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Decisione

20.2004.16-8

espropriazione formale

2 marzo 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara e

pronuncia: 1. Il ISEP 1 verserà

alla COCE 1, proprietaria del mapp. no. 502 di Lugano- Sez. Pazzallo, le

seguenti indennità:

1.1. fr. 430.-- il mq per l'espropriazione formale di

ca. 88 mq;

1.2. fr. 6'132.-- per la soppressione di no. 1 posto auto esterno;

1.3. fr. 5'714.-- a corpo per la soppressione di piante varie.

2.Sulle indennità espropriative è dovuto l'interesse al saggio

usuale del 3,5% a far tempo dal 1.10.2003

3.La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-- nonché le spese peritali in fr. 541.-- per il presente

giudizio sono a carico del ISEP 1 con

l'obbligo di rifondere all'espropriata fr. 800.-- per ripetibili.

4.Contro

la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale

Considerandi

amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

MCOM

-

MCOM

-

MCOM

-

ISEP 1

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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