20.2004.14-1
approvazione progetti definitivi (opere di sistemazione stradale)
27 aprile 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
20.2004.14-1
Data decisione, Autorità:
27.04.2005, TE
Titolo:
approvazione progetti definitivi (opere di sistemazione stradale)
APPROVAZIONE PROGETTO
art. 20 LESPR
art. 33 LSTRADE
art. 39a LSTRADE
Incarto n.
20.2004.14
45/02
Lugano
27 aprile 2005
approvazione
progetto
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Dario Medici
arch. Ferruccio Robbiani
Segretario
giudiziario
Armando
Petrini
statuendo
nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione promossa da
ISEP
1
rappr.
dal RA 1
contro
COES
1
nell'ambito
delle opere di sistemazione di Via C__________ -Via B__________
relativamente
al mapp. no. 172,
ed
ora sull’opposizione all’espropriazione,
considerato
in fatto ed in diritto
-
che il Comune di L__________ è promotore delle opere di sistemazione stradale
in Via B__________ e C__________ conformemente a quanto è previsto dal Piano
particolareggiato del nucleo (PPNV), con lo scopo dichiarato di ridurre la
velocità di transito. Il progetto, che comporta espropriazioni varie, consiste
nella creazione di superfici pedonali sui due lati della strada e nella
sostituzione della pavimentazione esistente con materiali pregiati. La strada è
dunque suddivisa in compartimenti che, oltre a garantire una certa sicurezza ai
pedoni, fungono da moderazioni del traffico (cfr. relazione tecnica e
planimetrie);
-
che il Consiglio Comunale ha stanziato il credito nel corso della seduta del
26.4.1999 (MM no. 91/99);
-
che il progetto e gli atti di esproprio sono stati pubblicati dal 15.7 al
14.8.2002;
-
che la realizzazione dell’opera implica l’espropriazione di mq 6 del mapp. no.
172, proprietà di COES 1, per i quali il Comune ha offerto un’indennità di fr. 30.-
il mq (cfr. tabella di espropriazione);
-
che con scritto 9.8.2002 il proprietario si è opposto all’espropriazione senza
esprimersi invece sull’indennità;
-
che all’udienza del 6.2.2003 l’espropriato ha proposto, in luogo
dell’indennità, la permuta del sedime espropriato con una superficie di mq 20
sul retro della casa da staccare dal mapp. no. 77;
-
che con scritti, rispettivamente dell’11.2. e 28.4.2003 il Comune ha rifiutato
la permuta e l’espropriato ha quindi confermato l’opposizione;
-
che di principio qualsiasi attività d’incidenza territoriale dev’essere
pianificata (art. 75 CF e 2 LPT) ed in particolare, per quanto attiene la rete
viaria, almeno il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura
devono figurare nel PR (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p LALPT);
-
che ai fini dell’attuazione concreta del piano del traffico comunale la Legge
sulle strade (Lstr.), dichiarando applicabile la Legge di espropriazione
(Lespr.), assoggetta ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella
usuale di rilascio del permesso di costruzione giusta la Legge edilizia – tutti
Fatti
i progetti definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria
subordinandone la validità all’approvazione ed al giudizio definitivo del
Tribunale di espropriazione (art. 33 cpv. 1 e 4 Lstr.; Messaggio del
6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del
23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);
-
che in principio non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con
l’approvazione del PR (art. 33 cpv. 3 Lstr.);
-
che le sole eccezioni tendenti ad attenuare le conseguenze per l’ente pubblico
derivanti da una rigida applicazione dell’obbligo di pianificare, concernono i
lavori di semplice manutenzione e gli interventi cosiddetti di miglioria.
