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Decisione

20.2004.43

approvazione progetti definitivi (costruzione galleria stradale Vedeggio - Cassarate)

26 agosto 2005Italiano83 min

Source ti.ch

Fatti

I contenuti del PTL sono stati recuperati nel Piano direttore cantonale (PD) ed

in particolare nella scheda 12.23 adottata dal Consiglio di Stato il 31.5.1994

a sua volta accompagnata da cinque schede settoriali (1-5) aggiornate una prima

volta ed in due fasi nel 1997 e nel 1998.

Il Gran Consiglio ha stanziato il credito di progettazione per le opere e gli

interventi prioritari previsti dal PTL con risoluzione del 21.6.1994.

L’attuazione del PTL non poteva prescindere, tuttavia, dall’inquadrarne

preventivamente le proposte anche in un’ottica regionale. Perciò, nella seconda

metà degli anni ’90, esso è stato integrato in uno studio pianificatorio

generale denominato Concetto di organizzazione territoriale del luganese

(COATL) a sua volta approfondito con il Piano dei trasporti dell’agglomerato

luganese (PTA). Quest’ultimo è essenzialmente inteso a precisare le componenti

del sistema dei trasporti dell’agglomerato con particolare attenzione per gli

aspetti urbanistici ed ambientali, per le moderazioni del traffico e per le

cosiddette misure fiancheggiatrici al PTL ossia i provvedimenti che, al di là

delle infrastrutture stradali, riguardano precipuamente i diversi aspetti e

settori della mobilità del traffico (posteggi, trasporti pubblici, traffico

pedonale e ciclabile ecc.) fondamentali per raggiungere gli obiettivi dello

stesso PTL.

Risale a quegli anni anche il Piano di indirizzo urbanistico del comparto di

Trevano (PICT): uno studio intercomunale che interessa il quartiere omonimo, la

rete stradale locale, l’allacciamento della galleria alla viabilità principale

ed il nodo intermodale di Cornaredo.

B.

Nel frattempo, seguendo l’usuale

iter pianificatorio, la galleria Vedeggio – Cassarate è stata ancorata in un

Piano generale (PG) elaborato tra il luglio 1997 ed il gennaio 1998 nell’ambito

del quale, oltre a rammentare e confermare gli obiettivi del PTL specialmente

circa il concetto Omega, si è posto l’accento sulla necessità di non

pregiudicare le esigenze di riordino urbanistico del settore nord di Lugano già

al vaglio del PICT.

Stando alla relazione tecnica allegata al PG la galleria potrà assicurare, a

pieno esercizio, un transito giornaliero medio di 25'600 veicoli nelle due

direzioni con punte orarie massime di 2'800 veicoli.

Il PG consta di un progetto suddiviso in tre sezioni:

- il comparto Vedeggio (portale ovest) riferito alla ristrutturazione dello

svincolo di Lugano nord ed al raccordo con la A2 attraverso una rotonda e le

relative rampe di collegamento;

- il comparto galleria che contempla l’opera sotterranea a due corsie (m 7.50 +

due banchine laterali) per una lunghezza di Km 2.63, nonché le installazioni di

sicurezza e di ventilazione, quest’ultima attraverso un impianto longitudinale

comprendente un camino situato all’incirca a metà del tracciato con sbocco nel

Comune di Comano in località Campagna;

- il comparto Cassarate (portale est) in zona Prati di Trevano nei Comuni di

Canobbio e Porza che annovera la sistemazione di Via Sonvico, un posteggio

d’interscambio ed i raccordi con la rete viaria locale attraverso i nuovi assi

stradali A1000/A1101 che sboccano su Via Sonvico a nord del riale Terseggio, ed

A1100 che si estende sul retro del Centro Commerciale Carrefour (ex Jumbo),

serve il posteggio e si immette a sua volta su Via Sonvico all’altezza del

Garage Amicar.

Gli atti del PG includono un rapporto d’impatto ambientale assoggettato al

vaglio delle competenti autorità federali e cantonali. Tra gli elementi

salienti emersi dai conseguenti preavvisi vi è la persuasione, condivisa dalla

Sezione della protezione dell’aria dell’acqua e del suolo (SPAAS) e

dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), che

solo attraverso le misure fiancheggiatrici al PTL, intese quali parti

integranti del progetto da rendere operative con la messa in esercizio

dell’opera stradale, quest’ultima potrà confermarsi pagante anche in termini

ambientali e rispettosa della vigente legislazione. Perciò ne è stata

sollecitata la convalida dal profilo pianificatorio oltre che l’attuazione

concreta con l’invito a perseguire una politica restrittiva in tema di

parcheggi nella città di Lugano, quale strumento per impedire efficacemente

l’incremento del traffico automobilistico a favore dell’uso di mezzi di

trasporto pubblici. Fa da corollario la raccomandazione all’autorità

sussidiante di vincolare il presumibile sussidio alla condizione che le misure

stesse siano messe in atto con l’apertura della galleria.

C.

Parallelamente alla procedura di

PG è stato affrontato anche l’aggiornamento del PD. In tale ambito,

riconosciuta l’importanza delle misure fiancheggiatrici per conseguire gli

obiettivi ambientali del PTL, il Consiglio Federale ha ingiunto al Cantone di adempiere

a 5 condizioni quali premesse alla domanda di preavviso sul sussidio per la

galleria. Le condizioni, che sostanzialmente abbracciano l’insieme delle misure

fiancheggiatrici sono le seguenti:

1. realizzazione assicurata di tutte le misure fiancheggiatrici comprese nel

Piano speciale del basso malcantone, accordando la priorità alla realizzazione

della galleria di circonvallazione di Ponte Tresa ed all’ampliamento delle

capacità della linea ferroviaria FLP;

2. elaborazione del Piano di risanamento dell’aria del Luganese (PRAL) e sua

approvazione da parte del Consiglio di Stato;

3. elaborazione del Piano di gestione del traffico (PGT) e sua accettazione

almeno da parte del Consiglio Comunale di Lugano;

4. integrazione nel Piano direttore della nuova scheda (10.4) relativa al

modello di organizzazione territoriale dell’agglomerato e sua approvazione da

parte del Cantone;

5. elaborazione del Concetto globale dello stazionamento nell’agglomerato (CGS)

relativo ai posteggi pubblici e privati, attuali e futuri, che tenga conto del

principio relativo alla riduzione dell’offerta di parcheggi pubblici e privati

all’interno dell’agglomerato e sua accettazione almeno da parte del Consiglio

Comunale di Lugano.

In data 14.3.2001 il Consiglio di Stato ha adottato il secondo aggiornamento

della scheda di coordinamento 12.23 sul PTL e la nuova scheda 10.4 sul Modello

di organizzazione dell’agglomerato luganese. Sono così stati integrati, nella

prima, gli aspetti trasportistico-ambientali e, nella seconda, quelli

urbanistici risultati dagli studi di approfondimento del PTL attraverso il

COATL, il PTA ed il PICT.

La scheda 12.23.2.3, in particolare, concerne la nuova tangenziale al Polo di

Lugano – Omega e tratta delle misure fiancheggiatrici che, vi si legge, sono

integrate nel PD quale necessaria appendice per la tutela ambientale nel

contesto del PTL. Elencate nella scheda 12.23.5, esse riguardano principalmente

una nuova regolamentazione dei posteggi pubblici e privati, l’organizzazione e

la moderazione del traffico nelle zone residenziali e nel centro

dell’agglomerato e provvedimenti di tipo urbanistico.

D.

Approvato dal Gran Consiglio con

decreto legislativo del 10.3.1999, il PG è stato pubblicato dal 26.5 al

25.6.1999 ed impugnato da vari enti e privati dinanzi al Tribunale della

pianificazione del territorio (TPT). Quest’ultimo ha condotto la 1a

fase dell’esame d’impatto ambientale (EIA) – risolta favorevolmente –

includendo nel quadro valutativo, oltre al rapporto sull’impatto ambientale ed

ai menzionati preavvisi al riguardo, pure l’impegno profuso dal Cantone per

sciogliere le riserve poste al progetto segnatamente con l’ultimo aggiornamento

del PD e con la messa in consultazione del Piano di risanamento dell’aria del

Luganese (PRAL), atto pianificatorio specifico in materia di misure contro

l’inquinamento.

In conclusione, prescindendo dai ricorsi ritirati e da quelli respinti per

motivi che qui non interessano, il TPT e per quanto adito anche il Tribunale

federale (TF), hanno respinto le censure di merito concernenti l’ubicazione del

camino di ventilazione (TPT 30.7.2001 in re Comune di Comano e llcc.; TF

26.8.2002 in re V__________ e P__________), il tracciato dell’asse stradale di

sbocco dal portale orientale della galleria (TPT 12.10.2001 in re P__________,

14.12.2001 in re V__________; TF 17.9.2002 in re V__________), l’impatto

ambientale e le misure fiancheggiatrici (TPT 26.10.2001 in re S__________) e

l’allargamento di Via Sonvico nel Comune di Porza (TPT 17.12.2001 in re Q__________

e M__________).

E.

In esito alla richiesta espressa

dal Consiglio di Stato con Messaggio no. 5350 dell’8.1.2003, con decreto

legislativo 12.3.2003 il Gran Consiglio ha stanziato un credito d’impegno di

fr. 355'000'000.- per la realizzazione della galleria stradale Vedeggio –

Cassarate, i relativi raccordi alla rete viaria locale e gli accompagnamenti

pianificatori (FU 10/2003 del 18.3.2003).

F.

Dal 27.6 al 29.8.2003 è stato

pubblicato l’avviso di deposito pubblico della domanda di approvazione dei

piani del progetto esecutivo inerente la strada nazionale A2, la

riorganizzazione dello svincolo Lugano nord nei Comuni di Bioggio, Vezia e

Cadempino e le relative autorizzazioni (FU 50/2003 del 24.6.2003).

Sono queste le opere collegate con la galleria previste al portale ovest nel

comparto Vedeggio.

G.

Con istanza 19.8.2003 lo Stato del

Cantone Ticino ha invece adito il Tribunale di espropriazione chiedendo la

pubblicazione del progetto definitivo e degli atti relativi alla procedura di

espropriazione concernenti la realizzazione della galleria stradale Vedeggio –

Cassarate.

Si tratta delle opere da eseguirsi nel comparto galleria da portale a portale e

nel comparto Cassarate.

H.

Il 1°.9.2003, costituito il

collegio giudicante mediante decreto presidenziale, il Tribunale ha ordinato la

pubblicazione degli atti dall’8.9 al 7.10.2003 inclusi presso le cancellerie

comunali di Cadempino, Vezia, Cureglia, Comano, Canobbio, Porza e Lugano ordinando

inoltre il deposito di una copia dell’incarto presso l’Ufficio dei registri di

Lugano.

Gli atti pubblicati constano anche di una domanda di dissodamento riferita ad

un’area boschiva complessiva di mq 8'702 di cui sono dissodati mq 483 in via

definitiva e mq 8'219 in via temporanea.

L’avviso di pubblicazione è comparso sul FU no. 70/2003 del 2.9.2003 e sui tre

quotidiani locali principali.

I.

Entro il termine di legge sono

state notificate varie opposizioni e richieste di modifica dei piani. Quelle pendenti

sono qui riportate in sunto con riserva di approfondimento nei considerandi di

diritto.

a) Con memoria 7.10.2003 ESPR 11, proprietario del mapp. no. __________ di

Canobbio, si è opposto al progetto definitivo, all’espropriazione ed

all’occupazione temporanea in ragione di un asserito divario tra la superficie

destinata all’opera e quella che, invece, era stata riservata con il PG; da ciò

anche la contestuale richiesta di modifica dei piani finalizzata ad una

riduzione dell’intervento. Egli è inoltre dell’avviso che la linea di arretramento

tracciata lungo il segmento stradale di sbocco dalla galleria sia priva di

validi giustificativi e ne ha quindi postulato lo stralcio o, in subordine, lo

spostamento verso la strada stessa.

b) Con memoria 7.10.2003 la OPPO 1, legittimandosi quale locataria/affittuaria

di una porzione del mapp. no. __________ (già mapp. __________ RT) di Canobbio

di proprietà dello Stato del Cantone Ticino, ha postulato una modifica dei

piani intesa ad escludere una superficie di 15'000 mq, già utilizzata

dall’azienda per il deposito e la lavorazione di materiale edile inerte, dalle

aree predisposte all’occupazione temporanea per motivi di cantiere.

c) Con memoria 25.9.2003 ESPR 20, proprietario del mapp. no. __________ di

Porza, ha contestato il progetto definitivo, l’espropriazione e l’occupazione

temporanea chiedendo che i piani siano modificati e che l’allargamento di Via Sonvico

sia eseguito sul lato opposto della strada.

d) Con memoria 3.10.2003 ESPR 19, rispettivamente proprietari ed usufruttuari

del mapp. no. __________ di Porza, si sono opposti al progetto,

all’espropriazione ed all’occupazione temporanea sollecitando, anch’essi, una

modifica dei piani intesa a spostare il tracciato di Via Sonvico verso l’altro

lato della carreggiata in modo tale da non incidere sul fondo o comunque da

ridurre l’intervento.

e) Con memorie 7.10.2003 OPPO 3, proprietaria della part. no. __________ e M__________

V__________, proprietario delle part. no. __________ e __________, fondi siti a

Cureglia, si sono opposti al progetto definitivo chiedendone la modifica con lo

spostamento del camino di ventilazione della galleria dalla località Campagna

alla località Tarné.

f) Con memorie 7.10.2003 i comproprietari delle PPP ai mapp. no. __________ (ESPR

4) e __________ (ESPR 5) tutti indicati in ingresso, come pure l’ESPR 3,

proprietaria del mapp. no. __________, fondi siti a Vezia e confinanti con Via

alla Cassina, si sono opposti al progetto definitivo all’espropriazione ed

all’occupazione temporanea sollevando l’eccezione di carenza di legittimazione

attiva dello Stato del Cantone Ticino e chiedendo lo stralcio degli interventi

previsti su Via alla Cassina perché estranei alle opere di costruzione della

galleria Vedeggio-Cassarate oltre che privi di interesse pubblico e contrari ai

principi della proporzionalità e della buona fede.

