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Decisione

17.2021.51

Tentata truffa processuale (art. 146 CP). Presupposto dell'identità materiale tra l'indebito profitto perseguito dall'imputato e il pregiudizio patrimoniale causato ai danneggiati

5 aprile 2022Italiano30 min

oggetto «l’assistenza e la gestione della [costituenda] società ___________________»

Source ti.ch

Incarto n.

17.2021.51

Locarno

5 aprile 2022/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Angelo Olgiati, giudice presidente,

Ilario Bernasconi e Andrea Ermotti

segretario:

Gabriele Monopoli, vicecancelliere

per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio

del 3 ottobre 2018 degli accusatori privati

ACP1

ACP2

ACP3

ACP4

ACP5

ACP6

tutti rappr. dall’avv. DI1

contro la sentenza emanata il 1° ottobre 2018 dalla

Pretura penale di Bellinzona (motivazione scritta intimata il 23 novembre

2018) nei confronti di

avv. IMP,

rappr. dall’avv. dr. DI2

richiamata la sentenza del 10 febbraio 2021 del Tribunale

federale (6B_702/2020)

esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

A. La società di diritto

svizzero ____ SA, con sede a ____, ha come scopo sociale segnatamente «la

consulenza in generale e l’assistenza amministrativa e contabile in tutte le

problematiche legate a patrimoni familiari o aziendali». IMP ne detiene la

totalità del pacchetto azionario (cfr. interrogatorio MP di IMP del 18 febbraio

2016 [incarto PP, doc.10], pag. 3).

B. IMP è inoltre,

secondo quanto da lui stesso indicato, titolare della ____ Ltd, con sede nella

Repubblica di ________ (di seguito: la ____ ).

C. Il 20 marzo 2014

ACP5, ACP4, ACP3, ACP6, ACP2 e ACP1 (mandanti) hanno concluso con la ____ SA

(mandataria), rappresentata da IMP, che ne era all’epoca amministratore unico,

Fatti

i due accordi seguenti:

1) un «mandato

per assistenza e gestione di società di diritto svizzero» avente per

oggetto «l’assistenza e la gestione della [costituenda] società ___________________»

(cfr. mandato del 20 marzo 2014 [incarto PP, doc. 1, all. 3]);

2) una «scrittura

privata», nella quale le parti concordavano segnatamente sui punti seguenti

(cfr. scrittura privata del 20 marzo 2014 [incarto PP, doc. 1, all. 4]):

a) i mandanti si

impegnavano a versare, ciascuno in ragione dei propri «interessi proprietari»,

un totale di € 200'000 sul conto della mandataria, la quale si impegnava a sua

volta a versare tale importo «sul conto versamento capitale della

costituenda società ___________________ senza trattenere alcun importo»;

b) la mandataria

avrebbe detenuto fiduciariamente le azioni della ___________________, di

proprietà dei mandanti nella misura, rispettivamente, del 23% ACP5, del 17%

ACP4, del 15 % ciascuno ACP3, ACP6, ACP2 e ACP1;

c) la mandataria

si impegnava «a semplice richiesta verbale, a consegnare ai singoli

proprietari le azioni al valore nominale o il certificato azionario di

proprietà del singolo richiedente»;

d) le azioni

venivano consegnate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano, ma

libere da ogni e qualsiasi onere, pegno o diritto di ritenzione di terzi.

D. La

___________________ SA (di seguito: ______ o la Società) è stata poi costituita

con rogito del 2 aprile 2014 ed è stata iscritta nel registro di commercio del

Cantone Ticino il ________. Come amministratore unico è stato designato IMP.

E. Tra le parti è in

seguito sorto un litigio in merito al mandato di gestione precitato, che i

mandanti hanno rescisso anticipatamente il 10 settembre 2015 (incarto PP, doc.

1, all. 12). Per quanto qui d’interesse, la mandataria esigeva il pagamento di

alcune fatture in suo favore e in favore di altri fornitori di prestazioni,

mentre i mandanti lamentavano la mancata restituzione da parte della ____ SA

delle azioni della ______ da essa detenute fiduciariamente.

F. Il 12 novembre 2015 i

mandanti, agendo quali azionisti della ______, hanno tenuto un’assemblea

generale straordinaria nella quale hanno nominato M. come amministratore unico

della società. Tale modifica è stata iscritta nel registro di commercio del

Cantone Ticino il ______________.

G. Dopo una serie di

scambi di punti di vista e trattative (fallite) che non occorre qui riportare,

il 10 dicembre 2015 ACP5, ACP4, ACP3, ACP6, ACP2 e ACP1 (di seguito: i

denuncianti) hanno inoltrato al Ministero pubblico una denuncia penale nei

confronti di IMP e in via sussidiaria della ____ SA per i reati di

appropriazione indebita, tentata estorsione e amministrazione infedele.

H. Il 15 dicembre 2015

il procuratore pubblico ha disposto e fatto eseguire il sequestro delle azioni

della ______, le quali erano state depositate presso lo studio del notaio X..

