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Decisione

20.2004.22-1

Espropriazione formale per la realizzaizone di una strada di servizio (indennità per terreni posti in zona industriale-terziaria innovativa)

29 settembre 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I progetti definitivi e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal

2.10 al 3.11.2003.

1.2. Il progetto coinvolge, tra gli altri, anche il mapp. no. 2088 di proprietà

della COES 1. Stando alle tabelle pubblicate il fondo è espropriato per mq 443 ed

occupato temporaneamente per mq 45, superfici per le quali il Comune ha offerto

un’indennità di fr. 200.- il mq rispettivamente di fr. 6.- il mq.

Con memoria 3.11.2003 l’espropriata ha notificato le seguenti pretese di

indennizzo:

- fr. 280.-/330.- il mq per la superificie espropriata

- fr. 30/40'000.- per inconvenienti dovuti al carico ambientale

- fr. 300'000.- per titolo di svalutazione

- fr. 30'000.- per la demolizione di manufatti a confine (muro e rete

metallica)

- fr. 25'000.- per una siepe di lauro

- fr. 3'000.- per lo spostamento di un cancello

- fr. 66'450.- per la pavimentazione esistente della superficie espropriata

- fr. 60'000.- per interventi di adeguamento dell’immobile

- fr. 120'000.- per la perdita di 4 posteggi

All’udienza di conciliazione del 17.2.2004 il procedimento è stato sospeso per

consentire alle parti di avviare una trattativa privata; quest’ultima si è

tuttavia risolta negativamente.

I progetti definitivi sono stati approvati con sentenza del 15.3.2004.

Costituito il nuovo collegio giudicante, in data 20.2.2008 è stato esperito un

sopralluogo in esito al quale il Comune ha presentato un progetto per la

completa sistemazione del fondo a dipendenza delle opere stradali che prevede,

in particolare, lo spostamento del cancello scorrevole, il ripristino delle

opere di recinzione, l’adattamento di un pozzo luce, la formazione di un pozzo

luce e la formazione di una rampa di accesso; l’espropriata ha comunicato la

sua adesione agli interventi con scritto del 25.6.2008.

Le parti sono quindi comparse al dibattimento finale del 24.9.2008 in occasione

del quale il Comune ha dichiarato di assumersi tutti costi delle opere di sistemazione.

Ciò considerato la proprietaria ha confermato le seguenti richieste di indennizzo:

- fr. 280.-/330.- il mq per la superificie espropriata

- fr. 30/40'000.- per inconvenienti dovuti al carico ambientale

- fr. 300'000.- per titolo di svalutazione

- fr. 66'450.- per la pavimentazione esistente della superficie espropriata

Le altre pretese inizialmente notificate sono invece state abbandonate mentre è

stata accettata l’indennità di 14'991.- per l’estirpazione di piante varie come

da perizia giudiziaria.

2.Il

mapp. no. 2088, ubicato in località __________, è così censito a RF:

sub. c) piazzale mq 813

sub. A) stabile industriale mq 180

sub. B) deposito mq 18

sub. D) tettotia mq 35

sub. E) tettoia mq 41

sub. F) tettoia mq 113

totale mq 1200

Si tratta di un terreno pianeggiante di conformazione regolare posto all’angolo

tra Via __________ e la nuova __________; esso è parzialmente occupato da uno

stabile destinato ad officina meccanica ed abitazione.

Stando al vigente Piano particolareggiato del __________ (PRP-PF), approvato

dal Consiglio di Stato con risoluzione del 19.9.1995, la particella è assegnata

alla zona industriale-terziaria innovativa A3 (art. 11 NAPR).

3.L’espropriazione

è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a

compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a

restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto

se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel,

Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4).

L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto

espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale

oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe

nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,

1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,

p. 734).

Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,

previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,

preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a

fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per

adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e

soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come

anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore

delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II

337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27). Tra questi si annoverano pure le

eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché

siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14

Lespr.).

L’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di

un adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto

paragonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano

analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto

ragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT

1985 no. 92, II-1998 no. 27). In quest’ottica le punte estreme – ossia i prezzi

di gran lunga al di sotto o al di sopra della media stipulati in un contratto

isolato – ed i prezzi pertinenti a terreni già edificati non hanno valenza

decisiva ai fini dell’estimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e

89).

4.La

zona industriale-terziaria innovativa prevista dal PRP-PF è situata a sud di

Via __________ ed è suddivisa in due fasce che includono, l’una (A1) i terreni

ubicati tra Via __________ e la nuova __________, e l’altra (A3) i terreni a

valle della dorsale fino al confine con la zona agricola la quale, a sua volta,

si estende fino a Via __________ (cfr. PRP-PF piano delle zone).

