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Decisione

17.2024.62

Condizioni, in concreto non adempiute, per la modifica, rispettivamente l’estensione dell’accusa ex art. 333 CPP da atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (vecchio art. 191 CP) a violenza carnale (vecchio art. 190 CP), risp. coazione sessuale (vecchio art. 189 CP)

12 dicembre 2024Italiano56 min

precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________,

Source ti.ch

Incarto n.

17.2024.62+107

+220+221+241

Locarno

12 dicembre 2024/sm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione penale

composta dai giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Rosa Item e Chiarella Rei-Ferrari

segretario:

Felipe Buetti, cancelliere

sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con

annuncio del 2 novembre 2023 e confermato con dichiarazione di appello 21 marzo

2024 da

IMPU 1

rappr. dall'avv. DIUF 1

e nell’appello incidentale presentato il 6 maggio 2024 da

contro la sentenza emanata il

27 ottobre 2023 dalla Corte delle assise criminali (motivazione scritta

intimata il 12 marzo 2024) nei confronti di IMPU 1, IMPU 2 e IMPU

3

esaminati gli atti;

ritenuto A. Con atto di accusa n. __________

del __________, il PP ha imputato a:

A. IMPU 1,

IMPU 2 e IMPU 3, congiuntamente

1. atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

per

essersi,

a __________,

in data __________,

dopo

avere sorbito diverse bibite alcoliche presso il Bar del capannone dove era in

corso una festa,

più

precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________,

l’automobile di quest’ultima presso il parcheggio del campo da calcio,

agendo in

correità/complicità tra loro, conoscendo e sfruttando lo stato di ebrietà in

cui si trovava la vittima,

in un

lasso di tempo compreso tra le ore 00.30 e le ore 01:15, congiunti carnalmente

e per avere compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti

sessuali con ACPR, approfittando scientemente della di lei evidente incapacità

di discernimento e inettitudine a resistere dovute allo stato di evidente

intossicazione da alcol in cui la stessa si trovava (alcolemia: min. 1.35 –

max. 3.10 grammi per mille);

e meglio,

1.1 IMPU

2 (correo),

per

avere, all’esterno dell’automobile, dopo avere baciato ACPR sulla bocca e

alzato la gonna del vestito per scostarle le mutandine toccandole la vagina con

le dita e dopo aver indossato un preservativo, penetrata da dietro con il pene

in vagina, mentre nello stesso momento IMPU 1, seduto all’interno dell’auto, le

metteva il pene in bocca per mettere in pratica del sesso orale,

cambiando

in seguito la posizione con IMPU 1 – il quale, dopo aver indossato il

preservativo la penetrava da dietro sia in vagina che nell’ano – inserendo

intanto IMPU 2 il pene in bocca alla vittima per mettere in pratica del sesso

orale, non fermandosi i due sin quando la vittima riusciva a dire basta,

piangendo convulsamente nel contempo, allontanandosi quindi IMPU 2, seguito

poco dopo da IMPU 3 che aveva funto da palo (cfr. punto 1.3 ), rimanendo IMPU 1

con la vittima al fine di mettere in pratica quanto descritto al punto 1.2;

1.2. IMPU

1 (correo),

per avere

dapprima messo il pene in bocca a ACPR per mettere in pratica del sesso orale,

mentre quest’ultima veniva penetrata da dietro in vagina da IMPU 2 come

descritto al punto 1.1.,

cambiando

in seguito IMPU 1 posizione con IMPU 2 – il quale, dopo aver inserito il pene

in bocca alla vittima metteva in pratica del sesso orale come descritto al pto

1.1 – indossando a sua volta IMPU 1 il preservativo e procedendo a penetrare la

vittima da dietro sia in vagina che nell’ano, nonché penetrandola in vagina,

all’interno dell’auto sui sedili posteriori, standole sopra, non fermandosi i

due sin quando la vittima riusciva a dire basta, mentre piangeva convulsamente

nel contempo, allontanandosi quindi sia IMPU 2, che IMPU 3, che aveva funto da

palo (cfr. punto 1.3), mentre IMPU 1, nonostante poco prima la donna piangendo

avesse chiaramente detto basta e di non volersi congiungere con lui,

approfittando egli di nuovo dello stato in cui si trovava la vittima, costretto

la stessa a ulteriori atti sessuali, leccandole dapprima la vagina mentre ACPR

era sdraiata sui sedili posteriori, poi, senza indossare il preservativo,

penetrandola nuovamente con il pene in vagina, fuori dall’auto, raggiungendo

l’orgasmo eiaculandole in bocca;

1.3. IMPU 3 (complice)

per

avere, restando all’esterno del veicolo appoggiato alla portiera destra,

aspettando verosimilmente il suo turno, mentre IMPU 1 e IMPU 2 abusavano

sessualmente di ACPR come descritto sopra ai punti 1.1.e 1.2, funto da palo nel

caso qualcuno si fosse avvicinato al veicolo, permettendo a questi ultimi di

compiere indisturbati detti abusi sessuali, rafforzando quindi con la sua

presenza la determinazione criminale di IMPU 1 e IMPU 2;

fatti

Fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo

e di tempo indicate;

reato

previsto: dall’art. 191 CP,

richiamato

l’art. 200 CP;

B.

B.1. Il processo di primo

grado si è tenuto dinnanzi alla Corte delle assise criminali in date 13, 14 e

16 marzo 2023 (giorno in cui il presidente della Corte, dopo aver tenuto la

camera di consiglio, ha annunciato la riapertura della fase dell’istruttoria

dibattimentale per completare le prove e ha sospeso il dibattimento), 25 e 27

ottobre 2023.

B.2. Nelle more del

giudizio, la Corte di primo grado ha deciso, il 17 marzo 2023, lo svolgimento

di una perizia volta “a sapere se ACPR, al momento dei fatti, si trovava in

uno stato d’incapacità a resistere” (verb. dib di primo grado, all. 2, pag.

3).

In seguito all’esito della perizia 10 luglio 2023, il PP, con

scritto del 3 ottobre 2023 (doc. TPC 87), ha proposto una modifica/estensione

dell’accusa imputando a IMPU 1 anche i reati di violenza carnale e di coazione

sessuale secondo la seguente riformulazione generale dell’AA:

A. IMPU 2

1. atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

per

essersi,

a __________,

in data __________,

dopo

avere sorbito diverse bibite alcoliche presso il Bar del capannone

dove era

in corso una festa,

più

precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________,

l'automobile di quest'ultima presso il parcheggio del campo da calcio,

agendo in

correità/complicità con IMPU 1 e IMPU 3, conoscendo e sfruttando lo stato di

ebrietà in cui sì trovava la vittima,

in un

lasso di tempo compreso tra le ore 00.30 e le ore 01:15, congiunto carnalmente

e per avere compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti

sessuali con ACPR, approfittando scientemente della di lei evidente incapacità

di discernimento e inettitudine a resistere dovute allo stato di evidente

intossicazione da alcol in cui la stessa si trovava (alcolemia: 2.64 grammi per

mille);

e meglio,

per

avere, all'esterno dell'automobile, dopo avere baciato ACPR sulla bocca e

alzato la gonna del vestito per scostarle le mutandine toccandole la vagina con

le dita e dopo aver indossato un preservativo, penetrata da dietro con il pene

in vagina, mentre nello stesso momento IMPU 1 seduto all'interno dell'auto, le

metteva il pene in bocca per mettere in pratica del sesso orale,

cambiando

in seguito la posizione con IMPU 1 — il quale, dopo aver indossato il

preservativo la penetrava da dietro sia in vagina che nell'ano — inserendo

intanto IMPU 2 il pene in bocca alla vittima per mettere in pratica del sesso

orale, non fermandosi i due sin quando la vittima riusciva a dire basta,

piangendo convulsamente nel contempo, allontanandosi quindi IMPU 2, seguito

poco dopo da IMPU 3 che aveva funto da palo (cfr. punto C.1 ), rimanendo IMPU 1

con la vittima al fine di mettere in pratica quanto descritto al punto B 2 e

B3;

B. IMPU 1

1. atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

per

essersi,

a __________,

in data __________,

dopo

avere sorbito diverse bibite alcoliche presso il Bar del capannone dove era in

corso una festa,

più

precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________,

l'automobile di quest'ultima presso il parcheggio del campo da calcio,

agendo in

correità/complicità con IMPU 2 e IMPU 3, conoscendo e sfruttando lo stato di

ebrietà in cui si trovava la vittima, in un lasso di tempo compreso tra le ore

00.30 e le ore 01:15, congiunto carnalmente e per avere compiuto atti analoghi

alla congiunzione carnale o altri atti sessuali con ACPR, approfittando

scientemente della di lei evidente incapacità di discernimento e inettitudine a

resistere dovute alla stato di evidente intossicazione da alcol in cui la

stessa si trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille),

e meglio,

per avere

dapprima messo il pene in bocca a ACPR per mettere in pratica del sesso orale,

mentre quest'ultima veniva penetrata da dietro in vagina da IMPU 2 come

descritto al punto A.1.,

cambiando

in seguito IMPU 1 posizione con IMPU 2 — il quale, dopo aver inserito il pene

in bocca alla vittima metteva in pratica del sesso orale come descritto al pto

A.1— indossando a sua volta IMPU 1 il preservativo e procedendo a penetrare la

vittima da dietro sia in vagina che nell'ano, nonché penetrandola in vagina,

all'interno dell'auto sui sedili posteriori, standole sopra, non fermandosi i

due sin quando la vittima riusciva a dire basta, mentre piangeva convulsamente

nel contempo, allontanandosi quindi sia IMPU 2, che IMPU 3, che aveva funto da

palo (cfr. punto C.1), rimanendo IMPU 1 con la vittima al fine di mettere in

pratica quanto descritto al punto B.2 e B.3;

Considerandi

2.

violenza

carnale

subordinatamente,

atti sessuali con persone incapaci di

discernimento

o inette a resistere

per

avere, nelle stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto B1. del

presente atto d'accusa,

in una

seconda fase,

costretto

ACPR a subire la congiunzione carnale e per avere compiuto atti analoghi alla

congiunzione carnale o altri atti sessuali,

esercitando

sulla vittima, nonostante la di lei opposizione esplicita, delle pressioni

psicologiche, trovandosi la stessa di fatto in uno stato di incapacità a

resistere,

dovuto

sia allo stato psicofisico gravemente alterato dall'alcol in cui la stessa si

trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille), che le impediva di reagire e di

valutare gli atti sessuali subiti, sia alla situazione di fatto in cui si

trovava, ossia in luogo discosto, segnatamente lontana dalla festa in corso, in

un prato, al buio, trovandosi quindi in una situazione da cui non era in grado

di fuggire né di attirare l'attenzione per chiedere aiuto, circostanze che,

sommate al fatto di non poter opporre efficace resistenza, sia per inferiorità

di forza fisica che per la debilitazione mentale dovuta al tasso alcolemico,

rimanendo inascoltata la sua opposizione all'atto che l'imputato

insistentemente intendeva farle subire, hanno permesso all'imputato di

approfittare della sua inerzia,

e meglio,

per

avere, poco dopo i fatti indicati al punto B1, mentre IMPU 1 era rimasto solo

con ACPR, nonostante poco prima la donna piangendo avesse chiaramente detto

basta e di non volersi congiungere con lui, approfittando egli di nuovo dello

stato in cui si trovava la vittima, insistendo nel volere ancora congiungersi carnalmente

con lei, costretto la stessa a ulteriori atti sessuali, leccandole dapprima la

vagina poi penetrandola in vagina mentre ACPR era sdraiata sui sedili

posteriori,

impedendole

oltretutto in quella posizione di sottrarsi all'atto sessuale, poi, senza

indossare il preservativo, penetrandola nuovamente con il pene in vagina, fuori

dall'auto, raggiungendo l'orgasmo eiaculandole in bocca;

3.

coazione

sessuale

subordinatamente,

atti sessuali con persone incapaci di

discernimento

o inette a resistere

per

avere, nelle stesse circostanze di luogo e tempo di cui al punto B1. del

presente atto d'accusa,

in una

seconda fase,

costretto

ACPR a subire la congiunzione carnale e per avere compiuto atti analoghi alla

congiunzione carnale o altri atti sessuali,

esercitando

sulla vittima, nonostante la di lei opposizione esplicita, delle pressioni

psicologiche, trovandosi la stessa di fatto in uno stato di incapacità a

resistere,

dovuto

sia allo stato psicofisico gravemente alterato dall'alcol in cui la stessa si

trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille), che le impediva di reagire e di

valutare gli atti sessuali subiti, sia alla situazione di fatto in cui si

trovava, ossia in luogo discosto, segnatamente lontana dalla festa in corso, in

un prato, al buio, trovandosi quindi in una situazione da cui non era in grado

di fuggire né di attirare l'attenzione per chiedere aiuto, circostanze che,

sommate al fatto di non poter opporre efficace resistenza, sia per inferiorità

di forza fisica che per la debilitazione mentale dovuta al tasso alcolemico,

rimanendo inascoltata la sua opposizione all'atto che l'imputato

insistentemente intendeva farle subire, hanno permesso all'imputato di

approfittare della sua inerzia,

e meglio,

per

avere, poco dopo i fatti indicati al punto B1, mentre IMPU 1 era rimasto solo

con ACPR, nonostante poco prima la donna piangendo avesse chiaramente detto

basta e di non volersi congiungere con lui, approfittando egli di nuovo dello

stato in cui si trovava la vittima, insistendo nel volere ancora congiungersi

carnalmente con lei, costretto la stessa a ulteriori atti sessuali, leccandole

dapprima la vagina poi penetrandola in vagina mentre ACPR era sdraiata sui

sedili posteriori, impedendole oltretutto in quella posizione di sottrarsi

all'atto sessuale, poi, senza indossare il preservativo, penetrandola

nuovamente con il pene in vagina, fuori dall'auto, raggiungendo l'orgasmo

eiaculandole in bocca;

C. IMPU 3

1.

atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

per

essersi,

a __________,

in data __________,

dopo

avere sorbito diverse bibite alcoliche presso il Bar del capannone dove era in

corso una festa,

più

precisamente, dopo aver raggiunto, verso le ore 00:30, insieme a ACPR __________

l'automobile di quest'ultima presso il parcheggio del campo da calcio,

agendo in

complicità con IMPU 1 e IMPU 2, conoscendo e sfruttando lo stato di ebrietà in

cui si trovava la vittima,

in un

lasso di tempo compreso tra le ore 00.30 e le ore 01:15, congiunti carnalmente

e per avere compiuto atti analoghi alla congiunzione carnale o altri atti

sessuali con ACPR, approfittando scientemente della di lei evidente incapacità

di discernimento e inettitudine a resistere dovute allo stato di evidente intossicazione

da alcol in cui la stessa si trovava (alcolemia: 2.64 grammi per mille);

e meglio,

per

avere, restando all'esterno del veicolo appoggiato alla portiera destra,

aspettando verosimilmente il suo turno, mentre IMPU 1 e IMPU 2 abusavano

sessualmente di ACPR come descritto sopra ai punti A1 e B1, funto da palo nel

caso qualcuno si fosse avvicinato al veicolo, permettendo a questi ultimi di

compiere indisturbati detti abusi sessuali, rafforzando quindi con la sua

presenza la determinazione criminale di IMPU 1 e IMPU 2;

fatti

avvenuti: nelle circostanze di luogo

e di tempo indicate;

reati

previsti: dall'art. 190 CP, art. 189

CP, art. 191 CP, richiamato l'art. 200 CP;

Riaperto il dibattimento, la Corte di primo grado ha respinto le

opposizioni contro la citata modifica/estensione 3 ottobre 2023 dell’AA

originario del 25 agosto 2022 formulate dal difensore di IMPU 1 (verb. dib. di

primo grado, all. 3). Il presidente della Corte ha, poi, con l’accordo delle

parti, riportato il valore dell’ipotizzata alcolemia dell’AP di 2.64 grammi per

mille, modificato con la citata modifica/estensione 3 ottobre 2023, al valore

indicato nell’AA originario di “min. 1.35 – max. 3.10 grammi per mille”

(verb. dib. di primo grado, pag. 12 seg.).

B.3. In esito al

dibattimento, con sentenza 27 ottobre 2023, la Corte delle assise criminali ha

dichiarato:

“1. IMPU 1 è

autore colpevole di violenza carnale per avere, la sera del __________ a __________,

una volta rimasto solo con ACPR nei parcheggi del campo da calcio,

approfittando del suo stato alterato dal consumo di alcool, nonostante la di

lei opposizione esplicita ad un nuovo rapporto sessuale, costretto la stessa a

subire una congiunzione carnale sovrastandola e penetrandola in vagina mentre

lei era sdraiata sui sedili posteriori del suo veicolo,

e meglio

come descritto nell’atto d’accusa __________ del 3.10.2023 e precisato nei

considerandi” (disp. 1).

Lo ha prosciolto dalle imputazioni di “atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui

all’atto d’accusa __________ del 25.8.2022” (disp.

2.1) e di “violenza carnale di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa __________

del 3.10.2023 limitatamente all’aver nuovamente penetrato ACPR

in

vagina fuori dall’auto” (disp. 2.2).

Lo ha condannato alla pena detentiva di 30 mesi, da dedursi il

carcere preventivo già sofferto (disp. 5), condizionalmente sospesa in ragione

di 24 mesi per un periodo di prova di due anni, il resto da espiare (disp.

5.1).

Ne ha respinto l’istanza di indennizzo e di riparazione del torto

morale (disp. 6).

Lo ha condannato a pagare all’AP fr 5'000.- oltre a interessi

del 5% dal 27 ottobre 2023 a titolo di riparazione del torto morale (disp. 9.1)

e a “rimborsare allo Stato del Cantone Ticino, a titolo di indennizzo, le

spese di patrocinio sostenute ed anticipate a ACPR di cui ai punti 13.2 e 13.3

(art. 138 cpv. 2 CPP)” (disp. 9.2).

La Corte di primo grado ha, inoltre, prosciolto sia IMPU 2 sia IMPU

3.

dall’imputazione di “atti sessuali con persone incapaci di discernimento o

inette a resistere di cui all’atto d’accusa __________ del 25.8.2022”

(disp. 3 e 4) e ne ha parzialmente accolto le rispettive istanze di indennizzo

e di riparazione del torto morale (disp. 7/7.1 e 8/8.1).