I. Il 31 dicembre 2015

IMP, a nome e per conto della ____ (società a lui riconducibile, cfr.

supra lett. B), ha promosso nei confronti della ______, presso la Pretura di

Lugano, un’«azione di contestazione di delibera assembleare (art. 706 cpv. 1

CO)» abbinata a un’istanza di adozione di misure cautelari e provvedimenti

superprovvisionali, chiedendo in sostanza al pretore di pronunciare la nullità

della delibera assembleare del 12 novembre 2015 precitata (supra lett. F) e di

dichiarare di conseguenza privi di effetto giuridico tutti gli atti posti in

essere dal nuovo amministratore unico M.. Nell’atto in questione, ricevuto dal

pretore il 4 gennaio 2016, IMP ha esposto in particolare i punti seguenti:

« […]

1. La qui

attrice ____ Ltd è azionista al 100% della società convenuta ___________________

SA in ____. Tale società è stata costituita in data 2 aprile 2014 da IMP e

conferita nella ____ Ltd con atto di cessione datato 4 aprile 2014. Da quella

data non sono intervenute variazioni nella compagine societaria, come si desume

dal libro soci detenuto ex art. 697i CO presso la sede della società stessa in

via ____________ a ____.

[…]

3. […] In

data 16 novembre 2015 sul registro giornaliero no. ______ del FUSC appariva la

nomina di un nuovo amministratore nella persona del sig. M. in ____________ con

potere di firma individuale. Sentito telefonicamente l’ufficio del registro di

commercio di _____, veniva riferito che era stata allegata alla richiesta di

nuova iscrizione un verbale assembleare di metà novembre 2015 in cui era stata

disposta tale nomina […].

[…]

5. È

chiaro che in questo modo persone estranee alla compagine azionaria detengono

illecitamente il controllo della società partecipata con grave e irreparabile

pregiudizio per il portatore degli interessi proprietari regolarmente

annunciato alla ___________________ SA giusto il disposto dell’art. 697i CO.

[…] Posto come sia chiaro e pacifico l’interesse dell’istante a ripristinare

la legalità nella gestione e proprietà della società convenuta, esiste il serio

e fondato pericolo che il patrimonio della medesima venga depauperato o

disperso a favore di terzi soggetti, ovvero utilizzato per scopi non attinenti

l’attività sociale, se non addirittura contrari alla legge.

[…]»

(incarto PP, doc. 5, all. 2).

L’«atto di cessione» del 4 aprile 2014 cui fa riferimento

IMP nello scritto suesposto, che era allegato allo stesso, era uno «Shares

transfer agreement» stipulato tra la ____ e IMP, nel quale quest’ultimo

affermava di essere il proprietario del capitale azionario della ______ e di

volerlo vendere e trasferire («sell and transfer») alla ____

(incarto PP, doc. 5, all. 2, doc. C). A sostegno della sua petizione del 31

dicembre 2015, IMP ha prodotto anche il libro soci della ______, dal quale

risultava come socio unico la ____ , che aveva acquisito il capitale

nell’aprile del 2014 (incarto PP, doc. 5, all. 2, doc. D).

J. Il 29 gennaio 2016 i

denuncianti hanno esteso la denuncia penale del 10 dicembre 2015 al reato di

truffa (tentata).

K. Il

25 febbraio 2016 il procuratore pubblico ha consegnato la totalità delle azioni

della ______ sequestrate il 15 dicembre 2015 al patrocinatore dei denuncianti

(incarto PP, doc. 15).

L. Con decreto d’accusa

n. 3149/2017 del 13 giugno 2017 il magistrato inquirente ha ritenuto IMP autore

colpevole di tentata truffa (processuale) ex art. 146 cpv. 1 CP e art. 22 cpv.

1 CP,

«per avere,

in data 31.12.2015/4.1.2016,

per procacciare a sé e a ____ LTD, ________,

società a lui riconducibile, un indebito profitto,

tentato d’ingannare con astuzia il

Pretore di Lugano affermando cose false e dissimulando cose vere, segnatamente

inoltrando una petizione tendente a contestare una delibera assembleare di metà

novembre 2015 di ___________________ SA (già in ____, ora in _______) presa

dagli effettivi azionisti __________________________ con cui veniva nominato un

nuovo amministratore, sostenendo, contrariamente alla verità, che azionista

integrale di quest’ultima società svizzera era invece ____ LTD sulla scorta di

una convenzione di cessione dei titoli, prodotta agli atti unitamente al libro

dei soci ex art. 697i CO, sottoscritta il 4.4.2014 fra lo stesso imputato e

quest’ultima società estera, tentando di conseguenza di ottenere un pregiudizio

sulla titolarità delle azioni a danno del patrimonio dei prefati azionisti, che

erano all’oscuro della suddetta convenzione e che avevano affidato i titoli

fiduciariamente ad altro veicolo societario riconducibile all’imputato ossia

alla società svizzera ____ SA con sede a ____ con scrittura privata

sottoscritta il 20.3.2014,

non riuscendo tuttavia nel suo

intento, in quanto prima del giudizio del Pretore venne aperto nei confronti

dell’imputato il procedimento penale sfociato nel presente decreto d’accusa con

conseguente sequestro e restituzione agli aventi diritto dell’intero pacchetto

azionario»

e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 90 aliquote

giornaliere da fr. 170.- ciascuna, sospendendone l’esecuzione condizionalmente

per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 3’000.-, accollando

altresì all’imputato il pagamento degli oneri processuali. Gli accusatori

privati sono stati rinviati al competente foro civile per le loro pretese di

tale natura.

