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Decisione

20.2004.18-3

espropriazione formale (indennità per terreni in zona edificabile R6; sentenza parzialmente riformata nel punto n. 1.2 del dispositivo dalla decisione 21.11.2005 del TRAM)

29 marzo 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i parametri R6 sono dunque realizzabili anche se non in maniera ottimale per la

ridotta superficie entro la quale è consentita l’edificazione. Viceversa, per

lo stesso motivo, essendo limitata al 24.8% (207 : 833) rispettivamente al 24.6%

(198 : 805), l’occupazione massima del 30% non può essere raggiunta.

Il condizionamento dato dalla superficie è un fattore sfavorevole legato alla

stessa particella che è riscontrabile già prima dell’intervento espropriativo e

che quest’ultimo non inasprisce ulteriormente.

Pertanto, giustificandosi una riduzione del 15% ca. rispetto al valore medio di

zona, l’indennità è fissata in fr. 800.- il mq.

5. 5.1.

L’espropriato sostiene che il fronte stradale della particella ospita

comodamente 6 posteggi, utilizzati a fini espositivi, 3 dei quali saranno

soppressi in seguito all’intervento espropriativo e la cui rinuncia legittima

un indennizzo quantificato complessivamente in fr. 59'400.-.

Il sacrificio di posteggi o di aree destinate a posteggio si annovera,

normalmente, tra i pregiudizi indennizzabili in applicazione dell’art. 11 let.

b Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192) ed è individuabile

nella perdita del valore a reddito.

Trattandosi di risarcimento aggiuntivo e dovendo escludere l’indebito cumulo di

indennità, è rifuso solo il pregiudizio che non è già coperto dal valore venale

del diritto espropriato. Perciò il danno è solitamente calcolato detraendo dal

valore di locazione capitalizzato del posteggio, il valore venale della

superficie espropriata: oggetto di risarcimento è la differenza che ne risulta,

purché sia positiva (RDAT 1989 no. 74, II-1996 no. 44; TRAM

31.7.1998 in re Stato del Cantone Ticino/M., 18.8.1998 in re Stato del Cantone

Ticino/G.; TE 3.12.2004 in re Comune di C./B.).

5.2. Nella fattispecie concreta è assodato e non è contestato che il fronte

stradale del mapp. no. 462 è adibito all’esposizione di automobili in vendita

(cfr. documentazione fotografica). Per la verità non risulta dagli atti che i

posteggi siano stati formalmente autorizzati mediante licenza edilizia, ma è

altrettanto vero che la proprietà dispone di uno spazio utilizzabile ed

effettivamente utilizzato quale parcheggio e che tale destinazione è sin qui

stata tollerata dal Municipio; l’avesse ritenuta illecita avrebbe potuto

pretendere la rimozione dei veicoli o quantomeno l’inoltro di una domanda di

costruzione in sanatoria.

L’ampiezza del sedime è stata accertata in sede di sopralluogo (cfr. verbale

del 16.12.2003): prescindendo dall’accesso al retrostante garage che misura ml

4.80 e che per ovvi motivi di mobilità deve restare libero, resta una

superficie lunga ml 12.90 (misurata tra i due spigoli del sub. A) e profonda ml

7 (misurata tra lo spigolo dell’edificio e la bordura stradale).

Di conseguenza, considerata la larghezza media di un posteggio tale da

consentire l’accesso comodo al veicolo esposto (m 2.50), risulta uno spazio

utile per 5 posti auto collocati perpendicolarmente allo stabile. Tale

circostanza, al di là delle nude cifre, ha trovato concreto riscontro in

Considerandi

occasione del sopralluogo.

L’intervento espropriativo si ripercuote sulla profondità del sedime

riducendola a ml 5.50 e quindi amputando in parte una superficie che si rivela

essenziale ai fini dell’attività aziendale. In queste condizioni un

risarcimento non può essere negato.

La nuova situazione non preclude ogni possibilità di posteggio ma ne condiziona

l’angolazione laddove rimane, ed è preferibile, la possibilità di parcheggio

obliquo tuttavia limitato a 3 automobili. In definitiva, quindi, i posti auto

persi sono 2.

Il canone locativo per 1 posteggio in quella zona è stimato per apprezzamento

in fr. 100.- mensili; il reddito annuo di fr. 1'200.- capitalizzato al tasso

favorevole del 6.5% ammonta a fr. 18'461.50; per 2 posteggi corrisponde quindi

a fr. 36'923.-. Dedotto il valore del sedime (mq 28 x fr. 800 = 22'400.-),

l’indennità per il sacrificio di 2 posteggi è dunque fissata in fr. 14'523.- a

corpo.

6.

Le

indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del

3.

% fissato dal Tribunale federale che decorrono 27.8.2003, data

dell’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Il Comune di ISEP 1 è tenuto a versare al

proprietario del mapp. no. 462 le seguenti indennità:

1.1

fr. 800.- il mq per l’espropriazione formale di ca. mq 28;

1.2

fr. 14'523.- a corpo per la soppressione di 2 posteggi.

2.

Le predette indennità sono completate con gli

interessi al 3.5% a decorrere dal 27.8.2003.

3.

Le

questioni risolte con accordo sono stralciate.

4.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del Comune di ISEP 1 con l’obbligo di corrispondere

all’espropriato fr. 1'300.- per ripetibili.

5.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

6.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Armando

Petrini

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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