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Decisione

20.2004.5-2

espropriazione formale per opere di sistemazione stradale (indennità per terreni posti in zona R2)

10 marzo 2006Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti risultati:

nel 2004

- fr. 367.82 per il mapp. no. 1975 di mq 435, loc. M__________ (iscr. a RF il

27.2.2004 al d.g. 1944). Il trapasso di proprietà è avvenuto a seguito

dell’esercizio di un diritto di compera;

- fr. 471.77 il mq per le part. no. 2046 di mq 549 e 672 di mq 2457, loc. Z__________

(iscr. a RF il 19.5.2004 al d.g. 4133). Il prezzo al mq qui riportato prescinde

dalla part. no. 672 in quanto interamente boschiva;

nel 2003

- fr. 271.22 il mq per il mapp. no. 525 di mq 483, loc. G__________ (iscr. a RF

il 24.10.2003 al d.g. 8707);

- fr. 408.90 per il mapp. no. 766 di mq 592, loc. B__________ (iscr. a RF il

7.11.2003 al d.g. 9018). Il prezzo al mq qui riportato prescinde dal sedime

censito come strada di mq 73;

- fr. 410.- il mq per la part. no. 1999 di mq 378 con quota di comproprietà

coattiva di 1/3 sulla strada al mapp. no. 2000, loc. S__________ (iscr. a RF

l’8.10.2003 al d.g. 8211);

- fr. 371.06 il mq per la part. no. 2002 di mq 698 con quota di comproprietà

coattiva di 31/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF

il 22.4.2003 al d.g. 3826);

- fr. 335.90 il mq per la part. no. 2015 di mq 390, loc. G__________ (iscr. a

RF il 9.7.2003 al d.g. 6014);

- fr. 369.16 il mq per la part. no. 2016 di mq 856 con quota di comproprietà

coattiva di 31/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF

il 17.9.2003 al d.g. 7642);

- fr. 390.- il mq per la part. no. 2022 di mq 378, loc. B__________ (iscr. a RF

il 27.8.2003 al d.g. 7114);

- fr. 442.28 il mq per le part. no. 2045 di mq 500 e 672 di mq 2457, loc. Z__________

(iscr. a RF il 18.12.2003 al d.g. 10498). Il prezzo al mq qui riportato

prescinde dalla part. no. 672 in quanto interamente boschiva;

nel 2002

- fr. 400.- il mq per la part. no. 546 di mq 983, loc. B__________ (iscr. a RF

il 6.3.2002 al d.g. 1725);

- fr. 370.- il mq per la part. no. 1994 di mq 600 con quota di comproprietà

coattiva di 27/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF

il 29.5.2002 al d.g. 4038);

nel 2001

- fr. 55.34 il mq per la part. no. 298 di mq 253, loc. P__________ (iscr. a RF

il 21.5.2001 al d.g. 3591);

- fr. 335.- il mq per la part. no. 340 di mq 414, loc. M__________ (iscr. a RF

il 19.11.2001 al d.g. 8786);

- fr. 413.79 il mq per la part. no. 1984 di mq 1450, risultante dalla

precedente lottizzazione della part. no. 577, loc. C__________ (iscr. a RF il

28.6.2001 al d.g. 4482);

- fr. 333.17 il mq per la part. no. 1913 di mq 410 con quota di comproprietà

coattiva di 19/102 sulla strada al mapp. no. 1916, loc. S__________ (iscr. a RF

il 23.2.2001 al d.g. 1654);

- fr. 384.10 il mq per la part. no. 1914 di mq 390 con quota di comproprietà

coattiva di 38/102 sulla strada al mapp. no. 1916, loc. S__________ (iscr. a RF

il 10.5.2001 al d.g. 3336);

- fr. 321.57 il mq per la part. no. 1915 di mq 402 con quota di comproprietà coattiva

di 15/102 sulla strada al mapp. no. 1916, loc. S__________ (iscr. a RF il

25.9.2001);

- fr. 300.- il mq per 185 mq scorporati dalla part. no. 1926 di mq 491 ed

aggiunti alla part. no. 1979 di mq 500 con quota di comproprietà coattiva di

8/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF il 15.6.2001

al d.g. 4142);