M. Contro il decreto

d’accusa IMP ha interposto tempestiva opposizione.

N. Esperito il

dibattimento nei giorni 20 giugno 2018/25 settembre 2018/1o ottobre

2018, il pretore, con sentenza del 1o ottobre 2018, ha prosciolto

IMP dall’imputazione di tentata truffa (processuale) per i fatti descritti nel

decreto d’accusa. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie sono state poste

a carico dello Stato e ad IMP è stata assegnata un’indennità di fr. 11’327.-

per le spese legali sostenute.

O. Contro questo

giudizio gli accusatori privati hanno presentato tempestivamente annuncio

d’appello (CARP I) e, dopo aver ricevuto la motivazione scritta della

decisione, hanno depositato il 17 dicembre 2018 la dichiarazione d’appello

(CARP III) in cui, specificando di impugnare tutti i dispositivi della sentenza

del 1o ottobre 2018 e di non contestare i fatti, hanno chiesto,

protestate tasse, spese e ripetibili, la condanna dell’imputato per il reato di

truffa processuale (tentata) ex art. 146 CP. Gli appellanti hanno

parimenti domandato di trattare il loro mezzo d’impugnazione in procedura

scritta.

P. Il 18 febbraio 2019

il procuratore pubblico ha comunicato il proprio consenso alla trattazione

dell’appello in procedura scritta. Con scritto del 25 febbraio 2019 l’imputato

vi si è invece opposto.

Q. Il 9 settembre 2019

la CARP, ritenendo che occorresse statuire esclusivamente in merito a questioni

giuridiche di modo che l’appello poteva pertanto essere trattato in procedura

scritta anche senza il consenso delle parti, ha ordinato la trattazione del

mezzo d’impugnazione in quel tipo di procedura.

R. Con sentenza del 10

aprile 2020 la CARP ha dichiarato IMP autore colpevole di tentata truffa

(processuale) e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote

giornaliere da fr. 170.- ciascuna, sospendendone l’esecuzione condizionalmente

per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 3'000.-, oltre al

pagamento degli oneri processuali di primo grado e d'appello e di un'indennità

in favore degli accusatori privati per le spese da essi sostenute nel

procedimento di primo e di secondo grado.

S. Avverso questo

giudizio, IMP si è aggravato al Tribunale federale con un ricorso in materia

penale, postulando, protestate spese e ripetibili, principalmente il suo

proscioglimento e subordinatamente il rinvio della causa alla CARP per nuovo

giudizio.

T. Con sentenza

6B_702/2020 del 10 febbraio 2021, il Tribunale federale, rilevando che la CARP

non aveva statuito unicamente su una mera questione giuridica ma aveva bensì

accertato fatti e valutato prove, ha constatato una violazione dell'art. 406

cpv. 1 CPP e ha pertanto annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa

alla CARP per la tenuta di un dibattimento d'appello.

U. Il dibattimento

davanti a questa Corte si è tenuto il 16 marzo 2022.

In tale occasione i patrocinatori degli accusatori privati hanno

chiesto la conferma del decreto d’accusa e la rifusione delle spese legali di

primo e di secondo grado. Affermando nella propria petizione del

31.12.2015/4.1.2016 che la società ____ Ltd (riconducibile ad IMP) era

azionista al 100% di ______, l'imputato avrebbe incontestabilmente dichiarato

il falso al pretore, cercando così di ingannarlo. In particolare, sempre

secondo gli accusatori privati, non vi sarebbe agli atti prova alcuna di

"accordi verbali" presi dalle parti per trasferire la titolarità

delle azioni da loro stessi all'imputato. Inoltre, per potersi pronunciare

sulla domanda di annullamento della delibera assembleare formulata da IMP il

31.12.2015/4.1.2016, il pretore avrebbe necessariamente dovuto interrogarsi – a

titolo pregiudiziale – su chi fosse il reale proprietario delle azioni della

Società. Se egli fosse giunto a una conclusione sfavorevole agli accusatori

privati, questi avrebbero rischiato di subire un danno di natura patrimoniale

in seguito all'appropriazione delle azioni da parte dell'imputato (tramite la

____ Ltd a lui riconducibile). Oltretutto, se il pretore avesse accolto la

richiesta di IMP e annullato la delibera assembleare del 12 novembre 2015, la

______ avrebbe pure corso il rischio di essere liquidata d’ufficio, causando

gravi danni patrimoniali agli accusatori privati. Sempre secondo questi ultimi,

la petizione del 31.12.2015/4.1.2016, convincente e corredata da documenti

(segnatamente lo “Shares transfer agreement” del 4 aprile 2014), sarebbe stata

atta a indurre il giudice civile in errore, di modo che l'imputato avrebbe

senz'altro agito con astuzia. Infine, l'agire di IMP sarebbe stato senza dubbio

intenzionale, di modo che egli andrebbe condannato per i fatti di cui al

decreto d’accusa.

