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Decisione

20.2004.3-9

espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona R4)

1 marzo 2006Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra della media stipulati in un

contratto isolato – ed i prezzi pertinenti a terreni già edificati non hanno valenza

decisiva ai fini dell’estimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e

89). Lo stesso vale per il prezzo concordato in via amichevole con un ente

pubblico a meno che non corrisponda al valore commerciale (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19 no. 86; RDAT I-1993 no. 51).

Quanto alle stime effettuate ai fini fiscali, è comunemente ammesso e

riconosciuto che non influiscono sul prezzo che verrebbe stipulato in una

normale e libera contrattazione. Di conseguenza non possono nemmeno

condizionare l'indennità espropriativa, che deve corrispondere ai reali valori

di mercato (art. 20 LSt; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 53; TRAM

11.3.1999 SA M. M./Comune di M.).

5.In

concreto il dies aestimandi risale al 1.10.2002, data a far tempo

dalla quale è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 19

Lespr.; cfr. sentenza 1.10.2002).

6.Come

già indicato l’intervento in oggetto comporta l’espropriazione parziale di un

numero cospicuo di terreni disposti lungo l’asse stradale ed assegnati, a

dipendenza dell’ubicazione specifica, a diverse zone di utilizzo: i fondi

ubicati lungo il tratto che si estende tra la rotonda all’incrocio con via G__________

G__________ ed il mapp. no. 3764 appartengono alla zona R4 mentre quelli

successivi tra il mapp. no. 3761 e la rotonda all’incrocio con via S__________

V__________ sono inclusi nelle zone R3 o R2, rispettivamente ZSI.

Inevitabilmente, quindi, l’accertamento dei valori ufficiali ai fini

dell’estimo ha richiesto un’indagine ad ampio spettro. Per tracciare un profilo

completo circa la zona residenziale i risultati sono qui riportati in toto restando

ovviamente riservata, in esito all’analisi, l’operazione di adeguamento

riferita ad ogni singolo fondo espropriando.

6.1. Il Tribunale di espropriazione ha reperito le seguenti transazioni

riferibili alle zone R2, R3 ed R4:

zona R2

1998

Non risultano transazioni.

1999

Frazionamento del mapp. no. 3156 di complessivi 734 mq sito in località P__________:

- fr. 225.00 il mq per lo scorporo di 56 mq che è andato ad aggiungersi

alla particella no. 3153 che da 50 mq è passata a 106 mq (iscriz. a RF il

2.2.1999 al d.g. 345);

- fr. 225.00 il mq per lo scorporo di 68 mq che è andato ad aggiungersi

alla particella no. 3155 che da 92 mq è passata a 160 mq (iscriz. a RF il

2.2.1999 al d.g. 346);

- fr. 180.00 il mq per la superficie rimanente di complessivi 610 mq

(“vigna”) che è andata a costituire la nuova particella no. 3156 (iscriz. a RF

il 2.2.1999 al d.g. 347);

- fr. 214.29 il mq per lo scorporo di 7 mq dal mapp. no. 3554 di 1’370

mq, loc. A__________ (iscriz. a RF il 26.1.1999 al d.g. 144). Trattasi di una

rettifica di confini;

- fr. 74.07 il mq per una superficie di 135 mq del mapp. no. 5006 di

544 mq, loc. P__________, che è andata ad aggiungersi alla particella no. 2667

che da 600 mq è passata a 735 mq (iscriz. a RF il 19.2.1999 al d.g. 293);

- fr. 144.09 il mq per i mapp. no. 5006 (409 mq) e 5358 (285 mq) di

complessivi 694 mq, loc. P__________ e F__________ (iscriz. a RF il 19.2.1999

al d.g. 294);

- fr. 235.93 il mq per il mapp. no. 5641 di 551 mq, loc. A__________

(iscriz. a RF il 15.2.1999 al d.g. 279).