Ha, poi, ordinato la confisca e la distruzione di tutto quanto in

sequestro (disp. 10), ha posto tasse e spese di primo grado a carico di IMPU 1

in misura di 1/3 e per il resto a carico dello Stato (disp. 11), ha tassato le

note professionali del difensore d’ufficio di IMPU 1 (disp. 12.1) e lo ha

astretto a rimborsare allo Stato, quando le sue condizioni economiche glielo

permetteranno, l’integralità delle spese relative alla sua difesa d’ufficio

(disp. 12.2 e 12.3).

Ha, infine, tassato le note professionali della patrocinatrice

dell’AP (disp. 12.1) e ha astretto IMPU 1 alla rifusione allo Stato, quando le

sue condizioni economiche glielo permetteranno, dell’integralità delle spese

relative al gratuito patrocinio dell’AP (disp. 13.2 e 13.3).

C. La sentenza della

Corte delle assise criminali è stata tempestivamente impugnata

- con annuncio 2

novembre 2023 e dichiarazione di appello 21 marzo 2024 da IMPU 1, che ha

precisato di impugnare i dispositivi n. 1 (dichiarazione di colpevolezza

relativamente al reato di violenza carnale), n. 5 e 5.1 (pena), n. 6 (reiezione

della sua istanza di indennizzo), n. 9/9.1+9.2 (condanna al pagamento di una

riparazione del torto morale all’AP e delle spese del di lei patrocinio allo

Stato), n. 11 (condanna al pagamento di 1/3 delle spese procedurali), n. 12.2 e

12.3

(condanna alla rifusione allo Stato delle spese della difesa d’ufficio),

n. 13.2 e 13.3 (condanna alla rifusione allo Stato delle spese del gratuito

patrocinio dell’AP) e ha chiesto il suo proscioglimento dall’imputazione di

violenza carnale, l’annullamento della condanna al pagamento di qualsiasi

indennità o risarcimento all’AP, la messa a carico dello Stato delle spese

procedurali, comprese quelle della sua difesa d’ufficio, e l’accoglimento della

sua istanza di indennizzo ex art. 429 CPP;

- con

dichiarazione di appello incidentale 6 maggio 2024 dall’AP, che ha precisato di

impugnare i dispositivi n. 2.2 (proscioglimento dall’imputazione di violenza

carnale “di cui al punto B.2 dell’atto d’accusa __________

del 3.10.2023 limitatamente all’aver nuovamente penetrato ACPR in vagina fuori

dall’auto”) e 9/9.1 (relativamente al quantum della riparazione del torto

morale in suo favore cui è stato condannato IMPU 1), e ha chiesto che IMPU 1

sia dichiarato autore colpevole di violenza carnale anche per la penetrazione

in vagina fuori dall’auto e che sia condannato a versarle fr. 24'000.-

oltre interessi al 5% dal 20 luglio 2019 a titolo di riparazione del torto

morale.

D. I dispositivi n. 2.1

(proscioglimento di IMPU 1 dall’imputazione di “atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui

all’atto d’accusa __________ del 25.8.2022”), 3 (proscioglimento

di IMPU 2 dall’imputazione di “atti sessuali con

persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’atto d’accusa

__________ del 25.8.2022”), 4 (proscioglimento

di IMPU 3 dall’imputazione di “atti sessuali con

persone incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’atto d’accusa

__________ del 25.8.2022”), 7/7.1 (parziale

accoglimento dell’istanza di indennizzo e di riparazione del torto

morale di IMPU 2), 8/8.1 (parziale accoglimento dell’istanza di

indennizzo e di riparazione del torto morale di IMPU 3), 10 (confisca e

distruzione di tutto quanto in sequestro), 12.1 (tassazione delle note professionali

dell’avv. DIUF 1, risp. dell’avv. __________), 13.1 (tassazione delle note

professionali dell’avv. RAAP) della sentenza 27 ottobre 2023 della Corte delle

assise criminali, non impugnati, sono passati in giudicato.

E. Con scritto del 9

settembre 2024, è stato comunicato alle parti che questa Corte si sarebbe

chinata, in via preliminare, sulla regolarità della modifica/estensione del 3

ottobre 2023 dell’AA originario del 25 agosto 2022, dal punto di vista delle

condizioni applicative dell’art. 333 CPP, risp. dell’art. 11 CPP, e sulla

conseguente questione dell’entrata nel merito o meno degli appelli presentati

ed è, quindi, stato loro assegnato un termine per prendere posizione al

riguardo.

F. Con osservazioni del

27.

settembre 2024, risp. del 30 settembre 2024 il PP e l’AP hanno preso

posizione sostenendo la regolarità della modifica/estensione del 3 ottobre

2023.

Di segno opposto le osservazioni 30 settembre 2024 di IMPU 1.

Delle relative argomentazioni si dirà, per quanto necessario, in

seguito.

considerato

1.

Giusta l’art. 403

cpv. 1 CPP, il tribunale di appello decide in procedura scritta se entrare nel

merito dell’appello quando chi dirige il procedimento o una parte fa valere

che: l’annuncio o la dichiarazione di appello è tardiva o inammissibile (lett.

a); l’appello è inammissibile giusta l’art. 398 (lett. b); non sono dati i

presupposti processuali o vi sono impedimenti a procedere (lett. c).

Dei tre motivi previsti dal disposto per una non entrata nel

merito, dunque, i primi due (lett. a e b) sono in relazione con la procedura di

appello, mentre il terzo (lett. c) consiste nella mancanza dei presupposti

processuali o l’esistenza di impedimenti a procedere e riguarda, quindi, il

procedimento penale nel suo insieme (cfr. STF 6B_512/2012 del 30.04.2013

consid. 1.3.2).

La verifica di quest’ultimo motivo di non entrata nel merito (art.

403.

cpv. 1 lett. c CPP) trova la sua corrispondenza nell’applicazione per

analogia (art. 379 CPP) dell’art. 329 CPP, in particolare nella verifica dell’adempimento

dei presupposti processuali (cpv. 1 lett. b) e dell’esistenza di impedimenti a

procedere (cpv. 1 lett. c). Di conseguenza, se constata l’esistenza di un

impedimento a procedere definitivo (risp. la mancanza definitiva di un

presupposto processuale), il tribunale di appello abbandona il procedimento in

applicazione dell’art. 379 combinato con l’art. 329 cpv. 4 CPP (STF

6B_1045/2014 del 19.05.2015 consid. 4.2; 6B_512/2012 del 30.04.2013 consid.

1.3.3; 6B_142/2012 del 28.02.2013 [DTF 139 IV 161] consid. 2.7; 6B_277/2012 del

14.08.2012

consid. 2.3).

Se il tribunale di appello constata l’esistenza di un impedimento

a procedere, risp. la mancanza di un presupposto processuale, e abbandona il

procedimento, la sentenza di primo grado – nella misura in cui, impugnata con

l’appello, risp. con gli appelli oggetto dell’istanza di non entrata nel

merito, non è passata in giudicato – è annullata, o meglio decade (“[…] wird

das erstinstanzliche Urteil hinfällig”, STF 6B_277/2012 del 14.08.2012

consid. 2.5; Jositsch/Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n.9 ad art.

403.

CPP), e le pretese civili, dal canto loro, non potranno essere decise nel

merito ma andranno fatte valere in sede civile, ciò che equivale ad un rinvio

al foro civile (STF citata, consid. 2.5 seg., dove il TF lascia indecisa la

questione di sapere se un rinvio al foro civile debba essere espressamente

pronunciato – ciò che appare, anche solo per maggior chiarezza, opportuno –

oppure no; Jositsch/Schmid, ibid.).

2.

Come visto, con l’AA

originario del 25 agosto 2022 a IMPU 1 sono stati imputati a titolo di atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere giusta il

vecchio art. 191 CP (in vigore al momento dei fatti; in seguito soltanto art.

191.

CP), schematizzando, i seguenti atti sessuali:

- in una prima

fase, congiuntamente con IMPU 2 e IMPU 3, una serie di atti sessuali fuori e

dentro l’automobile dell’AP (penetrazioni vaginali, una penetrazione anale,

sesso orale con inserimenti del pene in bocca);

- in una seconda

fase, dopo che IMPU 2 e IMPU 3 si sono allontanati, al solo IMPU 1 (anche se

l’AA sembra confusamente lasciare anche la seconda fase nell’ambito della

correità/complicità), un leccamento della vagina dell’AP sdraiata sui sedili posteriori

e, poi, una penetrazione vaginale fuori dall’auto con, infine, un’eiaculazione

nella bocca dell’AP.

Oggetto della modifica/estensione del 3 ottobre 2023 (ad eccezione

del valore dell’alcolemia, che, si è visto, è poi stato comunque ripristinato

ai valori originari in occasione del dibattimento) è questa seconda fase – che

inizia dopo l’allontanamento di IMPU 2 e IMPU 3 – e che riguarda soltanto IMPU

1.

Con la modifica/estensione vengono, dunque, aggiunte:

- una ulteriore

penetrazione in vagina quando l’AP era sdraiata sui sedili posteriori dell’auto

– penetrazione, questa, di cui nell’AA originario non c’è traccia – e

- la descrizione

dei fatti che secondo la (nuova) ipotesi accusatoria costituirebbero l’elemento

coercitivo, caratterizzante tutti gli atti sessuali imputati al solo IMPU 1 in

questa seconda fase.

