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Decisione

20.2005.7

atti preparatori afferente una procedura di espropriazione

16 gennaio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari possono opporsi agli atti preparatori, chiedere garanzie o

domandare l’apertura di una procedura espropriativa per i soli atti

preparatori, ciò entro 15 giorni dalla comunicazione dell’espropriante mediante

ricorso al presidente del Tribunale di espropriazione che decide

inappellabilmente. Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 8 cpv. 3 Lespr.);

- che

la norma annovera un elenco non esaustivo di atti preparatori che possono

precedere una procedura espropriativa ed istituisce una restrizione di diritto

pubblico alla proprietà direttamente fondata sulla legge come anche il

principio della piena risarcibilità dei danni (art. 8 cpv. 4) che dovessero

derivarne (DTF 115 Ib 415 ss, 119 Ib 334 c. 2b). Lo scopo è, da un

canto, che il proprietario colpito non sia limitato oltre il necessario

nell’esercizio dei suoi diritti e possa compensare eventuali pregiudizi e,

d’altro canto, che l’ente promotore non sia inutilmente ostacolato

nell’impostazione dell’opera progettata (cfr. Hess/Weibel, Das

Enteignungsrecht des Bundes, 1986 ad art. 15 no. 10);

- che

gli opponenti contestano una richiesta del Municipio tendente ad ottenere l’estratto

del RF per il mapp. no. 937;

- che,

innanzitutto, le conseguenze che ne hanno dedotto gli opponenti – specie la

paventata espropriazione del fondo – sono verosimilmente dovute ad un

malinteso. Infatti il Municipio non ha preannunciato alcuna espropriazione ma

si è limitato a citare le normative applicabili in tema di progettazione

stradale secondo la legislazione previgente, in particolare l’art. 33 Lstr. che

rinviava, per la procedura, alla Lespr.;

Considerandi

- che

la richiesta dell’estratto è un atto di per sé stesso modesto ma indispensabile

e giustificato, nell’interesse stesso dei proprietari, poiché permette al

Comune di delimitare preliminarmente il sedime che potrebbe essere oggetto dei

lavori verificando la servitù esistente ed il tracciato del sentiero

nell’ottica di una migliore progettazione dell’intervento di sistemazione;

- che

ciò non pregiudica in alcun modo i diritti dei proprietari;

- che

per il resto non risulta che il Municipio abbia già compiuto senza il consenso

dei proprietari o intenda compiere atti preparatori sul mapp. no. 937;

- che

di conseguenza per quanto è genericamente rivolta ad atti preparatori che, ad

oggi, non sono individuabili e nemmeno sono stati notificati, l’opposizione è

prematura;

- che

naturalmente, ed a valere per il futuro, il Comune dovrà rispettare l’obbligo

di avviso sancito dall’art. 8 cpv. 1 Lespr. per qualsiasi atto preparatorio che

dovesse interessare il mapp. no. 937 affinché il diritto di essere sentiti – ed

eventualmente di opporsi – dei proprietari sia convenientemente salvaguardato;

- che,

infine, anche nella misura in cui sembra contestare l’intenzione stessa

dell’ente pubblico di procedere all’intervento di sistemazione l’opposizione è

prematura. Infatti, prima dell’avvio di una procedura di approvazione dei

progetti o di espropriazione, le decisioni di principio sull’esecuzione

dell’opera possono essere contestate impugnando le risoluzioni degli organi

comunali dinanzi al Consiglio di Stato nei termini e nelle forme sanciti dagli

art. 208 ss LOC;

- che

ovviamente, ed in aggiunta, resta riservato il diritto dei proprietari di far

valere le loro ragioni se e quando il Comune riterrà di attuare il progetto

giusta i nuovi art. 30 ss Lstr..

Dispositivo

Per questi motivi

richiamate la Legge sulle strade e la

legge di espropriazione

ordina: 1. L’opposizione è respinta.

2. La

presente decisione è definitiva.

3. Non

si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a:

-

-

la

Presidente

Margherita

De Morpurgo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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