Il Piano particolareggiato attribuisce alle singole proprietà specifiche quantità

edificatorie (art. 11 NAPRP-PF). Queste sono state stabilite tenendo conto

dello stato originale dei fondi secondo il PR approvato il 10.3.1987 (cfr.

piano delle zone e AP-EP 1987) cosicché il calcolo delle quantità edificatorie

è rapportato alla superficie totale dei terreni senza deduzione delle aree a

destinazione stradale ed agricola: in pratica gli indici di tali aree sono

stati ricaricati sulle aree A1 e A3. Ciò con lo scopo dichiarato “di

mantenere la potenzialità insediativa del comprensorio del __________,

segnatamente per funzioni di interesse sovracomunale, salvaguardando la qualità

dell’ambiente e garantendo l’approvvigionamento idrico del basso __________”

(cfr. ris. 19.9.1995 p. 7, p. 30 ad e1).

L’art. 30 NAPRP-PF dispone invero che, a compensazione dell’attribuzione delle

predette quantità edificatorie, le superfici destinate alle opere di

urbanizzazione siano cedute al Comune a titolo gratuito (cpv. 1 e 2); qualora

invece il proprietario esigesse un’indennità le quantità edificatorie saranno

diminuite e calcolate solo sulla parte edificabile del fondo (cpv. 4; cfr. ris.

19.9.1995 p. 13 e 15).

Di fatto, tuttavia, tale normativa appare priva di effetti concreti. Prova ne

sia che il Comune, oltre a mantenere (ed ammettere concretamente) le

potenzialità edificatorie sancite dal PRP-PF, in questa sede procede

all’espropriazione del futuro sedime stradale contro versamento di un’indennità

anziché pretenderne da cessione gratuita. Prova ulteriore ne siano le licenze

edilizie accordate per il mapp. no. 2517 e per il mapp. no. 2125, quest’ultimo

pure oggetto della presente procedura espropriativa. Un’agire, questo, che si

rivela manifestamente vantaggioso per i proprietari e che dimostra

inequivocabilmente come l’ente pubblico non persegua una politica di divieti

bensì tenda piuttosto a favorire gli insediamenti e l’espansione industriale

nel comprensorio.

5.5.1.

In mancanza di anticipata immissione in possesso, l’indennità è stimata con

valuta attuale (art. 19 Lespr.). Per completezza l’indagine sui prezzi

ufficiali effettuata come d’uso a RF è stata estesa a tutte le transazioni

stipulate nella zona del __________ dopo l’approvazione del PRP-PF con l’esito

seguente:

nel 2007

- fr. 215.- il mq per i mapp. no. 2075 e 2511 di complessivi mq 5770, loc. __________,

zona industriale A1 (iscr. a RF l’8.1.2007 al d.g. 148);

- fr. 215.52 il mq per il mapp. no. 2510 di mq 464, loc. __________, zona

industriale A1 (iscr. a RF il 22.1.2007 al d.g. 814);

nel 2006

- fr. 220.- il mq per il mapp. no. 2086 di mq 20866, loc. __________, zona

industriale A1 (iscr. a RF il 6.7.2006 al d.g. 4924);

- fr. 308.17 il mq per il mapp. no. 2517 di mq 2729, loc. __________, zona

industriale A1 (iscr. a RF il 21.3.2006 al d.g. 2048). Il trapasso è avvenuto

in seguito ad esercizio di un diritto di compera annotato il 20.12.2005;

- fr. 220.- il mq per il mapp. no. 2085 di mq 4499, loc. __________, zona

industriale A1 (iscr. a RF il 18.8.2006 al d.g. 6290);

nel 2000

- fr. 137.19 il mq per il mapp. no. 2090 di mq 8747, loc. __________, zona

industriale A3 (iscr. a RF il 3.4.2000 al d.g. 2719);

- fr. 210.- il mq per il mapp. no. 2087 di mq 1632, loc. __________, zona

industriale A1 (iscr. a RF il 22.12.2000 al d.g. 10004);

nel 1999

- fr. 60.69 il mq per una quota di comproprietà di 1/3 sui mapp. no. 2085, 2402

e 2420 di complessivi mq 4499, loc. __________, zona industriale A1 (iscr. a RF

il 15.6.1999 al d.g. 4621). Il trapasso è avvenuto in seguito ad

aggiudicazione;

nel 1998

- fr. 169.90 il mq per il mapp. no. 2126 di mq 4797, loc. __________, zona

industriale A3 (iscr. a RF il 17.11.1998 al d.g. 8340);

- fr. 220.89 il mq per i mapp. no. 2127 e 2133 di complessivi mq 6338, loc. __________,

zona industriale A1 (iscr. a RF il 25.11.1998 al d.g. 8550);

- fr. 169.70 il mq per il mapp. no. 2128 di mq 3241, loc. __________, zona

industriale A3 (iscr. a RF il 30.11.1998 al d.g. 9996);

nel 1996

- fr. 166.77 il mq per il mapp. no. 2126 di mq 4797, loc. __________, zona

industriale A3 (iscr. a RF l’11.7.1996 al d.g. 5763).

