17.2021.51
Tentata truffa processuale (art. 146 CP). Presupposto dell'identità materiale tra l'indebito profitto perseguito dall'imputato e il pregiudizio patrimoniale causato ai danneggiati
5 aprile 2022Italiano30 min
oggetto «l’assistenza e la gestione della [costituenda] società ___________________»
Source ti.ch
Incarto n.
17.2021.51
Locarno
5 aprile 2022/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Angelo Olgiati, giudice presidente,
Ilario Bernasconi e Andrea Ermotti
segretario:
Gabriele Monopoli, vicecancelliere
per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio
del 3 ottobre 2018 degli accusatori privati
ACP1
ACP2
ACP3
ACP4
ACP5
ACP6
tutti rappr. dall’avv. DI1
contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2018 dalla
Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 novembre
2018) nei confronti di
avv. IMP,
rappr. dall’avv. dr. DI2
richiamata la sentenza del 10 febbraio 2021 del Tribunale
federale (6B_702/2020)
esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. La società di diritto
svizzero ____ SA, con sede a ____, ha come scopo sociale segnatamente «la
consulenza in generale e l’assistenza amministrativa e contabile in tutte le
problematiche legate a patrimoni familiari o aziendali». IMP ne detiene la
totalità del pacchetto azionario (cfr. interrogatorio MP di IMP del 18 febbraio
2016 [incarto PP, doc.10], pag. 3).
B. IMP è inoltre,
secondo quanto da lui stesso indicato, titolare della ____ Ltd, con sede nella
Repubblica di ________ (di seguito: la ____ ).
C. Il 20 marzo 2014
ACP5, ACP4, ACP3, ACP6, ACP2 e ACP1 (mandanti) hanno concluso con la ____ SA
(mandataria), rappresentata da IMP, che ne era all’epoca amministratore unico,
Fatti
i due accordi seguenti:
1) un «mandato
per assistenza e gestione di società di diritto svizzero» avente per
oggetto «l’assistenza e la gestione della [costituenda] società ___________________»
(cfr. mandato del 20 marzo 2014 [incarto PP, doc. 1, all. 3]);
2) una «scrittura
privata», nella quale le parti concordavano segnatamente sui punti seguenti
(cfr. scrittura privata del 20 marzo 2014 [incarto PP, doc. 1, all. 4]):
a) i mandanti si
impegnavano a versare, ciascuno in ragione dei propri «interessi proprietari»,
un totale di € 200'000 sul conto della mandataria, la quale si impegnava a sua
volta a versare tale importo «sul conto versamento capitale della
costituenda società ___________________ senza trattenere alcun importo»;
b) la mandataria
avrebbe detenuto fiduciariamente le azioni della ___________________, di
proprietà dei mandanti nella misura, rispettivamente, del 23% ACP5, del 17%
ACP4, del 15 % ciascuno ACP3, ACP6, ACP2 e ACP1;
c) la mandataria
si impegnava «a semplice richiesta verbale, a consegnare ai singoli
proprietari le azioni al valore nominale o il certificato azionario di
proprietà del singolo richiedente»;
d) le azioni
venivano consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, ma
libere da ogni e qualsiasi onere, pegno o diritto di ritenzione di terzi.
D. La
___________________ SA (di seguito: ______ o la Società) è stata poi costituita
con rogito del 2 aprile 2014 ed è stata iscritta nel registro di commercio del
Cantone Ticino il ________. Come amministratore unico è stato designato IMP.
E. Tra le parti è in
seguito sorto un litigio in merito al mandato di gestione precitato, che i
mandanti hanno rescisso anticipatamente il 10 settembre 2015 (incarto PP, doc.
1, all. 12). Per quanto qui d’interesse, la mandataria esigeva il pagamento di
alcune fatture in suo favore e in favore di altri fornitori di prestazioni,
mentre i mandanti lamentavano la mancata restituzione da parte della ____ SA
delle azioni della ______ da essa detenute fiduciariamente.
F. Il 12 novembre 2015 i
mandanti, agendo quali azionisti della ______, hanno tenuto un’assemblea
generale straordinaria nella quale hanno nominato M. come amministratore unico
della società. Tale modifica è stata iscritta nel registro di commercio del
Cantone Ticino il ______________.
G. Dopo una serie di
scambi di punti di vista e trattative (fallite) che non occorre qui riportare,
il 10 dicembre 2015 ACP5, ACP4, ACP3, ACP6, ACP2 e ACP1 (di seguito: i
denuncianti) hanno inoltrato al Ministero pubblico una denuncia penale nei
confronti di IMP e in via sussidiaria della ____ SA per i reati di
appropriazione indebita, tentata estorsione e amministrazione infedele.
H. Il 15 dicembre 2015
il procuratore pubblico ha disposto e fatto eseguire il sequestro delle azioni
della ______, le quali erano state depositate presso lo studio del notaio X..