In relazione ai fatti che con l’accusa estesa/modificata sono

stati imputati ad IMPU 1 indistintamente sia a titolo di violenza carnale

(vecchio art. 190 CP in vigore al momento dei fatti, in seguito soltanto art.

190.

CP) sia a titolo di coazione sessuale (vecchio art. 189 CP in vigore al

momento dei fatti, in seguito soltanto art. 189 CP), va, dapprima, osservato

che, a ben vedere, i “per avere” – ossia le descrizioni dei fatti, per

ipotesi, costitutivi di reato, delle imputazioni di violenza carnale e di

coazione sessuale – sono identici e, quindi, all’evidenza frutto di un troppo

sbrigativo “copia e incolla” (cfr. doc. TPC 87, punti B.2 e B.3). Ciò detto, si

ha che la Corte di primo grado ha dichiarato l’imputato autore colpevole di

violenza carnale per la penetrazione in vagina mentre l’AP era sdraiata sui

sedili dell’auto (sentenza impugnata, disp. 1) e lo ha invece prosciolto, senza

spendere nemmeno una parola di motivazione – violando, così, crassamente,

il suo obbligo di motivazione, che è emanazione del diritto di essere sentito

(art. 81 cpv. 1 lett. b, nonché cpv. 3 lett. a CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.; cfr. Stohner, in Basler

Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 9 segg. ad art. 81 CPP, con rif.) –, dall’imputazione

di violenza carnale per la penetrazione in vagina fuori dall’auto (sentenza

impugnata, disp. 2.2).

Sul leccamento della vagina dell’AP sdraiata sui sedili posteriori

e sull’eiaculazione nella bocca dell’AP fuori dall’auto, che verosimilmente –

ma si tratta di una deduzione per esclusione, poiché, come visto, i fatti

sottostanti alle imputazioni di violenza carnale e di coazione sessuale sono

esattamente gli stessi – costituivano l’imputazione di coazione sessuale,

invece, la Corte di primo grado non si è minimamente pronunciata né nella

motivazione né nel dispositivo. Ciò che non solo viola palesemente, come

visto, l’obbligo di motivazione, ma anche quello di trattazione esaustiva di

tutti i capi di imputazione (cfr. Stohner, in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 22 ad art. 81 CPP, con

rif., spec. a DTF 142 IV 378 consid. 1.3).

Ciò detto, occorre, in primo luogo esaminare se la citata

estensione/modifica dell’accusa potesse essere validamente effettuata.

3.

Giusta l’art. 333

cpv.1 CPP, se ritiene che i fatti descritti nell’atto d’accusa potrebbero

realizzare un’altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i

requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l’opportunità di modificare

l’accusa.

Secondo il cpv. 2 del medesimo disposto, se durante la procedura

dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell’imputato, il giudice

può consentire al pubblico ministero di estendere l’accusa.

3.1

Secondo la

giurisprudenza, l’applicazione del cpv. 1 del disposto, che riguarda la

modifica/integrazione (Ergänzung) dell’accusa, è possibile qualora,

secondo il tribunale, i fatti descritti nell’atto di accusa potrebbero

realizzare un’altra (o un’ulteriore) fattispecie penale astratta rispetto a

quella ipotizzata dal PP (cfr. l’apprezzamento giuridico divergente ai sensi

dell’art. 344 CPP) ma nell’ottica di una tale diversa qualifica giuridica

mancasse (risp. non fosse completa) la descrizione dei fatti corrispondenti a

uno o più presupposti (elementi costitutivi, Tatbestandsvoraussetzungen)

del reato. Altresì applicabile sarebbe qualora, a mente del tribunale, potrebbe

essere realizzata una fattispecie penale qualificata ma nell’atto di accusa

fosse descritta soltanto la fattispecie di base (non qualificata), mancando

così una descrizione dei fatti caratterizzanti la qualifica (Qualifikationsmerkmale).

Quale esempio di scuola, il TF indica il caso in cui il tribunale ritiene che

potrebbe essere realizzato il reato di truffa invece dell’imputata

appropriazione indebita: esso potrà dare, quindi, la possibilità alla pubblica

accusa di aggiungere la descrizione dei fatti corrispondenti all’inganno

astuto, non presenti nell’atto di accusa originario (DTF 149 IV 42 consid.

3.4.1, con rif.; cfr. anche Achermann,

in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 35 ad art. 333 CPP).

Per l’accusatore privato la richiesta di modifica/integrazione

dell’accusa ai sensi dell’art. 333 cpv. 1 CPP è uno dei mezzi a sua

disposizione (oltre al reclamo contro decreti di abbandono impliciti) per far

valere i suoi diritti nei casi in cui ritenga l’atto di accusa insufficiente

perché la pubblica accusa ha deciso di non considerare, contrariamente a quanto

da lui sostenuto, certi elementi di fatto aggravanti/qualificanti o che

avrebbero permesso un apprezzamento giuridico più severo. Una richiesta di

modifica/integrazione ai sensi dell’art. 333 cpv. 1 CPP da parte dell’AP dovrà,

quindi, essere presa in considerazione dal tribunale che dovrà valutare, in

applicazione del principio in dubio pro duriore, se essa sia da

accogliere dando la possibilità al MP di modificare/integrare l’accusa. In

assenza di un AP, invece, l’applicazione dell’art. 333 cpv. 1 CPP – che

comporta una deroga al principio dell’immutabilità dell’accusa – è possibile

soltanto entro limiti molto stretti, ossia in modo restrittivo, per evitare che

gravi reati sfocino in un proscioglimento ingiustificato soltanto perché

dall’assunzione delle prove dinanzi al tribunale risulta una possibile nuova

variante dei fatti (DTF 148 IV 124 consid. 2.6.7 combinato con

DTF 149 IV 42 consid. 3.4.1 con rif. a STF 6B_1216/2020 dell’11.04.2022 consid.

1.3.2

e 6B_688-689/2017 del 01.02.2018 che, entrambe, indicano che la nuova

variante dei fatti potrebbe risultare, per esempio, come conseguenza di un

cambio di strategia della difesa). Nella citata DTF 149 IV 42 – discutendo la

questione se sia possibile un’interpretazione estensiva dell’art. 333 cpv.1 CPP

che ne permetta l’applicazione, in modo chiaramente più ampio rispetto al

tenore del disposto, per consentire una modifica/integrazione dell’accusa

rimanendo nell’ambito della medesima fattispecie già ipotizzata con l’atto di

accusa (quesito cui ha risposto negativamente) – il Tribunale federale ha

richiamato vari motivi che concorrono a escludere un’interpretazione estensiva

dell’art. 333 cpv. 1 CPP e a imporre una particolare cautela nella sua

applicazione, motivi fra i quali vi è proprio il fatto che si tratta di una

deroga al principio accusatorio, e in particolare al principio

dell’immutabilità dell’accusa, ciò che impone che tale procedere non possa

diventare la regola, e debba, quindi, rivestire un carattere di eccezionalità (DTF

149.

IV 42 consid. 3.4.4).

Occorre, inoltre, ricordare che il principio dell’immutabilità

dell’accusa deriva, tra l.ltro, anche dal principio della buona fede

processuale (art. 5 cpv. 3 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. a CPP; Achermann, in Basler Kommentar, StPO, 3a

ed. 2023, n. 4 ad art. 333 CPP). Principio della buona fede che deve guidare

l’agire delle autorità penali, come anche quello delle parti alla procedura

penale, e da cui discende, in particolare, il divieto di adottare comportamenti

contraddittori (“venire contra factum proprium”; DTF 143 IV 117 consid.

3.2

con rif.; cfr. anche DTF 147 IV 105 consid. 4.4.3 in fine, 144 IV 189

consid. 5.1; Geth/Reimann, in

Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 54 segg. ad art. 3 CPP).

3.2

Il cpv. 2 dell’art.

333.

CPP prevede la possibilità di consentire al MP, per economia di procedura,

di estendere l’accusa (Erweiterung des Sachverhalts), invece di avviare

una nuova procedura preliminare, ad altri reati (neue Straftaten;

d’autres infractions) commessi dall’imputato che non erano stati indicati

nell’atto di accusa, ciò che pure costituisce una deroga al principio

dell’immutabilità dell’accusa. Tali altri reati devono essere nuovi,

ossia devono essere stati scoperti nel corso della procedura dibattimentale

(DTF 147 IV 167 consid. 1.5.1 [cfr. anche consid. 1.5.5, dove il TF ha

rinunciato all’esame – in concreto non più necessario soltanto in ragione del

generale divieto di applicazione dell’art. 333 cpv. 2 CPP in procedura di

appello – volto a stabilire se si potesse già solo parlare di reato nuovo

ai sensi del disposto in questione, visto che i fatti cui era stata estesa

l’accusa erano “aktenkundig”, ossia risultavano già agli atti]; Achermann, in Basler Kommentar, StPO, 3a

ed. 2023, n. 47 segg. ad art. 333 CPP; Jositsch/Schmid,

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a ed. 2023, n. 6 ad art.

333.

CPP).

4.

4.1

Con decreto di

apertura dell’istruzione del 21 luglio 2019 (AI 2), il PP ha avviato un

procedimento penale nei confronti di IMPU 1 per violenza carnale (art. 190 cpv.