Da parte sua, il difensore dell'imputato ha chiesto il

proscioglimento del proprio assistito. A supporto di tale conclusione egli ha

affermato, in primo luogo, che alla base del trasferimento delle azioni della

Società alla ____ vi era un accordo orale tra gli accusatori privati e

l'imputato, ciò che escludeva che la petizione del 31.12.2015/4.1.2016 potesse

costituire un falso ideologico. In secondo luogo, la petizione in parola non

era comunque volta ad ottenere il trasferimento delle azioni della Società, ma

postulava unicamente l'annullamento di una delibera assembleare. Oltre a ciò,

un trasferimento delle azioni era peraltro inattuabile per due motivi: da un

lato esse erano state sequestrate prima dell’inoltro della petizione e

dall’altro, ancor prima del sequestro, l’imputato le aveva depositate presso un

notaio. In siffatte circostanze, il giudice civile non avrebbe quindi in nessun

caso attribuito le azioni a una delle parti, ma semplicemente risolto una

questione pregiudiziale di legittimazione attiva. La condizione – posta dalla

giurisprudenza – dell'identità materiale tra il pregiudizio patrimoniale

arrecato agli accusatori privati e l'indebito profitto perseguito dall'imputato

non sarebbe dunque stata adempiuta.

considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Presentato dagli

accusatori privati (art. 382 cpv. 1 CPP) e diretto contro una sentenza di primo

grado che pone fine al procedimento (art. 398 cpv. 1 CPP), l’appello – essendo

altresì stato inoltrato nelle forme richieste (art. 385 cpv. 1 CPP e art. 406 cpv.

3.

CPP) e nei termini legali (art. 399 CPP) – è ammissibile.

2.

Il presente

procedimento, che si inserisce in un insieme di fatti e rapporti giuridici

variegati e piuttosto complessi, verte in definitiva su una questione ben

precisa: le conseguenze penali per l’imputato dell’inoltro della petizione del

31.12.2015/4.1.2016 presso la Pretura di Lugano (incarto PP, doc. 5, all. 2).

Dopo l’opposizione di IMP al decreto d’accusa con il quale il procuratore

pubblico lo aveva ritenuto autore colpevole di tentata truffa (processuale) ex

art. 146 cpv. 1 CP e art. 22 cpv. 1 CP e il conseguente dibattimento, il

presidente della Pretura penale lo ha prosciolto da tale accusa, argomentando,

in sintesi, che la causa avviata dall’imputato il 31.12.2015/4.1.2016

concerneva una contestazione di nomina assembleare e non era quindi di natura

patrimoniale, in quanto gli eventuali effetti scaturiti dalla decisione del

pretore sul patrimonio delle parti in causa sarebbero stati tutt’al più

indiretti.

3.

3.1

Il cpv. 1 dell’art.

146.

CP (norma dedicata alla truffa) stabilisce che chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni

o con una pena pecuniaria.

Dal canto suo, il cpv. 1 dell’art. 22 CP (norma che tratta il

tentativo e la sua punibilità) prevede che chiunque, avendo cominciato

l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato

o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del

reato può essere punito con pena attenuata.

3.2

Sotto il profilo

oggettivo, il reato di cui all’art. 146 CP presuppone

che l'autore abbia usato l'inganno, ovvero abbia adottato un comportamento

volto a suscitare in una persona una rappresentazione di fatti oggettivi

presenti o passati diversi dalla realtà. Esso può anche risultare da atti

concludenti. L'inganno dev'essere astuto. Secondo la giurisprudenza, l'astuzia

è data quando l'autore mette in atto un tessuto di menzogne o utilizza

particolari macchinazioni. Nel caso di semplici indicazioni false, l'astuzia è

ammessa laddove una loro verifica non è ragionevolmente esigibile, oppure non è

possibile o può essere eseguita soltanto con difficoltà, oppure ancora quando

l'autore dissuade la vittima da una verifica o, date le circostanze, prevede

ch'essa tralascerà di effettuarla in virtù di un particolare rapporto di

fiducia. L'elemento non è per contro realizzato quando la vittima dell'inganno

avrebbe potuto evitare l'errore con un minimo di attenzione. La figura legale

di reato non esige però che la vittima dia prova della massima diligenza

possibile e prenda tutte le misure immaginabili per evitare l'errore. L'astuzia

viene meno soltanto nel caso di leggerezza della vittima (STF 6B_945/2018 del

16.

marzo 2020 consid. 9.2. con numerosi rinvii). L'inganno astuto deve aver provocato nella persona ingannata un errore,

o confermato un errore pregresso, e tale errore deve averla indotta ad atti

pregiudizievoli al proprio patrimonio o a quello di un terzo, purché in questo

caso ella sia responsabile della sfera patrimoniale del danneggiato e abbia su

tale patrimonio un potere di disposizione quantomeno di fatto (STF 6B_536/2014

del 5 gennaio 2016 consid. 4.3. con rinvio alla DTF 133 IV 171 consid. 4.3). La

truffa esige infine un danno patrimoniale.