Alla luce di tali risultanze l’indennità rivendicata dall’espropriata appare

d’acchito eccessiva essendo palesemente smentita dalle transazioni ufficiali

reperite. Prescindendo dal prezzo massimo (mapp. no. 2517) e da quello minimo (mapp. no. 2085,

2402 e 2420) che, come già rilevato, non sono decisivi ai fini dell’estimo,

risulta che le due fasce costituenti la zona industriale si distinguono per il

Considerandi

valore, la zona A1 ravvisando un valore medio di fr. 215.-/220.- il mq e la

zona A3 di fr. 166.-/170.- il mq. Questa differenza si riconduce al fatto che

la zona A3 appare meno attrattiva dal profilo commerciale, da un canto per le

diverse quantità edificatorie predefinite – ritenuto un i.s. 0.7 nel settore A3

ed un i.s. 0.9 nel settore A1 (cfr. ris. 19.9.1995 p. 13) – e d’altro canto per

la necessità inevitabile di concentrare la costruzione su di un’area limitata

rispetto alla zona A1 e per la minore disponibilità di superficie per servizi

esterni.

Complessivamente il Tribunale non ha motivo di scostarsi dalle quotazioni ufficiali

tanto più che dall’approvazione del PRP-PF ad oggi sono rimaste mediamente

costanti e senza oscillazioni degne di nota. Si può quindi ragionevolmente

ritenere che i valori medi attuali nel comprensorio del __________ siano di fr.

220.

- il mq per la fascia A1 e di fr. 170.- il mq per la fascia A3.

5.2

Il mapp. no. 2088 è un terreno piano di conformazione regolare non

particolarmente ampio ma che si presta allo sfruttamento ammesso dal PRP-PF con

una SUL massima consentita di mq 900 (art. 11 NAPR) che può essere

effettivamente sfruttata. Essendo assegnato alla fascia A3, sulla base delle

osservazioni di cui sopra, di principio è meno pregiato rispetto ai terreni

appartenenti alla zona A1 con la conseguenza che l’indennità offerta dal Comune

di fr. 200.- il mq si rivela senz’altro favorevole. Per questo motivo può

essere confermata.

6.

L’occupazione

temporanea si annovera tra i provvedimenti che, in ambito espropriativo, concorrono all’attuazione dell’opera. Per

definizione essa comporta l’invasione transitoria di un terreno per depositarvi

materiale o installazioni di cantiere oppure, più semplicemente, per permettere

la costruzione dell’opera stessa senza intralci. La relativa indennità copre il

danno effettivo derivante dalla limitazione dell’uso attuale del bene salvo che

il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1

Lespr. (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF

109.

Ib 273). Normalmente l’indennità

metrica annua riconosciuta per terreni edificabili è di fr. 0.50 (TE sott.

26.6.1996

in re Comune di V./C., 2.3.1999 in re S./G.).

In concreto l’indennità offerta nella tabella (fr. 6.- il mq), sulla quale

l’espropriata non si è pronunciata, supera di gran lunga i canoni

giurisprudenziali rivelandosi assai generosa. Perciò può essere confermata.

7.

L’espropriata

sostiene che l’espropriazione priva la proprietà della sua parte più pregiata

determinandone il deprezzamento; per questo motivo sollecita un’indennità di

fr. 300'000.-. Inoltre essa rivendica un’indennità di fr. 30/40'000.- per il peggioramento

delle qualità di vita riconducibile al notevole carico ambientale derivante dal

traffico stradale.

7.1

Le suddette pretese ricadono sotto l’art. 11 let. b Lespr. in base al

quale, nell’ipotesi di espropriazione parziale, l’indennità deve comprendere il

pregiudizio derivante dal deprezzamento della frazione residua purché sia una

conseguenza dell’espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.

183-185).

