17.2022.295
Art. 114 CPP, capacità dibattimentale/ imputato non processabile
21 dicembre 2024Italiano77 min
avere, nel periodo compreso tra __________ e il __________, a __________, in __________,
Source ti.ch
Incarto n.
17.2022.295+303+345
17.2023.1+342+349+350
Locarno
21 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Manuela Frequin Taminelli
segretaria:
Cristina Maggini, cancelliera
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del __________ da
APPE_1 (IMPU_1)
rappr. dal DIFE_1
e sull’appello incidentale presentato il __________ da
APPE_2 (procuratore pubblico)
nonché sull’appello incidentale presentato il __________ da
APPE_3, 4 e 5 (accusatori
privati)
tutti rappr. dall' avv. DIFE_2
contro la sentenza emanata il __________
dalla Corte delle assise criminali nei confronti dell’imputato (motivazione
scritta intimata il …)
richiamata la dichiarazione di appello __________;
esaminati gli atti;
ritenuto che:
A. Con atto d’accusa n. __________
del __________ l’allora procuratrice pubblica PP ha rinviato a giudizio l’imputato
davanti alla Corte delle assise criminali per i seguenti reati:
1. violenza
carnale, ripetuta
per
avere, nel periodo compreso tra __________ e il __________, a __________, in __________,
presso l’abitazione famigliare, ripetutamente costretto la moglie APPE_3 a
subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia e violenza su di
lei ed esercitando pressioni psicologiche, rispettivamente rendendola inetta a
resistere,
segnatamente,
1.1. nelle
indicate circostanze di tempo e luogo, in un numero imprecisato di occasioni
costretto la moglie APPE_3 a subire la congiunzione carnale, usando minaccia ed
esercitando pressioni psicologiche su di lei, e meglio,
ritenuto che gli episodi avvenivano
con almeno una frequenza settimanale, e la maggior parte delle volte erano
preceduti dalle percosse di cui ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 del presente atto
d’accusa, ma anche da sberle, e ritenuto che proprio a seguito delle continue
violenze APPE_3 gli diceva di non volere avere i pretesi rapporti sessuali,
minacciandola quindi di farle
ulteriormente del male se non avesse assecondato le sue richieste, ma anche
rompendo degli oggetti presenti in casa, creando così uno stato di terrore
psichico nella vittima che, in lacrime, non riusciva a sottrarsi ai non voluti
rapporti sessuali;
1.2. il __________, a __________,
in __________, presso l’abitazione famigliare, costretto la moglie APPE_3 a
subire la congiunzione carnale, usando violenza su di lei e rendendola inetta a
resistere, e meglio dopo averla afferrata per le braccia e condotta nella
camera da letto chiudendo a chiave la porta sebbene lei gli avesse
esplicitamente detto di non volere avere un rapporto sessuale, lì strappandole
Fatti
i vestiti e costringendola sul letto mentre lui, tenendola per un braccio, si è
a sua volta spogliato, quindi sdraiandosi con tutto il suo peso sopra di lei,
che era in posizione supina, iniziando a morderle il collo e i seni con forza e
dispetto, quando lei piangeva e cercava di respingerlo con le mani all’altezza
del petto, bloccandole quindi le mani, per poi penetrarla in vagina fino al
raggiungimento dell’eiaculazione.
2. sequestro
di persona, ripetuto
per
avere, nel periodo compreso tra __________ e il __________, a __________, in __________,
ripetutamente tenuto sequestrata la moglie APPE_3, rispettivamente privato
quest’ultima della libertà personale, chiudendola a chiave in casa, ritenuto
che lei non disponeva di una copia delle chiavi, quando lui si assentava per
uscire o per recarsi al lavoro, ritenuto che i suoi turni di lavoro erano di 4
ore consecutive;
3. coazione,
ripetuta e in parte tentata
per
avere, nel periodo compreso tra __________ e imprecisata data nel corso del
mese di __________, a __________ e __________, usando ripetutamente violenza o
minaccia di grave danno nei confronti della moglie APPE_3 e della figlia
maggiore APPE_5 (nata il __________), ripetutamente costretto queste ultime a
fare, omettere o tollerare un atto, ma anche tentato di costringere la moglie a
omettere un atto,
segnatamente,
3.1. nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo, creando un clima di paura e terrore
nelle mura domestiche picchiando con frequenza settimanale la moglie APPE_3
nelle modalità meglio descritte ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 del presente atto
d’accusa, ma anche colpendola con delle sberle e in un’occasione afferrandola
al collo, costringendola ripetutamente a rapporti sessuali, impedendole inoltre
di uscire di casa da sola ad eccezione delle volte in cui doveva andare a
scuola e all’asilo ad accompagnare e a prendere le figlie, occasioni in cui
comunque o veniva seguita dalla di lui madre, oppure doveva restare in costante
contatto telefonico con lui, precludendole così la possibilità di incontrare,
rispettivamente di conoscere altre persone (compresi i medici) al di fuori dei
di lui famigliari, rispettivamente chiudendola in casa a chiave quando lui
usciva, nonché minacciandola dicendole che se avesse rivelato a terze persone
le violenze che subiva in casa avrebbe ucciso lei e le figlie,
costretto
così APPE_3 a tollerare le percosse, a obbedire ai suoi ordini, ma anche a
omettere di rivelare a terzi quanto subiva in casa, rispettivamente impedito
alla stessa di recarsi da un ginecologo sino alla 20esima settimana
di gravidanza quando era incinta della figlia APPE_4 (nata il __________),
impedendole così di scegliere se portare avanti o meno detta gravidanza;
3.2. nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo, creando un clima di paura e terrore
nelle mura domestiche picchiando la figlia APPE_5 nelle modalità meglio
descritte ai punti 4.1 e 5, ma anche lasciando che quest’ultima assistesse alle
frequenti violenze nei confronti della moglie, come pure alle minacce di morte
proferite verso la madre,
costretto
così la figlia al silenzio, ritenuto che la bambina non ha rivelato a terzi per
anni quanto accadeva tra le mura di casa;
3.3. in imprecisata data nell’__________, ma
successiva al __________, a __________ e a __________, minacciando la moglie APPE_3
dicendole che se l’avesse denunciato avrebbe ucciso lei, il fratello e tutta la
sua famiglia, tentato di costringere quest’ultima a omettere di denunciarlo.
4. lesioni
semplici, ripetute
per
avere, nel periodo compreso tra __________ e il __________, a __________ e __________,
presso le abitazioni famigliari, intenzionalmente e ripetutamente cagionato un
danno al corpo o alla salute della figlia APPE_5 (nata il __________) e della
moglie APPE_3,
segnatamente,
4.1. nelle indicate circostanze di tempo e di luogo,
dando intenzionalmente e ripetutamente alla figlia APPE 4, in un numero
imprecisato di occasioni, dei pizzicotti, tanto da provocarle degli ematomi
sulle braccia, cagionando così un danno al corpo o alla salute della minore,
persona incapace di difendersi e della quale aveva la custodia e doveva aver
cura;
4.2. in imprecisate date nel periodo compreso tra l’__________
e il __________, a __________ e __________, colpendo intenzionalmente e
ripetutamente la moglie APPE_3, durante i loro litigi settimanali, con dei
pugni, dei calci alla schiena, ma anche lanciandole contro degli oggetti quali
il telecomando e il portacenere, provocandole dei lividi sulle braccia, sulla
schiena, dei bernoccoli in testa e, alcune volte, delle epistassi, ritenuto che
ancora oggi quest’ultima soffre di un disturbo post-traumatico da stress, e
meglio come indicato nello scritto del dott. __________ del __________;
4.3. in
imprecisata data nel corso del __________, a __________, colpendo
intenzionalmente la moglie APPE_3 con un computer portatile sulla testa
cagionandole così un bernoccolo e un importante ematoma, tanto che quest’ultima
per giorni non è riuscita a lavarsi i capelli e ancora a distanza di anni prova
dolore nella zona della testa colpita;
4.4. il
__________, a __________, colpendo intenzionalmente la moglie APPE_3 con un
pugno al volto provocandole un’epistassi.
5. violazione del dovere di assistenza o educazione
per avere,
nel periodo compreso tra __________ e il __________, a __________ e __________,
ripetutamente violato o trascurato il suo dovere d’assistenza o educazione
verso le figlie APPE 5 (nata il __________) e APPE_4 (nata il __________),
esponendone in tal modo a pericolo lo sviluppo fisico o psichico,
segnatamente,
lasciando che APPE_5 e poi anche la
sorellina APPE_4 assistessero impaurite alle accese liti che aveva con la
moglie, ritenuto che in diverse occasioni è passato alle mani nei confronti
della coniuge (colpendola con pugni, calci, sberle, afferrandola al collo) e ha
anche rotto una finestra, delle suppellettili e degli oggetti, delle volte
lanciandoli contro APPE_3 o colpendola con gli stessi,
nonché picchiando reiteratamente le
bambine, e meglio colpendo ripetutamente APPE_5 con dei pugni sulle spalle e
sulla schiena, dandole dei pizzicotti, colpendo lei e la sorella APPE_4 con
degli schiaffi, delle sculacciate, rispettivamente percuotendo quest’ultima con
dei “colpi di pollice” e, in un’occasione, afferrandola per il collo,
instaurando un clima di terrore e
spavento tra le mura domestiche ed esponendo così a pericolo il sano sviluppo
fisico e psichico delle piccole, tanto che la figlia APPE_5 temeva che il papà
potesse uccidere la mamma mentre lei si trovava all’asilo, e infatti al rientro
a casa dalla scuola dell’infanzia, chiedeva subito alla madre se fosse ancora
viva.
B. Con sentenza __________
(intimata per iscritto il __________), la Corte delle assise criminali ha dichiarato
l’imputato autore colpevole di:
“1.1. violenza
carnale ripetuta
per
avere,
1.1.1. nel
periodo __________ – __________, a __________, in un numero imprecisato di
occasioni, costretto la moglie APPE_3 a subire la congiunzione carnale, usando
minaccia ed esercitando pressioni psicologiche su di lei, e meglio, ritenuto
che gli episodi avvenivano con frequenza settimanale, e la maggior parte delle
volte erano preceduti da percosse, e ritenuto che a seguito delle continue
violenze la donna gli diceva di non volere avere i pretesi rapporti sessuali,
minacciandola di farle ulteriormente del male se non avesse assecondato le sue
richieste, ma anche rompendo degli oggetti presenti in casa, creando così uno
stato di terrore psichico nella vittima che, in lacrime, non riusciva a
sottrarsi ai non voluti rapporti sessuali;
1.1.2. il __________, a __________, costretto la moglie APPE_3
a subire la congiunzione carnale, usando violenza su di lei e rendendola inetta
a resistere, e meglio dopo averla afferrata per le braccia e condotta nella
camera da letto chiudendo a chiave la porta sebbene lei gli avesse
esplicitamente detto di non volere avere un rapporto sessuale, lì strappandole
i vestiti e costringendola sul letto mentre lui, tenendola per un braccio, si è
a sua volta spogliato, quindi sdraiandosi con tutto il suo peso sopra di lei,
che era in posizione supina, iniziando a morderle il collo e i seni, quando lei
piangeva e cercava di respingerlo con le mani all’altezza del petto,
bloccandole quindi le mani, per poi penetrarla in vagina fino al raggiungimento
dell’eiaculazione;
1.2. sequestro
di persona ripetuto
per avere,
nel
periodo __________ – __________, a __________, ripetutamente tenuto sequestrata
la moglie APPE_3, rispettivamente privato quest’ultima della libertà personale,
chiudendola a chiave in casa, ritenuto che lei non disponeva di una copia delle
chiavi, quando lui si assentava per uscire o per recarsi al lavoro, ritenuto
che i suoi turni di lavoro erano di 4 ore consecutive;
1.3. coazione
ripetuta, in parte tentata
per
avere,
1.3.1. nel
periodo __________ – imprecisata data nel corso del mese di __________, a __________
e __________, creando un clima di paura e terrore nelle mura domestiche
picchiando con frequenza settimanale la moglie APPE_3, costringendola
ripetutamente a rapporti sessuali, impedendole di uscire di casa da sola ad
eccezione delle volte in cui doveva andare a scuola e all’asilo ad accompagnare
e a prendere le figlie, occasioni in cui comunque o veniva seguita dalla di lui
madre oppure doveva restare in costante contatto telefonico con lui,
precludendole così la possibilità di incontrare, rispettivamente di conoscere
altre persone (compresi i medici) al di fuori dei di lui famigliari,
rispettivamente chiudendola in casa a chiave quando lui usciva, nonché
minacciandola dicendole che se avesse rivelato a terze persone le violenze che
subiva in casa avrebbe ucciso lei e le figlie, costretto APPE_3 a tollerare le
percosse, a obbedire ai suoi ordini, ma anche a omettere di rivelare a terzi
quanto subiva in casa, rispettivamente impedito alla stessa di recarsi da un
ginecologo sino alla 20esima settimana di gravidanza quando era incinta della
figlia APPE_4, impedendole così di scegliere se portare avanti o meno la
gravidanza;
1.3.2. nel
periodo __________ – imprecisata data nel corso del mese di __________, a __________
e __________, creando un clima di paura e terrore nelle mura domestiche
picchiando la figlia APPE_5 e lasciando che quest’ultima assistesse alle
frequenti violenze nei confronti della moglie, come pure alle minacce di morte
proferite verso la madre, costretto la figlia al silenzio;
1.3.3. in
imprecisata data nel mese di __________, ma successiva al __________, a __________
e __________, minacciando la moglie APPE_3 dicendole che se l’avesse denunciato
avrebbe ucciso lei, il fratello e tutta la sua famiglia, tentato di costringere
quest’ultima a omettere di denunciarlo;
1.4. violazione
del dovere di assistenza o educazione
per avere,
nel periodo __________ – __________,
a __________ e __________, ripetutamente violato o trascurato il suo dovere
d’assistenza o educazione verso le figlie APPE_5 e APPE_4, esponendone in tal
modo a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, segnatamente, lasciando che APPE_5
e APPE_4 assistessero impaurite alle accese liti che aveva con la moglie,
ritenuto che in diverse occasioni è passato alle mani nei confronti della
coniuge (colpendola con pugni, calci, sberle, afferrandola al collo) e ha anche
rotto una finestra, delle suppellettili e degli oggetti, delle volte
lanciandoli contro APPE_3 o colpendola con gli stessi, nonché picchiando
reiteratamente le bambine, e meglio colpendo ripetutamente APPE_5 con dei pugni
sulle spalle e sulla schiena, dandole dei pizzicotti, colpendo lei e la sorella
APPE_4 con degli schiaffi, delle sculacciate, rispettivamente percuotendo
quest’ultima con dei “colpi di pollice” e, in un’occasione, afferrandola per il
collo, instaurando un clima di terrore e spavento tra le mura domestiche ed
esponendo così a pericolo il sano sviluppo fisico e psichico delle piccole;”
Dopo averlo prosciolto dall’imputazione di lesioni semplici
ripetute, la Corte ha condannato l’imputato - di cui ha ritenuto una lieve
scemata imputabilità - alla pena detentiva di 3 anni e 8 mesi e ne ha ordinato
l’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni. Lo ha, inoltre,
condannato - oltre che al pagamento di tasse e spese di giustizia e al rimborso
allo Stato (art. 135 cpv. 4 CPP) di quanto da questi anticipato per il suo
patrocinio - a versare alle accusatrici private APPE_3 e APPE_5 fr. 7'330.40 a
titolo di risarcimento delle spese legali (importo da devolvere allo Stato del
Cantone Ticino essendo le AP beneficiarie di gratuito patrocinio), nonché, a
titolo di risarcimento del torto morale:
- a APPE_3: fr. 10'000.-;
- a APPE_5: fr. 2'000.-.
