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Decisione

20.2004.24-1

espropriazione formale nell'ambito di opere di moderazione del traffico, completamento marciapiede e formazione isole spartitraffico (indennità per terreni posti in zona R4 - R3b - R2)

5 dicembre 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I progetti definitivi e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal

19.1 al 18.2.2004.

1.2. La messa in atto dell’opera comporta l’espropriazione parziale e

l’occupazione temporanea dei mapp. no. 88, 727 e 728 alle seguenti condizioni

risultanti dalla tabella:

mapp.

sup.

espropriata

indennità mq

occ. temporanea

indennità mq

88

mq 32

fr. 450.-

mq 158

fr. 0.50

727

mq 3

fr. 500.-

mq 32

fr. 0.50

728

mq 55

fr. 500.-

mq 179

fr. 0.50

Con memoria del 10.2.2004 COES 1, in via principale, si è opposto

all’espropriazione e subordinatamente ha chiesto una modifica dei piani; in via

ancor più subordinata ha avanzato una pretesa di indennizzo di fr. 850.- il mq

per il sedime ai mapp. no. 727 e 728, di fr. 700.- per il sedime al mapp. no.

88 e di fr. 5.- il mq per l’occupazione temporanea.

All’udienza di conciliazione del 21.4.2004 le parti hanno confermato le

rispettive offerte e richieste di indennizzo. In quell’occasione l’ente

espropriante ha peraltro garantito il ripristino delle recinzioni e sollecitato

l’anticipata immissione in possesso per il 1°.6.2004; dal canto suo il

proprietario oltre ad accordare il provvedimento richiesto ha ritirato

l’opposizione all’espropriazione (cfr. lettere del 4/7.6.2004).

I progetti definitivi sono stati approvati come pubblicati con sentenza

dell’11.6.2004 cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Con ulteriore istanza del 17.11.2004, presentata a lavori ultimati dai nuovi

proprietari, questi ultimi hanno contestato l’opera eseguita all’altezza dei

mapp. no. 727 e 728 siccome non conforme al progetto approvato; essi hanno pure

lamentato la rimozione abusiva di un muro di contenimento al mapp. no. 88 sollecitandone

il ripristino o il risarcimento.

L’istanza è stata respinta con sentenza del 20.5.2005 alla quale si rinvia per

i dettagli. In questa sede essa interessa e va ripresa limitatamente alle pretese

riguardanti il muro di contenimento poiché queste si connotano come

rivendicazioni di ordine espropriativo.

2.I

mapp. no. 727 e 728 sono ubicati a valle della strada cantonale in località V__________

e misurano rispettivamente mq 1800 e mq 2248. Si tratta di due ampi terreni

prativi di forma rettangolare, pianeggianti ed attualmente adibiti ad uso

agricolo (cfr. doc. fotografica p. 5-7). Entrambi sono gravati da un onere di

scarico di due tombini e da un precario della tubazione a favore dello ISEP 1

nonché beneficiari di un diritto di arretramento a carico del mapp. no. 732; il

mapp. no. 728 è inoltre gravato da un onere di passo veicolare a favore del

mapp. no. 53.

Secondo il vigente PR approvato il 12.11.1997 le proprietà sono assegnate alla

zona residenziale semi-intensiva R4. Per quanto possa interessare, in origine il

Comune intendeva pure disporre un vincolo di fascia alberata ai margini della

strada cantonale ed assoggettare il comprensorio all’obbligo di un piano di

quartiere. Tuttavia, ratificati dal Consiglio di Stato nell’ambito della

procedura di approvazione del PR, tali provvedimenti sono stati annullati in

ultima istanza dal Tribunale della pianificazione del territorio (cfr. sentenze

TPT del 12.10.1998).

Il mapp. no. 88 è invece posto a monte della strada, in località C__________,

ha una superficie di mq 2570 e si presenta come terreno prativo terrazzato

(cfr. doc. fotografica p. 8 e 9). L’azzonamento disposto dal PR suddivide il

fondo in due parti: l’una, sul fronte stradale, è attribuita per mq 1298 alla

zona residenziale semi-estensiva R3b, mentre quella retrostante di mq 1272 è

assegnata alla zona residenziale estensiva R2 (cfr. piano delle zone).