I. Il 31 dicembre 2015
IMP, a nome e per conto della ____ (società a lui riconducibile, cfr.
supra lett. B), ha promosso nei confronti della ______, presso la Pretura di
Lugano, un’«azione di contestazione di delibera assembleare (art. 706 cpv. 1
CO)» abbinata a un’istanza di adozione di misure cautelari e provvedimenti
superprovvisionali, chiedendo in sostanza al pretore di pronunciare la nullità
della delibera assembleare del 12 novembre 2015 precitata (supra lett. F) e di
dichiarare di conseguenza privi di effetto giuridico tutti gli atti posti in
essere dal nuovo amministratore unico M.. Nell’atto in questione, ricevuto dal
pretore il 4 gennaio 2016, IMP ha esposto in particolare i punti seguenti:
« […]
1. La qui
attrice ____ Ltd è azionista al 100% della società convenuta ___________________
SA in ____. Tale società è stata costituita in data 2 aprile 2014 da IMP e
conferita nella ____ Ltd con atto di cessione datato 4 aprile 2014. Da quella
data non sono intervenute variazioni nella compagine societaria, come si desume
dal libro soci detenuto ex art. 697i CO presso la sede della società stessa in
via ____________ a ____.
[…]
3. […] In
data 16 novembre 2015 sul registro giornaliero no. ______ del FUSC appariva la
nomina di un nuovo amministratore nella persona del sig. M. in ____________ con
potere di firma individuale. Sentito telefonicamente l’ufficio del registro di
commercio di _____, veniva riferito che era stata allegata alla richiesta di
nuova iscrizione un verbale assembleare di metà novembre 2015 in cui era stata
disposta tale nomina […].
[…]
5. È
chiaro che in questo modo persone estranee alla compagine azionaria detengono
illecitamente il controllo della società partecipata con grave e irreparabile
pregiudizio per il portatore degli interessi proprietari regolarmente
annunciato alla ___________________ SA giusto il disposto dell’art. 697i CO.
[…] Posto come sia chiaro e pacifico l’interesse dell’istante a ripristinare
la legalità nella gestione e proprietà della società convenuta, esiste il serio
e fondato pericolo che il patrimonio della medesima venga depauperato o
disperso a favore di terzi soggetti, ovvero utilizzato per scopi non attinenti
l’attività sociale, se non addirittura contrari alla legge.
[…]»
(incarto PP, doc. 5, all. 2).
L’«atto di cessione» del 4 aprile 2014 cui fa riferimento
IMP nello scritto suesposto, che era allegato allo stesso, era uno «Shares
transfer agreement» stipulato tra la ____ e IMP, nel quale quest’ultimo
affermava di essere il proprietario del capitale azionario della ______ e di
volerlo vendere e trasferire («sell and transfer») alla ____
(incarto PP, doc. 5, all. 2, doc. C). A sostegno della sua petizione del 31
dicembre 2015, IMP ha prodotto anche il libro soci della ______, dal quale
risultava come socio unico la ____ , che aveva acquisito il capitale
nell’aprile del 2014 (incarto PP, doc. 5, all. 2, doc. D).
J. Il 29 gennaio 2016 i
denuncianti hanno esteso la denuncia penale del 10 dicembre 2015 al reato di
truffa (tentata).
K. Il
25 febbraio 2016 il procuratore pubblico ha consegnato la totalità delle azioni
della ______ sequestrate il 15 dicembre 2015 al patrocinatore dei denuncianti
(incarto PP, doc. 15).
L. Con decreto d’accusa
n. 3149/2017 del 13 giugno 2017 il magistrato inquirente ha ritenuto IMP autore
colpevole di tentata truffa (processuale) ex art. 146 cpv. 1 CP e art. 22 cpv.
1 CP,
«per avere,
in data 31.12.2015/4.1.2016,
per procacciare a sé e a ____ LTD, ________,
società a lui riconducibile, un indebito profitto,
tentato d’ingannare con astuzia il
Pretore di Lugano affermando cose false e dissimulando cose vere, segnatamente
inoltrando una petizione tendente a contestare una delibera assembleare di metà
novembre 2015 di ___________________ SA (già in ____, ora in _______) presa
dagli effettivi azionisti __________________________ con cui veniva nominato un
nuovo amministratore, sostenendo, contrariamente alla verità, che azionista
integrale di quest’ultima società svizzera era invece ____ LTD sulla scorta di
una convenzione di cessione dei titoli, prodotta agli atti unitamente al libro
dei soci ex art. 697i CO, sottoscritta il 4.4.2014 fra lo stesso imputato e
quest’ultima società estera, tentando di conseguenza di ottenere un pregiudizio
sulla titolarità delle azioni a danno del patrimonio dei prefati azionisti, che
erano all’oscuro della suddetta convenzione e che avevano affidato i titoli
fiduciariamente ad altro veicolo societario riconducibile all’imputato ossia
alla società svizzera ____ SA con sede a ____ con scrittura privata
sottoscritta il 20.3.2014,
non riuscendo tuttavia nel suo
intento, in quanto prima del giudizio del Pretore venne aperto nei confronti
dell’imputato il procedimento penale sfociato nel presente decreto d’accusa con
conseguente sequestro e restituzione agli aventi diritto dell’intero pacchetto
azionario»
e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere da fr. 170.- ciascuna, sospendendone l’esecuzione condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 3’000.-, accollando
altresì all’imputato il pagamento degli oneri processuali. Gli accusatori
privati sono stati rinviati al competente foro civile per le loro pretese di
tale natura.