- fr. 355.88 il mq per la part. no. 1926 di mq 306 con quota di comproprietà

coattiva di 14/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF

il 27.8.2001 al d.g. 6260);

nel 2000

- fr. 217.80 il mq per la part. no. 279 di mq 699, loc. P__________ (iscr. a RF

il 4.12.2000 al d.g. 9536);

- fr. 300.- il mq per la part. no. 294 di mq 665, loc. P__________ (iscr. a RF

il 24.5.2000 al d.g. 4026);

- fr. 300.- il mq per la part. no. 301 di mq 802, loc. F__________ (iscr. a RF

il 31.5.2000 al d.g. 4229);

- fr. 300.- il mq per la part. no. 526 di mq 505, loc. G__________ (iscr. a RF

il 24.5.2000 al d.g. 4025);

- fr. 400.- il mq per la part. no. 1982 di mq 540, risultante dalla precedente

lottizzazione della part. no. 1618, loc. M__________ (iscr. a RF il 14.6.2000

al d.g. 4597);

- fr. 325.44 il mq per la part. no. 1928 di mq 507 con quota di comproprietà

coattiva di 22/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF

il 14.7.2000 al d.g. 5315). Il trapasso di proprietà è avvenuto a seguito

dell’esercizio di un diritto di compera;

- fr. 362.01 il mq per la part. no. 1976 di mq 447 con quota di comproprietà

coattiva di 1/2 sulla strada al mapp. no. 1974, loc. M__________ (iscr. a RF il

31.5.2000 al d.g. 4227);

- fr. 300.- il mq per la part. no. 1979 di mq 500 con quota di comproprietà

coattiva di 22/568 sulla strada al mapp. no. 1929, loc. R__________ (iscr. a RF

il 13.4.2000 al d.g. 3033);

- fr. 300.- il mq per la part. no. 1980 di mq 505, loc. G__________ (iscr. a RF

il 24.5.2000 al d.g. 4023);

- fr. 300.- il mq per il mapp. no. 1981 di mq 559, loc. F__________ (iscr. a RF

il 24.5.2000 al d.g. 4024).

Prescindendo da qualche picco massimo e minimo, che come ricordato in

precedenza non sono decisivi ai fini dell’estimo, nel periodo preso in

considerazione non si registrano variazioni degne di nota: il panorama generale

sulle transazioni reperite è rivelatore, piuttosto, di una certa costanza dei

valori immobiliari.

Nell’elenco sono individuabili tre compravendite in particolare. Le prime due

perché riguardano terreni (mapp. no. 1975 e 1976) siti in località M__________

a monte di Via C__________ nelle immediate vicinanze dei fondi coinvolti nella

procedura espropriativa, la terza perché interessa una particella (mapp. no.

546) sensibilmente più discosta sita nei pressi del nucleo di L__________ ma

appartenente, come un altro fondo espropriando, alla località B__________.

Oltre a godere di un’ubicazione favorevole questi terreni non soffrono dei

rumori indotti dal traffico ed i prezzi oscillano tra 360.- e 400.- fr. il mq.

Procedendo nel confronto si distinguono altre zone che per il carattere

residenziale, la quiete e la buona posizione ravvisano prezzi mediamente più

alti (390.-/450.- fr. il mq). Questo è il caso per i terreni siti nella zona Z__________,

un comparto ubicato a valle della scuola media che si estende fino alla Chiesa

di S__________, come anche per la confinante zona B__________, che nella sua

parte alta presenta caratteristiche analoghe, e per le zone M__________ e C__________,

queste ultime più alte e periferiche.

Relativamente meno gradevoli sono invece le particelle in località S__________

e R__________ soprattutto poiché sono ubicate in posizione piuttosto depressa,

le une in una conca a valle del cimitero, le altre accanto alla strada

cantonale verso M__________. Nondimeno i valori si situano tra 300.- e 370.-

fr. il mq. Considerazioni analoghe possono valere per i fondi in zona G__________,

con un prezzo medio che si aggira attorno ai 300.- fr. il mq, nella misura in

cui costituiscono un piccolo comprensorio che è frutto di una parcellazione

tendente ad uno sfruttamento piuttosto intensivo e che oltretutto è delimitato

da tre strade, una delle quali è la cantonale verso M__________.

