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Decisione

20.2005.5-1

Espropriazione formale per la realizzazione e l'acquisizione di un diritto di passo pubblico pedonale (indennità)

1 febbraio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti idonei per evitare o limitare il danno, in concreto non può

dirsi disatteso. La privacy dell’annesso pergolato appare invece meno

compromessa nella misura in cui le norme edilizie vigenti nel nucleo non ne

vietano la chiusura né ostano alla costruzione di uno schermo protettivo (cfr.

art. 52 NAPR); di riflesso tuttavia – ed è questo un effetto perverso – un tale

manufatto toglierebbe comunque luce al piano terreno. Sotto questo profilo l’espropriazione

comporta quindi un pregiudizio che dev’essere indennizzato.

4.2. L’espropriata sostiene che l’espropriazione pregiudicherebbe anche una

riattazione e/o trasformazione futura dello stabile esistente, assunto che però

non è condivisibile. Difatti, a norma dell’art. 52 NAPR, nella zona nucleo

tradizionale sono ammesse riattazioni, trasformazioni, ampliamenti e

ricostruzioni purché rispettino i valori architettonici il carattere ed i

materiali tipici del nucleo tradizionale, e purché l’altezza sia adeguata a

quella dei fabbricati vicini. Su tali basi la proprietaria potrebbe procedere,

oltre che al rinnovo interno dell’edificio, anche ad un restauro completo

secondo criteri razionali e che permettano di continuare a sfruttare lo stabile

in maniera ragionevole senza che l’intervento edilizio risulti compromesso

dalla presenza del passaggio pedonale. Potrebbe, invero, anche essere

immaginate una ricostruzione oppure una ristrutturazione con contestuale

spostamento del tracciato pedonale. Tuttavia a prescindere dal fatto che ad

oggi non risulta alcun progetto concreto che abbia simili finalità, una tale

ipotesi non appare ragionevole già solo perché presuppone una variante del PR e

quindi un iter piuttosto complesso prima dell’ottenimento della licenza

edilizia; inoltre si tratta di un’operazione finanziariamente sproporzionata se

paragonata alla possibilità ben più realistica e conveniente di un funzionale

restauro.

5.Premesso

che la differenza di valore va considerata solo in rapporto alla superficie

concretamente gravata (DTF 120 II 423), come valore venale è ritenuto il

valore capitalizzato della servitù fondiaria, ciò per analogia al calcolo delle

indennità applicato nell’ipotesi dell’espropriazione di una concessione (cfr. Schätzle/Weber,

Manuel de Capitalisation, 2001, esempio 65a; Le Manuel suisse de l’estimateur,

ed. USECE, 2005, p. 119-120, 272; Stauffer/ Schätzle, Tables de capitalisation,

2001, table 48).

Pertanto il valore venale è determinato come valore attuale di un’ipotetica

rendita corrispondente al valore locativo presumibile della superficie gravata

moltiplicata per un fattore di ponderazione stabilito a seconda del tipo d’uso;

è inoltre considerato un tasso di capitalizzazione del 5% (tasso ipotecario

medio degli ultimi anni del 3.5% + maggiorazione per costi amministrativi, rischi

locativi e ammortamenti del 1.5%).

Nel risulta il calcolo seguente:

valore locativo presumibile

(arrotondato) fr. 190.-/mq annui

fattore di ponderazione in

base alla qualità della superficie:

balcone/veranda (0,50-1,00) 0,80

superficie gravata mq 10

Considerandi

durata della servitù perpetua

fattore di capitalizzazione

(tav. 48, durata perpetua,

tasso di interesse 5%) 20,537630

valore annuo della servitù

(fr. 190.- x mq 10 x 0.8) fr. 1'520.-

valore capitalizzato della servitù

(fr. 1'520.- x 20,537630) fr. 31'217.20

Dal valore capitalizzato della servitù dev’essere dedotto il valore del diritto

di passo privato esistente. Confrontando la situazione attuale (utilizzazione limitata

e possibilità di chiudere il passaggio con un cancello) con la prospettiva

d’uso futura (assai più estesa a fini pubblici) il Tribunale ritiene che il

valore del diritto di passo privato non possa ragionevolmente superare il 15%

di quello della servitù di passo pubblico, ossia fr. 4'682.60 (15% di fr.

31'217.20).

Pertanto l’indennità espropriativa è fissata in fr. 26'534.60 (fr. 31'217.20 –

fr. 4'682.60).

6.

In

mancanza di anticipata immissione in possesso non sono dovuti interessi al

saggio usuale (cfr. art. 52 cpv. 3 Lespr.).

Gli interessi di mora al tasso legale del 5% decorreranno, semmai, trascorsi 20

giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità espropriativa (art. 54 cpv. 1

Lespr.).

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73

cpv. 1 Lespr.). L’espropriata, rappresentata da un legale, ha diritto alla

rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta e alle

difficoltà poste dalla vertenza.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione di una servitù di passo

pubblico perdonale su ca. mq 10 del mapp. no. 35, l’ente espropriante è tenuto

a versare all’espropriata un’indennità di

fr. 26'534.60.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata

fr. 1’000.- per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

RA 1

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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