20.2005.21-2
ricorso avverso un opera eseguita su sedime stradale
13 luglio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
20.2005.21-2
Data decisione, Autorità:
13.07.2005, TE
Titolo:
ricorso avverso un opera eseguita su sedime stradale
APPROVAZIONE PROGETTO
art. 20 LESPR
LPAMM
art. 22 LSTRADE
art. 32 LSTRADE
Incarto n.
20.2005.21 - 2
Lugano
21 novembre 2005
Decreto
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Presidente del Tribunale di espropriazione
Margherita
De Morpurgo
statuendo
nella procedura dipendente dal ricorso 14 novembre 2005 presentato da
e
Antonietta OP 1
contro
ISEP
1
rappr.
da: RA 1
relativamente
alla posa di 4 paletti con catena lungo la strada cantonale, in particolare
lungo il marciapiede che, all’altezza del posteggio dell’esercizio pubblico “____________________”
Letti
ed esaminati gli atti.
Ritenuto: - che il
16 marzo 2005 il Municipio di RA 1 ha presentato a questo Tribunale una istanza
volta ad ottenere l’approvazione dei progetti definitivi per la posa di 4
paletti con catena lungo la strada cantonale, in particolare lungo il
marciapiede che fiancheggia Via __________, all’altezza del posteggio
dell’esercizio pubblico “__________”, e ciò a sensi degli art. 22, 32 e 33
della Legge sulle strade (Lstr.), nonché degli art. 20 e segg. della Legge di
espropriazione (Lespr.);
- che
gli atti relativi alla suddetta procedura, ovvero il progetto dell’opera, la
relazione tecnica e il preventivo, sono stati esposti presso la Cancelleria
comunale di __________ dal 1. giugno 2005 al 30 giugno 2005, dopo che l’avviso
di pubblicazione dei piani è stato pubblicato sul Foglio ufficiale n. 41 di
martedì 24 maggio 2005;
- che
durante il periodo di pubblicazione non è stata formulata nessuna opposizione o
domanda di modifica dei piani;
Considerandi
- che
di conseguenza i progetti definitivi sono stati approvati con decreto 13 luglio
2005.
di questo Tribunale;
- che
di seguito il Municipio di RA 1 ha provveduto a concretizzare l’opera
conformemente ai progetti definitivi approvati;
- che
avverso questa opera OP 1, __________, sono insorti mediante ricorso 14
novembre 2005 innanzi a questo Tribunale, chiedendo in sostanza che, in via
principale “… la decisione venga annullata con conseguente allontanamento
dei paletti decisi in via espropriativa.”, in via subordinata “… un equa
indennità”.
A sostegno di questa loro richiesta i ricorrenti adducono motivi di ordine
formale (l’ente pubblico non avrebbe informato personalmente i proprietari
interessati così come vorrebbe l’art. 25 Lespr. e la posa dei paletti avrebbe
dovuto soggiacere anche ad una notifica edilizia), motivi di utilità
rispettivamente di pericolosità dell’opera (i paletti posati non gioverebbero a
nessuno e si presenterebbero pericolosi anche per i ciclisti), nonché motivi di
disparità di trattamento (a mente dei ricorrenti il Municipio ometterebbe di
posare dei paletti anche in altre analoghe situazioni presunte pericolose e
inerenti ad altri esercizi pubblici);
- che
già di primo acchito il ricorso presentato appare irricevibile in ordine in
quanto tardivo, essendo stato presentato abbondantemente oltre il periodo di
pubblicazione dei piani scaduto il 30 giugno 2005;
- che,
nei casi in cui il ricorso si riveli inammissibile o manifestamente infondato,
l’autorità di ricorso può decidere immediatamente, con breve motivazione, di
respingere il medesimo (art. 48 LPamm);
- che,
in via abbondanziale e con riguardo alle censure sollevate, occorre avantutto rilevare
come l’avviso personale previsto dall’art. 25 Lespr., a cui fanno riferimento i
ricorrenti, è intimato solo ai titolari di diritti espropriandi - e quindi ai
proprietari di fondi e/o beneficiari di diritti figuranti nei pubblici registri
o altrimenti noti - quando l’opera prevede, per la sua realizzazione, degli
espropri definitivi (parziali o totali) o delle occupazioni temporanee. Nella
fattispecie concreta detta norma non può trovare applicazione in virtù del
fatto che l’opera come tale non prevedeva né espropriazioni né occupazioni
temporanee;
- che
ogni opera eseguita sul sedime stradale pubblico o aperto al pubblico soggiace alla
Legge sulle strade (Lstr.). Quest’ultima stabilisce tra l’altro la competenza
del Tribunale di espropriazione di decidere in via definitiva le domande intese
ad ottenere l’approvazione di progetti definitivi. In altre parole significa
che, per l’attuazione dell’opera, il Municipio di RA 1 non necessitava di
ulteriori decisioni oltre a quella di cui i ricorrenti oggi chiedono
l’annullamento, ritenuto che la procedura sancita dalla Lstr. sostituisce
quella usualmente prevista per il rilascio del permesso di costruzione (cfr.
Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della
Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991);
- che
il rimprovero mosso dai ricorrenti sulla pericolosità dell’opera neppure può trovare
in qualche modo considerazione, in quanto censura troppo generica, non
specifica e non convenientemente motivata;
- che
neanche rientra nelle competenze del Tribunale di espropriazione disquisire
sull’utilità di un’opera o sul fatto che questo tipo di intervento sia stato
programmato solo in una determinata zona piuttosto che in un’altra, rimanendo
la decisione in questo ambito di sola competenza dell’ Autorità comunale;
- che
anche la richiesta alternativa di attribuzione di un’equa indennità, oltre a
non essere motivata, appare pretestuosa e priva di giustificazioni;
- che
infine il ricorso qui in esame neppure può aver valenza di istanza di revisione
giusta gli art. 35 segg. LPamm in quanto privo dei necessari requisiti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 22, 32 e 33 Lstr.
20
segg. Lespr.
la
LPamm
decreta: 1. Il ricorso 14 novembre 2005 dei signori OP 1, __________,
è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
-
-
la
Presidente
Margherita
De Morpurgo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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