Infatti gli interventi di miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la
strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente,
senza modificarne in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura –
sottostanno unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a
Lstr.), anche perché sovente non sono altro che l’eventuale appendice di un’opera
stradale già pianificata ed esistente;
-
che pertanto in applicazione dell’art. 39a Lstr. a fronte di un intervento di
miglioria compete al Tribunale di espropriazione di dirimere eventuali
opposizioni e, prima ancora, di effettuare d’ufficio e con pieno potere
cognitivo il vaglio del progetto definitivo e della sua pubblica utilità (cfr. RDAT
I-1998 no. 52 c. 7, II-1998 no. 25 c. 3.2.) nell’ottica dei suoi contenuti,
della sua incidenza e della sicurezza (art. 7 Lstr.), fermo restando che tale
esame non può estendersi anche ad un sindacato di opportunità ritenuto l’ampio
margine di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto
dalla norma che disciplina la concezione delle strade e dal divieto di arbitrio
(RDAT 1990 no. 53 c. 7);
-
che il Piano particolareggiato della zona nucleo di villaggio (PPNV) di L__________
approvato il 18.2.1997 prevede che la strada che attraversa il nucleo sia
completata con un arredo ed una pavimentazione differenziata a fungere quale
moderazione del traffico (cfr. estratto PPNV);
-
che l’opera non altera la funzionalità della strada configurandosi quindi come
intervento di miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr.;
-
che la realizzazione di opere a cura della pubblica amministrazione così come
gli interventi espropriativi, devono essere sorretti da un interesse pubblico
oltre che proporzionati. Occorre, cioè, che avvantaggino la collettività con
forza preponderante rispetto ad interessi meramente privatistici e che si
adeguino ad un canone di razionalità, sì da non eccedere i limiti di quanto è
necessario al concretarsi del fine perseguito (art. 1 Lespr.; Hess/Weibel,
Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 10 ss; Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. II,
Nr. 123 B IV e V);
-
che nel complesso i lavori, già brevemente descritti e risultanti nel dettaglio
dalla relazione tecnica e dai piani, sono finalizzati a risanare il tratto
stradale e ad adeguarlo alle esigenze del nucleo, specie dei pedoni,
Considerandi
conformemente a quanto sancito dal PPNV, ai dettami della tecnica, del concetto
di sicurezza del traffico e della funzione della strada stessa cui
conferiscono, peraltro, un aspetto uniforme e decoroso;
-
che pertanto il progetto si rivela sorretto da un sufficiente interesse
pubblico ed è proporzionato siccome idoneo a raggiungere lo scopo prefissato
dall’ente pubblico;
-
che del resto l’espropriato nemmeno l’ha contestato, la sua opposizione essendo
limitata al principio dell’espropriazione;
-
che tuttavia, in linea generale l’invasione delle proprietà private confinanti
è ridotta a quanto è strettamente indispensabile per l’esecuzione delle opere,
ossia ad una striscia di terreno lungo le abitazioni esistenti che già
attualmente è parte integrante del sedime stradale;
-
che i timori dell’espropriato si riconducono all’eventualità di infiltrazioni
d’acqua dalla carreggiata e dal vicino incrocio del Fontanone;
-
che tuttavia, poiché l’opera dev’essere eseguita secondo le regole dell’arte e
secondo metodi tecnicamente progrediti, in particolare adottando i
provvedimenti necessari alla sicurezza dell’opera stessa, delle persone e dei
beni (art. 7 Lstr.), ovviamente il Comune dovrà provvedere affinché il raccordo
tra lo stabile al mapp. no. 172 e la strada sia realizzato in maniera
confacente predisponendo il deflusso delle acque onde evitare infiltrazioni
(cfr. verbale del 6.2.2003);
-
che tutto ciò considerato, nella ponderazione degli interessi in gioco,
l’interesse pubblico all’esecuzione dei lavori prevale sull’interesse
soggettivo manifestato dall’opponente;
-
che pertanto l’opposizione all’espropriazione dev’essere respinta;
-
che sull’indennità il Tribunale si pronuncerà con giudizio separato (art. 45
cpv. 5 Lespr.);
-
che l’espropriato non si è avvalso delle consulenza di un legale per cui non si
assegnano ripetibili.
richiamati
gli art. 33, 39a Lstr., 20 ss Lespr.
dichiara
e pronuncia: 1. I progetti definitivi inerenti ai lavori di
sistemazione della strada __________ – Via B__________ a L__________ sono
approvati.
2.
L’opposizione all’espropriazione è respinta.
3.
La tassa di giustizia e le spese per il
presente giudizio in fr. 500.- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano
ripetibili.
4.
La presente decisione è definitiva.
5.
Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente Il
segretario giudiziario
Margherita
De Morpurgo Armando
Petrini
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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