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Decisione

20.2004.13-3

Espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona industriale)

5 maggio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I prezzi concernenti la zona J1 risalgono al 1997 ma possono comunque essere

presi in considerazione poiché, in genere, essendo prevalentemente legati alla

redditività delle costruzioni, i valori nelle zone industriali non sono

soggetti a lievitazioni significative – ciò a differenza delle zone

residenziali nelle quali i prezzi di compra-vendita sono determinati sulla base

di altri criteri e possono essere influenzati anche da fattori prettamente

soggettivi. Per la verità la mancanza di transazioni negli anni immediatamente

precedenti la data determinante tendenzialmente è sintomo di un certo

rallentamento del mercato immobiliare. In concreto, tuttavia, ciò non significa

che la zona sia poco attrattiva; anzi, è piuttosto vero il contrario perché

negli ultimi anni il comprensorio è stato oggetto di una certa espansione

edilizia, ed inoltre perché si trattata di una zona industriale completamente

attrezzata per ciò che concerne in particolare gli allacciamenti alle vie di

comunicazione sia su strada (accesso stradale e vicinanza allo svincolo

autostradale A2) sia su ferro (allacciamento alla linea ferrovia tramite un

binario di raccordo). Infine non è trascurabile che quasi tutte le transazioni

reperite per la zona J1 si riconducono ad operazioni analoghe alla presente

procedura nelle quali l’acquirente era lo stesso Comune.

Nel complesso si può quindi ritenere che nel 2003 il valore medio dei terreni

posti nella zona J1 fosse di ca. fr. 250.- il mq.

Il mapp. no. 212 è un terreno urbanizzato, già accessibile grazie al diritto di

passo sulla confinante part. no. 213, che ha il pregio di essere ancora

inedificato e che per ampiezza e conformazione si presta senz’altro ad essere

utilizzato razionalmente secondo i parametri di zona; tali caratteristiche lo

pongono indubbiamente nella categoria dei buoni terreni sfruttabili a fini

industriali. Gli esistenti oneri non incidono sull’edificabilità del terreno; in

particolare l’onere riferito alla linea elettrica ad alta tensione non ne

riduce le possibilità di sfruttamento poiché la linea stessa corre nella parte

verso l’argine del fiume e si limita a sfiorare il suo confine occidentale.

Pertanto, considerata la situazione complessivamente e visto che nel fissare

l’indennità il Tribunale non è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 40

cpv. 1 Lespr.), l’importo è fissato in fr. 250.- il mq.

4.L’indennità

espropriativa è completata con gli interessi a decorrere dal 15.2.2003 ed ai

seguenti saggi usuali fissati dal Tribunale federale:

- del 4% dal 15.2.2003 al 30.4.2003

- del 3.50% dal 1°.5.2003 in poi.

Considerandi

5.

Da

ultimo va rilevato che con scritto del 6.3.2008 gli espropriati hanno

comunicato che nel frattempo la strada SS4 è stata prolungata privatamente di

ca. ml 40 ed hanno proposto che il Comune proceda anche all’espropriazione di

questo tratto stradale (cfr. piano allegato).

Premesso che all’udienza del 4.4.2008 il Comune ha dichiarato di non voler

procedere, per il momento, all’acquisizione del predetto sedime, la questione

non può comunque essere risolta in questa sede. Infatti, come già spiegato

all’udienza, la facoltà di avviare un procedimento espropriativo spetta solo a

chi è titolare del diritto per legge, ossia al Comune stesso (art. 2 cpv. 1

Lespr.), mentre il Tribunale di espropriazione non ha la competenza per

costringere l’ente pubblico a procedere all’espropriazione.

6.

La

tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73

cpv. 1 Lespr.). Gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un

legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. mq 45 del

mapp. no. 212 l’ente espropriati verserà agli espropriati fr. 250.- il mq oltre

interessi ai seguenti saggi usuali:

- del 4% dal 15.2.2003 al 30.4.2003

- del 3.50% dal 1°.5.2003 in poi.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.-

sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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