Ciò considerato l’indennità proposta dall’ente espropriante non è condivisibile

poiché si riduce a quello che, mediamente, è il valore edilizio minimo.

Ora, quest’ultimo potrebbe adeguarsi a terreni che in qualche modo sono

pregiudicati sia in ragione di immissioni sia per la posizione sacrificata o

discosta dal paese. Non è giustificabile invece per la zona servita da Via C__________

ritenuto che, pur essendo disturbata dal traffico, l’esposizione aperta verso

sud, la posizione poco discosta dai servizi e la comodità di accesso, fanno si

che sotto il profilo residenziale si tratti di un comparto senz’altro piacevole

ed attrattivo.

Tutto sommato, quindi, si può concludere che il valore edilizio pieno per

terreni R2 ubicati nella zona che qui interessa ammontasse nel 2004 a

350.-/370.- fr. il mq.

3.3. Gli espropriati rammentano di aver acquistato il fondo nel 1999 a fr.

353.- il mq e sollecitano un risarcimento di fr. 450.- il mq, importo che si

giustificherebbe in ragione delle possibilità di sfruttamento secondo i

parametri di zona e che terrebbe conto sia delle possibilità di miglior uso del

fondo, sia dell’assenza di servitù passive.

La pretesa, tuttavia, oltre ad essere priva di riscontri concreti, suggerisce

un incremento annuo medio del valore, rispetto alla data d’acquisto, del 5% ca.

che non è per nulla accreditato dai dati ufficialmente inventariati.

Nel complesso il mapp. no. 1139 è un buon terreno edilizio accessibile su due

fronti stradali. Esso rientra dunque nel valore medio di zona stabilito sopra

senza però raggiungerne il massimo essendo di dimensione decorosa ma di certo

non paragonabile all’ampiezza del mapp. no. 527.

Di conseguenza l’indennità espropriativa è fissata in fr. 350.- il mq.

4.4.1.

L’occupazione temporanea si annovera tra i provvedimenti che, in ambito

espropriativo, concorrono all’attuazione dell’opera. Per definizione comporta

Considerandi

l’invasione transitoria di un terreno per depositarvi materiale o installazioni

di cantiere oppure, più semplicemente, per permettere la costruzione dell’opera

stessa senza intralci. Concluso l’intervento il sedime è da restituire

ripristinato al proprietario.

L’indennità per occupazione temporanea deve coprire il danno effettivo

derivante dalla limitazione dell’uso attuale del bene salvo che il proprietario

renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19

no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273).

Normalmente l’indennità metrica annua

riconosciuta per terreni edificabili è di fr. 0.50 (TE sott. 26.6.1996

in re Comune di V./C., 2.3.1999 in re S./G.).

4.2

Gli espropriati sollecitano un risarcimento di fr. 5.- il mq in previsione

di generici disagi.

La pretesa non è condivisibile ritenuto che il sedime colpito dall’occupazione

temporanea è una semplice striscia di giardino (cfr. documentazione

fotografica) per la quale non è stato ipotizzato alcun miglior uso e che il

disagio temporaneo indotto da una normale situazione di cantiere è un

inconveniente tollerabile, tanto più che rispetto ad altri fondi coinvolti

nella procedura appare certamente meno gravoso.

Di conseguenza, considerato che il risarcimento offerto nella tabella risponde

ai canoni giurisprudenziali, l’indennità annua è fissata in fr. 0.50 il mq.

5.5.1

Secondo i proprietari l’intervento espropriativo penalizzerebbe la particella

sotto il profilo edilizio e dunque legittimerebbe un indennizzo di fr.

50'000.-.

5.2

Generalmente, nell’ipotesi di espropriazione parziale, la diminuzione

delle possibilità d’uso del terreno restante, quale conseguenza dell’esproprio,

è compensata con l’indennizzo al valore edilizio pieno della superficie avulsa.

