20.2005.22-1
approvazione progetti definitivi (moderazione traffico, isola spartitraffico)
25 ottobre 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
20.2005.22-1
Data decisione, Autorità:
25.10.2005, TE
Titolo:
approvazione progetti definitivi (moderazione traffico, isola spartitraffico)
APPROVAZIONE PROGETTO
art. 20 LESPR
art. 39a LSTRADE
Incarto n.
20.2005.22-1
Lugano
25 ottobre 2005
Approvazione
progetto definitivo
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e
dai membri
arch.
Giancarlo Fumasoli
ing. Giorgio Caprara
segretaria
giurista
Paola
Carcano
statuendo
nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa
da
ISEP
1o
rappr.
dal RA 1
contro
COPP
1 composta da:
1.
MCON 1
Considerandi
2.
MCON 2
3.
MCON 3
4.
MCON 4
5.
MCON 5
6.
MCON 6
tutti
rappr. dall’ RA 2
nell'ambito
della realizzazione di un passaggio pedonale sulla strada cantonale
all'altezza di Via __________
ed
ora sulla domanda di modifica dei piani presentata dagli espropriati,
considerato - che il ISEP
1.
intende realizzare un passaggio pedonale sulla strada cantonale verso __________
all’altezza dello sbocco di Via __________. Il progetto prevede, oltre alla
segnaletica orizzontale, un sensibile allargamento della strada e l’inserimento
di un’isola spartitraffico larga m 1.50 (cfr. relazione tecnica e planimetrie);
- che il credito per la costruzione e
l’acquisizione del sedime necessario è stato concesso dal Consiglio Comunale
nel corso della seduta del 6.12.2004 (MM 20.2/04);
- che, trattandosi di intervento su
sedime stradale cantonale, il comune ha chiesto e ottenuto regolare delega dal
Consiglio di Stato (cfr. ris. 600 del 14.2.2005);
- che il progetto definitivo e gli atti
di esproprio sono stati pubblicati dal 9.5 al 7.6.2005;
- che l’esecuzione dell’opera comporta
l’espropriazione di ca. mq 52 e l’occupazione temporanea di ca. mq 55 del mapp.
no. __________, superfici per le quali è offerta un’indennità di fr. 300.- il
mq, rispettivamente di fr. 1.- il mq (cfr. tabella di espropriazione);
- che con memoria 1°.6.2005, premesso che
nel 2004, al momento dell’edificazione del mapp. no. __________, si è tenuto
conto del futuro allargamento stradale arretrando conseguentemente la
costruzione, i proprietari hanno sostenuto che con il progetto in esame il
comune intenderebbe espropriare lungo tutto il fronte verso la strada cantonale
una superficie maggiore rispetto a quella originariamente indicata nel progetto
di massima creando gravi inconvenienti specialmente all’altezza dell’entrata
pedonale alla palazzina e dello spazio adibito a posteggio. Da ciò la richiesta
di modifica dei piani espropriativi finalizzata a ridurre l’impatto dell’intervento
sulla proprietà;
- che all’udienza del 8.9.2005, in
occasione della quale si è anche proceduto al sopralluogo, i proprietari hanno
confermato la domanda di modifica;
- che il comune ha trasmesso al
Tribunale la documentazione richiamata all’udienza con scritto 12.9.2005
notificato ai proprietari il successivo giorno 14.9;
- che di principio qualsiasi attività d’incidenza territoriale dev’essere
pianificata (art. 75 CF e 2 LPT) ed in particolare, per quanto attiene la rete
viaria comunale, almeno il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o
futura devono figurare nel PR o nel PG (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p. LALPT; art.
12.
e 13 Lstr.);
- che ai fini dell’attuazione concreta
del piano del traffico, la Lstr., dichiarando applicabile la Lespr., assoggetta
ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di rilascio
del permesso di costruzione giusta la LE – tutti i progetti esecutivi
riferibili ad opere di costruzione ordinaria subordinandone la validità al
giudizio definitivo ed all’approvazione del Tribunale di espropriazione (art.
33.
Lstr.; Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del
23.5
, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);
- che la norma vieta di opporsi ad opere
previste dal PR (art. 33 cpv. 3 Lstr.) vincolando il potere cognitivo del
Tribunale. Pertanto in sede di approvazione possono assurgere a motivo di
contestazione solamente quegli elementi di dettaglio del progetto che
differiscono o non sono contemplati dalla pianificazione ordinaria (Messaggio
cit. p. 24). Viceversa sfuggono al sindacato del Tribunale gli aspetti definiti
nel PR che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono
emendabili soltanto mediante norme di pari rango e secondo la procedura
prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT);
- che le sole eccezioni tendenti ad
attenuare le conseguenze per l’ente pubblico derivanti da una rigida
applicazione dell’obbligo di pianificare concernono i lavori di semplice
manutenzione, che hanno prevalentemente scopi conservativi, e gli interventi di
miglioria;
- che infatti gli interventi di
miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove
esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente, senza modificarne
in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura – sottostanno
unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a Lstr.);
- che in applicazione di tale normativa
ed in ossequio al principio di sicurezza giuridica ed al diritto di essere
sentito, a fronte di un intervento di miglioria compete al Tribunale di
espropriazione di dirimere eventuali opposizioni e, prima ancora, di effettuare
d’ufficio e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto nell’ottica della
pubblica utilità e della proporzionalità, ritenuto tuttavia che tale esame non
si estende anche ad un sindacato di opportunità in ragione dell’ampio margine
di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla
norma che disciplina la concezione delle strade (art. 7 Lstr.) e dal divieto di
arbitrio;
- che la strada cantonale __________ è
una strada aperta al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr. e pertanto soggiace
alla Lstr. (art. 1 Lstr.);
- che sono soggette all’approvazione del
Tribunale di espropriazione, tanto le costruzioni, gli arredi urbani e di
moderazione del traffico che servono direttamente alla circolazione stradale,
agevolandola o vietandola, quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri
scopi, ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore e dei
pedoni, in quanto previste sull’area della strada definita dal PR (RDAT
II-1993 no. 39, I-1999 no. 33, I-2000 no. 37, I-2003 no. 42 c. 2);
- che il progetto in esame comporta
l’esecuzione di un’isola spartitraffico, elemento che, per definizione e
finalità, influisce sul traffico veicolare e pedonale, tuttavia senza modificare
sostanzialmente l’assetto e la funzionalità della strada cantonale. Di
conseguenza l’intervento si configura come miglioria soggetta al vaglio del
Tribunale in applicazione dell’art. 39a Lstr.;
- che le opere
eseguite a cura della pubblica amministrazione devono essere sorrette da un
interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. Occorre cioè,
da un canto, che siano preordinate al perseguimento di fini pubblici
preponderanti rispetto a quelli meramente privatistici e, d’altro canto, che si
configurino come mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo prestabilito
rimanendo entro i limiti di quanto è strettamente necessario all’esecuzione
dell’intervento (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad
art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984,
vol. I,
p. 339-357; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
1986, vol. I, Nr. 58; Moor, Droit administratif, vol. I, 2e ed., p. 387 ss,
416.