Parimenti contestata è la domanda di dissodamento.

J.

Ad oggi la procedura si è risolta

invece con una transazione complessiva per i seguenti espropriati:

- ESPR 2 proprietario dei mapp. no. __________, __________ e __________ di

Vezia (cfr. dichiarazione del 10.12.2003);

- ESPR 6, proprietario del mapp. no. __________ di Vezia (cfr. verbale di

udienza del 4.2.2004);

- ESPR 7, proprietarie del mapp. no. __________ di Vezia (cfr. dichiarazione

del 12.12.2003);

- ESPR 29, proprietario dei mapp. no. __________ di Vezia e __________ di Porza

(cfr. lettere del 25.9/15.12.2003);

- ESPR 28, proprietaria del mapp. no. __________ di Porza (cfr. dichiarazione

del 9.12.2003);

- ESPR 9, proprietario dei mapp. no. __________ e __________ di Comano (cfr. convenzione

del 3.10.2003);

- ESPR 10, proprietari del mapp. no. __________ di Canobbio (cfr. ris. no. 2978

del 6.7.2004 del Consiglio di Stato);

- ESPR 1, proprietaria dei mapp. no. __________ e __________ di Vezia (cfr. convenzione

del 22.6.2004).

Le relative convenzioni, risultanti a verbale o comunicate per iscritto al

Tribunale dopo il deposito degli atti, si configurano come accordi (art. 43

cpv. 2 Lespr.) ed hanno forza di decisione (art. 44 cpv. 2 Lespr.).

I conseguenti decreti di stralcio della procedura espropriativa sono emessi

separatamente.

Conclusa è anche la pratica riguardante A__________T__________ SA, opponente

non espropriata, posto che l’opposizione è stata ritirata con la convenzione

stipulata il 24.2.2004 (cfr. pto. 9.1 della cit. convenzione inc. no.

60/03-275).

Da ritenersi risolta per rinuncia è l’opposizione interposta da T__________ SA,

anch’essa opponente non espropriata, e da G__________ Q__________ in seguito alla

modifica dei piani concordata con lo Stato del Cantone Ticino (cfr. nell’inc.

60/03-270 verbale del 5.2.2004 e scritto 6.5.2004 controfirmato per accordo).

K.

Gli espropriati che non hanno

raggiunto un’intesa globale con l’ente espropriante e che non si sono opposti

al progetto né all’espropriazione o hanno ritirato l’opposizione, vantato

indennizzi per vario titolo che qui non occorre specificare; alcuni hanno anche

sollecitato l’ampliamento dell’espropriazione.

Tali pretese, contestate e di ordine prettamente risarcitorio, non sono oggetto

del presente giudizio definitivo.

L.

Le udienze di conciliazione

indette per la discussione delle sole opposizioni e domande di modifica dei

piani hanno avuto luogo nei giorni 4/5/12.2.2004.

M.

Il Tribunale di espropriazione ha

disposto la trasmissione degli atti alle competenti autorità per la consegna

dei preavvisi di legge giusta gli art. 13a, 21 e 22 dell’Ordinanza concernente

l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA) e l’art. 8 del Regolamento della

legge cantonale sulle foreste (RLCFo).

L’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) e

l’Ufficio federale delle strade (USTRA), hanno rimesso i loro preavvisi sul

progetto definitivo in data 22.4.2004.

Il Dipartimento del territorio ha rilasciato il preavviso sulla domanda di

dissodamento con decisione del 7.7.2004.

Considerandi

1.

1.1

Di principio qualsiasi

attività d’incidenza territoriale dev’essere pianificata (art. 75 CF e 2 LPT)

ed in particolare, per quanto attiene la rete viaria, almeno il tracciato e le

dimensioni di ogni strada esistente o futura devono figurare nel piano

regolatore (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p LALPT).

Ai fini dell’attuazione concreta del piano del traffico la Legge sulle strade

(Lstr.), dichiarando applicabile la Legge di espropriazione (Lespr.),

assoggetta ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di

rilascio del permesso di costruzione giusta la Legge edilizia – tutti i

progetti definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria subordinandoli

al giudizio definitivo del Tribunale di espropriazione (art. 22 cpv. 3 Lstr.).

La normativa dichiara come inammissibili le opposizioni riferite ad oggetti già

decisi con l’approvazione dei PG ed in particolare al principio

dell’espropriazione (art. 22 cpv. 2 Lstr.) vincolando quindi il potere

cognitivo del Tribunale alla sola verifica della corrispondenza e della

compatibilità dei progetti definitivi con il vigente assetto pianificatorio (Malfanti,

Considerazioni sulle principali modifiche della legge cantonale sulle strade,

in RDAT I-1995 p. 269 ss, 276).

La ragione risiede nella natura intrinseca del PG che sviluppa e precisa le

previsioni del PD e che riserva il terreno necessario per la futura costruzione

delle strade fissando il tracciato con le opere principali comprese quelle di

protezione esterna, gli allacciamenti e gli accessi, le linee di arretramento o

di allineamento e le attrezzature di importanza cantonale o regionale destinate

al traffico veicolare (art. 11 Lstr.). In materia stradale il PG rappresenta

dunque la pianificazione particolare di carattere operativo.

Sostituibile con il PR (art. 12 cpv. 2 Lstr.) e parificato a quest’ultimo

quanto alla procedura di adozione (art. 13 Lstr.), il PG sancisce la pubblica

utilità delle opere ed il diritto di espropriare (Malfanti, op. cit., p.

271-273; TF 13.1.1999 in re C SA c. 2b).

Da ciò la presunzione di pubblica utilità di cui fruiscono i progetti

definitivi in quanto già sancita contestualmente all’approvazione del PG di cui

non sono altro che l’affinamento attraverso la specifica del particolari

tecnici dell’opera (art. 19 cpv. 1 Lstr.).

Pertanto, in sede di approvazione, possono essere contestati e subire una

verifica nell’ottica del principio di proporzionalità e del loro impatto sulla

proprietà privata, solamente quegli elementi di dettaglio del progetto

definitivo che differissero o non fossero contemplati dalla pianificazione

ordinaria (Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT

del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 24).

Viceversa sfuggono al sindacato del Tribunale tutti gli aspetti definiti nel PG

che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono

emendabili soltanto mediante norme di pari rango e secondo la procedura prevista

per la sua adozione (art. 13 Lstr. e 41 cpv. 2 LALPT).

1.2

Le sole eccezioni tendenti ad attenuare le conseguenze per l’ente pubblico

derivanti da una rigida applicazione dell’obbligo di pianificare, sono riferite

ai lavori di semplice manutenzione, che manco necessitano di autorizzazione, ed

agli interventi di miglioria che sottostanno unicamente alla procedura di

approvazione del progetto definitivo (art. 39a Lstr.). In tale ambito le

contestazioni sulla pubblica utilità e sul progetto sono decise in via

definitiva dal Tribunale di espropriazione.

E’ inutile dire che la fattispecie concreta manifestamente non individua un

caso d’applicazione dell’art. 39a Lstr..

2.

Per una più facile percezione dei

documenti citati inerenti il progetto definitivo, si specifica che i

riferimenti si attengono alla numerazione del fasciolo “Contenuto incarto” del

30.4

, mentre i documenti del PG sono richiamati con la menzione

dell’incarto.

3.

Competenza

Le opere connesse con la galleria Vedeggio – Cassarate costituiscono un insieme

consequenziale sia dal profilo progettuale e costruttivo che da quello

funzionale. L’approvazione dei progetti definitivi è retta, tuttavia, da due

procedure a sé stanti.

Le opere previste nel comparto Vedeggio che comprendono la ristrutturazione

dello svincolo di Lugano nord, una rotonda di distribuzione ed il raccordo con la

A2, sono soggette alla Legge federale sulle strade nazionali (LSN; cfr. consid.

F).

Di contro le opere da eseguirsi nel comparto galleria, ossia lungo il tratto sotterraneo

da portale a portale, e nel comparto Cassarate sono soggette alla Legge

cantonale sulle strade (Lstr.; cfr. consid. G).

I limiti delle opere subordinate all’una o all’altra procedura, sono definiti

nel PG: la linea di separazione corrisponde al Km 1.08242 (inc. PG: doc.

GAL.12.0698.5200).

Il Tribunale di espropriazione è competente a statuire sui comparti galleria e

Cassarate in virtù dell’art. 22 cpv. 3 Lstr..

4.

Legittimazione

4.1

La legittimazione dello Stato del Cantone Ticino è data dall’art. 18 cpv.

1.

Lstr..

4.2

I proprietari (ESPR 3, ESPR 4, ESPR 5) dei mapp. no. __________, __________

e __________ di Vezia osservano che Via alla Cassina rientra nella categoria

delle strade comunali. Da ciò l’asserita carenza di legittimazione attiva dello

Stato ad eseguirvi gli interventi di sistemazione previsti dal progetto.

E’ accertato, tuttavia, che mediante convenzione sottoscritta nel 2003 dal

Comune di Vezia, da A__________T__________ SA e dallo Stato del Cantone Ticino,

quest’ultimo si è impegnato

omissis

“a realizzare a sue spese, ivi compreso l’onere per l’acquisizione del sedime

necessario che già non fosse di proprietà comunale, la sistemazione stradale di

Via alla Cassina.

Terminata l’opera a regola d’arte la strada verrà gratuitamente ceduta in

proprietà al Comune.”

omissis

Ratificata dal Consiglio Comunale di Vezia il 27.1.2003 e dal Consiglio di

Stato il 20.5.2003, la convenzione costituisce valido atto di delega al Cantone

così qualificato ad attuare le opere specifiche su Via alla Cassina (cfr. convenzione

cit. e ris. no. 2183 del 20.5.2003 del Consiglio di Stato nell’inc. 60/03-241).

Pertanto l’eccezione di carenza di legittimazione è respinta.

4.3

Con riserva di quanto si dirà in appresso (cfr. consid. 4.3.1.), tutte le

opposizioni e le domande di modifica del progetto definitivo sono state

inoltrate entro il termine di pubblicazione di 30 giorni. Tempestive, motivate

ed enunciate da soggetti legittimati a farlo, sono ricevibili in ordine.

4.3.1

La ditta OPPO 1, senza sollevare obiezioni al progetto definitivo, ha

notificato opposizione all’occupazione temporanea e domanda di modifica dei

piani intesa ad ottenere la riduzione dell’area di cantiere prevista sulla

part. no. __________ di Canobbio (già mapp. no. __________ RT) di proprietà

dello Stato del Cantone Ticino. Essa si è legittimata quale locataria o

affittuaria di una parte del fondo in forza di una convenzione stipulata con lo

Stato del Cantone Ticino il 4.12.1995.

Con la predetta convenzione lo Stato ha concesso alla OPPO 1 l’occupazione di

10'000 mq dal 1°.12.1995 al 30.11.1998 (doc. 1), occupazione che si è protratta

per consenso tacito oltre la data di scadenza e che è stata definitivamente

disdetta dallo Stato per il mese di giugno del 2003 (doc. 3, 5, 6 e 7). In mancanza

di patti posteriori diversi e constatato come l’area non era stata sgomberata

per tempo, il 4.8.2003 l’ente pubblico ha fissato un ultimo termine per la

riconsegna al 31.12.2003 (doc. 9).

La OPPO 1 ha impugnato la disdetta 4.8.2003 dinanzi all’Ufficio di

conciliazione in materia di locazione chiedendone l’annullamento; l’istanza è

stata respinta con decisione del 28.5.2004.

Nel giudizio si adduce che il rapporto tra le parti potrebbe configurarsi come

precario ciò che, da un canto, priva l’Ufficio della competenza a statuire e,

d’altro canto, rende definitivo l’obbligo di riconsegna per il 31.12.2003

giacché l’istante non ha impugnato la disdetta tempestivamente dinanzi alla

giurisdizione amministrativa. Ma l’istanza è stata considerata infondata anche

dal profilo civile per difetto delle facoltà legali specifiche riconosciute ai

conduttori laddove, sul fondo, non sono presenti strutture configurabili come

locali commerciali. In conclusione è inoltre stato rilevato che, essendo

decorsi i termini legali, non sussiste nemmeno la facoltà di chiedere una

protrazione del contratto (doc. 11).

Ciò considerato la legittimazione dell’opponente non sarebbe riconducibile

all’asserito statuto di locatrice o affittuaria – cui è connesso l’esercizio

autonomo dei diritti espropriativi (cfr. art. 1 e 16 Lespr.) – bensì potrebbe

risiedere nella condizione di “interessata” (cfr. art. 24 cpv. 2 Lespr.)

qualora si ammettesse un interesse legittimo dipendente dall’uso, tutt’ora

effettivo sebbene ridotto, del sedime.

Finalmente la questione può restare indecisa ritenuto che l’opposizione è comunque

da respingere per ragioni di merito che saranno ulteriormente esposte e che

senz’altro appaiono preponderanti. Irrilevante è la procedura ricorsuale

avviata contro la decisione dell’Ufficio di conciliazione dinanzi alla Pretura

di Lugano poiché non costituisce motivo per differire l’emissione del presente

giudizio.

5.

Il progetto definitivo

Le modalità tecniche e costruttive e le componenti progettuali dell’opera sono

esposte nelle relazioni tecniche che accompagnano i piani pubblicati (doc.

