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Decisione

20.2004.5-1

Espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona R2)

10 marzo 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata

la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà al proprietario del

mapp. no. 964 le seguenti indennità:

1.1. fr. 300.- il mq per l’espropriazione formale di ca. mq 44;

1.2. fr. 10.- il mq all’anno per l’occupazione temporanea di ca. mq 43;

1.3. fr. 39'272.- a corpo per titolo di deprezzamento;

1.4. fr. 17'500.- a corpo per la demolizione parziale della cantina;

1.5. fr. 14'705.- a corpo per l’estirpazione di vegetali vari.

2.

Sulle indennità espropriative è

dovuto l’interesse al saggio usuale del 3.5% a decorrere dal 14.6.2004.

3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato

Considerandi

fr. 1'000.- per ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

- RA 1, Bellinzona

- PR 1, Chiasso

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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