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Decisione

20.2005.34

procedura di accertamento ed esecuzione inerenti l'approvazione di progetti definitivi ed espropriazione per opere stradali promosse dal Cantone e dal Comune;

11 novembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di sua competenza senza realizzare lo spartitraffico di fronte alla

proprietà ISES 1.

Intenzionato a portare a termine l’opera secondo il progetto comunale, il Municipio

ha notificato formalmente la sua decisione al proprietario. Quest’ultimo è

insorto al Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso, ha annullato la

risoluzione municipale argomentando, in sintesi, che le contestazioni

riguardanti l’esecuzione di progetti stradali sono di competenza del Tribunale

di espropriazione.

Da ciò l’istanza del Comune intesa ad ottenere l’accertamento della preminenza

del progetto comunale approvato e cresciuto in giudicato rispetto al progetto

cantonale ed il conseguente suo buon diritto di completare i lavori con la

costruzione dello spartitraffico.

2.3. ISES 1, dal canto suo, sostiene che il progetto comunale è stato superato

e reso caduco dal successivo progetto cantonale contro il quale il Comune di A__________

non ha peraltro sollevato alcuna obiezione.

Pertanto con la sua istanza sollecita l’esecuzione degli interventi così come

previsti dal progetto definitivo cantonale.

2.4. All’udienza del 5.7.2005 le parti hanno confermato integralmente le

rispettive tesi e domande.

3.In

tema di opere stradali, siano esse cantonali o comunali, la legge sulle strade

(Lstr.), dichiarando applicabile la legge di espropriazione (Lespr.),

assoggetta ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di

rilascio del permesso di costruzione giusta la legge edilizia – tutti i

progetti definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria (Messaggio

del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del

23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24; RDAT I-2003 no. 42 c.

2; RtiD I-2005 no. 31 c. 2.1).

L’approvazione dei progetti definitivi è di competenza del Tribunale di espropriazione

che decide in via definitiva quale ultima istanza cantonale (art. 22 e 33

Lstr.).

4.Ricevibilità

delle istanze

4.1. Istanza di accertamento

La procedura di accertamento (art. 70 Lespr. e 41 LPamm.) offre

all’amministrato la facoltà di ottenere dall’autorità informazioni vincolanti sull’esistenza,

l’inesistenza e l’estensione di diritti o obblighi riconducibili ad un contesto

o ad un rapporto giuridico concreto; di contro non può avere per argomento la

constatazione di fatti. L’azione spetta al titolare di un interesse legittimo e

va proposta dinanzi all’autorità competente a statuire sul merito (Saladin,

Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, 1979, p. 96; Rhinow/Koller/Kiss,

Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n.

1187-1189; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 867 ; Knapp,

Précis de droit administratif, 4e ed., 1991, n. 968, 970; Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ad art. 41).

Il Comune di A__________ è titolare di un interesse legittimo in quanto

estensore ed esecutore del progetto comunale e sostanzialmente sollecita un

riscontro sui diritti dipendenti dal progetto medesimo.

L’istanza è diretta al Tribunale di espropriazione che, come di sua competenza,

ha approvato il progetto definitivo comunale in applicazione dell’art. 33

Lstr..

Pertanto la domanda di accertamento è ricevibile.

4.2. Istanza di esecuzione

Giusta l’art. 11 Rlespr. – applicabile in via analogica per il rinvio generico

disposto dall’art. 33 cpv. 2 Lstr. – riservati i casi regolati dall’art. 72

Lespr., il Tribunale di espropriazione è competente a far eseguire le proprie

decisioni facendo capo se necessario all’esecuzione forzata.

Secondo il Comune la domanda di ISES 1 sarebbe irricevibile poiché la

realizzazione di un progetto approvato non incombe all’autorità che rilascia

l’autorizzazione edilizia e poiché quest’ultima non comporta alcun obbligo di

procedere ai lavori (cfr. verbale di udienza 5.7.2005).

L’autonomia comunale e le competenze attribuite al Comune nell’ambito

pianificatorio e dell’edilizia pubblica comportano, tra l’altro, la facoltà di

rinunciare all’esecuzione di un’opera quand’anche fosse già stata approvata, ad

esempio per motivi finanziari. Sotto questo profilo è quindi esatto che il

Tribunale di espropriazione non ha alcun ascendetene sull’ente pubblico né di certo

può costringerlo a costruire un’opera pubblica, così come è impensabile, analogamente,

che imponga a chicchessia l’avvio di una procedura di espropriazione formale

poiché la facoltà di espropriare spetta unicamente al titolare del diritto

(art. 2 Lespr.).

Ma la ratio dell’art. 11 Rlespr. non è di conferire al Tribunale una tale

autorità e, del resto, nessuno lo pretende.