2000

- fr. 300.00 il mq per lo scorporo di 9 mq dal mapp. no. 2212 di 370 mq,

loc. P__________ (iscriz. a RF il 20.12.2000 al d.g. 2727).

2001

- fr. 300.00 il mq per lo scorporo di 29 mq dal mapp. no. 2208 di 1’531

mq, loc. P__________ (iscriz. a RF il 1.2.2001 al d.g. 218);

- fr. 148.10 il mq per il mapp. no. 2749 di 135 mq, loc. C__________ T__________

(iscriz. a RF il 20.6.2001 al d.g. 1493);

- fr. 100.00 il mq per una superficie di 117 mq del mapp. no. 2746 di

2’716 mq, loc. C__________ T__________ (iscriz. a RF il 20.6.2001 al d.g.

1492).

2002

- fr. 190.45 il mq per il mapp. no. 5433 di 397 mq, loc. C__________

S__________ (iscriz. a RF il 9.4.2002 al d.g. 763);

- fr. 191.47 il mq per il mapp. no. 5432 di 378 mq, loc. P__________

(iscriz. a RF il 9.4.2002 al d.g. 764);

- fr. 191.19 il mq per il mapp. no. 5434 di 383 mq, loc. C__________ S__________

(iscriz. a RF il 9.4.2002 al d.g. 765);

- fr. 190.29 il mq per il mapp. no. 5435 di 400 mq, loc. C__________ S__________

(iscriz. a RF il 24.5.2002 al d.g. 1123);

- fr. 216.00 il mq per il mapp. no. 5549 di 72 mq, loc. P__________

(iscriz. a RF il 9.1.2002 al d.g. 58);

- fr. 58.85 il mq per il mapp. no. 2378 di 2'464 mq, loc. S__________

(iscriz. a RF il 9.4.2002 al d.g. 760). Il fondo si trova solamente

parzialmente attribuito alla zona R2.

zona R3

1998

- fr. 120.00 il mq per lo scorporo di 36 mq dal mapp. no. 5010 di 1’181

mq, loc. T__________ de G__________ (iscriz. a RF il 23.9.1998 al d.g. 1340);

1999

Non risultano transazioni.

2000

- fr. 246.21 il mq per il mapp. no. 2518 di 528 mq, loc. P__________

(iscriz. a RF il 29.5.2000 al d.g. 994);

Per le seguenti particelle risultanti dal frazionamento del mapp. no. 3632

di complessivi 2’543 mq sito in località F__________:

- fr. 226.45 il mq per la nuova particella no. 3632 di complessivi 605 mq

(iscriz. a RF il 15.6.2000 al d.g. 1123);

- fr. 229.73 il mq per la nuova particella no. 5655 di complessivi 444

mq

(iscriz. a RF il 15.6.2000 al d.g. 1124);

- fr. 229.73 il mq per la nuova particella no. 5656 di complessivi 444

mq (iscriz. a RF il 15.6.2000 al d.g. 1125);

- fr. 229.73 il mq per la nuova particella no. 5657 di complessivi 444

mq (iscriz. a RF il 15.6.2000 al d.g. 1126);

- fr. 217.82 il mq per la nuova particella no. 5658 di complessivi 606

mq (iscriz. a RF il 15.6.2000 al d.g. 1127);

- fr. 223.21 il mq per il mapp. no. 3288 di 224 mq, loc. C__________ S__________

(iscriz. a RF il 22.12.2000 al d.g. 2796).

2001

- fr. 315.00 il mq per lo scorporo di 29 mq dal mapp. no. 2213 di 4’806

mq, loc. P__________ (iscriz. a RF il 1.2.2001 al d.g. 220).

2002

Non risultano transazioni.

zona R4

1998

- fr. 265.32 il mq per il mapp. no. 2836 di 1’093 mq, loc. B__________

(iscriz. a RF il 30.6.1998 al d.g. 924). Il trapasso è avvenuto a seguito di

esercizio di un diritto di compera.

1999

Non risultano transazioni.

