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Decisione

20.2005.53-6

espropriazione formale per opere di realizzazione di una strada comunale (indennità per terreni posti in zona residenziale R2)

14 luglio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I dati ufficiali smentiscono l’affermazione dell’espropriata secondo cui i

valori in zona si situerebbero sui 500.-/550.- fr. il mq; di conseguenza, pur

non potendo escludere a priori che i prezzi di vendita attualmente richiesti

raggiungano la quotazione indicata, la segnalazione non è risolutiva ai fini

dell’estimo perché priva di riscontri oggettivi.

Risulta piuttosto che il maggior numero di transazioni ed i prezzi più alti

sono concentrati nelle zone di G__________ e C__________, rispettivamente nella

frazione collinare di C__________, specie sul versante rivolto verso sud, che

si rivela zona particolarmente ambita: in effetti il nucleo è piacevole con

vista aperta sul __________, ben insolato ed urbanizzato ed ha il duplice

vantaggio di possedere tutte le caratteristiche di una tranquilla zona

residenziale e di essere molto vicino e facilmente raggiungibile dai centri

principali quali M__________ e B__________. Ciò accredita – tolte le punte

massime e minime – un valore medio di ca. fr. 400.-/450.- il mq.

Nella frazione di N__________, più alta e discosta dai centri, le uniche due

transazioni reperite risalgono al 2000 e si aggirano sui 320.- fr. ca. il mq,

segno questo che pur essendo qualitativamente attrattiva la zona è

sensibilmente meno pregiata e ricercata.

Nondimeno i valori accertati dimostrano che l’indennità offerta dal Comune (fr.

250.- il mq) è inadeguata, da un canto perché le particelle compravendute nel

2000 (mapp. no. 2047 e 1752) sono ubicate a pochi passi dalla proprietà COES 4

e quindi possono servire quale valido modello di paragone, d’altro canto perché

rispetto ad allora e malgrado l’altalenarsi dei valori annui, il mercato

immobiliare sembra essere in recupero ed ha registrato una discreta espansione

(USTAT, Dati statistiche e società, 3-2004 p. 37 ss, 3-2005 p. 6 ss).

Un valore medio di zona all’inizio del 2006 di fr. 350.-/400.- il mq appare

dunque senz’altro più realistico.

Come già rilevato il mapp. no. 827 è un terreno libero pianeggiante, ampio e di

dimensioni assai generose che potrebbe, senza particolari difficoltà né

condizionamenti, essere frazionato e che certamente si presta ad uno

sfruttamento razionale secondo le norme edilizie vigenti in zona R2. Il fondo

non ha un accesso diretto libero al tratto di strada comunale esistente né gode

di un diritto di passo sul mapp. no. 2045 che ne costituisce l’appendice

sterrata ad oggi di proprietà privata. D’altra parte gli effetti del futuro

accesso dato dal prolungamento stradale che il Comune intende eseguire non contano

poiché ai fini dell’estimo i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’opera dell’espropriante

Considerandi

non possono essere considerati (art. 12 cpv. 2 Lespr.). Di fatto, però, tali

circostanze non hanno particolare rilevanza poiché il terreno è comunque dotato

delle infrastrutture minime dal momento che a valle confina lungo tutto il

fronte con Via N__________, strada di servizio al mapp. no. 113, a partire

dalla quale potrebbe essere eseguita l’urbanizzazione interna.

Tutto sommato il valore del fondo può quindi essere fissato a fr. 390.- il mq. Le

servitù reciproche che gravano la particella sono trascurabili poiché, vista la

situazione e la superficie del fondo, non incidono sulle possibilità di

sfruttamento.

5.

L’indennità

espropriativa è completata con gli interessi a decorrere dal 1°.2.2006, data

dell’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), al saggio

usuale del 3.5% fissato dal Tribunale federale.

6.

Considerato

che l’espropriata non si è avvalsa della consulenza di un legale non si

assegnano ripetibili.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale di mq 154 del

mapp. no. 827 l’ente espropriante verserà all’espropriata un’indennità di fr. 390.-

il mq oltre interessi al saggio usuale del 3.5% a decorrere dal 1°.2.2006.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

- RA 1

- COES 4

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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