Stando alla giurisprudenza un deprezzamento della porzione residua potrebbe

essere dato qualora il terreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter

più essere sfruttato razionalmente oppure qualora fosse privato di vantaggi

influenti sul valore della proprietà, vale a dire di un’importante area di

sfogo o di uno schermo protettivo (DTF 129 II 420 c. 3.1.2; RDAT

II-1994 no. 63, II-1998 no. 27 c. 3.1; TRAM 18.10.2004 N. 50.2003.14 in

re CE L.).

7.2

La garanzia della proprietà non assicura al proprietario la facoltà di

edificare secondo criteri ottimali per trarne in massimo vantaggio. Pertanto, a

fronte di un’espropriazione parziale, per determinare il potenziale edilizio

residuo, occorre attenersi al concetto di sfruttamento razionale vale a dire a

quelle che, secondo il buon senso ed in base a contingenze oggettive, sono le

prospettive d’uso ragionevoli del terreno, prescindendo da teorici propositi

affaristici o addirittura speculativi (cfr.

Kommentar zum RPG, 1999, Riva, ad art. 5 no. 165-166; Knapp,

Précis de droit administratif, 4e ed., no. 2251).

Il progetto coinvolge il mapp. no. 2088 soprattutto

sul fronte N/E ritenuto che l’area espropriata verso Via __________ è già oggi

adibita a sedime stradale. In particolare la costruzione della nuova __________

sottrae al mapp. no. 2088 tutta la fascia di terreno che si estende tra lo

stabile esistente ed il confine con il mapp. no. 2378 per una lunghezza di ca. ml

40.

ed una profondità di ca. ml 9; lungo il lato verso Via __________ l’allargamento

priva inoltre il terreno di una striscia di ca. ml 3 x ml 30. Con ciò la superficie

complessiva passa da mq 1200 a mq 757, una riduzione del 37% ca. certamente non

esigua.

Ora, nell’ambito di una valutazione

d’insieme ed anche considerando che dagli atti non si evince alcuna concreta prospettiva

di miglior uso del terreno, la diminuzione della superficie non è una

circostanza trascurabile.

Infatti la proprietà è privata di un’area di servizio che è necessaria

all’attività svolta e che non potrà essere ricostituita; perciò, sotto questo

profilo, il pregiudizio non può dirsi completamente compensato con il

versamento dell’indennità per il terreno.

D’altra parte, a differenza delle zone artigianali – dove i terreni possono

essere occupati con piccoli depositi o laboratori e sono quindi sfruttabili razionalmente

anche se di dimensioni contenute – nelle zone industriali normalmente sono

richieste aree di ampio respiro. Il mapp. no. 2088 risulta dunque penalizzato

dall’espropriazione poiché se la SUL

ammessa resta quella assegnata dall’art. 11 NAPRP-PF ossia mq 900, viceversa la

superficie sfruttabile a fini edilizi (di per sé stessa già contenuta in

origine) si è ridotta a tal punto da essere ben poco attrattiva per un

potenziale acquirente interessato ad un terreno industriale; in sostanza essa

potrebbe richiamare solo l’attenzione di un artigiano con bisogni di spazio

limitati ed è quindi svilita dal profilo commerciale.

Premesso che la demolizione dello stabile esistente non è ipotizzabile né

prevedibile, anche perché si tratta di un edificio in uso ed in ottimo stato, l’espropriazione

si riflette sulle possibilità di ristrutturazione e/o ampliamento. In

particolare, considerata la SUL già sfruttata di mq 339 (cfr. registro degli

indici), un ampliamento, secondo criteri ragionevoli, occuperebbe una SUL massima

di mq 250; con ciò potrebbe essere raggiunta una SUL totale di ca. mq 590 che

equivale ad uno sfruttamento del 65% soltanto rispetto al massimo

concesso di mq 900.

Tutto ciò considerato il deprezzamento della frazione residua in ragione delle

ridotte possibilità d’uso può essere stimato nel 40% del valore edilizio pieno

riconosciuto sopra. Pertanto l’indennità è fissata in fr. 80.- il mq per

complessivi fr. 60'560.- (fr. 80.- x mq 757).

7.3

L’espropriata ascrive il

deprezzamento della proprietà anche all’aumento del carico ambientale dovuto al

traffico stradale.

Di fatto, tuttavia, l’area espropriata, in parte destinata ad ospitare un

marciapiede, non ha funzione di schermo protettivo già solo perché il concetto

di schermatura verso i vicini è tipico delle zone residenziali non invece di

quelle industriali dove, notoriamente, i fondi non necessitano di particolari

barriere difensive (al di là delle normali recinzioni a confine) ed il carico

fonico ed ambientale non è un elemento che incide in modo determinante sul

valore dei terreni. Tanto è vero che il grado di sensibilità III ai rumori

(art. 9 NAPR), che vale nella zona, corrisponde a quello usualmente

riconosciuto nei comprensori industriali o artigianali.

