17.2024.62
Condizioni, in concreto non adempiute, per la modifica, rispettivamente l’estensione dell’accusa ex art. 333 CPP da atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (vecchio art. 191 CP) a violenza carnale (vecchio art. 190 CP), risp. coazione sessuale (vecchio art. 189 CP)
12 dicembre 2024Italiano56 min
precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________,
Source ti.ch
Incarto n.
17.2024.62+107
+220+221+241
Locarno
12 dicembre 2024/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Chiarella Rei-Ferrari
segretario:
Felipe Buetti, cancelliere
sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con
annuncio del 2 novembre 2023 e confermato con dichiarazione di appello 21 marzo
2024 da
IMPU 1
rappr. dall'avv. DIUF 1
e nell’appello incidentale presentato il 6 maggio 2024 da
contro la sentenza emanata il
27 ottobre 2023 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta
intimata il 12 marzo 2024) nei confronti di IMPU 1, IMPU 2 e IMPU
3
esaminati gli atti;
ritenuto A. Con atto di accusa n. __________
del __________, il PP ha imputato a:
A. IMPU 1,
IMPU 2 e IMPU 3, congiuntamente
1. atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
per
essersi,
a __________,
in data __________,
dopo
avere sorbito diverse bibite alcoliche presso il Bar del capannone dove era in
corso una festa,
più
precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________,
l’automobile di quest’ultima presso il parcheggio del campo da calcio,
agendo in
correità/complicità tra loro, conoscendo e sfruttando lo stato di ebrietà in
cui si trovava la vittima,
in un
lasso di tempo compreso tra le ore 00.30 e le ore 01:15, congiunti carnalmente
e per avere compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti
sessuali con ACPR, approfittando scientemente della di lei evidente incapacità
di discernimento e inettitudine a resistere dovute allo stato di evidente
intossicazione da alcol in cui la stessa si trovava (alcolemia: min. 1.35 –
max. 3.10 grammi per mille);
e meglio,
1.1 IMPU
2 (correo),
per
avere, all’esterno dell’automobile, dopo avere baciato ACPR sulla bocca e
alzato la gonna del vestito per scostarle le mutandine toccandole la vagina con
le dita e dopo aver indossato un preservativo, penetrata da dietro con il pene
in vagina, mentre nello stesso momento IMPU 1, seduto all’interno dell’auto, le
metteva il pene in bocca per mettere in pratica del sesso orale,
cambiando
in seguito la posizione con IMPU 1 – il quale, dopo aver indossato il
preservativo la penetrava da dietro sia in vagina che nell’ano – inserendo
intanto IMPU 2 il pene in bocca alla vittima per mettere in pratica del sesso
orale, non fermandosi i due sin quando la vittima riusciva a dire basta,
piangendo convulsamente nel contempo, allontanandosi quindi IMPU 2, seguito
poco dopo da IMPU 3 che aveva funto da palo (cfr. punto 1.3 ), rimanendo IMPU 1
con la vittima al fine di mettere in pratica quanto descritto al punto 1.2;
1.2. IMPU
1 (correo),
per avere
dapprima messo il pene in bocca a ACPR per mettere in pratica del sesso orale,
mentre quest’ultima veniva penetrata da dietro in vagina da IMPU 2 come
descritto al punto 1.1.,
cambiando
in seguito IMPU 1 posizione con IMPU 2 – il quale, dopo aver inserito il pene
in bocca alla vittima metteva in pratica del sesso orale come descritto al pto
1.1 – indossando a sua volta IMPU 1 il preservativo e procedendo a penetrare la
vittima da dietro sia in vagina che nell’ano, nonché penetrandola in vagina,
all’interno dell’auto sui sedili posteriori, standole sopra, non fermandosi i
due sin quando la vittima riusciva a dire basta, mentre piangeva convulsamente
nel contempo, allontanandosi quindi sia IMPU 2, che IMPU 3, che aveva funto da
palo (cfr. punto 1.3), mentre IMPU 1, nonostante poco prima la donna piangendo
avesse chiaramente detto basta e di non volersi congiungere con lui,
approfittando egli di nuovo dello stato in cui si trovava la vittima, costretto
la stessa a ulteriori atti sessuali, leccandole dapprima la vagina mentre ACPR
era sdraiata sui sedili posteriori, poi, senza indossare il preservativo,
penetrandola nuovamente con il pene in vagina, fuori dall’auto, raggiungendo
l’orgasmo eiaculandole in bocca;
1.3. IMPU 3 (complice)
per
avere, restando all’esterno del veicolo appoggiato alla portiera destra,
aspettando verosimilmente il suo turno, mentre IMPU 1 e IMPU 2 abusavano
sessualmente di ACPR come descritto sopra ai punti 1.1.e 1.2, funto da palo nel
caso qualcuno si fosse avvicinato al veicolo, permettendo a questi ultimi di
compiere indisturbati detti abusi sessuali, rafforzando quindi con la sua
presenza la determinazione criminale di IMPU 1 e IMPU 2;
fatti
Fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo
e di tempo indicate;
reato
previsto: dall’art. 191 CP,
richiamato
l’art. 200 CP;
B.
B.1. Il processo di primo
grado si è tenuto dinnanzi alla Corte delle assise criminali in date 13, 14 e
16 marzo 2023 (giorno in cui il presidente della Corte, dopo aver tenuto la
camera di consiglio, ha annunciato la riapertura della fase dell’istruttoria
dibattimentale per completare le prove e ha sospeso il dibattimento), 25 e 27
ottobre 2023.
B.2. Nelle more del
giudizio, la Corte di primo grado ha deciso, il 17 marzo 2023, lo svolgimento
di una perizia volta “a sapere se ACPR, al momento dei fatti, si trovava in
uno stato d’incapacità a resistere” (verb. dib di primo grado, all. 2, pag.
3).
In seguito all’esito della perizia 10 luglio 2023, il PP, con
scritto del 3 ottobre 2023 (doc. TPC 87), ha proposto una modifica/estensione
dell’accusa imputando a IMPU 1 anche i reati di violenza carnale e di coazione
sessuale secondo la seguente riformulazione generale dell’AA:
A. IMPU 2
1. atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
per
essersi,
a __________,
in data __________,
dopo
avere sorbito diverse bibite alcoliche presso il Bar del capannone
dove era
in corso una festa,
più
precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________,
l'automobile di quest'ultima presso il parcheggio del campo da calcio,
agendo in
correità/complicità con IMPU 1 e IMPU 3, conoscendo e sfruttando lo stato di
ebrietà in cui sì trovava la vittima,
in un
lasso di tempo compreso tra le ore 00.30 e le ore 01:15, congiunto carnalmente
e per avere compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti
sessuali con ACPR, approfittando scientemente della di lei evidente incapacità
di discernimento e inettitudine a resistere dovute allo stato di evidente
intossicazione da alcol in cui la stessa si trovava (alcolemia: 2.64 grammi per
mille);
e meglio,
per
avere, all'esterno dell'automobile, dopo avere baciato ACPR sulla bocca e
alzato la gonna del vestito per scostarle le mutandine toccandole la vagina con
le dita e dopo aver indossato un preservativo, penetrata da dietro con il pene
in vagina, mentre nello stesso momento IMPU 1 seduto all'interno dell'auto, le
metteva il pene in bocca per mettere in pratica del sesso orale,
cambiando
in seguito la posizione con IMPU 1 — il quale, dopo aver indossato il
preservativo la penetrava da dietro sia in vagina che nell'ano — inserendo
intanto IMPU 2 il pene in bocca alla vittima per mettere in pratica del sesso
orale, non fermandosi i due sin quando la vittima riusciva a dire basta,
piangendo convulsamente nel contempo, allontanandosi quindi IMPU 2, seguito
poco dopo da IMPU 3 che aveva funto da palo (cfr. punto C.1 ), rimanendo IMPU 1
con la vittima al fine di mettere in pratica quanto descritto al punto B 2 e
B3;
B. IMPU 1
1. atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
per
essersi,
a __________,
in data __________,
dopo
avere sorbito diverse bibite alcoliche presso il Bar del capannone dove era in
corso una festa,
più
precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________,
l'automobile di quest'ultima presso il parcheggio del campo da calcio,
agendo in
correità/complicità con IMPU 2 e IMPU 3, conoscendo e sfruttando lo stato di
ebrietà in cui si trovava la vittima, in un lasso di tempo compreso tra le ore
00.30 e le ore 01:15, congiunto carnalmente e per avere compiuto atti analoghi
alla congiunzione carnale o altri atti sessuali con ACPR, approfittando
scientemente della di lei evidente incapacità di discernimento e inettitudine a
resistere dovute alla stato di evidente intossicazione da alcol in cui la
stessa si trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille),
e meglio,
per avere
dapprima messo il pene in bocca a ACPR per mettere in pratica del sesso orale,
mentre quest'ultima veniva penetrata da dietro in vagina da IMPU 2 come
descritto al punto A.1.,
cambiando
in seguito IMPU 1 posizione con IMPU 2 — il quale, dopo aver inserito il pene
in bocca alla vittima metteva in pratica del sesso orale come descritto al pto
A.1— indossando a sua volta IMPU 1 il preservativo e procedendo a penetrare la
vittima da dietro sia in vagina che nell'ano, nonché penetrandola in vagina,
all'interno dell'auto sui sedili posteriori, standole sopra, non fermandosi i
due sin quando la vittima riusciva a dire basta, mentre piangeva convulsamente
nel contempo, allontanandosi quindi sia IMPU 2, che IMPU 3, che aveva funto da
palo (cfr. punto C.1), rimanendo IMPU 1 con la vittima al fine di mettere in
pratica quanto descritto al punto B.2 e B.3;
Considerandi
2.
violenza
carnale
subordinatamente,
atti sessuali con persone incapaci di
discernimento
o inette a resistere
per
avere, nelle stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto B1. del
presente atto d'accusa,
in una
seconda fase,
costretto
ACPR a subire la congiunzione carnale e per avere compiuto atti analoghi alla
congiunzione carnale o altri atti sessuali,
esercitando
sulla vittima, nonostante la di lei opposizione esplicita, delle pressioni
psicologiche, trovandosi la stessa di fatto in uno stato di incapacità a
resistere,
dovuto
sia allo stato psicofisico gravemente alterato dall'alcol in cui la stessa si
trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille), che le impediva di reagire e di
valutare gli atti sessuali subiti, sia alla situazione di fatto in cui si
trovava, ossia in luogo discosto, segnatamente lontana dalla festa in corso, in
un prato, al buio, trovandosi quindi in una situazione da cui non era in grado
di fuggire né di attirare l'attenzione per chiedere aiuto, circostanze che,
sommate al fatto di non poter opporre efficace resistenza, sia per inferiorità
di forza fisica che per la debilitazione mentale dovuta al tasso alcolemico,
rimanendo inascoltata la sua opposizione all'atto che l'imputato
insistentemente intendeva farle subire, hanno permesso all'imputato di
approfittare della sua inerzia,
e meglio,
per
avere, poco dopo i fatti indicati al punto B1, mentre IMPU 1 era rimasto solo
con ACPR, nonostante poco prima la donna piangendo avesse chiaramente detto
basta e di non volersi congiungere con lui, approfittando egli di nuovo dello
stato in cui si trovava la vittima, insistendo nel volere ancora congiungersi carnalmente
con lei, costretto la stessa a ulteriori atti sessuali, leccandole dapprima la
vagina poi penetrandola in vagina mentre ACPR era sdraiata sui sedili
posteriori,
impedendole
oltretutto in quella posizione di sottrarsi all'atto sessuale, poi, senza
indossare il preservativo, penetrandola nuovamente con il pene in vagina, fuori
dall'auto, raggiungendo l'orgasmo eiaculandole in bocca;
3.
coazione
sessuale
subordinatamente,
atti sessuali con persone incapaci di
discernimento
o inette a resistere
per
avere, nelle stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto B1. del
presente atto d'accusa,
in una
seconda fase,
costretto
ACPR a subire la congiunzione carnale e per avere compiuto atti analoghi alla
congiunzione carnale o altri atti sessuali,
esercitando
sulla vittima, nonostante la di lei opposizione esplicita, delle pressioni
psicologiche, trovandosi la stessa di fatto in uno stato di incapacità a
resistere,
dovuto
sia allo stato psicofisico gravemente alterato dall'alcol in cui la stessa si
trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille), che le impediva di reagire e di
valutare gli atti sessuali subiti, sia alla situazione di fatto in cui si
trovava, ossia in luogo discosto, segnatamente lontana dalla festa in corso, in
un prato, al buio, trovandosi quindi in una situazione da cui non era in grado
di fuggire né di attirare l'attenzione per chiedere aiuto, circostanze che,
sommate al fatto di non poter opporre efficace resistenza, sia per inferiorità
di forza fisica che per la debilitazione mentale dovuta al tasso alcolemico,
rimanendo inascoltata la sua opposizione all'atto che l'imputato
insistentemente intendeva farle subire, hanno permesso all'imputato di
approfittare della sua inerzia,
e meglio,
per
avere, poco dopo i fatti indicati al punto B1, mentre IMPU 1 era rimasto solo
con ACPR, nonostante poco prima la donna piangendo avesse chiaramente detto
basta e di non volersi congiungere con lui, approfittando egli di nuovo dello
stato in cui si trovava la vittima, insistendo nel volere ancora congiungersi
carnalmente con lei, costretto la stessa a ulteriori atti sessuali, leccandole
dapprima la vagina poi penetrandola in vagina mentre ACPR era sdraiata sui
sedili posteriori, impedendole oltretutto in quella posizione di sottrarsi
all'atto sessuale, poi, senza indossare il preservativo, penetrandola
nuovamente con il pene in vagina, fuori dall'auto, raggiungendo l'orgasmo
eiaculandole in bocca;
C. IMPU 3
1.
atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere
per
essersi,
a __________,
in data __________,
dopo
avere sorbito diverse bibite alcoliche presso il Bar del capannone dove era in
corso una festa,
più
precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________
l'automobile di quest'ultima presso il parcheggio del campo da calcio,
agendo in
complicità con IMPU 1 e IMPU 2, conoscendo e sfruttando lo stato di ebrietà in
cui si trovava la vittima,
in un
lasso di tempo compreso tra le ore 00.30 e le ore 01:15, congiunti carnalmente
e per avere compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti
sessuali con ACPR, approfittando scientemente della di lei evidente incapacità
di discernimento e inettitudine a resistere dovute allo stato di evidente intossicazione
da alcol in cui la stessa si trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille);
e meglio,
per
avere, restando all'esterno del veicolo appoggiato alla portiera destra,
aspettando verosimilmente il suo turno, mentre IMPU 1 e IMPU 2 abusavano
sessualmente di ACPR come descritto sopra ai punti A1 e B1, funto da palo nel
caso qualcuno si fosse avvicinato al veicolo, permettendo a questi ultimi di
compiere indisturbati detti abusi sessuali, rafforzando quindi con la sua
presenza la determinazione criminale di IMPU 1 e IMPU 2;
fatti
avvenuti: nelle circostanze di luogo
e di tempo indicate;
reati
previsti: dall'art. 190 CP, art. 189
CP, art. 191 CP, richiamato l'art. 200 CP;
Riaperto il dibattimento, la Corte di primo grado ha respinto le
opposizioni contro la citata modifica/estensione 3 ottobre 2023 dell’AA
originario del 25 agosto 2022 formulate dal difensore di IMPU 1 (verb. dib. di
primo grado, all. 3). Il presidente della Corte ha, poi, con l’accordo delle
parti, riportato il valore dell’ipotizzata alcolemia dell’AP di 2.64 grammi per
mille, modificato con la citata modifica/estensione 3 ottobre 2023, al valore
indicato nell’AA originario di “min. 1.35 – max. 3.10 grammi per mille”
(verb. dib. di primo grado, pag. 12 seg.).
B.3. In esito al
dibattimento, con sentenza 27 ottobre 2023, la Corte delle assise criminali ha
dichiarato:
“1. IMPU 1 è
autore colpevole di violenza carnale per avere, la sera del __________ a __________,
una volta rimasto solo con ACPR nei parcheggi del campo da calcio,
approfittando del suo stato alterato dal consumo di alcool, nonostante la di
lei opposizione esplicita ad un nuovo rapporto sessuale, costretto la stessa a
subire una congiunzione carnale sovrastandola e penetrandola in vagina mentre
lei era sdraiata sui sedili posteriori del suo veicolo,
e meglio
come descritto nell’atto d’accusa __________ del 3.10.2023 e precisato nei
considerandi” (disp. 1).
Lo ha prosciolto dalle imputazioni di “atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui
all’atto d’accusa __________ del 25.8.2022” (disp.
2.1) e di “violenza carnale di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa __________
del 3.10.2023 limitatamente all’aver nuovamente penetrato ACPR
in
vagina fuori dall’auto” (disp. 2.2).
Lo ha condannato alla pena detentiva di 30 mesi, da dedursi il
carcere preventivo già sofferto (disp. 5), condizionalmente sospesa in ragione
di 24 mesi per un periodo di prova di due anni, il resto da espiare (disp.
5.1).
Ne ha respinto l’istanza di indennizzo e di riparazione del torto
morale (disp. 6).
Lo ha condannato a pagare all’AP fr 5'000.- oltre a interessi
del 5% dal 27 ottobre 2023 a titolo di riparazione del torto morale (disp. 9.1)
e a “rimborsare allo Stato del Cantone Ticino, a titolo di indennizzo, le
spese di patrocinio sostenute ed anticipate a ACPR di cui ai punti 13.2 e 13.3
(art. 138 cpv. 2 CPP)” (disp. 9.2).
La Corte di primo grado ha, inoltre, prosciolto sia IMPU 2 sia IMPU
3.
dall’imputazione di “atti sessuali con persone incapaci di discernimento o
inette a resistere di cui all’atto d’accusa __________ del 25.8.2022”
(disp. 3 e 4) e ne ha parzialmente accolto le rispettive istanze di indennizzo
e di riparazione del torto morale (disp. 7/7.1 e 8/8.1).
Ha, poi, ordinato la confisca e la distruzione di tutto quanto in
sequestro (disp. 10), ha posto tasse e spese di primo grado a carico di IMPU 1
in misura di 1/3 e per il resto a carico dello Stato (disp. 11), ha tassato le
note professionali del difensore d’ufficio di IMPU 1 (disp. 12.1) e lo ha
astretto a rimborsare allo Stato, quando le sue condizioni economiche glielo
permetteranno, l’integralità delle spese relative alla sua difesa d’ufficio
(disp. 12.2 e 12.3).
Ha, infine, tassato le note professionali della patrocinatrice
dell’AP (disp. 12.1) e ha astretto IMPU 1 alla rifusione allo Stato, quando le
sue condizioni economiche glielo permetteranno, dell’integralità delle spese
relative al gratuito patrocinio dell’AP (disp. 13.2 e 13.3).
C. La sentenza della
Corte delle assise criminali è stata tempestivamente impugnata
- con annuncio 2
novembre 2023 e dichiarazione di appello 21 marzo 2024 da IMPU 1, che ha
precisato di impugnare i dispositivi n. 1 (dichiarazione di colpevolezza
relativamente al reato di violenza carnale), n. 5 e 5.1 (pena), n. 6 (reiezione
della sua istanza di indennizzo), n. 9/9.1+9.2 (condanna al pagamento di una
riparazione del torto morale all’AP e delle spese del di lei patrocinio allo
Stato), n. 11 (condanna al pagamento di 1/3 delle spese procedurali), n. 12.2 e
12.3
(condanna alla rifusione allo Stato delle spese della difesa d’ufficio),
n. 13.2 e 13.3 (condanna alla rifusione allo Stato delle spese del gratuito
patrocinio dell’AP) e ha chiesto il suo proscioglimento dall’imputazione di
violenza carnale, l’annullamento della condanna al pagamento di qualsiasi
indennità o risarcimento all’AP, la messa a carico dello Stato delle spese
procedurali, comprese quelle della sua difesa d’ufficio, e l’accoglimento della
sua istanza di indennizzo ex art. 429 CPP;
- con
dichiarazione di appello incidentale 6 maggio 2024 dall’AP, che ha precisato di
impugnare i dispositivi n. 2.2 (proscioglimento dall’imputazione di violenza
carnale “di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa __________
del 3.10.2023 limitatamente all’aver nuovamente penetrato ACPR in vagina fuori
dall’auto”) e 9/9.1 (relativamente al quantum della riparazione del torto
morale in suo favore cui è stato condannato IMPU 1), e ha chiesto che IMPU 1
sia dichiarato autore colpevole di violenza carnale anche per la penetrazione
in vagina fuori dall’auto e che sia condannato a versarle fr. 24'000.-
oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2019 a titolo di riparazione del torto
morale.
D. I dispositivi n. 2.1
(proscioglimento di IMPU 1 dall’imputazione di “atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui
all’atto d’accusa __________ del 25.8.2022”), 3 (proscioglimento
di IMPU 2 dall’imputazione di “atti sessuali con
persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’atto d’accusa
__________ del 25.8.2022”), 4 (proscioglimento
di IMPU 3 dall’imputazione di “atti sessuali con
persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’atto d’accusa
__________ del 25.8.2022”), 7/7.1 (parziale
accoglimento dell’istanza di indennizzo e di riparazione del torto
morale di IMPU 2), 8/8.1 (parziale accoglimento dell’istanza di
indennizzo e di riparazione del torto morale di IMPU 3), 10 (confisca e
distruzione di tutto quanto in sequestro), 12.1 (tassazione delle note professionali
dell’avv. DIUF 1, risp. dell’avv. __________), 13.1 (tassazione delle note
professionali dell’avv. RAAP) della sentenza 27 ottobre 2023 della Corte delle
assise criminali, non impugnati, sono passati in giudicato.
E. Con scritto del 9
settembre 2024, è stato comunicato alle parti che questa Corte si sarebbe
chinata, in via preliminare, sulla regolarità della modifica/estensione del 3
ottobre 2023 dell’AA originario del 25 agosto 2022, dal punto di vista delle
condizioni applicative dell’art. 333 CPP, risp. dell’art. 11 CPP, e sulla
conseguente questione dell’entrata nel merito o meno degli appelli presentati
ed è, quindi, stato loro assegnato un termine per prendere posizione al
riguardo.
F. Con osservazioni del
27.
settembre 2024, risp. del 30 settembre 2024 il PP e l’AP hanno preso
posizione sostenendo la regolarità della modifica/estensione del 3 ottobre
2023.
Di segno opposto le osservazioni 30 settembre 2024 di IMPU 1.
Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
considerato
1.
Giusta l’art. 403
cpv. 1 CPP, il tribunale di appello decide in procedura scritta se entrare nel
merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere
che: l’annuncio o la dichiarazione di appello è tardiva o inammissibile (lett.
a); l’appello è inammissibile giusta l’art. 398 (lett. b); non sono dati i
presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c).
Dei tre motivi previsti dal disposto per una non entrata nel
merito, dunque, i primi due (lett. a e b) sono in relazione con la procedura di
appello, mentre il terzo (lett. c) consiste nella mancanza dei presupposti
processuali o l’esistenza di impedimenti a procedere e riguarda, quindi, il
procedimento penale nel suo insieme (cfr. STF 6B_512/2012 del 30.04.2013
consid. 1.3.2).
La verifica di quest’ultimo motivo di non entrata nel merito (art.
403.
cpv. 1 lett. c CPP) trova la sua corrispondenza nell’applicazione per
analogia (art. 379 CPP) dell’art. 329 CPP, in particolare nella verifica dell’adempimento
dei presupposti processuali (cpv. 1 lett. b) e dell’esistenza di impedimenti a
procedere (cpv. 1 lett. c). Di conseguenza, se constata l’esistenza di un
impedimento a procedere definitivo (risp. la mancanza definitiva di un
presupposto processuale), il tribunale di appello abbandona il procedimento in
applicazione dell’art. 379 combinato con l’art. 329 cpv. 4 CPP (STF
6B_1045/2014 del 19.05.2015 consid. 4.2; 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid.
1.3.3; 6B_142/2012 del 28.02.2013 [DTF 139 IV 161] consid. 2.7; 6B_277/2012 del
14.08.2012
consid. 2.3).
Se il tribunale di appello constata l’esistenza di un impedimento
a procedere, risp. la mancanza di un presupposto processuale, e abbandona il
procedimento, la sentenza di primo grado – nella misura in cui, impugnata con
l’appello, risp. con gli appelli oggetto dell’istanza di non entrata nel
merito, non è passata in giudicato – è annullata, o meglio decade (“[…] wird
das erstinstanzliche Urteil hinfällig”, STF 6B_277/2012 del 14.08.2012
consid. 2.5; Jositsch/Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n.9 ad art.
403.
CPP), e le pretese civili, dal canto loro, non potranno essere decise nel
merito ma andranno fatte valere in sede civile, ciò che equivale ad un rinvio
al foro civile (STF citata, consid. 2.5 seg., dove il TF lascia indecisa la
questione di sapere se un rinvio al foro civile debba essere espressamente
pronunciato – ciò che appare, anche solo per maggior chiarezza, opportuno –
oppure no; Jositsch/Schmid, ibid.).
2.
Come visto, con l’AA
originario del 25 agosto 2022 a IMPU 1 sono stati imputati a titolo di atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere giusta il
vecchio art. 191 CP (in vigore al momento dei fatti; in seguito soltanto art.
191.
CP), schematizzando, i seguenti atti sessuali:
- in una prima
fase, congiuntamente con IMPU 2 e IMPU 3, una serie di atti sessuali fuori e
dentro l’automobile dell’AP (penetrazioni vaginali, una penetrazione anale,
sesso orale con inserimenti del pene in bocca);
- in una seconda
fase, dopo che IMPU 2 e IMPU 3 si sono allontanati, al solo IMPU 1 (anche se
l’AA sembra confusamente lasciare anche la seconda fase nell’ambito della
correità/complicità), un leccamento della vagina dell’AP sdraiata sui sedili posteriori
e, poi, una penetrazione vaginale fuori dall’auto con, infine, un’eiaculazione
nella bocca dell’AP.
Oggetto della modifica/estensione del 3 ottobre 2023 (ad eccezione
del valore dell’alcolemia, che, si è visto, è poi stato comunque ripristinato
ai valori originari in occasione del dibattimento) è questa seconda fase – che
inizia dopo l’allontanamento di IMPU 2 e IMPU 3 – e che riguarda soltanto IMPU
1.
Con la modifica/estensione vengono, dunque, aggiunte:
- una ulteriore
penetrazione in vagina quando l’AP era sdraiata sui sedili posteriori dell’auto
– penetrazione, questa, di cui nell’AA originario non c’è traccia – e
- la descrizione
dei fatti che secondo la (nuova) ipotesi accusatoria costituirebbero l’elemento
coercitivo, caratterizzante tutti gli atti sessuali imputati al solo IMPU 1 in
questa seconda fase.
In relazione ai fatti che con l’accusa estesa/modificata sono
stati imputati ad IMPU 1 indistintamente sia a titolo di violenza carnale
(vecchio art. 190 CP in vigore al momento dei fatti, in seguito soltanto art.