2000

- fr. 250.00 il mq per il mapp. no. 5659 di 660 mq, loc. P__________

(iscriz. a RF il 15.3.2000 al d.g. 489);

- fr. 220.00 il mq per lo scorporo di 45 mq dal mapp. no. 5320 di 493

mq, loc. F__________ (iscriz. a RF il 23.5.2000 al d.g. 945).

2001

Per le seguenti particelle risultanti dal frazionamento del mapp. no. 3623

di complessivi 3’862 mq sito in località F__________:

- fr. 170.00 il mq per la nuova particella no. 5670 di complessivi

560 mq (iscriz. a RF il 28.8.2001 al d.g. 2001);

- fr. 170.00 il mq per la nuova particella no. 5672 di complessivi 560

mq (iscriz. a RF il 28.8.2001 al d.g. 2001);

- fr. 170.00 il mq per la nuova particella no. 5671 di complessivi

560 mq (iscriz. a RF il 28.8.2001 al d.g. 2003).

2002

Non risultano transazioni.

6.2. Fanno da corollario ai dati ufficialmente inventariati, gli accordi

stipulati nell’ambito di questa procedura in seguito all’accettazione delle

seguenti indennità espropriative:

fr. 250.- il mq (R4) per:

- ca. 30 mq del mapp. no. 3791;

- ca. 3 mq del mapp. no. 5320;

- ca. 10 mq del mapp. 3768;

- ca. 27 mq del mapp. 3767;

- ca. 29 mq del mapp. no. 3764;

- ca. 2 mq del mapp. no. 3807;

- ca. 17 mq del mapp. no. 3808;

- ca. 1 mq del mapp. no. 3822.

fr. 230.- il mq (R3) per:

- ca. 126 mq del mapp. no. 3763;

- ca. 29 mq del mapp. no. 5201;

- ca. 99 mq del mapp. no. 3773;

- ca. 32 mq del mapp. no. 3774;

- ca. 10 mq. del mapp. no. 5431.

fr. 125.- il mq (R4) per:

- ca. 8 mq del mapp. no. 3821.

I corrispondenti procedimenti espropriativi sono stati dichiarati chiusi e

stralciati dai ruoli per intervenuta transazione con decreti del 1.10.2002

(art. 43 e 44 cpv. 2 Lespr).

7.7.1. Nelle zone R2, R3 ed R4 vigono i seguenti

parametri edilizi (art. 29, 34, 35 e 36 NAPR):

R2

R3 R4

indice di sfruttamento (i.s.) 0.4 0.6 0.8

altezza max. del fabbricato (ml) 7.50 10.50

13.50

altezza min. del fabbricato lungo le

linee di allineamento (ml) //

// 8.50

distanza minima da confine (ml) 3.00 4.00 5.00

distanza minima tra fabbricati 6.00 8.00

10.00

7.2. B__________, capoluogo del Distretto di __________, è un ampio borgo

pianeggiante situato alla confluenza della Valli di __________ e __________

idealmente marcato da due assi stradali principali – e cioè Via P__________ /Via

G__________ da nord verso sud, rispettivamente Via S. G__________ da est verso

ovest – ed attraversato diagonalmente dalla ferrovia.

In questo contesto Via I__________ si situa a sud del nucleo ed a partire dalla

cintura della stazione serve un vasto comprensorio densamente abitato;

con Via S__________ V__________ costituisce inoltre un accesso importante alla

zona industriale nel settore meridionale del Comune.

Tra le località menzionate nell’elenco delle transazioni l’unica ad essere direttamente

affacciata su Via I__________ è T__________ de G__________ cui seguono, verso

nord, le adiacenti A__________ e F__________ che si sviluppano fino a toccare

la linea ferroviaria. Nella fascia tra quest’ultima e Via S. G__________ è

ubicata invece C__________ S__________. Le restanti località citate si

estendono tutte oltre Via S. G__________: P__________, F__________, C__________

T__________ e S__________ sono ubicate nel territorio occidentale lungo il

fiume __________ che segna il confine con il Comune di P__________ mentre

appartengono al comparto orientale, ad est di Via P__________, B__________, P__________

e P__________.

