decisione non vi è

stata alcuna delega di competenze relative all’esecuzione della pena in favore

del Cantone Ginevra, ragione per cui il Cantone Ticino (che è quello che ha

emanato la sentenza) continua a esercitare tutte le competenze legali relative

all’esecuzione della pena di AP2, tra cui rientra segnatamente il trasferimento

in un altro stabilimento (art. 17 cpv. 1 e cpv. 2 lett. i del Concordato latino

sulla detenzione penale degli adulti).

La richiesta di trasferimento

deve pertanto essere proposta direttamente alla Direzione delle strutture

carcerarie cantonali del Cantone Ticino.

10.

Tasse e spese di

primo grado

10.1

Giusta l’art. 428 cpv. 3

CPP, se emana essa stessa una nuova decisione (come nel caso concreto), la

giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle

spese prevista dalla giurisdizione inferiore.

10.2

Visto l’esito del

procedimento, considerato inoltre che nella sentenza di primo grado vi è un

errore nell’indicazione degli importi e nel calcolo (l’importo di fr. 13'528.40

posto a carico di ciascuno dei tre condannati supera ampiamente il totale di

fr. 27'056.80 di cui alla distinta spese), le tasse e le spese di primo grado vengono

così suddivise:

10.2.1

A carico di IM1: 3/5

della tassa di giustizia di fr. 2'000.-, 3/5 delle spese di fr. 6'884.52 (fr.

6'884.52 costituiscono 1/3 dei costi complessivi dell’inchiesta preliminare,

che ammontano a fr. 20'635.55) e 3/5 delle altre spese di fr. 134.42.

I rimanenti 2/5 dei

predetti importi (ossia di fr. 2'000.-, di fr. 6'884.52 e di fr. 134.42) sono a

carico dello Stato.

10.2.2

A carico di AP1: 3/5 della tassa di giustizia di fr.

2'000.-, 3/5 delle spese di fr. 6'884.52 (fr. 6'884.52 costituiscono 1/3 dei

costi complessivi dell’inchiesta preliminare, che ammontano a fr. 20'635.55) e

3/5 delle altre spese di fr. 134.42.

I rimanenti 2/5 dei

predetti importi (ossia di fr. 2'000.-, di fr. 6'884.52 e di fr. 134.42) sono a

carico dello Stato.

10.2.3

A carico di AP2: 3/5

della tassa di giustizia di fr. 2'000.-, 3/5 delle spese di fr. 6'884.52 (fr.

6'884.52 costituiscono 1/3 dei costi complessivi dell’inchiesta preliminare,

che ammontano a fr. 20'635.55) e 3/5 delle altre spese di fr. 134.42.

I rimanenti 2/5 dei

predetti importi (ossia di fr. 2'000.-, di fr. 6'884.52 e di fr. 134.42) sono a

carico dello Stato.

10.3

Non appena le rispettive

loro condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP):

- IM1 dovrà

rimborsare allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo

grado;

- AP1 dovrà

rimborsare allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo

grado;

- AP2 dovrà

rimborsare allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado.

11.

Tasse e spese d’appello

L’art. 428 cpv. 1 CPP, che regola l’assunzione delle spese nella

procedura di ricorso, stabilisce che le parti sostengono le spese della

procedura di secondo grado nella misura in cui prevalgono o soccombono nella

causa. È segnatamente ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il

ricorso.

La norma ricalca, notoriamente, la regolamentazione applicabile

nel diritto processuale civile (Griesser,

Zürcher Kommentar StPO, 2020, ad art. 428 n. 1), ove chi formula domande con il

ricorso se ne assume il relativo rischio processuale e il grado di prevalenza

di un mezzo di impugnazione si misura sulla base dell’ampiezza in cui viene

ottenuta una modifica della sentenza di primo grado (Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/ Schwander (editori),

ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2016, ad art. 106 n. 5; STF

4A_146/2011 del 12 maggio 2011 consid. 3.3).

Applicando questi criteri al caso concreto, visto l’esito del

procedimento (art. 428 cpv. 1 CPP), le tasse e le spese relative all’appello:

- di AP1, di

complessivi fr. 1’200.-, che viene solo parzialmente accolto, sono poste per

2/3 a suo carico, e per il resto sono a carico dello Stato;

- di AP2, di

complessivi fr. 1’600.-, che viene solo parzialmente accolto, sono poste a suo

carico in ragione di 1/2 e per il resto sono a carico dello Stato;

- del PP, di

complessivi fr. 1’000.-, respinto, sono poste a carico dello Stato.

12.