190.
CP) sia a titolo di coazione sessuale (vecchio art. 189 CP in vigore al
momento dei fatti, in seguito soltanto art. 189 CP), va, dapprima, osservato
che, a ben vedere, i “per avere” – ossia le descrizioni dei fatti, per
ipotesi, costitutivi di reato, delle imputazioni di violenza carnale e di
coazione sessuale – sono identici e, quindi, all’evidenza frutto di un troppo
sbrigativo “copia e incolla” (cfr. doc. TPC 87, punti B.2 e B.3). Ciò detto, si
ha che la Corte di primo grado ha dichiarato l’imputato autore colpevole di
violenza carnale per la penetrazione in vagina mentre l’AP era sdraiata sui
sedili dell’auto (sentenza impugnata, disp. 1) e lo ha invece prosciolto, senza
spendere nemmeno una parola di motivazione – violando, così, crassamente,
il suo obbligo di motivazione, che è emanazione del diritto di essere sentito
(art. 81 cpv. 1 lett. b, nonché cpv. 3 lett. a CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.; cfr. Stohner, in Basler
Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 9 segg. ad art. 81 CPP, con rif.) –, dall’imputazione
di violenza carnale per la penetrazione in vagina fuori dall’auto (sentenza
impugnata, disp. 2.2).
Sul leccamento della vagina dell’AP sdraiata sui sedili posteriori
e sull’eiaculazione nella bocca dell’AP fuori dall’auto, che verosimilmente –
ma si tratta di una deduzione per esclusione, poiché, come visto, i fatti
sottostanti alle imputazioni di violenza carnale e di coazione sessuale sono
esattamente gli stessi – costituivano l’imputazione di coazione sessuale,
invece, la Corte di primo grado non si è minimamente pronunciata né nella
motivazione né nel dispositivo. Ciò che non solo viola palesemente, come
visto, l’obbligo di motivazione, ma anche quello di trattazione esaustiva di
tutti i capi di imputazione (cfr. Stohner, in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 22 ad art. 81 CPP, con
rif., spec. a DTF 142 IV 378 consid. 1.3).
Ciò detto, occorre, in primo luogo esaminare se la citata
estensione/modifica dell’accusa potesse essere validamente effettuata.
3.
Giusta l’art. 333
cpv.1 CPP, se ritiene che i fatti descritti nell’atto d’accusa potrebbero
realizzare un’altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i
requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l’opportunità di modificare
l’accusa.
Secondo il cpv. 2 del medesimo disposto, se durante la procedura
dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell’imputato, il giudice
può consentire al pubblico ministero di estendere l’accusa.
3.1
Secondo la
giurisprudenza, l’applicazione del cpv. 1 del disposto, che riguarda la
modifica/integrazione (Ergänzung) dell’accusa, è possibile qualora,
secondo il tribunale, i fatti descritti nell’atto di accusa potrebbero
realizzare un’altra (o un’ulteriore) fattispecie penale astratta rispetto a
quella ipotizzata dal PP (cfr. l’apprezzamento giuridico divergente ai sensi
dell’art. 344 CPP) ma nell’ottica di una tale diversa qualifica giuridica
mancasse (risp. non fosse completa) la descrizione dei fatti corrispondenti a
uno o più presupposti (elementi costitutivi, Tatbestandsvoraussetzungen)
del reato. Altresì applicabile sarebbe qualora, a mente del tribunale, potrebbe
essere realizzata una fattispecie penale qualificata ma nell’atto di accusa
fosse descritta soltanto la fattispecie di base (non qualificata), mancando
così una descrizione dei fatti caratterizzanti la qualifica (Qualifikationsmerkmale).
Quale esempio di scuola, il TF indica il caso in cui il tribunale ritiene che
potrebbe essere realizzato il reato di truffa invece dell’imputata
appropriazione indebita: esso potrà dare, quindi, la possibilità alla pubblica
accusa di aggiungere la descrizione dei fatti corrispondenti all’inganno
astuto, non presenti nell’atto di accusa originario (DTF 149 IV 42 consid.
3.4.1, con rif.; cfr. anche Achermann,
in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 35 ad art. 333 CPP).
Per l’accusatore privato la richiesta di modifica/integrazione
dell’accusa ai sensi dell’art. 333 cpv. 1 CPP è uno dei mezzi a sua
disposizione (oltre al reclamo contro decreti di abbandono impliciti) per far
valere i suoi diritti nei casi in cui ritenga l’atto di accusa insufficiente
perché la pubblica accusa ha deciso di non considerare, contrariamente a quanto
da lui sostenuto, certi elementi di fatto aggravanti/qualificanti o che
avrebbero permesso un apprezzamento giuridico più severo. Una richiesta di
modifica/integrazione ai sensi dell’art. 333 cpv. 1 CPP da parte dell’AP dovrà,
quindi, essere presa in considerazione dal tribunale che dovrà valutare, in
applicazione del principio in dubio pro duriore, se essa sia da
accogliere dando la possibilità al MP di modificare/integrare l’accusa. In
assenza di un AP, invece, l’applicazione dell’art. 333 cpv. 1 CPP – che
comporta una deroga al principio dell’immutabilità dell’accusa – è possibile
soltanto entro limiti molto stretti, ossia in modo restrittivo, per evitare che
gravi reati sfocino in un proscioglimento ingiustificato soltanto perché
dall’assunzione delle prove dinanzi al tribunale risulta una possibile nuova
variante dei fatti (DTF 148 IV 124 consid. 2.6.7 combinato con
DTF 149 IV 42 consid. 3.4.1 con rif. a STF 6B_1216/2020 dell’11.04.2022 consid.
1.3.2
e 6B_688-689/2017 del 01.02.2018 che, entrambe, indicano che la nuova
variante dei fatti potrebbe risultare, per esempio, come conseguenza di un
cambio di strategia della difesa). Nella citata DTF 149 IV 42 – discutendo la
questione se sia possibile un’interpretazione estensiva dell’art. 333 cpv.1 CPP
che ne permetta l’applicazione, in modo chiaramente più ampio rispetto al
tenore del disposto, per consentire una modifica/integrazione dell’accusa
rimanendo nell’ambito della medesima fattispecie già ipotizzata con l’atto di
accusa (quesito cui ha risposto negativamente) – il Tribunale federale ha
richiamato vari motivi che concorrono a escludere un’interpretazione estensiva
dell’art. 333 cpv. 1 CPP e a imporre una particolare cautela nella sua
applicazione, motivi fra i quali vi è proprio il fatto che si tratta di una
deroga al principio accusatorio, e in particolare al principio
dell’immutabilità dell’accusa, ciò che impone che tale procedere non possa
diventare la regola, e debba, quindi, rivestire un carattere di eccezionalità (DTF
149.
IV 42 consid. 3.4.4).
Occorre, inoltre, ricordare che il principio dell’immutabilità
dell’accusa deriva, tra l.ltro, anche dal principio della buona fede
processuale (art. 5 cpv. 3 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. a CPP; Achermann, in Basler Kommentar, StPO, 3a
ed. 2023, n. 4 ad art. 333 CPP). Principio della buona fede che deve guidare
l’agire delle autorità penali, come anche quello delle parti alla procedura
penale, e da cui discende, in particolare, il divieto di adottare comportamenti
contraddittori (“venire contra factum proprium”; DTF 143 IV 117 consid.
3.2
con rif.; cfr. anche DTF 147 IV 105 consid. 4.4.3 in fine, 144 IV 189
consid. 5.1; Geth/Reimann, in
Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 54 segg. ad art. 3 CPP).
3.2
Il cpv. 2 dell’art.
333.
CPP prevede la possibilità di consentire al MP, per economia di procedura,
di estendere l’accusa (Erweiterung des Sachverhalts), invece di avviare
una nuova procedura preliminare, ad altri reati (neue Straftaten;
d’autres infractions) commessi dall’imputato che non erano stati indicati
nell’atto di accusa, ciò che pure costituisce una deroga al principio
dell’immutabilità dell’accusa. Tali altri reati devono essere nuovi,
ossia devono essere stati scoperti nel corso della procedura dibattimentale
(DTF 147 IV 167 consid. 1.5.1 [cfr. anche consid. 1.5.5, dove il TF ha
rinunciato all’esame – in concreto non più necessario soltanto in ragione del
generale divieto di applicazione dell’art. 333 cpv. 2 CPP in procedura di
appello – volto a stabilire se si potesse già solo parlare di reato nuovo
ai sensi del disposto in questione, visto che i fatti cui era stata estesa
l’accusa erano “aktenkundig”, ossia risultavano già agli atti]; Achermann, in Basler Kommentar, StPO, 3a
ed. 2023, n. 47 segg. ad art. 333 CPP; Jositsch/Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n. 6 ad art.
333.
CPP).
4.
4.1
Con decreto di
apertura dell’istruzione del 21 luglio 2019 (AI 2), il PP ha avviato un
procedimento penale nei confronti di IMPU 1 per violenza carnale (art. 190 cpv.
1.