Tra le località poc’anzi dette P__________ è l’unica che si trova in leggera

posizione collinare ai piedi della zona montana della Valle di __________ sul

versante meridionale della cosiddetta “B__________” di B__________. Essa

inoltre appare particolarmente attrattiva in un’ottica prettamente residenziale

poiché beneficia di eccellenti qualità di vita proprio in quanto discosta sia

dalle arterie cantonali maggiormente trafficate sia dalla ferrovia che

notoriamente costituiscono importanti fonti di immissioni foniche e gassose.

Viceversa tutte le altre località menzionate appaiono morfologicamente similari

in quanto pianeggianti. Esse sono sostanzialmente costituite in unità abitative

residenziali che si trovano piú o meno discoste rispetto al nucleo ed alla zona

industriale del Paese.

Infine, dev’essere pure specificatamente rilevato che le località site sul

fronte meridionale di via S. G__________ ed appartenenti al comparto oggetto

della presente procedura formano di fatto un quartiere quasi a sé stante

rispetto a quelle che si estendono sul versante settentrionale ritenuto che,

pur essendo discoste dal nucleo, offrono ai residenti tutti i servizi indispensabili:

oltre ad essere convenientemente urbanizzate e servite dai mezzi pubblici tanto

da poter essere facilmente raggiunte, ospitano nelle immediate vicinanze della

stazione FSS un ufficio postale ed un ampio centro commerciale (“Grandi

Magazzini __________”).

7.3. A titolo di premessa generale sembra doveroso osservare che i dati

accertati testimoniano un certo appiattimento dei valori ritenuto che, salvo

qualche punta minima e massima, non si rinvengono scarti eclatanti

riconducibili all’appartenenza dei fondi all’una o all’altra zona edificabile.

Ciò potrebbe dimostrare che, in linea generale, i prezzi non sono

necessariamente in rapporto con le possibilità di sfruttamento rispettivamente

che si tratta di un Comune nel quale il mercato immobiliare non è

particolarmente fiorente e nel quale le qualità di vita mediamente si

equivalgono nelle varie zone.

Zona R4

Per quanto riguarda la zona R4 che qui interessa e prescindendo dalla

transazione riguardante il mapp. no. 5320 che coinvolge non tutto il terreno

bensì soltanto uno scorporo modesto, sono due le compravendite che si distinguono poiché

non vi è motivo di credere che siano state influenzate da fattori soggettivi

particolari e sono riferibili a fondi che, tutto sommato, presentano buone

caratteristiche di sfruttabilità. Esse concernono i mapp. no. 2836 e 5659 che

sono entrambi pianeggianti, hanno una conformazione planimetrica regolare,

dimensioni discrete e buone infrastrutture di urbanizzazione; il mapp. no. 2836

ha inoltre il vantaggio di essere più vicino al nucleo. Liberi, quindi, da

condizionamenti tecnici o architettonici questi terreni si prestano ad un

edificazione razionale secondo i parametri di zona, ed in effetti lo sono. Ciò

considerato ed a fronte di un mercato che non è indicativo di oscillazioni

particolari ma sembra piuttosto stagnante, nel periodo tra il 2001 ed 2002 il

valore commerciale medio per terreni R4 può essere fissato in fr. 250.-/260.-

il mq. Una maggiorazione mediamente di ca. il 50 % rispetto al prezzo di fr.

170.- il mq soluto per le part. no. 5670, 5672 e 5671 pare in effetti del tutto

giustificata ritenuto che queste ultime, a parità di indici, sono tuttavia

fortemente esposte alle immissioni foniche indotte dalla vicina linea

ferroviaria.

