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Decisione

20.2004.4-1

espropriazione formale (indennità per terreni fuori zona edificabile)

6 luglio 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

Richiamata

la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Il ISEP 1 è tenuto a versare alla proprietaria

del mapp. no. 784 le seguenti indennità:

1.1. fr. 20.- il mq per l’espropriazione di ca. mq 35

1.2. fr. 2'800.- quale rimborso delle spese di pavimentazione

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

Considerandi

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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