A fronte di un’opera stradale, la competenza esecutiva sancita dalla norma non è

Considerandi

riferibile alla realizzazione effettiva dell’intervento, bensì all’obbligo di rispettare

i contenuti del progetto pubblicato ed approvato al momento della sua messa in

atto. Né più né meno di quanto postulato da ISES 1.

Pertanto, non trattandosi in concreto dell’esecuzione di prestazioni in natura

o di misure reali ai sensi dell’art. art. 72 Lespr., e poiché l’istante, quale

diretto confinante con la strada gode di un interesse legittimo, l’istanza è

ricevibile.

5.

Nel

merito

Il tratto di Via C__________ che qui interessa è compreso tra due rotonde:

l’una a nord all’incrocio con Via __________ realizzata dal Comune, l’altra a

sud all’incrocio con Via S__________ realizzata dal Cantone.

La controversia si riconduce ai rispettivi limiti d’opera.

Il progetto comunale contempla lungo la strada un’aiuola divisoria centrale

continua tra la nuova rotonda all’incrocio con Via __________ ed il limite sud

dell’opera, quest’ultimo fissato a ca. ml 13 dal confine nord del mapp. no. 312

(cfr. inc. no. 39/02 piani no. M 1352-03, M 1352-06; relazione tecnica p. 4 e

5).

Nel successivo progetto cantonale l’area di raccordo della nuova rotonda con

Via C__________ è caratterizzata dalla presenza di due isolotti spartitraffico

oltre i quali, in direzione nord e fino al limite dell’intervento cantonale,

non è segnato alcun altro manufatto. Detto limite d’intervento invade

parzialmente quello comunale spostandolo verso nord fino a ca. ml 4 dal confine

nord del mapp. no. 312 (cfr. inc. no. 12/03 piano no. 607.004 P 001; relazione

tecnica p. 6).

Il risultato, con la pubblicazione del progetto cantonale, è che di fronte all’accesso

del mapp. no. 312 la superficie compresa tra il bordo del secondo isolotto ed

il limite d’intervento cantonale, per una lunghezza di ca. ml 8.20, è libera,

senza aiuole o isolotti.

Di conseguenza e per quanto riferito a tale superficie, l’assunto del Comune,

secondo cui il limite d’intervento cantonale prevede l’esecuzione di opere

anche sul tratto stradale di proprietà comunale, non è corretto poiché in

realtà non vi è previsto nulla. Non solo, è pure contraddittorio nella misura

in cui lo stesso Comune ammette che il progetto cantonale non prevede in quel

punto alcuno spartitraffico.

Detto questo la risoluzione della problematica non dipende né dal fatto che la

porzione litigiosa dell’aiuola si trovi o meno su suolo comunale, né dal

quesito a sapere quale dei due progetti sia preminente sull’altro, bensì dai loro

contenuti medesimi ed in particolare dalla variante istituita dal progetto

cantonale.

Infatti, laddove ha ampliato il limite d’intervento sovrapponendosi in parte alla

superficie che già era coinvolta nel progetto comunale e creando una sorta di

spazio vuoto, il progetto cantonale ha sostanzialmente modificato quello

comunale precedente.

Il punto è che in sede di pubblicazione tale circostanza è stata ignorata dal

Comune che non ha sollevato alcuna obiezione, né si è rivolto al Tribunale per

ottenere chiarimenti e nemmeno risulta che abbia interpellato il Cantone sulle

modalità esecutive (cfr. inc. no. 12/03).

Di certo, comunque, non era legittimato a presumere che quest’ultimo avrebbe

eseguito l’aiuola in sua vece dal momento che, ovviamente, le opere di

competenza del Cantone erano circoscritte a quelle indicate nel progetto che

questi aveva pubblicato.

Con l’approvazione del progetto cantonale la modifica ha assunto carattere

definitivo ed è dunque vincolante con la conseguenza che, come postulato da ISES

1, l’opera stradale deve rispondere alle indicazioni del progetto cantonale.

Semmai volesse completare l’opera, al Comune non resta che procedere con una

nuova pubblicazione giusta l’art. 33 o, eventualmente, 39a Lstr..

6.

Come

d’uso nei procedimenti contenziosi e poiché l’art. 73 Lespr. non è applicabile

alla fattispecie concreta, l’addebito della tassa di giustizia, delle spese e

delle ripetibili segue la soccombenza (art. 31 LPamm.).

Per

i quali motivi

richiamati

gli art. 22, 32 e 33 Lstr., 20 e segg. Lespr., 11 Rlespr., 41 LPamm.,

dichiara

e pronuncia: 1. La domanda di esecuzione di ISES 1 è accolta.

2.

La

domanda di accertamento del Comune di A__________ è respinta.

3.

La tassa di giustizia e le spese in fr 1'500.-

sono a carico del Comune di A__________ con l’obbligo di rifondere a ISES 1 fr.

1'000.- per ripetibili.

4.

La presente decisione è definitiva.

5.

Intimazione a:

-,

__________

-

avv. __________, __________

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente La

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Paola

Carcano

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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