Zona R3

Per quanto riguarda la zona R3 che qui interessa va detto innanzitutto

che le compravendite dei mapp. no. 3288 e 2518 sono da valutare con una certa

prudenza poiché il primo è tra tutti il più piccolo con soli 224 mq mentre il

secondo è il più discosto dal nucleo ma è anche ubicato in posizione più

tranquilla ciò che dal profilo meramente residenziale può giustificare il

prezzo sensibilmente incrementato. Per altro verso occorre prescindere dalle

transazioni riguardanti i mapp. no. 5010 e 2213 poiché non coinvolgono interamente

i terreni bensì soltanto scorpori modesti ed oltretutto certificano i valori

minimo (fr. 120.- il mq) e massimo (fr. 315.- il mq) in assoluto che

notoriamente non hanno valenza decisiva.

Di contro un valido campione di raffronto è dato dal frazionamento del mapp.

no. 3632 poiché non vi è motivo di credere che le relative transazioni siano

state influenzate da fattori soggettivi particolari e poiché sono riferibili a

fondi che, tutto sommato, presentano buone caratteristiche di sfruttabilità.

Infatti, tutte le particelle sono pianeggianti, hanno una conformazione

planimetrica regolare, dimensioni discrete e buone infrastrutture di

urbanizzazione. Liberi, quindi, da condizionamenti tecnici o architettonici i

terreni si prestano ad un edificazione razionale secondo i parametri di zona.

Complessivamente i valori appaiono piuttosto costanti e riguardano la località

F__________ che è attigua alla zona servita da Via I__________ la quale

costituisce pure un accesso ai terreni presi a modello. Da ciò la constatazione

che la ferrovia non costituisce una pregiudiziale per la zona R3 posta a sud

anche perché tra le due si interpongono le zone R2 ed R4 edificate che offrono

una sorta di schermatura contro le immissioni.

Di conseguenza ed a fronte di un mercato che non è indicativo di oscillazioni

particolari ma sembra piuttosto stagnante, nel periodo tra il 2001 ed 2002 il

valore commerciale medio per terreni R3 può essere fissato in fr. 230.-/240.-

il mq.

Zona R2

Per quanto riguarda la zona R2 che qui interessa non tutte le

compravendite reperite offrono risultati soddisfacenti ai fini dell’estimo. Non

sono indicative, innanzitutto, le transazioni che coinvolgono semplici scorpori

ossia quelle riguardanti i mapp. no. 3153 e 3155, dipendenti dal frazionamento

del mapp. no. 3156, nonché i mapp. no. 3554, 5006, 2212, 2208 e 2746 e

nell’ambito delle quali, oltretutto, si situano il prezzo metrico massimo (fr.

300.-/mapp. no. 2212 e 2208) rispettivamente quello metrico minimo (fr.

74.07/mapp. no. 5006) che notoriamente non hanno valenza decisiva. All’elenco

vanno aggiunte le compravendite del mapp. no. 2378 vuoi per il prezzo

irrisorio, vuoi perché il terreno appartiene solo parzialmente alla zona R2 e

del mapp. no. 2749 perché riconducibile ad un raggruppamento. Poco significativa

è, infine, pure la transazione inerente il mapp. no. 5549 poiché, trattandosi

di una modesta striscia di terreno, v’è da supporre che il prezzo sia stato

influenzato da fattori soggettivi.

Come già rilevato, inoltre, il comparto in esame forma un quartiere abbastanza

eterogeneo e quasi a sé stante. Per le sue caratteristiche mal si presta,

quindi, ad un confronto con le zone R2 poste a nord di Via S. G__________,

specie con le località P__________ e F__________ dove sono state compravendute

le part. no. 5006/5358.

Restano dunque i mapp. no. 5432, 5433, 5434 e 5435 che sono tutti stati

alienati nel 2002 ad un prezzo medio di circa 190.- fr. il mq e che constano

della superficie essenziale sfruttabile secondo i parametri di zona con una

rimanenza modesta destinabile a giardino. Privi di pregi particolari, i

terreni sono esposti alle immissioni dirette della linea ferrovia e ciò non può

che ripercuotersi negativamente sul loro valore.