243.701

D/270; 243.001 D/123; 243.701 D/094).

5.1

La galleria

Il tratto sotterraneo, lungo 2'630 m da portale a portale e percorso da un

traffico bidirezionale, attraversa la collina dei Comuni di Comano, Cureglia e

Porza collegando la valle del Vedeggio con quella del Cassarate: più

precisamente lo svincolo autostradale nord con Via Sonvico a Canobbio.

La sezione tipo prevede una soletta intermedia per l’aspirazione dell’aria

viziata, un campo stradale a due corsie ognuna larga m 3.75 e marciapiedi

laterali (ml 1.23/1.48).

Longitudinalmente la galleria sale dal portale Vedeggio per ca. 1.2 Km con una

pendenza dell’1.6% ca. e quindi scende verso il portale Cassarate con una

pendenza dell’1.1% ca..

Il tracciato ed il profilo longitudinale tengono conto della futura costruzione

della galleria ferroviaria di base del Monte Ceneri progettata a poche

centinaia di metri dal portale Vedeggio. Dapprima, passando al di sotto della

linea AlpTransit, la galleria incrocia il raccordo di Vezia che costituisce

l’uscita della galleria di base del Monte Ceneri dove la linea ferrovia sarà

raccordata a quella esistente. Successivamente la galleria si sovrappone al

corridoio ferroviario centrale che rappresenta il prolungamento verso sud della

galleria AlpTransit. Il progetto contempla quindi le indispensabili opere

supplementari di rinforzo affinché la galleria stradale possa sopportare i

carichi derivanti dallo scavo e dalla messa in esercizio della galleria ferroviaria

che saranno concordati e coordinati direttamente con A__________T__________ SA

(cfr. inc. no. 60/03-275).

L’aspirazione dell’aria viziata dal vano stradale e dei fumi nell’ipotesi di incendio

avviene attraverso la soletta intermedia e 25 serrande poste ogni 100 m salvo

al centro della galleria dove ve ne sono 4 ravvicinate. Ad una distanza di

1'200 m dal portale Vedeggio è localizzata la centrale di ventilazione

intermedia che alloggia 2 ventilatori assiali per l’aspirazione, i

trasformatori, gli armadi di distribuzione di bassa tensione e l’impianto di emergenza.

All’impianto di ventilazione sono integrati 8 jet fans (acceleratori), di cui 4

montati al portale Vedeggio e 4 al portale Cassarate.

Dalla centrale un cunicolo di ca. 55 m dà accesso al pozzo di ventilazione

verticale destinato ad un camino nel quale è convogliata l’aria aspirata

dall’impianto di ventilazione longitudinale. Lo sbocco del pozzo è situato nel

territorio di Comano in località Campagna ad una quota di ca. 100 m al di sopra

della galleria; qui, all’interno di una costruzione interrata destinata anche

ai locali tecnici, la testa del camino si raccorda con 2 canne di espulsione

del diametro di m 2.25 che si ergono per un’altezza di m 20.40 fuori terra

entro un’unica struttura rivestita con doghe in legno.

Tra i provvedimenti principali contro i pericoli si contano, in particolare, un

sistema puntuale di aspirazione dei fumi da incendio, un sistema di rilevamento

rapido di situazioni anomale, la segnaletica per gli utenti ed infine, ma non

per importanza, un cunicolo di sicurezza che corre parallelo a tutto il fianco

sud della galleria con un diametro di scavo di m 4.50 tale da creare uno spazio

traffico di m 2.80 di altezza per m 2.50 di larghezza. Il cunicolo di

sicurezza, nel quale sono sistemati anche la condotta di alimentazione degli

idranti ed i cavi principali di alimentazione elettrica e di trasmissione dei

dati, è collegato con la galleria mediante cunicoli trasversali posti ad una

distanza massima di 300 m l’uno dall’altro di cui, alternativamente, 4 sono

pedonali (m 2 x m 2.80) e 4 carrabili (m 2.50 x m 2.80); quelli carrabili

ospitano una serie di armadi elettrici per l’alimentazione ed il comando degli

impianti presenti in galleria.

Le opere annesse contemplate dal progetto includono le centrali elettriche ai

due portali con gli impianti di media e di bassa tensione ed i ventilatori per

la ventilazione indipendente del cunicolo di sicurezza, le nicchie di sosta (m

3.

x m 40) all’altezza dei collegamenti carrabili (al massimo ogni 600 m), come

pure, ogni 150 m, le nicchie SOS con telefono d’emergenza ed estintore e le

nicchie per gli idranti.

5.2

Il comparto Cassarate

Il comparto Cassarate comprende i raccordi alla galleria ed alla rete viaria

esistente lungo il fiume Cassarate a nord del campo di calcio di Cornaredo.

Il progetto prevede il prolungamento dell’asse stradale in uscita dalla

galleria fino alla direttrice principale Via Sonvico (A1000), la costruzione di

un nuovo asse di penetrazione (A1100) e di un posteggio di interscambio (park

& ride) e la sistemazione dell’ultimo tratto di Via Sonvico.

L’A1000 è suddiviso in due sezioni: la prima è compresa tra l’uscita della

galleria e la diramazione dell’A1100 e consta di 3 corsie, due in uscita (m

3.

) ed una in entrata (m 3.25) e di un marciapiede su entrambi i lati (m 1);

il campo stradale è coperto sui tre lati con una protezione ambientale

fonoassorbente e fonoisolante lunga 180 m. La seconda sezione prosegue in linea

retta dalla diramazione fino al punto di collegamento con Via Sonvico, situato

poco più a nord del Centro Commerciale Carrefour (ex Jumbo) e comprende 2

corsie (m 3.75) e due marciapiedi (m 1); la corsia settentrionale è sovrastata

da un riparo fonico costituito da una struttura leggera in ferro e alluminio.

Dal portale l’asse stradale si sviluppa ad una quota inferiore rispetto al

terreno esistente trovandosi, inizialmente, quasi interamente in trincea; il

dislivello diminuisce gradualmente con l’avvicinarsi a Via Sonvico.

L’A1100 si dirama verso sud dall’A1000 e, formando una bretella, avanza alle

spalle del Centro commerciale per sovrapporsi alla strada che attualmente serve

il poligono di tiro e quindi congiungersi con Via Sonvico all’altezza del

Garage Amicar. L’asse è dotato di 3 carreggiate transitabili (m 3.50 e m 3.75),

della corsia d’entrata al park & ride sul lato ovest (m 3) e di 2

marciapiedi (m 1.50).

Di fronte all’entrata del cunicolo di sicurezza della galleria ed al termine

della copertura artificiale dell’A1000 sono previsti 2 piazzali collegati con

una strada di servizio (m 5) aperta esclusivamente ai mezzi di soccorso ed al

personale addetto alla manutenzione.

Il park & ride – di collocazione provvisoria in attesa che gli studi

pianificatori in corso ne fissino quella definitiva – è concepito come

struttura prefabbricata e modulare elevata su 3 piani collegati con due rampe

elicoidali alle estremità dell’edificio. Il parcheggio ha una capienza minima

di 321 posti auto aumentabile a 430.

Quanto a Via Sonvico il progetto ne prevede l’allargamento lungo il lato ovest

nel tratto compreso tra lo sbocco dell’A1000 e l’incrocio del “gas”. Nel

segmento tra gli innesti dell’A1000 e dell’A1100 consta di 2 corsie carrabili

(m 3.75) e di 2 marciapiedi (m 1.50), mentre nell’ultima parte le corsie sono 3

sempre fiancheggiate da 2 marciapiedi.

5.3

Le aree di cantiere

Le aree di cantiere sono 2 oltre a quella predisposta al portale Vedeggio.

L’area alla sommità del pozzo di ventilazione è situata nel territorio di

Comano nei pressi dei confini comunali con Porza e Cureglia. Essa ha una

superficie di ca. 2'300 mq ed è raggiungibile attraversando sedime privato su

di un sentiero sterrato che si dirama dalla cantonale Comano – Cureglia; il

tracciato sarà coperto in superficie con misto granulare per agevolare l’accesso

ed a tal fine è pure stato gravato con un diritto di passo con ogni veicolo e

di condotte per la costruzione e la manutenzione del camino di ventilazione a

favore dello Stato del Cantone Ticino (cfr. inc. no. 60/03-269).

Al portale Cassarate, con una superficie di ca. 55'000 mq, l’area è ubicata sul

territorio di Canobbio in località Bullett e Guàst ed è delimitata dalla linea

di tiro del poligono di tiro, dai fabbricati sottostanti l’abitato di Canobbio

e da Via Sonvico. In aggiunta e sempre per necessità di cantiere, ad una

distanza di un paio di chilometri in zona Piano della Stampa/Maglio di

Canobbio, è programmata l’occupazione di altri terreni per le installazioni

logistiche ed il deposito intermedio di materiale di scavo.

L’area attorno al portale è accessibile da Via Sonvico, completata a nord del

Centro commerciale con una rotonda provvisoria, e dalla strada di servizio allo

stand di tiro.

5.4

Le misure di sicurezza al poligono di tiro

Il poligono di tiro di Lugano Trevano rimarrà in esercizio fino al suo

trasferimento definitivo al Monte Ceneri. L’apertura del cantiere implica

dunque l’adozione di misure di protezione e di sicurezza che includono, in

particolare, la formazione di una collinetta con deposito di terra vegetale sul

lato destro rispetto alla linea di tiro e la chiusura delle feritoie con

piastre in acciaio omologato. I provvedimenti saranno verificati nel dettaglio

dall’Ufficiale federale di tiro (cfr. inc. no. 60/03-253).

5.5

La gestione del materiale

Nel comparto Cassarate vi sarà una produzione di materiale di scavo proveniente

dalla galleria e dal cunicolo di sicurezza, costituito da materiale sciolto

(sabbie, limi e ghiaia) e da inerti derivanti dallo scavo della trincea e dal

nuovo letto del riale Terseggio. Questo materiale insieme alla terra vegetale

non inquinata sarà riutilizzato, nel limite del possibile, nelle immediate

vicinanze dei portali per riempire e rimodellare le superfici coinvolte nei

lavori, per rinverdire le scarpate e ripristinare le superfici boschive. Quello

in esubero sarà trasportato in zona Maglio di Canobbio.

Il materiale di demolizione generato dall’abbattimento di vari stabili

artigianali e dallo smantellamento di alcuni tratti stradali sarà ulteriormente

separato ed allontanato verso le discariche per materiali inerti di Mezzovico o

Croglio, rispettivamente verso l’impianto di riciclaggio di Sigirino.

5.6

Le misure ambientali

L’insediamento del cantiere implica l’occupazione e la trasformazione del

biotopo umido e di una parte del bosco fresco della Valle del riale Terseggio

come pure la deviazione temporanea dello stesso Terseggio verso nord in un

letto artificiale. In sostituzione degli ambienti persi si prevede, non appena

possibile, di ricostituire uno stagno di fronte ai bersagli del poligono di

tiro ed il bosco dissodato al portale, di rinverdire tutte le aree di deposito

di terra vegetale e di ricostruire un letto seminaturale aperto per il

Terseggio fino alla confluenza con il fiume Cassarate capace di contenere anche

le portate di punta.

In effetti sono stati dichiarati come vincolanti, dal profilo ambientale, il

rispetto dei limiti posti dall’Ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) sia

per la fase di cantiere sia per quella d’esercizio, il rispetto delle zone

umide non coinvolte nel cantiere e la loro rivitalizzazione a lavori ultimati,

la corretta gestione delle falde freatiche e specialmente quelle artesiane, la

protezione del paesaggio, il risanamento dei siti inquinati ed il compenso in

loco dei dissodamenti.

6.

Conformità del progetto

definitivo

6.1

Alla luce di quanto sopra e dal raffronto con gli atti pubblicati del PG,

nell’insieme il progetto definitivo ne rispetta i canoni in rapporto sia al

tracciato sia ai volumi ed all’estensione dell’opera rivelandosi, pertanto,

conforme all’atto pianificatorio di rango superiore (inc. PG: doc.

GAL.31.0198.RT p. 36 ss 50 ss; GAL.31.0698.5300; GAL.31.0698.5400).

Né a diversa conclusione si arriverebbe considerando che, al di là dell’appurata

consonanza, il progetto definitivo contempla nondimeno tre elementi innovativi

e cioè un cunicolo laterale di sicurezza, un’altezza maggiore per il camino di

espulsione e, al portale Cassarate, una copertura su 3 lati del tratto stradale

e la rinuncia ad una corsia.

Infatti queste componenti progettuali non si configurano come varianti –

secondo l’accezione rigorosa di modifica progettuale – bensì piuttosto come

aggiornamenti puntualmente introdotti, in esito agli studi svolti ed alle

suggestioni che ne sono emerse, in quanto, come si vedrà, irrinunciabili ai

fini dell’esecuzione ottimale dell’opera e quindi di indiscutibile interesse

pubblico.

6.2

Il cunicolo di sicurezza

Le opere enumerate nel PG non includono un cunicolo di sicurezza poiché, stando

alle normative vigenti al momento dell’elaborazione del piano, non era

giudicato elemento indispensabile delle gallerie limitate ad una lunghezza di

2-2.5 Km. Significativo è l’esempio dato nel locarnese dalla galleria Mappo –

Morettina che, costruita nella prima metà degli anni ’90, è priva di un

cunicolo di evasione benché raggiunga una lunghezza di 5.5 Km.

Dopo le catastrofi verificatesi nei tunnel alpini del Monte Bianco (1999), di

Tauern (2001) e del Gottardo (2001), in assoluto le più spaventose per il

numero di vittime, i rischi intrinseci della circolazione in galleria e

l’argomento della messa in sicurezza della viabilità hanno assunto carattere

preponderante nella progettazione di tunnel sotterranei ponendo le basi per

nuove normative tecnologiche vertenti sia sulla costruzione come tale, sia sulla

ventilazione con particolare riferimento alla velocità di ventilazione ed al

volume di ricambio d’aria richiesto.

