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Decisione

20.2004.22-3

Espropriazione formale per la realizzazione di una strada di servizio (indennità per terreni posti in zona industriale A1)

29 settembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà all’espropriata le

seguenti indennità:

1.1. fr. 220.- il mq per l’espropriazione formale di mq 553

1.2. fr. 6.- il mq per l’occupazione temporanea di mq 255

2. Le restanti pretese d’indennizzo sono respinte.

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata

fr. 1'500.- per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

Considerandi

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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