Infine, ha ordinato un trattamento ambulatoriale (art. 63 CP) da
eseguirsi già in sede di espiazione di pena.
C. Questo giudizio è
stato impugnato, con appello principale, dall’imputato, per il tramite del suo
difensore: quest’ultimo, nella sua dichiarazione d’appello, ha chiesto che il
suo assistito venga prosciolto da ogni accusa e, conseguentemente, anche
dall’obbligo di risarcimento delle accusatrici private e dello Stato.
Anche la PP e le accusatrici private hanno impugnato il giudizio
di primo grado. Lo hanno fatto con appello incidentale con cui hanno formulato
le seguenti richieste:
- la
PP ha chiesto che l’imputato venga dichiarato autore colpevole anche del reato
di lesioni semplici ripetute e venga condannato alla pena detentiva di 4 anni e
6 mesi;
- le
accusatrici private hanno chiesto la condanna dell’imputato anche per il reato
di lesioni semplici ripetute e, quale indennizzo per il torto morale subito, al
versamento di fr. 18.000.- a APPE_3 (invece dei fr. 10.000.- decisi dalla prima
Corte), di fr. 5.000.- a APPE_5 (invece dei fr. 2.000.- decisi in primo grado)
e di fr 3’000.- a APPE_4 (cui, in primo grado, nulla era stato concesso).
D. Contestualmente alla
dichiarazione d’appello, l’imputato ha presentato un’istanza probatoria che
verteva esclusivamente sull’accertamento dei fatti e che è stata, solo in
parte, accolta.
Visto l’esito della procedura, maggiori dettagli, al riguardo, non
appaiono necessari.
E. Il pubblico dibattimento
si è tenuto i giorni __________ e __________ __________ nonché __________.
Al termine dei loro interventi le parti si sono confermate nelle
richieste formulate con le rispettive dichiarazioni d’appello/d’appello
incidentale.
Visto l’esito della procedura, maggiori dettagli, al riguardo, non
appaiono necessari.
F. Nel corso del
dibattimento, questa Corte ha riscontrato, nell’imputato, lacune dal profilo
cognitivo tanto importanti da far dubitare della sua processabilità (art. 114
CPP). Con il che, al termine del medesimo, ha ordinato una perizia psichiatrica
volta a valutare la sua capacità processuale (artt. 182 e segg. CPP).
In considerazione delle conclusioni della suddetta perizia nonché
delle argomentazioni sviluppate nel prosieguo e del conseguente esito della
procedura, il presente giudizio sarà limitato alla questione della capacità
dibattimentale dell’imputato.
La perizia è stata intimata alle parti con assegnazione di un
termine di 30 giorni per prendere posizione (CARP __________). Sulle
conseguenti prese di posizione, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
in diritto:
Considerandi
1.
La capacità
dibattimentale dell’imputato (art. 114 CPP), ovvero la capacità di stare in
giudizio - che è un presupposto processuale - implica che l'imputato sia in
grado, tanto fisicamente quanto mentalmente, di partecipare alle udienze e agli
atti del procedimento (c.d. Verhandlungsfähigkeit),
di seguirli avvalendosi di tutti i mezzi di difesa pertinenti (c.d. Verteidigungsfähigkeit) ed essendo in
grado di rispondere normalmente alle domande che gli vengono poste (cd.
Vernehmungsfähigkeit).
In particolare, l'imputato deve essere in grado di fornire
informazioni sulla sua persona e sui fatti oggetto del procedimento, di
riconoscere il significato e la portata delle sue dichiarazioni, di comprendere
le accuse che vengono mosse contro di lui e di prendere posizione, al loro
riguardo, con cognizione di causa (ciò che comprende la possibilità di non
rispondere alle domande che gli vengono poste, dopo essersi formato una propria
volontà, nell’esercizio - consapevole - del suo diritto di rifiutarsi di
rispondere) nonché di capire il significato della sua partecipazione ad
udienze/atti del procedimento (e, dunque, la loro portata).
Insomma, non è sufficiente che l’imputato sia fisicamente presente
all’udienza affinché possa effettivamente parteciparvi ma è necessaria una «presenza informata» (c.d. verständige
Anwesenheit) e consapevole.
Una condanna presuppone, infatti, che l’autore possa esprimersi
liberamente, dunque a ragion veduta, sul reato rimproveratogli nonché sulla
pena prospettata.
Per la valutazione della capacità dibattimentale, determinante è
il momento dell’atto procedurale in questione e non quello del reato.
In quanto presupposto processuale, la capacità dibattimentale
dell’imputato - che, come visto, comprende la sua capacità di partecipare alle
udienze e agli atti del procedimento, di avvalersi di tutti i mezzi di difesa
pertinenti e di sostenere un interrogatorio (ovvero di comprendere le domande
che gli vengono poste e di rispondere ad esse con cognizione di causa,
rispettivamente di esercitare con piena coscienza il suo diritto di rifiutarsi
di rispondere) - va esaminata d'ufficio e presa in considerazione in ogni fase
del procedimento. L’applicazione dell'art. 114 CPP non è, infatti, limitata al
dibattimento (c.d. Hauptverhandlung) davanti al tribunale di primo grado
piuttosto che a quello d’appello ma si estende (anche) alla fase della
procedura d’istruzione davanti al ministero pubblico.
Gli atti compiuti nei confronti di imputati totalmente privi della
capacità dibattimentale sono inutilizzabili poiché nulli: la capacità
dell'imputato di stare in giudizio e di partecipare - consapevolmente - al
procedimento è, infatti, una condizione per la validità degli atti procedurali
compiuti con la sua partecipazione.
Se l'imputato ha una capacità limitata di stare in giudizio e
partecipare al procedimento, può farlo con l'assistenza del suo difensore o
dell'eventuale rappresentante legale (art. 130 lett. c CPP), a condizione che
ciò assicuri un'adeguata garanzia dei diritti della difesa e che il contributo
personale dell'imputato non sia essenziale per l'atto del procedimento in
questione.
Se ci sono dubbi sulla capacità di stare in giudizio deve essere
richiesto un parere medico facendo capo ad un perito ai sensi degli artt. 182 e
segg. CPP.
La sussistenza o meno della capacità di stare in giudizio è una
questione di diritto.
La capacità di stare in giudizio, che può essere negata solo in
casi eccezionali, non è soggetta a requisiti elevati nella misura in cui
l’imputato può far valere i propri diritti di difesa attraverso un difensore.
Di norma, solo la giovane età, i gravi disturbi fisici o mentali nonché le
malattie gravi sono idonei a negare la capacità di stare in giudizio.
L’incapacità di stare in giudizio può, dunque, essere ritenuta solo se
l’imputato, a causa dei suoi deficit, non è in grado neppure di comprendere e
riconoscere l’importanza dell’udienza, rispettivamente della sua partecipazione
ad essa, di seguirne lo svolgimento né è in grado di tutelare i propri diritti
direttamente o indirettamente attraverso il proprio difensore. Poiché
l'interesse pubblico allo svolgimento del procedimento penale aumenta con
l'aumentare della gravità del reato, l'incapacità di stare in giudizio nel caso
di reati capitali deve essere ritenuta con grande cautela e solo se, ad essa,
non può essere ovviato con misure organizzative e tecniche adeguate, ad
esempio, la trasmissione video dell’udienza in un'aula adiacente, da cui
l'imputato potrebbe partecipare all’udienza senza essere fisicamente presente
in aula.
Secondo parte della dottrina, tuttavia, da un punto di vista
dogmatico, è discutibile il fatto di stabilire requisiti diversi per i
presupposti dell'incapacità processuale, a seconda che si tratti di un reato
capitale o di un reato meno grave (un reato grave non aumenta, solo,
l’interesse pubblico all’esercizio dell’azione penale, ma, anche, l’interesse
del singolo, visto le gravi conseguenze che, un tale reato, comporterebbe per
lui), anche se, nel caso di un reato capitale, appare giustificato richiedere
maggiori chiarimenti prima di ipotizzare l'incapacità processuale rispetto ai
casi minori.
A tenore del cpv. 3 dell’art. 114 CPP, un’incapacità
dibattimentale può avere diverse conseguenze: se ci si può aspettare che la
capacità potrà essere riacquisita, il procedimento è sospeso ai sensi
dell’articolo 314 CPP; altrimenti esso va abbandonato (art. 320 segg. CPP). Il secondo
periodo
del capoverso 3 fa salve le disposizioni speciali relative al
procedimento contro imputati penalmente incapaci (art. 382 segg.; CPP)
[Engler in: Basler Kommentar, StPO, 3a
edizione, 2023, ad art. 114 CPP, n. 4-9; Jositsch/Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a edizione, 2023, ad art.
114.
CPP, n. 3 e 5; Jositsch/Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessordnung, 4a edizione, 2023, ad art. 114 CPP, n.
663, 664 e 666; Lieber in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3a edizione, 2020, ad
art. 114 CPP, n. 1 e segg.; Macaluso in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a edizione, 2019, ad art.
114.
CPP, n. 2-7 e 14-16; Pra 98 (2009) Nr. 26 consid. 1.3; STF 7B_40/2024
dell’11 ottobre 2024 consid. 2.2.1.; 1B_559/2021 del 17 gennaio 2021 consid.
3.2.; 6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 4.2.1.; 6B_679/2012 del 12
febbraio 2013 consid. 2.3.1.; Messaggio concernente l’unificazione del diritto
processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1076; Urwyler/Endrass/Hachtel/Graf
in: Handbuch Strafrecht Psychiatrie Psychologie, 1a ed., 2022, n. 1156 e segg.].
2.
In corso d’inchiesta
la PP ha ordinato l’allestimento di una perizia psichiatrica
avente ad oggetto l’imputabilità (art. 19 CP) di IMPU_1 al momento dei fatti
rimproveratigli nonché la (eventuale) necessità di disporre, nei suoi
confronti, una misura ai sensi degli artt. 59-61 e 63 CP. L’incarico è stato
assegnato al dott. DOTT_1, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. A
quest’ultimo è stato sottoposto l’usuale catalogo di quesiti utilizzato dal
ministero pubblico, a significare che, agli occhi della PP, il caso non
presentava particolari criticità meritevoli di uno specifico/particolare
approfondimento.