M. Contro il decreto
d’accusa IMP ha interposto tempestiva opposizione.
N. Esperito il
dibattimento nei giorni 20 giugno 2018/25 settembre 2018/1o ottobre
2018, il pretore, con sentenza del 1o ottobre 2018, ha prosciolto
IMP dall’imputazione di tentata truffa (processuale) per i fatti descritti nel
decreto d’accusa. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie sono state poste
a carico dello Stato e ad IMP è stata assegnata un’indennità di fr. 11’327.-
per le spese legali sostenute.
O. Contro questo
giudizio gli accusatori privati hanno presentato tempestivamente annuncio
d’appello (CARP I) e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della
decisione, hanno depositato il 17 dicembre 2018 la dichiarazione d’appello
(CARP III) in cui, specificando di impugnare tutti i dispositivi della sentenza
del 1o ottobre 2018 e di non contestare i fatti, hanno chiesto,
protestate tasse, spese e ripetibili, la condanna dell’imputato per il reato di
truffa processuale (tentata) ex art. 146 CP. Gli appellanti hanno
parimenti domandato di trattare il loro mezzo d’impugnazione in procedura
scritta.
P. Il 18 febbraio 2019
il procuratore pubblico ha comunicato il proprio consenso alla trattazione
dell’appello in procedura scritta. Con scritto del 25 febbraio 2019 l’imputato
vi si è invece opposto.
Q. Il 9 settembre 2019
la CARP, ritenendo che occorresse statuire esclusivamente in merito a questioni
giuridiche di modo che l’appello poteva pertanto essere trattato in procedura
scritta anche senza il consenso delle parti, ha ordinato la trattazione del
mezzo d’impugnazione in quel tipo di procedura.
R. Con sentenza del 10
aprile 2020 la CARP ha dichiarato IMP autore colpevole di tentata truffa
(processuale) e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote
giornaliere da fr. 170.- ciascuna, sospendendone l’esecuzione condizionalmente
per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 3'000.-, oltre al
pagamento degli oneri processuali di primo grado e d'appello e di un'indennità
in favore degli accusatori privati per le spese da essi sostenute nel
procedimento di primo e di secondo grado.
S. Avverso questo
giudizio, IMP si è aggravato al Tribunale federale con un ricorso in materia
penale, postulando, protestate spese e ripetibili, principalmente il suo
proscioglimento e subordinatamente il rinvio della causa alla CARP per nuovo
giudizio.
T. Con sentenza
6B_702/2020 del 10 febbraio 2021, il Tribunale federale, rilevando che la CARP
non aveva statuito unicamente su una mera questione giuridica ma aveva bensì
accertato fatti e valutato prove, ha constatato una violazione dell'art. 406
cpv. 1 CPP e ha pertanto annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa
alla CARP per la tenuta di un dibattimento d'appello.
U. Il dibattimento
davanti a questa Corte si è tenuto il 16 marzo 2022.
In tale occasione i patrocinatori degli accusatori privati hanno
chiesto la conferma del decreto d’accusa e la rifusione delle spese legali di
primo e di secondo grado. Affermando nella propria petizione del
31.12.2015/4.1.2016 che la società ____ Ltd (riconducibile ad IMP) era
azionista al 100% di ______, l'imputato avrebbe incontestabilmente dichiarato
il falso al pretore, cercando così di ingannarlo. In particolare, sempre
secondo gli accusatori privati, non vi sarebbe agli atti prova alcuna di
"accordi verbali" presi dalle parti per trasferire la titolarità
delle azioni da loro stessi all'imputato. Inoltre, per potersi pronunciare
sulla domanda di annullamento della delibera assembleare formulata da IMP il
31.12.2015/4.1.2016, il pretore avrebbe necessariamente dovuto interrogarsi – a
titolo pregiudiziale – su chi fosse il reale proprietario delle azioni della
Società. Se egli fosse giunto a una conclusione sfavorevole agli accusatori
privati, questi avrebbero rischiato di subire un danno di natura patrimoniale
in seguito all'appropriazione delle azioni da parte dell'imputato (tramite la
____ Ltd a lui riconducibile). Oltretutto, se il pretore avesse accolto la
richiesta di IMP e annullato la delibera assembleare del 12 novembre 2015, la
______ avrebbe pure corso il rischio di essere liquidata d’ufficio, causando
gravi danni patrimoniali agli accusatori privati. Sempre secondo questi ultimi,
la petizione del 31.12.2015/4.1.2016, convincente e corredata da documenti
(segnatamente lo “Shares transfer agreement” del 4 aprile 2014), sarebbe stata
atta a indurre il giudice civile in errore, di modo che l'imputato avrebbe
senz'altro agito con astuzia. Infine, l'agire di IMP sarebbe stato senza dubbio
intenzionale, di modo che egli andrebbe condannato per i fatti di cui al
decreto d’accusa.