1.

CP) e coazione sessuale (art. 189 cpv. 1 CP). Già dal giorno seguente, il PP

ha, poi, aggiunto alle ipotesi accusatorie anche il reato di atti sessuali con

persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), come si

può vedere nel decreto di apertura dell’istruzione 22 luglio 2019 nei confronti

di IMPU 2 (AI 10) e in apertura del “verbale della persona arrestata”

effettuato ad IMPU 1 (AI 16, PP 22.07.2019 IMPU 1, pag. 1).

Dette ipotesi di violenza carnale e coazione sessuale, pur senza

essere mai state realmente istruite, sono sopravvissute, almeno formalmente,

insieme a quella di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o

inette a resistere, fino ai verbali finali dei tre imputati (AI 175, PP

22.03.2022

IMPU 1, pag. 1; AI 177, PP 23.03.2022 IMPU 2, pag. 1; AI 179, PP

28.04.2022

IMPU 3, pag. 1).

Dopodiché, nella comunicazione 21 luglio 2022 della chiusura

dell’istruzione (AI 181) e, poi, nell’atto di accusa del 25 agosto 2022 esse

sono state scartate a favore del mantenimento della sola imputazione di atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere.

4.2

Dopo la promozione

dell’accusa, la Corte di primo grado ha indetto il dibattimento, senza alcun

atto istruttorio o comunicazione particolari, per il 13 e 14 marzo 2023. Dopo

aver svolto l’istruttoria dibattimentale e la fase della discussione, si è

ritirata in camera di consiglio per deliberare, convocando le parti per la

comunicazione della sentenza il 16 marzo 2023. Sia l’istruttoria dibattimentale

che la discussione si sono svolte esclusivamente intorno all’ipotesi

accusatoria di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a

resistere di cui all’AA. In particolare, né da parte della Corte né da parte

del PP o dell’AP è stata nemmeno accennata l’eventualità di prendere in

considerazione altre fattispecie penali e/o di applicare l’art. 333 CPP (verb.

dib. di primo grado, pag. 1-11 e all. 1).

Il 16 marzo 2023, il presidente della Corte ha annunciato:

“Il Presidente rileva che,

espletata la camera di consiglio, questa Corte ha ritenuto che l’incarto non

fosse sufficientemente maturo per una decisione di merito. Pertanto, giusta

l'art. 349 CPP, è disposta la riapertura del dibattimento e della fase

istruttoria al fine di poter completare le prove, che saranno determinate con

separata decisione (allegato

2).” (verb. dib. di primo grado, pag. 11)

Con la citata “separata decisione”, la Corte di primo grado

– ricordato che “l’atto d’accusa riteneva colpevoli i tre imputati per avere

compiuto, in data 20 luglio 2019 e a danno dell’accusatrice privata, atti

sessuali con persona inetta a resistere” e che “nella requisitoria

l’accusa ha ribadito che, al momento dei fatti, la vittima si trovava sotto

l’influsso di bevande alcoliche e che, detto stato le ha impedito di reagire

alle azioni degli imputati”, ciò che è stato contestato dagli imputati – ha

considerato che “esaminati gli atti di causa anche alla luce di quanto sopra

è emerso che il preciso stato alcolemico della vittima al momento dei fatti non

è stato determinato con sufficiente precisione” e che “detta circostanza

impone di completare l’istruttoria” (verb. dib. di primo grado, all. 2,

pag. 2). I primi giudici hanno, quindi, ritenuto di “sottoporre ad un perito

(uno psichiatra) alcuni quesiti finalizzati a sapere se ACPR, al momento dei

fatti, si trovava in uno stato d’incapacità a resistere” (verb. dib. di

primo grado, all. 2, pag. 2 seg.), “tenuto conto del concetto d’ ‘incapacità

a resistere’ stabilito dalla legge e dalla giurisprudenza, nonché di uno stato

d’ebbrezza della vittima al momento dei fatti non esattamente definito, del

comportamento da lei assunto prima, durante e successivamente gli accadimenti

di cui all’atto d’accusa, in particolare rientrando a casa sola e in auto,

inviando messaggi dal suo domicilio, ecc.” (sic, verb. dib. di primo

grado, all. 2, pag. 3).

Anche qui si nota – a prescindere dall’idoneità o meno

dell’oggetto della perizia così come esposto – che il tema del prospettato

complemento probatorio verte esclusivamente sulla pretesa inattitudine a

resistere dell’AP nell’ambito dell’imputazione di atti sessuali con persone

incapaci di discernimento o inette a resistere di cui all’AA.

Con mandato peritale del 28 aprile 2023, controfirmato dal perito

dr. __________ (doc. TPC 41), è stato posto il seguente quesito peritale:

“dica il perito se, dopo aver

analizzato le risultanze istruttorie agli atti, ovvero le dichiarazioni delle

persone coinvolte, nonché la condotta tenuta dall’accusatrice privata prima e

dopo i fatti a giudizio ed i riscontri peritali eseguiti, sia possibile

affermare che ACPR la notte del 19/20 luglio 2019, e meglio durante i rapporti

sessuali, si trovasse in uno stato di totale incapacità di discernimento, e

quindi di comprendere il senso degli atti di natura sessuale compiuti o di

determinarsi di conseguenza.” (doc. TPC 41, pag. 3)

Sorvolando sull’imprecisione della domanda posta al perito

(dall’inettitudine a resistere di cui all’imputazione che si voleva meglio

indagare si è erroneamente scivolati nell’incapacità di discernimento), si ha

che, con la perizia resa il 10 luglio 2023 (doc. TPC 59), il perito ha risposto

negativamente al quesito postogli con la citata decisione di conferimento del

mandato peritale del 28 aprile 2023. Ma non solo. Oltre a ciò, il perito ha

risposto ad altri quesiti che non gli erano stati posti (si trattava di

quesiti proposti dal PP con scritto 27 marzo 2023 [doc. TPC 20] e poi ribaditi

con scritto 17 aprile 2023 [doc. TPC 29] ma manifestamente respinti dal

presidente della Corte, visto che non sono stati inclusi nel mandato peritale)

e si è espresso su vari temi esulanti dal mandato e dalla sua competenza quale

perito. Ma tant’è.

4.3

Dopo avere, in un

primo tempo, espresso critiche e riserve relativamente alla perizia (e meglio,

relativamente alla conclusione peritale secondo cui l’AP non era inetta a

resistere), chiedendo di sentire il perito in aula per chiarimenti e

complementi (doc. TPC 64), il PP, con scritto del 31 agosto 2023, cambia

radicalmente impostazione e chiede di modificare l’accusa ipotizzando il reato

di violenza carnale ex art. 190 CP (doc. TPC 74).

A motivazione della richiesta, il PP cita una frase del perito,

peraltro decontestualizzandola, secondo cui l’AP “non ha subito la violenza

carnale senza opporre resistenza” e – citando genericamente il perito e una

frase dell’AP da questi riportata “mi ricordo di aver detto di no e ricordo

di essermi messa a piangere” (tratta da un verbale del 2 agosto 2019, AI

90, PP 02.08.2019 ACPR, pag. 7) – argomenta sostanzialmente che, se la vittima

non era totalmente incapace di discernimento, allora “è necessario

prospettare anche il reato più grave di violenza carnale” (doc. TPC 74,

pag. 2).

Ricevutane la possibilità dal presidente della Corte (doc. TPC

79), il PP ha, quindi, presentato il 3 ottobre 2023 l’AA modificato/esteso,

come visto (doc. TPC 87; v. supra, consid. 2), con il quale ha aggiunto,

a carico di IMPU 1, un’ulteriore penetrazione in vagina per ipotesi

avvenuta (lo si ricorda, dopo l’allontanamento degli altri due) quando l’AP era

sdraiata sui sedili posteriori dell’auto e la descrizione dei fatti che –

secondo la (nuova) ipotesi accusatoria di violenza carnale e coazione sessuale

– costituirebbero il mezzo coercitivo in relazione a tutti gli atti sessuali

imputati al solo IMPU 1.

In occasione della riapertura del dibattimento, il 25 ottobre

2023, i primi giudici hanno respinto l’istanza della difesa di IMPU 1 che

chiedeva l’annullamento della modifica/estensione dell’accusa (verb. dib. di

primo grado, all. 3). Ai consid. 12-14 della sentenza impugnata si trova quanto

i primi giudici hanno fornito quale motivazione al riguardo.

5.

In primo luogo,

occorre chinarsi sulla penetrazione in vagina quando l’AP era sdraiata sui

sedili posteriori dell’auto, che viene imputata ad IMPU 1 per la prima volta

con l’AA rimaneggiato del 3 ottobre 2023. Trattandosi di un nuovo atto

sessuale rispetto a quelli già rimproverati ad IMPU 1 con l’AA originario del

25.

agosto 2022, affinché la sua aggiunta – che costituisce un’estensione

dell’accusa ai sensi del cpv. 2 dell’art. 333 CPP – possa essere effettuata,

esso deve essere nuovo, nel senso che deve essere stato scoperto in occasione

della procedura dibattimentale.

