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Decisione

20.2004.27-2

espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona R2)

6 febbraio 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di ca. 18 mq del

mapp. no. 332 di __________ lo Stato del Cantone Ticino verserà ai

comproprietari un’indennità espropriativa di fr. 300.-- il mq, oltre interessi

al saggio usuale del 3,5% annuo dal 1 settembre 2004.

2.

Le questioni risolte con accordo sono stralciate dai ruoli.

3.

La tassa di giustizia di fr.

600.-- e le spese sono a carico dell’ente espropriante, con l’obbligo di

rifondere agli espropriati fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

4.Contro

la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale

Considerandi

amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione

a:

-

Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, Bellinzona

-

avv. __________

Per il Tribunale di

espropriazione

La

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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