CP) e coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP). Già dal giorno seguente, il PP
ha, poi, aggiunto alle ipotesi accusatorie anche il reato di atti sessuali con
persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), come si
può vedere nel decreto di apertura dell’istruzione 22 luglio 2019 nei confronti
di IMPU 2 (AI 10) e in apertura del “verbale della persona arrestata”
effettuato ad IMPU 1 (AI 16, PP 22.07.2019 IMPU 1, pag. 1).
Dette ipotesi di violenza carnale e coazione sessuale, pur senza
essere mai state realmente istruite, sono sopravvissute, almeno formalmente,
insieme a quella di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o
inette a resistere, fino ai verbali finali dei tre imputati (AI 175, PP
22.03.2022
IMPU 1, pag. 1; AI 177, PP 23.03.2022 IMPU 2, pag. 1; AI 179, PP
28.04.2022
IMPU 3, pag. 1).
Dopodiché, nella comunicazione 21 luglio 2022 della chiusura
dell’istruzione (AI 181) e, poi, nell’atto di accusa del 25 agosto 2022 esse
sono state scartate a favore del mantenimento della sola imputazione di atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere.
4.2
Dopo la promozione
dell’accusa, la Corte di primo grado ha indetto il dibattimento, senza alcun
atto istruttorio o comunicazione particolari, per il 13 e 14 marzo 2023. Dopo
aver svolto l’istruttoria dibattimentale e la fase della discussione, si è
ritirata in camera di consiglio per deliberare, convocando le parti per la
comunicazione della sentenza il 16 marzo 2023. Sia l’istruttoria dibattimentale
che la discussione si sono svolte esclusivamente intorno all’ipotesi
accusatoria di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a
resistere di cui all’AA. In particolare, né da parte della Corte né da parte
del PP o dell’AP è stata nemmeno accennata l’eventualità di prendere in
considerazione altre fattispecie penali e/o di applicare l’art. 333 CPP (verb.
dib. di primo grado, pag. 1-11 e all. 1).
Il 16 marzo 2023, il presidente della Corte ha annunciato:
“Il Presidente rileva che,
espletata la camera di consiglio, questa Corte ha ritenuto che l’incarto non
fosse sufficientemente maturo per una decisione di merito. Pertanto, giusta
l'art. 349 CPP, è disposta la riapertura del dibattimento e della fase
istruttoria al fine di poter completare le prove, che saranno determinate con
separata decisione (allegato
2).” (verb. dib. di primo grado, pag. 11)
Con la citata “separata decisione”, la Corte di primo grado
– ricordato che “l’atto d’accusa riteneva colpevoli i tre imputati per avere
compiuto, in data 20 luglio 2019 e a danno dell’accusatrice privata, atti
sessuali con persona inetta a resistere” e che “nella requisitoria
l’accusa ha ribadito che, al momento dei fatti, la vittima si trovava sotto
l’influsso di bevande alcoliche e che, detto stato le ha impedito di reagire
alle azioni degli imputati”, ciò che è stato contestato dagli imputati – ha
considerato che “esaminati gli atti di causa anche alla luce di quanto sopra
è emerso che il preciso stato alcolemico della vittima al momento dei fatti non
è stato determinato con sufficiente precisione” e che “detta circostanza
impone di completare l’istruttoria” (verb. dib. di primo grado, all. 2,
pag. 2). I primi giudici hanno, quindi, ritenuto di “sottoporre ad un perito
(uno psichiatra) alcuni quesiti finalizzati a sapere se ACPR, al momento dei
fatti, si trovava in uno stato d’incapacità a resistere” (verb. dib. di
primo grado, all. 2, pag. 2 seg.), “tenuto conto del concetto d’ ‘incapacità
a resistere’ stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza, nonché di uno stato
d’ebbrezza della vittima al momento dei fatti non esattamente definito, del
comportamento da lei assunto prima, durante e successivamente gli accadimenti
di cui all’atto d’accusa, in particolare rientrando a casa sola e in auto,
inviando messaggi dal suo domicilio, ecc.” (sic, verb. dib. di primo
grado, all. 2, pag. 3).
Anche qui si nota – a prescindere dall’idoneità o meno
dell’oggetto della perizia così come esposto – che il tema del prospettato
complemento probatorio verte esclusivamente sulla pretesa inattitudine a
resistere dell’AP nell’ambito dell’imputazione di atti sessuali con persone
incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’AA.
Con mandato peritale del 28 aprile 2023, controfirmato dal perito
dr. __________ (doc. TPC 41), è stato posto il seguente quesito peritale:
“dica il perito se, dopo aver
analizzato le risultanze istruttorie agli atti, ovvero le dichiarazioni delle
persone coinvolte, nonché la condotta tenuta dall’accusatrice privata prima e
dopo i fatti a giudizio ed i riscontri peritali eseguiti, sia possibile
affermare che ACPR la notte del 19/20 luglio 2019, e meglio durante i rapporti
sessuali, si trovasse in uno stato di totale incapacità di discernimento, e
quindi di comprendere il senso degli atti di natura sessuale compiuti o di
determinarsi di conseguenza.” (doc. TPC 41, pag. 3)
Sorvolando sull’imprecisione della domanda posta al perito
(dall’inettitudine a resistere di cui all’imputazione che si voleva meglio
indagare si è erroneamente scivolati nell’incapacità di discernimento), si ha
che, con la perizia resa il 10 luglio 2023 (doc. TPC 59), il perito ha risposto
negativamente al quesito postogli con la citata decisione di conferimento del
mandato peritale del 28 aprile 2023. Ma non solo. Oltre a ciò, il perito ha
risposto ad altri quesiti che non gli erano stati posti (si trattava di
quesiti proposti dal PP con scritto 27 marzo 2023 [doc. TPC 20] e poi ribaditi
con scritto 17 aprile 2023 [doc. TPC 29] ma manifestamente respinti dal
presidente della Corte, visto che non sono stati inclusi nel mandato peritale)
e si è espresso su vari temi esulanti dal mandato e dalla sua competenza quale
perito. Ma tant’è.
4.3
Dopo avere, in un
primo tempo, espresso critiche e riserve relativamente alla perizia (e meglio,
relativamente alla conclusione peritale secondo cui l’AP non era inetta a
resistere), chiedendo di sentire il perito in aula per chiarimenti e
complementi (doc. TPC 64), il PP, con scritto del 31 agosto 2023, cambia
radicalmente impostazione e chiede di modificare l’accusa ipotizzando il reato
di violenza carnale ex art. 190 CP (doc. TPC 74).
A motivazione della richiesta, il PP cita una frase del perito,
peraltro decontestualizzandola, secondo cui l’AP “non ha subito la violenza
carnale senza opporre resistenza” e – citando genericamente il perito e una
frase dell’AP da questi riportata “mi ricordo di aver detto di no e ricordo
di essermi messa a piangere” (tratta da un verbale del 2 agosto 2019, AI
90, PP 02.08.2019 ACPR, pag. 7) – argomenta sostanzialmente che, se la vittima
non era totalmente incapace di discernimento, allora “è necessario
prospettare anche il reato più grave di violenza carnale” (doc. TPC 74,
pag. 2).
Ricevutane la possibilità dal presidente della Corte (doc. TPC
79), il PP ha, quindi, presentato il 3 ottobre 2023 l’AA modificato/esteso,
come visto (doc. TPC 87; v. supra, consid. 2), con il quale ha aggiunto,
a carico di IMPU 1, un’ulteriore penetrazione in vagina per ipotesi
avvenuta (lo si ricorda, dopo l’allontanamento degli altri due) quando l’AP era
sdraiata sui sedili posteriori dell’auto e la descrizione dei fatti che –
secondo la (nuova) ipotesi accusatoria di violenza carnale e coazione sessuale
– costituirebbero il mezzo coercitivo in relazione a tutti gli atti sessuali
imputati al solo IMPU 1.
In occasione della riapertura del dibattimento, il 25 ottobre
2023, i primi giudici hanno respinto l’istanza della difesa di IMPU 1 che
chiedeva l’annullamento della modifica/estensione dell’accusa (verb. dib. di
primo grado, all. 3). Ai consid. 12-14 della sentenza impugnata si trova quanto
i primi giudici hanno fornito quale motivazione al riguardo.
5.
In primo luogo,
occorre chinarsi sulla penetrazione in vagina quando l’AP era sdraiata sui
sedili posteriori dell’auto, che viene imputata ad IMPU 1 per la prima volta
con l’AA rimaneggiato del 3 ottobre 2023. Trattandosi di un nuovo atto
sessuale rispetto a quelli già rimproverati ad IMPU 1 con l’AA originario del
25.
agosto 2022, affinché la sua aggiunta – che costituisce un’estensione
dell’accusa ai sensi del cpv. 2 dell’art. 333 CPP – possa essere effettuata,
esso deve essere nuovo, nel senso che deve essere stato scoperto in occasione
della procedura dibattimentale.