Da parte sua, il difensore dell'imputato ha chiesto il
proscioglimento del proprio assistito. A supporto di tale conclusione egli ha
affermato, in primo luogo, che alla base del trasferimento delle azioni della
Società alla ____ vi era un accordo orale tra gli accusatori privati e
l'imputato, ciò che escludeva che la petizione del 31.12.2015/4.1.2016 potesse
costituire un falso ideologico. In secondo luogo, la petizione in parola non
era comunque volta ad ottenere il trasferimento delle azioni della Società, ma
postulava unicamente l'annullamento di una delibera assembleare. Oltre a ciò,
un trasferimento delle azioni era peraltro inattuabile per due motivi: da un
lato esse erano state sequestrate prima dell’inoltro della petizione e
dall’altro, ancor prima del sequestro, l’imputato le aveva depositate presso un
notaio. In siffatte circostanze, il giudice civile non avrebbe quindi in nessun
caso attribuito le azioni a una delle parti, ma semplicemente risolto una
questione pregiudiziale di legittimazione attiva. La condizione – posta dalla
giurisprudenza – dell'identità materiale tra il pregiudizio patrimoniale
arrecato agli accusatori privati e l'indebito profitto perseguito dall'imputato
non sarebbe dunque stata adempiuta.
considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Presentato dagli
accusatori privati (art. 382 cpv. 1 CPP) e diretto contro una sentenza di primo
grado che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP), l’appello – essendo
altresì stato inoltrato nelle forme richieste (art. 385 cpv. 1 CPP e art. 406 cpv.
3.
CPP) e nei termini legali (art. 399 CPP) – è ammissibile.
2.
Il presente
procedimento, che si inserisce in un insieme di fatti e rapporti giuridici
variegati e piuttosto complessi, verte in definitiva su una questione ben
precisa: le conseguenze penali per l’imputato dell’inoltro della petizione del
31.12.2015/4.1.2016 presso la Pretura di Lugano (incarto PP, doc. 5, all. 2).
Dopo l’opposizione di IMP al decreto d’accusa con il quale il procuratore
pubblico lo aveva ritenuto autore colpevole di tentata truffa (processuale) ex
art. 146 cpv. 1 CP e art. 22 cpv. 1 CP e il conseguente dibattimento, il
presidente della Pretura penale lo ha prosciolto da tale accusa, argomentando,
in sintesi, che la causa avviata dall’imputato il 31.12.2015/4.1.2016
concerneva una contestazione di nomina assembleare e non era quindi di natura
patrimoniale, in quanto gli eventuali effetti scaturiti dalla decisione del
pretore sul patrimonio delle parti in causa sarebbero stati tutt’al più
indiretti.
3.
3.1
Il cpv. 1 dell’art.
146.
CP (norma dedicata alla truffa) stabilisce che chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una
persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma
subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni
o con una pena pecuniaria.
Dal canto suo, il cpv. 1 dell’art. 22 CP (norma che tratta il
tentativo e la sua punibilità) prevede che chiunque, avendo cominciato
l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato
o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del
reato può essere punito con pena attenuata.
3.2
Sotto il profilo
oggettivo, il reato di cui all’art. 146 CP presuppone
che l'autore abbia usato l'inganno, ovvero abbia adottato un comportamento
volto a suscitare in una persona una rappresentazione di fatti oggettivi
presenti o passati diversi dalla realtà. Esso può anche risultare da atti
concludenti. L'inganno dev'essere astuto. Secondo la giurisprudenza, l'astuzia
è data quando l'autore mette in atto un tessuto di menzogne o utilizza
particolari macchinazioni. Nel caso di semplici indicazioni false, l'astuzia è
ammessa laddove una loro verifica non è ragionevolmente esigibile, oppure non è
possibile o può essere eseguita soltanto con difficoltà, oppure ancora quando
l'autore dissuade la vittima da una verifica o, date le circostanze, prevede
ch'essa tralascerà di effettuarla in virtù di un particolare rapporto di
fiducia. L'elemento non è per contro realizzato quando la vittima dell'inganno
avrebbe potuto evitare l'errore con un minimo di attenzione. La figura legale
di reato non esige però che la vittima dia prova della massima diligenza
possibile e prenda tutte le misure immaginabili per evitare l'errore. L'astuzia
viene meno soltanto nel caso di leggerezza della vittima (STF 6B_945/2018 del
16.
marzo 2020 consid. 9.2. con numerosi rinvii). L'inganno astuto deve aver provocato nella persona ingannata un errore,
o confermato un errore pregresso, e tale errore deve averla indotta ad atti
pregiudizievoli al proprio patrimonio o a quello di un terzo, purché in questo
caso ella sia responsabile della sfera patrimoniale del danneggiato e abbia su
tale patrimonio un potere di disposizione quantomeno di fatto (STF 6B_536/2014
del 5 gennaio 2016 consid. 4.3. con rinvio alla DTF 133 IV 171 consid. 4.3). La
truffa esige infine un danno patrimoniale.