Tra inganno, errore e

disposizione sul patrimonio deve sussistere un nesso di motivazione (“Motivationszusammenhang”:

STF 6B_1131/2021 del 12 gennaio 2022 consid. 3.1 con rinvii segnatamente già

alla DTF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La persona ingannata deve essere stata

indotta per errore a compiere l’atto di disposizione patrimoniale (Vermögensverfügung).

Con ciò si crea un nesso di causalità tra l’errore e l’atto di disposizione

patrimoniale.

3.3

Sotto il profilo

soggettivo, l'autore deve aver agito intenzionalmente e allo scopo di

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (STF 6B_536/2014 del 5 gennaio

2016.

consid. 4.3 con rinvio già alla DTF 122 IV 246 consid. 3a). La

giurisprudenza ha inoltre precisato che deve sussistere un'identità materiale

tra l' (aspirato) indebito profitto perseguito dall'autore e il pregiudizio

patrimoniale subito dalla vittima (principio dell'identità materiale; DTF 134

IV 210 consid. 5.3; STF 6B_702/2020 del 10 febbraio 2021 consid. 3).

In altre parole, il danno costituito dal pregiudizio patrimoniale deve

corrispondere all'indebito profitto costituito dal vantaggio patrimoniale. In

sintesi: il profitto deve costituire il rovescio della medaglia del danno (il

termine “Stoffgleichheit” rende bene il concetto di principio dell’identità

materiale. Al riguardo: DTF 134 IV 210 consid. 5.3; STF 6B_1367/2019 del 17

aprile 2020 consid. 5.1.3.; STF 6B_683/2017 del 4 aprile 2018

consid. 4.1).

3.4

La truffa processuale

è un caso particolare di truffa giusta l’art. 146 CP. Essa consiste

nell’ingannare con astuzia il tribunale al fine di determinarlo a rendere una

decisione (materialmente sbagliata) pregiudizievole al patrimonio della

controparte o di un terzo (DTF 122 IV 197 consid. 2; STF 6B_1022/2019 del 30

ottobre 2019 consid. 3.2; 6B_1005/2013 del 10 febbraio 2014 consid. 5.1;

6B_748/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 3.7). Anche in questa costellazione l'autore deve agire a scopo di

indebito profitto. Il carattere indebito non risulta già solo dalle modalità

dell'ottenimento del profitto, ma piuttosto dal fatto che quest'ultimo è

contrario all'ordine giuridico. Di conseguenza non è indebito il profitto a cui

l'autore ha o crede di avere diritto e non commette dunque una truffa il

creditore che ricorre a un inganno astuto al fine di ottenere il pagamento di

quanto dovutogli. Nell'ambito della truffa processuale, lo scopo di indebito

profitto sussiste qualora l'autore aspiri a ottenere una decisione che non

corrisponde alla situazione giuridica materiale (STF 6B_1005/2013 del 10 febbraio

2014.

consid. 5.1; sulla truffa processuale, cfr. inoltre Garbarski/Borsodi, CP II, no

104.

segg. ad art. 146 CP; critici sull’istituto della truffa processuale Maeder/Niggli, in Basler Kommentar –

Strafrecht II, 4a ed., 2019, ad art. 146 CP n.149-151).

Come già detto, deve inoltre sussistere un'identità materiale tra l'indebito

profitto perseguito dall’autore e il pregiudizio patrimoniale causato alla

vittima.

4.

4.1

Nel caso in esame

l’azione civile depositata da IMP il 31.12.2015/4.1.2016 presso la Pretura di

Lugano aveva come scopo l'annullamento della delibera assembleare del 12

novembre 2015 con la quale gli accusatori privati, agendo in veste di azionisti

della ______, avevano nominato un nuovo amministratore unico (M.). In tale «azione

di contestazione di delibera assembleare (art. 706 cpv. 1 CO)»,

l'imputato aveva formulato le conclusioni seguenti (citazione letterale):

"1. In via

superprovvisionale giusta l'art. 265 CPC:

1.1

L'istanza è accolta.

Conseguentemente inaudita altera parte:

1.2

Si dichiara la nullità della

delibera assembleare con cui la ___________________ SA ha nominato quale nuovo

amministratore il sig. M. in ____________, facendo decadere dalla carica

l'organo amministrativo eletto con tale deliberazione.

1.3

Si dichiara altresì che

tutti gli atti posti in essere dall'amministratore pro tempore sig. M. in ____________

sono privi di effetto giuridico, derivando tale nomina da un'assemblea nulla, e

si intima al predetto la consegna presso la sede sociale di via ______ a ____

di tutta la documentazione nel frattempo ricevuta e di una relazione con

l'indicazione di tutti gli atti e le attività posti in essere.

1.4

Si ordinano le relative

comunicazioni, ove richieste, per la suddetta dichiarazione di nullità.

1.5

Protestate tasse, spese e

ripetibili.