Si era al __________ (cfr. AI __________) e IMPU_1 era già stato
interrogato in tre occasioni: una prima volta dalla polizia (cfr. VI PG __________,
all. a AI __________), una seconda volta dalla PP (cfr. VI PP __________, AI __________)
ed una terza volta, sempre dalla PP, a confronto con l’AP, APPE_3 (cfr. VI PP __________,
AI __________).
Va, qui, rilevato che, in apertura del primo interrogatorio, il
suo allora difensore aveva eccepito il fatto che IMPU_1 non era, a suo
giudizio, in grado di sostenere l’interrogatorio (senza, tuttavia, sostanziarne
i motivi) ed aveva, perciò, chiesto che, nei suoi confronti, venisse allestita
una perizia:
“D: il suo stato pisco-fisico le
consente di sostenere l’interrogatorio?
R: Sì.
Viene chiesto all’avvocato
difensore se ha delle osservazioni in merito visto che nei trascorsi
colloqui telefonici ha informato l’agente interrogante che l’imputato non era
in grado di sostenere l’interrogatorio.
L’avvocato ritiene che l’imputato
non è in grado di sostenere l’interrogatorio. Per questo motivo richiede che
venga disposta una perizia ex art. 20 CP” (VI PG __________, pag. __________,
all. a AI __________; sott. del red.).
La richiesta è stata, però, respinta:
“L’agente interrogante chiede se
sono in possesso di un certificato medico al riguardo.
Rispondo di no.
Durante la pausa l’agente
interrogante ha contattato il PP __________ per sottoporre la richiesta del mio
difensore. Ritenuta l’assenza di certificati medici che provano la mia non
interrogabilità, il magistrato ha disposto di procedere con l’interrogatorio”
(VI PG __________, pag. __________, all. a AI __________).
Che, tuttavia, qualche problema IMPU_1 lo aveva, pur, palesato, è
- a ben vedere - rilevabile da questa annotazione della PP:
“La verbalizzante, ritenuto che
si tratta di un problema di pronuncia o di articolazione delle risposte,
non invece di tipo linquistico, congeda l’interprete alle ore 10:12” (VI PP
__________, pag. __________, AI __________; sott. del red.).
Dispiace che il problema
effettivamente riscontrato dalla PP non sia stato maggiormente
descritto/acclarato.
Tornando alla suddetta perizia, in essa il dott. DOTT_1 ha stabilito, da un lato, che l’imputato presenta un
ritardo mentale di lieve entità e, d’altro lato, che i reati di cui
risponde sono da mettere in relazione diretta con la patologia di cui si è
detto. La citata perizia ha, altresì, stabilito che l’imputato era in grado di
valutare il carattere illecito dei suoi atti, ma che la sua capacità di agire
in conformità con tale valutazione era compromessa, posto che il perito ha
valutato il grado di compromissione come leggero (cfr. AI __________, pag. __________
e __________).
Conclusioni che, a dire il vero, avevano suscitato nella
Presidente di questa Corte qualche dubbio a fronte di alcune annotazioni del
perito secondo cui:
“La raccolta dei dati anamnestici è
stata molto difficoltosa a causa della povertà comunicativa del periziando e
della sua imprecisione e, a tratti, confusione nella ricostruzione delle tappe
di vita personale e di ciò che riguarda le figure significative che gli
sono state o che gli sono tuttora vicine.
Il periziando è nato in __________.
Il padre è vivente. Il periziando non ricorda la sua data di nascita (dice
che il genitore sarebbe del __________ poi, confrontato con l’inesattezza,
sostiene di non sapere)
(…)
Dall’unione coniugale sono nate due
figlie. Secondo il periziando, APPE_5 sarebbe nata nel __________ (in realtà
è nata il __________)
(…) Vi è poi APPE_4 la quale,
secondo il periziando, sarebbe nata nel __________ (in realtà, è nata il __________).
(…)
Non riesce assolutamente a
descriversi e non sa neppure indicare spontaneamente cosa gli piace fare nella
vita
(…) Quando chiedo al periziando di
dirmi a quali persone vuole particolarmente bene, egli non sa rispondermi,
rimane perplesso e, dopo un lungo silenzio, dice che lui vuole bene a tutte
le persone, che lui è buono.
(…)
Il periziando fa dei grossolani
errori in alcuni passaggi dell’anamnesi che potrebbero denotare una scarsa
capacità di fissare accuratamente gli eventi significativi della propria vita a
livello della memoria dichiarativa, probabilmente come conseguenza del
deficit intellettivo globale che è già stato documentato
(…)
L’eloquio è molto povero,
stentato, difficoltoso: spontaneamente il periziando non comunica praticamente
nulla. La latenza delle risposte alle domande del perito è spesso molto
dilatata. Le affermazioni del soggetto sono scarne, stringate, poco argomentate.
(…) La comprensione delle domande
più semplici è buona
(…) quando le domande diventano
un minimo più articolate, soprattutto quando sono riferite alla descrizione
del proprio carattere, degli affetti, delle aspettative di vita, dei rapporti
con gli altri, delle emozioni, dei vissuti, il periziando fa fatica a
comprenderne il senso, risulta perplesso e non sa bene cosa rispondere.
Il problema comunicativo non è
ascrivibile alla bassa padronanza della lingua italiana, ma è riconducibile
alle note ed estese difficoltà espressive che sono presenti da sempre e
che sono la diretta conseguenza del deficit intellettivo primario,
verosimilmente congenito
(…)
La mimica e la gestualità sono
rigide, coartate. Il tono dell’umore è appiattito. I movimenti affettivi
sembrano del tutto assenti. Il periziando non riesce a formulare delle
correlazioni fra i suoi pensieri e le sue emozioni. La gamma delle emozioni che egli riesce a provare e
ad esprimere è decisamente molto povera.
Il periziando non risulta in grado
di individuare e decodificare i propri stati di sofferenza psichica. La capacità
di mentalizzazione è scarsissima
(…)
ha un pensiero estremamente
concreto, povero di contenuti, limitato alle poche realtà pratiche della
vita quotidiana.
(AI __________, pag. __________ e __________;
sott. del red.).
Annotazioni, quelle riportate sopra, che sembravano delineare
difficoltà, da parte dell’imputato:
- nel
riferire (persino) della sua persona (non essendo, egli, in grado né di
ricostruire le tappe significative della sua vita né di raccontare cosa faceva
o cosa gli piaceva fare nella vita);
- nella
comprensione di domande minimamente articolate (di fronte alle quali, egli,
rimaneva perplesso e non sapeva cosa rispondere);
- nell’effettuare
un qualsiasi ragionamento (emblematico, al riguardo, che egli, non sapendo
indicare la data di nascita del padre, abbia - letteralmente - buttato lì,
quale anno di nascita, il __________, ovvero un dato totalmente incongruente
giusta il quale suo padre sarebbe stato più giovane di lui di due anni);
- nell’esprimersi
in genere (tanto che, spontaneamente, egli non aveva comunicato granché al
perito e, a fronte di domande delle quali faticava a comprendere il senso,
aveva risposto, dopo un certo - significativo - lasso di tempo, in modo scarno
e stringato);
- nel
richiamare alla coscienza i ricordi delle esperienze vissute (e, dunque, anche,
di fissarli/collocarli nel tempo).
Sennonché,
- a
fronte delle argomentazioni del perito contenute nel suo referto in relazione
all’impatto del ritardo mentale sull’imputato
“Il
periziando ha effettivamente un disturbo psichiatrico, che afferisce alla sfera
cognitiva, ma che si ripercuote, con manifesta evidenza, anche sulle sue
competenze psicoemotive e relazionali.
Il
ritardo mentale è però obiettivamente lieve e permette al periziando di
comprendere adeguatamente le fondamentali norme sociali che sono necessarie per
una corretta convivenza civile. Egli sa discriminare perfettamente i
comportamenti che sono socialmente accettabili da quelli che sono riprovevoli
ed è in grado di comprendere se un’azione contestatagli è illecita” (AI __________, pag. __________; sott. del red.),
- rispettivamente
delle sue risposte, in sede di delucidazione del suo referto, alle domande
dell’allora difensore dell’imputato, il quale, all’evidenza, nutriva dubbi sul
grado del ritardo mentale diagnosticato, visto il punteggio conseguito da IMPU_1
nel test per la valutazione del QI e, quindi, sull’effettiva compromissione
delle sue capacità cognitive
“A
domanda dell’avv. __________ a sapere se IMPU_1 nonostante il disturbo
mentale fosse davvero in grado di comprendere che gli agiti a lui imputati
costituiscano un reato rispondo di sì, questo perché si tratterebbe di reati
palesi, di semplice apprezzamento, diverso sarebbe stato il discorso nel caso
in cui una terza persona l’avesse manipolato per fargli ad esempio commettere una
truffa economica facendolo magari entrare in una società, in questo ultimo caso
IMPU_1 avrebbe sicuramente avuto difficoltà nel comprendere che quanto da lui
richiesto costituiva un reato” (VI PP __________, pag. __________, AI __________)
- nonché
a fronte del tenore delle dichiarazioni dell’imputato così come erano state
verbalizzate (a titolo di esempio: “Ho sentito le dichiarazioni di mia
moglie e mi riconfermo nelle mie odierne dichiarazioni”, cfr. VI PP __________,
confronto con l’AP, pag. __________, AI __________; una formulazione dalla
quale si poteva, ragionevolmente, concudere che l’imputato comprendeva,
effettivamente, quanto veniva detto durante l’interrogatorio e riusciva ad
esprimersi con cognizione di causa oltre che con una certa padronanza/libertà
di linguaggio; oppure ancora: “Il Presidente mi chiede se intendo prendere
posizione in merito alle conclusioni della perizia psichiatrica. R: Sono
d’accordo”, cfr. interrogatorio __________, all. __________ a verb. dib. di
primo grado, pag. __________; una formulazione dalla quale si poteva,
ragionevolmente, concludere che l’imputato aveva compreso il contenuto della
perizia del dott. DOTT_1, tanto che era stato in grado di prendere posizione al
suo riguardo, pur se succintamente, dichiarandosi d’accordo con esso),
i dubbi di cui sopra (sorti in relazione ad alcune annotazioni del
perito piuttosto che in relazione alla richiesta del primo difensore)
sembravano potersi ritenere fugati.
Insomma: in considerazione delle spiegazioni fornite dal dott. DOTT_1
(il quale, peraltro, aveva trascorso più di tre ore a colloquio/a contatto con
l’imputato in vista dell’allestimento del suo referto; cfr. AI __________, pag.
__________) nonché della verbalizzazione così come risultava dagli atti
(peraltro ad opera di persone diverse, segnatamente l’isp. __________, la PP ed
il Presidente della Corte di primo grado), si poteva, ragionevolmente, ritenere
che il deficit intellettivo di IMPU_1, pur se presente ed in una certa misura
invalidante, non comprometteva, comunque, in modo sensibile la sua capacità di
comprensione dell’oggetto delle indagini nonché delle imputazioni che gli
venivano rivolte, così come non comprometteva in modo sensibile la sua capacità
di prendere posizione, con un minimo di cognizione di causa, su tali
imputazioni e sul materiale probatorio agli atti, rispettivamente la sua capacità
di comprendere il significato della sua partecipazione ai vari atti di cui al
procedimento (interrogatori, dibattimento…).
Del resto:
- né
nell’istanza probatoria formulata all’attenzione del Tribunale penale cantonale
(cfr. TPC 7),
- né
in occasione del dibattimento di primo grado (cfr. verb. dib. di primo grado)
- ma
neppure nell’istanza probatoria proposta alla CARP contestualmente alla
dichiarazione d’appello (cfr. CARP V)
vi sono riferimenti a criticità di sorta in relazione alla capacità
dibattimentale dell’imputato da parte della sua Difesa (anche se va dato atto
che gli attuali difensori di IMPU_1 sono subentrati soltanto nell’imminenza del
dibattimento di primo grado).
Criticità che la Difesa ha, per la prima volta, evidenziato con lo
scritto del __________ (cfr. CARP __________) nel quale, oltre a ribadire
(circostanziandole) le istanze probatorie già formulate, ha riferito di
difficoltà ad interagire col proprio assistito, rispettivamente di difficoltà
di quest’ultimo a fornire informazioni utili per la sua difesa:
“Durante il nostro colloquio,
abbiamo, con grande fatica, capito che l’ex coniuge prima di recarsi dal
ginecologo dr. med. __________, sembra si recasse da un altro ginecologo
(…)
Oltre a questa informazione, il
signor IMPU_1, sempre con grande fatica, ci ha riferito che l’ex
coniuge, dopo la nascita della prima figlia, assumeva regolarmente la pillola
anticoncezionale” (sott. del red.).