3.Come

già è stato rilevato nella sentenza di approvazione del progetto definitivo del

20.5.2005, in corso di causa ha avuto luogo un trapasso di proprietà dei mapp.

no. 88, 727 e 728 (cfr. estratto RF).

I nuovi proprietari sono subentrati di diritto al precedente titolare nella

procedura in esame (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, ad

art. 16 no. 17; DTF 122 I 168 c. 1).

4.4.1.

L’espropriazione è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9

Lespr.) che, a compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è

finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui

avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né

arricchirlo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 16 no. 4).

L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto

espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale

oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe

nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,

1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,

p. 734).

Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,

previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,

preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a

fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per

adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e

soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come

anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore

delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II

337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le

eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché

siano concrete, nonché i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14

Lespr.).

L’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di

un adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto

paragonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano

analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto

ragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT

1985 no. 92, II-1998 no. 27).

In quest’ottica le punte estreme – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o

al di sopra della media stipulati in un contratto isolato – ed i prezzi pertinenti a

terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini dell’estimo (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).

4.2. L’estimo si fonda normalmente sui valori riferibili alle transazioni

immobiliari stipulate negli anni immediatamente precedenti l’anticipata

immissione in possesso che, in concreto, si situa al 1°.6.2004 (art. 19 Lespr.).

I valori si riferiscono alle zone di appartenenza dei fondi espropriandi e

quindi alle zone R4 (mapp. no. 727 e 728) ed R3b (mapp. no. 88) di S__________.

Per la verità Il mapp. no. 88 è posto a cavallo delle zone R2 ed R3b che lo

suddividono all’incirca a metà. Tuttavia, considerate le rispettive superfici

di mq 1272 e mq 1298 e tenuto conto sia della conformazione regolare sia

dell’ampio fronte stradale, le due porzioni di terreno non sono necessariamente

interdipendenti bensì potrebbero essere cedute e sfruttate separatamente a fini

edilizi. Di conseguenza la stima e quindi l’indennità espropriativa è valutata

nell’ottica della zona R3b cui appartiene il sedime espropriando.

Giacché, nel complesso, gli accertamenti effettuati presso i pubblici registri

offrono risultati piuttosto scarsi, l’indagine è stata ampliata anche alla

seconda metà degli anni ’90 con l’esito seguente:

zona R3b

- fr. 339.- il mq per il mapp. no. 630 di mq 546, loc. A__________ (iscr. a

RF il 15.3.1995 al d.g. 7602);

- fr. 270.- il mq per il mapp. no. 620 di mq 980, loc. A__________ (iscr. a RF

il 15.3.1995 al d.g. 7601);

- fr. 373.- il mq per il mapp. no. 582 di mq 1128, loc. N__________ (iscr. a RF

il 18.1.2000 al d.g. 938). Il trapasso è avvenuto in seguito ad aggiudicazione

ad incanto pubblico;

zona R3a

- fr. 588.- il mq per il mapp. no. 766 di mq 243, loc. C__________ (iscr. a

RF il 20.7.2001 al d.g. 14653);

- fr. 569.- il mq per il mapp. no. 767 di mq 250, loc. C__________ (iscr. a RF

il 20.7.2001 al d.g. 14650);

- fr. 533.- il mq per il mapp. no. 760 di mq 1066, loc. C__________ (iscr. a RF

il 2.11.2001 al d.g. 22882);

zona R4

Relativamente alla zona R4 è emersa una sola transazione e meglio:

- fr. 500.- il mq per il mapp. no. 496 di mq 1671, loc. A__________ (iscr. a RF

il 1.12.1998 al d.g. 26225).

Benché la ricerca sia stata estesa per il periodo 1995-2006 anche ad altri Comuni

il risultato rimane modestissimo dal momento che gli unici dati reperiti sono i

seguenti:

Comune di M__________

- fr. 847.45 per il mapp. no. 377 di mq 767, loc. V__________, zona R4 (iscr. a

RF il 16.11.2001 al d.g. 23896/8). La transazione è avvenuta a seguito

dell’esercizio di un diritto di compera;

- fr. 800.- il mq per lo scorporo di mq 7 staccati dal mapp. no. 507 ed

Considerandi

aggiunti al mapp. no. 169, loc. L__________, zona R6 (iscr. a RF il 31.1.1996

al d.g. 2024). Il trapasso è riconducibile ad una rettifica dei confini.