Ciò ha fatto sì che il progetto definitivo della galleria Vedeggio – Cassarate

fosse rielaborato in collaborazione con l’Ufficio federale delle strade (USTRA)

con l’inserimento, appunto, del cunicolo laterale di sicurezza e dei

complementari collegamenti e piazzali di sosta al portale Cassarate (doc.

243.701

D/270 p. 2, 14-18; 243.701 D/201, 207, 209, 210, 211, 227, 228 e 288).

In effetti esso ha il duplice ruolo di reale via di fuga per gli utenti e di

via d’accesso per i soccorsi offrendo inoltre le migliori garanzie

tecnologiche. Rinforzato nei punti d’incrocio con la linea AlpTransit, è

indipendente dalla galleria e dotato di apparecchiature autonome – si pensi, in

particolare, al vitale impianto di ventilazione – oltre che sede delle

installazioni di alimentazione degli idranti e della rete elettrica, così messi

al riparo da eventuali danneggiamenti che potrebbero comprometterne il funzionamento.

In quest’ottica il cunicolo di sicurezza si rivela componente imprescindibile

dell’opera.

6.3

Il camino

L’impianto di ventilazione ed il camino di espulsione sono stati l’oggetto di

ampi dibattiti sin dalle prime consultazioni che hanno coinvolto i Comuni nel

progetto della galleria: a suscitare apprensione erano, specialmente, le sue

ripercussioni ambientali.

Da ciò anche la verifica peritale che il Dipartimento del territorio ha

affidato al dott. Mathias Rotach del Politecnico di Zurigo con lo scopo di

inquadrare le immissioni supplementari causate dalla messa in esercizio della

galleria nell’ottica, specialmente, dei limiti posti dall’Ordinanza contro

l’inquinamento atmosferico (OIAt). L’esame è stato svolto simulando la

diffusione di aria viziata in rapporto a due varianti: l’una con fuoriuscita da

un camino collocato in 5 punti alternativi, l’altra con espulsione ai portali

attraverso un impianto di ventilazione longitudinale ed utilizzando i parametri

che maggiormente influenzano il risultato, ossia l’altezza del camino e la

velocità media di espulsione. Scartata l’ipotesi dell’emissione d’aria dai soli

portali, le simulazioni si sono risolte positivamente con la dimostrazione che

nessuna delle alternative considerate per il camino comporta un superamento dei

limiti dell’OIAt.

Nella perizia è dichiarato, tra l’altro, che aumentando l’altezza del camino e

la velocità di espulsione si otterrebbe una diminuzione della concentrazione di

biossido di azoto (NO2) in prossimità della fonte e che, ubicando il

camino in località Campagna a Comano – variante consigliata dallo stesso

esperto – l’innalzamento da 15 a 20 m e l’aumento del volume di espulsione da

40.

a 50 m3/s ridurrebbero la media annuale del carico massimo,

rispettivamente, del 17% e del 12% (cfr. perizia 22.9.1998: riassunto p. V, p.

66.

e 69, planimetrie p. 67 e 68; supplemento peritale 17.11.1998).

Com’è noto nel PG la scelta definitiva è caduta su un impianto di ventilazione

di tipo longitudinale collegato con un camino di ventilazione verticale situato

all’incirca a metà galleria alto complessivamente 135 m, di cui 120 in roccia e

15.

fuori terra, con sbocco in località Campagna a Comano.

Dopo ampie indagini le autorità di ricorso hanno avallato questa soluzione

preferendo invece demandare alla fase della progettazione definitiva – in

ragione degli aspetti eminentemente tecnici – le questioni circa l’altezza

definitiva del camino e la velocità di espulsione dei fumi (cfr. TPT 30.7.2001

in re Comune di Comano e llcc. c. 11.1 e TF 26.8.2002 in re V__________ ed in

re P__________ c. 4.1.3).

Orientandosi verso queste premesse il Cantone, ha aggiornato il progetto

definitivo portando l’altezza del camino a 20 m fuori terra e la ventilazione a

ca. 160 m3/s (doc. 243.701 D/270 p. 26; 243.701 D/311; 243.701

D/094) laddove la maggiore altezza è intesa a migliorare la dispersione

dell’aria viziata e la velocità di espulsione risponde al bisogno di

preservare, in condizioni normali di traffico, i ricambi d’aria all’interno

della galleria con velocità longitudinali dell’ordine di 1.5 m/s.

Quindi sono stati verificati i dati precedenti eseguendo nuove simulazioni di

diffusione delle immissioni supplementari di NO2 – comunemente

ammesso come sostanza primaria di base – mantenendone il tasso annuo di fondo,

come nel PG, a 25-27 µg/m3. L’indice appare attendibile considerato

che le misurazioni effettuate nel 2003 ai campionatori passivi di Comano presso

la piazza di compostaggio ed il Centro televisivo pure testimoniano di una

media di 27 µg/m3 (cfr. SPAAS, Analisi della qualità dell’aria in

Ticino 2003 tab. A1.59 p. 99 sul sito www.ti.ch/aria),

media apparentemente ancora valida nel mese di luglio di quest’anno a Lugano

(cfr. Tabella dell’inquinamento attuale sul sito www.ambiente-svizzera.ch sezione

aria).

Il rapporto sull’impatto ambientale attesta che in condizioni normali nel punto

di massima ricaduta il valore medio annuo delle immissioni aggiuntive è di 0.04

µg/m3, mentre nell’ipotesi peggiore individuabile in una giornata

invernale con velocità del vento molto ridotta – condizioni ideali per creare

lo smog – la media giornaliera raggiunge 0.27 µg/m3 (doc. 243.001

D/195 p. 72-75; 243.001 D/196 allegati 11.8 e 11.9).

Ne discende che le modifiche apportate al camino consentono di correggere

positivamente l’impatto sull’ambiente.

6.4

La protezione fonica

Nel PG, al portale Cassarate, gli assi A1000 e 1101 (A1000 nel progetto

definitivo) erano lasciati a cielo aperto; una scarpata di riporto lungo il

lato sud ed un muro finito con una semicopertura con soli limiti d’ingombro sul

lato nord, fungevano da protezioni foniche. Il campo viabile era suddiviso in 4

corsie di cui due in uscita dalla galleria e due in entrata (inc. PG: doc.

GAL.31.0698. 5400 e GAL.31.0698.5420).

Tale assetto si è dimostrato lacunoso sin dall’aggiornamento, nel 2001, del PD

che ha disposto, tra l’altro, una migliore tutela delle qualità insediativa

delle aree residenziali collinari riqualificando l’asse stradale come “tratto

di strada ambientalmente protetta con copertura” (cfr. scheda 12.23.2.3 e

planimetria allegata). Per di più una copertura fisica era reclamata dai Comuni

interessati oltre che dalla Sezione della pianificazione urbanistica (cfr. doc.

243.001

D/220 preavviso del 8.10.2002).

Di conseguenza, discusso in sede di ricorso contro il PG, il rivestimento è

stato garantito nel principio e le modalità tecniche d’esecuzione rimandate

alla fase di progettazione (cfr. verbale di udienza del TPT con i Municipi di Pregassona,

Canobbio e Porza del 21.6.2001).

Il progetto definitivo contempla infine la copertura dell’A1000 per ca. 180 m

con una protezione artificiale modulare costituita da pannelli fonoassorbenti e

fonoisolanti sorretti da travature e formanti inoltre il rivestimento

dell’intero muro lungo il lato nord del tratto stradale; sul lato opposto si

erge invece una vetrata a tutt’altezza. La ventilazione naturale avviene

attraverso speciali aperture pure schermate da pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti,

poste alla base ed alla sommità della vetrata.

Il tratto stradale successivo, fino all’innesto su Via Sonvico, è dotato di una

copertura fonica analoga che sovrasta, però, solo metà della carreggiata (doc.

243.001

D/123 p. 16; 243.001 D/161).

La nuova prospettiva ha comportato la rinuncia ad una corsia stradale poiché il

raccordo di più corsie in galleria o all’interno di un tratto coperto è parso

inopportuno per ovvi motivi di sicurezza della circolazione e poiché si è

ritenuto che una sola corsia in entrata (direzione Vedeggio) bastasse laddove

già la galleria è a corsia unica ed il raccordo con la A2 assicura una

sufficiente capacità di smaltimento del traffico.

Gli effetti della copertura emergono dal rapporto sull’impatto ambientale (doc.

243.001

D/195 p. 120 ss) che analizza le conseguenze foniche dell’opera

distinguendo la piana del fiume Cassarate dalle zone collinari di Canobbio e

Trevano e paragonando tra loro vari scenari. In particolare esso descrive lo

scenario attuale di riferimento SO, quello futuro prevedibile O per il 2010 ad

opera compiuta e con le misure fiancheggiatrici giacché nel suo complesso

l’opera deve rispettare i valori di immissione (art. 8 OIF e allegato 3 all’OIF

art. 2), ed infine riporta un altro scenario O riferito alle sole nuove opere

che, a loro volta, non possono superare i valori di pianificazione (art. 7 OIF

e allegato 3 all’OIF art. 2).

In SO (doc. 243.001 D/190; 243.001 D/196 allegato 18.2), nella zona della piana

del Cassarate, è già accertato un superamento dei valori limite su Via Sonvico

soprattutto in prossimità dell’incrocio del “gas” dove si raggiungono

immissioni diurne di 67.3 dB e notturne di 57.9 dB (mapp. no. 358 e 360). Nella

zona collinare, invece, non si registrano conflitti con l’Ordinanza contro

l’inquinamento fonico (OIF); la sola eccezione è data dal mapp. no. __________

di Canobbio dove i livelli sonori di 60.9 dB rispettivamente di 51.0 dB sono

però dovuti a Via Trevano e Via Circonvallazione e non a Via Sonvico.

In O 2010 (doc. 243.001 D/192; 243.001 D/196 allegato 18.4), nella zona della

piana del Cassarate, si constata un deterioramento marcato con superamento dei

limiti ed a tratti anche dei valori di allarme nelle stesse posizioni critiche

attuali, segnatamente tra Via Chiosso e l’incrocio del “gas”, con immissioni

valutate in 70.2 dB diurni e 69.8 dB notturni (mapp. no. __________ e __________),

mentre più a nord i valori non registrano evoluzioni negative particolari. In

collina, tolto ancora il mapp. no. __________, i valori rimangono al di sotto

dei limiti dell’OIF.

E’ pertanto dimostrato che la copertura, essenzialmente intesa a preservare le

zone collinari, adempie allo scopo rivelandosi particolarmente efficace e

vantaggiosa per i residenti.

Certo resta il fatto che le condizioni di Via Sonvico sono e permangono

alquanto problematiche; d’altronde la circostanza non sorprende se soltanto si

considera l’importanza regionale della strada che non solo serve una vasta zona

industriale e commerciale a nord di Cornaredo, ma funge pure da collegamento

con il Piano della Stampa, con i Comuni in collina (Davesco, Cadro, Sonvico

ecc.), e con Valcolla.

Tuttavia poiché lo scopo del progetto non è quello di risanare una situazione

precaria esistente, la problematica dovrà essere analizzata in dettaglio

nell’ambito del Piano dei trasporti dell’agglomerato luganese (PTA) e

specialmente del Nuovo quartiere di Cornaredo (NQC) finalizzati a risolvere i

flussi e lo smaltimento del traffico e, in genere, il sistema dei trasporti in

quella zona.

7.

Esame d’impatto ambientale

(EIA)

7.1

L’esame d’impatto ambientale è finalizzato ad accertare se il progetto è

conforme alle prescrizioni federali in materia di protezione dell’ambiente,

segnatamente alla LPAmb ed alle disposizioni concernenti la protezione della

natura e del paesaggio, la protezione delle acque, la salvaguardia delle

foreste, la caccia e la pesca (art. 3 cpv. 1 OEIA).

L’iter è quello diffusamente illustrato dal TPT: per completezza se ne

riprendono brevemente le considerazioni (TPT 30.7.2001 in re Comune di Comano e

llcc c. 4.2. e 26.10.2001 in re S__________ c. 4.2. e 4.3).

L’art. 5 OEIA dispone che l’esame sia condotto dall’autorità che, nel quadro

della procedura di autorizzazione, approvazione o concessione, decide circa il

progetto (cpv. 1). La procedura decisiva è determinata nell’allegato (cpv. 2)

secondo cui, per le strade principali costruite con il contributo della

Confederazione, le strade a grande traffico e quelle principali, la procedura è

definita dal diritto cantonale (N. 11.2 e 11.3 allegato OEIA).

Essenziale è che la procedura permetta lo svolgimento di una verifica

tempestiva e dettagliata; se taluni impianti sono soggetti ad un piano

particolareggiato e sono quindi subordinati ad un esame circostanziato (piano

regolatore di dettaglio), questa procedura pianificatoria ha valenza di

procedura decisiva (art. 5 cpv. 3 OEIA).

L’Ordinanza riconosce come valido anche l’esame plurifase purché in ognuna di

esse il vaglio si protragga fintato che l’impatto sull’ambiente non sia

accertato nella misura necessaria per la decisione corrispondente (art. 6

OEIA).

Nel Cantone Ticino non esiste una normativa specifica che definisca la

procedura decisiva giusta l’OEIA. Per altro verso l’approvazione di opere

stradali è disciplinata da un regime che si potrebbe dire “a cascata” nel quale

le varie tappe hanno contenuti e finalità distinte al punto da non potersi

configurare singolarmente come procedura decisiva. Di conseguenza la prassi ha optato

per l’esame plurifase da attuarsi, cioè, a stadi successivi in sede di adozione

del PG e di approvazione del progetto definitivo.