Sulla scorta delle conclusioni del perito (peraltro ribadite, come
visto, in sede di delucidazione del suo referto) nonché sulla scorta delle
pregresse verbalizzazioni dell’imputato (oltretutto per mano di persone
diverse), questa Corte, fatalmente condizionata da esse, ha impiegato un po' di
tempo, al dibattimento d’appello:
- per
comprendere che il comportamento dell’imputato (il quale appariva totalmente
inespressivo ed assente) così come il suo modo di esprimersi (a dir poco
stentato ed inframmezzato da incomprensibili mugugni) non erano la conseguenza
di limitazioni linguistiche e/o culturali (come, invece, risultava dalle
valutazioni della testistica somministrata all’imputato dal Servizio
psicosociale poste a fondamento del referto del dott. DOTT_1; cfr. AI __________,
pag. __________ [Il Servizio psicosociale aveva «corretto/aggiustato» il bassissimo
punteggio conseguito dall’imputato nell’esame del QI alla luce di un bias linquistico/culturale,
ciò che, in concreto, aveva portato alla diagnosi di ritardo mentale di grado lieve,
anche se il punteggio effettivamente conseguito da IMPU_1 era, in realtà,
indicativo di un ritardo mentale di grado medio]);
- per
escludere che, nel suo comportamento così come nel suo modo di esprimersi, non
vi era il benché minimo artificio, la benché minima strategia e che, dunque,
essi erano rivelatori di un deficit cognitivo significativamente invalidante
(anche agli occhi di «non addetti ai
lavori»).
La prima parte della verbalizzazione di IMPU_1 in occasione del
dibattimento d’appello (cfr. verb. dib. d’appello, pag. __________), è la
conseguenza di questa fase. Una fase durante la quale si è cercato - in
assoluta buona fede - di aiutare l’imputato, rispettivamente di sondare, per
dirla con parole semplici, se egli «ci
era o ci faceva» (anche perché, inizialmente, si faticava a credere che lo
stato di totale apatia mostrato dall’imputato ed il suo modo di esprimersi -
stentato al punto da risultare sconcertante - potessero essere reali, tanto la
cosa appariva oltremodo eccezionale).
Dopo di che, questa Corte ha potuto riscontrare una serie di
criticità.
3.
a. L’imputato è,
innanzitutto, apparso incapace di seguire veramente il dibattimento.
Emblematico, al riguardo, che dopo l’interrogatorio dell’AP APPE_3
(la quale, in ben dieci pagine di verbale, ha raccontato - letteralmente - di
tutto e di più in relazione a quanto il marito avrebbe fatto subìre, a lei e
alle figlie, per molti anni; non soltanto a __________ ma, ancora e a lungo,
quando abitavano a __________), IMPU_1, richiesto dalla Presidente di indicare
cosa aveva capito di quello che aveva detto sua moglie, ha affermato:
“Ho sentito che ha parlato di __________.
Di come sono andate le cose. E così. Altro non so…” (verb. dib. d’appello, pag.
__________),
dimostrando, con ciò, di non aver colto (minimamente) il focus del
racconto della donna. Solo a fronte di un esempio ben delimitato/circoscritto
ricordatogli quasi scolasticamente (e avendo cura di scandire bene le parole)
dalla Presidente (la quale, in via del tutto eccezionale, nel tentativo di
semplificare il più possibile la comunicazione, a partire da un certo punto ha
iniziato a dare del tu all’imputato, rinunciando alla forma di cortesia in
terza persona che IMPU_1 aveva dimostrato di non capire e che non faceva che
accrescere confusione e incomprensione) di quanto la moglie aveva raccontato,
l’imputato è sembrato leggermente più «sul
pezzo»:
“La Presidente mi dice che mia
moglie ha detto (ad esempio) che io diventavo nervoso quando le bambine
piangevano.
Eh sì, ma io ero sempre tranquillo.
Non ero nervoso. Non diventavo nervoso quando le bambine piangevano. Non ho mai
buttato le cose addosso a mia moglie” (verb. dib. d’appello, pag. __________).
Non appena confrontato - di nuovo - con una domanda più aperta e
generale volta a sondare cosa egli avesse (realmente) capito del racconto della
moglie in relazione al computer, IMPU_1 ha dato prova - nuovamente - di non
aver colto il focus del racconto della donna (la quale aveva affermato di
essere stata colpita alla testa dal marito col computer, di aver perso sangue a
seguito del colpo, rispettivamente che la testa le si era gonfiata ed era
diventata “viola”, dilungandosi parecchio sull’episodio; cfr. verb. dib.
d’appello, pag. __________):
“La Presidente mi domanda se ho
capito cosa ha detto mia moglie del computer.
Sì… sì. C’è stato qualcosa. No. Sì
perché avuto uno, comprato uno perché uno si è rotto e abbiamo buttato. Ne ho
comprato un altro alla FUST. Quello che si è rotto si è rotto perché non andava
bene. E dopo spaccato tutto. Abbiamo rotto, sai. Abbiamo buttato.
La Presidente mi chiede se ho
capito quello che mia moglie ha raccontato stamattina del computer.
Sì sì ho capito perché ho avuto
prima… sì ho comprato prima perché si è rotto. Dopo abbiamo spaccato tutto.
La Presidente mi chiede se ho
capito questa cosa.
Rispondo di sì perché dopo abbiamo
preso un altro” (verb. dib. d’appello, pag. __________).
Soltanto a fronte di una domanda chiusa che richiedeva,
unicamente, un sì o un no come risposta, l’imputato ha negato di aver picchiato
la moglie col computer:
“La Presidente mi chiede se ho
picchiato mia moglie col computer.
Rispondo no no” (verb. dib.
d’appello, pag. __________).
A conferma che IMPU_1 non aveva capito (veramente) il racconto
della moglie (la quale, anche sugli abusi sessuali asseritamente subìti dal
marito, si era parecchio dilungata), giova riportare quest’altro (emblematico)
passaggio del verbale del dibattimento d’appello:
“La Presidente mi chiede se ho
capito che cosa mia moglie ha detto stamattina riguardo ai nostri rapporti
sessuali.
Un mese. Ogni mese. Di fare, sì
giusto. Dopo non ho sentito bene, un mese.
La Presidente mi chiede se ho
capito altro in relazione ai nostri rapporti sessuali.
Non mi ricordo. Non faceva tanto.
Una volta alla settimana. Sì, una settimana quando era tranquilla. Una
settimana. E poi dopo una settimana tre mesi, un mese. Tre mesi. Sì.
Un mese lei ha detto.
Non ho sentito bene cosa ha detto”
(verb. dib. d’appello, pag. __________).
Insomma, IMPU_1 è sembrato (totalmente) incapace di seguire veramente
il dibattimento. E, non riuscendo a seguire il dibattimento, inevitabilmente,
non è stato in grado né di prendere posizione con un minimo di cognizione di
causa sulle prove assunte nel corso del medesimo (v. interrogatorio dell’AP APPE_3)
né di rispondere con un minimo di cognizione di causa alle domande che gli
venivano poste al riguardo.
b. L’imputato è apparso,
inoltre, incapace di comprendere veramente le imputazioni rivoltegli e la
natura/la portata del procedimento a suo carico.
Non solo perché egli ha, espressamente, affermato di non sapere di
cosa è accusato:
“La Presidente mi chiede se so di
cosa sono accusato.
No no.” (verb. dib. d’appello, pag.
__________)
(al riguardo, è opportuno ricordare che, la verbalizzazione a pag.
__________ del verbale del dibattimento è frutto, come visto, di quella fase in
cui, sulla scorta delle conclusioni del dott. DOTT_1 [cfr. suo referto, AI __________;
cfr., anche, suo interrogatorio di delucidazione, AI __________] nonché sulla
scorta delle verbalizzazioni pregresse dell’imputato così come risultavano
dagli atti, si è cercato - in assoluta buona fede - di aiutare IMPU_1,
interpretando le sue frasi stentate ed i suoi mugugni; finendo, così, per dare,
a tali frasi stentate e a tali mugugni, un minimo di senso anche se,
oggettivamente, un senso non ce l’avevano).
Ma anche perché, che così è - cioè che IMPU_1 non ha (realmente)
capito le accuse rivoltegli (se non in maniera estremamente rudimentale) -
emerge in maniera plastica (e disarmante) da quanto da lui affermato quando la
Presidente, al termine della discussione, gli ha dato l’ultima parola.
A fronte di un atto d’accusa che gli rimproverava di avere, per
anni, abusato sessualmente della moglie, di averla, per anni, coartata in tutti
i modi nella sua libertà d’azione arrivando, persino, a sequestrarla, il tutto
assortito con percosse (nei confronti della moglie ma, anche, della figlia
APPE_5), anch’esse - nell’ipotesi accusatoria - protrattesi per anni, e dopo
che accusa, rappresentante dell’AP e difensori si erano dilungati a sviscerare
approfonditamente il relativo materiale istruttorio, egli si è espresso come
segue (o meglio, questa è la forma con cui si è cercato di dare un senso
compiuto alle sue parole cercando di rimanere, ad esse, il più possibile
fedeli):
“Non ho fatto queste cose, non ho
picchiato. In via __________ non è mai successo. Quando siamo andati a __________
abbiamo lasciato l’appartamento pulito, abbiamo buttato tutte le cose nella
spazzatura. Perché non ho fatto queste cose, picchiare, fare del male,
sai” (verb. dib. d’appello, pag. __________; sott. del red.).
La circostanza secondo cui, per l’imputato, la cosa importante da
dire alla Corte chiamata a decidere del procedimento a suo carico - un
procedimento che lo vede accusato di reati gravissimi e, quindi, che,
potenzialmente, potrebbe concludersi con conseguenze, per lui, pesantissime -
era che, prima di partire per __________, avevano “lasciato l’appartamento
pulito”, rispettivamente che avevano “buttato tutte le cose nella
spazzatura”, è - da sola - emblematica del fatto che egli non ha
(realmente) compreso le accuse rivoltegli e, in ogni caso, del fatto che non ha
(neppure lontanamente) compreso né la natura né la portata del procedimento a
suo carico.
Nessuna persona in grado di cogliere, anche solo vagamente, la
portata di un atto d’accusa come quello, qui, in discussione, rispettivamente,
più in generale, la portata del procedimento a suo carico, quando, finalmente,
è il suo turno per esprimersi liberamente, avrebbe riferito alla Corte chiamata
a decidere del suo procedimento (e, quindi, in qualche modo, del suo destino),
un fatto totalmente non attinente, slegato, sconnesso con le accuse mosse nei
suoi confronti, come quello cui ha fatto riferimento IMPU_1.
Quel “perché” (cfr. sott. del red.), poi, sconcerta, poiché
indicativo che, per IMPU_1, l’aver lasciato l’appartamento pulito, l’aver
buttato la spazzatura significa non aver fatto del male; e che, quindi, per
lui, fare del male significa non pulire, lasciare le cose in disordine.
Anche volendo prescindere (!) da quanto precede, il solo
rimprovero che l’imputato sembra, forse, aver (più o meno) integrato, è
- semmai - quello delle percosse (ovvero il rimprovero meno grave tra quelli
rivoltigli). Ma, anche qui, la cautela è (decisamente) d’obbligo: oltre a dire
di non aver picchiato, IMPU_1 non è riuscito ad aggiungere assolutamente nulla,
non il benché minimo dettaglio, non il benché minimo ricordo di un episodio
concreto, non la benché minima emozione… Difficile, a fronte di una povertà/di
una piattezza comunicativa del genere, poter concludere per un’effettiva
comprensione (anche) di tale rimprovero…
c. L’imputato, giunto
in aula con i suoi difensori, si muoveva come un automa seguendo le loro
indicazioni - relativamente a dove sedersi piuttosto che al fatto di sfilarsi
lo zaino una volta seduto - quasi macchinalmente. Per tutta la durata del dibattimento
- si era a __________ - ha indossato il suo giaccone invernale, dando
l’impressione di - nemmeno - accorgersi della cosa. Egli è sembrato, spesso,
come assente, a tratti irraggiungibile e, per tutta la durata del dibattimento,
aveva, sul viso, una sorta di smorfia inespressiva piuttosto indecifrabile. Per
rivolgersi a lui la Presidente doveva attirare la sua attenzione. E, per
entrare minimamente in contatto con lui, doveva parlargli come si parla ad un
bambino, ipersemplificando il discorso. Difficile, a fronte di tali
circostanze, credere che IMPU_1 abbia, realmente, capito il significato della
sua partecipazione al dibattimento d’appello…
4.
