20.2005.7
atti preparatori afferente una procedura di espropriazione
16 gennaio 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
20.2005.7
Data decisione, Autorità:
16.01.2007, TE
Titolo:
atti preparatori afferente una procedura di espropriazione
ESPROPRIAZIONE FORMALE
art. 8 cpv. 1 segg LESPR
Incarto n.
20.2005.7
Lugano
16 gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Presidente del Tribunale di espropriazione
Avv.
Margherita De Morpurgo
Vista
l’opposizione agli atti preparatori presentata il 17 gennaio 2005 da
ISCC
1 composta da:
1.
MIST 1
2.
MIST 2
rappr.
dall’ RA 2
contro
Comune
di R__________
rappr. dal Municipio di R__________
relativamente
al mappale no. 937 RFD di R__________
Considerato - che la
fattispecie riguarda un sentiero al mapp. no. 937, di proprietà degli
opponenti, gravato da un diritto di passo pubblico pedonale a favore del Comune
di R__________ (cfr. RF);
- che
nell’opposizione in esame i proprietari hanno chiesto che sia fatto ordine al
Comune di R__________ di interrompere ogni e qualsiasi atto preparatorio
afferente la procedura di espropriazione della part. no. 937;
- che
con scritto 1.2.2005 il Municipio di R__________ ha negato di voler espropriare
il fondo o parte del fondo, puntualizzando di aver solo l’intenzione di avviare
un progetto di sistemazione del sentiero;
- che
l’opposizione può essere evasa sulla base degli atti;
- che,
in primo luogo, l’ente pubblico non ha presentato alcuna istanza di
pubblicazione di un progetto definitivo vertente sulla sistemazione del
sentiero. Per quanto potrebbe essere rivolta a problematiche meramente
progettuali, l’opposizione è quindi manifestamente priva d’oggetto;
- che
in ogni caso, in virtù della modifica della Legge sulle strade (Lstr.) entrata
in vigore il 1°.1.2007, il Tribunale di espropriazione non è più autorità
competente ad approvare progetti stradali definitivi (cfr. BU 47/2006 del
20.10.2006 p. 436-446; Messaggio 5361 dell’11.2.2003 per la Legge sul
coordinamento delle procedure e la modifica della LE del 13.3.1991, della Lstr.
del 23.3.1983 e della Legge sulle funi metalliche del 3.12.1912; Rapporto
parziale 2 del 23.3.2006). In mancanza di un progetto pubblicato entro il
31.12.2006 nemmeno potrebbe essere applicata la norma transitoria di cui al
nuovo art. 57 Lstr.;
- che,
in secondo luogo, ad oggi non è stata avviata alcuna procedura espropriativa
riguardante il mapp. no. 937;
- che
a norma dell’art. 8 cpv. 1 Lespr. gli atti preparatori indispensabili alla
progettazione di opere per le quali può essere chiesta l’espropriazione, quali
gli accessi, i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti, le
misurazioni, i sondaggi e simili, devono essere tollerati dai proprietari dei
fondi interessati, a condizione che l’ente promotore dell’opera ne dia loro
comunicazione scritta almeno 30 giorni prima;
- che
Fatti
i proprietari possono opporsi agli atti preparatori, chiedere garanzie o
domandare l’apertura di una procedura espropriativa per i soli atti
preparatori, ciò entro 15 giorni dalla comunicazione dell’espropriante mediante
ricorso al presidente del Tribunale di espropriazione che decide
inappellabilmente. Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 8 cpv. 3 Lespr.);
- che
la norma annovera un elenco non esaustivo di atti preparatori che possono
precedere una procedura espropriativa ed istituisce una restrizione di diritto
pubblico alla proprietà direttamente fondata sulla legge come anche il
principio della piena risarcibilità dei danni (art. 8 cpv. 4) che dovessero
derivarne (DTF 115 Ib 415 ss, 119 Ib 334 c. 2b). Lo scopo è, da un
canto, che il proprietario colpito non sia limitato oltre il necessario
nell’esercizio dei suoi diritti e possa compensare eventuali pregiudizi e,
d’altro canto, che l’ente promotore non sia inutilmente ostacolato
nell’impostazione dell’opera progettata (cfr. Hess/Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, 1986 ad art. 15 no. 10);
- che
gli opponenti contestano una richiesta del Municipio tendente ad ottenere l’estratto
del RF per il mapp. no. 937;
- che,
innanzitutto, le conseguenze che ne hanno dedotto gli opponenti – specie la
paventata espropriazione del fondo – sono verosimilmente dovute ad un
malinteso. Infatti il Municipio non ha preannunciato alcuna espropriazione ma
si è limitato a citare le normative applicabili in tema di progettazione
stradale secondo la legislazione previgente, in particolare l’art. 33 Lstr. che
rinviava, per la procedura, alla Lespr.;
Considerandi
- che
la richiesta dell’estratto è un atto di per sé stesso modesto ma indispensabile
e giustificato, nell’interesse stesso dei proprietari, poiché permette al
Comune di delimitare preliminarmente il sedime che potrebbe essere oggetto dei
lavori verificando la servitù esistente ed il tracciato del sentiero
nell’ottica di una migliore progettazione dell’intervento di sistemazione;
- che
ciò non pregiudica in alcun modo i diritti dei proprietari;
- che
per il resto non risulta che il Municipio abbia già compiuto senza il consenso
dei proprietari o intenda compiere atti preparatori sul mapp. no. 937;
- che
di conseguenza per quanto è genericamente rivolta ad atti preparatori che, ad
oggi, non sono individuabili e nemmeno sono stati notificati, l’opposizione è
prematura;
- che
naturalmente, ed a valere per il futuro, il Comune dovrà rispettare l’obbligo
di avviso sancito dall’art. 8 cpv. 1 Lespr. per qualsiasi atto preparatorio che
dovesse interessare il mapp. no. 937 affinché il diritto di essere sentiti – ed
eventualmente di opporsi – dei proprietari sia convenientemente salvaguardato;
- che,
infine, anche nella misura in cui sembra contestare l’intenzione stessa
dell’ente pubblico di procedere all’intervento di sistemazione l’opposizione è
prematura. Infatti, prima dell’avvio di una procedura di approvazione dei
progetti o di espropriazione, le decisioni di principio sull’esecuzione
dell’opera possono essere contestate impugnando le risoluzioni degli organi
comunali dinanzi al Consiglio di Stato nei termini e nelle forme sanciti dagli
art. 208 ss LOC;
- che
ovviamente, ed in aggiunta, resta riservato il diritto dei proprietari di far
valere le loro ragioni se e quando il Comune riterrà di attuare il progetto
giusta i nuovi art. 30 ss Lstr..
Dispositivo
Per questi motivi
richiamate la Legge sulle strade e la
legge di espropriazione
ordina: 1. L’opposizione è respinta.
2. La
presente decisione è definitiva.
3. Non
si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
-
-
la
Presidente
Margherita
De Morpurgo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster