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Decisione

20.2005.46-2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 aprile 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. Per l’espropriazione formale di mq 55 del mapp.

no. 176 non è riconosciuta alcuna indennità.

2. La richiesta di indennità per svalutazione

della frazione residua è respinta.

3. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata

fr. 800.- per ripetibili.

4. Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

Considerandi

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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