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Decisione

20.2004.14-1

approvazione progetti definitivi (opere di sistemazione stradale)

27 aprile 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i progetti definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria

subordinandone la validità all’approvazione ed al giudizio definitivo del

Tribunale di espropriazione (art. 33 cpv. 1 e 4 Lstr.; Messaggio del

6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del

23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);

-

che in principio non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con

l’approvazione del PR (art. 33 cpv. 3 Lstr.);

-

che le sole eccezioni tendenti ad attenuare le conseguenze per l’ente pubblico

derivanti da una rigida applicazione dell’obbligo di pianificare, concernono i

lavori di semplice manutenzione e gli interventi cosiddetti di miglioria.

Infatti gli interventi di miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la

strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente,

senza modificarne in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura –

sottostanno unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a

Lstr.), anche perché sovente non sono altro che l’eventuale appendice di un’opera

stradale già pianificata ed esistente;

-

che pertanto in applicazione dell’art. 39a Lstr. a fronte di un intervento di

miglioria compete al Tribunale di espropriazione di dirimere eventuali

opposizioni e, prima ancora, di effettuare d’ufficio e con pieno potere

cognitivo il vaglio del progetto definitivo e della sua pubblica utilità (cfr. RDAT

I-1998 no. 52 c. 7, II-1998 no. 25 c. 3.2.) nell’ottica dei suoi contenuti,

della sua incidenza e della sicurezza (art. 7 Lstr.), fermo restando che tale

esame non può estendersi anche ad un sindacato di opportunità ritenuto l’ampio

margine di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto

dalla norma che disciplina la concezione delle strade e dal divieto di arbitrio

(RDAT 1990 no. 53 c. 7);

-

che il Piano particolareggiato della zona nucleo di villaggio (PPNV) di L__________

approvato il 18.2.1997 prevede che la strada che attraversa il nucleo sia

completata con un arredo ed una pavimentazione differenziata a fungere quale

moderazione del traffico (cfr. estratto PPNV);

-

che l’opera non altera la funzionalità della strada configurandosi quindi come

intervento di miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr.;

-

che la realizzazione di opere a cura della pubblica amministrazione così come

gli interventi espropriativi, devono essere sorretti da un interesse pubblico

oltre che proporzionati. Occorre, cioè, che avvantaggino la collettività con

forza preponderante rispetto ad interessi meramente privatistici e che si

adeguino ad un canone di razionalità, sì da non eccedere i limiti di quanto è

necessario al concretarsi del fine perseguito (art. 1 Lespr.; Hess/Weibel,

Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 10 ss; Grisel,

Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. II,

Nr. 123 B IV e V);

-

che nel complesso i lavori, già brevemente descritti e risultanti nel dettaglio

dalla relazione tecnica e dai piani, sono finalizzati a risanare il tratto

stradale e ad adeguarlo alle esigenze del nucleo, specie dei pedoni,

Considerandi

conformemente a quanto sancito dal PPNV, ai dettami della tecnica, del concetto

di sicurezza del traffico e della funzione della strada stessa cui

conferiscono, peraltro, un aspetto uniforme e decoroso;

-

che pertanto il progetto si rivela sorretto da un sufficiente interesse

pubblico ed è proporzionato siccome idoneo a raggiungere lo scopo prefissato

dall’ente pubblico;

-

che del resto l’espropriato nemmeno l’ha contestato, la sua opposizione essendo

limitata al principio dell’espropriazione;

-

che tuttavia, in linea generale l’invasione delle proprietà private confinanti

è ridotta a quanto è strettamente indispensabile per l’esecuzione delle opere,

ossia ad una striscia di terreno lungo le abitazioni esistenti che già

attualmente è parte integrante del sedime stradale;

-

che i timori dell’espropriato si riconducono all’eventualità di infiltrazioni

d’acqua dalla carreggiata e dal vicino incrocio del Fontanone;

-

che tuttavia, poiché l’opera dev’essere eseguita secondo le regole dell’arte e

secondo metodi tecnicamente progrediti, in particolare adottando i

provvedimenti necessari alla sicurezza dell’opera stessa, delle persone e dei

beni (art. 7 Lstr.), ovviamente il Comune dovrà provvedere affinché il raccordo

tra lo stabile al mapp. no. 172 e la strada sia realizzato in maniera

confacente predisponendo il deflusso delle acque onde evitare infiltrazioni

(cfr. verbale del 6.2.2003);

-

che tutto ciò considerato, nella ponderazione degli interessi in gioco,

l’interesse pubblico all’esecuzione dei lavori prevale sull’interesse

soggettivo manifestato dall’opponente;

-

che pertanto l’opposizione all’espropriazione dev’essere respinta;

-

che sull’indennità il Tribunale si pronuncerà con giudizio separato (art. 45

cpv. 5 Lespr.);

-

che l’espropriato non si è avvalso delle consulenza di un legale per cui non si

assegnano ripetibili.

richiamati

gli art. 33, 39a Lstr., 20 ss Lespr.

dichiara

e pronuncia: 1. I progetti definitivi inerenti ai lavori di

sistemazione della strada __________ – Via B__________ a L__________ sono

approvati.

2.

L’opposizione all’espropriazione è respinta.

3.

La tassa di giustizia e le spese per il

presente giudizio in fr. 500.- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano

ripetibili.

4.

La presente decisione è definitiva.

5.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Armando

Petrini

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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