2.

In via ordinaria:

2.1

La petizione è accolta.

Conseguentemente sentita la controparte:

2.2

Si dichiara la nullità della

delibera assembleare con cui la ___________________ SA ha nominato quale nuovo

amministratore il sig. M. in ____________, facendo decadere dalla carica

l'organo amministrativo eletto con tale deliberazione.

2.3

Si dichiara altresì che

tutti gli atti posti in essere dall'amministratore pro tempore sig. M. in ____________

sono privi di effetto giuridico, derivando tale nomina da un'assemblea nulla, e

si intima al predetto la consegna presso la sede sociale di via ____________ a ____

di tutta la documentazione nel frattempo ricevuta e di una relazione con

l'indicazione di tutti gli atti e le attività posti in essere.

2.4

Sono ordinate le seguenti

prove

- edizione da parte della

convenuta della dichiarazione del notaio avv. X.;

- edizione da parte della

convenuta del verbale di assemblea presentato all'URC di ______ per la

trascrizione della nomina del nuovo amministratore M..

2.5

Si ordinano le relative

comunicazioni, ove richieste, per la suddetta dichiarazione di nullità.

2.6

Protestate tasse, spese e

ripetibili."

(incarto PP, doc. 5, all. 2, pag. 7

seg.)

4.2

Oggetto del contendere

era dunque (sia in via superprovvisionale sia in via ordinaria) l'annullamento

della delibera assembleare impugnata e la conseguente rimozione di M. dalla

carica di amministratore unico, con contestuale constatazione che tutti gli

atti posti in essere da quest’ultimo erano privi di effetto giuridico.

Ora, anche volendo

riconoscere, come sostenuto dagli accusatori privati, che la petizione

inoltrata dall'imputato comportasse per loro il rischio di un pregiudizio

patrimoniale, in quanto la constatazione giudiziaria della nullità della nomina

dell’amministratore unico e degli atti effettuati da quest’ultimo avrebbe

potenzialmente potuto arrecare un danno economico alla ______ e, di riflesso,

agli accusatori privati che sostenevano di esserne gli azionisti (“pregiudizio

[…] rappresentato dalla liquidazione della società e dall’annullamento degli

atti esperiti dal neonominato amministratore”: intervento scritto,

denominato “Arringa”, prodotto al dibattimento di appello dai legali degli

accusatori privati, pag. 8), il suddetto eventuale pregiudizio patrimoniale non

avrebbe di certo avuto un’identità materiale con l'illecito profitto

(asseritamente) perseguito dall'imputato e rimproveratogli nel decreto d’accusa.

Come esposto poc'anzi,

l'azione di contestazione promossa da IMP mirava unicamente a ottenere

l'annullamento della delibera assembleare impugnata e la rimozione

dell'amministratore unico nominato in tale occasione (con contestuale

constatazione che tutti gli atti posti in essere da quest’ultimo erano privi di

effetto giuridico) e non al trasferimento della titolarità delle azioni della ______

all'istante o a un suo veicolo societario (o a un accertamento in tal senso).

La petizione dell'imputato non presentava alcuna domanda di questo genere.

Anche ammettendo che la decisione pretorile relativa alla nullità

dell'assemblea del 12 novembre 2015 presupponesse che il giudice stabilisse in

via pregiudiziale chi fosse legittimato a tenere un'assemblea della ______ (se

gli accusatori privati, che sostenevano di esserne gli azionisti, o l'imputato,

che affermava di avere ceduto le azioni della Società – che deteneva

fiduciariamente – alla ____ da lui rappresentata e a lui riconducibile),

ciò sarebbe appunto avvenuto unicamente in via pregiudiziale, nei considerandi

della sentenza. In assenza di qualsiasi domanda formulata in tal senso in

giudizio dall'istante, la questione del diritto di disporre delle azioni della

Società e/o di prendere parte all’assemblea generale della stessa (in sintesi:

la “titolarità delle azioni” per riprendere il testo del decreto

d’accusa) non avrebbe potuto essere oggetto di una constatazione nel

dispositivo della sentenza pretorile, sotto pena per il giudice civile di

statuire ultra e anche extra petita partium (rispettivamente partis

nel caso in esame; cfr. art. 58 cpv. 1 CPC).

Il procuratore pubblico

nel decreto d’accusa ha rimproverato all’imputato di avere tentato “di

conseguenza di ottenere un pregiudizio sulla titolarità delle azioni a danno

del patrimonio dei prefati azionisti”, ovverosia degli accusatori privati.