Ora, dagli atti del procedimento dinnanzi alla Corte di primo

grado, e in particolare dal verbale del dibattimento e dai relativi allegati,

non risulta nulla che permetta di concludere che di tale ulteriore atto

sessuale si sia venuti a conoscenza durante la procedura dibattimentale e non

prima, né i primi giudici – che nei menzionati consid. 12-14 della sentenza

impugnata sembrano contemplare soltanto il cpv. 1 dell’art. 333 CPP – dicono

alcunché in tal senso. Con il menzionato scritto del 31 agosto 2023 (doc. TPC

74), il PP sembra voler ricondurre il suo cambiamento di approccio alle

risultanze della perizia del dr. __________. La perizia, tuttavia, non contiene

alcun elemento che possa dirsi nuovo e che abbia permesso di venire a

conoscenza di alcun nuovo reato. In particolare, la frase citata dal PP: “non

ha subito la violenza carnale senza opporre resistenza” (che non

costituisce certo un accertamento, né potrebbe esserlo, come si vedrà ancora

più avanti) fa riferimento, come già accennato, a dichiarazioni dell’AP

verbalizzate dallo stesso PP il 2 agosto 2019 (AI 90, PP 02.08.2019 ACPR, pag.

6.

e 7). Ecco l’estratto completo della perizia da cui il PP ha estrapolato la

frase:

‘Oltre a quanto detto sopra la

signora ACPR stessa riferisce nel verbale del 02 agosto 2019, che “…gli dico

di smetterla e mi metto pure a piangere…e… mi ricordo di aver detto di no e

ricordo di essermi messo a piangere”. Ella non ha subito la violenza

carnale senza opporre resistenza’ (doc. TPC 59, perizia 10.07.2023 dr. __________,

pag. 13)

Con osservazioni del 27 settembre 2024, il PP ha sostanzialmente

riproposto, epurandola del riferimento al modificato tasso alcolemico poi

ripristinato (cfr. supra, introduzione, lett. B.2 e consid. 2),

l’argomentazione di cui al citato scritto del 31 agosto 2023, cioè che dalla

perizia del dr. __________

‘emerge un elemento nuovo, ossia

che il “NO” della vittima (“mi ricordo di aver detto di no e ricordo

di essermi messa a piangere”) durante quel breve momento di

coscienza-veglia (flash), espresso alla fine della prima fase (quella che ha

coinvolto i tre imputati) non poteva, secondo il perito, rientrare nelle fasi

di dormiveglia causati dall’eccessiva assunzione di alcol (considerate inoltre

le testimonianze da lui rilevate, il fatto di aver guidato subito dopo ed avere

inviato messaggi) e ciò non sarebbe stato sufficiente per affermare che la

vittima fosse totalmente incapace di discernimento.’ (osservazioni PP

27.09.2024, CARP XVIII)

Tale argomentazione non può essere condivisa.

Da un lato, il preteso “elemento nuovo” non è per nulla

tale: il “No” della vittima” (per dirla con le parole del PP) emergeva,

infatti, chiaramente dagli atti istruttori. D’altro lato, il resto costituiva

la conclusione del perito proprio sul tema controverso che gli era stato

sottoposto. Conclusione peritale che collimava con ciò che le difese degli

imputati hanno sempre sostenuto durante l’intero procedimento, ossia che l’AP

non era totalmente incapace di discernimento, risp. che non era inetta a

resistere.

E si rileva, peraltro, già qui ciò che verrà ribadito anche in seguito

(infra, consid. 8.2 in fine e consid. 8.3), ovvero

che l’esito della perizia, in quanto tale, ha un valore esclusivamente

negativo, ossia scagionante, mentre non apporta positivamente alcunché a

sostegno di altre ipotesi accusatorie né tanto meno di un’estensione

dell’accusa a carico dell’imputato.

Inoltre, lo si ribadisce, lo stralcio di verbale citato dal perito

e a sua volta dal PP proviene dal già sopra menzionato verbale svolto con l’AP

dallo stesso PP il 2 agosto 2019, per cui di certo non si può

parlare al riguardo di un qualsivoglia elemento nuovo.

Ma non solo, si aggiunge che, in ogni caso, da

quanto argomentato dal PP non si vede come possa essere possibile dedurre

l’ipotetica commissione dell’ulteriore penetrazione in vagina quando

l’AP era sdraiata sui sedili posteriori dell’auto, che non era menzionata

nell’accusa originaria e viene aggiunta, lo si ripete ancora una volta, per

la prima volta con l’AA rimaneggiato del 3 ottobre 2023.

Già solo per il mancato adempimento della condizione applicativa

dell’art. 333 cpv.2 CPP della novità del reato aggiunto, dunque, l’estensione

dell’accusa relativa alla (ulteriore) penetrazione vaginale sui sedili

posteriori dell’auto dell’AP (quando gli altri due già si erano allontanati)

non può essere considerata valida. Mancando, dunque, il presupposto processuale

di una regolare (e valida) estensione dell’accusa, il procedimento nei

confronti di IMPU 1 va abbandonato a tal riguardo – ciò che comporta il

decadimento della relativa condanna pronunciata dai primi giudici nei suoi

confronti – senza che sia necessario entrare nel merito del suo appello.

6.

La non entrata nel

merito dell’appello (principale) di IMPU 1 comporta il decadimento dell’appello

incidentale (art. 401 cpv. 3 CPP) con cui l’AP ha impugnato il proscioglimento

di IMPU 1 relativamente all’imputata (con l’AA modificato) violenza carnale per

la penetrazione vaginale avvenuta fuori dall’auto (sentenza impugnata, disp.

2.2). Tale proscioglimento è, pertanto, passato in giudicato e l’appello

incidentale andrà stralciato dai ruoli.

7.

Per quel che

riguarda l’aggiunta della descrizione dei fatti che dovrebbero costituire il

mezzo coercitivo in relazione a tutti gli atti sessuali imputati al solo IMPU 1,

essa riguarda – non solo le due penetrazioni vaginali che, come visto sopra,

non sono più in discussione – bensì anche gli altri atti sessuali imputati al

solo IMPU 1 (il leccamento della vagina e l’eiaculazione in bocca dell’AP) sui

quali i primi giudici non hanno pronunciato nulla (cfr. supra, consid.

2).

Tale mancata trattazione – che costituisce un vizio

di procedura tanto grave da essere, di principio, un motivo di rinvio ex art.

409.

CPP (cfr. DTF 148 IV 155 consid. 1.4.1; Keller,

in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 1 ad art. 409 CPP) – non è

stata oggetto di alcuna impugnazione. Pertanto, essa non può che essere

considerata come proscioglimento implicito passato, incontestato, in giudicato

e, di conseguenza, sottratto all’esame di questa Corte (DTF 147 IV 167 consid.

1.2; Keller,

in Basler Kommentar, StPO, 3a ed. 2023, n. 1 ad art. 404 CPP).

8.

A titolo

puramente abbondanziale, si osserva che l’aggiunta (che andrebbe

verificata e sussunta all’art. 333 cpv. 1 CPP) della descrizione dei

fatti che dovrebbero costituire uno dei presupposti delle nuove

fattispecie penali ipotizzate (violenza carnale e coazione sessuale) per gli

atti sessuali già imputati, come detto, con la versione originaria dell’accusa

non sarebbe, comunque, valida per i motivi che seguono.

8.1

In primo luogo, va

osservato che l’AP non ha mai preteso, durante la procedura preliminare, che

l’oggetto del procedimento avrebbe dovuto essere diverso rispetto a quanto di

fatto istruito dal PP, ossia l’ipotesi di atti sessuali con persone incapaci di

discernimento o inette a resistere, tant’è vero che nulla ha eccepito quando

questi, nella comunicazione 21 luglio 2022 della chiusura dell’istruzione (AI

181), ha prospettato la promozione dell’accusa (soltanto) relativamente al

reato di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a

resistere. Né, tantomeno, l’AP ha presentato reclamo – come avrebbe potuto fare

se avesse ritenuto dati, contrariamente all’opinione del PP, gli elementi di

fatto aggravanti implicitamente abbandonati (cfr. DTF 148 IV 124 consid. 2.6.5)

– quando il PP ha effettivamente promosso l’accusa come prospettato,

abbandonando così implicitamente le iniziali ipotesi di violenza carnale e

coazione sessuale.

E in seguito, dinnanzi alla Corte di primo grado, l’AP non ha

chiesto alcuna modifica o estensione dell’accusa in applicazione dell’art. 333

CPP, ciò che anche avrebbe potuto fare (cfr. supra, consid. 3.1). Anzi,

esprimendosi riguardo alla proposta di modifica/estensione dell’accusa avanzata

dal PP, si è semplicemente rimessa al giudizio della Corte senza prendere

posizione mentre ha comunque tenuto a ribadire le critiche già espresse nei

confronti della perizia (doc. TPC 80, scritto 25.09.2023 dell’avv. RAAP)

manifestando, così, la sua convinzione secondo cui l’ipotesi corretta era

quella di cui all’art. 191 CP. Ne consegue che la richiesta di applicazione

dell’art. 333 cpv.1 CPP – avanzata esclusivamente dal PP e non avendo, in

concreto, funzione di tutela di alcun interesse fatto valere dall’AP – andava

valutata in modo restrittivo e con la medesima cautela che si impone in caso di

assenza di un AP, proprio perché, come visto, l’applicazione del disposto

comporta una deroga al principio dell’immutabilità dell’accusa che deve

rimanere l’eccezione e non diventare la regola.