Tra inganno, errore e
disposizione sul patrimonio deve sussistere un nesso di motivazione (“Motivationszusammenhang”:
STF 6B_1131/2021 del 12 gennaio 2022 consid. 3.1 con rinvii segnatamente già
alla DTF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La persona ingannata deve essere stata
indotta per errore a compiere l’atto di disposizione patrimoniale (Vermögensverfügung).
Con ciò si crea un nesso di causalità tra l’errore e l’atto di disposizione
patrimoniale.
3.3
Sotto il profilo
soggettivo, l'autore deve aver agito intenzionalmente e allo scopo di
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (STF 6B_536/2014 del 5 gennaio
2016.
consid. 4.3 con rinvio già alla DTF 122 IV 246 consid. 3a). La
giurisprudenza ha inoltre precisato che deve sussistere un'identità materiale
tra l' (aspirato) indebito profitto perseguito dall'autore e il pregiudizio
patrimoniale subito dalla vittima (principio dell'identità materiale; DTF 134
IV 210 consid. 5.3; STF 6B_702/2020 del 10 febbraio 2021 consid. 3).
In altre parole, il danno costituito dal pregiudizio patrimoniale deve
corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimoniale. In
sintesi: il profitto deve costituire il rovescio della medaglia del danno (il
termine “Stoffgleichheit” rende bene il concetto di principio dell’identità
materiale. Al riguardo: DTF 134 IV 210 consid. 5.3; STF 6B_1367/2019 del 17
aprile 2020 consid. 5.1.3.; STF 6B_683/2017 del 4 aprile 2018
consid. 4.1).
3.4
La truffa processuale
è un caso particolare di truffa giusta l’art. 146 CP. Essa consiste
nell’ingannare con astuzia il tribunale al fine di determinarlo a rendere una
decisione (materialmente sbagliata) pregiudizievole al patrimonio della
controparte o di un terzo (DTF 122 IV 197 consid. 2; STF 6B_1022/2019 del 30
ottobre 2019 consid. 3.2; 6B_1005/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 5.1;
6B_748/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 3.7). Anche in questa costellazione l'autore deve agire a scopo di
indebito profitto. Il carattere indebito non risulta già solo dalle modalità
dell'ottenimento del profitto, ma piuttosto dal fatto che quest'ultimo è
contrario all'ordine giuridico. Di conseguenza non è indebito il profitto a cui
l'autore ha o crede di avere diritto e non commette dunque una truffa il
creditore che ricorre a un inganno astuto al fine di ottenere il pagamento di
quanto dovutogli. Nell'ambito della truffa processuale, lo scopo di indebito
profitto sussiste qualora l'autore aspiri a ottenere una decisione che non
corrisponde alla situazione giuridica materiale (STF 6B_1005/2013 del 10 febbraio
2014.
consid. 5.1; sulla truffa processuale, cfr. inoltre Garbarski/Borsodi, CP II, no
104.
segg. ad art. 146 CP; critici sull’istituto della truffa processuale Maeder/Niggli, in Basler Kommentar –
Strafrecht II, 4a ed., 2019, ad art. 146 CP n.149-151).
Come già detto, deve inoltre sussistere un'identità materiale tra l'indebito
profitto perseguito dall’autore e il pregiudizio patrimoniale causato alla
vittima.
4.
4.1
Nel caso in esame
l’azione civile depositata da IMP il 31.12.2015/4.1.2016 presso la Pretura di
Lugano aveva come scopo l'annullamento della delibera assembleare del 12
novembre 2015 con la quale gli accusatori privati, agendo in veste di azionisti
della ______, avevano nominato un nuovo amministratore unico (M.). In tale «azione
di contestazione di delibera assembleare (art. 706 cpv. 1 CO)»,
l'imputato aveva formulato le conclusioni seguenti (citazione letterale):
"1. In via
superprovvisionale giusta l'art. 265 CPC:
1.1
L'istanza è accolta.
Conseguentemente inaudita altera parte:
1.2
Si dichiara la nullità della
delibera assembleare con cui la ___________________ SA ha nominato quale nuovo
amministratore il sig. M. in ____________, facendo decadere dalla carica
l'organo amministrativo eletto con tale deliberazione.
1.3
Si dichiara altresì che
tutti gli atti posti in essere dall'amministratore pro tempore sig. M. in ____________
sono privi di effetto giuridico, derivando tale nomina da un'assemblea nulla, e
si intima al predetto la consegna presso la sede sociale di via ______ a ____
di tutta la documentazione nel frattempo ricevuta e di una relazione con
l'indicazione di tutti gli atti e le attività posti in essere.
1.4
Si ordinano le relative
comunicazioni, ove richieste, per la suddetta dichiarazione di nullità.
1.5
Protestate tasse, spese e
ripetibili.