Di contro per il mapp. no. 5641, che è ubicato più a sud ed ha una dimensione

di poco superiore, è stato soluto un prezzo di circa 236.- fr. il mq, ossia

maggiore di ca. il 25 %.

Quest’ultima transazione, per quanto isolata, non è trascurabile poiché non vi

è motivo di credere che sia stata influenzata da fattori soggettivi particolari

e poiché è riferibile ad un fondo che, tutto sommato, presenta buone

caratteristiche di sfruttabilità essendo pianeggiante ed avendo una

conformazione planimetrica regolare oltre che buone infrastrutture di

urbanizzazione. Libero, quindi, da condizionamenti tecnici o architettonici il terreno si presta ad un edificazione razionale

secondo i parametri di zona.

Ciò considerato ed a fronte di un mercato che non è indicativo di oscillazioni

particolari ma sembra piuttosto stagnante, nel periodo tra il 2001 ed il 2002

valore commerciale medio per terreni R2 può essere fissato in fr. 220.-/230.-

il mq.

8.La particella esproprianda è un

terreno di conformazione irregolare e piuttosto

stretta ed allungata, che si presenta pianeggiante. Parzialmente edificato,

ospita uno stabile abitativo monofamiliare a carattere residenziale ed alcuni

accessori (segnatamente due autorimesse ai sub. B ed E oltre ad un rustico al

sub. C) mentre la porzione restante è adibita a giardino. È convenientemente

urbanizzato.

L’onere di abitazione vita natural durante limitato all’appartamento all’ultimo

piano con l’uso esclusivo delle autorimesse (sub. B ed E) e dl rustico (sub. C)

e con l’uso comune con i proprietari del giardino e della lavanderia a favore

di COES 8 (18.03.1930) come pure l’annotazione a favore di quest’ultimo di un

diritto di prelazione delle durata di 25 anni non costituiscono una

pregiudiziale poiché non ne alterano le possibilità di sfruttamento né

rappresentano nel caso concreto un fattore di disturbo degno di nota. In

quest’ottica, pertanto, non comportano una riduzione del valore. Allo stesso

modo anche le immissioni derivanti dal traffico su Via I__________ non

rappresentano un fattore di disturbo degno di nota tale da incidere sul valore

della particella poiché i mezzi pesanti provenienti dall’autostrada

Chiasso-Airolo che accedono alla zona industriale usufruiscono, per comodità

d’accesso, di via __________ solamente fino all’incrocio su via S__________ V__________

perchè poi proseguono lungo quest’ultima.

A fronte di ció vi è peró che la particella esproprianda, tenuto conto delle

dimensioni come pure delle distanze legali, non è razionalmente sfruttabile

secondo i parametri R4.

Sotto questo profilo, ed al di là che il Tribunale di espropriazione non è

vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr.), l’indennità di

fr. 250.-- il mq offerta dall’ente espropriante appare giustificata e,

pertanto, merita conferma.

9.Il danno risarcibile per

l’occupazione temporanea di un fondo durante i lavori di esecuzione di un’opera

pubblica dev’essere stabilito sulla base della sua utilizzazione attuale, salvo

che il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv.

1 Lespr. (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF

109 Ib 273).

Normalmente

l’indennità annua per terreni edificabili è di fr. 0.50 il mq. L’indennità

offerta ISEP 1 di fr. 0.50 il mq risponde nel suo ammontare ai canoni

giurisprudenziali e, pertanto, merita conferma.

10.

L’art. 11

lett. c Lespr., stabilisce che l'indennità comprende anche il corrispettivo di

tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato purché siano prevedibili

secondo il corso ordinario delle cose quale conseguenza dell'espropriazione.

La normativa si riferisce a tutti i

pregiudizi che potrebbero manifestarsi oltre a quelli enumerati alle let. a) e

b), fermo restando che il danno, la cui legittimità risponde a criteri

oggettivi e presuppone un nesso di causalità con l’evento espropriativo, è

risarcibile solo nella misura in cui il diritto ad una piena indennità non

fosse già soddisfatto con la rifusione dell’intero valore venale del diritto

espropriato (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 196-197 e 200; Grisel,

op. cit., pag. 741; Wiederkehr, op. cit., p. 103 ss).

La perdita di piantagioni si annovera tra i pregiudizi indennizzabili giusta

l’art. 11 let. c Lespr. a condizione, però, che i vegetali estirpati

svolgessero una particolare funzione estetico-protettiva o recassero un

cospicuo valore botanico; un risarcimento è altresì ipotizzabile qualora la

superficie espropriata – e quindi l’indennizzo espropriativo – fossero esigui a

tal punto da non poter inglobare il valore delle piante stesse (RDAT

1985 no. 94, I-1993 no. 51; TRAM 19.6.2002 in re Comune di V./S.).

L’ente espropriante ha rifiutato il risarcimento di una siepe di Prunus

laurocaerasus , di una siepe mista di Chaenomeles japonica e di una Hedera

helix “variegata” rampicante estirpate appellandosi all’art. 7 NAPR. L’art. 7

cifra 2 let. b NAPR, cui allude l’ente espropriante, sancisce testualmente che:

“sul confine del fondo oltre la linea d’esproprio verso strade sono ammesse

cinte di carattere provvisorio e siepi. In ogni caso non derivano oneri al

Comune al momento dell’esecuzione dell’opera stradale”. Viceversa nulla ha

rilevato in merito alla risarcibilità di una rosa a cespuglio pure soppressa.

Al di là del fatto che la normativa tende ad esonerare il Comune da un onere

risarcitorio tuttavia senza estendere la prerogativa ad altri enti esproprianti,

essa non è validamente opponibile agli espropriati poiché è la stessa legge di

espropriazione a sancire il principio della piena indennità (art. 9) tenuto

conto dello stato effettivo dell’oggetto espropriato.

È innegabile che le siepi in questione già poste a dimora lungo il limite del

fondo come pure la pianta di Hedera ed il cespuglio di rose estirpate formavano

una cornice decorativa e costituiva quantomeno uno schermo ottico per la

proprietà (cfr. doc. fotografica). Ragionando pragmaticamente è perció

altrettanto innegabile che la loro soppressione, quale conseguenza

dell’intervento espropriativo, ha comportato un danno tangibile.

Il perito giudiziario ha valutato i predetti vegetali in fr. 1'613.90 a corpo

premurandosi di considerare tanto lo stato botanico-fitosanitario quanto il

valore di rimpiazzo ed utilizzando, secondo ponderazione, i parametri

usualmente applicati fissati nelle direttive per il calcolo del valore degli

alberi emanate dall'Unione Svizzera Servizio Parchi ed i prezzi previsti dal

catalogo 2001 dell'Associazione dei Vivaisti Svizzeri.

Poiché il Tribunale non ha motivo di dubitare della bontà delle conclusioni

peritali, l’indennità per il sacrificio delle piante è quindi fissata in fr.

1'613.90 a corpo.

11.

Gli espropriati ha infine chiesto un’indennità

proporzionata a titolo di svalutazione della frazione residua.

La richiesta è a tal punto generica da

risultare irricevibile. E’ per mero scrupolo di motivazione che si aggiungono

le seguenti considerazioni.

La pretesa in oggetto si riconduce

all'art. 11 let. b Lespr., che ammette come risarcibile l'eventuale

svalutazione del fondo parzialmente colpito da espropriazione purchè il danno

presenti un nesso di causalità con l'intervento espropriativo. L'ipotesi si

concretizza, in particolare, qualora, il terreno fosse ridotto o deformato al

punto da non poter piú essere sfruttato razionalmente, oppure qualora una

costruzione esistente fosse privata di un'importante area di sfogo o di uno

schermo protettivo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 183-185; RDAT

1989 no. 75, II-1994 no. 63 c. 5.5.; II-1998 n. 27 c. 3.1; TRAM 2.9.2002 inc.

no. 50.2001.00022).