Tassazione delle note

d’onorario per la procedura d’appello

12.1

La retribuzione della

difesa d’ufficio copre il dispendio di tempo essenziale a un’efficace difesa

nel procedimento penale: deve essere indennizzato l’onorario proporzionale e

necessario, in rapporto di causalità con la tutela dei diritti dell’imputato

(decisione CRP del 19

settembre 2017, inc. n. 60.2017.98, consid. 2.2). In applicazione del principio

generalmente riconosciuto secondo cui va retribuito il tempo corrispondente

a una regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato, non è determinante il tempo effettivamente

impiegato ma, invece, il dispendio di un patrocinatore mediamente

diligente e sperimentato

nel diritto penale nella trattazione di un mandato di analoga complessità

(decisione CARP del 27 febbraio 2018, inc. n. 17.2017.204, consid. 25d).

12.2

avv. DI1

La nota per le prestazioni

in appello presentata dall’avv. DI1, difensore d’ufficio di AP1, di fr.

5'624.45 IVA esclusa (tenuto conto dell’effettiva durata del dibattimento) appare

eccessiva per un appello come quello interposto, vertente su un solo capo

d’imputazione e sulla pena. Alcune voci sono peraltro problematiche,

segnatamente:

- le “prese atto”

di qualsiasi documento che, a prescindere dal loro effettivo contenuto,

richiedono sistematicamente 10 minuti di lavoro;

- il numero di

ore di colloqui col cliente (circa 7 e mezza, trasferte comprese), che appaiono

eccessive rispetto a quanto necessario;

- le poste

relative a una procedura parallela, presso (presumibilmente) la Divisione della

giustizia, di cui non v’è traccia nell’incarto e di cui pertanto nulla è dato

sapere.

Dispositivo

Per questi motivi, avuto

riguardo ai criteri sopra elencati, ricordato che la fattispecie era già nota,

in considerazione della trattazione in prima istanza, vengono considerate:

- 7 ore di lavoro

(alla tariffa oraria di fr. 180.- ex art. 4 cpv. 1 Rtar) per la preparazione

del dibattimento e 5 ore di lavoro per colloqui col cliente e altri disbrighi,

più spese al 10% ex art. 6 cpv. 1 Rtar;

- 8 ore di lavoro

per la durata del dibattimento e la trasferta + fr. 80.- di spese di trasferta

e cancelleria in vista del dibattimento.

Il totale è di fr. 3’896.- (12 ore x fr. 180.-/h + spese al 10%. +

8 ore x fr. 180.-/h + fr. 80.-). Non è stata richiesta l’IVA.

Visto

l’esito del suo appello, AP1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone

Ticino 2/3 di tale importo non appena le sue

condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

12.2. avv. DI2

La nota per le prestazioni in appello presentata dall’avv. DI2,

difensore d’ufficio di AP2, di fr. 2'802.90 (cui vanno ancora aggiunti fr.

1’440.- di onorario per la durata del dibattimento e la trasferta + fr. 80 di

spese di trasferta e cancelleria in vista del dibattimento + IVA al 7.7%= 1'637.04)

appare adeguata al lavoro svolto (appello su 4 imputazioni e sulla pena) e

viene pertanto integralmente riconosciuta per complessivi fr. 4'439.95 IVA

inclusa.

Visto l’esito del suo appello, AP2 è tenuto a rimborsare allo

Stato del Cantone Ticino 1/2 di tale importo non appena le sue condizioni

economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

13. Non richieste, non si

assegnano indennità.

Per questi

motivi,

visti gli

artt. 9, 10, 80 e ss., 84 e ss., 135, 392, 398 e ss., 404

cpv. 2 e 422 e ss. CPP,

8, 12, 40, 42 e ss., 47 e ss., 140 e 183 CP,

4 cpv. 1 lett. g. e 33 cpv. 1 lett. a LArm,

94 cpv. 1 lett. b. e 97 cpv. 1 lett. a LCStr,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara

e pronuncia:

1.1. L’appello di AP2 è parzialmente

accolto.

1.2. L’appello di AP1 è

parzialmente accolto.

1.3. L’appello del

procuratore pubblico è respinto.

2. Di conseguenza,

2.1. posto che, in assenza

di impugnazione, i punti n. 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4 (limitatamente ai proscioglimenti

dall’imputazione di furto d’uso di cui al punto 5 dell’AA [parziale] e dalle

aggravanti dell’arma da fuoco e della pericolosità speciale di cui al punto 1

dell’AA), 5, 6, 8, 9, 10 (espulsione), 11 (espulsione), 12 (espulsione), 13, 14,

15, 16, 18.1 e 18.2 del dispositivo della sentenza impugnata sono passati in

giudicato,

2.2. IM1 è dichiarato

autore colpevole di:

rapina aggravata

siccome

commessa come associato a una banda intesa a commettere furti o rapine, a

Molinazzo di Monteggio, il 5 luglio 2019, in correità con terze persone e,

nella sua forma semplice, con AP1 e AP2, ai danni di Loomis Schweiz AG,

Chiasso, con una refurtiva denunciata di fr. 3'046'445.-, Eur 207'175.- e una

pistola Glock modello 17.9 mm parabellum con 17 proiettili;

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, senza diritto, il 5 luglio 2019, a Ponte

