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Decisione

20.2005.68-1

approvazione dei progetti definitivi nell'ambito della realizzazione di misure di moderazione del traffico

6 ottobre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i dossi (cfr. lettera del 31.5.2006). D’altra parte, nell’istanza di

pubblicazione dell’11.11.2005, il Municipio ha dichiarato che l’intervento è

interamente finanziato dalla gestione corrente annuale, affermazione che trova

conferma nel MM no. 26/2006 sul preventivo 2006, approvato al legislativo, nel

quale fr. 25'000.- sono destinati alla manutenzione di strade e piazze con la

specificazione che l’importo è comprensivo della spesa per la posa di misure di

moderazione. Di conseguenza, con il voto sul preventivo 2006 il Municipio ha

ottenuto l’autorizzazione implicita ad affrontare l’intervento e non necessita

di una specifica approvazione giusta l’art. 13 cpv. 1 let. g LOC; a ciò si

aggiunge che il Municipio è comunque autorizzato a fare spese correnti non

preventivate senza il consenso del Consiglio Comunale sino all’importo annuo di

fr. 10'000.- (art. 115 LOC; art. 69 Reg. comunale). Infine, la segnaletica è

stata omessa non per motivi di opportunità, bensì perché l’approvazione è di

competenza del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni e non

del Tribunale di espropriazione (art. 1 cpv. 2 let. c, 104 OSStr.; art. 23 Reg.

sulla circolazione stradale del 2.3.1999);

- che per il resto e per quanto riferite

ad asserite carenze progettuali le restanti contestazioni sono pretestuose;

- che con riferimento alle E__________

l’opponente censura l’assenza di indicazioni dettagliate sull’intervento e la

violazione della Norma VSS 640 213;

- che stando al piano 2418-012a la

larghezza attuale del campo stradale è di 5 ml. L’intervento, che consiste

nella posa di strisce laterali rosse, interessa due tratti lunghi 20 ml e

restringe le carreggiate a 3 ml, rispettivamente a 4 ml. Trattandosi di

semplici bande orizzontali che non modificano in alcun modo le quote della

strada, le pendenze longitudinali sono del tutto irrilevanti; poco importa,

quindi che non siano indicate;

- che con riferimento a Via V__________

l’opponente contesta la distanza tra un dosso e l’altro, la larghezza dei

dossi, la pericolosità del manufatto rispetto alla corsia ciclabile e l’assenza

di dati circa le pendenze longitudinali e lo scolo delle acque;

- che stando al piano 2418-014a i

quattro dossi arrotondati hanno uno spessore massimo di 8 cm, una lunghezza di

4 ml, una larghezza di ml 5 e sono posati ad un centinaio di metri l’uno

dall’altro. Si tratta dunque di elementi conformi alla Norma VSS 640 213, che

prevede uno spessore da 6 a 12 cm ed una lunghezza da 3.4 a 4 ml (p. 12), nei

quali, tenuto conto delle dimensioni e dell’ingombro, non si ravvisa peraltro

un’effettiva fonte di pericolo per i ciclisti. Quanto alla distanza non va

trascurato che questa va determinata in funzione delle condizioni locali (id.)

e che in concreto la moderazione è combinata con l’introduzione del limite di

velocità di 30 Km/h. Quindi, senza essere errata la maggiore distanza tra i

dossi, rispetto a quella consigliata, permette all’occorrenza ed una volta

verificata l’efficacia di completare l’intervento con altri elementi

moderatori. Infine, anche in questo caso, l’intervento non modifica le quote

della strada ed i dossi non creano ristagni, anzi la conformazione arrotondata

Considerandi

facilita il deflusso delle acque. Del tutto superflui, quindi, sia il profilo

longitudinale sia l’esame dell’evacuazione delle acque;

- che con riferimento a Via alle S__________,

il progetto è contestato nella misura in cui non specifica né se sono previste

bordure di delimitazione oppure semplici demarcazioni orizzontali, né

l’ampiezza della carreggiata disponibile. L’opponente afferma inoltre che

l’intervento non è conforme alle normative VSS e censura il fatto che siano

stati trascurati gli attraversamenti pedonali, questi ultimi pericolosi per la

presenza dei posteggi;

- che la delimitazione degli stalli è

prevista mediante semplice demarcazione orizzontale. Stando al piano 2418-013a

ciascun posteggio misura ml 6.30 x 2.30 e lo spazio rimanente per il passaggio

è di ml 3.70: il tutto in perfetta consonanza con le misure minime previste per

posteggi simili del tipo I di cui alla Norma VSS 640 291 (p. 2). La distanza

dalle intersezioni è, rispettivamente, di ca. 33 e 36 ml, ed è dunque

ampiamente sufficiente a fronte di quella minima consigliata di 6 m (Norma VSS

640.

213 p. 11). Ancora una volta va rilevato che l’intervento mira a moderare

il traffico ai fini di una migliore convivenza con riduzione della velocità e

precedenza al pedone. In quest’ottica e considerato che la strada è rettilinea

ed offre una buona visuale, l’attraversamento pedonale non è compromesso. In

ogni caso qualora, nonostante le moderazioni, i limiti di velocità ancora non

fossero rispettati, il Municipio potrebbe intervenire mediante controlli di

polizia;

- che l’opponente rimprovera

genericamente al Municipio di non aver previsto nulla per l’illuminazione. La

questione esula dal progetto;

- che, infine, l’opponente sostiene che

l’introduzione del limite di velocità è incompleta. Come già rilevato la

problematica non è di competenza di questo Tribunale.

Per

i quali motivi

richiamati gli

art. 32, 33 e 39a Lstr. e gli art. 20 e segg. Lespr.,

dichiara

e pronuncia: 1. I progetti definitivi nell'ambito della realizzazione di misure di moderazione

del traffico in zona "E__________, "E__________, Via alle S__________

e Via V__________ sono approvati.

2.

L’opposizione

di OP 1 è respinta.

3.

La tassa di giustizia e le spese in fr 1'000.-

sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.

4.

La presente decisione è definitiva.

5.

Intimazione a:

OP 1

RA 1

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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