In concreto con una superficie di 723 mq ed a fronte di un’espropriazione definitiva di

complessivi ca. 54 mq, il fondo misurerà ca.

669 mq.

Posta in zona R4 la particella è edificabile con un i.s. dello 0.8 ed a

seguito dell’esproprio parziale la superficie sfruttabile di cui beneficerà

passerà dagli attuali ca. 602.40 mq (723 mq x 0.8) ai prossimi ca. 535.20 (669

mq x 0.8): una riduzione di ca. 67.20 mq corrispondente a ca. l’11 %.

A seguito dell’intervento espropriativo, inoltre, il fondo viene amputato dell’angolo S-E che, all’atto pratico, si presenta angusto

poiché particolarmente stretto. Prescindendo dall’intervento espropriativo la

particella esproprianda neppure si presenta oggidí sfruttabile in modo

razionale secondo i parametri R4 (cfr. consid. 8).

Di conseguenza, l’esproprio parziale è quantitativamente

contenuto, non incide sul potenziale edilizio, né compromette lo sfruttamento

razionale del terreno e tantomeno vanifica concrete aspettative di miglior uso.

Detto questo bisogna pure considerare che il sedime espropriando è comunque destinato alla

costruzione di un marciapiede - prima inesistente – per cui l’effettiva

distanza tra la proprietà e la carreggiata, vera fonte di inquinamento, rimane

pressoché immutata. In ogni caso il pregiudizio indotto dalle immissioni

andrebbe attribuito, semmai, non all’intervento espropriativo bensí ai flussi

di traffico e si produrrebbe anche se il fondo non fosse colpito da

espropriazione; manca, perció, l’imprescindibile nesso causale tra l’asserito

danno e l’espropriazione.

Infine non è meno importante che l’allargamento stradale e la costruzione del

marciapiede sono sanciti dal piano viario del piano regolatore (PR) approvato

dal Consiglio di Stato il 25.01.2000, di modo che l’intervento era prevedibile.

Il progetto definitivo che ne è conseguenza altro non fa che adeguare al piano

stesso ed alle nuove esigenze tecniche e di sicurezza, un tratto stradale

vetusto e malsicuro che manifestamente non assolveva piú alla sua funzione.

Tutto ció considerato la pretesa non puó dunque essere accolta.

12.

Le indennità espropriative sono

completate con gli interessi a decorrere dal 1.10.2002, data per la quale è

stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), ai

seguenti saggi fissati dal Tribunale federale:

- del 4 % dal 1.10.2002 al 30.04.2003;

- del 3,5 % dal 1.05.2003 in avanti.

13.

Trattandosi di una procedura di

espropriazione formale, i costi di causa sono da addebitarsi all’ente

espropriante. Poiché gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un

legale, non si assegnano ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr).

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. ISEP 1 verserà ai comproprietari del mapp. no.

3796 di B__________, le seguenti indennità:

1.1. fr. 250.-- il mq per l’espropriazione formale di ca. 54 mq;

1.2. fr. 0.50 il mq annui per l’occupazione temporanea di ca. 92 mq;

1.3. fr. 1'613.90 a corpo per il sacrificio di vegetali vari.

Considerandi

2.

Sulle

predette indennità espropriative sono dovuti gli interessi ai seguenti saggi

annui:

- del 4 % dal 1.10.2002 al 30.04.2003;

- del 3,5 % dal 1.05.2003 in avanti.

3.

La

richiesta di risarcimento per la

svalutazione della frazione residua è irricevibile.

4.

La

tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese sono a carico dell’ente

espropriante. Non si assegnano ripetibili.

5.

Contro

la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

6.

Intimazione

a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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