Cremenaga, introdotto sul territorio svizzero una pistola giocattolo simile a

un revolver di colore nero, priva del

tappo rosso sull’estremità della canna;

furto

d’uso di un veicolo (passeggero in un veicolo a motore sottratto)

per

avere, il 5 luglio 2019, da Ponte Cremenaga a Molinazzo di Monteggio, circolato

sul veicolo Audi A3 risultata rubata il 25 marzo 2019 a Tradate (Italia);

2.3. AP1 è dichiarato

autore colpevole di:

rapina

commessa a Molinazzo di Monteggio, il 5 luglio 2019,

in correità con IM1, AP2 e terze persone, ai danni di Loomis Schweiz AG,

Chiasso, con una refurtiva denunciata di fr. 3'046'445.-, Eur 207'175.- e una

pistola Glock modello 17.9 mm parabellum con 17 proiettili;

2.4. AP2 è dichiarato

autore colpevole di:

rapina

commessa a Molinazzo di Monteggio, il 5 luglio 2019,

in correità con IM1, AP1 e terze persone, ai danni di Loomis Schweiz AG,

Chiasso, con una refurtiva denunciata di fr. 3'046'445.-, Eur 207'175.- e una

pistola Glock modello 17.9 mm parabellum con 17 proiettili;

3.1. IM1 è condannato

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 5 (cinque) mesi, da dedursi il

carcere preventivo e di sicurezza sofferto.

3.2. AP1 è condannato

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere

estradizionale, preventivo e di sicurezza sofferto e la pena anticipatamente

espiata.

3.3. AP2 è condannato

alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 1 (uno) mese, da dedursi il carcere

preventivo e di sicurezza sofferto e la pena anticipatamente espiata.

4. Le

tasse e le spese di primo grado sono così suddivise (art. 428 cpv. 3 CPP):

4.1.1. a

carico di IM1: 3/5 della tassa di giustizia di fr. 2'000.-, 3/5 delle spese di

fr. 6'884.52 (inchiesta preliminare) e 3/5 delle altre spese di fr. 134.42. I

rimanenti 2/5 dei predetti importi sono a carico dello Stato;

4.1.2. a

carico di AP1: 3/5 della tassa di giustizia di fr. 2'000.-, 3/5 delle spese di

fr. 6'884.52 (inchiesta preliminare) e 3/5 delle altre spese di fr. 134.42. I

rimanenti 2/5 dei predetti importi sono a carico dello Stato;

4.1.3. a

carico di AP2: 3/5 della tassa di giustizia di fr. 2'000.-, 3/5 delle spese di

fr. 6'884.52 (inchiesta preliminare) e 3/5 delle altre spese di fr. 134.42. I

rimanenti 2/5 dei predetti importi sono a carico dello Stato.

4.2.1. Non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano, IM1 dovrà rimborsare

allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135

cpv. 4 CPP).

4.2.2. Non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano, AP1 dovrà rimborsare

allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135

cpv. 4 CPP).

4.2.3. Non

appena le sue condizioni economiche glielo permettano, AP2 dovrà rimborsare

allo Stato 3/5 di quanto anticipato per la sua difesa in primo grado (art. 135

cpv. 4 CPP).

5. Gli

oneri processuali dell’appello di AP1, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr. 1'200.-

sono posti per 2/3 a suo carico

e per il resto a carico dello Stato.

6. Gli

oneri processuali dell’appello di AP2, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'400.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr. 1'600.-

sono posti per 1/2 a suo carico

e per il resto a carico dello Stato.

7. Gli

oneri processuali dell’appello del procuratore pubblico, consistenti in:

- tassa di giustizia fr.

800.-

- altri disborsi fr.

200.-

fr.

1'000.-

sono posti a carico dello

Stato.

8.1. La nota per le prestazioni

in appello presentata dall’avv. DI1, difensore d’ufficio di AP1, è accolta per:

onorario fr.

3’600.-

spese fr.

296.-

totale fr.

3’896.-

8.2. La richiesta di pagamento

deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501

Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota

d’onorario.

8.3. Contro la presente

tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

8.4. Visto l’esito del suo

appello, AP1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 2/3 di tale

importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135

cpv. 4 CPP).

9.1. La nota per le prestazioni

in appello presentata dall’avv. DI2, difensore d’ufficio di AP2, è

integralmente accolta per:

onorario fr.

3’795.-

spese fr.

327.50

IVA 7.7% fr.

317.43

totale fr.

4'439.95

9.2. La richiesta di pagamento deve

essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative

della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,

allegando l’originale del presente dispositivo e la nota d’onorario.

9.3. Contro la presente tassazione

è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale penale

federale, 6501 Bellinzona.

9.4. Visto l’esito del suo

appello, AP2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino 1/2 di tale

importo non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135

cpv. 4 CPP).

10. Non

si assegnano indennità.

11. Intimazione

a:

12. Comunicazione

a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i

motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.