Da ciò la competenza del Tribunale di espropriazione a dar luogo alla seconda

fase dell’esame d’impatto ambientale.

7.2

In questa sede il rapporto sull’impatto ambientale raccoglie e completa

l’esame svolto con l’adozione del PG; i risultati figurano nel rapporto

tecnico, arricchito degli allegati (doc. 243.001 D/195; 243.001 D/196), che

conclude rilevando come la nuova fase di approfondimento dell’EIA abbia

permesso di colmare le lacune rispetto alla precedente elaborazione, di

confermare le scelte progettuali e di correggere gli aspetti che sono stati

modificati dopo la pubblicazione del PG.

Laddove necessario i contenuti del rapporto sono stati commentati, per motivi

redazionali, nei considerandi precedenti.

7.3

I proprietari (OPPO 2 e OPPO 3) delle part. no. __________, __________ e __________

di Cureglia rimproverano al Cantone di aver condotto accertamenti carenti

specie nel capitolo riguardante le immissioni provocate dal camino di

ventilazione. Essi argomentano che i rapporti non fornirebbero alcuna informazione

sulle ricadute qualora la ventilazione non dovesse funzionare a pieno regime né

sulle modalità di calcolo delle emissioni massime. Inoltre l’uso di fattori

differenti per il totale delle polveri in sospensione e l’assenza di dati sui

carichi di fondo per le polveri stesse (PM10) ed i composti organici volatili

(VOC) impedirebbero il paragone con i valori limite legali.

Le censure s’ispirano in parte a contestazioni già trattate e respinte in sede

di ricorso contro il PG (cfr. TPT 30.7.2001 in re Comune di Comano e llcc.; TF

26.8.2002

in re V__________ e P__________) per cui si impongono le seguenti

puntualizzazioni a complemento delle osservazioni svolte sui nuovi parametri

del camino.

7.3.1

L’indice considerato per il calcolo delle emissioni massime sono i

flussi di traffico. Le stime, che riprendono i risultati del modello cantonale

di traffico aggiornato rispetto al PG, si riferiscono al traffico di punta ed a

quello giornaliero medio di 25'800 macchine (doc. 243.001 D/195 p. 71; 243.701

D/094 p.4).

Si è detto che i canoni di ventilazione, insieme al cunicolo laterale, sono

conseguenza delle vigenti normative e raccomandazioni in materia di costruzione

di tunnel sotterranei non tanto in funzione dell’ambiente esterno, quanto

piuttosto per motivi di sicurezza all’interno della galleria. Da ciò la

velocità di espulsione fissata a ca. 160 m3/s che corrisponde al

funzionamento normale diurno e notturno dei ventilatori ed è finalizzata a

mentenere in galleria una circolazione d’aria regolare (1.5 m/s), un livello

sufficiente di visibilità (opacità) e la concentrazione entro limiti normali

del monossido di carbonio (CO), inteso quale sostanza inquinante di riferimento

nel vano di circolazione perché altamente tossico.

I fattori che influiscono sui regimi di ventilazione sono molteplici e possono

essere ascritti, esemplificando, alle condizioni minime d’esercizio (velocità

minima dell’aria), alla qualità dell’aria, ai volumi di traffico, a contingenze

speciali (incidente, arresto di un veicolo, colonna) e ad eventi straordinari

quali l’incendio. Tali fattori sono accertabili grazie alle apparecchiature di

rilevamento presenti in galleria e contemplate dall’impianto di sicurezza che

consentono di gestire la ventilazione a seconda delle circostanze concrete. Per

garantirne l’efficienza anche in situazioni particolari il sistema di

ventilazione è stato dimensionato in modo da poter aspirare fino a 200 m3/s

e da essere potenziato, all’occorrenza, con la messa in funzione dei jet fans.

Per l’ipotesi dell’incendio è prospettata la chiusura delle 4 serrande centrali

e la contemporanea apertura di 3 serrande nella sezione colpita per una più

precisa aspirazione dei fumi; inoltre, qualora i sensori rilevassero il

superamento per almeno 3 minuti delle soglie di CO e di opacità, la galleria

dovrebbe essere chiusa (doc. 243.001 D/195 61-75, 243.701 D/094).

Ciò considerato il fabbisogno minimo di aria fresca di ca. 40 m3/s –

che corrisponde ad una velocità dell’aria inferiore a 0.5 m/s e quindi ben più

modesta di quella prevista dal progetto – può dirsi rispettato ed è dimostrato

che anche in condizioni di regime minimo i valori limite d’immissione sono

ampiamente rispettati (cfr. perizia Rotach p. 40).

7.3.2

In relazione alle polveri totali in sospensione gli opponenti annotano

che le emissioni di punta sono quantificate in 20 Kg/anno mentre il valore

limite di emissione ammesso è di 20 mg/mq all’anno o di 50 ng/mq sulle 24 ore. Da

ciò e dall’uso di differenti unità di misura l’impossibilità, censurata, di

comparare i due fattori e di accertare se i valori limite siano rispettati.

E’ esatto che i risultati sulle emissioni per le polveri totali in sospensione

figuranti nell’allegato 11.6 al rapporto sull’impatto ambientale (doc. 243.001

D/196) non possono essere paragonati ai valori stabiliti dall’allegato 7

all’OIAt. Tuttavia l’inattuabilità del confronto è dovuta non, come sostenuto,

a carenze documentali bensì alla semplice ragione che si tratta di parametri

del tutto differenti. Infatti l’allegato 11.6 al rapporto analizza le emissioni,

concetto che traduce il passaggio nell’atmosfera di sostanze dannose da fonti

di vario genere; le emissioni sono misurate alla fonte e proiettano il quantitativo

totale nell’arco di un anno ad opera compiuta senza riferimento alla

concentrazione. Di contro l’allegato 7 all’OIAt enumera i valori massimi

accettabili per le immissioni che sono le concentrazioni per m2

o m3 di sostanze nocive presenti nell’aria in un determinato luogo e

sono misurate ai ricettori al suolo.

Il punto andava chiarito per la critica specifica degli opponenti ma in realtà

non ha valenza decisiva poiché l’inquinante primario comunemente ammesso ed

eretto a parametro di riferimento per l’accertamento delle emissioni sono gli

ossidi di azoto (NOx). Infatti, prodotti in misura largamente

predominante dal traffico stradale e tra i più nocivi, i NOX sono

una sostanza ben conosciuta e studiata oltre che confrontabile grazie ad un

fitto sistema di misurazioni capillari e pertanto individuano un criterio di

verifica valido e rappresentativo. Dal momento che è stato riconosciuto come

bastante per la valutazione del PG (cfr. TPT 30.7.2001 in re Comune di Comano e

llcc. c. 7.1.1; TF 26.8.2002 in re V__________ e P__________ c. 5) non vi è

motivo di ritornare sul tema.

Certo l’atmosfera è contaminata anche da altre sostanze sulle cui

concentrazioni influiscono però, in misura più o meno importante, anche altri

fattori rendendo problematiche le simulazioni a scapito dell’attendibilità dei

risultati specie se riferiti al solo impatto della galleria.

I VOC, ad esempio, per i quali l’OIAt non dispone alcun limite d’immissione,

con i NOx sono precursori dell’ozono ma le maggiori fonti

d’emissione sono l’industria ed i nuclei domestici. Da ciò l’adozione di

provvedimenti mirati – tra cui il catalizzatore, sistemi specifici di recupero

dei vapori di benzina, limitazione del tenore di benzene nelle benzine, tassa

d’incentivazione sui VOC – che negli ultimi anni hanno permesso di ridurre il

carico emesso nell’atmosfera (cfr. SPAAS, analisi cit. p. 7, 29 e 44).

I PM10, dal canto loro, formano una miscela assai complessa prodotta durante i

processi di combustione (specialmente nei motori diesel) ed in seguito all’abrasione

meccanica dei pneumatici e della pavimentazione stradale ed al risollevamento

delle polveri depositate al suolo; al riguardo, quale misura preventiva attualmente

allo studio a livello federale, è segnalata l’eventualità di rendere

obbligatorio il montaggio di filtri sui veicoli a motore. Fonti altrettanto

rilevanti sono, tuttavia, le emissioni di polveri generate dalla combustione di

legname, dai cantieri e dall’industria. A ciò si aggiunge che i PM10

apparentemente subiscono condizionamenti meteorologici che influiscono

sull’evolversi della concentrazione, quest’ultima risultando particolarmente

marcata durante i mesi invernali quando le inversioni termiche impediscono il

ricambio d’aria aumentando le concentrazioni al suolo.

Un insieme di fattori, questo, che non facilita il profilo evolutivo di un

inquinante che solo dal 1998 si annovera tra le sostanze soggette ad un limite

legale. In Ticino – dove il tema resta piuttosto inesplorato anche per la

scarsità di parametri di raffronto poiché i primi rilevamenti risalgono a soli

sette anni fa – in genere l’andamento è simile a quello appurato nel resto

della Svizzera con sorpassi anche rilevanti dei limiti soprattutto negli

agglomerati fortemente trafficati e durante i mesi invernali; tra il 2002 ed il

2003.

è stata registrata una crescita dei valori medi annui con punte estreme a

Chiasso, mentre a Lugano la media è leggermente diminuita (cfr. SPAAS, analisi

cit. p. 5, 35-40; cfr. anche i dati sui PM10 ed i VOC riportati sui siti www.astra.admin.ch e www.ambiente-svizzera.ch sezione

aria).

E perciò convinzione comune che, al di là dei progressi compiuti, la promozione

ed il potenziamento di provvedimenti specifici anti inquinamento debba avvenire

sul piano regionale.

Analogamente l’UFAFP – che ha assodato l’ossequio delle prescrizioni riferibili

all’inquinante primario ed un concorso non superiore alla media della galleria

alla creazione di immissioni – ha individuato nel piano di provvedimenti giusta

gli art. 44a LPAmb e 31 ss OIAt, lo strumento precipuamente inteso a sancire

misure contro l’inquinamento tali da diminuire o eliminare le immissioni

eccessive intervenendo sulle emissioni (cfr. TF 26.8.2002 in re V__________ e P__________

c. 5.5).

E’ quanto si propone il Piano di risanamento dell’aria del Luganese (PRAL) che

il Consiglio di Stato ha adottato con effetto immediato il 1°.10.2002 e che

vincola le autorità cantonali e quelle comunali subordinate. Esso accerta la

situazione e l’evoluzione delle condizioni di inquinamento dell’aria nel

luganese ed elenca gli accorgimenti che sono corollario delle opere viarie

principali del PTL suddividendoli, per argomento, in trasporti pubblici,

politica dei posteggi, moderazione/gestione del traffico e misure tecniche sui

veicoli. L’obiettivo è di tradurre in provvedimenti concreti le misure che

mirano a ridurre le emissioni del traffico motorizzato – migliorando la

situazione ambientale e quindi la qualità di vita nell’agglomerato di Lugano –

e di garantirne l’attuazione coordinata con la realizzazione delle opere

principali.

Oltre all’allestimento del piano, l’UFAFP ha raccomandato l’adozione di

limitazioni più severe alle emissioni della galleria, quali l’innalzamento del

camino ed una velocità di evacuazione maggiore, misure che, si sa, sono state

concretizzate con il progetto definitivo.

7.3.3

Tutto ciò considerato ben difficilmente potrebbero essere offerte

informazioni più esaurienti di quelle contenute nel nuovo rapporto (doc.

243.001

D/195 p. 61 ss) che conferma come le immissioni supplementari di NO2

causate dal camino non comportino in nessun caso un superamento dei valori

limite dell’OIAt e quindi nemmeno si traducono in un carico ambientale

eccessivo.

Pertanto le censure degli opponenti non possono essere accolte.

7.4

Le consultazioni preliminari svolte contemporaneamente sui rapporti

d’impatto ambientale provvisori concernenti il comparto Vedeggio ed i comparti

galleria e Cassarate, hanno permesso di ottimizzare entrambi i progetti in

funzione delle esigenze ambientali. Il rapporto del 30.4.2003 (doc. 243.001

D/195) rappresenta la versione definitiva aggiornata che, per la sua

complessità, è stata sottoposta nuovamente ai servizi cantonali per un ulteriore

controllo.

Queste le premesse introduttive della SPAAS alle valutazioni contenute nel suo

preavviso finale del 7.7.2003 (in doc. 243.001 D/220) cui è acclusa una tabella

sinottica riassuntiva che segnala i capitoli adeguatamente emendati ed indica

le restanti condizioni poste dai servizi cantonali coinvolti.

L’enunciato esamina le pertinenti tematiche ambientali tra l’altro constatando,

in particolare, che l’adeguamento conforme del camino di ventilazione

“permetterà, se non di evitare, almeno di mitigare l’impatto delle emissioni

sui quartieri residenziali di Comano, Porza e Cureglia”. La SPAAS afferma pure

che “la questione legata al traffico nel comparto Cassarate deve essere

consolidata a livello pianificatorio prima dell’apertura della galleria” e

commenta, ribadendoli, i provvedimenti specifici indispensabili inerenti il

cantiere, le acque, il suolo, l’agricoltura, la natura, la sicurezza e lo

smaltimento corretto del materiale proveniente da siti potenzialmente

inquinati.

Il giudizio finale è complessivamente positivo seppur vincolato all’adempimento

delle condizioni elencate nel preavviso che per loro stessa natura non si

configurano, tuttavia, come rivendicazioni aggiuntive nuove, bensì piuttosto

come puntuali conferme di richieste già discusse e risolte nell’ambito delle

consultazioni.

