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Decisione

20.2004.16-7

espropriazione formale

2 marzo 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara e

pronuncia: 1. Il ISEP 1 verserà al

proprietario del mapp. no. 424 RFD un'indennità di fr. 430.-- il mq per

l’espropriazione formale di ca. 39 mq. oltre interessi al 3,5% a far tempo dal

1.10.2003.

2. La tassa di giustizia

e le spese in fr. 300.-- sono a carico del ISEP 1 con l'obbligo di

rifondere all'espropriato fr. 600.-- per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

Considerandi

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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