Ora, dagli atti del procedimento dinnanzi alla Corte di primo
grado, e in particolare dal verbale del dibattimento e dai relativi allegati,
non risulta nulla che permetta di concludere che di tale ulteriore atto
sessuale si sia venuti a conoscenza durante la procedura dibattimentale e non
prima, né i primi giudici – che nei menzionati consid. 12-14 della sentenza
impugnata sembrano contemplare soltanto il cpv. 1 dell’art. 333 CPP – dicono
alcunché in tal senso. Con il menzionato scritto del 31 agosto 2023 (doc. TPC
74), il PP sembra voler ricondurre il suo cambiamento di approccio alle
risultanze della perizia del dr. __________. La perizia, tuttavia, non contiene
alcun elemento che possa dirsi nuovo e che abbia permesso di venire a
conoscenza di alcun nuovo reato. In particolare, la frase citata dal PP: “non
ha subito la violenza carnale senza opporre resistenza” (che non
costituisce certo un accertamento, né potrebbe esserlo, come si vedrà ancora
più avanti) fa riferimento, come già accennato, a dichiarazioni dell’AP
verbalizzate dallo stesso PP il 2 agosto 2019 (AI 90, PP 02.08.2019 ACPR, pag.
6.
e 7). Ecco l’estratto completo della perizia da cui il PP ha estrapolato la
frase:
‘Oltre a quanto detto sopra la
signora ACPR stessa riferisce nel verbale del 02 agosto 2019, che “…gli dico
di smetterla e mi metto pure a piangere…e… mi ricordo di aver detto di no e
ricordo di essermi messo a piangere”. Ella non ha subito la violenza
carnale senza opporre resistenza’ (doc. TPC 59, perizia 10.07.2023 dr. __________,
pag. 13)
Con osservazioni del 27 settembre 2024, il PP ha sostanzialmente
riproposto, epurandola del riferimento al modificato tasso alcolemico poi
ripristinato (cfr. supra, introduzione, lett. B.2 e consid. 2),
l’argomentazione di cui al citato scritto del 31 agosto 2023, cioè che dalla
perizia del dr. __________
‘emerge un elemento nuovo, ossia
che il “NO” della vittima (“mi ricordo di aver detto di no e ricordo
di essermi messa a piangere”) durante quel breve momento di
coscienza-veglia (flash), espresso alla fine della prima fase (quella che ha
coinvolto i tre imputati) non poteva, secondo il perito, rientrare nelle fasi
di dormiveglia causati dall’eccessiva assunzione di alcol (considerate inoltre
le testimonianze da lui rilevate, il fatto di aver guidato subito dopo ed avere
inviato messaggi) e ciò non sarebbe stato sufficiente per affermare che la
vittima fosse totalmente incapace di discernimento.’ (osservazioni PP
27.09.2024, CARP XVIII)
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Da un lato, il preteso “elemento nuovo” non è per nulla
tale: il “No” della vittima” (per dirla con le parole del PP) emergeva,
infatti, chiaramente dagli atti istruttori. D’altro lato, il resto costituiva
la conclusione del perito proprio sul tema controverso che gli era stato
sottoposto. Conclusione peritale che collimava con ciò che le difese degli
imputati hanno sempre sostenuto durante l’intero procedimento, ossia che l’AP
non era totalmente incapace di discernimento, risp. che non era inetta a
resistere.
E si rileva, peraltro, già qui ciò che verrà ribadito anche in seguito
(infra, consid. 8.2 in fine e consid. 8.3), ovvero
che l’esito della perizia, in quanto tale, ha un valore esclusivamente
negativo, ossia scagionante, mentre non apporta positivamente alcunché a
sostegno di altre ipotesi accusatorie né tanto meno di un’estensione
dell’accusa a carico dell’imputato.
Inoltre, lo si ribadisce, lo stralcio di verbale citato dal perito
e a sua volta dal PP proviene dal già sopra menzionato verbale svolto con l’AP
dallo stesso PP il 2 agosto 2019, per cui di certo non si può
parlare al riguardo di un qualsivoglia elemento nuovo.
Ma non solo, si aggiunge che, in ogni caso, da
quanto argomentato dal PP non si vede come possa essere possibile dedurre
l’ipotetica commissione dell’ulteriore penetrazione in vagina quando
l’AP era sdraiata sui sedili posteriori dell’auto, che non era menzionata
nell’accusa originaria e viene aggiunta, lo si ripete ancora una volta, per
la prima volta con l’AA rimaneggiato del 3 ottobre 2023.
Già solo per il mancato adempimento della condizione applicativa
dell’art. 333 cpv.2 CPP della novità del reato aggiunto, dunque, l’estensione
dell’accusa relativa alla (ulteriore) penetrazione vaginale sui sedili
posteriori dell’auto dell’AP (quando gli altri due già si erano allontanati)
non può essere considerata valida. Mancando, dunque, il presupposto processuale
di una regolare (e valida) estensione dell’accusa, il procedimento nei
confronti di IMPU 1 va abbandonato a tal riguardo – ciò che comporta il
decadimento della relativa condanna pronunciata dai primi giudici nei suoi
confronti – senza che sia necessario entrare nel merito del suo appello.
6.
La non entrata nel
merito dell’appello (principale) di IMPU 1 comporta il decadimento dell’appello
incidentale (art. 401 cpv. 3 CPP) con cui l’AP ha impugnato il proscioglimento
di IMPU 1 relativamente all’imputata (con l’AA modificato) violenza carnale per
la penetrazione vaginale avvenuta fuori dall’auto (sentenza impugnata, disp.
2.2). Tale proscioglimento è, pertanto, passato in giudicato e l’appello
incidentale andrà stralciato dai ruoli.
7.
Per quel che
riguarda l’aggiunta della descrizione dei fatti che dovrebbero costituire il
mezzo coercitivo in relazione a tutti gli atti sessuali imputati al solo IMPU 1,
essa riguarda – non solo le due penetrazioni vaginali che, come visto sopra,
non sono più in discussione – bensì anche gli altri atti sessuali imputati al
solo IMPU 1 (il leccamento della vagina e l’eiaculazione in bocca dell’AP) sui
quali i primi giudici non hanno pronunciato nulla (cfr. supra, consid.
2).
Tale mancata trattazione – che costituisce un vizio
di procedura tanto grave da essere, di principio, un motivo di rinvio ex art.
409.
CPP (cfr. DTF 148 IV 155 consid. 1.4.1; Keller,
in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 1 ad art. 409 CPP) – non è
stata oggetto di alcuna impugnazione. Pertanto, essa non può che essere
considerata come proscioglimento implicito passato, incontestato, in giudicato
e, di conseguenza, sottratto all’esame di questa Corte (DTF 147 IV 167 consid.
1.2; Keller,
in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 1 ad art. 404 CPP).
8.
A titolo
puramente abbondanziale, si osserva che l’aggiunta (che andrebbe
verificata e sussunta all’art. 333 cpv. 1 CPP) della descrizione dei
fatti che dovrebbero costituire uno dei presupposti delle nuove
fattispecie penali ipotizzate (violenza carnale e coazione sessuale) per gli
atti sessuali già imputati, come detto, con la versione originaria dell’accusa
non sarebbe, comunque, valida per i motivi che seguono.
8.1
In primo luogo, va
osservato che l’AP non ha mai preteso, durante la procedura preliminare, che
l’oggetto del procedimento avrebbe dovuto essere diverso rispetto a quanto di
fatto istruito dal PP, ossia l’ipotesi di atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere, tant’è vero che nulla ha eccepito quando
questi, nella comunicazione 21 luglio 2022 della chiusura dell’istruzione (AI
181), ha prospettato la promozione dell’accusa (soltanto) relativamente al
reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a
resistere. Né, tantomeno, l’AP ha presentato reclamo – come avrebbe potuto fare
se avesse ritenuto dati, contrariamente all’opinione del PP, gli elementi di
fatto aggravanti implicitamente abbandonati (cfr. DTF 148 IV 124 consid. 2.6.5)
– quando il PP ha effettivamente promosso l’accusa come prospettato,
abbandonando così implicitamente le iniziali ipotesi di violenza carnale e
coazione sessuale.
E in seguito, dinnanzi alla Corte di primo grado, l’AP non ha
chiesto alcuna modifica o estensione dell’accusa in applicazione dell’art. 333
CPP, ciò che anche avrebbe potuto fare (cfr. supra, consid. 3.1). Anzi,
esprimendosi riguardo alla proposta di modifica/estensione dell’accusa avanzata
dal PP, si è semplicemente rimessa al giudizio della Corte senza prendere
posizione mentre ha comunque tenuto a ribadire le critiche già espresse nei
confronti della perizia (doc. TPC 80, scritto 25.09.2023 dell’avv. RAAP)
manifestando, così, la sua convinzione secondo cui l’ipotesi corretta era
quella di cui all’art. 191 CP. Ne consegue che la richiesta di applicazione
dell’art. 333 cpv.1 CPP – avanzata esclusivamente dal PP e non avendo, in
concreto, funzione di tutela di alcun interesse fatto valere dall’AP – andava
valutata in modo restrittivo e con la medesima cautela che si impone in caso di
assenza di un AP, proprio perché, come visto, l’applicazione del disposto
comporta una deroga al principio dell’immutabilità dell’accusa che deve
rimanere l’eccezione e non diventare la regola.