Alla luce di
quanto
riscontrato in occasione del dibattimento d’appello, segnatamente delle lacune
palesate dall’imputato, lacune tali che, d’acchito, non sembravano poter essere
compensate nemmeno con un’adeguata difesa,
- vista
l’incapacità dell’imputato di contribuire, con un minimo di cognizione di
causa, a qualsiasi discussione e, quindi, giocoforza, anche alla discussione
con i propri difensori (e la possibilità di un - pur limitato - confronto col
proprio difensore, appare, comunque, imprescindibile per poter raccogliere un
minimo di informazioni utili e per poter, così, elaborare una strategia difensiva
minimamente efficace);
- vista
l’incapacità dell’imputato di comprendere che la Presidente, utilizzando la
forma di cortesia in terza persona singolare, si stava rivolgendo a lui, ciò
che porta a ritenere che ben difficilmente (ed è un eufemismo) egli è in grado
di integrare una nozione come quella del diritto di rifiutarsi di rispondere;
- visto
che le difficoltà probatorie che tipicamente si riscontrano nell’ambito di
reati contro l’integrità sessuale rendono quasi sempre decisive le
dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte, cosicché - trattandosi non
di rado della parola di una parte contro quella dell’altra - la credibilità
dell’autore e della vittima assurge a punto centrale della valutazione delle
prove (cfr. STF 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 1.3; cfr., anche,
Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in
AJP 4/1997, pag. 503 e 506), ciò che - giocoforza - presuppone (quale
condizione imprescindibile) che il giudice, per poter valutare, appunto, la loro
credibilità, possa fare pieno affidamento sul fatto che le dichiarazioni di
autore e vittima siano state rese in piena coscienza, cioè a ragion veduta,
comprendendone la portata,
questa Corte ha proceduto ad ordinare una perizia psichiatrica
volta a stabilire la capacità processuale dell’imputato affidando l’incarico al
dott. DOTT_2 (spec. FMH in psichiatria e psicoterapia e in psichiatria e
psicologia forensi). La scelta è caduta su di lui in considerazione della sua
lunga e proficua esperienza di perito giudiziario.
5.
5.1
Il dott. DOTT_2
ha
incontrato l’imputato, per un primo colloquio (durato due ore), l’__________.
Queste le sue annotazioni al riguardo:
“Il peritando si presenta con
un'ora di ritardo e dopo sollecitazione da parte dell'avv. DIFE_1, al quale
telefono dopo aver atteso una ventina di minuti. L'avvocato era stato invitato
già nei giorni precedenti ad assicurarsi che il peritando comparisse, vista
anche la presenza della psicologa, venuta "ad hoc"; il peritando
dunque era stato informato tempestivamente. A mia domanda - puramente
informativa - sul perché del ritardo non dà una spiegazione convincente, rispondendo
evasivamente con un mugolio e un gesto della mano, indicativo di
incomprensione, vaghezza...
La sua deambulazione appare piuttosto
"strana", esitante; egli porge la mano con esitazione, stringendola
debolmente.
La mimica è caratterizzata da
una smorfia paradossalmente inespressiva,
indecifrabile.
Il linguaggio è poco articolato già
a livello fonetico. Le facoltà cognitive appaiono globalmente al di sotto
nella norma, anche la memoria, in questo contesto, non è veramente
valutabile.
Alla spiegazione del mio ruolo di
perito, con la conseguente assenza di un vincolo del segreto professionale e
della sua facoltà di non rispondere e non collaborare, il peritando reagisce
in modo inespressivo, come se la situazione gli fosse nuova e incomprensibile,
sebbene già una volta sia stato sottoposto a perizia.
Alla mia domanda sul perché abbia
cambiato avvocato, dall'avvocato __________ all'avvocato DIFE_1, non è in
grado di dare una risposta chiara, lasciando confusamente intendere che
sarebbe stato lo stesso avvocato __________ a rinunciare al caso.
Anche a domande successive, il
peritando non dà risposte articolate; appare mentalmente incapace di capire
il senso del quesito e di dare una risposta che non sia laconica, quasi
monosiliabica.
Lo "status psichico"
corrobora, per quanto concerne gli aspetti cognitivi, l'annotazione presente
negli atti Al "non sa fare 3x3" ed è in sintonia con le tante
risposte date nei verbali (forse persino frutto di “aiuto” da parte dei
verbalizzanti?) che – a livello di contenuto – raramente si discostano da “non
so”, “non ricordo”, “non è vero” ...
Praticamente impossibile è valutare
bene lo stato emotivo: non traspaiono emozioni né a livello motorio, mimico o
prosodico, né nelle ridottissime comunicazioni verbali.
L’esecuzione del Rohrschach è molto
indicativa; le risposte sono estremamente povere e limitate, l'impressione
generale è quella di un ritardo mentale ben oltre il livello "lieve"”
(perizia, CARP __________, pag. __________; sott. del red.).
Che il dott. DOTT_2 (il quale, non certo soltanto in virtù
dell’anagrafe, vanta una notevole esperienza professionale, anche come perito
giudiziario), dopo questo primo incontro, abbia definito “sconcertante”
l’impressione clinica avuta sull’imputato (cfr. scritto __________ alla
Presidente di questa Corte; CARP __________), è - di per sé - significativo
dell’eccezionalità del caso, qui, in discussione.
5.2
E, viste le
annotazioni ad esso relative, l’impressione di cui sopra non sembra,
all’evidenza, essersi attenuata dopo il secondo colloquio:
“La prima parte del colloquio è
occupata dal tentativo di spiegare al peritando che dovrebbe firmare lo
svincolo dal segreto professionale affinchè possa ottenere (se esistono)
informazioni sul suo stato nel corso della sua permanenza in carcere, che il
peritando colloca nel tempo a circa 6 mesi fa (! - recte dal __________ al __________).
Nonostante ripetute spiegazioni, rimane esitante e perplesso, guarda il foglio,
ripete "non so", spiega che l'hanno lasciato uscire, l'hanno liberato
... da l'impressione di temere che firmando possa essere nuovamente
incarcerato. Lentamente sembra capire, in modo però estremamente impreciso, che
la mia intenzione è esclusivamente quella di richiedere informazioni sul suo
stato di salute. Ciononostante, non firma se non dopo aver parlato, su mia
proposta, con l'avvocata __________, collega dell'avvocato DIFE_1. Asserisce di
non conoscere l'avvocata __________, che invece ha sicuramente già incontrato in occasione di verbalizzazioni, ma sembra
riconoscerla dalla voce.
Alla fine, dopo aver controllato
anche il verso del foglio su cui lo svincolo è scritto (N. B.: il vocabolo svincolo
gli è evidentemente nuovo) firma.
Alla richiesta di dirmi la sua
data di nascita, enuncia il giorno __________ e passa subito all'anno,
dimenticando il mese, che comunica soltanto quando glielo chiedo esplicitamente.
Gli chiedo se abbia capito qual
è il mio ruolo, appare del tutto ignaro sebbene gli sia stato spiegato in
occasione dell'incontro precedente; a
mia domanda, dimostra di non ricordare nulla della precedente perizia
effettuata dal Dr. DOTT_1.
Incuriosito dall'affermazione (che
mi pareva iperbolica) contenuta negli atti Al secondo la quale non sarebbe in
grado di "fare 3x3", gli faccio effettivamente questa domanda. Il
peritando rimane sconcertato e, nonostante un lungo tempo a sua disposizione,
durante il quale non lo disturbo, non riesce a darmi il risultato e dimostra
chiaramente di non aver assimilato il concetto di
moltiplicazione. Riesce invece a dirmi - spontaneamente, quasi a
volermi dire che la somma la sa fare ma che "per" è un concetto
ignoto - che 3+3 fa 6 e, a ulteriore mia domanda, che 5+9 fa 14 (calcolo che
richiede comunque diversi secondi).
Ricorda confusamente di esser stato
in Tribunale a __________, dice però di esserci stato anche a __________ e a __________,
in tutto 4 o 5 volte, senza riuscire a distinguere l'ambito civile da quello
penale, non ricordando minimamente le ragioni del procedimento penale che
l’ha portato, sia
pure per breve tempo, in carcere. Si limita a dire che "non ho ammazzato
nessuno" (la frase più lunga del colloquio), come se l'omicidio fosse
l'unica possibile ragione di incarcerazione.
A mia domanda riferisce che la
moglie (dalla quale non sa se ha divorziato, crede di no…) e le figlie stanno a
__________, a "__________" (recte __________).
Per quanto riguarda il lavoro, il
peritando dichiara di non lavorare, di percepire una Al al 50% e forse anche
contributi assistenziali. Sembra molto genericamente orientato sull'ammontare
della rendita (CHF 2'000.00 - ?) e sul fatto che così siano pagati affitto e
cassa malati.
In realtà, come si legge nella
decisione dell'AI (non datata?) "dal __________.... ha diritto ad una
rendita intera Al con un grado del 73%...” (perizia, CARP __________, pag. __________
e __________; sott. del red.).
5.3
Diversamente dal dott.
DOTT_1 (il quale, come da lui spiegato, ha utilizzato le risultanze della
testistica somministrata - a suo tempo, ovvero a __________ e __________ -
all’imputato presso il Servizio psicosociale ponendole, valutazioni comprese, a
fondamento del suo referto; cfr. AI __________, pag. __________), il dott. DOTT_2,
con l’ausilio della psicologa e psicoterapeuta __________, ha ritenuto di
procedere ex novo alla somministrazione di test (in particolare quello
di Rohrschach).
Degne di nota e, da sole, indicative delle sue lacune (anche per «non addetti ai lavori») appaiono le
difficoltà riscontrate dall’imputato nello svolgimento dei compiti che tale
test richiedeva:
“Il signor IMPU_1 si è mostrato
intenzionato a svolgere il compito richiesto, che tuttavia lo ha messo in
grande ed evidente difficoltà. Si è palesata sin da subito una difficoltà
linguistica e di comprensione che si è accompagnata anche a difficoltà più
generali di accesso al proprio mondo interno e quindi, talvolta, a fornire
anche solo una risposta per tavola. In questo senso egli ha
necessitato, per un numero di volte
superiore alla media, di essere sollecitato al mantenimento della consegna
precedentemente fornita, sia nei termini di fornire almeno due risposte per
tavola (Pr=142), sia nei termini di non darne più di quattro (Pu=116). Egli ha
altresì esplorato molto attivamente il materiale fornitogli (costituito dalle
tavole) (CT=122), ad ulteriore testimonianza
dell'affaticamento ma anche dello
sforzo profuso.
Il numero di risposte totali fomite
al test si attesta, così, molto al di sotto della media (R=60; Cmplx
Adj. =89) e si colloca all'interno di un protocollo con un livello di
complessità, indicativo della produttività e complessità dell'elaborazione del
compito costituito dal Test di Rorschach,
anch'esso estremamente al di
sotto della norma (Cmplx=63). Il
materiale fornito in termini di caratteristiche personologiche è quindi
piuttosto povero e poco informativo poiché il peritando si è speso poco,
riversando poco di sé al test, che proprio per questo è poco complesso. Il
basso livello di Complessità appare essere legato in particolare ad una
mancanza di attenzione alle
caratteristiche più sottili del
mondo interno ed esterno, in altre parole ad una ipersemplificazione della
realtà esterna ed interna operata dal signor IMPU_1 (F%=126), che appare
non tanto e non solo un meccanismo di tipo difensivo quanto proprio una
caratteristica costitutiva della sua personalità, che definisce un mondo
interno estremamente povero e spoglio. Le soluzioni trovate dal signor IMPU_1,
in questo senso, appaiono sempre piuttosto semplici, anche davanti a problemi
oggettivamente complessi, in quanto la dotazione dello stesso preposta al problem-solvin
è estremamente semplice e povera. Tale scarsità di coinvolgimento sembra
essere da un lato legata alle difficoltà a livello cognitivo che la
testistica somministrata al peritando nel __________ e nel __________ hanno
messo in luce e dall'altro può essere letta anche in senso adattivo, proprio
alla luce di tali difficoltà ma anche nei termini di come una semplificazione
della realtà possa garantire al peritando il miglior adattamento generale
possibile.
Alla luce del basso livello di
Complessità, per poter trarre conclusioni interpretabili a partire dai punteggi
al test, è stato quindi necessario aggiustarli, vale a dire confrontarli
rispetto al valore della Complessità piuttosto che al campione di riferimento
normativo. La Complessità del
protocollo costituisce infatti una
misura composita derivante da un algoritmo che considera molteplici
informazioni ricavate in ciascuna risposta. Essendo la principale responsabile
della variabilità di tutti gli altri punteggi al test il programma di scoring permette
di aggiustare statisticamente i punteggi del profilo, stimando quale sarebbe
stato il punteggio se il soggetto avesse avuto un livello di Complessità nella
media rispetto al campione normativo. Pertanto, da questo momento in avanti,
tutti i punteggi indicati sono da intendersi come aggiustati per Complessità.
Nonostante l'intervento di aggiustamento è bene notare come l'interpretazione
si basi su dati che sono quantitativamente piuttosto esigui e questo potrebbe
comunque portare ad
una sottostima del livello di
patologia e di sofferenza” (perizia,
CARP __________, pag. __________ e __________; sott. dell’estensore del
referto).