2.
In via ordinaria:
2.1
La petizione è accolta.
Conseguentemente sentita la controparte:
2.2
Si dichiara la nullità della
delibera assembleare con cui la ___________________ SA ha nominato quale nuovo
amministratore il sig. M. in ____________, facendo decadere dalla carica
l'organo amministrativo eletto con tale deliberazione.
2.3
Si dichiara altresì che
tutti gli atti posti in essere dall'amministratore pro tempore sig. M. in ____________
sono privi di effetto giuridico, derivando tale nomina da un'assemblea nulla, e
si intima al predetto la consegna presso la sede sociale di via ____________ a ____
di tutta la documentazione nel frattempo ricevuta e di una relazione con
l'indicazione di tutti gli atti e le attività posti in essere.
2.4
Sono ordinate le seguenti
prove
- edizione da parte della
convenuta della dichiarazione del notaio avv. X.;
- edizione da parte della
convenuta del verbale di assemblea presentato all'URC di ______ per la
trascrizione della nomina del nuovo amministratore M..
2.5
Si ordinano le relative
comunicazioni, ove richieste, per la suddetta dichiarazione di nullità.
2.6
Protestate tasse, spese e
ripetibili."
(incarto PP, doc. 5, all. 2, pag. 7
seg.)
4.2
Oggetto del contendere
era dunque (sia in via superprovvisionale sia in via ordinaria) l'annullamento
della delibera assembleare impugnata e la conseguente rimozione di M. dalla
carica di amministratore unico, con contestuale constatazione che tutti gli
atti posti in essere da quest’ultimo erano privi di effetto giuridico.
Ora, anche volendo
riconoscere, come sostenuto dagli accusatori privati, che la petizione
inoltrata dall'imputato comportasse per loro il rischio di un pregiudizio
patrimoniale, in quanto la constatazione giudiziaria della nullità della nomina
dell’amministratore unico e degli atti effettuati da quest’ultimo avrebbe
potenzialmente potuto arrecare un danno economico alla ______ e, di riflesso,
agli accusatori privati che sostenevano di esserne gli azionisti (“pregiudizio
[…] rappresentato dalla liquidazione della società e dall’annullamento degli
atti esperiti dal neonominato amministratore”: intervento scritto,
denominato “Arringa”, prodotto al dibattimento di appello dai legali degli
accusatori privati, pag. 8), il suddetto eventuale pregiudizio patrimoniale non
avrebbe di certo avuto un’identità materiale con l'illecito profitto
(asseritamente) perseguito dall'imputato e rimproveratogli nel decreto d’accusa.
Come esposto poc'anzi,
l'azione di contestazione promossa da IMP mirava unicamente a ottenere
l'annullamento della delibera assembleare impugnata e la rimozione
dell'amministratore unico nominato in tale occasione (con contestuale
constatazione che tutti gli atti posti in essere da quest’ultimo erano privi di
effetto giuridico) e non al trasferimento della titolarità delle azioni della ______
all'istante o a un suo veicolo societario (o a un accertamento in tal senso).
La petizione dell'imputato non presentava alcuna domanda di questo genere.
Anche ammettendo che la decisione pretorile relativa alla nullità
dell'assemblea del 12 novembre 2015 presupponesse che il giudice stabilisse in
via pregiudiziale chi fosse legittimato a tenere un'assemblea della ______ (se
gli accusatori privati, che sostenevano di esserne gli azionisti, o l'imputato,
che affermava di avere ceduto le azioni della Società – che deteneva
fiduciariamente – alla ____ da lui rappresentata e a lui riconducibile),
ciò sarebbe appunto avvenuto unicamente in via pregiudiziale, nei considerandi
della sentenza. In assenza di qualsiasi domanda formulata in tal senso in
giudizio dall'istante, la questione del diritto di disporre delle azioni della
Società e/o di prendere parte all’assemblea generale della stessa (in sintesi:
la “titolarità delle azioni” per riprendere il testo del decreto
d’accusa) non avrebbe potuto essere oggetto di una constatazione nel
dispositivo della sentenza pretorile, sotto pena per il giudice civile di
statuire ultra e anche extra petita partium (rispettivamente partis
nel caso in esame; cfr. art. 58 cpv. 1 CPC).
Il procuratore pubblico
nel decreto d’accusa ha rimproverato all’imputato di avere tentato “di
conseguenza di ottenere un pregiudizio sulla titolarità delle azioni a danno
del patrimonio dei prefati azionisti”, ovverosia degli accusatori privati.