Ciò detto bisogna anche considerare che, vista la destinazione industriale del

comprensorio e ritenuto che le sue capacità insediative sono ben lungi

dall’essere esaurite, l’eventuale aumento dell’aggravio fonico ed atmosferico

non è riconducibile o imputabile all’evento espropriativo; la causa principale

va ricercata, semmai, nello sviluppo dell’intera zona del __________ e

nell’adeguamento conseguente della rete viaria voluti e pianificati dalle

autorità. In altre parole il cambiamento delle condizioni ambientali si

produrrebbe anche se il fondo non fosse colpito da espropriazione, motivo per

cui manca l’indispensabile nesso causale tra il pregiudizio e l’espropriazione.

A ciò si aggiunge che la nuova __________ e l’ampliamento di Via __________

sono previste dal PRP-PF approvato il 19.9.1995 cosicché l’aumento dei volumi

di traffico era ampiamente prevedibile e l’espropriata poteva e doveva

aspettarsi da tempo un incremento delle immissioni foniche, appunto perché

correlato all’espansione edilizia della zona ed al rinnovamento del sistema

viario. Non vi è poi alcun elemento a comprova che le immissioni siano

destinate a superare i limiti di legge. Non avendo in alcun modo adattato le

sue infrastrutture all’evolversi delle circostanze, segnatamente con l’adozione

di provvedimenti atti a limitare l’impatto delle immissioni, l’espropriata non

può ora imputare all’ente pubblico un minor valore della proprietà poiché così

facendo essa disattende il principio secondo cui ogni espropriato è tenuto ad

evitare o limitare il danno.

Ne consegue che, difettando perlomeno i requisiti dell’imprevedibilità e della

gravità del danno, il risarcimento rivendicato di fr. 30/40'000.- non può

essere accordato.

8.

L’espropriata

chiede la rifusione di fr. 66'450.- per la pavimentazione esistente sulla

superficie espropriata appositamente trattata contro l’umidità della falda.

L’indennità espropriativa comprende, oltre al valore venale del diritto

espropriato ed all’eventuale svalutazione della frazione residua, anche il

corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato purché

siano una conseguenza dell’espropriazione (art. 11 let. c Lespr.). Il

pregiudizio, che dev’essere oggettivo e che presuppone un nesso di causalità

con l’evento espropriativo, è risarcibile sono nella misura in cui il diritto

ad una piena indennità non sia già soddisfatto con la rifusione dell’intero

valore venale (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 196-197, 200).

Normalmente i costi che il proprietario ha sopportato in passato per la

pavimentazione della superficie esproprianda non sono rimborsati perché si

ritiene che siano già compensati con il versamento del valore venale della

superficie stessa. In concreto, tuttavia, trattandosi di una pavimentazione

particolare eseguita prima dell’approvazione del PRP-PF, ossia quando il proprietario

non poteva sapere che l’investimento finanziario sarebbe stato vanificato

dall’espropriazione, un risarcimento pare giustificato.

La superficie in questione misura ca. 300 mq ed è rivestita con una pavimentazione

in calcestruzzo frattazzato il cui valore a nuovo può essere quantificato in

fr. 150.- il mq (scarifica, sottofondo, calcestruzzo, additivi, armatura e

finiture superficiali). Considerato un deprezzamento per vetustà del 50%

l’indennità è fissata in fr. 75.- il mq per complessivi fr. 22'500.-.

9.

L’anticipata

immissione in possesso non è stata chiesta né esercitata e di conseguenza non

possono essere riconosciuti interessi al saggio usuale a norma dell’art. 52

cpv. 3 Lespr..

Semmai, decorsi 20 giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità, saranno

dovuti gli interessi di mora (art. 54 cpv. 1 Lespr.) al tasso del 5% (art. 73

cpv. 1 CO).

10.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriata,

che si è avvalsa della consulenza di un legale, ha diritto alla rifusione delle

ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla

vertenza.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà all’espropriata le

seguenti indennità:

1.1

fr. 200.- il mq per l’espropriazione formale di mq 443

1.2

fr. 6.- il mq per l’occupazione temporanea di mq 45

1.3

fr. 60'560.- per titolo di svalutazione della porzione residua

1.7

fr. 22’500.- per la pavimentazione

3.

La tassa di giustizia in fr. 1’000.- e le spese

di perizia in fr. 555.40 sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di

rifondere all’espropriata fr. 2'000.- per ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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