5.4
Dopo aver rilevato che
“l dati raccolti dai colleghi
dell'SPS durante la prima e la seconda valutazione, unitamente a quelli
raccolti nell'ambito della presente valutazione per mezzo del Test di
Rorschach, così come del colloquio clinico, permettono di confermare il
soddisfacimento di tutti i criteri diagnostici per una diagnosi di Disabilita
intellettiva/Ritardo mentale”,
per quanto attiene al grado di gravità, il dott. DOTT_2,
discostandosi - in questo - dalla perizia del dott. DOTT_1, ma fondando la sua
valutazione sui due principali sistemi di classificazione utilizzati in
psichiatria, ha ritenuto
“più corretto ipotizzare una Disabilita
intellettiva di grado moderato/Ritardo mentale di media gravità”, dal
momento che un Ql di 46 ricade all'interno di tale fascia sia secondo la
classifìcazione DSM-V che per quella ICD-10” (perizia, CARP __________, pag. __________;
il grassetto è dell’estensore del referto).
Egli ha, quindi, concluso per:
“una Disabilita intellettiva di
grado moderato” (perizia, CARP __________, pag. __________).
Relativamente all’impatto di tale disturbo sulla struttura di
personalità dell’imputato, il perito si è così espresso:
“Tale aspetto ha un impatto
notevole sulla struttura di personalità, che ne è influenzata in diverso modo e
che definisce un mondo interno estremamente povero e spoglio.
Innanzitutto, viene operata
un'ipersemplifìcazione nella percezione della realtà esterna ed interna, ciò
significa che le soluzioni trovate dal peritando ai problemi quotidiani sono
sempre estremamente semplici e rigide, anche davanti a problemi oggettivamente
complessi.
Le risorse di tipo emotivo del
signor IMPU_1 possono incorrere nel rischio di cedimenti a livello impulsivo e
ciò costituisce un fattore di rischio alla luce del fatto che il suo modo di
muoversi nel mondo e di fare esperienza è unicamente guidato da questo canale
piuttosto che dal ragionamento.
Viene inoltre evidenziato un
disturbo del pensiero, caratterizzato sia da un esame di realtà distorto - cioè
da una incapacità di percepire il mondo per quello che è - sia da un flusso di
pensiero poco comprensibile a sé ed agli altri poiché immaturo e semplicistico,
che genera anche una comunicazione poco efficace.
Infine, una più semplice
rappresentazione di sé e dell'altro sembra essere potenzialmente conservata,
tuttavia la rappresentazione di sé e dell'altro all'interno di una più
complessa dinamica relazionale appare essere invece maggiormente compromessa”
(perizia, CARP __________, pag. __________; sott. del red.).
Dopo aver precisato che, per rispondere “coscienziosamente”
alla domanda oggetto del mandato conferitogli, ovvero quella
“circa la capacità del peritando di
partecipare consapevolmente al processo, rendendosi conto di ciò che viene
discusso e valutato ed essendo in grado di rispondere adeguatamente alle
domande postegli e di collaborare alla
propria difesa”,
oltre ad aver proceduto “all’esame clinico e psicologico e agli
accertamenti (ndr. v. testistica) di cui sopra” ha consultato
diversi manuali (cfr. perizia, CARP __________, pag. __________ e __________),
il dott. DOTT_2 ha affermato di discostarsi dalle conclusioni di cui alla
perizia del dott. DOTT_1 “nel punto centrale, quello della capacità processuale”
(cfr. perizia, CARP __________, pag. __________).
Ricordato che:
- la
perizia del dott. DOTT_1 aveva per oggetto l’imputabilità di IMPU_1 al momento
dei fatti, qui, in discussione (art. 19 CP) e, non, la sua capacità processuale
(art. 114 CPP);
- pur
avendo oggetti, di per sé, diversi, entrambi i referti si sono
(inevitabilmente) confrontati col disturbo di cui soffre l’imputato,
rispettivamente col grado di tale disturbo,
il dott. DOTT_2 ha, così, proseguito:
“Come già detto, ho preso in attenta
considerazione la perizia del collega dottor DOTT_1 (…) Essa, a mio avviso, è inficiata dal livello
intellettivo del peritando, il quale è affetto perlomeno da un ritardo mentale
medio (e non lieve, come stimato dal dottor DOTT_1) al quale potrebbero aggiungersi altri elementi
patologici che non sono in grado di circoscrivere con precisione ma che
potrebbero stare in relazione causale tanto con la perdita di moglie e fìglie
quanto con la vertenza giudiziaria che lo vede coinvolto. Al proposito, si
ricordi che il peritando non è sembrato in grado di distinguere l'ambito civile
da quello penale.
È possibile che la struttura di
personalità immatura e rudimentale del peritando abbia trovato un
"contenitore" più o meno sufficiente, adeguato, atto a contenere (anche
se male) la sua fragilità a manifestazioni impulsive e a tratti violente (cfr.
"Rorschach") in una vita famigliare monotona e
abitudinaria, prevedibile - anche
con gli eventuali agiti nei confronti della moglie. Venuta a mancare questa
cornice, il debole "lo" presenta - ce lo dicono sia il dottor __________
che la sorella __________ (ndr. cfr. colloqui telefonici il cui contenuto è
stato riassunto a pag. 9 della perizia) - un peggioramento netto; addirittura,
secondo la sorella, sarebbero comparse
allucinazioni acustiche (le voci
delle bambine).
Questi elementi sfavorevoli non
erano - pare - noti al dottor DOTT_1;
egli si è basato, per il suo giudizio, essenzialmente sul livello intellettivo
misurato dai test effettuati al SPS, dove si è ammesso - a mio avviso
erroneamente - un bias linguistico e culturale che ha portato a
ridimensionare la gravità del ritardo mentale da "medio" a
"lieve". A mio avviso, così facendo si
sono confuse le cause e gli
effetti: non è la scarsa competenza linguistica e culturale ad aver abbassato
il Ql del peritando, ma è il basso Ql ad aver impedito il normale sviluppo di
competenze linguistiche (e non solo!) e bloccato il percorso scolastico.
Corrobora questa valutazione l'incompetenza linguistica del peritando anche in
(lingua madre), come segnalato dal sig. __________ (ndr. tutore dell’imputato;
cfr. colloquio telefonico riassunto a pag. 10 della perizia).
Pertanto, a mio avviso, il reale
ritardo mentale del peritando è di grado medio e tale da renderlo incapace di
partecipare coscientemente al processo per dirla con Fornari” (perizia,
CARP __________, pag. __________; sott. dell’estensore del referto).
In conclusione, il dott. DOTT_2, dopo avere posto la diagnosi di
ritardo mentale di media gravità, ICD-10 F71 e avere aggiunto che “è inoltre
probabile che egli, sulla base di questo disturbo, soffra di una sindrome da
disadattamento con altri sintomi predominanti specificati (ulteriori cali nelle
prestazioni emotive e cognitive, F43. 26) conseguente alle vicende famigliari e
giudiziarie” (cfr. perizia, CARP LIX, pag. __________), ha ritenuto che
questa patologia impedisce a IMPU_1 “di comprendere, se non forse in termini
generici, la natura della procedura penale” (cfr. perizia, CARP __________,
pag. __________), e, soprattutto, gli impedisce l'esercizio effettivo dei suoi
diritti di difesa:
“L'esercizio effettivo dei suoi
diritti di difesa è esercizio mentale superiore alle risorse del peritando.”
(cfr. perizia, CARP __________, pag. __________).
Né le sue carenze possono (ragionevolmente) essere compensate da
un’adeguata difesa: non solo perché la sua incapacità di stare in giudizio e di
partecipare al procedimento, come emerge dalla perizia del dott. DOTT_2, non è
limitata, bensì totale (cfr., in particolare, DTF 131 I 185 consid. 3.2.2.) ma,
anche, perché, trattandosi - in concreto - della parola di una parte contro
quella dell’altra, la sua partecipazione al dibattimento (il suo interrogatorio
per chiarire i fatti e, soprattutto, per, poi, valutare la sua credibilità)
appare (assolutamente) necessario (cfr., in particolare, Pra 98 (2009) Nr. 26
consid. 1.1.). E, rimanendo su questo tema, il fatto che il dott. DOTT_2, nel
suo referto, abbia concluso che l’imputato
“è in grado di comprendere solo
domande molto semplici, alle quali possa, p. e. rispondere con "sì" o
"no"” (cfr. perizia CARP LIX, pag. __________),
attesta l’impossibilità di procedere, in concreto, ad un’analisi
di credibilità delle sue dichiarazioni minimamente seria e rispettosa di quanto
esatto dalla giurisprudenza (cfr., per tutte, STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007
consid. 3.4.3 secondo cui la valutazione delle opposte dichiarazioni deve
essere effettuata con estremo rigore).
Al riguardo s’impone, poi, rilevare (già sin d’ora) che non si può
- neppure - fare affidamento sulle pregresse verbalizzazioni dell’imputato. È,
infatti, il dott. DOTT_2 ad aver spiegato che, con ogni probabilità, il deficit
cognitivo di cui soffre IMPU_1 è un problema congenito dello sviluppo del
sistema nervoso centrale, rispettivamente che, su questa base già molto
fragile, le vicende famigliari e giudiziarie sembrano aver avuto un effetto
pesante (cfr. perizia, __________, pag. __________), con il che forza è
concludere che il deficit cognitivo - ma, anche, le circostanze che lo hanno
acuito - erano, già, presenti quando l’imputato è stato interrogato (sia in
corso d’inchiesta sia al dibattimento di primo grado). Del resto, la PP, al
dibattimento d’appello, ha spiegato di non aver “notato un peggioramento
nell’imputato relativamente al suo modo di esprimersi, rispettivamente alla sua
capacità di comprensione rispetto al periodo di cui all’inchiesta” (cfr.
verb. dib. d’appello, pag. 9). Con il che, ricordato che gli atti compiuti nei
confronti di imputati totalmente privi della capacità dibattimentale sono
inutilizzabili poiché nulli (essendo la capacità dell'imputato di stare in
giudizio e di partecipare - consapevolmente - al procedimento una condizione
per la validità degli atti procedurali compiuti con la sua partecipazione; cfr.
dottrina e giurisprudenza evocata al consid. 1.), si ha che le pregresse
verbalizzazioni di IMPU_1 non sono utilizzabili. Neppure sulla loro base è,
dunque, possibile accertare i fatti, rispettivamente valutare la sua
credibilità.
Tornando alle conclusioni del dott. DOTT_2, egli, richiesto di
indicare se ci si può attendere un miglioramento avuto riguardo alle lacune
palesate dall’imputato, e se sì, entro quale periodo, ha così risposto:
“Volendo essere molto ottimisti, un
piccolo miglioramento di eventuali aspetti legati alla (possibile) sindrome da
disadattamento non è impossibile, ma non sarebbe di portata tale da migliorare
in modo determinante la capacità processuale del peritando.
Lo stesso si può dire della
eventuale (improbabile e in ogni caso tardiva) diagnosi e cura di un disturbo
metabolico con influsso sul SNC” (perizia, CARP __________, pag. __________).
6.
Le conclusioni del
dott. DOTT_2, oltre a confermare l’impressione avuta da questa Corte in
occasione del dibattimento d’appello (cfr. consid. 3.), appaiono perfettamente
congruenti con altre risultanze in atti.
a. Innanzitutto,
col rapporto medico-psicologico redatto il __________ dal Servizio psicosociale
all’attenzione dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (con sentenza __________
la CRP aveva posto termine alla carcerazione di sicurezza di IMPU_1 con l’adozione,
però, di misure sostitutive del carcere tra le quali il ripristino del
trattamento ambulatoriale; cfr. CARP __________):
“Il sig. IMPU_1 era stato
precedentemente preso a carico dal nostro servizio ma, in considerazione della
mancata domanda terapeutica portata dal paziente e delle fragilità da un punto
di vista intellettivo, si era rilevata l’assenza di un’indicazione e utilità
del percorso terapeutico che è stato quindi concluso in data __________. È
stata pertanto data indicazione al medico curante di valutare l’introduzione di
un accompagnamento infiermeristico, ritenuto maggiormente indicato per i
bisogni del sig. IMPU_1.
A __________ è stata riaperta la
presa a carico presso il nostro Servizio come richiesto dalle norme di buona
condotta. Il sig. IMPU_1 si è sempre presentato puntuale ma si riconferma la
difficoltà nella conduzione dei colloqui, il paziente non ha investito lo
spazio terapeutico e risulta inaccessibile ai vissuti. L’affettività e
l’emotività appaiono indifferenziati e inaccessibili al paziente. Da un
punto di vista cognitivo, le fragilità rendono difficile lo scambio
comunicativo, il paziente sembra far fatica a comprendere il discorso e seguire
il filo logico. Il pensiero appare infatti impoverito, limitando lo scambio a
poche tematiche ed estremamente concrete, fornendo per la maggior parte
risposte di traverso che si allontanano dal tema centrale. Anche rispetto
all’elaborazione degli accadimenti che hanno portato alla sua incarcerazione
riscontriamo significativi impedimenti. Il quadro clinico, da __________ ad
oggi, appare sostanzialmente invariato.