8.2
Si aggiunge, poi,
sempre a titolo abbondanziale, che praticamente tutta la procedura preliminare
è stata svolta, come visto (v. supra, consid. 4.1), almeno formalmente,
anche per le ipotesi di violenza carnale e di coazione sessuale oltre che di
atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere,
finché il PP ha deciso di promuovere l’accusa soltanto per l’ultimo reato dei
tre ipotizzati. Ciò significa che, così facendo, il PP ha ritenuto non dati
eventuali fatti aggravanti, risp. caratterizzanti i due reati di violenza
carnale e coazione sessuale (in opposizione al reato di atti sessuali con
persone incapaci di discernimento o inette a resistere), ossia quelli che
avrebbero costituito il mezzo coercitivo, presupposto oggettivo di entrambi i
reati scartati, e che in relazione a tali fatti ha abbandonato implicitamente
il procedimento penale.
Ora, considerato che secondo la più recente giurisprudenza del
Tribunale federale sul principio “ne bis in idem” (art. 11 CPP) in
relazione agli abbandoni parziali contestuali alla promozione dell’accusa,
risp. all’emanazione di un DA (cfr. STF 6B_1220/2021 del 03.05.2022 consid.
2.2.2
con rif. a STF 6B_1404/2020 del 17.01.2022 consid. 2.6.6, poi pubblicata
come la già citata DTF 148 IV 124), l’effetto preclusivo dell’abbandono
parziale passato in giudicato non si riferisce all’intero complesso fattuale
del procedimento ma, sì, “ai fatti concretamente interessati da tale
decisione”, questa Corte ritiene che tale effetto preclusivo del principio ne
bis in idem si esplichi anche nel caso di un abbandono parziale implicito
che, come in concreto, non è stato impugnato dall’AP né direttamente con
reclamo né indirettamente mediante richiesta di applicazione dell’art. 333 cpv.
1.
CPP alla Corte di prima istanza (cfr. supra, consid. 8.1). Già solo
per questo motivo, quindi, si renderebbe necessario abbandonare il procedimento
in relazione ai fatti interessati da detto abbandono implicito, ovvero quelli
relativi al mezzo coercitivo presupposto dei reati di violenza carnale e di coazione
sessuale che il PP ha tentato di reintrodurre, senza che le condizioni di cui
all’art. 323 cpv.1 siano date, nel procedimento con l’avallo della Corte di
primo grado.
E si ricorda, al riguardo, che l’esito negativo della perizia del
dr. __________, in quanto tale, non costituisce un fatto nuovo ai sensi
dell’art. 323 cpv. 1 CPP e, come mezzo di prova, di certo non chiama in causa
la responsabilità dell’imputato ai sensi della lett. a del medesimo disposto
(non apportando positivamente alcunché a suo carico), bensì, al contrario, lo
scagiona.
8.3
Ma non solo.
Volendo fare astrazione e non volendo rispondere alla questione di
sapere se un abbandono implicito nelle citate circostanze esplichi o no
l’effetto preclusivo del principio ne bis in idem per i fatti da esso
interessati, la modifica dell’accusa ex art. 333 cpv. 1 CPP operata dal PP con
l’avallo della Corte di primo grado non può essere considerata valida e il
procedimento andrebbe in ogni caso abbandonato relativamente ai fatti oggetto
della stessa anche per i seguenti motivi.
La promozione dell’accusa – in esito allo svolgimento di un’intera
procedura preliminare – secondo una determinata ipotesi accusatoria per
determinati fatti e non secondo una o più altre ipotesi accusatorie, con
contestuale tralasciamento (o abbandono, se si tratta di ipotesi accusatorie
prese in considerazione) dei relativi fatti, implica una scelta deliberata e
ponderata della pubblica accusa. Tale scelta, in particolare relativamente ai
fatti imputati, è, di principio e in ossequio al principio dell’immutabilità
dell’accusa, definitiva e vincolante per l’autorità giudicante (cfr. art. 350
cpv. 1 e art. 340 cpv. 1 lett. b CPP). Come visto, l’applicazione dell’art. 333
cpv.1 CPP consente, ma solo in modo restrittivo e con la dovuta cautela, una
deroga al principio dell’immutabilità dell’accusa, che è anche espressione del
principio della buona fede processuale (art. 5 cpv. 3 Cost., art. 3 cpv. 2
lett. a CPP). Una tale deroga deve presupporre, quindi, dei validi motivi a supporto
dell’applicazione dell’art. 333 cpv.1 CPP, e si ricorda al riguardo che quale
esempio applicativo il Tribunale federale ha citato più di una volta il caso in
cui dall’assunzione delle prove dinanzi al tribunale risulta una possibile
nuova variante dei fatti e segnatamente come conseguenza di un cambio di
strategia della difesa (v. supra, consid. 3.1). In particolare, se
l’applicazione del disposto è richiesta dalla pubblica accusa, tali motivi
dovrebbero essere, quantomeno (e a titolo puramente indicativo) in analogia a
quelli previsti per la riapertura del procedimento ex art. 323 cpv. 1 CPP,
nuove emergenze non risultanti dagli atti della procedura preliminare, che la
stessa pubblica accusa ha condotto.
In concreto, la pubblica accusa sembra aver tentato di dedurre dal
referto peritale del dr. __________ degli elementi atti a giustificare la sua
richiesta di modifica dell’accusa. In particolare, citando una frase del perito
secondo la quale l’AP “non ha subito la violenza carnale senza opporre
resistenza”, che, come si è già detto in precedenza, non costituisce né può
costituire un accertamento. Essa, infatti, ricontestualizzata (v. supra,
per lo stralcio completo, consid. 5), non può che essere un’espressione
infelice – in ogni caso basata su dichiarazioni dell’AP verbalizzate dallo
stesso PP durante la procedura preliminare e, quindi, senza alcuna pretesa di
novità – all’interno di un ragionamento volto in tutt’altra direzione, ossia a
motivare la conclusione secondo cui “con ogni probabilità l’accusatrice
privata non si [trovava] in uno stato di totale incapacità di
discernimento al momento dei fatti” e che “non si può confermare uno
stato di grave compromissione della coscienza” (doc. TPC 59,
perizia 10.07.2023 dr. __________, pag. 14 e 15). In alternativa, non potrebbe
che trattarsi di un accertamento travalicante sia il mandato peritale sia la
competenza del perito, di cui in nessun caso potrebbe essere tenuto conto. Per
il resto, la conclusione della perizia – che si limita a rispondere al quesito
posto (risp. a quesiti non posti) strettamente nell’ambito dell’ipotesi
dell’AA originario – non può certo essere, in sé, un valido motivo atto a
giustificare la modifica dell’accusa come richiesto dal PP. Lo si ricorda,
peraltro, anche qui (cfr. supra, consid. 8.2 in fine): la conclusione
della perizia del dr. __________, in quanto tale, non può che avere un valore
esclusivamente negativo, ossia scagionante, nell’ambito dell’accusa originaria,
mentre non apporta positivamente alcunché a giustificazione di una
modifica/integrazione della stessa.
E altrettanto vale per la Corte di primo grado che, durante tutta
la procedura predibattimentale e dibattimentale fino alla (prima) camera di
consiglio, non ha rilevato nulla né dato il benché minimo segno di voler
procedere a un eventuale discostamento dai fatti e dall’ipotesi accusatoria
sottopostale con l’AA originario e che, poi – ordinata una perizia, a suo
giudizio, necessaria per completare la situazione probatoria sempre nella
stessa ottica, ossia quella dell’AA originario –, ammette la richiesta di
modifica dell’accusa con la seguente (singolare) motivazione (preceduta da
considerazioni di diritto invero di non facile comprensione, che non vengono
riportate):
“Ora, nel caso concreto, lo stato
di ebrietà di ACPR, ossia la questione a sapere se la sera del 19/20 luglio
2019.
era talmente ubriaca da poter essere qualificata come “inetta a
resistere” ai sensi dell’art. 191 CP, è stata oggetto di discussione in
sede dibattimentale, poiché, secondo le difese, la versione dell’accusa in
proposito non era corroborata da riscontri oggettivi. Il quesito formulato
concerne un fatto esposto nell’atto d’accusa del 25 agosto 2022 (cfr. ACC __________:
“[…] approfittando scientemente della di lei evidente incapacità di
discernimento e inettitudine a resistere dovute allo stato di evidente
intossicazione da alcool in cui la stessa si trovava [alcolemia: min. 1.35 –
max. 3.10 grammi per mille]”), che però, come dimostra l’esito del
complemento istruttorio ordinato all’epoca, non era stato sufficientemente
comprovato.
Ne consegue che la condizione posta
dal CPP per l’applicazione dell’art. 333 cpv. 1 CPP era pienamente soddisfatta
(tant’è che il Procuratore Pubblico ne ha effettivamente usufruito, formulando
una richiesta di estensione dell’accusa), ma, fatto ancor più importante,
l’applicazione dell’art. 333 cpv. 1 CPP, a mente della Corte, ha altresì
permesso di garantire maggiormente il rispetto dei diritti degli imputati, i
quali, in occasione del secondo processo, avrebbero potuto (se avessero
voluto), prendere posizione in merito.” (sentenza impugnata, consid. 14, pag.
28.
seg.)
