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Decisione

20.2005.21-2

ricorso avverso un opera eseguita su sedime stradale

13 luglio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

20.2005.21-2

Data decisione, Autorità:

13.07.2005, TE

Titolo:

ricorso avverso un opera eseguita su sedime stradale

APPROVAZIONE PROGETTO

art. 20 LESPR

LPAMM

art. 22 LSTRADE

art. 32 LSTRADE

Incarto n.

20.2005.21 - 2

Lugano

21 novembre 2005

Decreto

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Presidente del Tribunale di espropriazione

Margherita

De Morpurgo

statuendo

nella procedura dipendente dal ricorso 14 novembre 2005 presentato da

e

Antonietta OP 1

contro

ISEP

1

rappr.

da: RA 1

relativamente

alla posa di 4 paletti con catena lungo la strada cantonale, in particolare

lungo il marciapiede che, all’altezza del posteggio dell’esercizio pubblico “____________________”

Letti

ed esaminati gli atti.

Ritenuto: - che il

16 marzo 2005 il Municipio di RA 1 ha presentato a questo Tribunale una istanza

volta ad ottenere l’approvazione dei progetti definitivi per la posa di 4

paletti con catena lungo la strada cantonale, in particolare lungo il

marciapiede che fiancheggia Via __________, all’altezza del posteggio

dell’esercizio pubblico “__________”, e ciò a sensi degli art. 22, 32 e 33

della Legge sulle strade (Lstr.), nonché degli art. 20 e segg. della Legge di

espropriazione (Lespr.);

- che

gli atti relativi alla suddetta procedura, ovvero il progetto dell’opera, la

relazione tecnica e il preventivo, sono stati esposti presso la Cancelleria

comunale di __________ dal 1. giugno 2005 al 30 giugno 2005, dopo che l’avviso

di pubblicazione dei piani è stato pubblicato sul Foglio ufficiale n. 41 di

martedì 24 maggio 2005;

- che

durante il periodo di pubblicazione non è stata formulata nessuna opposizione o

domanda di modifica dei piani;

Considerandi

- che

di conseguenza i progetti definitivi sono stati approvati con decreto 13 luglio

2005.

di questo Tribunale;

- che

di seguito il Municipio di RA 1 ha provveduto a concretizzare l’opera

conformemente ai progetti definitivi approvati;

- che

avverso questa opera OP 1, __________, sono insorti mediante ricorso 14

novembre 2005 innanzi a questo Tribunale, chiedendo in sostanza che, in via

principale “… la decisione venga annullata con conseguente allontanamento

dei paletti decisi in via espropriativa.”, in via subordinata “… un equa

indennità”.

A sostegno di questa loro richiesta i ricorrenti adducono motivi di ordine

formale (l’ente pubblico non avrebbe informato personalmente i proprietari

interessati così come vorrebbe l’art. 25 Lespr. e la posa dei paletti avrebbe

dovuto soggiacere anche ad una notifica edilizia), motivi di utilità

rispettivamente di pericolosità dell’opera (i paletti posati non gioverebbero a

nessuno e si presenterebbero pericolosi anche per i ciclisti), nonché motivi di

disparità di trattamento (a mente dei ricorrenti il Municipio ometterebbe di

posare dei paletti anche in altre analoghe situazioni presunte pericolose e

inerenti ad altri esercizi pubblici);

- che

già di primo acchito il ricorso presentato appare irricevibile in ordine in

quanto tardivo, essendo stato presentato abbondantemente oltre il periodo di

pubblicazione dei piani scaduto il 30 giugno 2005;

- che,

nei casi in cui il ricorso si riveli inammissibile o manifestamente infondato,

l’autorità di ricorso può decidere immediatamente, con breve motivazione, di

respingere il medesimo (art. 48 LPamm);

- che,

in via abbondanziale e con riguardo alle censure sollevate, occorre avantutto rilevare

come l’avviso personale previsto dall’art. 25 Lespr., a cui fanno riferimento i

ricorrenti, è intimato solo ai titolari di diritti espropriandi - e quindi ai

proprietari di fondi e/o beneficiari di diritti figuranti nei pubblici registri

o altrimenti noti - quando l’opera prevede, per la sua realizzazione, degli

espropri definitivi (parziali o totali) o delle occupazioni temporanee. Nella

fattispecie concreta detta norma non può trovare applicazione in virtù del

fatto che l’opera come tale non prevedeva né espropriazioni né occupazioni

temporanee;

- che

ogni opera eseguita sul sedime stradale pubblico o aperto al pubblico soggiace alla

Legge sulle strade (Lstr.). Quest’ultima stabilisce tra l’altro la competenza

del Tribunale di espropriazione di decidere in via definitiva le domande intese

ad ottenere l’approvazione di progetti definitivi. In altre parole significa

che, per l’attuazione dell’opera, il Municipio di RA 1 non necessitava di

ulteriori decisioni oltre a quella di cui i ricorrenti oggi chiedono

l’annullamento, ritenuto che la procedura sancita dalla Lstr. sostituisce

quella usualmente prevista per il rilascio del permesso di costruzione (cfr.

Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della

Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991);

- che

il rimprovero mosso dai ricorrenti sulla pericolosità dell’opera neppure può trovare

in qualche modo considerazione, in quanto censura troppo generica, non

specifica e non convenientemente motivata;

- che

neanche rientra nelle competenze del Tribunale di espropriazione disquisire

sull’utilità di un’opera o sul fatto che questo tipo di intervento sia stato

programmato solo in una determinata zona piuttosto che in un’altra, rimanendo

la decisione in questo ambito di sola competenza dell’ Autorità comunale;

- che

anche la richiesta alternativa di attribuzione di un’equa indennità, oltre a

non essere motivata, appare pretestuosa e priva di giustificazioni;

- che

infine il ricorso qui in esame neppure può aver valenza di istanza di revisione

giusta gli art. 35 segg. LPamm in quanto privo dei necessari requisiti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 22, 32 e 33 Lstr.

20

segg. Lespr.

la

LPamm

decreta: 1. Il ricorso 14 novembre 2005 dei signori OP 1, __________,

è irricevibile.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. La presente decisione è definitiva.

4. Intimazione a:

-

-

la

Presidente

Margherita

De Morpurgo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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