7.5

Pure positivo è il preavviso 22.4.2004 emesso dall’UFAFP in seconda

consultazione conformemente all’art. 13a OEIA, purché le proposte

contestualmente espresse siano inserite nella presente decisione di

approvazione del progetto definitivo.

L’elencazione segue testuale:

Accompagnamento ambientale dei lavori / controllo dell’efficacia

[1] La direzione dei lavori va supervisionata da consulenti ambientali

giusta la norma VSS 640 610a “Suivi environnemental de la phase de réalisation”.

L’accompagnamento ambientale dei lavori è particolarmente necessario per i

seguenti settori: natura, paesaggio, pesca e suolo.

[2] Va redatto il rapporto finale relativo all’accompagnamento ambientale dei

lavori e quello relativo alla verifica dell’adeguata applicazione delle misure

di protezione dell’ambiente e del raggiungimento dell’effetto auspicato di tali

misure (controllo dell’efficacia delle misure).

Natura e paesaggio

[3] Il sistema di alimentazione idrica della palude di San Martino deve

essere studiato nel dettaglio per poi dedurne delle misure appropriate.

[4] Tutte le misure previste nel RIA sono da realizzare.

[5] La realizzazione delle opere ambientali deve nella misura del possibile

essere anticipata – nel caso ideale prima dell’inizio dei lavori – in modo da

garantire alla fauna e alla flora di trovare un sito adeguato prima che dia

distrutto l’esistente biotopo.

Acque superficiali / pesca – Riale Terseggio

[6] Gli interventi dettagliati devono essere elaborati in stretta collaborazione

con i servizi cantonali competenti in materia di pesca e di protezione delle

acque.

[7] La lunghezza dei due settori coperti deve essere ridotta al minimo

necessario. Gli interventi devono essere effettuati in maniera tale da

permettere la migrazione dei pesci (substrato ruvido).

[8] Per favorire la migrazione dei pesci si studierà la possibilità di

rimpiazzare le soglie di legno con delle rampe ruvide fatte di materiale

roccioso.

[9] Al corso d’acqua e alla sua dinamica deve essere riservato uno spazio

sufficiente che, nel caso specifico, è di circa 17 metri (letto e sponde).

[10] La pendenza delle sponde deve essere resa meno ripida.

Drenaggio

[11] Tutte le misure previste nel RIA (capitoli 12.6.3 e 12.7, pagine

88-92) relative al drenaggio sono da realizzare.

[12] Le proposte della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del

suolo (vedi preavviso 7 luglio 2003) sono da tenere in considerazione.

Sicurezza

[13] Sosteniamo il contenuto e le proposte del preavviso cantonale in materia

di sicurezza degli impianti e preavvisiamo positivamente il progetto a

condizione che si tenga conto della proposta del servizio cantonale competente.

Siti inquinati

[14] Sosteniamo il contenuto e le proposte del preavviso cantonale in

materia di siti inquinati e preavvisiamo positivamente il progetto a condizione

che si tenga conto delle proposte del servizio competente.

Suolo

[15] I lavori edili devono essere accompagnati, dalla pianificazione sino

alla restituzione agli agricoltori delle superfici temporaneamente utilizzate,

da un tecnico specializzato competente in materia di suolo, a cui sia conferita

l’autorità necessaria per emanare istruzioni. La scelta di detto tecnico

avviene d’intesa con il servizio cantonale di protezione del suolo.

[16] Nell’ambito dei lavori di accompagnamento concernenti il suolo si terrà

conto dei seguenti importanti documenti in materia: Guides de l’environnement no

10.

de l’OFEFP: “Construire en préservant les sols” 2001 (pubblicato in lingua

francese e tedesca) e Istruzioni “Materiale di sterro”, UFAFP 2001.

Aria

[17] Le misure previste dal Piano di risanamento dell’aria del Luganese

(PRAL) sono da attuare integralmente.

Rumore

[18] La durata dei lavori rumorosi dovrà essere limitata a 8 ore durante il

periodo diurno per tutte le aree, e dovrà essere compresa nelle fasce orarie

08.00

– 12.00 e 13.00 – 18.00.

[19] I brillamenti dovranno essere eseguiti unicamente nei giorni feriali,

nelle fasce orarie indicate nella precedente proposta.

Vibrazioni

[20] Per la valutazione delle vibrazioni provocate da apparecchi, trasporti

edili e brillamenti si farà riferimento ai valori limite DIN 4150-2.

L’analisi, oltre ad essere propositiva, si pone come commento dettagliato, in

genere affermativo, ai singoli capitoli componenti il rapporto ed evidenzia,

tra l’altro, che “il progetto tiene conto della più recente evoluzione nel

campo della sicurezza degli impianti per quanto riguarda la costruzione di

gallerie stradali” (p. 6).

L’UFAFP si è pure soffermato sulle misure fiancheggiatrici specie quelle

direttamente legate alla galleria giudicate fondamentali per raggiungere gli

obiettivi ambientali del PTL. Rammentata la posizione assunta dal Consiglio

Federale nell’ambito dell’aggiornamento del PD e pur prendendo atto che il

Cantone si è dichiarato adempiente per averne soddisfatto le richieste,

l’Ufficio ha riaffermato la prioritaria importanza della riduzione del numero

di posteggi, soprattutto nella città di Lugano ed ha quindi formulato le

seguenti ulteriori proposte:

[21] Con l’apertura della galleria il Cantone presenterà alle Autorità federali

(UFAFP e DATEC/USTRA) un rapporto relativo alla verifica delle ipotesi e dei

risultati pronosticati nella tabella a pagina 27 del “Rapporto supplementare”,

cioè la diminuzione del numero di posteggi pubblici e privati nel centro

dell’agglomerato. Il paragone avverrà tra l’anno di riferimento 2002 ed il

2008, rispettivamente il 2015.

[22] Il sussidio sarà vincolato dall’Autorità competente alle disposizioni

legali ordinarie, in particolare a quelle relative all’art. 28 della legge

federale sugli aiuti finanziari e le indennità. L’articolo 28 è applicabile sia

al progetto che alle misure fiancheggiatrici per quanto concerne la messa in

opera della misura relativa alla diminuzione dei posteggi pubblici e privati

nel centro dell’agglomerato.

7.6

L’USTRA si è pronunciato con preavviso del 22.4.2004 giusta l’art. 22 OEIA

peraltro richiamando e confermando i precedenti preavvisi provvisori del

22.

/21.11.2002.

L’Ufficio ha posto, innanzitutto, due esigenze di ordine tecnico da integrare

nel progetto dettagliato finalizzate ad ottenere, l’una, la valutazione da

parte dei suoi specialisti degli aspetti rilevanti in materia di sicurezza, e

l’altra uno studio approfondito e comprovato circa le misure di viabilità atte

ad impedire il formarsi di code all’interno della galleria a partire dall’opera

in generale e da entrambe le direzioni di marcia.

D’altra parte ha insistito sulla necessità di considerare integralmente le 22

proposte dell’UFAFP specie quelle inerenti le misure fiancheggiatrici che sono

parte integrante del progetto, asserendo che lo scopo del sussidio è

soddisfatto solo se tali misure sono attuate in maniera compiuta ed entro i

termini previsti. In quest’ottica ha ribadito l’obbligo, per il Cantone, di

presentare in concomitanza con l’apertura della galleria il rapporto di

verifica riguardante la diminuzione del numero di posteggi pubblici e privati

nel centro dell’agglomerato di Lugano.

Nel paragrafo dedicato alle sovvenzioni l’USTRA ha convalidato il tetto massimo

computabile dei costi di costruzione in fr. 200 milioni per il comparto

galleria ed in fr. 36 milioni per il comparto Cassarate puntualizzando

pertanto, nuovamente, che sulla base dell’attuale tasso di sovvenzionamento del

67% la Confederazione parteciperà alle spese con un importo massimo di fr. 134

milioni, rispettivamente, di fr. 24 milioni. Funge da corollario la riserva

esplicita di applicabilità dell’art. 28 della Legge federale sugli aiuti

finanziari e le indennità (Lsu) – che sancisce la facoltà di esigere la

restituzione del sussidio – qualora il progetto di costruzione non

soddisfacesse lo scopo della sovvenzione o lo adempisse solo parzialmente con

la specifica che la normativa è rivolta tanto al progetto quanto alle misure

fiancheggiatrici segnatamente in punto alla nota diminuzione dei posteggi.

L’USTRA ha soggiunto, infine, che il contributo federale è mantenuto purché il

progetto sia pronto per essere messo in opera nel 2004 ed i lavori principali

inizino al più tardi nel 2005. Qualora invece la fase progettuale si

prolungasse ulteriormente o mutassero le direttive finanziarie in vigore, la

situazione dovrebbe essere riesaminata.

7.7

L’opera interviene sulla gestione del traffico in entrata da nord verso

Lugano proponendosi di assorbirne una parte per scaricare arterie sature ed in

condizioni critiche dal profilo ambientale. Non si tratta però solo di uno

spostamento dei flussi circolatori e delle immissioni foniche ed atmosferiche

dall’una all’altra arteria, bensì di una riduzione globale e di una

ripartizione modale delle percorrenze verso l’agglomerato.

Ammessa la bontà degli indirizzi, i mezzi non hanno meno spessore poiché, al di

là degli schemi puramente costruttivi dell’opera, è attraverso e con

l’integrazione di provvedimenti validi e coordinati tra loro che si può contare

su una salvaguardia ideale dei valori ambientali. Ne sono modello esemplare le

misure fiancheggiatrici tra le quali primeggia la politica restrittiva dei

posteggi a Lugano importante a tal punto da assurgere a condizione risolutiva

ai fini del sussidio. L’inequivocabile rigore manifestato al riguardo dalle

autorità federali ha portato all’adozione concatenata di normative

pianificatorie cantonali vincolanti che in parte anche si accavallano ma che

dal profilo della prevenzione hanno la finalità comune di voler ridurre o

quantomeno contenere l’inquinamento, perlomeno quello indotto dalla

circolazione. Oltre agli atti già citati, da ultimo si contano il Piano di

viabilità del Polo luganese (PVP) ed il Piano dei posteggi del Polo luganese

(PPP).

Il PVP è modello di riorganizzazione e di gestione della mobilità del traffico

a Lugano ed è inteso a fluidificare la circolazione sugli assi principali, a

stabilizzarne le condizioni e ad allontanare il traffico di transito dal

centro; parimenti vuole potenziare i trasporti pubblici e promuovere l’uso di

posteggi d’interscambio offrendo i necessari mezzi di collegamento.

Il PPP si riconduce al Concetto globale dello stazionamento nell’agglomerato

(CGS) ed interviene sulla gestione complessiva dei posteggi pubblici e privati

con l’obiettivo di ridurre il traffico pendolare all’interno dell’agglomerato,

di eliminare quello parassitario attraverso i quartieri residenziali e di

mantenere un numero adeguato di posteggi.

Esso è complementare al Regolamento cantonale sui posteggi privati (RCPP) che,

a sua volta, fissa il fabbisogno massimo di posteggi ed introduce il principio

della riduzione del numero di parcheggi in funzione dei trasporti pubblici

(cfr. Rapporto supplementare del 2.3.2004 al Rapporto sui vincoli del settembre

2003).

Il PVP ed il PPP hanno superato la fase A d’impostazione e consultazione e,

come richiesto, sono stati approvati dal Consiglio Comunale di Lugano il

14.7.2003

(cfr. PVP fase A settembre 2002; PPP fase A gennaio 2003; estratto

delle risoluzioni del CC e Messaggi Municipali no. 6307 del 12.5.2003 e no.

6308.

del 14.5.2003 allegati 17/18 e 22/23 al Rapporto sui vincoli del settembre

2003). La base legale per l’emanazione del RCPP è stata sancita, invece, con

gli emendamenti agli art. 29 cpv. 1 let. c e 31a LALPT entrati in vigore il

1°.1.2004; l’adozione del regolamento da parte del Consiglio di Stato è

prevista entro la fine di quest’anno.

Detto questo ed anche se normativamente cristallizzata, la questione dei

parcheggi non è ancora giunta ad un epilogo conclusivo dal momento che i dati

forniti dal Cantone in merito alla riduzione dei posteggi a Lugano – ripresi

nel preavviso dell’UFAFP – non sono altro che proiezioni future. In questa sede

la circostanza non è dunque concretamente verificabile e della serietà

d’intenti si potrà avere riscontro solo ad opera ultimata quando, come

richiesto dall’UFAFP e dall’USTRA, dovrà essere presentato il relativo rapporto

di verifica.

Nondimeno ben difficilmente il Cantone accetterebbe l’incognita di dover

rimborsare il sussidio alla Confederazione a scapito delle proprie finanze,

mentre per altro verso i passi intrapresi di riconosciuta efficacia e che hanno

dichiaratamente contribuito ad ottimizzare le basi del progetto, sono la

dimostrazione tangibile di una determinazione univoca. Nell’insieme sono quindi

date le giuste premesse perché l’opera sia realizzata nel rispetto delle

prescrizioni ambientali.

8.

Opposizioni al progetto

definitivo ed all’espropriazione – domande di modifica dei piani

8.1

Il progetto definitivo in esame ha fondamento nel PG approvato il

10.3.1999

dal Gran Consiglio.

Ne consegue che, in applicazione dell’art. 22 cpv. 2 e 3 Lstr., la cognizione

del Tribunale di espropriazione è circoscritta alla sola verifica della

compatibilità del progetto definitivo con l’assetto pianificatorio disposto nel

PG ed è solo in quest’ottica che devono essere definitivamente vagliate le

opposizioni e le domande di modifica dei piani formalmente notificate (cfr.

consid. 1.1).