Ma le domande di giudizio formulate dall’imputato non concernevano, come visto,

la titolarità delle azioni e il pretore non avrebbe potuto emanare una sentenza

in cui, con forza di cosa giudicata, si pronunciava su tale tema. La forza di

cosa giudicata (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC) si estende infatti

unicamente al dispositivo di una sentenza (cfr. DTF 141 III 229

consid. 3.2.3; 140 III 278 consid. 3.2; 139 III 126 consid. 3.1;

STF 5A_719/2020 del 20 ottobre 2021 consid. 4.2; François Bohnet, in Commentaire romand – Code de procédure

civile, 2a ed., 2019, n. 123 ad art. 59 CPC; Philippe Schweizer, in Commentaire

romand – Code de procédure civile, 2a ed., 2019, n. 5 ad

art. 334 CPC; Steck/Brunner,

in Basler Kommentar – Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed.,

2017, n. 35 ad art. 236 ZPO; François

Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 9 ad art. 236 CPC; Jeandin/Peyrot, Précis de procédure

civile, 2015, n. 779 pag. 292; Lorenz

Droese, Res iudicata ius facit, 2015, pag. 189 segg.; si veda anche

[prima dell'entrata in vigore del CPC] DTF 136 III 345 consid. 2.1; 134

III 467 consid. 3.1; 128 III 191 consid. 4a in fine; 125 III 8

consid. 3b; 115 II 187 consid. 3b).

Per giurisprudenza,

sebbene occorra talvolta esaminare i motivi di una decisione per determinare la

portata del suo dispositivo (DTF 136 III 345 consid. 2.1), le

constatazioni fattuali e quelle giuridiche contenute nella stessa non

acquistano forza di cosa giudicata e nemmeno le questioni pregiudiziali a cui

viene appunto data risposta nelle motivazioni (Daniel

Staehelin, in: Adrian Staehelin/Daniel Staehelin/Pascal Grolimund/Eva

Bachofner, Zivilprozessrecht, 2019, § 24 n. 13, pag. 479 e 480). A proposito

delle questioni pregiudiziali, quindi, il loro esito non venendo integrato nel

dispositivo, non godono di principio dell'effetto di regiudicata (cfr. DTF 134

III 467 consid. 3.1; Droese,

op. cit., pag. 406; sull'eccezione rappresentata a tal proposito dalla

compensazione, si veda Droese, op.

cit., pag. 408 segg.). Chiarissimi sul tema, con esempi pratici, anche Christoph Leuenberger/Beatrice Uffer-Tobler,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2a ed., 2016, n. 7.53 pag. 197

s..

Ne consegue che, anche se

la petizione inoltrata dall'interessato il 31.12.2015/4.1.2016 fosse stata

accolta dal pretore e la delibera assembleare del 12 novembre 2015 fosse quindi

stata annullata, per potersi appropriare delle azioni della ______ ed eventualmente

disporne – procacciandosi un indebito profitto – l'imputato avrebbe potuto (e

soprattutto dovuto) inoltrare una nuova petizione, formulando delle conclusioni

esplicite in tal senso. In questo secondo procedimento, egli non si sarebbe

potuto prevalere – con riferimento alla titolarità delle azioni – di tale

ipotetica decisione pretorile di annullamento dell'assemblea del 12 novembre

2015, che nulla poteva constatare nel proprio dispositivo quanto alla

titolarità delle azioni e al diritto di disporre delle azioni della Società e

di prendere parte all’assemblea generale della stessa (questioni giuridiche che

sarebbero state esaminate tutt'al più in via pregiudiziale).

4.3

In ultima analisi

risulta quindi che il danno – asseritamente e potenzialmente – causato

dall'inoltro della petizione del 31.12.2015/4.1.2016 da parte dell'imputato non

avrebbe in nessun caso potuto coincidere con un (eventuale) arricchimento

illecito di quest'ultimo. In assenza di un'identità materiale tra l'indebito

profitto (asseritamente) perseguito dall'imputato e il pregiudizio patrimoniale

(potenzialmente) causato agli accusatori privati, i presupposti per condannare

l’imputato per il reato di tentata truffa processuale ex art. 146 cpv. 1 CP e

art. 22 cpv. 1 CP non sono dati.

5.

L'appello degli

accusatori privati deve di conseguenza essere respinto e l'imputato prosciolto

da ogni imputazione.

tasse, spese e

indennizzi

6.

Visto l'esito del

procedimento, gli oneri processuali di primo grado, pari a fr. 1'570.-, restano

a carico dello Stato (art. 423 CPP).

Per il primo procedimento

d’appello (procedura scritta) non si prelevano né tasse né spese.

Gli oneri processuali del

secondo procedimento d’appello (procedura orale), di complessivi fr. 2'200.-,

vengono invece posti a carico degli appellanti (art. 428 cpv. 1 CPP).

7.

Considerata la

reiezione dell’appello e il proscioglimento dell'imputato, la richiesta di

indennizzo ex art. 433 e 436 cpv. 1 CPP presentata dagli accusatori privati in

relazione al procedimento di primo e di secondo grado viene respinta.

8.

8.1

Per quanto riguarda l'indennizzo delle spese legali dell'imputato, è

confermata l’indennità (a carico dello Stato) di fr. 11’327.- ex art. 429 cpv.

1.

lett. a CPP assegnata ad IMP dal primo giudice per le spese legali da lui

sostenute nel procedimento di primo grado.

8.2

Nel corso del procedimento davanti alla CARP, l’avv. DI2 ha chiesto

un’indennità forfettaria di fr. 5'000.- per la prima procedura d’appello

(procedura scritta). Per la seconda procedura d’appello (procedura orale), nella

quale è stato nominato difensore d’ufficio dell’imputato a partire dal 18

gennaio 2022, ha esposto una nota d’onorario forfettaria di fr. 5'000.-.

