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Decisione

20.2004.28-2

espropriazione formale per opere di sistemazione stradale, in particolare formazione di un marciapiede, spostamento di una barriera e posa contenitori per rifiuti (indennità per terreni posti in zona

18 settembre 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i 400/450.- fr. il mq.

5.3. Allo stato attuale il mapp. no. 279 è utilizzato come residenza primaria.

Come già rilevato, in caso di vendita potrebbe essere assegnato a residenza del

personale di sorveglianza oppure, previa demolizione dello stabile esistente, occupato

con un deposito o un laboratorio. Nell’uno e nell’altro caso il terreno si

presta comunque ad uno sfruttamento razionale. E’ vero che la superficie disponibile

non è particolarmente generosa; tuttavia, a differenza delle zone industriali

dove sono richieste aree di ampio respiro, nel campo dell’artigianato può

bastare anche una superficie contenuta purché sia destinabile almeno ad uno

stabile artigianale.

Complessivamente un’indennità di fr. 430.- pare dunque adeguata.

6.6.1.

L’espropriata sostiene che la proprietà subirà una svalutazione sia per le

immissioni foniche e gassose accresciute a seguito dell’esecuzione dell’opera

sia perché la strada ed il marciapiede verranno a trovarsi a pochi centimetri

dalla sua abitazione. Per tate titolo vanta una pretesa d’indennizzo di fr.

100'000.-.

6.2. Generalmente, nell’ipotesi di espropriazione parziale, la diminuzione

delle possibilità d’uso della superficie restante è già compensata con

l’indennizzo al valore edilizio pieno dell’area espropriata.

Un’indennità specifica per svalutazione della porzione residua ai sensi

dell’art. 11 let. b Lespr. è ammissibile qualora, in ragione

dell’espropriazione, il terreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter

più essere sfruttato razionalmente oppure fosse privato di vantaggi influenti

sul valore della proprietà, vale a dire di un’importante area di sfogo o di uno

schermo protettivo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 183-185; RDAT

1989 no. 75, II-1994 no. 63, II-1998 no. 27 c. 3.1; TRAM 18.10.2004 N.

50.2003.14 in re CE L.).

6.3. Il mapp. no. 279 è toccato dall’espropriazione lungo tutto il fronte

stradale (ca. 22 ml) per una profondità di ca. 2 ml a nord e di ca. ml 1.90 a

sud (cfr. verbale di sopralluogo 12.7.2005).

L’intervento, che riduce la superficie complessiva da mq 471 a mq 433.57, non

vanifica concrete aspettative di miglior uso né influisce sulle possibilità di

sfruttamento del fondo che, come già rilevato, resta razionalmente sfruttabile

a fini artigianali ed che anche in futuro potrà essere destinato all’uso

ammesso dal PR. Pertanto dal profilo edilizio la situazione non subisce

cambiamenti degni di nota.

L’espropriata, del resto, nemmeno sostiene il contrario ascrivendo l’asserita

svalutazione all’aggravio fonico ed atmosferico ed alla vicinanza dell’opera

alla sua abitazione.

Esaminando la fattispecie in quest’ottica bisogna tuttavia considerare che l’espropriata

ha adibito a residenza primaria un terreno che per la sua stessa ubicazione è comunque

già esposto ad immissioni generate da un traffico che non è quello di un

quartiere prettamente residenziale. Tanto è vero che nella zona vale il grado

di sensibilità III ai rumori (cfr. piano dei gradi di sensibilità), limite

alto, certo, per un’abitazione, ma che corrisponde a quello usualmente

riconosciuto nei comprensori artigianali ed industriali. Posta la destinazione

artigianale della zona e ritenuto che le sue capacità insediative non sono esaurite

Considerandi

una modifica del calibro stradale ed il possibile aumento dei volumi di

traffico erano dunque ampiamente prevedibili, non da ultimo perché tale

modifica era sancita dal piano viario. Di conseguenza, anche ammettendo un

cambiamento delle condizioni ambientali, la causa principale andrebbe individuata,

semmai, nello sviluppo della zona artigianale e nei conseguenti flussi di

traffico, non invece all’intervento espropriativo; in altre parole, il

pregiudizio si produrrebbe anche se il fondo non fosse colpito da

espropriazione motivo per cui manca un nesso causale tra la presunta perdita di

valore e l’espropriazione.

D’altra parte, se è vero che la striscia di giardino verso la strada (già piuttosto

angusta) sarà ulteriormente ridotta, è però altrettanto vero che il sedime

espropriando è destinato alla costruzione di un nuovo marciapiede per cui

l’effettiva distanza tra la proprietà e la carreggiata, vera fonte di

inquinamento, rimane pressoché immutata.

Pertanto non è ravvisabile alcun pregiudizio tale da giustificare un indennizzo

ai sensi dell’art. 11 let. b Lespr..

7.

L’indennità

espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3.5%, fissato

dal Tribunale federale, a decorrere dal 27.9.2006 data a far tempo dalla quale

l’espropriata ha accordato l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3

Lespr.).

8.

La

tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73

cpv. 1 Lespr.). L’espropriata, rappresentata da un legale, ha diritto alla

rifusione delle ripetibili – in parte già riconosciute nella sentenza del

28.10.2005

– commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà, invero

contenute, poste dalla vertenza.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di mq 37.43 del

mapp. no. 279 l’ente espropriante verserà all’espropriata fr. 430.- il mq oltre

interessi al saggio usuale del 3.5% a decorrere dal 27.9.2006.

2.

la pretesa di indennizzo per titolo di

svalutazione della porzione residua è respinta.

3.

Le

questioni risolte con accordo sono stralciate.

4.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1000.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata

fr. 1'800.- per ripetibili.

5.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

6.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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