La norma, che riunisce l’approvazione dei progetti definitivi e

l’espropriazione in un’unica procedura (Malfanti op. cit., p. 275),

riflette i principi validi nel campo espropriativo secondo cui ogni atto

limitativo dei diritti di proprietà dev’essere sorretto da una base legale,

rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di

proporzionalità (Hess/Weibel, Das enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad

art. 1 no. 11 ss, 25 ss).

Perciò la facoltà di opporsi concessa dall’art. 24 cpv. 2 let. a Lespr. –

corollario dell’art. 2 Lespr. che a sua volta sancisce la presunzione di

pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone o dai Comuni – ha indubbia

valenza giuridica qualora l’opera non figurasse nel piano di utilizzo (PR)

giacché consente al soggetto colpito di contestarne la legittimità nell’ambito

del procedimento espropriativo assoggettando l’opera stessa a quell’esame di

pubblica utilità che ancora non ha subito e garantendo al privato l’esercizio

del diritto di essere sentito.

La stessa facoltà è invece affievolita quando la pubblica utilità è già stata

riconosciuta con l’approvazione del piano di utilizzo poiché in tale evenienza

il giudice delle espropriazioni non è più confrontato con una sola presunzione

bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del

contrario, per ovvi motivi di sicurezza giuridica ed in virtù del principio

della separazione dei poteri, non è più ammissibile (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RDAT I-1993 no. 49 c. 2; TRAM

4.2.2002

in re G.C., 23.6.2004 in re L.).

Il ragionamento è applicabile anche alle opere viarie contemplate da un PG

poiché, per sua stessa essenza, quest’ultimo ha effetti analoghi al piano di

utilizzo (cfr. consid. 1.1.)

La legittimità di un piano di utilizzo potrebbe invero ancora essere eccepita

in sede di applicazione concreta qualora, all’atto di adozione, il soggetto non

avesse potuto recepire le restrizioni imposte o si fosse trovato

nell’impossibilità di discuterle, oppure se le circostanze che le avevano

giustificate fossero mutate in maniera fondamentale (DTF 123 II 337 c.

3a).

In concreto, tuttavia, tali requisiti non sono adempiuti, da un canto, perché

dopo l’approvazione del PG la situazione non è cambiata trovando anzi concreta

conferma nel progetto definitivo; d’altro canto, perché al momento della

pubblicazione del PG, cui è stato dato ampio risalto, gli interessati erano

senz’altro in grado di afferrare l’ampiezza e gli effetti dell’opera: lo

dimostrano le numerose procedure ricorsuali approdate anche al TF.

8.2

Via alla Cassina a Vezia

8.2.1

I comproprietari delle PPP ai mapp. no. __________ e __________ (ESPR 4

e ESPR 5) e la proprietaria del mapp. no. 742 (ESPR 3) di Vezia, confinanti con

Via alla Cassina argomentano che la strada sarebbe completamente estranea alla

costruzione della galleria Vedeggio – Cassarate e dunque andrebbe stralciata

dal progetto. Inoltre gli interventi previsti non rispetterebbero le garanzie

fornite per iscritto dal Municipio di Vezia nell’ambito della procedura

ricorsuale contro il PG secondo cui la strada avrebbe mantenuto anche in futuro

l’attuale funzione di strada di quartiere (doc. V). Da ciò l’opposizione al

progetto ed all’espropriazione in quanto privi di interesse pubblico oltre che

lesivi dei principi di proporzionalità e della buona fede.

Gli opponenti sostengono infine che i lavori pregiudicherebbero pure la

protezione naturale offerta dalla vegetazione con conseguente incremento di immissioni

dannose e pertanto contestano l’abbattimento di piante ed alberi e qualsiasi

intervento di dissodamento.

8.2.2

Via alla Cassina è segnata come opera inclusa e da eseguire già nel PG

dove è individuabile sulla planimetria riguardante il comparto galleria (inc.

PG: doc. GAL.31.0698.5300). Il motivo risiede nell’eventualità di un suo

utilizzo quale accesso all’area del portale Vedeggio e ad esso si riconduce

l’impegno del Cantone di eseguire le opere di sistemazione stradale ed

accollarsi, insieme ad AlpTransit, le spese di manutenzione durante la fase di

cantiere (cfr. convenzione tripartita del 2003 cit. pto. 4.2).

Il progetto contempla semplici sistemazioni lungo i bordi della strada per

uniformarne il calibro a 4 m ed adeguare i confini, il rifacimento o il

risanamento di alcuni muri di sostegno e la pavimentazione completa. Di contro

non sono previsti allargamenti né modifiche al tracciato o alla funzione di

strada di quartiere sancita dal PR, né misure di moderazione, così come non è

attesa, di principio, nemmeno l’estirpazione di vegetali, tanto è vero che la

tabella di espropriazione non contempla indennità specifiche. Gli interventi

incidono quindi in minima parte e solo per quanto necessario sul limitare delle

proprietà e gli accessi saranno mantenuti anche a cantiere aperto compatibilmente

con i lavori (doc. 243.701 D/262, 263 e 264; piano di espropriazione 2'055’09

n. 266; verbale di udienza del 5.2.2004).

Ciò considerato il progetto definitivo non si pone di certo in antitesi con il

PG o il PR, né con quanto affermato a suo tempo dal Municipio di Vezia (doc.

V), ma ne è piuttosto la logica conseguenza. Del resto gli opponenti non

possono non esserne consapevoli. Infatti, l’esecutivo aveva pure espresso il

chiaro avvertimento che qualora la sistemazione stradale non potesse avvenire

nell’ambito dei lavori legati al PTL “a causa dei ricorsi inoltrati” (contro il

PG), verrebbe comunque eseguita sulla base delle disposizioni di PR, tuttavia

con assunzione dei costi da parte del Comune, anziché del Cantone, e successivo

prelievo di contributi di miglioria (doc. V).

I vantaggi anche economici che ne risultano e per il Comune e per i residenti

sono quindi palesi, al di là del fatto che una riparazione appare realmente

doverosa per le condizioni disagevoli della strada, oltretutto solo parzialmente

asfaltata, e quindi inadeguata per una zona edificata ed attualmente in fase

costruzione (zona residenziale semintensiva R3 con i.s. 0.5).

Per la verità gli opponenti paventano la trasformazione della via in una pista

di accesso ai due cantieri della galleria e di AlpTransit indecorosa quanto

indesiderata per il carattere residenziale della zona. Una tale evenienza

smentirebbe peraltro la volontà manifestata, sempre dal Municipio, di evitare

che il traffico indotto dai cantieri sia convogliato su Via alla Cassina e su

Via Morosini (doc. V).

Ovviamente questo Tribunale non può pronunciarsi sul progetto AlpTransit. Di

contro, per quanto concerne la galleria Vedeggio – Cassarate, si rimanda alla

relazione tecnica concernente il comparto galleria nella quale l’accesso al

cantiere Vedeggio da Cadempino e da Vezia è stato esplicitamente sconsigliato

sia perché comporta l’attraversamento di zone abitate ed i comuni interessati

hanno già comunicato il loro parere contrario, sia perché le stradine che

scendono da Vezia, oltre ad essere ripide e strette, incontrano due sottopassi

di dimensioni ridotte alla linea ferroviaria e dunque sono inadatte al traffico

pesante (doc. 243.701 D/270 p. 55).

All’udienza del 5.2.2004 il Cantone ha confermato che Via alla Cassina funge

unicamente da accesso secondario al cantiere del portale Vedeggio e che,

all’occorrenza, sarà usata solo da veicoli leggeri e non per il trasporto di

materiale (cfr. verbale).

Stando così le cose l’opposizione al progetto ed all’espropriazione e la

domanda di stralcio sono inammissibili.

8.2.3

Con il progetto definitivo è stata pubblicata anche una domanda di

dissodamento riferita ad un dissodamento definitivo di mq 483 e temporaneo di

mq 8'219 (doc. 243.001 D/181, 182 e 197). La domanda concerne per lo più

un’area situata intorno al portale Cassarate ma interessa pure, benché in

misura contenuta, il mapp. no. __________ di Vezia dove sono dissodati 25 mq in

via definitiva e 52 mq in via temporanea per necessità di cantiere (preavviso

7.7.2004

p. 4), ed è contestata.

A fronte di ciò è doveroso l’appunto che lo studio di architettura E__________

A__________ già aveva chiesto ed ottenuto il dissodamento della medesima

superficie boschiva avvalendosi di motivi meramente privatistici riconducibili

all’intenzione di costruire un accesso veicolare al confinante mapp. no. __________

(preavviso 7.7.2004 p. 4-5; decisione di dissodamento 2.6.2003).

L’obiezione mossa in questa sede pare quindi pretestuosa laddove il

provvedimento è legittimato, questa volta, da preminenti motivi di interesse

pubblico ed il dissodamento definitivo è limitato ad una superficie modesta. A

maggior ragione se si considera che il Dipartimento del territorio ha

rilasciato un preavviso favorevole respingendo le opposizioni, peraltro

rilevando che la fascia boscata rimarrebbe praticamente illesa e che

l’intervento è finalizzato a soddisfare le esigenze minime in fatto di

circolazione stradale, giustificando l’ubicazione vincolata, la necessità e

l’interesse pubblico per il dissodamento.

Pertanto anche in questa sede le opposizioni sono respinte.

8.3

Allargamento di Via Sonvico

ESPR 20 è proprietario del mapp. no. __________ mentre ESPR 19 sono

rispettivamente proprietari ed usufruttuari del mapp. no. __________, fondi

siti a Porza a diretto confine con Via Sonvico. Essi contestano l’allargamento

stradale e la conseguente espropriazione siccome troppo invasivi per le

proprietà e chiedono che l’intervento sia effettuato sul lato opposto della

carreggiata verso i mapp. no. __________ e __________ di proprietà del ESPR 29

occupati dai magazzini delle __________.

Sia detto pertanto che una censura analoga, riguardante il tracciato di Via Sonvico,

è già stata sollevata nell’ambito della procedura di approvazione del PG, non

dai qui opponenti ma da altri confinanti (mapp. no. __________ e __________),

il cui ricorso è stato respinto poiché la scelta di attuare l'allargamento da

una parte piuttosto che dall'altra della strada risponde a ragioni tecniche di

cui non vi è motivo di dubitare (TPT 17.12.2001 in re Q__________ e M__________).

In questa sede gli opponenti vorrebbero riavviare il dibattito sulla pubblica

utilità e la proporzionalità dell’opera trascurando tuttavia che il tema è già

stato definitivamente risolto con il PG.

Sotto questo profilo, il progetto definitivo ne è riflesso speculare poiché

ricalca tanto il tracciato prestabilito quanto il sedime vincolato limitando

l’intervento allo stretto indispensabile per l’esecuzione dell’opera (cfr. inc.

PG doc. GAL.31.0698.5400; doc. 243.001 D/103; piano di espropriazione 2'085’07

n. 210).

Ciò basta ai fini del presente giudizio considerato che il Tribunale di

espropriazione non ha la competenza per rivedere i contenuti di un atto

pianificatorio definitivo, specialmente un tracciato stradale, e tantomeno

dispone del sindacato di opportunità.

Oltretutto, sia detto per inciso, la modifica verso i mapp. no. __________ e __________

comporterebbe non solo la demolizione di magazzini ad oggi occupati dall’AIL

bensì anche lo smantellamento di un complesso reticolato di condotte

sotterranee – tutt’ora funzionanti – difficilmente attuabile perlomeno fino a

quando non si conosceranno la sorte futura definitiva delle infrastrutture

comunali e soprattutto i contenuti definitivi del piano di quartiere di

Cornaredo (NQC).

Ne discende che le opposizioni al progetto ed all’espropriazione e le domande

di modifica dei piani sono inammissibili.

8.4

Asse stradale A1000

8.4.1

ESPR 11, proprietario del mapp. no. __________ di Canobbio confinante

con il nuovo asse stradale A1000 e parzialmente espropriato, si è opposto al

progetto definitivo ed all’espropriazione in ragione di un’asserita divergenza

tra la superficie esproprianda e quella originariamente vincolata nel PG; a suo

avviso, inoltre, la linea di arretramento sarebbe priva di validi

giustificativi tanto da meritare di essere stralciata o ulteriormente spostata

verso la strada.

8.4.2

Definitivamente sancito nel PG (TPT 14.12.2001 in re V__________ e

successiva sentenza del TF 17.9.2002) l’asse di penetrazione A1000 è stato

ripreso nel progetto definitivo con gli aggiornamenti di cui già si è detto e

che, come tali, non sono contestati (cfr. inc. PG doc. GAL.31.0698.5400; doc.

243.001

D/103).

Dagli atti emerge effettivamente una certa divergenza in relazione alla

superficie del mapp. no. __________ coinvolta nella costruzione stradale

laddove quella esproprianda è di mq 2’775 (cfr. tabella di espropriazione;

piano di espropriazione 2'085’07 n. 210) mentre in sede di PG era stata

riservata un’area di ca. 2'606 mq (doc. F; doc. 1 nell’inc. no. 14/02-21).

Lo Stato ha osservato che l’esubero potrebbe ricondursi alla lettura dei piani

(cfr. udienza del 12.2.2004). In realtà esso sembra dovuto piuttosto alla

costruzione della copertura fonica che, sebbene abbia comportato la rinuncia ad

una corsia, ha avuto come conseguenza lo spostamento della linea di esproprio

di ca. 2 m verso la part. no. __________ per motivi tecnici e per non

pregiudicare la puntuale manutenzione.

Di per sé stessa tale circostanza non basta, però, a sovvertire la presunzione

di pubblica utilità laddove le innovazioni contenute nel progetto definitivo

sono di riconosciuto interesse pubblico.