Comune di C__________

- fr. 479.45 per il mapp. no. 552 di mq. 730, loc. C__________, zona R4

(iscriz. a RF il 30.10.2000 al d.g. 22214);

- fr. 353.35 per il mapp. no. 543 di mq. 566, loc. P__________, zona R4,

(iscriz. a RF il 10.07.2002 al d.g. no. 16470/1). La transazione è avvenuta a

seguito dell’esercizio di un diritto di compera.

Comune di L__________

- fr. 218.81 per il mapp. no. 1010 di mq. 2742, loc. R__________, zona R4

(iscriz. a RF il 30.12.1996 al d.g. 33046);

- fr. 454.54 per il mapp. no. 1053 di mq. 418, loc. V__________, zona R4

(iscriz. a RF il 27.02.1998 al d.g. 4092). Trattasi dell’acquisto di una quota

di comproprietà di ½;

- fr. 680.17 per il mapp. no. 1697 di mq. 691, loc. V__________, zona R4

(iscriz. a RF il 2.09.1999 al d.g. 18050/1);

- fr. 590.- per il mapp. no. 1765 di mq. 1967, loc. S__________, zona R4

(iscriz. a RF il 17.03.2004 al d.g. 5780);

- fr. 590.- per il mapp. no. 1768 di mq. 321, loc. S__________, zona R4

(iscriz. a RF il 17.03.2004 al d.g. 5781).

Nei Comuni di V__________, L__________, C__________ e P__________ non è stata

riscontrata alcuna transazione riferibile a terreni posti in zona R4.

5.5.1

A cominciare dalla zona R4 vanno esclusi, innanzitutto, i prezzi soluti per i

mapp. no. 543 di C__________, 1010/1053 di L__________, e 377/507 di M__________

trattandosi di importi che non hanno valenza decisiva sia perché rappresentano

quotazioni minime o massime, sia perché riferiti ad un semplice scorporo

rispettivamente solo ad una quota di comproprietà.

Il Tribunale reputa, d’altra parte, che le transazioni concernenti i mapp. no.

552.

di C__________ ed i mapp. no. 1697/1765/1768 di L__________ non si prestino

ad un confronto diretto. In effetti, a parità di condizioni edilizie, la realtà

locale è assai diversa e poco indicativa per rapporto a S______.

Viceversa una certa attenzione può essere riservata all’unica transazione

reperita a S__________ e riguardante il mapp. no. 496 compravenduto nel 1998 a

fr. 500.- il mq. Del resto, stando alla giurisprudenza, è lecito trarre spunto

anche da compravendite isolate purché i prezzi d’acquisto siano esaminati con

cura e la stipulazione dei contratti non risulti influenzata da circostanze

particolari (DTF 122 I 168 c. 3a p. 174; Hess/Weibel, op. cit.,

ad art. 19 no. 85). Ora, la part. no. 496 è una superficie ampia (1’671 mq) e

di conformazione planimetrica abbastanza regolare che, oltre a beneficiare

delle prerogative riconducibili ad un’ubicazione centrale strategica ed a

diretto contatto con tutti i principali servizi comunali, ben si presta ad uno

sfruttamento razionale secondo i parametri di zona; lo dimostra il fatto che

nel frattempo il terreno è stato edificato ed ospita un sub A che misura 543 mq.

Il prezzo di vendita pare dunque attendibile anche considerando che la particella,

direttamente affacciata sulla cantonale, soffre delle immissioni indotte da un

traffico piuttosto intenso. Nulla indica, infine, che si tratti di

un’operazione speculativa o dominata da elementi inusuali o comunque a

connotazione soggettiva.