Con

riferimento al primo procedimento di appello (procedura scritta) questa Corte –

ricordato che il complesso dei fatti e le tematiche giuridiche erano ormai

senz’altro note – ritiene adeguato un dispendio orario di 12 ore, cui va

applicata la tariffa di fr. 280.-/h, per complessivi fr. 3'360.-. A questo

importo vanno aggiunte le spese al forfait del 10% di fr. 336.-, per

complessivi fr. 3'696.- che, aggiungendovi l’IVA al 7.7%, portano ad

un’indennità complessiva di fr. 3'980.-. L’indennità, visto l’esito di tale

procedimento, è posta a carico dello Stato (art. 429 cpv. 1 lett. a CPP).

Per il

secondo procedimento di appello (procedura orale), questa Corte ritiene

adeguato un dispendio orario complessivo di 4 ore per la preparazione al

dibattimento, oltre a 7 ore per il dibattimento e a 2 ore per la trasferta. A

questo dispendio temporale si applica la tariffa del gratuito patrocinio di fr.

180.-/h, per complessivi fr. 2'340.-, a cui va aggiunto il forfait del 10% per

le spese (fr. 234.-) e l’IVA al 7.7%, giungendo così alla somma totale di fr.

2'772.-.

In considerazione

del fatto che la procedura d’appello è stata promossa solo dagli accusatori

privati (integralmente soccombenti), che l’art. 428 cpv. 1 CPP stabilisce che

le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui

prevalgono o soccombono nella causa e che le spese per la difesa d’ufficio e il

gratuito patrocinio rientrano nelle spese procedurali (art. 422 cpv. 1 e cpv. 2

lett. a CPP), le spese del gratuito patrocinio dell'imputato per la seconda

procedura d’appello (da anticipare dallo Stato) sono poste a carico degli

accusatori privati in solido. Ciò è del resto in analogia al caso di reiezione

dell'appello presentato unicamente dall'accusatore privato, quando l’imputato

ha un difensore di fiducia: le spese di patrocinio dell'imputato devono essere

poste a carico dell'accusatore privato (per quest’ultima casistica: DTF 139 IV

45.

consid. 1; Niklaus

Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2020, pag. 720, n. 2352

con rinvio anche alla STF 6B_510/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 4.1.).

Si aggiunga peraltro che le spese per la difesa d’ufficio e il gratuito

patrocinio di cui all’art. 422 cpv. 2 lett. a CPP non restano a carico dello

Stato se (e solo se) sono dati i presupposti per un’attribuzione dei costi a

carico di una parte al procedimento (Yvona

Griesser, Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung

StPO, 3a ed., 2020, ad art. 422 n. 8), come avviene proprio nel caso

qui a giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22 cpv. 1 e

146 cpv. 1 CP, 10, 80 ss., 135, 379 ss., 398 ss., 422, 423, 428, 429 CPP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, anche la LTG

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

respinto.

2. Di conseguenza IMP è

prosciolto dall’imputazione di tentata truffa processuale per i fatti descritti

nel decreto d’accusa n. 3149/2017 del 13 giugno 2017.

3. Le spese giudiziarie

del procedimento di primo grado di complessivi fr. 1'570.- sono poste a carico

dello Stato.

4. Per il primo

procedimento d’appello (procedura scritta) non si prelevano né tasse né spese.

5. Gli oneri

processuali dell’appello degli accusatori privati ACP5, ACP4, ACP3, ACP6, ACP2

e ACP1 (procedura orale), consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.-

- altri disborsi fr.

200.-

totale fr. 2'200.-

sono posti in solido a

loro carico.

6. Non si assegnano

indennizzi agli accusatori privati.

7.1. Lo Stato è tenuto a

versare ad IMP la somma di fr. 11'327.- quale indennità ex art. 429 cpv. 1

lett. a CPP per il procedimento di primo grado, oltre a fr. 3'980.- quale

indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per il procedimento di appello

(procedura scritta).

7.2. La nota per le prestazioni

in appello (procedura orale) presentata dall’avv. DI2, difensore d’ufficio di IMP,

è accolta per fr. 2'340.-, a cui va aggiunto il forfait del 10%

per le spese (fr. 234.-) e l’IVA al 7.7%, giungendo così alla somma totale di

fr. 2'772.-.

7.2.1. La richiesta di pagamento

deve essere inviata dal difensore all’Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, 6501

Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e la nota

d’onorario.

7.2.2. Contro la presente

tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al Tribunale

penale federale, 6501 Bellinzona.

7.2.3. L’importo di fr.

2'772.- di cui al punto 7.2. del dispositivo di questa sentenza, da

anticipare dallo Stato, è posto a carico degli accusatori privati ACP5,

ACP4, ACP3, ACP6, ACP2 e ACP1 in solido.

8. Intimazione a:

9. Comunicazione a:

Per la Corte di appello e di revisione penale

Il giudice presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.