ss);
- che lo scopo
dichiarato del progetto è di facilitare lo sbocco da Via __________ e di
migliorare le condizioni di attraversamento pedonale della strada cantonale
che, notoriamente, è percorsa da un traffico molto intenso (cfr. relazione
tecnica);
- che l’isola
spartitraffico è un manufatto collaudato atto ad influenzare la percezione che
il conducente ha dello spazio libero con funzione di valido deterrente alla
velocità di transito. Inoltre, istituendo aree protette al centro della strada,
facilita e rende più sicuro l’attraversamento pedonale (cfr. Norma VSS no.
640212.
p. 8 e no. 640283; IREC, Le temps des rues, 1990 p. 71, 78; VCÖ,
Verkehrsclub Österreich, Vorrang für Fussgänger, p. 59; TE 3.12.2002 in
re Comune di M.);
- che in
quest’ottica il progetto, che consiste in un insieme coerente di accorgimenti
atti a richiamare per tempo l’attenzione dei conducenti, assolve certamente
allo scopo del comune ed è sorretto da un sufficiente interesse pubblico;
- che inoltre
l’espropriazione è limitata a quanto è necessario all’esecuzione adeguata dell’intervento
rivelandosi, quindi, conforme al principio di proporzionalità;
- che sotto questo
profilo la contestazione dei proprietari, vertente sull’asserita divergenza tra
il piano di esproprio in esame e l’ampiezza dell’intervento prevista nel
progetto di massima, non è per nulla condivisibile;
- che infatti
sovrapponendo il progetto pubblicato al progetto di massima (cfr. lucidi 1:200)
risulta una corrispondenza quasi perfetta delle linee ed anzi un’invasione più
contenuta del primo rispetto al secondo. Differente è invece il raccordo con
Via __________ riconducibile alla rinuncia di coinvolgere nell’intervento anche
il mapp. no. __________;
- che d’altra parte
la linea d’ingombro della strada cantonale tracciata in rosso sul progetto di
massima già risulta leggermente più invasiva rispetto a quella riportata sulla
planimetria allegata alla domanda di costruzione per il mapp. no. __________
(cfr. sovrapposizione lucido 1:200/fotocopia planimetria LE). Manifestamente
ciò non individua una modifica abusiva ed inattesa del progetto pubblico, bensì
è segno inequivocabile di un errore della progettazione privata;
- che, per di più, confrontando la
domanda di costruzione con la situazione attuale del mapp. no. __________ (cfr.
sovrapposizione lucido 1:200 /fotocopia planimetria LE) emerge, altrettanto
inequivocabilmente, che l’area destinata a posteggio presenta ora una larghezza
di m 6.50 invece dei 6 previsti nella domanda di costruzione e che è stata
spostata di ca. 45/50 cm verso la strada cantonale e di ca. 95 cm verso Via __________.
Con ciò si è perso peraltro lo spazio per posare il contenitore dei rifiuti;
- che di conseguenza, se proprio si vuol
parlare di divergenze, queste sono state attuate dal privato e non dall’ente
pubblico;
- che in queste condizioni non può
essere mosso alcun rimprovero al comune e tantomeno si giustifica di modificare
il piano di espropriazione,
- che sulla questione inerente le indennità le parti non hanno raggiunto un
accordo, per cui verranno esaminate nell’ambito di un giudizio separato quando
la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato (art. 45 cpv. 5 Lespr.);
- che gli espropriati non si sono
avvalsi della consulenza di un legale per cui non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 39a Lstr. e 20 e
segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia: 1. I progetti definitivi inerenti la realizzazione
di un passaggio pedonale sulla strada cantonale all'altezza di Via __________ sono
approvati.
2.
La
domanda di modifica del piano di espropriazione è respinta.
3.
La tassa di giustizia e le spese per il
presente giudizio in fr 500.- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano
ripetibili.
4.
La presente decisione è definitiva.
5.
Intimazione a:
- RA 1
- RA 2
per il Tribunale di
espropriazione
la
Presidente La
segretaria giurista
Margherita
De Morpurgo Paola
Carcano
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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