8.2

Si aggiunge, poi,

sempre a titolo abbondanziale, che praticamente tutta la procedura preliminare

è stata svolta, come visto (v. supra, consid. 4.1), almeno formalmente,

anche per le ipotesi di violenza carnale e di coazione sessuale oltre che di

atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere,

finché il PP ha deciso di promuovere l’accusa soltanto per l’ultimo reato dei

tre ipotizzati. Ciò significa che, così facendo, il PP ha ritenuto non dati

eventuali fatti aggravanti, risp. caratterizzanti i due reati di violenza

carnale e coazione sessuale (in opposizione al reato di atti sessuali con

persone incapaci di discernimento o inette a resistere), ossia quelli che

avrebbero costituito il mezzo coercitivo, presupposto oggettivo di entrambi i

reati scartati, e che in relazione a tali fatti ha abbandonato implicitamente

il procedimento penale.

Ora, considerato che secondo la più recente giurisprudenza del

Tribunale federale sul principio “ne bis in idem” (art. 11 CPP) in

relazione agli abbandoni parziali contestuali alla promozione dell’accusa,

risp. all’emanazione di un DA (cfr. STF 6B_1220/2021 del 03.05.2022 consid.

2.2.2

con rif. a STF 6B_1404/2020 del 17.01.2022 consid. 2.6.6, poi pubblicata

come la già citata DTF 148 IV 124), l’effetto preclusivo dell’abbandono

parziale passato in giudicato non si riferisce all’intero complesso fattuale

del procedimento ma, sì, “ai fatti concretamente interessati da tale

decisione”, questa Corte ritiene che tale effetto preclusivo del principio ne

bis in idem si esplichi anche nel caso di un abbandono parziale implicito

che, come in concreto, non è stato impugnato dall’AP né direttamente con

reclamo né indirettamente mediante richiesta di applicazione dell’art. 333 cpv.

1.

CPP alla Corte di prima istanza (cfr. supra, consid. 8.1). Già solo

per questo motivo, quindi, si renderebbe necessario abbandonare il procedimento

in relazione ai fatti interessati da detto abbandono implicito, ovvero quelli

relativi al mezzo coercitivo presupposto dei reati di violenza carnale e di coazione

sessuale che il PP ha tentato di reintrodurre, senza che le condizioni di cui

all’art. 323 cpv.1 siano date, nel procedimento con l’avallo della Corte di

primo grado.

E si ricorda, al riguardo, che l’esito negativo della perizia del

dr. __________, in quanto tale, non costituisce un fatto nuovo ai sensi

dell’art. 323 cpv. 1 CPP e, come mezzo di prova, di certo non chiama in causa

la responsabilità dell’imputato ai sensi della lett. a del medesimo disposto

(non apportando positivamente alcunché a suo carico), bensì, al contrario, lo

scagiona.

8.3

Ma non solo.

Volendo fare astrazione e non volendo rispondere alla questione di

sapere se un abbandono implicito nelle citate circostanze esplichi o no

l’effetto preclusivo del principio ne bis in idem per i fatti da esso

interessati, la modifica dell’accusa ex art. 333 cpv. 1 CPP operata dal PP con

l’avallo della Corte di primo grado non può essere considerata valida e il

procedimento andrebbe in ogni caso abbandonato relativamente ai fatti oggetto

della stessa anche per i seguenti motivi.

La promozione dell’accusa – in esito allo svolgimento di un’intera

procedura preliminare – secondo una determinata ipotesi accusatoria per

determinati fatti e non secondo una o più altre ipotesi accusatorie, con

contestuale tralasciamento (o abbandono, se si tratta di ipotesi accusatorie

prese in considerazione) dei relativi fatti, implica una scelta deliberata e

ponderata della pubblica accusa. Tale scelta, in particolare relativamente ai

fatti imputati, è, di principio e in ossequio al principio dell’immutabilità

dell’accusa, definitiva e vincolante per l’autorità giudicante (cfr. art. 350

cpv. 1 e art. 340 cpv. 1 lett. b CPP). Come visto, l’applicazione dell’art. 333

cpv.1 CPP consente, ma solo in modo restrittivo e con la dovuta cautela, una

deroga al principio dell’immutabilità dell’accusa, che è anche espressione del

principio della buona fede processuale (art. 5 cpv. 3 Cost., art. 3 cpv. 2

lett. a CPP). Una tale deroga deve presupporre, quindi, dei validi motivi a supporto

dell’applicazione dell’art. 333 cpv.1 CPP, e si ricorda al riguardo che quale

esempio applicativo il Tribunale federale ha citato più di una volta il caso in

cui dall’assunzione delle prove dinanzi al tribunale risulta una possibile

nuova variante dei fatti e segnatamente come conseguenza di un cambio di

strategia della difesa (v. supra, consid. 3.1). In particolare, se

l’applicazione del disposto è richiesta dalla pubblica accusa, tali motivi

dovrebbero essere, quantomeno (e a titolo puramente indicativo) in analogia a

quelli previsti per la riapertura del procedimento ex art. 323 cpv. 1 CPP,

nuove emergenze non risultanti dagli atti della procedura preliminare, che la

stessa pubblica accusa ha condotto.

In concreto, la pubblica accusa sembra aver tentato di dedurre dal

referto peritale del dr. __________ degli elementi atti a giustificare la sua

richiesta di modifica dell’accusa. In particolare, citando una frase del perito

secondo la quale l’AP “non ha subito la violenza carnale senza opporre

resistenza”, che, come si è già detto in precedenza, non costituisce né può

costituire un accertamento. Essa, infatti, ricontestualizzata (v. supra,

per lo stralcio completo, consid. 5), non può che essere un’espressione

infelice – in ogni caso basata su dichiarazioni dell’AP verbalizzate dallo

stesso PP durante la procedura preliminare e, quindi, senza alcuna pretesa di

novità – all’interno di un ragionamento volto in tutt’altra direzione, ossia a

motivare la conclusione secondo cui “con ogni probabilità l’accusatrice

privata non si [trovava] in uno stato di totale incapacità di

discernimento al momento dei fatti” e che “non si può confermare uno

stato di grave compromissione della coscienza” (doc. TPC 59,

perizia 10.07.2023 dr. __________, pag. 14 e 15). In alternativa, non potrebbe

che trattarsi di un accertamento travalicante sia il mandato peritale sia la

competenza del perito, di cui in nessun caso potrebbe essere tenuto conto. Per

il resto, la conclusione della perizia – che si limita a rispondere al quesito

posto (risp. a quesiti non posti) strettamente nell’ambito dell’ipotesi

dell’AA originario – non può certo essere, in sé, un valido motivo atto a

giustificare la modifica dell’accusa come richiesto dal PP. Lo si ricorda,

peraltro, anche qui (cfr. supra, consid. 8.2 in fine): la conclusione

della perizia del dr. __________, in quanto tale, non può che avere un valore

esclusivamente negativo, ossia scagionante, nell’ambito dell’accusa originaria,

mentre non apporta positivamente alcunché a giustificazione di una

modifica/integrazione della stessa.

E altrettanto vale per la Corte di primo grado che, durante tutta

la procedura predibattimentale e dibattimentale fino alla (prima) camera di

consiglio, non ha rilevato nulla né dato il benché minimo segno di voler

procedere a un eventuale discostamento dai fatti e dall’ipotesi accusatoria

sottopostale con l’AA originario e che, poi – ordinata una perizia, a suo

giudizio, necessaria per completare la situazione probatoria sempre nella

stessa ottica, ossia quella dell’AA originario –, ammette la richiesta di

modifica dell’accusa con la seguente (singolare) motivazione (preceduta da

considerazioni di diritto invero di non facile comprensione, che non vengono

riportate):

“Ora, nel caso concreto, lo stato

di ebrietà di ACPR, ossia la questione a sapere se la sera del 19/20 luglio

2019.

era talmente ubriaca da poter essere qualificata come “inetta a

resistere” ai sensi dell’art. 191 CP, è stata oggetto di discussione in

sede dibattimentale, poiché, secondo le difese, la versione dell’accusa in

proposito non era corroborata da riscontri oggettivi. Il quesito formulato

concerne un fatto esposto nell’atto d’accusa del 25 agosto 2022 (cfr. ACC __________:

“[…] approfittando scientemente della di lei evidente incapacità di

discernimento e inettitudine a resistere dovute allo stato di evidente

intossicazione da alcool in cui la stessa si trovava [alcolemia: min. 1.35 –

max. 3.10 grammi per mille]”), che però, come dimostra l’esito del

complemento istruttorio ordinato all’epoca, non era stato sufficientemente

comprovato.

Ne consegue che la condizione posta

dal CPP per l’applicazione dell’art. 333 cpv. 1 CPP era pienamente soddisfatta

(tant’è che il Procuratore Pubblico ne ha effettivamente usufruito, formulando

una richiesta di estensione dell’accusa), ma, fatto ancor più importante,

l’applicazione dell’art. 333 cpv. 1 CPP, a mente della Corte, ha altresì

permesso di garantire maggiormente il rispetto dei diritti degli imputati, i

quali, in occasione del secondo processo, avrebbero potuto (se avessero

voluto), prendere posizione in merito.” (sentenza impugnata, consid. 14, pag.

28.

seg.)