Alla luce delle informazioni sopra
esposte, non si rileva l’utilità di proseguire con un lavoro psicoterapeutico
con il sig. IMPU_1. I colloqui psicoterapeutici non raggiungono l’obiettivo di
promuovere fattori di cambiamento o di insight. È possibile valutare in
alternativa un intervento psico-educazionale che potrà essere svolto da altri
operatori in salute mentale” (all. a CARP __________); sott. del red.).
b. Poi, con lo
scritto __________ dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa:
“Il primo contatto della scrivente
operatrice con l’interessato si è realizzato a seguito del suo arresto, il __________.
Una presa a carico si è mantenuta nel corso del tempo, prima in carcere e poi,
sull’esterno, durante il periodo di istituzione delle misure sostitutive.
Il signor IMPU_1, sin dai primi
incontri, ha evidenziato importanti difficoltà cognitive e affettive. Di fatto
non è mai stato in grado di esprimere il motivo per cui si trovava allora in
carcere e neppure di spiegare con chiarezza la propria situazione familiare,
lavorativa ed economica.
Dopo la carcerazione il signor IMPU_1
si è sempre presentato regolarmente presso il nostro ufficio, nella maggior
parte delle volte accompagnato dalla sorella.
Dopo un primo periodo di sostegno
sociale da parte nostra, è stata istituita una curatela amministrativa,
tutt’ora in essere” (CARP __________; sott. del red.).
c. Con le
spiegazioni fornite dal curatore di IMPU_1, signor __________, al dott. DOTT_2:
“Il sig. __________ mi spiega di
essere curatore del peritando dal __________. Lo definisce come smarrito,
incapace di fare una conversazione articolata, nè in italiano nè in (lingua
madre), come gli ha spiegato una loro collaboratrice di lingua (linguua madre
dell’imputato). Le sue competenze linguistiche attuali sembrano essere
scarsissime in entrambe le lingue. Riesce a eseguire ordini semplici, è
abbastanza puntuale agli appuntamenti, di regola risponde "sì, sì,
sì". Gli porterebbe, quando necessario, corrispondenza e documenti, ma
probabilmente solo perché istruito e sollecitato dalla sorella. Al
curatore, il peritando
sembrerebbe "un automa" (…)
A mia domanda, il signor __________
ritiene che il peritando non sarebbe in grado di capire la natura del
processo e nemmeno della situazione in cui si trova” (perizia, CARP __________,
pag. __________; sott. del red.).
d. Col rapporto
della Fondazione Sirio (che, come si apprende dal suo sito, è stata costituita al fine di promuovere, attuare e
gestire strutture e servizi in Canton Ticino in ambito psichiatrico, destinati
alla reintegrazione sociale e/o professionale di persone beneficiarie o in
attesa di una rendita invalidità, proponendosi anche un ruolo, ove possibile e
richiesto, di prevenzione del disagio psichico e sociale; https://www.fondazionesirio.ch/index.php):
“Durante i primi mesi di lavoro il
signor IMPU_1 ha svolto la sua attività nel laboratorio Multi-Labo a
Bellinzona, nel settore conto terzi. In seguito, è stato inserito nella cucina
Acquolina di Giubiasco in qualità di aiuto cuoco. Inizialmente con una
percentuale di lavoro del 50%, poi dal mese di __________ al 60%, da __________
al 70%, per poi nel mese di __________ tornare al 60%.
Ha svolto un primo provvedimento
(dal __________ al __________) e in seguito un secondo (dal __________ al __________);
interrotto al __________ per cause giudiziarie (…)
Durante questo periodo abbiamo
potuto osservare alcune buone capacità lavorative ma anche talune
difficoltà, sia nell’esecuzione di alcune mansioni sia per quello che
riguardano le competenze relazionali.
Il signor IMPU_1 si è sempre
presentato in orario, e in generale è sempre stato corretto nel rispetto delle
regole sul posto di lavoro. Ha dimostrato un grande impegno nell’attività
svolta e ha sempre avuto un’attitudine positiva nell’affrontare nuovi compiti e
nuove sfide.
Le abilità manuali,
l’organizzazione e i ritmi di lavoro osservati sono discreti.
Nell’apprendimento di nuove mansioni,
se accompagnato dall’operatore nei diversi processi di esecuzione,
progressivamente è arrivato a eseguire i compiti a lui assegnati in modo
autonomo e preciso. Quando acquisisce
una mansione riesce a ricordarla e a riproporla rispettando le procedure e il
tempo di esecuzione. Tuttavia, non è in grado di acquisire una mansione
tramite una semplice spiegazione da parte dell’operatore o leggendo le
procedure su una ricetta ma è indispensabile un accompagnamento pratico in
tutte le procedure necessarie. Da quanto osservato il suo apprendimento si
basa principalmente sulla memoria visiva e meno su quella logico-deduttiva.
Si sono osservate delle
importanti lacune nelle nozioni scolastiche di base, lettura scrittura e
calcolo e anche le capacità orali della lingua italiana sono molto esigue.
Con l’aumento progressivo della
% lavorativa, si è osservato un calo di motivazione e una perdita di
determinazione e del rendimento lavorativo, tanto che in accordo con la
consulente AI durante il percorso si è ritenuto opportuno ritornare a una %
lavorativa del 60%.
Per quanto riguarda le competenze
relazionali, abbiamo osservato un’attitudine a non entrare mai in relazione
spontaneamente con gli altri, bensì a comunicare esclusivamente se
interpellato. In questi casi le risposte sono sempre molto essenziali e
schematiche (…)
In conclusione, considerando quanto
esposto precedentemente, possiamo affermare che nonostante siano emerse anche
delle buone capacità lavorative, sono presenti molte fragilità che
attualmente renderebbero difficile un inserimento nel libero mercato del lavoro”
(doc. dib.__________ all. a verb. dib. d’appello; sott. del red.).
e. Col fatto
che, come riscontrato dal dott. DOTT_2, dagli atti emerge che l’iter lavorativo
dell’imputato è, a dir poco, limitato e discontinuo:
“Egli avrebbe lavorato
prevalentemente come lavapiatti (…) in undici esercizi pubblici, per lo più per
periodi di qualche mese (solo al “__________” a __________ sarebbe rimasto
oltre due anni, dal __________ __________), alternando a periodi di lavoro
periodi di disoccupazione e altri di pubblica assistenza” (cfr. perizia, CARP __________,
pag. __________; cfr., anche, documentazione AI, CARP __________).
f. Col fatto che, all’imputato,
in ragione del suo deficit cognitivo, è stata riconosciuta, a partire dal ____________________,
una rendita d’invalidità intera (cfr. decisione in CARP __________).
g. Infine, col
tenore - a dir poco sconcertante - della querela che IMPU_1 ha, personalmente,
presentato in polizia, a Lugano, non appena rientrato da __________:
(---)
Ogni commento è superfluo.
7.
a. Pur considerando che
i requisiti per ammettere la capacità dibattimentale ex art. 114 CPP non sono
troppo elevati, in concreto una siffatta capacità è - manifestamente - esclusa.
Infatti, alla luce di quanto precede, segnatamente delle conclusioni (chiare e
convincenti) del perito dott. DOTT_2 (cfr. consid. 5.) ma, anche, delle
risultanze in atti evocate ai consid. 6. nonché di quanto riscontrato da questa
Corte in occasione del dibattimento d’appello (cfr. consid. 3.), richiamata la
giurisprudenza e la dottrina evocate al consid. 1., non si può
(ragionevolmente), ritenere che IMPU_1 sia in grado di (anche solo
lontanamente) comprendere il significato della sua partecipazione al
dibattimento e, in genere, agli atti del procedimento, rispettivamente la
natura nonché la portata della procedura a suo carico. E, per i motivi già
esposti, le sue carenze non possono essere compensate neppure da un’adeguata
difesa (cfr. consid. 5.4., al quale si rinvia, anche, per le argomentazioni
alla base dell’impossibilità di accertare i fatti, rispettivamente di valutare
la credibilità di IMPU_1 sulla base delle sue pregresse verbalizzazioni).
b. Poiché il perito ha,
ancora una volta in modo chiaro e convincente, spiegato che, anche volendo
essere molto ottimisti e ritenere che un piccolo miglioramento “non è
impossibile”, in ogni caso tale piccolo miglioramento “non sarebbe di
portata tale da migliorare in modo determinante la capacità processuale del
peritando” (cfr. perizia, CARP __________, pag. __________; cfr., anche,
consid. 5.4.), in concreto non ci si può aspettare che la capacità
dibattimentale potrà essere riacquisita.
c. Va, inoltre,
annotato che nessuna delle parti, a ricezione della perizia del dott. DOTT_2,
ha obiettato alcunché relativamente alle conclusioni in essa contenute,
rimettendosi, sulla questione della processabilità di IMPU_1, al giudizio di
questa Corte. Corte che - in considerazione di tutto quanto precede - non può
che concludere per la non processabilità dell’imputato, ovvero per una sua
incapacità dibattimentale.
d. Ricordato che, in
presenza di più perizie giudiziarie, il giudice può optare per quella che
ritiene più solida (fatto salvo il divieto d’arbitrio; cfr. 6B_1504/2022 del 3
ottobre 2024 cnsid. 9.2.2.3.), si rileva quanto segue.
Come già evidenziato, le due perizie giudiziarie agli atti non
hanno il medesimo oggetto: quella del dott. DOTT_1 si riferisce
all’imputabilità di IMPU_1 al momento dei fatti ex art. 19 CP; quella del dott.
DOTT_2 alla sua capacità processuale nell’immediatezza del dibattimento
d’appello ex art. 114 CPP. Avendo oggetti diversi, perciò, di principio, esse
non si oppongono necessariamente (del resto, che così è, emerge dal cpv. 3
dell’art. 114 CPP). In altre parole: agli atti non ci sono due perizie
giudiziarie sul medesimo tema, bensì due perizie giudiziarie su due temi
diversi. Ragione per cui non è, in sé, propriamente corretto ritenere che
questa Corte debba optare per l’una piuttosto che per l’altra.
Ciò premesso, in concreto si ha che i due referti, pur rispondendo
a quesiti diversi, hanno (entrambi) esaminato (inevitabilmente) la questione
del disturbo di cui soffre l’imputato, individuandolo (in modo convergente) in
un ritardo mentale. Essi differiscono, invece, avuto riguardo al grado di tale
ritardo mentale: lieve, per il dott. DOTT_1, medio, per il dott. DOTT_2. Il
motivo di questa differenza è stato spiegato dal dott. DOTT_2 in modo chiaro e
convincente ed è - in sostanza - da ricondurre al fatto che il dott. DOTT_1
“si è basato, per il suo giudizio, essenzialmente sul livello
intellettivo misurato dai test effettuati al SPS, dove si è ammesso - a mio
avviso erroneamente - un bias linguistico e culturale che ha portato a
ridimensionare la gravità del ritardo mentale da ‘medio’ a ‘lieve’” (cfr.
quanto riportato al consid. 5.4.),
ciò che, peraltro, trova conforto nella perizia del dott. DOTT_1,
dalla quale, come già evidenziato (cfr. consid. 2.), emerge che egli ha
(effettivamente) posto a fondamento del suo referto le valutazioni della
testistica somministrata all’imputato dal Servizio psicosociale,
rispettivamente che il Servizio psicosociale, a suo tempo, aveva «corretto/aggiustato» il bassissimo
punteggio conseguito dall’imputato nell’esame del QI alla luce di un bias linquistico/culturale,
ciò che, in concreto, aveva portato alla diagnosi di ritardo mentale di grado
lieve, anche se il punteggio effettivamente conseguito da IMPU_1 era, in
realtà, indicativo di un ritardo mentale di grado medio
(cfr. AI __________,
pag. __________).
Ricordato che, per quanto riguarda il grado di gravità del ritardo
mentale, il dott. DOTT_2 ha fondato la sua valutazione sui due principali
sistemi di classificazione utilizzati in psichiatria (cfr. consid. 5.4.), e
ritenuto che solo alla luce della sua valutazione (cioè quella secondo cui il
ritardo mentale di cui soffre l’imputato è, perlomeno, di grado medio) si
spiegano l’impressione avuta da questa Corte in occasione del dibattimento
d’appello (cfr. consid. 3.) nonché le risultanze in atti di cui al consid. 6.,
questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio relativamente alla
capacità processuale di IMPU_1 sulla base del referto del dott. DOTT_2, potendo
rinunciare ad un’ulteriore audizione del dott. DOTT_1. Quest’ultimo, infatti,
aveva già avuto l’opportunità di commentare oralmente la sua perizia,
rispettivamente di - eventualmente - completarla, proprio sul tema che qui
interessa (ovvero il grado del ritardo mentale), e ciò anche a fronte delle
domande della Difesa, domande che, lo si ricorda, esprimevano, in sostanza,
perplessità circa la diagnosi di ritardo mentale lieve; cfr. verbale di
delucidazione di cui all’AI 67; cfr. art. 187 cpv. 2 CPP; cfr., anche, STF
6B_1504/2022 del 3 ottobre 2024 consid. 9.3.). Alla luce delle considerazioni
del dott. DOTT_2 in merito alle difficoltà riscontrate dall’imputato nello
svolgimento dei compiti che la testistica somministratagli richiedeva
(difficoltà che, da sole, sono indicative delle sue reali lacune/della reale
gravità del suo deficit cognitivo; cfr. consid. 5.3.), è ben possibile che,
avendo il dott. DOTT_1 rinunciato a ripetere la testistica affidandosi a quanto
già esperito in precedenza dal Servizio psicosociale, egli non abbia potuto
rendersi conto appieno delle reali lacune dell’imputato/della reale gravità del
suo deficit cognitivo. Ciò che conforta questa Corte sia nel fondare il proprio
giudizio relativamente alla capacità processuale di IMPU_1 sulla base del
referto del dott. DOTT_2 sia nel rinunciare ad un’ulteriore audizione del dott.
