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Decisione

20.2004.13-2

Espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona industriale)

5 maggio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I prezzi concernenti la zona J1 risalgono al 1997 ma possono comunque essere

presi in considerazione poiché, in genere, essendo prevalentemente legati alla

redditività delle costruzioni, i valori nelle zone industriali non sono

soggetti a lievitazioni significative – ciò a differenza delle zone

residenziali nelle quali i prezzi di compra-vendita sono determinati sulla base

di altri criteri e possono essere influenzati anche da fattori prettamente

soggettivi. Per la verità la mancanza di transazioni negli anni immediatamente

precedenti la data determinante tendenzialmente è sintomo di un certo

rallentamento del mercato immobiliare. In concreto, tuttavia, ciò non significa

che la zona sia poco attrattiva; anzi, è piuttosto vero il contrario perché

negli ultimi anni il comprensorio è stato oggetto di una certa espansione

edilizia, ed inoltre perché si trattata di una zona industriale completamente

attrezzata per ciò che concerne in particolare gli allacciamenti alle vie di

comunicazione sia su strada (accesso stradale e vicinanza allo svincolo

autostradale A2) sia su ferro (allacciamento alla linea ferrovia tramite un

binario di raccordo).

Infine non è trascurabile che quasi tutte le transazioni reperite per la zona

J1 si riconducono ad operazioni analoghe alla presente procedura nelle quali

l’acquirente era lo stesso Comune.

Nel complesso si può quindi ritenere che nel 2003 il valore medio dei terreni

posti nella zona J1 fosse di ca. fr. 250.- il mq.

Il mapp. no. 55 è un terreno completamente urbanizzato comodamente servito ed

accessibile che per ampiezza e conformazione si presta senz’altro ad essere

utilizzato razionalmente secondo i parametri di zona; tali caratteristiche lo

pongono indubbiamente nella categoria dei buoni terreni sfruttabili a fini

industriali. L’esistente onere non incide sull’edificabilità del terreno.

Pertanto, considerata la situazione complessivamente e visto che nel fissare

l’indennità il Tribunale non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 40

cpv. 1 Lespr.), l’importo è fissato in fr. 250.- il mq.

4.L’indennità

espropriativa è completata con gli interessi a decorrere dal 15.2.2003 ed ai

Considerandi

seguenti saggi usuali fissati dal Tribunale federale:

- del 4% dal 15.2.2003 al 30.4.2003

- del 3.50% dal 1°.5.2003 in poi.

5.

La

tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73

cpv. 1 Lespr.). L’espropriata, patrocinata da un legale, ha diritto alla

rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle

difficoltà invero contenute della causa.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. mq 220 del

mapp. no. 55 l’ente espropriante verserà all’espropriata un’indennità di fr.

250.

- il mq oltre interessi ai seguenti saggi usuali:

- del 4% dal 15.2.2003 al 30.4.2003

- del 3.50% dal 1°.5.2003 in poi.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata

fr. 1’500.- per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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