Considerato che, al di là delle oscillazioni che da sempre lo

contraddistinguono, dal 2000 in poi il mercato immobiliare ha registrato una

leggera ma costante tendenza alla crescita (cfr. USTAT 2-2001 p. 44,

3-2004 p. 38 e 41, 3-2005 p. 7 e 9) è lecito concludere che nel 2004 il valore

medio di base per terreni R4 a S__________ fosse di fr. 550.-/600.- il mq.

5.2

I mapp. no. 727 e 728 sono due terreni liberi pianeggianti, di dimensioni

generose, convenientemente accessibili ed urbanizzati, non molto lontani dal

centro commerciale e dai principali servizi comunali. Per conformazione e

morfologia si prestano in modo ideale allo sfruttamento edilizio intensivo

ammesso dal PR; oltretutto l’ampio fronte stradale ne consentirebbe il

frazionamento e quindi l’edificazione secondo criteri ottimali. Poste tali

caratteristiche positive l’esposizione alle immissioni causate dal traffico

sulla cantonale si pone come disturbo di secondaria importanza sia perché è

comunque limitato alla parte nord dei fondi sia perché dal profilo

architettonico è facilmente superabile grazie alle usuali misure antirumore.

I proprietari hanno sollecitato un risarcimento di fr. 850.- il mq, importo che

tuttavia appare eccessivo anche perché privo di supporti concreti. Alla luce

dei dati ufficialmente inventariati un’indennità di fr. 600.- il mq appare più

attendibile ed è giustificata dalle caratteristiche indiscutibilmente

favorevoli che qualificano i fondi come oggetti di pregio, non da ultimo perché

tali sono i terreni non ancora edificati e notoriamente sempre più rari. In

tale ambito le servitù ed i diritti iscritti a RF non costituiscono né una

pregiudiziale né un fattore rivalutante poiché di fatto non alterano lo sfruttamento

dei sedimi e neppure incidono sul valore.

Di conseguenza l’indennità espropriativa è fissata in fr. 600.- il mq.

6.6.1

Per quanto riguarda la zona R3b, prescindendo dal prezzo di fr. 373.- soluto per

il mapp. no. 582 per le particolari modalità di cessione, restano due sole

transazioni stipulate nel 1995 e cioè quelle riferibili ai contigui mapp. no. 620

e 630.

Anche in questo caso la scarsità di dati di raffronto non è d’ostacolo

all’estimo. Infatti, al di là che non vi è motivo di credere che le due

transazioni siano state influenzate da circostanze particolari, i due terreni

sono situati a pochi passi dal mapp. no. 88 e godono delle medesime

prerogative. Il mapp. no. 630 è di conformazione regolare e si presta ad

un’edificazione razionale secondo i parametri di zona; in effetti lo è. Il

mapp. no. 620, invece, è si edificabile ma non completamente sfruttabile in

quanto penalizzato dalla forma stretta, allungata ed anche piuttosto

irregolare: da ciò il suo minor valore.

Tutto sommato, anche considerando le immissioni stradali e la morfologia

collinare dei fondi, il prezzo di compravendita sembra ragionevole. Su tale

base e tenuto conto della crescita avvenuta sul mercato immobiliare cui già si

è accennato, si può ritenere che nel 2004 il valore medio di base per terreni

R3b a S__________ fosse di fr. 430.-/450.- il mq.

6.2

Di forma ampia e rettangolare il

mapp. no. 88 è posto a monte della strada cantonale che collega S__________ a P__________,

in località C__________, e si presenta come terreno prativo terrazzato. Rispetto

ai mapp. no. 620 e 630 è meno condizionato dalla conformazione e dispone di una

superficie più generosa, motivo per cui si presta ad uno sfruttamento razionale

migliore ed è quindi più attrattivo sotto il profilo edilizio. Ciò compensa

senz’altro lo svantaggio di essere esposto sul lato sud alle immissioni

stradali. Di secondaria importanza è la servitù iscritta a carico della

confinante part. no. 87 poiché non rappresenta un fattore tale da accrescerne

il valore.

Di conseguenza l’indennità espropriativa è fissata in fr. 450.-/il mq, ritenuto

che il risarcimento di fr. 700.- il mq

sollecitato dai proprietari è privo di supporti oggettivi.

7.