Tale motivazione – che dà pacificamente atto che “un fatto
esposto nell’atto d’accusa del 25 agosto 2022”, che costituisce uno dei
presupposti del reato imputato, “come dimostra l’esito del
complemento istruttorio ordinato all’epoca, non era stato sufficientemente
comprovato” e pretende di trarne come conseguenza che
“la condizione posta dal CPP per l’applicazione dell’art. 333 cpv. 1
CPP era pienamente soddisfatta (tant’è che il Procuratore Pubblico ne ha
effettivamente usufruito, formulando una richiesta di estensione dell’accusa)”
– non può essere ammessa, perché risulta chiaramente insufficiente e logicamente
viziata da un ragionamento circolare (petitio principii).
La decisione di ammettere la richiesta di modifica dell’accusa
avalla, dunque, senza alcun valido motivo, un comportamento contraddittorio
della pubblica accusa e si rivela, a sua volta, come un comportamento
contraddittorio che non può essere tutelato.
8.4
Ne consegue che non si
potrebbe, in ogni caso, entrare nel merito dell’accusa modificata,
inammissibile, e il procedimento nei confronti di IMPU 1 andrebbe abbandonato
anche a tale riguardo se i proscioglimenti impliciti (per il leccamento della
vagina e l’eiaculazione nella bocca dell’AP) non fossero, come visto, passati
in giudicato.
In tale ipotesi (ossia, in quella secondo cui i rispettivi
proscioglimenti non fossero passati in giudicato), poi, i due atti sessuali in
questione, già indicati sulla versione originaria del 25 agosto
2022.
dell’AA (così come, peraltro, la già menzionata penetrazione vaginale
fuori dall’auto, oggetto di esplicito proscioglimento per titolo di violenza
carnale), rimarrebbero comunque oggetto (a titolo di atti sessuali con persone
incapaci di discernimento o inette a resistere) del proscioglimento di cui al
disp. 2.1 della sentenza di primo grado, passato in giudicato, che si riferisce
chiaramente all’AA originario del 25 agosto 2022 nella sua integralità.
pretesa civile dell’AP
9.
Visto l’abbandono
del procedimento e la non entrata nel merito dell’appello di IMPU 1 con
conseguente decadimento dell’appello incidentale dell’AP, la pretesa civile da
questa fatta valere deve essere rinviata al foro civile.
tasse, spese e indennità
10.
Visti i
proscioglimenti e l’abbandono del procedimento, tasse e spese procedurali di
primo grado vanno integralmente poste a carico dello Stato.
Altrettanto vale per le spese della difesa d’ufficio dell’imputato
e del gratuito patrocinio dell’AP per la procedura di primo grado, che sono
definitivamente a carico dello Stato.
11.
Con istanza di
indennizzo del 9 marzo 2023 presentata in occasione del dibattimento di primo
grado (doc. dib. di primo grado n. 4), IMPU 1 ha chiesto la riparazione del
torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP per il carcere preventivo subito in
ragione di fr. 200.- al giorno per i 23 giorni di carcerazione subiti dal
22.
luglio 2019 al 13 agosto 2019, ossia fr. 4'600.-, oltre a interessi dal
giorno di incarcerazione.
Visto l’esito del procedimento e la conformità alla giurisprudenza
della richiesta sia quanto al calcolo della riparazione che a quello degli
interessi, essa va integralmente accolta.
12.
Visto l’esito del
procedimento di appello, gli oneri processuali relativi all’appello principale
di IMPU 1 e all’appello incidentale dell’AP, a beneficio del gratuito
patrocinio, vanno posti a carico dello Stato.
spese per il gratuito patrocinio dell’AP in procedura di
appello
13.
Con la sua nota
professionale del 30 settembre 2024, l’avv. RAAP, patrocinatrice d’ufficio
dell’AP, ha esposto 15.05 ore di lavoro (di cui 12.55 alla tariffa oraria di
fr. 180.- e 2.5 alla tariffa oraria di fr. 90.-) per onorari di
fr. 2'484.-, spese di fr. 149.05 e IVA di fr. 212.60, per un
totale di fr. 2'845.65.
La nota della patrocinatrice – sul cui ammontare il PP, con
scritto del 17 ottobre 2024, ha dichiarato di non avere particolari
osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio della Corte – appare
congrua e va riconosciuta così come esposta.
Visto l’esito del procedimento, le spese per il gratuito
patrocinio dell’AP sono poste integralmente e definitivamente a carico dello
Stato.
spese per la difesa d’ufficio in procedura di appello
14.
Con la sua nota
professionale del 30 settembre 2024, l’avv. DIUF 1, per la difesa d’ufficio di IMPU
1, ha esposto 9 ore e 10 minuti di lavoro (alla tariffa oraria di
fr. 180.-) per onorari di fr. 1'650.-, spese di fr. 165.- e IVA
fr. 146.90, per un totale di fr. 1'961.90.
Anche la nota della difesa d’ufficio – sul cui ammontare il PP,
con il citato scritto, ha parimenti dichiarato di non avere particolari
osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio della Corte – appare
congrua e va riconosciuta così come esposta.
Visto l’esito del procedimento, le spese per la difesa d’ufficio
di IMPU 1 in appello sono poste integralmente e definitivamente a carico dello
Stato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 11, 80 segg., 84, 320, 329,
333, 340, 348 segg., 350, 379 segg., 398 segg., 401, 403 CPP,
5 cpv. 3, 29 cpv. 2, 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2
patto ONU II,
189, 190, 191 CP (nella loro versione in vigore prima del 1.
luglio 2024),
nonché, sulle spese, gli art. 422 segg., 426, 428 CPP e la LTG, e,
sulle indennità, gli art. 429, 433 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria
per la fissazione delle ripetibili,
pronuncia:
I. Il procedimento
avviato nei confronti di IMPU 1 è abbandonato limitatamente ai fatti oggetto
della modifica/estensione 3 ottobre 2023 dell’accusa, nella misura in cui essi
non sono già oggetto di proscioglimenti passati in giudicato.
II. Non si entra nel
merito dell’appello presentato da IMPU 1.
III. L’appello
incidentale dell’AP è stralciato dai ruoli.
1. Di conseguenza,
ricordato che, in assenza di
impugnazione, i dispositivi n. 2.1,
2.2, 3, 4, 7/7.1, 8/8.1, 10, 12.1, 13.1
della sentenza 27 ottobre 2023 della Corte delle assise criminali sono passati
in giudicato,
ricordato, in particolare, che IMPU
1 è già stato prosciolto dall’imputazione di atti sessuali con persone incapaci
di discernimento o inette a resistere per i fatti di cui all’atto d’accusa __________
del 25 agosto 2022 e dall’imputazione di violenza carnale di cui al punto B.2
dell’atto d’accusa __________ modificato il 3 ottobre 2023 limitatamente
all’aver nuovamente penetrato l’AP in vagina fuori dall’auto, nonché,
implicitamente, dall’imputazione di coazione sessuale in relazione a un
leccamento della vagina e a un’eiaculazione in bocca di cui all’accusa
modificata del 3 ottobre 2023,
e che i dispositivi n. 1, 5/5.1, 6,
9/9.1+9.2, 11, 12.2, 12.3. 13.2, 13.3 della medesima sentenza decadono,
1.1. le pretese civili
dell’AP sono rinviate al competente foro civile;
1.2. le spese procedurali
di primo grado sono poste integralmente a carico dello Stato;
1.3. le spese per la difesa
d’ufficio di primo grado di IMPU 1 sono definitivamente poste a carico dello
Stato;
1.4. le spese per il
gratuito patrocinio di primo grado dell’AP sono poste definitivamente a carico
dello Stato;
1.5. lo Stato della
Repubblica e del Canton Ticino rifonderà a IMPU 1 fr. 4'600.- oltre
interessi al 5% dal 22 luglio 2019 a titolo di riparazione del torto morale per
ingiusta carcerazione ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.
2. Le spese per il
gratuito patrocinio dell’accusatrice privata relative alla procedura di appello
sono a carico dello Stato.
2.1. Per
le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all’avv. RAAP vengono
riconosciuti:
- onorario fr. 2'484.00
- spese fr. 149.05
- esborsi fr. -
- IVA fr. 212.60
Totale
fr. 2'845.65
da porre a carico dello Stato.
2.2. La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,
all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente
dispositivo e la nota d’onorario.
2.3. Contro
la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
3. Le
spese per la difesa d’ufficio di IMPU 1 relative alla procedura di appello sono
a carico dello Stato.
3.1. Per
le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all’avv. DIUF 1 vengono
riconosciuti:
- onorario fr. 1'650.00
- spese fr. 165.00
- esborsi fr. -
- IVA fr. 146.90
Totale
fr. 1'961.90
da porre a carico dello Stato.
3.2. La
richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza
governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e
la nota d’onorario.
3.3. Contro
la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al
Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.
4. Gli
oneri processuali relativi all’appello di IMPU 1 consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico dello
Stato.
5. Gli
oneri processuali relativi all’appello dell’accusatrice privata consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 2'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 2'200.-
sono posti a carico dello
Stato.
6. Intimazione a:
__________
7. Comunicazione a:
__________
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,
contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione
e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90
a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.
81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.