Ma le domande di giudizio formulate dall’imputato non concernevano, come visto,
la titolarità delle azioni e il pretore non avrebbe potuto emanare una sentenza
in cui, con forza di cosa giudicata, si pronunciava su tale tema. La forza di
cosa giudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC) si estende infatti
unicamente al dispositivo di una sentenza (cfr. DTF 141 III 229
consid. 3.2.3; 140 III 278 consid. 3.2; 139 III 126 consid. 3.1;
STF 5A_719/2020 del 20 ottobre 2021 consid. 4.2; François Bohnet, in Commentaire romand – Code de procédure
civile, 2a ed., 2019, n. 123 ad art. 59 CPC; Philippe Schweizer, in Commentaire
romand – Code de procédure civile, 2a ed., 2019, n. 5 ad
art. 334 CPC; Steck/Brunner,
in Basler Kommentar – Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed.,
2017, n. 35 ad art. 236 ZPO; François
Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 9 ad art. 236 CPC; Jeandin/Peyrot, Précis de procédure
civile, 2015, n. 779 pag. 292; Lorenz
Droese, Res iudicata ius facit, 2015, pag. 189 segg.; si veda anche
[prima dell'entrata in vigore del CPC] DTF 136 III 345 consid. 2.1; 134
III 467 consid. 3.1; 128 III 191 consid. 4a in fine; 125 III 8
consid. 3b; 115 II 187 consid. 3b).
Per giurisprudenza,
sebbene occorra talvolta esaminare i motivi di una decisione per determinare la
portata del suo dispositivo (DTF 136 III 345 consid. 2.1), le
constatazioni fattuali e quelle giuridiche contenute nella stessa non
acquistano forza di cosa giudicata e nemmeno le questioni pregiudiziali a cui
viene appunto data risposta nelle motivazioni (Daniel
Staehelin, in: Adrian Staehelin/Daniel Staehelin/Pascal Grolimund/Eva
Bachofner, Zivilprozessrecht, 2019, § 24 n. 13, pag. 479 e 480). A proposito
delle questioni pregiudiziali, quindi, il loro esito non venendo integrato nel
dispositivo, non godono di principio dell'effetto di regiudicata (cfr. DTF 134
III 467 consid. 3.1; Droese,
op. cit., pag. 406; sull'eccezione rappresentata a tal proposito dalla
compensazione, si veda Droese, op.
cit., pag. 408 segg.). Chiarissimi sul tema, con esempi pratici, anche Christoph Leuenberger/Beatrice Uffer-Tobler,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2a ed., 2016, n. 7.53 pag. 197
s..
Ne consegue che, anche se
la petizione inoltrata dall'interessato il 31.12.2015/4.1.2016 fosse stata
accolta dal pretore e la delibera assembleare del 12 novembre 2015 fosse quindi
stata annullata, per potersi appropriare delle azioni della ______ ed eventualmente
disporne – procacciandosi un indebito profitto – l'imputato avrebbe potuto (e
soprattutto dovuto) inoltrare una nuova petizione, formulando delle conclusioni
esplicite in tal senso. In questo secondo procedimento, egli non si sarebbe
potuto prevalere – con riferimento alla titolarità delle azioni – di tale
ipotetica decisione pretorile di annullamento dell'assemblea del 12 novembre
2015, che nulla poteva constatare nel proprio dispositivo quanto alla
titolarità delle azioni e al diritto di disporre delle azioni della Società e
di prendere parte all’assemblea generale della stessa (questioni giuridiche che
sarebbero state esaminate tutt'al più in via pregiudiziale).
4.3
In ultima analisi
risulta quindi che il danno – asseritamente e potenzialmente – causato
dall'inoltro della petizione del 31.12.2015/4.1.2016 da parte dell'imputato non
avrebbe in nessun caso potuto coincidere con un (eventuale) arricchimento
illecito di quest'ultimo. In assenza di un'identità materiale tra l'indebito
profitto (asseritamente) perseguito dall'imputato e il pregiudizio patrimoniale
(potenzialmente) causato agli accusatori privati, i presupposti per condannare
l’imputato per il reato di tentata truffa processuale ex art. 146 cpv. 1 CP e
art. 22 cpv. 1 CP non sono dati.
5.
L'appello degli
accusatori privati deve di conseguenza essere respinto e l'imputato prosciolto
da ogni imputazione.
tasse, spese e
indennizzi
6.
Visto l'esito del
procedimento, gli oneri processuali di primo grado, pari a fr. 1'570.-, restano
a carico dello Stato (art. 423 CPP).
Per il primo procedimento
d’appello (procedura scritta) non si prelevano né tasse né spese.
Gli oneri processuali del
secondo procedimento d’appello (procedura orale), di complessivi fr. 2'200.-,
vengono invece posti a carico degli appellanti (art. 428 cpv. 1 CPP).
7.
Considerata la
reiezione dell’appello e il proscioglimento dell'imputato, la richiesta di
indennizzo ex art. 433 e 436 cpv. 1 CPP presentata dagli accusatori privati in
relazione al procedimento di primo e di secondo grado viene respinta.
8.
8.1
Per quanto riguarda l'indennizzo delle spese legali dell'imputato, è
confermata l’indennità (a carico dello Stato) di fr. 11’327.- ex art. 429 cpv.
1.
lett. a CPP assegnata ad IMP dal primo giudice per le spese legali da lui
sostenute nel procedimento di primo grado.
