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Decisione

20.2004.18-1

espropriazione formale

29 marzo 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. mq 120 del

mapp. no. 457 il ISEP 1 è tenuto a versare un’indennità di fr. 950.- il mq oltre

interessi al 3.5% a decorrere dal 19.11.2003.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.--

sono a carico del ISEP 1 con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 600.-

per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

Considerandi

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

presidente il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Armando

Petrini

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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