Lexipedia

Decisione

20.2005.22-1

approvazione progetti definitivi (moderazione traffico, isola spartitraffico)

25 ottobre 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

20.2005.22-1

Data decisione, Autorità:

25.10.2005, TE

Titolo:

approvazione progetti definitivi (moderazione traffico, isola spartitraffico)

APPROVAZIONE PROGETTO

art. 20 LESPR

art. 39a LSTRADE

Incarto n.

20.2005.22-1

Lugano

25 ottobre 2005

Approvazione

progetto definitivo

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

arch.

Giancarlo Fumasoli

ing. Giorgio Caprara

segretaria

giurista

Paola

Carcano

statuendo

nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa

da

ISEP

1o

rappr.

dal RA 1

contro

COPP

1 composta da:

1.

MCON 1

Considerandi

2.

MCON 2

3.

MCON 3

4.

MCON 4

5.

MCON 5

6.

MCON 6

tutti

rappr. dall’ RA 2

nell'ambito

della realizzazione di un passaggio pedonale sulla strada cantonale

all'altezza di Via __________

ed

ora sulla domanda di modifica dei piani presentata dagli espropriati,

considerato - che il ISEP

1.

intende realizzare un passaggio pedonale sulla strada cantonale verso __________

all’altezza dello sbocco di Via __________. Il progetto prevede, oltre alla

segnaletica orizzontale, un sensibile allargamento della strada e l’inserimento

di un’isola spartitraffico larga m 1.50 (cfr. relazione tecnica e planimetrie);

- che il credito per la costruzione e

l’acquisizione del sedime necessario è stato concesso dal Consiglio Comunale

nel corso della seduta del 6.12.2004 (MM 20.2/04);

- che, trattandosi di intervento su

sedime stradale cantonale, il comune ha chiesto e ottenuto regolare delega dal

Consiglio di Stato (cfr. ris. 600 del 14.2.2005);

- che il progetto definitivo e gli atti

di esproprio sono stati pubblicati dal 9.5 al 7.6.2005;

- che l’esecuzione dell’opera comporta

l’espropriazione di ca. mq 52 e l’occupazione temporanea di ca. mq 55 del mapp.

no. __________, superfici per le quali è offerta un’indennità di fr. 300.- il

mq, rispettivamente di fr. 1.- il mq (cfr. tabella di espropriazione);

- che con memoria 1°.6.2005, premesso che

nel 2004, al momento dell’edificazione del mapp. no. __________, si è tenuto

conto del futuro allargamento stradale arretrando conseguentemente la

costruzione, i proprietari hanno sostenuto che con il progetto in esame il

comune intenderebbe espropriare lungo tutto il fronte verso la strada cantonale

una superficie maggiore rispetto a quella originariamente indicata nel progetto

di massima creando gravi inconvenienti specialmente all’altezza dell’entrata

pedonale alla palazzina e dello spazio adibito a posteggio. Da ciò la richiesta

di modifica dei piani espropriativi finalizzata a ridurre l’impatto dell’intervento

sulla proprietà;

- che all’udienza del 8.9.2005, in

occasione della quale si è anche proceduto al sopralluogo, i proprietari hanno

confermato la domanda di modifica;

- che il comune ha trasmesso al

Tribunale la documentazione richiamata all’udienza con scritto 12.9.2005

notificato ai proprietari il successivo giorno 14.9;

- che di principio qualsiasi attività d’incidenza territoriale dev’essere

pianificata (art. 75 CF e 2 LPT) ed in particolare, per quanto attiene la rete

viaria comunale, almeno il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o

futura devono figurare nel PR o nel PG (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p. LALPT; art.

12.

e 13 Lstr.);

- che ai fini dell’attuazione concreta

del piano del traffico, la Lstr., dichiarando applicabile la Lespr., assoggetta

ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di rilascio

del permesso di costruzione giusta la LE – tutti i progetti esecutivi

riferibili ad opere di costruzione ordinaria subordinandone la validità al

giudizio definitivo ed all’approvazione del Tribunale di espropriazione (art.

33.

Lstr.; Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del

23.5

, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);

- che la norma vieta di opporsi ad opere

previste dal PR (art. 33 cpv. 3 Lstr.) vincolando il potere cognitivo del

Tribunale. Pertanto in sede di approvazione possono assurgere a motivo di

contestazione solamente quegli elementi di dettaglio del progetto che

differiscono o non sono contemplati dalla pianificazione ordinaria (Messaggio

cit. p. 24). Viceversa sfuggono al sindacato del Tribunale gli aspetti definiti

nel PR che, in applicazione del principio del parallelismo delle forme, sono

emendabili soltanto mediante norme di pari rango e secondo la procedura

prevista per la sua adozione (art. 41 cpv. 2 LALPT);

- che le sole eccezioni tendenti ad

attenuare le conseguenze per l’ente pubblico derivanti da una rigida

applicazione dell’obbligo di pianificare concernono i lavori di semplice

manutenzione, che hanno prevalentemente scopi conservativi, e gli interventi di

miglioria;

- che infatti gli interventi di

miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove

esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente, senza modificarne

in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura – sottostanno

unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a Lstr.);

- che in applicazione di tale normativa

ed in ossequio al principio di sicurezza giuridica ed al diritto di essere

sentito, a fronte di un intervento di miglioria compete al Tribunale di

espropriazione di dirimere eventuali opposizioni e, prima ancora, di effettuare

d’ufficio e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto nell’ottica della

pubblica utilità e della proporzionalità, ritenuto tuttavia che tale esame non

si estende anche ad un sindacato di opportunità in ragione dell’ampio margine

di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla

norma che disciplina la concezione delle strade (art. 7 Lstr.) e dal divieto di

arbitrio;