Nondimeno l’art. 11 let. b Lespr. ammette come risarcibile l’espropriazione che

provocasse un deprezzamento della frazione residua purché sussista un nesso di

causalità. L’ipotesi si concretizza, in particolare, qualora il terreno fosse

ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato razionalmente,

oppure qualora una costruzione esistente fosse privata di un’importante area di

sfogo o di uno schermo protettivo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no.

183-185; RDAT 1989 no. 75, II-1994 no. 63 c. 5.5, II-1998 no. 27 c. 3.1;

TRAM 2.9.2002 N. 50.2001.00022).

5.3

Nella zona R2 di M__________ valgono un indice si sfruttamento dello 0.4

ed un indice di occupazione del 30%. Su tali basi si ottengono le seguenti

possibilità edificatorie:

senza intervento espropriativo

superficie computabile: mq 424

SE max.: mq 127.20 (mq 424 x 0.3)

SUL max.: mq 169.60 (mq 424 x 0.4)

dopo l’intervento espropriativo

superficie computabile: mq 399 (mq 424 – 25)

SE max: mq 119.70 (mq 399 x 0.3)

SUL max.: mq 159.60 (mq 399 x 0.4)

La differenza di mq 7.50 di SE (mq 127.20 – mq 119.70) e di mq 10 di SUL (mq

169.60

– mq 159.60) è minima, se non trascurabile e la proprietà, solo

marginalmente colpita, non risulta privata di uno spazio vitale ai fini edilizi.

Di conseguenza l’intervento espropriativo non comporta alcun condizionamento

architettonico/costruttivo né impedisce o limita in modo significativo, in

un’ottica finanziaria e di destinazione, quello sfruttamento razionale cui si

attiene concettualmente la prassi invalsa nel tema delle potenzialità

edificatorie di un fondo (Kommentar zum RPG, Riva ad art. 5, no.

165-166; Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed., no.

2251; DTF 112 Ib 263 c. 4 p. 267).

D’altra parte la fascia sottratta ha una profondità contenuta. In sostanza si

tratta dell’area che già ospitava la siepe rispettivamente di un leggero

ampliamento verso l’imbocco di Via S__________: una superficie, questa, che non

aveva funzioni di schermo acustico ed il cui sacrificio non incide in modo

rilevante sul giardino che comunque mantiene dimensioni decorose e del tutto

compatibili con la destinazione del terreno.

Pertanto non è ravvisabile alcun danno tale da giustificare un risarcimento per

deprezzamento della frazione residua.

6.

6.1

Entro le linee di

esproprio e di occupazione temporanea è messa a dimora una siepe. Nella tabella

di espropriazione è segnalato un indennizzo

di fr. 714.- per l’estirpazione delle piante condizionato, però, ad un danno

effettivo. La proposta di risarcimento, peraltro accettata dagli espropriati

(cfr. verbale di udienza dell’8.10.2002), è stata ritrattata dall’ente

espropriante che con scritto del 13.11.2002 – e cioè dopo la notificazione alle

parti della perizia giudiziaria – ha rifiutato l’indennizzo sostanzialmente perché

le piantagioni sarebbero soggette al regime del precariato e non

rispetterebbero le distanze e l’altezza legali.

6.2

Va detto subito che, al di là del condizionamento posto nella tabella di

espropriazione – che, per inciso, alla luce dell’art. 21 Lespr. pare di dubbia

valenza – le obiezioni sollevate dall’ente espropriante non costituiscono una

novità. Anzi, quest’ultimo sembra voler instaurare una prassi nell’elevare l’illegalità

vera o presunta che sia di una piantagione, di un manufatto o, in genere, di

una certa situazione di fatto a motivo legittimo per sottrarsi al pagamento di

un’indennità.

A questo punto la circostanza merita un breve commento.

Infatti, anche considerando che di principio l’ente pubblico non sarebbe tenuto

a risarcire l’espropriazione di costruzioni o impianti abusivi (cfr. TRAM

6.6.1995

N. 50.95.00001 ES 1/95), l’obiezione assume una connotazione manifestamente

pretestuosa quantomeno quando è riferita ad uno stato di fatto lungamente ed

acriticamente tollerato dall’autorità che, per competenza, avrebbe potuto

esigere il ripristino della legalità. Tanto più che l’ente pubblico

espropriante agisce ius imperii e che, oltre alla facoltà di opporsi, il

privato in buona fede non ha altro mezzo di difesa se non quello di pretendere

una piena indennità (art. 9 Lespr.).

6.3

L’art. 11 let. c Lespr.

stabilisce che l’indennità comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri

pregiudizi subiti dall’espropriato purché siano prevedibili secondo il corso

ordinario delle cose quale conseguenza dell’espropriazione.

La normativa si riferisce a tutti i pregiudizi che potrebbero manifestarsi

oltre a quelli enumerati alle let. a) e b), fermo restando che il danno, la cui

legittimità risponde a criteri oggettivi e presuppone un nesso di causalità con

l’evento espropriativo, è risarcibile solo nella misura in cui il diritto ad

una piena indennità non fosse già soddisfatto con la rifusione dell’intero

valore venale del diritto espropriato (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19

no. 196, 197 e 200; Wiederkehr, op. cit., p. 103 ss; Grisel, op.

cit., p. 741).

La perdita di piantagioni si annovera tra i pregiudizi indennizzabili giusta

l’art. 11 let. c Lespr. a condizione che i vegetali estirpati svolgessero una

particolare funzione estetico-protettiva o recassero un cospicuo valore

botanico; un risarcimento è altresì ipotizzabile qualora la superficie

espropriata, e quindi l’indennizzo espropriativo, fossero esigui a tal punto da

non poter inglobare il valore delle piante stesse (RDAT 1985 no. 94 e,

da ultimo, TRAM 19.6.2002 in re Comune di V./S.).

6.4

La siepe e le piante messe a dimora lungo il confine del mapp. no. 1139 formavano

indiscutibilmente, se non una barriera fonica, quantomeno una piacevole e

rigogliosa cornice decorativa ed inoltre assolvevano, almeno parzialmente, ad

una funzione di schermo visivo (cfr. doc. fotografica). Le piantagioni

risalgono, addirittura, agli anni ’60 (cfr. dichiarazione 21.11.2002) e nessuno

ha mai sollevato la benché minima obiezione.

In queste condizioni un risarcimento non può essere negato.

Il perito giudiziario ha stabilito che il valore complessivo delle piante

situate entro la linea d’esproprio è di fr. 6'615.-. Egli ha pure elencato le

piante rimanenti che potrebbero subire un danno per effetto dei lavori.

Il Tribunale non ha motivo di dubitare del referto peritale che, del resto, è

stato accettato dagli espropriati (cfr. lettera del 19.11.2002) e che, per

quanto attiene i criteri valutativi applicati e gli importi fissati, non è

stato contestato dall’ente espropriante.

Di conseguenza l’indennità è confermata in fr. 6'615.- a corpo.

Sarà premura delle parti verificare direttamente la corrispondenza del numero

di piante estirpate con l’elenco del perito e, qualora fosse stato possibile

salvarne qualcuna, adeguare l’importo di conseguenza conformemente alla

perizia.

7.

Le indennità

espropriative sono completate con gli interessi a decorrere dal 14.6.2004, data

dell’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), al saggio usuale

del 3.5% fissato dal Tribunale federale.

8.

Considerato che gli

espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale non si assegnano

ripetibili.

Per

i quali motivi

richiamata

la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. L’ente espropriante verserà ai proprietari del

mapp. no. 1139 le seguenti indennità:

1.1

fr. 350.- il mq per l’espropriazione formale di ca. mq 25;

1.2

fr. 0.50 il mq annui per l’occupazione temporanea di ca. mq 31;

1.3

fr. 6'615.- a corpo per l’estirpazione di vegetali vari.

2.

Sulle indennità espropriative è dovuto

l’interesse al saggio usuale del 3.5% a decorrere dal 14.6.2004.

3.

La pretesa di indennizzo per titolo di

svalutazione della frazione residua è respinta.

4.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

5.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

6.

Intimazione a:

- RA 1

- COCC 1

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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