Tale motivazione – che dà pacificamente atto che “un fatto

esposto nell’atto d’accusa del 25 agosto 2022”, che costituisce uno dei

presupposti del reato imputato, “come dimostra l’esito del

complemento istruttorio ordinato all’epoca, non era stato sufficientemente

comprovato” e pretende di trarne come conseguenza che

“la condizione posta dal CPP per l’applicazione dell’art. 333 cpv. 1

CPP era pienamente soddisfatta (tant’è che il Procuratore Pubblico ne ha

effettivamente usufruito, formulando una richiesta di estensione dell’accusa)”

– non può essere ammessa, perché risulta chiaramente insufficiente e logicamente

viziata da un ragionamento circolare (petitio principii).

La decisione di ammettere la richiesta di modifica dell’accusa

avalla, dunque, senza alcun valido motivo, un comportamento contraddittorio

della pubblica accusa e si rivela, a sua volta, come un comportamento

contraddittorio che non può essere tutelato.

8.4

Ne consegue che non si

potrebbe, in ogni caso, entrare nel merito dell’accusa modificata,

inammissibile, e il procedimento nei confronti di IMPU 1 andrebbe abbandonato

anche a tale riguardo se i proscioglimenti impliciti (per il leccamento della

vagina e l’eiaculazione nella bocca dell’AP) non fossero, come visto, passati

in giudicato.

In tale ipotesi (ossia, in quella secondo cui i rispettivi

proscioglimenti non fossero passati in giudicato), poi, i due atti sessuali in

questione, già indicati sulla versione originaria del 25 agosto

2022.

dell’AA (così come, peraltro, la già menzionata penetrazione vaginale

fuori dall’auto, oggetto di esplicito proscioglimento per titolo di violenza

carnale), rimarrebbero comunque oggetto (a titolo di atti sessuali con persone

incapaci di discernimento o inette a resistere) del proscioglimento di cui al

disp. 2.1 della sentenza di primo grado, passato in giudicato, che si riferisce

chiaramente all’AA originario del 25 agosto 2022 nella sua integralità.

pretesa civile dell’AP

9.

Visto l’abbandono

del procedimento e la non entrata nel merito dell’appello di IMPU 1 con

conseguente decadimento dell’appello incidentale dell’AP, la pretesa civile da

questa fatta valere deve essere rinviata al foro civile.

tasse, spese e indennità

10.

Visti i

proscioglimenti e l’abbandono del procedimento, tasse e spese procedurali di

primo grado vanno integralmente poste a carico dello Stato.

Altrettanto vale per le spese della difesa d’ufficio dell’imputato

e del gratuito patrocinio dell’AP per la procedura di primo grado, che sono

definitivamente a carico dello Stato.

11.

Con istanza di

indennizzo del 9 marzo 2023 presentata in occasione del dibattimento di primo

grado (doc. dib. di primo grado n. 4), IMPU 1 ha chiesto la riparazione del

torto morale ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP per il carcere preventivo subito in

ragione di fr. 200.- al giorno per i 23 giorni di carcerazione subiti dal

22.

luglio 2019 al 13 agosto 2019, ossia fr. 4'600.-, oltre a interessi dal

giorno di incarcerazione.

Visto l’esito del procedimento e la conformità alla giurisprudenza

della richiesta sia quanto al calcolo della riparazione che a quello degli

interessi, essa va integralmente accolta.

12.

Visto l’esito del

procedimento di appello, gli oneri processuali relativi all’appello principale

di IMPU 1 e all’appello incidentale dell’AP, a beneficio del gratuito

patrocinio, vanno posti a carico dello Stato.

spese per il gratuito patrocinio dell’AP in procedura di

appello

13.

Con la sua nota

professionale del 30 settembre 2024, l’avv. RAAP, patrocinatrice d’ufficio

dell’AP, ha esposto 15.05 ore di lavoro (di cui 12.55 alla tariffa oraria di

fr. 180.- e 2.5 alla tariffa oraria di fr. 90.-) per onorari di

fr. 2'484.-, spese di fr. 149.05 e IVA di fr. 212.60, per un

totale di fr. 2'845.65.

La nota della patrocinatrice – sul cui ammontare il PP, con

scritto del 17 ottobre 2024, ha dichiarato di non avere particolari

osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio della Corte – appare

congrua e va riconosciuta così come esposta.

Visto l’esito del procedimento, le spese per il gratuito

patrocinio dell’AP sono poste integralmente e definitivamente a carico dello

Stato.

spese per la difesa d’ufficio in procedura di appello

14.

Con la sua nota

professionale del 30 settembre 2024, l’avv. DIUF 1, per la difesa d’ufficio di IMPU

1, ha esposto 9 ore e 10 minuti di lavoro (alla tariffa oraria di

fr. 180.-) per onorari di fr. 1'650.-, spese di fr. 165.- e IVA

fr. 146.90, per un totale di fr. 1'961.90.

Anche la nota della difesa d’ufficio – sul cui ammontare il PP,

con il citato scritto, ha parimenti dichiarato di non avere particolari

osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio della Corte – appare

congrua e va riconosciuta così come esposta.

Visto l’esito del procedimento, le spese per la difesa d’ufficio

di IMPU 1 in appello sono poste integralmente e definitivamente a carico dello

Stato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 11, 80 segg., 84, 320, 329,

333, 340, 348 segg., 350, 379 segg., 398 segg., 401, 403 CPP,

5 cpv. 3, 29 cpv. 2, 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2

patto ONU II,

189, 190, 191 CP (nella loro versione in vigore prima del 1.

luglio 2024),

nonché, sulle spese, gli art. 422 segg., 426, 428 CPP e la LTG, e,

sulle indennità, gli art. 429, 433 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria

per la fissazione delle ripetibili,

pronuncia:

I. Il procedimento

avviato nei confronti di IMPU 1 è abbandonato limitatamente ai fatti oggetto

della modifica/estensione 3 ottobre 2023 dell’accusa, nella misura in cui essi

non sono già oggetto di proscioglimenti passati in giudicato.

II. Non si entra nel

merito dell’appello presentato da IMPU 1.

III. L’appello

incidentale dell’AP è stralciato dai ruoli.

1. Di conseguenza,

ricordato che, in assenza di

impugnazione, i dispositivi n. 2.1,

2.2, 3, 4, 7/7.1, 8/8.1, 10, 12.1, 13.1

della sentenza 27 ottobre 2023 della Corte delle assise criminali sono passati

in giudicato,

ricordato, in particolare, che IMPU

1 è già stato prosciolto dall’imputazione di atti sessuali con persone incapaci

di discernimento o inette a resistere per i fatti di cui all’atto d’accusa __________

del 25 agosto 2022 e dall’imputazione di violenza carnale di cui al punto B.2

dell’atto d’accusa __________ modificato il 3 ottobre 2023 limitatamente

all’aver nuovamente penetrato l’AP in vagina fuori dall’auto, nonché,

implicitamente, dall’imputazione di coazione sessuale in relazione a un

leccamento della vagina e a un’eiaculazione in bocca di cui all’accusa

modificata del 3 ottobre 2023,

e che i dispositivi n. 1, 5/5.1, 6,

9/9.1+9.2, 11, 12.2, 12.3. 13.2, 13.3 della medesima sentenza decadono,

1.1. le pretese civili

dell’AP sono rinviate al competente foro civile;

1.2. le spese procedurali

di primo grado sono poste integralmente a carico dello Stato;

1.3. le spese per la difesa

d’ufficio di primo grado di IMPU 1 sono definitivamente poste a carico dello

Stato;

1.4. le spese per il

gratuito patrocinio di primo grado dell’AP sono poste definitivamente a carico

dello Stato;

1.5. lo Stato della

Repubblica e del Canton Ticino rifonderà a IMPU 1 fr. 4'600.- oltre

interessi al 5% dal 22 luglio 2019 a titolo di riparazione del torto morale per

ingiusta carcerazione ex art. 429 cpv. 1 lett. c CPP.

2. Le spese per il

gratuito patrocinio dell’accusatrice privata relative alla procedura di appello

sono a carico dello Stato.

2.1. Per

le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all’avv. RAAP vengono

riconosciuti:

- onorario fr. 2'484.00

- spese fr. 149.05

- esborsi fr. -

- IVA fr. 212.60

Totale

fr. 2'845.65

da porre a carico dello Stato.

2.2. La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore,

all’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia,

Residenza governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente

dispositivo e la nota d’onorario.

2.3. Contro

la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3. Le

spese per la difesa d’ufficio di IMPU 1 relative alla procedura di appello sono

a carico dello Stato.

3.1. Per

le sue prestazioni relative alla procedura di appello, all’avv. DIUF 1 vengono

riconosciuti:

- onorario fr. 1'650.00

- spese fr. 165.00

- esborsi fr. -

- IVA fr. 146.90

Totale

fr. 1'961.90

da porre a carico dello Stato.

3.2. La

richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del difensore, all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza

governativa, 6501 Bellinzona, allegando l’originale del presente dispositivo e

la nota d’onorario.

3.3. Contro

la presente tassazione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al

Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

4. Gli

oneri processuali relativi all’appello di IMPU 1 consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti a carico dello

Stato.

5. Gli

oneri processuali relativi all’appello dell’accusatrice privata consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 2'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 2'200.-

sono posti a carico dello

Stato.

6. Intimazione a:

__________

7. Comunicazione a:

__________

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90

a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art.

81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.