Il

danno risarcibile per l’occupazione temporanea di un fondo durante i lavori di

esecuzione di un’opera pubblica dev’essere stabilito sulla base dell’utilizzazione

attuale salvo che il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi

dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39).

Normalmente l’indennità annua riconosciuta per terreni edificabili è di fr.

0.50

il mq (TE sott. 26.6.1996 in re Comune di V./C., 11.2.1997 in re

Stato del Cantone Ticino(U. SA, 2.3.1999 in re Stato del Cantone Ticino/G.).

In concreto l’occupazione temporanea è stata chiesta solo per necessità

tecniche di cantiere, ossia per disporre dello spazio indispensabile per

l’esecuzione dell’opera, ed ha coinvolto marginalmente semplici superfici

prative per le quali un miglior uso nemmeno è stato ipotizzato.

Stando così le cose e considerato che il risarcimento offerto risponde ai

canoni giurisprudenziali, l’indennità è fissata in fr. 0.50 il mq.

8.8.1

In corso di causa i proprietari si sono rivolti al Tribunale lamentando la

demolizione abusiva di un muro a secco di contenimento al mapp. no. 88,

avvenuta durante i lavori stradali, e ne hanno chiesto il ripristino o, in

alternativa, il risarcimento (cfr. istanza del 17.11.2004).

La demolizione del manufatto non è contestata. L’ente espropriante ha però

rifiutato sia la ricostruzione, perché funzionalmente inutile, sia il rimborso

ed ha dichiarato di aver rinunciato al ripristino sistemando il sedime a

semplice scarpata per agevolare la manutenzione del fondo (cfr. osservazioni

del 1°.12.2004; verbale di sopralluogo del 26.4.2005).

8.2

Negli atti pubblicati ed in particolare nella tabella di espropriazione relativa

al mapp. no. 88 non v’è traccia del muro litigioso. Dai piani risulta soltanto che

la superficie occupata temporaneamente era costituita da una striscia lungo il

fronte stradale (cfr. piano di espropriazione) e che il terreno sarebbe stato

sistemato come superficie vegetale con una scarpata a partire da ca. ml 3.50/4

dal confine con il mapp. no. 621 (cfr. piano 310.002 P/003).

Il muro si intravede però sulle fotografie prodotte agli atti nonostante fosse

quasi completamente coperto dal terreno ed era ubicato entro il confine interno

della superficie occupata temporaneamente (cfr. piano di espropriazione; doc.

2A). Un muro certamente vetusto e di altezza apparentemente modesta che

manifestamente non era di sostegno alla strada ma che serviva a contenere il

terreno; quest’ultimo, peraltro, è ben curato a dimostrazione che la manutenzione è sempre avvenuta con una certa regolarità

e nonostante la presenza del manufatto.

In quest’ottica le giustificazioni

addotte dall’ente espropriante sono inaccettabili sia perché la demolizione del

muro non era desumibile dagli atti pubblicati sia perché, in ogni caso, qualsiasi

intervento non esplicitamente previsto su suolo privato andava perlomeno

comunicato preventivamente ai proprietari.

Ciò considerato il Tribunale riconosce un’indennità di fr. 1'000.- a corpo (fr.

250.

- per materiale e trasporto + fr. 750.- manodopera).

9.

Le

indennità espropriative sono completate con gli interessi al saggio usuale del

3.

% fissato dal Tribunale federale e decorrono dal 1°.6.2004, data a far tempo

dalla quale è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv.

3.

Lespr.).

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà ai comproprietari

le seguenti indennità:

1.1

fr. 600.- il mq per l’espropriazione formale di ca. mq 3 del mapp. no. 727

e di ca. mq 55 del mapp. no. 728

1.2

fr. 450.- il mq per l’espropriazione formale di ca. mq 32 del mapp. no. 88

1.3

fr. 0.50 il mq annui per l’occupazione temporanea di mq 158 del mapp. no.

88, di mq 32 del mapp. no. 727 e di mq 179 del mapp. no. 728

1.4

fr. 1'000.- a corpo per la demolizione di un muro a secco

2.

Sulle indennità espropriative è dovuto

l’interesse al saggio usuale del 3.5% a far tempo dal 1°.6.2004.

3.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.--

sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

- RA 1

- avv. RA 2

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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