DOTT_1.
Del resto, e ciò non è senza rilevanza, né il PP né il
patrocinatore delle AP, dopo avere ricevuto e esaminato la perizia del dott. DOTT_2,
hanno ritenuto necessario l’esperimento di altri atti istruttori.
8.
Giusta l’art. 403
cpv. 1 CPP, il tribunale di appello decide se entrare nel merito dell’appello
quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere che: l’annuncio o la
dichiarazione di appello è tardiva o inammissibile (lett. a); l’appello è
inammissibile giusta l’art. 398 (lett. b); non sono dati i presupposti
processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c).
Dei tre motivi previsti dall’art. 403 CPP per una non entrata nel
merito, dunque, i primi due (lett. a e b) sono in relazione con la procedura di
appello, mentre il terzo (lett. c) consiste nella mancanza dei presupposti
processuali o l’esistenza di impedimenti a procedere e riguarda, quindi, il
procedimento penale nel suo insieme (cfr. STF 6B_512/2012 del 30.04.2013
consid. 1.3.2).
La verifica di quest’ultimo motivo di non entrata nel merito (art.
403.
cpv. 1 lett. c CPP) trova la sua corrispondenza nell’applicazione per
analogia (art. 379 CPP) dell’art. 329 CPP, in particolare nella verifica
dell’adempimento dei presupposti processuali (cpv. 1 lett. b) e dell’esistenza
di impedimenti a procedere (cpv. 1 lett. c). Di conseguenza, se constata
l’esistenza di un impedimento a procedere definitivo, il tribunale di appello
abbandona il procedimento in applicazione dell’art. 379 combinato con l’art.
329.
cpv. 4 CPP (STF 6B_1045/2014 del 19.05.2015 consid. 4.2; 6B_512/2012 del
30.04.2013
consid. 1.3.3; 6B_142/2012 del 28.02.2013 [DTF 139 IV 161] consid.
2.7; 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.3).
Se il tribunale di appello constata l’esistenza di un impedimento
a procedere e abbandona il procedimento, la sentenza di primo grado - nella
misura in cui, impugnata con l’appello, risp. con gli appelli oggetto
dell’istanza di non entrata nel merito, non è passata in giudicato - è
annullata, o meglio decade (“[…] wird das erstinstanzliche Urteil hinfällig”,
STF 6B_277/2012 del 14.08.2012 consid. 2.5; Schmid/Jositsch,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n.9 ad art.
403.
CPP), e le pretese civili, dal canto loro, non potranno essere decise nel
merito ma andranno fatte valere in sede civile, ciò che equivale ad un rinvio
al foro civile (STF citata, consid. 2.5 seg., dove il TF lascia indecisa la
questione di sapere se un rinvio al foro civile debba essere espressamente
pronunciato - ciò che appare, anche solo per maggior chiarezza, opportuno -
oppure no; Schmid/Jositsch, ibid.).
9.
Poiché la capacità
dibattimentale ex art. 114 cpv. 1 CPP costituisce un presupposto processuale ai
sensi dell’art. 405 cpv. 1 lett. c CPP (cfr. giurisprudenza e dottrina evocate
al consid. 1.), quando - come nel caso di specie - essa difetta,
rispettivamente non ci si può aspettare che venga riacquisita, ciò comporta
l’abbandono del procedimento penale (cfr. art. 114 cpv. 3 CPP, 379 e 329 cpv. 4
CPP; cfr., anche, giurisprudenza e dottrina evocate al consid. 1.).
10.
Il procedimento a
carico di IMPU_1 va, dunque, abbandonato con la conseguenza che (senza che sia
necessario entrare nel merito del suo appello) tutti i dispositivi della
sentenza di primo grado che lo riguardano e che non sono passati in giudicato,
decadono.
Visto l’abbandono del procedimento a carico dell’imputato, non si
entra, quindi, nel merito dell’appello (principale) da lui presentato.
Vista la loro natura incidentale, gli appelli presentati dalla PP
(APPE_2) e dalle accusatrici private (APPE_3, 4 e 5) decadono (art 401 cpv. 3
CPP) e i relativi procedimenti vengono, quindi, stralciati dai ruoli.
Ne consegue che il disp. n. 2 della sentenza di primo grado
(relativo al proscioglimento di IMPU_1 dal reato di ripetute lesioni semplici),
in quanto impugnato solo dalla PP e dalle accusatrici private è passato in
giudicato.
11.
Visto l’abbandono del
procedimento e la non entrata nel merito dell’appello di IMPU_1 con conseguente
decadimento dell’appello incidentale delle accusatrici private, la pretesa
civile da queste ultime fatta valere deve essere rinviata al foro civile.
12.
L’allora
patrocinatrice d’ufficio delle accusatrici private APPE_3, 4 e 5
(tutte al beneficio del gratuito patrocinio), avv. __________, ha prodotto al
dibattimento d’appello la sua nota d’onorario __________ per le sue prestazioni
per il procedimento d’appello (doc. dib. 9), segnatamente fino al __________.
Ella ha esposto fr. 7'376.70 di cui fr. 6'405.- di onorario (corrispondenti a
35.
ore e 35 minuti di lavoro), fr. 444.30 di spese e fr. 527.40 di IVA. Per le
prestazioni successive al 19 dicembre 2023, l’avv. DIFE_2 subentrata all’avv.
__________ quale patrocinatrice d’ufficio delle accusatrici private, con il suo
scritto __________ (CARP __________), ha prodotto una nota d’onorario di
medesima data comprensiva, anche, delle prestazioni (ancora) svolte dalla
collega di studio avv. __________, rispettivamente comprensiva del tempo
necessario alla partecipazione al dibattimento d’appello da parte di
quest’ultima (non contemplato nella precedente nota d’onorario). Ella ha
esposto fr. 5'695.55 di cui fr. 4'545.- di onorario (corrispondenti a 25 ore e
15.
minuti), fr. 733.10 di spese e fr. 417.45 di IVA.
12.1
L’onorario
e le spese esposte appaiono adeguati già solo avuto riguardo alla natura
indiziaria del procedimento, rispettivamente alla particolarità del caso. Le
note d’onorario sono, dunque, approvate così come esposte.
12.2
Visto l’abbandono del procedimento, le spese relative al gratuito
patrocinio delle accusatrici private APPE3, 4 e 5, consistenti in complessivi
fr. 13'072.25 sono poste definitivamente a carico dello Stato.
13.
Il difensore d’ufficio
di IMPU_1, avv. DIFE_1, ha prodotto al dibattimento d’appello la
sua nota d’onorario __________ per le sue prestazioni per il procedimento
d’appello (doc. dib. 8). Egli ha esposto fr. 13'290.80 di cui fr. 12'114.- di
onorario (corrispondenti a 67 ore e 18 minuti di lavoro), fr. 208.- di spese,
fr. 20.- relativi a bollette giudiziarie non soggiacenti all’IVA e fr. 948.20
di IVA.
13.1
L’onorario
e le spese esposte appaiono adeguati già solo avuto riguardo all’importanza
della vertenza (resa evidente dalla pena comminata col giudizio di primo grado
nonché dall’espulsione ordinata col citato giudizio). La nota d’onorario è,
dunque, approvata così come esposta ad eccezione del tempo stimato per la
partecipazione al dibattimento d’appello (10 ore) che va adeguato all’effettiva
durata del medesimo (14 ore e 25 minuti) più 15 minuti all’inizio e alla fine
di ogni giornata di dibattimento.
Va, poi, aggiunto:
- il
tempo necessario per la partecipazione all’udienza del __________ e relativa
trasferta (1 ora e 15 minuti);
- del
tempo necessario per l’allestimento dell’ulteriore corrispondenza dopo il
dibattimento d’appello e alla lettura della perizia del dott. DOTT_2 (4 ore).
La nota d’onorario dell’avv. DIFE_1 è, dunque, approvata in
ragione di complessivi fr. 15'265.48 (di cui fr. 13’944.- di onorario, fr.
208.- di spese, fr. 20.- di disborsi e fr. 1’093.48 di IVA).
13.2
Visto l’abbandono del procedimento, le spese relative alla Difesa
dell’imputato IMPU_1, consistenti in complessivi fr. 15'265.48 sono poste
definitivamente a carico dello Stato.
14.
Visto l’abbandono del
procedimento,
gli oneri processuali di primo grado, attribuiti a IMPU_1,
sono posti a carico dello Stato.
15.
Visto l’abbandono del
procedimento, per la procedura relativa agli appelli di IMPU_1 (APPE_1), della
PP (APPE_2) e delle accusatrici private APPE 3, 4 e 5 non si prelevano né tasse
né spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 80 segg., 84, 114, 182 e segg.,
320, 329, 348 segg., 379 segg., 398 segg. CPP,
32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II,
123, 181, 183, 190, 219 CP;
nonché, sulle spese, gli art. 422 segg., 426, 428 CPP e la LTG, e,
sulle indennità, gli art. 429, 433 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria
per la fissazione delle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
I. Il procedimento
avviato nei confronti di IMPU_1 è abbandonato.
II. Non si entra nel
merito dell’appello presentato da IMPU_1 (APPE_1).
III. L’appello
incidentale della PP (APPE_2) è stralciato dai ruoli.
IV. L’appello incidentale
delle accusatrici private APPE_3, 4 e 5 è stralciato dai ruoli.
1. Di conseguenza,
ricordato che dei dispositivi della sentenza impugnata che
riguardano IMPU_1 soltanto il n. 2 è passato in giudicato,
1.1. Le accusatrici private APPE_3, 4 e 5 sono rinviate al foro
civile per le loro pretese di tale natura.
1.2. La nota d’onorario
dell’avv. __________, approvata per complessivi fr. 7'693.85 e relativa alla
Difesa di IMPU_1 nella procedura di primo grado, è posta definitivamente a
carico dello Stato.
1.3. La nota d’onorario
dell’avv. DIFE_1, approvata per complessivi fr. 10’153.30 e relativa alla
Difesa di IMPU_1 nella procedura di primo grado, è posta definitivamente a
carico dello Stato.
1.4. Le spese per il
gratuito patrocinio delle accusatrici private relative alla procedura di primo
grado, pari a complessivi fr. 7'330.40, sono poste definitivamente a carico
dello Stato.
1.5. Gli oneri processuali
di primo grado, attribuiti a IMPU_1, sono posti a carico dello Stato.
2. Per le sue
prestazioni relative alla procedura di appello, all’avvocato __________,
patrocinatrice d’ufficio delle accusatrici private APPE_3, 4 e 5, vengono
riconosciuti:
- onorario fr. 6'405.00
- spese fr. 444.30
- IVA fr. 527.40
- Totale
fr.
7'376.70
che sono posti definitivamente
a carico dello Stato.
2.1. La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio dell’incasso
e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza
governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e
la nota d’onorario.
2.2. Contro
la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
3. Per le sue
prestazioni relative alla procedura di appello, all’avvocato DIFE_2
patrocinatrice d’ufficio delle accusatrici private APPE 3, 4 e 5, vengono
riconosciuti:
- onorario fr. 4'545.00
- spese fr. 733.10
- IVA fr. 417.45
- Totale
fr.
5'695.55
che sono posti definitivamente
a carico dello Stato.
3.1. La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio dell’incasso
e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza
governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e
la nota d’onorario.
3.2. Contro
la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
4. Per le sue
prestazioni relative alla procedura di appello, all’avvocato DIFE_1, difensore
d’ufficio di IMPU_1 vengono riconosciuti:
- onorario fr. 13'944.00
- spese fr. 208.00
- disborsi fr. 20.00
- IVA fr.
1'093.48
- Totale
fr.
15'265.48
che sono posti definitivamente
a carico dello Stato.
4.1. La richiesta di
pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio dell’incasso
e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza
governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e
la nota d’onorario.
4.2. Contro
la presente tassazione è dato reclamo, entro 10 giorni dalla notificazione, al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
5. Per la procedura
relativa agli appelli di IMPU_1 (APPE_1), della PP (APPE_2) e delle accusatrici
private APPE3, 4 e 5 non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
6. Intimazione a:
-
-
7. Comunicazione a:
-__________
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il
ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall’art.115 LTF.