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Decisione

20.2004.4-2

espropriazione formale (indennità riconosciuta per zone R2)

6 luglio 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata

la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Il ISEP 1 è tenuto a versare alla proprietaria del

mapp. no. 348 le seguenti indennità:

1.1. fr. 300.- il mq per l’espropriazione di ca. mq 36

1.2. fr. 2'880.- quale rimborso delle spese di pavimentazione

2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono

a carico del ISEP 1 con l’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 1'000.- per ripetibili.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

Considerandi

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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