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Decisione

20.2004.44-1

Espropriazione nell'ambito di opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona R5)

29 ottobre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà all’espropriata le

seguenti indennità:

1.1. fr. 1'200.- il mq per l’espropriazione formale di ca. mq 1015 del mapp.

no. 731;

1.2. fr. 94'091.- a corpo per la soppressione di piante varie.

2. Sulle indennità espropriative sono dovuti gli

interessi ai seguenti saggi usuali:

del 4% dal 1°.9.1998 al 31.12.2000

del 4.5% dal 1°.1.2001 al 31.8.2002

del 4% dal 1°.9.2002 al 30.4.2003

del 3.5% dal 1°.5.2003 in poi

3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

Considerandi

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata

fr. 2'700.- per ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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