8.2
Nel corso del procedimento davanti alla CARP, l’avv. DI2 ha chiesto
un’indennità forfettaria di fr. 5'000.- per la prima procedura d’appello
(procedura scritta). Per la seconda procedura d’appello (procedura orale), nella
quale è stato nominato difensore d’ufficio dell’imputato a partire dal 18
gennaio 2022, ha esposto una nota d’onorario forfettaria di fr. 5'000.-.
Con
riferimento al primo procedimento di appello (procedura scritta) questa Corte –
ricordato che il complesso dei fatti e le tematiche giuridiche erano ormai
senz’altro note – ritiene adeguato un dispendio orario di 12 ore, cui va
applicata la tariffa di fr. 280.-/h, per complessivi fr. 3'360.-. A questo
importo vanno aggiunte le spese al forfait del 10% di fr. 336.-, per
complessivi fr. 3'696.- che, aggiungendovi l’IVA al 7.7%, portano ad
un’indennità complessiva di fr. 3'980.-. L’indennità, visto l’esito di tale
procedimento, è posta a carico dello Stato (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).
Per il
secondo procedimento di appello (procedura orale), questa Corte ritiene
adeguato un dispendio orario complessivo di 4 ore per la preparazione al
dibattimento, oltre a 7 ore per il dibattimento e a 2 ore per la trasferta. A
questo dispendio temporale si applica la tariffa del gratuito patrocinio di fr.
180.-/h, per complessivi fr. 2'340.-, a cui va aggiunto il forfait del 10% per
le spese (fr. 234.-) e l’IVA al 7.7%, giungendo così alla somma totale di fr.
2'772.-.
In considerazione
del fatto che la procedura d’appello è stata promossa solo dagli accusatori
privati (integralmente soccombenti), che l’art. 428 cpv. 1 CPP stabilisce che
le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui
prevalgono o soccombono nella causa e che le spese per la difesa d’ufficio e il
gratuito patrocinio rientrano nelle spese procedurali (art. 422 cpv. 1 e cpv. 2
lett. a CPP), le spese del gratuito patrocinio dell'imputato per la seconda
procedura d’appello (da anticipare dallo Stato) sono poste a carico degli
accusatori privati in solido. Ciò è del resto in analogia al caso di reiezione
dell'appello presentato unicamente dall'accusatore privato, quando l’imputato
ha un difensore di fiducia: le spese di patrocinio dell'imputato devono essere
poste a carico dell'accusatore privato (per quest’ultima casistica: DTF 139 IV
45.
consid. 1; Niklaus
Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 720, n. 2352
con rinvio anche alla STF 6B_510/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 4.1.).
Si aggiunga peraltro che le spese per la difesa d’ufficio e il gratuito
patrocinio di cui all’art. 422 cpv. 2 lett. a CPP non restano a carico dello
Stato se (e solo se) sono dati i presupposti per un’attribuzione dei costi a
carico di una parte al procedimento (Yvona
Griesser, Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung
StPO, 3a ed., 2020, ad art. 422 n. 8), come avviene proprio nel caso
qui a giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 1 e
146 cpv. 1 CP, 10, 80 ss., 135, 379 ss., 398 ss., 422, 423, 428, 429 CPP
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, anche la LTG
rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è
respinto.
2. Di conseguenza IMP è
prosciolto dall’imputazione di tentata truffa processuale per i fatti descritti
nel decreto d’accusa n. 3149/2017 del 13 giugno 2017.
3. Le spese giudiziarie
del procedimento di primo grado di complessivi fr. 1'570.- sono poste a carico
dello Stato.
4. Per il primo
procedimento d’appello (procedura scritta) non si prelevano né tasse né spese.
5. Gli oneri
processuali dell’appello degli accusatori privati ACP5, ACP4, ACP3, ACP6, ACP2
e ACP1 (procedura orale), consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr.
200.-
totale fr. 2'200.-
sono posti in solido a
loro carico.
6. Non si assegnano
indennizzi agli accusatori privati.
7.1. Lo Stato è tenuto a
versare ad IMP la somma di fr. 11'327.- quale indennità ex art. 429 cpv. 1
lett. a CPP per il procedimento di primo grado, oltre a fr. 3'980.- quale
indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per il procedimento di appello
(procedura scritta).
7.2. La nota per le prestazioni
in appello (procedura orale) presentata dall’avv. DI2, difensore d’ufficio di IMP,
è accolta per fr. 2'340.-, a cui va aggiunto il forfait del 10%
per le spese (fr. 234.-) e l’IVA al 7.7%, giungendo così alla somma totale di
fr. 2'772.-.
7.2.1. La richiesta di pagamento
deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501
Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota
d’onorario.
7.2.2. Contro la presente
tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale
penale federale, 6501 Bellinzona.
7.2.3. L’importo di fr.
2'772.- di cui al punto 7.2. del dispositivo di questa sentenza, da
anticipare dallo Stato, è posto a carico degli accusatori privati ACP5,
ACP4, ACP3, ACP6, ACP2 e ACP1 in solido.
8. Intimazione a:
9. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
Il giudice presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.