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Decisione

20.2004.43-4

Espropriazione formale parziale - fondo agricolo

30 marzo 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà all’espropriato per

il mapp. no. 204 di __________ le seguenti indennità:

- fr. 15.- il mq per l’espropriazione definitiva di mq 746

- fr. 0.20 il mq/annui per l’occupazione temporanea di mq 782

2. Le indennità espropriative sono completate con

gli interessi al saggio usuale del 3.5% a far tempo dal 1°.3.2007.

3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato

fr. 2'500.- per ripetibili.

Considerandi

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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