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Decisione

20.2004.18-4

espropriazione formale

29 marzo 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. mq 31 del

mapp. no. 464 il ISEP 1 è tenuto a versare un’indennità di fr. 800.- il mq

oltre interessi al 3.5% a decorrere dal 27.8.2003.

2. Le

questioni risolte con accordo sono stralciate.

3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.--

sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.

4. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

Considerandi

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

presidente il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Armando

Petrini

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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