D’altronde il PG, come il PR, anche se preciso nei contenuti non è un piano di

dettaglio, ruolo assunto piuttosto dal progetto definitivo (art. 19 Lstr.) per

cui un’asimmetria non può essere esclusa a priori ed è ammissibile purché sia

modesta e ragionevolmente giustificabile. In concreto lo è nella misura in cui

la superficie espropriata è necessaria e risponde, senza eccedere, al solo

fabbisogno effettivo.

8.4.3

La linea di arretramento è un provvedimento di polizia edilizia che

fissa la distanza delle costruzioni dalla strada delimitando l’area da

mantenere libera per motivi di sicurezza del traffico, per non pregiudicare

un’eventuale futura sistemazione stradale e, più genericamente, affinché

l’evoluzione del tessuto urbano e delle reti viarie possa avvenire secondo

criteri armoniosi e sicuri.

Per una strada principale a grande traffico quale è l’A1000 la linea di

arretramento è quindi un provvedimento non solo giustificato ma anche

indispensabile (cfr. art. 19 cpv. 1 Lstr., art. 25 LE).

Accertato che la linea e la profondità di 12 m sono parametri definiti nel PG e

dunque insindacabili in questa sede (inc. PG: doc. GAL.31.0698.5400), occorre

però anche rilevare che con il progetto definitivo la situazione migliora

sensibilmente per il mapp. no. __________ poiché con la rinuncia ad una corsia

la linea di arretramento è trasferita di ca. 4 m verso il campo stradale

riducendone l’ingombro. D’altra parte essa corre parallela all’asse stradale ad

una distanza di 12 m misurati dal filo esterno del marciapiede (doc. 243.001

D/103) di cui ca. 8 sono espropriati per ospitare la copertura fonica e per

creare uno spazio minimo che permetta la manutenzione della struttura. Ne

consegue che la distanza effettiva dal suolo pubblico è di ca. 4 m equiparabile

alla normale distanza dai confini.

Pertanto le opposizioni al progetto ed all’espropriazione e la domanda di modifica

dei piani sono respinte.

8.5

Spostamento del camino di ventilazione

I proprietari (OPPO 2 e OPPO 3) dei mapp. no. __________, __________ e __________

di Cureglia non sono espropriati ma si sono opposti al progetto riproponendo la

tesi, già respinta in sede di PG, dello spostamento del camino di ventilazione

dalla località Campagna alla località Tarné. Essi argomentano che la prima alternativa

è stata preferita alla seconda e ratificata dalle istanze di ricorso poiché la

costruzione a Tarné avrebbe richiesto per il camino un’altezza maggiore ed una

ventilazione più potente. Pertanto, considerato che tali condizioni sono ora

adempiute, non vi sarebbero più ragioni per rifiutare la richiesta.

L’opzione per Campagna, tuttavia, è frutto di un’indagine attentamente

ponderata e non è ascritta solo a criteri meramente tecnico-costruttivi,

riconducendosi bensì anche all’asse ed al baricentro della galleria stessa, a

motivi energetici ed economici oltre che alla conformazione del terreno che a Campagna

è facilmente accessibile e forma una sorta di sella tale da permettere di

sfruttare al meglio le correnti d’aria a vantaggio delle condizioni di

dispersione di quella viziata.

D’altra parte, ai fini delle simulazioni, è stata considerata sia l’altezza dal

suolo (nominale Bauhöhe) sia quella effettiva (effektive Kaminhöhe),

quest’ultima misurata da una quota di riferimento libera da influssi sul regime

dei venti che a Campagna è di 5 m ed a Tarné di 10 m (cfr. perizia Rotach p. 39

e 40). Ciò vuol dire che un’altezza indicata dal suolo di 15 m corrisponde ad

un’altezza fisica effettiva di 20 m a Campagna e di 25 m a Tarné. Di

conseguenza per ottenere i medesimi risultati a Tarné dovrebbe essere eretto un

camino di 25 m a scapito dei costi energetici e di costruzione.

Ma al di là delle motivazioni che hanno determinato la scelta vi è il fatto

che, per quanto concerne il camino, nell’ambito del PG le autorità di ricorso

hanno demandato al progetto definitivo unicamente il vaglio degli elementi

propri ad influire sulle immissioni, ossia l’altezza definitiva e la velocità

di espulsione dei fumi (TPT 30.7.2001 in re Comune di Comano e llcc. c. 10 in

fine e 11.1; TF 26.8.2002 in re V__________ e P__________ c. 4.1.3), non invece

la posizione che, perciò, sfugge al sindacato di questo Tribunale.

Ne consegue che l’opposizione al progetto e la domanda di modifica dei piani

sono inammissibili.

9.

Opposizioni all’occupazione

temporanea

9.1

L’occupazione temporanea si annovera tra i provvedimenti che, in ambito

espropriativo, concorrono all’attuazione dell’opera (art. 1 Lespr.). Per

definizione comporta l’invasione transitoria di un terreno per depositarvi

materiale o installazioni di cantiere oppure, più semplicemente, per permettere

la costruzione dell’opera stessa senza intralci. Concluso l’intervento il

sedime è da restituire ripristinato al proprietario.

Dovendo essere compatibile con lo scopo dell’espropriazione, l’occupazione

temporanea risponde ai medesimi presupposti dell’interesse pubblico e della

proporzionalità (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 4 no. 16, art. 5 no.

35-36, art. 6 no. 12; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1117).

9.2

Il progetto definitivo illustra l’organizzazione delle aree di cantiere

con le relative strade di accesso (doc. 243.001 D/104, 105, 184, 184.1, 185;

243.701

D/249, 254) e delimita il sedime destinato all’occupazione temporanea

distinguendo le aree pubbliche da quelle private e le superfici riservate alle

installazioni di cantiere (piani di espropriazione doc. 2'055’09 n. 266,

2'085’07 n. 210, 2'086’10 n. 211 e 2'087.09 n. 265).

9.3

All’occupazione temporanea si sono opposti gli espropriati proprietari

(ESPR 3, ESPR 4 e ESPR 5) dei mapp. no. __________, __________ e __________ di

Vezia (Via alla Cassina), dei mapp. no. __________ e __________ (ESPR 19 e ESPR

20) di Porza (Via Sonvico) e del mapp. no. __________ (ESPR 11) di Canobbio

(A1000), opposizioni che, essendo legate a quelle interposte contro

l’espropriazione e sostanzialmente fondate su argomenti analoghi, non possono

sperare in un esito migliore.

Infatti è palese che l’accesso ai fondi con un sensibile superamento della

linea d’esproprio è circostanza inevitabile quanto necessaria ai fini

dell’opera che altrimenti non potrebbe essere eseguita convenientemente.

D’altra parte risulta dalle planimetrie che i sedimi invasi sono utilizzati non

per il deposito di materiale, bensì solamente per motivi costruttivi e

limitatamente alle esigenze di cantiere, conciliandosi così con l’intervento

espropriativo e con il principio di proporzionalità.

Pertanto le opposizioni sono respinte.

9.4

Il progetto definitivo assegna

all’occupazione temporanea anche alcuni fondi situati sul Piano della Stampa ad

un paio di Km circa dal portale Cassarate. Tra questi si conta il mapp. no. __________

di Canobbio, proprietà statale, la cui parte settentrionale pianeggiante è

destinata al deposito temporaneo del materiale di scavo; il settore meridionale

invece ed una porzione del confinante mapp. no. __________, che ospitano

baracche e costruzioni fatiscenti (zona del Maglio), sono definite come aree di

riserva per le installazioni logistiche ed i macchinari (piano di

espropriazione 2'085’07 n. 210; doc. 243.001 D/195 p. 21; 243.001 D/123 p. 19 e

20; 243.701 D/270 p. 50 e 55; 243.001 D/105, 243.001 D/184.1).

La OPPO 1 si è opposta all’occupazione temporanea del mapp. no. __________

siccome priva di interesse pubblico e lesiva del principio di proporzionalità.

L’opponente – che rileva di aver gradualmente sgomberato la superficie

inizialmente occupata – sostiene che l’attività privata possa convivere con

quella pubblica. Infatti, a suo avviso, la superficie residua del terreno

basterebbe a soddisfare le esigenze del Cantone, che usufruirebbe di altre aree

ugualmente idonee, mentre l’azienda non disporrebbe di superfici sostitutive

posto che una trattativa avviata con il Comune di Lugano per l’acquisto di un

terreno industriale sito nel Comune di Cadro sul quale trasferirsi è tutt’ora

in corso.

In sede di sopralluogo è stato accertato che il mapp. no. __________ è ancor

oggi utilizzato a fini aziendali limitatamente ad un’area di ca. 8’000/8’500 mq

posta nell’estremo angolo nord del fondo sulla quale si trovano macchinari

vari, un cumulo di materiale lavorato ed una catasta di materiale inerte che

invade parzialmente anche le confinanti part. no. __________ e __________ di Cadro

di proprietà del Comune di Lugano. Il sopralluogo è stato esteso al settore sud

ed all’area ruderale al mapp. no. __________ che si presenta come superficie

collinare terrazzata parzialmente invasa da boscaglia (verbale di sopralluogo

15.7

).

Visto lo scopo dell’occupazione temporanea, l’interesse pubblico non può

ragionevolmente essere contestato tantomeno con argomenti che hanno

essenzialmente connotazione civilistica e dunque non competono a questo

Tribunale bensì, semmai, alla Pretura di Lugano dinanzi alla quale è pendente

il contenzioso sorto intorno agli accordi convenzionali.

Interesse pubblico – è doveroso rilevarlo – noto all’opponente sin dal 2000

ossia da quando lo Stato ha esplicitamente segnalato la “necessità di

utilizzare il fondo a partire dal 2003 per gli impianti di cantiere della

Galleria Vedeggio-Cassarate” (doc. 3) ed a cui è seguito l’impegno, non

mantenuto, a liberare tutta l’area entro il giugno 2003 (doc. 4, 5, 6, 7).

A questo punto la necessità per lo Stato è divenuta un’esigenza impellente sia

perché ha urgenza di iniziare i lavori per non perdere i sussidi, sia perché è

impensabile che si esponga al rischio di mancare di aree idonee e

sufficientemente ampie per il deposito quando inizierà a produrre materiale di

scavo. In quest’ottica l’occupazione temporanea non è dettata da intemperanza

ma da prudenza ben giustificata dalla mole del cantiere, ritenuto che il materiale

di risulta potrà essere riutilizzato unicamente al termine dei lavori e

comunque solo a dipendenza dei ripristini e delle sistemazioni dei sedimi

manomessi come indicato nei rapporti tecnici.

Ciò considerato l’asserito interesse privato ad ottenere una misura meno

incisiva deve cedere il passo al prevalente interesse pubblico dello Stato a

servirsi di un sedime che per forma, dimensioni e facile accesso si presta agli

scopi. Né basta a sovvertirlo o a definire inadeguato l’intervento l’argomento

fondato sull’esistenza di rimedi alternativi poiché, quand’anche fossero

accettabili o ipotizzabili, si tratta di giustificativi generici che potrebbero

essere addotti da chiunque con la conseguenza che la messa in atto di progetti

pubblici sarebbe in buona parte destinata a fallire (cfr. Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 1 no. 26 ss, ad art. 35 p. 431). In concreto è oltretutto

palese che l’area ruderale non si presta al deposito né di materiale né di

macchinari per la sua situazione morfologica e perché coperta di vegetazione;

parimenti inadatta nell’immediato futuro è l’area di riserva – non per niente è

stata definita tale – perché in parte già occupata ed edificata.

Di conseguenza, poiché l’occupazione temporanea è proporzionata e legittimata

da interessi pubblici, l’opposizione è respinta essendo lecito prescindere,

sulla base degli atti e degli accertamenti effettuati, dalle prove testimoniali

offerte dall’opponente (cfr. verbale di udienza del 4.2.2004) che non

potrebbero aggiungere alcun ulteriore elemento decisivo né influire sul

convincimento raggiunto da questo Tribunale nel cui collegio siedono anche due

specialisti nel settore edile (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 19 no. 4 e 5; DTF 122 II 464 c. 4a; RDAT

II-1999 no. 57 c. 2, no. 62 c. 3c/cc).

10.

Le domande di ampliamento

dell’espropriazione e le indennità espropriative saranno oggetto di istruttoria

e di giudizio separati nell’ambito del quale verranno anche assegnate le

ripetibili complessive agli aventi diritto.

Per i quali motivi,

richiamata la Legge di

espropriazione dell'8.3.1971 e la Legge sulle strade del 23.3.1983,

dichiara e pronuncia

1.

Il progetto definitivo concernente

la realizzazione della galleria stradale Vedeggio – Cassarate è approvato.

2.

Sono integralmente respinte

ai sensi dei considerandi:

2.1

l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dello Stato del Cantone

Ticino

2.2

le opposizioni al progetto definitivo

2.3

le opposizioni all’espropriazione

2.4

le domande di modifica dei piani

2.5

le opposizioni all’occupazione temporanea

3.

La tassa di giustizia e le

spese per il presente giudizio in fr. 5’000.- sono a carico dello Stato del

Cantone Ticino.

4.

Il presente giudizio è

definitivo.

5.

Intimazione a:

- Dipartimento del territorio, Amministrazione immobiliare e delle strade

nazionali

- Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio, Berna

- ESPR 7

- A__________ SA, __________

- ESPR 29

- ESPR 2

- avv. __________

- avv. __________

- avv. __________

- avv. __________

- avv. __________

- avv. __________

- avv. __________

- avv. __________

- avv. __________

- avv. __________

- avv. __________

- studio legale __________

- avv. __________

- avv. __________

- ESPR 20

- ESPR 27

- ESPR 6

- ESPR 9

- ESPR 28

Per il Tribunale di espropriazione

la Presidente il

Segretario giudiziario

avv. Margherita De Morpurgo

Quadri Armando Petrini

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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