- che la strada cantonale __________ è

una strada aperta al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr. e pertanto soggiace

alla Lstr. (art. 1 Lstr.);

- che sono soggette all’approvazione del

Tribunale di espropriazione, tanto le costruzioni, gli arredi urbani e di

moderazione del traffico che servono direttamente alla circolazione stradale,

agevolandola o vietandola, quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri

scopi, ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore e dei

pedoni, in quanto previste sull’area della strada definita dal PR (RDAT

II-1993 no. 39, I-1999 no. 33, I-2000 no. 37, I-2003 no. 42 c. 2);

- che il progetto in esame comporta

l’esecuzione di un’isola spartitraffico, elemento che, per definizione e

finalità, influisce sul traffico veicolare e pedonale, tuttavia senza modificare

sostanzialmente l’assetto e la funzionalità della strada cantonale. Di

conseguenza l’intervento si configura come miglioria soggetta al vaglio del

Tribunale in applicazione dell’art. 39a Lstr.;

- che le opere

eseguite a cura della pubblica amministrazione devono essere sorrette da un

interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. Occorre cioè,

da un canto, che siano preordinate al perseguimento di fini pubblici

preponderanti rispetto a quelli meramente privatistici e, d’altro canto, che si

configurino come mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo prestabilito

rimanendo entro i limiti di quanto è strettamente necessario all’esecuzione

dell’intervento (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad

art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984,

vol. I,

p. 339-357; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

1986, vol. I, Nr. 58; Moor, Droit administratif, vol. I, 2e ed., p. 387 ss,

416.

ss);

- che lo scopo

dichiarato del progetto è di facilitare lo sbocco da Via __________ e di

migliorare le condizioni di attraversamento pedonale della strada cantonale

che, notoriamente, è percorsa da un traffico molto intenso (cfr. relazione

tecnica);

- che l’isola

spartitraffico è un manufatto collaudato atto ad influenzare la percezione che

il conducente ha dello spazio libero con funzione di valido deterrente alla

velocità di transito. Inoltre, istituendo aree protette al centro della strada,

facilita e rende più sicuro l’attraversamento pedonale (cfr. Norma VSS no.

640212.

p. 8 e no. 640283; IREC, Le temps des rues, 1990 p. 71, 78; VCÖ,

Verkehrsclub Österreich, Vorrang für Fussgänger, p. 59; TE 3.12.2002 in

re Comune di M.);

- che in

quest’ottica il progetto, che consiste in un insieme coerente di accorgimenti

atti a richiamare per tempo l’attenzione dei conducenti, assolve certamente

allo scopo del comune ed è sorretto da un sufficiente interesse pubblico;

- che inoltre

l’espropriazione è limitata a quanto è necessario all’esecuzione adeguata dell’intervento

rivelandosi, quindi, conforme al principio di proporzionalità;

- che sotto questo

profilo la contestazione dei proprietari, vertente sull’asserita divergenza tra

il piano di esproprio in esame e l’ampiezza dell’intervento prevista nel

progetto di massima, non è per nulla condivisibile;

- che infatti

sovrapponendo il progetto pubblicato al progetto di massima (cfr. lucidi 1:200)

risulta una corrispondenza quasi perfetta delle linee ed anzi un’invasione più

contenuta del primo rispetto al secondo. Differente è invece il raccordo con

Via __________ riconducibile alla rinuncia di coinvolgere nell’intervento anche

il mapp. no. __________;

- che d’altra parte

la linea d’ingombro della strada cantonale tracciata in rosso sul progetto di

massima già risulta leggermente più invasiva rispetto a quella riportata sulla

planimetria allegata alla domanda di costruzione per il mapp. no. __________

(cfr. sovrapposizione lucido 1:200/fotocopia planimetria LE). Manifestamente

ciò non individua una modifica abusiva ed inattesa del progetto pubblico, bensì

è segno inequivocabile di un errore della progettazione privata;

- che, per di più, confrontando la

domanda di costruzione con la situazione attuale del mapp. no. __________ (cfr.

sovrapposizione lucido 1:200 /fotocopia planimetria LE) emerge, altrettanto

inequivocabilmente, che l’area destinata a posteggio presenta ora una larghezza

di m 6.50 invece dei 6 previsti nella domanda di costruzione e che è stata

spostata di ca. 45/50 cm verso la strada cantonale e di ca. 95 cm verso Via __________.

Con ciò si è perso peraltro lo spazio per posare il contenitore dei rifiuti;

- che di conseguenza, se proprio si vuol

parlare di divergenze, queste sono state attuate dal privato e non dall’ente

pubblico;

- che in queste condizioni non può

essere mosso alcun rimprovero al comune e tantomeno si giustifica di modificare

il piano di espropriazione,

- che sulla questione inerente le indennità le parti non hanno raggiunto un

accordo, per cui verranno esaminate nell’ambito di un giudizio separato quando

la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato (art. 45 cpv. 5 Lespr.);

- che gli espropriati non si sono

avvalsi della consulenza di un legale per cui non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 39a Lstr. e 20 e

segg. Lespr.,

dichiara

e pronuncia: 1. I progetti definitivi inerenti la realizzazione

di un passaggio pedonale sulla strada cantonale all'altezza di Via __________ sono

approvati.

2.

La

domanda di modifica del piano di espropriazione è respinta.

3.

La tassa di giustizia e le spese per il

presente giudizio in fr 500.- sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano

ripetibili.

4.

La presente decisione è definitiva.

5.

Intimazione a:

- RA 1

- RA 2

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster